Contributo unificato - Istanze per il rilascio della ricevuta telematica di pagamento e istanze per il rimborso del contributo unificato-carenza di competenza della Direzione generale degli affari interni – circolare DAG n. prot. 19906.U del 5/10/2022
provvedimento 5 ottobre 2022
Le istanze per il rilascio delle ricevute telematiche di pagamento del contributo unificato vanno indirizzate alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, in conformità alle disposizioni regolamentari in vigore (D.M. 13 agosto 2022, articolo 4, comma 4 - Organizzazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell’ambito delle direzioni generali del dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione, di cui all’art. 5 bis del dpcm 15 giugno 2015, n. 84).
Le istanze per il rimborso del contributo unificato, pagato in modalità telematica o con altre modalità, devono essere presentate all'ufficio giudiziario dove risulta iscritto il procedimento per il quale si chiede il rimborso. Si richiamano i principi della circolare del MEF n. 33 del 2007 a mente della quale il rimborso dei contrassegni acquistati presso le ricevitorie autorizzate è consentito solo nei casi in cui si sia proceduto al deposito dell’atto introduttivo del giudizio; nel caso di mancato deposito dell'atto introduttivo “stante anche l'impossibilità di individuare l'effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere un eventuale rimborso, deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate”.>
Si rimanda inoltre alle circolari già diramate dalla Direzione generale degli affari interni in tema di rimborso del contributo unificato e pubblicate sul sito del Ministero della giustizia (circolari DAG n. 29718.U del 9.2.2021, DAG 41271.U del 23.02.2022 e DAG 98580.U del 4.05.2022).