Esecuzione penale esterna

aggiornamento: 5 ottobre 2026

L'esecuzione penale esterna corrisponde alla Probation che, secondo la definizione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa descrive l’esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure definite dalla legge ed imposte ad un autore di reato, come indicato in: 

Le amministrazioni europee compresa quella italiana, incaricate di tale parte dell’esecuzione penale, condividono la definizione.

Nel nostro ordinamento si è soliti far rientrare nel sistema di probation istituti di diversa natura, aventi per denominatore comune il fatto di svolgersi nella comunità esterna e di richiedere attività ed interventi, tra cui il controllo, la consulenza e l'assistenza, volti al reinserimento sociale dell’autore di reato e a contribuire alla sicurezza pubblica.

Oltre alla "probation penitenziaria", scelta dal legislatore con la legge 26 luglio 1975 n. 354 e con l’introduzione delle misure alternative alla detenzione che presuppongono l'esistenza di una condanna definitiva, compongono l’attuale sistema le sanzioni sostitutive, applicabili già con la sentenza di condanna, e una forma di "probation giudiziale", innovativa nel settore degli adulti, e rappresentata dalla messa alla prova, consistente nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado per reati di minore allarme sociale.

Tra le sanzioni sostitutive è anche il lavoro di pubblica utilità che nel contempo afferisce anche alla messa alla prova.

Gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) sono divenuti articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in virtù del regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia adottato con del D.p.c.m. 84/2015 e sua successiva modifica con D.p.c.m.78/2024, e del decreto 23 ottobre 2024 (di abrogazione del decreto 17 novembre 2015) che ne dà attuazione, in particolare agli artt. 10 e 11, individuando gli uffici distrettuali e gli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.

Il principale campo di intervento degli Uepe è l’esecuzione delle sanzioni penali non detentive e delle misure alternative alla detenzione. A tal fine elaborano e propongono alla magistratura il programma di trattamento da applicare e verificano la corretta esecuzione da parte degli ammessi.

Sono sei le principali aree di intervento

  • attività di aiuto e controllo delle persone sottoposte alla messa alla prova e all’affidamento in prova al servizio sociale
  • attività di sostegno dei detenuti domiciliari e nell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità e delle sanzioni sostitutive della detenzione
  • attività di indagine sulla situazione individuale e socio - familiare nei confronti dei soggetti che chiedono di essere ammessi alle misure alternative alla detenzione e alla messa alla prova.
  • su richiesta della magistratura di sorveglianza, curano le inchieste al fine dell’applicazione, modifica, proroga o revoca delle misure di sicurezza
  • attività di consulenza agli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento penitenziario
  • attività di controllo della partecipazione del condannato in sospensione condizionale della pena, ammesso al percorso di recupero presso i centri per gli uomini autori di violenza sulle donne.

Esso sono indicate: 

- dall’articolo 72 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e suo regolamento di esecuzione d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230
- dalle leggi penali introdotte in materia di:

  • sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati: legge 28 aprile 2014, n.67
  • pene sostitutive per le condanne detentive brevi: decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150,
  • sospensione condizionale della pena per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica: legge 24 ottobre 2023 n.168.

Gli Uepe sono presenti sul territorio a supporto delle comunità locali e in stretta sinergia:

  • con gli enti locali, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e le altre agenzie pubbliche e del privato sociale presenti nel territorio, per realizzare l’azione di reinserimento ed inclusione sociale
  • con le forze di polizia, per l’azione di contrasto della criminalità e di tutela della sicurezza pubblica

Negli UEPE operano diverse figure professionali: dirigenti, assistenti sociali, pedagogisti, esperti nelle materie di psicologia, criminologia, mediazione linguistica e culturale, ai sensi dell’articolo 80 dell’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354), polizia penitenziaria, funzionari amministrativi e contabili. Collabora anche personale volontario, ai sensi dell’articolo 78 dell’ordinamento penitenziario, in possesso di formazione per le attività di reinserimento delle persone in esecuzione di misure e sanzioni penali nel territorio.