UNEP - Risposta 18 marzo 2014 - Barcellona Pozzo di Gotto -Nota sindacale della federazione CONFSAL UNSA del 4 marzo 2014 vertente sulle modalità di rilevazione delle presenze in servizio di funzionari UNEP ed ufficiali giudiziari
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/248/03-1/2014/CA
Allegati: 1(omissis) e 2
Al Presidente del Tribunale di
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
E, p.c. Al Presidente
della Corte di Appello di
MESSINA
All'Ispettorato Generale
del Ministero della giustizia
ROMA
OGGETTO: Ufficio NEP di Barcellona Pozzo di Gotto – Nota sindacale della federazione CONFSAL UNSA del 4 marzo 2014 vertente sulle modalità di rilevazione delle presenze in servizio di funzionari UNEP ed ufficiali giudiziari.
Con riferimento alla materia indicata in oggetto, l’Organizzazione sindacale segnala, con la citata nota che si allega in copia (omissis), l’emissione da parte della S.V. del decreto n. 15 in data 17 febbraio 2014, con il quale è stata disposta la rilevazione della presenza giornaliera, collegata col sistema informatizzato GESPER del Tribunale in sede, anche per il personale degli ufficiali giudiziari adibiti ai servizi interni “…secondo le modalità di articolazione dell’orario di lavoro settimanale già in vigore”.
Sul punto, si osserva che la possibilità di avvalersi dell’orario di lavoro articolato e flessibile per il personale UNEP è preclusa dall’art. 7 (“Tempo di lavoro”) del C.C.N.L. 24 aprile 2002 (Norme di raccordo per gli Ufficiali giudiziari), il quale statuisce: “Gli Ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all’espletamento degli incarichi loro affidati.”
Con riferimento alla nota ministeriale prot. n 6/225/03-1/2007/CA del 25 febbraio 2008, si rileva che la stessa non può essere utilizzata per avallare la linea della determinazione oraria della prestazione lavorativa di un ufficiale giudiziario adibito ai servizi interni di un Ufficio NEP. Tale fattispecie è riferibile ad un’unica eccezione riguardante casi particolari, vale a dire “ufficiali giudiziari adibiti continuativamente ed esclusivamente ai soli servizi interni di un Ufficio NEP in quanto esonerati, per specifiche ragioni, dalle restanti attività d’istituto con provvedimento del Capo dell’Ufficio” (cfr. nota ministeriale prot. n. 6/408/03-1/2010/CA del 15 marzo 2010, consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it al link “risposte a quesiti degli uffici giudiziari”).
In linea di principio, invece, la prestazione lavorativa di tale personale non è suscettibile di quantificazione oraria rigida in termini di osservanza dell’orario di lavoro contrattualmente previsto per il restante personale amministrativo (cfr. art. 19 CCNL 1994-1997, art. 4 CCNL 1998-2001 e art. 21 CCI 5 aprile 2000) e ciò per la variegata natura dei compiti amministrativi che un ufficiale giudiziario, seppur adibito ai servizi interni, deve assolvere e che possono portarlo ad uscire temporaneamente dalla sede di servizio per una serie di attività ausiliarie, quali la spedizione degli atti di notifica e corrispondenza con l’utenza presso l’Ufficio postale, il reperimento di materiale in supporto cartaceo (buste, cartoline od altro) o informatico, l’affissione nell’albo dell’Ufficio giudiziario degli avvisi di pubblicità di atti esecutivi di cui all’art. 490 c.p.c., nonché degli avvisi previsti dagli artt. 570, 576 e 584, comma 3, c.p.c., quando l’Ufficio NEP è ubicato in una sede logistica diversa da quella dell’Ufficio giudiziario.
A tale proposito, come precisato dall’ARAN con apposita nota prot. 7793/05 del 16 settembre 2005 (All. 2), rileva quanto segue: “il CCNL del 24.4.2002, che detta le norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari, stabilisce che la presenza in servizio di tale personale deve essere improntata alla massima flessibilità in relazione all’espletamento della particolare attività istituzionale.
Infatti è escluso che gli ufficiali giudiziari siano tenuti a rispettare un particolare orario di lavoro, mentre agli stessi viene riconosciuta un’ampia autonomia e responsabilità che consente loro di organizzare il proprio tempo di lavoro secondo le esigenze di servizio connesse ai compiti affidati.”
Detto ciò, la rilevazione della presenza giornaliera in servizio del personale UNEP può avvenire nei termini indicati nella nota ministeriale prot. n. 6/1074/03-1/2008/CA del 16 luglio 2008 – consultabile in intranet ut supra – alla quale ci si riporta integralmente, evidenziando in particolare la possibilità di utilizzare una rilevazione elettronica delle presenze con badge “in qualsiasi momento della giornata lavorativa”.
Roma, 18 marzo 2014
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli
ALLEGATO 1
NOTA SINDACALE DELLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA DEL 4 MARZO 2014
OMISSIS
ALLEGATO 2
ARAN
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Al Ministero della Giustizia Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità
Via Arenula, 70 00186 Roma
Protocollo in Uscita 0007793/05
Oggetto: buoni pasto ufficiali giudiziari.
Si fa riferimento alla nota del 16 giugno c.a. n. 1810/ELIS/2097, con. la quale, codesta amministrazione chiede di conoscere se sia possibile la corresponsione del buono pasto agli ufficiali giudiziari che, per ragioni organizzative interne all'Ufficio, svolgono di fatto la loro attività con orario di lavoro di trentasei ore settimanali.
A tale proposito si precisa che il CONL del 24.4.2002, che detta le norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari, stabilisce che la presenza in servizio di tale personale deve essere improntata alla massima flessibilità in relazione all'espletamento della particolare attività istituzionale.
Infatti è escluso che gli ufficiali giudiziari siano tenuti a rispettare un particolare orario di lavoro, mentre agli stessi viene riconosciuta un'ampia autonomia e responsabilità che consente loro di organizzare il proprio tempo di lavoro secondo le esigenze di servizio connesse ai compiti affidati.
Si concorda, quindi, con quanto già stabilito da codesta Direzione Generale e cioè che, il sopra citato personale non è destinatario dell'Accordo del 30 aprile 1996 relativo alla concessione dei buoni pasto.
16/09/2005
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr.ssa Elvira Gentile