UNEP - Risposta 11 gennaio 2006 - Modena - Articolazione dell’orario di lavoro per gli ufficiali giudiziari - Art. 7 C.C.N.L. 24 aprile 2002 “Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari”

Prot. n. 6/14/03-1/CA

 

ALLA PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI MODENA
FAX N. 059/2131150
(Rif.Prot.n. 2267/05 del 16.12.2005)
(Rif.Prot.n. 35/06 del 9.01.2006)


In merito al quesito in oggetto, formulato da parte di codesta Presidenza, e in particolare sulla possibilità di articolare l’orario di lavoro su cinque giorni settimanali da parte degli ufficiali giudiziari, si espone quanto segue.

In ordine all’orario di lavoro articolato su cinque giorni alla settimana, questa Amministrazione non può che ribadire l’orientamento già espresso in passato e, peraltro, in linea con la giurisprudenza di merito  (vedasi sentenza Giudice del Lavoro del Tribunale di Padova n° 174 dell’01.04.2004) che, richiamando le peculiarità professionali e retributive di tale personale, ha ritenuto non estensibile agli ufficiali giudiziari gli istituti connessi all’orario di lavoro, tra i quali appunto l’orario articolato su cinque giorni alla settimana previsto dalla contrattazione collettiva (art. 19 C.C.N.L. del 16 maggio 1995).

In proposito, recentemente su richiesta di parere da parte di questa Amministrazione, l’ARAN  - con nota prot. n. 7793 del 16 settembre 2005 – ha osservato che il C.C.N.L. del 24 aprile 2002, relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari, “stabilisce che la presenza in servizio di tale personale deve essere improntata alla massima flessibilità in relazione all’espletamento della particolare attività istituzionale. Infatti, … è escluso che gli Ufficiali giudiziari siano tenuti a rispettare un preciso orario di lavoro, mentre agli stessi viene riconosciuta un’ampia autonomia e responsabilità che consente loro di organizzare il proprio tempo di lavoro secondo le esigenze di servizio connesse ai compiti affidati”.

A seguito di tale parere, questo Dicastero è intervenuto con apposita Circolare prot. 1810/ELIS/3290 del 5 ottobre 2005 diretta ai Presidenti delle Corti di Appello, che ad ogni buon conto si allega, al fine di fornire indicazioni per la regolamentazione della materia presso i relativi Uffici NEP.

Stante quanto sopra esposto, vorrà codesta Presidenza tenerne conto in considerazione della necessità di dover uniformare la disciplina dell’orario di lavoro dell’Ufficio NEP in sede a quella contrattualmente prevista dall’art. 7 C.C.N.L. 24 aprile 2002, relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari.

 


IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Renato Pacileo