Misure alternative o di comunità

aggiornamento: 4 novembre 2026

Le misure e le sanzioni di comunità costituiscono strumenti attraverso i quali l'esecuzione della pena o di altre prescrizioni disposte dall'autorità giudiziaria può svolgersi, in tutto o in parte, al di fuori degli istituti penitenziari, nel contesto sociale di appartenenza della persona.

Tali istituti si fondano sul principio costituzionale della finalità rieducativa della pena e perseguono l'obiettivo di favorire la responsabilizzazione della persona, il reinserimento sociale e lavorativo e la prevenzione della recidiva, assicurando al contempo adeguate forme di controllo e tutela della collettività.

In ambito europeo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, mediante la Raccomandazione n. R (92)16, definisce le sanzioni e le misure di comunità come interventi che mantengono la persona nella comunità, prevedendo limitazioni della libertà personale attraverso specifiche prescrizioni e obblighi stabiliti dall'autorità giudiziaria ed eseguiti dai servizi competenti.

In Italia il sistema dell'esecuzione penale di comunità trova il proprio fondamento nella Legge 26 luglio 1975, n. 354 dell'Ordinamento penitenziario e nelle successive riforme che ne hanno progressivamente ampliato l'ambito di applicazione.

Un ruolo centrale è svolto dagli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE), che collaborano con l'autorità giudiziaria nella predisposizione dei programmi di trattamento, nel sostegno ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa e nella verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.

Le principali misure di comunità previste dall'ordinamento sono: