Circolare 4 maggio 2022 - Modalità di pagamento del contributo unificato - art. 221, comma 3, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n.77 Circolare DAG 41271.U del 24 febbraio 2022 - integrazione
4 maggio 2022
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile
Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sigg. Presidenti di Tribunale
Al Consiglio Nazionale Forense
LORO SEDI
e, p.c.
Al sig. Capo di Gabinetto
Al sig. Capo dell’Ispettorato generale
Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
A Equitalia giustizia
Al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza Ufficio XI
All’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Settore servizi e consulenza - Ufficio Gestione Tributi
Oggetto: modalità di pagamento del contributo unificato - art. 221, comma 3, decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito in legge 17 luglio 2020, n.77
Circolare DAG 41271.U del 24 febbraio 2022 - integrazione.
Con circolare DAG n.41271.U del 24 febbraio 2022, questa Direzione generale ha fornito indicazioni in merito al pagamento telematico del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie da considerare valido agli effetti della disciplina contenuta all’art.221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.77; tale normativa – è bene precisare - era stata già introdotta dal comma 11 dell’art. 83 decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, a sua volta riproduttivo delle disposizioni del comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11 (successivamente abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27).
In particolare, alla luce della normativa testé citata, è stato ribadito che negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, e presso i quali (quindi) le parti sono tenute obbligatoriamente al deposito telematico dei rispettivi atti, il contributo unificato dovuto per i procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione è assolto esclusivamente tramite sistemi telematici di pagamento.
Giova sottolineare che, con la circolare in questione, questa Direzione ha inteso esclusivamente offrire una mera ricognizione della normativa in vigore dal giorno 8 marzo 2020, quale attualmente veicolata dall’art.221, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, in tema di pagamento telematico del contributo unificato, e ha inteso altresì diffondere presso gli uffici giudiziari le indicazioni fornite dalla DGSIA, riguardo alle tipologie di pagamenti telematici da considerare valide agli effetti della normativa in questione.
Diversamente, non sono state impartite indicazioni di carattere transitorio relativamente ai pagamenti del contributo unificato già assolti, durante il medesimo periodo emergenziale, mediante acquisto della cd. marca da bollo, in quanto la normativa in esame, dettata per contenere l’impatto della pandemia sugli uffici giudiziari, è divenuta immediatamente applicabile dal momento della sua entrata in vigore.
Tuttavia, è stato segnalato che alcuni uffici, probabilmente a causa della non agevole lettura della normativa di riferimento, avrebbero continuato a considerare comunque validi i pagamenti del contributo unificato eseguiti secondo le disposizioni previgenti, di cui al testo unico sulle spese di giustizia, quantomeno fino all’emanazione della circolare in oggetto.
Segnatamente, secondo quanto rappresentato dal Consiglio Nazionale Forense a questa Direzione generale, per le vie brevi, gli uffici giudiziari, dopo la diffusione della circolare in oggetto, avrebbero riconsiderato tutti i pagamenti del contributo unificato precedentemente operati a mezzo marca da bollo nel periodo emergenziale, e già accettati tramite “bruciatura” del relativo contrassegno, chiedendo di procedere alla loro regolarizzazione mediante nuovo pagamento, da effettuarsi secondo le modalità telematiche indicate nella predetta circolare.
Dunque, secondo quanto segnalato dal CNF, la richiesta delle cancellerie avrebbe comportato la necessità di rinnovare in modalità telematica il pagamento del contributo unificato già assolto con marca da bollo, anche quando quest’ultimo pagamento avrebbe potuto ritenersi ormai perfezionato con l’accettazione e la c.d. “bruciatura” dei contrassegni depositati dai difensori delle parti, essendosi oltretutto generato un affidamento sul buon esito del primo pagamento.
A fronte di tale evidenza, questa Direzione generale ha prospettato all’Ufficio di Gabinetto l’opportunità di dettare indicazioni integrative agli uffici, limitatamente a quei procedimenti per i quali, nell’arco temporale intercorso tra l’introduzione dell’obbligo di pagamento telematico di che trattasi (8 marzo 2020) e la data di diffusione della circolare in oggetto, le cancellerie avessero considerato “validi” i pagamenti del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie assolti tramite marca da bollo (benché non conformi all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11, quindi all’art. 83, comma 11, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, infine all’art.221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34).
All’esito di tale interlocuzione, acquisito il parere favorevole dell’Ufficio di Gabinetto, ad integrazione della circolare già diramata in data 24 febbraio 2022, prot. DAG n.41271.U, si comunica che, per i pagamenti del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie operati in modo non telematico presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati, e purtuttavia accettati dalla cancelleria tramite la c.d. “bruciatura” del relativo contrassegno, nell’arco temporale intercorso tra l’8 marzo 2020 (data di entrata in vigore della normativa emergenziale) e il 24 febbraio 2022 (epoca di diffusione della circolare in oggetto), gli uffici non sono tenuti a richiedere un nuovo pagamento del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie, con le modalità indicate dall’art.221, comma 3, d.l. n. 34 del 2020.
Preme evidenziare che tali indicazioni sono dettate esclusivamente al fine di uniformare l’operato delle cancellerie con riguardo ai pagamenti già eseguiti ed accettati nel periodo antecedente la data di diramazione della circolare del 24 febbraio 2022, e ferme restando le prescrizioni ed indicazioni impartite, pro futuro, dalla circolare medesima, anche in virtù della prorogata vigenza dell’art.221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, fino alla data del 31 dicembre 2022 (ai sensi dell’art. 16. D.L. 30/12/2021, n. 228).
Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad assicurare idonea diffusione della presente circolare.
Roma, 4 maggio 2022
Il direttore Generale
Giovanni Mimmo