Convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Ente Nazionale Protezione Animali-E.N.P.A - 6 dicembre 2017 - 10 gennaio 2023

10 gennaio 2023

Emblema del Ministero della giustizia e logo Croce rossa italiana

CONVENZIONE

tra

Ministero della Giustizia

e

Ente Nazionale Protezione Animali-E.N.P.A

“Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato”

PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 bis del Codice penale in base al quale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna;

PREMESSO che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;

PREMESSO che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere c. lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali; e. lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

PREMESSO che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

PREMESSO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell’art. 1, modifica il comma 312 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.). Operatività del Fondo dapprima confermata, per gli anni 2018 e 2019, dalla legge di bilancio 2018, all’art. 1, comma 181, e, successivamente, resa stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124;

TUTTO CIÒ PREMESSO

QUALE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), che interviene nella persona del Ministro Carlo Nordio, e l’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) che interviene nella persona del Presidente Carla Rocchi, convengono quanto segue:

Art. 1

L’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA mette a disposizione presso le proprie strutture almeno n. 328 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice penale.

Le sedi locali presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente n. 48, dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento.

Le suddette sedi locali dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.
Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi locali dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA, le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere c), e), f) del D.M. 88/2015 (come in premessa).

In particolare:

c) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;

e) prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;

f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione delle specifiche competenze delle sedi locali dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA, con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

 Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all’art. 2, comma 4, lett. c), e), f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alla sede locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico della sede locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

La sede locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all’art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.

Art. 5

La sede locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA comunicherà all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del Codice di procedura penale.

La sede locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che la sede locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà la sede locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

La sede locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività della sede locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Roma, 10 gennaio 2023

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Il Ministro
Carlo Nordio

ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA) - ONLUS
Il Presidente
Carla Rocchi
 

ELENCO DELLE SEDI LOCALI DELL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA) DOVE SI SVOLGERANNO I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

Altre sedi potranno essere aggiunte in seguito

NUMERO
UNIT
À

SEDE

RESPONSABILE

INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

2

Agrigento

Alessandra Montalbano

Via Pozzo Nuovo Montaperto

92100

Agrigento

AG

2

Alto Tevere Umbro

Paola Tintori

Via L. Da Vinci 4

06012

Città di Castello

PG

2

Amiata

Carla Bensi

Via Esasseta 38

53021

Abbadia S. Salvatore

SI

2

Amiata Grossetana

Lara Banchini

Villa Palazzina 2

58031

Arcidosso

GR

15

Arezzo

Alessandra Capogreco

Via di Cà del Lanino 28

52100

Arezzo

AR

8

Arzignano

Veronica Molinari

Via Busa 7

36071

Arzignano

VI

5

Borgotaro

Annalisa De Bei

Via dei Cerri 82

43041

Bedonia

PR

5

Carini

Paride Martorana

Via Rosolino Piro 30/A

90044

Carini

PA

2

Casentino

Claudia Grifagni

Via Aldo Moro 11

52018

Castel San Niccolò

AR

2

Chieri

Alessia Pirruccio

Strada del Tario 6

10023

Chieri

TO

2

Como

Marco Marelli

Loc. Valbasca

22100

Como

CO

8

Comunicazione &Sv.

Marco Bravi

Via Umberto I 103

12042

Bra

CN

8

Crotone

Giuseppe Trocino

Via Visconte Frontera 3

88900

Crotone

KR

15

Faenza

Maria Teresa Ravaioli

Via Laderchi 3/5

48018

Faenza

RA

8

Firenze

Rossana Regimonti

Via Aurelio Saffi 4/B

50131

Firenze

FI

15

Genova

Massimo Pigoni

Via Lastrico 1

16014

Campomorone

GE

15

Imperia

Mara Ceriolo

Strada San Pietro 96

18038

Sanremo

IM

2

Lipari

Manori Wijayaratne

Contrada Pirrera

98055

Lipari

ME

8

Manfredonia

Marco Lupoli

C.P. 211

71043

Manfredonia

FG

5

Milano

Umberto Di Bonaventura

Via Pietro Gassendi 11

20155

Milano

MI

8

Mira

Valentina Mino

Via Maestri del Lavoro 101

30034

Mira

VE

8

Modena

Flavia Bernardi

Stradello Cassana 34

41123

Modena

MO

5

Monza & Brianza

Giorgio Riva

Via Lecco 164

20900

Monza

MB

8

Novara

Marco Negrini

Via del Gazurlo 57

28100

Novara

NO

2

Parma

Angela Pia Mori Gialdi

Via Buffolara 52

43126

Parma

PR

8

Pavia

Mario Pulvirenti

Strada Mirabello 6

27010

S.Genesio ed Uniti

PV

17

Perugia

Paola Tintori

Via della Valtiera

6135

Collestrada

PG

2

Pescara

Miranda Pomante

Strada Valle Fuzzina 65

65125

Pescara

PE

5

Piombino

Laura Sicari

Piazza Cappelletti 6

57025

Piombino

LI

8

Pistoia

Rossella Ghelardini

Via Agati 15

51100

Pistoia

PT

5

Pomezia (Rm)

Lorena Moscetti

Via Roma 193/A

00071

Roma

RM

2

Ravenna

Carlo Locatelli

Via Corti alle Mura 68

48121

Ravenna

RA

2

Reggio Emilia

Marzia Maioli

Via S. Leonardo 6

42024

Castelnuovo di Sotto

RE

5

Roma

Maurilia Amoroso

Via Terni 42

00182

Roma

RM

5

San Giovanni Valdarno

Luigia Bassan

Piazza Matteotti 2

52027

S. Giovanni Valdarno

AR

5

San Severo

Antonio Mucci

Via Filippo D’Alfonso 98

71016

San Severo

FG

15

Savona

Silvia Santini

Via Cavour 48/r

17100

Savona

SV

6

Sede Centrale

Michele Gualano

Via Attilio Regolo 27

00192

Roma

RM

10

Sondrio

Sara Plozza

Casella Postale 38

23100

Sondrio

SO

10

Torino

Marco Bravi

Via Germagnano 8

10156

Torino

TO

8

Torremaggiore

Michele Gualano

Rifugio Enpa – Contrada Cisterne

71017

Torremaggiore

FG

10

Treviso

Massimo Bordoni

Via Fossa 5

31050

Ponzano Veneto

TV

10

Trieste

Patrizia Bufo

Via Marchesetti 10/4

34139

Trieste

TS

5

Udine

Elena Riggi

Via Gonars 42

33100

Udine

UD

8

Valle Dell'Aniene

Manuela Parretta

Loc. Monte Papese

00024

Castel Madama

RM

10

Verona

Romano Giovannoni

Via Barsanti 19/b

37139

Verona

VR

5

Vicenza

Anna Rosa Zanella

Via Mantovani 41

36100

Vicenza

VI

5

Voghera

Maria Grazia Centelli

Via Scarabelli 29/B

27058

Voghera

PV

 

CONVENZIONE

Ministero della Giustizia

e

Ente Nazionale Protezione Animali-E.N.P.A.

PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art 168 bis del Codice penale in base al quale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alia prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna;

PREMESSO che la concessione della messa alia prova e subordinata alla prestazione di lavoro eli pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato ;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell' art. 2 comma I del Decreta del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alia prova e svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreta 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere c) lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, eli recupero del demanio marittimo, eli protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali; e) lavoro nella ·manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze annale o dalle Forze eli polizia; I) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

PREMESSO che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra in quelli indicati dalle norme d riferimento;

PREMESSO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell'art. I, modifica il comma 312 dell'art. I della legge n. 208 del 2015 legge di stabilità 2016) ed estende l'operatività del Fondo istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanta imputati con sospensione del procedimento per messa alia prova (art. 168 bis c.p.).  

 

TUTTO CIO PREMESSO
QUALE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

 

Il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), che interviene nella persona del Ministro On Andrea Orlando, e l'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) che interviene nella persona del Presidente Carla Rocchi, convengono quanto segue:

Art. 1

L'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) mette a disposizione presso le proprie strutture almeno n. 300 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale. Le sedi locali presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente n. 45, dislocate su tutto il tenitorio nazionale come de elenco allegato, passibile di aggiornamento. Le suddette sedi locali dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi locali dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere c), e), f) del D.M. 88/2015 (come in premessa). In particolare:

  1. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolati produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
  2. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
  3. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto. Tali attività saranno meglio declinate sui territorio in considerazione delle specifiche competenze delle sedi locali dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all'art. 2, comma 4,lett. c), e), f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alia messa alla prova con quelle dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), sia nella fuse di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente. Come stabilito dalla normativa vigente, e fatto divieto alia sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alia sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alia prova, secondo quanta previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità , sono a carico della sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli offici competenti. La sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.  

Art. 5

La sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) comunicherà all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all' ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere 1a prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del Codice di procedura penale. La sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che la sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) si impegna a predisporre. L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà la sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) sui nominative del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti. La sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del Tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.  

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislative 28luglio 1989, n. 271.  

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrebbe essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente. L'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art 8, in caso di cessazione dell'attività.  

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività della sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alia prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M n. 88/2015.  

Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo e costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti. La partecipazione al Comitato e a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.  

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di aoni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà. essere rinnovata d'intesa tra i contraenti. Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alia prova. Copia della convenzione viene inviata a! Ministero della Giustizia per la pubblicazione sui sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, a! Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli affari penali e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità- Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alia prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna. La presente convenzione e esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972. La presente convenzione e soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.  

Roma, 6 dicembre 2017

Ministero della Giustizia
ll Ministro della Giustizia Andrea Orlando

Ente Nazionale Protezione Animali
Il Presidente Carla Rocchi
 

Allegato

ELENCO DELLE SEDI LOCALI DELL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA) DOVE SI SVOLGERANNO I LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - Aggiornato al 20 ottobre 2021
(altre sedi potranno essere aggiunte in seguito), previo coordinamento con le sedi UEPE:
NUMERO
UNITA'
SEDE RESPONSABILE INDIRIZZO CAP CITTÀ
2 Agrigento Alessandra Montalbano Via Pozzo Nuovo Montaperto 92100 Agrigento AG
2 Alto Tevere Umbro Paola Tintori Via L. Da Vinci 4 6012 Città di Castello PG
2 Amiata Carla Bensi Via Esasseta 38 53021 Abbadia S. Salvatore SI
2 Amiata Grossetana Lara Banchini Villa Palazzina 2 58031 Arcidosso GR
15 Arezzo Alessandra Capogreco Via di Cà del Lanino 28 52100 Arezzo AR
8 Arzignano Veronica Molinari Via Busa 7 36071 Arzignano VI
5 Borgotaro Annalisa De Bei Via dei Cerri 82 43041 Bedonia PR
5 Carini Paride Martorana Via Rosolino Piro 30/A 90044 Carini PA
2 Casentino Claudia Grifagni Via Aldo Moro 11 52018 Castel San Niccolò AR
2 Chieri Alessia Pirruccio Strada del Tario 6 10023 Chieri TO
2 Como Marco Marelli Loc. Valbasca 22100 Como CO
8 Comunicazione &Sv. Marco Bravi Via Umberto I 103 12042 Bra CN
8 Crotone Giuseppe Trocino Via Visconte Frontera 3 88900 Crotone KR
15 Faenza Maria Teresa Ravaioli Via Laderchi 3/5 48018 Faenza RA
8 Firenze Rossana Regimonti Via Aurelio Saffi 4/B 50131 Firenze FI
15 Genova Massimo Pigoni Via Lastrico 1 16014 Campomorone GE
15 Imperia Mara Ceriolo Strada San Pietro 96 18038 Sanremo IM
2 Lipari Manori Wijayaratne Contrada Pirrera 98055 Lipari ME
8 Manfredonia Marco Lupoli C.P. 211 71043 Manfredonia FG
5 Milano Umberto Di Bonaventura Via Pietro Gassendi 11 20155 Milano MI
8 Mira Valentina Mino Via Maestri del Lavoro 101 30034 Mira VE
8 Modena Flavia Bernardi Stradello Cassana 34 41123 Modena MO
5 Monza & Brianza Giorgio Riva Via Lecco 164 20900 Monza MB
8 Novara Marco Negrini Via del Gazurlo 57 28100 Novara NO
2 Parma Angela Pia Mori Gialdi Via Buffolara 52 43126 Parma PR
8 Pavia Mario Pulvirenti Strada Mirabello 6 27010 S.Genesio ed Uniti PV
17 Perugia Paola Tintori Via della Valtiera 6135 Collestrada PG
2 Pescara Miranda Pomante Strada Valle Fuzzina 65 65125 Pescara PE
5 Piombino Laura Sicari Piazza Cappelletti 6 57025 Piombino LI
8 Pistoia Rossella Ghelardini Via Agati 15 51100 Pistoia PT
5 Pomezia (Rm) Lorena Moscetti Via Roma 193/A 71 Roma RM
2 Ravenna Carlo Locatelli Via Corti alle Mura 68 48121 Ravenna RA
2 Reggio Emilia Marzia Maioli Via S. Leonardo 6 42024 Castelnuovo di Sotto RE
5 Roma Maurilia Amoroso Via Terni 42 182 Roma RM
5 San Giovanni Valdarno Luigia Bassan Piazza Matteotti 2 52027 S. Giovanni Valdarno AR
5 San Severo Antonio Mucci Via Filippo D'Alfonso 98 71016 San Severo FG
15 Savona Silvia Santini Via Cavour 48/r 17100 Savona SV
6 Sede Centrale Michele Gualano Via Attilio Regolo 27 192 Roma RM
10 Sondrio Sara Plozza Casella Postale 38 23100 Sondrio SO
10 Torino Marco Bravi Via Germagnano 8 10156 Torino TO
8 Torremaggiore Michele Gualano Rifugio Enpa - Contrada Cisterne 71017 Torremaggiore FG
10 Treviso Massimo Bordoni Via Fossa 5 31050 Ponzano Veneto TV
10 Trieste Patrizia Bufo Via Marchesetti 10/4 34139 Trieste TS
5 Udine Elena Riggi Via Gonars 42 33100 Udine UD
8 Valle Dell'Aniene Manuela Parretta Loc. Monte Papese 24 Castel Madama RM
10 Verona Romano Giovannoni Via Barsanti 19/b 37139 Verona VR
5 Vicenza Anna Rosa Zanella Via Mantovani 41 36100 Vicenza VI
5 Voghera Maria Grazia Centelli Via Scarabelli 29/B 27058 Voghera PV