Protocollo d'intesa tra il Ministero della giustizia e Associazione Italiana Cultura Sport-AICS - 23 giugno 2021

23 giugno 2021

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E

ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT-AICS

“Per promuovere la stipula di convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova”

PREMESSO che le Regole riguardanti gli standard minimi per le misure non detentive (le Regole di Tokio) del 14.12.1990, alla regola 1.2 promuovono il coinvolgimento della comunità nella gestione ed esecuzione delle sanzioni non detentive e in particolare nell’azione di sostegno dell’autore di reato;

PREMESSO che la Raccomandazione R (2010)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati Membri sulle Regole in materia di probation, tutt’ora in vigore, alla Parte 3 “Responsabilità e rapporti con altri organismi”, art. 37 auspica che i servizi di probation cooperino con altri organi del sistema giudiziario, con i servizi di sostegno e con la società civile per svolgere efficacemente la loro missione ed adempiere ai loro obblighi;

PREMESSO che la legge n. 67 del 28 aprile 2014 introduce nel nostro Ordinamento la sospensione del procedimento penale con messa alla prova per gli adulti;

PREMESSO che l’articolo 168-bis, terzo comma, del codice penale subordina la concessione della messa alla prova alla prestazione di lavoro di pubblica utilità;

CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 141- ter c.p.p “Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova”;

PREMESSO che l’art. 120 del D.P.R 230/2000 “Regolamento recante norme sull‘Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” prevede che gli Uffici di Esecuzione penale esterna curino la partecipazione della comunità esterna al reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria e le possibili forme di essa;

CONSIDERATO il decreto del Ministro della giustizia n. 88 dell’8 giugno 2015 che disciplina le convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67;

CONSIDERATA la Direttiva del Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del 17 gennaio 2017 con la quale, al punto 14 bis, si sottolinea che, al fine di implementare le risorse e di sviluppare la multidisciplinarietà, gli uffici interdistrettuali promuovono la partecipazione del volontariato all’esecuzione penale esterna, stimolando gli uffici del distretto a favorirne la collaborazione nel territorio;

CONSIDERATE le disposizioni emanate in materia ed, in particolare, della lettera circolare n. 0146397 dell’11 aprile 2011 emessa dalla Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna e della successiva nota n.326641 del 1° ottobre 2015;

CONSIDERATE le disposizioni stabilite in materia dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che riconosce il ruolo di raccordo fra istituzioni e territorio svolto dal volontariato come segno dell’attenzione della società civile ai problemi  dell’esecuzione penale;

CONSIDERATA la relazione finale del Tavolo 12 degli Stati generali dell’esecuzione penale nella quale si auspica il sostegno delle misure e sanzioni di comunità anche attraverso la promozione di un’effettiva sinergia tra enti del territorio, del terzo settore, associazioni di volontariato, delle imprese;

CONSIDERATA la relazione finale del Tavolo 13 degli Stati generali dell’esecuzione penale nella quale si auspica la possibilità di accedere alla giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento, come richiesto dalla Direttiva 29/2012/UE;

PREMESSO che, nell’ambito di un progetto individualizzato di reinserimento sociale e con una partecipazione responsabile da parte dell’imputato, lo svolgimento di concrete attività non retribuite a beneficio della collettività, non solo rappresenta la riparazione del danno procurato alla società, ma soprattutto aiuta lo stesso imputato a rielaborare in senso critico la propria condotta deviante e ad acquisire consapevolezza del valore sociale della stessa azione restitutiva;

CONSIDERATA la necessità di favorire l’implementazione del ricorso all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova attraverso l’ampliamento delle opportunità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, mediante la stipula di convenzioni tra le sedi operative territoriali dell’Associazione Italiana Cultura Sport-AICS e i tribunali ordinari;

CONSIDERATO che sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, è costituita per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione Italiana Cultura Sport APS (Associazione di Promozione Sociale riconosciuta ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile);

CONSIDERATO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell’art. 1, modifica il comma 312 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.). Operatività del Fondo dapprima confermata, per gli anni 2018 e 2019, dalla legge di bilancio 2018, all’art. 1, comma 181, e, successivamente, resa stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124;

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO

Il Ministero della giustizia, per il tramite del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (di seguito DGMC) e delle sue articolazioni territoriali e l’Associazione Italiana Cultura Sport-AICS (di seguito AICS), convengono quanto segue.

Art. 1
Definizione

Per lavoro di pubblica utilità (di seguito LPU), da prevedere per la messa alla prova degli imputati maggiori di età, ai sensi dell’art. 168-bis c.p., deve intendersi una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni,  anche non continuativi, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ad attitudini lavorative dell’imputato, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

Art. 2
Finalità

Con il presente accordo le parti si impegnano a promuovere la stipula di convenzioni per lo svolgimento del LPU e dichiarano di condividere la finalità di assicurare la dovuta corrispondenza tra le competenze professionali e le attitudini lavorative dell’imputato con lo svolgimento del LPU richiesto e secondo modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

A tal fine gli uffici di esecuzione penale esterna (di seguito UEPE), come previsto dal comma 3 dell’art. 2 del D.M. 88/2015, favoriscono i contatti tra le sedi operative locali dell’AICS e i Tribunali ordinari territorialmente competenti.

Il LPU potrà concretamente svolgersi sia presso le strutture e/o le sedi dell’AICS e dei servizi che ad essa fanno capo, che presso eventuali enti e associazioni all’uopo convenzionati con l’AICS, che eserciterà attività di coordinamento e supervisione e che per gli stessi si farà garante.

In entrambi i casi, le strutture e/o le sedi presso le quali materialmente si svolgerà il LPU dovranno essere riportate in apposito elenco, passibile di aggiornamento, che costituisce parte integrante della convenzione da sottoscrivere a livello locale con il presidente del tribunale. Nel predetto allegato, saranno riportati, per ciascuna struttura e/o sede l’indirizzo della sede legale, il numero di posti disponibili, nonché il nominativo e i contatti del responsabile.

Le strutture e/o le sedi dell’AICS, nonché gli enti all’uopo convenzionati con la stessa, dovranno assicurare standard organizzativi idonei alla presa in carico di imputati per lo svolgimento del LPU e, in particolare, si dovranno impegnare a garantire l’assegnazione a ciascun imputato di un referente interno che dovrà seguire il corretto svolgimento delle attività lavorative non retribuite, oltre a costituire un riferimento sia per gli UEPE che per i tribunali.

La struttura presso la quale si svolgerà il LPU, prima di rilasciare la dichiarazione di disponibilità, valuterà la rispondenza del richiedente alle proprie specifiche esigenze, avendo la facoltà di ricusare il richiedente medesimo.

Il presente accordo si propone di favorire nell’imputato l’accettazione della funzione riparativa della misura, mediante specifiche attività non retribuite di risarcimento del Vulnus che l’illecito ha provocato alla collettività ed, inoltre:

  1. lo sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi;
  2. la promozione della cultura della legalità, come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale;
  3. l’accettazione delle sanzioni in un’ottica di assunzione di responsabilità e desiderio di riparazione;
  4. la promozione di comportamenti orientati ad una responsabile partecipazione alla vita sociale.

Art. 3
Competenze e azioni

L’AICS cui spetta la titolarità giuridica degli obblighi e diritti qui indicati, si impegna a:
1. individuare il numero massimo di imputati che possono essere inseriti contemporaneamente nei servizi facenti capo alle sedi operative territoriali dell’AICS ed, eventualmente, agli enti all’uopo convenzionati con la stessa;

2. specificare le tipologie di attività da far svolgere in concreto agli imputati presso i servizi dell’AICS ed, eventualmente, presso gli enti all’uopo convenzionati con la stessa;

3. per ogni sede operativa territoriale convenzionata indicare un referente cui l’UEPE possa rivolgersi per acquisire informazioni sull’andamento del LPU.

Il DGMC, tramite i propri uffici territoriali, si impegna a:

  1. fornire alle sedi operative locali dell’AICS, tutti i chiarimenti e le delucidazioni necessarie alla piena comprensione delle finalità dell’istituto della messa alla prova per gli adulti ed, in particolare, dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità che gli imputati sono chiamati a svolgere presso le strutture e/o le sedi operative territoriali dell’AICS, nonché presso eventuali enti all’uopo convenzionati con la stessa;
  2. favorire i contatti tra le sedi operative territoriali dell’AICS ed i tribunali ordinari insistenti sul territorio di competenza dell’ufficio;
  3. supportare le sedi operative territoriali dell’AICS al fine di pervenire alla stipula della convenzione, secondo lo schema di cui alla delega conferita in data 9 settembre 2015 dal Guardasigilli ai Presidenti dei tribunali ordinari, fornendo alle stesse tutte le informazioni necessarie.

L’UEPE e le sedi operative territoriali dell’AICS definiscono di concerto le modalità di collaborazione e di comunicazione più funzionali ad assicurare l’efficace attuazione della convenzione.

Art. 4
Oneri finanziari

È obbligatoria ed è a carico dell’AICS o degli enti all’uopo convenzionati con la stessa, l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti avviati al LPU, sia presso le proprie strutture che presso eventuali enti all’uopo convenzionati con la stessa, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

L’AICS o gli enti all’uopo convenzionati con la stessa, potranno beneficiare, per quanto concerne l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all’art. 1. comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 all’art. 1 – comma 181 della legge di bilancio 2018 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Art. 5
Cabina di regia

Per l’implementazione e la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, è Costituita una Cabina di Regia a livello nazionale composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.

La partecipazione alla Cabina di Regia è a titola gratuito e senza alcun onere.

Art. 6
Disposizioni finali

Il presente protocollo è esecutivo dopo la avvenuta sottoscrizione delle parti.
Esso ha durata annuale dalla data della sottoscrizione e sarà considerato tacitamente rinnovato, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.
Il protocollo verrà automaticamente integrato da eventuali norme di legge o disposizioni di carattere generale che dovessero entrare in vigore in epoca successiva alla stipula dello stesso.

Qualora uno dei contraenti non osservi gli impegni assunti, l’altra parte si riserva la facoltà di recedere dal presente protocollo, previo preavviso di un mese.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 23 giugno 2021

Ministero della Giustizia
La Ministra
Marta Cartabia

Associazione Italiana Cultura Sport- AICS
Il Presidente
Bruno Molea