Protocollo d'intesa tra il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense per promuovere la stipula di convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova - 21 aprile 2023

21 aprile 2023

Emblema del Ministero della giustizia e logo Consiglio nazionale forense

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - CNF

Per promuovere la stipula di convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova

VISTE le Regole riguardanti gli standard minimi per le misure non detentive (le Regole di Tokio) del 14.12.1990, che alla regola 1.2 promuove il coinvolgimento della comunità nella gestione ed esecuzione delle sanzioni non detentive e in particolare nell’azione di sostegno dell’autore di reato;

VISTA la Raccomandazione R (2010)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati Membri sulle Regole in materia di probation, tutt’ora in vigore, che alla Parte III “Responsabilità e rapporti con altri organismi”, art. 37, auspica che i servizi di probation cooperino con altri organi del sistema giudiziario, con i servizi di sostegno e con la società civile per svolgere efficacemente la loro missione e adempiere ai loro obblighi;

VISTA la legge 28 aprile 2014, n. 67 che ha innovato l’ordinamento penale introducendo l'art. 168 bis del Codice penale in base al quale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna;

CONSIDERATO che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

CONSIDERATO che, nell’ambito di un progetto individualizzato di reinserimento sociale e con una partecipazione responsabile da parte dell’imputato, lo svolgimento di concrete attività non retribuite a beneficio della collettività, non solo rappresenta la riparazione del danno procurato alla società, ma soprattutto aiuta lo stesso imputato a rielaborare in senso critico la propria condotta deviante e ad acquisire consapevolezza del valore sociale della stessa azione restitutiva;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il presidente del tribunale nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell’articolo 1, comma 1, del medesimo decreto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle

di cui alle lettere d. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

VISTA la legge di bilancio 2017, che, al comma 86 dell’art. 1, modifica il comma 312 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.) e che il Fondo è reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124;

VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 274 recante “Nuova disciplina dell’Ordinamento della professione forense”, all’art. 35, comma 1, lett. a) attribuisce al Consiglio Nazionale Forense - CNF, in via esclusiva, la rappresentanza istituzionale all’Avvocatura a livello nazionale;

CONSIDERATO che la medesima legge, all’art. 35, comma 1, affida al Consiglio Nazionale Forense - CNF la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti (lettera a), nonché l’istituzione e la disciplina di un Osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione (lettera r);

CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale Forense - CNF, nell’ambito dell’attività istituzionale, ha da sempre sostenuto che la effettività della tutela dei diritti delle persone si realizzi con il contributo ed il concorso dell’Avvocatura istituzionale;

CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale Forense - CNF, per il tramite delle Commissioni interne e dell’Osservatorio Nazionale Permanente sull’esercizio della Giurisdizione, persegue l’obiettivo di contribuire alla migliore amministrazione della giurisdizione per favorire l’accesso da parte dei cittadini ad un sistema Giustizia efficiente e che sia in grado di soddisfare i diritti;

CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale Forense - CNF è impegnato nella cooperazione multilivello finalizzata all’attrazione, nel sistema nazionale ed internazionale dei diritti umani, di fondamentali questioni del nostro Paese quali ad esempio l’immigrazione, l’integrazione, la povertà, l’accesso alla giustizia e la non discriminazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATA l’importanza di individuare azioni specifiche idonee a favorire lo svolgimento di attività non retribuite in favore della collettività per la messa alla prova dell’imputato presso i Consigli dell’Ordine degli avvocati, enti pubblici non economici locali (art. 1, co. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il Ministero della giustizia, per il tramite del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e delle sue articolazioni territoriali e il Consiglio Nazionale Forense - CNF convengono quanto segue.

Art. 1 - DEFINIZIONE

Per lavoro di pubblica utilità (di seguito LPU), da prevedere per la messa alla prova degli imputati maggiori di età, ai sensi dell’art. 168-bis c.p., deve intendersi una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

Art. 2 – FINALITÀ

Con il presente accordo le parti si impegnano a promuovere la stipula di convenzioni per lo svolgimento del LPU e dichiarano di condividere la finalità di assicurare la dovuta corrispondenza tra le competenze professionali e le attitudini lavorative dell’imputato con lo svolgimento del LPU richiesto e secondo modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

A tal fine, gli uffici di esecuzione penale esterna (di seguito UEPE), come previsto dal comma 3 dell’art. 2 del D.M. 88/2015, favoriscono i contatti tra i Consigli dell’Ordine degli Avvocati e i tribunali ordinari territorialmente competenti.

Il LPU potrà concretamente svolgersi presso i Consigli dell’Ordine degli Avvocati. Nella convenzione locale, sarà riportato, l’indirizzo della sede legale, il numero di posti disponibili, nonché il nominativo e i contatti del responsabile del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

I Consigli dell’Ordine degli Avvocati dovranno assicurare standard organizzativi idonei alla presa in carico di imputati per lo svolgimento del LPU e, in particolare, si dovranno impegnare a garantire l’assegnazione a ciascun imputato di un referente interno che dovrà seguire il corretto svolgimento

delle attività lavorative non retribuite, oltre a costituire un riferimento sia per gli UEPE che per i tribunali.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, presso la quale si svolgerà il LPU, prima di rilasciare la dichiarazione di disponibilità, potrà valutare la rispondenza del richiedente alle proprie specifiche esigenze.

Il presente accordo si propone di favorire nell’imputato l’accettazione della funzione riparativa della misura, mediante specifiche attività non retribuite di risarcimento del vulnus che l’illecito ha provocato alla collettività e, inoltre:

  • lo sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi;
  • la promozione della cultura della legalità, come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale;
  • l’accettazione delle sanzioni in un’ottica di assunzione di responsabilità e desiderio di riparazione;
  • la promozione di comportamenti orientati ad una responsabile partecipazione alla vita

I soggetti che saranno ammessi allo svolgimento del LPU presteranno le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere d. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;

prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto del DM n. 88/2015.

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all’art. 2, comma 4, lettere d), e), ed f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'UEPE, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e della sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati vigilato dal Consiglio Nazionale Forense - CNF, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa non retribuita, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, vigilato dal Consiglio Nazionale Forense - CNF, di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del LPU degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 3 - COMPETENZE E AZIONI

Il Consiglio Nazionale Forense - CNF si impegna a sollecitare i Consigli dell’Ordine degli Avvocati affinché:

  1. individuino il numero massimo di imputati che possono essere inseriti contemporaneamente nei servizi facenti capo al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
  2. specifichino le tipologie di attività da far svolgere in concreto agli imputati presso i servizi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
  3. indichino un referente cui l’UEPE possa rivolgersi per acquisire informazioni sull’andamento del LPU;
  4. promuovano, anche d’intesa e in collaborazione con i Tribunali e le articolazioni territoriali dell’esecuzione penale esterna, azioni rivolte ai propri iscritti di sensibilizzazione, informazione e formazione in materia di messa alla prova per adulti e lavoro di pubblica utilità.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, tramite i propri uffici territoriali (UEPE), si impegna a:

  1. fornire ai Consigli dell’Ordine degli avvocati, tutti i chiarimenti e le delucidazioni necessarie alla piena comprensione delle finalità dell’istituto della messa alla prova per gli adulti e, in particolare, dello svolgimento del LPU che gli imputati sono chiamati a svolgere;
  2. favorire i contatti tra i Consigli dell’Ordine degli avvocati ed i tribunali ordinari insistenti sul territorio di competenza dell’ufficio;
  3. supportare i Consigli dell’Ordine degli Avvocati, al fine di pervenire alla stipula della convenzione, secondo lo schema di cui alla delega conferita in data 9 settembre 2015 dal Guardasigilli ai Presidenti dei tribunali ordinari, fornendo tutte le informazioni eventualmente necessarie;
  4. fornire, tramite gli uffici di esecuzione penale esterna, ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, tutti i chiarimenti e le delucidazioni necessarie alla piena comprensione delle finalità dell’istituto della messa alla prova per gli adulti e del LPU come sanzione penale sostitutiva e, in particolare, dello svolgimento del LPU che gli imputati e i condannati sono chiamati a svolgere, al fine di facilitare l’implementazione a livello locale delle convenzioni che verranno stipulate fra i Consigli dell’Ordine degli Avvocati e i tribunali

L’UEPE e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati definiscono di concerto le modalità di collaborazione e di comunicazione più funzionali ad assicurare l’efficace attuazione della convenzione.

Art. 4 - ONERI ECONOMICI

È obbligatoria ed è a carico dei Consigli dell’Ordine degli avvocati l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti avviati al LPU, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

I Consigli dell’Ordine degli Avvocati potranno beneficiare, per quanto concerne l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all’art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Art. 5 – CABINA DI REGIA

Per l’implementazione e la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, è costituita una Cabina di Regia a livello nazionale composta da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.

La partecipazione alla Cabina di Regia è a titolo gratuito e senza alcun onere.

Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente protocollo è esecutivo dopo la avvenuta sottoscrizione delle parti.

Esso ha durata annuale dalla data della sottoscrizione e sarà considerato tacitamente rinnovato, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Il protocollo verrà automaticamente integrato da eventuali norme di legge o disposizioni di carattere generale che dovessero entrare in vigore in epoca successiva alla stipula dello stesso.

Qualora uno dei contraenti non osservi gli impegni assunti, l’altra parte si riserva la facoltà di recedere dal presente protocollo, previo preavviso di un mese.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, lì 21 aprile 2023

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Ministro
Carlo Nordio

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - CNF
Il Presidente
Francesco Greco