Circolare 9 febbraio 2021 - Rimborso o riutilizzo della Ricevuta Telematica di pagamento del contributo unificato - Circolare MEF n. 33 del 26 ottobre 2007

9 febbraio 2021

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I
Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

 

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
Al sig. Procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione
Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sigg. Procuratori generali presso le Corti di appello

LORO SEDI

e, p.c.

Al Ministero dell’economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato generale di finanza
Ufficio XI
(ns prot. 106392.U del 31.05.2017 e 100987.U del 16.05.2019)

All’Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Lazio
Settore servizi e consulenza
Ufficio Gestione Tributi
(vs rif. 62069ǀ06.07.2017)

Al sig. Capo di Gabinetto

Al sig. Capo dell’Ispettorato generale

Al sig. Capo del Dipartimento

Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
(DOG 40034.U del 30.11.2019, DOG 40876.U del 4.12.2020 e DOG 1070.U del 14.01.2021)

 

Oggetto: rimborso o riutilizzo della Ricevuta Telematica di pagamento del contributo unificato- Circolare MEF n. 33 del 26 ottobre 2007.

Sono pervenute a questa Direzione generale diverse richieste di chiarimento in merito alla modalità di rimborso del contributo unificato pagato con modalità telematica, con particolare riguardo alla necessità di integrare le istruzioni già fornite con la circolare n. 33 del 26 ottobre 2007 emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze.

I chiarimenti in oggetto hanno richiesto una preventiva interlocuzione con il Ministero dell’Economia e delle finanze, con l’Agenzia delle entrate e con la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.

Sebbene il Ministero dell’economia e delle finanze non abbia fornito riscontro alle note indicate in epigrafe, questa Direzione generale ritiene comunque necessario impartire indicazioni operative agli uffici giudiziari sulla base dei riscontri ad oggi pervenuti dall’Agenzia delle entrate - Ufficio gestione tributi- della Direzione regionale del Lazio e dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.

Preliminarmente questa Direzione generale, così come precisato anche dall’Agenzia delle entrate, ritiene che le indicazioni fornite con la circolare n. 33 del 26 ottobre 2007 del Ministero dell’economia e delle finanze siano da considerarsi ancora valide per quanto concerne le linee generali in essa fissate, in quanto le modifiche normative intervenute nel frattempo (nello specifico introduzione del pagamento telematico del contributo unificato) “hanno interessato esclusivamente le modalità di pagamento e non già l’applicazione del contributo” (nota Agenzia delle entrate – Direzione regionale Lazio- Ufficio gestione tributi- prot. 62069ǀ06.07.2017).

A tale proposito preme in particolare rammentare che, secondo quanto stabilito dalla citata circolare n. 33 del 2007, “Nell’ipotesi di mancato deposito dell’atto introduttivo del giudizio a fronte di versamento eseguito presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati (cosiddetto “versamento semplificato”), stante anche l’impossibilità di individuare l’effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere un eventuale rimborso, deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate”.

Passando ad esaminare la modalità di presentazione dell’istanza di rimborso, può ritenersi ammissibile il deposito della stessa anche con modalità telematica nel caso in cui il rimborso riguardi un procedimento iscritto a ruolo al quale sia quindi possibile riferire l’errato pagamento; in questo caso, l’istanza dovrà essere depositata nel fascicolo telematico al quale si riconduce il pagamento da rimborsare.

Diversamente, nelle ipotesi di rimborso per mancata iscrizione a ruolo del procedimento, sarà il Capo dell’ufficio ad individuare la struttura competente a ricevere l’istanza e le relative modalità di deposito.

All’istanza andrà in ogni caso allegata la documentazione indicata nella citata circolare n. 33 del 2007, ivi compresa la copia di un documento di identità.

Con riguardo, invece, al documento attestante l’avvenuto pagamento telematico del contributo unificato di cui si chiede il rimborso, deve essere allegata una copia analogica della Ricevuta Telematica (RT).

La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ha precisato infatti che “la ricevuta Telematica (RT) è un documento elettronico e l’originale (inteso come primo file generato) è quello conservato nei sistemi informatici di Giustizia. All’istanza di rimborso può essere allegata una copia analogica della ricevuta telematica (stampa). Per escludere l’ulteriore utilizzo di un pagamento di cui si chiede il rimborso, la cancelleria adita deve "bruciare" (rendendo invalido e non più utilizzabile) il pagamento con causale "rimborso" (tale operazione viene eseguita accedendo al Portale dei servizi telematici con le credenziali ADN assegnate al personale degli uffici giudiziari)…l’avvenuta invalidazione del pagamento può essere accertata stampando i dettagli del pagamento, visibili all’ufficio giudiziario a seguito di accesso con credenziali ADN al Portale dei servizi telematici” (DOG 1070.U del 14.01.2021).

Al fine di garantire un miglior controllo sulle somme da rimborsare, la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati precisa poi che “si ritiene importante prescrivere agli uffici la necessaria operazione di "bruciatura" (c.d. annullamento) della Ricevuta Telematica che, associando un pagamento ad un determinato fascicolo, impedisce ogni ulteriore utilizzo della medesima RT. La mancata "bruciatura" della Ricevuto Telematica, pertanto, potrebbe comportare, con evidente danno erariale, il riutilizzo (fraudolento o per errore) della stessa per altri fascicoli oppure un rimborso non dovuto da parte dell’ufficio” (DOG 40876.U del 4.12.2020).

L’ufficio giudiziario svolgerà la consueta attività istruttoria secondo le indicazioni contenute nella richiamata circolare n. 33 del 2007 e trasmetterà la relativa documentazione – comprensiva della stampa dei dettagli di pagamento da cui risulta l’avvenuta invalidazione della ricevuta telematica - all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, individuato sulla base della sede dell’ufficio giudiziario, anche mediante posta elettronica certificata, salvo eventuali diverse indicazioni diramate dall’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio. 

Il provvedimento di liquidazione adottato dal funzionario dell’ufficio giudiziario e trasmesso al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate potrà anche essere sottoscritto digitalmente dal predetto funzionario.

Preme infine evidenziare che la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ha altresì rappresentato che, in alternativa al rimborso del pagamento telematico del contributo unificato, si può scegliere di utilizzare la ricevuta di pagamento per l’iscrizione di un nuovo procedimento anche presso un ufficio giudiziario diverso rispetto a quello indicato sulla ricevuta telematica di pagamento (sempre, ovviamente, nell’ambito della giustizia ordinaria).

È stato infatti chiarito che “il pagamento delle spese di Giustizia eseguito in modalità telematica, tramite la piattaforma pagoPA, prevede che le somme versate dagli utenti siano automaticamente riversate in conti correnti di accredito intestati alla Tesoreria dello Stato e associati a specifici capitoli di entrata del Ministero della Giustizia. I conti correnti di accredito per contributo unificato, diritti di cancelleria e diritti di copia sono unici a livello nazionale e non legati allo specifico ufficio giudiziario; il rilascio di una Ricevuta Telematica (RT) positiva è indicazione di avvenuto incasso della somma (a meno di controlli di riconciliazione che individuano una situazione anomala che sarà comunicata agli uffici). L’indicazione nella RT dell’ufficio giudiziario come semplice unità operativa nell’ambito della descrizione dell’ente beneficiario "il Ministero della Giustizia" (nella RT il beneficiario non è l’ufficio ma il Ministero della Giustizia), è frutto di una scelta di progettazione in accordo all’art. 194 del DPR 115/2002 che prevede l’indicazione dell’ufficio giudiziario adito tra i dati presenti nella ricevuta di versamento. Non di meno, lo stesso DPR 115/2002, agli artt. 192 e 194, ammette come ricevuta di pagamento anche il contrassegno rilasciato dalle rivendite di generi di monopolio e valori bollati e in tale contrassegno non vi è giudiziario. Come conseguenza di quanto esposto, una RT positiva, indicando che la somma è stata versata dall’utente e riportando come Ente beneficiario il Ministero della Giustizia, può essere utilizzata in qualsiasi ufficio giudiziario (a meno che non sia stata già utilizzata e, pertanto, "bruciata" da altro ufficio o nell’ambito di un diverso procedimento). Gli applicativi in uso agli

uffici e le funzionalità di verifica dello stato di una RT disponibili sul Portale dei Servizi Telematici permettono al cancelliere di sapere se una data RT sia stata o meno già utilizzata.

Pertanto, non è prevista alcuna particolare modalità da parte del soggetto esterno per poter riutilizzare presso un ufficio giudiziario una RT che riporta come unità operativa un ufficio giudiziario -o un procedimento- differente. (nota nel sistema anche come annullamento) è di fondamentale importanza in quanto Il cancelliere, da parte sua, dovrà solo verificare, tramite gli applicativi a sua disposizione, che la RT sia ancora disponibile (non "bruciata") per l’utilizzo e procedere alla sua bruciatura al momento dell’associazione del pagamento ad un determinato procedimento. Tale operazione di bruciatura (nota nel sistema anche come “annullamento”) è di fondamentale importanza in quanto è in tale momento che si lega un pagamento (eseguito prima dell’iscrizione a ruolo e quindi prima di conoscere il numero di RG del procedimento) ad un determinato procedimento” (DOG 1070.U del 14.01.2021).

In conclusione “L’avvocato può scegliere di utilizzare le ricevute telematiche nell’ambito di altri procedimenti (anche presso un tribunale diverso), sia nel caso di pagamento di importo inferiore - chiedendo il rimborso dell’eccedenza – sia nel caso di pagamento di un importo superiore- pagando la differenza con un nuovo pagamento telematico e allegando entrambe le RT al deposito” (DOG 40034.u del 30.11.2021).

La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ha quindi evidenziato la necessità di richiamare gli uffici sull’importanza della funzione di annullamento della RT, in quanto da verifiche statistiche è emerso che “il 30% delle RT positive non viene bruciato dagli uffici giudiziari significando che alcuni uffici - nonostante diverse note esplicative e di sensibilizzazione inviate da questa Direzione - non abbiano compreso l’importanza di eseguire l’operazione di bruciatura/annullamento di una RT”.

Ciò posto, si invitano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, ad assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, 9 febbraio 2021


Il direttore Generale
Giovanni Mimmo