UNEP - Risposta 18 marzo 2019 - Catanzaro - Gestione del personale degli Uffici NEP


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP

Pos. IV-DOG/03-1/2018/CA
Allegati: 1
Prot.m_dg.DOG.19/03/2019.0053508.U

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO
DI CATANZARO 
(Rif. Prot. n. 9842 FC del 06.07.2018)

E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO:  Gestione del personale degli Uffici NEP – Risposta a quesito.

Con riferimento alla materia in oggetto indicata, il dirigente amministrativo del Tribunale di Paola ha posto apposito quesito con il quale “si chiede di conoscere se il personale amministrativo della segreteria del Tribunale debba continuare a farsi carico di tutte le pratiche amministrativo/contabili concernenti l’Ufficio e il personale NEP, oppure, come richiesto …, venga istituita a cura del Dirigente UNEP una distinta e autonoma segreteria di supporto alla Presidenza senza gravare ulteriormente quella del Tribunale”, quesito in merito al quale si espone quanto segue.

All’indomani dell’entrata in vigore del decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 240, la gestione del personale degli Uffici NEP (funzionari, ufficiali giudiziari e assistenti giudiziari) è rimasta nella competenza del Capo dell’Ufficio giudiziario, come chiarito nella nota ministeriale prot. n. 6/224/03-1/2008/CA del 25 febbraio 2008 – consultabile in intranet al link “risposte a quesiti degli uffici giudiziari”– “in quanto né la lettera né lo spirito della novella possono indurre a considerare modificate le competenze che il D.P.R. 15 dicembre 1959 n° 1229 (“Ordinamento degli ufficiali giudiziari”) assegna al Presidente di Corte o del Tribunale, in relazione agli Uffici NEP rispettivamente costituiti presso la Corte di Appello o il Tribunale”(cfr. circolare DOG 13 aprile 2007 – “Chiarimenti sulla circolare m_dg.DOG.31/10/2006.0039434.U sul d.lgs. 240/2006”). 

Relativamente alla gestione del personale UNEP, il citato Ordinamento degli ufficiali giudiziari prevede all’art. 59 l’istituto della sorveglianza, che va inteso non solo con riferimento alle attività d’istituto assegnate ex lege al personale UNEP (notificazioni, esecuzioni e protesti), ma anche all’intero stato giuridico del medesimo che si ricollega alla normativa generale dei dipendenti pubblici dello Stato (cfr. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), alle norme dei Contratti Collettivi del comparto Ministeri, e attualmente di quello delle Funzioni Centrali nel quale è confluito il comparto Ministeri, nonché alle disposizioni del CCNL 24 aprile 2002 (“Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari”).

L’Ufficio NEP, dal punto di vista istituzionale, fa parte dell’Ufficio giudiziario presso il quale è incardinato e l’autonomia gestionale di cui è dotato il primo, si riferisce all’organizzazione delle attività d’istituto in relazione al personale addetto al predetto Ufficio, e non si estende alla tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali riguardanti lo stato giuridico dei dipendenti UNEP né agli oneri di istruttoria delle istanze e richieste dei medesimi che comportano trasmissione delle stesse in via gerarchica alla Presidenza della Corte di Appello di appartenenza che ne cura l’inoltro all’articolazione ministeriale competente per l’emanazione dei relativi provvedimenti di accoglimento o di rigetto o di altra natura.

Diversamente, la gestione ordinaria degli assistenti giudiziari nonché del restante personale dell’Ufficio NEP (ufficiali giudiziari e funzionari UNEP) riguardante le assenze giornaliere a qualsiasi titolo, l’autorizzazione delle ferie, dei permessi retribuiti e non retribuiti – previsti dalla normativa vigente – le assenze per malattia e per visite mediche specialistiche da comunicarsi al MEF, la concessione e il computo mensile dei benefici di cui alla legge n. 104/1992, è rimessa al funzionario UNEP dirigente, investito dell’organizzazione e del funzionamento dell’Ufficio NEP ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari). Tale gestione comporta comunque che il funzionario UNEP dirigente comunichi mensilmente alla Presidenza del Tribunale di appartenenza il quadro riassuntivo delle assenze del personale, per l’esercizio della funzione di sorveglianza rimessa a quest’ultima ai sensi del precitato art. 59 del D.P.R. 1229/59, nonché per il successivo inoltro alla Presidenza della Corte per gli ulteriori ed eventuali adempimenti di competenza, tra i quali può annoverarsi – a titolo esemplificativo – il computo del periodo di comporto ai fini delle decurtazioni stipendiali in caso di superamento del medesimo.

Pertanto, stante l’attuale normativa e le delucidazioni sopra riportate in merito alla materia di cui trattasi, si esclude la creazione di una segreteria amministrativa presso l’Ufficio NEP di codesto Tribunale parallela e di supporto a quella già operante in quest’ultimo e che, peraltro, distoglierebbe il personale addetto all’UNEP dall’ordinario espletamento delle attività d’istituto per essere adibito a funzioni e compiti non rientranti tra le mansioni previste dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento.

Roma, 18 marzo 2019

Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi