Circolare 16 ottobre 2013 - Decreto dirigenziale 5 dicembre 2012 - Consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario

16 ottobre 2013

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Ufficio III

A tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2011 n. 165

 

Oggetto: Decreto dirigenziale Ministero della giustizia 5.12.2012 - Richiesta attivazione procedura per la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (c.d. procedura CERPA) ai sensi dell’articolo 39 D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.


Con circolare prot n. 25024.U del 21.2.2013 pubblicata sul sito www.giustizia.it sono stati forniti primi chiarimenti in merito al decreto dirigenziale 5.12.2012 sulla consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle pubbliche amministrazioni.

In tale ambito è stato sottolineato, in particolare, che ai fini dell'accesso al sistema occorre stipulare apposita convenzione con questo Ministero, diretta al rilascio di un certificato che contenga solo dati pertinenti e coerenti con i compiti istituzionali dell'amministrazione interessata.

Le richieste di attivazione della procedura CERPA pervenute sino ad oggi da parte di organi delle amministrazioni pubbliche quali Commissariati, uffici periferici dell'amministrazione delle Entrate, Comandi della Guardia di finanza e dei Carabinieri, Consigli professionali territoriali, uffici scolastici, enti vari di ricerca, ospedali, ecc., hanno reso evidente l'impossibilità di stipulare convenzioni in un numero corrispondente a tutte le amministrazioni pubbliche presenti sul territorio italiano.

Da qui l'assoluta necessità di procedere alla stipula di convenzioni uniche a livello centrale - distinte a seconda del ministero di riferimento - o regionale, a cui poi aderiranno le varie articolazioni periferiche, come già prospettato con la circolare in premessa, ove, ai fini della risoluzione delle esigenze certificative dei comuni, si portava ad esempio l'ipotesi di stipula di una convenzione unica con l'ANCI.

Si chiede, pertanto, la collaborazione di codeste amministrazioni affinché individuino, anche interpellando le proprie articolazioni periferiche (compresi agenzie/aziende/istituti eventualmente controllati), i procedimenti amministrativi di competenza per i quali si ha necessità di acquisire i dati desumibili dai certificati del casellario nonché le norme che ne giustifichino il trattamento.

In tal modo sarà possibile individuare il tipo di certificato da rilasciare per ciascun tipo di procedimento amministrativo: che contenga, cioè, tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto oppure le sole condanne rilevanti per la definizione del procedimento amministrativo di cui trattasi (c.d. «certificato selettivo ex articolo 39 T.U.»). Per tale attività dovranno essere utilizzati i regolamenti per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari emessi dalle singole amministrazioni interessate, ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. n. 196/2003.

Si rammenta che la consultazione diretta del SIC per l'acquisizione del «certificato ex articolo 21 T.U. in relazione all'art. 38 d.lgs. n. 163/2006», rilasciato ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificati da parte di tutte le stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatari, avverrà soltanto per il tramite dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con la quale è stata già stipulata un'unica convenzione (articolo 6-bis del d.lgs. 12.4.2006, n.163).

Per quanto attiene alle modalità di accesso al SIC, si ribadisce che presupposto per optare per la cooperazione applicativa è l'essere già dotati di una porta di dominio qualificata.

Come già fatto osservare nella circolare in premessa, fino alla definizione di ciascuna convenzione, ogni amministrazione continuerà a richiedere i certificati agli uffici locali del casellario giudiziale, che provvederanno al rilascio secondo le modalità di cui ai commi 2 e 5 del citato articolo 16 (modalità cartacea o in formato pdf con firma digitale, tramite PEC).

Della presente nota, pubblicata sul sito della Giustizia, si prega di voler dare la massima divulgazione, al fine di evitare ulteriori singole richieste di accesso al SIC da parte delle varie articolazioni amministrative periferiche.

Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: casellario.centrale@giustizia.it

Roma, 16 ottobre 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Frunzio