Certificato casellario per pubbliche amministrazioni - CERPA

aggiornamento: 28 agosto 2023

  • Che cos’è un “servizio di cooperazione tra sistemi”?

    E’ un servizio che consente l'interscambio automatico di informazioni tra sistemi informatici. Nel caso specifico tra il sistema del casellario e quello dell’amministrazione/gestore di pubblico servizio richiedente. Lo scambio tra le amministrazioni cooperanti avviene tramite porte di dominio qualificate.

  • Che cos’è la posta elettronica certificata (PEC)?

    E’ un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

  • Qual è l’iter procedurale per una pubblica amministrazione o un gestore di pubblico servizio interessato alla stipula di una convenzione per la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario?

    L’amministrazione o gestore di pubblico servizio interessato deve inviare la richiesta di accesso e la scheda informativa per l’attivazione (allegato C del decreto 5 dicembre 2012, in www.giustizia.it/Come fare per/Certificati/ Scheda pratica Certificati casellario per pubbliche amministrazioni – CERPA) ed attendere risposta dall'Ufficio centrale del casellario.
    Per la stipula delle varie convenzioni si seguiranno criteri di gradualità, eventualmente con differenziazioni territoriali e per tipo di certificato, che tengano conto della cronologia delle richieste di accesso al SIC e delle esigenze delle amministrazioni interessate, valutate attraverso l’analisi dei dati statistici dei certificati richiesti.
    Se l'amministrazione interessata è un'articolazione territoriale di un'amministrazione centrale, nazionale, regionale o un'Agenzia, Istituto o Ente dalla stessa controllato, essa dovrà invece attendere la stipula di una convenzione unica a livello centrale, con il Ministero della Giustizia; una volta stipulata la convenzione, invierà richiesta di accesso al SIC completa di scheda informativa, dichiarando al contempo di aderire alla convenzione di che trattasi.

  • Quale è l’indirizzo e la modalità di invio della richiesta di accesso al SIC e della scheda attivazione CERPA?

    La richiesta di accesso al SIC va inviata per PEC all’Ufficio centrale del casellario, all'indirizzo prot.dag@giustiziacert.it così come stabilito dall’articolo 47 del dlgs 7-3-2005 Codice dell’amministrazione digitale.

  • Quali sono i tempi e le modalità di attivazione?

    I tempi sono strettamente connessi alla stipula della convenzione.
    La procedura prevede la ricognizione, da parte dell’amministrazione pubblica o dell’ente, dei procedimenti amministrativi di competenza, che richiedono l’acquisizione dei certificati del casellario e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, in modo da individuare le relative norme che ne giustificano l’acquisizione, siano esse norme primarie o specifici regolamenti per il trattamento dei dati giudiziari. Una volta definito lo schema di convenzione, questo dovrà essere inviato al Garante per la protezione dei dati personali, al fine di acquisirne il parere; quindi si procederà alla stipula della convenzione, che sarà pubblicata sul sito della giustizia.

  • Che vuol dire dati pertinenti e coerenti con i compiti istituzionali delle amministrazioni interessate (art. 1, c5 decreto dirigenziale 5 dicembre 2012)?

    In coerenza con i principi dettati dal codice in materia di protezione dei dati personali, secondo i quali i soggetti pubblici possono trattare dati giudiziari solo se autorizzati da espressa disposizione di legge o da atto di natura regolamentare, i certificati del casellario, che saranno rilasciati alle pubbliche amministrazioni in virtù delle convenzioni stipulate con le stesse, dovranno riportare i riferimenti alle sole eventuali condanne o altri provvedimenti giudiziari significativi ai fini istituzionali dell'amministrazione richiedente, perseguiti nei singoli procedimenti amministrativi.

  • La pubblica amministrazione deve motivare la richiesta del certificato?

    Si, nel momento della compilazione dell’allegato C al decreto dirigenziale 5/12/2012 le amministrazioni interessate devono indicare i procedimenti amministrativi di competenza per i quali necessitano dei certificati e ne devono indicare i riferimenti normativi che prevedono la richiesta degli stessi.

  • Come devono essere compilate le parti H, I ed L della scheda? Nella parte H va indicato il motivo per cui si vuole accedere al servizio?

    Nella parte H va specificato il motivo o finalità per cui si accede al servizio ed elencati i procedimenti amministrativi in relazione ai quali si devono acquisire i certificati del casellario
    Nella parte I vanno specificati i riferimenti normativi o l'atto di natura regolamentare relativi ai procedimenti elencati nella sezione H, in base ai quali è consentito all'amministrazione richiedente il trattamento dei dati giudiziari contenuti nei certificati che si richiedono.
    Nella parte L vanno indicati i reati che sono ostativi al buon esito dei singoli procedimenti amministrativi, ciò al fine di estrarre dalla banca dati del casellario solo dati pertinenti ai procedimenti stessi. Ad esempio se il procedimento per cui si richiede l'accesso è quello relativo al rilascio della patente di guida, in questa sezione si indicheranno i reati in relazione ai quali un'eventuale condanna è ostativa al rilascio della patente.

  • Secondo quale criterio si deve optare per la richiesta via PEC o mediante cooperazione applicativa?

    La scelta della modalità di accesso al sistema informativo del casellario va operata in considerazione del volume di certificati richiesti all’anno: se questo è considerevole (nell’ordine di migliaia) si dovrà optare per il servizio di cooperazione applicativa, sempre che si sia forniti di porta di dominio qualificata nel rispetto delle regole tecniche di cui all’allegato A al decreto dirigenziale 5.12.2012. Altrimenti si opterà per l’accesso tramite PEC, seguendo le regole tecniche di cui all’allegato B del già citato decreto dirigenziale.

  • Cosa devono fare le pubbliche amministrazioni che non hanno ancora sottoscritto la convenzione?

    Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che non hanno sottoscritto ancora la convenzione continueranno a richiedere i certificati presso gli uffici locali del casellario giudiziale, che li rilasceranno secondo le modalità di cui ai comma 2 e 5 dell’articolo 16 del decreto dirigenziale 5.12.2012.

  • Chi deve firmare la convenzione, il sindaco o un dirigente d’ufficio?

    Il rappresentante legale dell’ente o un suo delegato.

  • Il servizio di consultazione diretta del sistema mediante il servizio in cooperazione applicativa è già esposto?

    Il servizio in cooperazione applicativa viene esposto alle amministrazioni richiedenti che abbiano operato le configurazioni necessarie di cui all’allegato A al decreto dirigenziale 5.12.2012, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012.

  • Si può accedere direttamente via web?

    Non direttamente, ma a seconda della modalità di accesso prescelta: a) cooperazione applicativa; b) posta elettronica certificata. Se si opta per la modalità: sub a) è necessario essere dotati di una porta di dominio qualificata e seguire le indicazioni di cui all’allegato A del decreto 5 dicembre 2012; sub b) è necessario dotarsi di casella di posta elettronica certificata e seguire le indicazioni di cui all’allegato B del decreto 5 dicembre 2012.

  • Quante persone possono essere abilitate? Ciascuno deve avere una propria utenza o l’utenza è dell’Ufficio?

    Non esiste un limite sul numero di persone. L’utenza è strettamente personale.

  • Attraverso Cerpa è possibile richiedere anche il certificato dei carichi pendenti?

    Attualmente non è ancora possibile richiedere il certificato dei carichi pendenti attraverso CERPA, in quanto non è stata costituita la relativa banca dati nazionale.

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