Convenzione tra Ministero della Giustizia e Legambiente Onlus - 24 ottobre 2017 rinnovata 21 dicembre 2022

21 dicembre 2022

CONVENZIONE

Ministero della Giustizia

e

Legambiente Onlus

“Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato”

PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 bis del Codice penale in base al quale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna;

PREMESSO che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;

PREMESSO che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere c. lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali; e. lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; e. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

PREMESSO che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

PREMESSO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell’art. 1, modifica il comma 312 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.). Operatività del Fondo dapprima confermata, per gli anni 2018 e 2019, dalla legge di bilancio 2018, all’art. 1, comma 181, e, successivamente, resa stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124;

 

TUTTO CIÒ PREMESSO QUALE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), che interviene nella persona del Ministro Carlo Nordio, e Legambiente- Onlus che interviene nella persona del Presidente Nazionale Stefano Ciafani, convengono quanto segue:

Art. 1

Legambiente mette a disposizione presso le proprie strutture almeno n. 35 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice penale.

Le sedi locali di Legambiente presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente n. 18, dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento.

Le suddette sedi locali di Legambiente - Onlus provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi locali di Legambiente - Onlus, le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere c), e), f) del D.M. 88/2015.

In particolare:
c) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e  della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
e) prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione delle specifiche competenze delle sedi locali di Legambiente, con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all’art. 2, comma 4, lett. c), e), f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle di Legambiente - Onlus, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alla sede locale di Legambiente - Onlus di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

Legambiente - Onlus garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico della sede locale di Legambiente - Onlus, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

La sede locale di Legambiente - Onlus potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all’art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.

Art. 5

La sede locale di Legambiente - Onlus comunicherà all'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del Codice di procedura penale.

La sede locale di Legambiente - Onlus consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che la sede locale di Legambiente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente informerà la sede locale di Legambiente - Onlus sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

La sede locale di Legambiente - Onlus si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del competente tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna che insiste sullo stesso territorio.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

Legambiente - Onlus potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 10, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività della sede locale di Legambiente - Onlus, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione   dell'attività   di   lavoro,   l'ufficio   di   esecuzione   penale   esterna   informa

tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.

Art. 10

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Ministro
Carlo Nordio

LEGAMBIENTE
Il Presidente
Stefano Ciafani

 

CONVENZIONE

Ministero della Giustizia

e

Legambiente Onlus

PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 bis del codice penale in base al quale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall’'Ufficio di esecuzione penale esterna;

PREMESSO che la concessione della messa alla prova e subordinata alia prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alia prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreta 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere c) lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, eli recupero del demanio marittimo, eli protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali; e) lavoro nella ·manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze annale o dalle Forze eli polizia; I) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

PREMESSO che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra in quelli indicati dalle norme d riferimento;

PREMESSO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell'art. I, modifica il comma 312 dell'art. I della legge n. 208 del 2015 legge di stabilità 2016) ed estende l'operatività del Fondo istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanta imputati con sospensione del procedimento per messa alia prova (art. 168 bis c.p.).  

 

TUTTO CIO PREMESSO

 

QUALE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Presidente Gemma Tuccillo, Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità  (DGMC), e Legambiente­ Onlus, nella persona del Presidente Nazionale dott.ssa Rossella Muroni:

Art. 1

Legambiente - Onlus mette a disposizione presso le proprie strutture almeno n. 12 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità  in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art . 168 bis codice penale.
Le sedi locali di Legambiente-Onlus presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente n. 8, dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento.
Le suddette sedi locali di Legambiente - Onlus, provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità.

Art. 2

I soggetti  amessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi loca i  di  Legambiente-Onlus, le attività di  seguito delineate,  che rientrano  nei  settori  di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere c), e), f) del D.M. 88/2015.

In particolare:

  1. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere. di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività  connesse al randagismo degli animali;
  2. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici , inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico , compresi giardini , ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati da1le Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
  3. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Tali attività saranno meglio declinate sui territorio in considerazione delle specifiche competenze delle sedi locali di Legambiente, con it coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità  con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra queste comprese all'art. 2, comma 4, lett. 1c), e), f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità  della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle di Legambiente -Onlus, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività  lavorativa , da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa    vigente, è fatto divieto alia sede locale di Legambiente - Onlus di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alia sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

Legambiente- Onlus  garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia  di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità  dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità  civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità, sono a carico della sede locale di Legambiente - Onlus, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti .
La sede locale di Legambiente - Onlus potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità.

Art. 5

La sede locale di Legambiente-Onlus comunicherà all'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente il nominativo dei referenti , incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere Ia prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova , e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del Codice di procedura penale.
La sede locale di Legambiente-Onlus consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che la sede locale di Legambiente-Onlus si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente informerà la sede locale di Legambiente sui nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andarnento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
La sede locale di Legambiente-Onlus si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione  dei nominativi dei referenti alla cancelleria del competente tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna che insiste sullo stesso territorio.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità  previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà  essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.
Legambiente-Onlus potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività della sede locale di Legambiente-Onlus, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione   dell'attività   di   lavoro,   l'ufficio   di   esecuzione   penale   esterna   informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.


Art. 9

Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.

Art. 10

La  presente  convenzione  avrà  la  durata  di  anni  5  (cinque)  a  decorrere  dalla  data  di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova .
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sui sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generate degli affari penali e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità- Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché  agli Uffici di esecuzione penale esterna.
La presente convenzione e esente da imposta di bollo ai sensi dell'art . 16 della Tabella allegata al D.P .R . n. 642/1972.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Roma, 24 ottobre 2017

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Il Capo Dipartimento
Gemma Tuccillo

LEGAMBIENTE-ONLUS
Il Presidente
Rossella Muroni