Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova tra il Ministero della giustizia e l'Associazione Familiari e Vittime della Strada - 5 novembre 2018 - rinnovo 15 dicembre 2023

15 dicembre 2023

Emblema del Ministero della giustizia e associazione vittime della strada

 

CONVENZIONE

tra

Ministero della Giustizia

e

AFVS - Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti

premesso che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 bis del Codice penale in base al quale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna;

premesso che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

premesso che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Enti che hanno competenza nazionale;

premesso che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono volte alla promozione della sicurezza stradale;

premesso che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

premesso che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell’art. 1, modifica il comma 312 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.). Operatività del Fondo dapprima confermata, per gli anni 2018 e 2019, dalla legge di bilancio 2018, all’art. 1, comma 181, e, successivamente, resa stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

TUTTO CIÒ PREMESSO
QUALE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Tra il Ministero della giustizia, che interviene nella persona del Ministro Carlo Nordio, e l’AFVS - Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS, di seguito anche “Associazione”, che interviene nella persona del Presidente, Giacinto Picozza

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L’AFVS - Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS mette a disposizione presso le proprie sedi locali, almeno n. 179 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice penale.

Le sedi locali dell’Associazione presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa non retribuita sono complessivamente n. 15 (quindici) dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento.

Le sedi locali dell’Associazione provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli Uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.

Resta fin d’ora inteso che le sedi locali dell’Associazione a cui è applicabile la presente convenzione sono solamente quelle appositamente inserite nell’elenco allegato.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi dell’Associazione, le attività volte primariamente alla promozione della sicurezza stradale.

Tali attività saranno meglio declinate sul territorio nazionale in considerazione della specifica natura delle attività svolte dalla Sede locale dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS - interessata, con il coinvolgimento degli Uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

Con la presente Convenzione, ci si propone, inoltre, di favorire la stipula fra gli UEPE e le sedi dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS, nonché degli enti, delle associazioni e delle organizzazioni ad esso affiliate, di accordi locali tesi ad assicurare all’imputato e, più in generale al soggetto sottoposto a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’accesso a programmi e attività per la promozione della sicurezza stradale, dell’educazione alla legalità, nonché dei valori della solidarietà, della mutualità, dell'inclusione e della promozione sociale di gruppi svantaggiati, della sicurezza sociale e di sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla messa alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle della Sede dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L’Associazione garantisce la conformità delle sedi locali coinvolte, come da elenco allegato, alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico dell’Associazione che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

La sede locale dell’Associazione potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all’art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.).

Art. 5

La sede locale dell’Associazione comunicherà all'Ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di esecuzione penale esterna, incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del D.M. 88/2015. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del Codice di procedura penale.

La sede locale dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’Ente si impegna a predisporre mediante piattaforma proprietaria.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente informerà la sede locale dell’Associazione sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

La sede locale dell’Associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del competente Tribunale e all'Ufficio di esecuzione penale esterna che insiste sullo stesso territorio.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della Convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la Convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L’Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 10, in caso di cessazione dell'attività e/o mancanza di risorse finanziarie. L’Associazione potrà procedere alla chiusura di una o più sedi per mancanza di risorse finanziarie.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività delle sedi locali dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS, di recesso o di risoluzione della presente Convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 88/2015.

Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 10

La presente Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Roma, 15 dicembre 2023

Ministero della Giustizia
Il Ministro
Carlo NORDIO

AFVS Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS
Il Presidente
Giacinto PICOZZA

 

Elenco sedi disponibili dell’AFVS - Associazione Familiari e Vittime della Strada

SEDE DELL’AFVS – ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA

NOME E COGNOME REFERENTE

POSTI DISPONIBILI

INDIRIZZO

TELEFONO

E-MAIL

Torino

Anna Grazia Basile

20

Via Davide Bertolotti, 7

011.191.157.80

area.giustizia@afvs.it

Cuneo

Sabrina De Donno

7

Via Pascal, 7

0171.183.69.84

area.giustizia@afvs.it

Milano

Alen Custovic

20

Viale Abruzzi 13 A

02.896.070.91

area.giustizia@afvs.it

Udine

Fabrizio Agostini

10

Via Artico di Prampero, 7

0432.163.84.00

area.giustizia@afvs.it

Venezia

Silvia Frisina

10

Via Banchina dell’Azoto, 15 (Marghera)

041.887.86.85

area.giustizia@afvs.it

Brescia

Annamaria Colosini

7

Via Cipro, 1

030.535.73.71

area.giustizia@afvs.it

Bergamo

Giacinto Picozza

7

Via Papa Giovanni XXIII, 106

035.026.73.85

area.giustizia@afvs.it

Bologna

Omar Bortolacelli

20

Galleria Ugo Bassi, 1

051.021.77.42

area.giustizia@afvs.it

Roma

Antonio Fortuna

20

Via Siria, 24

06.565.476.29

area.giustizia@afvs.it

Latina

Fabrizio Agostini

15

Viale Pier Luigi Nervi, 56

0773.62.55.61

area.giustizia@afvs.it

Chieti

Corrado Tesei

Resp. Progetto "Ruote ferme, pedoni salvi": Donatella Di Giovanni

10

Via Nicola Nicolini, 25

800620210

area.giustizia@afvs.it

Arezzo

Claudio Barboni

3

Via Setteponti, 66

057551596204

area.giustizia@afvs.it

Pordenone

Corrado Tesei

Resp. Progetto "Ruote ferme, pedoni salvi": Nicola Candido

10

Via Oderzo, 9

800.620210

area.giustizia@afvs.it

Oristano

Corrado Tesei

Resp. Progetto "Ruote ferme, pedoni salvi": Giovanni

Uras

10

Via Carmine, 18

800.620210

area.giustizia@afvs.it

Cagliari

Corrado Tesei

Resp. Progetto "Ruote ferme, pedoni salvi": Gesuina Olmetto

10

Via Crespellani, 5A

800.620210

area.giustizia@afvs.it

 


CONVENZIONE

tra

Ministero della Giustizia

e

Associazione Familiari e Vittime della Strada - basta sangue sulle strade ONLUS

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova

Premesso che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 bis del codice penale in base al quale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna;

Premesso che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

Premesso che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Enti che hanno competenza nazionale;

Premesso che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono volte alla promozione della sicurezza stradale;

Premesso che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

Premesso che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell’art. 1, modifica il comma 312 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.). La legge di bilancio 2018, all’art. 1 – comma 181, conferma l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche per gli anni 2018 e 2019.

Tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Sottosegretario di Stato On. Vittorio Ferraresi e L’Associazione Familiari e Vittime della Strada - basta sangue sulle strade ONLUS, che interviene nella persona del Presidente, Giacinto Picozza

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L’Associazione Familiari e Vittime della Strada - basta sangue sulle strade ONLUS mette a disposizione presso le proprie sedi locali, almeno n. 28 (ventotto) posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.
Le sedi locali dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada - basta sangue sulle strade presso le quali potrà essere svolta l'attività di volontariato sono complessivamente n. 8 (otto) dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento.
Le sedi locali dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada - basta sangue sulle strade ONLUS provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli Uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.
Resta fin d’ora inteso che le sedi locali dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada - basta sangue sulle strade ONLUS a cui è applicabile la presente convenzione sono solamente quelle appositamente inserite nell’elenco allegato.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada - basta sangue sulle strade ONLUS, le attività volte alla promozione della sicurezza stradale.
Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione della specifica natura delle attività svolte dalla Sede locale dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada - basta sangue sulle strade ONLUS interessata, con il coinvolgimento degli Uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla messa alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'Ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle della Sede locale dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada - basta sangue sulle strade ONLUS, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada - basta sangue sulle strade ONLUS di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L’Associazione Familiari e Vittime della Strada - basta sangue sulle strade ONLUS garantisce la conformità delle sedi locali coinvolte, come da elenco allegato, alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada - basta sangue sulle strade ONLUS che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
La sede locale dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada - basta sangue sulle strade ONLUS potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all’art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 all’art. 1 – comma 181 della legge di bilancio 2018, per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.

Art. 5

La sede locale dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada - basta sangue sulle strade ONLUS comunicherà all'Ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di esecuzione penale esterna, incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del D.M. 88/2015. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del Codice di procedura penale.
La sede locale dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada - basta sangue sulle strade ONLUS consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’Ente si impegna a predisporre.
L'Ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente informerà la sede locale dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada - basta sangue sulle strade ONLUS sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
La sede locale dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada - basta sangue sulle strade ONLUS si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del competente Tribunale e all'Ufficio di esecuzione penale esterna che insiste sullo stesso territorio.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.
L’Associazione Familiari e Vittime della Strada - basta sangue sulle strade ONLUS potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 10, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività delle sedi locali dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada - basta sangue sulle strade ONLUS, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 88/2015.

Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna.
La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Roma, 5 novembre 2018

Ministero della Giustizia
Il Sottosegretario di Stato
Vittorio Ferraresi

Associazione Familiari e Vittime della Strada - basta sangue sulle strade ONLUS
Il Presidente
Giacinto Picozza

 

Elenco sedi disponibili dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada - Basta sangue sulle strade Onlus - aggiornato al 24/02/2023
 
SEDE DELL'AFVS - ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA - BASTA SANGUE SULLE STRADE ONLUS NOME E COGNOME REFERENTE POSTI DISPONIBILI INDIRIZZO TELEFONO E-MAIL
Torino Federico Cola 10 Via Davide Bertolotti, 7 011.191.157.80 giustizia.riparativa@afvs.it
Cuneo Sabrina De Donno 7 Via Pascal, 7 0171.183.69.84 giustizia.riparativa@afvs.it
Milano Alen Custovic 7 Viale Abruzzi 13 A 02.896.070.91 giustizia.riparativa@afvs.it
Udine Fabrizio Agostini 7 Via Artico di Prampero, 7 0432.163.84.00 giustizia.riparativa@afvs.it
Venezia Silvia Frisina 10 Via Banchina dell'Azoto, 15 (Marghera) 041.887.86.85 giustizia.riparativa@afvs.it
Brescia Annamaria Colosini 7 Via Cipro, 1 030.535.73.71 giustizia.riparativa@afvs.it
Bergamo Giacinto Picozza 7 Via Papa Giovanni XXIII, 106 035.026.73.85 giustizia.riparativa@afvs.it
Bologna Omar Bortolacelli 7 Galleria Ugo Bassi, 1 051.021.77.42 giustizia.riparativa@afvs.it
Roma Martina Verrilli 7 Piazza Marconi, 15 06.565.476.29 giustizia.riparativa@afvs.it
Latina Mauro Rosati 15 Viale Pier Luigi Nervi, 56 0773.62.55.61 giustizia.riparativa@afvs.it
Chieti Corrado Tesei
Resp. Progetto "Ruote ferme, pedoni salvi": Donatella Di Giovanni
10 Via Nicola Nicolini, 25-66100 Chieti CH 800620210 giustizia.riparativa@afvs.it
Arezzo Claudio Barboni 3 Via Setteponti, 66-52100, Arezzo 57551596204 giustizia.riparativa@afvs.it
Pordenone Nicola Candico 10 Via Oderzo, 9 - 33170 Pordenone (PN) 800.620.210 giustizia.riparativa@afvs.it
Oristano Giovanni Uras 10 Via Carmine, 18- 09170 Oristano (OR) 800.620210 giustizia.riparativa@afvs.it
Cagliari Guido Calzia 10 Via Crespellani, 5A- 09121 Cagliari (CA) 800.620.210 giustizia.riparativa@afvs.it