UNEP - Circolare 30 luglio 2024 - Funzionari UNEP – Tempo di lavoro ex art. 7 CCNL 24 aprile 2002 (Norme di raccordo per gli Ufficiali giudiziari) – Servizi interni all’Ufficio NEP – Inapplicabilità dell’orario di lavoro predeterminato di cui all’art. 19 CCNL 16 maggio 1995 – Rilevazione delle presenze giornaliere del personale UNEP (funzionari UNEP ed Ufficiali giudiziari) con modalità informatizzate

aggiornamento: 6 agosto 2024


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP

Pos. IV-DOG/03-1/2024/CA
Allegati: 7
Prot. m_dg.DOG.30/07/2024.0188124.U

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
BOLOGNA
(Rif. Prot. 4423cp del 31.05.2024)

ALLA PRESIDENZA
DEL TRIBUNALE DI MODENA
(Rif. Prot. n. 1654.U dell’8.05.2024)

E, p.c. ALLE PRESIDENZE
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA


OGGETTO: Funzionari UNEP – Tempo di lavoro ex art. 7 CCNL 24 aprile 2002 (Norme di raccordo per gli Ufficiali giudiziari) – Servizi interni all’Ufficio NEP – Inapplicabilità dell’orario di lavoro predeterminato di cui all’art. 19 CCNL 16 maggio 1995 – Rilevazione delle presenze giornaliere del personale UNEP (funzionari UNEP ed Ufficiali giudiziari) con modalità informatizzate – Risposta a quesiti.

Con riferimento alla materia indicata in oggetto, è pervenuta apposita nota del Presidente f.f. di codesto Tribunale – richiamata in indirizzo – nella quale si richiedono chiarimenti e risposta ai vari quesiti posti.

In primis, va rilevato che la possibilità di avvalersi dell’orario di lavoro articolato e flessibile per gli ufficiali giudiziari è preclusa dall’art. 7 (“Tempo di lavoro”) del C.C.N.L. 24 aprile 2002 (“Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari”), il quale statuisce: “Gli ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all’espletamento degli incarichi loro affidati.”

Sulla materia, l’ARAN, in risposta ad apposito quesito formulato da questo Ministero circa la possibilità di corrispondere il buono pasto agli ufficiali giudiziari che, per ragioni organizzative interne all’Ufficio, svolgono di fatto la loro attività con orario di lavoro di trentasei ore settimanali, ha così argomentato: “…è escluso che gli ufficiali giudiziari siano tenuti a rispettare un particolare orario di lavoro, mentre agli stessi viene riconosciuta un’ampia autonomia e responsabilità che consente loro di organizzare il proprio tempo di lavoro secondo le esigenze di servizio connesse ai compiti affidati.”

A seguito di tale parere, questa Amministrazione è intervenuta con apposita circolare prot. 1810/ELIS/3290 del 5 ottobre 2005 diretta ai Presidenti delle Corti di Appello (Allegato.1), con l’intento di fornire indicazioni conferenti per la regolamentazione della materia per il personale in servizio presso gli Uffici NEP (funzionari UNEP ed ufficiali giudiziari).

A riguardo, l’orientamento è rimasto costante anche successivamente, con la nota prot. n. 6/14/03-1/CA dell’11 gennaio 2006 (Allegato.2) diretta per l’appunto alla Presidenza di codesto Tribunale, alla quale ci si riporta integralmente, nonché con le note prot. 6/477/03-1/SG del 28 marzo 2007 (Allegato.3) diretta al Presidente della Corte di Appello di Catania e prot. n. 6/408/03-1/2010/CA del 15 marzo 2010 (Allegato 4) diretta al Presidente della Corte di Appello di Trieste. In merito alle menzionate note ministeriali nonché alla precitata circolare, si precisa che tali disposizioni regolamentari sono consultabili altresì sul sito giustizia.it nelle “risposte operative agli uffici giudiziari” al link “notificazioni, esecuzioni, protesti”.

Con riferimento al caso di un ufficiale giudiziario adibito esclusivamente ai servizi interni di un Ufficio NEP, nella nota prot. n. 6/225/03-1/2007/CA del 25 febbraio 2008 (Allegato 5) diretta al Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che prende in esame la predetta fattispecie, viene ribadito il principio generale della non applicabilità agli ufficiali giudiziari dell’art. 19 del CCNL – comparto Ministeri – del 16 maggio 1995 che prevede per il personale amministrativo l’espletamento della prestazione lavorativa in 36 ore settimanali.

L’unica eccezione prevista, nella nota innanzi citata, è riferita alla presenza di casi particolari, riguardanti ufficiali giudiziari adibiti continuamente ed esclusivamente ai soli servizi interni di un Ufficio NEP in quanto esonerati, per specifiche ragioni, dalle restanti attività d’istituto con provvedimento del Capo dell’Ufficio; in tale ipotesi, tuttavia, il monte ore lavorativo convenzionale delle 36 ore settimanali può essere legittimamente considerato come il minimo della prestazione lavorativa esigibile dalla parte datoriale, da correlarsi tuttavia con le esigenze funzionali dell’Ufficio NEP e pertanto suscettibile di estensione nei casi necessitati da queste ultime. Tali motivazioni sopra esposte escludono a priori l’effettuazione del lavoro straordinario e la spettanza dei buoni pasto al personale di cui trattasi.

Tale linea indicativa rimane confermata anche in note più recenti, come emerge per l’appunto nella nota prot. VI-DOG/248/03-1/2014/CA del 18 marzo 2014 (Allegato 6), nella quale si rileva che “la prestazione lavorativa di tale personale non è suscettibile di quantificazione oraria rigida in termini di osservanza dell’orario di lavoro contrattualmente previsto per il restante personale amministrativo (cfr. art. 19 CCNL 1994-1997, art. 4 CCNL 1998-2001 e art. 21 CCI 5 aprile 2000) e ciò per la variegata natura dei compiti amministrativi che un ufficiale giudiziario seppur adibito ai servizi interni, deve assolvere e che possono portarlo ad uscire temporaneamente dalla sede di servizio per una serie di attività ausiliarie, quali la spedizione degli atti di notifica e corrispondenza con l’utenza presso l’Ufficio postale, il reperimento di materiale in supporto cartaceo (buste, cartoline od altro) o informatico, l’affissione nell’albo dell’Ufficio giudiziario degli avvisi di pubblicità di atti esecutivi di cui all’art. 490 c.p.c., nonché degli avvisi previsti dagli artt. 570, 576 e 584, comma 3, c.p.c., quando l’Ufficio NEP è ubicato in una sede logistica diversa da quella dell’Ufficio giudiziario.”

Stante quanto sopra esposto, con riferimento al quesito se gli ufficiali giudiziari e i funzionari UNEP “sono tenuti o meno a indicare/comunicare se l’attività viene articolata su cinque o su sei giorni”, si rileva come già rappresentato nella precitata nota prot. n. 6/14/03-1/CA dell’11 gennaio 2006, che “questa Amministrazione non può che ribadire l’orientamento già espresso in passato e, peraltro, in linea con la giurisprudenza di merito (vedasi sentenza Giudice del Lavoro del tribunale di Padova n° 174 dell’01.04.2004) che, richiamando le peculiarità professionali e retributive di tale personale, ha ritenuto non estensibile agli ufficiali giudiziari gli istituti connessi all’orario di lavoro, tra i quali appunto l’orario articolato su cinque giorni alla settimana previsto dalla contrattazione collettiva (art. 19 C.C.N.L. del 16 maggio 1995).”

Per quanto concerne la rilevazione delle presenze giornaliere in servizio del personale UNEP, come messo in evidenza nella nota prot. n. 6/1074/03-1/2008/CA del 16 luglio 2008 (All. 7), “l’adozione del sistema elettronico, mediante marcatura del badge una sola volta nell’arco della giornata lavorativa, non contrasta con l’osservanza dell’art. 7 del CCNL 24 aprile 2002, che disciplina il tempo di lavoro dei predetti dipendenti.”

La predetta rilevazione automatizzata delle presenze può applicarsi indifferentemente per il personale adibito ai servizi interni o a quelli esterni o ad entrambi i servizi e ciò nella considerazione che i dipendenti UNEP sono destinatari di emolumenti stipendiali (quali, quota imponibile delle indennità di trasferta, quota-percentuale di redditi recuperati dall’erario nonché compensi su attività d’istituto, entrambi previsti ex art. 122 D.P.R. 1229/59 e FRD), la cui misura, per alcuni di essi, è rapportata ai giorni utili di servizio ex lege.

Relativamente alla necessità di verifica della fruizione di permessi orari o giornalieri ex L. 104/92 da parte del personale UNEP, l’operazione di contabilizzazione da parte della segreteria amministrativa dell’Ufficio NEP è strutturata, a decorrere dal corrente anno, con il sistema informatico del Time management, che ogni dipendente è tenuto ad utilizzare per la richiesta formale di fruizione dei giorni di ferie, congedo e assenze a vario titolo e nel cui menù è rinvenibile la voce relativa ai permessi orari o giornalieri ai sensi della L. 104/92. Per gli Uffici NEP che allo stato non utilizzano ancora le funzionalità del Time management, la fruizione dei permessi orari o giornalieri ex L. 104/92 come dei giorni di ferie, congedo e assenze a vario titolo dovrà essere formalizzata con richieste per posta elettronica o in formato cartaceo depositate presso la segreteria amministrativa del relativo Ufficio NEP oppure direttamente inoltrate per posta elettronica o consegnate in formato cartaceo al funzionario UNEP dirigente o vicario, nel caso di Uffici NEP di piccole dimensioni sprovvisti di segreteria amministrativa.

Stante la rilevanza delle indicazioni fornite con la presente nota, si invitano codeste Presidenze a volerne dare la massima diffusione tra gli Uffici NEP dei distretti di rispettiva competenza, per l’opportuna conoscenza della materia di cui trattasi.

Roma, 30 luglio 2024

Il Direttore generale
Mariaisabella Gandini