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aggiornamento: 17 ottobre 2023

Corti di Cassazione regionali del Regno d'Italia - Introduzione

L’archivio digitale delle relazioni inaugurali degli anni giudiziari delle Corti di Cassazione regionali è il risultato della raccolta sistematica dei discorsi pronunciati dai Procuratori Generali a partire dall'Unità d'Italia fino al 1923, allorché tutte le competenze giurisdizionali della Cassazione vennero accentrate presso un'unica Corte Suprema, con sede a Roma, per la quale sono invece pubblicate le relazioni dell'intera fase monarchica. Si tratta di testi non facilmente reperibili nei tradizionali circuiti bibliotecari, che vanno ad integrare il consistente nucleo di relazioni già presente nell'Archivio Storico della Suprema Corte.

L'operazione è stata resa possibile grazie alla cortese collaborazione di numerose Biblioteche italiane, che hanno fornito a titolo gratuito la digitalizzazione di alcuni testi, a integrazione della collezione della Biblioteca centrale giuridica, la quale ha poi riunito e sistematizzato la documentazione raccolta in un fondo organico, utile alla ricostruzione storica dell'istituto. Per una più esaustiva descrizione del progetto che ha portato alla realizzazione del presente portale, si rinvia a C. Ivaldi, L'archivio digitale delle relazioni inaugurali delle Corti di cassazione regionali del Regno d'Italia (1861-1946), in «Le carte e la storia», 2017 fasc. 2, pp. 158-175.

Come è noto, dal 1861 sono state contemporaneamente attive sul territorio nazionale quattro Corti di Cassazione regionali, con sede a Torino, Firenze, Napoli e Palermo, retaggio dell'attività giurisdizionale degli Stati pre-unitari, che già prima dell'Unificazione avevano accolto nelle loro codificazioni l'istituto della cassazione di ascendenza napoleonica, tentando in alcuni casi di innestarlo sui preesistenti tribunali di Terza istanza. Ad esse nel 1876 si aggiunse la Corte di Roma, con due sezioni "temporanee" per gli affari civili e penali, istituite con r.d. 23 dicembre 1875, n. 2852 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 1875)*.

La celebrazione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario era già in uso negli Stati preunitari, ma venne formalmente istituzionalizzata solo dopo la proclamazione del Regno d'Italia: l'art. 150 della legge sull’Ordinamento giudiziario, r.d. 6 dicembre 1865, n. 2626, (G. U. n. 321 del 13 dicembre 1865) perpetuando il dettato dell’ordinamento sabaudo del 1859, esteso ai territori progressivamente annessi nella prima fase dell’unificazione, aveva stabilito che nella prima udienza di gennaio di ciascun anno il Procuratore generale avrebbe dovuto presentare all’Assemblea generale della Corte o del Tribunale una relazione sull’amministrazione della giustizia, relativa all’attività svolta nell’anno precedente nel distretto giudiziario di pertinenza.

La legge 2 luglio 1912 n. 670 (G.U. n. 157 del 4 luglio 1912) spostò l’inizio dell’anno giudiziario a novembre; per questo motivo per l’anno 1912 esistono due relazioni inaugurali, pronunciate rispettivamente a gennaio e a novembre. Questa “anticipazione” rimase in vigore fino alla relazione dell’anno giudiziario 1916-17, allorché il decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189 (G.U. n. 185 del 6 agosto 1917) stabilì che l’anno giudiziario tornasse a coincidere con l’anno solare, a partire dal gennaio 1918.
Negli anni 1920-1923 non furono redatte relazioni  in virtù dell’abrogazione dell’articolo 150 dell’originario r.d. 2626/1865 da parte del regio decreto-legge 11 novembre 1919, n. 2160 (G.U. n. 280 del 27 novembre 1919), che stabilì che era compito di un apposito Comitato di statistica, istituito presso il Ministero, determinare quali relazioni dovevano essere trasmesse dai procuratori generali “per dare notizie e illustrazioni circa il movimento degli affari giudiziari negli uffici di rispettiva competenza”.

Presso la Cassazione di Roma si realizzò un progressivo accentramento delle funzioni, che ne determinò una posizione gerarchicamente sovraordinata. I passaggi fondamentali di questo processo sono rappresentati dalla legge 6 dicembre 1888, n. 5825 (G.U. n. 289 del 10.12.1888), che trasferì a Roma la competenza esclusiva sui ricorsi penali, e soprattutto dal r.d. 24 marzo 1923, n. 601, (G.U. n. 92 del 19 aprile 1923), che individuò un’unica Corte suprema, con sede nella capitale, determinando la soppressione delle altre Cassazioni regionali. Ad esso seguì la promulgazione del r.d. 28 giugno 1923 , n. 1365 (G.U. n. 153 del 30 giugno 1923), per la ricollocazione del personale della magistratura ivi impiegato, e quella del r.d. 7 ottobre 1923 n. 2089 (G.U. del 10 ottobre 1923 n. 238), contenente le disposizioni transitorie conseguenti al cessato funzionamento delle sedi periferiche. 
A beneficio della sola Corte Suprema di Roma, l’art. 95 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 2786 (G.U. n. 306 del 31 dicembre 1923) ristabilì la consuetudine di pronunciare la relazione sull’attività della giustizia in occasione dell’ inaugurazione dell’anno giudiziario.

Le relazioni inaugurali, ripartite secondo la Corte di appartenenza e affiancate anche da altri documenti, relativi alla storia e all'attività delle singole Corti, sono rese disponibili in questa sezione in formato pdf accessibile, conformemente ai requisiti della legge Stanca (L. del 9 gennaio 2004 n. 4).

Esse sono identificate con: data della cerimonia inaugurale (con doppia datazione tra il 1912 e il 1917); titolo riportato sul frontespizio, con indicazione del magistrato che ha pronunciato il discorso; Biblioteca dove è possibile consultare il documento originale.
Per le relazioni possedute da questa biblioteca viene indicata la collocazione, mentre sulla scheda catalografica dell'OPAC è stato inserito il link al testo digitalizzato.

 

* I testi dei decreti sono linkati nella versione originale dal sito di Normattiva, le gazzette citate sono consultabili anche nell'Archivio completo del sito ufficiale, alla sezione Gazzetta storica del Regno d'Italia