UNEP - Risposta 18 marzo 2019 - Cosenza - Rilevazione della presenza giornaliera di funzionario UNEP in servizio presso il predetto Ufficio NEP e addetto al servizio interno
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP
Pos. IV-DOG/03-1/2016/CA
Allegati: 2
ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
CATANZARO
(Rif. Prot. 6289 del 27/05/2016)
E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
OGGETTO: Ufficio NEP di Cosenza – Quesito in ordine alla rilevazione della presenza giornaliera di funzionario UNEP in servizio presso il predetto Ufficio NEP e addetto al servizio interno.
Con riferimento alla materia indicata in oggetto, sulla quale un funzionario UNEP adibito – come da provvedimento ministeriale – esclusivamente al “servizio interno” presso l’Ufficio NEP di Cosenza, ha chiesto chiarimenti “circa la rilevabilità del lavoro giornaliero … all’entrata e all’uscita” dall’Ufficio, richiesta in apposito Ordine di servizio, si espone quanto segue.
Sul punto in questione, l’Amministrazione centrale si è espressa numerose volte nel corso degli anni ed in particolare dall’entrata in vigore delle c.d. Norme di raccordo per gli Ufficiali giudiziari di cui al C.C.N.L. 24 aprile 2002, che all’articolo 7 ha previsto il “tempo di lavoro” statuendo che gli Ufficiali giudiziari “assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all’espletamento degli incarichi loro affidati”.
Ne consegue che relativamente “alla possibilità di procedere alla rilevabilità del tempo di lavoro giornaliero degli ufficiali giudiziari, in termini di quantificazione oraria, la stessa è da escludere” (cfr. in intranet nota ministeriale prot. n. 6/1074/03-1/2008/CA del 16 luglio 2008 – All. 1) in considerazione della precitata norma contrattuale, e ciò a prescindere dalla circostanza che i dipendenti UNEP siano impiegati nei servizi interni od esterni all’Ufficio NEP od anche in entrambe le tipologie di servizio.
Tale orientamento è rimasto pressoché costante anche successivamente, ribadendosi “il principio generale della non applicabilità agli ufficiali giudiziari dell’art. 19 del CCNL – comparto Ministeri – del 16 maggio 1995 che prevede per il personale amministrativo l’espletamento della prestazione lavorativa in 36 ore settimanali.” (cfr. in intranet nota ministeriale prot. n. 6/408/03-1/2010/CA del 15 marzo 2010 - All. 2).
L’unica eccezione a tale principio, come rilevato nella precitata nota ministeriale del 15 marzo 2010 nonché – precedentemente – nella nota prot. n. 6/225/03-1/2007/CA del 25 febbraio 2008, “è riferita alla presenza di casi particolari, riguardanti ufficiali giudiziari adibiti continuamente ed esclusivamente ai soli servizi interni di un Ufficio NEP in quanto esonerati, per specifiche ragioni, dalle restanti attività d’istituto con provvedimento del Capo dell’Ufficio; in tale ipotesi, tuttavia, il monte ore lavorativo convenzionale delle 36 ore settimanali può essere legittimamente considerato come il minimo della prestazione lavorativa esigibile dalla parte datoriale, da correlarsi tuttavia con le esigenze funzionali dell’Ufficio NEP.”
Roma, 18 marzo 2019
Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi