Decreto 12 aprile 2023 - Ripartizione risorse 2023 del Fondo istituito dall’art. 1, comma 322, legge 30 dicembre 2020, n. 178 per le case famiglia protette

12 aprile 2023

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

 

Il Direttore Generale,

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

VISTO, in particolare, l’articolo 1 della predetta legge, che, al comma 322, istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di contribuire all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette, ai sensi dell’articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino e, al comma 323, prevede che la ripartizione fra le regioni delle risorse del fondo di cui al comma 322 avvenga con un decreto da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto, anche al fine di rispettare il limite di spesa massima fissato al comma 322;

VISTO il decreto 15 settembre 2021 del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 novembre ed adottato in esecuzione di quanto previsto dal suddetto articolo 1, comma 323, legge n. 178/2020;

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto dal predetto decreto interministeriale, si è tempestivamente provveduto a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano gli importi relativi agli anni 2021 e 2022, secondo le modalità indicate nel decreto medesimo;

VISTA ed integralmente richiamata la nota m_dg.GDAP.27/01/2022.0032076.U diramata dal Sig. Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;

VISTA ed integralmente richiamata la nota diramata da questa Direzione generale dei detenuti e del trattamento m_dg.GDAP.01/03/2022.0080545.U;

CONSIDERATO che, con riguardo alle somme relative all’anno 2023, l’art. 3, comma 1 -D.M. 15 settembre 2021 prevede che con decreto del Direttore Generale dei detenuti e del trattamento, adottato entro il 15 aprile 2023, le risorse che costituiscono la relativa dotazione annuale del fondo vengano ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo i criteri indicati nel medesimo art. 3;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi dell’art. 2, comma 4 - D.M. 15 settembre 2021, il mancato rispetto del termine del 15 marzo 2023, ai fini della trasmissione della relazione di rendiconto di cui al citato art. 2, è causa di esclusione della regione o della provincia autonoma dalla ripartizione delle risorse previste dal fondo per il medesimo anno 2023, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 2 del citato D.M.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 3 - D.M. 15 settembre 2021, con il decreto di cui al comma 1, il Direttore Generale dei detenuti e del trattamento può procedere ad una perequazione nell’assegnazione delle risorse, anche in deroga agli importi indicati al comma 1, tenendo conto dei dati relativi alla distribuzione della popolazione detenuta femminile nei territori regionali e delle province autonome, qualora più di dieci regioni, o nove regioni ed una delle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero otto regioni ed entrambe le province autonome, dovessero comunicare di non aver ospitato minori nelle strutture nel corso dell’anno solare precedente (2022), pur avendo impiegato le risorse ricevute per tale anno, ovvero risorse regionali o delle province autonome, nelle attività menzionate all’articolo 2, comma 1, lettera a), limitatamente ai punti 1, 2 e 3, e lettera d);

RILEVATO che, entro il predetto termine del 15 marzo 2023, sono pervenuti riscontri da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ad eccezione della Calabria che, pertanto, è esclusa dalla ripartizione delle risorse;

ESAMINATI i contenuti delle relazioni, dei rendiconti pervenuti e delle successive integrazioni;

RITENUTO che, ai fini della partecipazione al riparto delle risorse relative all’anno 2023, tenuto conto dei criteri indicati all’art. 3, co. 1, lettera a) - D.M. 15 settembre 2021, possono ammettersi al riparto le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sicilia;

RITENUTO che l’Emilia-Romagna ha rappresentato di aver ospitato 3 genitori con 4 figli al seguito per 1.126 giorni; il Friuli-Venezia Giulia ha rappresentato di aver ospitato un genitore con 1 figlio al seguito per 360 giorni; il Lazio ha comunicato la presenza di 6 genitori con 9 figli al seguito per un totale di 2.259 giorni; la Liguria ha rappresentato di aver ospitato un genitore con 1 figlio al seguito per 242 giorni; la Lombardia ha comunicato la presenza di 6 genitori con 6 figli al seguito per complessivi 1.257 giorni; la Puglia ha rappresentato di aver ospitato un genitore con 1 figlio al seguito per 365 giorni; la Sicilia ha rappresentato di aver ospitato 2 genitori con 2 figli al seguito per 366 giorni e che la Lombardia e la Puglia - escluse dal riparto delle risorse per l’anno 2022 - sono ammesse per il 2023 in base all’art.3, comma 2 - D.M. 15 settembre 2021;

PRESO ATTO dei contenuti integralmente negativi delle relazioni trasmesse dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Umbria, Valle D’Aosta e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con riguardo a tutti gli indicatori di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) - D.M. 15 settembre 2021;

RILEVATO che, la regione Emilia Romagna può partecipare alla ripartizione delle risorse relative all’anno 2023 secondo i criteri di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del D.M. 15 settembre 2021, mentre le regioni Lombardia, Lazio, Sicilia, Puglia, Liguria e Friuli Venezia Giulia possono partecipare alla ripartizione di dette risorse secondo i criteri di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e b) del D.M. 15 settembre 2021, non avendo rappresentato situazioni rilevanti ai sensi del citato art. 3, comma 1, lett. c);

RITENUTO che le regioni Campania, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, pur avendo comunicato di non aver ospitato nel corso del 2022 genitori detenuti con figli al seguito presso case-famiglia protette o strutture affini, hanno tuttavia indicato attività astrattamente riconducibili a quelle di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), punti 1, 2 e 3 nelle quali hanno impiegato - o hanno comunque programmato di impiegare - le risorse del fondo in oggetto assegnate nel 2023, possono partecipare alla ripartizione delle risorse relative all’anno 2023, secondo il criterio di cui al citato art. 3, comma 1, lett. c) - D.M. 15 settembre 2021;

EVIDENZIATO che sussistono le condizioni ai fini dell’attivazione del potere di perequazione previsto dal citato art. 3, comma 3 - D.M. 15 settembre 2021;

RITENUTO che, con riguardo alla distribuzione delle risorse secondo il criterio di cui alla lettera c) del citato art. 3, comma 1, in assenza di indicazioni direttamente esplicitate dal D.M. e non disponendo di parametri obiettivi per formare una graduatoria di merito delle iniziative progettuali illustrate nelle relazioni di rendiconto, si ritiene opportuno, ripartire una quota parte, pari ad €. 40.000,00, in misura fissa tra le regioni Campania, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento che hanno promosso interventi finalizzati all’accoglienza extra detentiva dei minori. La somma residua, pari ad €. 210.000,00 viene ripartita, tenendo conto dei dati relativi alla media della popolazione detenuta femminile presente nei singoli territori regionali e provinciali, per l’anno 2022;

DECRETA

che le risorse che costituiscono la dotazione del 2023 del fondo istituito dall’art. 1, comma 322, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (in ragione di 1,5 milioni di euro), siano ripartite secondo quanto previsto nel prospetto che segue:

 
Regione/provincia autonoma n. medio detenute anno 2022 n. minori ospitati anno 2022 n. giorni di permanenza dei minori anno 2022 Risorse assegnate ex art. 3, co. 1, lett. a) D.M. 15/9/2021 Risorse assegnate ex art. 3, co. 1, lett. b) D.M. 15/9/2021 Risorse assegnate ex art. 3, co. 1, lett. c) D.M. 15/9/2021 Importo totale assegnato
Campania 321 - - - - 72.191,98 72.191,98
Emilia-Romagna 141 4 1.126 100.000,00 84.803,35 54.140,40 238.943,75
Friuli-Venezia Giulia 22 1 360 25.000,00 27.112,97 2.206,30 54.319,27
Lazio 401 9 2.259 225.000,00 170.133,89 40.214,90 435.348,79
Liguria 62 1 242 25.000,00 18.225,94 6.217,76 49.443,70
Lombardia 370 6 1.257 150.000,00 94.669,46 37.106,02 281.775,48
Marche 20 - - - - 42.005,73 42.005,73
Piemonte 150 - - - - 15.042,98 15.042,98
Puglia 182 1 365 25.000,00 27.489,54 18.252,15 70.741,69
Sardegna 29 - - - - 2.908,31 2.908,31
Sicilia 203 2 366 50.000,00 27.564,85 20.358,17 97.923,02
Toscana 77 - - - - 47.722,06 47.722,06
Trento - - - - - 40.000,00 40.000,00
Veneto 116 - - - - 51.633,24 51.633,24
TOTALE 2.094 24 5.975 €. 600.000,00 €. 450.000,00 €. 450.000,00 €. 1.500.000,00

 

DISPONE

che i pagamenti delle somme sopra-indicate vengano effettuati con ordini separati per ciascuna delle regioni interessate.

Il presente provvedimento sarà allegato agli ordini di pagamento che verranno inviati all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia per il prescritto controllo.

Roma, lì 12 aprile 2023

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfranco DE GESU