UNEP - Risposta 25 febbraio 2008 - Cosenza- Provvedimento prot. n. 1 del 02/01/2008 del Presidente del Tribunale in sede

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP

Prot. n. 6/224/03-1/2008/CA

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
CATANZARO
(Rif. Prot. 2194 del 31.1.2008)

OGGETTO: Ufficio NEP di Cosenza – Provvedimento prot. n. 1 del 02/01/2008 del Presidente del Tribunale in sede.

Con riferimento al provvedimento in oggetto e in riscontro alla nota di codesta Presidenza sopra richiamata, si espone quanto segue.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 luglio 2006 n° 240, la gestione degli ufficiali giudiziari rimane nella competenza del Capo dell’Ufficio Giudiziario, in quanto né la lettera né lo spirito della novella possono indurre a considerare modificate le competenze che il D.P.R. 15 dicembre 1959 n° 1229 (“Ordinamento degli ufficiali giudiziari”) assegna al Presidente di Corte o del Tribunale, in relazione agli Uffici NEP rispettivamente costituiti presso la Corte di Appello o il Tribunale.

Relativamente alla gestione del personale UNEP, occorre precisare che non si può fare riferimento esclusivamente all’art. 59 del D.P.R. 1229/59, che disciplina l’istituto della sorveglianza degli ufficiali giudiziari, bensì è indispensabile riferirsi all’insieme delle norme vigenti che compongono il citato Ordinamento, nonchè a quelle facenti parte dei Contratti Collettivi del comparto Ministeri. Entrambi i tipi di norme concorrono a regolare, nell’ambito delle materie di rispettiva competenza, i rapporti tra l’Ufficio NEP e il Capo dell’Ufficio Giudiziario, con riferimento a una molteplicità di istituti che vanno dall’autorizzazione delle ferie, al procedimento disciplinare, alle immissioni in possesso, alla presa d’atto delle dimissioni, nonché all’istruttoria di tutte le richieste (cause di sevizio, aspettative, congedi parentali, trasferimenti, distacchi) che i dipendenti UNEP inoltrano all’Amministrazione Centrale.

La circolare prot. m_dg.dog.13/04/2007.0015464.U emessa dal Capo Dipartimento, tracciando le linee generali riguardo alla gestione del personale amministrativo in servizio negli Uffici giudiziari rientrante, per effetto del citato D.Lgs. n. 240/06, nelle competenze del Dirigente amministrativo, esclude che nella gestione del citato personale possano essere inclusi gli ufficiali giudiziari. La riprova di ciò è rinvenibile nel prosieguo della predetta Circolare, nella quale viene esplicitato che la normativa di settore - D.P.R. 1229/59 - non viene in alcun modo intaccata dal summenziato D.Lgs. n. 240/06.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si reputa necessario che il Presidente del Tribunale di Cosenza proceda alla revoca del decreto nr. 1/2008 emesso in data 2 gennaio 2008, considerato che la gestione del personale UNEP in servizio presso l’Ufficio NEP di Cosenza e nelle sezioni distaccate di Acri e San Marco Argentaro resta riservata al Capo dell’Ufficio giudiziario in sede. 

In proposito, si precisa che alla gestione amministrativa del personale UNEP, si affianca anche quella contabile relativa all’emissione dei decreti di pagamento degli emolumenti stipendiali degli ufficiali giudiziari, che è rimessa dal menzionato D.P.R. 1229/59 ai magistrati capi degli Uffici giudiziari presso i quali sono incardinati i rispettivi Uffici NEP.

Si rimane in attesa di assicurazioni in merito.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Direttore generale
Carolina Fontecchia