Circolare 17 settembre 2008 - Regolamento interno per gli istituti e le sezioni femminili

17 settembre 2008

PU-GDAP-1a00-17/09/2008-0308208-2008

Ai signori Provveditori regionali
Loro Sedi

e p.c.

Ai signori Presidenti dei tribunali di sorveglianza
Loro Sedi

All'Ufficio studi, legislazione e ricerche e rapporti internazionali
Sede

Alla Direzione generale del personale e della formazione
Sede

All'Istituto superiore studi penitenziari

 

Oggetto: Regolamento interno per gli istituti e le sezioni femminili.

Negli ultimi anni la Direzione generale dei Detenuti e del Trattamento ha dedicato, con l'emanazione di diverse circolari, particolare attenzione ai temi dell'attività trattamentale, dell'organizzazione delle aree educative, della metodologia del lavoro in équipe e della dimensione progettuale che caratterizza l'offerta rieducativa alla persona privata della libertà. In questo alveo si è inserito Il PEA 2512005 "Detenzione al femminile", avente ad oggetto una conoscenza più approfondita e qualificata della donna detenuta.

Come ulteriore sviluppo del lavoro sin qui svolto, questa Direzione generale ha provveduto alla stesura di un regolamento-tipo appositamente concepito per gli Istituti e le sezioni femminili che ospitano detenute comuni. Sono escluse dall'applicazione della presente le strutture penitenziarie del circuito Alta Sicurezza.
Il testo che si trasmette, frutto delle riflessioni dl un gruppo di lavoro multiprofessionale composto anche da magistrati di sorveglianza, andrà a costituire la "parte seconda" del regolamento d’istituto, rimanendo la "parte prima" dedicata alla disciplina delle sezioni detentive maschili, ove presenti.

La presente iniziativa, quindi, mira a colmare una grave lacuna dell'organizzazione penitenziaria, favorendo l'introduzione su tutto il territorio nazionale, pur con gli adattamenti necessari a ciascuna realtà locale, di una regolamentazione specifica che tenga conto delle peculiarità dell'esecuzione penale riguardante il genere femminile.
Infatti, forse anche a causa dell'esiguità della percentuale di donne detenute, rimasta pressoché costantemente attestata intorno al 5% delle presenze complessive, si riscontra un'evidente difficoltà del sistema a elaborare accorgimenti organizzativi e offerte riabilitative idonei a cogliere e valorizzare la specificità della popolazione detenuta femminile.

Come evidenziato dagli studi in argomento, le riforme penitenziarie degli anni '70 e '60, nell'indurre un radicale cambiamento dell'esecuzione della pena, hanno determinato il superamento degli elementi caratterizzanti la reclusione femminile (fondata sull'idea di tutela e protezione derivante dal modello di disciplina familiare allora ancora diffuso), avvicinandola a quella maschile. Pertanto, è possibile affermare che l'abbandono della precedente impostazione abbia portato a considerare ancor più residuate la specificità dei problemi, gestionali e organizzativi della reclusione femminile, di fatto omologandola all'esperienza detentiva maschile.
Infatti, nel mondo penitenziario, sono andati diffondendosi linguaggi e codici valoriali riferibili essenzialmente agli uomini, basati su meccanismi di dominio e su modalità relazionali fondate sul potere e sulla forza. Ciò ha determinato un'oggettiva difficoltà nel riconoscere ed accogliere la complessità del "femminile" inteso non sono come differenza di sesso ma anche come diversità dl sistemi simbolici e valoriali.

Si rende, quindi, necessario un lavoro di sensibilizzazione finalizzato all'attivazione e alla costruzione dl un impianto concettuale, metodologico e di intervento politico e sociale che riconosca e valorizzi la differenza di genere, così dando piena attuazione alle norme, nazionali ed internazionali, che tutelano i diritti delle persone ristrette.
Con il regolamento-tipo che si trasmette si cerca di cogliere e tutelare il valore della "differenza di genere”, declinando il senso dell'esecuzione della pena secondo codici, linguaggi e significati congruenti con la specificità dell’identità femminile, in maniera da evitare l'innescarsi dl ulteriori meccanismi dl marginalizzazione a discapito delle donne detenute.

Come noto, i principali problemi che caratterizzano e distinguono la detenzione femminile riguardano: la maternità ed il rapporto con i figli, l'affettività, le peculiarità dal punto dl vista fisico e psicologico e le difficoltà delle detenute straniere.

Occorre, inoltre, considerare che la condizione detentiva è, per la donna, carica di una sofferenza diversa da quella dell'uomo; ciò è dovuto al differente percorso di socializzazione, al diverso ruolo sociale e al maggior peso dell'investimento emotivo e della responsabilità affettiva nei confronti dei familiari, in particolare dei figli.

Il distacco dagli affetti, ed il conseguente senso di colpa, la somatizzazione del disagio emotivo e l'impossibilità di vivere pienamente la propria femminilità all'interno di un contesto creato secondo codici e modelli maschili, possono tuttavia determinare positivi atteggiamenti dl resistenza alla spersonalizzazione, quali: la cura attenta del corpo e degli oggetti personali (modalità dl riaffermazione dell'identità femminile), l'arredamento e la pulizia della cella (tentativo dl ricostruire uno spazio che consenta Il recupero del ruolo materno/familiare di cura); l'adozione dl modalità relazionali e comunicative basate sulle manifestazioni di affetto e di contatto fisico (espressione di un linguaggio emotivo e comportamentale non basato sulla contrapposizione dei ruoli ma sulla creazione dl legami contraddistinti da complicità e condivisione).

Dalle considerazioni sin qui esposte nasce l'esigenza di una regolamentazione della vita negli istituti e sezioni femminili che, da un lato, tenga conto dei bisogni e delle esigenze che caratterizzano le donne detenute e, dall'altro - consentendo a queste ultime di fruire, nonostante l'esiguità del loro numero, di pari opportunità trattamentali e dl reinserimento sociale - favorisca l'espressione di quegli aspetti della personalità fondati sulla differenza di genere.
In quest'ottica, le disposizioni contenute nel regolamento-tipo rappresentano un contributo alla modificazione dei modi e dei tempi della vita detentiva, in modo da avvicinarli ai bisogni della popolazione femminile, con particolare attenzione alla dimensione affettiva (artt. 19 e 20), alle specifiche necessità sanitarie (art. 16, 23 e 25), al diverso rapporto con le esigenze della propria fisicità (art. 9, 10, 16 e 24) e alla necessità di offrire pari opportunità di reinserimento sociale (art. 30 e 33). Con riferimento a quest'ultimo punto si sono accresciuti i momenti dl compresenza con i detenuti maschi, in particolare in tutte quelle attività (scuola e formazione in genere, iniziative culturali, ricreative e sportive, partecipazioni alle commissioni di rappresentanza previste dall'Ordinamento penitenziario, ecc.) nelle quali sì sostanzia principalmente l'azione rieducativa, ciò anche in ottemperanza a quanto disposto dalla Regola18.9 della Raccomandazione del Comitato del Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri dell'11 gennaio 2006 sulle Regole penitenziarie europee.

D'altronde, anche il Parlamento europeo è recentemente intervenuto in materia di detenzione femminile, mediante l'approvazione della risoluzione 13 marzo 2008 "sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare" con la quale, tra l'altro, si invitano gli Stati membri a "integrare la dimensione della parità tra donne e uomini nella rispettiva politica penitenziaria”, a "tenere maggiormente presenti le specificità femminili" nonché a "creare condizioni di vita adatte alle... esigenze" dei figli che vivono con il genitore detenuto.

Tutto ciò premesso, si invitano le SS. LL. a diramare la presente lettera-circolare agli istituti penitenziari delle rispettive circoscrizioni territoriali ed a sovrintendere alla sua puntuale applicazione. Inoltre, entro il termine di sei mesi, sì resta in attesa di una dettagliata relazione valutativa, da parte delle SS. LL., in ordine agli effetti prodotti e alle problematiche riscontrate in seguito all'attuazione delle presenti disposizioni.

Nel ringraziare anticipatamente per la consueta collaborazione si resta in attesa dl assicurazione.
 

SCHEMA DI REGOLAMENTO INTERNO–TIPO PER GLI ISTITUTI FEMMINILI  E  SEZIONI FEMMINILI DI ISTITUTI MASCHILI
diffuso con circolare 0308268-2008 del 17/09/2008 della Direzione generale dei detenuti e del trattamento

  
SOMMARIO

Capo Primo (Fonti normative. Criteri di ammissione. Entrata ed uscita di persone. Introduzione di generi ed oggetti. Detenzione di generi da parte di detenuti. Controlli sulle persone e sulle cose)
ART. 1 — Fonti normative del regolamento interno. Precisazioni terminologiche   
ART. 2 — Orario di apertura dell’istituto. Movimenti nel periodo di chiusura         
ART. 3 — Controlli sulle persone e sulle cose. Modalità di esecuzione                  
ART. 4 — Detenzione di oggetti e generi                                                           
ART. 5 — Generi ed oggetti di cui non è consentita l’introduzione in istituto                
ART. 6 — Ricezione e controllo dei pacchi                                                                
ART. 7 — Sopravvitto
ART. 8 — Generi alimentari
ART. 9 — Oggetti di valore affettivo e di uso corrente
ART. 10 — Oggetti per la cura e l’igiene personale
ART. 11 — Altri oggetti consentiti
ART. 12 — Modalità d’ uso degli apparecchi-radio e di altri strumenti
ART. 13 — Perquisizioni personali ordinarie e controlli sui detenuti
ART. 14 — Perquisizione dei locali

Capo Secondo (Organizzazione della vita detentiva intramuraria. Orari e norme di comportamento, di disciplina e convivenza. Contatti con l’ambiente esterno. Servizi)
ART. 15 — Orario di vita interno                                                                           
ART. 16 — Arredamento delle camere; vestiario e biancheria                                  
ART. 17 — Affissioni consentite                                                                             
ART. 18 — Giochi consentiti                                                                                  
ART. 19 — Colloqui con i familiari, i conviventi ed altre persone                              
ART. 20 — Corrispondenza telefonica                                                                    
ART. 21 — Tempi e modalità per la corrispondenza telegrafica ed epistolare            
ART. 22 — Servizio di lavanderia e cambio biancheria                                            
ART. 23 — Accesso ai servizi di bagno e doccia                                                      
ART. 24 — Servizio di parrucchiere                                                                               
ART. 25 — Servizio sanitario                                                                                 
ART. 26 — Servizio di cucina                                                                                 
ART. 27 — Confezionamento, distribuzione e consumazione del vitto                        
ART. 28 — Informazione                                                                                         
ART. 29 — Servizio di biblioteca                                                                              
ART. 30 — Modalità di sorteggio della rappresentanza                                              

Capo Terzo (Osservazione e trattamento)
ART. 31 — Attività di osservazione e trattamento                                                     
ART. 32 — Professione religiosa                                                                               
ART. 33 — Corsi di istruzione e di formazione professionale                                      
ART. 34 — Lavoro                                                                                                  
ART. 35 — Attività culturali, ricreative e  sportive

                                                
 
CAPO PRIMO
(Fonti normative. Criteri di ammissione. Entrata ed uscita di persone. Introduzione di generi ed oggetti. Detenzione di generi e cose da parte di detenuti. Controlli sulle persone e sulle cose)

Art. 1
(Fonti normative del regolamento interno. Precisazioni terminologiche)

  1. Il presente Regolamento interno è emanato in esecuzione degli artt. 16, 20 e 31 della legge 26.07.75, n. 354 e degli artt. 8, 10, 11, 13, 14, 21, 36, 37, 67, 74 e 115 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230  e successive modificazioni.
  2. La legge e il D.P.R. citati sono di seguito indicati rispettivamente con la dizione  “Legge penitenziaria” e “Regolamento di esecuzione”.
  3. I termini di “direttore” e di “comandante”, sono usati con riferimento al direttore dell’istituto ed al commissario del Corpo di polizia penitenziaria, secondo le attribuzioni previste dalla vigente normativa, o all’ispettore che espleta le funzioni  di cui all’articolo 31 del DPR 15 febbraio 1999, n. 82, e si riferiscono anche alle persone che ne esercitano le funzioni per legittima sostituzione o delega.


Art. 2
(Orario di apertura dell’istituto. Movimenti nel periodo di chiusura)

  1. L’istituto (o la sezione, o il reparto) è aperto dalle ore ………………… alle ore    ………………
  2. Durante il periodo di chiusura, nessuno può accedere all’istituto o uscire da esso.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano: alle persone che debbano entrare o uscire dall’istituto per ragione del loro ufficio o servizio; alle detenute in traduzione;  alle detenute che necessitino di ricovero urgente in luogo esterno di cura; alle detenute che rientrino, anche tardivamente, dal godimento di un  permesso o di una licenza; alle detenute che facciano ritorno anche tardivamente dall’attività di lavoro esterno, o dalla semilibertà.
  4. Fuori da tali casi, durante il periodo di chiusura, l’ingresso nell’istituto o l’uscita da esso devono essere di volta in volta autorizzati dal direttore.
  5. Nei tempi e nei luoghi previsti, tutte le detenute associate all’istituto, hanno libertà di movimento, senza accompagnamento di polizia penitenziaria, per lo svolgimento delle attività trattamentali, salvo espresse cautele disposte dall ‘Autorità Giudiziaria o della Direzione.

Art. 3
(Controlli sulle persone e sulle cose. Modalità di esecuzione)

  1. Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all’istituto o ne escono, sono sottoposti a verifica della identità, da svolgersi con esami di validi documenti, sulla base della diretta conoscenza da parte del personale di servizio, nonché ai controlli sulla persona volti ad impedire che siano introdotti nell’istituto o asportati da esso strumenti, sostanze, documenti o altri oggetti non consentiti.
  2. È vietata l’introduzione nell’istituto di oggetti atti ad offendere.
  3. È vietata l’introduzione dei telefoni cellulari o apparecchiature simili. Il Capo del Dipartimento può disporre deroghe specifiche e o generali al presente divieto.
  4. I controlli sulle persone possono essere eseguiti mediante impiego di apparecchiature o con altri mezzi comunque non lesivi della dignità umana, utilizzabili anche congiuntamente.
  5. I familiari delle detenute non possono recare con sé, all’interno dell’istituto, borse o contenitori qualsiasi, che vanno depositati in appositi box. 
  6. In aggiunta al controllo elettronico, in caso di fondati motivi di sicurezza, ovvero di fondato sospetto che il visitatore, anche involontariamente, sia portatore di oggetti o generi di cui non è ammessa l’introduzione nell’istituto, si procede al controllo manuale della persona da parte del personale avente qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Il suddetto personale relazionerà accuratamente al direttore in merito alle operazioni svolte ed alle motivazioni che le hanno originate. Accurati controlli andranno infine predisposti su tutti i mezzi sia all’atto del loro ingresso che della loro uscita dall’istituto.
  7. Non si procede ai controlli mediante impiego di apparecchiature nei casi in cui ciò sia pericoloso per la salute delle persone da controllare.
  8. Il controllo manuale della persona viene eseguito da personale del Corpo di Polizia penitenziaria dello stesso sesso di chi vi è sottoposto ed ha luogo in un vano appartato adiacente l’ingresso. Chi vi è sottoposto ha facoltà di farvi presenziare persona di propria fiducia purché presente al momento della richiesta di accesso o uscita dall’istituto. I bambini, sono controllati da personale femminile del Corpo di Polizia penitenziaria, alla presenza di una delle persone che li accompagnano.
  9. Gli operatori incaricati dei controlli non sono tenuti a fornire ai destinatari degli stessi spiegazione circa i motivi che determinano l’adozione di tali misure. Il rifiuto, comunque motivato, del consenso ai controlli, preclude all’accesso in istituto e legittima l’allontanamento degli interessati, all’occorrenza anche coattivo, dall’ingresso dell’istituto.

Art. 4
(Detenzione di oggetti e generi)

  1. In relazione a quanto disposto dall’art. 14 Regolamento di esecuzione, le persone ristrette nell’istituto possono detenere gli oggetti ed i generi specificati negli articoli che seguono.
  2. La detenzione degli oggetti permessi è originata da:  disponibilità, da parte del soggetto, all’atto dell’ingresso nell’Istituto;  ricezione durante la detenzione;  acquisto attraverso le apposite strutture interne (mod. 72), oppure all’esterno, previa richiesta autorizzata dal direttore.

Art. 5
(Generi ed oggetti di cui non è consentita l’introduzione in Istituto)

  1. All’atto dell’ingresso in istituto di persona proveniente da altro istituto ovvero della ricezione, da parte delle detenute, di generi ed oggetti provenienti dall’esterno, viene effettuato controllo, mediante ispezione diretta e con l’impiego di apposite apparecchiature, volto ad impedire che siano introdotte o siano recapitate cose non consentite o in quantità eccedente quella consentita.
  2. Gli oggetti ed i generi non consentiti dovranno sempre essere consegnati o successivamente inviati ai famigliari e/o conviventi. Potranno essere depositati in appositi magazzini allorché la detenuta risulti prossima alla dimissione.
  3. Sono oggetti di cui non è consentito l’ingresso:  i generi e gli oggetti contenuti in scatole metalliche ed in vasetti, o contenuti in confezioni, anche sigillate, che non consentano l’ispezione;  cuscini e oggetti di corredo imbottiti;  prodotti in bombolette spray;  il dentifricio, il sapone, il detersivo, lo shampoo, i  cosmetici;  i medicinali;  le sigarette, i fiammiferi,  le bevande in genere;  i funghi,  la frutta;  la pasta alimentare;  lo zucchero, la farina o altri prodotti in polvere;  le uova;  i frutti di mare;  il cioccolato con ripieno.
  4. Resta ferma la possibilità di acquistare tali generi al sopravvitto.
  5. Il direttore ha facoltà di consentire deroghe al divieto di cui sopra, limitatamente ai generi alimentari.
  6. Al rientro dai permessi è consentita soltanto l’introduzione di capi di vestiario limitati all’uso personale, ad esclusione delle calzature.

Art. 6
(Ricezione e controllo dei pacchi)

  1. Ciascuna detenuta può ricevere non più di quattro pacchi al mese, contenenti qualunque genere od oggetto consentito, per un peso complessivo non superiore  ai venti chilogrammi.
  2. Per le detenute con prole, si richiama espressamente il contenuto dell’ art. 14, u.c.  del D.P.R.   230/00.
  3. È istituito dalla Direzione un registro nominativo delle detenute che ricevono pacchi,  con indicazione della data di ricezione,  del mittente e del peso.
  4. Il controllo dei pacchi portati a mano è effettuato, dal personale addetto al  servizio, mediante l’apparecchio rilevatore di metalli, ed anche manualmente, in presenza della persona che lo ha consegnato. Il latore del pacco  compila e sottoscrive, in duplice copia, un elenco di quanto è contenuto nel pacco. Una copia di tale elenco, firmata  per ricevuta dall’addetto al controllo, viene restituita al latore del pacco, mentre l’altra copia, firmata per ricevuta dalla detenuta destinataria, viene conservata agli atti.
  5. È ammessa la ricezione e la consegna di pacchi pervenuti per posta o per corriere, contenenti qualunque genere di oggetto consentito, purché non si superi complessivamente il numero dei pacchi ed il peso sopra indicati.
  6. Degli oggetti e dei generi contenuti nel pacco, inviato per posta o  corriere, opportunamente controllati, viene stilato un elenco su apposito modello a stampa che, sottoscritto dalla destinataria, resta agli atti.
  7. Qualora il plico contenga oggetti e generi di cui non è consentita la ricezione dall’esterno, essi sono restituiti al latore o respinti al mittente. Potranno, tuttavia, essere depositati in appositi magazzini nel caso in cui la detenuta sia prossima alla dimissione.
  8. Fermo restando il contenuto dell’art. 89, commi 11  e 12  del D.P.R. 230/00, trascorso un anno dalla dimissione, nel caso in cui i pacchi in deposito contengano oggetti di scarso valore economico, previa valutazione dell’ ufficio competente, la Direzione procede alla eliminazione degli stessi.
  9. Non è consentita la ricezione di pacchi sprovvisti della indicazione del mittente.
  10. In caso di trasferimento della detenuta, il pacco, pervenuto per posta o  corriere, viene, immediatamente, inoltrato, a spese dell’Amministrazione, all’istituto ove la detenuta sia stata, anche temporaneamente, trasferita, salvo che sia già previsto il suo prossimo rientro.

Art. 7
(Sopravvitto)

  1. All’interno dell’istituto funziona il servizio di sopravvitto, presso il quale le detenute possono acquistare generi ed oggetti di cui sia consentita la detenzione e l’uso, in particolare saranno consentiti quelli idonei e necessari alla cura della persona che sono elencati nell’art. 10 di questo Regolamento.
  2. Il servizio di sopravvitto si svolge dalle ore…alle ore…dei giorni…
  3. Durante le ore di cui al comma 2, vengono raccolte ed annotate su apposito registro le richieste dei generi ed oggetti che le detenute intendono acquistare tra quelli in vendita, ivi compresi quotidiani e periodici.
  4. La Direzione può autorizzare l’acquisto all’esterno, nei limiti di valore consentiti, di determinati generi ed oggetti non disponibili presso lo spaccio interno.
  5. La consegna di quanto ordinato presso lo spaccio viene effettuata nei giorni… dalle ore … alle ore…; quella dei generi acquistati all’esterno viene effettuata appena possibile. 

Art. 8
(Generi alimentari)

  1. Ciascuna detenuta può detenere i generi alimentari in vendita al sopravvitto o ricevuti dai familiari nelle quantità massime idonee a soddisfare il fabbisogno individuale settimanale.
  2. I generi di cui al comma 1 sono conservati, ove possibile,  nello spazio di refezione comune di cui all’art. 27 del presente regolamento, o in idonei spazi all’uopo destinati.

Art. 9
(Oggetti di valore affettivo e di uso corrente)

  1. La detenuta può conservare, all’atto dell’ingresso, o  ricevere nel corso della detenzione, i seguenti oggetti di particolare valore affettivo:  fede, o anello senza pietre, catenina, orecchini,  orologio,  oggetti di bigiotteria (in modica quantità).
  2. Gli oggetti suindicati debbono essere di modico valore economico.
  3. All’atto dell’ingresso in istituto, ovvero della ricezione dall’esterno, è fatta menzione su apposito registro della detenzione degli oggetti di cui al comma 1 da parte della detenuta. 

Art. 10
(Oggetti per la cura e l’igiene personale)

  1. È ammessa la detenzione, da parte  di  ogni detenuto, degli oggetti necessari per l’igiene e la cura personale indicati nella tabella di cui all’art. 8.1 del Regolamento di esecuzione (1).
  2. In particolare, è consentito l’uso di:  shampoo - balsamo - shampoo color - deodoranti - crema depilatoria o decolorante - creme per il viso ed il corpo - smalto e  levasmalto - cosmetici in genere - pinze per le ciglia e cerchietti per capelli - depilatore elettrico autoalimentato - occorrente per la cura delle mani e dei piedi (una forbicina di piccole dimensioni con punta arrotondata, del tipo per bambini, una pinzetta  piccola per ciglia, limette per unghie di cartone).  E, comunque, sono consentiti tutti quei prodotti di bellezza reperibili nei supermercati.

 (1)  se ne riporta il testo integrale:
“Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico riferimento alla loro qualità e quantità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale”.

Art. 11
(Altri oggetti consentiti)

  1. È consentita, nei luoghi previsti, la detenzione di: a)  oggetti di cancelleria utili per la corrispondenza epistolare; b)  occhiali da vista o da sole; c)   lenti a contatto con contenitore e liquido sterilizzante; d)   libri, quotidiani e riviste; e)   federe, asciugamani, lenzuola e coperte con  bordi non cuciti; f)   piatti in plastica dura, mestoli in legno, bicchieri e brocche  di materiale plastico e pentolini necessari per il riscaldamento dei cibi; g)  caffettiera; h)  detersivo: una confezione per bucato ed una per stoviglie; i)   spugne; l) generi ed oggetti per la pulizia degli ambienti; m)  pattumiera; n)  secchi in plastica; o)  una bacinella in plastica; p)  tovaglia; q)  generi comunque inseriti nella lista del sopravvitto, diversi da quelli alimentari; r)  uncinetto; s)  ferri per lana con punta arrotondata; t)   kit per il cucito; u)  scarpe.
  2. Sarà discrezione della commissione che redige il testo in sede locale, autorizzare l’inserimento di altri generi e oggetti oltre a quelli previsti dal comma 1.

Art. 12
(Modalità d’uso degli apparecchi-radio e di altri strumenti)

  1. L’uso dell’apparecchio radio personale nonché, se autorizzati, dei lettori musicassette e CD è consentito soltanto nelle camere di pernottamento e negli spazi destinati alla socialità, purché il volume del suono sia tenuto a livello tale da non recare disturbo agli altri.
  2. E’ consentito, per motivi di studio o di lavoro, l’uso del PC portatile nelle camere di pernottamento, secondo quanto disposto dall’art. 40, comma 2 del Regolamento di esecuzione e  con la preclusione di ogni possibile contatto con l’esterno.
  3. Dall’inizio dell’orario di riposo notturno fino alla sveglia l’ascolto può avvenire soltanto con l’impiego di auricolari.

Art. 13
(Perquisizioni personali ordinarie e controlli sui detenuti)

  1. Oltre che all’atto dell’ingresso dalla libertà e del trasferimento in base agli artt. 23 e 83 del Regolamento di esecuzione, la perquisizione delle detenute viene effettuata, ai sensi dell’art. 74.4 del citato regolamento, in via ordinaria, nei seguenti casi: a) all’atto dell’ingresso in istituto o all’uscita da esso per qualunque motivo; b) prima e dopo il colloquio con i familiari, conviventi ed altre persone; c) dopo le attività di lavoro, di istruzione, culturali, ricreative, sportive, quando esse portino le detenute ad utilizzare oggetti pericolosi e sempre che non sia possibile altra forma di controllo; d) prima della dimissione dall’istituto.
  2. La perquisizione personale può non essere eseguita nei casi in cui il personale abbia la certezza che essa non è necessaria a causa del continuo e diretto controllo visivo cui sia stato sottoposto la detenuta.
  3. E’ sempre consentita la perquisizione quando sorga il sospetto che la detenuta detenga  oggetti o generi non consentiti.

Art. 14
(Perquisizione dei locali)

  1. Le perquisizioni dei locali, previste dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione, sono eseguite secondo un piano riservato, stabilito dal direttore e predisposto, per ciascun giorno, dal comandante in modo da determinare rotazione tra i vari settori.
  2. Può inoltre procedersi, nelle forme e nei casi di cui all’art. 74.5, 6, 7 del Regolamento, a perquisizione dei singoli locali e settori dell’istituto, ovvero a perquisizione generale, per motivi di ordine e sicurezza o qualora vi sia fondato motivo di ritenere presenti oggetti o generi non consentiti.
  3. Le perquisizioni nelle camere e negli spazi di vita in comune devono essere effettuate con le modalità di cui all’art. 74.3 del Regolamento di esecuzione.
  4. La battitura dei ferri è effettuata qualora inserita nel piano di intervento di cui al comma 1 del presente articolo.

 

CAPO SECONDO
(Organizzazione della vita detentiva intramuraria. Orari e norme di comportamento, di disciplina e convivenza. Contatti con l’ambiente esterno. Servizi)

Art. 15
(Orario di vita interno)

  1. Le stanze di pernottamento sono aperte alle ore 8,00 e sono chiuse dopo le ore 20,00.
  2. L’organizzazione della vita quotidiana delle detenute si svolge nel modo di seguito specificato, salve deroghe stabilite con ordine di servizio del direttore.
    1. alle ore …… sveglia;
    2. dalle ore …… alle ore……, prima colazione e pulizia delle camere;
    3. dalle ore …… alle ore ……, svolgimento di attività trattamentali   comprensive, tra le altre, delle attività lavorative, scolastico-formative, sportive, ricreative, culturali e religiose;
    4. dalle ore….. alle ore…., permanenza all’aperto;
    5. dalle ore …… alle ore ……, pranzo e attività di socialità;
    6. dalle ore …… alle ore ……, svolgimento di attività trattamentali comprensive, tra le altre, delle attività lavorative, scolastico-formative, sportive, ricreative, culturali e religiose;
    7. dalle ore …. alle ore …., permanenza all’aperto;
    8. dalle ore …… alle ore ……, cena ed attività di socialità;
    9. alle ore ……. chiusura delle celle;
    10. dalle ore …… alle ore …… riposo notturno.
  3. Nelle sezioni con asili nido e in presenza di gestanti, le stanze restano aperte, come previsto dall’art. 19, comma 5, del Regolamento di esecuzione. 

Art. 16
(Arredamento delle camere; vestiario e biancheria)

  1. All’atto dell’ingresso in istituto, la detenuta riceve il corredo da letto, della biancheria personale e degli altri oggetti di uso che l’Amministrazione è tenuta a fornire in virtù delle tabelle stabilite con i decreti ministeriali previsti dall’art. 9 del Regolamento di esecuzione, ovvero in base alle prescrizioni del sanitario emesse in relazione all’art. 9.5 del Regolamento, nonché il kit per l’igiene personale, assorbenti,  ciabatte monouso e il vestiario ove necessario, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente.
  2. L’uso da parte delle detenute del corredo di proprietà è autorizzato dal direttore a norma dell’ultimo comma dell’art. 7 della Legge penitenziaria.
  3. Le camere sono arredate in modo da assumere l’aspetto di stanza che serva solo per il riposo. In ogni caso essa deve contenere: a) letto con materasso e cuscino ignifugo; b) armadietto con spazio appendiabiti; c) mensolette portaoggetti, dello stesso  materiale dell’ armadietto; d) tavolini e sgabelli in numero sufficiente per le occupanti della camera; e) comodino; f) specchio in materiale infrangibile da posizionare sul lavabo.
  4. Il materiale ligneo deve essere ignifugo.
  5. È consentito l’uso di tendine alle finestre e dello stendipanni, sempre in materiale ignifugo.

Art. 17
(Affissioni consentite)

  1. Nelle camere di pernottamento, soltanto nello spazio di propria pertinenza, è consentita l’affissione di immagini, foto, scritti e disegni non incorniciati, purché non siano offensivi della morale e non siano pregiudizievoli per l’ordine, la disciplina e la sicurezza, non impediscano al personale di custodia di effettuare controlli e siano realizzati in modo tale da non arrecare danno alcuno ai beni mobili ed immobili dell’Amministrazione. È vietato, invece, affiggere in altri spazi della camera di pernottamento : posters, disegni, ritagli di giornale o scritte.
  2. Sarà prevista dalla commissione  interna la predisposizione di una bacheca destinata a raccogliere comunicazioni ed avvisi della Direzione, degli operatori del trattamento, che possano essere utili all’informazione delle detenute.   

 Art. 18
(Giochi consentiti)

  1. Oltre all’attività di svago in comune organizzata dagli operatori, negli orari di socialità è consentita, nella camera di pernottamento e negli spazi destinati alla vita in comune, l’effettuazione di giochi, anche di carte, che non siano vietati dalle legge.
  2. Nell’esercizio dei giochi è, comunque, vietata, sia da parte di partecipanti, sia da parte di terzi, l’effettuazione di scommesse ed il perseguimento di fini di lucro.
  3. Il materiale necessario per i giochi è conservato nelle zone di uso comune.

Art. 19
(Colloqui con i familiari, i conviventi ed altre persone)

  1. I colloqui di cui all’articolo 18 della Legge e 37 del  Regolamento sono svolti secondo il seguente calendario ed orario: ............................................
  2. Qualora risulti comprovata l’impossibilità, da parte delle persone autorizzate ai colloqui, di effettuarli nei giorni di cui al calendario, il direttore può consentirli in altro giorno della settimana e assicurando almeno una domenica al mese.
  3. L’arredamento della sala colloqui è predisposto utilizzando tavolini non superiori a quattro posti.
  4. Sono favoriti, quanto più possibile, i colloqui in spazi comuni all’aperto  e sono attrezzati appositi spazi per l’accoglienza dei bambini  e dei figli in età adolescenziale. La commissione di cui all’art. 16 della Legge penitenziaria provvederà a stabilire i tempi e i luoghi della fruizione di quanto previsto dal comma 2  dell’art. 61 del Regolamento di esecuzione, definendone le modalità.
  5. In attuazione degli obiettivi di recupero e reinserimento  delle detenute, sono favoriti i  colloqui anche con persone estranee al nucleo familiare, che possano meglio consentire od agevolare il raggiungimento di detti scopi.
  6. È altresì consentita, all’occorrenza, previo assenso della detenuta e dei familiari, la partecipazione al colloquio di operatori del gruppo di osservazione e trattamento.

Art. 20
(Corrispondenza telefonica)

  1. La corrispondenza telefonica di cui all’art. 39 del Regolamento di esecuzione, verrà effettuata garantendo una fascia oraria compatibile con le esigenze scolastiche dei figli e si svolgerà  secondo il seguente orario: dalle ore …… alle ore …..
  2. Il direttore può autorizzare lo svolgimento della corrispondenza telefonica in orario  diverso da quello sopra specificato, qualora risulti comprovata l’impossibilità o urgenza per la detenuta, di effettuarla nell’orario stesso.
  3. per motivi particolari sarà facilitata l’attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 39.

Art. 21
(Tempi e modalità per la corrispondenza telegrafica ed epistolare)

  1. La corrispondenza in arrivo è distribuita entro la giornata, possibilmente, nelle ore .................
  2. Sul plico devono essere sempre chiaramente indicate le generalità del mittente.
  3. Il prelievo della corrispondenza in partenza è eseguito entro le ore …………… di ogni giorno, al fine di consentirne l’inoltro nella giornata.
  4. I telegrammi in arrivo sono consegnati al destinatario non appena pervengono; quelli in partenza, redatti sull’apposito modulo, sono inoltrati nel più breve tempo possibile e comunque, non oltre le ore ……… di ciascun giorno, salvo deroga disposta per particolari motivi dal direttore.
  5. Le comunicazioni di cui agli artt. 29 della Legge penitenziaria e 23 e 62 del Regolamento di esecuzione hanno corso senza ritardo e senza limiti di orario.
  6. La ricezione di fax, ai sensi dell’art. 38, comma 1 del Regolamento di esecuzione, è consentita dalle ore….. alle ore….., con le modalità individuate dalla stessa Direzione.
  7. Ai fini dell’ispezione di cui all’art. 38.5 del Regolamento di esecuzione e salvo quanto previsto dai commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dello stesso, la corrispondenza in busta chiusa in arrivo è aperta  alla presenza di un operatore designato dal direttore, il quale verifica che il plico non contenga oggetti o sostanze non consentite.
  8. È ammesso, in ogni caso, l’uso di strumenti atti a rilevare la presenza di valori, oggetti e generi non consentiti, sempre garantendo l’assenza di controlli sullo scritto.

Art. 22
(Servizio di lavanderia e cambio biancheria)

  1. Tutti gli effetti assegnati devono essere lavati con cura prima di essere consegnati alle detenute che devono usarli.
  2. Il lavaggio e il cambio della biancheria personale e da letto vengono effettuati una volta alla settimana   ad eccezione del Nido e dell’infermeria, che avverrà al bisogno e, comunque, almeno  due volte alla settimana.
  3. L’Amministrazione metterà a disposizione  una o più lavatrici domestiche per il lavaggio degli indumenti personali. La Direzione provvederà, inoltre, all’acquisto di stendini, assi e ferri da stiro, che potranno essere utilizzati in ambienti comuni.

Art. 23
(Accesso ai servizi di bagno e doccia)

  1. L’accesso ai servizi di bagno o di doccia, con contemporanea utilizzazione dell’acqua calda, avviene, secondo turni predisposti dalla Direzione e con la frequenza ordinaria stabilita dalle vigenti disposizioni, almeno una volta al giorno.
  2. Nei reparti Nido, l’orario di fruizione delle docce è sempre libero sia al mattino che al pomeriggio.
  3. Laddove non è previsto l’adeguamento di cui all’art. 7, comma 2  del Regolamento di esecuzione, le detenute fruiranno del servizio doccia almeno due  volte al giorno.

Art. 24
(Servizio di parrucchiere)

  1. Alle detenute è assicurato il servizio di  parrucchiere  dalle ore ….. alle ore …..    e,    per le detenute lavoranti,  dalle ore …… alle ore ……
  2. Il responsabile del servizio usa esclusivamente gli strumenti di lavoro a tal fine forniti dalla Direzione e li riconsegna al termine del servizio, al personale addetto.
  3. Viene consentito l’uso di uno specchio di misura tale da ritrarre l’intera persona, in materiale infrangibile, che sarà messo a disposizione nelle sale adibite alla socialità e nelle docce.

Art. 25
(Servizio sanitario)

  1. Il servizio sanitario viene organizzato anche in base agli specifici accordi che intervengono tra la Direzione e la competente A.S.L.  con particolare riguardo alle problematiche sanitarie peculiari della donna. Dovranno essere assicurati interventi regolari e periodici dei consultori e dei presìdi sanitari che si occupano di medicina preventiva (mammografia, ecografia mammaria, MOC, pap-test, colonoscopia…)
  2. Le visite mediche giornaliere agli ammalati ed a coloro che ne facciano richiesta vengono effettuate, di norma, nell’ambulatorio, negli orari che sono stabiliti dal sanitario, in accordo con la Direzione e comunicati con appositi avvisi ai detenuti.
  3. Ai sensi degli artìicoli. 17.6 e 7 del Regolamento di esecuzione, le visite dei sanitari di fiducia, nonché i trattamenti medici, chirurgici e terapeutici, da effettuarsi a spese degli interessati, debitamente autorizzati, si svolgono negli ambulatori.
  4. La somministrazione alle detenute di farmaci è effettuata, di norma, dagli infermieri, che ne controllano l’effettiva assunzione.
  5. Le detenute non possono tenere presso di sé sostanze medicinali, salvo nel caso di  affidamento di terapia farmacologica  disposto dal sanitario.
  6. I medicinali acquistati direttamente dalle detenute, o comunque di loro proprietà, sono custoditi nei locali del servizio sanitario dell’istituto e somministrati secondo le modalità sopra indicate.
  7. Il sanitario riferisce tempestivamente alla Direzione le urgenze, nonché le novità di rilievo che interessano la salute dei singoli e della collettività.
  8. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria alle gestanti ed alle madri con bambini, si rinvia all’art. 19,   commi  1, 2, 3, 4   del Regolamento di esecuzione.

Art. 26
(Servizio di cucina)

  1. Ogni mattina, alle ore …, alla presenza delle detenute facenti parte della rappresentanza di cui all’art. 9 della Legge penitenziaria, nonché di un delegato del direttore, viene effettuato il prelievo dei generi alimentari occorrenti per la confezione del vitto.
  2. Alla rappresentanza di cui al comma 1, viene giornalmente fornita una tabella recante l’indicazione delle quantità dei generi alimentari spettanti a ciascuna detenuta e, giorno per giorno, del numero complessivo delle detenute alle quali deve essere somministrato il vitto.
  3. La rappresentanza verifica l’integrale utilizzazione dei generi prelevati per la confezione del vitto, controllandone la preparazione e la distribuzione ed annotando eventuali osservazioni sull’apposito registro, da sottoporre al visto del direttore.
  4. Qualora, nel corso delle operazioni di controllo, si riscontrino irregolarità o sorgano divergenze, viene immediatamente informata la Direzione, per gli opportuni provvedimenti. 

Art. 27
(Confezionamento, distribuzione e consumazione del vitto)

  1. Il vitto è distribuito alle detenute nei seguenti orari:  prima colazione, entro le ore … ; pranzo, entro le ore … ; cena, entro le ore … .
  2. I pasti sono consumati, ove possibile,  nei locali comuni a ciò destinati.
  3. La distribuzione è effettuata da appositi incaricati, attraverso adeguata attrezzatura.
  4. Coloro che curano la preparazione e la distribuzione del vitto indossano apposito abbigliamento fornito dall’Amministrazione e previsto per il settore e sono tenuti ad una scrupolosa osservanza delle norme di igiene personale.
  5. Essi sono sottoposti a preventivi accertamenti sanitari.
  6. I luoghi di refezione comune, ove presenti, sono provvisti del seguente arredamento: attrezzatura per cottura; frigorifero; lavello con scolapiatti; tavolo con sedie; mobilio e attrezzature da cucina.
  7. Le detenute sono autorizzate ad utilizzare il locale di cui  sopra, oltre che per la consumazione del vitto, anhe per cucinare gli alimenti acquistati al sopravvitto e per riscaldare quelli ricevuti ai colloqui o tramite pacchi.
  8. L’accesso a tali locali è consentito durante tutto l’orario di apertura delle camere. 

Art. 28
(Informazione)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29  del presente Regolamento, entro i limiti di spesa di cui agli articoli  57.6 e 7 del Regolamento di esecuzione, ciascuna detenuta può acquistare, a sue spese e su richiesta, giornali, periodici e libri in libera vendita presso l’esterno.
  2. I quotidiani ed i periodici sono forniti alle date di pubblicazione, fermo il diritto della detenuta di ricevere i medesimi in abbonamento.

Art. 29
(Servizio di biblioteca)

  1. La biblioteca dell’istituto è aperta  dalle ore ... alle ore ... e    dalle ore ... alle ore ... di tutti i giorni. Sarà favorita il più possibile la fruizione del servizio.
  2. Le pubblicazioni in dotazione alla biblioteca e quelle al momento disponibili sono indicate in appositi elenchi.
  3. Le detenute che ne facciano richiesta possono ricevere non più di tre pubblicazioni contemporaneamente, salva deroga per giustificati motivi.
  4. All’atto della consegna della pubblicazione richiesta viene redatta apposita scheda, recante anche l’indicazione della data e la firma di chi  la riceve in consegna.
  5. Le detenute possono tenere i libri ricevuti in lettura per non più di …….. e le riviste e le altre pubblicazioni periodiche per non più di tre giorni, salve deroghe per casi particolari.
  6. In caso di mancata restituzione della pubblicazione ricevuta, ovvero in caso di danni arrecati alla stessa, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 32, ultimo comma, della Legge penitenziaria e 72 e 77.1 n. 13 del Regolamento di esecuzione.
  7. Nella biblioteca debbono essere tenute copie del Codice penale, del Codice di procedura penale, della Legge penitenziaria, del Regolamento di esecuzione, del Regolamento interno e delle disposizioni attinenti i diritti ed i doveri dei detenuti, la disciplina ed il trattamento.

Art. 30
(Modalità di sorteggio della rappresentanza)

  1. Per ciascuna delle tre rappresentanze previste dagli artt. 9, 12 e 27 della Legge penitenziaria, sono sorteggiati, oltre ai componenti effettivi nel numero stabilito dagli artt. 12, 21 e 59 del Regolamento di esecuzione, anche i componenti supplenti in uguale numero.
  2. Negli istituti maschili con annessa sezione femminile, nelle Commissioni dovrà essere garantita la rappresentanza femminile.
  3. Ove la situazione contingente richieda l’attivazione della Commissione di cui all’art. 20, comma 8 della Legge penitenziaria,  è sorteggiata una sola supplente della rappresentante delle detenute previsto dal comma 9 della norma citata.
  4. La mancata accettazione della nomina da parte della detenuta è consentita solo per giustificati motivi.
  5. L’ingiustificato rifiuto di assolvere il compito di rappresentanza è annotato nella cartella personale della detenuta.
  6. Quando, per taluna delle rappresentanti, sussiste l’impossibilità assoluta di svolgere le mansioni, nella funzione subentra la prima delle supplenti.
  7. La rappresentanza di cui all’art. 9 della Legge penitenziaria ha  la durata di un mese, mentre le rappresentanze di cui agli artt. 12. 20 e 27 della stessa legge, hanno la durata di quattro mesi.
  8. I sorteggi avvengono entro i cinque giorni precedenti l’inizio del periodo di durata in carica della rappresentanza e si svolgono nei locali indicati dalla Direzione alla presenza del direttore o di un suo delegato, dell’educatore, del comandante di reparto e delle rappresentanti effettive uscenti.
  9. Delle operazioni è redatto processo verbale che viene sottoscritto dai presenti.
  10. Da un’urna contenente i nominativi di tutte le detenute presenti, si estraggono, per ciascuna rappresentanza, nell’ordine, tanti biglietti quanti sono i membri effettivi e supplenti da nominare.
  11. In ogni reparto dell’istituto viene affisso l’elenco delle detenute chiamate a comporre la rappresentanza.

 

CAPO TERZO
(Osservazione e trattamento)

Art. 31
(Attività di osservazione e trattamento)

  1. La Direzione organizza le attività di osservazione e trattamento,tenendo conto del progetto pedagogico dell’ istituto.
  2. La partecipazione attiva delle detenute alla vita quotidiana dell’istituto è favorita attraverso la predisposizione, da parte degli operatori, di attività individuali e di gruppo.
  3. Ogni operatore è responsabile, per la parte di competenza, delle attività di osservazione e trattamento.                                                                  
  4. I contatti con la comunità esterna sono mantenuti e favoriti anche con l’organizzazione di spettacoli, iniziative culturali, incontri sportivi.
  5. Gli assistenti volontari, i rappresentanti delle istituzioni e del privato sociale, di cui agli articoli 17 e 78 Legge penitenziaria, accedono all’istituto nei giorni, negli orari e con le modalità stabilite dalla Direzione, raccordandosi costantemente con gli operatori del gruppo di osservazione e trattamento.

Art. 32
(professione religiosa)

  1. Il culto cattolico è celebrato nella cappella dell’istituto dal Cappellano o da altro sacerdote autorizzato dal Direttore fra quelli indicati dall’ordinario locale.
  2. Il culto cattolico è celebrato nei giorni stabiliti dal calendario liturgico e negli orari stabiliti dal Direttore con ordine di servizio.
  3. Il culto di altre confessioni è celebrato dai ministri del culto autorizzati dal Ministero dell’Interno, nei luoghi  indicati dal Direttore e nel rispetto del calendario liturgico di ciascuna Confessione religiosa. 

Art. 33
(Corsi di istruzione e di formazione professionale)

  1. I corsi d’istruzione e/o di formazione si svolgono negli appositi locali ed in orari stabiliti con ordine di servizio della Direzione.
  2. Le detenute partecipano ai corsi istruttivo/formativi ed alle attività predisposte in base a quanto concordato con gli Operatori penitenziari di riferimento ed eventualmente a quanto inserito nel programma di trattamento di ciascuno.
  3. le detenute che desiderino seguire corsi di studio superiore o comunque diversi da quelli organizzati, ne informano la Direzione, che compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituto, ne consente la realizzaizone con le modalità ritenute opportune , anche attraverso l'intervento del volontariato.
  4. È favorito, compatibilmente con le esigenze di cui al comma 3, l’espletamento di attività culturali autonome e autodidattiche.
  5. Nella previsione dei corsi di istruzione e di quelli di formazione professionale la Direzioneconsulta gli organi locali competenti, ai fini del loro coordinamento con quelli interni
  6. Negli Istituti maschili con sezione femminile la Commissione didattica prevista dall’art 41 comma 6 del D.P.R. 230/2000 attuerà tutti gli interventi necessari al fine di favorire l’accesso delle detenute alle attività istruttivo/formative presenti all’interno dell’Istituto, anche utlizzando le modalità previste dal successivo comma 5 del presente articolo.
  7. Negli istituti maschili con sezione femminile, nel caso in cui non si possano organizzare attività scolastiche e formative per la sezione femminile, è consentita l’organizzazione di corsi che prevedano la partecipazione congiunta di uomini e donne.
  8. Compatibilmente con le attività già avviate, possono essere ammesse a frequentare i corsi anche le detenute che ne facciano richiesta dopo che i corsi stessi sono iniziati.
  9. Le detenute che desiderino seguire corsi di studio diversi da quelli organizzati in Istituto prospettano le loro richieste alla Direzione che, compatibilmente con le esigenze organizzative interne ne consentono la realizzazione nel modo ritenuto più opportuno.

Art. 34
(Lavoro)

  1. La Direzione dell’istituto promuove, anche tramite opportune iniziative ai sensi degli articoli 20 e 20 bis O.P. e con il coinvolgimento della commissione prevista all'art. 20, comma 8 O.P. e dei servizi territoriali per l’impiego e le attività produttive, la individuazione delle imprese pubbliche e private idonee e disposte ad offrire opportunità di lavoro e di formazione professionale alle detenute, anche con le modalità previste dall’art. 21 bis O.P. Programma l’assegnazione dei posti disponibili in modo da assicurare, per quanto possibile, lo svolgimento di attività lavorativa da parte di tutte le detenute, sia pure con orari ridotti. Si attiva per la rimozione degli ostacoli anche di natura strutturale alla realizzazione sperimentale di nuove lavorazioni ai sensi dell’art. 20 bis O.P. 
  2. Nello svolgimento del lavoro gli operatori penitenziari stimolano il senso di responsabilità delle detenute, in modo che l’attività lavorativa sia svolta con impegno idoneo ad assicurare risultati economicamente utili.

Art. 35
(Attività culturali, ricreative e sportive)

  1. Negli spazi destinati alla permanenza all’aperto è consentita l’attività sportiva individuale e di gruppo, svolta in modo da non recare molestia alla restante popolazione detenuta, con attrezzature fornite esclusivamente dalla Direzione e tali da non costituire pericolo per l’incolumità delle persone.
  2. Le attività culturali, ricreative e sportive, compatibili con le infrastrutture dell’istituto, sono programmate dalla Commissione di cui all’art. 27 della Legge penitenziaria, anche su proposta del gruppo di osservazione e trattamento e, comunque, previste dal progetto pedagogico dell’ Istituto.
  3. L’organizzazione di tali attività è demandata agli educatori, con l’eventuale ausilio dei volontari autorizzati,  con l’intervento dei detenuti a norma dell’art. 71 del Regolamento di esecuzione e con la partecipazione  di altri operatori.

 


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