Circolare 23 febbraio 2022 - Modalità di pagamento del contributo unificato - art. 221, comma 3, decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito in legge 17 luglio 2020, n.77

23 febbraio 2022

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sigg. Presidenti di Tribunale
Al Consiglio Nazionale Forense

LORO SEDI

e, p.c.

Al sig. Capo di Gabinetto
Al sig. Capo dell’Ispettorato generale
Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
A Equitalia giustizia
Al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato generale di finanza - Ufficio XI
All’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Settore servizi e consulenza - Ufficio Gestione Tributi
 

Oggetto: modalità di pagamento del contributo unificato - art. 221, comma 3, decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito in legge 17 luglio 2020, n.77

Sono pervenute a questa Direzione generale diverse richieste di chiarimento in merito alla modalità di pagamento del contributo unificato, avuto riguardo alla disciplina contenuta all’art.221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.77.

In particolare è stato chiesto:

  1. se, in base alla formulazione dell’art. 221, Comma 3, del d.l. n. 34 del 2021, il pagamento del contributo unificato relativo a procedimenti iscritti a ruolo generale con modalità telematica possa essere assolto mediante contrassegni acquistati presso le rivendite autorizzate;
  2. quali sono i pagamenti telematici previsti dal citato art. 221, comma 3, del d.l. n. 34 del 2021, oltre quelli che transitano sulla piattaforma PagoPA, che possono essere utilizzati per il pagamento del contributo unificato.

Al fine di rispondere ai quesiti in esame, uniformare il comportamento degli uffici e superare le incertezze interpretative delle nuove disposizioni dettate durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, si rappresenta quanto segue.

Quesito di cui al punto a)

In via sistematica, la disciplina del pagamento del contributo unificato è recata nel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 agli art.191 e ss. In particolare, ai sensi dell’art.192, “il contributo unificato è corrisposto mediante: a) versamento ai concessionari; b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

In quest’ultimo caso (lett.c), come noto, la ricevuta di versamento è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l’avvenuto pagamento dell’importo ivi indicato, che deve essere apposto, di norma, sulla nota di iscrizione a ruolo (art.193, commi 3 e 4, d.P.R. cit.).

La disciplina di cui all'articolo 192 del d.P.R. 115/2002 deve essere integrata con le previsioni contenute nell’art.30 del D.M. n.44 del 21 febbraio 2011, che consente il pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia anche con modalità telematiche, secondo le specifiche tecniche ivi richiamate, e con le misure che, a far data da marzo 2020, sono state dettate durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, motivate dall’esigenza di contenere gli accessi agli uffici giudiziari per contrastare la diffusione del virus.

Tra le misure destinate ad arginare gli effetti negativi della pandemia sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, si annoverano le disposizioni che hanno modificato le modalità di deposito di atti processuali e documenti e di pagamento del contributo unificato.

In particolare, il comma 3 dell’art. 221 del decreto-legge n. 34/2020, come sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, dispone come segue: “Negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.”

La norma, sostanzialmente sovrapponibile a quella di cui al comma 11 dell’art. 83 decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (analogo principio era già contenuto nel comma 6 dell’articolo 2 del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11, successivamente abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27), impone, negli uffici giudiziari che hanno la disponibilità del relativo servizio, il deposito telematico di tutti gli atti processuali e dei documenti nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; al contempo, impone altresì -come logica conseguenza- l'assoluzione con sistemi telematici di pagamento degli obblighi di versamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria di cui al testo unico sulle spese di giustizia dovuti nei procedimenti iscritti a ruolo con modalità telematica; ciò onde evitare, per quanto possibile, l'accesso agli uffici giudiziari per provvedere al deposito cartaceo del contrassegno telematico (c.d. marca da bollo) che attesta il pagamento del contributo unificato.

Tale disposizione, in virtù di quanto previsto dal decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” continuerà ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022 (art. 16. D.L. 30/12/2021, n. 228 pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2021, n. 309, in vigore dal 31 dicembre 2021).

Alla luce di quanto esposto, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, deve considerarsi conforme alla normativa vigente, che sancisce quale modalità ordinaria di pagamento del contributo unificato nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione quella assolta tramite i sistemi telematici di pagamento, il comportamento delle cancellerie degli uffici giudiziari che non hanno accettato il pagamento del contributo unificato assolto tramite acquisto presso le rivendite autorizzate.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il pagamento del contributo unificato mediante marca da bollo non potrà ritenersi validamente eseguito e dovrà essere regolarizzato attraverso un nuovo pagamento effettuato con le sopra descritte modalità telematiche: in tal caso, tuttavia, l’avvocato che ha effettuato il doppio pagamento (il primo mediante marca da bollo e il secondo con modalità telematiche) può richiedere il rimborso delle somme versate nelle modalità non consentite dalla normativa in esame, purché la relativa marca sia stata “bruciata”: si evidenzia, infatti, che la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 33 del 2007 consente il rimborso delle somme versate per il pagamento del contributo unificato avvenuto presso le ricevitorie autorizzate, nei casi in cui si sia proceduto al deposito dell’atto introduttivo del giudizio; solo in caso di mancato deposito dell'atto introduttivo del giudizio, “stante anche l'impossibilità di individuare l'effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere un eventuale rimborso, deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate”, come chiarito anche nella circolare di questa Direzione generale diramata a tutti gli uffici giudiziari prot. DAG n. 29718.U dell’11/2/2021.


Quesito di cui al punto b)

Gli uffici giudiziari hanno chiesto di chiarire quali sono i pagamenti telematici che, in base all’art. 221, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, possano essere utilizzati per il versamento del contributo unificato e dell’importo forfettario previsti rispettivamente dagli articoli 9, 13 e 30 del d.P.R. n. 115 del 2002.

È stato chiesto in particolare se siano “consentite anche modalità di pagamento telematico mediante sistemi bancari e finanziari, che possono risultare documentati mediante ricevute cartacee originali o mediante ricevute informatiche, solitamente recanti il CRO, che ne determina la unicità e riconoscibilità”.

A tale proposito alcuni uffici ritengono, ad esempio, legittimi i pagamenti effettuati con modello F23 mediante il sistema home banking, ma chiedono di verificare se la ricevuta di pagamento possa essere abbinata “al procedimento al quale si riferisce”, in modo da escludere “l'eventuale abusivo utilizzo della medesima ricevuta in relazione a più di un procedimento”.

Diversamente, altri uffici ritengono che “il pagamento telematico, allo stato, può essere eseguito solo: a) attraverso il servizio offerto dal PST, previa autenticazione con smart card o chiavetta; b) attraverso le funzionalità messe a disposizione dai punti di accesso abilitati”, con la conseguenza che non possa ritenersi valido il pagamento eseguito con F23 “non presentando le specifiche tecniche di un pagamento telematico, tra le quali un numero identificativo univoco che ne consenta l'annullamento telematico”

Per rispondere a tali interrogativi, questa Direzione generale, con nota n. prot. DAG 1572.U del 24 gennaio 2022, ha chiesto alla competente Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati di indicare i “sistemi telematici di pagamento” cui allude l’art. 221, comma 3, d.l. n.34/2020 - oltre a quelli che transitano sulla piattaforma PagoPA – utilizzabili dall’utenza e che consentano di associare in modo univoco ciascun versamento ad un solo, individuato procedimento.

Nella citata nota è stato chiesto peraltro di precisare se il pagamento del contributo unificato e dell’importo forfettario previsto dall’art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002, effettuato con modello F23, utilizzando il servizio home banking del singolo utente, rientri tra i sistemi telematici di pagamento di cui all’art. 221, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020.

Secondo questa Direzione generale tali modalità di pagamento non rientrerebbero tra le ipotesi contemplate dall’art. 221, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020, in quanto non sarebbe possibile abbinare in alcun modo il versamento effettuato a un unico procedimento.

Inoltre è stato evidenziato che il Portale dei servizi telematici, alla voce “pagamenti”, precisa che:

Il pagamento telematico può essere eseguito:

  • utilizzando l’apposito servizio a disposizione nella sezione Servizi di questo Portale, previa autenticazione tramite smart card o chiavetta
  • attraverso funzionalità messe a disposizione da un Punto di Accesso.

Il versamento può essere eseguito attraverso i seguenti canali:

  • Poste Italiane – utilizzando come strumenti di pagamento Carte di credito Visa o MasterCard, Carta Postepay o addebito su conto corrente postale (BancoPostaOnline o BancoPostaImpresaOnline).
  • Circuito bancario (banche convenzionate disponibili al link Elenco Prestatori di Servizio) – utilizzando gli strumenti di pagamento indicati, per ogni operatore finanziario, al link Elenco Prestatori di Servizio. Nel caso di utilizzo dell'addebito su conto corrente, il pagatore deve essere titolare di un conto corrente aperto presso il Prestatore di Servizio selezionato”.

La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ha fornito il proprio parere con nota prot. DOG 3030.U del 1° febbraio 2022 chiarendo che “a norma del combinato disposto dell’art 221, comma 3, D.L. 19 maggio 2020 n.34, che ha come obiettivo quello di evitare l’accesso fisico alle cancellerie, e dell’art. 16 del D.L. 228/2021 il pagamento deve essere eseguito in una modalità che sia telematica per gli uffici giudiziari, quindi con sistemi telematici di pagamento che producano dati lavorabili in modo automatico dai sistemi in uso presso le cancellerie. In tal senso, le uniche forme di pagamento del contributo unificato e dei diritti con sistemi telematici, cui allude l’art 221, comma 3, del D.L. 34/2020, sono quelle eseguite per il tramite tecnico della piattaforma PagoPA (di cui all’art 5 del CAD) e, precisamente:

  • pagamento on-line tramite il Portale dei Servizi Telematici (PST), sia nella sezione ad accesso riservato sia nella sezione pubblica (senza bisogno di eseguire ‘login’);
  • pagamento on-line presso un Punto di Accesso (PDA);
  • pagamento tramite canali fisici o on-line messi a disposizione dalle banche: sportelli fisici (anche con contanti), strumenti di home banking per pagoPA, app IO. In questo caso è necessario solo avere a disposizione il numero univoco di versamento e il QR code corrispondente che vengono generati collegandosi all’area pubblica del PST/ pagamenti pagoPA e selezionando l’opzione ‘paga dopo’”.

Ciò posto, tenuto conto dei chiarimenti forniti, si invita il Consiglio Nazionale Forense a sensibilizzare gli avvocati, tramite i rispettivi Consigli dell’ordine, all’utilizzo delle sole modalità di pagamento del contributo unificato previste dal citato art. 221, comma 3, del d.l. n. 34 del 2021, in considerazione della vigenza di tale norma fino al 31 dicembre 2022 e dei principi già fissati nella legge delega per la riforma del processo civile (art. 1, comma 17, della legge n. 206 del 26 novembre 2021).

Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, 23 febbraio 2022

Il direttore Generale
Giovanni Mimmo