UNEP - Risposta 28 marzo 2007 - Catania - Richiesta di autorizzazione a svolgere l’orario di lavoro su cinque giorni alla settimana

Prot. n. 6/477/03-1/SG                                                                      

 

  Al Presidente
della Corte di Appello di CATANIA

 

In riscontro alla richiesta di articolare l’orario di servizio su cinque giorni alla settimana, formulata dall’ufficiale giudiziario B3  *******   *******, temporaneamente addetto alla cancelleria del Tribunale di Siracusa, ai sensi dell’art. 165 del D.P.R. 1229/’59,  si esprimono di seguito le seguenti considerazioni.

La preclusione per gli ufficiali giudiziari, ad articolare l’orario di lavoro settimanale su cinque giornate lavorative, viene dettata dalle stesse norme pattizie, che riconoscono la necessità per questa figura di lavoratori della massima flessibilità sui tempi contrattuali di lavoro.

In tal senso dispone l’art. 7 delle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari stipulato il 24 aprile 2002 di cui all’art. 1, comma 2° del C.C.N.L. del Comparto  Ministeri, sottoscritto il 16.2.1999: “Gli ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all’espletamento degli incarichi loro affidati”.

L’ARAN, recependo l’articolo menzionato – con nota prot. n. 7793 del 16.9.2005 – ha affermato che gli ufficiali giudiziari non sono tenuti a rispettare un preciso orario di lavoro, mentre agli stessi viene riconosciuta un’ampia autonomia e responsabilità, che consente loro di organizzare il proprio tempo di lavoro secondo le esigenze di servizio connesse ai compiti affidati.

Giova evidenziare come la pronunciata determinazione dell’ARAN è dettata solo in ragione delle funzioni svolte dagli ufficiali giudiziari, interne e/o esterne agli stessi uffici NEP.

Quanto affermato dall’ARAN e dalla giurisprudenza di merito (Sent. Giudice del Lavoro del Tribunale di Padova n. 174 del 1.4.2004), ai sensi dell’art. 19 CCNL  del 16.5.1995, si ritiene che sia vincolante solo per gli ufficiali giudiziari, che prestano servizio presso gli uffici NEP, in considerazione delle peculiarità professionali e retributive di tale personale.

Pertanto, per le determinazioni espresse si ritiene che tale disposizione non sia estensibile agli ufficiali giudiziari che prestano servizio presso la cancelleria del Tribunale o della Corte d’Appello o presso gli uffici ministeriali, in quanto costoro sono svincolati dalle mansioni tipiche e chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle d’origine nell’ambito dell’Amministrazione di appartenenza.

Resta nella disponibilità dell’ufficio del Tribunale di Siracusa decidere nel merito sull’accoglimento o meno dell’istanza in relazione alle proprie esigenze operative.


                                                 IL DIRETTORE GENERALE
                                                                             F.to Carolina Fontecchia