Decreto 15 aprile 2022 - Ripartizione delle risorse 2022 del fondo istituito dall’art. 1, comma 322, legge 30 dicembre 2020, n. 178 per le case famiglia protette

15 aprile 2022

Il decreto ha esaurito la sua efficacia

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Il Direttore generale,

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2013;

VISTO, in particolare, l’articolo 1 della predetta legge, che, al comma 322, istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di contribuire all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette, ai sensi dell’articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino e, al comma 323, prevede che la ripartizione fra le regioni delle risorse del fondo di cui al comma 322 avvenga con un decreto da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto, anche al fine di rispettare il limite di spesa massima fissato al comma 322;

VISTO il decreto 15 settembre 2021 del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 novembre ed adottato in esecuzione di quanto previsto dal suddetto articolo 1, comma 323, legge n. 178/2020;

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 del predetto decreto interministeriale, si è tempestivamente provveduto a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano gli importi relativi all’anno 2021, secondo il prospetto allegato al decreto medesimo;

VISTA ed integralmente richiamata la nota m_dg.GDAP.27/01/2022.0032076.U diramata dal Sig. Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;

VISTA ed integralmente richiamata la nota diramata da questa Direzione generale dei detenuti e del trattamento m_dg.GDAP.01/03/2022.0080545.U;

CONSIDERATO che, con riguardo alle somme relative all’anno 2022, l’art. 3, comma 1, D.M. 15 settembre 2021 prevede che con decreto del Direttore generale dei detenuti e del trattamento, adottato entro il 15 aprile 2022, le risorse che costituiscono la relativa dotazione annuale del fondo vengano ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i criteri indicati nel medesimo art. 3;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, D.M. 15 settembre 2021, il mancato rispetto del termine del 15 marzo 2022, ai fini della trasmissione della relazione di rendiconto di cui al citato art. 2, è causa di esclusione della regione o della provincia autonoma dalla ripartizione delle risorse previste dal fondo per il medesimo anno 2022, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 2 del citato D.M.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.M. 15 settembre 2021, con il decreto di cui al comma 1, il Direttore generale dei detenuti e del trattamento può procedere ad una perequazione nell’assegnazione delle risorse, anche in deroga agli importi indicati al comma 1, tenendo conto dei dati relativi alla distribuzione della popolazione detenuta femminile nei territori regionali e delle province autonome, qualora più di dieci regioni, o nove regioni ed una delle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero otto regioni ed entrambe le province autonome, dovessero comunicare di non aver ospitato minori nelle strutture nel corso dell’anno solare precedente (2021), pur avendo impiegato le risorse ricevute per tale anno, ovvero risorse regionali o delle province autonome, nelle attività menzionate all’articolo 2, comma 1, lettera a), limitatamente ai punti 1, 2 e 3, e lettera d);

RILEVATO che, entro il predetto termine del 15 marzo 2022, sono pervenute relazioni dalle regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Veneto, Sicilia e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

ESAMINATI i contenuti delle relazioni di rendiconto pervenute e delle successive integrazioni;

RITENUTO che, ai fini della partecipazione al riparto delle risorse relative all’anno 2022, tenuto conto dei criteri indicati all’art. 3, co. 1, D.M. 15 settembre 2021, come interpretati con la citata nota di data 27/01/2022 diramata dal Sig. Capo del Dipartimento (m_dg.GDAP.01/03/2022.0080545.U) e con la successiva nota di data 01/03/2022 diramata da questa Direzione generale (m_dg.GDAP.01/03/2022.0080545.U), possono ammettersi al riparto le regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Sicilia e Veneto, nonché la provincia autonoma di Trento;

RITENUTO, infatti, che le regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Liguria hanno comunicato di aver ospitato genitori detenuti con prole al seguito nel corso del 2021 in case-famiglia o strutture affini presenti nei rispettivi territori; in particolare: il Friuli-Venezia Giulia ha rappresentato di aver ospitato un genitore con un figlio al seguito per 210 giorni; il Lazio ha rappresentato di aver ospitato 8 genitori detenuti con 11 figli al seguito per complessivi 2.674 giorni; la Liguria, per il tramite dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Genova-Savona-Imperia, ha comunicato la presenza di un genitore con una figlia al seguito per complessivi 365 giorni, all’interno di una struttura extra-penitenziaria del suo territorio; il Lazio ha inoltre comunicato di avere programmato l’impiego delle risorse del fondo in oggetto ricevute per l’anno 2021 al fine di finanziare attività riconducibili a quelle previste dall’art. 2, comma 1, lett. a), punto 2) del D.M. 15 settembre 2021, mentre il Friuli-Venezia Giulia ha comunicato di aver impiegato nel 2021 fondi regionali per il collocamento di un nucleo mamma-bambino in una struttura extra-penitenziaria;

RILEVATO che, pertanto, le regioni Lazio e Friuli-Venezia Giulia possono partecipare alla ripartizione delle risorse relative all’anno 2022, secondo i criteri di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del D.M. 15 settembre 2021, mentre la regione Liguria può partecipare alla ripartizione di dette risorse secondo i criteri di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e b) del D.M. 15 settembre 2021, non avendo rappresentato situazioni rilevanti ai sensi del citato art. 3, comma 1, lett. c);

PRESO ATTO dei contenuti integralmente negativi della relazione trasmessa dalla provincia autonoma di Bolzano, con riguardo a tutti gli indicatori di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b) e c), D.M. 15 settembre 2021;

RITENUTO che le regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Sicilia e Veneto, nonché la provincia autonoma di Trento, pur avendo comunicato di non aver ospitato nel corso del 2021 genitori detenuti con figli al seguito presso case-famiglia protette o strutture affini, hanno tuttavia indicato attività astrattamente riconducibili a quelle di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), punti 1, 2 e 3 nelle quali hanno impiegato – o hanno comunque programmato di impiegare – le risorse del fondo in oggetto ricevute nel 2021;

RILEVATO che, pertanto, le regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Sicilia e Veneto, nonché la provincia autonoma di Trento possono partecipare alla ripartizione delle risorse relative all’anno 2022, esclusivamente secondo il criterio di cui alla lettera c) del citato art. 3, comma 1, D.M. 15 settembre 2021;

EVIDENZIATO che non risultano perfezionate le condizioni ai fini dell’attivazione del potere di perequazione previsto dal citato art. 3, comma 3, D.M. 15 settembre 2021;

RITENUTO che, con riguardo alla distribuzione delle risorse secondo il criterio di cui alla lettera c) del citato art. 3, comma 1, in assenza di indicazioni direttamente esplicitate dal D.M., debba procedersi al riparto di dette risorse tra le sopra indicate regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Sicilia e Veneto, e la provincia autonoma di Trento, tenendo conto dei dati relativi alla distribuzione della popolazione detenuta femminile nei singoli territori regionali e provinciale, non disponendosi di parametri sufficientemente obiettivi per collocare in una eventuale graduatoria di merito le diverse iniziative illustrate nelle rispettive relazioni di rendiconto;

RITENUTO d’altro canto che, pur dovendosi assegnare risorse a norma della lettera c) del citato art. 3, comma 1 anche alle regioni Lazio e Friuli-Venezia Giulia, sia tuttavia equo ed opportuno assegnare alle stesse una quota-parte residuale di dette risorse, in misura di euro 30.000,00, in considerazione delle più cospicue risorse che solo queste due regioni riceveranno ai sensi delle lettere a) e b) del citato art. 3, comma 1, ferma restando la necessità di assegnare un importo maggiore alla regione Lazio, in ragione della presenza più elevata di popolazione detenuta femminile;

DECRETA

che le risorse che costituiscono la dotazione del 2022 del fondo istituito dall’art. 1, comma 322, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (in ragione di 1,5 milioni di euro), siano ripartite secondo quanto previsto nel prospetto che segue:
 

Ripartizione delle risorse
Regione/provincia autonoma n. medio detenute
1 gen - 31 dic 2021
n. minori ospitati n. giorni di permanenza dei minori Risorse assegnate
ex art. 3, co. 1, lett. a) D.M. 15/9/2021
Risorse assegnate
ex art. 3, co. 1, lett. b) D.M. 15/9/2021
Risorse assegnate
ex art. 3, co. 1, lett. c) D.M. 15/9/2021
Importo totale assegnato
Abruzzo 56 0 0 0 0 € 26.268,63 € 26.268,63
Campania 317 0 0 0 0 € 119.470,31 € 119.470,31
Emilia-Romagna 138 0 0 0 0 € 53.899,12 € 53.899,12
Friuli-Venezia Giulia 19 1 210 € 46.153,85 € 29.085,87 € 7.587,22 € 82.826,94
Lazio 377 11 2.674 € 507.692,30 € 370.360,11 € 22.412,78 € 900.465,19
Liguria 68 1 365 € 46.153,85 € 50.554,02 0 € 96.707,87
Marche 20 0 0 0 0 € 20.559,96 € 20.559,96
Piemonte 147 0 0 0 0 € 55.805,87 € 55.805,87
Sicilia 200 0 0 0 0 € 75.375,59 € 75.375,59
Trento 20 0 0 0 0 € 20.559,96 € 20.559,96
Veneto 121 0 0 0 0 € 48.060,56 € 48.060,56
TOTALE 1.483 13 3.249 € 600.000 € 450.000 € 450.000,00 € 1.500.000,00

 

DISPONE

che i pagamenti delle somme sopra indicate vengano effettuati con ordini separati per ciascuna delle regioni interessate.

Il presente provvedimento sarà allegato agli ordini di pagamento che verranno inviati all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia per il prescritto controllo.

Roma, lì 15 aprile 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfranco DE GESU