UNEP - Risposta 16 ottobre 2019 - Sassari - Gestione del personale degli Uffici NEP - Tenuta dei fascicoli del personale in servizio


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

 

Pos. IV-DOG/03-1/2019/CA
Allegati: 3
Prot. m_dg.DOG.17/10/2019.0187162.U


ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO
SEZIONE DISTACCATA DI
SASSARI
(Rif. Prot. n. 2738 del 1.10.2019)

ALLA DIRIGENZA
DELL’UFFICIO NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI
SASSARI
(Rif. Prot. n. 264 del 17/09/2019)

E, p.c. ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO
CAGLIARI

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Gestione del personale degli Uffici NEP – Tenuta dei fascicoli del personale in servizio – Chiarimenti.

Con riferimento alla materia in oggetto indicata e in riscontro alle note di codeste Presidenza e Dirigenza UNEP, rispettivamente indicate in indirizzo, si espone quanto segue.
All’indomani dell’entrata in vigore del decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 240, la gestione del personale degli Uffici NEP (funzionari, ufficiali giudiziari e assistenti giudiziari) è rimasta nella competenza del Capo dell’Ufficio giudiziario, escludendosi peraltro la competenza della Dirigenza amministrativa, come chiarito nella nota ministeriale prot. n. 6/224/03-1/2008/CA del 25 febbraio 2008 (All. 1) – consultabile in intranet al link “risposte a quesiti degli uffici giudiziari”– “in quanto né la lettera né lo spirito della novella possono indurre a considerare modificate le competenze che il D.P.R. 15 dicembre 1959 n° 1229 (“Ordinamento degli ufficiali giudiziari”) assegna al Presidente di Corte o del Tribunale, in relazione agli Uffici NEP rispettivamente costituiti presso la Corte di Appello o il Tribunale”(cfr. sul sito www.giustizia.it circolare DOG 13 aprile 2007 – “Chiarimenti sulla circolare m_dg.DOG.31/10/2006.0039434.U sul d.lgs. 240/2006”).
Ciò premesso, relativamente alla gestione amministrativa del personale degli Uffici NEP, come evidenziato nella nota prot. m_dg.DOG.19/03/2019. 0053508.U (All. 2) diretta alla Presidenza della Corte di Appello di Catanzaro, “il citato Ordinamento degli ufficiali giudiziari prevede all’art. 59 l’istituto della sorveglianza, che va inteso non solo con riferimento alle attività d’istituto assegnate ex lege al personale UNEP (notificazioni, esecuzioni e protesti), ma anche all’intero stato giuridico del medesimo che si ricollega alla normativa generale dei dipendenti pubblici dello Stato (cfr. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), alle norme dei Contratti Collettivi del comparto Ministeri, e attualmente di quello delle Funzioni Centrali nel quale è confluito il comparto Ministeri, nonché alle disposizioni del CCNL 24 aprile 2002 (“Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari”).”
Nella predetta nota, viene altresì evidenziato che l’Ufficio NEP, “dal punto di vista istituzionale, fa parte dell’Ufficio giudiziario presso il quale è incardinato e l’autonomia gestionale di cui è dotato il primo, si riferisce all’organizzazione delle attività d’istituto in relazione al personale addetto al predetto Ufficio, e non si estende alla tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali riguardanti lo stato giuridico dei dipendenti UNEP né agli oneri di istruttoria delle istanze e richieste dei medesimi che comportano trasmissione delle stesse in via gerarchica alla Presidenza della Corte di Appello di appartenenza che ne cura l’inoltro all’articolazione ministeriale competente per l’emanazione dei relativi provvedimenti di accoglimento o di rigetto o di altra natura.”
Diversamente, la nota prot. m_dg.DOG.19/03/2019.0053345.U (All. 3) diretta alla Presidenza della Corte di Appello di Bologna enuclea soltanto l’ordinaria attività istruttoria che deve essere prestata dal funzionario UNEP dirigente in relazione ai diversi istituti giuridici inerenti la gestione amministrativa dei dipendenti facenti parte dell’Ufficio NEP in riferimento, affinché i dati rilevanti e le informazioni necessarie pervengano alla Segreteria distrettuale UNEP o Cancelleria – se la prima non è stata istituita, come più volte in passato è stato raccomandato dall’Amministrazione centrale in direttiva di carattere generale alle Corti d’Appello – depositaria ex lege dei fascicoli del personale degli Uffici NEP, che raccolgono altresì tutti gli elementi utili alla costituzione e aggiornamento della posizione assicurativa e previdenziale del predetto personale, fondamentale all’atto della cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza o altre cause per interfacciarsi con l’INPS che provvede alla definizione e liquidazione del TFS/TFR e del trattamento pensionistico.
Pertanto, stante l’attuale normativa e le delucidazioni sopra riportate in merito alla materia di cui trattasi, si esclude in maniera netta la tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti in servizio presso l’Ufficio NEP di codesta Sezione distaccata di Corte d’Appello da parte del funzionario UNEP dirigente che peraltro – come ribadito nella precitata nota indirizzata alla Corte di Appello di Catanzaro del 18 marzo 2019 – non costituendo attività residuale “distoglierebbe il personale addetto all’UNEP dall’ordinario espletamento delle attività d’istituto per essere adibito a funzioni e compiti non rientranti tra le mansioni previste dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento”, con possibilità di contenziosi in materia di lavoro che vedrebbero soccombente la parte datoriale per violazione degli artt. 52 e seguenti dell’Ordinamento degli ufficiali giudiziari tuttora vigenti nelle parti non espressamente abrogate dal legislatore (cit. DPR 15 dicembre 1959 n. 1229 e succ. modifiche e integrazioni).

Roma, 16 ottobre 2019

il Direttore generale
Alessandro Leopizzi