Uffici di esecuzione penale esterna
aggiornamento: 27 febbraio 2025
gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) sono articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità come previsto dal D.p.c.m. 84/2015 Regolamento del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche e successivi decreti attuativi.
In particolare, il d.m. 18 ottobre 2022, e il d.m. 19 ottobre 2022, specificano tra i compiti individuare i fabbisogni e formulare proposte di intervento per le politiche di esecuzione penale esterna, proposte di programmazione e ripartizione delle risorse umane e finanziarie e progetti riguardanti la formazione e l’informazione.
Nei casi di sospensione del procedimento e messa alla prova l'Ufficio di esecuzione penale esterna ha il compito specifico di definire con l’imputato la modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, tenendo conto delle attitudini lavorative e delle esigenze personali e familiari, raccordandosi con l’ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita. Il lavoro di pubblica utilità diventa parte integrante e obbligatoria del programma di trattamento per l’esecuzione della prova.
Nel corso dell’esecuzione, l’UEPE cura l’attuazione del programma di trattamento svolgendo gli interventi secondo le modalità previste dall’art. 72 della legge 354/1975, informa il giudice sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, sulla necessità di eventuali modifiche o inosservanze che possano determinare anche la revoca della prova.
►Gli Uffici di esecuzione penale esterna
Riferimenti normativi
- D.p.c.m. 84/2015 - Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche
-
Decreto 23 ottobre 2024 - Individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16 comma 1 e comma 2 del D.P.C.M. n. 84/2015