UNEP - Risposta 16 luglio 2008 - Milano - Rilevazione della presenza in servizio giornaliera degli ufficiali giudiziari

Prot. n. 6/1074/03-1/2008/CA
 

AL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI
M I L A N O
(Rif. Prot. n. 2852/UG/2008 Ques. del 20.6.2008)
 

Con riferimento al quesito in oggetto posto dalla S.V. con la nota sopra evidenziata, si espone quanto segue.

Lo strumento di rilevazione della presenza giornaliera in servizio degli ufficiali giudiziari deve essere funzionale alle esigenze dell’Ufficio NEP in rapporto alle dimensioni di quest’ultimo, alla sua organizzazione e alla complessità delle informazioni necessarie all’Amministrazione per l’espletamento di determinati compiti (quali, la corresponsione di alcuni emolumenti retributivi), fermo restando il pieno rispetto della normativa di riferimento.

In tale prospettiva, l’adozione del sistema elettronico, mediante marcatura del badge una sola volta nell’arco della giornata lavorativa, non contrasta con l’osservanza dell’art. 7 del CCNL 24 aprile 2002, che disciplina il “tempo di lavoro” dei predetti dipendenti. 

La predetta rilevazione automatizzata delle presenze può applicarsi indifferentemente per gli ufficiali giudiziari adibiti ai servizi interni o a quelli esterni o ad entrambi i servizi e ciò anche nella considerazione che il personale UNEP è destinatario di emolumenti stipendiali (quali, quota imponibile delle indennità di trasferta, quota percentuale ex art. 122 n. 2 D.P.R. 1229/59 in combinato ex art. 6 CCNL 24 aprile 2002 e FUA), la cui misura è rapportata ai giorni utili di servizio ex lege.

In proposito, giova evidenziare che la predetta rilevazione elettronica delle presenze, potendo essere effettuata per gli ufficiali giudiziari in qualsiasi momento della giornata lavorativa, non ostacola il regolare espletamento dei carichi di lavoro da parte del personale adibito ai servizi esterni, in considerazione del fatto che il medesimo è tenuto a recarsi in Ufficio sia per depositare gli atti espletati sia per l’eventuale presa in carico di atti pervenuti in giornata, che ricadano nella propria sfera di competenza territoriale al medesimo affidata.   

Relativamente alla possibilità di procedere alla rilevabilità del tempo di lavoro giornaliero degli ufficiali giudiziari, in termini di quantificazione oraria, la stessa è da escludere in considerazione del fatto che questi dipendenti, in base alla citata norma contrattuale, “organizzano il proprio tempo di lavoro correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all’espletamento dei carichi di lavoro loro affidati” e ciò a prescindere dalla circostanza che siano impiegati nei servizi interni od esterni all’Ufficio NEP od anche in entrambe le tipologie di servizio.

Con l’occasione, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia