La detenzione femminile - Supplemento ai nn.1/2 di Pena & Territorio (2009)

Copertina del Supplemento ai nn.1/2 di Pena &Territorio (2009)

Sommario

LA DETENZIONE FEMMINILE

  • La detenzione femminile in Europa
  • La detenzione femminile in Italia
  • Schema di Regolamento interno–tipo per gli Istituti Femminili e Sezioni di Istituti maschili

ALCUNE ESPERIENZE

  • Regione Lombardia. Milano Opera, San Vittore, Monza - I vestiti di Alice
  • Regione Puglia. Lecce - Le borse “Made in carcere”
  • Regione Sicilia. Enna - Lana, colori e creatività
  • Regione Veneto. Venezia La Giudecca - L’orto e altre meraviglie

LE DETENUTE MADRI

  • I bambini in carcere
  • L’istituto a custodia attenuata per madri di Milano

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Regole penitenziarie europee
  • Ordinamento penitenziario
  • DPR 30.6.2000 n. 230
  • Proposte di legge

 

LA DETENZIONE FEMMINILE

  • La detenzione femminile in Europa

Secondo dati recenti forniti dal World Prison Brief Online la percentuale media delle donne nelle carceri europee si attesta attorno al 5%. La Spagna e il Portogallo registrano la maggiore presenza di donne detenute (rispettivamente l’8% e il 10%), mentre l’Albania con l’1,6% ha il numero più basso di presenze. Le donne costituiscono in tutti i paesi, dunque, un’esigua minoranza, e questo pone le varie amministrazioni penitenziarie di fronte agli stessi problemi, soprattutto per quanto riguarda i criteri di raggruppamento delle detenute. La scelta che si propone è tra pochi siti, adeguatamente attrezzati, a rischio tuttavia di allontanare le donne dalle famiglie, oppure unità più piccole e più numerose, in genere sezioni di istituti maschili, meglio distribuite nel territorio ma con opportunità ridotte. La condizione delle donne in carcere è stata a lungo ignorata da norme e principi internazionali, particolarmente sotto il profilo della specificità dei bisogni, dalle relazioni familiari alla cura dei figli. Nel gennaio 2008 la commissione dei diritti della donna presso il Parlamento Europeo ha pubblicato un rapporto sulle condizioni della popolazione carceraria femminile nell’Unione Europea. Il documento ha messo l’accento sulla diffusione prevalente di strutture attrezzate per accogliere una popolazione prettamente maschile, inadeguate alla specificità delle esigenze femminili. Gli eurodeputati hanno chiesto alla commissione e al Consiglio dell’UE di adottare una decisione – quadro sulle norme minime di protezione dei diritti dei detenuti sulla base dell’art. 6 del trattato dell’UE, e che tenga conto anche dei bisogni specifici delle donne. Posto che un grande numero di donne detenute sono anche vittime di atti di violenza sessuale o di maltrattamenti, il rapporto invita gli Stati membri a fornire un sostegno psicologico in particolare a quante hanno vissuto questo tipo di abusi. Il Parlamento europeo è intervenuto con l’approvazione della risoluzione 13 marzo 2008 con la quale, si invitano gli Stati membri a “integrare la dimensione della parità tra donne e uomini nella rispettiva politica penitenziaria”, a “tenere maggiormente presenti le specificità femminili” nonché a “creare condizioni di vita adatte alle esigenze” dei figli che vivono con il genitore detenuto.

  • La detenzione femminile in Italia

In Italia gli istituti esclusivamente femminili sono soltanto 5 (Trani, Pozzuoli, Roma Rebibbia, Empoli, Venezia Giudecca ) mentre sono 52 le sezioni femminili negli istituti maschili. Tale situazione determina l’emarginazione dal contesto detentivo delle donne “le quali appaiono rappresentare un “non problema” nella logica della complessa gestione di tutta la restante popolazione detenuta, al punto che le loro problematiche sono avvertite come residuali” (Report PEA 25 Detenzione al femminile, a cura di Augusta Roscioli). Questo benché la detenzione accentui la specificità di alcuni problemi, si pensi alla maggiore difficoltà nel gestire il distacco dai figli ed ai sensi di colpa che ne derivano e che si traducono in una minore adattabilità alla detenzione, una maggiore tendenza a depressione, ansia e malattie psicosomatiche. Negli ultimi anni, una conoscenza più approfondita e qualificata della donna ha permesso l’introduzione di innovazioni significative, come la previsione, nei progetti pedagogici, di specifici interventi operativi che tengano conto della differenza di genere. Sono state realizzate strutture igieniche adeguate, previsto l’inserimento nel sopravvitto di prodotti per l’estetica, cosmetici e articolo di bigiotteria, e attivate strutture adatte ai bambini di età inferiore a tre anni. La grave lacuna rappresentata dalla mancanza di una regolamentazione specifica dell’esecuzione penale femminile, è stata in parte colmata dalla circolare della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento (Circolare n.0308268 del 17 settembre 2008) con la quale è stato di divulgato uno schema di regolamento interno per le sezioni femminili che ospitano detenute comuni. Il regolamento-tipo cerca “di cogliere e tutelare il valore della “differenza di genere”, declinando il senso dell’esecuzione della pena secondo codici, linguaggi e significati congruenti con la specificità dell’identità femminile, in maniera da evitare l’innescarsi di ulteriori meccanismi di marginalizzazione a discapito delle donne detenute”. La condizione detentiva femminile a causa del diverso ruolo sociale, delle peculiarità psicofisiche è spesso, accompagnata da forme di disagio e sofferenza complesse: “Il distacco dagli affetti, ed il conseguente senso di colpa, la somatizzazione del disagio emotivo e l’impossibilità di vivere pienamente la propria femminilità all’interno di un contesto creato secondo codici e modelli maschili, possono tuttavia determinare positivi atteggiamenti di resistenza alla spersonalizzazione, quali: la cura attenta del corpo e degli oggetti personali (modalità di riaffermazione dell’identità femminile), l’arredamento e la pulizia della cella (tentativo di ricostruire uno spazio che consenta il recupero del ruolo materno/familiare di cura); l’adozione di modalità relazionali e comunicative basate sulle manifestazioni di affetto e di contatto fisico (espressione di un linguaggio emotivo e comportamentale non basato sulla contrapposizione dei ruoli ma sulla creazione di legami contraddistinti da complicità e condivisione).” Da qui l’esigenza di una regolamentazione della vita negli istituti e sezioni femminili che, da un lato, tenga conto dei bisogni e delle esigenze specifiche delle le donne detenute “e, dall’altro - consentendo a queste ultime di fruire, nonostante l’esiguità del loro numero, di pari opportunità trattamentali e di reinserimento sociale - favorisca l’espressione di quegli aspetti della personalità fondati sulla differenza di genere.” In quest’ottica, le disposizioni contenute nel regolamento- tipo rappresentano un contributo alla modificazione dei modi e dei tempi della vita detentiva, in modo da avvicinarli ai bisogni della popolazione femminile, con particolare attenzione alla dimensione affettiva (artt. 19 e 20), alle specifiche necessità sanitarie (art. 16, 23 e 25), al diverso rapporto con le esigenze della propria fisicità (art. 9, 10, 16 e 24) nonchè alla necessità di offrire pari opportunità di reinserimento sociale (art. 30 e 33). Con riferimento a quest’ultimo punto sono aumentate le occasioni di compresenza con i detenuti maschi, in particolare nelle attività scuolastiche e formative in genere, iiziative culturali, ricreative e sportive, partecipazioni alle commissioni di rappresentanza.

  • Schema di Regolamento interno–tipo per gli Istituti Femminili e Sezioni di Istituti maschili

CAPO PRIMO

Fonti normative
Criteri di ammissione
Entrata ed uscita di persone
Introduzione di generi ed oggetti
Detenzione di generi e cose da parte di detenuti
Controlli sulle persone e sulle cose

Art. 1 (Fonti normative del regolamento interno. Precisazioni terminologiche)

 Il presente Regolamento interno è emanato in esecuzione degli artt. 16, 20 e 31 della 1. legge 26.07.75, 5 n. 354 e degli artt. 8, 10, 11, 13, 14, 21, 36, 37, 67, 74 e 115 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e successive modificazioni. La legge e il D.P.R. citati sono di seguito indicati rispettivamente con la 2. dizione “Legge penitenziaria” e “Regolamento di esecuzione”. 3. I termini di “direttore” e di “comandante”, sono usati con riferimento al direttore dell’istituto ed al commissario del Corpo di polizia penitenziaria, secondo le attribuzioni previste dalla vigente normativa, o all’ispettore che espleta le funzioni di cui all’articolo 31 del DPR 15 febbraio 1999, n. 82, e si riferiscono anche alle persone che ne esercitano le funzioni per legittima sostituzione o delega.

Art. 2 (Orario di apertura dell’istituto. Movimenti nel periodo di chiusura)

 1. L’istituto (o la sezione, o il reparto) è aperto dalle ore ………………… alle ore ……………… 2. Durante il periodo di chiusura, nessuno può accedere all’istituto o uscire da esso. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano: alle persone che debbano entrare o uscire dall’istituto per ragione del loro ufficio o servizio; alle detenute in traduzione; alle detenute che necessitino di ricovero urgente in luogo esterno di cura; alle detenute che rientrino, anche tardivamente, dal godimento di un permesso o di una licenza; alle detenute che facciano ritorno anche tardivamente dall’attività di lavoro esterno, o dalla semilibertà. 4. Fuori da tali casi, durante il periodo di chiusura, l’ingresso nell’istituto o l’uscita da esso devono essere di volta in volta autorizzati dal direttore. 5. Nei tempi e nei luoghi previsti, tutte le detenute associate all’istituto, hanno libertà di movimento, senza accompagnamento di polizia penitenziaria, per lo svolgimento delle attività trattamentali, salvo espresse cautele disposte dall ‘Autorità Giudiziaria o dalla Direzione.

Art. 3 (Controlli sulle persone e sulle cose. Modalità di esecuzione)

 1. Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all’istituto o ne escono, sono sottoposti a verifica della identità, da svolgersi con esami di validi documenti, sulla base della diretta conoscenza da parte del personale di servizio, nonché ai controlli sulla persona volti ad impedire che siano introdotti nell’istituto o asportati da esso strumenti, sostanze, documenti o altri oggetti non consentiti. 2. È vietata l’introduzione nell’istituto di oggetti atti ad offendere. 3. E’ vietata l’introduzione dei telefoni cellulari o apparecchiature simili. Il Capo del Dipartimento può disporre deroghe specifiche e o generali al presente divieto. 4. I controlli sulle persone possono essere eseguiti mediante impiego di apparecchiature o con altri mezzi comunque non lesivi della dignità umana, utilizzabili anche congiuntamente. 5. I familiari delle detenute non possono recare con sé, all’interno dell’istituto, borse o contenitori qualsiasi, che vanno depositati in appositi box. 6. In aggiunta al controllo elettronico, in caso di fondati motivi di sicurezza, ovvero di fondato sospetto che il visitatore, anche involontariamente, sia portatore di oggetti o generi di cui non è ammessa l’introduzione nell’istituto, si procede al controllo manuale della persona da parte del personale avente qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Il suddetto personale relazionerà accuratamente al direttore in merito alle operazioni svolte ed alle motivazioni che le hanno originate. Accurati controlli andranno infine predisposti su tutti i mezzi sia all’atto del loro ingresso che della loro uscita 6 dall’istituto. Non si procede ai controlli mediante impiego di apparecchiature nei casi in cui ciò sia 7. pericoloso per la salute delle persone da controllare. 8. Il controllo manuale della persona viene eseguito da personale del Corpo di Polizia penitenziaria dello stesso sesso di chi vi è sottoposto ed ha luogo in un vano appartato adiacente l’ingresso. Chi vi è sottoposto ha facoltà di farvi presenziare persona di propria fiducia purché presente al momento della richiesta di accesso o uscita dall’istituto. I bambini, sono controllati da personale femminile del Corpo di Polizia penitenziaria, alla presenza di una delle persone che li accompagnano. 9. Gli operatori incaricati dei controlli non sono tenuti a fornire ai destinatari degli stessi spiegazione circa i motivi che determinano l’adozione di tali misure. Il rifiuto, comunque motivato, del consenso ai controlli, preclude all’accesso in istituto e legittima l’allontanamento degli interessati, all’occorrenza anche coattivo, dall’ingresso dell’istituto.

Art. 4 (Detenzione di oggetti e generi)

 1. In relazione a quanto disposto dall’art. 14 Regolamento di esecuzione, le persone ristrette nell’istituto possono detenere gli oggetti ed i generi specificati negli articoli che seguono. 2. La detenzione degli oggetti permessi è originata da: • disponibilità, da parte del soggetto, all’atto dell’ingresso nell’Istituto; • ricezione durante la detenzione; • acquisto attraverso le apposite strutture interne (mod. 72), oppure all’esterno, previa richiesta autorizzata dal direttore.

Art. 5 (Generi ed oggetti di cui non è consentita l’introduzione in Istituto)

 1. All’atto dell’ingresso in istituto di persona proveniente da altro istituto ovvero della ricezione, da parte delle detenute, di generi ed oggetti provenienti dall’esterno, viene effettuato controllo, mediante ispezione diretta e con l’impiego di apposite apparecchiature, volto ad impedire che siano introdotte o siano recapitate cose non consentite o in quantità eccedente quella consentita. 2. Gli oggetti ed i generi non consentiti dovranno sempre essere consegnati o successivamente inviati ai famigliari e/o conviventi. Potranno essere depositati in appositi magazzini allorché la detenuta risulti prossima alla dimissione. 3. Sono oggetti di cui non è consentito l’ingresso: • i generi e gli oggetti contenuti in scatole metalliche e in vasetti, o contenuti in c o n f e z i o n i , anche sigillate, che non consentano l’ispezione; • cuscini e oggetti di corredo imbottiti; • prodotti in bombolette spray; • il dentifricio, il sapone, il detersivo, lo shampoo, i • cosmetici • i medicinali; • le sigarette, i fiammiferi,  le bevande in genere; • i funghi, • la frutta; • la pasta alimentare; • lo zucchero, la farina o altri prodotti in polvere; • le uova; • i frutti di mare; • il cioccolato con ripieno. 4. Resta ferma la possibilità di acquistare tali generi al sopravvitto. 5. Il direttore ha facoltà di consentire deroghe al divieto di cui sopra, limitatamente ai generi alimentari. 6. Al rientro dai permessi è consentita soltanto l’introduzione di capi di vestiario limitati all’uso personale, ad esclusione delle calzature.

Art. 6 (Ricezione e controllo dei pacchi)

 1. Ciascuna detenuta può ricevere non più di quattro pacchi al mese, contenenti qualunque genere od oggetto consentito, per un peso complessivo non superiore ai venti chilogrammi. 2. Per le detenute con prole, si richiama espressamente il contenuto dell’ art. 14, u.c. del D.P.R. 230/00. 3. È istituito dalla Direzione un registro nominativo delle detenute che ricevono pacchi, con indicazione della data di ricezione, del mittente e del peso. 4. Il controllo dei pacchi portati a mano è effettuato, dal personale addetto al servizio, mediante l’apparecchio rilevatore di metalli, ed anche manualmente, in presenza della persona che lo ha consegnato. Il latore del pacco compila e sottoscrive, in duplice copia, un elenco di quanto è contenuto nel pacco. Una copia di tale elenco, firmata per ricevuta dall’addetto al controllo, viene restituita al latore del pacco, mentre l’altra copia, firmata per ricevuta dalla detenuta destinataria, viene conservata agli atti. 5. E’ ammessa la ricezione e la consegna di pacchi pervenuti per posta o per corriere, contenenti qualunque genere di oggetto consentito, purché non si superi complessivamente il numero dei pacchi ed il peso sopra indicati. 6. Degli oggetti e dei generi contenuti nel pacco, inviato per posta o corriere, opportunamente controllati, viene stilato un elenco su apposito modello a stampa che, sottoscritto dalla destinataria, resta agli atti. 7. Qualora il plico contenga oggetti e generi di cui non è consentita la ricezione dall’esterno, essi sono restituiti al latore o respinti al mittente. Potranno, tuttavia, essere depositati in appositi magazzini nel caso in cui la detenuta sia prossima alla dimissione. 8. Fermo restando il contenuto dell’art. 89, commi 11 e 12 del D.P.R. 230/00, trascorso un anno dalla dimissione, nel caso in cui i pacchi in deposito contengano oggetti di scarso valore economico, previa valutazione dell’ ufficio competente, la Direzione procede alla eliminazione degli stessi. 9. Non è consentita la ricezione di pacchi sprovvisti della indicazione del mittente. 10. In caso di trasferimento della detenuta, il pacco, pervenuto per posta o corriere, viene, immediatamente, inoltrato, a spese dell’Amministrazione, all’istituto ove la detenuta sia stata, anche temporaneamente, trasferita, salvo che sia già previsto il suo prossimo rientro.

 Art. 7 (Sopravvitto)

 1. All’interno dell’istituto funziona il servizio di sopravvitto, presso il quale le detenute 1. possono acquistare generi ed oggetti di cui sia consentita la detenzione e l’uso, in particolare saranno consentiti quelli idonei e necessari alla cura della persona che sono elencati nell’art. 10 di questo Regolamento. 2. Il servizio di sopravvitto si svolge dalle ore…alle ore…dei giorni… 3. Durante le ore di cui al comma 2, vengono raccolte ed annotate su apposito registro le richieste dei generi ed oggetti che le detenute intendono acquistare tra quelli in vendita, ivi compresi quotidiani e periodici. 4. La Direzione può autorizzare l’acquisto all’esterno, nei limiti di valore consentiti, di determinati generi ed oggetti non disponibili presso lo spaccio interno. 5. La consegna di quanto ordinato presso lo spaccio viene effettuata nei giorni… dalle ore … alle ore…; quella dei generi acquistati all’esterno viene effettuata appena possibile.

Art. 8 (Generi alimentari)

1. Ciascuna detenuta può detenere i generi alimentari in vendita al sopravvitto o ricevuti dai familiari nelle quantità massime idonee a soddisfare il fabbisogno individuale settimanale. 2. I generi di cui al comma 1 sono conservati, ove possibile, nello spazio di refezione comune di cui all’art. 27 del presente regolamento, o in idonei spazi all’uopo destinati.

Art. 9 (Oggetti di valore affettivo e di uso corrente)

 1. La detenuta può conservare, all’atto dell’ingresso, o ricevere nel corso della detenzione, i seguenti oggetti di particolare valore affettivo : • Fede,o anello senza pietre, • Catenina, • Orecchini, • Orologio, • Oggetti di bigiotteria (in modica quantità) 2. Gli oggetti suindicati debbono essere di modico valore economico. 3. All’atto dell’ingresso in istituto, ovvero della ricezione dall’esterno, è fatta menzione su apposito registro della detenzione degli oggetti di cui al comma 1 da parte della detenuta.

Art. 10 (Oggetti per la cura e l’igiene personale)

 1. È ammessa la detenzione, da parte di ogni detenuto, degli oggetti necessari per l’igiene e la cura personale indicati nella tabella di cui all’art. 8.1 del Regolamento di esecuzione. (1). In particolare, è consentito l’uso di: – shampoo – balsamo – shampoo color  9 – deodoranti – crema depilatoria o decolorante – creme per il viso ed il corpo – smalto e levasmalto – cosmetici in genere – pinze per le ciglia e cerchietti per capelli – depilatore elettrico autoalimentato – occorrente per la cura delle mani e dei piedi (una forbicina di piccole dimensioni con punta arrotondata, del tipo per bambini, una pinzetta piccola per ciglia, limette per unghie di cartone) E, comunque, sono consentiti tutti quei prodotti di bellezza reperibili nei supermercati. (1) se ne riporta il testo integrale: “Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico riferimento alla loro qualità e quantità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale”.

 Art. 11 (Altri oggetti consentiti)

 1. È consentita, nei luoghi previsti, la detenzione di: a) oggetti di cancelleria utili per la corrispondenza epistolare; b) occhiali da vista o da sole; c) lenti a contatto con contenitore e liquido sterilizzante; d) libri, quotidiani e riviste; e) federe, asciugamani, lenzuola e coperte con bordi non cuciti; f) piatti in plastica dura, mestoli in legno, bicchieri e brocche di materiale plastico e pentolini necessari per il riscaldamento dei cibi; g) caffettiera; h) detersivo: una confezione per bucato ed una per stoviglie; i) spugne; l) generi ed oggetti per la pulizia degli ambienti; m) pattumiera; n) secchi in plastica; o) una bacinella in plastica; p) tovaglia; q) generi comunque inseriti nella lista del sopravvitto, diversi da quelli alimentari; r) uncinetto; s) ferri per lana con punta arrotondata; t) kit per il cucito u) scarpe.  10 2. Sarà discrezione della commissione che redige il testo in sede locale, autorizzare l’inserimento di altri generi e oggetti oltre a quelli previsti dal comma 1.

Art. 12 (Modalità d’uso degli apparecchi-radio e di altri strumenti)

 L’uso dell’apparecchio radio personale nonché, se autorizzati, dei lettori musicassette e 1. CD è consentito soltanto nelle camere di pernottamento e negli spazi destinati alla socialità, purché il volume del suono sia tenuto a livello tale da non recare disturbo agli altri. 2. E’ consentito, per motivi di studio o di lavoro, l’uso del PC portatile nelle camere di pernottamento, secondo quanto disposto dall’art. 40, comma 2 del Regolamento di esecuzione e con la preclusione di ogni possibile contatto con l’esterno. 3. Dall’inizio dell’orario di riposo notturno fino alla sveglia l’ascolto può avvenire soltanto con l’impiego di auricolari.

Art. 13 (Perquisizioni personali ordinarie e controlli sui detenuti)

 1. Oltre che all’atto dell’ingresso dalla libertà e del trasferimento in base agli artt. 23 e 83 del Regolamento di esecuzione, la perquisizione delle detenute viene effettuata, ai sensi dell’art. 74.4 del citato regolamento, in via ordinaria, nei seguenti casi: a) all’atto dell’ingresso in istituto o all’uscita da esso per qualunque motivo; b) prima e dopo il colloquio con i familiari, conviventi ed altre persone; c) dopo le attività di lavoro, di istruzione, culturali, ricreative, sportive, quando esse portino le detenute ad utilizzare oggetti pericolosi e sempre che non sia possibile altra forma di controllo; d) prima della dimissione dall’istituto; 2. La perquisizione personale può non essere eseguita nei casi in cui il personale abbia la certezza che essa non è necessaria a causa del continuo e diretto controllo visivo cui sia stato sottoposto la detenuta. 3. E’ sempre consentita la perquisizione quando sorga il sospetto che la detenuta detenga oggetti o generi non consentiti.

Art. 14 (Perquisizione dei locali)

 1. Le perquisizioni dei locali, previste dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione, sono eseguite secondo un piano riservato, stabilito dal direttore e predisposto, per ciascun giorno, dal comandante in modo da determinare rotazione tra i vari settori. 2. Può inoltre procedersi, nelle forme e nei casi di cui all’art. 74.5, 6, 7 del Regolamento, a perquisizione dei singoli locali e settori dell’istituto, ovvero a perquisizione generale, per motivi di ordine e sicurezza o qualora vi sia fondato motivo di ritenere presenti oggetti o generi non consentiti. 3. Le perquisizioni nelle camere e negli spazi di vita in comune devono essere effettuate con le modalità di cui all’art. 74.3 del Regolamento di esecuzione.  11 La battitura dei ferri è effettuata qualora inserita nel piano di intervento di cui al comma 4. 1 del presente articolo.

CAPO SECONDO

Organizzazione della vita detentiva intramuraria
Orari
Norme di comportamento, di disciplina e convivenza
Contatti con l’ambiente esterno
Servizi

Art. 15 (Orario di vita interno)

1. Le stanze di pernottamento sono aperte alle ore 8,00 e sono chiuse dopo le ore 20,00. 2. L’organizzazione della vita quotidiana delle detenute si svolge nel modo di seguito specificato, salve deroghe stabilite con ordine di servizio del direttore. • alle ore …… sveglia; • dalle ore …… alle ore……, prima colazione e pulizia delle camere; • dalle ore …… alle ore ……, svolgimento di attività trattamentali comprensive, tra le altre, delle attività lavorative, scolastico-formative, sportive, ricreative, culturali e religiose; • dalle ore….. alle ore…., permanenza all’aperto; • dalle ore …… alle ore ……, pranzo e attività di socialità; • dalle ore …… alle ore ……, svolgimento di attività trattamentali comprensive, tra le altre, delle attività lavorative, scolastico-formative, sportive, ricreative, culturali e religiose; • dalle ore …. alle ore …., permanenza all’aperto; • dalle ore …… alle ore ……, cena ed attività di socialità; • alle ore ……. chiusura delle celle; • dalle ore …… alle ore …… riposo notturno. 3. Nelle sezioni con asili nido e in presenza di gestanti, le stanze restano aperte, come previsto dall’art. 19, comma 5, del Regolamento di esecuzione.

Art. 16 (Arredamento delle camere; vestiario e biancheria)

1. All’atto dell’ingresso in istituto, la detenuta riceve il corredo da letto, della biancheria personale e degli altri oggetti di uso che l’Amministrazione è tenuta a fornire in virtù delle tabelle stabilite con i decreti ministeriali previsti dall’art. 9 del Regolamento di esecuzione, ovvero in base alle prescrizioni del sanitario emesse in relazione all’art. 9.5 del Regolamento, nonché il kit per l’igiene personale, assorbenti, ciabatte monouso e il vestiario ove necessario, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente. 2. L’uso da parte delle detenute del corredo di proprietà è autorizzato dal direttore a norma dell’ultimo comma dell’art. 7 della Legge penitenziaria. 3. Le camere sono arredate in modo da assumere l’aspetto di stanza che serva solo per il riposo. In 12 ogni caso essa deve contenere: a) letto con materasso e cuscino ignifugo; b) armadietto con spazio appendiabiti; c) mensolette portaoggetti, dello stesso materiale dell’ armadietto; d) tavolini e sgabelli in numero sufficiente per le occupanti della camera; e) comodino; f) specchio in materiale infrangibile da posizionare sul lavabo. 4. Il materiale ligneo deve essere ignifugo. 5. E’ consentito l’uso di tendine alle finestre e dello stendipanni, sempre in materiale ignifugo.

Art. 17 (Affissioni consentite)

1. Nelle camere di pernottamento, soltanto nello spazio di propria pertinenza, è consentita l’affissione di immagini, foto, scritti e disegni non incorniciati, purché non siano offensivi della morale e non siano pregiudizievoli per l’ordine, la disciplina e la sicurezza, non impediscano al personale di custodia di effettuare controlli e siano realizzati in modo tale da non arrecare danno alcuno ai beni mobili ed immobili dell’Amministrazione. E’ vietato, invece, affiggere in altri spazi della camera di pernottamento : posters, disegni, ritagli di giornale o scritte. 2. Sarà prevista dalla commissione interna la predisposizione di una bacheca destinata a raccogliere comunicazioni ed avvisi della Direzione, degli operatori del trattamento, che possano essere utili all’informazione delle detenute.

Art. 18 (Giochi consentiti)

1. Oltre all’attività di svago in comune organizzata dagli operatori, negli orari di socialità è consentita, nella camera di pernottamento e negli spazi destinati alla vita in comune, l’effettuazione di giochi, anche di carte, che non siano vietati dalle legge. 2. Nell’esercizio dei giochi è, comunque, vietata, sia da parte di partecipanti, sia da parte di terzi, l’effettuazione di scommesse ed il perseguimento di fini di lucro. 3. Il materiale necessario per i giochi è conservato nelle zone di uso comune.

Art. 19 (Colloqui con i familiari, i conviventi ed altre persone)

1. I colloqui di cui all’articolo 18 della Legge e 37 del Regolamento sono svolti secondo il seguente calendario ed orario: ............................................ 2. Qualora risulti comprovata l’impossibilità, da parte delle persone autorizzate ai colloqui, di effettuarli nei giorni di cui al calendario, il direttore può consentirli in altro giorno della settimana e assicurando almeno una domenica al mese. 3. L’arredamento della sala colloqui è predisposto utilizzando tavolini non superiori a quattro posti. 4. Sono favoriti, quanto più possibile, i colloqui in spazi comuni all’aperto e sono attrezzati appositi spazi per l’accoglienza dei bambini e dei figli in età adolescenziale. La commissione di cui all’art. 16 della Legge penitenziaria provvederà a stabilire i tempi e i luoghi della fruizione di quanto 13 previsto dal comma 2 dell’art. 61 del Regolamento di esecuzione, definendone le modalità. In attuazione degli obiettivi di recupero e reinserimento delle detenute, sono favoriti i 5. colloqui anche con persone estranee al nucleo familiare, che possano meglio consentire od agevolare il raggiungimento di detti scopi. 6. E’ altresì consentita, all’occorrenza, previo assenso della detenuta e dei familiari, la partecipazione al colloquio di operatori del gruppo di osservazione e trattamento.

Art. 20 (Corrispondenza telefonica)

1. La corrispondenza telefonica di cui all’art. 39 del Regolamento di esecuzione, verrà effettuata garantendo una fascia oraria compatibile con le esigenze scolastiche dei figli e si svolgerà secondo il seguente orario: 2. dalle ore …… alle ore ….. 3. Il direttore può autorizzare lo svolgimento della corrispondenza telefonica in orario diverso da quello sopra specificato, qualora risulti comprovata l’impossibilità o urgenza per la detenuta, di effettuarla nell’orario stesso. 4. per motivi particolari sarà facilitata l’attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 39.

Art. 21 (Tempi e modalità per la corrispondenza telegrafica ed epistolare)

1. La corrispondenza in arrivo è distribuita entro la giornata, possibilmente, nelle ore ................. 2. Sul plico devono essere sempre chiaramente indicate le generalità del mittente. 3. Il prelievo della corrispondenza in partenza è eseguito entro le ore …………… di ogni giorno, al fine di consentirne l’inoltro nella giornata. 4. I telegrammi in arrivo sono consegnati al destinatario non appena pervengono; quelli in partenza, redatti sull’apposito modulo, sono inoltrati nel più breve tempo possibile e comunque, non oltre le ore ……… di ciascun giorno, salvo deroga disposta per particolari motivi dal direttore. 5. Le comunicazioni di cui agli artt. 29 della Legge penitenziaria e 23 e 62 del Regolamento di esecuzione hanno corso senza ritardo e senza limiti di orario. 6. La ricezione di fax, ai sensi dell’art. 38, comma 1 del Regolamento di esecuzione, è consentita dalle ore….. alle ore….., con le modalità individuate dalla stessa Direzione. 7. Ai fini dell’ispezione di cui all’art. 38.5 del regolamento di esecuzione e salvo quanto previsto dai commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dello stesso, la corrispondenza in busta chiusa in arrivo è aperta alla presenza di un operatore designato dal direttore, il quale verifica che il plico non contenga oggetti o sostanze non consentite. 8. È ammesso, in ogni caso, l’uso di strumenti atti a rilevare la presenza di valori, oggetti e generi non consentiti, sempre garantendo l’assenza di controlli sullo scritto

Art. 22 (Servizio di lavanderia e cambio biancheria)

1. Tutti gli effetti assegnati devono essere lavati con cura prima di essere consegnati alle detenute che devono usarli. 14 Il lavaggio e il cambio della biancheria personale e da letto vengono effettuati una volta alla 2. settimana ad eccezione del Nido e dell’infermeria, che avverrà al bisogno e, comunque, almeno due volte alla settimana. 3. L’Amministrazione metterà a disposizione una o più lavatrici domestiche per il lavaggio degli indumenti personali. La Direzione provvederà, inoltre, all’acquisto di stendini, assi e ferri da stiro, che potranno essere utilizzati in ambienti comuni.

Art. 23 (Accesso ai servizi di bagno e doccia)

1. L’accesso ai servizi di bagno o di doccia, con contemporanea utilizzazione dell’acqua calda, avviene, secondo turni predisposti dalla Direzione e con la frequenza ordinaria stabilita dalle vigenti disposizioni, almeno una volta al giorno. 2. Nei reparti Nido, l’orario di fruizione delle docce è sempre libero sia al mattino che al pomeriggio. 3. Laddove non è previsto l’adeguamento di cui all’art. 7, comma 2 del Regolamento di esecuzione, le detenute fruiranno del servizio doccia almeno due volte al giorno.

Art. 24 (Servizio di parrucchiere)

1. Alle detenute è assicurato il servizio di parrucchiere dalle ore ….. alle ore ….. e, per le detenute lavoranti, dalle ore …… alle ore …… 2. Il responsabile del servizio usa esclusivamente gli strumenti di lavoro a tal fine forniti dalla Direzione e li riconsegna al termine del servizio, al personale addetto. 3. Viene consentito l’uso di uno specchio di misura tale da ritrarre l’intera persona, in materiale infrangibile, che sarà messo a disposizione nelle sale adibite alla socialità e nelle docce.

Art. 25 (Servizio sanitario)

1. Il servizio sanitario viene organizzato anche in base agli specifici accordi che intervengono tra la Direzione e la competente A.S.L. con particolare riguardo alle problematiche sanitarie peculiari della donna. Dovranno essere assicurati interventi regolari e periodici dei consultori e dei presìdi sanitari che si occupano di medicina preventiva (mammografia, ecografia mammaria, MOC, paptest, colonoscopia…) 2. Le visite mediche giornaliere agli ammalati ed a coloro che ne facciano richiesta vengono effettuate, di norma, nell’ambulatorio, negli orari che sono stabiliti dal sanitario, in accordo con la Direzione e comunicati con appositi avvisi ai detenuti. 3. Ai sensi degli artìicoli. 17.6 e 7 del Regolamento di esecuzione, le visite dei sanitari di fiducia, nonché i trattamenti medici, chirurgici e terapeutici, da effettuarsi a spese degli interessati, debitamente autorizzati, si svolgono negli ambulatori. 4. La somministrazione alle detenute di farmaci è effettuata, di norma, dagli infermieri, che ne controllano l’effettiva assunzione. 5. Le detenute non possono tenere presso di sé sostanze medicinali, salvo nel caso di affidamento di terapia farmacologica disposto dal sanitario. 6. I medicinali acquistati direttamente dalle detenute, o comunque di loro proprietà, sono custoditi nei locali del servizio sanitario dell’istituto e somministrati secondo le modalità sopra indicate. 7. Il sanitario riferisce tempestivamente alla Direzione le urgenze, nonché le novità di rilievo che 15 interessano la salute dei singoli e della collettività. 7. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria alle gestanti ed alle madri con bambini, 8. si rinvia all’art. 19, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento di esecuzione

Art. 26 (Servizio di cucina) 1. Ogni mattina, alle ore …, alla presenza delle detenute facenti parte della rappresentanza di cui all’art. 9 della Legge penitenziaria, nonché di un delegato del direttore, viene effettuato il prelievo dei generi alimentari occorrenti per la confezione del vitto. 2. Alla rappresentanza di cui al comma 1, viene giornalmente fornita una tabella recante l’indicazione delle quantità dei generi alimentari spettanti a ciascuna detenuta e, giorno per giorno, del numero complessivo delle detenute alle quali deve essere somministrato il vitto. 3. La rappresentanza verifica l’integrale utilizzazione dei generi prelevati per la confezione del vitto, controllandone la preparazione e la distribuzione ed annotando eventuali osservazioni sull’apposito registro, da sottoporre al visto del direttore. 4. Qualora, nel corso delle operazioni di controllo, si riscontrino irregolarità o sorgano divergenze, viene immediatamente informata la Direzione, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 27 (Confezionamento, distribuzione e consumazione del vitto)

 1. Il vitto è distribuito alle detenute nei seguenti orari: 2. prima colazione, entro le ore … 3. pranzo, entro le ore … 4. cena, entro le ore … . 5. I pasti sono consumati, ove possibile, nei locali comuni a ciò destinati. 6. La distribuzione è effettuata da appositi incaricati, attraverso adeguata attrezzatura. 7. Coloro che curano la preparazione e la distribuzione del vitto indossano apposito abbigliamento fornito dall’Amministrazione e previsto per il settore e sono tenuti ad una scrupolosa osservanza delle norme di igiene personale. 8. Essi sono sottoposti a preventivi accertamenti sanitari. 9. I luoghi di refezione comune, ove presenti, sono provvisti del seguente arredamento: a. attrezzatura per cottura; b. frigorifero; c. lavello con scolapiatti; d. tavolo con sedie; e. mobilio e attrezzature da cucina 10. Le detenute sono autorizzate ad utilizzare il locale di cui sopra, oltre che per la consumazione del vitto, anhe per cucinare gli alimenti acquistati al sopravvitto e per riscaldare quelli ricevuti ai colloqui o tramite pacchi. 11. L’accesso a tali locali è consentito durante tutto l’orario di apertura delle camere.  1

Art. 28 (Informazione)

 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del presente Regolamento, entro i limiti di spesa di cui agli articoli 57.6 e 7 del Regolamento di esecuzione, ciascuna detenuta può acquistare, a sue spese e su richiesta, giornali, periodici e libri in libera vendita presso l’esterno. 2. I quotidiani ed i periodici sono forniti alle date di pubblicazione, fermo il diritto della detenuta di ricevere i medesimi in abbonamento.

Art. 29 (Servizio di biblioteca)

 1. La biblioteca dell’istituto è aperta dalle ore ... alle ore ... e dalle ore ... alle ore ... di tutti i giorni. Sarà favorita il più possibile la fruizione del servizio. 2. Le pubblicazioni in dotazione alla biblioteca e quelle al momento disponibili sono indicate in appositi elenchi. 3. Le detenute che ne facciano richiesta possono ricevere non più di tre pubblicazioni contemporaneamente, salva deroga per giustificati motivi. 4. All’atto della consegna della pubblicazione richiesta viene redatta apposita scheda, recante anche l’indicazione della data e la firma di chi la riceve in consegna. 5. Le detenute possono tenere i libri ricevuti in lettura per non più di …….. e le riviste e le altre pubblicazioni periodiche per non più di tre giorni, salve deroghe per casi particolari. 6. In caso di mancata restituzione della pubblicazione ricevuta, ovvero in caso di danni arrecati alla stessa, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 32, ultimo comma, della Legge penitenziaria e 72 e 77.1 n. 13 del Regolamento di esecuzione. 7. Nella biblioteca debbono essere tenute copie del Codice penale, del Codice di procedura penale, della Legge penitenziaria, del Regolamento di esecuzione, del Regolamento interno e delle disposizioni attinenti i diritti ed i doveri dei detenuti, la disciplina ed il trattamento.

Art. 30 (Modalità di sorteggio della rappresentanza)

 1. Per ciascuna delle tre rappresentanze previste dagli artt. 9, 12 e 27 della Legge penitenziaria, sono sorteggiati, oltre ai componenti effettivi nel numero stabilito dagli artt. 12, 21 e 59 del Regolamento di esecuzione, anche i componenti supplenti in uguale numero. 2. Negli istituti maschili con annessa sezione femminile, nelle Commissioni dovrà essere garantita la rappresentanza femminile. 3. Ove la situazione contingente richieda l’attivazione della Commissione di cui all’art. 20, comma 8 della Legge penitenziaria, è sorteggiata una sola supplente della rappresentante delle detenute previsto dal comma 9 della norma citata. 4. La mancata accettazione della nomina da parte della detenuta è consentita solo per giustificati motivi. 5. L’ingiustificato rifiuto di assolvere il compito di rappresentanza è annotato nella cartella personale della detenuta. 6. Quando, per taluna delle rappresentanti, sussiste l’impossibilità assoluta di svolgere le mansioni, nella funzione subentra la prima delle supplenti. 17 La rappresentanza di cui all’art. 9 della Legge penitenziaria ha la durata di un mese, 7. mentre le rappresentanze di cui agli artt. 12. 20 e 27 della stessa legge, hanno la durata di quattro mesi. 8. I sorteggi avvengono entro i cinque giorni precedenti l’inizio del periodo di durata in carica della rappresentanza e si svolgono nei locali indicati dalla Direzione alla presenza del direttore o di un suo delegato, dell’educatore, del comandante di reparto e delle rappresentanti effettive uscenti. 9. Delle operazioni è redatto processo verbale che viene sottoscritto dai presenti. 10. Da un’urna contenente i nominativi di tutte le detenute presenti, si estraggono, per ciascuna rappresentanza, nell’ordine, tanti biglietti quanti sono i membri effettivi e supplenti da nominare. 11.In ogni reparto dell’istituto viene affisso l’elenco delle detenute chiamate a comporre la rappresentanza.

CAPO TERZO

Osservazione e trattamento

Art. 31 (Attività di osservazione e trattamento)

1. La Direzione organizza le attività di osservazione e trattamento,tenendo conto del progetto pedagogico dell’ istituto. 2. La partecipazione attiva delle detenute alla vita quotidiana dell’istituto è favorita attraverso la predisposizione, da parte degli operatori, di attività individuali e di gruppo. 3. Ogni operatore è responsabile, per la parte di competenza, delle attività di osservazione e trattamento. 4. I contatti con la comunità esterna sono mantenuti e favoriti anche con l’organizzazione di spettacoli, iniziative culturali, incontri sportivi, 5. Gli assistenti volontari, i rappresentanti delle istituzioni e del privato sociale, di cui agli articoli 17 e 78 Legge penitenziaria, accedono all’istituto nei giorni, negli orari e con le modalità stabilite dalla Direzione, raccordandosi costantemente con gli operatori del gruppo di osservazione e trattamento.

Art. 32 (professione religiosa)

1. Il culto cattolico è celebrato nella cappella dell’istituto dal Cappellano o da altro sacerdote autorizzato dal Direttore fra quelli indicati dall’ordinario locale. 2. Il culto cattolico è celebrato nei giorni stabiliti dal calendario liturgico e negli orari stabiliti dal Direttore con ordine di servizio. 3. Il culto di altre confessioni è celebrato dai ministri del culto autorizzati dal Ministero dell’Interno, nei luoghi indicati dal Direttore e nel rispetto del calendario liturgico di ciascuna Confessione religiosa.

Art. 33 (Corsi di istruzione e di formazione professionale)

 1. I corsi d’istruzione e/o di formazione si svolgono negli appositi locali ed in orari stabiliti con ordine di servizio della Direzione. 2. Le detenute partecipano ai corsi istruttivo/formativi ed alle attività predisposte in base a quanto concordato con gli Operatori penitenziari di riferimento ed eventualmente a quanto inserito nel programma individuale di trattamento. 18 È’ favorito, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Istituto, l’espletamento 3. di attività culturali autonome. 4. Negli Istituti maschili con sezione femminile la Commissione didattica prevista dall’art 41 comma 6 del D.P.R. 230/2000 attuerà tutti gli interventi necessari al fine di favorire l’accesso delle detenute alle attività istruttivo/formative presenti all’interno dell’Istituto, anche utlizzando le modalità previste dal successivo comma 5 del presente articolo. 5. Negli istituti maschili con sezione femminile, nel caso in cui non si possano organizzare attività scolastiche e formative per la sezione femminile, è consentita l’organizzazione di corsi che prevedano la partecipazione congiunta di uomini e donne. 6. Compatibilmente con le esigenze didattiche, le detenute che ne facciano richiesta possono essere ammesse a frequentare i corsi istruttivo/formativi già iniziati, previa acquisizione del parere della citata Commissione ex art 41 comma 6 D.P.R.230/2000. 7. Le detenute che desiderino seguire corsi di studio diversi da quelli organizzati in Istituto prospettano le loro richieste alla Direzione che, compatibilmente con le esigenze organizzative interne e sentito il parere degli Operatori penitenziari competenti, ne può autorizzare la realizzazione nel modo ritenuto più opportuno, anche con l’ausilio del volontariato.

Art. 34 (Lavoro)

 1. La Direzione dell’istituto – d’intesa con Provveditorato Regionale dell’Amminsitrazione Penitenziaria – si attiva, tramite opportune iniziative e anche con il coinvolgimento della Commissione prevista all’art.20 comma 8 O.P. e dei servizi territoriali per l’impiego e le attività produttive, per la individuazione delle imprese pubbliche e private idonee e disposte ad offrire opportunità di lavoro e di formazione professionale alle detenute, anche con le modalità previste dall’art. 21 bis O.P. 2. Programma l’assegnazione dei posti disponibili in modo da assicurare, per quanto possibile, lo svolgimento di attività lavorativa da parte di tutte le detenute, sia pure con orari ridotti, attivandosi per la rimozione degli ostacoli anche di natura strutturale alla realizzazione sperimentale di nuove lavorazioni ai sensi dell’art. 20 bis O.P. 3. Nello svolgimento del lavoro gli operatori penitenziari stimolano il senso di responsabilità delle detenute, in modo che l’attività lavorativa sia svolta con impegno idoneo ad assicurare risultati economicamente utili.

Art. 35 (Attività culturali, ricreative e sportive)

 1. Negli spazi destinati alla permanenza all’aperto è consentita l’attività sportiva individuale e di gruppo, svolta in modo da non recare molestia alla restante popolazione detenuta, con attrezzature fornite esclusivamente dalla Direzione e tali da non costituire pericolo per l’incolumità delle persone. 2. Le attività culturali, ricreative e sportive, compatibili con le infrastrutture dell’istituto, sono programmate dalla Commissione di cui all’art. 27 della Legge penitenziaria, anche su proposta del gruppo di osservazione e trattamento e, comunque, previste dal progetto pedagogico dell’ Istituto. 3. L’organizzazione di tali attività è demandata agli educatori, con l’eventuale ausilio dei volontari autorizzati, con l’intervento dei detenuti a norma dell’art. 71 del Regolamento di esecuzione e con la partecipazione di altri operatori. 

ALCUNE ESPERIENZE

Le esperienze che riportiamo costituiscono forme innovative di impresa sociale che coniugano l’equità economica alla solidarietà, realizzate grazie ad interventi integrati tra Amministrazione Penitenziaria, rete sociale e territorio. Esse non intendono esaurire il vasto panorama di iniziative, progetti, attività, realizzate in tutti gli istituti femminili italiani ai quali continueremo a dare spazio nei prossimi numeri.

  • Regione Lombardia. Milano Opera, San Vittore, Monza - I vestiti di Alice

Da alcuni anni, oltre la metà delle donne recluse nelle carceri di San Vittore, Opera e Monza sono impegnate in attività lavorative. La maggior parte delle detenute lavora nell’ambito dell’amministrazione penitenziaria, ma non mancano le attività artigianali che, in alcuni casi, raggiungono livelli d’eccellenza. È il caso della sartoria gestita dalla cooperativa Alice, una realtà ormai in grado di affermarsi in lavorazioni altamente qualificate. La cooperativa è stata costituita nel gennaio 1992 per iniziativa di un gruppo di detenute e volontari, allo scopo di offrire una possibilità di lavoro alle allieve qualificate in occasione dei corsi di sartoria teatrale promossi dalla Regione Lombardia nella casa circondariale di Milano. Al primo laboratorio allestito in locali concessi dalla Direzione, si sono aggiunti negli anni successivi un secondo atelier nel carcere di Opera e uno esterno dove lavorano donne ormai in libertà o ammesse alle misure alternative alla detenzione. La cooperativa ha realizzato alcuni prodotti per i supermercati Standa, tendaggi per le scuole del comune di Milano, abiti e articoli tessili per negozi, ma buona parte del fatturato proviene dalla produzione di costumi teatrali per La Scala, il Regio di Parma, la sartoria Brancato, l´As.li.co.(Associazione lirica e concertistica italiana), la sartoria teatrale Studio Ossessione, la RAI e le reti Mediaset, nonché per spot televisivi e pubblicità editoriali (Acqua Vera, Mulino bianco, Levissima, Parmalat, Tim, Wind, Tuborg, Range Rover, Jumpy, Infostrada, l´Espresso, Fina, Findus, Albacom). “Alice” è impegnata anche in attività formative: presso la Casa Circondariale San Vittore è stato avviato – in collaborazione con l´ASL Città di Milano – un corso di formazione professionale di sartoria a favore di donne con problemi di tossicodipendenza. Nel 1996 è stata stipulata una convenzione - rinnovata di anno in anno - con l´Ufficio Giovani Adulti Formazione al Lavoro, Assessorato ai Servizi Sociali, Comune di Milano che prevede un programma di tirocini professionalizzanti a favore di persone detenute ammesse al lavoro esterno o ammissibili in tempi brevi, così come di donne inviate dall´Assessorato stesso. Nel 2007 la cooperativa è entrata nel mondo della moda grazie al “Progetto Alice”, ideato dall’Assessorato alle Attività Produttive del Comune. In tale iniziativa si è potuta avvalere di consigli di grandi direttori creativi, quali Anna Molinari, fondatrice di Blumarine e Blugirl, prima tutor del marchio ‘Alice’, e Thes Tziveli, tutor lo scorso anno di un progetto analogo realizzato nel carcere di Sollicciano. Nel maggio scorso nel cortile della casa circondariale milanese, è stata presentata la prima collezione della cooperativa. Per l’occasione, insieme agli abiti della “sartoria San Vittore” sedici stilisti, tra cui Alberta Ferretti, Anna Molinari, Luciano Soprani, Mariella Burani, Prada e Giorgio Armani, hanno presentato proposte dalle loro collezioni primavera-estate. Alcune tra le maison che hanno partecipato all’evento hanno commissionato alla sartoria alcuni capi. Gli abiti del nuovo marchio “sartoria San Vittore” sono in vendita sul sito della cooperativa Alice e disponibili in tre taglie.

  •  Regione Puglia. Lecce - Le borse “Made in carcere”

Sono firmate “Made in carcere” le borse realizzate con materiali di recupero e stoffe riciclate dalle detenute della casa circondariale Borgo San Nicola di Lecce. Cucite con la supervisione sapiente di Officina Creativa, cooperativa sociale impegnata in progetti che offrono formazione professionale ed opportunità di lavoro a soggetti disagiati, sono state utilizzate come gadget alla Mediterre, fiera dei parchi del Mediterraneo, e presentate anche al Vinitaly di Verona. Per sostenere la produzione è stato avviato alcuni mesi fa il progetto “Piccoli sussidi-Voci di dentro”, corso di formazione in maglieria tenuto da maestre d’arte. L’istituto ha anche acquistato i macchinari per arrivare ad una produzione propria in quanto la seconda fase del progetto prevede l’ottenimento di commesse dai maglifici della zona.

  • Regione Sicilia. Enna - Lana, colori e creatività

Il progetto “Detenzione produttiva” è nato dall’incontro tra una sociologa con la passione dei tessuti, Ninni Fussone, e la stilista Tamuna Kiria. Insieme hanno insegnato alle donne una tecnica antica per realizzare il feltro. Coordinate dall’associazione “Mani libere” le otto donne recluse nel carcere di Enna creano con la lana grezza, colorata con piante tintoree, accessiri di moda e di arredamento, corredini per neonati, coperte, cappelli e tanti altri oggetti. Oltre all’associazione “Mani libere” l’iniziativa può contare sul sostegno di tutta la rete della formazione e della cooperazione sociale attiva nella Casa circondariale di Enna, diretta da Letizia Bellelli. Per commercializzare i prodotti realizzati dalle detenute è in progetto la creazione di una apposita cooperativa. Nel frattempo il negozio “Linea casa” di Palermo ha commissionato oggetti di arredamento e lo stilista Eugenio Vazzano, produttore con il marchio “Fatto in Sicilia” si è detto disponibile a firmare i primi accordi. Tra i sostenitori dell’iniziativa anche don Luigi Ciotti, presidente di Libera. I prodotti artigianali realizzati nel carcere di Enna sono stati già presentati al salone del benessere di Bologna e in alcune gallerie milanesi.

  • Regione Veneto. Venezia La Giudecca - L’Orto e altre meraviglie

L’Istituto sorge in un convento risalente alla fine del XII secolo , adibito a carcere nel 1856. Ospita circa 80 donne per una capienza tollerabile di 104 ed ha annessa una sezione nido. Negli ultimi dieci anni, grazie ad un lavoro di rete tra cooperative sociali, territorio, direzione dell’istituto e Ufficio di Esecuzione Penale esterna, sono state avviate diverse attività interne. Una decina di detenute in art. 21 lavora all’Orto delle Meraviglie, gestito dalla cooperativa sociale Rio Terà dei Pensieri. La vendita dei prodotti avviene con un banchetto collocato davanti al carcere una volta la settimana. Alcune detenute lavorano a tempo pieno nel laboratorio di cosmetica gestito dalla stessa cooperativa. La commercializzazione dei manufatti prodotti nel laboratorio di cosmetica avviene su banchetti itineranti, al Mercatino di Natale a Campo S. Stefano e presso la farmacia “Ai due San Marchi”, vicino Campo dei Frari. Il laboratorio lavora anche su commesse esterne, realizzando in esclusiva confezioni di cortesia per alcuni hotel. La cooperativa Il Cerchio gestisce invece il laboratorio di sartoria che crea abiti originali e realizza riparazioni e adattamenti di abiti. Le ordinazioni si ricevono presso il negozio di Castello “Banco 10”, dove lavorano alcune detenute. Da qualche anno è inoltre attiva all’interno del carcere femminile una lavanderia solidale, che lava la biancheria dei penitenziari veneziani, ma anche quella del lussuoso hotel Hilton di Venezia. È la prima lavanderia industriale carceraria, l’unica a vantare un marchio di qualità, “Istituti di pena veneziani, manodopera di qualità”, ed è stata resa possibile grazie al contributo economico offerto dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Venezia, nonché dal sostegno del Comune di Venezia che ha coperto il 70 % dei costi per l’adattamento del sistema di depurazione delle acque. Le persone sono assunte dalle cooperative a tempo determinato, hanno un regolare salario contrattuale e possono essere riassunte a fine pena. Le cooperative sociali possono garantire la continuità del posto di lavoro, ad esempio il laboratorio esterno della sartoria è gestito da un’ex-detenuta, che è uno dei punti di riferimento della cooperativa. Altre donne che hanno terminato la pena hanno mantenuto il posto di lavoro che avevano da semilibere. Buona parte dei corsi di formazione preparano alle attività interne come la coltivazione dell’orto e i laboratori di sartoria e cosmetica. Le due maggiori cooperative sociali che lavorano in questo ambito, “Rio Terà dei Pensieri” e “Il Cerchio”, costituiscono dei modelli esemplari riguardo ad attività e risultati ma questi sono resi possibili dalla condivisione in rete di metodologie, obiettivi e risorse umane. Oltre alle attività curate all’interno del carcere femminile, “Il Cerchio” gestisce la pulizia delle spiag24 ge artificiali dell’isola di Pellestrina, e la guardianìa dell’isola della Certosa.; per la Provincia e il Comune di Venezia realizza piccole manutenzioni e restauri del patrimonio edilizio, in genere scuole (Provincia) e appartamenti (Comune); per il Comune gestisce la sorveglianza, la pulizia e la manutenzione degli impianti sportivi situati a S. Alvise e a Sacca Fisola; gestisce vari servizi di pulizia, tra cui lo svuotamento e la pulizia dei cassonetti speciali per oggetti ingombranti ed alcuni servizi igienici pubblici. “Rio Terà dei Pensieri” si è costituita nell’autunno 1994 con l’obiettivo specifico di svolgere attività di formazione professionale e di produzione di manufatti all’interno degli istituti di pena di Venezia. La cooperativa, che prende il nome dal rio interrato che conduce al carcere di Santa Maria Maggiore, dal marzo del 1999 è convenzionata con il Ministero della Giustizia (legge 689/81) per l’applicazione del lavoro sostitutivo. Dal novembre 1996 “Rio Terà dei Pensieri” gestisce inoltre il “Punto informativo Fenice” davanti al teatro omonimo, in cui, oltre a fornire informazioni, si vendono gli oggetti prodotti nei laboratori delle carceri. Nel giugno 1997 ha aperto il banco degli ortaggi con vendita al minuto in Fondamenta delle Convertite davanti all’istituto della Giudecca. La cooperativa è convenzionata con l’ESAV (Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto) per l’impostazione dei protocolli di coltivazione e nelle scelte dell’orto.

LE DETENUTE MADRI

  • I bambini in carcere

Il numero di bambini in carcere negli ultimi otto anni, se si eccettua il periodo seguito all’indulto, è purtropp rimasto sempre costante (dai 50 ai 60 bambini) unità, benché la legge 8 marzo 2001 n. 40 abbia ampliato l’ambito di operatività degli istituti del differimento e del rinvio obbligatorio della pena e introdotto i nuovi istituti della detenzione domiciliare speciale (art.47 quinquies ord. penit.)e l’assistenza all’esterno dei figli minori(art.21 bis ord. penit.). La concessione di tali misure non è stata significativa essendo condizionata principalmente all’assenza del pericolo di commissione di nuovi reati da parte della detenuta, requisito quasi sempre insussistente trattandosi di condanne a carico di donne recidive, in particolare per reati connessi allo spaccio di stupefacenti e contro il patrimonio. Tali rigidi limiti applicativi hanno pertanto vanificato l’obiettivo di garantire al bambino nei primi anni di vita, la convivenza nello stato di libertà con la madre detenuta. Il carcere anche nelle situazioni migliori, come nelle strutture dove sono state realizzate delle sezioni nido, è comunque di per sé, per le finalità che deve raggiungere e per le modalità ed organizzazione che ne derivano, un luogo incompatibile con le esigenze di socializzazione e di sviluppo psico-fisico del bambino. I bambini in carcere soffrono di disturbi legati al sovraffollamento e alla mancanza di spazio, limiti che incidono non solo sulla loro crescita complessiva, tanto da condizionarne lo sviluppo delle sfera emotiva e cognitiva ma provocano anche frequentemente irrequietezza, facilità al pianto, difficoltà di sonno, inappetenza, apatia. Regole, tempi, ritmi del carcere creano inevitabilmente situazioni di stress e tensioni che si ripercuotono nel rapporto madre - figlio.

  • L’istituto a custodia attenuata per madri di Milano

ICAM un nuovo modello di detenzione femminile. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha affrontato il problema dei bambini in carcere avviando la sperimentazione dell’istituto a custodia attenuata per madri (ICAM), il cui modello organizzativo è analogo a quello dell’Icatt (D.P.R 309/90 art. 95.) anche se non ne possiede l’aspetto terapeutico, adottando uno strumento operativo di tipo comunitario. Tale modello propone sedi esterne agli istituti penitenziari delle sezioni a custodia attenuata e la dotazione di sistemi di sicurezza “non invasivi”, comunque non riconoscibili dai bambini. Il primo ICAM è stato inaugurato a Milano nel dicembre 2006 ed è frutto di un accordo tra Ministero della giustizia, Regione Lombardia, Provincia e Comune di Milano. All’istituto, che dipende dalla direzione della Casa circondariale di S. Vittore, è stato destinato uno stabile di 420 metri quadri di proprietà della Provincia di Milano. La struttura ripropone la pianta di un’appartamento interamente disposto su un piano, sul quale si aprono portineria, sala colloqui, sala polivalente/ biblioteca attrezzata con tv e computer, lavanderia, giocoteca, sei camere da letto, guardaroba, sala, cucina, giardino, infermeria. L’ambiente è accogliente, arredato in maniera confortevole. Lo spazio dedicato alle attività ludiche con i bambini è stato organizzato seguendo i suggerimenti del modello degli asili nido del Comune di Milano. La casa è inoltre dotata di una macchina monovolume, attrezzata con i seggiolini, per il trasporto dei bambini. Riportiamo di seguito la parte del Progetto educativo 2008 della direzione della Casa circondariale S. Vittore, a cura di Giovanna Longo, in cui si descrive il modello adottato e i suoi obiettivi.

La struttura si rifà al modello organizzativo dall’Icatt (D.P.R 309/90 art. 95.) anche se non ne possiede l’aspetto terapeutico in quanto adotta uno strumento operativo di tipo comunitario. La persona è soggetto attivo in relazione con l’altro: ogni ospite della casa viene considerato un individuo attivo, autore/attore capace di operare le proprie scelte, la cui soggettività è co-costruita (costruita insieme) attraverso un processo circolare che coinvolge la persona e il contesto interattivo-relazionale, socio-culturale e normativo in cui essa si colloca. Questo modello pedagogico sistemico-relazionale intende aprirsi alla collaborazione e all’esperienza dei servizi educativi per l’infanzia e le famiglie presenti sul territorio per offrire ai bambini e alle madri occasioni di socializzazione e proposte educative che si pongono in una prospettiva di prevenzione primaria e di promozione delle risorse delle madri e dei bambini. A livello pedagogico ci si riferisce all’idea di un’educazione intesa come umanizzazione sulla base dell’indirizzo personalista. Nella struttura, orientata alla condivisione della vita quotidiana, si segue un modello di tipo familiare sottolineando, in questo modo, la matrice strutturale dell’agire educativo nel duplice significato di e-ducere ovvero tirare fuori dal soggetto le proprie potenzialità ed il suo intensivo educare ovvero allevare, accudire nell’ottica generale che comunque non è il singolo operatore ma l’ambiente che fa terapia.

Possiamo pertanto parlare di istituto di custodia attenuata per madri (ICAM), orientata in senso educativo-relazionale, le cui finalità generali possono così definirsi:

  • creare percorsi di autopromozione e reinserimento sociale in modo che la mamma e il bambino, e più in generale il nucleo familiare, possa successivamente trovare una propria stabilità e solidità;
  • favorire percorsi di cambiamento nelle donne detenute attraverso la progettazione e realizzazione di un programma di osservazione e trattamento individualizzato che, partendo dall’analisi dei bisogni e dalla domanda dell’interessata, miri a modificarne in positivo i comportamenti devianti, attraverso l’offerta di sostegno psico-sociale e l’individuazione di risorse strategiche di cambiamento nel suo contesto di vita;

Gli obiettivi generali possono poi così individuarsi:

  • favorire uno sviluppo equilibrato dei bambini da 0 a 3 anni anche utilizzando la fruizione da parte degli stessi dei servizi educativi per la prima infanzia;
  • facilitare la relazione tra madre e bambino e con altri eventuali figli all’esterno;
  • utilizzare i servizi sociosanitari del territorio;
  • preparare e accompagnare il processo di separazione del bambino dalla madre al compimento del terzo anno d’età;
  • sperimentare sinergie e collaborazione con gli enti e i servizi presenti sul territorio;
  • mettere a punto, monitorare e verificare un modello organizzativo e di trattamento;
  • documentare il processo, le criticità, le soluzioni e i risultati raggiunti.

Il modello educativo sistemico relazionale sperimentato in questi primi mesi di attività e accoglienza nella struttura, come si è detto, ha certamente risposto ai bisogni primari dei bambini e delle madri prima ristretti nella struttura chiusa del carcere. I bambini in carcere soffrono di disturbi legati al sovraffollamento, alla mancanza di spazio emotivamente utile che incide non solo sulla loro crescita complessiva, tanto da limitarne lo sviluppo attinente alla sfera emotiva (relazioni interpersonali, affettività) e cognitiva (stimoli efficaci, ambiente ricco), ma provoca anche irrequietezza, facilità al pianto, difficoltà di sonno, inappetenza, apatia.

Il carcere anche nelle situazioni migliori, dove sono state realizzate delle sezioni nido, è comunque di per sé, per le finalità che deve raggiungere e per le modalità ed organizzazione che ne derivano, un luogo incompatibile con le esigenze di socializzazione e di sviluppo psico-fisico del bambino. Il sovraffollamento, il contatto forzato tra etnie e culture diverse, le regole del carcere creano situazioni di stress e tensioni che si ripercuotono, inevitabilmente, nel rapporto madre - figlio.

Nella casa di custodia ‘attenuata’, le detenute e i loro bimbi piccoli possono ricreare un’atmosfera quanto più vicina possibile alla vita quotidiana di una famiglia non costretta in carcere, che non condizioni lo sviluppo dei piccoli. In particolare i bisogni dei piccoli sono attinenti alle seguenti problematicità:

  1. il carente sviluppo psico-fisico, dovuto alla permanenza forzata in istituto;
  2. la difficoltà a relazionarsi;
  3. le difficoltà cognitive e i problemi fisici: mancanza di stimoli efficaci, di attività motoria, spazi angusti, facilità al pianto, irrequietezza, inappetenza, disturbi del sonno, apatia;
  4. la convivenza con altre donne e bambini di culture diverse e con regole estranee alle proprie abitudini;
  5. il rapporto con la madre.

I bisogni primari delle madri detenute a cui si è cercato subito di dare risposta, con interventi avviati dalla prima accoglienza, sono legati ai seguenti problemi:

  1. anagrafici;
  2. di salute;
  3. di scolarizzazione;
  4. di informazione;
  5. la maternità e il rapporto con i figli: un forte senso di colpevolizzazione che rende la donna iperprotettiva ed esclusiva nel rapporto col figlio oppure deresponsabilizzata e inoperante fino alla completa delega ad altri delle cura del figlio;
  6. il mantenimento del rapporto con il partner, con i figli fuori e con la famiglia d’origine, soprattutto se la detenuta è straniera;
  7. la difficoltà di accedere ai benefici previsti dalla legge, soprattutto per le straniere senza fissa dimora.

La condizione di imputata o l’esecuzione della pena possono creare nella madre stati d’ansia, paura di perdere il figlio e, di conseguenza, sottoporre il bambino a situazioni di stress; occorre, pertanto, favorire nella struttura un clima di accoglienza, serenità e di tutela del rapporto madre-figlio. L’insicurezza che caratterizza la relazione madre-figlio deve essere ‘tutelata’ con una azione in grado di restituire efficacia alla figura materna, la quale deve essere aiutata ad esprimere, in modo cosciente e consapevole, i suoi compiti per rilegittimare il nucleo familiare riavvicinando ad esso, là dove è presente e riconosciuta, la figura paterna. La condizione della detenzione, infatti, corre il rischio di delegittimare il ruolo di madre e la sua identità sociale, cui è connesso un più che probabile disorientamento del bambino proprio nei primissimi anni di vita rischiando di comprometterne sia il rapporto con la madre sia il suo sviluppo complessivo. È importante inoltre evitare una degenerazione della delega/ abbandono della madre la quale può sentirsi rassicurata da un contesto e dalla presenza di operatori non recepiti pericolosi per il bambino.

E’ quindi fondamentale continuare nelle attività per rispondere innanzitutto al bisogno di uno sviluppo equilibrato dei bambini legato inevitabilmente al benessere delle madri detenute.

 RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Regole penitenziarie europee

 Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee* (Adottata dal Consiglio dei Ministri l’11 gennaio 2006, in occasione della 952esima riunione dei Delegati dei Ministri) Donne 34. 1. Oltre alle specifiche disposizioni indicate in queste Regole e che riguardano le detenute donne, le autorità devono porre un’attenzione particolare ai bisogni fisici, professionali, sociali e psicologici delle donne detenute al momento di prendere decisioni che coinvolgono qualsiasi aspetto della detenzione. 2. Sforzi particolari devono essere intrapresi per permettere l’accesso a servizi specialistici da parte delle detenute che hanno bisogni menzionati alla Regola 25.4. 3. Le donne detenute devono essere autorizzate a partorire al di fuori del carcere ma, se un bambino nasce all’interno di un istituto, le autorità devono fornire l’assistenza e le infrastrutture necessarie. Bambini in tenera età 36. 1. I bambini in tenera età possono restare in istituto con un genitore, unicamente se ciò è nell’interesse del bambino. Non devono essere considerati come detenuti. 2. Quando i bambini in tenera età sono autorizzati a restare in istituto con un genitore, devono esser adottate misure speciali per disporre di un nido d’infanzia con personale qualificato, dove poter collocare il bambino quando il genitore pratica un’attività alla quale non è autorizzata la presenza del bambino. 3. Un alloggio speciale deve essere riservato per proteggere il benessere di questi bambini in tenera età.

  • Ordinamento penitenziario L. n. 354 del 26 luglio 1975

Art. 11 Servizio sanitario In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l’assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere. Alle madri é consentito di tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni. Per la cura e l’assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido. Art. 21-bis Assistenza all’esterno dei figli minori 1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall’articolo 21. 2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all’esterno, in particolare l’articolo 21, in quanto compatibili. 3. La misura dell’assistenza all’esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre Art. 39 Sanzioni disciplinari L’esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune é sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che allattino la propria prole fino ad un anno. Art. 42-bis Traduzioni Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più breve possibile, dal 30 corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l’assistenza di personale femminile. Art. 47-ter Detenzione domiciliare 1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell’arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; 1 ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L’esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare. Art. 47-quinquies Detenzione domiciliare speciale 1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo. 2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale. 3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all’esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l’articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale. 4. All’atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale. 5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. 6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura. La detenzione domiciliare speciale 7. può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre. 8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può: a. disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l’applicazione della semilibertà di cui all’articolo 50, commi 2, 3 e 5; b. disporre l’ammissione all’assistenza all’esterno dei figli minori di cui all’articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell’interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell’entità della pena residua.

  • Codice penale

Art. 146. Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena. L’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita: 1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta; 2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno; 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286- bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l’interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.

Art. 147 Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena. L’esecuzione di una pena può essere differita: 1. se è presentata domanda di grazia, e l’esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell’articolo precedente; 2. se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica; 3. se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni. Nel caso indicato nel n. 1, l’esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata. Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi  32 dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre. Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.

  • D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230

Art. 19 Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido 1. Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il parto deve essere preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura. 2. È prestata, altresì, l’assistenza da parte di personale paramedico ostetrico. 3. L’assistenza sanitaria ai bambini, che le madri detenute o internate tengono presso di sé, è curata da professionisti specialisti in pediatria. 4. Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, il personale paramedico, nonché gli operatori in puericultura degli asili nido, sono compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. 5. Presso gli istituti o sezioni dove sono ospitati gestanti e madri con bambini, sono organizzati, di norma, appositi reparti ostetrici e asili nido. Le camere dove sono ospitati le gestanti e madri con i bambini non devono essere chiuse, affinché gli stessi possano spostarsi all’interno del reparto o della sezione, con il limite di non turbare l’ordinato svolgimento della vita nei medesimi. 6. Sono assicurati ai bambini all’interno degli istituti attività ricreative e formative proprie della loro età. I bambini, inoltre, con l’intervento dei servizi pubblici territoriali o del volontariato, sono accompagnati all’esterno con il consenso della madre, per lo svolgimento delle attività predette, anche presso gli asili nido esistenti sul territorio. 7. Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per avere superato il limite di età stabilito dalla legge o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione dell’istituto, in tempo utile per le necessarie iniziative, segnala il caso agli enti per l’assistenza all’infanzia e al centro di servizio sociale, che assicura comunque il mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino. Art. 86. Traduzioni di detenute e di internate 1. Le traduzioni delle detenute e delle internate sono effettuate con la partecipazione di personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

  • Proposte di legge

Sono diverse le proposte di legge riguardanti la tutela del rapporto della maternità in carcere presentate nel corso dell’attuale legislatura. Si segnalano in particolare il Disegno di legge dei senatori Donatella Poretti, Marco Perduca, Franca Chiaromonte e la proposta di legge d’iniziativa dell’On. Ferranti.