UNEP - Risposta 15 marzo 2010 - Trieste - Articolazione dell’orario di lavoro degli ufficiali giudiziari addetti al servizio interno

Prot. n. 6/408/03-1/2010/CA   

 


AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
TRIESTE
(Rif. Prot. 93/15.3 dell’11.01.2010)

E,p.c
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243
ROMA


Con riferimento al quesito inerente alla materia indicata in oggetto, pervenuto con la nota richiamata in indirizzo, nella quale si richiede un parere relativo all’istanza presentata da un ufficiale giudiziario in servizio nell’Ufficio NEP presso codesta Corte, per continuare ad avvalersi dell’orario di lavoro articolato e flessibile, si espone quanto segue.

La possibilità di avvalersi dell’orario di lavoro articolato e flessibile per gli ufficiali giudiziari è preclusa dall’art. 7 (“Tempo di lavoro”) del C.C.N.L. 24 aprile 2002 (“Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari”), il quale statuisce: “Gli ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro,correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all’espletamento degli incarichi loro affidati.”  Sulla materia, l’ARAN, in risposta ad apposito quesito formulato da questo Ministero circa la possibilità di corrispondere il buono pasto agli ufficiali giudiziari che, per ragioni organizzative interne all’Ufficio, svolgono di fatto la loro attività con orario di lavoro di trentasei ore settimanali, ha così argomentato: “…è escluso che gli ufficiali giudiziari siano tenuti a rispettare un particolare orario di lavoro, mentre agli stessi viene riconosciuta un’ampia autonomia e responsabilità che consente loro di organizzare il proprio tempo di lavoro secondo le esigenze di servizio connesse ai compiti affidati.”

 A seguito di tale parere, questa Amministrazione è intervenuta con apposita circolare prot. 1810/ELIS/3290 del 5 ottobre 2005 diretta ai Presidenti delle Corti di Appello (All.1), con l’intento di fornire indicazioni per la regolamentazione della materia presso gli Uffici NEP.
  
A riguardo, l’orientamento è rimasto costante anche successivamente, con la nota prot. n. 6/14/03-1/CA dell’11 gennaio 2006 (All.2), alla quale ci si riporta integralmente, nonché con la nota prot. 6/477/03-1/SG del 28 marzo 2007 (All.3). In proposito, anche nella nota prot. n. 6/225/03-1/2007/CA del 25 febbraio 2008, citata nell’istanza dell’ufficiale giudiziario, viene ribadito il principio generale della non applicabilità agli ufficiali giudiziari dell’art. 19 del CCNL – comparto Ministeri – del 16 maggio 1995 che prevede per il personale amministrativo l’espletamento della prestazione lavorativa in 36 ore settimanali. L’unica eccezione prevista, nella predetta nota,  è riferita alla presenza di casi particolari, riguardanti ufficiali giudiziari adibiti continuamente ed esclusivamente ai soli servizi interni di un Ufficio NEP in quanto esonerati, per specifiche ragioni, dalle restanti attività d’istituto con provvedimento del Capo dell’Ufficio; in tale ipotesi, tuttavia, il monte ore lavorativo convenzionale delle 36 ore settimanali può essere legittimamente considerato come il minimo della prestazione lavorativa esigibile dalla parte datoriale, da correlarsi tuttavia con le esigenze funzionali dell’Ufficio NEP.

Si porgono distinti saluti,

Roma, 15 marzo 2010


IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia