UNEP - Risposta 25 febbraio 2008 - Milazzo - Quesito in materia di orario di lavoro e rilevamento elettronico delle presenze del personale
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP
Prot. n. 6/225/03-1/2007/CA
Al Presidente
della Corte di Appello di MESSINA
(Rif. Prot. n. 6052/07 del 20.11.2007)
Oggetto: Ufficio NEP di Milazzo – Quesito in materia di orario di lavoro e rilevamento elettronico delle presenze del personale UNEP – Quesito sulla gestione amministrativa degli operatori giudiziari addetti agli Uffici NEP.
Con riferimento al quesito posto dall’ufficiale giudiziario dirigente dell’Ufficio NEP di Milazzo pervenuto con la nota della S.V. sopra richiamata e a quanto rappresentato, in relazione allo stesso, dal Presidente di Barcellona Pozzo di Gotto nella nota prot. 2575 del 30 novembre 2007, si espone quanto segue.
La materia in oggetto è disciplinata dall’art. 7 del CCNL 24 aprile 2002 (“Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari”), che prevede per i dipendenti UNEP il “tempo di lavoro” e non l’ orario di lavoro, istituto riferibile al restante personale amministrativo dell’Amministrazione Giudiziaria.
Ne consegue che per quanto riguarda gli ufficiali giudiziari non è possibile l’applicazione dell’art. 19 del CCNL – Comparto Ministeri – sottoscritto il 16 maggio 1995 che prevede, per il personale amministrativo, l’espletamento della prestazione lavorativa in 36 ore settimanali.
Tuttavia, in relazione al caso di specie rappresentato nel quesito di cui trattasi, vale a dire di un ufficiale giudiziario adibito esclusivamente ai servizi interni di un Ufficio NEP, il monte-ore lavorativo sopra menzionato va osservato dal dipendente UNEP come minimo dell’attività lavorativa esigibile dalla parte datoriale, al fine di contribuire alla funzionalità dell’Ufficio NEP in correlazione ai servizi richiesti dall’utenza (parti private, Uffici giudiziari e altre Amministrazioni dello Stato).
Stante quanto sopra detto, si reputa che un ufficiale giudiziario stabilmente e continuativamente addetto ai servizi interni di un Ufficio NEP sia tenuto all’osservanza di un orario di lavoro giornaliero predeterminato, rilevabile anche con modalità informatizzate, in considerazione altresì che il predetto dipendente è destinatario di emolumenti (quota imponibile delle indennità di trasferta, quota percentuale di cui all’art. 122 D.P.R. 1229/59 in combinato ex art. 6 CCNL 24 aprile 2002 e FUA) la cui misura è rapportata ai giorni di effettivo servizio.
Con riferimento all’ ulteriore quesito posto dal Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nella citata nota del 30 novembre 2007, trasmessa altresì per conoscenza alla S.V., riguardante la titolarità della gestione del personale UNEP, assegnata dal menzionato D.P.R. 1229/59 al Capo dell’ Ufficio e confermata come tale dalla Circolare del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del 13 aprile 2007, inerente a chiarimenti sull’applicabilità del Decreto Legislativo 25 luglio 2006 n. 240, si rileva che il Capo dell’Ufficio rimane titolare anche della gestione degli operatori giudiziari B2 addetti agli Uffici NEP. In merito a ciò, va aggiunta la considerazione che i predetti lavoratori fanno parte della stessa struttura lavorativa degli ufficiali giudiziari, per cui si impongono, con riguardo all’organizzazione del lavoro, esigenze di coordinamento tra le due categorie di personale che devono essere valutate in una visione unitaria dal Capo dell’Ufficio.
Roma, 25 febbraio 2008
IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia