Decreto 15 settembre 2021 - Ripartizioni tra le regioni del fondo istituito al fine di contribuire all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino

15 settembre 2021

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Vista la legge 21 aprile 2011, n. 62, recante “Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

Visto, in particolare, l’articolo 1 della predetta legge, che, al comma 322, istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di contribuire all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette, ai sensi dell’articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino e, al comma 323, prevede che la ripartizione fra le regioni delle risorse del fondo di cui al comma 322 avvenga con un decreto da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto, anche al fine di rispettare il limite di spesa massima fissato al comma 322;

Visto, inoltre, l’articolo 1 della predetta legge che, al comma 1150, prevede che le disposizioni della legge siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le rispettive  norma di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visti gli articoli 8, punto 25) e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che, rispettivamente, assegnano alla potestà legislativa delle province autonome di Trento e
Bolzano, ed alla correlata potestà amministrativa, la competenza in materia di assistenza e beneficenza pubblica;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e finanze del 30 dicembre 2020, recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2013, recante le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette previste dell’articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62;

Considerato l’esito delle rilevazioni statistiche alla data del 1° marzo 2021 relative alla popolazione detenuta femminile presente nei penitenziari italiani e all’assegnazione di detenute madri con figli al seguito presso le sezioni “Nido” di Istituti di pena ordinari e presso gli Istituti a custodia attenuata, nonché i dati forniti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria riferiti anche al periodo precedente all’emergenza epidemiologica da “COVID-19” che ha determinato una significativa riduzione della popolazione
detenuta;

Considerato, inoltre, che, in ragione delle rilevazioni effettuate dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il sistema dell’accoglienza extracarceraria dei genitori detenuti previsto dall’art. 4 della legge n. 62 del 2011 risulta realizzato in maniera estremamente frammentaria sul territorio nazionale, sicché non si dispone di dati sufficientemente attendibili provenienti dalle casefamiglia protette attualmente operative;

Ritenuto necessario, pertanto, che la ripartizione delle risorse assegnate al fondo sopra citato, per il corrente anno 2021, avvenga tenendo conto dei dati relativi alla distribuzione della popolazione detenuta femminile sul territorio nazionale che, peraltro, appare sostanzialmente coerente con la presenza di detenute-madri con prole al seguito presso gli Istituti a custodia attenuata e le sezioni “Nido” di Istituti di pena ordinari presenti in Italia;

Ritenuto, infatti, che la maggiore presenza di donne detenute in determinati territori sia obiettivamente indicativa di un maggiore fabbisogno, in quei territori, di luoghi da destinare alla detenzione di genitori con figli al seguito, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell’articolo 14, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le assegnazioni dei detenuti e degli internati vengono effettuate presso gli Istituti di pena più vicini alle stabili dimore delle loro famiglie, salvo specifici motivi contrari;

Ritenuto necessario, dunque, assegnare le risorse del fondo in misura direttamente proporzionale alla media della popolazione detenuta femminile rilevata tra l’1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 negli Istituti di pena che insistono nei territori di rispettiva
pertinenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, riservando comunque una ridotta quota anche alle regioni e alle province autonome che attualmente non hanno popolazione detenuta femminile, ossia la Basilicata, il Molise e la Valle d’Aosta, nonché la provincia autonoma di Bolzano, al fine di consentire anche a questi territori di approntare strutture da destinare all’accoglienza di detenuti con minori al seguito con cui fronteggiare
l’eventuale insorgere di future necessità in tal senso, oltre che sopperire all’eventuale saturazione delle strutture presenti nei territori
limitrofi;

Ritenuto, pertanto, che, in assenza di altri indicatori attendibili, le assegnazioni alle regioni Basilicata, Molise e Valle d’Aosta ed alla provincia autonoma di Bolzano debbano essere effettuate in proporzione alla popolazione residente nei rispettivi territori;

Ritenuto necessario, con riguardo a ciascuno degli anni 2022 e 2023, ripartire le risorse del fondo tra le regioni e le province autonome valorizzando il numero di minori in concreto ospitati e il periodo di ospitalità loro fornita durante l’anno solare precedente presso le strutture di accoglienza extracarcerarie, nonché il concreto impiego delle risorse ricevute;

Ritenuto, infine, che nella individuazione, nella realizzazione o nella conversione di strutture da adibire a case-famiglia protette ai sensi dell’art. 4, legge n. 62 del 2011, le regioni e le province autonome dovranno continuare ad attenersi alle disposizioni  impartite con il decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2013, sopra citato;

Sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, all’esito della seduta del 4 agosto 2021, ha espresso il parere di cui al Repertorio Atti n. 99/CU;


PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

Decreta
Art. 1

Modalità e criteri di ripartizione delle risorse del fondo per l’anno 2021

  1. Il fondo istituito ai sensi dell’art. 1, comma 322, legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di contribuire all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette di cui all’articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio  per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, per l’anno 2021, è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli importi riportati nella tabella di cui all’Allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2
Rendicontazione delle risorse ricevute

  1. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria una relazione dettagliata ove, con riguardo al relativo anno solare, sono indicati:
    1. l’impiego dato in concreto alle risorse ricevute, anche in regime di contribuzione a progetti posti a carico della finanza regionale e delle province autonome, con l’indicazione dettagliata dei percorsi di assistenza extracarcerari predisposti in favore dei genitori detenuti con figli al seguito, in termini di:
      1. istituzione di nuove case-famiglia protette e di nuove case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mammabambino;
      2. finanziamento di strutture già esistenti per l’accoglienza extracarceraria di genitori detenuti con figli al seguito, con indicazione specifica delle attività finanziate;
      3. conversione di strutture già esistenti in strutture da destinare all’accoglienza extracarceraria di genitori detenuti con figli al seguito, con indicazione specifica delle attività finanziate;
      4. contributo di rette per il mantenimento di genitori detenuti con figli al seguito presso strutture extracarcerarie deputate all’accoglienza;
      5. finanziamento di eventuali percorsi di inclusione sociale elaborati in favore di genitori collocati con figli al seguito nelle strutture di accoglienza extra-carcerarie;
    2. il numero di genitori detenuti e dei relativi figli al seguito accolti presso le strutture extracarcerarie, con indicazione della data e del titolo giudiziale del loro ingresso nelle medesime strutture e della data della loro eventuale uscita da esse;
    3. il numero di giorni in cui ciascun minore è stato ospitato presso le strutture di accoglienza extracarcerarie;
    4. l’importo degli eventuali fondi regionali e delle province autonome impiegati nel corso del 2021 e del 2022 per le finalità di cui al punto a), in aggiunta ai contributi ricevuti ai sensi dell’art. 1, commi 322 e 323, legge 30 dicembre 2020, n. 178;
    5. eventuali forme di accoglienza presso le strutture presenti nel territorio regionale e delle province autonome erogate in favore di nuclei familiari, composti da genitori detenuti con figli al seguito, provenienti da altre regioni o dalle province autonome, in forza di accordi infraregionali o con le province autonome, con indicazione dettagliata del numero di genitori e figli interessati, del numero di giorni in cui i servizi sono stati erogati, della tipologia di servizi prestati e delle modalità di compensazione finanziaria elaborate tra le diverse regioni e province autonome interessate;
    6. eventuali convenzioni stipulate dall’amministrazione regionale e delle province autonome o dagli enti locali presenti in regione o nelle province autonome con i provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria, con gli uffici interdistrettuali per l’esecuzione penale esterna o con le autorità giudiziarie, al fine di rendere maggiormente fruibili i sistemi di accoglienza extracarceraria per i genitori detenuti con figli al seguito.
  2. Nella relazione annuale di cui al comma 1, con riguardo alle case-famiglia protette possono essere indicate esclusivamente le strutture in possesso dei requisiti indicati nel decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2013, recante le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette previste dall’art. 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62.
  3. Alla relazione annuale di cui al comma 1, deve essere allegato il provvedimento che ha autorizzato il funzionamento di ciascuna struttura; qualora in tale provvedimento non sia fatta specifica menzione del possesso da parte della struttura dei  requisiti di cui al comma 2, alla relazione di cui al primo periodo dovrà essere altresì allegata attestazione relativa al possesso da parte della struttura dei predetti requisiti rilasciata dalla medesima autorità che ha emesso il provvedimento autorizzatorio.
  4. Il termine di trasmissione della relazione di cui al comma 1 è fissato per l’anno 2021 alla data del 15 marzo 2022 e per l’anno 2022 alla data del 15 marzo 2023. Il mancato rispetto del predetto termine nella trasmissione della relazione è causa di esclusione della regione o della provincia autonoma dalla ripartizione delle risorse previste dal fondo per l’anno successivo, salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 2.

Art. 3
Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo per gli anni 2022 e 2023

  1. Con decreto del Direttore generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, adottato entro il 15 aprile di ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse che costituiscono la relativa dotazione annuale del fondo istituito dall’art. 1, comma 322, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i seguenti criteri:
    1. una quota annua pari a euro 600.000 in misura direttamente proporzionale al numero di minori ospitati da ciascuna regione o provincia autonoma nelle case-famiglia protette e nelle case alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mammabambino, anche qualora nelle predette strutture siano stati accolti genitori detenuti con figli al seguito provenienti da altre regioni o province autonome, in forza di specifici accordi interregionali;
    2. una quota annua pari a euro 450.000 in misura direttamente proporzionale ai giorni di permanenza dei minori ospitati nelle case-famiglia protette e nelle case alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, anche qualora nelle predette strutture siano stati accolti genitori detenuti con figli al seguito provenienti da altre regioni o dalle province autonome, in forza di specifici accordi infraregionali o con le province autonome;
    3. una quota annua pari a euro 450.000 in ragione delle indicazioni fornite in ordine all’effettivo impiego delle risorse ricevute per l’anno precedente nelle attività menzionate all’articolo 2, comma 1, lettera a), limitatamente ai punti 1, 2 e 3 e lettera d).
  2. Al riparto delle risorse per l’anno 2023 partecipano altresì le regioni e le province autonome che, pur essendo state escluse dal riparto delle risorse per il 2022, comunichino, entro il 15 marzo 2023 e tramite la relazione dettagliata di cui all’art. 2, comma 1, di avere accolto genitori detenuti e i relativi figli nelle strutture extracarcerarie presenti nei rispettivi territori o, comunque, di avere impiegato nelle attività di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), limitatamente ai punti 1, 2 e 3 e lettera d), i fondi ricevuti nel 2021 o i fondi regionali o delle province autonome.
  3. Con il decreto di cui al comma 1, il Direttore generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria può procedere ad una perequazione nell’assegnazione delle risorse, anche in deroga agli importi indicati al comma 1, tenendo conto dei dati relativi alla distribuzione della popolazione detenuta femminile nei territori regionali e delle province autonome, qualora più di dieci regioni, o nove regioni ed una delle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero otto regioni ed  entrambe le province autonome, dovessero comunicare di non aver ospitato minori nelle strutture di accoglienza di cui all’articolo 1, comma 1, nel corso dell’anno solare precedente, pur avendo impiegato le risorse ricevute per tale anno o quelle ricevute per l’anno precedente, ovvero risorse regionali o delle province autonome, nelle attività menzionate all’articolo 2, comma 1, lettera a), limitatamente ai punti 1, 2 e 3, e lettera d).

Art. 4
Attuazione dei provvedimenti da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

  1. L’adozione dei provvedimenti con i quali le regioni e le province autonome danno attuazione alle disposizioni del presente decreto avviene secondo la disciplina delle regioni e delle province autonome in materia, ferma restando l’applicazione del decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2013, recante le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette previste dall’art. 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62.
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione e provincia autonoma trasmette al Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento dell’amministrazione penitenziaria ed agli uffici giudiziari presenti nel proprio territorio un elenco delle case-famiglia protette in possesso dei requisiti indicati nel decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2013, e delle case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino presenti nel territorio regionale e delle province autonome.
  3. All’elenco di cui al comma 2 è allegata la documentazione indicata all’articolo 2, comma 3.
  4. Successivamente alla prima comunicazione, l’elenco di cui al comma 2 è aggiornato periodicamente e comunque a cadenza semestrale. L’elenco aggiornato è tempestivamente trasmesso alle Autorità indicate al comma 2 e pubblicato da ciascuna regione all’interno del proprio sito web istituzionale.

Art. 5
Disposizioni finanziarie

  1. All’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede nel limite delle risorse iscritte sul capitolo 1770 “Fondo per il finanziamento di interventi destinati all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia” - Programma 1.1 - Amministrazione penitenziaria – Azione: Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche delle persone sottoposte  a misure giudiziarie, dello stato di previsione del Ministero della giustizia, per ciascun anno del triennio 2021/2023.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, lì 15 settembre 2021

La Ministra della Giustizia
Marta Cartabia
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Daniele Franco