Convenzione tra Ministero della Giustizia e Unione Sportiva ACLI - 19 aprile 2018 - rinnovo 6 marzo 2024

6 marzo 2024

Emblema del Ministero della giustizia e logo USACLI

 

CONVENZIONE

Ministero della Giustizia

e

Unione Sportiva ACLI

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova

PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 bis del Codice penale in base al quale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dal1’Ufficio di esecuzione penale esterna;

PREMESSSO che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015,n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;

PREMESSO che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere d) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

PREMESSO che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

PREMESSO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell’art. 1, modifica il comma 312 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.). Operatività del Fondo dapprima confermata, per gli anni 2018 e 2019, dalla legge di bilancio 2018, all’art. 1, comma 181, e, successivamente, resa stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L’Unione Sportiva Acli mette a disposizione presso le proprie sedi locali, almeno n. 43 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice penale.

Le sedi locali de1l’Unione Sportiva Acli presso i quali potrà essere svolta l'attività di volontariato sono complessivamente n. 21 dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento.

Le sedi locali de1l’Unione Sportiva Acli provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.

Resta fin d’ora inteso che le sedi locali de11’Unione Sportiva Acli a cui è applicabile la presente convenzione sono solamente quelli appositamente inseriti nell’elenco allegato.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi locali del1’Unione Sportiva Acli, le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere d), f) del D.M. 88/2015.

In particolare:

d) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;

f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione della specifica natura del Bene interessato, con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/201

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e da1l'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all’art. 2, comma 4, lett. d), f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle dell’Unione

Sportiva Acli, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’ Unione Sportiva Acli di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L’Unione Sportiva Acli garantisce la conformità delle sedi locali coinvolte come da elenco allegato alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico de1l’Unione Sportiva Acli che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. La sede locale del1’Unione Sportiva Acli potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all’art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Art. 5

La sede locale dell’Unione Sportiva Acli comunicherà all'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del Codice di procedura penale. La sede locale dell’Unione Sportiva Acli consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari de11’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’Ente si impegna a predisporre. L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente informerà la sede locale dell’Unione Sportiva Acli sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti. La sede locale de1l’Unione Sportiva Acli si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del competente tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna che insiste sullo stesso territorio.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento de11’Ente.

L’Unione Sportiva Acli potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 10, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività delle sedi locali de1l’Unione Sportiva Acli, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte Il della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Roma, 6 marzo 2024

Il Ministero della giustizia
Il Viceministro
Francesco Paolo Sisto

Unione Sportiva ACLI
Il Presidente Nazionale
Damiano Lembo

 

CONVENZIONE

Ministero della Giustizia

e

Unione Sportiva ACLI
 

“Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato”
 

PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 bis del codice penale in base al quale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna;

PREMESSO che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;

PREMESSO che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere d) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

PREMESSO che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

PREMESSO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell’art. 1, modifica il comma 312 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.). La legge di bilancio 2018, all’art. 1 – comma 181, conferma l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche per gli anni 2018 e 2019.
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L’Unione Sportiva Acli mette a disposizione presso le proprie sedi locali, almeno n. 26 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.
Le sedi locali dell’Unione Sportiva Acli presso i quali potrà essere svolta l'attività di volontariato sono complessivamente n. 18 dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento.
Le sedi locali dell’Unione Sportiva Acli provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.
Resta fin d’ora inteso che le sedi locali dell’Unione Sportiva Acli a cui è applicabile la presente convenzione sono solamente quelli appositamente inseriti nell’elenco allegato.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi locali dell’Unione Sportiva Acli, le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere d), f) del D.M. 88/2015.

In particolare:

d) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;

f)  prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione della specifica natura del Bene interessato, con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all’art. 2, comma 4, lett. d), f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle dell’Unione Sportiva Acli , sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’ Unione Sportiva Acli di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L’Unione Sportiva Acli garantisce la conformità delle sedi locali coinvolte come da elenco allegato alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali,l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico dell’Unione Sportiva Acli che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
La sede locale dell’Unione Sportiva Acli potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all’art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 all’art. 1 – comma 181 della legge di bilancio 2018, per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.

Art. 5

La sede locale dell’Unione Sportiva Acli comunicherà all'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del Codice di procedura penale.
La sede locale dell’Unione Sportiva Acli consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’Ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente informerà la sede locale dell’Unione Sportiva Acli sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
La sede locale dell’Unione Sportiva Acli si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del competente tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna che insiste sullo stesso territorio.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.
L’Unione Sportiva Acli potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività delle sedi locali dell’Unione Sportiva Acli, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli affari penali e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna.
La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Roma, 19 aprile 2018

Ministero della Giustizia
Andrea Orlando

Unione Sportiva ACLI
Il Presidente Nazionale US ACLI
Damiano Lembo