Probation

aggiornamento: 20 febbraio 2023

La Probation, secondo la definizione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa descrive l’esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure definite dalla legge ed imposte ad un autore di reato, come indicato in: 


Le amministrazioni europee compresa quella italiana, incaricate di tale parte dell’esecuzione penale, condividono la definizione.

Nel nostro ordinamento si è soliti far rientrare nel sistema di probation istituti di diversa natura, aventi per denominatore comune il fatto di svolgersi nella comunità esterna e di richiedere attività ed interventi, tra cui il controllo, la consulenza e l'assistenza, volti al reinserimento sociale dell’autore di reato e a contribuire alla sicurezza pubblica.

Oltre alla "probation penitenziaria", scelta dal legislatore con la legge 26 luglio 1975 n. 354 e con l’introduzione delle misure alternative alla detenzione che presuppongono l'esistenza di una condanna definitiva, compongono l’attuale sistema le sanzioni sostitutive, applicabili già con la sentenza di condanna, e una forma di "probation giudiziale", innovativa nel settore degli adulti, e rappresentata dalla messa alla prova, consistente nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado per reati di minore allarme sociale.

Tra le sanzioni sostitutive è anche il lavoro di pubblica utilità che nel contempo afferisce anche alla messa alla prova.

 

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