UNEP - Risposta 18 marzo 2019 - Bologna - Gestione amministrativa dei dipendenti e ripartizione delle competenze tra Tribunale e funzionario UNEP dirigente


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP

Pos. IV-DOG/03-1/2018/CA
Prot.m_dg.DOG.19/03/2019.0053345.U

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO
DI BOLOGNA
(Rif. Prot. n. 8219 del 01.10.2018)

E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA


OGGETTO:  Ufficio N.E.P. Gestione amministrativa dei dipendenti e ripartizione delle competenze tra Tribunale e funzionario UNEP dirigente – Risposta a quesito.

Con riferimento alla materia in oggetto indicata, si rileva che allo stato attuale la gestione amministrativa degli Uffici NEP – a prescindere che siano incardinati presso la Corte di Appello o il Tribunale – è rimasta immutata rispetto al passato, così come chiarito da circolare del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria prot. 15464 del 13 aprile 2007 – consultabile sul sito www.giustizia.it al link “Decreti, circolari, direttive, provvedimenti e note” – nella quale è precisato che  “per quanto concerne la titolarità della gestione del personale UNEP questo Dipartimento ritiene che né la lettera né lo spirito della novella contenuta nel d. lgs. n. 240/06 possono indurre a considerare modificate le competenze che il D.P.R. assegna al Presidente di Corte o del Tribunale, in relazione agli UNEP rispettivamente costituiti, con dotazioni organiche separate, presso la Corte di Appello o il Tribunale, non trattandosi di gestione diretta ma solo di <sorveglianza>”, tuttora regolamentata dal citato D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari).

Relativamente alla gestione del personale UNEP, occorre precisare che non si può fare riferimento esclusivamente all’art. 59 del D.P.R. 1229/59, che disciplina l’istituto della “sorveglianza” degli Ufficiali giudiziari in relazione alle attività d’istituto degli Uffici NEP, bensì è indispensabile riferirsi all’insieme delle norme vigenti che compongono il citato Ordinamento, al C.C.N.L. 24 aprile 2002 (“Norme di raccordo per gli Ufficiali Giudiziari”),  alle norme dei Contratti Collettivi del comparto Ministeri che si applicano al personale UNEP, e attualmente a quelle contenuti nei Contratti Collettivi delle Funzioni Centrali tra i quali è confluito il comparto Ministeri, nonché alle leggi ordinarie che riguardano in generale i dipendenti pubblici, in primis il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le tipologie di norme richiamate concorrono a regolare, nell’ambito delle materie di rispettiva competenza, i rapporti tra l’Ufficio NEP e il Capo dell’Ufficio giudiziario, e ciò con riferimento a una molteplicità di istituti riguardanti il personale UNEP (immissione in possesso, autorizzazione ferie, permessi, assenze per malattia, infortuni sul lavoro o collegati ad esso, concessione dei benefici di cui alla Legge n. 104/1992, procedimento disciplinare, presa d’atto di dimissioni, applicazione temporanea ad altro Ufficio NEP o giudiziario, trattamento pensionistico provvisorio), nonché all’istruttoria di tutte le istanze che i dipendenti UNEP inoltrano all’Amministrazione Centrale (cause di servizio, aspettative, congedi parentali, trasferimenti, distacchi) e all’esecuzione dei provvedimenti ministeriali relativi all’Ufficio NEP e al personale (rimborsi a Poste Italiane S.p.A. per anticipazioni stipendiali, regolarizzazione di rilievi ispettivi, collocamento a riposo, irrogazione di sanzioni disciplinari, licenziamento).      

Nello specifico, la gestione ordinaria del personale dell’Ufficio NEP (funzionari UNEP, ufficiali giudiziari e assistenti giudiziari) riguardante le assenze giornaliere a qualsiasi titolo, l’autorizzazione delle ferie, dei permessi retribuiti e non retribuiti – previsti dalla normativa vigente – le assenze per malattia e per visite mediche specialistiche da comunicarsi al MEF, la concessione e il computo mensile dei benefici di cui alla legge n. 104/1992, è rimessa al funzionario UNEP dirigente, investito dell’organizzazione e del funzionamento dell’Ufficio NEP ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari). Tale gestione comporta comunque che il funzionario UNEP dirigente comunichi mensilmente alla Presidenza del Tribunale di appartenenza (o della Corte di Appello di appartenenza, se l’Ufficio NEP è incardinato presso quest’ultima) il quadro riassuntivo delle assenze del personale, per l’esercizio della funzione di sorveglianza rimessa a quest’ultima ai sensi del precitato art. 59 del D.P.R. 1229/59, nonché per gli ulteriori ed eventuali adempimenti di competenza, tra i quali può annoverarsi – a titolo esemplificativo – il computo del periodo di comporto ai fini delle decurtazioni stipendiali in caso di superamento del medesimo.

Relativamente alla richiesta di visita fiscale, trattandosi di attività inerente alla gestione ordinaria del personale, la stessa rientra tra le competenze del funzionario UNEP dirigente, che vi deve provvedere con la propria struttura amministrativa di base e con il proprio sistema informatico, previa richiesta di accreditamento all’INPS.

In tema di infortuni sul lavoro, l’avvio dell’iter procedurale va riconosciuto senz’altro in capo al funzionario UNEP dirigente – in qualità di “delegato” della parte datoriale ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 – trattandosi di comunicazioni obbligatorie all’INAIL, seguite da attività istruttorie, predisposizione di relazioni e comunicazioni di procedura previste dalla normativa di riferimento, attività peraltro da eseguire con trasmissione e modalità telematiche e in tempi molto ristretti per la denuncia dell’infortunio, unitamente alla necessità inerente all’organizzazione della struttura lavorativa di dover intervenire tempestivamente sulle criticità dell’Ufficio NEP in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Per quanto concerne la titolarità del procedimento disciplinare nei confronti del personale degli Uffici NEP – fermo restando che in materia trova applicazione il “Codice disciplinare” con riferimento agli artt. 60-66 CCNL 12 febbraio 2018 Comparto Funzioni Centrali, nonché agli artt. 55-55 septies D.Lgs.165/2001 – il “responsabile della struttura” va individuato nel Capo dell’Ufficio giudiziario (Presidente del Tribunale o della Corte di Appello, a seconda che l’Ufficio NEP sia incardinato presso il primo o il secondo Ufficio), così come già individuato in termini di “Capo della struttura” in ambito di applicazione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dai Ministeri, vale a dire dal 16 maggio 1995, data di decorrenza degli effetti giuridici del CCNL di cui si tratta (cfr. circolare Direzione Generale dell’Organizzazione giudiziaria e degli Affari generali – Ufficio II e Ufficio III prot. n° 294/5424/S dell’8 giugno 1995). Pertanto, in relazione alle condotte comportamentali dei dipendenti UNEP suscettibili di sanzioni disciplinari, ogni determinazione al riguardo deve essere adottata, per quanto di competenza, dal Presidente del Tribunale o della Corte di Appello o dall’Amministrazione centrale – nei casi più gravi – ai sensi del D.Lgs. 165/2001, applicabile in toto al personale UNEP rientrante a tutti gli effetti di legge nel pubblico impiego, mentre il ruolo del funzionario UNEP dirigente si esplica limitatamente alla segnalazione e alle comunicazioni interlocutorie con il Capo dell’Ufficio giudiziario relative all’istruttoria dei rilievi disciplinari riguardanti i dipendenti interessati.

Roma, 18 marzo 2019

Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi