La tutela del dato personale da parte del Laboratorio centrale banca dati nazionale del DNA 'Grazia De Carli'

aggiornamento: 22 gennaio 2024

logo laboratorio dna

Il trattamento dei dati personali del Laboratorio Centrale è relativo al profilo del DNA ottenuto da alcune categorie di soggetti

 


Soggetti sottoposti a prelievo del DNA
il trattamento dei dati personali del Laboratorio Centrale è relativo al profilo del DNA ottenuto dai seguenti soggetti

  1. I soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari
  2. I soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto
  3. I soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo
  4. I soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo
  5. I soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva

(ciò è previsto all’articolo 9, commi 1 e 2 della Legge 30 giugno 2009 n. 85)

Finalità del trattamento dei dati genetici
Le finalità sono stabilite dagli articoli 5 e 12 della Legge 30 giugno 2009 n. 85:

  • al fine di facilitare l’identificazione degli autori dei delitti
  • per le finalità di collaborazione internazionale di polizia

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati del Laboratorio Centrale della Banca Dati Nazionale del DNA ai sensi dell’articolo 27, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2016 n. 87 è il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia.

Chi può utilizzare i dati genetici
I destinatari dei dati personali relativi ai profili genetici raccolti nel Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA, in base alla Legge 30 giugno 2009 n. 85, sono:

  • l’Autorità Giudiziaria;
  • le Polizie di Stati terzi nell’ambito della Collaborazione Internazionale di Polizia;
  • la Polizia giudiziaria.

Periodo di conservazione dei dati
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2016 n. 87 disciplina il periodo di conservazione dei dati, mentre il Decreto del Ministero dell’Interno del 12 maggio 2017 regola le modalità di cancellazione dei profili del DNA, di distruzione dei campioni biologici, di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei medesimi profili.


Esercizio del diritto di accesso
Il diritto d’accesso non è possibile rispetto ai dati conservati e trattati dal Laboratorio perché sono anonimizzati.
È possibile invece rispetto ai dati genetici conservati nella Banca Dati nazionale del DNA la cui responsabilità è del ministero dell’Interno.
In questo caso, l’interessato esercita il suo diritto con istanza rivolta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale del ministero dell’Interno, compilando il modulo di richiesta e seguendo le istruzioni

 


Il Responsabile della protezione dati personali