Protocollo d'intesa tra il Ministero della giustizia e i Templari Cattolici d'Italia per promuovere la stipula di convenzioni fra i tribunali ordinari e le articolazioni locali dell’Associazione fra fedeli “I Templari Cattolici d’Italia” per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova - 21 aprile 2023

21 aprile 2023

Emblema del Ministero della giustizia e logo Templari cattolici d'Italia

 

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E

I TEMPLARI CATTOLICI D’ITALIA

Per promuovere la stipula di convenzioni fra i tribunali ordinari e le articolazioni locali dell’Associazione fra fedeli “I Templari Cattolici d’Italia” per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova.

VISTE le Regole riguardanti gli standard minimi per le misure non detentive (le Regole di Tokio) del 14.12.1990, che alla regola 1.2 promuove il coinvolgimento della comunità nella gestione ed esecuzione delle sanzioni non detentive e in particolare nell’azione di sostegno dell’autore di reato;

VISTA la Raccomandazione R (2010)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati Membri sulle Regole in materia di probation, tutt’ora in vigore, che alla Parte III “Responsabilità e rapporti con altri organismi”, art. 37 auspica che i servizi di probation cooperino con altri organi del sistema giudiziario, con i servizi di sostegno e con la società civile per svolgere efficacemente la loro missione e adempiere ai loro obblighi;

VISTA la legge n. 67 del 28 aprile 2014 che introduce nel nostro Ordinamento la sospensione del procedimento penale con messa alla prova per gli adulti;

VISTO l’articolo 168-bis, terzo comma, del Codice penale che subordina la concessione della messa alla prova alla prestazione di lavoro di pubblica utilità;

VISTO l’art. 120 del D.P.R. 230/2000 “Regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” che prevede che gli Uffici di Esecuzione penale esterna curino la partecipazione della comunità esterna al reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria e le possibili forme di essa;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia n. 88 dell’8 giugno 2015 che disciplina le convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato;

VISTA la mission degli uffici di esecuzione penale esterna di favorire il reinserimento sociale delle persone giudicate definitivamente rispetto al reato commesso e degli imputati, recuperando la dimensione della legalità e contribuendo alla giustizia riparativa e alla sicurezza sociale nel rispetto dei principi sanciti dagli art. 27 e art. 3 della Costituzione Italiana;

VISTA la relazione finale del Tavolo 12 degli Stati generali dell’esecuzione penale nella quale si auspica il sostegno delle misure e sanzioni di comunità anche attraverso la promozione di un’effettiva sinergia tra enti del territorio, del terzo settore, associazioni di volontariato, delle imprese;

CONSIDERATO che l’Associazione tra fedeli denominata “I Templari Cattolici d’Italia”, non ha fini di lucro e si propone, in particolare, di presidiare le innumerevoli chiese abbandonate, mantenendole con decoro ed aprendole alla popolazione dei fedeli; mantenere aperte le chiese cittadine normalmente chiuse per mancanza di custodi o per altre ragioni e permetterne la visita per la preghiera anche in orari particolari a miglior servizio dei fedeli; offrire la disponibilità per una accoglienza dei fedeli che visitino la chiesa e svolgere il servizio d’ordine durante le celebrazioni liturgiche; specializzarsi nella conoscenza dei valori spirituali, artistici e storici di chiese particolari e mettersi a disposizione per un servizio di accompagnamento; adoperarsi per il recupero di chiese e relative opere d’arte, promuovendo al contempo l’allestimento di esposizioni o di piccoli musei e favorendo anche la costituzione di centri polifunzionali per manifestazioni culturali, artistiche e ricreative.

CONSIDERATO che Sono Organi dell’Associazione l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente, il Collegio dei Revisori dei conti o Revisore unico;

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 141- ter c.p.p. "Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova";

CONSIDERATE le disposizioni emanate in materia e, in particolare, della lettera circolare n. 0146397 dell’11 aprile 2011 emessa dalla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e della successiva nota n. 326641 del 1° ottobre 2015;

CONSIDERATO che, nell’ambito di un progetto individualizzato di reinserimento sociale e con una partecipazione responsabile da parte dell’imputato, lo svolgimento di concrete attività non retribuite a beneficio della collettività, non solo rappresenta la riparazione del danno procurato alla società, ma soprattutto aiuta lo stesso imputato a rielaborare in senso critico la propria condotta deviante e ad acquisire consapevolezza del valore sociale della stessa azione restitutiva;

CONSIDERATA la necessità di favorire l’implementazione del ricorso all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova attraverso l’ampliamento delle opportunità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, mediante la stipula di convenzioni locali tra le strutture e/o le sedi dell’Associazione fra fedeli “I Templari Cattolici d’Italia” e i tribunali ordinari;

CONSIDERATO che lavorare per l'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria richiede una crescente collaborazione tra il sistema penale e in particolare gli uffici di esecuzione penale esterna, le strutture e/o le sedi dell’Associazione fra fedeli “I Templari Cattolici d’Italia”, finalizzata ad assicurare l’accesso a programmi e progetti individualizzati di volontariato con valenza riparativa, tesi a unire la cultura della legalità alla valorizzazione e fruizione del patrimonio storico e artistico di interesse religioso e dell’impegno per il bene comune.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (di seguito DGMC) e l’Associazione fra fedeli “I Templari Cattolici d’Italia”, convengono quanto segue:

Art. 1
Definizioni

Per lavoro di pubblica utilità (di seguito LPU), da prevedere per la messa alla prova degli imputati maggiori di età, ai sensi dell’art. 168-bis c.p., deve intendersi una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

Art. 2
Finalità

Con il presente accordo le parti si impegnano a promuovere la stipula di convenzioni per lo svolgimento del LPU e dichiarano di condividere la finalità di assicurare la dovuta corrispondenza tra le competenze professionali e le attitudini lavorative dell’imputato con lo svolgimento del LPU richiesto e secondo modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

A tal fine gli uffici di esecuzione penale esterna (di seguito UEPE), come previsto dal comma 3 dell’art. 2 del D.M. 88/2015, favoriscono i contatti tra le strutture e/o le sedi l’Associazione fra fedeli “I Templari Cattolici d’Italia” (di seguito Templari Cattolici d’Italia) e i tribunali territorialmente competenti.

Il LPU potrà essere svolto materialmente presso le strutture e/o le sedi dei Templari Cattolici d’Italia che dovranno essere riportate in apposito elenco, passibile di aggiornamento, che costituisce parte integrante della convenzione da sottoscrivere con il presidente del tribunale. Nel già menzionato allegato, saranno riportati gli indirizzi delle sedi legali delle strutture e/o delle sedi dei Templari Cattolici d’Italia, il numero di posti disponibili, nonché i nominativi e i contatti dei responsabili.

La struttura e/o la sede dei Templari Cattolici d’Italia presso la quale si svolgerà il LPU, prima di rilasciare la dichiarazione di disponibilità, valuterà la rispondenza del richiedente alle proprie specifiche esigenze, avendo la facoltà di ricusare il richiedente medesimo.

Con il presente protocollo, ci si propone, inoltre, di favorire la stipula fra gli UEPE e le strutture e/o le sedi dei Templari Cattolici d’Italia, di accordi locali tesi ad assicurare all’imputato e, più in generale, al soggetto adulto sottoposto a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’accesso ad attività di volontariato a valenza riparativa e ad unire la cultura della legalità al rispetto e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio storico e artistico di interesse religioso e dell’impegno per il bene comune.

Il presente accordo si propone, pertanto, di favorire nell’imputato l’accettazione della funzione riparativa e restitutiva della misura, mediante specifiche attività non retribuite di risarcimento del vulnus che l’illecito ha provocato alla collettività e, inoltre:

  1. lo sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi;
  2. la promozione della cultura della legalità, come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale;
  3. l’accettazione delle sanzioni in un’ottica di assunzione di responsabilità e desiderio di riparazione;
  4. la promozione di comportamenti orientati ad una responsabile partecipazione alla vita sociale;
  5. l’accesso dell’imputato e, più in generale, del soggetto adulto sottoposto a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ad attività di volontariato a valenza riparativa, tesi ad unire la cultura della legalità alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico di interesse religioso e dell’impegno per il bene

Art. 3
Competenze e azioni

L’Associazione “I Templari Cattolici d’Italia” si impegna a sollecitare le proprie strutture e/o sedi locali affinché:

  1. individuino il numero massimo di imputati che possano essere inseriti contemporaneamente nei propri servizi;
  2. specifichino le tipologie di attività da far svolgere in concreto agli imputati presso i propri servizi;
  3. indichino un referente cui l’UEPE possa rivolgersi per acquisire informazioni sull’andamento del LPU;
  4. assicurino all’imputato e, più in generale, al soggetto sottoposto a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’accesso ad attività di volontariato a valenza riparativa, tese ad unire la cultura della legalità alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico di interesse religioso e dell’impegno per il bene

Il DGMC, tramite i propri uffici territoriali, si impegna a:

  1. fornire alle strutture e/o alle sedi dei Templari Cattolici d’Italia tutti i chiarimenti e le delucidazioni necessarie alla piena comprensione delle finalità dell’istituto della messa alla prova per gli adulti e, in particolare, dello svolgimento del LPU che gli imputati sono chiamati a svolgere;
  2. favorire i contatti tra le strutture e/o sedi dei Templari Cattolici d’Italia e i tribunali ordinari insistenti sul territorio di competenza dell’ufficio;
  3. supportare le strutture e/o le sedi dei Templari Cattolici d’Italia al fine di pervenire alla stipula della convenzione, allegata alla nota della DGEPE 0326641 del 1° ottobre 2015, fornendo alle stesse tutte le informazioni necessarie;
  4. favorire la stipula di accordi locali con le strutture e/o le sedi dei Templari Cattolici d’Italia, per assicurare all’imputato e, più in generale, al soggetto adulto sottoposto a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’accesso ad attività di volontariato a valenza riparativa tesi a unire la cultura della legalità alla valorizzazione e fruizione del patrimonio storico e artistico di interesse religioso e dell’impegno per il bene

L’UEPE e le strutture e/o le sedi locali dei Templari Cattolici d’Italia definiscono di concerto le modalità di collaborazione e di comunicazione più funzionali ad assicurare l’efficace attuazione della convenzione.

Art. 4
Oneri economici

È obbligatorio ed è a carico delle strutture e/o sedi dei Templari Cattolici d’Italia l’assicurazione dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità contro gli infortuni e le malattie professionali.

Le strutture e/o le sedi dei Templari Cattolici d’Italia potranno beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all’art. 1, comma 86, della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 all’art. 1 – comma 181, della legge di bilancio 2018, per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Art. 5
Cabina di regia

Per l’implementazione e la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, è costituita una Cabina di Regia a livello nazionale composta da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.

La partecipazione alla Cabina di Regia è a titolo gratuito e senza alcun onere.

Art. 6
Disposizioni finali

Il presente protocollo è esecutivo dopo la avvenuta sottoscrizione delle parti.

Esso ha durata annuale dalla data della sottoscrizione e sarà considerato tacitamente rinnovato, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Il protocollo verrà automaticamente integrato da eventuali norme di legge o disposizioni di carattere generale che dovessero entrare in vigore in epoca successiva alla stipula del presente accordo.

Qualora uno dei contraenti non osservi gli impegni assunti, l’altra parte si riserva la facoltà di recedere dal presente protocollo, previo preavviso di un mese.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, lì 21 aprile 2023

Ministero della giustizia
Il Ministro
Carlo Nordio

I Templari Cattolici d'Italia
Il Presidente
Ferretti Mauro