Decreto 27 luglio 2023 - Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 71 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150

27 luglio 2023

NOTA

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, inserito dall’art. 71, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in forza del quale le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità devono essere determinate con decreto del Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visti gli articoli da 63 a 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di modifiche al sistema penale;

Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 26 luglio 2023;

Decreta

Art. 1
Tipologia delle prestazioni lavorative non retribuite di pubblica utilità

  1. Il lavoro di pubblica utilità, quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 19 n. 689, consiste in una prestazione lavorativa non retribuita in favore della collettività, da svolgere principalmente presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato.
  2. Le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti sono specificamente dettagliate nelle convenzioni concluse ai sensi del successivo articolo 2, comma 2 e devono consistere in una o più delle seguenti tipologie di attività:
    1. prestazioni per finalità sociali, socioassistenziali e sociosanitarie nei confronti di persone ludo dipendenti, alcoldipendenti, tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri o ex-detenuti in condizioni di fragilità e di marginalità sociale;
    2. prestazioni per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
    3. prestazioni per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
    4. prestazioni per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
    5. prestazioni nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi;
    6. prestazioni per la tutela dell’arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, spiagge, corsi d’acqua e, in generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità;
    7. prestazioni volte alla promozione dell’educazione e della sicurezza stradale e quella sui luoghi di lavoro;
    8. altre prestazioni in favore della comunità connesse alla specifica professionalità del soggetto interessato.

Art. 2
Convenzioni

  1. L’attività non retribuita in favore della collettività di cui all’articolo 1 è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati all’articolo 1, comma 1. Le convenzioni possono essere stipulate anche con amministrazioni centrali dello Stato, con effetto per i rispettivi uffici periferici, nonché con enti ed organizzazioni che hanno competenza nazionale, regionale o interprovinciale, con effetto per le rispettive articolazioni periferiche.
  2. Nelle convenzioni sono dettagliate le specifiche mansioni cui i soggetti che prestano il lavoro di pubblica utilità sono adibiti.
  3. Al fine di pervenire alla stipula delle convenzioni, l’ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio, può favorire i contatti tra le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all’articolo 1, comma 1, e i Tribunali.

Art. 3
Esecuzione del lavoro di pubblica utilità

  1. Nelle convenzioni di cui all’articolo 2 le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell’articolo 1, comma 1, si impegnano a mettere a disposizione del soggetto, durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le strutture e i mezzi necessari all’espletamento delle attività stabilite e a curare che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto. Tali enti si impegnano ad indicare il nome di un referente che coordina la prestazione lavorativa di ciascun soggetto impegnato nel lavoro di pubblica utilità, abilitato ad impartire le istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori e a fungere da tutor aziendale e da collegamento con l’ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente.
  2. Gli enti garantiscono la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicurano, altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l’integrità fisica e morale dei soggetti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  3. In nessun caso l’attività può svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, né comportare alcuna obbligazione economica a carico del soggetto che svolge la prestazione.
  4. Salvo diversa espressa previsione di legge, gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità sono a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti presso cui viene svolta l’attività gratuita a favore della collettività. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della giustizia.
  5. Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività secondo le modalità disposte dal giudice e si conclude nel termine indicato nel provvedimento che applica la pena sostitutiva.
    La presenza è documentata esclusivamente mediante mezzi di rilevazione elettronica, salva la possibilità di avvalersi di un apposito registro cartaceo fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 7, comma 1.
  6. Nel caso di impedimento a prestare la propria opera, per tutto o parte dell’orario giornaliero stabilito, il soggetto ne dà tempestivo avviso per le vie brevi all’ente ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa. L’impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata. In ogni caso la prestazione lavorativa non resa per tutto o parte dell’orario giornaliero previsto dovrà essere effettuata in un tempo diverso, d’intesa fra le parti, nel termine fissato dal giudice.
  7. L’impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilità dipendente dalla temporanea impossibilità dell’ente ospitante a riceverla in un determinato giorno od orario sarà comunicato, anche per le vie brevi, dall’ente all’ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli. Il recupero dell’orario di lavoro viene effettuato ai sensi del comma 6.
  8. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell’orario di lavoro ai fini dello svolgimento della prestazione di pubblica utilità.

Art. 4
Accertamenti sulla prestazione del lavoro di pubblica utilità

  1. Nelle convenzioni sono regolati gli aspetti organizzativi inerenti agli accertamenti sulla regolarità della prestazione non retribuita effettuati dall’autorità designata dal giudice per i controlli.
  2. L’ente ospitante comunica immediatamente all’ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli tutti i casi in cui il lavoro di pubblica utilità non è stato prestato per ragioni diverse da quelle indicate all’articolo 3, commi 6 e 7.
  3. L’ente ospitante, attraverso il referente indicato nella convenzione, rende disponibili all’ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli tutte le informazioni richieste, nonché l’accesso al registro, cartaceo o elettronico, delle presenze e l’eventuale acquisizione di copia della documentazione.
  4. Nei casi in cui l’amministrazione, l’organizzazione o l’ente non sia più convenzionato o abbia cessato la propria attività durante l’esecuzione della pena, l’ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.
  5. Nelle relazioni periodiche e conclusive sull’esecuzione della pena di cui all’articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689 l’ufficio di esecuzione penale esterna, acquisite, ove necessario, ulteriori informazioni dall’organo di Polizia individuato per i controlli, riferisce anche della regolarità della prestazione del lavoro di pubblica utilità e dell’ente convenzionato, nonché ogni ulteriore elemento utile relativamente alla effettiva valenza rieducativa e di reinserimento sociale dello svolgimento della pena sostitutiva.

Art. 5
Elenco degli enti convenzionati

  1. Le convenzioni sottoscritte successivamente alla data di emanazione del presente decreto sono pubblicate sul sito internet del Ministero della giustizia, raggruppate per distretto di corte d’appello.
  2. Nello stesso elenco sono tempestivamente annotare le eventuali cessazioni o revoche.
  3. Entro un mese dall’emanazione del presente decreto è istituito, presso ogni tribunale, un elenco di tutti gli enti convenzionati che hanno, nel territorio del circondario, una o più sedi ove il condannato può svolgere il lavoro di pubblica utilità oggetto della convenzione. L’elenco è aggiornato per ogni nuova convenzione ovvero per ogni cessazione o revoca di quelle già stipulate.

Art. 6
Ambito di applicazione

  1. Le convenzioni previste dal presente decreto sono utilizzabili anche ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e dall’articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.7
Disposizione transitoria

  1. La prestazione di lavoro di pubblica utilità, in via transitoria e per non oltre due anni dalla pubblicazione del presente decreto, può essere svolta anche presso un ente già convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nonché ai sensi dell’articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9
Entrata in vigore

  1. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, il 27 luglio 2023

Il Ministro della Giustizia
Carlo Nordio

 


Nota
-  Il decreto interviene sull'attività e ruolo degli Uffici e, in particolare, dei referenti per i lavori di pubblica utilità.

L'articolo 1, comma 2 del d.m. 27 luglio 2023, nell'elencare e specificare le mansioni a cui i soggetti destinatari della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, rispetto a quanto previsto per le altre tipologie di lavori di pubblica utilità, rispettivamente dal d.m. 26 marzo 2001 e dal d.m. 88/2015, apporta alcune importanti innovazioni, frutto dell'esperienza maturata in questi anni, in particolare:

  • alla lett. a) inserisce tra i beneficiari ultimi del lavoro non retribuito svolto dai condannati in pena sostitutiva di pena detentiva breve anche le persone ludo dipendenti e gli ex-detenuti in condizioni di fragilità e di marginalità sociale;
  • alla lett. e) rimuove l'esclusione della possibilita di svolgere prestazioni nella manutenzione e fruizione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
  • alla lett. f) aggiunge le prestazioni per la tutela dell'arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, spiagge, corsi d'acqua e, in generale, di luoghi destinati alia pubblica fruibilità;
  • alia lett. g) prevede lo svolgimento di prestazioni volte alia promozione dell'educazione e della sicurezza stradale e quella sui luoghi di lavoro.


L'articolo 2, nella parte in cui prevede la conferma della possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità con "amministrazioni centrali della Stato, con effetto per i rispettivi uffici periferici, nonche con enti ed organizzazioni che hanno competenza nazionale, regionale o interprovinciale, con effetto per le rispettive articolazioni periferiche". A tale fine, l'Amministrazione della giustizia prosegue nell'azione di promozione della stipula di convenzioni e protocolli nazionali con Amministrazioni Statali e Organizzazioni pubbliche e private con adeguati standard organizzativi e senza scopo di lucro, presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale.

Ad oggi, sono stati stipulati dal Ministero della giustizia accordi nazionali, che hanna reso disponibili, uniformemente sui territorio nazionale, nel caso delle Convenzioni nazionali un numero significativo di posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova (Legambiente, Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA, Fondo Ambiente Italiano-FAI, Unione Sportiva ACLI, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori­ LILT, Croce Rossa Italiana-CRI, Associazione familiari e vittime della strada, Fondazione Don Calabria-ETS, Associazione Nazionale Forense, Associazione Soccorso Ordine San Giovanni-SOGIT, Associazione Volontari Italiani Sangue d'Italia-AVIS, Ministero della Cultura, Associazione Avvocato di strada) e dei Protocolli nazionali la stipula da parte dei tribunali di un numero significativo di convenzioni locali (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti-UICI, Caritas Italiana, Diaconia Valdese-CSD, Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali-Federparchi-Europarc, Associazione Italiana Cultura Sport-AICS, Attività Sportive Confederate, Associazione Volontarie Telefono Rosa, Avviso Pubblico, Forum Terzo Settore, BETHEL ITALIA, Istituto per la Famiglia-ODV, Templari Cattolici d'Italia, Consiglio Nazionale Forense-CNF).

Sempre all'articolo 2, comma 3, si ribadisce l'importante ruolo rivestito dagli Uepe al fine di favorire i contatti tra le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni pubbliche e private senza fini di lucro, con l'obiettivo di pervenire alia stipula da parte dei tribunali di convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

La conferma di tale importante previsione, anche per quanto concerne il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, coglie e valorizza lo sforzo e l'impegno dimostrati costantemente negli ultimi anni dagli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, a partire dalle azioni condotte dai referenti per i lavori di pubblica utilità presenti in ogni Uepe.

Infine, l'articolo 6, introduce la possibilità che le convenzioni previste dal decreto ministeriale 27 luglio 2023 possano essere utilizzate anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e dall'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689.