Convenzioni tra Ministero della Giustizia e LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - 8 maggio 2018 - 28 giugno 2023

28 giugno 2023


CONVENZIONE

Ministero della Giustizia

e

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

“Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato”
 

PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 bis del Codice penale in base al quale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna;

PREMESSO che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;

PREMESSO che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere:

  1. a) prestazioni di lavoro per finalità sociali e sociosanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
  2. lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
  3. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

PREMESSO che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati

dalle norme di riferimento;

PREMESSO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell’art. 1, modifica il comma 312 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.). Operatività del Fondo dapprima confermata, per gli anni 2018 e 2019, dalla legge di bilancio 2018, all’art. 1, comma 181, e, successivamente, resa stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori mette a disposizione presso le proprie strutture almeno n. 24 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice penale.

Le sedi locali della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente n. 9, dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento.

Le suddette sedi locali della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi locali della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere a), e), f) del D.M. 88/2015.

In particolare:

  1. a) prestazioni di lavoro per finalità sociali e sociosanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
  2. lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
  3. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto. Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione delle specifiche competenze della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo 2 del D.M. 88/2015.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all’art. 2, comma 4, lettere a), e), f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alla sede locale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico della sede locale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

La sede locale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all’art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 all’art. 1 – comma 181 della legge di bilancio 2018 e, successivamente, reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.

Art. 5

La sede locale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori comunicherà all'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere

la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del Codice di procedura penale.

La sede locale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che la sede locale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente informerà la sede locale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

La sede locale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del competente tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna che insiste sullo stesso territorio.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 10, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività della sede locale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio

di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Roma, 28 giugno 2023

Ministero della Giustizia
Il Ministro
Carlo Nordio

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Francesco Schittulli

 

ELENCO SEDI DISPONIBILI DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DOVE SI SVOLGERANNO I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ (ALTRE SEDI POTRANNO ESSERE AGGIUNTE IN SEGUITO):
 

Sede

N° unità

Responsabile

Indirizzo della sede e delle strutture ad essa afferenti

Avellino

1 soggetto

Dott. Mario Belli email:

bellibaronedellisca@gmail.com

Associazione Provinciale di Avellino, Via Fosso Santa Lucia, 6

Tel. 0825/73550/082572369 EMAIL: LILTAV1993@YAHOO.IT

avellino@lilt.it

Biella

2 soggetti

Dott.ssa Rita Levis r.levis@liltbiella.it tel: 340.1736260

Associazione Provinciale di Biella - via Ivrea 22

tel: 015/8352111

email:

info@liltbiella.it; biella@lilt.it;

Catanzaro

3 soggetti

Avv. Concetta Stanizzi Tel. 3319499254

(liltcz@libero.it)

Associazione Provinciale Catanzaro via G. Paparo, 11, 88100 Catanzaro – Tel: 0961725026 –

email: liltcz@libero.it

Cosenza

1 soggetto

Sig.ra Anna Belsito Tel. 098428547

email:legatumoricosenza@gmail. com

cosenza@lilt.it

Associazione Provinciale Cosenza Tel. 098428547

email:legatumoricosenza@gmail.com cosenza@lilt.it

Frosinone

2 soggetti

Dott. Stefano Soster Tel. 3332568341

email: frosinone@lilt.it

Associazione Provinciale Frosinone Viale Mazzini ex Ospedale Umberto I 03100 Frosinone

Tel. 07752072611

email: frosinone@lilt.it

Genova

1 soggetto

Dott. Paolo Sala Tel. 010-2530160

email:info@legatumori.genova.it genova@lilt.it

Associazione Metropolitana Genova Via B. Bosco 31/10

16121 GENOVA

Tel. 010-2530160

email:info@legatumori.genova.it genova@lilt.it

Lecce

5 soggetti

Dott. Carmine Cerullo email :

INFO@LEGATUMORILECCE.ORG LECCE@LILT.IT

pec:legatumorilecce.csimail.eu tel: 0833 512777

Associazione Provinciale Lecce Via Alpestre n. 4 – Casarano

Tel 0833512777

email: lecce@lilt.it delegazione LILT Lecce,

Casarano, Montesano Salentino,

Morciano di Leuca, Alezio e Uggiano La Chiesa

Modena

4 soggetti

Sig. Claudio Dugoni, Tel. 335.5260902

Referente operativo:Gianluca Grazioli. Tel 335.1322278 email: info@legatumori.mo.it; modena@lilt.it;

Associazione Provinciale Modena c/oAzienda Ospedaliero Universitaria di Modena reparti di Oncologia e Radioterapia (via del Pozzo, 71/79 41124 Modena) e.mail: info@legatumori.mo.it

Tel 059.4225747 059.374217

Palermo

5 soggetti

DOTT.SSA LETIZIA DAVI’

email: info@liltpalermo.it; palermo@lilt.it;

tel. 3202603378

Associazione Metropolitana Palermo, Via THAON DE REVEL 10 TEL/FAX 3275483901 – 3939758436

email:

info@liltpalermo.it; palermo@lilt.it;


 

 

CONVENZIONE

Ministero della Giustizia

e

Lega italiana per la lotta contro i tumori
 

“Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato”
 

PREMESSO cche la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 bis del codice penale in base al quale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna;

PREMESSO che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;

PREMESSO che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere: a) prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio – sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri; e) lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

PREMESSO che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

PREMESSO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell’art. 1, modifica il comma 312 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.). La legge di bilancio 2018, all’art. 1 – comma 181, conferma l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche per gli anni 2018 e 2019.
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

 

Art. 1

La Lega italiana per la lotta contro i tumori mette a disposizione presso le proprie strutture almeno n. 31 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.Le sedi locali della Lega italiana per la lotta contro i tumori presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente n. 13, dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento.
Le suddette sedi locali della Lega italiana per la lotta contro i tumori, provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi locali della Lega italiana per la lotta contro i tumori, le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere a), e), f) del D.M. 88/2015. In particolare:

a) prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio – sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;

e) lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

f)  prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto. Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione delle specifiche competenze della Lega italiana per la lotta contro i tumori, con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all’art. 2, comma 4, lettere a), e), f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle della Lega italiana per la lotta contro i tumori, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alla sede locale della Lega italiana per la lotta contro i tumori di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

La Lega italiana per la lotta contro i tumori garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico della sede locale della Lega italiana per la lotta contro i tumori, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
La sede locale della Lega italiana per la lotta contro i tumori potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all’art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 all’art. 1 – comma 181 della legge di bilancio 2018, per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.

Art. 5

La sede locale della Lega italiana per la lotta contro i tumori comunicherà all'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del Codice di procedura penale.
La sede locale della Lega italiana per la lotta contro i tumori consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che la sede locale della Lega italiana per la lotta contro i tumori si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente informerà la sede locale della Lega italiana per la lotta contro i tumori sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
La sede locale della Lega italiana per la lotta contro i tumori si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del competente tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna che insiste sullo stesso territorio.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.
La Lega italiana per la lotta contro i tumori potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività della sede locale della Lega italiana per la lotta contro i tumori, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli affari penali e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna.
La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

 

Roma, 8 maggio 2018

 

 

Ministero della Giustizia
Il Ministro
Andrea Orlando

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Il Presidente
Francesco Schittulli


 

Allegato

 

 

ELENCO SEDI DISPONIBILI DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI DOVE SI SVOLGERANNO I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ (ALTRE SEDI POTRANNO ESSERE AGGIUNTE IN SEGUITO):
SEDE Nº UNITÀ RESPONSABILE INDIRIZZO DELLA SEDE E DELLE STRUTTURE AD ESSA AFFERENTI
• AGRIGENTO 3 SOGGETTI dott.ssa francesca scandaliato noto (legaitlottatumori@libero.it) SEZIONE PROVINCIALE AGRIGENTO: via empedocle 85
tel./fax 0922651955
• sciacca:
via giovanni xxiii
tel. 0925/905056
fax 0925/86397
• menfi: via raffaello, i – tel. 092573181
• montallegro: viale della vittoria tel/fax 0922/847696.
• ribera: sede via quartararo 85, tel.0925/546015
• AVELLINO 1 SOGGETTO dott. mario belli (liltav1993@yahoo.it); 3477213463 SEZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO,
c/o poliambulatorio lilt, via fosso santa lucia, 6
BOLOGNA 1 SOGGETTO dott. domenico francesco rivelli tel. 3480547981 SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA,
(segreteria@legatumoribologna.it) via f. turati, 67
• BRESCIA 1 SOGGETTO prof. lorenzo magno tel. 030395274 - 3389486550 tel. sede 0303775471 SEZIONE PROVINCIALE BRESCIA.
(info@legatumoribs.it) via galileo galilei n. 20
• CATANZARO 3 SOGGETTI avv. concetta stanizzi tel. 3319499254 SEZIONE PROVINCIALE CATANZARO,
(liltcz@libero.it) via paparo n. 11
• ENNA 5 SOGGETTI sig. milko pavone tel. 0935 1960323 SEZIONE PROVINCIALE ENNA.
(legatumorienna@gmail.com) via dello stadio n. 10
• FIRENZE 1 SOGGETTO alexander peirano tel. 055576939 SEZIONE PRONCIALE FIRENZE,
(info@legatumorifirenze.it) viale giannotti n. 23
• GENOVA 1 SOGGETTO dott. andrea puppo tel. 010 2530160 - 3496102917 UFFICIO LILT C/O POLICLINICO
(info@legatumori.genova.it) S. MARTINO GENOVA, pad. 15 ex ist (piano 0 )
  largo rosanna benzi. 10
• LECCE 3 SOGGETTI dott.ssa marianna burlando tel. 3383651507 SEZIONE PROVINCIALE LECCE
(info@legatumorilecce.org) via alpestre n. 4 - Casarano
  DELEGAZIONE LILT LECCE,
  piAzza italia n. 10/e
   
• MODENA 4 SOGGETTI sig. claudio dugoni tel. 3355260902; POLICLINICO DI MODENA
referente per le attività il sig. gianluca grazioli (059.4225747. 335.1322278}. largo del pozzo, 71
(info@legatumori.mo.it) telefono 059.374.217
• PALERMO 2 SOGGETTI prof. giuseppe palazzotto tel. 3397689286 SEZIONE PROVINCIALE PALERMO,
(legatumori.pa@gmail.com) via lincoln n. 144
• SONDRIO 2 SOGGETTI dott. claudio barbonetti tel. 0342 219413- 3939439600 SEZIONE PROVINCIALE SONDRIO,
(segreteria@legatumoriso.it) via iv novembre n. 21
• TARANTO 4 SOGGETTI dott.ssa caterina perla suma tel. 3281752630 SEZIONE PROVINCIALE TARANTO
( info@legatumoritaranto.it) p.le dante n. 31 (zona bestat)