Convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Ente Nazionale Protezione Animali-E.N.P.A - 6 dicembre 2017 - 10 gennaio 2023
10 gennaio 2023
CONVENZIONE
tra
Ministero della Giustizia
e
Ente Nazionale Protezione Animali-E.N.P.A
“Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato”
PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 bis del Codice penale in base al quale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna;
PREMESSO che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;
PREMESSO che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere c. lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali; e. lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
PREMESSO che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
PREMESSO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell’art. 1, modifica il comma 312 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.). Operatività del Fondo dapprima confermata, per gli anni 2018 e 2019, dalla legge di bilancio 2018, all’art. 1, comma 181, e, successivamente, resa stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124;
TUTTO CIÒ PREMESSO
QUALE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE
Il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), che interviene nella persona del Ministro Carlo Nordio, e l’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) che interviene nella persona del Presidente Carla Rocchi, convengono quanto segue:
Art. 1
L’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA mette a disposizione presso le proprie strutture almeno n. 328 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice penale.
Le sedi locali presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente n. 48, dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento.
Le suddette sedi locali dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi locali dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA, le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere c), e), f) del D.M. 88/2015 (come in premessa).
In particolare:
c) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
e) prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.
Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione delle specifiche competenze delle sedi locali dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA, con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all’art. 2, comma 4, lett. c), e), f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alla sede locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico della sede locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
La sede locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all’art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.
Art. 5
La sede locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA comunicherà all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del Codice di procedura penale.
La sede locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che la sede locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà la sede locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
La sede locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.
L’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art 8, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività della sede locale dell’Ente Nazionale Protezione Animali-ENPA, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.
Art. 9
Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.
Art. 10
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna.
La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Roma, 10 gennaio 2023
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Il Ministro
Carlo Nordio
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA) - ONLUS
Il Presidente
Carla Rocchi
ELENCO DELLE SEDI LOCALI DELL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA) DOVE SI SVOLGERANNO I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ Altre sedi potranno essere aggiunte in seguito |
||||||
NUMERO |
SEDE |
RESPONSABILE |
INDIRIZZO |
CAP |
CITTÀ |
|
2 |
Agrigento |
Alessandra Montalbano |
Via Pozzo Nuovo Montaperto |
92100 |
Agrigento |
AG |
2 |
Alto Tevere Umbro |
Paola Tintori |
Via L. Da Vinci 4 |
06012 |
Città di Castello |
PG |
2 |
Amiata |
Carla Bensi |
Via Esasseta 38 |
53021 |
Abbadia S. Salvatore |
SI |
2 |
Amiata Grossetana |
Lara Banchini |
Villa Palazzina 2 |
58031 |
Arcidosso |
GR |
15 |
Arezzo |
Alessandra Capogreco |
Via di Cà del Lanino 28 |
52100 |
Arezzo |
AR |
8 |
Arzignano |
Veronica Molinari |
Via Busa 7 |
36071 |
Arzignano |
VI |
5 |
Borgotaro |
Annalisa De Bei |
Via dei Cerri 82 |
43041 |
Bedonia |
PR |
5 |
Carini |
Paride Martorana |
Via Rosolino Piro 30/A |
90044 |
Carini |
PA |
2 |
Casentino |
Claudia Grifagni |
Via Aldo Moro 11 |
52018 |
Castel San Niccolò |
AR |
2 |
Chieri |
Alessia Pirruccio |
Strada del Tario 6 |
10023 |
Chieri |
TO |
2 |
Como |
Marco Marelli |
Loc. Valbasca |
22100 |
Como |
CO |
8 |
Comunicazione &Sv. |
Marco Bravi |
Via Umberto I 103 |
12042 |
Bra |
CN |
8 |
Crotone |
Giuseppe Trocino |
Via Visconte Frontera 3 |
88900 |
Crotone |
KR |
15 |
Faenza |
Maria Teresa Ravaioli |
Via Laderchi 3/5 |
48018 |
Faenza |
RA |
8 |
Firenze |
Rossana Regimonti |
Via Aurelio Saffi 4/B |
50131 |
Firenze |
FI |
15 |
Genova |
Massimo Pigoni |
Via Lastrico 1 |
16014 |
Campomorone |
GE |
15 |
Imperia |
Mara Ceriolo |
Strada San Pietro 96 |
18038 |
Sanremo |
IM |
2 |
Lipari |
Manori Wijayaratne |
Contrada Pirrera |
98055 |
Lipari |
ME |
8 |
Manfredonia |
Marco Lupoli |
C.P. 211 |
71043 |
Manfredonia |
FG |
5 |
Milano |
Umberto Di Bonaventura |
Via Pietro Gassendi 11 |
20155 |
Milano |
MI |
8 |
Mira |
Valentina Mino |
Via Maestri del Lavoro 101 |
30034 |
Mira |
VE |
8 |
Modena |
Flavia Bernardi |
Stradello Cassana 34 |
41123 |
Modena |
MO |
5 |
Monza & Brianza |
Giorgio Riva |
Via Lecco 164 |
20900 |
Monza |
MB |
8 |
Novara |
Marco Negrini |
Via del Gazurlo 57 |
28100 |
Novara |
NO |
2 |
Parma |
Angela Pia Mori Gialdi |
Via Buffolara 52 |
43126 |
Parma |
PR |
8 |
Pavia |
Mario Pulvirenti |
Strada Mirabello 6 |
27010 |
S.Genesio ed Uniti |
PV |
17 |
Perugia |
Paola Tintori |
Via della Valtiera |
6135 |
Collestrada |
PG |
2 |
Pescara |
Miranda Pomante |
Strada Valle Fuzzina 65 |
65125 |
Pescara |
PE |
5 |
Piombino |
Laura Sicari |
Piazza Cappelletti 6 |
57025 |
Piombino |
LI |
8 |
Pistoia |
Rossella Ghelardini |
Via Agati 15 |
51100 |
Pistoia |
PT |
5 |
Pomezia (Rm) |
Lorena Moscetti |
Via Roma 193/A |
00071 |
Roma |
RM |
2 |
Ravenna |
Carlo Locatelli |
Via Corti alle Mura 68 |
48121 |
Ravenna |
RA |
2 |
Reggio Emilia |
Marzia Maioli |
Via S. Leonardo 6 |
42024 |
Castelnuovo di Sotto |
RE |
5 |
Roma |
Maurilia Amoroso |
Via Terni 42 |
00182 |
Roma |
RM |
5 |
San Giovanni Valdarno |
Luigia Bassan |
Piazza Matteotti 2 |
52027 |
S. Giovanni Valdarno |
AR |
5 |
San Severo |
Antonio Mucci |
Via Filippo D’Alfonso 98 |
71016 |
San Severo |
FG |
15 |
Savona |
Silvia Santini |
Via Cavour 48/r |
17100 |
Savona |
SV |
6 |
Sede Centrale |
Michele Gualano |
Via Attilio Regolo 27 |
00192 |
Roma |
RM |
10 |
Sondrio |
Sara Plozza |
Casella Postale 38 |
23100 |
Sondrio |
SO |
10 |
Torino |
Marco Bravi |
Via Germagnano 8 |
10156 |
Torino |
TO |
8 |
Torremaggiore |
Michele Gualano |
Rifugio Enpa – Contrada Cisterne |
71017 |
Torremaggiore |
FG |
10 |
Treviso |
Massimo Bordoni |
Via Fossa 5 |
31050 |
Ponzano Veneto |
TV |
10 |
Trieste |
Patrizia Bufo |
Via Marchesetti 10/4 |
34139 |
Trieste |
TS |
5 |
Udine |
Elena Riggi |
Via Gonars 42 |
33100 |
Udine |
UD |
8 |
Valle Dell'Aniene |
Manuela Parretta |
Loc. Monte Papese |
00024 |
Castel Madama |
RM |
10 |
Verona |
Romano Giovannoni |
Via Barsanti 19/b |
37139 |
Verona |
VR |
5 |
Vicenza |
Anna Rosa Zanella |
Via Mantovani 41 |
36100 |
Vicenza |
VI |
5 |
Voghera |
Maria Grazia Centelli |
Via Scarabelli 29/B |
27058 |
Voghera |
PV |
CONVENZIONE
Ministero della Giustizia
e
Ente Nazionale Protezione Animali-E.N.P.A.
PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art 168 bis del Codice penale in base al quale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alia prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna;
PREMESSO che la concessione della messa alia prova e subordinata alla prestazione di lavoro eli pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato ;
PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell' art. 2 comma I del Decreta del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alia prova e svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;
PREMESSO che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreta 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere c) lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, eli recupero del demanio marittimo, eli protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali; e) lavoro nella ·manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze annale o dalle Forze eli polizia; I) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
PREMESSO che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra in quelli indicati dalle norme d riferimento;
PREMESSO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell'art. I, modifica il comma 312 dell'art. I della legge n. 208 del 2015 legge di stabilità 2016) ed estende l'operatività del Fondo istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanta imputati con sospensione del procedimento per messa alia prova (art. 168 bis c.p.).
TUTTO CIO PREMESSO
QUALE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE
Il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), che interviene nella persona del Ministro On Andrea Orlando, e l'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) che interviene nella persona del Presidente Carla Rocchi, convengono quanto segue:
Art. 1
L'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) mette a disposizione presso le proprie strutture almeno n. 300 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale. Le sedi locali presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente n. 45, dislocate su tutto il tenitorio nazionale come de elenco allegato, passibile di aggiornamento. Le suddette sedi locali dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi locali dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere c), e), f) del D.M. 88/2015 (come in premessa). In particolare:
- prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolati produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
- prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto. Tali attività saranno meglio declinate sui territorio in considerazione delle specifiche competenze delle sedi locali dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all'art. 2, comma 4,lett. c), e), f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alia messa alla prova con quelle dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), sia nella fuse di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente. Come stabilito dalla normativa vigente, e fatto divieto alia sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alia sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alia prova, secondo quanta previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità , sono a carico della sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli offici competenti. La sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.
Art. 5
La sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) comunicherà all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all' ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere 1a prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del Codice di procedura penale. La sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che la sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) si impegna a predisporre. L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà la sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) sui nominative del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti. La sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del Tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislative 28luglio 1989, n. 271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrebbe essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente. L'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art 8, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività della sede locale dell'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alia prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M n. 88/2015.
Art. 9
Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo e costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti. La partecipazione al Comitato e a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.
Art. 10
La presente convenzione avrà la durata di aoni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà. essere rinnovata d'intesa tra i contraenti. Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alia prova. Copia della convenzione viene inviata a! Ministero della Giustizia per la pubblicazione sui sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, a! Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli affari penali e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità- Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alia prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna. La presente convenzione e esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972. La presente convenzione e soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Roma, 6 dicembre 2017
Ministero della Giustizia
ll Ministro della Giustizia Andrea Orlando
Ente Nazionale Protezione Animali
Il Presidente Carla Rocchi
Allegato
NUMERO UNITA' |
SEDE | RESPONSABILE | INDIRIZZO | CAP | CITTÀ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Agrigento | Alessandra Montalbano | Via Pozzo Nuovo Montaperto | 92100 | Agrigento | AG |
2 | Alto Tevere Umbro | Paola Tintori | Via L. Da Vinci 4 | 6012 | Città di Castello | PG |
2 | Amiata | Carla Bensi | Via Esasseta 38 | 53021 | Abbadia S. Salvatore | SI |
2 | Amiata Grossetana | Lara Banchini | Villa Palazzina 2 | 58031 | Arcidosso | GR |
15 | Arezzo | Alessandra Capogreco | Via di Cà del Lanino 28 | 52100 | Arezzo | AR |
8 | Arzignano | Veronica Molinari | Via Busa 7 | 36071 | Arzignano | VI |
5 | Borgotaro | Annalisa De Bei | Via dei Cerri 82 | 43041 | Bedonia | PR |
5 | Carini | Paride Martorana | Via Rosolino Piro 30/A | 90044 | Carini | PA |
2 | Casentino | Claudia Grifagni | Via Aldo Moro 11 | 52018 | Castel San Niccolò | AR |
2 | Chieri | Alessia Pirruccio | Strada del Tario 6 | 10023 | Chieri | TO |
2 | Como | Marco Marelli | Loc. Valbasca | 22100 | Como | CO |
8 | Comunicazione &Sv. | Marco Bravi | Via Umberto I 103 | 12042 | Bra | CN |
8 | Crotone | Giuseppe Trocino | Via Visconte Frontera 3 | 88900 | Crotone | KR |
15 | Faenza | Maria Teresa Ravaioli | Via Laderchi 3/5 | 48018 | Faenza | RA |
8 | Firenze | Rossana Regimonti | Via Aurelio Saffi 4/B | 50131 | Firenze | FI |
15 | Genova | Massimo Pigoni | Via Lastrico 1 | 16014 | Campomorone | GE |
15 | Imperia | Mara Ceriolo | Strada San Pietro 96 | 18038 | Sanremo | IM |
2 | Lipari | Manori Wijayaratne | Contrada Pirrera | 98055 | Lipari | ME |
8 | Manfredonia | Marco Lupoli | C.P. 211 | 71043 | Manfredonia | FG |
5 | Milano | Umberto Di Bonaventura | Via Pietro Gassendi 11 | 20155 | Milano | MI |
8 | Mira | Valentina Mino | Via Maestri del Lavoro 101 | 30034 | Mira | VE |
8 | Modena | Flavia Bernardi | Stradello Cassana 34 | 41123 | Modena | MO |
5 | Monza & Brianza | Giorgio Riva | Via Lecco 164 | 20900 | Monza | MB |
8 | Novara | Marco Negrini | Via del Gazurlo 57 | 28100 | Novara | NO |
2 | Parma | Angela Pia Mori Gialdi | Via Buffolara 52 | 43126 | Parma | PR |
8 | Pavia | Mario Pulvirenti | Strada Mirabello 6 | 27010 | S.Genesio ed Uniti | PV |
17 | Perugia | Paola Tintori | Via della Valtiera | 6135 | Collestrada | PG |
2 | Pescara | Miranda Pomante | Strada Valle Fuzzina 65 | 65125 | Pescara | PE |
5 | Piombino | Laura Sicari | Piazza Cappelletti 6 | 57025 | Piombino | LI |
8 | Pistoia | Rossella Ghelardini | Via Agati 15 | 51100 | Pistoia | PT |
5 | Pomezia (Rm) | Lorena Moscetti | Via Roma 193/A | 71 | Roma | RM |
2 | Ravenna | Carlo Locatelli | Via Corti alle Mura 68 | 48121 | Ravenna | RA |
2 | Reggio Emilia | Marzia Maioli | Via S. Leonardo 6 | 42024 | Castelnuovo di Sotto | RE |
5 | Roma | Maurilia Amoroso | Via Terni 42 | 182 | Roma | RM |
5 | San Giovanni Valdarno | Luigia Bassan | Piazza Matteotti 2 | 52027 | S. Giovanni Valdarno | AR |
5 | San Severo | Antonio Mucci | Via Filippo D'Alfonso 98 | 71016 | San Severo | FG |
15 | Savona | Silvia Santini | Via Cavour 48/r | 17100 | Savona | SV |
6 | Sede Centrale | Michele Gualano | Via Attilio Regolo 27 | 192 | Roma | RM |
10 | Sondrio | Sara Plozza | Casella Postale 38 | 23100 | Sondrio | SO |
10 | Torino | Marco Bravi | Via Germagnano 8 | 10156 | Torino | TO |
8 | Torremaggiore | Michele Gualano | Rifugio Enpa - Contrada Cisterne | 71017 | Torremaggiore | FG |
10 | Treviso | Massimo Bordoni | Via Fossa 5 | 31050 | Ponzano Veneto | TV |
10 | Trieste | Patrizia Bufo | Via Marchesetti 10/4 | 34139 | Trieste | TS |
5 | Udine | Elena Riggi | Via Gonars 42 | 33100 | Udine | UD |
8 | Valle Dell'Aniene | Manuela Parretta | Loc. Monte Papese | 24 | Castel Madama | RM |
10 | Verona | Romano Giovannoni | Via Barsanti 19/b | 37139 | Verona | VR |
5 | Vicenza | Anna Rosa Zanella | Via Mantovani 41 | 36100 | Vicenza | VI |
5 | Voghera | Maria Grazia Centelli | Via Scarabelli 29/B | 27058 | Voghera | PV |