Decreti e sentenze crisi impresa
LATTANZI YLENIA
liquidazione controllata n.5/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
Sezione Prima
in linea dal 27 febbraio 2026 fino al 27 marzo 2026
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
Dott. Mirco Lombardi Giudice
Dott. Dario Colasanti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario per l’apertura della procedura di liquidazione controllata n. 9 del 2026 promosso su istanza depositata in data 17.2.2026;
DA
LATTANZI YLENIA (CF: LTTYLN95L50E205G) residente in Calco (LC) Via San Vigilio n. 93, assistito e difeso dagli Avv.ti Matteo Notaro e Rossella Rebecca Jorio, coadiuvati dal Gestore della Crisi Dott.ssa Eleonora Fumagalli;
- letta la domanda del ricorrente;
- esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi Dott.ssa Eleonora Fumagalli ai sensi dell’art. 269 CCII, dalla quale risulta un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione fornita e in cui attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
- sentito il Giudice relatore;
- rilevato che il sovraindebitato ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett c) CCII, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- rilevato la competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. b), CCII, in considerazione del fatto che il ricorrente è residente in Calco (LC);
- rilevato che non risulta la proposizione di diverse precedenti domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;
- ritenuto che sussista la condizione di sovraindebitamento di cui all’art. 2 comma 1 lett c) CCII, posto che a carico della ricorrente risultano debiti per € 131.287,81, cosicché il patrimonio di cui dispone risulta chiaramente insufficiente;
- considerato che nella relazione ai sensi dell’art. 269 CCII, il Gestore della Crisi ha attestato che la sig.ra Lattanzi Ylenia è in grado di offrire ai creditori la prospettiva di un attivo utile ad assicurare una soddisfazione non irrisoria, anche alla luce del criterio di cui all’art. 283 comma 2° CCII, in quanto nel suo patrimonio sono rinvenibili, oltre all’eccedenza del reddito rispetto alle esigenze esistenziali, anche dei beni mobili (alcuni arredi in precedenza utilizzati per lo svolgimento dell’attività lavorativa in forma imprenditoriale) il cui valore è stato determinato all’incirca in euro 4.000,00;
- ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti, di cui agli articoli 268 e 269 CCII, salva la valutazione che a suo tempo dovrà essere svolta ai fini dell’esdebitazione;
P.Q.M.
- dichiara l’apertura della liquidazione controllata di Lattanzi Ylenia (CF LTTYLN95L50E205G), residente in Calco (LC), Via San Vigilio n. 93;
- nomina Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
- nomina Liquidatore Dott.ssa Eleonora Fumagalli, con studio in Lecco (LC)- Piazza Manzoni n. 7;
- ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori termine fino a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti;
- dispone a cura della Cancelleria l’inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- dichiara che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all’apertura della liquidazione;
- avvisa che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all’apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
- ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- dispone che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 23.02.2026
Il Giudice relatore
Dott Dario Colasanti
Il Presidente
Dott Marco Erminio Maria Tremolada
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24/02/2026
PEPE GIOVANNI e FORMATO PINA
omologa ristrutturazione debiti del consumatore

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
in linea dal 27 febbraio 2026 fino al 29 marzo 2026
in persona del Giudice Designato, Dott.ssa Vincenzina ANDRICCIOLA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 64/2025 P.U. (subprocedimento n. 64-1/2025 P.U.),
promosso da: PEPE Giovanni, nato a Ceppaloni (BN) il 24/06/1963 – codice fiscale PPEGNN63H24C476P - e ivi residente alla Via Provinciale Frazione S. Giovanni, 15 e FORMATO Pina, nata a Benevento il 30/10/1968 – codice fiscale FRMPNI68R70A783G - e residente in Ceppaloni (BN) alla Via Provinciale Frazione S. Giovanni, 15, coniugi in regime patrimoniale di separazione dei beni, coadiuvati dall’Advisor finanziario Dott. Antonio PALOMBI, dall’Avv. Stefania PEPICELLI, e con l’ausilio del gestore della crisi, Dott. Francesco STEFANINI,;
avente per oggetto la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 66 e 67 ss. C.C.I.I.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti di causa, che debbono intendersi,
in parte qua, come qui riportati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12 giugno 2025, i coniugi PEPE Giovanni e FORMATO Pina, premesso di rivestire ambedue la qualifica di consumatori [cfr., art. 2, I comma, lett. e), CCI], e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento [cfr., art. 2, I comma, lett. c), CCI] hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, nei seguenti termini:
- “proseguire il pagamento delle rate del mutuo a norma dell’art.67, comma 5, CCII, il cui debito residuo ammonta ad € 32.778,34 stante la regolarità dei pagamenti in corso;
- proseguire e completare i pagamenti della “Rottamazione Quater” escludendo dal piano i debiti residui ossia € 892,03 per Pepe Giovanni e € 287,45 per Formato Pina;
- per quanto concerne Pepe Giovanni il Piano di ristrutturazione dei debiti prevede la proposta di pagamento del creditore prededucibile al 100%, i crediti prelatizi rappresentati da un credito ipotecario e i crediti privilegiati al 60% del loro valore nominale e i creditori chirografari al 10% del valore nominale. La proposta prevede il pagamento di una rata mensile di € 300,00 che consentirebbe l’intero rimborso del Piano di ristrutturazione in un tempo di 39,15 mesi pari a 3 anni e 3 mesi;
- per quanto concerne Formato Pina il Piano di ristrutturazione dei debiti prevede la proposta di pagamento del creditore prededucibile al 100%, i crediti prelatizi rappresentati da un credito ipotecario e i crediti privilegiati al 40% del loro valore nominale e i creditori chirografari al 10% del valore nominale. La proposta prevede il pagamento di una rata mensile di € 300,00 che consentirebbe l’intero rimborso del Piano di ristrutturazione in un tempo di 73,47 mesi pari a 6 anni e 2 mesi”.
E’ stata depositata la relazione redatta ai sensi dell’art. 68 CCI dal professionista delegato dall’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell’ODCEC di Benevento, Dott. Francesco STEFANINI, nella quale, con l’ausilio dei nominati Advisors, si dà conto delle ragioni dell’indebitamento e della diligenza dei debitori nel contrarle, nonché della loro attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della – per vero copiosa – documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori, sia compulsando l’agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell’art. 68 CCI.
Con decreto del 24 novembre 2025, il G.D. disponeva l’apertura del procedimento finalizzato alla omologazione del piano così come proposto dai coniugi ricorrenti, assegnando i termini previsti dall’art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell’OCC. Sicché L’OCC ha provveduto – dandone, peraltro, atto nella nota del 22 dicembre 2025 – ai prescritti adempimenti ex art. 70 CCI.
In conseguenza degli adempimenti pubblicitari di cui al già menzionato art. 70, al gestore pervenivano osservazioni al piano da parte dei creditori ViViBanca S.p.A. e Marte Spv S.r.l.
La prima riteneva inammissibile la domanda di omologa difettando un presupposto dell’art. 69 del CCI, in particolare in quanto i debitori avevano determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave. Marte SpV S.r.l., invece, chiedeva riconoscersi, in via ipotecaria, oltre che la sorte capitale, anche gli interessi ex art. 2855 c.c., per complessivi € 38.840,96, e in via chirografaria di € 22.891,34 per ulteriori interessi e spese.
A fronte di dette osservazioni il gestore, sostenuto dalle contro-osservazioni dell’advisor legale (allegate), ha così replicato: “con riferimento alle osservazioni di Marte Spv S.r.l., rappresenta che l’importo offerto risulta superiore all’ipotesi liquidatoria rappresentata nel piano, fondata anche sulla perizia di stima dell’immobile. Quanto invece alle osservazioni di ViViBanca S.p.A. circa la presunta colpa grave e la mala fede nella stipula del contratto di cessione del quinto del 12 agosto 2020, rimette alla S.V.I. le risultanze delle attività svolte, affinché anche alla luce delle osservazioni dei debitori, possa valutare la fondatezza delle contestazioni formulate dal creditore opponente e, ove ritenute superabili in ragione di diritto, proceda all’omologazione del piano, con sentenza che dichiari la chiusura della procedura”.
Orbene, le contestazioni di ViViBanca non appaiono fondate.
Invero, l’istituto di credito lamenta che i debitori avrebbero determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dacché la loro domanda avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile.
Secondo la Banca, più in particolare, la debitrice FORMATO sarebbe da considerarsi gravemente negligente in quanto assumeva il debito pur sapendo di non poterlo poi onorare, stante già una pregressa debitoria.
Detta doglianza, tuttavia, non appare fondata.
È significativo evidenziare, contrariamente a quanto sostenuto da ViViBanca, che la debitrice ha adempiuto a ben 52 ratei del finanziamento su 120 totali, pagamenti poi interrotti per cause sopravvenute imprevedibili e inevitabili, ad ella dunque non addebitabili per colpa (ad es., il fatto che, dal 2022, la FORMATO ha dovuto far fronte anche ai debiti del madre medio tempore defunta, nonostante, comunque, continuasse ad adempiere al finanziamento ottenuto da ViViBanca).
Pertanto, può senz’altro affermarsi che al momento dell’assunzione del debito con la Banca, FORMATO Pina aveva confidato ragionevolmente nella sua capacità di adempiere ai ratei restitutori del finanziamento, che ha infatti onorato fintantoché ha potuto.
Dunque, alcun rimprovero per colpa – e men che mai grave – può muoversi alla debitrice.
Quanto, d’altra parte, alle osservazioni di Marte Spv S.r.l., si rinvia alla modifica del piano presentata dal gestore a seguito di decreto di questo G.D., nel quale si evidenziava, come sostenuto dalla società, la non correttezza del declassamento a chirografo delle spese e degli interessi del credito di natura ipotecaria, in spregio al disposto dell’art. 2855 c.c.
Dunque, il gestore ha provveduto a modificare il piano tenendo debitamente conto delle cause legittime di prelazione che assistono il credito, anche per spese ed interessi ex art. 2855 c.c., dovuto a Marte Spv. S.r.l.
Ricorrono dunque i presupposti per ritenere che la proposta e il piano siano ammissibili, in quanto provenienti da soggetti non consumatori ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni da ristrutturate per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitati, secondo la definizione riportata all’art. 2, I comma, lett. c), CCI.
La domanda, inoltre, risponde ai criteri di cui all’art. 66 CCI, relativo alle procedure familiari, trattandosi di membri della medesima famiglia, conviventi.
Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto i ricorrenti non risultano essere stati già esdebitati nei cinque anni precedenti, né hanno già beneficiato per due volte dell’esdebitazione, né, allo stato e, secondo quanto agli atti, come pure meglio precisato supra, risultano che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Ricorrono dunque tutti i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCI.
A seguito dell’omologa – e senza necessità di alcun provvedimento al riguardo trattandosi di un effetto proprio dell’omologa stessa – dovrà in ogni caso cessare l’efficacia delle cessioni e delle delegazioni di pagamento eventualmente ancora in corso, in quanto la soddisfazione dei creditori anteriori avviene secondo le modalità e nella misura indicata nel piano e nella proposta.
Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro quarantotto ore “sul sito web del tribunale o del Ministero della giustizia”, ex art. 70, VIII comma, CCI.
Nel caso di specie, infine, non occorre la trascrizione della sentenza, giacché la consistenza immobiliare del debitore non è destinata alla soddisfazione dei creditori.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.D. Dott.ssa Vincenzina ANDRICCIOLA, così provvede:
omologa il piano familiare di ristrutturazione dei debiti dei consumatori
sovraindebitati, presentato da PEPE Giovanni, nato a Ceppaloni (BN) il 24/06/1963 – codice fiscale PPEGNN63H24C476P - e ivi residente alla Via Provinciale Frazione S. Giovanni, 15 e FORMATO Pina, nata a Benevento il 30/10/1968 – codice fiscale FRMPNI68R70A783G;
dispone eseguirsi gli adempimenti di cui all’art. 70, co. 8, CCII;
dispone che la pubblicazione della presente sentenza nell’apposita area del sito web del Ministero della giustizia sia compiuta per estratto, il quale conterrà le generalità dei debitori, il dispositivo e la data del deposito della sentenza stessa;
dichiara chiusa la procedura.
Benevento, 20/02/2026
Il G.D.
Dott.ssa Vincenzina ANDRICCIOLA
CORTESI GESSICA
apertura liquidazione controllata
N. R.G. 12- 1/ 2026

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea dal 26 febbraio 2026 fino al 26 febbraio 2029
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato
CORTESI GESSICA (C.F. CRTGSC85L48D704G), residente in via Luigi Silvagni, 45, Forlì
- Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 6.2.2026 da CORTESI GESSICA, rappresentato e difeso dall’avv. FLAVIO VITALI
- Vista la relazione del Gestore, dott.ssa CATERINA VALDUCCI
- esaminati gli atti ed i documenti;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII);
- rilevato che la relazione redatta dall’OCC, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- rilevato altresì che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- dato atto che il Gestore ha provveduto in conformità;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica svolgente attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato part time;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta ad oltre Euro 660.000,00 e che dunque è connotata da particolare gravità;
- osservato che il patrimonio è costituito da reddito da lavoro, a fronte del quale percepisce un reddito netto mensile di circa Euro 1.550,00, da due conti correnti con esigui saldi attivi e da partecipazioni societarie, il cui valore pare esiguo e senz’altro inidoneo a coprire l’ingente debito maturato;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 1.550,00 netti mensili, il reddito percepito dal coniuge è pari a circa Euro 2.100,00 mensili, per un totale di Euro 3.650,00 a cui vanno aggiunti Euro 400,00 mensili percepiti a titolo di assegno unico, posto che la Cortesi ed il marito hanno due figli minori a carico;
- precisato che le somme indicate a titolo di mutuo per un immobile acquistato dal marito nel 2025 non possono essere poste a carico della debitrice e che i versamenti relativi alle polizze dovranno essere sospesi all’apertura della procedura, ferme le successive valutazioni circa la revocabilità dei versamenti;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento, del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 700,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che, ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII, la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- Ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dall’art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dal Gestore dell’OCC, purché determinato entro la misura di legge, costituisce spesa prededucibile, mentre il compenso spettante al legale del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda;
- Ritenuto peraltro di dover precisare che in sede di formazione dello stato passivo il nominando Liquidatore dovrà attentamente vagliare le domande, rispettivamente, del legale e del Gestore, atteso che le somme preventivate si mostrano ingiustificatamente superiori a quanto dovuto e che, in ogni caso, non è ammissibile una duplicazione del compenso, sia pure a soggetti diversi, per la medesima attività;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di CORTESI GESSICA (C.F. CRTGSC85L48D704G),
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca Liquidatore la dott.ssa CATERNINA VALDUCCI;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di
seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 700,00 mensili, per dodici mensilità, che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi
- agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua
approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 13.2.2026
Il Presidente
dott.ssa Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott.ssa Maria Cecilia Branca
MACELLARI NICOLA e SINESI MARCELLA
apertura della liquidazione controllata n. 7/2026 e n.8/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
VII Sezione Civile
In linea dal 26 febbraio 2026 fino al 25 febbraio 2029
Riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Daniele Bianchi Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Relatore
Nel procedimento 24-1/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
MACELLARI NICOLA, C.F. MCLNCL69R25D969V, nato a Genova il 25 ottobre 1969 residente in Genova Via Giambattista Gaulli 13/5, domiciliato in Genova, Via delle Ginestre 3/12
SINESI MARCELLA, C.F. SNSMCL69L56D969I, nata a Genova il 16 luglio 1969 residente in Genova Via Giambattista Gaulli 13/5 domiciliata in Genova, Via delle Ginestre 3/12.
Assistiti dall’ OCC ELISA PAPANDREA.
Rilevato che, con ricorso depositato il 26.1.2026 MARCELLA NICOLA e SINESI MARCELLA hanno chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i loro beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che l’art. 66 CCII consente la presentazione di una domanda congiunta da parte dei membri della stessa famiglia ove gli stessi siano conviventi o laddove il sovraindebitamento abbia un’origine comune (circostanze entrambe sussistenti nel caso di specie);
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché i ricorrenti sono residenti nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore, deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dai debitori e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il loro patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte. In particolare,
- I coniugi risultano proprietari di un solo bene immobile, sito in Via Giambattista Gaulli 13/5 (Genova) per il quale grava un mutuo con rata mensile di euro 960,00. Peraltro, l’immobile è oggetto della procedura esecutiva n. 150/2025;
- I beni mobili posseduti dai coniugi risultano allo stato di modico valore;
- i coniugi sono soggetti al pagamento di diverse rate mensili per il rimborso di finanziamenti per un importo complessivo superiore a € 700,00
- I redditi mensili dei coniugi risultano del tutto insufficienti alla copertura dei debiti maturati, atteso che, al momento:
- SINESI MARCELLA dichiara un reddito mensile di euro 2.000,00 circa (da cui attualmente sono detratte due cessioni per complessivi €689,00);
- MACELLARI NICOLA dichiara di percepire un assegno NASPI di circa € 134,00;
- Che il nucleo familiare percepisce l’assegno unico di 590,00 € circa per i figli (oltre al contributo comunale per la figlia minore in affido di circa 540 € e la pensione di invalidità di circa 530 € per il figlio maggiore invalido, somme che tuttavia non rientrano nel computo del reddito mensile considerata la loro natura e finalità);
- Che l’ammontare complessivo dei debiti è al momento pari a €229.825,51;
Considerato che, alla luce della relazione dell’OCC ove emerge l’esistenza di attivo liquidabile (sia mediante il versamento di un importo mensile per tutta la durata della procedura sia mediante il ricavato della vendita forzata dell’immobile di proprietà), possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata.
Quanto alla determinazione del limite di reddito che i debitori possono trattenere per il proprio e familiare sostentamento ai sensi dell’art. 268, comma 4, lett. b) CCII, si osserva che, alla luce del tenore letterale della norma — che fa riferimento al “giudice” e non al “Tribunale” — e considerato che l’art. 270 CCII non include tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, la concreta determinazione di tale limite deve essere rimessa al Giudice delegato.
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che, per quanto riguarda la richiesta di revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benché in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI alla procedura di liquidazione controllata, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile anche alla liquidazione controllata atteso che:
- i. nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI);
- ii. l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
- iii. l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI);
- iv. alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- v. il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- vi. solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
Ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dai ricorrenti assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
Ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
Quanto al compenso del professionista facente funzioni di OCC si rileva che il comma 3 dell'art. 275 (come modificato dall'art. 41 D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136) prevede espressamente che “Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202”
Al riguardo, si rileva che i compensi debbano essere compresi nei limiti indicati dagli artt. 14 e ss. del DM 202/2014, e si rammenta che “L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di Euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad Euro 20.000”, dovendosi - di conseguenza - ridurre l'importo del compenso ove vengano superati tali limiti;
Considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi dei difensori/advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 c.c. in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277 CCII, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
MACELLARI NICOLA (C.F. MCLNCL69R25D969V)
SINESI MARCELLA (C.F. SNSMCL69L56D969I)
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi;
CONFERMA come liquidatore la dott.ssa Elisa Papandrea;
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamento (cessione Figenpa e prestito Ital Credi spa, ed ogni altro eventuale ) oggetto di ristrutturazione e in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione autorizzando ex art. 151 c.p.c. la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti.
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena terminata (se disposta) la vendita dei beni mobili e/o immobili del debitore ( e ricorda al liquidatore che, ove sia necessaria la vendita, entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno);
- ogni 5 mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche
- a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI.
- Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- In prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
DISPONE fino ad eventuale successiva determinazione del G.D. che risulti escluso dalla liquidazione il reddito dei ricorrenti sino alla concorrenza dell’importo di euro 2.300,00 mensili, con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura (ad eccezione degli importi ricevuti dal Comune a titolo di mantenimento per la figlia adottiva e della pensione di invalidità per l’altro figlio); riservando al GD la definitiva rideterminazione nella sede liquidatoria ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 29/01/2026
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Daniele Bianchi
Minuta redatta dalla dott.ssa Lisa Martinelli
POMETTI MAURIZIO
apertura della liquidazione controllata n. 6/2026

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In linea dal 26 febbraio 2026 fino al 25 febbraio 2029
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Daniele Bianchi Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
MAURIZIO POMETTI CF PMTMRZ71P07D969H
Assistito dall’avv. GIOVANNI CALY
Rilevato che con ricorso depositato il 13.1.2026
MAURIZIO POMETTI, CFPMTMRZ71P07D969H ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
MAURIZIO POMETTI CFPMTMRZ71P07D969H
NOMINA Giudice Delegato Chiara Monteleone
CONFERMA liquidatore il dott. Federico Hardonk
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza ogni cinque mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 29/01/2026
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Daniele Bianchi
CAUCCHIOLI ROMINA
apertura liquidazione controllata

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in linea dal 26 febbraio 2026 fino al 25 febbraio 2030
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
dott. Francesco Bartolotti - Giudice
promosso da
Caucchioli Romina (C.F. CCCRMN73T43E349L)
-ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
rilevato che Caucchioli Romina ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza dell’intestato Tribunale ex art. 27 comma II CCII, atteso che la ricorrente è residente in Oppeano (Vr) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;
considerato che la ricorrente ha prodotto (anche mediante indicazione nel ricorso o nella relazione del gestore della crisi) la documentazione di cui all’art. 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la sua qualità di persona fisica non esercente attività di impresa, ossia: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) indicazione dei beni di proprietà (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti, previsti dall’art. 270 comma 2 lett. e) della successiva redazione dell’atto previsto dall’art. 272, comma 2 CCII); 3) elenco nominativo dei creditori; 4) indicazione del mancato compimento di dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell’art. 39 comma 2 CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell’art. 274 comma 2 CCII; 5) lo stato di famiglia e l’indicazione delle spese necessarie per il mantenimento personale (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall’art. 268 comma 4 lett. b) CCII;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall’OCC, avv. Anna Bimbatti, il quale ha verificato la correttezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale della ricorrente, nonché l’ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice. Nella relazione, inoltre, il gestore ha provveduto anche ad indagare “le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni” (come ora imposto dall’art. 269, comma 2 CCII) ed ha altresì indicato in € 1.322, 07 l’ammontare del proprio compenso ed in un ammontare massimo di € 150 mensili la somma che può essere messa a disposizione della procedura, con conseguente possibilità di acquisizione di un attivo che eccede le spese in prededuzione e che potrà essere distribuito ai creditori;
ritenuto che la ricorrente sia legittima a richiedere l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, lett. c) e 268, comma 1, CCII, in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: ella è attualmente lavoratrice dipendente e, sebbene il suo indebitamento derivi principalmente da finanziamenti contratti per finanziare un’attività imprenditoriale svolta in passato, l’impresa individuale di cui la stessa era titolare è stata cancellata dal registro delle imprese nel 2013;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. c) CCII atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominata dall’OCC, a fronte di un indebitamento di € 120.389,98, ella non è proprietaria di beni mobili registrati o immobili e percepisce una retribuzione media netta mensile di € 1.787,34 per n. 12 mensilità, pressochè interamente assorbita dalle esigenze di mantenimento sue e della figlia; in particolare, la Caucchioli, pur non dovendo nulla corrispondere per affitti ed utenze domestiche, essendo ospitata insieme alla figlia presso i genitori, provvede al pagamento della badante che assiste questi ultimi, così contribuendo alle spese dell’intero nucleo familiare; è perciò del tutto evidente che la ricorrente con il proprio patrimonio e con i propri redditi non sia in grado di far fronte ai debiti (già tutti scaduti ed esigibili) da cui è gravata, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
ritenuto che sia opportuno precisare che, per effetto dell’apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del liquidatore) al datore di lavoro, non dovranno più essere operate trattenute mensili sullo stipendio in forza di cessioni volontarie del quinto, di assegnazioni di credito al termine di procedure esecutive mobiliari presso terzi ovvero di pignoramento esattoriale ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/73.
Infatti, in caso di cessione volontaria e di assegnazione all’esito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi (ovvero di pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/73) di quote di stipendio o di pensione (o del TFR) il creditore per effetto della cessione volontaria o dell’assegnazione all’esito della procedura esecutiva mobiliare (ovvero dello speciale pignoramento di cui sopra), acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione (o il TFR) che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (o della notifica dello speciale pignoramento). Ed infatti la cessione volontaria o l’assegnazione coattiva della quota di stipendio o pensione (o del TFR) non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell’effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris. Pertanto il trasferimento del credito relativo alla quota di stipendio o pensione (o TFR) ceduta o assegnata si verifica solo nel momento in cui lo stesso venga ad esistenza e, qualora ciò avvenga dopo l’apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall’obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l’effetto traslativo, pur previsto da un provvedimento giudiziale emesso prima dell’apertura della procedura (ovvero da un atto volontario di cessione della quota), non può essere opposto a quest’ultima. Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall’art. 14 ter L. n. 3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell’ulteriore assimilazione di quest’ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. 3/2012 e ora negli artt. 268,270,271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso, nell’art. 270 comma 5, CCII (anche come modificato dal correttivo ter), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI).
Pertanto, le quote di stipendio o di pensione maturate dopo l’apertura della liquidazione controllata, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario (o a cui favore era avvenuta la cessione volontaria), al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell’attivo realizzato, nel rispetto dell’ordine della cause legittime di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell’incasso delle quote di stipendio o di pensione, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
ritenuto, quindi, che dovranno in particolare cessare le trattenute mensili sullo stipendio della Caucchioli in forza dei pignoramenti eseguiti da Itacapital e da Ifis NPL;
ritenuto che al fine di garantire che le quote di retribuzione eccedenti l’importo che il debitore potrà trattenere per sé su base mensile (come sarà determinato dal Giudice Delegato con separato provvedimento) siano correttamente quantificate e messe a disposizione della procedura per essere destinate ai creditori, giusto il disposto dell’art. 270 c. 2 lett. e) CCII: 1) va ordinato al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura, sul quale dovrà essere versata ogni somma di pertinenza della procedura medesima; 2) va ordinato al liquidatore di comunicare immediatamente al datore di lavoro il separato provvedimento del Giudice delegato con il quale sarà determinata la quota di pensione mensile che il Compri potrà trattenere per sé; 3) va ordinato al datore di lavoro di versare sul conto della procedura a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l’importo mensile (per 12 mesi) eccedente la quota di pensione che la Caucchioli potrà trattenere per sé, come determinata dal Giudice delegato con il provvedimento di cui al punto precedente; il datore di lavoro dovrà inoltre versare sul conto della procedura l’intero importo della tredicesima, nonché ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto dall’ente previdenziale.
considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter): 1) la stessa dovrà rimanere aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, comma 3, CCII); 2) che conseguentemente le quote di pensione, le tredicesime ed i canoni di locazione (salvo, ovviamente, che non sia già intervenuta prima l’alienazione a terzi degli immobili locati, con subentro dell’acquirente nel diritto alla percezione dei canoni) dovranno essere senz’altro acquisiti almeno per tale periodo triennale; 3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell’esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di pensione o comunque beni sopravvenuti e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr art. 272, comma 3 bis, e art. 282, comma 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall’art. 213. Comma 5 CCII; 4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell’esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di pensione, tredicesime mensilità (e eventuali beni sopravvenuti, ivi compresi i canoni di locazione qualora gli immobili non siano stati ancora venduti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo anche l’apprensione delle quote di retribuzione e della tredicesime per i tre anni successivi all’apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’esdebitazione ai sensi dell’art. 282, comma 1 , CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all’esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l’insussistenza dei presupposti per l’esdebitazione, dovrà essere indicata la durata della prosecuzione dell’apprensione delle quote di retribuzione e delle tredicesime fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall’art. 213 CCII;
ritenuto che, giusto il disposto dell’art. 270, comma 2, lett. b), CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall’OCC;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2, lett c), CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall’art. 14 quinques della L. 3/2012), poiché costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
rilevato che la determinazione della quota della retribuzione che può essere trattenuta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 268 comma 4 lett. b) CCII sarà compiuta assunte dal Giudice delegato con
separato provvedimento;
ritenuto, inoltre, che sia opportuno precisare che, alla luce delle modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter:
- ai sensi del nuovo testo dell’art. 275, comma 3, CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all’OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l’attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell’importo eventualmente concordato tra il debitore e l’OCC senza che questo sia vincolante per il Giudice e con la precisazione che le eventuali somma già corrisposte dal debitore ante procedura saranno considerate quali acconti sul compenso; conseguentemente l’OCC non dovrà presentare domanda al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell’OCC potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che, ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, comma 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell’esecuzione di un riparto parziale, ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
- che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
- che la disciplina relativa all’accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall’art. 275 bis CCII;
- che, giusto il disposto del comma 6 bis dell’art. 275 CCII, nella ripartizione dell’attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232,commi 3, 4 e 5 CCII;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Caucchioli Romina (C.F.: CCCRMN73T43E349L), nata a Isola della Scala il 03/12/1973;
- Nomina Giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
- Nomina liquidatore
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- dà atto che per effetto dell'apertura della presente procedura ed a partire dal mese successivo alla notifica della presente sentenza al datore di lavoro (a cura del liquidatore), dovranno cessare le trattenute sulla retribuzione di Caucchioli Romina a favore di terzi in forza di cessioni volontarie del quinto, di assegnazioni di credito al termine di procedure esecutive mobiliari presso terzi ovvero di pignoramento esattoriale ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/73;
- ordina al liquidatore di comunicare immediatamente al datore di lavoro il separato provvedimento del Giudice delegato con il quale sarà determinata la quota di reddito mensile che il debitore potrà trattenere per sé;
- ordina al datore di lavoro di versare sul conto della procedura a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore l’importo mensile (per 12 mesi) eccedente la quota di retribuzione che il debitore potrà trattenere per sé, come determinata dal Giudice delegato con il provvedimento di cui al punto precedente. Il datore di lavoro dovrà inoltre versare sul conto della procedura, l’intero importo della tredicesima, nonché ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto alla Caucchioli;
dispone:
- che il liquidatore invii immediatamente (e comunque entro tre giorni da quanto ne ha avuta copia informatica editabile (non per immagine) ed in formato “.doc” del presente decreto alla cancelleria (con inoltro all’indirizzo mail fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it);
- che la cancelleria, dopo aver ricevuto dal gestore della crisi la copia del provvedimento come disposto al punto precedente, provveda immediatamente alla sua pubblicazione sull’apposita aresa del sito web del Ministero della Giustizia, mediante inoltro in allegato a mail del dominio giustizia inviata all’indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it e precisando nella mail che la pubblicazione dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta e per la durata di quattro anni;
dispone che il liquidatore:
- notifichi la presente sentenza alla debitrice ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L’esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall’apertura provveda alla formazione dell’inventario dei beni della debitrice e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII nel testo come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2026) depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto conto della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche
- a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282, comma 2, CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore alla debitrice, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall’apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti ed alla Caucchioli una relazione in cui prenderà argomentata posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII per l’esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull’esdebitazione ai sensi dell’art. 282, comma 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell’OCC, ai sensi dell’art. 275, comma 3, CCII (ed allegando all’istanza anche l’eventuale compenso concordato con il debitore, nonché dando atto degli acconti già versati, anche prima dell’apertura della procedura);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull’esdebitazione non si sia già provveduto in un momento anteriore, all’istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al liquidatore e all'OCC
Verona, 4 febbraio 2026
Il Presidente est.
Dott. Monica Attanasio
BODINI ACHILLE
apertura della liquidazione controllata n.9/2026

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In linea dal 26 febbraio 2026 fino al 25 febbraio 2029
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Daniele Bianchi Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
BODINI ACHILLE (C.F. BDNCLL75M23D969K), nato a Genova in data 23.08.1975;
con l’ausilio dell’OCC dott.ssa Michela Benna.
Rilevato che, con ricorso depositato in data 21.01.2026, Bodini Achille ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC; considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.
Considerato infatti che:
- requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell’aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
- differentemente dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- sig. Bodini risulta vivere da solo in un immobile condotto in comodato d’uso, stipulato con il sig. Bruna in data 01.12.2025, sito in Genova, Via Molassana n. 43/3 con rimborso di una quota di spese vive per euro 300,00 mensili;
- sig. Bodini non risulta titolare di beni immobili;
- sig. Bodini non risulta titolare di beni mobili registrati;
- sig. risulta titolare di conto corrente n. 31132792 accesso presso Monte dei Paschi di Siena con un saldo attivo di euro 283,16; inoltre, libretto postale inutilizzato con saldo pari a 0;
- sig. risulta percepire stipendio a titolo di lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la ditta Bertulla di Bertulla Niccolò di euro 1.500,00 mensili;
- per quanto riguarda la situazione debitoria, risultano:
euro 9.274,20 per debiti privilegiati con Agenzia delle Entrate e Comune di Genova;
euro 109.537,44 per debiti chirografari con Prisma Spv S.r.l. quale cessionaria di Unicredit, Condominio di Via Ferri, Agenzia delle Entrate – Riscossione; - la massa debitoria totale del ricorrente risulta quindi essere pari ad euro 115.811,64;
- la quota incomprimibile viene calcolata dall’OCC in euro 1.350,00 mensili, tenuto conto delle entrate mensili del ricorrente e della circostanza che egli corrisponde, mensilmente, la somma di euro 300,00 alla ex moglie per il mantenimento dei suoi due figli Bodini Gabriele, nato a Genova il 07.04.2011 e Bodini Sara, nata a Genova il 06.05.2015, collocati presso la madre;
- il sig. Bodini, pertanto, intende mettere a disposizione della procedura la somma di euro 150,00 mensili per un totale di euro 6.300,00 oltre al 20% della tredicesima mensilità;
considerato che l’eventuale congruità delle spese indicate dall’OCC nell’individuazione della quota incomprimibile e della correlata eccedenza disponibile per la procedura verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all’apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati
in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
BODINI ACHILLE (C.F. BDNCLL75M23D969K), nato a Genova in data 23.08.1975;
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatrice la dott.ssa Michela Benna;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l’art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 29.01.2026
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Daniele Bianchi
GINO DOMENICO BELLANI e ANNAMARIA GAROFALO
apertura liquidazione controllata n.7/2026 e n.8/2026 - N. 355/2025 R.G. P.U.

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE
in linea dal 26 febbraio 2026 fino al 25 febbraio 2030
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasi presidente
dr. Pier Paolo Lanni giudice
dr. Francesco Bartolotti giudice rel./est.
nel procedimento n. 355/2025 P.U. per l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da
GINO DOMENICO BELLANI (C.F: BLLGDM61C07L020P)
ANNAMARIA GAROFALO (C.F.: GRFNMR60P66B160P)
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei debitori sovra-indebitati Gino Domenico BELLANI ed Annamaria GAROFALO (C.F: BLLGDM61C07L020P).
letto il ricorso proposto da Gino Domenico BELLANI ed Annamaria GAROFALO per l’apertura della procedura familiare di liquidazione controllata del loro patrimonio; ai sensi degli artt. 66 e 268 e ss. CCII; considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65 comma 2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l’udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato dall’imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all’orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all’art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio - e richiede quindi la convocazione delle parti - solo nell’ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); ritenuta quindi l’applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata; considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza; ritenuta la competenza dell’intestato Tribunale ex art. 27 comma 2 CCII, atteso che i ricorrenti risiedono in Comune di Gazzo Veronese (VR), via Primo Maggio n. 32/C unitamente alla figlia maggiorenne Ilenia BELLANI (nata il 09.12.1987); considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39 commi 1 e 2 CCII; considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 270 comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell’atto previsto dall’art. 272 comma 2 CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell’art. 39 comma 2 CCII, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell’art. 274 comma 2 CCII); 5) lo stato di famiglia e l’elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall’art. 268 comma 4 lett. b), CCII); considerato, d’altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall’art. 14 ter L. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell’OCC previsto dall’art. 269 comma 2 CCII, nell’ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore; considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati; rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi nominato dall’OCC avv. Maurizio ASCIONE CICCARELL, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l’ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, altresì indicando le cause dell’indebitamento familiare e la diligenza impiegata dai debitori nell’assunzione delle proprie obbligazioni, siccome previsto dall’art. 269 comma secondo CCII a seguito della riforma di cui al D.Lgs 136/2024 (cd. correttivo ter al Codice della Crisi), in vigore dal 28 settembre 2024; rilevato che i ricorrenti non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: i ricorrenti risultano entrambi in pensione già dal 2019 (dal 01.08.2019 Gino Domenico BELLANI, con un emolumento previdenziale netto di € 1.100,00 al mese per tredici mensilità; dal 01.09.2019 Annamaria BELLANI, con un emolumento previdenziale netto di € 1.000,00 al mese); dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma primo e 2 comma primo lett. c) e 268 comma primo CCII i ricorrenti sono legittimati a richiedere l’apertura della liquidazione controllata del loro patrimonio; ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal Gestore, i ricorrenti sono gravati da ingenti debiti, in particolare verso il ceto bancario, sia per il residuo derivante dal contratto di mutuo fondiario concluso nel 2010 per l’acquisto della casa di abitazione, sia per altri prestiti di natura personale di ciascuno dei coniugi, oltre ad una esposizione comune per spese condominiali rimaste insolute; il tutto per un debito complessivo attestato dall’OCC. in € 228.313,86 (di cui 166.954,86 quale massa passiva comune; € 37.359,00 quale massa passiva di Gino Domenico BELLANI; € 24.000,00 quale massa passiva di Annamaria GAROFALO); a fronte di tale situazione debitoria, i ricorrenti, come già evidenziato, risultano godere di un patrimonio costituito essenzialmente dai rispettivi redditi pensionistici; i ricorrenti sono privi di beni mobili di valore; sono proprietari ciascuno di una vettura (Gino Domenico BELLANI di una Opel Corsa immatricolata il 28.08.2020, di valore economico stimato in un importo variabile di € 8.000,00 – 9.800,00; Annamaria GAROFALO di una Toyota Aygo immatricolata il 09.03.2009, di valore economico stimato in circa € 3.500,00); gli immobili che costituiscono la casa di abitazione dei ricorrenti (e relative pertinenze) risulta colpito da procedura esecutiva immobiliare, nella quale il compendio risulta essere stato stimato nell’importo di 125 mila euro, al lordo dei costi di regolarizzazione edilizia; in relazione a tale componente attiva il Gestore della Crisi ha ipotizzato in via prudenziale di poter conseguire un ricavo di 83 mila euro; dunque, appare evidente come i ricorrenti, con le loro sostanze, non siano in grado di far fronte alla grave esposizione debitoria indicata; ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, dovendosi precisare che la liquidazione dei beni dovrà avvenire mediante procedure competitive; la relazione del Gestore contiene peraltro l’attestazione relativa alla acquisizione nel corso della procedura di attivo da distribuire ai creditori, che lo stesso ha precisato sarà conseguito mediante la vendita dei beni immobili e mobili registrati già menzionati, oltre ad una quota di reddito da parte di entrambi, tenuto conto delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare; il Gestore della Crisi, dunque, ha indicato l’acquisizione di un attivo pari all’importo complessivo di 111.050,00 nel corso della durata triennale della procedura, al lordo delle spese di procedura;
considerato che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell’art. 268, comma 4 lett. b), CCII, i ricorrenti devono essere autorizzati a trattenere le somme mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare, ove attualmente convive anche la figlia Ilenia BELLANI, la quale, secondo quanto verificato dal Gestore della Crisi, svolge attività lavorativa saltuaria e non è in grado allo stato di offrire un sicuro contributo alle esigenze della famiglia a causa dei problemi di tossicodipendenza che l’hanno afflitta sin dal 2006 ed in ragione della scadenza al mese di settembre 2025 del contratto di lavoro a tempo determinato dalla stessa reperito con una retribuzione netta di circa 700 auro al mese; ritenuto che, dunque, avuto riguardo alla compartecipazione di ciascun coniuge, sulla base delle rispettive sostanze, al menage familiare, nonché alle difficoltà della figlia convivente a contribuirvi ed alle spese familiari, dal Gestore della Crisi ritenute congrue (e persino sottostimate), deve essere determinata dal giudice delegato all’istruzione la quota di pensione di ciascun ricorrente da escludere dalla liquidazione; sicché ogni emolumento ulteriore (quota di pensione mensile eccedente, complessivamente, l’importo determinato dal giudice delegato all’istruzione; intero importo della tredicesima mensilità, eventuale quattordicesima ed ogni altro importo) dovrà invece essere corrisposto al Liquidatore, per essere destinato alla soddisfazione dei creditori; la quota esclusa dalla liquidazione potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura da parte del giudice delegato all’istruzione, a fronte di specifica istanza del ricorrente, motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria rispettiva situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati; per converso il Liquidatore verificherà nel tempo eventuali mutamenti di spesa del nucleo familiari, per esempio a seguito della vendita delle vetture, ovvero in ragione della stabilizzazione lavorativa della figlia dei ricorrenti; ritenuto che, al fine di garantire l’effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti il limite di cui sopra da parte di ciascun ricorrente sia opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; 2) ordinare al datore di lavoro di ciascun ricorrente (INPS) di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il Liquidatore aprirà, le somme eccedenti l’importo, come quantificato dal giudice delegato all’istruzione, che potrà invece rimanere a disposizione del nucleo familiare; ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato all’INPS (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati); considerato che l’emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio o pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore. L’art. 270 comma lett. e) CCII (al pari di quanto già previsto dall’art. 14quinquies L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo; e, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all’ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del Liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle); considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal cd. correttivo ter: 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272 comma 3 CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz’altro acquisite almeno per tale periodo triennale; 3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell’esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr. art. 272 comma 3 bis e art. 282, comma 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall’art. 213 comma 5 CCII; 4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell’esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente; considerato, quindi, che nel caso di specie il Liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l’apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi sulla sussistenza dei presupposti per l’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all’esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l’insussistenza dei presupposti per l’esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell’apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall’art. 213 CCII; ritenuto che, giusto il disposto dell’art. 270 comma 2 lett. b) CCII quale Liquidatore possa essere nominato lo stesso Gestore nominato dall’OCC; considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati; considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII; ritenuto opportuno precisare che, dovendo trovare immediata applicazione le modifiche del CCII introdotte dal cd. correttivo ter:
- ai sensi del nuovo testo dell’art. 275 comma 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di Liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato Gestore della Crisi, all’OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l’attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell’importo eventualmente concordato tra il debitore e l’OCC, senza che questo sia vincolante per il giudice; conseguentemente, l’OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il compenso del Gestore della Crisi. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza del Liquidatore, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 comma 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell’esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
- che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
- che la disciplina relativa all’accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall’art. 275 bis CCII;
- che, giusto il disposto del comma 6 bis dell’art. 275 CCII, nella ripartizione dell’attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII,
- DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio deli debitori:
Gino Domenico BELLANI (C.F.: BLLGDM61C07L020P),
Annamaria GAROFALO (C.F.: GRFNMR60P66B160P) … “omissis”; - NOMINA giudice delegato il dr. Francesco BARTOLOTTI;
- NOMINA Liquidatore l’avv. Maurizio ASCIONE CICCARELLI;
- ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- ORDINA ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi dei ricorrenti sino alla concorrenza dell’importo complessivo determinato dal giudice delegato, con obbligo di versare al Liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, comprese tredicesima e quattordicesima mensilità; visto l’art. 270, c. 2 lett. e) CCI,
- DISPONE che il Liquidatore provveda ad aprire conto corrente intestato alla procedura;
- DISPONE l’INPS, su richiesta del Liquidatore, provveda all’accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l’importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal Liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
- DISPONE che il Liquidatore invii entro tre giorni da quando ne abbia avuta comunicazione, copia informatica editabile (non per immagine) ed in formato “.doc” della presente sentenza alla Cancelleria (mediante inoltro in allegato all’indirizzo mail fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it);
- DISPONE che la Cancelleria, ricevuto dal Liquidatore la copia del provvedimento, provveda alla sua pubblicazione sull’apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, mediante inoltro in allegato a mail del dominio giustizia, inviata all’indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it, precisando che la pubblicazione dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta e per la durata di anni 4 (quattro);
- DISPONE inoltre che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente e a ogni altro dato sensibile, nonché la trascriva presso i Registri Immobiliari e presso il Pubblico Registro Automobilistico in relazione ai beni indicati in ricorso. L’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270 comma 4 CCII. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del Liquidatore;
- entro 90 giorni dall’apertura, provveda alla formazione dell’inventario dei beni di ciascun debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato e che provvederà ad aggiornare all’esito della pronuncia del provvedimento sull’esdebitazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII (per come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.06.2026) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se ciascun ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall’apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e alla parte ricorrente una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII per l’esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e dei debitori, il Liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 comma 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio comune e di ciascun debitore, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275 comma 3 CCII, allegando all’istanza anche l’eventuale compenso concordato con il debitore;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII; solo nel caso in cui sull’esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all’istanza di chiusura il Liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al Liquidatore e all’OCC.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13/02/2026.
Il giudice relatore
Francesco Bartolotti
La presidente
Monica Attanasio
Depositata in cancelleria e pubblicata il 20/02/2026
Irene Armenio - funz. giud.
Copia analogica estratta dal fascicolo telematico
GENOVA ANTONIO
apertura della liquidazione controllata n. 4/2026

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In linea dal 25 febbraio 2026 fino al 24 febbraio 2029
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Daniele Bianchi Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione controllata di:
GENOVA ANTONIO, nato a Brancaleone (RC) il 7/11/1957, C.F. GNVNTN57S07B118S, residente a Genova, C.so Carbonara 10 A;
rilevato che Genova Antonio, con ricorso depositato il 24/11/2025, ha chiesto in proprio, ai sensi dell’art. 268/1 CCII, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
ritenuto:
- che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65/2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
- che, in forza dall’applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, commi 1 e 2, CCII;
ritenuto altresì:
- che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- che sussista la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27 commi 2 e 3 CCII, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, che sia completa la documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- che la relazione dell’OCC allegata all’istanza sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269/2 CCII;
- che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente:
- il sovraindebitamento di parte ricorrente ai sensi dell’art. 2/1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- l’esistenza di debiti scaduti e di ammontare non inferiore a € 50.000,00:
- che pertanto possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato infine:
- che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270/2 lett. c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;
ritenuta opportuna la sostituzione del gestore in considerazione delle circostanze rilevate dal giudice ed emerse in udienza, non pienamente valorizzate nella relazione;
ritenuto altresì che solo il compenso dell’OCC sia prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 CC perché non ricompresi nel citato art. 6 in quanto crediti anteriori alla procedura liquidatoria;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII;
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di GENOVA ANTONIO, C.F. GNVNTN57S07B118S;
- nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- conferma liquidatore il Dott. Giorgio DUFOUR e precisa che la liquidazione del compenso avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 275 CCII;
- dichiara la cessazione delle eventuali cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione di tre anni nonché presso il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa e la trascriva in conformità all’art. 270/2 lett. g) CCII (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- con scadenza semestrale dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275/3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita dei beni immobili caduti in procedura di liquidazione – previe le verifiche previste dagli artt. 567, 568 e 569 CPC – e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti di vendita all’anno e lo invita a procedere;
- con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b, fermo restando che, fino a diversa determinazione, il liquidatore procederà ad incassare quanto proposto dal debitore.
Genova, 22.01.2026
Il Giudice estensore
Pietro Spera
Il Presidente
Daniele Bianchi
Minuta redatta dal MOT Anna Molinari
TRAVERSO MARCO
apertura della liquidazione controllata n. 5/2026

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In linea dal 25 febbraio 2026 fino al 24 febbraio 2029
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Daniele Bianchi Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
MARCO TRAVERSO CF TRVMRC73M11D969X Assistito dall’GIOVANNI CALY
Rilevato che, con ricorso depositato il 3.12.25 MARCO TRAVERSO, CFTRVMRC73M11D969X ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in
quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MARCO TRAVERSO CF TRVMRC73M11D969X Assistito dall’GIOVANNI CALY
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore la dott.ssa Claudia Rizzato
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b, fermo restando che, fino a diversa determinazione, il liquidatore procederà ad incassare quanto proposto dal debitore
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 29/01/2026
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Daniele Bianchi
FABOZZI ROBERTO - PETRILLO POMPILIA ROSARIA
apertura liquidazione controllata
Sentenza n.9/2026 pubbl. il 17/02/2026 - Rep. n. 13/2026 del 17/02/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
in linea dal 21 febbraio 2026 fino al 23 marzo 2026
Sentenza n.09/2026 apertura liquidazione controllata
AGATENSI GIOVANNI
apertura liquidazione controllata
Sentenza n.14/2026 pubbl. il 13/02/2026 - Rep. n. 25/2026 del 13/02/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile
Procedure Concorsuali
in linea dal 20 febbraio 2026 fino al 20 febbraio 2029
Sentenza n.14/2026 apertura liquidazione controllata
FIUMANA CARLO
apertura liquidazione controllata
Sentenza n.17/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile
Procedure Concorsuali
in linea dal 20 febbraio 2026 fino al 20 febbraio 2029
Sentenza n.17/2026 apertura liquidazione controllata
CARMIGNANI CARLO
Sent. n. 10/2026 pubbl. il 17/02/2026 - Rep. n. 14/2026 del 17/02/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in linea dal 20 febbraio 2026 fino al 22 marzo 2026
in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia D’ORSI PRESIDENTE
Dott. Ssa Vincenzina ANDRICCIOLA GIUDICE REL. EST.
Dott. Vincenzo LANDOLFI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 117/2025 R.G.P.U., sulla domanda presentata da:
Carlo CARMIGNANI, nato a BENEVENTO il 17/04/1964 (Codice Fiscale: CRMCRL64D17A783H), residente in San Leucio del Sannio (BN)
RICORRENTE
IL TRIBUNALE
- visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 20 novembre 2025 da CARMIGNANI Carlo, assistito dall’Avv. Antonio LONARDO, e con l’ausilio del gestore della crisi, dott. Gianfranco SOCCORSI, nominato dall’ Organismo di Composizione della Crisi A.P.S Presidium Debitores – BENEVENTO
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall’OCC, peraltro, successivamente integrata in modo pertinente ai chiarimenti richiesti dal G.D., contenente la valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda, ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex 1, 2 e 268 CCII, e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2, lett. ‘c’, CCII, atteso che, rispetto ad un’esposizione debitoria complessiva di € 143.473,91, sì come illustrata nel ricorso e nella relazione del gestore, il patrimonio di cui dispone il debitore è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni (nemmeno nella prospettiva dei successivi dodici mesi: art. 2, lett. ‘a’, CCII), essendo composto unicamente da beni mobili, e, in particolare:
- dal trattamento pensionistico per circa € 500,00 mensili, al netto, però, delle trattenute a favore IBL di € 409,00 ed un ulteriore pignoramento di € 210,00 (che verranno tuttavia sospese in seguito all’apertura della procedura di liquidazione controllata);
- da un credito di € 180,80 per saldo attivo su c/c acceso presso Mediolanum;
- da un ulteriore credito TFS verso l’INPS Sede di Viterbo, pure gravato da pignoramento in favore della COMPASS BANCA;
- da un’autovettura dal valore stimato di € 500,00 – che il debitore, peraltro, ha chiesto escludersi dalla liquidazione poiché per lui indispensabile al fine di effettuare gli spostamenti per le visite mediche necessarie;
- ritenuto che la richiesta del ricorrente per l’esclusione, dal procedimento di liquidazione controllata, del veicolo di sua di proprietà, possa trovare accoglimento, siccome la disponibilità del veicolo, peraltro di esiguo valore economico, appare necessaria per consentire al debitore di curarsi e di svolgere la propria vita quotidiana in modo autonomo ed organizzato; in questo caso, il diritto ex 32 Cost. che il ricorrente oppone, messo in bilanciamento con il contro-interesse dei creditori a veder soddisfatto il loro credito, può sicuramente ritenersi prevalente, attese, oltretutto, le precarie condizioni psico-fisiche sofferte dal debitore, le quali hanno già giustificato l’accesso ai benefici di cui alla legge 104/92;
- verificata, altresì, la sussistenza dei presupposti previsti dagli 268 e 269 CCII, affinché possa per aprirsi la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, comma 4, CCII;
- rilevato, inoltre, che il fabbisogno mensile, da detrarre dagli importi messi a disposizione della procedura concorsuale, e meglio precisato in sede di chiarimenti, è quantificato in € 620,00 – restando, quindi, a disposizione dei creditori € 499,00 mensili – e che l’importo così determinato è, peraltro, in linea con i criteri di cui all’art. 283, co. II, CCII, perché, in tema di liquidazione controllata, la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del debitore deve essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo tendenzialmente applicazione del criterio indicato nell’art. 283, comma II, CCI che le quantifica in rapporto «all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE» (con una maggiorazione legata alle spese necessarie alla produzione del reddito del debitore): la sua concreta determinazione deve essere, in ogni caso, rimessa al Giudice Delegato, una volta aperta la liquidazione, e dopo che sarà stato possibile acquisire una conoscenza più puntuale e completa delle risorse economiche e finanziarie e degli esborsi necessari al mantenimento;
- osservato, infine, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso può essere individuato, come per legge, nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, in assenza, nella specie, di giustificati motivi contrari;
- visti gli 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
IL TRIBVNALE
dichiara l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Carlo CARMIGNANI, come anagrafato meglio in epigrafe;
nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Vincenzina ANDRICCIOLA;
nomina liquidatore il dott. Gianfranco SOCCORSI, il quale, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell’art 270, co. 3, CCII;
ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
autorizza ai sensi dell’art. 49 comma terzo, come richiamato dall’art. 65 ccii- il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la impresa debitrice anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relativi ai rapporti con la impresa debitrice;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall’elenco depositato, termine non superiore a sessanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell’art 201 CCII;
ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l’esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
dispone che il liquidatore:
- notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
- provveda all’inserimento della sentenza nell’apposita area del sito web del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page) e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese; inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell’ultimo paragrafo della motivazione che precede;
- aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l’elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dall’apertura della liquidazione, completi l’inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l’approvazione del Giudice Delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell’art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dall’apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell’attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
- provveda, terminata l’attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co. 3, CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;
- terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura ex 276 CCII;
ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
dispone che, allo stato, sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di € 1.620,00: la quota di reddito ulteriore, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori;
dispone, infine, che sia lasciata al ricorrente la disponibilità del veicolo di sua proprietà (TARGA: DA420SV).
Si comunichi.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 06.02.2026
Il Giudice Est.
Dott.ssa Vincenzina Andricciola
Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia D’Orsi
CATARINOLO GIACOMO
aperura liquidazione controllata n.10/2026 - 11/2026
Sent. n. 22/2026 pubbl. il 13/02/2026 - Rep. n. 30/2026 del 13/02/2026

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 20 febbraio 2026 fino al 20 febbraio 2029
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Daniele Bianchi Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Catarinolo Giacomo, nato a Genova il 24.04.1996 (C.F. CTRGCM96D24D969V), in proprio e quale liquidatore/socio accomandatario della Giale Fashion di Catarinolo Giacomo & C S.a.s. in liquidazione (P. IVA 02045360472), assistito dall’Avv. Federica Testini;
con l’ausilio dell’OCC Avv.to Fabio Leggiero Ravera.
Rilevato che, con ricorso depositato il 24.12.2026, il sig. Catarinolo Giacomo in proprio e quale socio accomandatario della Giale Fashion S.a.s. ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede effettiva nel circondario del Tribunale di Genova in quanto, a seguito dei chiarimenti richiesti dal Tribunale con provvedimento del 16.01.2026 e resi con note a chiarimenti del 27.01.2026, non appare implausibile che l’attività commerciale della società risultava essere collocata in Genova, Salita della tosse n. 5 (doc. 3) e che in Pistoia fosse presente la sola sede legale in via esclusivamente formale presso il commercialista comune al cedente del ramo d’azienda sig. Sigillo tramite il marchio “Milano Store 99”; il trasferimento effettuato in data 27.12.2024, pertanto, assume la sola funzione di ricondurre anche la sede legale formale presso la sede effettiva, collocando così in un unico luogo il COMI;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerato che il ricorrente chiede l’accesso alla procedura di liquidazione controllata sia per debiti riconducibili alla società Giale Fashion S.a.s. sia per debiti di natura personale, così potendo desumersi dalla mancata indicazione resa dall’OCC, dovendosi quindi porre la questione se i debiti personali del ricorrente, in ipotesi contratti per scopi estranei alla propria attività professionale e, quindi, configurabili quali debiti consumeristici, possano trovare ingresso all’interno della procedura di liquidazione controllata in aggiunta ai debiti riconducibili all’attività societario quale socio accomandatario;
considerato che se a chiedere l'apertura della liquidazione controllata è il socio accomandatario, la procedura va aperta a suo nome e non della società in accomandita di cui fa parte anche se attraverso la liquidazione controllata vengono in parte soddisfatti crediti sociali;
considerato che la procedura di liquidazione controllata riveste il carattere della c.d. universalità che, come quella di liquidazione giudiziale, determina il trasferimento della disponibilità dell'intero patrimonio del debitore al liquidatore con quale soddisfare i creditori;
considerato che l'art. 382 CCII ha apportato una modifica all'art. 2288 c.c. disponendo che “è escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”, di modo che l'accesso del socio alla liquidazione controllata, sia per gestire come consumatore esclusivamente la sua situazione debitoria sia come sovraindebitato non consumatore che intende regolamentare anche i debiti sociali, determina la esclusione di diritto del socio stesso dalla società, con conseguenze e sulla società per la ricostruzione della pluralità dei soci o dei soci accomandatari, sia sulla procedura del socio che evidentemente risponde dei debiti societari fino alla data dell'esclusione;
ritenuto pertanto che il socio accomandatario possa accedere alla liquidazione controllata in proprio per soddisfare, con l'intero suo patrimonio, i debiti personali e sociali con sua estromissione della compagine sociale che nel caso di specie appare del tutto irrilevante essendo la società Giale Fashion S.a.s. in liquidazione e, quindi, rivolta unicamente alla sua estinzione;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.
Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell’aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
- differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- il sig. Catarinolo risulta convivente con i propri genitori, ossi sig.ra Marossa Stefania nata a Genova il 28.06.1962, casalinga e sig. Catarinolo Giampiero nato a Genova il 12.08.1961, pensionato, in un immobile di proprietà dei genitori sito in Genova, Via Burlando 22 C int. 4;
- il sig. Catarinolo non risulta titolare di beni immobili;
- il sig. Catarinolo risulta titolare di uno Scooter 125 di cui si deduce un valore commerciale non superiore a euro 2.000,00;
- il sig. Catarinolo risulta titolare di Conco corrente n. 50471/1000/00010020 intestato alla società Giale Fashion attivo presso Intesa San Paolo S.p.a. con un saldo debitore al 10.01.2025 di €. 270,12 ed un conto corrente personale n. 1000/18110 presso Intesa San Paolo S.p.A. con un saldo creditore al 30.06.2025 di €. 8.455,40;
- il sig. risulta percepire stipendio a titolo di lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la societò Socotes Italia per euro 1.700,00 mensili;
- per quanto riguarda la situazione debitoria, risultano:
euro 6.415,79 per debiti privilegiati con Agenzia delle Entrate;
euro 197.179,98 per debiti chirografari;
- la massa debitoria totale del ricorrente risulta quindi essere pari ad euro 203.595,77;
- la quota incomprimibile viene calcolata dall’OCC in euro 1.300,00 mensili, tenuto conto delle entrate mensili del ricorrente e dei propri genitori, proponendo una ripartizione delle spese familiari così ripartita: 2/3 genitori, 1/3 l’odierno ricorrente;
- il sig. Catarinolo, pertanto, intende mettere a disposizione della procedura la somma di euro 400,00 mensili oltre la giacenza di euro 8.445,40 per un totale di euro 14.400,00 + euro 8.445,50;
considerato che l’eventuale congruità delle spese indicate dall’OCC nell’individuazione della quota incomprimibile e della correlata eccedenza disponibile per la procedura verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all’apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
Catarinolo Giacomo, nato a Genova il 24.04.1996 (C.F. CTRGCM96D24D969V), in proprio e quale liquidatore/socio accomandatario della Giale Fashion di Catarinolo Giacomo & C S.a.s. in liquidazione (P. IVA 02045360472);
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatore l’avv. Fabio Leggiero Ravera;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l’art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 12.02.2026
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Daniele Bianchi
LIBERATORE CINZIA
apertura liquidazione controllata
Sentenza n.12/2026 pubbl. il 09/02/2026 - Rep. n. 22/2026 del 09/02/2026

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Seconda sottosezione Civile
Procedure Concorsuali
in linea dal 20 febbraio 2026 fino al 20 febbraio 2029
Sentenza n.12/2026 apertura liquidazione controllata
GENITO BERARDINO
liquidazione controllata
pubbl. il 10/02/2026 Rep. n. 11/2026 del 10/02/2026 - Proc. N. 110 -1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Ufficio Regolazione crisi d’impresa e sovraindebitamento
in linea dal 13 febbraio 2026 fino al 15 marzo 2026
Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia D’Orsi Presidente Rel
Dott.ssa Vincenzina Andricciola Giudice
Dott. Vincenzo Landolfi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 110-1/2025 R.G., avente ad oggetto:
apertura della liquidazione controllata nei confronti di
GENITO BERARDINO (C.F.: GNTBRD37L02A328B) nato il 02/07/1937 ad Apice
(BN) e residente in San Giorgio del Sannio (BN) alla Via Gustavo Bocchini, n. 36; proposto ad istanza di
FRANZESE MAURIZIO, nato a Benevento il 03/09/1967 ed ivi residente alla Via Enrico Isernia, n. 4, (C.F.: FRNMRZ67P03A783D), rappresentato e difeso dall’Avv. Pasquale Biondi (C.F.: BNDPQL75P02A783K), e con lo stesso domiciliato digitalmente all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: avvpasqualebiondi@puntopec.it;
FATTO E DIRITTO
Franzese Maurizio ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata di Genito Berardino, in forza del decreto ingiuntivo n. 294/2024 del Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, in relazione a somme dovute in qualità di TFR, deducendone lo stato di insolvenza;
Tanto premesso in fatto, si osserva che sussiste la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il resistente la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
Va dato atto, altresì, che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
Trattandosi di istanza presentata dal creditore, non è necessaria l’attività riservata dalla legge all’OCC;
Risulta ampiamente superato il limite di procedibilità previsto all’art. 268, comma 2 CCII di euro 50.000,00, posto che il credito preteso dal ricorrente ammonta ad oltre € 53.000,00 (cfr. atti di precetto in atti e successivi interessi), cui si aggiungono i debiti contributivi accertati per oltre € 70.000,00 (cfr. informativa dell’INPS in atti);
rilevato che, in base alla documentazione in atti, sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per l’apertura della liquidazione controllata, ed invero il debitore Genito Berardino, non risulta qualificabile come imprenditore, emergendo dagli atti che esercita attività di geometra, quindi ricompreso nella previsione di cui all’art. 2 comma 1 lett c del CCII e pertanto assoggettabile alla procedura di sovraindebitamento ,essendo escluso da ogni altra procedura per la definizione dello stato di sovraindebitamento (liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa, altre procedure liquidatorie previste dal codice o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza);
è altresì dimostrato lo stato di insolvenza nel quale egli versa, ciò deducendosi dal verbale redatto dall’Ufficiale giudiziario all’esito della ricerca telematica dei beni pignorabili (cfr. verbale dell’Ufficiale Giudiziario in atti), ove risultano conti correnti e conti di deposito presso vari operatori (Banca Sella S.p.A., Olinda Olinda SAS, ING Bank N.V., Poste Italiane S.p.A, Poste Pay S.p.A.); le procedure esecutive attivate dalla ricorrente, presso le Banche suindicate, hanno avuto, infatti, tutte esito negativo (cfr. dichiarazioni dei terzi negative in atti), così come il successivo e più esteso atto di pignoramento presso terzi, indirizzato a ben 36 tra i principali Istituti di Credito, società di gestione del risparmio operanti sul territorio nazionale e Poste Italiane S.p.A., sicchè la complessiva esposizione debitoria (debiti contributivi e debito verso il ricorrente), dimostra l’esistenza di uno squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile;
verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, affinché possa per aprirsi la procedura di liquidazione controllata;
precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, comma 4, CCII;
osservato, infine, che occorre procedere alla nomina del liquidatore, individuato nell’elenco dei gestori della crisi;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Dichiara l’apertura della liquidazione controllata di
GENITO BERARDINO (C.F.: GNTBRD37L02A328B) nato il 02/07/1937 ad Apice
(BN) e residente in San Giorgio del Sannio (BN) alla Via Gustavo Bocchini, n. 36; nomina Giudice Delegato la dott.ssa Maria Letizia D’Orsi;
nomina liquidatore l’Avv. Giuseppe Bellaroba che, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell’art 270, co. 3, CCII;
ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
autorizza ai sensi dell'art. 49, comma terzo, come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall’elenco depositato, termine non superiore a novanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell’art 201 CCII;
ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l’esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
dispone che il liquidatore:
- notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
- provveda all’inserimento della sentenza nell’apposita area del sito web del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese; inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell’ultimo paragrafo della motivazione che precede;
- aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l’elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
- entro novanta giorni dall’apertura della liquidazione, completi l’inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l’approvazione del Giudice Delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell’art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
- ogni sei mesi dall’apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell’attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
- provveda, terminata l’attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co. 3, CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;
- terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;
ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore.
Si comunichi.
Benevento, 05/02/2026
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Letizia D’Orsi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Antonia Iuliano, funzionaria addetta all’ufficio per il processo.
liquidazione controllata
GRILLO PASQUALE
LENTINI CATERINA

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in linea dal 12 febbraio 2026 fino all'11 febbraio 2027
Liquidazione controllata Grillo Pasquale n. 12-22 rg
Riunito in camera di consiglio in persona di:
Dott. Monica Attanasio - Presidente
Dott. Pier Paolo Lanni - Giudice
Dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
ha emesso il seguente
DECRETO
dato atto che con sentenza pubblicata in data 12.12.22 è stata aperta la liquidazione controllata del patrimonio di Grillo Pasquale;
dato atto che con nota depositata in 12.12.25 il liquidatore ha segnalato la necessità di provvedere in ordine all’esdebitazione, essendo decorsi tre anni dall’apertura della procedura (cfr art. 282, c. 1 CCII);
rilevato che la relazione (nella quale il liquidatore ha preso posizione in ordine ai presupposti richiesti per l’esdebitazione) è stata trasmessa al debitore ed ai creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti (in modo da instaurare il contraddittorio tra le parti interessate prima della decisione, in applicazione dei principi espressi da Corte cost. 181/08), assegnando loro il termine di 15 giorni per eventuali osservazioni;
rilevato che entro il termine assegnato non sono state presentate osservazioni;
lette le relazioni di aggiornamento periodiche predisposte e depositate dal liquidatore in corso di procedura;
rilevato che
Nella nota depositata il 12.12.25 il liquidatore dott. Alberto Nesso ha espresso parere favorevole all’esdebitazione, evidenziando – in relazione ai presupposti per la concessione del beneficio:
che il Grillo non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
che il debitore non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e, ha fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento.
che Il debitore, inoltre, non ha mai in precedenza beneficiato di altre esdebitazioni.
Dagli atti (cfr certificato del casellario acquisito dalla cancelleria) risulta poi che il Grillo non ha subito condanne per i reati menzionati dall’art. 280, c. 1, lett. a) CCII e neppure per quelli previsti dall’art 344 CCII.
Sussistono, quindi, tutti i presupposti per l’esdebitazione previsti dall’art 280 CCII, richiamato dall’art 282, c. 2 CCII.
ritenuto INOLTRE che
Non ricorrano le circostanze di esclusione dell’esdebitazione previste dall’art. 282, c. 2, ultima parte CCII (determinazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), atteso che, come evidenziato dal liquidatore nella relazione particolareggiata e nel proprio parere, il sovraindebitamento del Grillo deriva essenzialmente dalla sopravvenuta incapacità di far fronte al pagamento del mutuo ipotecario contratto dalla moglie Lentini Caterina nel 2003 per l’acquisto dell’abitazione familiare (che ha anch’essa fatto accesso alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio) – debito rispetto al quale il Grillo si era reso garante - nonostante il fatto che il bene sia stato oggetto di procedura esecutiva da parte della banca, con soddisfazione solo parziale del debito.
Tale incapacità di adempimento è però conseguita a fatti sopravvenuti indipendenti dalla volontà dei debitori ed ex ante non prevedibili, costituiti dalla perdita da parte della moglie dell’originario lavoro nel 2004 (peraltro nel periodo in cui la Lentini era rimasta incinta, il che non aveva certo agevolato la ricerca di una nuova occupazione, reperita successivamente ma con impieghi sempre precari) e, successivamente, al fatto che sempre la moglie sia rimasta vittima di un incidente stradale nel 2009, che la ha resa inabile al lavoro per circa quattro anni.
La famiglia, quindi, per lungo periodo ha potuto contare solo sul reddito del Grillo, il che aveva evidentemente reso impossibile il rientro dal debito verso la banca.
All’esito dell’esecuzione patita è rimasto a carico dei coniugi un debito verso la banca di euro 128.324,99 che, nonostante gli sforzi profusi (e nonostante il pignoramento del quinto dello stipendio patito dal Grillo), gli stessi non sono riusciti a fronteggiare (riuscendo comunque a ridurlo all’importo di euro 84.130,00).
In tale contesto, quindi, oltre a doversi escludere che il sovraindebitamento sia stato determinato con dolo o malafede, non possono essere neppure mossi al Grillo addebiti a titolo di colpa (e men che meno grave) nella determinazione della condizione di sovraindebitamento.
In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, devono ritenersi sussistenti i presupposti per riconoscere al Grillo il beneficio dell’esdebitazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 282, c. 1 e 278 CCII:
dichiara inesigibili nei confronti di Grillo Pasquale (cod.fisc. GRLPQL71D08F839E) i debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali che non saranno soddisfatti all’esito della liquidazione controllata n. 12/22 rg, ad eccezione solo di quelli indicati all’art. 278, c. 7 CCII e salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori, nonché degli obbligati in via di regresso;
dispone che il liquidatore invii immediatamente (e comunque entro tre giorni da quanto ne ha avuta comunicazione) copia informatica editabile (non per immagine) ed in formato “.doc” del presente decreto alla cancelleria (con inoltro all’indirizzo mail fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it);
dispone che la cancelleria, dopo aver ricevuto dal liquidatore la copia del provvedimento come disposto al punto precedente, provveda immediatamente alla sua pubblicazione sull’apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, mediante inoltro in allegato a mail del dominio giustizia inviata all’indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it e precisando nella mail che la pubblicazione dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta e per la durata di un anno;
dispone che il liquidatore comunichi immediatamente il presente decreto ai creditori ammessi al passivo e al debitore.
Si comunichi al Grillo e al liquidatore
Verona, 23.1.2026
La Presidente
dott.ssa Monica Attanasio
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Liquidazione controllata Lentini Caterina n. 13-22 rg
Riunito in camera di consiglio in persona di:
Dott. Monica Attanasio - Presidente
Dott. Pier Paolo Lanni - Giudice
Dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
ha emesso il seguente
DECRETO
dato atto che con sentenza pubblicata in data 12.12.22 è stata aperta la liquidazione controllata del patrimonio di Lentini Caterina;
dato atto che con nota depositata in 12.12.25 il liquidatore ha segnalato la necessità di provvedere in ordine all’esdebitazione, essendo decorsi tre anni dall’apertura della procedura (cfr art. 282, c. 1 CCII);
rilevato che la relazione (nella quale il liquidatore ha preso posizione in ordine ai presupposti richiesti per l’esdebitazione) è stata trasmessa alla debitrice ed ai creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti (in modo da instaurare il contraddittorio tra le parti interessate prima della decisione, in applicazione dei principi espressi da Corte cost. 181/08), assegnando loro il termine di 15 giorni per eventuali osservazioni;
rilevato che entro il termine assegnato non sono state presentate osservazioni;
lette le relazioni di aggiornamento periodiche predisposte e depositate dal liquidatore in corso di procedura;
rilevato che
Nella nota depositata il 12.12.25 il liquidatore dott. Alberto Nesso ha espresso parere favorevole all’esdebitazione, evidenziando – in relazione ai presupposti per la concessione del beneficio:
che la Lentini non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
che la debitrice non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e, ha fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento.
La debitrice, inoltre, non ha mai in precedenza beneficiato di altre esdebitazioni.
Dagli atti (cfr certificato del casellario acquisito dalla cancelleria) risulta poi che la Lentini non ha subito condanne per i reati menzionati dall’art. 280, c. 1, lett. a) CCII e neppure per quelli previsti dall’art 344 CCII.
Sussistono, quindi, tutti i presupposti per l’esdebitazione previsti dall’art 280 CCII, richiamato dall’art 282, c. 2 CCII.
ritenuto INOLTRE che
Non ricorrano le circostanze di esclusione dell’esdebitazione previste dall’art. 282, c. 2, ultima parte CCII (determinazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), atteso che, come evidenziato dal liquidatore nella relazione particolareggiata e nel proprio parere, il sovraindebitamento della Lentini deriva essenzialmente dalla sopravvenuta incapacità di far fronte al pagamento del mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione nel 2003 (con concessione di garanzia anche da parte del marito Grillo Pasquale, che ha anch’egli fatto accesso alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio), nonostante il fatto che il bene sia stato oggetto di procedura esecutiva da parte della banca, con soddisfazione solo parziale del debito.
Tale incapacità di adempimento è però conseguita a fatti sopravvenuti indipendenti dalla volontà della debitrice ed ex ante non prevedibili, costituiti dalla perdita dell’originario lavoro nel 2004 (peraltro nel periodo in cui la debitrice era rimasta incinta, il che non aveva certo agevolato la ricerca di una nuova occupazione, reperita successivamente ma con impieghi sempre precari) e, successivamente, al fatto che la Lentini sia rimasta vittima di un incidente stradale nel 2009, che la ha resa inabile al lavoro per circa quattro anni.
All’esito dell’esecuzione patita è rimasto a carico dei coniugi un debito verso la banca di euro 128.324,99 che, nonostante gli sforzi profusi (e nonostante il pignoramento del quinto dello stipendio patito dal marito), gli stessi non sono riusciti a fronteggiare (riuscendo comunque a ridurlo all’importo di euro 84.130,00).
In tale contesto, quindi, oltre a doversi escludere che il sovraindebitamento sia stato determinato con dolo o malafede, non possono essere neppure mossi alla debitrice addebiti a titolo di colpa (e men che meno grave) nella determinazione della condizione di sovraindebitamento.
In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, devono ritenersi sussistenti i presupposti per riconoscere alla Lentini il beneficio dell’esdebitazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 282, c. 1 e 278 CCII:
dichiara inesigibili nei confronti di Lentini Caterina (cod.fisc. LNTCRN76R44F537G) i debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali che non saranno soddisfatti all’esito della liquidazione controllata n. 13/22 rg, ad eccezione solo di quelli indicati all’art. 278, c. 7 CCII e salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori, nonché degli obbligati in via di regresso;
dispone che il liquidatore invii immediatamente (e comunque entro tre giorni da quanto ne ha avuta comunicazione) copia informatica editabile (non per immagine) ed in formato “.doc” del presente decreto alla cancelleria (con inoltro all’indirizzo mail fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it);
dispone che la cancelleria, dopo aver ricevuto dal liquidatore la copia del provvedimento come disposto al punto precedente, provveda immediatamente alla sua pubblicazione sull’apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, mediante inoltro in allegato a mail del dominio giustizia inviata all’indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it e precisando nella mail che la pubblicazione dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta e per la durata di un anno;
dispone che il liquidatore comunichi immediatamente il presente decreto ai creditori ammessi al passivo e alla debitrice.
Si comunichi alla Lentini e al liquidatore
Verona, 23.1.2026
La Presidente
dott.ssa Monica Attanasio
BUDACA COSTIN SEBASTIAN
liquidazione controllata CCI N. 5/2026

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE
in linea dal 12 febbraio 2026 fino all'11 febbraio 2030
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente
dr. Luigi Pagliuca giudice
dr. Francesco Bartolotti el./est. giudice
nel procedimento n. 231/2025 P.U. per l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da
Costin Sebastian BUDACA (C.F: BDCCTN72B25Z129P).
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
Sentenza
OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovra-indebitato Costin Sebastian BUDACA (C.F: BDCCTN72B25Z129P).
letto il ricorso proposto da Costin Sebastian BUDACA per l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65 comma 2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l’udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato dall’imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all’orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all’art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio - e richiede quindi la convocazione delle parti - solo nell’ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);
ritenuta quindi l’applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuta la competenza dell’intestato Tribunale ex art. 27 comma 2 CCII, atteso che il ricorrente risiede in Comune di Castel D’Azzano (VR), via Don Milani n.1;
considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39 commi 1 e 2 CCII;
considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 270 comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell’atto previsto dall’art. 272 comma 2 CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell’art. 39 comma 2 CCII, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell’art. 274 comma 2 CCII); 5) lo stato di famiglia e l’elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall’art. 268 comma 4 lett. b), CCII);
considerato, d’altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall’art. 14 ter L. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell’OCC previsto dall’art. 269 comma 2 CCII, nell’ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;
considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi nominato dall’OCC avv. Barbara DE ROS, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l’ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, altresì indicando le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assunzione delle proprie obbligazioni, siccome previsto dall’art. 269 comma secondo CCII a seguito della riforma di cui al D.Lgs 136/2024 (cd. correttivo ter al Codice della Crisi), in vigore dal 28 settembre 2024;
rilevato che il ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: il ricorrente ha svolto attività di muratore ed intonacatore con la veste di impresa individuale artigiana dal mese di ottobre 2003 e fino al 31.12.2010; attualmente lo stesso è occupato con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso SER.IT s.r.l. con mansioni di autista/raccoglitore e con una retribuzione netta mensile di circa € 1.900,00 per 14 mensilità; dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma primo e 2 comma primo lett. c) e 268 comma primo CII il ricorrente è legittimato a richiedere l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal Gestore, il ricorrente è gravato da ingenti debiti, in particolare verso il ceto bancario (per quasi 80 mila euro), oltre che verso l’Erario (per circa 21 mila euro) e verso il difensore che lo ha assistito in via stragiudiziale nei rapporti con Banca IFIS(per quasi 2.900,00 euro); il tutto per un debito complessivo attestato dall’OCC. in € 107.055,12; a fronte di tale situazione debitoria, il ricorrente risulta privo di beni immobili, mobili registrati o altri beni mobili di valore economico apprezzabile e può contare unicamente sul proprio reddito da lavoro, al netto delle spese di mantenimento; sicché, all’evidenza, il ricorrente, con le proprie sostanze, non è in grado di far fronte alla grave esposizione debitoria indicata;
ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, dovendosi precisare che la liquidazione dei beni che dovessero essere acquisiti in corso di procedura dovrà avvenire mediante procedure competitive; la relazione del Gestore contiene peraltro l’attestazione relativa alla acquisizione nel corso della procedura di attivo da distribuire ai creditori, che lo stesso ha precisato sarà conseguito mediante le quote di reddito del ricorrente, anche tenuto conto del maggiore importo che il ricorrente ha dichiarato di essere disponibile a mettere a disposizione della procedura (€ 359,00, pari alla somma attualmente oggetto di pignoramento) rispetto a quanto necessario per contribuire al sostentamento del proprio nucleo familiare, composto, oltre che dal ricorrente, anche dalla coniuge (percettrice di un reddito mensile netto di circa 980,68 per 13 mensilità) e da due figli economicamente dipendenti dai genitori; il Gestore della Crisi, dunque, ha indicato l’acquisizione di un attivo pari all’importo di € 359,00 per 12 mensilità, pari alla somma annua di € 4.308,00 ed alla somma complessiva di € 12.924,00 per l’intera durata della procedura, al lordo delle spese di procedura;
considerato che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell’art. 268, comma 4 lett. b), CCII, va premesso che, per effetto dell’apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del Liquidatore) al datore di lavoro non dovrà più essere operata la trattenuta mensile conseguente al pignoramento (o alla cessione del V dello stipendio);
considerato, infatti, che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l’apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall’obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l’effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell’apertura della procedura, non può essere opposto a quest’ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall’art. 14 ter L. 3/2012, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell’ulteriore assimilazione di quest’ultima alla procedura liquidatoria maggiore; ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. 3/2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso, nell’art. 270, comma 5, CCII (ancor più per come modificato dal cd. correttivo ter), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII);
rilevato che analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all’apertura della procedura di liquidazione. Anche in questo caso, infatti, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché pure in tale ipotesi oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell’effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris). Per le ragioni indicate al punto precedente le quote di stipendio o pensione maturate dopo l’apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell’attivo realizzato, nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell’incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCII) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
considerato che, una volta esclusa la persistente operatività della cessione del quinto e dell’assegnazione a seguito di procedura esecutiva individuale, il ricorrente deve essere autorizzato a trattenere le somme mensili necessarie al mantenimento proprio e del nucleo familiare, avuto riguardo alle spese familiari, indicate dal ricorrente in circa € 3.000,00 al mese che il Gestore ha ritenuto congrua, nonché alla compartecipazione di ciascuno, sulla base delle rispettive sostanze, al menage familiare;
considerato che, in ragione dei redditi suindicati e delle spese familiari, ritenute congrue, deve quindi essere determinata dal giudice delegato all’istruzione la quota di stipendi da escludere dalla liquidazione; sicché ogni emolumento ulteriore (quota di stipendio mensile eccedente, complessivamente, l’importo determinato dal giudice delegato all’istruzione; intero importo della tredicesima mensilità, eventuale quattordicesima ed ogni altro importo) dovrà invece essere corrisposto al Liquidatore, per essere destinato alla soddisfazione dei creditori; la quota esclusa dalla liquidazione potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura da parte del giudice delegato all’istruzione, a fronte di specifica istanza del ricorrente, motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria rispettiva situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati; deve peraltro darsi atto della dichiarazione del ricorrente in ordine all’obbligo assunto, di porre a favore della procedura in ogni caso una somma non inferiore ad € 359,00 al mese, secondo quanto già indicato;
ritenuto che, al fine di garantire l’effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti il limite di cui sopra da parte del ricorrente sia opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; 2) ordinare al datore di lavoro del ricorrente di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il Liquidatore aprirà, le somme eccedenti l’importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione del ricorrente; ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui il ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il Liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest’ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura;
considerato che l’emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore. L’art. 270 comma lett. e) CCI (al pari di quanto già previsto dall’art. 14-quinquies L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo; e, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all’ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del Liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);
considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal cd. correttivo ter: 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272 comma 3 CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz’altro acquisite almeno per tale periodo triennale; 3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell’esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr. art. 272 comma 3 bis e art. 282, comma 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall’art. 213 comma 5 CCII; 4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell’esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il Liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l’apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi sulla sussistenza dei presupposti per l’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all’esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l’insussistenza dei presupposti per l’esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell’apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall’art. 213 CCII;
ritenuto che, giusto il disposto dell’art. 270 comma 2 lett. b) CCII quale Liquidatore possa essere nominato lo stesso Gestore nominato dall’OCC;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII;
ritenuto opportuno precisare che, dovendo trovare immediata applicazione le modifiche del CCII introdotte dal cd. correttivo ter:
- ai sensi del nuovo testo dell’art. 275 comma 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di Liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato Gestore della Crisi, all’OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l’attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell’importo eventualmente concordato tra il debitore e l’OCC, senza che questo sia vincolante per il giudice; conseguentemente, l’OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il compenso del Gestore della Crisi. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza del Liquidatore, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 comma 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell’esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
- che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
- che la disciplina relativa all’accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall’art. 275 bis CCII;
- che, giusto il disposto del comma 6 bis dell’art. 275 CCII, nella ripartizione dell’attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII,
- DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore Costin Sebastian BUDACA (C.F.: BDCCTN72B25Z129P), residente in Comune di Castel D’azzano (VR), via Don Milani n. 1;
- NOMINA giudice delegato il dr. Francesco BARTOLOTTI;
- NOMINA Liquidatore l’avv. Barbara DE ROSA
- ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione o che saranno reperiti in corso di procedura;
- DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo complessivo determinato dal giudice delegato, con obbligo di versare al Liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, comprese tredicesima e quattordicesima mensilità; ai fini di tale determinazione il giudice delegato terrà conto della disponibilità del ricorrente di porre a favore dei creditori una somma comunque non inferiore ad € 359,00 al mese;
visto l’art. 270, c. 2 lett. e) CCI,
- DISPONE che il Liquidatore provveda ad aprire conto corrente intestato alla procedura;
- DISPONE che il datore di lavoro, su richiesta del Liquidatore, provveda all’accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l’importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal Liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
- DISPONE che il Liquidatore invii entro tre giorni da quando ne abbia avuta comunicazione, copia informatica editabile (non per immagine) ed in formato “.doc” della presente sentenza alla Cancelleria (mediante inoltro in allegato all’indirizzo mail fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it);
- DISPONE che la Cancelleria, ricevuto dal Liquidatore la copia del provvedimento, provveda alla sua pubblicazione sull’apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, mediante inoltro in allegato a mail del dominio giustizia, inviata all’indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it, precisando che la pubblicazione dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta e per la durata di anni 4 (quattro);
- DISPONE inoltre che il Liquidatore:
- - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente e a ogni altro dato sensibile. L’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270 comma 4 CCII. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;
- - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del Liquidatore;
- - entro 90 giorni dall’apertura, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato e che provvederà ad aggiornare all’esito della pronuncia del provvedimento sull’esdebitazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;
- - entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII (per come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- - entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.06.2026 depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- - in prossimità del decorso di tre anni dall’apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e alla parte ricorrente una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII per l’esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il Liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 comma 1 CCII;
- - provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275 comma 3 CCII, allegando all’istanza anche l’eventuale compenso concordato con il debitore;
- - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII; solo nel caso in cui sull’esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all’istanza di chiusura il Liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al Liquidatore e all’OCC.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16.01.2026.
Il giudice relatore
Francesco Bartolotti
La presidente
Monica Attanasio
Sentenza n. 23 pubblicata in data 03/02/2026
Liquidazione Controllata CCI N. 5/2026
NOCCO SIMONA
apertura liquidazione controllata

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
Procedure Concorsuali-
in linea dal 10 febbraio 2026 fino al 10 febbraio 2029
Sentenza n. 4/2026 apertura liquidazione controllata
ROBERTO MANDAGLIO
liquidazione controllata n.4/2026
Sentenza n.8/2026 - REP..8

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
Sezione Prima
in linea dal 6 febbraio 2026 fino al 6 marzo 2026
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
Dott. Mirco Lombardi Giudice
Dott. Dario Colasanti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario per l’apertura della procedura di liquidazione controllata n. 93/25 promosso su istanza depositata in data 12/12/2025;
DA
Roberto Mandaglio (CF: MNDRRT69M14A818R) residente in Cassago (LC) in via G. Mazzini n. 2/d assistito e difeso dall’Avv. Andrea Pizzagalli e coadiuvato dal Gestore della Crisi Rag. Roberto Ercole Scaccabarozzi;
- letta la domanda del ricorrente;
- esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi Rag Roberto Ercole Scaccabarozzi, ai sensi dell’art. 269 CCII, dalla quale risulta un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione fornita.
- Esaminate le note ai sensi dell’art. 127 cpc e l’integrazione della relazione particolareggiata depositata in ottemperanza al provvedimento del Giudice Relatore del 18.12.2025;
- sentito il Giudice relatore;
- rilevato che il sovraindebitato, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett c) CCII, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- rilevata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. b), CCII, in considerazione del fatto che il ricorrente è residente in Cassago (LC);
- rilevato che non risulta la proposizione di diverse precedenti domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che dalla lettura della relazione del Gestore non emergono atti in frode ai creditori;
- ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento di cui all’art. 2 comma 1 lett c) CCII, posto che a carico del ricorrente risultano debiti per € 244.105,75 cosicché il patrimonio di cui dispone risulta chiaramente insufficiente;
- considerato che il gestore della Crisi nell’integrazione della relazione particolareggiata, effettuato il calcolo così come indicato nell’art. 283 comma 2 CCII, ha attestato una eccedenza rispetto alla soglia di riferimento, per cui non sussistono i presupposti per applicare la disciplina dell’art. 283 CCII;
- ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti, di cui agli articoli 268 e 269 CCII, salva la valutazione che a tempo debito dovrà essere svolta ai fini dell’esdebitazione,
P.Q.M.
- dichiara l’apertura della liquidazione controllata di Roberto Mandaglio (CF: MNDRRT69M14A818R) residente in Cassago (LC) in via G. Mazzini n. 2/d
- nomina Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
- nomina Liquidatore il dott. Rusconi Alfonso, con studio in Via F.LLI CAIROLI 59, LECO (LC);
- ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori termine fino a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti;
- dispone a cura della Cancelleria l’inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- dichiara che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all’apertura della liquidazione;
- avvisa che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all’apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
- ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- dispone che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 26.01.2026.
Il Giudice relatore
Dott Dario Colasanti
Il Presidente
Dott Marco Erminio Maria Tremolada
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2/02/2026
CASA PREDAPPIO S.R.L
decreto di chiusura liquidazione controllata n. 1/2023 e di esdebitazione - Ist. n. 46 dep. 27/01/2026

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI’
SEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea dal 6 febbraio 2026 fino al 6 febbraio 2027
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg. Magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente est.
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice
Esaminati gli atti della procedura di liquidazione controllata RG n. 1/2023 aperta a carico della società CASA PREDAPPIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sentenza in data 02/01/2023
Vista l’istanza di chiusura della procedura depositata in data 27/01/2026 dal Liquidatore dott.ssa Elisa Rossi
Dato atto che è stato approvato il rendiconto finale della gestione;
Letta la relazione del Liquidatore in merito ai fatti rilevanti per la concessione o meno del beneficio dell’esdebitazione;
Rilevato che non vi sono ulteriori attività da realizzare e che è stata data piena esecuzione al riparto finale dell’attivo ai sensi dell’art. 275 CCII;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per disporre la chiusura della procedura ai sensi degli artt. 276 e 233, co. 1 lett. c) CCII
ovvero
Osservato che con il decreto di chiusura, ove non si sia già provveduto al decorso di tre anni dall’apertura, deve essere dichiarata, su istanza del debitore o segnalazione del Liquidatore l’esdebitazione del debitore sovraindebitato che opera di diritto, salva che ricorrano le condizioni ostative;
Rilevato che, come previsto dall’art. 278, co. 4, CCII l’istanza di esdebitazione può essere richiesta non solo dal debitore persona fisica ma anche dalle società, con la precisazione che le condizioni di cui all’art. 280 devono sussistere nei confronti dei legali rappresentanti o dei soci illimitatamente responsabili;
Ritenuto che nel caso in esame sussistano i presupposti per la pronuncia dell’esdebitazione di diritto non ricorrendo alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 280 e 282, co. 2 CCII;
Rilevato in particolare che la società debitrice e il suo legale rappresentante non ha riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall’art. 280 lett. a) senza che sia intervenuta riabilitazione, né posto in essere atti distrattivi dell’attivo, esposto passività inesistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto ricorso abusivo al credito;
Rilevato, inoltre, che non vi sono state condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’art. 344 né risulta che la società debitrice e per essa il suo legale rappresentante abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave;
Osservato, infatti, che le cause dell’indebitamento traggono origine da una serie di concomitanti eventi che hanno reso impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale, azzerando le disponibilità finanziarie, si legge nella relazione che Casa Predappio “è stata costituita nel 2010 da parte di due soci fondatori, la Cooperativa Forlivese di Edificazione e la Cooperativa Edile di Predappio a r.l., per il conseguimento dell’oggetto sociale consistente nell’esecuzione diretta o affidata a terzi di interventi edilizi di costruzione di alloggi, in particolare per la concretizzazione di un progetto di edilizia convenzionata su un terreno edificabile sito in Predappio, Via Raffaello Sanzio, precedentemente assegnato alla Coop. Forlivese di Edificazione all’esito di bando di gara prot. 3761/2008; a tale scopo la Casa Predappio s.r.l. ha acquisito dalla Coop. Forlivese di Edificazione nel corso del 2011 suddetto terreno, con contestuale accollo di mutuo fondiario edilizio, previa autorizzazione del Comune di Predappio con Determina del Responsabile Area Lavori Pubblici e patrimonio del 14.09.2010 n. 118. Il progetto di edilizia convenzionata prevedeva di avvalersi delle prestazioni edili della Cooperativa Edile Predappio a r.l. Le socie della società istante si trovavano in una situazione di crisi, manifestata per la Coop. Forlivese di Edificazione con la messa in Liquidazione Coatta Amministrativa in data 3.12.2014, e per la Coop Edile Predappio con l’accesso alla procedura di concordato preventivo liquidatorio, omologato in data 21.12.2015; conseguentemente il progetto edile della società istante non ha potuto avere seguito, tant’ è che la società è stata posta in liquidazione volontaria con atto del 16.03.2016, redatto per atto pubblico dal Notaio Maltoni Marco in Forlì, iscritto presso il Registro Imprese in data 01.04.2016, con contestuale nomina di un liquidatore unico, il quale ha gestito la società fino ad oggi allo scopo di liquidare interamente il proprio patrimonio e attribuirne il ricavato ai creditori sociali; il patrimonio, costituito esclusivamente dal terreno edificabile sopra descritto, è risultato di difficile collocazione sul mercato, principalmente a causa della crisi del settore edile di tali anni; il liquidatore ha pertanto condotto la società adempiendo alle obbligazioni conseguenti la gestione del terreno (pagamento IMU) con la liquidità a disposizione della società, fino a esaurimento della stessa, e con il tentativo di individuare un accordo con il principale creditore della società, la UnipolRec spa, senza risultato; conseguentemente il Liquidatore ha proceduto alla richiesta di accesso a una procedura di gestione del sovraindebitamento, individuata nella Liquidazione Controllata ex art. 268 CCI”;
Evidenziato che il debitore non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura, collaborando con il Liquidatore e fornendo tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il buon andamento della procedura;
dato atto che il debitore non ha mai beneficiato dell’esdebitazione;
precisato che l’esdebitazione non ha effetto sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie ancora in corso, nel caso in esame non presenti, essendo terminata l’attività liquidatoria ed eseguito il riparto finale dell’attivo;
P.Q.M.
dichiara la chiusura
della procedura di liquidazione controllata aperta nei confronti di CASA PREDAPPIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 03901780407) con sentenza in data 02/01/2023 ai sensi degli artt. 276 e 233 CII
autorizza
il Liquidatore al pagamento del compenso come già liquidato con prelievo dal conto della procedura di cui dispone l’estinzione e a richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese.
Visto l’art. 282 CCII
dichiara inesigibili
nei confronti di CASA PREDAPPIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 03901780407) i crediti anteriori all’apertura della procedura di liquidazione controllata rimasti insoddisfatti, salvi i limiti previsti dall’art. 278, co. 7, lett. a) e b) CCII
dispone
che a cura della Cancelleria il presente decreto sia iscritto nel registro delle imprese (se il debitore è imprenditore) e sia pubblicato nell’apposita area web del Ministero della Giustizia a cura del Liquidatore per un periodo di 12 mesi
dispone
che a cura del Liquidatore il presente decreto sia comunicato ai creditori ammessi al passivo e al debitore
avverte
che contro il presente decreto è proponibile il reclamo ex art. 124 CCII nel termine di 30 giorni.
Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 29/01/2026
Il Presidente est.
dott.ssa Barbara Vacca
FANTI ALESSANDRO
decreto n. 9/2022 di chiusura della liquidazione controllata

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI’
SEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea dal 6 febbraio 2026 fino al 6 febbraio 2027
Decreto n. 9/2022 di chiusura della liquidazione controllata
GRASSO NUNZIATINA
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 1/2026 pubbl. il 09/01/2026 - Rep. n. 2/2026 del 09/01/2026 - N. R.G. 181 – 1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea dal 5 febbraio 2026 fino al 5 febbraio 2029
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Mazzino Barbensi Presidente
Dott. Barbara Vacca Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato GRASSO NUNZIATINA (C.F. GRSNZT72S70H325L), residente in Longiano, via Dino Campana n. 76 nel procedimento R.G. n. 181/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 24 dicembre 2025 da GRASSO NUNZIATINA (C.F. GRSNZT72S70H325L), rappresentata e difesa dall’avv. BEATRICE BARATELLI e dall’avv. PAGANINI RICACRDO
- esaminati gli atti ed i documenti;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII);
- rilevato che la relazione redatta dall’OCC, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- rilevato altresì che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- dato atto che il Gestore ha provveduto in conformità;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
- 268 CCII trattandosi di persona fisica svolgente attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato, presso Pasticceria Romagna s.n.c.;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 778.115,55 circa (alla data di deposito della relazione);
- osservato che il patrimonio è costituito da reddito da lavoro, a fronte del quale percepisce un reddito lordo mensile di circa Euro 1.750,00 per quattordici mensilità;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 1.760,00 lordi per quattrodici mensilità e che la debitrice convive con il figlio, la nuora e i nipoti;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento, del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 650,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore e dal Liquidatore;
- ritenuto di sottolineare che dal ricorso e dalla relazione emerge che la debitrice sia titolare di crediti nei confronti di terzi (ivi incluso l’ex marito), che il Liquidatore dovrà monetizzare, salvo che non comprovi la sussistenza di cause ostative;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che, ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII, la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dall’art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dal Gestore dell’OCC, purché determinato entro la misura di legge, costituisce spesa prededucibile, mentre il compenso spettante al legale del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda;
- ritenuto peraltro di dover precisare che in sede di formazione dello stato passivo il nominando Liquidatore dovrà attentamente vagliare le domande del legale a fronte della concreta attività svolta e degli scaglioni di riferimento, posto che, in ogni caso, non è ammissibile una duplicazione del compenso, sia pure a soggetti diversi (legale e gestore OCC), per la medesima attività;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di GRASSO NUNZIATINA (C.F. GRSNZT72S70H325L),
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca Liquidatore l’avv. MICHELA BRAVI
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di
seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto
di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 650,00 mensili, per dodici mensilità, che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi
- agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua
approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio dell’8.1.2026
Presidente
dott. Mazzino Barbensi
Il Giudice rel. ed estensore
dott.ssa Maria Cecilia Branca
MAZZA NADIA
apertura liquidazione controllata
- Sentenza n. 10/2026 pubbl. il 26/01/2026 - Rep. n. 15/2026 del 26/01/2026 - N. R.G. 2 – 1/ 2026
- Correzione errore materiale N.R.G. 5/2026 del 29 gennaio 2026

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea dal 5 febbraio 2026 fino al 5 febbraio 2029
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato MAZZA NADIA (C.F. MZZNDA55A43D704P), residente in via Bidente 233 FORLI’ nel procedimento R.G. n. 2/2026
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 14.1.2026 da MAZZA NADIA (C.F. MZZNDA55A43D704P), assistita dall’OCC in persona del Gestore nominato, avv. VERONICA BEVACQUA
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII);
- rilevato che la relazione redatta dall’OCC, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve
- contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- rilevato altresì che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- dato atto che la relazione si mostra, sotto i suindicati profili, adeguata;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica, titolare di reddito da pensione e di altri limitati redditi per mansioni svolte “a chiamata”, che tuttavia, stando alle allegazioni ed a quanto indicato nella relazione, sono destinati a venire meno a causa delle precarie situazioni di salute della debitrice;
- rilevato che la ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 90.000,00 circa, (alla data di deposito della relazione);
- osservato che il patrimonio è costituito da reddito da pensione per Euro 659,00 mensili, da quote di beni immobili e da somme accantonate nel tempo (circa Euro 24.200,00);
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che la ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito da pensione è pari a € 659,00 netti mensili, che la debitrice convive con il coniuge ed ha lei stessa dato atto della possibilità di mettere a disposizione della procedura l’intera somma mensile percepita, essendo il coniuge in grado di provvedere al suo sostentamento;
- ritenuto peraltro di sottolineare che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 659,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore e dal Liquidatore;
- dato atto che le ulteriori somme liquide dovranno essere accreditate sul conto corrente della procedura e preso atto dell’offerta irrevocabile volta all’acquisto delle quote di immobili (della quale comunque andrà data idonea pubblicità, soprattutto ai comproprietari, ferma la possibilità ove non vi siano altri soggetti interessati, di autorizzare la vendita a colei che ha formulato l’offerta irrevocabile);
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che, ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII, la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dall’art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dal Gestore dell’OCC, purché determinato entro la misura di legge, costituisce spesa prededucibile, mentre il compenso spettante all’eventuale legale del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda;
- Ritenuto peraltro di dover precisare che in sede di formazione dello stato passivo il nominando Liquidatore dovrà attentamente vagliare le domande non essendo ammissibile una duplicazione del compenso, sia pure a soggetti diversi, per la medesima attività;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di MAZZA NADIA (C.F. MZZNDA55A43D704P)
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca Liquidatore l’avv. VERONICA BEVACQUA;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 659,00 mensili, per dodici mensilità, che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi
- agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua
approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 22.1.2026
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
N.R.G. 5/2026
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice Delegato
Vista l’istanza del Liquidatore 27.1.2026, in cui si chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di apertura della procedura nella parte in cui indica la debitoria in Euro 90.000,00 in luogo di Euro 265.886,24,
Ritenuto sussistente l’errore materiale posto che il Liquidatore – prima Gestore OCC – in seno alla relazione particolareggiata depositata unitamente al ricorso ha indicato il passivo in Euro 265.886,24,
DISPONE
La correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza 10/26 che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata di MAZZA NADIA, nella parte in cui indica la debitoria complessiva in Euro 90.000,00, dovendosi invece intendere di Euro 265.886,24.
Dispone l’annotazione del presente provvedimento in calce all’originale.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 29.1.2026.
Il Presidente
Dr.ssa Barbara Vacca
Il GD
Dr.ssa Maria Cecilia Branca
RAGONESE TOMMASO
aperura liquidazione controllata n.3/2026
Sent. n. 12/2026 pubbl. il 02/02/2026 - Rep. n. 15/2026 del 02/02/2026

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 4 febbraio 2026 fino al 3 febbraio 2029
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Daniele Bianchi Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione controllata di:
RAGONESE TOMMASO, residente a Genova, Via delle Gavette 39/10, C.F. RGNTMS69T18G273Q;
rilevato che Ragonese Tommaso, con ricorso depositato il 12.1.2026, ha chiesto in proprio, ai sensi dell’art. 268/1 CCII, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
ritenuto:
- che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65/2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
- che, in forza dall’applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, commi 1 e 2, CCII;
ritenuto altresì:
- che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- che sussista la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27 commi 2 e 3 CCII, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, che sia completa la documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- che la relazione dell’OCC allegata all’istanza sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269/2 CCII;
- che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente:
- il sovraindebitamento di parte ricorrente ai sensi dell’art. 2/1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- l’esistenza di debiti scaduti e di ammontare non inferiore a € 50.000,00:
- che pertanto possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato infine:
- che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;
ritenuto altresì che solo il compenso dell’OCC sia prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 CC perché non ricompresi nel citato art. 6 in quanto crediti anteriori alla procedura liquidatoria;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII;
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di RAGONESE TOMMASO, C.F. RGNTMS69T18G273Q;
- nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- conferma liquidatore la Dott.ssa Valentina CARLINI e precisa che la liquidazione del compenso avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 275 CCII;
- ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi e in particolare di:
- Catasto Fabbricati, sito in Genova Via delle Gavette n.39 scala SX, interno 10, sezione urbana STA, foglio 24, particella 491 subalterno 39, consistenza 3,0 vani, nonché
- Catasto Terreni – Comune di Tusa (L478), ME Foglio 28, Particella 49, Partita 7246 Dati di classamento: Reddito dominicale: € 11,58 (Lire 22.425) Reddito agrario: € 4,53 (Lire 8.775) Particella con qualità: Vigneto arborato di classe 2 Superficie: 1.950 m² Oneri: comproprietà del suolo per 3/4 del restante soprassuolo;
- dichiara la cessazione delle eventuali cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione di tre anni nonché presso il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa e la trascriva in conformità all’art. 270/2 lett. g) CCII (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- •notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- con scadenza semestrale dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275/3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita dei beni immobili caduti in procedura di liquidazione – previe le verifiche previste dagli artt. 567, 568 e 569 CPC – e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti di vendita all’anno e lo invita a procedere;
- con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b, fermo restando che, fino a diversa determinazione, il liquidatore procederà ad incassare quanto proposto dal debitore.
Genova, 15.01.2026
Il Giudice estensore
Pietro Spera
Il Presidente
Daniele Bianchi
GIUSEPPE BURATTO
R.G. 270/2025 sentenza di apertura liquidazione controllata

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in linea dal 4 febbraio 2026 fino al 3 febbraio 2030
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Monica Attanasio Presidente
dott. Pier Paolo Lanni Giudice
dott. Cristiana Bottazzi Giudice rel.
nel procedimento n. 270-1/2025 p.u. per l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da
Giuseppe Buratto (c.f. BRTGPP67B05L781W)
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
- letto il ricorso proposto dal sig. Giuseppe Buratto per l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- ritenuta la competenza dell’intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrenterisiede in Castel D’Azzano (VR), Via S. Martino n. 6;
- considerato che è stata prodotta tutta la documentazione richiesta dall’art. 39, co. 1 e 2, CCII per l’ipotesi di ricorso presentato da debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie), e segnatamente: 1) dichiarazioni dei redditi e/o certificazioni uniche degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni di proprietà (ossia lo stato delle attività, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell’atto previsto dall’art. 272, co. 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (intendendosi in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell’art. 39, co. 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell’art. 274, co. 2, CCII); 5) stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall’art. 268, co. 4 lett. b), CCII);
- rilevato che il Gestore della crisi nominato dall’OCC, Dott.ssa Leila Caserta, nella propria relazione particolareggiata allegata al ricorso ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente (che consente di ricostruirne in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l’ammontare dei debiti) e ne ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- rilevato che il ricorrente è legittimato a chiedere l’apertura della liquidazione controllata ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 co. 1, 2 co. 1 lett. c) e 268 co. 1 CCII, in quanto non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa né altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Il ricorrente, infatti, a far data dal febbraio 2020 lavora come dipendente della società Camarella Remigio S.r.l. (attualmente con contratto di lavoro a tempo indeterminato) e non è più titolare della ditta individuale con la quale ha svolto l’attività di autotrasporto per conto terzi dal 2003 e fino alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese in data 18.1.2022;
- ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal Gestore nominato dall’OCC, il ricorrente è gravato da debiti per complessivi € 181.883,48 – derivanti in principalità dal mancato pagamento di tributi e contributi connessi alla pregressa attività imprenditoriale (€ 108.641,95) nonché da altri debiti verso banche e istituti finanziari (€ 73.241,53) – a fronte di un patrimonio che comprende unicamente: (a) la proprietà dell’autovettura Ford FAC Transit, immatricolata nel 2018 e gravata da fermo amministrativo, del valore stimato di € 18.000,00; (b) dal riscatto della polizza vita ‘Vera Vita’ stipulata con Banco BPM, del valore di € 5.000,00; (c) dal reddito derivante dalla propria attività lavorativa, pari ad una media di € 2.500,00 netti mensili (oltre tredicesima e quattordicesima mensilità), somme che il ricorrente deve destinare in larga misura al mantenimento del proprio nucleo familiare, di cui fanno parte la moglie (casalinga) e i quattro figli minorenni conviventi. È perciò evidente che il ricorrente con le sue sole sostanze non è in grado di far fronte ai debiti di cui è gravato, versando in condizione di sovraindebitamento;
- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
- considerato che sarà il giudice delegato a determinare con separato decreto ai sensi dell’art. 268 co. 4 lett. b) CCII la quota del reddito lavorativo percepito dal ricorrente che risulta necessaria per far fronte alle esigenze del suo sostentamento, e che quindi sarà esclusa dalla liquidazione. Fermo restando che verrà acquisita dalla procedura, per essere destinata alla soddisfazione dei creditori, ogni somma eccedente la somma mensile determinata dal giudice delegato (e dunque anche, per intero, l’emolumento relativo a tutte le mensilità di retribuzione eccedenti la dodicesima);
- ritenuto che, al fine di garantire l’effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti quanto stabilito dal giudice delegato ai fini del mantenimento del ricorrente, sia opportuno:
- ordinare al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente della procedura; 2) ordinare al datore di lavoro del ricorrente di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente che il Liquidatore aprirà, le somme eccedenti l’importo determinato dal giudice delegato con separato decreto ex art. 268 co. 4 lett. b) CCII, che potrà invece rimanere a disposizione del ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, la presente sentenza e il decreto del giudice delegato saranno comunicati al datore di lavoro (con gliestremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). E con l’ulteriore precisazione che, nel caso in cui il ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diversodatore, il Liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest’ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura.
- L’emissione di tale provvedimento è possibile poiché le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore. L’art. 270, co. 2 lett. e) CCII (al pari di quanto già previsto dall’art. 14-quinquies L. n. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all’ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del Liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett c) CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall’art. 14-quinquies L. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII;
- considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli artt. 272 e 282 CCII come modificati dal D.Lgs. 136/24 (c.d. correttivo ter): 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272 co. 3 CCII); 2) che conseguentemente le quote di reddito mensile dovranno essere senz’altro acquisite almeno per tale periodo triennale; 3) decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell’esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr. art. 272 co. 3-bis e art. 282 co. 2-bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall’art. 213 co. 5 CCII; 4) nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell’esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (ed eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
- considerato, quindi, che nel caso di specie il Liquidatore è chiamato: 1) a redigere il programma di liquidazione, prevedendo l’apprensione delle quote di reddito per i tre anni successivi all’apertura della procedura, ossia fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 co. 1 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all’esito del triennio con la precisazione che, qualora sia dichiarata l’insussistenza dei presupposti per l’esdebitazione, dovrà essere indicata la durata della prosecuzione dell’apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall’art. 213 CCII;
- considerato che, in vista delle valutazioni che dovranno essere operate ai fini dell’esdebitazione, è opportuno che il Liquidatore, già in sede di prima relazione periodica (ossia in quella da depositare entro il 30.6.2026) provveda ad individuare in modo analitico le cause del sovraindebitamento. Sotto questo profilo è quindi necessario che il Liquidatore ricostruisca ed esponga lo sviluppo nel tempo sia della capacità reddituale della debitrice, sia della maturazione del debito, in modo da individuare il momento in cui si è determinata la condizione di squilibrio irreversibile che ha generato l’attuale condizione di sovraindebitamento, verificando anche le ragioni per le quali è stato assunto il debito non più sostenibile; in altre parole, approfondisca sotto gli altri aspetti appena indicati quanto già esposto nella relazione iniziale e nelle sue integrazioni;
- ritenuto che, giusto il disposto dell’art. 270 co. 2 lett. b) CCII quale Liquidatore possa essere nominato lo stesso Gestore nominato dall’OCC;
- ritenuto opportuno precisare che trovano immediata applicazione le modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter, e pertanto:
- ai sensi del nuovo testo dell’art. 275 co 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di Liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato Gestore della crisi, all’OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l’attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell’importo eventualmente concordato tra i debitori e l’OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice. Conseguentemente, l’OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Fermo restando che in corso di procedura, su istanza dell’OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 co. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell’esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
- per la formazione dello stato passivo troverà applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
- la disciplina relativa all’accertamento e soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall’art. 275-bis CCII;
- giusto il disposto del comma 6-bis dell’art. 275 CCII, nella ripartizione dell’attivo troveranno applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII,
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Giuseppe Buratto (c.f. BRTGPP67B05L781W), residente in Castel D’Azzano (VR), Via S. Martino n. 6;
- nomina Giudice Delegato la Cristiana Bottazzi;
- nomina Liquidatore la ssa Leila Caserta;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che saràloro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- dà atto che, per effetto dell’apertura della procedura, è fatto divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari sul patrimonio del debitore;
- rinvia a separato provvedimento del giudice delegato la determinazione della quota di entrate della ricorrente esclusa dalla liquidazione ai sensi dell’art. 268 co. 4 lett. b) CCII, stabilendo sin d’ora l’obbligo della ricorrente di versare al Liquidatore la parte del proprio reddito eccedente detta quota nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- visto l’art. 270, 2 lett. e) CCII: a) ordina al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente della procedura; b) dispone che il datore di lavoro provveda all’accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l’importo stabilito dal giudice delegato, e ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, gli saranno comunicati il presente provvedimento e il decreto del giudice delegato;
- dispone che il Liquidatore:
- invii immediatamente (e comunque entro tre giorni da quando ne ha avuta comunicazione) copia informatica editabile (non per immagine) ed in formato “.doc” della presente sentenza alla cancelleria (con inoltro all’indirizzo mail fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it). La cancelleria, dopo aver ricevuto dal Liquidatore la copia del provvedimento nelle forme appena indicate, provvederà immediatamente alla sua pubblicazione sull’apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, mediante inoltro in allegato a mail del dominio giustizia inviata all’indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it, precisando nella mail che la pubblicazione dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta e per la durata di anni quattro.
L’esecuzione di tale adempimento pubblicitario dovrà essere documentata dal Liquidatore nella prima relazione semestrale; - notifichi la sentenza al debitore e ai creditori ai sensi dell’art. 270 co. 4 CCII. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere affidata (in sua rappresentanza) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediantedeposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere affidata (in sua rappresentanza) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad
- effettuarla a titolo gratuito. L’esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall’apertura, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato. Si segnala sin d’ora che, all’esito della pronuncia del provvedimento sull’esdebitazione, il Liquidatore provvederà ad aggiornare il programma di liquidazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII nel testo come novellato dal D.Lgs. 136/24 (c.d.correttivo ter);
- dispone che entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.6.2026) il Liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC. Nel primo rapporto riepilogativo dovranno essere esposte in modo analitico le cause del sovraindebitamento, nel senso precisato nella parte motiva;
- in prossimità del decorso di tre anni dall’apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al debitore una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282 co. 2 CCII per l’esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e della debitrice, il Liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 co. 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso anche quale OCC, ai sensi dell’art. 275 co. 3 CCII (allegando all’istanza anche l’eventuale compenso concordato da quest’ultimo con il debitore);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII. Solo nel caso in cui non si sia già provveduto sull’esdebitazione in momento anteriore, all’istanza di chiusura il Liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
- invii immediatamente (e comunque entro tre giorni da quando ne ha avuta comunicazione) copia informatica editabile (non per immagine) ed in formato “.doc” della presente sentenza alla cancelleria (con inoltro all’indirizzo mail fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it). La cancelleria, dopo aver ricevuto dal Liquidatore la copia del provvedimento nelle forme appena indicate, provvederà immediatamente alla sua pubblicazione sull’apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, mediante inoltro in allegato a mail del dominio giustizia inviata all’indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it, precisando nella mail che la pubblicazione dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta e per la durata di anni quattro.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Ricorrente, al Liquidatore e all’OCC.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 23.1.2026.
Il Giudice est
dott. Cristiana Bottazzi.
La Presidente
dott. Monica Attanasio
RICCARDO ZELADA
liquidazione controllata n.3/2026
Sentenza n.7/2026 - REP..7/26

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
Sezione Prima
in linea dal 4 febbraio 2026 fino al 4 marzo 2026
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
Dott. Mirco Lombardi Giudice
Dott. Dario Colasanti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario per l’apertura della procedura di liquidazione controllata n. 4/2026 promosso su istanza depositata in data 21.01.2026;
DA
RICCARDO ZELADA (CF ZLDRCR81E01E507N) residente in Missaglia (LC), in via Conciliazione n. 2, assistito e difeso dagli Avv.ti Elena Galliani e Angelo Sala e coadiuvato dal Gestore della Crisi Dott. Leonardo Milani.
- letta la domanda del ricorrente;
- esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi dott. Leonardo Milani ai sensi dell’art. 269 CCII, dalla quale risulta un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione fornita e in cui si attesta, ai sensi dell’art. 268, comma 3 CCII, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.
- sentito il Giudice relatore;
- rilevato che il sovraindebitato, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett c) CCII, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- rilevata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. b), CCII, in considerazione del fatto che il ricorrente è residente in Missaglia (LC);
- rilevato che non risulta la proposizione di diverse precedenti domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che dalla lettura della relazione del Gestore non emergono atti in frode ai creditori;
- ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento di cui all’art. 2 comma 1 lett c) CCII, posto che a carico del ricorrente risultano debiti per € 890.837,73 cosicché il patrimonio di cui dispone risulta chiaramente insufficiente;
- considerato che nella relazione ai sensi dell’art. 269 CCII, il Gestore della Crisi ha attestato che il sig. Zelada Riccardo è in grado di offrire ai creditori la prospettiva di soddisfarsi su un attivo che consente in prospettiva la soddisfazione in misura utile per i creditori;
- ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti, di cui agli articoli 268 e 269 CCII, salva la valutazione che a tempo debito dovrà essere svolta ai fini dell’esdebitazione, anche alla luce della sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione al fine di valutare la colpa grave nella causazione del sovraindebitamento;
P.Q.M.
- dichiara l’apertura della liquidazione controllata di RICCARDO ZELADA (CF ZLDRCR81E01E507N) residente in Missaglia (LC) in via Conciliazione n. 2,
- nomina Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
- nomina Liquidatore il dott. Leonardo Milani;
- ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori termine fino a 90 giornientro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti;
- dispone a cura della Cancelleria l’inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- dichiara che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all’apertura della liquidazione;
- avvisa che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all’apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
- ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- dispone che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 26.01.2026.
Il Giudice relatore
Dott Dario Colasanti
Il Presidente
Dott Marco Erminio Maria Tremolada
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 30/01/2026
ANDREA ZECCHINATO
liquidazione controllata n.2/2026
Sentenza n.5/2026 - REP..5

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
Sezione Prima
in linea dal 4 febbraio 2026 fino al 4 marzo 2026
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
Dott. Mirco Lombardi Giudice
Dott. Dario Colasanti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario per l’apertura della procedura di liquidazione controllata n. 3/2026 promosso su istanza depositata in data 19.01.2026;
DA
ANDREA ZECCHINATO (CF. ZCCNDR74L25F704I) residente in Lecco in Missaglia (LC), Via Cascina Paolina n. 3, assistito dall’Avv. Ferruccio Centonze, coadiuvati dal Gestore della Crisi, Dott Marco Gentile;
- letta la domanda del ricorrente;
- esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi Dott Marco Gentile ai sensi dell’art. 269 CCII, dalla quale risulta un giudizio positivo complessivo sulla completezza e attendibilità della documentazione fornita e sulla convenienza della procedura di liquidazione controllata rispetto a una o più procedure esecutive concomitanti;
- sentito il Giudice relatore;
- rilevato che il sovraindebitato, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett c) CCII, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- rilevata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. b), CCII, in considerazione del fatto che il ricorrente è residente in Missaglia (LC);
- rilevato che non risulta la proposizione di diverse precedenti domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che dalla lettura della relazione del Gestore non emergono atti in frode ai creditori;
- ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento di cui all’art. 2 comma 1 lett c) CCII, posto che a carico del ricorrente risultano debiti per € 431.762,50, cosicché il patrimonio di cui dispone risulta chiaramente insufficiente;
- considerato che nella relazione ai sensi dell’art. 269 CCII, il Gestore della Crisi ha attestato che il sig. Andrea Zecchinato è in grado di offrire ai creditori la prospettiva di soddisfarsi su un attivo che consente in prospettiva la soddisfazione in misura utile per i creditori, in quanto nel suo patrimonio sono rinvenibili, oltre all’eccedenza del reddito rispetto alle esigenze esistenziali, un autocarro, e la proprietà di 1/6 di un immobile cat. A3 ubicato in Nova Milanese;
- ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti, di cui agli articoli 268 e 269 CCII, salva la valutazione che a tempo debito dovrà essere svolta ai fini dell’esdebitazione;
P.Q.M.
- dichiara l’apertura della liquidazione controllata di ANDREA ZECCHINATO (CF. ZCCNDR74L25F704I) residente in Lecco in Missaglia (LC), Via Cascina Paolina n. 3
- nomina Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
- nomina Liquidatore il dott. Marco Gentile;
- ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori termine fino a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti;
- dispone a cura della Cancelleria l’inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- dichiara che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all’apertura della liquidazione;
- avvisa che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all’apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
- ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- dispone che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 22.1.2026.
Il Giudice relatore
Dott Dario Colasanti
Il Presidente
Dott Marco Erminio Maria Tremolada
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23/01/2026
ALICIO WASHINGTON PALMA PALMA
aperura liquidazione controllata n.2/2026
Sent. n. 11/2026 pubbl. il 02/02/2026 - Rep. n. 14/2026 del 02/02/2026

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 4 febbraio 2026 fino al 3 febbraio 2029
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Daniele Bianchi Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
ALICIO WASHINGTON PALMA PALMA CF PLMLWS74E05Z605X
Rilevato che con ricorso depositato il 8.1.2026
ALICIO WASHINGTON PALMA PALMA, CFPLMLWS74E05Z605X ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
- considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ALICIO WASHINGTON PALMA PALMA CFPLMLWS74E05Z605X
NOMINA Giudice Delegato Chiara Monteleone
CONFERMA liquidatore il dott. Chiarabini Eugenio
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza ogni cinque mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15/01/2026
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Daniele Bianchi
STORTINI DANIELE
apertura liquidazione controllata Proc. n. 8-1/2026 PU
sentenza n. 7 del 27/01/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA - SEZIONE CIVILE
in linea dal 2 febbraio 2026 fino al 27 gennaio 2029
Sentenza n. 7/2026 apertura liquidazione controllata
FILIPPI SABRINA
Liquidazione controllata n.1/2026
Sent. n. 3/2026 pubbl. il 16/01/2026 - Rep. n. 400005/2026 del 16/01/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI FERRARA
in linea dal 2 febbraio 2026 fino al 1° maggio 2026
riunito in Camera di Consiglio nella persona dei sigg.ri magistrati
dott. Mauro Martinelli Presidente relatore
dott.ssa Marianna Cocca Giudice
dott. Vincenzo Cantelli Giudice
nel procedimento n. 87/2025 R.G.P.U. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Visto il ricorso depositato in data 19 novembre 2025 da parte di SABRINA FILIPPI (C.F. FLPSRN71B68A393C) difesa dall’avv. CARLO GARRONI;
rilevato che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, II comma CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
dato atto che sono stati richiesti chiarimenti al gestore della crisi dott. Roberto Mela ed è stata fissata udienza per l’audizione della ricorrente delegata al relatore dr. Mauro Martinelli che si è tenuta il 13 gennaio 2026;
constatata la competenza del Tribunale adito, ai sensi dell’art. 27, II comma CCII, in quanto la parte ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Ferrara;
preso atto che il debitore è in stato di sovraindebitamento e non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;
rilevato che la domanda è corredata dalla relazione, redatta dal Gestore della Crisi nominato dall’OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, nonché dalla documentazione di cui all’art. 39 CCII:
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica),
- l’inventario dei beni del ricorrente,
- l’elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti reali e personali sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale,
- lo stato di famiglia,
- l’elenco degli atti straordinari compiuti nell’ultimo quinquennio,
- l’elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;
riscontrata la correttezza del limite triennale individuato per la conclusione della procedura;
Considerato che nel ricorso si è dato atto che:
- la situazione di sovraindebitamento si è originata dagli esiti infausti della attività commerciale (merceria e maglieria al dettaglio dal 2017 al 2022) dovuti a fattori non imputabili e alle conseguenza della emergenza sanitaria Covid-19 per la quale sono stati contratti finanziamenti;
- Le passività sono quantificate in euro 102.515,95;
- L’attivo patrimoniale messo a disposizione della procedura sarà ricavato dal reddito mensile derivante dall’attività lavorativa svolta quale dipendente della ditta Tundo Sebastiano attualmente quantificato in euro 431,80 (detratto l’importo necessario alla partecipazione delle spese familiari indicato in euro 160,39) sicché emerge la possibilità per la procedura di acquisire attivo da distribuire ai creditori concorsuali, ai sensi dell’art. 268, III comma ultima parte CCII
considerato che può essere quantificata in euro 160,39 (arrotondata ad euro 160,00) la quota di stipendio necessaria al mantenimento della ricorrente ed al suo contributo al mantenimento del nucleo familiare (costituito dal marito e dalla figlia maggiorenne ed indipendente economicamente);
ritenuto, quanto alla determinazione della quota dello stipendio apprendibile alla procedura, che debba individuarsi nella differenza tra il predetto importo e quello erogato dal datore di lavoro (allo stato euro 271,80);
ritenuto, inoltre, che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all’art. 14 undecies legge n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;
opinato, infatti, che dalla disamina dell’art. 282 CCI in combinato disposto con l’art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni dal momento che:
- per un verso, l’art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l’esdebitazione “decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente”, così lasciando intendere che la procedura possa avere durata anche inferiore a tre anni,
- per altro verso, l’art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione “a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”, così lasciando intendere che prima del decorso di tale periodo ildebitore non può comunque essere esdebitato sicché continuano ad essere esigibili i crediti della massa;
ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell’attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo “tornato in bonis” si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell’art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell’ambito della procedura concorsuale;
considerato, pertanto, che, anche la quota parte dello stipendio possa essere incamerata dal liquidatore per tre anni;
ritenuto, tuttavia, di dover al contempo considerare il triennio anche come limite temporale massimo di incasso della quota parte di stipendio;
opinato, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall’art. 281, commi V e VI, CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione dell’attività liquidatoria, è altrettanto vero che l’attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, comma II 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore;
P. Q. M.
DICHIARA
aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di SABRINA FILIPPI (C.F. FLPSRN71B68A393C) residente ad Argenta (FE), via Adriatica n. 49;
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Mauro Martinelli
NOMINA
liquidatore il dott. Roberto Mela
AUTORIZZA
il liquidatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49, III comma lett. f), del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall’art. 10, comma 3 CCII;
ORDINA
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto Liquidatore
ESCLUDE
dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni della ricorrente percepiti (eccedenti l’importo di euro 160,00 riservato ai bisogni familiari) al netto delle eventuali imposte riservando al GD l’adozione di eventuali provvedimenti modificativi od integrativi;
DISPONE
che quanto eccede tale somma venga versato direttamente dal datore di lavoro al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicar;
PRECISA che a far data dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la stessa, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
ORDINA
al debitore il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell’elenco dei creditori;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Ferrara;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, IV comma CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); - provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell’attivo da liquidare;
- provveda a trascrivere la presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili registrati oggetto della procedura,
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- entro il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace eproficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione controllata non vi è denaro necessario per far fronte alle spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione controllata alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall’erario ai sensi dell’art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale del predetto articolo “nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata” dichiarata con Sentenza n. 121/2024 dalla Corte Costituzionale.
Si comunichi al liquidatore e all’OCC.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026
Il Presidente estensore
dott. Mauro Martinelli
MONTEDIE S.N.C. DI MONTESARCHIO VINCENZO & C
apertura liquidazione controllata
sentenza n. 8 del 27/01/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA - SEZIONE CIVILE
in linea dal 2 febbraio 2026 fino al 27 gennaio 2029
riunito in Camera di Consiglio e così composto:
dott. Paolo Vadalà Presidente
dott. Andrea Enrico Polimeni Giudice
dott.ssa Filomena Di Gennaro Giudice rel.
nel procedimento iscritto al n. 79-1/2025 P.U. ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso proposto, con atto depositato il 02.07.2025, dal creditore Fabio Mora (C.F: MROFBA66B106920A); avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt.2 68 e s.s. CCII.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Letta l’istanza per la liquidazione controllata proposta ex art. 268 co.2 CCII dal predetto creditore, rappresentato e difeso, come in atti, dall’avv. Paola Perticarini;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 co. 2 CCII, avendo la società debitrice sede legale nel circondario di questoTribunale;
- sentite le parti che hanno concluso come da rispettivi atti;
- ritenuto che sussista la legittimazione della parte istante, atteso che è ampiamente provata la sua qualità di creditore per il tramite della documentazione prodotta (cfr. allegati);
- dato atto che, la debitrice, ritualmente costituitasi, ha chiesto ed ottenuto la concessione dei termini a norma dell’art. 271 co. 1 CCII e la correlata proroga, ma che, in tale intervallo temporale, non ha formulato alcuna proposta e, pertanto, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che, trattandosi di istanza presentata dal creditore, non è necessaria l’attività riservata dalla legge all’OCC, che deve intendersi richiesta, di converso, solo nell’ipotesi di istanza proposta dal debitore;
- considerato che la debitrice risulta soggetta alla disciplina prevista per i procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, in particolare, è indubbio che versi in una situazione di insolvenza;
- rilevato che la resistente, pur costituitasi, non ha eccepito e, tantomeno, provato l’insussistenza di debiti scaduti e non pagati per un ammontare complessivo superiore a 50.000,00 euro e ritenuto che la documentazione acquisita non consenta di ritenere non superata detta soglia;
- verificata, pertanto, la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 268 CCII per l’apertura della liquidazione controllata;
visti gli articoli 268 e ss. del d. l.vo 12.01.2019 n. 14;
PQM
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni della MONTEDILE SNC di MONTESARCHIO VINCENZO & C. (P.I.:0 2384500613), con sede legale in Montefano (MC), alla via Zara n. 16,
richiesta dal suddetto creditore con ricorso depositato il 02.07.2025; - nomina giudice delegato la dott.ssa Filomena Di Gennaro;
nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell’avv. Filippo Marangoni ai sensi dell’art. 270, comma 2 lett. b) CCII , del foro di Macerata; - ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell’elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a
mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall’articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi
dell’articolo 201 CCII; - ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando la debitrice a continuare ad occupare l’immobile che costituisca la casa familiare, di cui è contitolare, sino
alla relativa vendita e sempre che non risulti sussistente un’ alternativa collocazione abitativa e prescrivendo di consentire, su richiesta del liquidatore, visite di eventuali interessati all’acquisto; - dispone a cura del liquidatore l’inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;
- ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- dispone che la presente sentenza venga notificata alla ricorrente a cura della cancelleria;
- dispone che il liquidatore provveda alla notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026.
Il giudice estensore
Dott.ssa Filomena Di Gennaro
Il Presidente
dott. Paolo Vadalà
FELEPPA FRANCESCA
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 4/2026 del 20/01/2026 - Proc. n. 3-1/2026 PU

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
in linea dal 28 gennaio 2026 fino al 21 gennaio 2029
nella persona dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadalà Presidente
dott. Andrea Enrico Polimeni Giudice
dott.ssa Filomena Di Gennaro Giudice rel.
nel procedimento iscritto al n. 3-1/2026 P.U. ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso proposto, con atto depositato il 13.01.2026, da:
Federica FELEPPA, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall’avv. Carla Scarpetta e dal dott. Filippo Vitali;
avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 e s.s. CCII
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.01.2026 Federica FLEPPA ha esposto:
- di versare in condizione di sovraindebitamento conseguente alla cessazione dell’attività di famiglia di cui era socia ed all’interno della quale prestava anche la propria attivitàlavorativa, la Feleppa FV srl, poi ridenominata Collezioni Italiane srl, esitata nell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale presso l’intestato Tribunale (n. 11/2024), tuttora pendente;
- che nel quinquennio precedente non ha fatto ricorso ad altro ‘strumento di cui alla legge 155/2017’, né ha ‘subito provvedimenti di impugnazione, risoluzione del concordato minore, ovvero, revoca o cessazione di procedura di ristrutturazione dei debiti’;
- che Federica Feleppa attualmente lavora, con contratto a tempo indeterminato, presso la Ducanero S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Monte San Giusto (MC), alla Via Giorgio La Pira e percepisce uno stipendio medio mensile di 1.300,00 euro netti;
- che il nucleo familiare è composto altresì dalla figlia minore, Aurora Camerlengo, al cui mantenimento provvede, in proporzione alle proprie capacità reddituali, unitamente alpadre della stessa, il quale, a sua volta, corrisponde un contributo pari a 1.000,00 euro mensili;-
- che la ricorrente non è titolare di alcun immobile e non risulta intestataria neppure di alcun bene mobile registrato, come attestato dalle visure depositate in atti;
- che le spese mensili necessarie per soddisfare i bisogni primari propri e dei suoi familiari conviventi dovrebbero essere così quantificate:
- Utenze (acqua, luce, gas) € 400,00
- Spese alimentari € 500,00
- Carburante, TARI, vestiario, farmaci € 500,00
- Istruzione minore € 300,00
- Spese specialistiche e imprevisti € 300,00
- Totale mensile stimato € 2.000,00
per un totale complessivo di 2.000,00 euro (mensili);
- che la proponente può rendere disponibile per la composizione della condizione di sovraindebitamento la somma di 300,00 euro mensili, quale importo residuo delle entrate complessive di cui dispone il nucleo familiare ed al netto, quindi, delle predette spese di mantenimento;
- che il proponendo ‘piano di ristrutturazione’ prevede, quindi, la corresponsione dell’importo mensile predetto, derivante dal lavoro dipendente svolto dalla richiedente, per 13 mensilità annue, da devolversi integralmente ai creditori per il periodo di 3 anni dall’apertura della procedura de qua, per un ammontare complessivo di circa 11.700,00 euro complessivi.
Sentito il relatore ed esaminati gli atti, il Collegio, preliminarmente, osserva che sussiste la competenza dell’adito Tribunale, vista la documentazione prodotta in relazione alla residenza familiare, sita in Morrovalle (MC), in conformità a quanto previsto dall’art. 27 comma 3 CCII.
Il collegio osserva, altresì, che l’art. 269 comma 2 CCII prevede che la domanda con la quale il debitore chiede l’apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni debba essere corredata di ‘relazione, redatta dall’OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore’.
Nel caso di specie, tale relazione è stata redatta in un autonomo documento – come impone la richiamata disposizione normativa- ed è stata debitamente sottoscritta dal designato OCC.
Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti atteso che: è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento,
nell’accezione tipica di cui all’art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dal richiedente e convalidato dall’OCC della evidente incapacità, con i redditi ed il patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti a suo carico, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato;
la relazione redatta dal ‘gestore della crisi da sovraindebitamento’, avv. Emanuela Scaleggi, appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della richiedente ed esprime un condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione resa disponibile dalla stessa e dalla quale risulta, altresì, l’adempimento degli oneri informativi previsti dall’articolo 269 comma 3 CCII; viene resa, pertanto, la pronuncia in dispositivo;
P.Q.M.
letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:-
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di FEDERICA FELEPPA (C.F.: FLPFRC89C62E783S), nata a Macerata (MC), il 22.03.1989 e residente in Morrovalle (MC), alla Via Sandro Pertini n. 28, richiesta con ricorso depositato il 13.01.2026;-
- nomina giudice delegato la dott.ssa Filomena Di Gennaro;
- nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell’avv. Emanuela Scaleggi, ai sensi dell’art. 270, comma 2 lett. b) CCII;
- ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell’elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall’articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone a cura del liquidatore l’inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;-
- ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- dispone che la presente sentenza venga notificata alla ricorrente a cura della cancelleria;
- dispone che il liquidatore provveda alla notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 20.01.2026.
Il giudice estensore
dott.ssa Filomena Di Gennaro
Il Presidente
dott. Paolo Vadalà
GRAZIANI DEVIS e GENTILUCCI LUCIA
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 3/2026 del 14/01/2026 - N. 128-1/2025 PU

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
in linea dal 28 gennaio 2026 fino al 14 gennaio 2029
Sentenza n. 3/2026 apertura liquidazione controllata
CALCAGNO ROBERTA
In linea per tutta la durata della procedura
sentenza n.20/2026 di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti
in linea dal 26 gennaio 2026 fino al 25 luglio 2026
- P.U. 288-1/2025 decreto aperura procedimento di omologa
- ricorso ristrutrutturazione debiti
- piano ristrutturazione dei debiti

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In linea per tutta la durata della procedura
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Chiara Monteleone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’omologa del piano di ristrutturazione presentato da ROBERTA CALCAGNO, CFCLCRRT65T65C823S
Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
visto il proprio provvedimento del 18/12/2025 con cui la proposta ed il piano, ritenuti ammissibili:
stati pubblicati sul sito web del Tribunale/del Ministero della Giustizia;
stato comunicati a mezzo pec dall’OCC a tutti i creditori;
considerato che non sono state depositate osservazioni
Confermato il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano e ritenuta la fattibilità del piano
P.Q.M.
visto l’art. 70 CCII
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti depositato da ROBERTA CALCAGNO, CF. CLCRRT65T65C823S
Dispone che l’OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito internet del Tribunale per tutta la durata della procedura. Il Tribunale con il decreto che dichiarerà eseguito il piano ordinerà la cancellazione della pubblicazione ed ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano.
DICHIARA CHIUSA LA PROCEDURA
Visto l’art. 71 CCII:
al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato comprese le vendite e le cessioni quanto previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quanto indicati e, comunque, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC;
che l’OCC vigili sull’esatto adempimento del piano rivolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emerge sottoponendole al Giudice quando necessario;
che l’OCC ogni cinque mesi relazioni l’ufficio sullo stato della esecuzione e che, terminata l’esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 26/01/2026
il Giudice
Chiara Monteleone
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Procedure Concorsuali
in linea dal 26 gennaio 2026 fino al 25 luglio 2026
DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Il Giudice
visto il ricorso proposto da ROBERTA CALCAGNO in data 13.11.2025 con cui è stata domandata l’apertura del procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;
vista la documentazione allegata; sentito il debitore e l’OCC;
constatato che la domanda è corredata:
- dall’elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle relative cause di prelazione;
- dall’elenco della consistenza e della composizione del patrimonio del consumatore,
- dall’elenco degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dall’elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- dall’elenco di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo famigliare con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;
considerato che la relazione dell’OCC appare completa in quanto contiene:
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitorenell’assumere le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l’indicazione presunta dei costi della procedura;
constatata, altresì, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII
ACCERTATA L’AMMISSIBILITA’ DELLA PROPOSTA E DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PRESENTATO DA ROBERTA CALCAGNO
DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data pubblicata la proposta, il piano ed il presente decreto nell’apposita sezione del sito internet del Tribunale.
DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30
AVVISA i creditori:
- che dovranno comunicare all’OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedure, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito nel fascicolo informatico;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra potranno presentare osservazioni inviandole all’indirizzo per dell’OCC;
Vista l’istanza del debitore DISPONE la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in quanto pregiudizievoli per la fattibilità del piano, fino alla conclusione del presente procedimento;
DISPONE che l’OCC, nel termine di 10gg successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori per le osservazioni, sentito il debitore, RIFERISCA a questo Giudice proponendo, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie.
Genova, 18/12/2025
il Giudice
Chiara Monteleone
liquidazione controllata
VEZZARI TIZIANA
MARAI NICOLA

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in linea dal 26 gennaio 2026 fino al 25 gennaio 2027
Liquidazione controllata Vezzari Tiziana n. 6-22 rg
Riunito in camera di consiglio in persona di:
Dott. Monica Attanasio - Presidente
Dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
Dott. Francesco Bartolotti - Giudice
ha emesso il seguente
DECRETO
dato atto che con sentenza pubblicata in data 6.10.22 è stata aperta la liquidazione controllata del patrimonio di Vezzari Tiziana;
dato atto che con nota depositata in 3.10.25 (successivamente integrata in data 10.12.25) il liquidatore ha segnalato la necessità di provvedere in ordine all’esdebitazione, essendo decorsi tre anni dall’apertura della procedura (cfr art. 282, c. 1 CCII);
rilevato che la relazione (nella quale il liquidatore ha preso posizione in ordine ai presupposti richiesti per l’esdebitazione) è stata trasmessa alla debitrice ed ai creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti (in modo da instaurare il contraddittorio tra le parti interessate prima della decisione, in applicazione dei principi espressi da Corte cost. 181/08), assegnando loro il termine di 15 giorni per eventuali osservazioni;
rilevato che entro il termine assegnato non sono state presentate osservazioni;
rilevato che
- nella nota depositata il 3.10.25 (e successiva integrazione) il liquidatore avv. Carmine Rossi ha espresso parere favorevole, evidenziando – in relazione ai presupposti per l’esdebitazione – che la Vezzari:
- non ha distratto l’attivo avendo integralmente ripianato il proprio debito maturato nei confronti della Procedura;
- ha favorito l’incasso delle quote di reddito di pertinenza della Procedura;
- non ha esposto passività insussistenti, aggravato il dissesto o fatto ricorso abusivo al credito;
- non ha ostacolato né rallentato lo svolgimento della procedura avendo collaborato al fine di fornire le informazioni utili ed i documenti necessari al suo buon andamento;
- non ha mai in precedenza beneficiato di altre esdebitazioni;
- dagli atti (cfr certificato del casellario acquisito dalla cancelleria) risulta che la debitrice non ha subito condanne per i reati menzionati dall’art. 280, c. 1, lett. a) CCII e neppure per quelli previsti dall’art 344 CCII;
- sussistono, quindi, tutti i presupposti previsti dall’art 280 CCII, richiamato dall’art 282, c. 2 CCII;
ritenuto INOLTRE che
- non ricorrano le circostanze di esclusione dell’esdebitazione previste dall’art. 282, c. 2, ultima parte CCII (determinazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), atteso che dalle verifiche svolte dal gestore della crisi e dalla documentazione prodotta emerge che il sovraindebitamento della Vezzari è direttamente correlato e conseguente a quello del marito Nicola Marai, il quale ha a sua volta fatto accesso alla procedura di liquidazione controllata, unitamente alla moglie.
Invero, fin dal 2010 il Marai aveva iniziato a dedicarsi al gioco, abitudine che ben presto era degenerata in vera e propria ludopatia, come risulta confermato sia dalla documentazione medica in atti (cfr referto dell’UOC di psichiatria dell’Ospedale Villa S.Giuliana in data 7.12.2020; relazione SERD di Bussolengo del 5.11.25), sia dal fatto che proprio per tale ragione nel 2021 a favore del Marai (e con il suo consenso) è stata attivata la misura protettiva dell’amministrazione di sostegno, con nomina alla carica della stessa Vezzari.
Proprio su invito ed insistenza della Vezzari il Marai, nel 2016, si era rivolto al Serd di Bussolengo per attivare un serio tentativo di fronteggiare la ludopatia.
E proprio in quel periodo la Vezzari, evidentemente confidando che la patologia del marito si sarebbe potuta risolvere, aveva contratto un ingente debito unitamente al Marai (finanziamento di euro 42.000,00 con Banca Intesa San Paolo spa, poi ceduto a Clara srl e costituente quasi integralmente il passivo a carico della Vezzari), finalizzato a chiudere e consolidare precedenti finanziamenti contratti dal marito.
Debito al quale non è stato poi possibile far fronte, anche a causa delle ricadute del marito nella ludopatia, con assunzione anche di nuovi debiti.
In tale contesto - caratterizzato dall’assunzione del debito per solidarietà familiare al fine di consentire al marito di acquisire le risorse necessarie per estinguere precedenti debiti, in un momento nel quale vi era ragione di ritenere che il Marai avrebbe seriamente affrontato la ludopatia da cui era affetto – ritiene il Collegio che debba escludersi che la condizione di sovraindebitamento sia stata determinata dalla debitrice con dolo o colpa grave;
- non sia in alcun modo emerso che la Vezzari, sia prima che in corso di procedura, abbia posto in essere atti in frode ai creditori, ovvero altre condotte (pagamenti, atti dispositivi, simulazione di titoli di prelazione) volti a favorire alcuni creditori a danno di altri.
- in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, il ricorso meriti accoglimento;
PQM
Visti gli artt. 282, c. 1 e 278 CCII:
- dichiara inesigibili nei confronti di Vezzari Tiziana (cod.fisc. VZZTZN60C65L781G) i debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali che non saranno soddisfatti all’esito della liquidazione controllata n. 6/22 rg, ad eccezione solo di quelli indicati all’art. 278, c. 7 CCII e salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori, nonché degli obbligati in via di regresso;
- dispone che il liquidatore invii immediatamente (e comunque entro tre giorni da quanto ne ha avuta comunicazione) copia informatica editabile (non per immagine) ed in formato “.doc” del presente decreto alla cancelleria (con inoltro all’indirizzo mail fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it);
- dispone che la cancelleria, dopo aver ricevuto dal liquidatore la copia del provvedimento come disposto al punto precedente, provveda immediatamente alla sua pubblicazione sull’apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, mediante inoltro in allegato a mail del dominio giustizia inviata all’indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it e precisando nella mail che la pubblicazione dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta e per la durata di anni uno;
- dispone che il liquidatore comunichi immediatamente il presente decreto ai creditori ammessi al passivo e alla debitrice.
Si comunichi alla debitrice e al liquidatore
Verona, 16.1.2026
La Presidente
dott.ssa Monica Attanasio
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Liquidazione controllata Marai Nicola n. 7-22 rg
Riunito in camera di consiglio in persona di:
Dott. Monica Attanasio - Presidente
Dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
Dott. Francesco Bartolotti - Giudice
ha emesso il seguente
DECRETO
dato atto che con sentenza pubblicata in data 6.10.22 è stata aperta la liquidazione controllata del patrimonio di Marai Nicola;
dato atto che con nota depositata in 3.10.25 (successivamente integrata in data 10.12.25) il liquidatore ha segnalato la necessità di provvedere in ordine all’esdebitazione, essendo decorsi tre anni dall’apertura della procedura (cfr art. 282, c. 1 CCII);
rilevato che la relazione (nella quale il liquidatore ha preso posizione in ordine ai presupposti richiesti per l’esdebitazione) è stata trasmessa al debitore ed ai creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti (in modo da instaurare il contraddittorio tra le parti interessate prima della decisione, in applicazione dei principi espressi da Corte cost. 181/08), assegnando loro il termine di 15 giorni per eventuali osservazioni;
rilevato che entro il termine assegnato non sono state presentate osservazioni;
rilevato che
- nella nota depositata il 3.10.25 (e successiva integrazione) il liquidatore avv. Carmine Rossi ha espresso parere favorevole, evidenziando – in relazione ai presupposti per l’esdebitazione – che il Marai:
- non ha distratto l’attivo avendo integralmente ripianato il proprio debito maturato nei confronti della Procedura;
- ha favorito l’incasso delle quote di reddito di pertinenza della Procedura;
- non ha esposto passività insussistenti, aggravato il dissesto o fatto ricorso abusivo al credito;
- non ha ostacolato né rallentato lo svolgimento della procedura avendo collaborato al fine di fornire le informazioni utili ed i documenti necessari al suo buon andamento;
- non ha mai in precedenza beneficiato di altre esdebitazioni;
- dagli atti (cfr certificato del casellario acquisito dalla cancelleria) risulta che il ricorrente non ha subito condanne per i reati menzionati dall’art. 280, c. 1, lett. a) CCII (dal certificato risulta solamente una condanna per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, quindi per reato non commesso in connessione con l’attività di impresa) e neppure per quelli previsti dall’art 344 CCII;
- sussistono, quindi, tutti i presupposti previsti dall’art 280 CCII, richiamato dall’art 282, c. 2 CCII;
ritenuto INOLTRE che
- non ricorrano le circostanze di esclusione dell’esdebitazione previste dall’art. 282, c. 2, ultima parte CCII (determinazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), atteso che dalle verifiche svolte dal gestore della crisi e dalla documentazione prodotta emerge che:
- a partire dal 2010 il Marai aveva iniziato a dedicarsi al gioco, abitudine che ben presto era degenerata in vera e propria ludopatia, come risulta confermato sia dalla documentazione medica in atti (cfr referto dell’UOC di psichiatria dell’Ospedale Villa S.Giuliana in data 7.12.2020; relazione SERD di Bussolengo del 5.11.25), sia dal fatto che proprio per tale ragione nel 2021 a favore del Marai (e con il suo consenso) è stata attivata la misura protettiva dell’amministrazione di sostegno;
- proprio a causa della necessità di reperire risorse da dedicare al gioco, il Marai nel corso del tempo ha contratto plurimi finanziamenti, a cui non è riuscito a fare fronte neppure mediante la vendita dell’abitazione familiare nel 2013 (oltre che di quota di altro immobile nel 2017) e la contrazione di nuovi finanziamenti a chiusura dei precedenti. Ciò proprio in ragione degli insuccessi dei tentativi di fronteggiare la ludopatia che, sin dal 2011 (con il primo accesso al SERD di Verona, poi seguito da altro accesso al SERD di Bussolengo a partire dal 2016), erano stati attivati dal debitore, anche su richiesta ed insistenza della moglie. Ne è derivato l’indebitamento oggetto della presente procedura, costituito per la parte prevalente proprio da debiti contratti verso istituti di credito e società finanziarie;
- sulla scorta di quanto accertato, quindi, non vi è dubbio che la condizione di sovraindebitamento sia stata conseguenza della ludopatia da cui il Marai era affetto e che, quantomeno sino al 2021, non era riuscito a fronteggiare adeguatamente;
- che a partire dal 2021, con la sottoposizione volontaria all’amministrazione di sostegno e con l’accesso alla presente procedura, il Marai è finalmente riuscito a superare l’irrefrenabile impulso al gioco, tanto è vero che – su richiesta e segnalazione del Serd – il giudice tutelare con provvedimento in data 18.11.25 ha revocato la misura dell’amministrazione di sostegno;
- che in tale contesto deve escludersi che il sovraindebitamento possa essere imputato a scelta volontaria e gravemente colposa del Marai, posto che l’assunzione dei debiti – in quanto indotta dalla ludopatia – non può ritenersi pienamente libera e consapevole. D’altra parte, sotto questo profilo, ritiene il Collegio che debba essere valorizzato anche il fatto che il Marai, quando ha iniziato a prendere coscienza della problematica da cui era affetto, ha intrapreso, seppur con difficoltà, il percorso che lo ha infine portato a fronteggiare in modo adeguato la ludopatia e, quindi, anche a scongiurare il rischio che per il futuro possa essere contratto ulteriore debito per acquisire sostanze da destinare al gioco;
- non sia in alcun modo emerso che il Marai, sia prima che in corso di procedura, abbia posto in essere atti in frode ai creditori, ovvero altre condotte (pagamenti, atti dispositivi, simulazione di titoli di prelazione) volti a favorire alcuni creditori a danno di altri;
- in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, il ricorso meriti accoglimento;
PQM
Visti gli artt. 282, c. 1 e 278 CCII:
- dichiara inesigibili nei confronti di Marai Nicola (cod.fisc. MRANCL54P02L781W) i debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali che non saranno soddisfatti all’esito della liquidazione controllata n. 7/22 rg, ad eccezione solo di quelli indicati all’art. 278, c. 7 CCII e salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori, nonché degli obbligati in via di regresso;
- dispone che il liquidatore invii immediatamente (e comunque entro tre giorni da quanto ne ha avuta comunicazione) copia informatica editabile (non per immagine) ed in formato “.doc” del presente decreto alla cancelleria (con inoltro all’indirizzo mail fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it);
- dispone che la cancelleria, dopo aver ricevuto dal liquidatore la copia del provvedimento come disposto al punto precedente, provveda immediatamente alla sua pubblicazione sull’apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, mediante inoltro in allegato a mail del dominio giustizia inviata all’indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it e precisando nella mail che la pubblicazione dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta e per la durata di anni uno;
- dispone che il liquidatore comunichi immediatamente il presente decreto ai creditori ammessi al passivo e al debitore.
Si comunichi al debitore e al liquidatore
Verona, 16.1.2026
La Presidente
dott.ssa Monica Attanasio
SCARDAVI STEFANO
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 2/2026 pubbl. il 16/01/2026 - Rep. n. 3/2026 del 16/01/2026 - N. R.G. 175 – 1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALIi
in linea dal 24 gennaio 2026 fino al 24 gennaio 2029
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Massimo Di Patria Presidente
Dott. Barbara Vacca Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato SCARDAVI STEFANO (C.F. SCRSFN72C22C573W), residente in San Mauro Pascoli (FC), via G. Amendola 13 nel procedimento R.G. n. 175/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 9 dicembre 2025 da SCARDAVI STEFANO (C.F. SCRSFN72C22C573W), rappresentato e difeso dall’avv. MARIA CUOMO,
Richiamato il decreto di integrazione in data 16.12.2025,
Visto il deposito effettuato dai Gestori, ------------------------------------------------------------, in data 29.12.2025,
esaminati gli atti ed i documenti depositati;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
dato atto che il debitore risulta avere depositato domanda di liquidazione controllata innanzi al Tribunale di Rimini in data 4.11.2022 e che il procedimento si è concluso con una pronuncia di inammissibilità del ricorso;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII);
- rilevato che la relazione redatta dall’OCC, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- rilevato altresì che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- dato atto che la documentazione prodotta, anche unitamente all’integrazione, è necessaria e sufficiente per addivenire all’apertura della procedura, pur dovendosi sottolineare che:
1) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;
2) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
− pertanto, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, vi sono elementi sufficienti affinché il Tribunale possa statuire sulla domanda;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica svolgente attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con mansione di operaio;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 90.000,00 circa;
- osservato che il patrimonio è costituito da reddito da lavoro, a fronte del quale percepisce un reddito netto mensile di circa Euro 1.700,00, e da un bene mobile registrato;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 1.700,00 netti mensili e che il debitore risulta l’unico componente del nucleo familiare, pur dovendo corrispondere la somma di Euro 150,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (non adeguatamente e sufficientemente documentate), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 400,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che, ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII, la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- Ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dall’art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dal Gestore dell’OCC, purché determinato entro la misura di legge, costituisce spesa prededucibile, mentre il compenso spettante al legale del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda;
- Ritenuto peraltro di dover precisare che in sede di formazione dello stato passivo il nominando Liquidatore dovrà attentamente vagliare le domande, rispettivamente, del legale e del Gestore, non essendo ammissibile una duplicazione del compenso, sia pure a soggetti diversi, per la medesima attività;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di STEFANO SCARDAVI (C.F. SCRSFN72C22C573W)
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore il dott. GIOVANNI BIORDI;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti
da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 400,00 mensili, per dodici mensilità, che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi
dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 15.1.2026
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
VILLA BAGNOLO SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA’ LIMITATA
apertura liquidazione controllata
Sentenza n.3/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile
Procedure Concorsuali
in linea dal 24 gennaio 2026 fino al 24 gennaio 2029
Sentenza n.3/2026 apertura liquidazione controllata
MANTOVANI GIULIETTA
sentenza N. 359/2025 PU. apertura liquidazione controllata

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in linea dal 23 gennaio 2026 fino al 22 gennaio 2030
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
dott. Francesco Bartolotti - Giudice
nel procedimento n. 359/2025 pu per l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da
Mantovani Giulietta
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
rilevato che Mantovani Giulietta ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza dell’intestato Tribunale ex art. 27, c. 2 CCII, atteso che la ricorrente è residente in Cerea (Vr) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;
considerato che la ricorrente ha prodotto (anche mediante indicazione nel ricorso o nella relazione del gestore della crisi) la documentazione di cui all’art 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la sua qualità di persona fisica non esercente attività di impresa, ossia: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) indicazione dei beni di proprietà (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell’atto previsto dall’art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell’art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell’art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l’elenco delle spese necessarie per il mantenimento personale (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall’art. 268, comma 4 lett. b), CCII);
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall’OCC dott. Giulio Gastaldello in data 30.12.25, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale della ricorrente, nonché l’ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitricew. Nella relazione, inoltre, il gestore ha provveduto anche ad indagare “le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni” (come ora imposto dall’art. 269, c. 2 CCII) e inoltre, dopo avere elencato le poste attive che potranno essere ricavate dalla liquidazione del patrimonio e dopo aver quantificato le possibili spese della procedura, ha evidenziato che all’esito della procedura – al netto delle spese in prededuzione (stimate in euro 6.419,53) – potrà essere acquisito un attivo minimo (stimato in euro 51.000,00, quale ricavato dalla vendita dell’abitazione di proprietà già sottoposta ad esecuzione immobiliare) da suddividere tra i creditori (per complessivi euro 141.419,60, al netto delle spese di procedura), in tal modo attestando ai sensi dell’art 268, c. 3 CCII che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie”;
rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, trattandosi di pensionata. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, quindi, la Mantovani è legittimata a richiedere l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell’art. 2, c. 1 lett c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi, la Mantovani è gravata da debiti scaduti (essenzialmente verso il comune per TARI e verso banche e società finanziarie per finanziamenti) per complessivi euro 141.419,60, essendo solo proprietaria della quota di 1/6 di un terreno (di nullo valore commerciale, secondo la valutazione del gestore) e di una abitazione in Cerea del valore stimato di euro 51.000,00 attualmente sottoposta ad esecuzione immobiliare (n. 100/25 re), oltre che di pensione di reversibilità di euro 750,00 mensili (per 14 mensilità) gravata da trattenuta di 1/5 a favore di BNL Finance spa ed il cui importo, secondo le verifiche operate dal gestore della crisi, deve essere comunque destinato per intero al mantenimento personale della ricorrente (esposto per un importo di euro 1.295,00 mensili, ritenuto congruo dal gestore della crisi). E’ perciò del tutto evidente che la ricorrente con il proprio patrimonio e con i propri redditi non sia in grado di far fronte ai debiti (già tutti scaduti ed esigibili) da cui è gravata, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;
rilevato che, come verificato ed attestato dal gestore della crisi, mediante l’alienazione dell’immobile di proprietà potranno essere incamerate somme (euro 51.000,00 circa) per importo superiore alle spese complessive della procedura, consentendo in tal modo di garantire ai creditori (id est: al creditore ipotecario) una soddisfazione, seppur minima. Anche sotto questo profilo non vi sono quindi impedimenti all’apertura della procedura;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
ritenuto che sia opportuno precisare che, per effetto dell’apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del liquidatore) all’INPS, non dovranno più essere operate trattenute mensili sullo stipendio in forza di cessioni volontarie del quinto, di assegnazioni di credito al termine di procedure esecutive mobiliari presso terzi ovvero di pignoramento esattoriale ai sensi dell’art. 72bis DPR 602/73.
Infatti, in caso cessione volontaria e di assegnazione all’esito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi (ovvero di pignoramento ai sensi dell’art. 72bis DPR 602/73) di quote di stipendio o di pensione (o del TFR) il creditore, per effetto della cessione volontaria e dell’assegnazione all’esito della procedura esecutiva (ovvero dello speciale pignoramento di cui sopra), acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione (o il TFR) che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (o della notifica dello speciale pignoramento). Ed infatti la cessione volontaria o l’assegnazione coattiva della quota di stipendio o pensione (o del TFR) non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell’effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris. Pertanto il trasferimento del credito relativo alla quota di stipendio o pensione (o TFR) ceduta o assegnata si verifica solo nel momento in cui lo stesso venga ad esistenza e, qualora ciò avvenga dopo l’apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall’obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l’effetto traslativo, pur previsto da un provvedimento giudiziale emesso prima dell’apertura della procedura (ovvero da un atto volontario di cessione della quota), non può essere opposto a quest’ultima. Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall’art. 14 ter L. n. 3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell’ulteriore assimilazione di quest’ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell’art. 270, comma 5, CCII (anche come modificato dal correttivo ter), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI). Pertanto le quote di stipendio o pensione maturate dopo l’apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario (o a cui favore era avvenuta la cessione volontaria), al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell’attivo realizzato, nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell’incasso delle quote di stipendio o di pensione, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
ritenuto, quindi, che dovranno in particolare cessare le trattenute mensili sullo stipendio della Mantovani in forza di cessione volontaria del quinto (euro 85,00 mensili circa) a favore di BNL Finance spa, a seguito della stipula del finanziamento n. 615672 (cfr doc. 4.7);
ritenuto che, giusto il disposto dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall’OCC;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett c)
CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
rilevato, quanto alle ulteriori istanze della ricorrente:
- che la scelta tra la prosecuzione della procedura esecutiva pendente sull’immobile di Cerea (n. 100/25 re) e la sua interruzione con declaratoria di improcedibilità deve essere operata dal liquidatore (e non può quindi essere assunta dal Tribunale in sede di apertura della procedura). In ogni caso, dagli atti (doc. 05) emerge che il creditore procedente è titolare di privilegio fondiario sicché, secondo l’orientamento della Suprema Corte (Cass. 22914/24), la vendita dovrà proseguire in sede esecutiva;
- che anche la scelta circa l’apprensione all’attivo e la vendita della quota di 1/6 del terreno di Cerea dovrà essere assunta dal liquidatore;
- che le determinazioni circa l’apprensione all’attivo della tredicesima e quattordicesima mensilità saranno assunte dal GD con separato provvedimento, ai sensi dell’art. 268, 4 lett. b) CCII;
ritenuto opportuno precisare che, alla luce delle modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter:
- ai sensi del nuovo testo dell’art. 275, 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all’OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l’attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell’importo eventualmente concordato tra il debitore e l’OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice (e con la precisazione che le eventuali somme già corrisposte dal debitore ante procedura saranno considerate quali acconti sul compenso). Conseguentemente, l’OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell’OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell’esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
- che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato 273 CCII;
- che la disciplina relativa all’accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall’art. 275bis CCII;
- che, giusto il disposto del comma 6bis dell’art. 275 CCII, nella ripartizione dell’attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Mantovani Giulietta (cod.fisc. MNTGTT48R66C498N), nata a Cerea (Vr) il 10.1948;
- Nomina Giudice Delegato il Luigi Pagliuca;
- Nomina liquidatore il Giulio Gastaldello;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
- ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- dà atto che per effetto dell'apertura della presente procedura ed a partire dal mese successivo alla notifica della presente sentenza all’INPS (a cura del liquidatore), dovranno cessare le trattenute sulla pensione di Mantovani Giulietta a favore di terzi in forza di cessioni volontarie del quinto, di assegnazioni di credito al termine di procedure esecutive mobiliari presso terzi ovvero di pignoramento esattoriale ai sensi dell’art. 72bis DPR 602/73 (ivi compresa la trattenuta mensile sulla pensione della Mantovani in forza di cessione volontaria del quinto - euro 85,00 mensili circa - a favore di BNL Finance spa, a seguito della stipula del finanziamento 615672: cfr doc. 4.7);
- dispone:
- che il liquidatore invii immediatamente (e comunque entro tre giorni da quanto ne ha avuta comunicazione) copia informatica editabile (non per immagine) ed in formato “.doc” del presente decreto alla cancelleria (con inoltro all’indirizzo mail tribunale.verona@giustizia.it);
- che la cancelleria, dopo aver ricevuto dal gestore della crisi la copia del provvedimento come disposto al punto precedente, provveda immediatamente alla sua pubblicazione sull’apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, mediante inoltro in allegato a mail del dominio giustizia inviata all’indirizzo sentenze@giustizia.it e precisando nella mail che la pubblicazione dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta e per la durata di quattro anni;
- dispone che il liquidatore:
- trascriva la presente sentenza nei registri immobiliari in relazione all’abitazione di Cerea e (solo in caso di apprensione all’attivo) alla quota di 1/6 sul terreno in Cerea;
- notifichi la presente sentenza alla debitrice ai sensi dell’art. 270, 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L’esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall’apertura, provveda alla formazione dell’inventario dei beni della debitrice e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII nel testo come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- dispone che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2026) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282, c. 2 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore alla debitrice, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall’apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti ed alla Mantovani una relazione in cui prenderà argomentata posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, 2 CCII per l’esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull’esdebitazione ai sensi dell’art. 282, c. 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell’OCC, ai sensi dell’art. 275, 3 CCII (ed allegando all’istanza anche l’eventuale compenso concordato con il debitore, nonché dando atto degli acconti già versati, anche prima dell’apertura della procedura);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 Solo nel caso in cui sull’esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all’istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al liquidatore e all’OCC
Verona, 16.01.2026
Il Giudice
rel Dott. Luigi Pagliuca
Il Presidente
Dott. Monica Attanasio
BAZZONI MIRKO
sentenza procedimento n. 194-1/2025 p.u. apertura liquidazione controllata

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in linea dal 23 gennaio 2026 fino al 22 gennaio 2030
sentenza procedimento n. 194-1/2025 p.u. apertura liquidazione controllata
MIRANDOLA NICOLA
proc. 195-1/2025 RGPU decreto apertura concordato minore

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE
in linea dal 22 gennaio 2026 fino al 21 gennaio 2027
Il giudice delegato, dr.Francesco Bartolotti,
vista la proposta di concordato minore presentata da Nicola MIRANDOLA e la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, avv. Maurizio ASCIONE CICARELLI;
vista le note integrative a chiarimenti della parte ricorrente e del Gestore; ritenuta la competenza dell’adito Tribunale ex art. 27 co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è stato residente in Comune di Isola della Scala (VR), via Ugo Foscolo n. 9; fino al 25 giugno 2024, successivamente essendosi invece trasferito in Comune di Arzignano (VI); sicché - avuto riguardo al disposto degli artt. 22 e 28 CCII e tenuto conto del deposito della domanda di concordato minore in data 24.06.2025 - il centro dei suoi interessi principali deve ritenersi collocato nel circondario del Tribunale di Verona fino alla data indicata, risultando irrilevante, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il trasferimento intervenuto entro l’anno antecedente il deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi; considerato che:
- la proposta di concordato minore è stata presentata da soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (può invero escludersi in capo al ricorrente la qualità di consumatore, in quanto egli svolge l’attività di agente di commercio e gran parte dell’indebitamento è relativo a debiti erariali e previdenziali maturati in relazione alla predetta attività imprenditoriale), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 co. 1 e 74 CCII lo stesso è astrattamente legittimato a proporre il concordato minore;
- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2 comma primo lettera c) CCII, atteso che il ricorrente è gravato da debiti per complessivi € 106.770,19, di cui oltre 82 mila euro nei confronti di Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione e INPS (siccome verificati dal Gestore della crisi in aggiornamento con la nota integrativa del 18.09.2025) e il residuo (€ 24.192,38) nei confronti di BVR, a fronte di un patrimonio costituito unicamente dal reddito derivante dalla propria attività imprenditoriale, indicati nell’importo netto di € 15.877,00 nell’anno 2023 e stimato in un importo mensile lordo di € 3.000,00 (per un reddito mensile netto di circa € 1.250,00) a seguito delle modificazioni in senso peggiorativo intervenute nel corso del 2024; appare dunque evidente che il ricorrente non dispone di entrate correnti e di beni liquidabili tali da consentirgli di far fronte con regolarità ai propri debiti e versi, quindi, in condizione di sovraindebitamento;
rilevato che:
- il ricorrente ha depositato tutta la documentazione richiesta dall’art. 75 co. 1 CCII;
- la relazione del Gestore della Crisi contiene tutte le verifiche, valutazioni ed indicazioni previste dall’art. 76 comma secondo CCII;
- il piano proposto si basa sull’apporto di una quota di reddito - tenuto conto delle spese di mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare, stimato in circa 980,00 euro al mese e ritenuto congruo dal Gestore della Crisi anche in relazione agli obblighi di mantenimento dei due figli minori nati nell’ambito delle precedenti relazioni intrattenute con la ex moglie e, successivamente, la ex compagna) - indicata nell’importo di € 250,00 al mese per la durata di 5 anni;
- il Gestore ha attestato, ai fini dell’art. 75 comma secondo CCII, che la proposta di soddisfacimento parziale formulata ai creditori privilegiati non è deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione controllata; si è evidenziato, in particolare, che nell’ipotesi liquidatoria vi sarebbe un attivo costituito unicamente dalla quota di reddito generabile con la prosecuzione dell’attività per un importo stimato nei medesimi termini presi in considerazione ai fini della domanda di concordato minore e con una quota disponibile dunque pressoché equivalente, ma da acquisire nei limiti di un triennio (per una somma di circa € 9.000,00) come stabilito dall’art. 272 comma terzo CCII;
- il ricorrente non ha goduto di esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e - allo stato - non risulta aver commesso atti in frode ai creditori;
ritenuto, quindi, che non sussista alcuno dei profili di inammissibilità previsti dall’art. 77 CCII, sicché la procedura può essere dichiarata aperta;
ritenuto che nella fattispecie non sia necessaria la nomina del Commissario ai sensi dell’art. 78 comma 2 bis, lettera b) CCII (tale nomina non è stata chiesta dal ricorrente; non sussiste suddivisione dei creditori in classi; non appare sussistere pregiudizio per i creditori tale da richiedere la nomina del Commissario); visto l’art. 78 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di concordato minore di Nicola MIRANDOLA.
DISPONE la comunicazione: 1) della proposta di concordato minore, della nota integrativa e dei relativi allegati (unitamente alla relazione del Gestore della crisi e della relativa integrazione); 2) del presente decreto a tutti creditori a cura del Gestore della Crisi avv. Maurizio ASCIONE CICARELLI entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. Il Gestore della Crisi indicherà nella comunicazione i propri recapiti, ivi compreso il proprio indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’articolo 1, comma 1 ter del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
ASSEGNA ai creditori il termine di giorni trenta – decorrente dalla comunicazione di cui al punto precedente - per fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Il tutto con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’articolo 1, comma 1 ter del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Il tutto con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria.
DISPONE che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, il Gestore della Crisi trasmetta immediatamente al giudice una relazione sull’esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione;
DISPONE che il Gestore della Crisi invii entro tre giorni da quando ne abbia avuta comunicazione, copia informatica editabile (non per immagine) ed in formato “.doc” del presente decreto alla Cancelleria (mediante inoltro in allegato all’indirizzo mail fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it);
DISPONE che la Cancelleria, ricevuto dal Liquidatore la copia del provvedimento, provveda alla sua pubblicazione sull’apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, mediante inoltro in allegato a mail del dominio giustizia, inviata all’indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it, precisando che la pubblicazione dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta e per la durata di un anno dopo la data di inizio della pubblicazione del presente decreto di apertura del concordato minore;
DISPONE che a cura del Gestore della Crisi il presente decreto sia pubblicato sul sito web del Tribunale di Verona;
DISPONE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa del concordato non diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio di Nicola MIRANDOLA, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione al ricorrente, al Gestore della Crisi avv. Maurizio ASCIONE CICARELLI e all’OCC.
Verona, 09/01/2026.
Il giudice delegato
Francesco Bartolotti
KUMAR GULSHAN
decreto di chiusura ed esdebitazione liquidazione controllata n. 2/2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI’
Sezione Civile
procedure concorsuali
in linea dal 22 gennaio 2026 fino al 21 gennaio 2027
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg. Magistrati
Dott. Massimo Di Patria Presidente
Dott. Barbara Vacca Giudice est.
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice
Esaminati gli atti della procedura di liquidazione controllata RG n. 2/2022 aperta a carico di GULSHAN KUMAR con sentenza n. 30/2022 in data 19/09/2022
Vista l’istanza di chiusura della procedura depositata in data 13/01/2026 da Liquidatore dott.ssa ILARIA BELLINI
Dato atto che è stato approvato il rendiconto finale della gestione;
Letta la relazione del Liquidatore in merito ai fatti rilevanti per la concessione o meno del beneficio dell’esdebitazione;
Rilevato che non vi sono ulteriori attività da realizzare e che è stata data piena
esecuzione al riparto finale dell’attivo ai sensi dell’art. 275 CCII;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per disporre la chiusura della procedura ai sensi degli artt. 276 e 233, co. 1 lett. c) CCII
Osservato che con il decreto di chiusura deve essere dichiarata, su istanza del debitore o segnalazione del Liquidatore, l’esdebitazione del debitore sovraindebitato che opera di diritto, salvo che ricorrano le condizioni ostative; Rilevato che nel caso in esame non vi è stata un’istanza del debitore ma la sola segnalazione da parte del Liquidatore;
Ritenuto che nel caso in esame sussistano i presupposti per la pronuncia dell’esdebitazione di diritto non ricorrendo alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 280 e 282, co. 2 CCII;
Rilevato in particolare, come risulta anche dai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, che il debitore non ha riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall’art. 280 lett. a) senza che sia intervenuta riabilitazione e non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’art. 344 CCII;
Rilevato, inoltre, che il debitore non ha posto in essere atti distrattivi dell’attivo, esposto passività inesistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto ricorso abusivo al credito, come relazionato dal Liquidatore;
Evidenziato che il debitore non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura, collaborando con il Liquidatore e fornendo tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il buon andamento della procedura;
Osservato che il debitore non ha determinato la propria situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, derivando il sovraindebitamento dal cattivo andamento dell’attività d’impresa svolta in passato (ditta individuale di costruzione barche, chiusa nel 2007) dalla quale è originato il pesante indebitamento verso l’Erario, avendo il debitore utilizzato le risorse per il pagamento dei dipendenti e fornitori e non essendo poi riuscito, a fronte delle notifiche di cartelle esattoriali, a pagare quanto dovuto all’Erario avendo subito il pignoramento e vendita coattiva degli immobili acquistati con mutuo ipotecario ed risultando lo stipendio del tutto insufficiente per far fronte ai debiti, tanto che dopo il trasferimento in Germania della famiglia non è stato più in grado neppure di provvedere al pagamento del canone di locazione e si è trasferito a casa del cognato, avendo in quel periodo anche avuto problemi di abuso di alcol, poi superati nel 2021 quando si è determinato a rivolgersi all’OCC per risolvere il problema di sovraindebitamento
dato atto, infine, che il debitore non ha mai beneficiato dell’esdebitazione e che il decreto di esdebitazione non ha effetto sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie ancora in corso, nel caso in esame non presenti, essendo terminata l’attività liquidatoria con incasso di un attivo pari a complessivi € 11.700, oltre a € 9,47 di interessi, derivanti dal versamento della quota di reddito di € 300 mensili per 13 mensilità per tutta la durata della procedura che ha consentito di soddisfare, oltre alle spese in prededuzione, il credito privilegiato di primo grado nella misura del 28,75% per € 5.112,62;
P.Q.M.
dichiara la chiusura
della procedura di liquidazione controllata aperta nei confronti di KUMAR GULSHAN (c.f. KMRGSH67R22Z222R) con sentenza n. 30/2022 del 19/09/2022 ai sensi degli artt. 276 e 233 CII
autorizza
il Liquidatore al pagamento del compenso come già liquidato con prelievo dal
conto della procedura di cui dispone l’estinzione. Visto l’art. 282 CCII
dichiara inesigibili
nei confronti di KUMAR GULSHAN (c.f. KMRGSH67R22Z222R) i crediti anteriori all’apertura della procedura di liquidazione controllata rimasti insoddisfatti, salvi i limiti previsti dall’art. 278, co. 7, lett. a) e b) CCII
dispone
che a cura della Cancelleria il presente decreto sia iscritto nel registro delle imprese (se il debitore è imprenditore) e sia pubblicato nell’apposita area web del Ministero della Giustizia a cura del Liquidatore per un periodo di 12 mesi
dispone
che a cura del Liquidatore il presente decreto sia comunicato ai creditori ammessi al passivo e al debitore
avverte
che contro il presente decreto è proponibile il reclamo ex art. 124 CCII nel termine di 30 giorni.
Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 15/01/2026
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. estensore
dott.ssa Barbara Vacca
ERROUZI MOHAMED
N. 344/2025 decreto ristrutturazione dei debiti del consumatore

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in linea dal 21 gennaio 2026 fino al 20 gennaio 2027
Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca
letto il ricorso depositato in data 3.12.25 (come integrato in data 9.1.26) con il quale Errouzi Mohamed ha chiesto di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
letta la relazione particolareggiata ex art. 68, c. 2 CCII in data 20.11.25 del Gestore della Crisi dott. Michele Masin (come integrata con nota depositata in data 9.1.26);
ritenuta la competenza dell’adito Tribunale ex art. 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Oppeno (Vr), sicché il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario dell’intestato Tribunale;
OSSERVA
Errouzi Mohamed, sostenendo di rivestire la qualità di consumatore, ha chiesto di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 67 ss CCII.
La proposta (nella sua versione definitiva) prevede, entro 61 mesi dall’omologa:
- il pagamento integrale del compenso dell’OCC in prededuzione (ex art. 6, c. 1 lett. a CCII) nella misura stimata (sulla base dell’accordo tra OCC e ricorrente e di quanto indicato dal gestore della crisi nella propria relazione) in complessivi in euro 2.627,33. Sul punto va osservato che, a sensi dell’art. 71/4 CCII, spetta al Giudice stabilire, a fine procedura, la misura del compenso spettante all’OCC. E, conseguentemente, anche il pagamento di tale compenso dovrà avvenire solo a fine procedura. Pertanto, il sopra indicato importo di euro 2.617,33 dovrà essere accantonato sul conto corrente della procedura, in attesa della liquidazione finale del GD (tale accantonamento interverrà, di fatto, con il pagamento delle prime rate mensili successive all’omologa della procedura, nell’arco del primo anno di piano);
- il pagamento integrale dei crediti privilegiati del legale Avv. Bernini (euro 1.800,00) e dell’advisor fiscale dott. Arata (euro 1.220,00), di Agenzia delle Entrate – riscossione (euro 458,17), di Agenzia delle Entrate (euro 2.170,18) e del Comune di Oppeano (euro 676,62) per complessivi euro 6.321,97;
- il pagamento parziale, nella misura del 15,91 %, dei residui creditori chirografari Agenzia delle Entrate – riscossione (pagamento di euro 5,94 rispetto ad un credito nominale di euro 37,32) e Revalea spa (pagamento di euro 8.946,32, rispetto ad un credito nominale di euro 56.227,15)
Il tutto mediante pagamenti annuali a mezzo di bonifici, seguendo l’ordine delle prelazioni (con pagamento, quindi, in primis – mediante accantonamento – del compenso dell’OCC, quindi dei crediti privilegiati seguendo il grado ed infine dei creditori chirografari).
Secondo il piano (come da ultimo modificato), la provvista di almeno euro 17.904,60 (2.617,33 + 6.321,97 + 5,94 + 8.946,32) necessaria per eseguire i pagamenti come da proposta (e che sarà messa a disposizione su specifico conto corrente che verrà aperto a nome della procedura subito dopo l’omologa) verrà tratta integralmente mediante trattenute di euro 300,00 mensili sullo stipendio dell’Errouzi per n. 61 rate a partire dal mese successivo all’omologa (e, quindi, con acquisizione nell’intero arco di piano del complessivo importo di euro 18.300,00).
Come verificato dal gestore della crisi e come risulta dalle buste paga in atti, l’Errouzi è percettore di uno stipendio netto annuo (comprensivo anche di tredicesima e quattordicesima mensilità) di euro 35.000,00 pari ad una disponibilità mensile (calcolata dividendo il reddito annuo per 12 mesi) di euro 2.100,00 circa e deve sostenere spese per il mantenimento proprio e familiare (il ricorrente è divorziato e deve versare alla ex moglie un assegno per il mantenimento dei figli di euro 400,00 mensili e contribuire anche alle spese straordinarie) per circa euro 1.760,00 mensili.
Il ricorrente, quindi, ha una capienza reddituale tale da consentirgli effettivamente di mettere a disposizione dei creditori la somma di euro 300,00 mensili.
Peraltro, al fine di garantire l’effettivo esborso di tale somma mensile, il debitore ha richiesto che – in sede di omologa - sia emesso dal Giudice e nei confronti del datore di lavoro ordine diretto di versamento della somma di euro 300,00 sul conto della procedura, previa distrazione dallo stipendio mensile
Deve perciò ritenersi che il debitore sia effettivamente in grado di mettere a disposizione dei creditori la provvista necessaria per dare esecuzione alla proposta.
I debiti oggetto della procedura sono costituiti per la parte preponderate dal residuo del mutuo che era stato contratto dal ricorrente con Intesa San Paolo (oggi di pertinenza di Revalea spa) nel 2004 per l’acquisto dell’abitazione di proprietà (poi oggetto di esecuzione immobiliare, con soddisfazione solo parziale del credito della banca) e, per il resto, da debiti per imposte verso l’Erario e il Comune di Oppeano sicché, tenuto conto anche del fatto che il ricorrente ha sempre svolto attività lavorativa dipendente, non vi è dubbio che l’Errouzi sia qualificabile quale consumatore ai sensi dell’art. 2, lett. e) CCII e possa quindi accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti.
Peraltro, tenuto conto del fatto che l’intero debito (pari complessivamente ad euro 59.569,44, senza considerare il compenso dell’OCC e quello dei professionisti che hanno assistito il debitore nella presente procedura) è tutto scaduto ed esigibile, è evidente che il ricorrente non sia in grado di onorarlo, potendo con il suo stipendio al massimo far fronte alle spese di mantenimento correnti e non essendo proprietario di altri beni, salvo solo un’autovettura di praticamente nullo valore (immatricolata nel 2003 ed acquistata nel 2024 al prezzo di euro 1.000,00).
E infatti a carico del ricorrente gravano già assegnazioni di credito all’esito di pignoramento presso terzi a favore di Revalea spa per 1/5 dello stipendio a partire dal maggio 2024 ed a favore Sorit spa (concessionaria per la riscossione del Comune di Oppeano) a partire dal mese di maggio 2025.
Deve quindi ritenersi dimostrato che il ricorrente versi anche in condizione di sovraindebitamento ex art. 2, lett. c) CCII, sub specie di vera e propria insolvenza.
Inoltre, il ricorrente non ha mai beneficiato dell’esdebitazione.
Deve inoltre escludersi che la condizione di sovraindebitamento sia stata determinata dall’Errouzi con colpa grave, malafede o frode, atteso che il mutuo nel 2004 era stato contratto per l’acquisto dell’abitazione di proprietà da destinare a residenza familiare (quindi per spesa non voluttuaria), che la successiva incapacità di far fronte al pagamento del mutuo è conseguita alla sopravvenuta inagibilità dell’immobile nel 2008 (quando il Comune di Oppeano ne ha inibito l’utilizzo al ricorrente ed alla sua famiglia) ed alla conseguente necessità di reperire un alloggio in locazione con pagamento del relativo canone e che la situazione finanziaria del ricorrente è risultata ulteriormente compromessa, in momento successivo, in conseguenza del divorzio dalla moglie nel 2021, che ha evidentemente comportato un aumento delle spese complessive del nucleo familiare e la necessità di versamento dell’assegno per il mantenimento dei figli rimasti a vivere con la madre.
Deve quindi ritenersi sussistente anche l’ulteriore requisito della c.d. meritevolezza, ai sensi dell’art. 69, c. 1 seconda parte CCIII.
Risulta poi depositata tutta la documentazione di cui all’art. 67, c. 2 CCII.
Risultano quindi sussistenti tutti i presupposti oggettivi e soggettivi di ammissibilità del piano edella proposta, sicché la procedura va dichiarata aperta ai sensi dell’art. 70 CCII.
Nulla osta all’accoglimento della richiesta del ricorrente di disporre il divieto totale e generalizzatodi azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
Va poi precisato che il divieto di azioni cautelari sul patrimonio del debitore implica necessariamente l’impossibilità per l’agente della riscossione di disporre fermi amministrativi sugli automezzi di proprietà (o in suo) al debitore.
Tale misura, infatti, comportando l’impossibilità di utilizzo dell’automezzo è equiparabile quanto agli effetti ad un sequestro, finalizzato ad indurre (seppur indirettamente) il debitore ad onorare il debito tributario, sicché alla stessa va attribuita natura cautelare, con conseguente inibizione all’apposizione del fermo per tutto il periodo di efficacia delle misure protettive c.d. tipiche.
E, conseguentemente, per lo stesso periodo di tempo risulta sospesa anche l’efficacia del fermo amministrativo già disposto da Sorit spa sull’autovettura Vw Touran targata EW716CV.
Quanto all’ulteriore istanza di applicazione di misure protettive, non può essere accolta la richiesta di interdire sin da subito le ulteriori trattenute del quinto (o del decimo) dello stipendio a favore di Revalea spa e di Sorit spa, posto che il piano elaborato dal ricorrente prevede il pagamento dei creditori con quote di reddito da sottrarre dallo stipendio mensile solo a partire dal momento dell’omologa, senza utilizzo di quote di stipendio da accantonare a tal fine in momento anteriore. Per attuare la proposta, quindi, è sufficiente che le trattenute e gli addebiti cessino ex art. 67, c. 3 CCII per effetto dell’omologa e, quindi, la misura protettiva sopra richiesta (che consentirebbe al ricorrente di acquisire sin da subito quote di reddito attualmente destinate a far fronte al suddetto finanziamento) non risulta essere funzionale rispetto al piano in concreto elaborato dal ricorrente ed alla conservazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.
PQM
Visto l’art. 70. c. 1 CCII
Ammette
Errouzi Mohamed, nato a Fes (Marocco) il 16.2.1965 (cod.fisc. RRZMMD65B16Z330X) alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Dispone
- che il gestore della crisi invii immediatamente (e comunque entro tre giorni da quanto ne ha avuta comunicazione) copia informatica editabile (non per immagine) ed in formato “.doc” del presente decreto alla cancelleria (con inoltro all’indirizzo mail fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it );
- che la cancelleria, dopo aver ricevuto dal gestore della crisi la copia del provvedimento come disposto al punto precedente, provveda immediatamente alla sua pubblicazione sull’apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, mediante inoltro in allegato a mail del dominio giustizia inviata all’indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it e precisando nella mail che la pubblicazione dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta e per la durata di un anno;
Dispone inoltre
che, a cura del Gestore della crisi dott. Michele Masin, il ricorso (unitamente alla successiva integrazione del 9.1.26), la relazione del gestore della crisi del 20.11.25 (unitamente all’integrazione del 9.1.26) ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori, entro il 2.2.2026. Nella comunicazione il gestore indicherà anche il proprio indirizzo PEC.
Avvisa
i creditori:
- che, una volta ricevuta la comunicazione di cui al punto precedente, dovranno tempestivamente comunicare al Gestore della Crisi dott. Michele Masin un indirizzo PEC ai sensi dell’art. 10, c. 1 e 2 CCII, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito nel fascicolo telematico ai sensi dell’art. 10, c. 3 CCII;
- che nei venti giorni successivi alla ricezione della medesima comunicazione possono presentare osservazioni al piano e alla proposta, inviandole all’indirizzo PEC loro comunicato dal gestore della crisi
Dispone
che il gestore della crisi, entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per le osservazioni dei creditori (e sentito il debitore nel caso in cui siano proposte osservazioni e/o vi sia la necessità di proporre modifiche del piano), relazioni al Giudice ai sensi dell’art. 70, c. 6 CCII, documentando anche le pubblicazioni e comunicazioni sopra disposte. Si riserva, all’esito, ogni provvedimento in ordine all’omologa del piano e della proposta ai sensi dell’art. 70, c. 7 CCII.
Dispone
il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di Errouzi Mohamed, anche con sospensione di quelle eventualmente già pendenti, sino alla conclusione del procedimento (dando atto che per il medesimo periodo di tempo risulta sospesa anche l’efficacia del fermo amministrativo già disposto da Sorit spa sull’autovettura Vw Touran targata EW716CV di proprietà del ricorrente).
Si comunichi al ricorrente, al gestore della crisi e all’OCC
Verona, 14.1.2026
Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca
ALBERTO PIROTELLO e ZIVELONGHI SABRINA
sentenza N. 271/2025 R.G. P.U. apertura liquidazione controllata

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE
in linea dal 16 gennaio 2026 fino al 15 gennaio 2030
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Pier Paolo Lanni Presidente relatore
dr. Luigi Pagliuca Giudice
dr. Francesco Bartolotti Giudice
nel procedimento n. 271/2025 P.U. per l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da
ALBERTO PIROTELLO (C.F: PRTLRT72P05E349N)
ZIVELONGHI SABRINA (C.F. ZVLSRN72L52L781A)
RICORRENTI
ha pronunciato la seguente
Sentenza
letto il ricorso proposto da Alberto Pirotello e Sabrina Zivelonghi per l’apertura della liquidazione controllata familiare del loro patrimonio;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65 comma 2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l’udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato dall’imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all’orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all’art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio - e richiede quindi la convocazione delle parti - solo nell’ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);
ritenuta quindi l’applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuta la competenza dell’intestato Tribunale ex art. 27 comma 2 CCII, atteso che i ricorrenti risiedono nel Comune di Villafranca di Verona (VR);
considerato che l’istanza è stata legittimamente presentata in modo congiunto da entrambi i ricorrenti, nella loro qualità di familiari (coniugi) conviventi, e quindi in applicazione del disposto dell’art 66, c. 1 CCII sulle c.d. procedure familiari (la norma, infatti, è oggi collocata nel CCII tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell’art. 65, c. 1 CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato; pertanto, deve ritenersi che con il CCII l’applicazione delle disposizioni di cui all’art 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata);
ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell’art. 66 CCI, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, con la conseguenza che dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l’attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell’ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all’altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell’altro ricorrente; inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi, chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure, programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale);
considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39 commi 1 e 2 CCII;
considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 270 comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell’atto previsto dall’art. 272 comma 2 CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell’art. 39 comma 2 CCII, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell’art. 274 comma 2 CCII); 5) lo stato di famiglia e l’elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall’art. 268 comma 4 lett. b), CCII);
considerato, d’altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall’art. 14 ter L. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell’OCC previsto dall’art. 269 comma 2 CCII, nell’ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;
considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi nominato dall’OCC Avvocato Grazia Segura, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l’ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, indicando le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assunzione delle proprie obbligazioni, nonché la possibilità di distribuire attivo ai creditori (tramite l’acquisizione di quote di reddito);
rilevato che i ricorrenti non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma primo e 2 comma primo lett. c) e 268 comma primo CCII sono legittimato a richiedere l’apertura della liquidazione controllata del loro patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal Gestore, i ricorrenti sono gravati rispettivamente di posizioni debitorie (rispettivamente di oltre € 350.000 e oltre € 430.000, di cui circa € 280.000 in solido) e non dispongono di risorse patrimoniali per farvi fronte;
ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
considerato che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell’art. 268, comma 4 lett. b), CCII, va premesso che, per effetto dell’apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del Liquidatore) ai datori di lavoro non dovrà più essere operata la trattenuta mensile conseguente al pignoramento o alla cessione del quinto dello stipendio;
considerato, infatti, che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l’apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall’obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l’effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell’apertura della procedura, non può essere opposto a quest’ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall’art. 14 ter L. 3/2012, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell’ulteriore assimilazione di quest’ultima alla procedura liquidatoria maggiore; ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. 3/2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso, nell’art. 270, comma 5, CCII (ancor più per come modificato dal cd. correttivo ter), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII);
evidenziato che analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all’apertura della procedura di liquidazione: le quote di stipendio o pensione maturate dopo l’apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell’attivo realizzato, nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione (del resto, se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell’incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
considerato che, una volta esclusa la persistente operatività della cessione del quinto e dell’assegnazione a seguito di procedura esecutiva individuale, i ricorrenti devono essere autorizzati a trattenere le somme mensili necessarie al mantenimento del nucleo familiare, come da provvedimento del giudice delegato;
considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal cd. correttivo ter: 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272 comma 3 CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz’altro acquisite almeno per tale periodo triennale; 3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell’esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr. art. 272 comma 3 bis e art. 282, comma 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall’art. 213 comma 5 CCII; 4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell’esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il Liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l’apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi sulla sussistenza dei presupposti per l’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all’esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l’insussistenza dei presupposti per l’esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell’apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall’art. 213 CCII;
ritenuto che i ricorrenti possono essere autorizzati a continuare una delle autovetture di cui sono proprietari, in quanto necessaria per gli spostamenti (e considerato che, in caso contrario, gli stessi dovrebbero sopperire alle esigenze di mobilità mediante abbonamento ai mezzi pubblici, il che comporterebbe la necessità di aumentare la somma di reddito da lasciare nella loro disponibilità, con conseguente diminuzione anche di quella incamerata dalla procedura e messa a disposizione per la soddisfazione dei creditori), ma a condizione che non sia soggetta a fermo amministrativo;
ritenuto che, giusto il disposto dell’art. 270 comma 2 lett. b) CCII quale Liquidatore possa essere nominato lo stesso Gestore nominato dall’OCC;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII;
considerato infine che il Liquidatore è chiamato a compiere verifiche più accurate sul valore della quota ereditaria donata nel 2020 dalla ricorrente Zivelonghi al fratello;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII,
- DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore di
ALBERTO PIROTELLO (C.F: PRTLRT72P05E349N)
ZIVELONGHI SABRINA (C.F. ZVLSRN72L52L781A); - NOMINA giudice delegato il dr. Pier Paolo Lanni;
- NOMINA Liquidatore l’Avv. Grazia Segura;
- ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione della vettura che sarà individuata dal Liquidatore secondo le indicazioni precisate in parte motiva che, ai sensi dell’art. 270 comma 2 lett. e) CCI, potrà continuare ad essere utilizzata dai ricorrenti nelle more delle operazioni di liquidazione, impregiudicate, al riguardo, le valutazioni del Liquidatore sulla convenienza e le modalità della liquidazione;
- DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi di ciascun ricorrente sino alla concorrenza dell’importo complessivo determinato dal giudice delegato, con obbligo di versare al Liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, comprese tredicesima e quattordicesima mensilità;
visto l’art. 270, c. 2 lett. e) CCI,
- DISPONE che il Liquidatore provveda ad aprire conto corrente intestato alla procedura;
- DISPONE che il datore di lavoro, su richiesta del Liquidatore, provveda all’accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l’importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal Liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
- DISPONE che il Liquidatore:
- trasmetta copia del presente provvedimento in formato doc editabile all’indirizzo e.mail della Cancelleria (fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it), con oscuramento di eventuali dati riferibili a terzi, affinché quest’ultima provveda poi a richiedere la pubblicazione della copia del provvedimento così ricevuta sul sito del Ministero della Giustizia (all’indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it) per la durata di quattro anni;
- trascriva la sentenza presso i Registri Immobiliari e presso il Pubblico Registro Automobilistico in relazione ai beni indicati in ricorso. L’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270 comma 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;
- entro 90 giorni dall’apertura, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato e che provvederà ad aggiornare all’esito della pronuncia del provvedimento sull’esdebitazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII (per come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.06.2026) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se ciascun ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. A tale fine, il Liquidatore dovrà inoltre acquisire ogni utile informazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al rilevante debito erariale maturato dalla ricorrente Rosa PIARULLI e dovrà approfondire le circostanze in cui sono stati accesi i finanziamenti di prestito al consumo del 2023, tenuto conto della loro prossimità temporale con la richiesta di apertura della presente procedura, iscritta a ruolo presso il Tribunale in data 11.10.2024, a seguito della istanza di designazione di un Gestore della Crisi presso l’OCC competente per territorio in data 11.05.2023.
- Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall’apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e ai ricorrenti una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII per l’esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il Liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 comma 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275 comma 3 CCII, allegando all’istanza anche l’eventuale compenso concordato con il debitore;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII; solo nel caso in cui sull’esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all’istanza di chiusura il Liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al Liquidatore e all’OCC.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4/12/2025.
Il Presidente
Pier Paolo Lanni
BERTOZZI GIORGIO
apertura liquidazione controllata
sentenza n. 135/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile
Procedure Concorsuali
in linea dal 15 gennaio 2026 fino al 15 gennaio 2029
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente rel.
Dott. Emanuele Picci Giudice Dott.
Maria Cecilia Branca Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato BERTOZZI GIORGIO n. Sogliano sul Rubicone il 23/11/1937 (c.f. BRTGRG37S23I779J), residente a Forlì, Via Giuseppe Miller n. 26, nel procedimento R.G. n. 176/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato
depositato in data 15/12/2025 da BERTOZZI GIORGIO n. Sogliano sul Rubicone il 23/11/1937 (c.f. BRTGRG37S23I779J), residente a Forlì, Via Giuseppe Miller n. 26, rappresentato e difeso dall’avv. GIAN LUCA ALTINI (c.f. LTNGLC71M27D458Q) e domiciliato presso il suo studio sito a Faenza Corso Mazzini, 89, assistito dall’OCC in persona del Gestore nominato dott.ssa SARA PENNACCHI
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- rilevato che nel caso in esame la relazione contiene le informazioni prescritte ed attesta la sussistenza di attivo da acquisire alla procedura per la distribuzione ai creditori concorsuali, stante anche la presenza di diversi immobili in proprietà;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica attualmente in pensione che non ha mai svolto attività d’impresa, pur essendo socio ed avendo prestato garanzie in favore di Architetture Ampezzane S.r.l., a carico della quale è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale con sentenza n. 98/2025;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria, pur vantata nei confronti di un unico creditore, ora rappresentato da BCC NPLS 2018 S.r.l. ammonta complessivamente a € 1.124.423,09;
- osservato che il patrimonio è costituito, oltreché dal proprio reddito da pensione di € 1.800 netti mensili, dalla proprietà di un’autovettura Toyota Rav 4 tg. EL503SR del valore di ca. € 4.000, da un conto titoli presso BNL con un saldo attivo di ca. € 15.200 e dalla comproprietà di alcuni immobili:
- quota del 50% di terreni siti a Forlì, via Maceria Malta, via Fiume Montone, per i quali è pendente procedura esecutiva RGE 6/2025 in cui è in corso la perizia di stima;
- quota di ¼ di frustolo di terreno di 90 mq. sito a San Vito di Cadore, quota di ½ di terreno verde sito a San Vito di Cadore, quota di ½ di terreno verde non edificabile e non divisibile sito a Vigo di Fassa, sostanzialmente privi di valore;
- rilevato, inoltre, che il Bertozzi era proprietario della quota di ½ dell’immobile ad uso abitativo sito in Forlì, Via Giuseppe Miller n. 26 (il cui valore di realizzo è stato stimato per la quota di pertinenza in € 95.000,00 con perizia giurata a firma geom. Paolo), di cui ha donato la nuda proprietà alla moglie con atto del 09/04/2014 riservando a sé l’usufrutto e dell’intera proprietà dell’immobile ad uso abitativo sito in Lido di Classe (RA), Via Magellano 22 (il cui valore di realizzo è stato stimato in € 120.000,00), di cui ha donato, con atto del 19/03/2014, ai due figli quanto alla nuda proprietà, riservando a sé, e dopo di sé alla moglie, il diritto di usufrutto;
- dato atto che l’unico creditore del Bertozzi ha ottenuto, con sentenza n. 432/2023, passata in giudicato, la revocatoria di tali atti dispositivi (e con riferimento all’immobile di Ravenna ne ha proceduto al pignoramento nella procedura esecutiva RGE 125/2025 Tribunale di Ravenna), con la conseguenza che, per effetto dell’apertura della procedura di liquidazione controllata, tali atti dispositivi sono divenuti inopponibili anche alla presente procedura ai sensi dell’art. 270, co. 5 CCII;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non sia in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni, mobili ed immobili, e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268,co. 4, CCII, con la conseguenza che non può assumere alcuna valenza la proposta formulata dal debitore in termini di messa a disposizione di finanza esterna da parte della moglie e del figlio per escludere i beni oggetto di revocatoria, evidenziando che nella presente procedura non è prevista alcuna omologa che possa “ratificare” una tale proposta;
- osservato, infatti, che spetterà al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi i beni sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni, neppure quelli oggetto della revocatoria vittoriosamente esperita dal creditore e i cui effetti, si ribadisce, sono estensibili alla presente procedura, lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi;
- rilevato che in questa sede non può, del pari, essere presa in considerazione la richiesta di trattenere parte della liquidità presente nel conto BNL al fine di dar corso a lavori di sistemazione del tetto dell’abitazione, dovendo ogni valutazione al riguardo essere assunta dal nominando Liquidatore, previa richiesta di autorizzazione al GD;
- osservato che la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 1.800 netti mensili e che il nucleo familiare è composto dalla moglie, che pur legalmente separata dal 2000 di fatto continua a convivere con il Bertozzi, e che percepisce un reddito da pensione di € 560 netti mensili ed è proprietaria del 50% della casa in cui abitano;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (indicate in € 2.200 mensili) del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 200,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del Liquidatore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammesso in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto previa verifica anche della congruità dello stesso rispetto alle attività effettivamente svolte;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già individuato dall’OCC quale Gestore , come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b);
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di BERTOZZI GIORGIO nato a Sogliano sul Rubicone il 23/11/1937 (c.f. BRTGRG37S23I779J), residente a Forlì, Via Giuseppe Miller n. 26
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa BARBARA VACCA
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC dott.ssa SARA PENNACCHI (c.f. PNNSRA87A48C573L), con studio in San Piero in Bagno (FC) Largo del Comune, 4;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che anche le procedure esecutive già pendenti dovranno essere sospese in attesa delle determinazioni del Liquidatore, salva presenza di crediti fondiari ex art. 41 TUB;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione pensionistica come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 200,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’ anagrafe tributaria e dell’ archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio
- dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227,
229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall’art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì o del Ministero della Giustizia per tre anni e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 18/12/2025
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa Barbara Vacca
OLIOSO EUGENIO
N. 2-1 /2022 liquidazione controllata decreto di esdebitazione

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE
in linea dal 14 gennaio 2026 fino al 13 gennaio 2029
Il Giudice delegato nella procedura di liquidazione controllata di Eugenio Olioso, nato a Verona il 16.06.1937, C.F. LSOGNE58E16L781 ha pronunciato il seguente
DECRETO EX 282 CCII
vista la segnalazione del liquidatore, depositata il 22.9.25, relativa al decorso del triennio dall’apertura del procedimento di liquidazione controllata di Eugenio Olioso e di conclusione delle attività di liquidazione;
richiamato il decreto del 24.9.25 con cui è stata regolata l’instaurazione del contraddittorio sull’istanza, con assegnazione ai creditori e ai debitori di un termine di 15 giorni per la formulazione di osservazioni;
vista la relazione finale depositata dal liquidatore il 23.10.25;
rilevato che nel termine previsto dal decreto del 24.9.25 non sono pervenute osservazioni dei creditori;
considerato che nella relazione del liquidatore depositata il 23.10.25 e trasmessa ai creditori e al debitore è argomentata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 280 comma 1 lett. b) c) d) e) e di cui all’art. 282, comma 2, CCII;
considerato che tale relazione può essere richiamata per relationem in termini adesivi;
considerato, infine, che i certificati del Casellario giudiziario acquisiti d’ufficio consentono di ritenere soddisfatto anche il requisito di cui all’art. 280 comma 1 lett. a comma 1 lettera d);
ritenuto quindi che possa essere pronunciato il provvedimento dichiarativo dell’esdebitazione;
PQM
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente nei confronti di Eugenio Olioso, nato a Verona il 16.06.1937, C.F. LSOGNE58E16L781;
- dispone, a cura del liquidatore, la comunicazione del provvedimento al debitore e ai creditori;
- dispone la pubblicazione dello stesso sul sito del Ministero della Giustizia con le seguenti modalità: - il liquidatore provvederà, entro tre giorni dalla comunicazione del provvedimento, ad inviarne copia informatica editabile in formato .doc alla cancelleria (all’indirizzo mail fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it), con oscuramento di eventuali dati riferibili a terzi; - la Cancelleria provveda poi a richiedere la pubblicazione della copia del provvedimento così ricevuta sul sito del Ministero della Giustizia (all’indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it) per la durata di tre anni.
Verona, 03/01/2026
Il Giudice delegato
Pier Paolo Lanni
EMILIA TURCAN
N. 309-1/2025 R.G.P.U. - ristrutturazione dei debiti

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE II CIVILE
in linea dal 14 gennaio 2026 fino al 13 gennaio 2027
Il Giudice delegato, nel procedimento unitario iscritto al n. 309-1/2025, il Giudice Pier Paolo Lanni vista la proposta per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, con contestuale istanza di concessione di misure protettive, presentata da Emilia Turcan il 30.10.25; considerato che la condizione di sovraindebitamento può essere ritenuta sussistente, poiché la ricorrente, con un modesto reddito mensile non può far fronte alla situazione debitoria complessiva di € 106.163,77; considerato che la presenza di componenti patrimoniali di valore superiore al passivo non esclude la condizione di sovraindebitamento, a fronte della necessità delle iniziative esecutive (peraltro pendenti); considerato che la proposta prevede il pagamento del 100 % del passivo, riferibile principalmente al creditore ipotecario, con pagamenti mensili in 13 anni; considerato che nel caso di specie si pone un problema di convenienza della proposta, riferibile al raffronto dei tempi di realizzo dell’attivo con l’iniziativa esecutiva (che in caso di liquidazione controllata proseguirebbe) e i tempi prospettati con la proposta; considerato peraltro che il tema della convenienza si pone solo in caso di opposizione dei creditori; considerato che può essere accolta l’istanza di pronuncia delle misure protettive, posto che la prosecuzione della procedura esecutiva pregiudicherebbe la fattibilità della proposta;
PQM
dispone che l’OCC provveda a pubblicare la proposta e il piano sul sito web del Tribunale (con oscuramento dei seguenti dati sensibili) e a comunicarli (unitamente alla propria relazione particolareggiata) ai creditori, entro trenta giorni, con l’invito agli stessi di comunicare un indiritto di posta elettronica certificata per le comunicazioni e con l’avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
dispone che l’OCC, con la comunicazione indicata nel punto precedente, avverta i creditori che, entro 20 giorni dalla comunicazione stessa, possono presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC;
ispone che l’OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel punto precedente depositi le ricevute di comunicazioni ai creditori e, nel caso in cui sia pervenute osservazioni, ma dopo aver sentito il debitore, una relazione con presa di posizione sulle osservazioni stesse ed eventuali proposte di modifiche del piano provenienti da debitore;
dispone il divieto di azioni esecutive o cautelari su patrimonio del debitore e il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione fino alla pubblicità della sentenza di omologa.
Verona, 13/11/2025
Il Giudice delegato
Pier Paolo Lanni
ICONPOP FACTORY S.R.L.
liquidazione controllata procedimento PU 67.2025
Sentenza n. 2/2026 RPU 67.2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile – Ufficio Procedure Concorsuali
In linea dal 12 gennaio 2026 fino al 12 gennaio 2029
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente
dott.ssa Marianna Serrao Giudice
dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice relatrice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 67-1/2025 promosso da:
IMMAGINE STUDIO S.N.C. DI CORBELLI LIDO & C. (C.F. 00959410523), in persona del legale rappresentante Davide Corbelli, rappresentata e difesa dall’avv. Elena Salvadori del foro di Siena, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torrita di Siena, via Mazzini n. 18, come da procura in atti
creditrice ricorrente
nei confronti di
ICONPOP FACTORY S.R.L. (P. IVA: 01578100529), in persona del legale rappresentate Paolo Maldera, con sede in Chianciano Terme (SI), viale Roma n. 30, rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Santonastaso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Torricelli n. 4 bis, come da procura in atti
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso iscritto a ruolo in data 29.8.2025 la ricorrente IMMAGINE STUDIO S.N.C. DI CORBELLI LIDO & C. ha chiesto dichiararsi l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ICONPOP FACTORY S.R.L., rappresentando di vantare nei suoi confronti un credito pari a € 46.674,83, oltre interessi ex art. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture al saldo effettivo e oltre spese e compensi liquidati, in virtù del decreto ingiuntivo n. 307/2025 emesso in data 9.4.2025 dal Tribunale di Siena (R.G. 716/2025), dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 24.5.2025.
A sostegno della propria domanda l’istante ha dedotto, a dimostrazione della sussistenza dello stato di insolvenza, oltre al mancato pagamento del debito maturato nei suoi confronti, l’esito sostanzialmente negativo del pignoramento presso terzi, la mancanza di beni immobili e di mobili ulteriormente pignorabili, la chiusura del sito internet con cui la debitrice vendeva i propri prodotti, oltre che il mancato deposito del bilancio 2024.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
La società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione (notificazione effettuata a cura della cancelleria all’indirizzo pec indicato nella visura camerale e perfezionatasi in data 2.9.2025), si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda per mancanza dei requisiti dimensionali.
In particolare, la società resistente ha dedotto: a) la rottura dei rapporti con l’artista toscano posto alla base dell’intera attività commerciale, che dunque ha subito un definitivo blocco nei primi mesi del 2025; b) la mancata regolare tenuta dei libri contabili da parte della precedente commercialista, con conseguente impossibilità di redigere tempestivamente il bilancio del 2024; c) il mancato superamento dei limiti dimensionali emergente dai dati del bilancio 2023 e dal bilancino 2024.
All’udienza del 15.12.2025 la ricorrente, premessa la mancata contestazione della natura commerciale e della competenza territoriale, nonché della situazione di insolvenza, ha contestato le deduzioni di parte resistente con riferimento ai requisiti dimensionali, rilevando che l’onere della prova incombe sulla resistente, la quale ha omesso il deposito delle scritture contabili obbligatorie e del bilancio 2024. La resistente ha, pertanto, chiesto un termine per il deposito del bilancio relativo all’esercizio 2024 e per la redazione della situazione patrimoniale relativa all’esercizio 2025.
Concesso breve termine per il deposito della suddetta documentazione, alla successiva udienza del 26.11.2025, la ricorrente ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata, ove non ritenuti sussistenti i presupposti per la liquidazione giudiziale, stante l’insolvenza manifesta e il superamento della soglia di € 50.000,00. La resistente, riportandosi agli scritti difensivi depositati, si è rimessa sul punto alla valutazione del tribunale e la giudice delegata ha riservato di riferire al collegio per la decisione. - In accoglimento della domanda subordinata, deve essere dichiarata l’apertura della liquidazione controllata nei confronti della società ICONPOP FACTORY S.R.L., ricorrendone tutti i presupposti, previo rigetto della domanda principale di apertura della liquidazione giudiziale.
In via pregiudiziale, infatti, il collegio ritiene che la proposizione in prima udienza (tale deve ritenersi l’udienza svoltasi in data 26.11.2025, in virtù del rinvio richiesto dalla resistente e concesso dalla giudice delegata) della domanda di apertura della liquidazione controllata in via subordinata sia ammissibile, equivalendo tale domanda sostanzialmente a una modifica della domanda iniziale e consentendo la tesi dell’ammissibilità di garantire il principio di economia processuale, garantendo la possibilità alla ricorrente di articolare le proprie difese a seguito dell’introduzione di dati conoscitivi sino ad allora non conoscibili (v. nella giurisprudenza di merito, le condivisibili motivazioni espresse dal Tribunale di Verona, sent. 30.6.2024), come avvenuto nel caso di specie, in cui la resistente non ha tempestivamente depositato presso il RR.II. il bilancio del 2024, depositato unitamente al conto economico al 30.9.2025 soltanto a seguito del rinvio concesso.
Ciò posto, in primo luogo sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell’art. 27, co. 2 e 3, lett. c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali della debitrice – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in Chianciano Terme (SI).
Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva della ricorrente, in virtù del decreto ingiuntivo n. 307/2025 emesso dal decreto di Siena in data 10.4.2025 (R.G. 716/2025), dichiarato esecutivo con successivo provvedimento ex art. 647 c.p.c. del 24.5.2025 (v. rispettivamente doc. 2 e doc. 4 fasc. ricorrente).
Deve poi essere affermata la qualità di impresa commerciale in capo alla debitrice, ai sensi dell’art. 121 CCII, avendo la stessa ad oggetto “il commercio, al minuto e all’ingrosso, l’importazione e l’esportazione, sia in proprio che per conto di terzi, di oggetti antichi e opere d’arte moderna e contemporanea […]” (v. visura camerale storica in atti).
Tuttavia, la società debitrice ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 2, co. 1, lett. d), CCII. Infatti, dalla documentazione depositata in atti, tra cui da ultimo il bilancio 2024, pur tardivamente depositato presso il Registro delle Imprese (v. doc. 15 fasc. resistente), e dalla documentazione acquisita d’ufficio, da cui si evince l’inesistenza di debiti erariali passati a ruolo e la presenza di una comunicazione ex art. 54 bis per IVA periodica di euro 5.461,55, può desumersi il mancato superamento delle soglie di cui al richiamato art. 2 CCII.
Da ciò consegue che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale deve essere rigettata, mentre può essere accolta la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, sussistendo l’ulteriore requisito dell’insolvenza della società resistente, da quest’ultima neppure contestato.
Infatti, quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto non soltanto dall’inadempimento nei confronti della ricorrente (al riguardo si osserva, peraltro, che lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, potendo anche un solo inadempimento assurgere ad indice di tale situazione oggettiva, v. Cass. 9297/2019), ma anche dall’esito infruttuoso dei tentativi di esecuzione forzata effettuati dalla ricorrente (v. ordinanza di assegnazione di cui al doc. 5 fasc. ricorrente, le cui somme sono incapienti anche per la soddisfazione delle spese legali), nonché la mancanza di beni utilmente aggredibili (v. doc. 6 e visura catastale negativa di cui al doc. 7 fasc. resistente), la chiusura del sito internet attraverso il quale la resistente svolgeva l’attività di e-commerce (v. doc. 9 fasc. ricorrente) e le stesse dichiarazioni della parte resistente la quale, non contestando la sussistenza dello stato di insolvenza, ha affermato che l’attività commerciale è definitivamente cessata nei primi mesi del 2025, con una perdita netta nel 2025 per euro 3.423,77 essendo stati i costi maggiori dei ricavi (v. comparsa di costituzione e successive memorie).
Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice, come manifestata dagli elementi sopra richiamati e unitariamente considerati.
Infine, l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell’istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 50.000,00 stabilita dall’art. 268, co. 2 CCII, come comprovato dalla documentazione in atti e sopra richiamata anche conseguente alle informative richieste, posto che il credito precettato e non contestato risulta pari a euro 49.915,30 (v. doc. 3 fasc. ricorrente) e che dall’ultimo bilancio depositato risultano debiti esigibili per euro 146.380,00 (v. doc. 15 fasc. resistente).
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata della società debitrice.
Quanto alla nomina del liquidatore, ai sensi dell’art. 270, co. 4 CCII e del d.m. 202/2014, il collegio ritiene di dover nominare la dott.ssa Sara Piombini.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 268 CCII;
rigetta
la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e, in accoglimento della domanda subordinata
dichiara
l’apertura della liquidazione controllata nei confronti della società ICONPOP FACTORY S.R.L. (P. IVA: 01578100529), con sede in Chianciano Terme (SI), viale Roma n. 30;
nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell’Unto;
nomina
liquidatore la dott. Sara Piombini, invitandola a far pervenire l’accettazione dell’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, corredata dalla dichiarazione di cui all’art. 35.1, co. 3 d.lgs. 159/2011;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
ordina
altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
dà atto
che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone
che il liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, co. 4 CCII (l’esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (l’esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- depositi, ogni sei mesi (il 30/6 e il 30/12 di ogni anno, a partire dal 30.6.2026), un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura, in cui il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
autorizza
il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
- ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
che la presente sentenza sia immediatamente inserita nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e trasmessa al Registro delle Imprese per la prescritta pubblicazione e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, in data 12 dicembre 2025.
La giudice est.
(dott.ssa Marta Dell’Unto)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
RIGHINI AURELIANA e GARDINI SECONDO
apertura liquidazione controllata
sentenza n. 136/2025 - N. R.G. 177-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea dal 7 gennaio 2026 fino al 7 gennaio 2029
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei sovraindebitati RIGHINI AURELIANA (C.F. RGHRLN55H61D704F) e GARDINI SECONDO (C.F.GRDSND51C27D704R) residenti in via Bendandi 6/A, Forlimpopoli nel procedimento R.G. n. 177/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata depositato in data 17 dicembre 2025 da RIGHINI AURELIANA (C.F. RGHRLN55H61D704F) e GARDINI SECONDO (C.F.GRDSND51C27D704R), assistiti dall’OCC in persona del Gestore nominato, dott.ssa SILVIA SANSOVINI
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che i debitori sono coniugati in regime di separazione dei beni e dunque sussistono i presupposti di cui all’art. 66 CCII;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitori persone fisiche, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- dato atto che il Gestore ha provveduto nei termini sopra esposti;
- considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persone fisiche titolari di redditi da pensione;
- rilevato che i ricorrenti si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta ad oltre Euro 000,00;
- osservato che il patrimonio è costituito da reddito da pensione, a fronte del quale i debitori percepiscono entrate mensili per circa Euro 1.980,00, che la sola Righini è titolare di un immobile ereditato dalla defunta madre e già oggetto di procedura esecutiva, mentre il Gardini è titolare di un’autovettura Fiat Punto;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che i ricorrenti non sono in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento del nucleo, composto unicamente dai ricorrenti, del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 550,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore/dalla debitrice e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b);
- visti gli artt. 268 e 269 e CCII;
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di RIGHINI AURELIANA (C.F. RGHRLN55H61D704F) e GARDINI SECONDO (C.F. GRDSND51C27D704R)
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC la dott.ssa SILVIA SANSOVINI;
ORDINA
ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge .
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che i debitori possano trattenere per le necessità familiari l’intero importo delle retribuzioni come attualmente percepite, al netto dell’importo di € 550,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui i debitori e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
I debitori che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall’art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
L.C. n. 53/2025 MURARI ROBERTO e L.C. n. 54/2025 SERVICE & CONSULTING SAS
Sent. n. 213/2025 pubbl. il 12/12/2025 - Rep. n. 219/2025 del 12/12/2025
N. 287/2025 pu

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in linea dal 2 gennaio 2026 fino al 1° gennaio 2030
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
dott. Francesco Bartolotti - Giudice
nel procedimento n. 287/2025 p.u. promosso da Studio Servizi Aziendali srl, con gli avv.ti Simone Perazzolo e Daniele Tonon
- ricorrente -
contro
Service & Consulting sas di Roberto Murari & c
- resistente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso proposto in data 9.10.2025 con il quale la parte ricorrente sopra indicata ha chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale e – in subordine – di quella controllata del patrimonio di Service & Consulting sas;
ritenuta la competenza dell’intestato Tribunale ex art. 268, c. 1 e 27, c. 2 CCII, atteso che la società resistente ha la sede in Negrar di Valpolicella e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;
rilevato che, nonostante la regolarità della notifica, la società resistente non si è costituita in giudizio a mezzo difensore. All’udienza è però comparso il socio accomandatario e legale rappresentante Roberto Murari, il quale ha prodotto documentazione ed ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, l’apertura della liquidazione controllata, sostenendo che la società resistente sarebbe imprenditore minore;
vista la documentazione prodotta dalle parti e quella acquisita dal Tribunale;
rilevato che la ricorrente è titolare di un credito di euro 48.413,27 che non è stato contestato da parte resistente all’udienza. Pertanto, sotto questo profilo, Studio Servizi Aziendali srl deve ritenersi legittimata a richiedere l’apertura della liquidazione giudiziale o di quella controllata della società resistente;
rilevato che la società resistente è imprenditore commerciale esercente attività di agenzia e di distribuzione e commercio di arredamento e, tuttavia, dalle dichiarazioni IRAP, IVA e dei redditi prodotte da parte resistente emerge che, nel triennio anteriore alla presentazione della domanda, non sono mai stati prodotti ricavi superiori alla soglia minima di euro 200.000,00.
E’ inoltre incontestato che la società nel triennio non abbia mai posseduto beni immobili o mobili registrati e, inoltre, dalle dichiarazioni iva prodotte risultano volumi di acquisti per importi modesti (al massimo euro 14.749,00 nel 2022). Deve quindi ritenersi dimostrato il mancato superamento anche della soglia di euro 300.000,00 relativa all’attivo patrimoniale.
Quanto ai debiti, oltre a quello di euro 48.413,27 verso la ricorrente, dall'istruttoria è emersa la sussistenza di una esposizione di euro 357.636,51 verso l'Erario, oltre che (cfr centrale rischi aggiornata al 18.11.25 prodotta dalla resistente) di debiti verso banche per euro 35.187,00 (euro 21.049,00 verso Cherry Bank spa; euro 14.138,00 verso Marte SPV srl). Anche la soglia di euro 500.000,00 relativa all’indebitamento, quindi, non risulta superata;
ritenuto, quindi, che sia comprovato che la società resistente è imprenditore minore sicché, per tale assorbente ragione, non può essere assoggettata a liquidazione giudiziale;
ritenuto che sussistano invece i presupposti per aprire la liquidazione controllata (come da richiesta subordinata di parte ricorrente) atteso che:
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore alla soglia di euro 50.000,00 prevista dall'articolo 268, c. 2 – seconda parte – CCII;
- la parte resistente versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, c. 1 lett. b) e 268, c. 2 prima parte - C.I.I, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dalla sussistenza di considerevoli debiti verso l’erario (ii) dall’inattività della società dal 2020 ( come dichiarato dal legale rappresentante all’udienza) elementi tutti che rendono evidente che Service & Consulting sas non è più in grado di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni e versa, quindi, in condizione di insolvenza;
rilevato che, ai sensi dell’art. 270, c. 1 CCII l’apertura della procedura a carico della società comporta anche l’apertura per ripercussione della liquidazione controllata del patrimonio del socio accomandatario Murari Roberto;
ritenuto che, quale liquidatore per entrambe le procedure, possa essere nominata l’avv. Irene Guardini, iscritta nel registro di cui all’art. 270, c. 2 lett. B) CCII;
considerato, quanto alla durata delle procedure, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter): 1) le stesse dovranno rimanere aperte sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); 2) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso alla società il beneficio dell’esdebitazione (con effetto anche a favore del socio illimitatamente responsabile: art. 278, c. 5 CCII) non potranno più essere acquisiti beni sopravvenuti e le procedure potranno eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr art. 272, c. 3 bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall’art. 213 comma 5 CCII; 3) che, nel caso in cui non sia invece concesso alla società (e, quindi, neppure al socio) il beneficio dell’esdebitazione, le procedure potranno continuare ad acquisire eventuali beni sopravvenuti anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
ritenuto opportuno precisare che, alla luce delle modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter:
- che il compenso del liquidatore sarà liquidato al termine della procedura e, tuttavia, nel corso della stessa potranno essere liquidati acconti e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c.2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un reparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
- che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
- che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili e quella prevista dall'articolo 275 bis CCII;
- che, giusto il disposto del comma 6bis dell’art. 275 CCII, nella ripartizione dell’attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
P.Q.M.
Visti gli artt. 268, c. 2 e 270 CCII
- rigetta la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Service & consulting sas di Roberto Murari (p.iva. 03126500234), con sede in Negrar di Valpolicella, via Casa Cucchi n. 11, nonché per ripercussione la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del socio accomandatario Murari Roberto, nato a Verona il 2.9.1960;
- Nomina Giudice Delegato il Luigi Pagliuca;
- Nomina liquidatore l'avv. Irene Guardini;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei debitori, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII. Il tutto precisando se la domanda sia di insinuazione al passivo della società ( e conseguentemente anche del socio) ovvero al passivo del solo socio;
- ordina ai debitori e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni (della società e del socio) oggetto di liquidazione;
- ordina a Roberto Murari di depositare entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie della società, nonché l’elenco dei creditori della società e personali;
- dispone che il liquidatore, effettuati gli opportuni accertamenti circa l’entità dei redditi e le esigenze di mantenimento del socio Roberto Murari, presenti – entro 60 giorni dall’apertura della procedura – al Giudice delegato istanza per la determinazione della quota di reddito che, ai sensi dell’art. 268, c. 4 lett. C) CCII, potrà essere trattenuta dal debitore (con obbligo dello stesso di mettere invece a disposizione della procedura la quota di reddito eccedente, nonché ogni ulteriore entrata – a qualsiasi titolo – che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura);
- dispone che il liquidatore:
- invii immediatamente (e comunque entro tre giorni da quanto ne ha avuta comunicazione) copia informatica editabile ( non per immagine) ed in formato “.doc” del presente decreto alla cancelleria (con inoltro all'indirizzo mail tribunale.verona@giustizia.it). La cancelleria, dopo aver ricevuto dal liquidatore la copia del provvedimento come disposto al punto precedente, provvederà immediatamente alla sua pubblicazione sull’apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, mediante inoltro in allegato a mail del dominio giustizia inviata all’indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it e precisando nella mail che la pubblicazione dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta e per la durata di anni quattro;
- provveda alla immediata pubblicazione della presente sentenza presso il registro delle imprese;
- notifichi la presente sentenza ai debitori e ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori
- e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L’esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall’apertura, provveda alla formazione dell’inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII nel testo come novellato dal Dlgs. 136/24 (c.d. correttivo ter);
- dispone che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2026) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il Murari stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento delle procedure, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il loro buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282, c. 2 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore a parte debitrice, ai creditori e all’OCC.
- In prossimità del decorso di tre anni dall’apertura delle liquidazioni, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al Murari una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, c. 2 CCII per l’esdebitazione della società (considerando che, ai sensi dell’art. 278, c. 4 CCII, le condizioni di cui all’art. 280 CCII devono sussistere nei confronti del socio illimitatamente responsabile Murari Roberto), assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull’esdebitazione ai sensi dell’art. 282, c. 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCII (dando atto degli eventuali acconti già versati in corso di procedura);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura delle procedure ai sensi dell’art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull’esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all’istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al Murari e al liquidatore Verona, 5.12.2025
Il Giudice relatore
Dott. Luigi Pagliuca
Il Presidente
Dott. Monica Attanasio
BIZZARRI MARINA
sentenza N. 182/2025 PU apertura della liquidazione controllata

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE
in linea dal 2 gennaio 2026 fino al 1 gennaio 2030
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente
dr. Luigi Pagliuca giudice
dr. Francesco Bartolotti rel./est.giudice
nel procedimento n. 182/2025 P.U. per l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da MARINA BIZZARRI (C.F: BZZMRN69R52E349D).
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
Sentenza
OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovra-indebitato Marina BIZZARRI (C.F: BZZMRN69R52E349D).
…oooOooo…
letto il ricorso proposto da Marina BIZZARRI per l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65 comma 2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l’udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato dall’imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all’orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all’art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio - e richiede quindi la convocazione delle parti - solo nell’ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);
ritenuta quindi l’applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuta la competenza dell’intestato Tribunale ex art. 27 comma 2 CCII, atteso che la ricorrente risiede in Comune di Isola della Scala (VR), via G. Gozzetti n. 12;
considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39 commi 1 e 2 CCII;
considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 270 comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell’atto previsto dall’art. 272 comma 2 CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell’art. 39 comma 2 CCII, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell’art. 274 comma 2 CCII); 5) lo stato di famiglia e l’elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall’art. 268 comma 4 lett. b), CCII);
considerato, d’altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall’art. 14 ter L. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell’OCC previsto dall’art. 269 comma 2 CCII, nell’ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;
considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi nominato dall’OCC dr.ssa Cristina BONOMI, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo sufficientemente esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l’ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, altresì indicando le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assunzione delle proprie obbligazioni, siccome previsto dall’art. 269 comma secondo CCII a seguito della riforma di cui al D.Lgs 136/2024 (cd. correttivo ter al Codice della Crisi), in vigore dal 28 settembre 2024;
rilevato che la ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: la ricorrente non risulta condurre una attività di impresa ed attualmente è occupata con mansioni di impiegata amministrativa e contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso CARROZZERIA PRT s.r.l.s., percependo un emolumento netto mensile di circa € 1.500,00 per dodici mensilità, oltre a tredicesima; dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma primo e 2 comma primo lett. c) e 268 comma primo CII la ricorrente è legittimato a richiedere l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2,
- 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal Gestore, la ricorrente è gravata da ingenti debiti, che la stessa ha prospettato essere derivati dall’esposizione debitoria ereditata dalla defunta madre, deceduta in data 05.07.2015, a seguito di una malaccorta valutazione dell’asse ereditario; per quanto dichiarato dalla ricorrente ed attestato dal Gestore della Crisi, la ricorrente, dopo avere rinunciato alla eredità materna unitamente agli altri chiamati, ha revocato la rinuncia con atto ricevuto da notaio, al contempo provvedendo ad accettazione pura e semplice, nell’erroneo convincimento di poter estinguere l’unica esposizione debitoria conosciuta e provvisoriamente saldata con un prestito in denaro del proprio compagno mediante la vendita dell’immobile in comproprietà con la madre defunta e con una terza persona; successivamente tuttavia, scoprendo ulteriori debiti ereditari, non avrebbe saputo estinguere le passività a causa dell’impossibilità di raggiungere un accordo con la comproprietaria di minoranza Edi MALCESI per l’alienazione del bene; alla attualità la ricorrente, per quanto attestato dal Gestore della Crisi, ha maturato una esposizione complessiva di circa 282.357,45 (comprensivo dei costi di procedura per il compenso dell’OCC, siccome indicato nella relazione particolareggiata per l’importo di € 16.845,37, invero oggetto di dichiarazione di adesione ad una riduzione, a seguito delle precisazioni del giudice delegato e delle conseguenti richieste di chiarimenti); esposizione dunque maturata in particolare verso banche (per quasi 65 mila euro), verso il proprio compagno Roberto CORSINI (per 60 mila euro) e verso la società UNMUSSING TIMBER gmbh (per quasi 130 mila euro) , oltre che verso l’Erario per importi di minor rilevanza (circa 11 mila euro); a fronte di tale situazione debitoria, la ricorrente risulta godere di un patrimonio costituito unicamente dalle quote di proprietà degli immobili di Isola della Scala ereditati dalla madre (quota dei 5/6), già gravato da ipoteche, dalle quote di proprietà (2/20) di un terreno ubicato in Comune di san Giustino (PG), nonché dall’esiguo valore di mercato della vettura Fiat Panda, immatricolata nell’anno 2009 (stimato in circa 1.200,00 euro, come precisato con nota a chiarimenti), oltre a poter fare affidamento sul proprio reddito da lavoro (retribuzione netta mensile, al lordo del pignoramento in corso, pari alla somma di circa € 1.500,00 al mese per dodici mensilità); sicché, all’evidenza, la ricorrente, con le proprie sostanze, non è in grado di far fronte alla grave esposizione debitoria indicata;
ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, dovendosi precisare che la
liquidazione dei beni dovrà avvenire mediante procedure competitive; la relazione del Gestore contiene peraltro l’attestazione relativa alla acquisizione nel corso della procedura di attivo da distribuire ai creditori, che lo stesso ha precisato sarà conseguito sia mediante la liquidazione delle quote dei beni di cui la ricorrente risulta comproprietaria (in relazione alle quali ha offerto una valutazione di stima, siccome emergente dalle perizie redatte nelle due procedure esecutive individuali già precedentemente incardinate da alcuni creditori), sia mediante le quote di reddito che la ricorrente ha manifestato di riuscire a versare alla procedura, al netto delle spese necessarie per il proprio sostentamento;
considerato che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell’art. 268, comma 4 lett. b), CCII, va premesso che, per effetto dell’apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del Liquidatore) al datore di lavoro non dovrà più essere operata la trattenuta mensile conseguente al pignoramento in corso;
considerato, infatti, che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l’apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall’obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l’effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell’apertura della procedura, non può essere opposto a quest’ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall’art. 14 ter L. 3/2012, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell’ulteriore assimilazione di quest’ultima alla procedura liquidatoria maggiore; ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. 3/2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso, nell’art. 270, comma 5, CCII (ancor più per come modificato dal cd. correttivo ter), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII);
rilevato che analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all’apertura della procedura di liquidazione. Anche in questo caso, infatti, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché pure in tale ipotesi oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell’effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris);
ritenuto, per le ragioni indicate, che le quote di stipendio o pensione maturate dopo l’apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il
creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell’attivo realizzato, nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione; se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell’incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCII) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
considerato che, una volta esclusa la persistente operatività della cessione del quinto e dell’assegnazione a seguito di procedura esecutiva individuale, la ricorrente deve essere autorizzata a trattenere le somme mensili necessarie al mantenimento proprio e del nucleo familiare, avuto riguardo alle spese familiari, indicate dalla ricorrente in circa € 1.200,00 al mese e che il Gestore ha ritenuto congrua,
considerato che, in ragione dei redditi suindicati e delle spese familiari, ritenute congrue, deve quindi essere determinata dal giudice delegato all’istruzione la quota di stipendio da escludere dalla liquidazione; sicché ogni emolumento ulteriore (quota di stipendio mensile eccedente, complessivamente, l’importo determinato dal giudice delegato all’istruzione; intero importo della tredicesima mensilità, eventuale quattordicesima ed ogni altro importo) dovrà invece essere corrisposto al Liquidatore, per essere destinato alla soddisfazione dei creditori; la quota esclusa dalla liquidazione potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura da parte del giudice delegato all’istruzione, a fronte di specifica istanza della parte ricorrente, motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria rispettiva situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati; a tale riguardo, riservata al giudice delegato la determinazione della quota di stipendio da escludere dalla liquidazione, deve fin da ora osservarsi come il Gestore della Crisi, pur avendo dato conto delle spese personali della ricorrente e di quelle da intendersi da ripartire con il proprio compagno convivente, non ha effettuato alcuna verifica in relazione alla compartecipazione alle spese comuni da parte di quest’ultimo sulla base del maggiore reddito percepito (indicato nella relazione particolareggiata nell’importo annuo netto di € 29.033,29, a fronte di quello di quello della debitrice, pari ad € 18.973,49, nell’anno 2024); sicché dovrà in corso di procedura essere verificata l’eventuale diversa incidenza delle rispettive capacità reddituali rispetto alle spese del nucleo familiare; inoltre dovrà essere verificata la spesa per la gestione della vettura (indicata nell’importo annuo di 1.650,00 euro, oltre a spese di carburante, tassa di proprietà e assicurazione);
ritenuto che, al fine di garantire l’effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti il limite di cui sopra da parte della ricorrente sia opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; 2) ordinare al datore di lavoro del ricorrente di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il Liquidatore aprirà, le somme eccedenti l’importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione del ricorrente; ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la
precisazione che, nel caso in cui il ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il Liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest’ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura;
considerato che l’emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore. L’art. 270 comma lett. e) CCI (al pari di quanto già previsto dall’art. 14-quinquies L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo; e, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all’ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del Liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);
considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal cd. correttivo ter: 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272 comma 3 CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz’altro acquisite almeno per tale periodo triennale; 3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell’esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr. art. 272 comma 3 bis e art. 282, comma 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall’art. 213 comma 5 CCII; 4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell’esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il Liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l’apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi sulla sussistenza dei presupposti per l’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all’esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l’insussistenza dei presupposti per l’esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell’apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori
concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della
procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall’art. 213 CCII;
ritenuto, giusto il disposto dell’art. 270 comma 2 lett. b) CCII, disposto dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall’OCC. Fermi i rilievi indicati circa la necessità di ulteriori approfondimenti in ordine alle spese di sostentamento ed alla partecipazione del convivente a fronte della maggiore capacità reddituale, nonché la necessità, già evidenziata dal giudice delegato all’istruzione, di predisporre relazioni corredate da indice analitico e comunque dal deposito separato della documentazione allegata, munita di numerazione, onde consentirne un’agevole verifica;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270
comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato, quanto alla richiesta del debitore di continuare ad utilizzare la propria vettura Fiat Panda, immatricolata nell’anno 2009 ed in relazione alla quale il Gestore ha invero proposto l’esclusione dalla liquidazione, di poter allo stato autorizzare la ricorrente, ai sensi dell’art. 270 comma 2 lett. e) CCI, ad utilizzare la menzionata autovettura per le esigenze lavorative e familiari fino a che il Liquidatore non decida di avviare le procedure per la sua liquidazione, qualora residui un apprezzabile valore di mercato; in caso contrario, la ricorrente dovrebbe sopperire alle esigenze di mobilità mediante abbonamento ai mezzi pubblici, il che comporterebbe la necessità di aumentare la somma di reddito da lasciare nella sua disponibilità, con conseguente diminuzione anche di quella incamerata dalla procedura e messa a disposizione per la soddisfazione dei creditori. La disponibilità de suddetto veicolo, quindi, appare corrispondente anche all’interesse dei creditori;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII;
ritenuto opportuno precisare che:
- ai sensi del nuovo testo dell’art. 275 comma 3 CCII al Liquidatore dovrà essere liquidato un compenso che in ogni caso deve essere considerato unitario, per le attività svolte nelle due fasi, sia quella di predisposizione del ricorso per Liquidazione Controllata da parte del Gestore della Crisi nominato dall’OCC, sia quella di liquidazione da parte del Liquidatore nominato dal Tribunale; detto compenso, unico, dovrà essere liquidato dal giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell’importo eventualmente concordato tra il debitore e l’OCC, senza che questo sia vincolante per il giudice; conseguentemente, l’OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il compenso del Gestore della Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza del Liquidatore, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 comma 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell’esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
- che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
- che la disciplina relativa all’accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall’art. 275 bis CCII;
- che, giusto il disposto del comma 6 bis dell’art. 275 CCII, nella ripartizione dell’attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229,230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII,
- DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore Marina BIZZARRI (C.F.: BZZMRN69R52E349D), residente in Comune di Isola della Scala (VR), via G. Gozzetti n. 12;
- NOMINA giudice delegato il Francesco BARTOLOTTI;
- NOMINA Liquidatore la ssa Cristina BONOMI;
- ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione della vettura Fiat Panda indicata nella relazione particolareggiata e richiamata in parte motiva che, ai sensi dell’art. 270 comma 2 e) CCI, potrà continuare ad essere utilizzata dal ricorrente nelle more delle operazioni di liquidazione, impregiudicate, al riguardo, le valutazioni del Liquidatore sulla convenienza e le modalità della liquidazione;
- DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi della ricorrente sino alla concorrenza dell’importo complessivo determinato dal giudice delegato, con obbligo di versare al Liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, comprese tredicesima e quattordicesima mensilità; a tale riguardo il Liquidatore dovrà eseguire gli ulteriori approfondimenti indicati e proporre entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza apposita istanza di liquidazione al giudice delegato avuto riguardo dei chiarimenti forniti in punto di spese di sostentamento (con particolare riferimento a quelle di gestione della vettura) ed alla partecipazione del convivente a fronte della maggiore capacità reddituale;
visto l’art. 270, c. 2 lett. e) CCI,
- DISPONE che il Liquidatore provveda ad aprire conto corrente intestato alla procedura;
- DISPONE che il datore di lavoro, su richiesta del Liquidatore, provveda all’accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l’importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
- DISPONE che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza della ricorrente e a ogni altro dato sensibile, nonché la trascriva presso i Registri Immobiliari e presso il Pubblico Registro Automobilistico in relazione ai beni indicati in ricorso. L’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270 comma 4 CCII. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della L’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del Liquidatore;
- entro 90 giorni dall’apertura, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato e che provvederà ad aggiornare all’esito della pronuncia del provvedimento sull’esdebitazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII (per come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.06.2026) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall’apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e alla ricorrente una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII per l’esdebitazione, anche tenuto conto dei rilievi formulati in parte motiva, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il Liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 comma 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275 comma 3 CCII, allegando all’istanza anche l’eventuale compenso concordato con il debitore;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII; solo nel caso in cui sull’esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all’istanza di chiusura il Liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al Liquidatore e all’OCC.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19.11.2025.
Il giudice relatore
Francesco Bartolotti
La presidente
Monica Attanasio
BEGNONI MIRKO
decreto di apertura del concordato

TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in linea dal 31 dicembre 2025 fino al 30 dicembre 2026
Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca
letta la proposta di concordato minore presentata da Begnoni Mirko, titolare della ditta individuale Begnoni Farm (d’ora in poi, per semplicità, il ricorrente o Begnoni) in data 24.9.25, come integrata in data 17.10.25 e in data 31.10.25 (a seguito dei rilievi del Giudice con provvedimenti in data 2.10.25 e 23.10.25);
letta la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi dott. Davide Zenaro in data 24.9.25, come integrata in data 17.10.25 e in data 31.10.25;
ritenuta la competenza dell’adito Tribunale ex art. 27, c. 2 CCII, atteso che l’impresa del ricorrente ha sede in Villafranca di Verona (Vr), sicché il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;
ritenuto:
- che la proposta di concordato minore sia stata presentata da soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, atteso che quella di cui è titolare il Begnoni è impresa agricola;
- che pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1 e 74 CCI, il ricorrente è astrattamente legittimato a proporre il concordato In particolare, posto che il piano prevede l’acquisizione dell’attivo e del passivo da parte del terzo assuntore Terre Reggiane srl (come da proposta in data 23.9.2025, come integrata e modificata in data 15.10.25), il quale ha poi intenzione di proseguire con i beni trasferiti l’attività imprenditoriale agricola già esercitata da Begnoni Farm (che, attualmente, sta già conducendo in forza di contratto di affitto di azienda c.d. ponte stipulato tra le parti prima dell’accesso alla procedura), la proposta concordataria va qualificata in continuità ai sensi dell’art. 74, c. 1 CCII, in particolare di tipo indiretto (posto che l’attività verrà proseguita da un soggetto diverso dal debitore e che le risorse per il pagamento del corrispettivo dell’assunzione – pari ad euro 1.825.000,00 – proverranno, almeno in parte, anche dai proventi prodotti da tale prosecuzione nell’arco di piano). Peraltro, l’assuntore si è impegnato anche al versamento di un apporto di finanza esterna di euro 330.000,00 da destinare, in particolare, alla soddisfazione dei creditori chirografari originari o da degrado, una volta soddisfatti con il corrispettivo dell’assunzione di euro 1.825.000,00 le spese in prededuzione, i crediti privilegiati per la parte capiente (ossia in parte i creditori ipotecari e titolari di pegno non possessorio e per intero quelli privilegiati generali aventi il privilegio sino al grado di cui all’art. 2751bis cc), con appostazione anche di un fondo rischi di euro 30.000,00. Pertanto, posto che tale apporto di finanza esterna incrementa in modo apprezzabile l’attivo a disposizione dei creditori, il concordato sarebbe sotto questo profilo ammissibile anche se riconducibile alla diversa ipotesi di cui all’art. 74, c. 2 CCII;
- che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, c. 1. lett c) CCI, atteso che, come risulta dagli atti e dalla verifica del gestore della crisi, il ricorrente (senza considerare le prededuzioni e il fondo rischi) è gravato da debiti per complessivi euro 7.298.128,45 (di cui euro 6.873.579,45 relativi alla ditta individuale Begnoni Farm ed euro 424.549,00 per debiti personali o di cui il Begnoni deve rispondere in qualità di socio illimitatamente responsabile della Società agricola Ronchi ss e della 2bFarm ss), a cui non può certo far fronte con il canone (euro 000,00 mensili) dell’attuale contratto di affitto di azienda (peraltro destinato a cessare in caso di non omologa della presente procedura) e neppure mediante la liquidazione dei beni aziendali (ai quali, in caso di liquidazione controllata e già al netto delle spese, è attribuibile secondo la verifica del gestore un valore pari ad euro 1.587.072,00).
E’ perciò del tutto evidente che il ricorrente non disponga di entrate correnti e di beni prontamente liquidabili tali da consentirgli di far fronte con regolarità ai propri debiti e versi, quindi, in condizione di sovraindebitamento sub specie di vera e propria insolvenza irreversibile;
rilevato che:
- il ricorrente ha depositato tutta la documentazione richiesta dall’art. 75, c. 1 CCI;
- la relazione del gestore della crisi Davide Zenaro contiene tutte le verifiche, valutazioni ed indicazioni previste dall’art. 76, c. 2 CCI;
- la proposta prevede il pagamento solo parziale dei creditori privilegiati e tuttavia, ai sensi dell’art. 75, c. 2 CCII il gestore della crisi ha verificato che la proposta medesima è in grado di assicurare a tali creditori un pagamento per importo non inferiore a quanto potrebbero ottenere nell’alternativo scenario della liquidazione controllata;
- il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e – allo stato - non risulta aver commesso atti in frode ai creditori;
- le classi appaiono correttamente formate;
ritenuto, quindi, che non sussista alcuno dei profili di inammissibilità previsti dall’art. 77 CCI, sicché la procedura può essere dichiarata aperta;
ritenuto che possa essere accolta la richiesta di applicazione delle misure protettive di cui all’art. 78, c. 2 lett. d) CCII, ma solo limitatamente a quelle che si riferiscono a beni di proprietà del Begnoni.
Invero, quanto ai beni immobili di proprietà della Società Agricola Ronchi ss, in primo luogo non risulta documentalmente dimostrato che gli stessi siano nella disponibilità di Begnoni Farm e da questa utilizzati.
Peraltro, anche se vi fosse un titolo legittimante l’utilizzo di tali beni ed opponibile alla Società Agricola Ronchi ss e quindi anche alla procedura esecutiva immobiliare pendente, il godimento potrebbe comunque proseguire in corso di procedura sino all’omologa e la misura protettiva richiesta in questa sede risulterebbe quindi superflua.
Invece, l’utilizzo dei terreni di Società Agricola Ronchi ss solamente di fatto - quindi in assenza di un titolo opponibile alla procedura esecutiva immobiliare - non potrebbe certo proseguire in caso di finale omologa della presente procedura di concordato, bloccando la procedura esecutiva immobiliare già attivata sicché, in questo caso, difetterebbe allora la strumentalità tra la misura richiesta e l’anticipazione degli effetti conseguenti all’omologa della presente procedura concordataria;
ritenuto che nella fattispecie si debba procedere alla nomina del Commissario (che si ritiene di individuare nella persona dell’Avv. Davide Ferrarese) ai sensi dell’art. 78, c. 2bis, lett. b) CCII, posto che si tratta di concordato minore in continuità, che è stata chiesta e viene disposta la sospensione generalizzata delle procedure cautelari ed esecutive individuali a carico del Begnoni e che, anche in considerazione dell’entità degli importi in gioco, tale nomina appare necessaria per meglio tutelare gli interessi delle parti;
visto l’art. 78 CCI,
DICHIARA
aperta la procedura di concordato minore di Begnoni Mirko, titolare della ditta individuale Begnoni Farm;
NOMINA
Commissario Giudiziale ai sensi dell’art. 78, c. 2bis CCII l’avv. Davide Ferrarese perché svolga le funzioni proprie del gestore della crisi nominato dall’OCC.
DISPONE
la comunicazione della proposta di concordato minore depositata il 17.10.25 (unitamente alla sua integrazione del 31.10.25, nonché alla relazione del dott. Davide Zenaro del 17.10.25 e successiva integrazione del 31.10.25) e del presente decreto a tutti creditori a cura del Commissario avv. Davide Ferrarese entro il 10.12.25. L’avv. Ferrarese indicherà nella comunicazione i propri recapiti, ivi compreso il proprio indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
ASSEGNA
ai creditori termine sino al 9.1.2026 per fare pervenire al Commissario avv. Ferrarese, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Il tutto con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Il tutto con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;
DISPONE
che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente:
- in assenza di contestazioni da parte dei creditori, il Commissario trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull’esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute;
- in caso di contestazioni da parte dei creditori il Commissario: a) le trasmetta immediatamente al debitore assegnandogli un termine di 7 giorni per memoria di replica; b) prenda quindi argomentata posizione sulle osservazioni nella propria relazione e trasmetta tutto (dichiarazioni di voto; osservazioni; memoria del debitore; relazione del Commissario sul voto e sulle osservazioni) al Giudice per i provvedimenti di competenza.
DISPONE
che a cura del Commissario il presente decreto:
- sia pubblicato sul sito web del Tribunale di Verona e nel registro delle imprese (in relazione alla ditta Begnoni Farm);
- sia trascritto nei registri immobiliari e al PRA in relazione ai beni immobili e ai veicoli che saranno trasferiti all’assuntore.
DISPONE
che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa del concordato non diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di Begnoni Mirko e che, per lo stesso periodo, non possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangano sospese, le decadenze non si verifichino e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non possa essere pronunciata.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione al ricorrente, al Dott. Davide Zenaro, all’Avv. Davide Ferrarese e all’OCC.
Verona, 12.11.2025
Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca
ZERBATO DAVIDE
N. 282/2025 PU apertura della liquidazione controllata

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE
in linea dal 30 dicembre 2025 fino al 29 dicembre 2029
apertura della liquidazione controllata N. 282/2025 PU
LUCIANO RENOFFIO
apertura della liquidazione controllata
N. 214/2025 R.G. P.U.

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE
in linea dal 30 dicembre 2025 fino al 29 dicembre 2029
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente
Luigi Pagliuca giudice
Francesco Bartolotti rel./est. giudice
nel procedimento n. 214/2025 P.U. per l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da
LUCIANO RENOFFIO (C.F: RNFLCN49T12L781H).
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovra-indebitato Luciano RENOFFIO (C.F: RNFLCN49T12L781H).
letto il ricorso proposto da Luciano RENOFFIO per l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio con deposito del 16.07.2025 e le note integrative a chiarimenti;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65 comma 2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l’udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato dall’imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all’orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all’art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio - e richiede quindi la convocazione delle parti - solo nell’ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);
ritenuta quindi l’applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuta la competenza dell’intestato Tribunale ex art. 27 comma 2 CCII, atteso che il ricorrente risiede in Comune di San Pietro in Cariano (VR), via Andrea Monga n. 3/C;
considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39 commi 1 e 2 CCII;
considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 270 comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell’atto previsto dall’art. 272 comma 2 CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell’art. 39 comma 2 CCII, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell’art. 274 comma 2 CCII); 5) lo stato di famiglia e l’elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall’art. 268 comma 4 lett. b), CCII);
considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata (nonché la nota integrativa) del Gestore della Crisi nominato dall’OCC avv. Barbara CHIARAMONTE, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che
consente di ricostruire in modo sufficientemente esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l’ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, altresì indicando le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assunzione delle proprie obbligazioni, siccome previsto dall’art. 269 comma secondo CCII a seguito della riforma di cui al D.Lgs 136/2024 (cd. correttivo ter al Codice della Crisi), in vigore dal 28 settembre 2024;
rilevato che il ricorrente Luciano RENOFFIO non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: il ricorrente ha rivestito svolto attività commerciale mediante impresa individuale nel settore del taglio di tessuti, dal 1979 e fino alla cancellazione nel 2002, per proseguire l’attività in qualità di socio di TAGLIO RENOFFIO s.n.c. unitamente alla propria figlia, quindi trasformando la società ed assumendo la qualifica di accomandatario nella società TAGLIO RENOFFIO s.a.s. di RENOFFIO Luciano & C., cancellata il 24.01.2020; l’attività è infine proseguita nuovamente in forma di impresa individuale fino alla nuova cancellazione in data 08.01.2024; attualmente il ricorrente risulta in pensione, con un reddito previdenziale complessivo netto di circa € 1.600,00 al mese; dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma primo e 2 comma primo lett. c) e 268 comma primo CII il ricorrente è legittimato a richiedere l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal Gestore, il ricorrente è gravato da ingenti debiti, in particolare verso l’Erario (per circa 100 mila euro) oltre che per debiti connessi all’attività commerciale (per canoni di locazione dell’immobile utilizzato per l’esercizio dell’impresa, per circa 20 mila euro) e per mancato pagamento di rate di ammortamento di finanziamenti (circa € 20 mila) oltre che per altri debiti di varia natura per importi minori; il tutto per un debito complessivo attestato dall’OCC. in € 159.853,09; a fronte di tale situazione debitoria, il ricorrente risulta privo di beni immobili, mobili registrati, nonché di beni mobili di valore apprezzabile, potendo fare affidamento unicamente sul proprio reddito da pensione; sicché, all’evidenza, il ricorrente, con le proprie sostanze, non è in grado di far fronte alla grave esposizione debitoria indicata;
ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, dovendosi precisare che la liquidazione dei beni che dovessero sopravvenire in corso di procedura dovrà avvenire mediante procedure competitive; la relazione del Gestore contiene peraltro l’attestazione relativa alla acquisizione nel corso della procedura di attivo da distribuire ai creditori, che lo stesso ha precisato sarà conseguito mediante le quote di reddito del ricorrente; il Gestore della Crisi, dunque, ha indicato l’acquisizione di un attivo pari all’importo di € 10.800,00 nel corso della durata triennale della procedura, al lordo delle spese di procedura;
considerato che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell’art. 268, comma 4 lett. b), CCII, va premesso che, per effetto dell’apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del Liquidatore) all’INPS non dovrà più essere operata la trattenuta mensile conseguente al pignoramento (o alla cessione del V dello stipendio);
considerato, infatti, che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l’apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall’obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l’effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell’apertura della procedura, non può essere opposto a quest’ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall’art. 14 ter L. 3/2012, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell’ulteriore assimilazione di quest’ultima alla procedura liquidatoria maggiore; ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta
prima negli artt. 14 ter , 14 quinquies , art. 14 decies L. 3/2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso, nell’art. 270, comma 5, CCII (ancor più per come modificato dal cd. correttivo ter ), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII);
rilevato che analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali o da pensione futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all’apertura della procedura di liquidazione. Anche in questo caso, infatti, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché pure in tale ipotesi oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell’effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris ). Per le ragioni indicate al punto precedente le quote di stipendio o pensione maturate dopo l’apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, devono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell’attivo realizzato, nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell’incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCII) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
considerato che, una volta esclusa la persistente operatività della cessione del quinto e dell’assegnazione a seguito di procedura esecutiva individuale, il ricorrente deve essere autorizzato a trattenere le somme mensili necessarie al mantenimento proprio tenuto conto che lo stesso vive da solo in un appartamento condotto in locazione ed avuto riguardo alle spese personali, indicate dal medesimo ricorrente nella somma mensile di € 1.308,00 (comprensivo delle spese di locazione, pari alla somma di € 600,00 al mese) che il Gestore ha ritenuto congrua;
considerato che, in ragione dei redditi suindicati e delle spese personali del ricorrente, ritenute congrue, deve quindi essere determinata dal giudice delegato all’istruzione la quota di pensione da escludere dalla liquidazione, tenuto conto altresì della disponibilità del ricorrente ad offrire una importo pari ad € 300,00 al mese, per l’intera durata della procedura; sicché ogni emolumento ulteriore (quota di stipendio o pensione mensile eccedente, complessivamente, l’importo determinato dal giudice delegato all’istruzione; intero importo della tredicesima mensilità, eventuale quattordicesima ed ogni altro importo) dovrà invece essere corrisposto al Liquidatore per essere destinato alla soddisfazione dei creditori; la quota esclusa dalla liquidazione potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura da parte del giudice delegato all’istruzione, a fronte di specifica istanza del ricorrente, motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria rispettiva situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati;
ritenuto che, al fine di garantire l’effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti il limite di cui sopra da parte del ricorrente sia opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente; 2) ordinare all’INPS di stornare mensilmente dal trattamento pensionistico maturato e di versare sul conto corrente della procedura che il Liquidatore aprirà, le somme eccedenti l’importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione del ricorrente; ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al l’INPS (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati);
considerato che l’emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore. L’art. 270 comma lett. e) CCI (al pari di quanto già previsto dall’art. 14- quinquies L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo; e, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all’ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del Liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);
considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal cd. correttivo ter : 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272 comma 3 CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz’altro acquisite almeno per tale periodo triennale; 3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell’esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr. art. 272 comma 3 bis e art. 282, comma 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall’art. 213 comma 5 CCII; 4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell’esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il Liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l’apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi sulla sussistenza dei presupposti per l’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all’esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l’insussistenza dei presupposti per l’esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell’apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall’art. 213 CCII;
ritenuto che, giusto il disposto dell’art. 270 comma 2 lett. b) CCII quale Liquidatore possa essere nominato lo stesso Gestore nominato dall’OCC;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII;
ritenuto opportuno precisare che, dovendo trovare immediata applicazione le modifiche del CCII introdotte dal cd. correttivo ter:
- ai sensi del nuovo testo dell’art. 275 comma 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di Liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato Gestore della Crisi, all’OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l’attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell’importo eventualmente concordato tra il debitore e l’OCC, senza che questo sia vincolante per il giudice; conseguentemente, l’OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il compenso del Gestore della Crisi. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza del Liquidatore, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 comma 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell’esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
- che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
- che la disciplina relativa all’accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall’art. 275 bis CCII;
- che, giusto il disposto del comma 6 bis dell’art. 275 CCII, nella ripartizione dell’attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII,
- DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore Luciano RENOFFIO (C.F.: RNFLCN49T12L781H), residente in Comune di San Pietro in Cariano (VR), via Andrea Monga n. 3/C;
- NOMINA giudice delegato il dr. Francesco BARTOLOTTI;
- NOMINA Liquidatore l’avv. Barbara CHIARAMONTE;
- ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, da intendersi anche i beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;
- DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo complessivo determinato dal giudice delegato, con obbligo di versare al Liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, comprese tredicesima e quattordicesima mensilità;
visto l’art. 270, c. 2 lett. e) CCI,
- DISPONE che il Liquidatore provveda ad aprire conto corrente intestato alla procedura;
- DISPONE che l’INPS, su richiesta del Liquidatore, provveda all’accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l’importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal Liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
- DISPONE che il Liquidatore invii entro tre giorni da quando ne abbia avuta comunicazione, copia informatica editabile (non per immagine) ed in formato “.doc” della presente sentenza alla Cancelleria (mediante inoltro in allegato all’indirizzo mail fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it);
- DISPONE che la Cancelleria, ricevuto dal Liquidatore la copia del provvedimento, provveda alla sua pubblicazione sull’apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, mediante inoltro in allegato a mail del dominio giustizia, inviata all’indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it, precisando che la pubblicazione dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta e per la durata di 4 anni;
- DISPONE inoltre che il Liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270 comma 4 CCII. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del Liquidatore;
- entro 90 giorni dall’apertura, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato e che provvederà ad aggiornare all’esito della pronuncia del provvedimento sull’esdebitazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII (per come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.06.2026) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall’apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al ricorrente Luciano RENOFFIO una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII per l’esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il Liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 comma 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275 comma 3 CCII, allegando all’istanza anche l’eventuale compenso concordato con il debitore;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII; solo nel caso in cui sull’esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all’istanza di chiusura il Liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al Liquidatore e all’OCC.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12.12.2025.
Il giudice relatore
Francesco Bartolotti
La presidente
Monica Attanasio
MARCHIOTTO EMILIANO
Liquidazione controllata
N.3-1/22 RG Decreto di esdebitazione

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in linea dal 30 dicembre 2025 fino al 29 dicembre 2026
Riunito in camera di consiglio in persona di:
Dott. Monica Attanasio - Presidente
Dott. Pier Paolo Lanni - Giudice
Dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
ha emesso il seguente
DECRETO
dato atto che con sentenza pubblicata in data 21.9.22 è stata aperta la liquidazione controllata del patrimonio di Marchiotto Emiliano;
dato atto che con nota depositata in 26.9.25 il liquidatore ha segnalato la necessità di provvedere in ordine all’esdebitazione, essendo decorsi tre anni dall’apertura della procedura (cfr art. 282, c. 1 CCII);
rilevato che la relazione (nella quale il liquidatore ha preso posizione in ordine ai presupposti richiesti per l’esdebitazione) è stata trasmessa al debitore ed ai creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti (in modo da instaurare il contraddittorio tra le parti interessate prima della decisione, in applicazione dei principi espressi da Corte cost. 181/08), assegnando loro il termine di 15 giorni per eventuali osservazioni;
rilevato che entro il termine assegnato non sono state presentate osservazioni;
lette le relazioni di aggiornamento periodiche predisposte e depositate dal liquidatore in corso di procedura;
rilevato che
Nella nota depositata il 26.9.25 il liquidatore avv. Enrico Zuccato ha espresso parere favorevole all’esdebitazione, evidenziando – in relazione ai presupposti per la concessione del beneficio:
- per quanto attiene al comportamento del debitore in corso di procedura, che “Al di là di alcune iniziali difficoltà delle quali si può trovare traccia nelle pregresse relazioni periodiche alle quali integralmente si rimanda, il sig. Marchiotto ha adeguato il suo comportamento soddisfacendo le richieste documentali della procedura”, ritenendo quindi sussistere il requisito per l’esdebitazione previsto dall’art. 280, c. 1 lett. c), ossia che il Marchiotto “non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento”.
La conclusione può essere condivisa atteso che dall’esame delle relazioni periodiche emerge che, a fronte delle richieste documentali del liquidatore del dicembre 2022 e dei mesi successivi (buste paga; estratti conto) il Marchiotto tramite i propri legali (ed in ottemperanza al provvedimento del GD del 20.3.23) ha infine prodotto tutto quanto richiesto, consentendo di individuare l’ammontare degli emolumenti percepiti mensilmente per l’attività lavorativa svolta, nonché l’entità delle somme giacenti sul conto corrente al momento dell’apertura della procedura e da destinare quindi alla soddisfazione dei creditori; - che in parte mediante versamento diretto da parte del debitore (per euro 2.672,64 complessivi sino al 9.8.23) e in parte mediante accredito da parte della banca (per euro 4.205,30) entro l’estate del 2023 è stata versata a favore della procedura l’intera disponibilità del conto corrente (euro 6.877,94) presente al momento dell’apertura della procedura (la cui esatta entità è stata accertata a seguito del deposito degli estratti conto da parte del debitore), sicché nessuna distrazione di attivo a danno dei creditori si è verificata.
Pertanto, posto che non risultano poste in essere neppure condotte di esposizione di passività inesistenti, di ricorso abusivo al credito o dolosamente finalizzate a cagionare o aggravare il dissesto rendendo difficoltosa la ricostruzione del patrimonio, deve ritenersi integrato anche il requisito per l’esdebitazione previsto dall’art. 280, c. 1 lett b) CCII; - che il debitore non ha mai in precedenza beneficiato di altre esdebitazioni, sicché risultano integrati anche i requisiti di cui all’art 280, c. 1 lett. d) ed e)
Inoltre, dagli atti (cfr certificato del casellario acquisito dalla cancelleria) risulta che il Marchiotto non ha subito condanne per i reati menzionati dall’art. 280, c. 1, lett. a) CCII e neppure per quelli previsti dall’art 344 CCII.
Sussistono, quindi, tutti i presupposti per l’esdebitazione previsti dall’art 280 CCII, richiamato dall’art 282, c. 2 CCII.
ritenuto inoltre che
Non ricorrano le circostanze di esclusione dell’esdebitazione previste dall’art. 282, c. 2, ultima parte CCII (determinazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), atteso che, come evidenziato dal liquidatore nella relazione particolareggiata e nel proprio parere, il sovraindebitamento del Marchiotto è essenzialmente riconducibile non al mancato adempimento di obbligazioni contratte nel proprio interesse personale, ma alle garanzie fideiussorie prestate nell’interesse dalla Nova Serenissima spa ed attivate da parte delle banche nei confronti del Marchiotto a seguito degli inadempimenti e del fallimento della debitrice garantita.
Peraltro, neppure può essere rimproverato al Marchiotto il fatto stesso di avere assunto le predette fideiussioni, atteso che quella garantita era società riferibile alla famiglia Marchiotto e quindi la fideiussione – evidentemente pretesa dalle banche al fine di concedere credito alla società – era funzionale a favorire lo sviluppo imprenditoriale dell’attività familiare, iniziata dai genitori del debitore e destinata ad essere proseguita dallo stesso Marchiotto Emiliano, nonché dal fratello Leonardo.
Ed infatti, a conferma della funzionalità della fideiussione allo svolgimento dell’attività da cui il debitore ed i propri familiari traevano (e nelle intenzioni avrebbero dovuto trarre, anche in prospettiva futura) il proprio reddito, va evidenziato che le banche avevano preteso il rilascio della garanzia personale anche da parte del padre Uberto e del fratello Leonardo.
In tale contesto, quindi, oltre a doversi escludere che il sovraindebitamento sia stato determinato con dolo o malafede (posto che il Marchiotto, al pari dei suoi familiari, aveva evidentemente personale interesse al buon andamento – e non certo al dissesto - dell’attività imprenditoriale della società Nova Serenissima spa da lui garantita), non possono essere neppure mossi al debitore addebiti a titolo di colpa (e men che meno grave) nella determinazione di tale condizione di sovraindebitamento.
In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, devono ritenersi sussistenti i presupposti per riconoscere al Marchiotto il beneficio dell’esdebitazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 282, c. 1 e 278 CCII:
- dichiara inesigibili nei confronti di Marchiotto Emiliano (cod.fisc. MRCMLN76P19E349X) i debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali che non saranno soddisfatti all’esito della liquidazione controllata n. 3/22 rg, ad eccezione solo di quelli indicati all’art. 278, c. 7 CCII e salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori, nonché degli obbligati in via di regresso;
- dispone che il liquidatore invii immediatamente (e comunque entro tre giorni da quanto ne ha avuta comunicazione) copia informatica editabile (non per immagine) ed in formato “.doc” del presente decreto alla cancelleria (con inoltro all’indirizzo mail tribunale.verona@giustizia.it);
- dispone che la cancelleria, dopo aver ricevuto dal liquidatore la copia del provvedimento come disposto al punto precedente, provveda immediatamente alla sua pubblicazione sull’apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, mediante inoltro in allegato a mail del dominio giustizia inviata all’indirizzo sentenze@giustizia.it e precisando nella mail che la pubblicazione dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta;
- dispone che il liquidatore comunichi immediatamente il presente decreto ai creditori ammessi al passivo e al debitore
Si comunichi al ricorrente e al liquidatore
Verona, 28.11.2025
La Presidente
dott.ssa Monica Attanasio
ROCCALLI LORETTA
apertura liquidazione controllata 17/2025
Sent. n. 37/2025 pubbl. il 24/12/2025 - Rep. n. 85/2025 del 24/12/2025 - R.G. P.U. n. 67-1/2025

TRIBUNALE DI SAVONA
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 30 dicembre 2025 fino al 29 dicembre 2028
Il Tribunale di Savona in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Paola Antonia Di Lorenzo Presidente
Dott. Davide Atzeni Giudice
Dott. Anna Ferretti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di: ROCCALLI LORETTA CF: RCCLTT75E45I480D
Rilevato che, con ricorso depositato il 06.10.2025, la sig.ra Roccalli Loretta ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Savona ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Savona;
Considerato che, in forza dall’applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC; Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti, risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI e contiene la positiva valutazione di cui all’art. 268 co. 3 CCI; Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile (attraverso la messa a disposizione della quota del 50% dell’immobile in comproprietà con l’ex marito) possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata; Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
Ritenuto che la procedura possa avere la durata di 3 anni, indicata nel ricorso e nella relazione dell’OCC;
Considerato, quanto alla determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell’art. 268, comma 4 lett. b) CCI,che la quota di euro 1.396,00 dello stipendio e del canone di locazione mensilmente percepito dalla sig.ra Roccalli può essere esclusa dalla liquidazione;
Ritenuto infine che l’autovettura della ricorrente, in comproprietà al 50% con la madre Nitrile Gemma Franca Domenica ed acquistata con la legge 104 in ausilio alle necessità di costei (autovettura peraltro di modesto valore), possa essere esclusa dalla liquidazione;
P.Q.M.
Visti gli artt. 66 e 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ROCCALLI LORETTA (CF: RCCLTT75E45I480D)
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa ANNA FERRETTI;
CONFERMA quale liquidatore l’avv. LAURA MIRELLA MARIA PATTI;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.396,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che risulti esclusa dalla liquidazione l’autovettura FIAT Panda tg. FB745FV, immatricolata nel 2016;
AUTORIZZA il liquidatore alle attività di cui all’art. 49 co. 3 lett. f) CCII;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari a tre anni (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del quadriennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI;
- Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 22/12/2025
il Giudice Relatore
Anna Ferretti
il Presidente
Paola Antonia Di Lorenzo
ROSSI ANDREA e DI MODUGNO ANGELA
in linea dal 30 dicembre 2025 al 30 giugno 2026
- sentenza n. 138/2015 di omologa piano ristrutturazione Cron. n. 3375/2025 Rep. n.166/2025 del 22/12/2025
in linea dal 4 novembre 2025 fino al 4 dicembre 2025
- decreto apertura della procedura diretta all’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori
- proposta e piano (ricorso ristrutturazione debiti del consumatore)
- relazione dell’OCC

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea dal 30 dicembre 2025 al 30 giugno 2026
sentenza n. 138/2015 omologa piano ristrutturazione
MARCHIOTTO LEONARDO
Liquidazione controllata
N. 4-1/22 RG Decreto di esdebitazione

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in linea dal 30 dicembre 2025 fino al 29 dicembre 2026
Riunito in camera di consiglio in persona di:
Dott. Monica Attanasio - Presidente
Dott. Pier Paolo Lanni - Giudice
Dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
ha emesso il seguente
DECRETO
dato atto che con sentenza pubblicata in data 21.9.22 è stata aperta la liquidazione controllata del patrimonio di Marchiotto Leonardo;
dato atto che con nota depositata in 26.9.25 il liquidatore ha segnalato la necessità di provvedere in ordine
all’esdebitazione, essendo decorsi tre anni dall’apertura della procedura (cfr art. 282, c. 1 CCII);
rilevato che la relazione (nella quale il liquidatore ha preso posizione in ordine ai presupposti richiesti per l’esdebitazione) è stata trasmessa al debitore ed ai creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti (in modo da instaurare il contraddittorio tra le parti interessate prima della decisione, in applicazione dei principi espressi da Corte cost. 181/08), assegnando loro il termine di 15 giorni per eventuali osservazioni;
rilevato che entro il termine assegnato non sono state presentate osservazioni;
lette le relazioni di aggiornamento periodiche predisposte e depositate dal liquidatore in corso di procedura;
rilevato che
Nella nota depositata il 26.9.25 il liquidatore avv. Enrico Zuccato ha espresso parere favorevole all’esdebitazione, evidenziando – in relazione ai presupposti per la concessione del beneficio:
- per quanto attiene al comportamento del debitore in corso di procedura, che “Al di là di alcune iniziali difficoltà delle quali si può trovare traccia nelle pregresse relazioni periodiche alle quali integralmente si rimanda, il sig. Marchiotto ha adeguato il suo comportamento soddisfacendo le richieste documentali della procedura, segnalando le variazioni reddituali ed il susseguirsi dei diversi datori di lavoro favorendo l’incasso delle quote di reddito di pertinenza della Procedura senza soluzione di continuità”, ritenendo quindi sussistere anche il presupposto per l’esdebitazione previsto dall’art. 280, c. 1 lett. c), ossia che il Marchiotto “non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento”.
La conclusione può essere condivisa atteso che dall’esame delle relazioni periodiche emerge che, a fronte delle richieste documentali del liquidatore del dicembre 2022 (buste paga; estratti conto) il Marchiotto tramite i propri legali ha infine prodotto tutto quanto richiesto, consentendo di individuare le somme da versare a favore della procedura, per la quota eccedente quella stabilita con la sentenza iniziale e confermata dal GD con il provvedimento del 12.4.23 (di rigetto della richiesta di aumento della quota di mantenimento da lasciare a favore del debitore). L’emissione di ordine diretto di pagamento da parte del datore di lavoro ha poi evitato ogni ulteriore incertezza e discussione in merito alle somme da versare a favore della procedura e, per il resto, il debitore ha collaborato con il liquidatore, non ostacolando in alcun modo le operazioni di liquidazione, peraltro ancora in corso in relazione ad un immobile; - che le quote di reddito trattenute in eccesso (per le ragioni evidenziate al punto precedente) dal Marchiotto nel periodo compreso tra l’apertura della procedura e l’emissione dell’ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro, sono state infine integralmente restituite dal debitore a favore della procedura entro il periodo triennale da considerare ai fini dell’esdebitazione.
Peraltro, dall’interlocuzione tra il liquidatore ed i legali del debitore è emerso che anche quelli che – a seguito dell’esame degli estratti conto da parte del liquidatore – parevano integrare prelievi di somme ingiustificati per euro 1.700,00 e spese voluttuarie per euro 988,00, costituivano in realtà per la quasi totalità pagamenti di spese straordinarie nell’interesse dei figli del Marchiotto, avvenuti in base a specifici accordi con la ex moglie che prevedevano il pagamento diretto di spese (mutuo, spese sportive, bollette) di pertinenza dei figli, in luogo del versamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale.
Come sostenuto dal liquidatore, quindi, devono ritenersi insussistenti condotte distrattive dell’attivo da parte del debitore, posto che nel triennio è stato messo a disposizione dei creditori tutto quanto di loro spettanza.
Pertanto, posto che non risultano poste in essere neppure condotte di esposizione di passività inesistenti, di ricorso abusivo al credito o dolosamente finalizzate a cagionare o aggravare il dissesto rendendo difficoltosa la ricostruzione del patrimonio, deve ritenersi integrato anche il requisito per l’esdebitazione previsto dall’art. 280, c. 1 lett b) CCII; - che il debitore non ha mai in precedenza beneficiato di altre esdebitazioni, sicché risultano integrati anche i requisiti di cui all’art 280, c. 1 lett. d) ed e) CCII.
Inoltre, dagli atti (cfr certificato del casellario acquisito dalla cancelleria) risulta che il Marchiotto non ha subito condanne per i reati menzionati dall’art. 280, c. 1, lett. a) CCII e neppure per quelli previsti dall’art 344 CCII.
Sussistono, quindi, tutti i presupposti per l’esdebitazione previsti dall’art 280 CCII, richiamato dall’art 282, c.2 CCII.
ritenuto inoltre che
Non ricorrano le circostanze di esclusione dell’esdebitazione previste dall’art. 282, c. 2, ultima parte CCII (determinazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode), atteso che, come evidenziato dal liquidatore nella relazione particolareggiata e nel proprio parere, il sovraindebitamento del Marchiotto è essenzialmente riconducibile non al mancato adempimento di obbligazioni contratte nel proprio interesse personale, ma alle garanzie fideiussorie prestate nell’interesse dalla Nova Serenissima spa ed attivate da parte delle banche nei confronti del Marchiotto a seguito degli inadempimenti e del fallimento della debitrice garantita.
Peraltro, neppure può essere rimproverato al Marchiotto il fatto stesso di avere assunto le predette fideiussioni, atteso che quella garantita era società riferibile alla famiglia Marchiotto e quindi la fideiussione – evidentemente pretesa dalle banche al fine di concedere credito alla società – era funzionale a favorire lo sviluppo imprenditoriale dell’attività familiare, iniziata dai genitori del debitore e destinata ad essere proseguita dallo stesso Marchiotto Leonardo, nonché dal fratello Emiliano.
Ed infatti, a conferma della funzionalità della fideiussione allo svolgimento dell’attività da cui il debitore ed i propri familiari traevano (e nelle intenzioni avrebbero dovuto trarre, anche in prospettiva futura) il proprio reddito, va evidenziato che le banche avevano preteso il rilascio della garanzia personale anche da parte del padre Uberto e del fratello Emiliano.
In tale contesto, quindi, oltre a doversi escludere che il sovraindebitamento sia stato determinato con dolo o malafede (posto che il Marchiotto, al pari dei suoi familiari, aveva evidentemente personale interesse al buon andamento – e non certo al dissesto - dell’attività imprenditoriale della società Nova Serenissima spa da lui garantita), non possono essere neppure mossi al debitore addebiti a titolo di colpa (e men che meno grave) nella determinazione di tale condizione di sovraindebitamento.
In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, devono ritenersi sussistenti i presupposti per riconoscere al Marchiotto il beneficio dell’esdebitazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 282, c. 1 e 278 CCII:
- dichiara inesigibili nei confronti di Marchiotto Leonardo (cod.fisc. MRCLRD73E29E349U) i debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali che non saranno soddisfatti all’esito della liquidazione controllata n. 4/22 rg, ad eccezione solo di quelli indicati all’art. 278, c. 7 CCII e salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori, nonché degli obbligati in via di regresso;
- dispone che il liquidatore invii immediatamente (e comunque entro tre giorni da quanto ne ha avuta comunicazione) copia informatica editabile (non per immagine) ed in formato “.doc” del presente decreto alla cancelleria (con inoltro all’indirizzo mail tribunale.verona@giustizia.it);
- dispone che la cancelleria, dopo aver ricevuto dal liquidatore la copia del provvedimento come disposto al punto precedente, provveda immediatamente alla sua pubblicazione sull’apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, mediante inoltro in allegato a mail del dominio giustizia inviata all’indirizzo sentenze@giustizia.it e precisando nella mail che la pubblicazione dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta;
- dispone che il liquidatore comunichi immediatamente il presente decreto ai creditori ammessi al passivo e al debitore.
Si comunichi al ricorrente e al liquidatore
Verona, 28.11.2025
La Presidente
dott.ssa Monica Attanasio
TASONIERO SANDRO
apertura della liquidazione controllata
N. R.G. 137/2025 - Sent. n. 206/2025 pubbl. il 04/12/2025 Rep. n. 212/2025 del 04/12/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
in linea dal 23 dicembre 2025 fino al 22 dicembre 2029
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
dott.ssa Attanasio Monica Presidente
dott. Lanni Pier Paolo Giudice
dott. Pagliuca Luigi Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
visto il ricorso ex art. 268, comma 2, C.C.I. presentato da Made In Blue Società Cooperativa in liquidazione ed in Liquidazione Coatta Amministrativa, con cui si chiede che venga dichiarata l’apertura della liquidazione controllata di:
TASONIERO SANDRO, nato a Roncà (VR) il 3 novembre 1962, residente in Montecchia di Crosara (VR), v.
Santa Margherita n. 26, C.F.: TSNSDR62S03H522B
rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell’art. 40, comma 8, ultimo periodo, CC.II. ed il sig. Tasoniero, pur non essendosi costituito, è comparso personalmente in udienza;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che il ricorrente risiede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
considerato che il Commissario Liquidatore non abbisogna dell’autorizzazione dell’autorità di vigilanza, richiesta dall’art. 307, comma 1, CC.II. per il solo esercizio di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori o degli organi di controllo;
ritenuta la legittimazione attiva della ricorrente, la quale agisce sulla base di un credito di € 866.088,19 portato da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona il 2 febbraio 2018 nei confronti del Tasoniero e di altri soggetti;
ritenuto che il sig. Tasoniero non è assoggettabile a procedure diverse dalla liquidazione controllata, in quanto, pur essendo stato in passato titolare di un’impresa individuale, o socio di società di persone, l’impresa e la società risultano cancellate dal registro delle imprese, o il Tasoniero ha perso la qualità di socio, da oltre un anno;
ritenuto che il sig. Tasoniero si trovi in situazione di sovraindebitamento, stante l’ingente debito verso la ricorrente e l’altrettanto consistente debito verso l’erario (di € 673,644), l’esito infruttuoso dell’esecuzione mobiliare instaurata dalla ricorrente nei suoi confronti, ed il fatto che, secondo quanto dichiarato dallo stesso debitore in prima udienza, egli non possiede nessun bene immobile o mobile e percepisce una retribuzione mensile di appena € 700/800.
P.Q.M.
visti gli artt. 49 e 268 ss. C.C.I.,
- DICHIARA l’apertura della liquidazione controllata di TASONIERO Sandro, nato a Roncà (VR) il 3 novembre 1962, residente in Montecchia di Crosara (VR), v. Santa Margherita n. 26, C.F.: TSNSDR62S03H522B
- NOMINA giudice delegato la ssa Monica Attanasio;
- NOMINA liquidatore l’avv. Federica Franchini;
- ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
- ORDINA alla debitrice e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore gli eventuali beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- MANDA al giudice delegato per la determinazione della quota dei redditi che il debitore è autorizzato a trattenere per il mantenimento proprio e della propria famiglia, una volta che il liquidatore avrà indicato, nella prima relazione informativa, i redditi percepiti dal debitore e dai componenti del suo nucleo familiare e le spese di mantenimento
- DISPONE che il liquidatore:
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, comma 4, CCI; qualora il liquidatore
- non sia soggetto abilitati alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente
- documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni; qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall’apertura, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
- provveda, in prossimità del decorso di tre anni dall’apertura della procedura, o comunque in prossimità della sua chiusura, se anteriore, a trasmettere ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 280 CCI, recependo le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’(eventuale) attività di liquidazione, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell’art. 275, comma 3, CCI, provvedendo quindi all’(eventuale) riparto ed in ogni caso a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276
- AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’art. 21 L. 31.5.2010 n. 78,
- convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari
- finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa
- debitrice;
- DISPONE la pubblicazione del presente decreto nell’apposita area web del Ministero della Giustizia;a tal fine:
- Il liquidatore provvederà a trasmettere immediatamente (e comunque entro tre giorni da quando ne ha avuto comunicazione) copia informatica editabile (non per immagine) in formato “doc” della sentenza o decreto, inoltrandola all’indirizzo mail tribunale.verona@giustizia.it;
- la cancelleria provvederà a sua volta, una volta ricevuta la copia del provvedimento, a richiedere la pubblicazione con mail del dominio giustizia inviata a sentenze@giustizia.it allegando la copia del provvedimento trasmessa dal liquidatore, indicando, quale data di inizio della pubblicazione, una data successiva di tre giorni dalla data della richiesta, e, quale data finale, il quarto anno successivo alla pubblicazione.
- MANDA alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed ai liquidatori Verona, 3 dicembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Monica Attanasio
RENATO COMPRI
apertura della liquidazione controllata n.49/2025
N. 293/2025 PU - sentenza n.191/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in linea dal 20 dicembre 2025 fino al 19 dicembre 2029
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
dott. Francesco Bartolotti - Giudice
nel procedimento n. 293/2025 pu per l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da
Compri Renato
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
rilevato che Compri Renato ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza dell’intestato Tribunale ex art. 27, c. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in …………. e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario dell’intestato Tribunale;
considerato che il ricorrente ha prodotto (anche mediante indicazione nel ricorso o nella relazione del gestore della crisi) la documentazione di cui all’art 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la sua qualità di persona fisica non esercente attività di impresa, ossia: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) indicazione dei beni di proprietà (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell’atto previsto dall’art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell’art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell’art. 274,
comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l’elenco delle spese necessarie per il mantenimento personale (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall’art. 268, comma 4 lett. b), CCII);
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall’OCC avv. Corrado Sideri in data 10.10.25, successivamente integrata in data 6.11.25, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l’ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Nella relazione, inoltre, il gestore ha provveduto anche a verificare e ad attestare ai sensi dell’art 268, c. 3 CCII che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie”;
rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, posto che si tratta di soggetto che in passato ha svolto la professione di ragioniere commercialista e che attualmente è pensionato. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, quindi, il Compri è legittimato a richiedere l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2, c. 1 lett c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi, il Compri è gravato da debiti scaduti (essenzialmente verso l’Erario e in parte minore verso la cassa previdenziale dei ragionieri, verso una società finanziaria, verso il Comune di Zevio per IMU, verso Enel e verso Generali spa) per complessivi euro 3.261.734,82, mentre è proprietario della quota di 1/3 su fabbricati (del valore complessivo stimato in euro 133.750,00, sicché il valore della quota è stimabile in circa euro 44.583,33) e di un terreno (il cui valore non è stato stimato) siti in Oppeano, nonché proprietario esclusivo di un capannone e di una villetta con autorimessa (stimati di valore complessivo pari ad euro 405.000,00) siti in Zevio, entrambi locati a terzi con versamento di un canone mensile, rispettivamente, di euro 2.324,00 ed euro 1.000,00 che, a seguito di pignoramento, dal 2008 sono incassati direttamente dall’Agenzia delle Entrate – riscossione. Inoltre, come accertato dal gestore della crisi (in particolare con la relazione integrativa del 6.11.25) il ricorrente è titolare di un reddito da pensione (senza considerare la trattenuta del quinto a favore di Agenzia delle Entrate – riscossione attualmente esistente e che verrà meno con l’apertura della procedura) di circa euro 2.050,00 mensili (per 12 mensilità, oltre alla tredicesima mensilità di analogo importo), che deve essere comunque destinato per una parte considerevole al mantenimento personale (secondo l’indicazione del ricorrente, ritenuta corretta dal gestore della crisi, il Compri dovrebbe destinare al proprio mantenimento ogni mese la somma di euro 1.678,00 circa). E’perciò del tutto evidente che il ricorrente con i propri redditi (una volta soddisfatte le esigenze di sostentamento) e mediante la liquidazione dei suoi beni non sia in grado di far fronte agli ingentissimi debiti (già tutti scaduti ed esigibili) da cui è gravato, versando quindi in condizione di sovraindebitamento, sub specie di vera e propria insolvenza irreversibile;
rilevato che, come verificato ed attestato dal gestore della crisi, potranno essere liquidati beni e incamerate quote di reddito per importo superiore alle presumibili spese complessive della procedura, consentendo in tal modo di garantire ai creditori una soddisfazione, seppur solo parziale. Anche sotto questo profilo non vi sono quindi impedimenti all’apertura della procedura;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
ritenuto che sia opportuno precisare che, per effetto dell’apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del liquidatore) all’INPS e ai conduttori degli immobili di Zevio (ditta …. quanto al capannone; ……… quanto alla villetta con autorimessa), non dovranno più essere versati direttamente a favore di Agenzia delle Entrate – riscossione la quota di pensione ed i canoni di locazione, come sino ad ora avvenuto in forza del pignoramento esattoriale notificato dall’Agenzia all’INPS e ai conduttori. Infatti, in caso cessione volontaria e di assegnazione all’esito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi (ovvero di pignoramento ai sensi dell’art. 72bis DPR 602/73) di quote di stipendio o di pensione (o del TFR) ed anche di canoni di locazione il creditore, per effetto della cessione volontaria e dell’assegnazione all’esito della procedura esecutiva (ovvero dello speciale pignoramento di cui sopra), acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione (o il TFR) o i canoni di locazione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (o della notifica dello speciale pignoramento). Ed infatti la cessione volontaria o l’assegnazione coattiva della quota di stipendio o pensione (o del TFR) o di canoni di locazione non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell’effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris. Pertanto il trasferimento del credito relativo alla quota di stipendio o pensione (o TFR) o ai canoni di locazione ceduti o assegnati si verifica solo nel momento in cui tali crediti vengono ad esistenza e, qualora ciò avvenga dopo l’apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall’obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l’effetto traslativo, pur previsto da un provvedimento giudiziale emesso prima dell’apertura della procedura (ovvero da un atto volontario di cessione della quota), non può essere opposto a quest’ultima. Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall’art. 14 ter L. n. 3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell’ulteriore assimilazione di quest’ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell’art. 270, comma 5, CCII (anche come modificato dal correttivo ter), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI). Pertanto le quote di stipendio o pensione nonché i canoni di locazione maturati dopo l’apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerati dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario (o a cui favore era avvenuta la cessione volontaria), al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell’attivo realizzato, nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell’incasso delle quote di stipendio o di pensione o dei canoni di locazione, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
ritenuto che al fine di garantire che le quote di pensione eccedenti l’importo che il debitore potrà trattenere per sé su base mensile (come sarà determinato dal GD con separato provvedimento) siano correttamente quantificate e messe a disposizione della procedura per essere destinate ai creditori, giusto il disposto dell’art. 270, c. 2 lett. e) CCII: 1) va ordinato al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura, sul quale dovrà essere versata ogni somma di pertinenza della procedura medesima (ivi compresi i canoni di locazione degli immobili di Zevio, che come detto dopo l’apertura dovranno essere incassati dalla procedura); 2) va ordinato al liquidatore di comunicare immediatamente all’INPS il separato provvedimento del Giudice delegato con il quale sarà determinata la quota di pensione mensile che il Compri potrà trattenere per sé; 3) va ordinato all’INPS di versare sul conto della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l’importo mensile (per 12 mesi) eccedente la quota di pensione che il Compri potrà trattenere per sé, come determinata dal Giudice delegato con il provvedimento di cui al punto precedente. L’INPS dovrà inoltre versare sul conto della procedura l’intero importo della tredicesima, nonché ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto dall’ente previdenziale.
considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter): 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); 2) che conseguentemente le quote di pensione, le tredicesime ed i canoni di locazione (salvo, ovviamente, che non sia già intervenuta prima l’alienazione a terzi degli immobili locati, con subentro dell’acquirente nel diritto alla percezione dei canoni) dovranno essere senz’altro acquisiti almeno per tale periodo triennale; 3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell’esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di pensione o comunque beni sopravvenuti e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall’art. 213 comma 5 CCII; 4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell’esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di pensione, tredicesime mensilità (e eventuali beni sopravvenuti, ivi compresi i canoni di locazione qualora gli immobili non siano stati ancora venduti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo anche l’apprensione delle quote di pensione, delle tredicesime e dei canoni (salvo non intervenga prima la vendita a terzi degli immobili locati) per i tre anni successivi all’apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’esdebitazione ai sensi dell’art. 282, c.1 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all’esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l’insussistenza dei presupposti per l’esdebitazione, dovrà essere indicata la durata della prosecuzione dell’apprensione delle quote di pensione, delle tredicesime e dei canoni di locazione fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall’art. 213 CCII;
ritenuto che, giusto il disposto dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall’OCC;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett c)
CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
ritenuto opportuno precisare che, alla luce delle modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter:
- ai sensi del nuovo testo dell’art. 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all’OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l’attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell’importo eventualmente concordato tra il debitore e l’OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice (e con la precisazione che le eventuali somme già corrisposte dal debitore ante procedura saranno considerate quali acconti sul compenso). Conseguentemente, l’OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell’OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell’esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
- che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
- che la disciplina relativa all’accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall’art. 275bis CCII;
- che, giusto il disposto del comma 6bis dell’art. 275 CCII, nella ripartizione dell’attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Compri Renato (cod.fisc. CMPRNT43C13G080N), nato a Oppeano (Vr) il 13.3.1943 e residente in ……….. via ……………;
- Nomina Giudice Delegato il Luigi Pagliuca;
- Nomina liquidatore l’avv. Corrado Sideri;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
- ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- dà atto che per effetto dell'apertura della presente procedura ed a partire dal mese successivo alla notifica della presente sentenza (a cura del liquidatore) all’INPS e ai conduttori degli immobili di Zevio (ditta …….. quanto al capannone; ………… quanto alla villetta con autorimessa), non dovranno più essere versati direttamente a favore di Agenzia delle Entrate – riscossione la quota di pensione ed i canoni di locazione, come sino ad ora avvenuto in forza del pignoramento esattoriale notificato dall’Agenzia all’INPS e ai conduttori. Pertanto: a) l’INPS dovrà versare l'intera retribuzione, senza alcuna decurtazione, a favore del ricorrente o della procedura secondo quanto appresso specificato; b) i due conduttori dovranno versare per intero i canoni di locazione a favore della procedura;
- dispone che il ricorrente metta a disposizione della procedura il proprio reddito calcolato su base mensile per la quota che eccede l’importo necessario per il mantenimento come determinato dal Giudice delegato con separato provvedimento (per 12 mesi), l’intera tredicesima mensilità, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate le somme eccedenti la quota di reddito mensile come sarà determinata dal Giudice delegato con separato provvedimento, la tredicesima mensilità, nonché ogni altra somma di pertinenza della procedura (ivi compresi i canoni di locazione degli immobili di Zevio);
- ordina al liquidatore di comunicare immediatamente al datore di lavoro il separato provvedimento del Giudice delegato con il quale sarà determinata la quota di reddito mensile che il debitore potrà trattenere per sé;
- ordina all’INPS di versare sul conto della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l’importo mensile (per 12 mesi) eccedente la quota di pensione che il debitore potrà trattenere per sé, come determinata dal Giudice delegato con il provvedimento di cui al punto precedente. L’INPS dovrà inoltre versare sul conto della procedura, l’intero importo della tredicesima, nonché ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto al Compri;
- dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente ed ai nominativi dei conduttori degli immobili di Zevio. L’esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- trascriva la presente sentenza presso i registri immobiliari in relazione agli immobili di proprietà (o in comproprietà) del Compri siti in Oppeano e Zevio. Anche l’esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- comunichi immediatamente il presente provvedimento ai conduttori degli immobili di Zevio, con indicazione degli estremi del conto corrente della procedura sul quale dovranno avvenire i versamenti dei canoni di locazione;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L’esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall’apertura, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII nel testo come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- dispone che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2026) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282, c. 2 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore alla debitrice, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall’apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti ed al Compri una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, c. 2 CCII per l’esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull’esdebitazione ai sensi dell’art. 282, c. 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell’OCC, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all’istanza anche l’eventuale compenso concordato con il debitore, nonché dando atto degli acconti già versati, anche prima dell’apertura della procedura);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 Solo nel caso in cui sull’esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all’istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all’OCC Verona, 7.11.2025
Il Giudice rel
Dott. Luigi Pagliuca
Il Presidente
Dott. Monica Attanasio
DEHIWALAGE ISHANI SEWWANDI
LIQUIDAZ.CONTROLLATA CCI NR. 52 del 11/12/2025
N. R.G. 226/2025 P.U. - sentenza n. 210/2025 del 07/12/2025 - Rep. n. 216/2025 del 11/12/2025 -

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in linea dal 20 dicembre 2025 fino al 19 dicembre 2029
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Monica Attanasio Presidente
dott. Pier Paolo Lanni Giudice
dott. Cristiana Bottazzi Giudice rel.
nel procedimento n. 226-1/2025 p.u. per l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da
Dehiwalage Ishani Sewwandi (c.f. DHWSNS86D46Z209M)
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
letto il ricorso proposto da Dehiwalage Ishani Sewwandi per l’apertura della liquidazione
controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza dell’intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che la ricorrente risiede in Verona, Via Marsala n. 38;
considerato che è stata prodotta tutta la documentazione richiesta dall’art. 39, co. 1 e 2, CCII per l’ipotesi di ricorso presentato da debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie), e segnatamente: 1) dichiarazioni dei redditi e/ certificazioni uniche degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni di proprietà (ossia lo stato delle attività, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell’atto previsto dall’art. 272, co. 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (intendendosi in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell’art. 39, co. 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell’art. 274, co. 2, CCII); 5) stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall’art. 268, co. 4 lett. b), CCII);
rilevato che il Gestore della crisi nominato dall’OCC, Dott. Marco Colombo, nella propria relazione particolareggiata allegata al ricorso ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente (che consente di ricostruirne in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l’ammontare dei debiti) e ne ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
rilevato che la ricorrente è legittimata a chiedere l’apertura della liquidazione controllata ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 co. 1, 2 co. 1 lett. c) e 268 co. 1 CCII, in quanto non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa né altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. La ricorrente, infatti, attualmente lavora come impiegata amministrativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di Drivelux S.r.l. e non è più titolare di alcuna posizione di partita IVA né di alcuna attività di tipo imprenditoriale (è infatti documentata, da un lato, la cessazione della partita IVA - rimasta aperta solo per pochi mesi - con cui la ricorrente ha tentato nel corso del 2022 di avviare l’attività di un punto di consulenza fiscale e, dall’altro lato, la cancellazione dal Registro delle Imprese in data 26.2.2014 della ditta individuale di autotrasporti ‘Samagi Transport’ che, benché intestata alla ricorrente, la stessa afferma essere stata gestita sempre in via esclusiva dall’ex marito Warnakulasuriya Anton Fernando);
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal Gestore nominato dall’OCC, la ricorrente è gravata da debiti per complessivi € 175.488,35 – derivanti in principalità (per € 156.199,55) dal mancato pagamento di tributi e contributi previdenziali connessi all’attività della predetta impresa di autotrasporti – a fronte di un patrimonio che comprende unicamente l’Assegno Unico di € 233,00 mensili e il reddito derivante dalla propria attività lavorativa, pari ad una media di € 1.250,00 mensili, somme che la ricorrente deve destinare in larga misura al mantenimento del proprio nucleo familiare, di cui, dopo il divorzio dal marito nel 2022, fanno parte unicamente la stessa ed il figlio minorenne interamente a suo carico. È perciò evidente che la ricorrente con le sue sole sostanze non è in grado di far fronte ai debiti di cui è gravata, versando in condizione di sovraindebitamento;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
considerato che sarà il giudice delegato a determinare con separato decreto ai sensi dell’art. 268 co. 4 lett. b) CCII la quota del reddito lavorativo percepito dalla ricorrente che risulta necessaria
per far fronte alle esigenze del suo sostentamento, e che quindi sarà esclusa dalla liquidazione. Fermo restando che verrà acquisita dalla procedura, per essere destinata alla soddisfazione dei creditori, ogni somma eccedente la somma mensile determinata dal giudice delegato (e dunque anche, per intero, l’emolumento relativo a tutte le mensilità di retribuzione eccedenti la dodicesima);
ritenuto che, al fine di garantire l’effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti quanto stabilito dal giudice delegato ai fini del mantenimento della ricorrente, sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente della procedura; 2) ordinare al datore di lavoro della ricorrente di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti l’importo determinato dal giudice delegato con separato decreto ex art. 268 co. 4 lett. b) CCII, che potrà invece rimanere a disposizione della ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, la presente sentenza e il decreto del giudice delegato saranno comunicati al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). E con l’ulteriore precisazione che, nel caso in cui la ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il Liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest’ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura.
L’emissione di tale provvedimento è possibile poiché le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore. L’art. 270, co. 2 lett. e) CCII (al pari di quanto già previsto dall’art. 14-quinquies L. n. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all’ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del Liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett c) CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall’art. 14-quinquies L. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII;
considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli artt. 272 e 282 CCII come modificati dal D.Lgs. 136/24 (c.d. correttivo ter): 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272 co. 3 CCII); 2) che conseguentemente le quote di reddito mensile dovranno essere senz’altro acquisite almeno per tale periodo triennale; 3) decorso il triennio, nel caso in cui
dovesse essere concesso alla ricorrente il beneficio dell’esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr. art. 272 co. 3-bis e art. 282 co. 2-bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall’art. 213 co. 5 CCII; 4) nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell’esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (ed eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il Liquidatore è chiamato: 1) a redigere il programma di liquidazione, prevedendo l’apprensione delle quote di reddito per i tre anni successivi all’apertura della procedura, ossia fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 co. 1 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all’esito del triennio con la precisazione che, qualora sia dichiarata l’insussistenza dei presupposti per l’esdebitazione, dovrà essere indicata la durata della prosecuzione dell’apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall’art. 213 CCII;
considerato che, in vista delle valutazioni che dovranno essere operate ai fini dell’esdebitazione, è opportuno che il Liquidatore, già in sede di prima relazione periodica (ossia in quella da depositare entro il 30.6.2026) provveda ad individuare in modo analitico le cause del sovraindebitamento. Sotto questo profilo è quindi necessario che il Liquidatore ricostruisca ed esponga lo sviluppo nel tempo sia della capacità reddituale della debitrice, sia della maturazione del debito, in modo da individuare il momento in cui si è determinata la condizione di squilibrio irreversibile che ha generato l’attuale condizione di sovraindebitamento, verificando anche le ragioni per le quali è stato assunto il debito non più sostenibile; in altre parole, approfondisca sotto gli altri aspetti appena indicati quanto già esposto nella relazione iniziale e nelle sue integrazioni. Nello specifico, considerata la natura prevalente dell’indebitamento (di origine tributaria/contributiva e derivante dall’attività della pregressa impresa individuale), si invita sin d’ora il Liquidatore a riscontrare la veridicità dell’affermazione della ricorrente secondo cui la gestione di tale impresa era interamente in capo all’ex marito (ai fini di tale verifica il Liquidatore dovrà, ad esempio, acquisire dal centro dell’impiego documentazione comprovante che la ricorrente, nel periodo di attività dell’impresa individuale, era assunta con un contratto di lavoro dipendente);
ritenuto che, giusto il disposto dell’art. 270 co. 2 lett. b) CCII quale Liquidatore possa essere nominato lo stesso Gestore nominato dall’OCC;
ritenuto opportuno precisare che trovano immediata applicazione le modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter, e pertanto:
ai sensi del nuovo testo dell’art. 275 co 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di Liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato Gestore della crisi, all’OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l’attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell’importo eventualmente concordato tra i debitori e l’OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice. Conseguentemente, l’OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Fermo restando che in corso di procedura, su istanza dell’OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137 co. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell’esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
per la formazione dello stato passivo troverà applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
la disciplina relativa all’accertamento e soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall’art. 275-bis CCII;
giusto il disposto del comma 6-bis dell’art. 275 CCII, nella ripartizione dell’attivo troveranno applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII,
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Dehiwalage Ishani Sewwandi (c.f. DHWSNS86D46Z209M), residente in Verona, Via Marsala n. 38;
- nomina Giudice Delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
- nomina Liquidatore il Dott. Marco Colombo;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- dà atto che, per effetto dell’apertura della procedura, è fatto divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari sul patrimonio del debitore;
- rinvia a separato provvedimento del giudice delegato la determinazione della quota di entrate della ricorrente esclusa dalla liquidazione ai sensi dell’art. 268 co. 4 lett. b) CCII, stabilendo sin d’ora l’obbligo della ricorrente di versare al Liquidatore la parte del proprio reddito eccedente detta quota nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- visto l’art. 270, c. 2 lett. e) CCII: a) ordina al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente della procedura; b) dispone che il datore di lavoro provveda all’accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l’importo stabilito dal giudice delegato, e ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, gli saranno comunicati il presente provvedimento e il decreto del giudice delegato;
- dispone che il Liquidatore:
- invii immediatamente (e comunque entro tre giorni da quando ne ha avuta comunicazione) copia informatica editabile (non per immagine) ed in formato “.doc” della presente sentenza alla cancelleria (con inoltro all’indirizzo mail fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it). La cancelleria, dopo aver ricevuto dal Liquidatore la copia del provvedimento nelle forme appena indicate, provvederà immediatamente alla sua pubblicazione sull’apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, mediante inoltro in allegato a mail del dominio giustizia inviata all’indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it, precisando nella mail che la pubblicazione dovrà avvenire entro tre giorni dalla richiesta e per la durata di anni quattro. L’esecuzione di tale adempimento pubblicitario dovrà essere documentata dal Liquidatore nella prima relazione semestrale;
- notifichi la sentenza alla debitrice e ai creditori ai sensi dell’art. 270 co. 4 CCII. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere affidata (in sua rappresentanza) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere affidata (in sua rappresentanza) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L’esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall’apertura, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato. Si segnala sin d’ora che, all’esito della pronuncia del provvedimento sull’esdebitazione, il Liquidatore provvederà ad aggiornare il programma di liquidazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII nel testo come novellato dal D.Lgs. 136/24 (c.d. correttivo ter);
- dispone che entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.6.2026) il Liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore alla debitrice, ai creditori e all’OCC. Nel primo rapporto riepilogativo dovranno essere esposte in modo analitico le cause del sovraindebitamento, nel senso precisato nella parte motiva;
- in prossimità del decorso di tre anni dall’apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e alla debitrice una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282 co. 2 CCII per l’esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e della debitrice, il Liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 co. 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso anche quale OCC, ai sensi dell’art. 275 co. 3 CCII (allegando all’istanza anche l’eventuale compenso concordato da quest’ultimo con la debitrice);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII. Solo nel caso in cui non si sia già provveduto sull’esdebitazione in momento anteriore, all’istanza di chiusura il Liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alla Ricorrente, al Liquidatore e all’OCC.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 3.12.2025.
Il Giudice est.
dott. Cristiana Bottazzi
La Presidente
dott. Monica Attanasio
ZERBATO DANIELE ANSELMO
apertura della liquidazione controllata n.47/2025
n. 299/2025 PU - sentenza n.180/2025 pubbl. 27/10/2025 - rep. n.185/2025 del 27/10/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in linea dal 20 dicembre 2025 fino al 19 dicembre 2029
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Monica Attanasio - Presidente
dott. Luigi Pagliuca - Giudice rel
dott. Francesco Bartolotti - Giudice
nel procedimento n. 299/2025 pu per l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da
Zerbato Daniele Anselmo
ricorrente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
rilevato che Zerbato Daniele Anselmo ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza dell’intestato Tribunale ex art. 27, c. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in **** e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;
considerato che il ricorrente ha prodotto (anche mediante indicazione nel ricorso o nella relazione del gestore della crisi) la documentazione di cui all’art 39 CCII, nei limiti di quella compatibile con la sua qualità di persona fisica non esercente attività di impresa, ossia: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) indicazione dei beni di proprietà (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell’atto previsto dall’art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti
(dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell’art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell’art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l’elenco delle spese necessarie per il mantenimento personale (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall’art. 268, comma 4 lett. b), CCII);
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall’OCC dott.ssa Alessandra Ceresa in data 11.2.25, successivamente integrata in data 26.9.25, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l’ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Nella relazione (ed in particolare, a seguito dei rilievi del GD, nella integrazione del 26.9.25), inoltre, il gestore ha provveduto anche ad indagare in modo adeguato “le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni” (come ora imposto dall’art. 269, c. 2 CCII) e inoltre (vedi in particolare pagine 6 e 7 dell’integrazione del 26.9.25), dopo avere elencato le poste attive che potranno essere ricavate dalla liquidazione del patrimonio e dopo aver quantificato le possibili spese della procedura (che, quanto all’importo di euro 2.000,00, saranno sostenute da un terzo), ha evidenziato che all’esito della procedura – al netto delle spese – potrà essere acquisito un attivo minimo (stimato in almeno euro 450,00 mensili per l’anno 2025 ed in euro 350,00 mensili a partire dal 2026, oltre che dalle tredicesime mensilità per intero) da suddividere tra i creditori, in tal modo attestando ai sensi dell’art 268, c. 3 CCII che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie”;
rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, trattandosi di soggetto che ha sempre svolto attività di lavoro dipendente. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, quindi, lo Zerbato è legittimato a richiedere l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2, c. 1 lett c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi, lo Zerbato è gravato da debiti scaduti (verso Agenzia delle Entrate riscossione per tributi e verso banche e società finanziarie per finanziamenti) per complessivi euro 35.937,90, non essendo proprietario di immobili o di veicoli ed essendo solo titolare di uno stipendio netto da lavoratore dipendente di circa euro 1.550,00 mensili (per 13 mensilità), che è peraltro attualmente gravato da trattenuta mensile (assegnazione di 1/15, per circa euro 300,00 mensili) a favore di Findomestic Banca spa e che deve essere comunque destinato per una considerevole parte al mantenimento personale e familiare (secondo la valutazione del gestore della crisi, per euro 1.100,00 mensili circa sino a che la moglie del ricorrente percepirà la NASPI e, successivamente, per il maggior importo di euro 1.200,00 mensili). E’perciò del tutto evidente che il ricorrente con i propri redditi (una volta soddisfatte le esigenze di sostentamento) non sia in grado di far fronte ai debiti (già tutti scaduti ed esigibili) da cui è gravato, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;
rilevato che, come verificato ed attestato dal gestore della crisi, potranno essere incamerate quote di reddito per importo superiore alle spese complessive della procedura (che, peraltro, saranno sostenute da un terzo sino all’importo di euro 2.000,00), consentendo in tal modo di garantire ai creditori una soddisfazione, seppur minima. Anche sotto questo profilo non vi sono quindi impedimenti all’apertura della procedura;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
ritenuto che sia opportuno precisare che, per effetto dell’apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del liquidatore) al datore di lavoro dello Zerbato, non dovranno più essere operate trattenute mensili sullo stipendio in forza di cessioni volontarie del quinto, di assegnazioni di credito al termine di procedure esecutive mobiliari presso terzi ovvero di pignoramento esattoriale ai sensi dell’art. 72bis DPR 602/73. Infatti, in caso cessione volontaria e di assegnazione all’esito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi (ovvero di pignoramento ai sensi dell’art. 72bis DPR 602/73) di quote di stipendio o di pensione (o del TFR) il creditore, per effetto della cessione volontaria e dell’assegnazione all’esito della procedura esecutiva (ovvero dello speciale pignoramento di cui sopra), acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione (o il TFR) che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (o della notifica dello speciale pignoramento). Ed infatti la cessione volontaria o l’assegnazione coattiva della quota di stipendio o pensione (o del TFR) non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell’effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris. Pertanto il trasferimento del credito relativo alla quota di stipendio o pensione (o TFR) ceduta o assegnata si verifica solo nel momento in cui lo stesso venga ad esistenza e, qualora ciò avvenga dopo l’apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall’obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l’effetto traslativo, pur previsto da un provvedimento giudiziale emesso prima dell’apertura della procedura (ovvero da un atto volontario di cessione della quota), non può essere opposto a quest’ultima. Tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall’art. 14 ter L. n. 3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell’ulteriore assimilazione di quest’ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell’art. 270, comma 5, CCII (anche come modificato dal correttivo ter), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI). Pertanto le quote di stipendio o pensione maturate dopo l’apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario (o a cui favore era avvenuta la cessione volontaria), al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell’attivo realizzato, nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell’incasso delle quote di stipendio o di pensione, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
ritenuto, quindi, che dovrà in particolare cessare la assegnazione di 1/5 dello stipendio disposta a favore di Findomestic Banca spa dal Giudice dell’esecuzione di Verona con provvedimento in data 23.5.2019, all’esito di procedura esecutiva mobiliare presso terzi;
ritenuto che al fine di garantire che le quote di reddito eccedenti l’importo che il debitore potrà trattenere per sé su base mensile (come sarà determinato dal GD con separato provvedimento) siano correttamente quantificate e messe a disposizione della procedura per essere destinate ai creditori, giusto il disposto dell’art. 270, c. 2 lett. e) CCII: 1) va ordinato al liquidatore di aprire un conto corrente intestato alla procedura, sul quale dovrà essere versata ogni somma di pertinenza della procedura medesima; 2) va ordinato al liquidatore di comunicare immediatamente al datore di lavoro dello Zerbato il separato provvedimento del Giudice delegato con il quale sarà determinata la quota di reddito mensile che il debitore potrà trattenere per sé; 3) va ordinato al datore di lavoro dello Zerbato di versare sul conto della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l’importo mensile (per 12 mesi) eccedente la quota di stipendio che lo Zerbato potrà trattenere per sé, come determinata dal Giudice delegato con il provvedimento di cui al punto precedente. Il datore di lavoro dovrà inoltre versare sul conto della procedura l’intero importo della tredicesima (e eventuale quattordicesima) nonché ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all’attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine ed il provvedimento di determinazione della quota del GD anche al nuovo datore di lavoro, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura senza alcuna soluzione di continuità);
considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter): 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); 2) che conseguentemente le quote di reddito mensile e le tredicesime dovranno essere senz’altro acquisite almeno per tale periodo triennale; 3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell’esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall’art. 213 comma 5 CCII; 4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell’esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito, tredicesime mensilità (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo anche l’apprensione delle quote di reddito e le tredicesime (e quattordicesime) per i tre anni successivi all’apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’esdebitazione ai sensi dell’art. 282, c.1 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all’esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l’insussistenza dei presupposti per l’esdebitazione, dovrà essere indicata la durata della prosecuzione dell’apprensione delle quote di reddito e delle tredicesime (e quattordicesime) fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall’art. 213 CCII;
ritenuto che, giusto il disposto dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall’OCC;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett c) CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
ritenuto opportuno precisare che, alla luce delle modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter:
- ai sensi del nuovo testo dell’art. 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all’OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l’attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell’importo eventualmente concordato tra il debitore e l’OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice (e con la precisazione che le eventuali somme già corrisposte dal debitore ante procedura saranno considerate quali acconti sul compenso). Conseguentemente, l’OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell’OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell’esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto. Dal compenso come sarà liquidato dal Giudice a fine procedura dovrà inoltre essere detratta la somma di euro 2.000,00 che sarà corrisposta dal terzo mediante versamento sul conto della procedura e che potrà essere svincolata a favore dell’OCC in corso di procedura, in tutto o in parte, su autorizzazione del GD;
- che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
- che la disciplina relativa all’accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall’art. 275bis CCII;
- che, giusto il disposto del comma 6bis dell’art. 275 CCII, nella ripartizione dell’attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Zerbato Daniele Anselmo (cod.fisc. ZRBDLN72R29M172E), nato a Zevio (Vr) il 29.10.1972 e*****;
- Nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;
- Nomina liquidatore la dott.ssa Alessandra Ceresa;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
- ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- dà atto che per effetto dell'apertura della presente procedura ed a partire dal mese successivo alla notifica della presente sentenza al datore di lavoro (a cura del liquidatore), dovranno cessare le trattenute sullo stipendio di Zerbato Daniele Anselmo a favore di terzi in forza di cessioni volontarie del quinto, di assegnazioni di credito al termine di procedure esecutive mobiliari presso terzi ovvero di pignoramento esattoriale ai sensi dell’art. 72bis DPR 602/73 (ivi compresa quella disposta a favore di Findomestic Banca spa dal Giudice dell’esecuzione di Verona con provvedimento in data 23.5.2019). Pertanto, il datore di lavoro dovrà versare l'intera retribuzione, senza alcuna decurtazione, a favore del ricorrente o della procedura secondo quanto appresso specificato;
- dispone che il ricorrente metta a disposizione della procedura il proprio reddito calcolato su base mensile per la quota che eccede l’importo necessario per il mantenimento come determinato dal Giudice delegato con separato provvedimento (per 12 mesi), l’intera tredicesima mensilità (equattordicesima mensilità, se erogata) nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura, sul quale saranno accreditate le somme eccedenti la quota di reddito mensile come sarà determinata dal Giudice delegato con separato provvedimento, la tredicesima mensilità (e eventuale quattordicesima), nonché ogni altra somma di pertinenza della procedura (ivi compresa la somma di euro 2.000,00 messa a disposizione dal terzo per le spese di procedura);
- ordina al liquidatore di comunicare immediatamente al datore di lavoro il separato provvedimento del Giudice delegato con il quale sarà determinata la quota di reddito mensile che il debitore potrà trattenere per sé;
- ordina al datore di lavoro dello Zerbato di versare sul conto della procedura – a partire al mese successivo alla comunicazione del presente provvedimento a cura del liquidatore – l’importo mensile (per 12 mesi) eccedente la quota di stipendio che il debitore potrà trattenere per sé, come determinata dal Giudice delegato con il provvedimento di cui al punto precedente. Il datore di lavoro dovrà inoltre versare sul conto della procedura, l’intero importo della tredicesima (e della quattordicesima, se spettante), nonché ogni ulteriore emolumento aggiuntivo corrisposto in relazione all’attività lavorativa svolta (con la precisazione che, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro con diverso datore il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine ed il provvedimento di determinazione della quota del GD anche al nuovo datore di lavoro, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura senza alcuna soluzione di continuità);
- dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente. L’esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere delegata ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L’esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall’apertura, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII nel testo come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- dispone che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282, c. 2 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore alla debitrice, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall’apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti ed allo Zerbato una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, c. 2 CCII per l’esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull’esdebitazione ai sensi dell’art. 282, c. 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell’OCC, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all’istanza anche l’eventuale compenso concordato con il debitore, nonché dando atto degli acconti già versati, anche prima dell’apertura della procedura, ivi compreso l’importo messo a disposizione dal terzo);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull’esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all’istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all’OCC
Verona, 22.10.2025
Il Giudice rel
Dott. Luigi Pagliuca
Il Presidente
Dott. Monica Attanasio
MONICA LENOCI e GIANNI ALONZI
Sentenza n.27/2025 pubbl. il 01/12/2025 - RG. N.131/2025 - Repert. n.1396/2025 del 01/12/2025 - sentenza n.cronol. 529/2025 del 01/12/2025

CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
in linea dal 19 dicembre 2025 fino al 19 dicembre 2028
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
dott. Francesco S. Filocamo Presidente
dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere
dott. Federico Ria Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo ex art. 51 CCII, iscritto al n° 131 del R.G.V.G. dell'anno 2025,
proposto da:
MONICA LENOCI nata a Chieti (CH) in data 8.7.1974 CF. LNCMNC74L48C632Z e GIANNI ALONZI nato ad Avezzano (AQ) in data 8.5.1973, CF LNZGNN73E08A515Y entrambi (omissis)
rappresentati e difesi dall'aw. Rossella Calicchio, Foro di Piacenza, giusta procura in calce al reclamo ed elettivamente domiciliati in Piacenza, via Spezzaferri n. 23, preso lo studio del difensore;
- proponente reclamante -
Nei confronti di
Fides s.p.a.
Parte reclamata-opponente
Parti indicate nella nota 6.10.2025 destinatarie della originaria comunicazione e non opponenti
OGGETTO: reclamo contro il decreto del Tribunale di Pescara del 22.2.2025 - proc. unit. n. 124/2024, con cui è stata rigettata la domanda di omologa di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII.
CONCLUSIONI
Per la reclamante: "Voglia l'lll.ma Corte d'Appello adita, in considerazione di quanto rilevato ed in accoglimento del presente reclamo riformare il decreto emesso dal Tribunale di Pescara in data 22.02.2025 e per l'effetto, riconosciuta l'ammissibilità del piano proposto e la convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria, omologare il piano per la ristrutturazione del consumatore dei signori Lenoci e Alonzi ai sensi degli artt. 67 e seguenti del CCII."
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il decreto reclamato ha rigettato la richiesta di omologa di ristrutturazione dei debiti, avanzata dagli odierni reclamanti in data 02.09.24.
Con decreto del 24/12/2024, pronunciato a seguito di accoglimento del reclamo proposto dai ricorrenti avverso la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la comunicazione ai creditori della proposta e del piano ai creditori a cura dell'OCC. Il piano prevede, nell'arco di cinque anni, il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei creditori privilegiati nonché il pagamento del 15,045% dei creditori chirografari mediante il versamento della complessiva somma di € 26.000,00 da corrispondersi mediante n. 13 mensilità dell'importo di € 400,00 ciascuna per una durata di 5 anni; il tutto a decorrere dalla data di omologa della procedura, che verrà redistribuita tra i creditori così come indicato nel piano riportato nella relazione (in particolare: € 5.459,50 per crediti in prededuzione, € 3.330,82 per crediti in privilegio ed€ 17.209,68 per crediti chirografari, pari a complessivi€ 117.361,58, da soddisfarsi tutti nella percentuale del 14,66%).
1.1 Il Giudice Delegato, tuttavia prendeva atto le osservazioni proposte dal creditore Fides S.p.A a tenore delle quali: il sovraindebitamento dei ricorrenti sarebbe stato determinato da colpa grave; la proposta di ristrutturazione sarebbe meno conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per le seguenti ragioni: sia per fatto che l'OCC non aveva fatto stimare i beni immobili dei ricorrenti; sia perché lo stesso OCC aveva indicato che la percentuale di soddisfazione del proprio credito chirografario sarebbe stata del 15,045% mentre nell'alternativa liquidatoria sarebbe stato del 19,65%; sia, infine, perché nell'attivo l'OCC non aveva computato la quota TFR spettante ad entrambi i ricorrenti.
Più in particolare, dava rilievo e ha ritenuto infine che nell'alternativa liquidatoria, anche a voler considerare il valore medio OMl degli immobili, l'attivo complessivo sarebbe pari ad € 189.840,61 da cui detrarsi le spese prededucibili ammontanti a complessivi € 15.132,00 - di 4 cui € 3.172,00 per attività OCC già indicato nel ricorso,€ 1.460,00 per compenso del perito che deve stimare gli immobili calcolato ex art. 13 co. 1 d.m. 182/2002 con maggiorazione di quello spettante per n. 50 vacazioni ed € 10.500,00 per compenso del Liquidatore calcolato ai sensi dell'art. 16 del D.M. 202/2014 con riduzione massima prevista al comma 4° - che gravano sulla massa immobiliare per il 77,47% (corrispondente a 11.722,80 euro) e sulla massa mobiliare per il 22,53% (corrispondente a 3.409,20 euro). L'attivo distribuibile al creditore ipotecario, pertanto, sarebbe pari ad € 135.347,20 con degrado al chirografo della somma di 7.066,68 e l'attivo mobiliare distribuibile, pari ad€ 39.361,41, sarebbe sufficiente al pagamento integrale dei crediti privilegiati (pari ad € 5.618,32) e con il residuo (pari ad 33.743,09) il 27,78°/4, dei crediti chirografari ammontanti ad € 121.449,96, di cui € 114383,28 originari (cfr. pag. 13 relazione integrativa dell'OCC del 18/09/2024 che indica l'importo di € 156.676,00 in cui è compresa la quota degradata di credito della BCC Roma ivi calcolata in € 42.292,72) ed il restante per degrado sopra indicato,
1.2 Per conseguenza, il G.d. rigettava la richiesta, poiché dall'esecuzione del piano di ristrutturazione il creditore Fides S.p.A. avrebbe avuto un trattamento deteriore rispetto a quello conseguibile in caso di liquidazione controllata. 2. Avverso il decreto di rigetto, il reclamante ha mosso le seguenti censure. 2.1 Il G.D. non avrebbe provveduto a chiedere integrazioni in ordine allo specifico aspetto della convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto al piano di ristrutturazione, questione messa a fondamento del rigetto. 2.2 Riguardo i criteri di stima dell'immobile, i reclamanti allegano una ulteriore perizia, che prende a riferimento le tabelle OMI, la cui valorizzazione si sostiene rilevante sulla base del presupposto che esse provengono dalla stessa Agenzia delle Entrate. Da tale stima, in realtà, emergerebbe un valore dell'immobile tanto modesto da rendere più vantaggiosa l'esecuzione del piano di ristrutturazione, piuttosto che la sua liquidazione. 2.3 Con la terza censura, si vuole contestare più da presso la dichiarata maggiore convenienza per il creditore della alternativa liquidatoria, in forza delle seguenti ragioni. a) Sulla determinazione del canone di locazione che i ricorrenti sarebbero costretti a pagare a seguito della vendita della loro abitazione, il G.D. ha ritenuto congrua per tale bisogna una spesa mensile di euro 800 per 30 mesi, tuttavia, si contesta la irrealizzabilità di tale prognosi, posto che il canone di mercato per appartamenti in Pescara, che non superino i 90/100 metri quadri, sarebbe non inferiore ad euro 900/1000 euro mensili, a cui bisognerebbe aggiungere le spese per utenze e condominiali ordinarie e straordinarie. b) Sul rilievo del G.D. secondo cui in caso di liquidazione i ricorrenti non avrebbero spese. In realtà, si eccepisce che la spesa complessiva, che la famiglia dovrebbe affrontare per gestire la ricerca e lo spostamento verso una nuova abitazione, è stimabile in euro 8.304,00 (sommando spese per trasloco, stimate in euro 4.148; mediazione d'agenzia: euro 1.756,80; per caparra: euro 2400,00, su una ipotesi di canone pari ad euro 800,00 mensili), ossia sostanzialmente pari alla spesa che la famiglia dovrebbe affrontare in 6 mesi per il pagamento delle rate del mutuo in essere. c) Sono contestati, infine, i conteggi effettuati dal G.D., per il seguente dettaglio. c.1) Errata sommatoria spese prededucibili ed erroneo conteggio dell'alternativa liquidatoria. Il totale delle spese prededucibili quantificato dal Giudice è pari a 15.132,00 euro; tale importo complessivo è stato poi suddiviso dal giudice come gravante per il 77,47% sulla massa immobiliare e per il 22,53% sulla massa mobiliare. Pertanto, il 77,47% su massa immobiliare è pari a 11.722,80. Mentre il 22,53% su massa mobiliare è pari a 3.409,20. Tuttavia, secondo i reclamanti l'attivo mobiliare complessivo nei 30 mesi nel caso di liquidazione controllata sarebbe pari ad euro 29.400,00, rispetto ai contestati euro 42.770,61 calcolati dal G.D. c.2) Attivo immobiliare in caso di liquidazione controllata. Si vuole evidenziare, a riguardo, la fisiologica decurtazione del ricavo ottenuto dalla eventuale vendita all'asta dell'immobile, derivante dalla previsione del prezzo base di vendita e dell'offerta minima, che si riduce dell'ulteriore 25% rispetto al prezzo base, su un valore di mercato periziato già con riduzione del 10% per l'assenza di garanzie: per conseguenza, da un'offerta minima quantificabile in euro 99.272,25, sottraendo dal ricavato le spese prededucibili di€ 11.722,80, si giungerebbe ad € 87.549,45 con un degrado al chirografo del creditore ipotecario dell'ingente importo di€ 54,864,43. Si sottolinea, infine, la regolare difficoltà statistica di assegnare il bene se non dopo tentativi d'asta. In sintesi, la scelta della liquidazione controllata porterebbe ad un presumibile attivo del 13,17% dei creditori chirografari, anziché il più vantaggioso 14,99% previsto per il piano di ristrutturazione.
c.3) Si ribadisce, infine, il già richiamato esiguo valore dell'immobile secondo la stima del professionista incaricato, peraltro in linea con quello indicato già nel ricorso, giacché ne risulta più conveniente per i creditori il piano di ristrutturazione, per cui si chiede l'omologa, in luogo dell'alterativa liquidatoria.
4. Verificata la regolarità e la tempestività delle notifiche ai contraddittori all'udienza, come da ordinanza del 24.9.25, alla successiva udienza del 26.11.25, la Corte provvede a trattenere il decisione la causa. 5. Il reclamo è fondato.
5.1 Propongono gli istanti "RECLAMO EX ART 70.XII E ART 50 CCII".11 riferimento normativo non è del tutto pertinente. Il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, unitamente alla relazione del Gestore della Crisi ed alla documentazione a supporto veniva depositato dal difensore in data 02.09.2024. [DOC AP 5]. Il comma 12 dell'art. 70 prescriveva "Contro il decreto di cui al comma 10, è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50.". Il D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto l'abrogazione del comma 12 dell'art. 70 e la modifica del comma 10.
Il comma 10 ora prescrive "In caso di diniego dell'omologazione, il giudice dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate" Con riferimento a tale comma in particolare ha quindi (anche) abrogato la precedente versione in forza della quale " ..... provvede con decreto motivato e»
Ai sensi dell'art. 56 d.lgs. nr. 136 cit., il decreto (entrato in vigore dopo i 15 gg successivi alla pubblicazione in gazzetta ufficiale: 28.9.2024) si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
Il provvedimento qui reclamato, datato 22.02.2025 pertanto ha contenuto sostanziale di sentenza (Trib. Foggia giudice Lacatena 1.7.2025) reclamabile comunque a questa Corte ai sensi dell'art. 51 codice crisi impresa. Nelle conclusioni formulate nell'atto di reclamo ed in quelle successivamente reiterate ancora in data 11.6.2025 e 25.11.2025, la stessa difesa della reclamante correttamente qualifica quell'atto in termini di sentenza. La decisione di questa Corte assume pertanto le forme della sentenza. Il G.D. accogliendo in parte le osservazioni depositate dalla creditrice Fides S.p.a. negava l'omologazione con decreto definitivo emesso in data 22.2.2025, pubblicato in data 24.2.2025 qui reclamato, Il reclamo depositato in data 25.3.2025 è quindi tempestivo. Nel procedimento di reclamo sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato (quali creditori o comunque interessati) la convenienza del piano, si siano, come tali, costituiti nel procedimento di omologazione ed abbiano, quindi, ivi assunto la qualità di parte in senso formale.
In tale prospettiva è stato disposto il rinnovo della notifica nei confronti dell'opponente Fides, come da provvedimento in data 24.9.2025 in atti.
Fides, ritualmente citata, non ha inteso costituirsi nella presente fase.
Ferme le verifiche effettuate poi dal GD e dal Collegio in primo grado in ordine alla comunicazione della domanda e della relazione, non essendo più legittimato il PM alla iniziativa sulla attivazione della procedura di liquidazione ex art. 268 secondo co. CCII, non si ritiene di dovere estendere il contraddittorio allo stesso in questa sede e salvo il recupero di coinvolgimento da parte dell'Organismo in sede di attuazione del piano
Il reclamo, come detto, è fondato.
5.2 La configurabilità della colpa grave in capo ai debitori, quale fatto ostativo alla omologa, è stata già esclusa nel decreto qui impugnato, sulla scorta di motivazione che ha richiamato sul punto il decreto assunto dal Tribunale in forma collegiale, all'esito del reclamo proposto dai ricorrenti in seguito ad un primo decreto di preliminare inammissibilità della richiesta.
Si legge infatti nel provvedimento qui gravato che l'opposizione concernente la colpa grave dei ricorrenti nella determinazione o nell'aggravamento della situazione di sovraindebitamento risulta infondata alla luce della pronuncia di questo Tribunale - adito su reclamo dei debitori - a tenore della quale "allo stato degli atti non appaiono sussistere condizioni soggettive ostative a carico dei reclamanti di cui all'art. 69 CCII dell'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode" e in considerazione del fatto che l'opponente (Fides) non ha addotto in merito ragioni nuove o diverse da quelle esaminate dal Tribunale.
Tale capo non ha costituito oggetto di reclamo incidentale da parte dell'opponente.
La stessa valutazione involge la mancata inclusione all'attivo del TFR.
Nel decreto qui al vaglio in particolare si è già ritenuto che l'opposizione di Fides fondata sulla possibilità di acquisizione all'attivo del TFR dei ricorrenti, ove assoggettati a Liquidazione controllata, risulta infondata, atteso che l'apertura di tale procedura non legittima il liquidatore a richiedere il TFR siccome esso diviene esigibile solo al momento in cui cessa il rapporto di lavoro né ad ottenerne un anticipo in quanto la finalità sarebbe diversa da quelle tassativamente previste dall'art. 2120 e.e ..
5.3 Il G.D. ha invece accolto l'opposizione formulata da Fides, nei cui confronti alcuna criticità è stata rilevata ex art. 69 secondo comma CCII, ritenendo non conveniente la proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla relativa classe creditoria.
All'esito oltretutto di una precedente interlocuzione, sulla scorta della tabella da ultimo utilizzata dall'Organismo, era stato accertato peraltro che la percentuale di soddisfo a fronte di una ipotetica procedura di liquidazione controllata si assesterebbe al 14,33%, a fronte della più vantaggiosa percentuale del 14,99% (quindi 15%) prevista nel piano di ristrutturazione.
Nonostante tale inequivoca conclusione tecnica, il GD, nel provvedimento qui impugnato, ha invece ritenuto, in prima battuta, in relazione la valore del compendio immobiliare, con riferimento allo scenario liquidatorio:
che la valutazione dev'essere resa in aderenza con i criteri stabiliti al comma 2° dell'art. 568 c.p.c. atteso che nello scenario liquidatorio la vendita non potrà che essere effettuata da un perito in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali ad un prezzo base determinato in concreto tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile e non solo dei valori OMI;
che in termini di realizzo occorrerebbe far riferimento al prezzo corrispondente al suo valore di stima (ovvero ad€ 147.070,00) e non immotivatamente a quello dell'offerta minima.
Tale assunto non può essere condiviso da questa Corte.
Come noto, il valore di mercato si rivela un riferimento del tutto inadeguato nei contesti di liquidazione forzata e la discrepanza tra il prezzo teorico di mercato ed il valore effettivo di realizzo è una delle ragioni principali per cui, nelle recenti modifiche normative (d.lgs. 136 cit.), si è deciso di adottare formalmente proprio il "valore di liquidazione giudiziale" come parametro più realistico per tutelare i creditori.
Già in sede giurisprudenziale si era affermato infatti il principio in forza del quale "pur essendo sostanzialmente pacifico che il concetto di «ricavato in caso liquidazione» sia una misura differente, e di regola inferiore, al «valore di mercato», è comunque necessario che siano esplicate le rettifiche apportate a quest'ultimo valore per giungere alla determinazione del primo" (Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2024 n. 6435).
Il già citato Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, entrato in vigore il 28 settembre 2024, che di fatto sul punto ha recepito quella giurisprudenza, ha proprio rafforzato il ruolo svolto dal valore di liquidazione quale parametro di riferimento nel contesto della valutazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
Per quanto in questa sede interessa rilevare, al comma 4 dell'art. 67, è stato proprio eliminato il riferimento al "valore di mercato", poiché creava un evidente contrasto con il valore di liquidazione indicato nello stesso comma quale parametro per la falcidia dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari.
Le modifiche apportate al codice della crisi dal d.lgs. 136/2024 per quanto riguarda il valore di liquidazione sono applicabili pure alla composizione negoziata e alle altre procedure già pendenti al 28 settembre 2024, data della loro entrata in vigore, come già inizialmente detto.
La sostanziale differenza tra prezzo di mercato e prezzo di aggiudicazione coattiva emergeva già in effetti in parte dal disposto di cui all'art. 568 c.p.c. che, nell'ambito della espropriazione immobiliare, disciplina la determinazione del valore dell'immobile da utilizzare come prezzo base per la gestione della procedura competitiva di vendita.
L'art. 568 c.p.c., in particolare, prevede che il valore dell'immobile stabilito da un perito nominato dal giudice costituisce il prezzo base per la vendita, ossia il punto di partenza della procedura di liquidazione. Questa perizia fa quindi riferimento al valore di mercato del bene, inteso come stima del prezzo al quale l'immobile potrebbe essere venduto in condizioni normali, senza i vincoli di una vendita forzata, ma ad esempio tenuto conto della inconfigurabilità di un garanzia per i vizi occulti e come tale pertanto, già nel suo disallineamento iniziale dal valore di mercato, non può che essere oltretutto considerato come un prezzo meramente indicativo.
Il prezzo di aggiudicazione poi però rappresenta il risultato finale della effettiva competizione tra offerenti, condizionata dalla procedura stessa e dal minor interesse del mercato per beni soggetti a liquidazione coattiva.
Lo scostamento tra valore di mercato e prezzo di aggiudicazione attesta come le condizioni di vendita coattiva non permettano generalmente di ottenere un prezzo conforme alla stima iniziale.
Nonostante si tratti di indagini con caratteristiche differenti - da una parte un 'analisi centrata sul dato puntuale di alcuni Tribunali, dall'altra l'individuazione di un dato medio a livello nazionale - da entrambe le analisi condotte dall'"Osservatorio immobiliare" del 3° trimestre 2023 di Abilio spa sulle vendite giudiziarie in Italia e dall"'Analisi delle vendite giudiziarie 2023 di Edicom Spa, emerge un dato significativo e convergente: sussiste chiaramente un divario significativo tra i valori di perizia e quelli di aggiudicazione, stimabile quantomeno in una grandezza (minima) del 25%.
Pertanto si può concludere ragionevolmente che il valore di vendita giudiziale risulta sistematicamente inferiore ad un valore individuabile come prossimo a quello "di mercato", in quanto coincidente con il valore a base d'asta (a sua volta basato sulle perizie di stima redatte dai CTU di volta in volta incaricati).
Parte reclamante ha poi prodotto in questa sede anche una perizia di parte con cui è stata disposta una valutazione comparativa, assumendo a parametro di riferimento un ulteriore immobile, sito nello stesso stabile condominiale, ricadente, come quello al vaglio ora di questo Collegio, in edilizia convenzionata P.E.E.P e sottoposto anch'esso a vendita forzosa, in cui il valore di vendita si è attestato su €. 66.000 pari ad €/mq. 470,00
Come si evince ancora dalla perizia di parte depositata in questa sede, si tratta di un alloggio sito in Montesilvano, come detto realizzato ad edilizia convenzionata P.E.E.P., posto a ml. 1500 circa dal mare e a 500 ml. circa dalla stazione ferroviaria, dotato di finiture risalenti all'epoca di costruzione di mediocre qualità in quanto adibiti ad edilizia popolare.
In relazione a tali allegazioni l'opponente Fides non ha inteso contestare nulla.
Il riferimento pertanto all'offerta minima operata nella fattispecie dall'Organismo appare del tutto adeguato e motivato, diversamente da quanto ritenuto dal G.D ..
Per quanto allora attiene alla determinazione di un importo probabile di attivo a disposizione della procedura di liquidazione, si è ipotizzata correttamente da parte dell'Organismo la vendita degli immobili intestati ai ricorrenti (appartamento e garage) al primo tentativo di vendita con un ricavo pari ad€ 110.295,00 (totale ipotesi valutazione immobili -appartamento e garage-€ 147.070,00 decurtato del 25%), diversamente da quanto assunto dal G.D ..
5.4 In relazione all'attivo mobiliare, pur condividendo la quantificazione del fabbisogno familiare indicato dai ricorrenti e non quello (più penalizzante per i ricorrenti) pure inizialmente ipotizzato dall'OCC secondo i criteri di cui all'art. 283 del CCII, assume il G.D. che risulterebbe viziato per eccesso il calcolo delle spese per locazione che costoro avrebbero diritto a trattenere, pari a 11.845,00 euro l'anno, per tutta la durata della procedura liquidatoria e quindi: sia per la prevista durata (eccessiva potendosi immaginare un impegno per 30 mesi) sia per l'eccessiva quantificazione del canone (tenuto conto che l'Organismo ha fatto riferimento solo alla zona di attuale residenza e per i metri quadri che l'immobile ha).
Come ammesso dagli stessi reclamanti, il diniego dell'omologa dà già parzialmente ragione alla loro prospettazione, avendo affermato letteralmente che "in relazione all'attivo mobiliare, pur condividendo la quantificazione del fabbisogno familiare " e così sconfessando invece la scelta operata dall'Organismo, più sfavorevole per i ricorrenti.
Secondo il G.D. la valutazione del gestore sarebbe tuttavia errata in quanto andrebbe conteggiata una spesa annua per canone di locazione non pari ad euro 11.854,00 (con canone mensile di locazione quindi pari ad euro di 987,00) ma per un inferiore canone di 800 euro mensili per 30 e non 36 mesi e ciò sulla scorta del rilievo per cui in sostanza per i primi 6 mesi di procedura i signori Lenoci e Alonzi potrebbero restare nell'immobile di proprietà ed avrebbero quindi all'incirca 6 mesi di tempo prima di trasferirsi senza pagare alcun canone.
Afferma la reclamante l'infondatezza della valutazione eseguita dal Giudice monocratico, attesa l'impossibilità di reperire un appartamento di 100 mq (per due adulti e due minori) ad 800 euro al mese, anche tenuto conto che l'eventuale canone più contenuto rispetto all'attuale rata del mutuo sarà infatti poi ampiamente appesantito da spese condominiali e spese di gestione ordinaria e straordinaria.
L'assunto reso dal G.D. non può essere condiviso.
Rileva infatti la Corte che mentre il Gestore ha fatto riferimento nella determinazione del canone almeno al portale Real Advisor, la quantificazione operata dal G.D. appare del tutto sganciata da qualsiasi riferimento oggettivo, fondata come è su una mera valutazione personalistica formulata irritualmente dal Giudice stesso.
Non sussiste è vero poi un diritto dei debitori a rimanere nella zona già di residenza e tuttavia, secondo quando già evidenziato, non si è di fronte ad una zona residenziale di lusso, ma ad una zona della città di Montesilvano, in cui insistono pure insediamenti di edilizia convenzionata P.E.E.P, onde immaginare un ripiego di consistenza tale da incidere significativamente sulla misura del canone, senza tuttavia al contempo impattare negativamente sulla possibilità per il nucleo familiare di continuare comunque a sostenere una vita dignitosa e di mantenere una socialità già ivi acquisita (tenuto conto che il nucleo è costituito anche da due minori), appare assai difficile.
Va sul punto e più in generale evidenziato come, in una prospettiva di effettiva attuazione della volontà legislativa manifestatasi negli ultimi interventi, in una situazione di prospettabile sostanziale parità di soddisfazione per il creditore nell'ambito di entrambi gli scenari (liquidazione ovvero attuazione del piano), debba prevalere quel programma che garantisce in capo al debitore la possibilità di continuare ad occupare la propria casa già destinata ad abitazione principale, tanto più laddove, come nella fattispecie al vaglio, si verta in ipotesi di famiglia composta anche da due minori.
Il G.D. poi effettivamente non ha minimamente tenuto conto:
delle spese per il trasloco pari a circa 3400,00 euro circa+ Iva pari a 748,00 per complessivi euro 4148,00. (come da preventivo trasloco allegato DOC AP 17)
del compenso per la mediazione dell'agenzia pari al 15% del canone annuo + IVA= 800,00 x 12 = 9600,00 - 10% di 9600= 1440,00 + 22% Iva - totali 316,8 - 1756,80
della caparra da corrispondere in anticipo al proprietario pari a circa 3 mensilità 2400,00 euro
La spesa complessiva che la famiglia dovrebbe affrontare per gestire la ricerca e lo spostamento verso una nuova abitazione sarebbe quindi correttamente stimabile in 8304,00 sostanzialmente pari alla spesa che la famiglia dovrebbe affrontare in 6 mesi per il pagamento delle rate del mutuo in essere.
Anche per tali motivi deve quindi trovare conferma la valutazione già resa dall' Organismo di Composizione della Crisi, disattesa allora con motivazione non convincente dal Giudice di primo grado, secondo cui, tenuto conto che la percentuale di soddisfo a fronte di una ipotetica procedura di liquidazione controllata si assesta al 14,33% a fronte della più vantaggiosa percentuale del 14,99% (quindi 15%) prevista nel piano di ristrutturazione, vada preferita quest'ultima soluzione rispetto alla prima.
La complessità delle valutazioni tecniche sottese alla presente fattispecie, la connessa marginalità della differenza tra scenari e la circostanza che Fides non abbia neanche contrastato il presente reclamo inducono a ritener ex Corte Cost. nr. 77/18 interamente com pensate tra le parti le spese di lite.
PQM
revoca il provvedimento 22.2.2025 G.D. Pescara di diniego dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai consumatori MONICA LENOCI nata a Chieti (CH) in data 8.7.1974 CF. LNCMNC74L48C632Z e GIANNI ALONZI nato ad Avezzano (AQ) in data 8.5.1973, CF LNZGNN73E08A515Y (omissis), per i motivi esposti in narrativa;
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 2/09/2024 e successive integrazioni;
spese compensate.
Si provveda alle comunicazioni ed agli adempimenti ex art. 70 co. 7 e 8 CCII
Si rimette agli organi competenti per l'attuazione ed il monitoraggio del piano.
Si comunichi al PM sede.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025
IL CONSIGLIERE EST.
Federico Ria
IL PRESIDENTE
Francesco S. Filocamo
BUFFADINI ELISA
sentenza n. 126/2025 apertura liquidazione controllata

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile - Procedure Concorsuali
in linea dal 12 dicembre 2025 fino al 12 dicembre 2028
sentenza n. 126/2025 apertura liquidazione controllata
PARAFIORITI ANTONINA
decreto di chiusura della liquidazione controllata n. 16/2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI’
Sezione Civile
procedure concorsuali
in linea dal 12 dicembre 2025 fino al 12 dicembre 2026
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg. Magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente est.
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice
Dott. Giorgia Sartoni Giudice
Esaminati gli atti della procedura di liquidazione controllata RG n. 16/2022 aperta a carico di ANTONINA PARAFIORITI con sentenza n. 50/2022 del 09/12/2022;
Vista l’istanza di chiusura della procedura depositata in data 27/11/2025 da Liquidatore dott.ssa Claudia Ricci;
Dato atto che è stato approvato il rendiconto finale della gestione in data 27/06/2025;
Letta la relazione del Liquidatore in merito ai fatti rilevanti per la concessione o meno del beneficio dell’esdebitazione;
Rilevato che non vi sono ulteriori attività da realizzare e che è stata data piena esecuzione al riparto finale dell’attivo ai sensi dell’art. 275 CCII;
dato atto che la pensione attualmente percepita dalla debitrice è di importo inferiore al limite di reddito fissato, di tal ché non vi è necessità di attendere l’integrale decorso dei tre anni dall’apertura (termine, peraltro, di imminente maturazione);
Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per disporre la chiusura della procedura ai sensi degli artt. 276 e 233, co. 1 lett. c) CCII
Osservato che con il decreto di chiusura deve essere dichiarata, su istanza del debitore o segnalazione del Liquidatore l’esdebitazione del debitore sovraindebitato che opera di diritto, salva che ricorrano le condizioni ostative; Rilevato che nel caso in esame non vi è stata un’istanza del debitore ma la sola segnalazione da parte del Liquidatore;
Ritenuto che nel caso in esame sussistano i presupposti per la pronuncia dell’esdebitazione di diritto non ricorrendo alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 280 e 282, co. 2 CCII;
Rilevato in particolare che la debitrice non ha riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall’art. 280 lett. a) senza che sia intervenuta riabilitazione, né posto in essere atti distrattivi dell’attivo, esposto passività inesistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto ricorso abusivo al credito;
Evidenziato che la debitrice non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura, collaborando con il Liquidatore e fornendo tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il buon andamento della procedura, come relazionato dal Liquidatore né risulta aver mai beneficiato dell’esdebitazione;
Rilevato, inoltre, ai sensi dell’art. 282, co. 2, CCII che la debitrice non è stata condannata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’art. 344 CCII e non ha determinato la propria situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave;
Evidenziato a tale riguardo che le origini e le cause del sovraindebitamento risultano ascrivibili alla crisi dell’attività imprenditoriale svolta come ditta individuale di sartoria e, in particolare, a vicissitudini anche giudiziarie con il mancato incasso di ingenti crediti nei confronti di alcuni fornitori poi falliti (Atlantis Fashion S.r.l. in primis, fallita nel 2016, nonché Modalis S.r.l. e Magis S.r.l.), come illustrato nella relazione a suo tempo depositata dal Gestore dell’OCC, facendo così venire in meno la liquidità necessaria per far fronte al pagamento delle imposte e del mutuo;
precisato che l’esdebitazione non ha effetto sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie ancora in corso, nel caso in esame non presenti, essendo terminata l’attività liquidatoria con incasso di un attivo pari a complessivi € 197.756,81 che ha consentito il soddisfacimento, pur parziale, dei creditori ammessi al passivo per complessivi € 694.093,13 (l’ipotecario è stato soddisfatto al 96%, i creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c. e i creditori con collocazione ante primo grado ex art. 2770 c.c. al 100%, mentre i privilegiati ex art. 2751-bis n. 2 al 9,18%); ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per la dichiarazione di esdebitazione; Visti gli artt. 276 e 233 CCII
P.Q.M.
dichiara la chiusura
della procedura di liquidazione controllata aperta nei confronti di PARAFIORITI ANTONINA (c.f. PRFNNN56C56B695F) con sentenza n. 50/2022 del 09/12/2022;
autorizza
il Liquidatore al pagamento del compenso come già liquidato con prelievo dal conto della procedura di cui dispone l’estinzione. Visto l’art. 282 CCII
dichiara inesigibili
nei confronti di PARAFIORITI ANTONINA (c.f. PRFNNN56C56B695F) i crediti anteriori all’apertura della procedura di liquidazione controllata rimasti insoddisfatti, salvi i limiti previsti dall’art. 278, co. 7, lett. a) e b) CCII
dispone
che a cura della Cancelleria il presente decreto sia iscritto nel registro delle imprese (nella posizione ora cancellata della ditta individuale) e sia pubblicato nell’apposita area web del Ministero della Giustizia a cura del Liquidatore
dispone
che a cura del Liquidatore il presente decreto sia comunicato ai creditori ammessi al passivo e al debitore
avverte
che contro il presente decreto è proponibile il reclamo ex art. 124 CCII nel termine di 30 giorni.
Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Barbara Vacca
DALUISO GIANFRANCO
sentenza n.127/2025 apertura liquidazione controllata N.R.G. 69-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALIi
in linea dal 12 dicembre 2025 fino al 12 dicembre 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
Dott. Giorgia Sartoni Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato DALUISO GIANFRANCO (C.F. DLSGFR64L23F205R), residente in via G. Oberdan 2 BERTINORO nel procedimento R.G. n. 69/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 16 aprile 2025 da
IPIFIN COLLECTION S.R.L. (C.F. 10153830962) con il patrocinio dell’avv. BARRETTA ADIUTRICE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BARRETTA ADIUTRICE
nei confronti di
DALUISO GIANFRANCO (C.F. DLSGFR64L23F205R), via G. Oberdan 2 BERTINORO
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che il debitore non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi per compiuta giacenza in data 14 giugno 2025 (cfr. deposito telematico del 21 ottobre 2025, a seguito del quale l’udienza del 22 ottobre 2025 è stata, di poi, rinviata al 3 dicembre 2025);
- ritenuto dunque di potere procedere all’esame della domanda di apertura della liquidazionecontrollata proposta dal creditore Ipifin Collection s.r.l.;
- rilevato che Daluiso è debitore dell’istante per la somma di Euro 173.520,05 (docc. da 1 a 6 allegati al ricorso);
- rilevato altresì che, dalle informative assunte d’ufficio, risultano debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per oltre Euro 87.000, nonché debiti nei confronti di Agennzia delle Entrate Direzione Provinciale, in proprio e in qualità di rappresentante legale/socio amministratore della società G.D.G. DI DALUISO GIANFRANCO & C. SAS (04249230725), per oltre Euro 180.000,00, nonché debiti INPS per circa Euro 8.900,00 (oltre alla parte più consistente già trasmessa al servizio riscossione);
- rilevato altresì che il debitore non risulta avere depositato le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni;
- ritenuto che Daluiso ben possa essere considerato un debitore che si trova nella condizione dicui all’art. 2, lett. c), CCII;
- rilevato che risulta fornita la prova di cui all’art. 268, commi 2 e 3, CCII essendo l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati ben superiore ad Euro 50.000,00;
- verificata dunque la sussistenza dei presupposti per aprire la procedura liquidatoria;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
- ritenuto comunque che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusuraanticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che trattandosi di procedura aperta su istanza di creditore e in assenza di previo accesso all’OCC vada individuato tra un professionista iscritti nel registro degli OCC del distretto della Corte d’Appello di Bologna;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante al difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- visti gli artt. 268 e 269 e CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di GIANFRANCO DALUISO (C.F. DLSGFR64L23F205R)
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore la dott.ssa CLAUDIA RICCI (C.F. RCCCLD82A51D704C)
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di
seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
RISERVA
di emettere il provvedimento ex art. 268, comma 4 lett. b) a seguito di deposito di specifica istanza da parte del Liquidatore in cui vengano illustrate le condizioni reddituali del debitore e la composizione del nucleo familiare;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII;
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall’art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì o del Ministero della Giustizia per tre anni e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
MOLINELLI GIANCARLO LIVIO
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 227/2025 pubbl. il 02/12/2025 - Rep. n. 271/2025 del 02/12/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
VII Sezione Civile
in linea dal 10 dicembre 2025 fino al 9 dicembre 2028
Riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Daniele Bianchi Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Relatore
Nel procedimento 290/ 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
GIANCARLO LIVIO MOLINELLI CF MLNGCR75A24D969G
Assistito dall’Avv.to WILLIAM COCCETTI
Rilevato che, con ricorso depositato il 14 novembre 2025
GIANCARLO LIVIO MOLINELLI MLNGCR75A24D969G ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che essendo stata richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benché in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 c.c. in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277 CCII, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
Si rappresenta, quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai debitori per il sostentamento proprio e della famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al "giudice" anziché al "Tribunale" e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato.
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di GIANCARLO LIVIO MOLINELLI MLNGCR75A24D969G
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi;
CONFERMA liquidatore l’Avv.to Erika Renata SOBRERO
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali ( R.e. 2163/2024 creditore Blue Factor S.p.a. ) o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamento (Fingepa S.p.a. ) oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore; - ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- ogni 5 mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
DISPONE per l’intanto che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1100,00 mensili, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; riservando al GD la definitiva rideterminazione da parte del Gd nella sede liquidatoria ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27/11/2025
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Daniele Bianchi
GANDOLFO DANIELE
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 225/2025 pubbl. il 02/12/2025 - Rep. n. 269/2025 del 02/12/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 10 dicembre 2025 fino al 9 dicembre 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Daniele Bianchi Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
DANIELE GANDOLFO CF GNDDNL86A08I480K
Rilevato che, con ricorso depositato il 5.6.25 Ipifin Collection srl ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 CCI, la dichiarazione di apertura dell procedura di liquidazione controllata di DANIELE GANDOLFO, CFGNDDNL86A08I480K ;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di DANIELE GANDOLFO, CFGNDDNL86A08I480K
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba
NOMINA liquidatore la dott.ssa LIDIA GALLIANO;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- rovveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b, fermo restando che, fino a diversa determinazione, il liquidatore procederà ad incassare quanto proposto dal debitore
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 26/11/2025
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Daniele Bianchi
MICHELE SCARANO
liquidazione controllata 31/2025
Sentenza N. 69/2025 - REP. 71

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
Sezione Prima Civile
in linea dal 9 dicembre 2025 fino al 9 dicembre 2026
riunito in persona dei giudici:
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
Dott. Mirco Lombardi Giudice
Dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento unitario RG 34-1/ /2025 per l’apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell’art. 268 CCII promosso su istanza depositata in data 27.05.2025;
DA
MICHELE SCARANO (SCRMHL67M30F205Z) residente in Casatenovo (LC), Via San Mauro n. 8, assistito e difeso dall’Avv DONATELLA LODA coadiuvata dal Gestore della Crisi Rag Roberto Ercole Scaccabarozzi;
letta la domanda del debitore volta ad ottenere la liquidazione controllata dei beni in favore dei creditori;
esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi Rag. Roberto Ercole Scaccabarozzi, ai sensi dell’art. 269 CCII, da cui risulta un giudizio complessivo di completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore e letta l’integrazione della relazione particolareggiata del Gestore della Crisi depositata in data 3.11.2025 su richiesta del Giudice Relatore;
sentito il Giudice relatore;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 269 CCII per l’apertura della liquidazione controllata, in quanto:
- Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. b), CCII, in considerazione del fatto che il ricorrente ha il centro degli interessi principali in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Lecco, e segnatamente è residente in Casatenovo (LC);
- sussiste la legittimazione del ricorrente ai sensi dell’artt. 2, comma 1, lett c) e 269 CCII in quanto lo stesso non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto in quanto il sovraindebitato dopo la chiusura della propria impresa individuale nel 2019 veniva assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la società “Il Trasporto Spa”;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall’OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
- sussiste il requisito di cui all’art. 270 co. 1 CCII, rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;
- ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento di cui all’art. 2 comma 1 lett c) CCII desumibile dalla relazione dell’OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore stesso, e segnatamente il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un’esposizione debitoria complessiva di € 96.514,32 come illustrata in ricorso e nella relazione del Gestore, il patrimonio di cui dispone il debitore è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, essendo costituito solo dal reddito proveniente dal lavoro dal lavoro subordinato;
- ritenuta la sussistenza del presupposto di cui all’art 268 comma 3 quarto periodo CCII e cioè “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori”, considerato che risulta dalla relazione particolareggiata del Gestore della crisi che: l’istante non è proprietario di alcun bene immobile, ma unicamente di un reddito da lavoro dipendente la cui remunerazione mensile base ammonta mediamente a circa euro 1.430,00 ivi comprese tredicesima e quattordicesima mensilità ed è proprietario unicamente di una vettura necessaria all’esercizio dell’attività lavorativa; il cui nucleo familiare risulta composto da una sola persona; sicché, dedotte le spese di mantenimento -quantificate in euro 1.135,83 (escluse le spese di alloggio in quanto ospite di terze persone) che risultano inferiori alla soglia individuata dalle tabelle ISTAT - residuino risorse sufficienti a pagare la prededuzione maturanda nel corso di una LC e, almeno in parte, i creditori concorsuali.
Inoltre, dall’analisi effettuata dall’OCC emerge che il reddito netto annuo del ricorrente, dedotte le spese essenziali di mantenimento risulta superiore alla soglia minima calcolata ai sensi dell’art. 283 comma 2 CCII. Come noto, infatti, l’accesso allo strumento della liquidazione controllata è consentito alle ipotesi in cui sia prevedibile una distribuzione di attivo in favore dei creditori, come attestato nel caso di specie, mentre ove questo non sia possibile, i debitori potranno accedere alla procedura dell’esdebitazione dell’incapiente.
ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, di cui agli articoli 268 e 269 CCII, salva la valutazione che a suo tempo dovrà essere svolta ai fini dell’esdebitazione;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 268, 269 e 270 ccii
- dichiara l’apertura della liquidazione controllata dei beni MICHELE SCARANO (C.F. SCRMHL67M30F205Z) residente in Casatenovo (LC), Via San Mauro n. 8
- nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Sara Cargasacchi
- nomina Liquidatore il Gestore della crisi la dott.ssa Sonia Mora ritenuto di nominare come Liquidatore un soggetto diverso dal Gestore della crisi che ha presentato la relazione particolareggiata in ragione del fatto che egli stesso ha dichiarato di non essere iscritto all’Albo dei Gestori e ciò è contrastante con quanto ora stabilito espressamente dall’art. 358 CCII;
- ordina al debitore il deposito entro sette giorni l’elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori termine fino a 90 giornientro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- dispone a cura della Cancelleria l’inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155 quinques e 155-sexies disp att. cpc:
- ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con i debitori, anche se estinti;
- DISPONE che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
- trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall’OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
- chieda al Giudice Delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e del nucleo familiare, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell’istanza i seguenti elementi valutativi: I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell’ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia e e il calcolo delle spese del nucleo familiare proporzionalmente a lui imputabili;
- DISPONE che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell’esdebitazione ai sensi dell’art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all’OCC;
- dichiara che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all’apertura della liquidazione;
- avvisa che gli atti compiuti dai debitori e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all’apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
- ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- dispone che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Sara Cargasacchi
Il Presidente
Dott Marco Erminio Tremolada
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 3/12/2025
FRANCESCO TORNATORA
procedura 299/2025 decreto apertura concordato minore

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare
in linea dal 3 dicembre 2025 fino al 2 giugno 2026
DECRETO DI APERTURA DI CONCORDATO MINORE
Il Giudice
visto il ricorso proposto da FRANCESCO TORNATORA, nato ad Acqui Terme (AL) il 28 ottobre 1980, C.F. TRNFNC80R28A052H, residente ad Arenzano (GE), P.zza Camillo Golgi 20/8, titolare dell’impresa individuale PASSOCORTO di Tornatora Francesco, con sede legale ad Arenzano (GE), Piazza Camillo Golgi n. 20/8, C.F. TRNFNC80R28A052H e P.IVA 03037570995, con l’ausilio dell’advisor Avv. Andrea Valsecchi;
con cui è stata domandata l’apertura del procedimento di omologa di concordato minore in continuità;
letta la relazione particolareggiata dell’OCC;
vista la documentazione allegata;
rilevato che la proposta prevede, in sintesi, la messa a disposizione dei creditori della somma complessiva di € 147.968 in 4 anni, a fronte della suddivisione dei creditori nelle seguenti classi:
Classe 1 - spese di procedura;
Classe 2 - creditori privilegiati;
Classe 3 - chirografari assistiti da garanzia di terzi;
Classe 4 – chirografari;
prevedendo di pagarle rispettivamente nella seguente misura:
Classe 1 e 2, 100%;
Classe 3 e 4, 1,83%;
percentuali che, come attestato dal Gestore della crisi, non sono inferiori a quelle realizzabili in caso di liquidazione controllata, se non altro perché la durata di quest’ultima procedura è di 3 anni;
rilevato che, come attestato dal Gestore, la crisi è stata essenzialmente causata da difficoltà commerciali, con esclusione di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
ritenuto pertanto, allo stato, che la domanda sia ammissibile ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 CCII;
rilevato che il ricorrente ha altresì chiesto le misure protettive di cui all’art.78/2, lett. d) CCII;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di concordato minore presentata da Francesco TORNATORA, nato ad Acqui Terme (AL) il 28 ottobre 1980, C.F. TRNFNC80R28A052H, titolare dell’impresa individuale PASSOCORTO di Tornatora Francesco, C.F. TRNFNC80R28A052H e P.IVA 03037570995;
dispone che, a cura dell’OCC, venga data:
pubblicazione della proposta, del piano e del presente decreto nell’apposita sezione del sito internet del Ministero della Giustizia;
comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di 30 giorni;
assegna ai creditori termine di 30 giorni per far pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno comunicare all’OCC un proprio indirizzo PEC per ricevere le comunicazioni inerenti la procedura; in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
dispone che sino al momento in cui il decreto di omologa diventerà definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;
nomina quale Commissario giudiziale il Dott. Fabio STENDARDO perché svolga, fin dall’accettazione dell’incarico le funzioni di OCC;
invita il Commissario giudiziale a riferire al Giudice immediatamente l’esito delle votazioni.
Manda alla Cancelleria a comunicare il presente decreto al professionista nominato per la composizione della crisi e al ricorrente.
Genova, 27/11/2025.
Il Giudice
Pietro Spera
SPAGNUOLO MASSIMO
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 125/2025 - N. R. G. 168 – 1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea dal 2 dicembre 2025 fino al 2 dicembre 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato SPAGNUOLO MASSIMO (C.F. SPGMSM86M22D390S), residente a Forlì, via Puccini n. 103 nel procedimento R.G. n. 168/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 24 novembre 2025 da SPAGNUOLO MASSIMO (C.F. SPGMSM86M22D390S), assistito dall’OCC in persona del Gestore nominato, dott. FRANCESCO SAMORI’
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica titolare di rapporto di lavoro dipendente presso Cittadini dell’Ordine s.p.a., che ammonta ad Euro 1.800 netti mensili circa;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 132.123,58 circa (alla data di redazione della relazione particolareggiata);
- osservato che il patrimonio è costituito da reddito da lavoro dipendente;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 1.800,00 circa e che il nucleo familiare è costituito dal debitore, dalla compagna (anch’ella titolare di reddito da lavoro a fronte del quale percepisce uno stipendio netto mensile di Euro 1.300,00 mensili circa) e dai tre figli minori della coppia;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (non adeguatamente e del tutto giustificate e determinate dal Gestore in Euro 2.500,00 circa), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 550,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore/dalla debitrice e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b), anche a fronte della completezza e della chiarezza dell’elaborato allegato;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di MASSIMO SPAGNUOLO (C.F. SPGMSM86M22D390S)
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC dott. FRANCESCO SAMORI’;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di
seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 550,00 mensili per dodici mensilità che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Forlì o sul sito del Ministero della Giustizia per anni tre, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
NAIMOLI TIZIANO
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 224/2025 pubbl. il 28/11/2025 - Rep. n. 267/2025 del 28/11/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 2 dicembre 2025 fino al 1 dicembre 2028
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Pietro Spera Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Naimoli Tiziano (C.F. NMLTZN74E03B492W) nato a Campagna (SA) il 03/05/1974, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Ferretti;
con l’ausilio dell’OCC dott.ssa Laura Principato.
Rilevato che, con ricorso depositato il 14.11.2025, Naimoli Tiziano ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC; considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 co.1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.
Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell’aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura; differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura; nel caso di specie, sin dalla relazione iniziale, non appariva sussistere un nesso causale ben acclarato tra sovraindebitamento e mancanza di dolo o colpa nell’averlo cagionato; a seguito del deposito della relazione integrativa richiesta, alcuni elementi sono stati apportati tali da rendere non inverosimile l’esistenza di un tale nesso benchè quest’ultimo, come sopra visto, dovrà essere oggetto di rivalutazione all’esito della procedura;
- il sig. Naiomoli risulta convivente con la propria moglie, sig.ra Debora Celentano ed il figlio Naimoli Christian nato in data 13.01.2004 in un immobile di proprietà/in locazione sito in Genova, Via San Martino n. 29 / 29, oggetto di contratto di locazione stipulato con la sig.ra Albanese Valeria in data 1/6/2021 della durata di 3 anni prorogabile di diritto ogni due anni di altri due anni al canone annuale di euro 7.200 (euro 600 mensili); circa la moglie e la figlia, queste ultime avrebbero costituito, in data 17.02.2025, un’organizzazione sindacale datoriale che rappresenta, tutela e promuove gli interessi delle imprese italiane e dei Lavoratori autonomi; al riguardo, deduceva l’OCC che non sarebbe ipotizzabile prevedere un compenso per le stesse da renderle autonome laddove, invece, il figlio Naimoli Christian farebbe lavoretti saltuari tali da non renderlo autonomo economicamente. A seguito di richiesta del Tribunale, l’OCC depositava apposita integrazione in cui si dava atto che “attualmente, Christian Naimoli ha avviato un nuovo rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato, con mansione di autista, avente scadenza al 26 gennaio 2026 con retribuzione mensile pari ad € 505,00 nette”; l’altra figlia, inizialmente ricompresa nel nucleo familiare ed indicata come non percettrice di reddito, a seguito di richiesta di integrazione è risultata aver lasciato la famiglia trasferendosi altrove; la moglie è risultata invece disoccupata sino alla data di costituzione della suddetta Associazione, rispetto alla quale nulla viene dedotto circa la retribuzione percepita in quanto, essendo quest’ultima titolare, la stessa si appalesa come svolta a titolo gratuito. Tale circostanza lascia seri dubbi e, quindi, in sede di determinazione della c.d. quota incomprimibile, la nominata liquidatrice dovrà ancora una volta approfondire la questione;
- il sig. Naimoli risulta titolare dei seguenti beni immobili: appartamento in Campagna (SA) Via Piani di Puglietta, Foglio 49, mapp. 1003, Cat A/3, cl. 1, vani 7, RC € 578,43 – Proprietà 1/8 e Negozio/Bottega in Campagna (SA) Via Vallegrini, Foglio 72, mapp. 1148, Cat. C/1, cl 5, mq 129, RC € 1.134,14 – Proprietà 1/2;
Terreni siti in Campagna (SA) Foglio 40, mapp. 5, Area Fab. DM – Proprietà 1/8; Foglio 40, mapp. 6, Uliveto seminativo – Proprietà 1/8; Foglio 40, mapp. 13, Uliveto seminativo – Proprietà 1/8; Foglio 40, mapp. 199, Seminativo – Proprietà 1/8; Foglio 40, mapp. 253, Uliveto – Proprietà 1/8; Foglio 40, mapp. 358, Uliveto – Proprietà 1/8; Foglio 40, mapp. 724, Uliveto – Proprietà 1/8; Foglio 40, mapp. 726, Uliveto – Proprietà 1/8; Foglio 40, mapp. 1002, Uliveto Vigneto – Proprietà 1/8; Foglio 40, mapp. 434, Uliveto – Proprietà 1/8; - al riguardo, i beni immobili adibiti ad appartamento e negozio avrebbero un valore massimo di realizzo pari ad euro 65.965,00 avuto riguardo al valore della quota di proprietà del ricorrente; per i terreni non viene riportato un valore preciso benchè il valore pro quota di 1/8 non conduce a ritenerli maggiore di euro 20.000,00 avuto riguardo alle quotazioni di tali tipologie di terreno e salvo diversa determinazione da parte della liquidatrice;
- il sig. Naimoli risulta titolare di un bene mobile registrato, ossia auto FIAT Panda immatricolata il 28/3/2011 e targata EH721RF; al riguardo, quest’ultimo non verrà, se del caso, sottratto alla liquidazione per scelta unilaterale del ricorrente – scelta che non può avere luogo in quanto l’apertura della procedura liquidatoria comporta l’attrazione di tutti i beni ad essa – ma, bensì, solo qualora il suo valore sia così irrisorio da non garantire alcun soddisfacimento ai creditori;
- il sig. risulta titolare di conto corrente n. 8177 presso Intesa San Paolo con saldo pari ad euro 99,58; inoltre, carta prepagata poste pay con saldo di euro 0,22;
- il sig. risulta percepire stipendio a titolo di lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato di euro 2.500,00 mensili come autista presso la DAMONTE TRASPORTI SRL; sommato al reddito percepito dal figlio, risulta pertanto un reddito familiare mensile complessivo di euro 3.050,00 mensili; circa la situazione lavorativa del figlio Christian, qualora nel gennaio 2026 il contratto non sarà rinnovato, verrà presa in considerazione un eventuale ricalcolo della quota incomprimibile ma, allo stato, tale reddito va considerato ai fini del calcolo della suddetta quota;
- per quanto riguarda la situazione debitoria, risultano:
euro 136.093,07 per debiti privilegiati/ipotecari con Agenzia delle Entrate – Riscossione, Andreani Tributi e Comune di Genova;
euro 58.538,43 per debiti chirografari con Agenzia delle Entrate – Riscossione, Fingepa, Ifis Npl, Axactor Italy Srl e Allianz assicurazioni; - la massa debitoria totale del ricorrente risulta quindi essere pari ad euro 194.631,50;
- la quota incomprimibile viene calcolata dall’OCC in euro 2.929,20 mensili, tenuto conto delle entrate mensili del ricorrente e senza considerare la retribuzione percepita dal figlio sig. Naimoli Christian; per quanto riguarda l’indice ISTAT, quest’ultimo risulta essere un mero parametro valutativo che il Tribunale può prendere in considerazione al fine di individuare la quota incomprimibile non risultando essere vincolante in alcun modo nella presente sede;
considerato che l’eventuale congruità delle spese indicate dall’OCC nell’individuazione della quota incomprimibile e della correlata eccedenza disponibile per la procedura verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all’apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore; si fa sin da ora presente che la quota incomprimibile calcolata dall’OCC non può trovare accoglimento nella presente sede risultando contraria alle prassi in uso alla Sezione e, come tale, sarà rideterminata con separato provvedimento;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata dal punto di vista della sussistenza del sovraindebitamento, dovendosi operare un rapporto tra attivo liquidabile e debiti attuali. Nel caso di specie, in ordine al valore dei beni immobili, occorre avere riguardo al valore delle singole quote di proprietà del sovraindebitato senza potersi considerare l’interezza del diritto di proprietà, le cui restanti quote risultano intestate a soggetti che non hanno richiesto l’accesso alla procedura di L.C.; queste ultime, sommate alle disponibilità economiche mensile del ricorrente, conducono a ritenere sussistente, sebbene con poco margine, uno stato attuale di sovraindebitamento – al riguardo, dalla massa debitoria non vanno conteggiate le spese in prededuzione afferenti la presente procedura ivi compreso il compenso dell’OCC ma solamente la situazione debitoria “originaria” del ricorrente -;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
considerato che la riforma normativa di cui al D. Lgs. n. 136/2024 ha eliminato, dall’inciso di cui all’art. 270 co. 2 lett. b), la ricorrenza dei “giustificati motivi” per procedere alla nomina di un liquidatore diverso dall’OCC e che, quindi, il Tribunale risulta completamente libero di nominare tale figura nell’esercizio della propria attività discrezionale;
ritenuto che nel caso di specie possa essere nominato, quale liquidatrice, la dott.ssa Simonetta Pesce, di comprovata esperienza e capacità ed iscritta all’albo dei gestori della crisi; al riguardo, la relazione dell’OCC ha mostrato le seguenti lacune: - dal punto di vista dell’individuazione del corretto nucleo familiare del ricorrente, in quanto il trasferimento della residenza della figlia del ricorrente è stato comunicato solo a seguito dell’integrazione richiesta, dovendo all’uopo l’OCC fare riferimento a documentazione oggettiva senza attendere “informazioni” da parte del ricorrente; inoltre, è stato riportato che il figlio Christian svolgeva lavori saltuari senza poterlo configurare autonomamente indipendente ma il reddito da quest’ultimo percepito, sebbene non elevato e derivante da contratto di lavoro a tempo determinato, va considerato nel reddito mensile complessivo a disposizione del nucleo familiare, quale risultante dalle circostanze documentali reperibili ed in quanto tale sussistente all’atto del deposito del ricorso; inoltre, non risulta ancor ben spiegata la genesi dell’Associazione fondata dalla moglie del ricorrente e perché tale attività debba svolgersi a titolo gratuito come sembra trasparire dalle note integrative benchè, sul punto, l’OCC nulla esplica;
- dal punto di vista del valore dei beni immobili, in quanto non può riceversi una relazione che non contenga una valutazione corretta e specifica del valore di terreni agricoli che, come tale, va resa allo stato attuale ed in via prossima al deposito del ricorso così come l’esatto valore della quota di proprietà dei beni immobili, da individuarsi con precisione e senza oscillare tra un minimo ed un massimo;
- dal punto di vista dei beni mobili registrati, in quanto qualsiasi bene viene attratto alla procedura di liquidazione controllata senza che il ricorrente e l’OCC possano scegliere di escludere; dovrà essere infatti effettuata apposita valutazione di convenienza di acquisizione o meno alla procedura a seguito dell’apertura di essa e solo in base ad essa può essere concessa l’autorizzazione da parte del Tribunale alla non acquisizione;
- dal punto di vista del calcolo della quota incomprimibile in ragione della nozione di sovraindebitamento previsto dalla normativa di riferimento e dallo sforzo richiesto al debitore per partecipare attivamente alla procedura al fine di beneficiare dell’esdebitazione alla fine del triennio legislativamente previsto, per come si darà atto nel provvedimento monocratico di fissazione della quota incomprimibile;
tutte circostanze, queste, rilevate dal Collegio e che conducono a ritenere opportuna la sostituzione dell’OCC nella scelta della figura della liquidatrice;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
Naimoli Tiziano (C.F. NMLTZN74E03B492W) nato a Campagna (SA) il 03/05/1974,
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatrice la dott.ssa Simonetta Pesce;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l’art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 27.11.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Pietro Spera
PODESTA’ MATTEO
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 36/2025 pubbl. il 27/11/2025 - Rep. n. 80/2025 del 27/11/2025 - R.G. P.U. n. 59-1/2025

TRIBUNALE DI SAVONA
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 1 dicembre 2025 fino al 30 novembre 2028
magistrati: Dott. Davide Atzeni Presidente Dott. Stefano Poggio Giudice Dott. Anna Ferretti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di: PODESTA’ MATTEO CF: PDSMTT75T29A145J
Rilevato che, con ricorso depositato il 13.09.2025, il sig. Podestà Matteo ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Savona ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Savona;
Considerato che, in forza dall’applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti, risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI e contiene la positiva valutazione di cui all’art. 268 co. 3 CCI; Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto della sostanziale assenza di beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile (attraverso la messa a disposizione di due automezzi e di finanza esterna, in particolare della somma di euro 40.000,00 che la sorella Nadia Podestà si è resa disponibile a versare entro 6 mesi dall’apertura della procedura) possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Rilevato che la liquidazione controllata riguarda tutto il patrimonio del debitore ad eccezione, ai sensi dell’art. 268 co. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento;
non possono quindi escludersi dalla liquidazione l’autovettura Smart Coupè targata DK170RL e l’autocarro Mitsubishi FB 83 telaio n. TYBFB83BB4DU13741 immatricolato nel 2008; la prospettata necessità di avvalersi delle vetture per le ordinarie esigenze di mobilità e lavoro giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna del bene ex art. 270 co. 2 lett. e) CCII;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
Ritenuto che la procedura possa avere la durata di 3 anni;
Considerato, quanto alla determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell’art. 268, comma 4 lett. b) CCI, che la quota di euro 876,00 dello stipendio mensilmente percepito dal sig. Podestà può essere esclusa dalla liquidazione;
P.Q.M.
Visti gli artt. 66 e 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di PODESTA’ MATTEO (CF: PDSMTT75T29A145J);
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa ANNA FERRETTI;
CONFERMA quale liquidatore l’avv. SABRINA MACCIO’;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 876,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
AUTORIZZA il liquidatore alle attività di cui all’art. 49 co. 3 lett. f) CCII;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del quadriennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 26/11/2025
il Giudice Relatore
Anna Ferretti
il Presidente
Davide Atzeni
SAETTONE GIOVANNI
apertura liquidazione controllata 15/2025
Sent. n. 35/2025 pubbl. il 26/11/2025 - Cron. n. : 1092/2025 - Rep. n. 79/2025 del 26/11/2025 - R.G. P.U. n. 65-1/2025

TRIBUNALE DI SAVONA
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 1 dicembre 2025 fino al 30 novembre 2030
Il Tribunale di Savona in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Davide Atzeni Presidente
Dott. Stefano Poggio Giudice
Dott. Anna Ferretti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di: SAETTONE GIOVANNI CF: STTGNN54D22F611G
Rilevato che, con ricorso depositato il 02.10.2025, il sig. Saettone Giovanni ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Savona ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Savona;
Considerato che, in forza dall’applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti, risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI e contiene la positiva valutazione di cui all’art. 268 co. 3 CCI; Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto della sostanziale assenza di beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile (attraverso la messa a disposizione esclusivamente del reddito da lavoro del sig. Saettone) possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
Ritenuto che la procedura possa avere la durata di 5 anni, indicata nel ricorso e nella relazione dell’OCC;
Considerato, quanto alla determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell’art. 268, comma 4 lett. b) CCI, che la quota di euro 1.579,16 dello stipendio mensilmente percepito dal sig. Podestà può essere esclusa dalla liquidazione;
P.Q.M.
Visti gli artt. 66 e 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di SAETTONE GIOVANNI (CF: STTGNN54D22F611G);
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa ANNA FERRETTI;
CONFERMA quale liquidatore l’avv. LAURA MIRELLA MARIA PATTI;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.579,16 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
AUTORIZZA il liquidatore alle attività di cui all’art. 49 co. 3 lett. f) CCII;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari a cinque anni (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del quadriennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI; Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 26/11/2025
il Giudice Relatore
Anna Ferretti
il Presidente
Davide Atzeni
CANI LORELLA
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 123/2025 pubbl. il 24/11/2025 Rep. n. 146/2025 del 24/11/2025 - Ist. n. 1 dep. 18/11/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile
Procedure Concorsuali
in linea dal 28 novembre 2025 fino al 28 novembre 2028
Sentenza n.123/2025 apertura liquidazione controllata
MINGHINI DANIEL
apertura liquidazione controllata
Sentenza n. 122/2025 pubbl. il 24/11/2025 Rep. n. 145/2025 del 24/11/2025 - R.G. N. 163 – 1 / 2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ S
ECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea dal 27 novembre 2025 fino al 27 novembre 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato MINGHINI DANIEL (C.F. MNGDNL95R20H294R), residente in VIA L. SETTEMBRINI 21 INT 1 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) nel procedimento R.G. n. 162/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 12 novembre 2025 da MINGHINI DANIEL (C.F. MNGDNL95R20H294R), assistito dall’OCC in persona del Gestore nominato dott. MARCO ZAVATTA
- esaminati gli atti ed i documenti;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII);
- rilevato che la relazione redatta dall’OCC, ai sensi del novellato 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- rilevato altresì che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- dato atto che il Gestore ha provveduto in conformità;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica svolgente attività di lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso B&B Di Baldisserri Marco & C. s.n.c.;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 278.300,05 circa, alla data di redazione della relazione particolareggiata;
- osservato che il patrimonio è costituito da reddito da lavoro, a fronte del quale percepisce un reddito netto mensile di circa Euro 1.700,00, oltre a rimborsi di trasferta, nonché da un rimorchio del quale risulta perso il possesso e da conti correnti con esigue somme;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 1.700,00 netti mensili circa e che il debitore convive con i genitori (padre dipendente con reddito di circa Euro 1.700,00 mensili e madre senza occupazione) nell’immobile di proprietà della madre;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento, del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 700,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che, ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII, la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- Ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dall’art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dal Gestore dell’OCC, purché determinato entro la misura di legge, costituisce spesa prededucibile, mentre il compenso spettante al legale del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda;
- Ritenuto peraltro di dover precisare che in sede di formazione dello stato passivo il nominando Liquidatore dovrà attentamente vagliare le domande, rispettivamente, del legale e del Gestore, e che, in ogni caso, non è ammissibile una duplicazione del compenso, sia pure a soggetti diversi, per la medesima attività;
- visti gli artt. 268 e 269 e CCII;
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di MINGHINI DANIEL (C.F. MNGDNL95R20H294R),
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca Liquidatore il dott. MARCO ZAVATTA;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di
seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 700,00 mensili, per dodici mensilità, che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua
approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove
il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente
dott.ssa Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott.ssa Maria Cecilia Branca
VINCENZO NOVELLIS
apertura della liquidazione controllata
Sent. n. 212/2025 pubbl. il 17/11/2025 - Rep. n. 252/2025 del 17/11/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 21 novembre 2025 fino al 20 novembre 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. DANIELE BIANCHI Presidente
Dott. PIETRO SPERA Giudice
Dott. ANDREA BALBA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
VINCENZO NOVELLIS CF NVLVCN54T14G712Y Assistito dall’MARIAGRAZIA GAMMAROTA ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di VINCENZO NOVELLIS CF NVLVCN54T14G712Y
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore il dott. CARLO MARIA GALIBERTI
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b, fermo restando che, fino a diversa determinazione, il liquidatore procederà ad incassare quanto proposto dal debitore.
INVITA IL LIQUIDATORE A DEPOSITARE RELAZIONE SULLA QUANTIFICAZIONE DEL MINIMO VITALE ENTRO 30GG DAL PRESRENTE PROVVEDIMENTO
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13/11/2025
il Giudice Relatore
dott. Andrea Balba
il Presidente
Dott. Daniele Bianchi
PETTIROSSO ANTONIO
Sent. n. 119/2025 pubbl. il 14/11/2025 Rep. n. 142/2025 del 14/11/2025 - N.R.G. 151-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea dal 21 novembre 2025 fino al 21 novembre 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato PETTIROSSO ANTONIO (C.F. PTTNTN67C25B519Y), residente in VIA PIAZZA CAVOUR 5 PREDAPPIO nel procedimento R.G. n. 151/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 20 ottobre 2025 da PETTIROSSO ANTONIO (C.F. PTTNTN67C25B519Y), assistito dall’OCC in persona del Gestore nominato, dott. ALESSANDRO PAGA;
Richiamato il decreto di integrazione emesso dal Collegio in data 27 ottobre 2025; Vista l’integrazione depositata dal Gestore in data 6 novembre 2025;
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da
- ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5,CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- dato atto che il Gestore ha provveduto ad integrare la relazione;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica titolare di un reddito da lavoro dipendente a fronte del quale percepisce un reddito netto mensile di Euro 2.000,00;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 30.000,00 circa (alla data di redazione dell’attestazione);
- osservato che il patrimonio è costituito dal reddito da lavoro dipendente sopra indicato e da un conto corrente con saldo a debito;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
- ritenuto, allo stato, che il debitore possa trattenere presso di sé gli interi redditi percepiti al netto della somma di Euro 300,00 mensili che dovrà essere posta a disposizione della procedura, dovendo a tale riguardo sottolineare che gran parte delle spese allegate non risultano adeguatamente giustificate né giustificabili;
-
ritenuto, sul punto, di invitare il nominando Liquidatore a verificare che i familiari conviventi – moglie e figlia ventunenne, entrambe abili al lavoro – si attivino per reperire attività lavorativa, atteso che all’evidenza lo stato di disoccupazione delle predette non può pregiudicare gli interessi dei creditori;
-
ritenuto altresì di sottolineare, fin da ora, che il debitore risulta essere dedito all’attività di gioco e scommessa e che (anche) questo aspetto sarà valutato in sede di richiesta di esdebitazione;
-
ritenuto comunque che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
-
rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
-
ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
-
ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante al difensore del debitore per l’eventuale assistenza nella presentazione del ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
-
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b);
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di PETTIROSSO ANTONIO (C.F. PTTNTN67C25B519Y),
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC dott. ALESSANDRO PAGA;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di
seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 300,00 mensili per dodici mensilità che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Forlì o sul sito del Ministero della Giustizia per anni tre, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
TRUPIA LOREDANA
apertura liquidazione controllata 72-1.2025
Sent. n. 34/2025 pubbl. il 13/11/2025 - Rep. n. 77/2025 del 13/11/2025 - R.G. P.U. n. 72.2025

Il TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Fallimentare
in linea dal 19 novembre 2025 fino al 18 novembre 2028
in composizione collegiale
composta dai Giudici
Dott. DAVIDE ATZENI Presidente Rel.
Dott. STEFANO POGGIO Giudice
Dott.ssa ANNA FERRETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della liquidazione controllata di TRUPIA LOREDANA, assistita dall’avv. Massimo Re
visti gli atti della procedura di liquidazione controllata iscritta al R.G. P.U. n. 72.2025, Liquidazione
controllata R.G. 72-1.2025, procedura richiesta in proprio da TRUPIA LOREDANA;
esaminato il piano di liquidazione di cui al ricorso ex art. 268 e ss Codice della Crisi di Impresa datato30.10.2025 e redatto nell'interesse di TRUPIA LOREDANA, residente in Albenga via Einaudi n. 23, con l'ausilio dell’Avv. Massimo Re;
vista la relazione redatta in data 10.6.2025 ai sensi dell’art. 269 comma 2 Codice della Crisi di Impresa dal Dott. Silvio Auxilia, professionista già nominato dall’O.C.C. da sovraindebitamento presso l’ODCEC del Tribunale di Savona per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi;
preso atto della situazione economica e patrimoniale della ricorrente e dell’entità dei debiti oggi in essere e della tipologia dei debiti medesimi;
ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di legge e che allo stato non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori;
esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, redatta dalla dal Dott. Silvio Auxilia;
rilevato che risultano sussistenti i presupposti soggettivo, oggettivo e di corredo documentale diaccesso alla procedura nonché le condizioni stabilite nei presupposti di ammissibilità ed in particolare che:
il Tribunale di Savona risulta territorialmente competente ex art. 27 Codice della Crisi di Impresa;
la parte debitrice si trova in stato di sovraindebitamento ex artt. 2 e 268 Codice della Crisi di Impresa ed in condizione di non poter soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
ritenuto più in dettaglio nel merito che:
TRUPIA LOREDANA presenta rilevante esposizione debitoria, in particolare – tra l’altro - neiconfronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE per € 5.894,00 e nei confronti di istituti
di credito per € 175.639,00 (verso Arizona SPV S.r.l.), per € 17.325,00 (verso Unicredit S.p.a.) e per € 14.403,00 (verso IFIS NPL Investing. S.p.a.); il debito complessivo della Sig.ra TRUPIALOREDANA ammonta ad € 4.574,00 per debiti privilegiati e ad € 221.320,00 per debiti chirografari oltre interessi, a cui aggiungere gli esborsi derivati dall’attivazione della presente procedura;
circa invece l’attivo TRUPIA LOREDANA non è proprietaria di beni immobili; non è proprietaria di autovetture e/o di altri beni mobili registrati; svolge attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato presso la ASL 2 Savonese (Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga) quale Operatrice Socio-Sanitaria percependo una retribuzione mensile netta pari a circa € 1.781,00, ed ha messo a disposizione della procedura la somma di € 850,00 mensili per n. 12 mensilità per n. 3 anni per complessivi € 30.600,00;
considerato, pertanto, che la ricorrente ha presentato un piano di liquidazione che prevede sostanzialmente la messa a disposizione a favore dei creditori di un importo mensile di € 850,00= per n. 12 mensilità per il periodo di n. 3 anni per complessivi € 30.600,00;
atteso che la tempistica ipotizzata per la definizione di tale procedura è di 3 anni (o comunque sino alla conclusione degli adempimenti previsti per l’esecuzione del piano), con la finalità di provvedere al pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri prededucibili e con la restante parte, nei limiti delle risorse disponibili, i residui creditori (sebbene in misura piuttosto contenuta);
rilevato che, l’istanza di liquidazione controllata deve venire vagliata esclusivamente in base alla oggettiva sussistenza dei requisiti di legge ed in presenza della esaustività e completezza della documentazione depositata, elementi, questi, rinvenibili nelle considerazioni sviluppate dal Dott. Silvio Auxilia che ha concluso (tenuto conto di tutte le posizioni creditorie esistenti) esprimendo giudizio positivo sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, come richiesto dall’art. 269 comma 2 D. Lgs. 12.1.2019 n° 14;
rilevato inoltre che deve essere disposto che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (salva l’ipotesi in cui vengano iniziate o debbano proseguire azioni esecutive individuali finalizzate al soddisfacimento di crediti fondiari, in ossequio all’insegnamento della Suprema Corte a mente del quale “il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.”; cfr sul punto Cass. 19/08/2024 n° 22914);
ritenuto – in applicazione del disposto dell’art. 268 comma 4 lett. b) CCII – che debba considerarsi escluso dalla procedura di liquidazione controllata l’importo pari alla differenza tra lo stipendio mensile percepito dalla ricorrente (attualmente pari a circa € 1781,00 mensili netti) e la somma di € 850,00 mensili che la stessa ha dichiarato di mettere a disposizione dei propri creditori, e ciò in considerazione del fatto, risultante dagli atti e dalla documentazione allegata al ricorso, che la differenza medesima è necessaria alla ricorrente per far fronte alle proprie esigenze personali e di vita;
ritenuto che esistono, quindi, i presupposti per l’accoglimento dell’istanza;
PQM
visti gli artt. 2 e 270 Codice della Crisi di Impresa
DICHIARA
l’apertura della procedura di liquidazione controllata di TRUPIA LOREDANA, residente in Albenga, via Einaudi n. 23;
NOMINA
Giudice delegato il dr. DAVIDE ATZENI;
NOMINA
liquidatore il Dott. Silvio Auxilia con studio in Savona, via dei Vegerio n° 6/7;
ORDINA
al debitore di provvedere al deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (se trattasi di soggetto che deve tenere tali documenti) e dell’elenco dei creditori;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ex art. 201 Codice della Crisi di Impresa;
ORDINA
al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
visto l’art. 268 comma 4 lett. b) CCII,
DICHIARA
che l’importo pari alla differenza tra lo stipendio mensile da lavoro dipendente percepito dalla Sig.ra Trupia Loredana e la somma di € 850,00 mensili che essa ha dichiarato di mettere a disposizione dei propri creditori non è compreso nella procedura di liquidazione controllata;
ORDINA
al liquidatore di procedere ex art. 270 comma 2 lett. F) e G) Codice della Crisi di Impresa, all’inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Savona o del Ministero della Giustizia, con oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti diversi dal debitore;
ORDINA
la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati;
AUTORIZZA
il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. Att. C.P.C,
ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l’elenco dei clienti e dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. n. 78.2010, convertito nella L. n. 122.2010 e succ. mod;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
visto l’art. 150 Codice della Crisi di Impresa:
DISPONE
che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
ORDINA
che la presente sentenza sia comunicata ex art. 270 comma 4 Codice della Crisi di Impresa, mediante notificazione al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Si comunichi anche al liquidatore.
Savona, 13.11.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Davide Atzeni
DIOP MODOU
sentenza n. 114/2025 apertura liquidazione controllata - N. R. G. 133 – 1 / 2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
Procedure Concorsuali
in linea dal 17 novembre 2025 fino al 17 novembre 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato DIOP MODOU (C.F. DPIMDO60P30Z343J), residente a Forlì, via Giove Tonante n. 6
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 15 settembre 2025 da DIOP MODOU (C.F. DPIMDO60P30Z343J), rappresentato e difeso dall’avv. CARLO GARRONI;
Richiamato il decreto di integrazione in data 9 ottobre 2025;
Vista la documentazione depositata in data 15 ottobre 2025;
- esaminati gli atti ed i documenti;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII);
- rilevato che la relazione redatta dall’OCC, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII devecontenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- rilevato altresì che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- dato atto che il Gestore ha integrato la relazione che, pur contenendo valutazioni non del tutto condivisibili, presenta gli elementi sufficienti affinché il Tribunale possa statuire sulla domanda;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica svolgente attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con mansione di Operaio Area Produzione;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 139,774,79 circa;
- osservato che il patrimonio è costituito da reddito da lavoro, a fronte del quale percepisce un reddito netto mensile di circa Euro 1.700,00, e da un bene mobile registrato Ford Fiesta targata BR121HZ;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 1.700,00 netti mensili e che il debitore convive con altro soggetto non a suo carico;
- dato atto che non può tenersi in considerazione la somma di Euro 250,00 mensili indicata come dovuta a titolo di “mantenimento soggetti a carico”, posto che non vi sono soggetti a carico del debitore e non vi è prova delle effettive elargizioni, asseritamente effettuate in contanti;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento, del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 650,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che, ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII, la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- Ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dall’art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dal Gestore dell’OCC, purché determinato entro la misura di legge, costituisce spesa prededucibile, mentre il compenso spettante al legale del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda;
- Ritenuto peraltro di dover precisare che in sede di formazione dello stato passivo il nominando Liquidatore dovrà attentamente vagliare le domande, rispettivamente, del legale e del Gestore, atteso che le somme preventivate si mostrano ingiustificatamente superiori a quanto dovuto e che, in ogni caso, non è ammissibile una duplicazione del compenso, sia pure a soggetti diversi, per la medesima attività;
- Visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di DIOP MODOU (C.F. DPIMDO60P30Z343J),
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca; Liquidatore l’avv. LARA TORDI, con studio in Forlì;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di
seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 650,00 mensili, per dodici mensilità, che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua
approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove
il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il Presidente
dott.ssa Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott.ssa Maria Cecilia Branca
ZOLI PIERGUGLIELMO
sentenza n. 115/2025 apertura liquidazione controllata

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
Procedure Concorsuali
in linea dal 14 novembre 2025 fino al 14 novembre 2028
Sentenza n. 115/2025 apertura liquidazione controllata
VLADIMIR CACCHIANI
apertura liquidazione controllata LC.82/2025
Sent. n. 208/2025 pubbl. il 05/11/2025 - Rep. n. 244/2025 del 05/11/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 12 novembre 2025 fino all'11 novembre 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Daniele Bianchi Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice relatore
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
VLADIMIR CACCHIANI (C.F.: CCCVDM76M02D969T)
Assistito dall’Avv. CHIARA MARIA POLI
Rilevato che, con ricorso depositato il 21.10.2025 VLADIMIR CACCHIANI, CFCCCVDM76M02D969T, ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
ritenuto altresì che solo il compenso dell’OCC sia prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 CC perché non ricompresi nel citato art. 6 in quanto crediti anteriori alla procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di VLADIMIR CACCHIANI (C.F.: CCCVDM76M02D969T)
NOMINA Giudice Delegato il dott. Pietro Spera;
NOMINA liquidatore la dott.ssa Erica Romano (quale OCC incaricato dal ricorrente);
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
ORDINA al debitore il deposito dei documenti di cui all’art. 270, comma 2, lett. c, CCI;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva nei registri immobiliari (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b, fermo restando che, fino a diversa determinazione, il liquidatore procederà ad incassare quanto proposto dal debitore.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 29/10/2025
il Giudice Relatore
Pietro Spera
il Presidente
Daniele Bianchi
Minuta redatta dal MOT Vincenzo Virone
MARCO MUCCHI
PU N. 271_1_2025 decreto di apertura procedimento di omologa

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Procedure Concorsuali
in linea dall'11 novembre 2025 fino al 10 maggio 2025
DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Il Giudice
visto il ricorso proposto da MARCO MUCCHI in data 27/10/2025 con cui è stata domandata l’apertura del procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;
vista la documentazione allegata;
sentito il debitore e l’OCC;
constatato che la domanda è corredata:
- dall’elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle relative cause di prelazione;
- dall’elenco della consistenza e della composizione del patrimonio del consumatore,
- dall’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dall’elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- dall’elenco di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo famigliare con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;
considerato che la relazione dell’OCC appare completa in quanto contiene:
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l’indicazione presunta dei costi della procedura;
verificato che il debitore si trova in stato di sovraindebitamento in quanto, a fronte di entrate medie mensili per € 2.230,00, ha spese incomprimibili adeguatamente giustificate per circa € 1.782,79, e pertanto disponibilità liquide residue per circa € 450 al mese, insufficienti a garantire il regolare adempimento delle rate dei tre finanziamenti che gravano su di lui per complessivi € 607,00 mensili, nonché degli ulteriori debiti per spese legali (€ 9.912,05) e per gli arretrati degli importi dovuti all’ex moglie a titolo di mantenimento suo e del figlio e di spese straordinarie (rispettivamente per € 5.200,00 ed € 2.043,00);
constatata, altresì, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII
ACCERTATA L’AMMISSIBILITA’ DELLA PROPOSTA E DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PRESENTATO DA MARCO MUCCHI
DISPONE che, a cura della cancelleria, venga data pubblicata la proposta, il piano ed il presente decreto nell’apposita sezione del sito internet del Ministero della Giustizia.
DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30 autorizzando la notifica a mezzo pec o posta raccomandata A/R
AVVISA i creditori:
- che dovranno comunicare all’OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti alla procedura, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra potranno presentare osservazioni inviandole all’indirizzo pec dell’OCC;
Vista l’istanza del debitore per la concessione di misure protettive ex art. 70, co. 4 CCII:
- RESPINGE la domanda di sospensione delle trattenute sulla retribuzione delle c.d. “cessioni del quinto”, in quanto estranea al perimetro delle misure concedibili in base al succitato art. 70, co. 4 CCII (la sospensione richiesta si produrrà, quale effetto automatico, soltanto al momento dell’omologazione del piano di ristrutturazione);
- RESPINGE altresì la domanda del ricorrente di inibire ai creditori l’iscrizione di ipoteche e/o l’acquisizione di diritti di prelazione non concordati con il debitore, in quanto trattasi nuovamente di misura non concedibile in base alla suddetta disposizione, dato che, tra l’altro, l’iscrizione di ipoteche e l’acquisizione più in generale di diritti di prelazione non intacca di per sé l’integrità del patrimonio del consumatore;
- DISPONE, invece, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente fino alla conclusione del presente procedimento;
- DISPONE, infine, che l’OCC, nel termine di 10gg successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori per le osservazioni, sentito il debitore, RIFERISCA a questo Giudice proponendo, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie depositando apposita relazione completa di tutta la documentazione attestante le comunicazioni effettuate e le osservazioni ricevute
Genova, 04/11/2025
il Giudice
Andrea Balba
(Minuta redatta dal MOT Michele Munari)
CARRERA MAURO e LODI PAOLA
PU N. 243_1_2025 decreto di apertura procedimento di omologa concordato minore
proposta e piano in linea dall'11 novembre 2025 fino al 10 maggio 2026

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali
in linea dall'11 novembre 2025 fino al 10 maggio 2026
DECRETO di apertura Procedura di omologazione Concordato Minore (art. 78.1 CCI
Nel procedimento R.G. 243 / 2025
Il Giudice dott. Tommaso Sdogati,
viste le integrazioni documentali richieste dal Tribunale in data 08.10.2025 e depositate dai ricorrenti in data 21.10.2025 consistenti nelle dichiarazioni IVA e IRAP antecedenti all’anno 2023 in quanto il sig. Carrera risulta, ad oggi, soggetto al c.d. regime forfettario e dunque non tenuto a presentare le predette dichiarazioni;
considerato che la tipologia di concordato minore prescelta è quella c.d. in continuità, così come dichiarato dall’avv. Giulia Gavioli;
considerato quindi che, a seguito di tali integrazioni, si appalesano sussistenti tutti i requisiti formali richiesti dalla normativa di riferimento per dichiarare l’ammissibilità formale alla procedura di concordato minore e che, quindi, nella presente sede va integralmente richiamato il contenuto del provvedimento di integrazione documentale depositato in data 08.10.2025 dall’intestato Tribunale;
constatata, prima facie, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 77 CCII salvo rivalutazione all’esito del voto ed in ragione degli eventuali elementi probatori versati agli atti, sul punto, dai creditori;
rilevato che l’applicazione delle misure protettive di cui all’art. 78 c.o. 2 lett. d), così come richiesto dalla parte debitrice, comporta l’applicazione dell’art. 78.2 bis CCI con conseguente designazione di Commissario Giudiziale;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di concordato minore in continuità di cui al ricorso presentato da Mauro Carrera e Paola Lodi;
dispone che, a cura dell’OCC, la proposta, il piano concordatario e il presente decreto siano pubblicati nell’apposita sezione del sito internet del Ministero della Giustizia;
dispone che, a cura dell’OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto, unitamente al decreto di integrazione documentale dell’08.10.2025, a tutti i creditori nel termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
ordina all’OCC di provvedere alla trascrizione del presente decreto sui beni immobili e beni mobili registrati di cui il piano prevede la cessione;
assegna ai creditori termine di giorni 30, decorrenti dalla comunicazione ricevuta dall’OCC, per far pervenire a quest’ultimo, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
avvisa i creditori che dovranno comunicare all’OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedure, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
Vista l’istanza del debitore, dispone che sino al momento in cui il decreto di omologa diventerà definitivo, non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né essere disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla domanda di concordato;
nomina, quale Commissario Giudiziale ai sensi dell’art. 78 co. 2 bis CCI, l’avv. Fabio Ravera Leggiero perché svolga, fin dalla accettazione dell’incarico, le funzioni di OCC in quanto è stata domandata e disposta la sospensione delle azioni esecutive generali;
INVITA IL COMMISSARIO GIUDIZIALE a riferire al Giudice l’esito delle votazioni entro il termine di 7 giorni, decorrenti dalla scadenza dell’ultimo giorno utile, in favore dei creditori notificati, per l’invio delle dichiarazioni di adesione/mancata adesione alla Proposta.
Si comunichi.
Genova, 21/10/2025
Il Giudice
Dott. Tommaso Sdogati
MG COSTRUZIONI SRL
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 207/2025 pubbl. il 03/11/2025 - Rep. n. 239/2025 del 03/11/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 10 novembre 2025 fino al 9 novembre 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Daniele Bianchi Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
MG COSTRUZIONI S.R.L. CF 02736610995
Assistito dall’Avv.to Alessandro CALCAGNO
Rilevato che, con ricorso depositato il 23 aprile 2025 TIRALONGO Antonino ha chiesto, in subordine rispetto all’apertura di liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 268 comma 2 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni di MG COSTRUZIONI S.R.L., CF02736610995
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentite le parti da ultimo all’udienza del 15 ottobre 2025, ove il ricorrente insisteva nel ricorso per l'apertura della liquidazione controllata e dopo che il resistente aveva chiesto plurimi rinvii il Giudice riservava la decisione al Collegio; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
In via preliminare, rispetto alla domanda principale di liquidazione giudiziale, il debitore ha dato prova della insussistenza dei limiti di cui all’art. 2 comma 1 lettera d ) CCII, al tempo stesso però - con riguardo alla domanda di liquidazione controllata- e considerati i debiti nei confronti del lavoratore istante e i debiti tributari, parte solo dei quali è stato dimostrato essere in rateazione, è superato il limite di euro 50.000 di cui al secondo comma dell’art. 268 CCII.
Sussiste inoltre lo steso di insolvenza, considerata l’impossibilità di fare fronte ad un debito inizialmente piuttosto modesto nei confronti del lavoratore e l’esito negativo della esecuzione individuale nella quale è stato possibile recuperare unicamente 134 euro ;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Preliminarmente, alla luce agli atti di causa e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, risulta che sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume, in primo luogo, dall'inadempimento nei confronti del ricorrente dell'obbligo di pagamento di somme per circo euro 38.000, in forza di decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, non opposto cui faceva seguito un tentativo di esecuzione forzata con esito sostanzialmente negativo.
Come si evince dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, inoltre, nei confronti del debitore risultano importi dovuti all'INPS a titolo di interessi su TFR e compensi legali, carichi pendenti definitivamente accertati da Agenzia Delle Entrate di cui solo una parte rateizzati dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 268, comma 2, secondo periodo CCII.
ln considerazione del fatto che la domanda di apertura di liquidazione controllata è stata avanzata da parte creditrice, non osta alla sua dichiarazione l'asserita, e non provata, assenza di attivo utilmente liquidabile in capo al debitore, in assenza di specifica attestazione dell'OCC ai sensi dell'art. 268 comma Il CCII.
Si rappresenta, quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai debitori per il sostentamento proprio e della famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al "giudice" anziché al "Tribunale" e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato.
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del resistente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII; tenuto conto nella nomina del liquidatore dei criteri indicati dagli artt. 1 25, 356 e 358 CCII; visti gli artt. l , 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 50, 54, 1 21 , 1 50, 268 e ss. CCII;
P.Q.M.
sussistendone i presupposti di legge
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore MG COSTRUZIONI S.R.L. CF 02736610995, in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Chiavari (GE) via Sampierdicanne 62/3
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa Cristina Tabacchi;
NOMINA liquidatore il dott. Matteo Siciliano
ORDINA ai debitori, sopra meglio generalizzati, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
Riservata al GD la definitiva determinazione della quota di reddito incomprimibile per soddisfare le esigenze di vita prioritarie, disponendo nelle more e in via provvisoria di fare riferimento la calcolo dell’OCC esposto nella relazione particolareggiata fino a nuova determinazione.
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- ogni 5 mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 23/10/2025
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Daniele Bianchi
DONATELLA NAZZARETTO
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 205/2025 pubbl. il 31/10/2025 - Rep. n. 236/2025 del 31/10/2025 - Ist. n. 1 dep. 31/10/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 6 novembre 2025 fino al 5 novembre 2028
Sentenza n. 205/2025 apertura liquidazione controllata
AUGUSTI ALBERTO
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 204/2025 pubbl. il 29/10/2025 - Rep. n. 235/2025 del 29/10/2025 - Ist. n. 1 dep. 29/10/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
VII Sezione Civile
in linea dal 3 novembre 2025 fino al 2 novembre 2028
Riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Daniele Bianchi Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Relatore
Nel procedimento 252/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
ALBERTO AUGUSTI CF GSTLRT78C18D969E
Assistito dall’Avv.to GIACOMO BOTTARO
Rilevato che, con ricorso depositato il 30 settembre 2025
ALBERTO AUGUSTI GSTLRT78C18D969E ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma
2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benché in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo,
ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 c.c. in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277 CCII, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
Si rappresenta, quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai debitori per il sostentamento proprio e della famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al "giudice" anziché al "Tribunale" e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato.
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ALBERTO AUGUSTI GSTLRT78C18D969E
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi;
CONFERMA liquidatore l’Avv.to Stefano Vezzoso;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali ( R.e.) o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamento oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- ogni 5 mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
DISPONE per l’intanto che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 2000,00 mensili con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; riservando al GD la definitiva rideterminazione da parte del Gd nella sede liquidatoria ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 23/10/2025
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Daniele Bianchi
COZZINI MICHELA
apertura liquidazione controllata
Sentenza. n. 113/2025 pubbl. il 27/10/2025 Rep. n. 134/2025 del 27/10/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
Procedure Concorsuali
in linea dal 31 ottobre 2025 fino al 31 ottobre 2028
Sentenza n. 113/2025 apertura liquidazione controllata
LAURA MEACCI
sentenza n. 201/2025 apertura procedura liquidazione controllata

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 29 ottobre 2025 fino al 28 ottobre 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Daniele Bianchi Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione controllata di:
Laura MEACCI, C.F. MCCLRA81A52D969W, nata a Genova il 12/1/1981, residente in Genova, Via delle Ginestre 19/2
rilevato che la ricorrente ha chiesto in proprio, ai sensi dell’art. 268/1 CCII, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
ritenuto:
- che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65/2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
- che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, commi 1 e 2, CCII;
ritenuto altresì:
- che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- che sussista la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27 commi 2 e 3 CCII, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, che sia completa la documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- che la relazione dell’OCC allegata all’istanza sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269/2 CCII;
- che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente:
- il sovraindebitamento di parte ricorrente ai sensi dell’art. 2/1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- l’esistenza di debiti scaduti e di ammontare non inferiore a € 50.000,00:
- la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
- che pertanto possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato infine:
- che ex art. 268/4 CCII la liquidazione deve necessariamente includere le proprietà immobiliari del debitore;
- che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270/2 lett. c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;
ritenuto altresì che solo il compenso dell’OCC sia prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 CC perché non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori, perché non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII;
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Laura MEACCI, C.F. MCCLRA81A52D969W, nata a Genova il 12/1/1981, residente in Genova, Via delle Ginestre 19/2;
- nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- conferma liquidatore il Dott. Simone MORETTI e precisa che la liquidazione del compenso avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 275 CCII;
- ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
- dichiara la cessazione delle eventuali cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione di tre anni nonché presso il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa e la trascriva in conformità all’art. 270/2 lett. g) CCII (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili e immobili del debitore;
- con scadenza semestrale dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275/3 CCII
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita dei beni immobili caduti in procedura di liquidazione – previe le verifiche previste dagli artt. 567, 568 e 569 CPC – e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti di vendita all’anno e lo invita a procedere;
- con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b, fermo restando che, fino a diversa determinazione, il liquidatore procederà ad incassare quanto proposto dal debitore.
Genova, 16/10/2025.
Il Giudice estensore
Pietro Spera
Il Presidente
Daniele Bianchi
OLIVERI ROBERTO
sentenza n. 200/2025 apertura procedura liquidazione controllata

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 24 ottobre 2025 fino al 23 ottobre 2028
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Daniele Bianchi Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Oliveri Roberto (C.F. LVRRRT64L01D969V), nato a Genova il 01.07.1964;
con l’ausilio dell’OCC dott. Rosanna Maragliano.
Rilevato che, con ricorso depositato il 14.10.2025, il sig. Roberto Oliveri ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC; considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.
Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell’aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
- differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- il sig. Oliveri risulta convivente con la sig.ra Marchese Barbara, moglie, nell’immobile condotto in locazione sito in Genova, Via Bottini n. 14/9 dietro corresponsione di un canone mensile di euro 700,00 comprensivo di spese di amministrazione;
- il sig. Oliveri non risulta titolare di beni immobili;
- il sig. Oliveri non risulta titolare di beni mobili registrati;
- il sig. Oliveri risulta titolare di conto corrente/poste pay con attivo pari ad euro 54,66;
- il sig. Oliveri risulta percepire stipendio a titolo di lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso House S.r.l.s. con sede in Genova, Via di Scurreria 29/R con percezione di reddito pari ad euro 1.605,00 mensili; la sig.ra Marchese risulta invece percepire reddito da lavoro dipendente per euro 1.475,00 mensili: risulta pertanto un reddito familiare mensile complessivo di euro 3.080,00;
- per quanto riguarda la situazione debitoria, risultano:
- euro 20.241,00 per debiti in privilegio nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione come individuati nella relazione particolareggiata dell’OCC;
- euro 33.998,00 ,25 per debiti nei confronti di Intesa San Paolo – Intrum Italy S.p.a.;
- la massa debitoria totale del ricorrente risulta quindi essere pari ad euro 54.239,25. Infatti l’ulteriore debito dedotto di euro 9.702,00 nei confronti di Deutsche Bank viene corrisposto dalla sig.ra Marchese, non ammessa alla procedura liquidatoria e rispetto al quale il ricorrente è meramente coobbligato; inoltre la relativa garanzia, nei confronti del ricorrente medesimo, non risulta attivata da parte del corrispondente istituto di credito e, pertanto, tale posta debitoria non va conteggiata come attuale sovraindebitamento del ricorrente, risultando mero debito potenziale ma non attuale in capo al ricorrente medesimo, unico soggetto richiedente l’ammissione alla procedura di liquidazione;
- la quota incomprimibile appare calcolata in euro mensili 2.705,00 tenuto conto delle entrate mensili del ricorrente e della sig.ra Marchese in relazione all’eccedenza di fabbisogno individuata dall’OCC nella tabella di cui a pag. 8 della relazione particolareggiata alla corrispondente voce, pari ad euro 375,00 mensili;
considerato comunque che l’eventuale congruità delle spese indicate dall’OCC nell’individuazione della quota incomprimibile e della correlata eccedenza disponibile per la procedura, che dovrà essere versata dal ricorrente, verrà stabilita con separato decreto che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all’apertura della presente procedura, con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore e che, quindi, quanto calcolato nella relazione particolareggiata dell’OCC costituisce indicazione non vincolante delle determinazioni del Tribunale;
considerato quindi che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
Oliveri Roberto (C.F. LVRRRT64L01D969V), nato a Genova il 01.07.1964;
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatrice la dott.ssa Rosanna Maragliano;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l’art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 16.10.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Daniele Bianchi
ANTONIO MUGNAI
PU 315/1/2025 decreto apertura concordato minore

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Procedure Concorsuali
in linea dal 24 ottobre 2025 fino al 23 aprile 2026
DECRETO DI APERTURA DI CONCORDATO MINORE
Il Giudice
Vista la modifica della proposta concordataria depositata da ANTONIO MUGNAI con cui è stata domandata l’apertura del procedimento di omologa di concordato minore; vista la documentazione allegata;
sentito il proponente e l’OCC;
constatato che la domanda come integrata è corredata:
- dal piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazione dei redditi. Le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- dalla relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- dall’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e con indicazione delle somme dovute;
- dall’indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dalla documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e delle altre entrate proprie della famiglia con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;
considerato che la relazione dell’OCC appare completa in quanto contiene:
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- l’indicazione degli atti impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché la valutazione della convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria;
- l’indicazione presunta dei costi della procedura;
- la percentuale, le modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- l’indicazione dei criteri utilizzati nella formazione delle classi;
constatata, altresì, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 77 CCII
preso atto che la modifica della proposta concordataria configura rinunca a portare ad omologa la precedente proposta
DICHIARA APERTA LA PROCEDURA CONCORDATARIA PRESENTATA DA ANTONIO MUGNAI
DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data pubblicata della proposta, del piano e del presente decreto nell’apposita sezione del sito internet del Tribunale.
DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30
ORDINA all’OCC di provvedere alla trascrizione del presente decreto sui beni immobili e beni mobili registrati di cui il piano prevede la cessione
ASSEGNA ai creditori termine di gg 30 per far pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
- che dovranno comunicare all’OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedure, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
Vista l’istanza del debitore DISPONE che sino al momento in cui il decreto di omologa diventerà definitivo, non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né essere disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla domanda di concordato;
INVITA l’OCC a riferire al Giudice immediatamente l’esito delle votazioni
Genova, 17/10/2025
il Giudice
Andrea Balba
DI GIORGIO ANTONIO
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 110/2025 pubbl. il 10/10/2025 - Rep. n. 131/2025 del 10/10/2025 - R.G. 125 – 1 / 2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea dal 23 ottobre 2025 fino al 23 ottobre 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato DI GIORGIO ANTONIO (C.F. DGRNTN52L19E475F), residente in Cesena, via Lazzari n. 10 nel procedimento R.G. n. 125/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 6 agosto 2025 da DI GIORGIO ANTONIO (C.F. DGRNTN52L19E475F), rappresentato e difeso dall’avv. CARMELA MORICONI;
Richiamato il decreto di integrazione in data 11 settembre 2025;
Preso atto di quanto depositato dal debitore in data 24 settembre 2025;
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che all’esito della disposta integrazione documentale risulta depositata la documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII); nonché la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII, deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- dato atto che - nonostante il Gestore non abbia effettuato un raffronto preciso tra quanto ricavabile nell’ambito della procedura di liquidazione e quanto destinato ad essere ripartito tra i creditori con esclusione di spese di procedura e prededuzione - alla luce della documentazione in atti e dell’integrazione depositata, può ritenersi soddisfatto quanto previsto dalla norma citata al punto che precede;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica titolare di reddito da pensione INPS;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta ad € 146.000,00 circa;
- ritenuto tuttavia di precisare fin da ora che i debiti verso Lisaura Sacchetti (moglie) e Luca Di Giorgio e Alessandro Di Giorgio (figli) dovranno essere adeguatamente accertati dal nominando Liquidatore, atteso che dalla documentazione in atti non può ritenersi certo il titolo di prestito / mutuo;
- osservato che il patrimonio è costituito da reddito da pensione INPS per circa Euro 2.400, netti mensili e da diritto di usufrutto su un immobile meglio indicato in atti;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- ritenuto sul punto che le spese mensili dedotte dal ricorrente non siano adeguatamente giustificate, atteso che:
- l’immobile, in cui risiedono il debitore e la moglie (oggetto di donazione da parte del primo in favore della seconda), è di proprietà della moglie;
- la voce “igiene” viene conteggiata due volte;
- la voce “assistenza” non è affatto circostanziata;
- la voce “trasporti e mobilità”, indicata in Euro 300,00 mensili, non appare adeguatamente giustificata, tenuto conto che dal corpo del ricorso emerge la proprietà in capo alla moglie, formalmente a carico del debitore, di due autovetture di cui solo una utilizzata, essendo l’altra non funzionante, ma essendo conteggiate spese per entrambe le vetture;
- la voce “spese impreviste e generiche” non è motivata;
- ritenuto che, in considerazione di quanto sopra, l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 700,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- Osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che risulta opportuno nominare un professionista diverso dal Gestore;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di ANTONIO DI GIORGIO (C.F. DGRNTN52L19E475F)
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore l’avv. FEDERICA GUERRA del Foro di Forlì - Cesena;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il
presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di
seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e
151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 700,00 mensili per dodici mensilità che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari e
- degli enti previdenziali
- ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Forlì o sul sito del Ministero della Giustizia per anni tre, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
DE PAOLI ALIGHIERI Simone
in linea dal 23 ottobre 2025 fino al 22 aprile 2026
- PU 216/1/2025 decreto apertura procedimento di omologa concordato minore
- proposta e piano

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Procedure Concorsuali
in linea dal 23 ottobre 2025 fino al 22 aprile 2026
GIANLUCA TUTINO
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 197/2025 pubbl. il 16/10/2025 - Rep. n. 230/2025 del 16/10/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 23 ottobre 2025 fino al 22 ottobre 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Daniele Bianchi Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione controllata di:
Gianluca TUTINO nato a Palermo il 18/01/1993, C.F. TTNGLC93A18G273F, residente in Lavagna (GE), Via Aurelia 113/5, assistito dal Dott. Alessandro Baronti;
rilevato che il ricorrente ha chiesto in proprio, ai sensi dell’art. 268/1 CCII, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
ritenuto:
- che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65/2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
- che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, commi 1 e 2, CCII;
ritenuto altresì:
- che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- che sussista la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27 commi 2 e 3 CCII, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, che sia completa la documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- che la relazione dell’OCC allegata all’istanza sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269/2 CCII;
- che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente:
- il sovraindebitamento di parte ricorrente ai sensi dell’art. 2/1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- l’esistenza di debiti scaduti e di ammontare non inferiore a € 50.000 ,00:
- la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
- che pertanto possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato infine:
- che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270/2 lett. c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;
- ritenuto altresì che solo il compenso dell’OCC sia prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 CC perché non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori, perché non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII;
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Gianluca TUTINO nato a Palermo il 18/01/1993, C.F. TTNGLC93A18G273F, residente in Lavagna (GE), Via Aurelia 113/5;
- nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- conferma liquidatore il Dott. Matteo SICILIANO e precisa che la liquidazione del compenso avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 275 CCII;
- dichiara la cessazione delle eventuali cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione di tre anni nonché presso il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa e la trascriva in conformità all’art. 270/2 lett. g) CCII (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
- • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione adattivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- con scadenza semestrale dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275/3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita dei beni immobili caduti in procedura di liquidazione – previe le verifiche previste dagli artt. 567, 568 e 569 CPC – e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti di vendita all’anno e lo invita a procedere;
- con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b, fermo restando che, fino a diversa determinazione, il liquidatore procederà ad incassare quanto proposto dal debitore.
Genova, 9/10/2025.
Il Giudice estensore
Pietro Spera
Il Presidente
Daniele Bianchi
MANCINELLI ROBERTO e TESTA DEBORAH
sentenza n.1020/2025 pubbl. il 29/09/2025 - RG N.547/2025 - repert.1129/2025 del 30/09/2025 - sentenza n.cronol. 2663/2025 del 29/09/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
in linea dal 21 ottobre 2025 fino al 12 ottobre 2028
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere relatore
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo ex artt. 70 comma 10 e 50 d.lgs. 14/2019, iscritto al n.°547 del R.G. dell’anno 2025, proposto da:
MANCINELLI ROBERTO, (c.f. MNCRRT84P25A515S), nato il 25.09.1984 ad Avezzano e TESTA DEBORAH (c.f. TSTDRH89T59A515D), nata il 19.12.1989 ad Avezzano, (omissis), rappresentati e difesi giusta procura in calce al presente atto dall’avvocato Gianluca Tarquini (c.f. TRQGLC71C09A515Q), con studio in Avezzano, Via G. Amendola n. 24, il quale con essi elegge domicilio, ai fini del presente atto, presso lo studio dell’avvocato Valentino Venta in L’Aquila, Via della Corce Rossa n. 237/E, e dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax 0863/413986 ed all’indirizzo gianluca.tarquini@pec.studiotarquini.it,
- reclamante –
CONTRO
BANCA SISTEMA SPA, con sede in Milano, Largo Augusto n. 1/A angolo via Verziere n. 13, in persona del Procuratore Speciale Ugo De Vivo (munito dei poteri rappresentativi in virtù di procura notarile), rappresentata - in base a procura da considerarsi apposta in calce alle osservazioni trasmesse nella precedente cedente fase con pec del 24 febbraio 2025 - dall’avv. Marta Baglivo del Foro di Bologna, con studio in Via Ugo Bassi n. 7;
- reclamata –
OCC (Avv. Roberto Di Salvatore e Gian Marco Marino)
-reclamato non costituito
OGGETTO: reclamo ex art. 51 CCII contro sentenza di rigetto della omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore pronunciata
dal Tribunale di Avezzano il 28-29/04/2025
CONCLUSIONI
Per i reclamanti: “CHIEDONO che la Corte d’Appello di L’Aquila, in totale riforma della sentenza impugnata, verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, voglia omologare con sentenza piano ai sensi dell’art. 70 CCII e dichiarare chiusa la procedura”.
Per la Banca Sistema: “chiede che la Corte d’appello dell’Aquila: 1) dichiari inammissibile il reclamo proposto dai sig.ri Roberto Mancinelli e Deborah Testa perché tardivo;
2) in subordine, rigetti nel merito il reclamo proposto dai sig.ri Roberto Mancinelli e Deborah Testa o comunque rigetti le domande coltivate dai reclamanti;
3) condanni i predetti debitori a rimborsare a Banca Sistema le spese della presente fase.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 3 giugno 2025, i coniugi conviventi Roberto Mancinelli e Deborah Testa hanno adito il Tribunale di Avezzano al fine di chiedere l’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 66 e 67 CCII, individuata la massa passiva, omissis..
1.1. La proposta aveva previsto il pagamento nella misura del 100% dei crediti prededucibili, 100% dei crediti privilegiati, il 29,417% dei crediti chirografari quanto al Mancinelli e il 26,277% quanto alla Testa.
1.2. L’OCC ha espresso un giudizio complessivamente positivo sulla proposta, attestandone la sostenibilità e fattibilità nonché la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
1.3. Banca Sistema s.p.a.si è opposta all’omologazione osservando che: 1) non sono dimostrate le ragioni dell’indebitamento indicate nel ricorso che, peraltro, non costituiscono eventi imprevedibili; 2) essa ha valutato correttamente il merito creditizio stanti anche le dichiarazioni rese dalla Testa, che aveva negato di trovarsi in una situazione di difficoltà economica e di avere ulteriori esposizioni debitorie; 3)i debitori hanno omesso di considerare il TFS già maturato, che poteva essere oggetto di anticipazione o di cessione; 4) era inopportuna l’assunzione, da parte dei debitori, di un ulteriore mutuo garantito dalla Fondazione Jubilaeum, con rimborso in dieci anni di rate di € 550,00 mensili; 4) l’immobile di proprietà era stato sottostimato in rapporto al prezzo di acquisto, che, nel 2019, era stato di € 165.000,00 contestando la non convenienza dell’alternativa liquidatoria ed ha insistito per il rigetto della domanda.
2. Il giudicante ha valutato le osservazioni proposte da Banca Sistema spa ritenendo che non vi fosse stata, da parte sua, una approfondita verifica della situazione economica e finanziaria della debitrice Deborah esta, posto che la valutazione erastata basata unicamente sul reddito del consumatore e sulle informazioni rese, senz’alcuna verifica delle stesse ed ha quindi ritenuto non valutato adeguatamente il merito creditizio, sicché era preclusa ex art. 69 CCII la contestazione della convenienza della proposta.
2.1. Ha però ritenuto non potersi escludere la colpa grave della debitrice, che aveva fornito informazioni false (aveva indicato nel questionario che il finanziamento era finalizzato a “spese per la famiglia” e non all’estinzione di pregresse esposizioni debitorie come aveva invece dichiarato nel ricorso , di non avere altri finanziamenti e di non avere figli, che invece aveva avuto il 30/7/2022), ravvisando altrettanto anche con riferimento al Mancinelli alla luce della documentazione in atti, in ragione della carente ricostruzione e dimostrazione delle cause dei singoli finanziamenti, stante la mancata allegazione di vicende sopravvenute e imprevedibili o di condizionamenti estrinseci che abbiano spinto i coniugi a contrarre i finanziamenti, anche per l’acquisto di due autovetture nuove, con una esposizione debitoria creatasi in pochi anni (dal 2019) a fronte di una situazione reddituale familiare migliorata negli ultimi anni.
2.2. Ha poi rilevato che la somma di € 50.000,00, messa a disposizione dai debitori, era comunque erogata da un istituto di credito con la garanzia della Fondazione Jubilaeum e, dunque, era il frutto di un ulteriore finanziamento la cui erogazione neppure era certa, essendo prevista un’ulteriore istruttoria dopo l’omologazione, somma che sarebbe stata sottratta alla falcidia prevista dalla proposta, con criticità anche rispetto alla parità di trattamento di altri crediti chirografari.
Ha pertanto rigettato la richiesta di omologa.
3. La sentenza di rigetto dell’omologa del piano è stata oggetto di reclamo da parte dei ricorrenti Mancinelli/Testa, che lo hanno censurato per violazione dell’art. 69 CCII.
3.1.In primo luogo, a proposito della mancanza del requisito della “meritevolezza” in capo alla Testa, che avrebbe reso informazioni non veritiere all’atto della richiesta del prestito (20.4.2023) nella forma della cessione del quinto dello stipendio a Banca Sistema S.p.A, per l’importo di € 27.038,67, i reclamanti hanno evidenziato che quel questionario venne da lei compilato on line mentre era al telefono con le referenti, sicché non aveva il tempo di leggere quello che mano mano sottoscriveva con lo spid e che era tutto precompilato, com’era comprovato dalle inesattezze ivi riscontrate, quale il possesso di un’autovettura Citroen in realtà mai posseduta. Tanto provava l’assenza di malafede da parte sua, della quale il primo giudice non aveva tenuto conto. Del resto, era provato in atti che la somma ricevuta era stata in buona parte utilizzata per ripianare precedenti posizioni e questo era lo scopo del finanziamento, che lei aveva dichiarato fin dall’inizio (“per consolidamento debiti”) allorché contattò la società, come documentato dalla produzione effettuata in questa sede.
3.2. I reclamanti hanno poi censurato la sentenza per errata interpretazione dell’art. 69 CCII, posto che l’esistenza di vicende sopravvenute ed imprevedibili richiamate dal giudicante in realtà non prova la mancanza di colpa grave, ma la totale assenza di colpa, anche lievissima, sicché non poteva questo comprovare o sostenere o giustificare un giudizio di non meritevolezza dei debitori.
3.3. Hanno dato atto della sostanziale impossibilità di provare puntualmente e dettagliatamente esborsi per lavori effettuati in epoca risalente, così come le spese impreviste incontrate per i lavori nell’abitazione, effettuati in economia, e quelle dovute alla nascita della figlia, molto numerose ma di importo unitario relativamente modesto.
3.4. L’assenza di colpa grave, in realtà, doveva ritenersi provata dalla circostanza che essi non avevano assunto nuove obbligazioni per mantenere un tenore di vita sproporzionato rispetto al rispettivo reddito, avendolo fatto invece per far fronte ad importanti esigenze di vita personale e familiare nelle more sopravvenute e per risanare precedenti esposizioni, non certamente per l’acquisto di beni voluttuari, evidenziando come la crisi economica e finanziaria fosse nata nel 2022, con la nascita della figlia e la necessità dell’acquisto di un’altra autovettura, con la contrazione, effettuata in buona fede, di ulteriori debiti sì, ma soprattutto per risanare quelli precedenti, sicché non poteva giustificarsi il giudizio di non meritevolezza di cui alla sentenza.
3.5. Hanno infine censurato la sentenza con riferimento alle criticità riscontrate con riferimento al piano di ristrutturazione, pur inizialmente ritenuto ammissibile e perché l’erogazione della somma di € 50.000,00 con la quale essi contavano di pagare il 30% di tutti i crediti chirografari, non era certa e per una siffatta modalità di pagamento, che comporterebbe a loro carico il pagamento di rate onerose, senza considerare l’esonero di tale ultimo debito alla predetta falcidia.
3.6. Hanno in proposito evidenziato che nessun creditore aveva sul punto proposto obiezioni, ad eccezione di Banca Sistema, che in realtà neppure poteva farlo non avendo adeguatamente valutato il merito creditizio dell’istante Testa, senza considerare che neppure il Tribunale aveva il potere di entrare nel merito della convenienza o della fattibilità economica del piano, rimessa, per l’appunto, alle valutazioni dei creditori, rilevando che qualunque tipo di pia no o di proposta contiene un’alea ineliminabile, che del resto grava su di essi debitori, non sui creditori, che mantengono il credito.
3.7. Hanno quindi chiesto che, ritenuta l’assenza di colpa grave in capo ad essi debitori, si proceda all’omologa della proposta e del piano.
4. Si è costituita in giudizio Banca Sistema spa, che ha contrastato gli assunti dei reclamanti, chiedendo il rigetto del reclamo, riportandosi, in via subordinata all’eventuale accoglimento del ricorso, alle proprie osservazioni.
5. Il reclamo è stato tempestivamente proposto, in quanto iscritto a ruolo il 29 maggio 2025 (e quindi nei termini), presso la cancelleria della volontaria giurisdizione di questa Corte, e poi, a seguito dell’archiviazione disposta dal Presidente di Sezione (decreto del 30.5.2025), è stato nuovamente iscritto nel registro degli affari contenziosi, così sanandosi la iniziale irregolarità (Cass. n. 15243/2022).
5.1. Tanto premesso, esso è fondato: non ricorre, infatti, nella specie, ad avviso della Corte e alla luce delle argomentazioni spese dai reclamanti, il requisito soggettivo ostativo all’omologa del piano, costituito dalla colpa grave, ravvisato in prime cure (il giudicante ha ritenuto che i proponenti non ne avesse ro provato l’assenza, in una situazione contabile che non trovava adeguata spiegazione), senza che venisse invece apprezzata la diligenza con cui entrambi i debitori avevano regolarmente e puntualmente adempiuto al pagamento di tutte le rate del mutuo e dei finanziamenti, finché hanno potuto, tant’è che nei loro confronti non risulta iscritta alcuna procedura esecutiva.
5.2. Ritiene invero la Corte che, nella fattispecie, non ricorrano i presupposti per escludere la meritevolezza dei coniugi Mancinelli-Testa all’accesso alla procedura concorsuale minore alla luce della riforma di cui alla novella del 2020.
5.3. Com’è noto, l’art. 12 bis comma 3 della l. 3/2012 prevedeva tre parametri di valutazione per l’ammissibilità al piano del consumatore, che precludeva l’ammissione quando il consumatore:1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;2) oppure, aveva colposamente determinato il sovraindebitamento; 3) ovvero, aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Con la novella del 2020 (l. n. 176/2020,) tale disposizione è stata abrogata e sostituita dall’unico criterio avente portata generale, per cui il piano del consumatore era precluso quando il consumatore avesse “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”, formula unica poi ripresa dal legislatore del Codice nel citato art. 69 CCII. Ora, pertanto, il novero delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee a escludere l’accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a situazioni integranti quanto meno colpa grave, se non dolo, e dunque una dolosa preordinazione, che nel caso di specie vanno evidentemente esclusi.
5.4. La colpa grave, ricorre, di regola, quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi, ovvero per soddisfare crediti preferenziali, oppure abbia assunto incautamente nuove obbligazioni non per far fronte ad esigenze importanti e sopravvenute primarie esigenze di vita personale e familiare, ma per procurare a sé o a terzi ingiustificati vantaggi, come l’acquisto di beni voluttuari o l’esecuzione di pagamenti preferenziali, ovvero qualora l’assunzione di nuove obbligazioni è mirata a conservare all’indebitato condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito.
5.6. Nel caso in esame, come si evince dalle relazioni degli OCC del 4.12.2024 e del 6.3.2025, siamo in presenza di consumatori che tanto non hanno fatto, posto che hanno stipulato finanziamenti personali proprio per adempiere al pagamento dei debiti precedentemente contratti e del mutuo fondiario, provvedendo peraltro nel tempo anche al regolare pagamento dei finanziamenti fino al crearsi della crisi finanziaria, nel 2022, con la nascita della figlia e la stipula del finanziamento per l’acquisto dell’altra autovettura necessaria alla Testa per raggiungere il luogo di lavoro.
5.7. La sostanziale buona fede degli istanti è riscontrabile dalla circostanza che hanno sempre onorato le proprie posizioni debitorie, sostanzialmente, sino al deposito della domanda.
5.8. Con riferimento all’origine dello stato di sovraindebitamento, si apprende dalla relazione citata che c’è stato un intreccio di vicende familiari che i ricorrenti hanno dovuto affrontare e da cui sono stati sostanzialmente travolti, a partire dalle difficoltà insorte durante la costruzione di un fabbricato da destinare a casa familiare, situazione che ha costretto i coniugi a contrarre dapprima un mutuo ipotecario e successivamente vari finanziamenti destinati prevalentemente a ripianare le pregresse situazioni debitorie via via contratte, così generandosi una spirale di contratti di finanziamento a mezzo dei quali gli istanti estinguevano la pregressa debitoria contraendone una nuova. Ciò anche con l’intento di provvedere ai normali bisogni della vita quotidiana ed ai vari ulteriori interventi di sistemazione e arredamento della detta casa familiare.
5.9. L’esclusione dell’accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è limitato a situazioni integranti quanto meno colpa grave, se non dolo, e dunque una dolosa preordinazione, che nel caso di specie assolutamente non ricorrono, dovendosi considerare la diligenza, evidenziata dagli OCC, con cui entrambi i debitori hanno regolarmente e puntualmente adempiuto al pagamento di tutte le rate del mutuo e dei finanziamenti fino alla proposizione della domanda, tant’è che – e bene nuovamente sottolinearlo - nei loro confronti non risulta iscritta alcuna procedura esecutiva, né hanno mai subito protesti.
6. Vanno dunque valutati i motivi dell’assunzione di nuove passività, le quali, come si è detto, non potrebbero mai dirsi giustificate ove siano volte a procurare all’indebitato o a terzi ingiustificati vantaggi (ad esempio, acquisto di beni voluttuari o esecuzione di pagamenti preferenziali), ovvero qualora consentano all’indebitato la conservazione di condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito, dilazionando oltremodo i tempi di soluzione della crisi da sovraindebitamento, ma tanto non è emerso nel caso in esame, per quanto si è detto.
6.1.Meritano, infine, esito di rigetto le osservazioni oggi riproposte, neppure espressamente, dalla resistente Banca Sistema, che peraltro hanno trovato compiuta risposta nelle osservazioni dell’OCC (rel. 6.3.2025), che – si badi – non sono state da questa contrastate, dovendo premettersi che di quelle relative alla convenienza neppure si può tener conto, avendo il giudicante ritenuto la non corretta valutazione del merito creditizio da parte della società finanziatrice resistente.
6.2. Con riferimento al mancato conferimento del TFS, è noto che l’orientamento giurisprudenziale sul punto è nel senso di consentire al debitore di non inserire detto credito di lavoro in quanto inesigibile in costanza di rapporto fino al momento della cessazione dello stesso: i ricorrenti (e in particolare Deborah Testa, il cui accantonamento TFS ammonterebbe secondo Banca Sistema a circa 22.000 euro) non sono assolutamente obbligati ad inserire nella proposta il credito da TFS in quanto non fa parte del loro patrimonio disponibile, divenendo esigibile, allo stato della normativa vigente, solo all’atto della loro collocazione in quiescenza, data ben lontana dalla conclusione del piano.
6.3. Quanto alle osservazioni relative alla svalutazione del prezzo dell’immobile di proprietà dei ricorrenti costituente la loro abitazione, i gestori (ibidem), hanno condivisibilmente contestato l’assunto evidenziando che sono state prese come riferimento le Tabelle OMI dell’Agenzia delle Entrate e da tale stima sono stati decurtati i costi di una procedura esecutiva nonché i ribassi connessi alle modalità di vendita senza incanto. Hanno aggiunto che, anche a voler considerare una valutazione in linea con quella del prezzo di acquisto, dedotte le medesime spese, il ricavato vendita andrebbe a soddisfare - e solo parzialmente - il creditore ipotecario, nulla residuando per i chirografari.
6.4. Quanto alle osservazioni critiche relative alle risorse economiche messe a disposizione dei debitori con la garanzia della Fondazione Jubilaeum, basti osservare che il CCII prevede per numerose procedure la possibilità di ricevere “nuova finanza” e nel caso in esame non si ravvisa un aggravamento della posizione debitoria dei ricorrenti, che, ove il finanziamento non venisse concesso, rimarrebbe immutata, mentre con l’omologa del piano e la concessione del finanziamento, il nuovo debito non si sommerebbe, ma si sostituirebbe a quello attuale. In proposito, i debitori hanno evidenziato che la proposta di piano è stata strutturata con l’aiuto della Fondazione Jubilaeum e con il reperimento di nuova finanza proprio nell’ottica di favorire i creditori, che si vedranno soddisfatti in misura percentuale, ma almeno in unica soluzione e in brevissimo tempo, tanto che, tranne Banca Sistema, nessun creditore si è opposto. Anzi, i gestori della crisi hanno condivisibilmente concluso (rel. 6.3.2025) che proprio l’apporto di finanza esterna, a condizioni peraltro molto agevolate, permetterà la chiusura del piano in tempi brevissimi rispetto alla durata che dovrebbe avere il piano se i ricorrenti versassero la medesima rata direttamente alla procedura.
6.5. In conclusione, esclusa la ricorrenza del requisito soggettivo ostativo, rileva la Corte la ricorrenza degli altri presupposti, tra i quali la fattibilità e la convenienza del piano, come evidenziato nelle relazioni dei Gestori del 4.12.2024 e 6.3.2025, posto che, in caso di liquidazione controllata (nella quale non rientrerebbero, quale patrimonio da liquidare, le due autovetture in quanto ciò farebbe venire meno una fonte di reddito ovvero aggraverebbero le spese per il trasporto), comunque l’importo ricavabile, anche sommato a quanto messo a disposizione eccedente il limite del minimo vitale non supera la misura di quanto apportato quale finanza esterna.
6.6. Deve essere pertanto disposta, in accoglimento del reclamo, l’omologazione del piano alla luce del decreto che ne ha sancito l’ammissibilità, ritenutane la fattibilità e convenienza in piena condivisione con quanto osservato dagli OCC nelle relazioni citate.
8. Stante l’accoglimento del reclamo, la resistente costituita, Banca Sistema spa, dovrà rifondere ai reclamanti le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con riduzione della tariffa media in ragione della non complessità della vicenda.
PQM
Accoglie il reclamo e, in riforma della sentenza impugnata, visto l’art. 70 CCII
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai coniugi Roberto Mancinelli e Deborah Testa con l’ausilio dell’OCC istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Avezzano;
DISPONE
la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell’apposita area del sito web del Ministero della Giustizia, con epurazione dei dati sensibili, nei termini di legge;
DISPONE
che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell’OCC a tutti i creditori;
condanna Banca Sistema spa a rifondere ai reclamanti le spese di lite, che liquida in € 5.211,00, oltre € 201,00 per spese, nonché rimborso spese generali ed accessori di legge;
DISPONE
trasmettersi gli atti al Tribunale di Avezzano per quanto di competenza.
Così deciso in L’Aquila, nella camera di consiglio del 10.09.2025
Il Consigliere est.
Silvia Rita Fabrizio
Il Presidente
Francesco S. Filocamo
RAVERA ALBERTO e BELTRAMO ROBERTA,
apertura liquidazione controllata 48-1.2025
Sent. n. 32/2025 pubbl. il 10/10/2025 - Cron. n. : 857/2025 - Rep. n. 68/2025 del 10/10/2025 - R.G. P.U. n. 48.2025

Il TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Fallimentare
in linea dal 15 ottobre 2025 fino al 14 ottobre 2028
in composizione collegiale
composta dai Giudici
dr. PAOLA DI LORENZO Presidente
dr. DAVIDE ATZENI Giudice Rel.
dr.ssa ANNA FERRETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della liquidazione controllata di
RAVERA ALBERTO e BELTRAMO ROBERTA, assistiti dall’avv. Gianluca Gandalini
Visti gli atti della procedura di liquidazione controllata familiare iscritta al R.G. P.U. n. 48.2025,Liquidazione controllata R.G. 48-1.2025, procedura richiesta in proprio da RAVERA ALBERTO e
BELTRAMO ROBERTA;
vista la Relazione del Professionista nominato quale O.C.C. Avv. Domenico Gallo, datata 23.7.2025; esaminato il piano di liquidazione allegato al ricorso ex art. 268 e ss Codice della Crisi di Impresa eredatto nell'interesse di RAVERA ALBERTO e BELTRAMO ROBERTA, entrambi residenti inArnasco, via Stefano Viaggio n. 32/B, con l'ausilio dell’advisor Dott. Enrico Del Conte;
letta la relazione redatta ai sensi dell’art. 269 comma 2 Codice della Crisi di Impresa dall’Avv. Domenico Gallo, professionista già nominato dall’O.C.C. da sovraindebitamento presso l’ODCEC del Tribunale di Savona per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi;
preso atto della situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti e dell’entità dei debiti oggi in essere e della tipologia dei debiti medesimi;
ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di legge e che allo stato non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori;
esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, redatta dalla dell’Avv. Domenico Gallo; rilevato che risultano sussistenti i presupposti soggettivo, oggettivo e di corredo documentale diaccesso alla procedura nonché le condizioni stabilite nei presupposti di ammissibilità ed in particolare
che:
il Tribunale di Savona risulta territorialmente competente ex art. 27 Codice della Crisi di Impresa;
le parti debitrici si trovano in stato di sovraindebitamento ex artt. 2 e 268 Codice della Crisi di Impresa ed in condizione di non poter soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
ritenuto più in dettaglio e nel merito che:
RAVERA ALBERTO presenta rilevante esposizione debitoria, in particolare nei confronti di
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE per € 570.246,52;
BELTRAMO ROBERTA presenta rilevante esposizione debitoria, in particolare nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE per € 155.155,08 nonché per ulteriori importi (pari ad € 87.627,17) nei confronti di istituto di credito per finanziamenti;
RAVERA ALBERTO e BELTRAMO ROBERTA presentano inoltre rilevante esposizione debitoria comune nei confronti di istituti di credito per finanziamenti (€ 70.419,00 verso ING Bank N.V.; € 180.000,00 circa verso Intesa San Paolo Spa; € 1.143,29 a titolo di scoperto del conto corrente bancario n° 800856 acceso presso la Banca Intesa San Paolo S.p.a., filiale di Albenga);
il debito complessivo dei Sigg.ri RAVERA ALBERTO e BELTRAMO ROBERTA ammonta a € 1.063.447,77 oltre interessi, a cui vanno aggiunti gli esborsi derivati dall’attivazione della presente procedura;
circa invece l’attivo i Sigg.ri RAVERA ALBERTO e BELTRAMO ROBERTA sono proprietari del seguente patrimonio immobiliare:
Ravera Alberto risulta essere proprietario dei seguenti beni immobili:
Fabbricati
- Proprietà per ½ ARNASCO Sez. Foglio 7, Particella 485, Sub. 1, sito in ARNASCO
(SV) Via Stefano Viaggio n. 32/B Piano T-1 Cat. A/3 U 7 vani Euro 542,28; - Proprietà per ½ ARNASCO sez. Foglio 7, Particella 485, Sub. 3, sito in ARNASCO
(SV) Via Stefano Viaggio n. 32/A Paino T Cat. A/4 03 3,5 vani Euro 189,80; - Proprietà per ½ ARNASCO Sez. Foglio 7, Particella 485, Sub. 2, sito in ARNASCO
(SV) Via Stefano Viaggio snc Cat. C/6 U Euro 124,98.
Terreni
- Proprietà per ½ ARNASCO Sez. Foglio 7, Particella 486, SEMIN ARBOR Classe 01,
ha – are – ca 100 Reddito Dominicale Euro 0,85; Reddito Agrario Euro 0,88;
Beltramo Roberta risulta essere proprietaria dei seguenti beni immobili:
in Provincia di Savona:
Fabbricati
- Proprietà per ½ ARNASCO Sez. Foglio 7, Particella 485, Sub. 1, sito in ARNASCO
(SV) Via Stefano Viaggio n. 32/B Piano T-1 Cat. A/3 U 7 vani Euro 542,28; - Proprietà per ½ ARNASCO sez. Foglio 7, Particella 485, Sub. 3, sito in ARNASCO
(SV) Via Stefano Viaggio n. 32/A Paino T Cat. A/4 03 3,5 vani Euro 189,80; - Proprietà per ½ ARNASCO Sez. Foglio 7, Particella 485, Sub. 2, sito in ARNASCO
(SV) Via Stefano Viaggio snc Cat. C/6 U Euro 124,98; - Proprietà per 1/1 ARNASCO
- Sez. Foglio 7, Particella 615, Sub. 2, sito in ARNASCO (SV) Via XXI Aprile n.
62 Piano T Cat. C/1, classe 02 96 mq. Euro 1.748,88 (unità destinata ad uso Agriturismo);
- Sez. Foglio 7, Particella 101, Sub. 4, sito in Arnasco (SV) Via XXI Aprile n. 62
Piano T-1 – 2 Cat. A/3, classe U, 11 vani Euro 852,15 (unità destinata ad uso Abitazione).
Terreni
- Proprietà per 1/1 ARNASCO sez. Foglio 2, Particella 133, Qualità PASCOLO, Classe
02, ha-are-ca 16170, reddito Dominicale Euro 5,85, reddito Agrario Euro 2,51; - Proprietà per ½ ARNASCO Sez. Foglio 7, Particella 486, SEMIN ARBOR Classe 01,
ha – are – ca 100, Reddito Dominicale Euro 0,85; Reddito Agrario Euro 0,88; - Proprietà per 1/3 STELLANELLO Sez. Foglio 29, Particella 287, Qualità PASCOLO,
Classe 02, ha – are – ca 8510, reddito Dominicale Euro 3,96, reddito Agrario Euro 1,76;
in Provincia Imperia:
Fabbricati
- Proprietà per 1/6 CHIUSANICO Sez. Foglio CHI/6, Particella 307, Sub. 10, sito in
CHIUSANICO (IM) Via Colombo n. 18 Piano T-1 Cat. A/3, Classe 03, 6 vani Euro
145,64;
la Sig.ra Beltramo è inoltre proprietaria pro quota di una notevole numero di terreni siti in CHIUSANICO (provincia di Imperia), terreni meglio descritti nella proposta di liquidazione controllata allegata al ricorso introduttivo nonché nella relazione del Gestore della Crisi Avv. Gallo;
il valore complessivo dei beni immobili di proprietà dei ricorrenti è stato da essi indicato (sulla base di perizie commissionate a professionisti geometri ed allegate agli atti di causa) nella misura di complessivi € 282.600,00 circa;
i ricorrenti hanno anche precisato che l’unità immobiliare di loro proprietà sita in Arnasco Via Stefano Viaggio n. 32, posta al piano terra e destinata ad uso abitazione, è stata concessa in godimento a terzi mediante contratto di locazione, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, con decorrenza dal 1.07.2021 al 30.06.2025, al canone annuo di € 3.000,00 (all’odierna udienza essi hanno anche precisato che alla scadenza del primo quadriennio, avvenuta nello scorso mese di giugno, il contratto si è automaticamente rinnovato per ulteriori 4 anni ed andrà pertanto a scadere nell’anno 2029). Con riferimento a detto contratto di locazione essi hanno dedotto che “essendo stimato “che dall’apertura della presente procedura alla sua conclusione dovrebbe decorrere un “periodo non superiore ad anni tre e che per la natura del presente accordo così come “proposto la durata dovrebbe estinguersi entro il terzo anno, il totale messo a disposizione “ai fini della presente procedura, corrispondente a mesi 36, è valorizzato in € 9.000,00” (al riguardo va peraltro evidenziato come sia inverosimile che l’importo di € 9.000,00 testè menzionato possa essere interamente acquisito alla procedura, considerato che con ogni probabilità l’immobile locato sarà venduto prima della scadenza del triennio di durata della procedura medesima);
i ricorrenti sono proprietari dei seguenti beni mobili registrati: proprietà in capo alla Sig.ra Beltramo di autovettura Citroen C3 (doc. n. 42 allegato alla proposta di liquidazione controllata) alimentata a benzina, prima immatricolazione in data 31.12.2010, KM 134.548, tg. EG185EC e telaio VF7SCHFV0AA659296 come risulta dalla Visura al PRA 29.06.2023 allegata sempre alla proposta di liquidazione controllata come doc. n. 41, il cui valore è stato da essi indicato in circa € 2.000,00 sulla base di una analisi comparativa con autovetture similari del medesimo anno rintracciate su siti internet specializzati (Autoscout 24). Nella proposta di liquidazione controllata del patrimonio familiare i ricorrenti, evidenziando che l’attuale valore dell’autoveicolo è assai esiguo e che lo stesso è l’unico mezzo “a disposizione della famiglia, sia per l’attività lavorativa, che per l’assistenza familiare”, hanno chiesto di poterlo riscattare mediante il versamento di n. 20 rate mensili da € 100,00 cadauna, fino al complessivo ammontare di € 2.000,00 da versare sul conto della procedura a far data dal momento di apertura della stessa;
il signor RAVERA ALBERTO, come evidenziato anche nella relazione redatta dall’OCC Avv. Gallo, svolge attività lavorativa da circa 25 anni presso la Società Yard Reaas Spa (con sede legale in Milano) quale consulente nel settore dei servizi tecnici immobiliari, occupandosi in particolare di perizie immobiliari e servizi documentali per l’erogazione del credito ipotecario, e viene retribuito con un compenso rappresentato da due voci: una parte fissa ed una parte variabile da determinare sulla base dei risultati di esercizio. In data 28 marzo 2024 il rapporto lavorativo/professionale tra il sig. Alberto Ravera e la Società Yard Reaas SpA è stato rinnovato fino alla data del 31 marzo 2027, ed il corrispettivo fisso mensile è stato confermato nell’importo di € 4.583,33, al netto di IVA e di altri oneri di legge; con riferimento a tale introito va rilevato: 1) che dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024 del Dott. Alberto Ravera, versata in atti dai ricorrenti, risulta un reddito lordo per tale anno pari ad € 53.385,00, che corrispondono a circa € 31.232,00 netti (al netto di IRPEF ed INPS), e che divisi per 12 mensilità corrispondono ad un reddito pari ad € 2.602,00 mensili; 2) che i ricorrenti hanno dedotto che tale reddito costituisce l’unica entrata della famiglia (famiglia attualmente composta, oltre che dai coniugi ricorrenti, anche dalla figlia degli stessi Helena, di anni 24, che attualmente è impegnata negli studi presso l’ateneo di Torino e che pertanto non ha ancora raggiunto l’autosufficienza economica) in quanto la Sig.ra Beltramo non svolge attualmente alcuna attività lavorativa; 3) che i ricorrenti hanno dedotto che le spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare ammontano mensilmente a non meno di € 3.787,00 (luce € 90,00; telefonia € 60,00; acqua € 30,00; IMU € 29,00; RSU € 30,00; Gas/Riscaldamento € 400,00; abbonamento trasporto Milano lavoro sig. Ravera ATM € 48,00; abbonamento trasporto Torino Helena Università € 50,00; spese mediche, dentista, farmaci, interventi riabilitativi € 250,00; alimentazione, bevande, prodotti pulizia casa, etc. € 1.200,00; abbigliamento, calzature, cura della persona, etc. € 150,00; spese straordinarie € 100,00; tasse universitarie più libri € 350,00; sostentamento della figlia Helena a Torino per corso universitario (vitto, alloggio, trasferte, etc) € 800,00; spese manutenzioni automezzi € 200,00); 4) che pertanto i ricorrenti hanno chiesto che sia stabilito che l’intero importo di cui alla retribuzione del Sig. Ravera sia escluso dalla liquidazione, in quanto integralmente assorbito dalle spese da sostenere per il mantenimento del nucleo familiare; 5) che tale istanza, tenuto conto di quanto evidenziato dai ricorrenti e delle risultanze della documentazione da essi prodotta a sostegno dei propri assunti, appare essere meritevole di accoglimento;
considerato, pertanto, che i ricorrenti hanno presentato un piano di liquidazione che prevede sostanzialmente:
- la messa a disposizione della procedura dell’intero patrimonio immobiliare di loro proprietà, per un valore stimato (sulla base delle perizie commissionate a professionisti geometri ed allegate agli atti di causa) nella misura di complessivi € 282.600,00 circa;
- il versamento alla procedura di € 2.000,00, da corrispondersi mediante 20 rate mensili da € 100,00 cadauna a far data dall’apertura della liquidazione, in sostituzione dell’autoveicolo Citroen C3 su menzionato;
- il versamento in favore della procedura di euro 9.000,00 relativi al canone di locazione dell’abitazione sita in Arnasco, via Stefano Viaggio n° 32 (in relazione a tale importo si ribadisce che l’immobile locato sarà verosimilmente venduto prima della scadenza del triennio di durata della procedura, con conseguente realizzazione di una somma inferiore rispetto a quella di € 9.000,00 indicata dai ricorrenti);
il tutto per l’importo complessivo di € 293.600,00;
considerato che tale proposta, parametrata su una durata della procedura di liquidazione controllata pari a 3 anni, consentirebbe di coprire integralmente le spese di procedura e le spese relative ai compensi dei professionisti che hanno seguito a vario titolo la presente procedura (quantificate dai ricorrenti e dall’OCC nella misura di complessivi € 53.889,46 circa) ed anche di soddisfare in misura significativa quantomeno i creditori privilegiati (cfr sul punto il piano di liquidazione controllata redatto dai ricorrenti nonché la relazione redatta dall’OCC Avv. Gallo);
atteso dunque che la tempistica ipotizzata per la definizione di tale procedura è di 3 anni (o comunque sino alla conclusione degli adempimenti previsti per l’esecuzione del piano), con la finalità di provvedere al pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri prededucibili e con la restante parte, nei limiti delle risorse disponibili, i residui creditori;
dato atto che i ricorrenti hanno fatto ricorso ad una procedura di sovraindebitamento di stampo familiare ai sensi dell’art. 66 CCII, della quale risultano sussistere i presupposti, in considerazione del fatto che sono conviventi e membri della stessa famiglia; d’altronde una parte non indifferente dell’indebitamento ha un’origine comune, risultando i coniugi coobbligati in solido nei termini dianzi evidenziati;
osservato che è ammissibile la proposizione di una domanda di liquidazione controllata in forma familiare ai sensi dell’art. 66 CCII, in considerazione dii una pluralità di indici ermeneutici. Innanzitutto, la circostanza che l’art. 65 CCII riconduce nel novero delle procedure per la soluzione delle crisi da sovraindebitamento sia le procedure di concordato minore e di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia la liquidazione controllata – come reso evidente dal richiamo alle norme del Titolo V, Capo IX – e l’art. 66, che detta la (scarna) disciplina delle procedure familiari stabilisce che i membri della stessa famiglia sono ammessi a presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Difatti tutte queste procedure di risoluzione della crisi, che pure si declinano attraverso sistemi e regole differenti, rispondono ad una finalità comune, ovvero, non solo quella di assicurare ai sovraindebitati la possibilità di ripartire, mondati dai debiti, e reintrodursi nel circuito economico (cd “fresh restart”), ma ancor più di garantire loro un tenore di vita dignitoso, idoneo tra l’altro ad evitare il rischio che essi facciano ricorso a forme abusive e finanche estorsive di erogazione del credito. Tale finalità può essere meglio perseguita mediante la proposizione di un’unica domanda di risoluzione in tutti i casi in cui la situazione debitoria riguardi un unico nucleo familiare oppure discenda da origini comuni. Nella consapevolezza che i membri della stessa famiglia sono avvinti da legami non solo affettivi, ma anche economici tali per cui, da una parte, le finanze che essi possono apportare a beneficio della procedura sono in parte comuni e comuni sono le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, dall’altra, la risoluzione della crisi e la conseguente esdebitazione non può riguardare solo alcuni membri ma deve abbracciare il nucleo familiare nella sua interezza. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito successiva all’entrata in vigore del D. Lgs n° 14/2019: tale norma “è oggi collocata nel CCII tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell’art. 65 comma 1 CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il CCII l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata” (cfr Tribunale di Verona 6.10.2022; Tribunale di Forlì 20.10.2022; Tribunale di Foggia 25.3.2024);
dato atto che sebbene i ricorrenti abbiano presentato la domanda di apertura della liquidazione controllata in via congiunta, la necessità di tenere distinte le masse attive e passive come sancito dall’art. 66 comma 3 CCII impone che siano aperte distinte procedure di liquidazione, tenendo distinte le rispettive masse attive e passive, e che il Liquidatore svolga gli adempimenti previsti dall’art. 272 e ss CCII in modo distinto per ciascuna di esse;
rilevato che l’istanza di liquidazione controllata deve venire vagliata sulla base della oggettiva sussistenza dei requisiti di legge e della esaustività e completezza della documentazione depositata, elementi, questi, rinvenibili nelle considerazioni sviluppate dall’Avv. Gallo che ha concluso (tenuto conto di tutte le posizioni creditorie esistenti) esprimendo “giudizio positivo sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta di liquidazione del patrimonio familiare”, come richiesto dall’art. 269 comma 2 D. Lgs. 12.1.2019 n° 14;
rilevato inoltre che deve essere disposto che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (salva l’ipotesi in cui vengano iniziate o debbano proseguire azioni esecutive individuali finalizzate al soddisfacimento di crediti fondiari, in ossequio all’insegnamento della Suprema Corte a mente del quale “il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.”; cfr sul punto Cass. 19/08/2024 n° 22914);
ritenuto che esistono, quindi, i presupposti per l’accoglimento dell’istanza;
PQM
visti gli artt. 2 e 270 Codice della Crisi di Impresa
DICHIARA
l’apertura delle procedure di liquidazione controllata di RAVERA ALBERTO e BELTRAMO ROBERTA, residenti in Arnasco, via Stefano Viaggio n. 32/B;
NOMINA
Giudice Delegato, per tutte le procedure, il dr. DAVIDE ATZENI;
NOMINA
liquidatore, per tutte le procedure, il Dott. Stefano Pasquali con studio in Savona;
ORDINA
ai debitori di provvedere al deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (se trattasi di soggetti che devono tenere tali documenti) e dell’elenco dei creditori;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni dei debitori termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ex art. 201 Codice della Crisi di Impresa;
ORDINA
ai debitori la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ORDINA
al liquidatore di procedere ex art. 270 comma 2 lett. F) e G) Codice della Crisi di Impresa, all’inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Savona o del Ministero della Giustizia, con oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti diversi dai debitori;
ORDINA
la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati;
AUTORIZZA
il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. Att. C.P.C,
ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l’elenco dei clienti e dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. n. 78.2010, convertito nella L. n. 122.2010 e succ. mod;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con le parti debitrici, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con le parti debitrici;
visto l’art. 150 Codice della Crisi di Impresa:
DISPONE che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
ORDINA
che la presente sentenza sia comunicata ex art. 270 comma 4 Codice della Crisi di Impresa, mediante notificazione ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Si comunichi anche al liquidatore.
Savona, 9.10.2025
Il Giudice Relatore
Dott. Davide Atzeni
Il Presidente
Dr. PAOLA DI LORENZO
MAGALI AMERICA BARZOLA
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 190/2025 pubbl. il 10/10/2025 - Rep. n. 229/2025 del 10/10/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 15 ottobre 2025 fino al 14 ottobre 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Daniele Bianchi Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
MAGALI AMERICA BARZOLA CF BRZMLM65M54Z605R
Rilevato che con ricorso depositato il 23.9.2025 Magali America Barzola ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- rilevato che l’istante ha chiesto che venga revocato il versamento relativo ai pignoramenti presso terzi a favore di Enpai ;
- considerato che, pur in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che, da una parte, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI), dall’altra è possibile identificare una serie di norme, tra cui l’art. 268 co. 4 CCI, l’art. 270 co. 2 lett. d) ed e) da cui dedurre che nella liquidazione controllata è il liquidatore ad avere l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, nonché l’unico che, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori. “Può desumersi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che devono ritenersi cessate sia l’operatività di eventuali cessioni del quinto” (così Trib. Mantova 20 aprile 2023), sia le trattenute conseguenti ad esecuzione e conseguente pignoramento presso terzi, considerato che alla cessione volontaria debba essere equiparata l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata (cfr. Corte Cost. 65/2022);
- ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
MAGALI AMERICA BARZOLA CFBRZMLM65M54Z605R
NOMINA Giudice Delegato Chiara Monteleone
CONFERMA liquidatore il dott. Lonati Marco
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA che a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l’operatività del pignoramento dello stipendio - pensione in favore di Enpai ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza ogni cinque mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 09/10/2025
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Daniele Bianchi
BRAGAGNOLO GIOVANNI
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 111/2025 pubbl. il 10/10/2025 Rep. n. 132/2025 del 10/10/2025 - R.G. 139 – 1 / 2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea dal 14 ottobre 2025 fino al 14 ottobre 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitatoBRAGAGNOLO GIOVANNI (C.F. BRGGNN72T28L219H), residente in VIA GIUSTI N. 3 nelprocedimento R.G. n. 139/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 25 settembre 2025 da BRAGAGNOLO GIOVANNI (C.F. BRGGNN72T28L219H), assistito dall’OCC in persona del Gestore nominato Avv. LARA FIORAVANTI
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- dato atto che dall’esame complessivo della relazione del Gestore emerge il rispetto di quanto sopra esposto;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persona fisica che svolge attività di lavoro dipendente – quale viaggiatore piazzista – presso Poker s.r.l. (reddito netto mensile di circa Euro 1.500,00), nonché attività di parrucchiere part time presso Euipe Testa Matta s.a.s. per quattro ore settimanali (Euro 150,00 mensili circa);
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 254.227,11 (facendo riferimento alla relazione del Gestore);
- osservato che il patrimonio è costituito esclusivamente dai redditi suindicati, atteso che il bene mobile registrato di cui risulta intestatario non pare nella disponibilità del debitore (fermo l’obbligo del Liquidatore di effettuare i relativi accertamenti ed assumere le determinazioni conseguenti);
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 1.650,00 netti mensili e che il nucleo familiare è composto unicamente dal debitore;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (indicate in misura di Euro 1.143,51, inclusa la somma di Euro 550,00 dovuta a titolo di canone di locazione dell’immobile in cui risiede), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 650,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore/dalla debitrice e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b);
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M. DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di BRAGAGNOLO GIOVANNI (C.F. BRGGNN72T28L219H)
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC Avv. LARA FIORAVANTI, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, nonché presso l’Elenco nominativo Gestori della Crisi quale professionista dell’Organismo di Composizione della Crisi della Romagna;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 650,00 mensili, per dodici mensilità, che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove
il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
ANTONACI COSIMO e MASOTTI MARISA
apertura liquidazione controllata
Sentenza n. 108/2025 pubbl. il 06/10/2025 Rep. n. 129/2025 del 06/10/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI
in linea dall'11 ottobre 2025 fino all'11 ottobre 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente rel.
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei coniugi sovraindebitati
ANTONACI COSIMO nato il 22/07/1956 a Ponte (BN) (c.f. NTNCSM56L22G827D)
MASOTTI MARISA nata il 01/06/1957 a Forlì (c.f. MSTMRS57H41D704C)
residenti a Forlì, via Munumissio 1/bis int. 2 nel procedimento R.G. n. 140/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitatodepositato in data 29/09/2025 da
ANTONACI COSIMO (c.f. NTNCSM56L22G827D) E MASOTTI MARISA (c.f.MSTMRS57H41D704C), assistiti dall’OCC-Romagna in persona del Gestore nominato avv. RICCARDO PAGANINI
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
-
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
-
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- ritenuta altresì l’ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell’art. 66 CCII, come novellato dal d.lgs. 136/2024, da parte di membri della stessa famiglia, qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse. Nel caso in esame i due ricorrenti sono coniugi conviventi e una parte dell’indebitamento è comune;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- rilevato che nel caso in esame la relazione contiene le informazioni prescritte ed attesta la sussistenza di attivo da acquisire alla procedura per la distribuzione ai creditori concorsuali;
- considerato che i due debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII atteso che l’Antonaci non ha mai svolto attività d’impresa ed è attualmente in pensione mentre la Masotti ha cessato l’attività commerciale in precedenza esercitata sin dal maggio 2015, con cancellazione dal registro delle imprese;
- rilevato che i due ricorrenti si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso
- indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a
- € 74.849,26, dei quali € 42.425,34 riferibili alla Masotti e € 32.423,92 all’Antonaci;
- osservato che i ricorrenti non sono proprietari di immobili o altri beni di valore, ad eccezione dell’autovettura Opel tg. FY079ME, immatricolata nel 2020, intestata all’Antonaci e dei rispettivi redditi da pensione pari, quanto alla Masotti a lordi annui di
- € 13.473,00 nel 2021; € 13.813,00 nel 2022; € 14.841,00 nel 2023e € 15.642,38 nel
- 2024, e quanto all’Antonaci, a lordi annui di € 31.805,00 nel 2021; € 32.596,00 nel
- 2022; € 34.630,57 nel 2023 e € 36.220,08 nel 2024;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che i ricorrenti non siano in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con i soli redditi da pensione, in assenza di altri beni;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- dato atto delle cause dell’indebitamento come riferite nella relazione del Gestore;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale netto percepito dai debitori è pari a € 1.030 quanto alla Masotti (attualmente gravata dalla trattenuta di € 180 mensili a fronte della cessione del quinto in favore di Fides S.p.A.) e a € 2.000 quanto all’Antonaci (attualmente gravata dalla trattenuta di € 356 mensili in favore di Prestitalia S.p.A.), mentre il nucleo familiare è composto dai soli ricorrenti i quali attualmente vivono in appartamento loro messo a disposizione da amici gratuitamente con il solo onere di pagamento delle utenze domestiche;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (indicate in misura pari a € 1.642,05 su base mensile), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione delle trattenute sulla pensione derivanti dalle cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va complessivamente determinato in € 1.700 mensili (che il Liquidatore provvederà poi ad imputare proporzionalmente tra le due masse), per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dai debitori e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del Liquidatore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già individuato dall’OCC quale Gestore , come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b);
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di ANTONACI COSIMO nato il 22/07/1956 a Ponte (BN) (c.f. NTNCSM56L22G827D) e
MASOTTI MARISA nata il 01/06/1957 a Forlì (c.f. MSTMRS57H41D704C), residenti a Forlì, via Munumissio 1/bis int. 2
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa BARBARA VACCA
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC avv. RICCARDO PAGANINI (c.f. PGNRCR86H27D704C), con studio in Forlì, via Allegretti n. 17
ORDINA
ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che i debitori possano trattenere per le necessità familiari l’intero importo della pensione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 1.700 mensili per 12 mensilità annue, che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore (che provvederà poi ad imputare proporzionalmente tra le due masse), per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui i debitori e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
I debitori che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’ anagrafe tributaria e dell’ archivio dei rapporti
- finanziari e degli enti previdenziali
- ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali
- osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessatiattenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non
superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227,
229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall’art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì o del Ministero della Giustizia per tre anni e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 02/10/2025
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa Barbara Vacca
ARREAGA PUESCA ROSANGELA MIREYA
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 191/2025pubbl. il 06/10/2025 Rep. n. 223/2025 del 06/10/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 9 ottobre 2025 fino all'8 ottobre 2028
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Daniele Bianchi Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Arreaga Puesca Rosangela Mireya (C.F. RRGRNG79C71Z605S), nata in Ecuador il 31.03.1979, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessia Gazzo, Giovanna Pescatore e Marcello Mencoboni;
con l’ausilio dell’OCC avv. Erika Renata Sobrero.
Rilevato che, con ricorso depositato in data 29.09.2025, la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC; considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.
Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell’aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
- differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- la sig. Arreaga risulta convivente con il sig. Jacome Lobaton Ruben Saul quale marito e con i figli Cordova Arreaga Andrea Seneida nata il 30/3/1995; Jacome Arreaga Melanie Stefania nata il 7/8/2000; Jacome Arreaga Francesco Saul nato a Genova il 13/1/2006, tutti e tre dichiarati non economicamente autosufficienti, in un immobile di proprietà del sig. Jacome sito in Genova, via Piacenza 126/6D;
- la sig.ra Arreaga non risulta più titolare di beni immobili in quanto l’unico immobile di proprietà sito in Genova, Via Vecchia n. 9/5 risulta oggetto di esproprio per pubblica utilità da parte del Comune di Genova per il rifacimento della vicina rimessa AMT (progetto in ambito PNRR del nuovo “Sistema degli Assi per il trasporto pubblico"), a fronte di un’indennità di esproprio, ancora da corrispondere a carico di quest’ultimo, pari ad euro 53,240,00 per come rivalutata nel mese di aprile 2024;
- la sig.ra Arreaga non risulta titolare di beni mobili registrati;
- la sig.ra Arreaga risulta titolare di libretto postale n. 45222147 n. carta 64682852 con saldo attivo al 7-7-25 di € 0,72; carta postepay n. -5999 con saldo attivo al 7-7-25 di € 1,13;
- a sig.ra Arreaga risulta percepire stipendio a titolo di lavoratore dipendente di colf part – time per euro 700,00 mensili mentre invece il marito risulta percepire reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato presso Società S.D. M. di Sabbia Sabrina per euro 1.700,00 mensili: risulta pertanto un reddito familiare mensile complessivo di euro 2.400,00;
- per quanto riguarda la situazione debitoria, risultano:
euro 3.282,56 per debiti in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;
euro 204.914,16 per debiti privilegiati/ipotecari con B.N.L., Agenzia delle Entrate – Riscossione, Comune di Genova;
euro 19.051,87 per debiti chirografari con Condominio Via Vecchia, BNL, Enel Energia; - la massa debitoria totale del ricorrente risulta quindi essere pari ad euro 227.248,59;
- la quota incomprimibile viene calcolata dall’OCC in euro 2.414,49 mensili, tenuto conto delle entrate mensili della ricorrente e del proprio marito;
- la ricorrente, pertanto, intende mettere a disposizione della procedura la somma dovuta a titolo di indennità di esproprio affermando l’OCC che “L'importo residuante al nucleo familiare (euro 61,51 mensili) è talmente esiguo che la scrivente non ritiene di doverlo conteggiare nella presente procedura”. In considerazione della durata della procedura di liquidazione che, come tale, ben può essere pari a tre anni, si avrebbe un ulteriore attivo di euro 2.214,36 da distribuire ai creditori. Ne consegue che il residuo derivante dal calcolo della quota incomprimibile, che avverrà con separato provvedimento monocratico a seguito dell’apertura della procedura liquidatore, dovrà essere versato mensilmente alla procedura non risultando affatto irrisorio per come già individuato dall’OCC; fermo restando che le singole voci atte a formare tale c.d. quota incomprimibile saranno oggetto di diversa valutazione in sede monocratica con conseguente attivo da versare alla procedura più elevato dei soli euro 61,51 mensili individuati;
considerato infatti che l’eventuale congruità delle spese indicate dall’OCC nell’individuazione della quota incomprimibile e della correlata eccedenza disponibile per la procedura verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all’apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
considerato che la riforma normativa di cui al D. Lgs. n. 136/2024 ha eliminato, dall’inciso di cui all’art. 270 co. 2 lett. b), la ricorrenza dei “giustificati motivi” per procedere alla nomina di un liquidatore diverso dall’OCC e che, quindi, il Tribunale risulta completamente libero di nominare tale figura nell’esercizio della propria attività discrezionale;
ritenuto che nel caso di specie possa essere nominato, quale liquidatore, il dott. Davide Beccucci, di comprovata esperienza e capacità ed iscritta all’albo dei gestori della crisi; inoltre, dalla relazione dell’OCC non risulta alcun cenno all’indennità PRIS utilizzata in parte e pro quota dalla ricorrente – circostanza che deve essere approfondita – e, come sopra già osservato, la proposta di non versare alla procedura alcuna utilità economica in favore dei creditori, in presenza comunque di un’utilità economica eccedente la c.d. quota incomprimibile individuabile - laddove invece l’effetto dell’apertura della procedura di liquidazione è quello proprio dell’attrazione automatica di tutti i beni, posti al di fuori della suddetta quota, in capo alla procedura con sottrazione della loro disponibilità in capo al debitore ammesso alla procedura - non costituisce conclusione condivisibile e coerente con le attività di liquidazione richieste e proprie della presente procedura;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
Arreaga Puesca Rosangela Mireya (C.F. RRGRNG79C71Z605S), nata in Ecuador il 31.03.1979;
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatore il dott. Davide Beccucci;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l’art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 02.10.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Daniele Bianchi
CAVONE DOMENICO
apertura liquidazione controllata
Sentenza n. 107/2025 in linea dal 9 ottobre 2025 fino al 9 ottobre 2028

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI
in linea dal 9 ottobre 2025 fino al 9 ottobre 2028
Sentenza n. 107/2025 apertura liquidazione controllata
SILVY GARIBALDI
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 196/2025 pubbl. il 06/10/2025 - Rep. n. 228/2025 del 06/10/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 9 ottobre 2025 fino all'8 ottobre 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Daniele Bianchi Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
SILVY GARIBALDI CF GRBSVY81T54D969B
Rilevato che con ricorso depositato il 26.9.2025
SILVY GARIBALDI, CFGRBSVY81T54D969B ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- rilevato che l’istante ha chiesto che venga revocato il versamento relativo ai pignoramenti presso terzi a favore di Impresa Verde Liguria srl e Progeo s.c.a. ;
- considerato che, pur in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che, da una parte, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI), dall’altra è possibile identificare una serie di norme, tra cui l’art. 268 co. 4 CCI, l’art. 270 co. 2 lett. d) ed e) da cui dedurre che nella liquidazione controllata è il liquidatore ad avere l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, nonché l’unico che, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori. “Può desumersi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che devono ritenersi cessate sia l’operatività di eventuali cessioni del quinto” (così Trib. Mantova 20 aprile 2023), sia le trattenute conseguenti ad esecuzione e conseguente pignoramento presso terzi, considerato che alla cessione volontaria debba essere equiparata l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata (cfr. Corte Cost. 65/2022);
- ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
SILVY GARIBALDI CFGRBSVY81T54D969B
NOMINA Giudice Delegato Chiara Monteleone
CONFERMA liquidatore la dott.ssa SIMONETTA PESCE
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA che a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l’operatività del pignoramento dello stipendio in favore di Impresa Verde Liguria srl e Progeo s.c.a. ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza ogni cinque mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 02/10/2025
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Daniele Bianchi
COTTINO PIETRO GIOVANNI
- sentenza n. 202/2025 di omologa in linea dal 17 novembre 2025 fino al 16 novembre 2028
pubbl. il 28/10/2025 Cron. n: 3251/2025 Rep. n.249/2025 del 12/11/2025 - decreto apertura omologa P.U. 209-1-2025 in linea dal 6 ottobre 2025 fino al 5 aprile 2026

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 17 novembre 2025 fino al 16 novembre 2028
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Balba
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’omologa del piano di ristrutturazione presentato da PIETRO GIOVANNI COTTINO, CFCTTPRG83E14F205B
Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
visto il proprio provvedimento del 1.10.2025
con cui la proposta ed il piano, ritenuti ammissibili:
- sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia;
- sono stato comunicati a mezzo pec dall’OCC a tutti i creditori;
considerato che non sono state depositate osservazioni
Confermato il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano e ritenuta, anche sulla base della relazione dell’OCC come integrata in data della fattibilità del piano
P.Q.M.
visto l’art. 70 CCII
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti depositato da PIETRO GIOVANNI COTTINO, CF. CTTPRG83E14F205B
Dispone che l’OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia per tutta la durata della procedura. Il Tribunale con il decreto che dichiarerà eseguito il piano ordinerà la cancellazione della pubblicazione ed ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano
Dichiara chiusa la procedura
Visto l’art. 71 CCII:
- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato comprese le vendite e le cessioni quanto previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quanto indicati e, comunque, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC;
- dispone che l’OCC vigili sull’esatto adempimento del piano rivolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emerge sottoponendole al Giudice quando necessario;
- dispone che l’OCC ogni sei mesi relazioni l’ufficio sullo stato della esecuzione e che, terminata l’esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28/10/2025
il Giudice
Andrea Balba
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Procedure Concorsuali
in linea dal 6 ottobre 2025 fino al 5 aprile 2026
DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Il Giudice
visto il ricorso proposto da PIETRO GIOVANNI COTTINO in data 1.8.25 con cui è stata domandata l’apertura del procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;
vista la documentazione allegata come integrata in data 17.9.25;
sentito il debitore e l’OCC;
constatato che la domanda è corredata:
- dall’elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle relative cause di prelazione;
- dall’elenco della consistenza e della composizione del patrimonio del consumatore,
- dall’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dall’elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- dall’elenco di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo famigliare con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;
considerato che la relazione dell’OCC appare completa in quanto contiene:
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l’indicazione presunta dei costi della procedura;
constatata, altresì, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII
ACCERTATA L’AMMISSIBILITA’ DELLA PROPOSTA E DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PRESENTATO DA PIETRO GIOVANNI COTTINO
DISPONE che, a cura della cancelleria, venga data pubblicata la proposta, il piano ed il presente decreto nell’apposita sezione del sito internet del Ministero della Giustizia.
DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30 autorizzando la notifica a mezzo pec o posta raccomandata A/R
AVVISA i creditori:
- che dovranno comunicare all’OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedura, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra potranno presentare osservazioni inviandole all’indirizzo pec dell’OCC;
Vista l’istanza del debitore DISPONE la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in quanto pregiudizievoli per la fattibilità del piano fino alla conclusione del presente procedimento;
DISPONE che l’OCC, nel termine di 10gg successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori per le osservazioni, sentito il debitore, RIFERISCA a questo Giudice proponendo, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie depositando apposita relazione completa di tutta la documentazione attestante le comunicazioni effettuate e le osservazioni ricevute
Genova, 01/10/2025
il Giudice
Andrea Balba Firmato
TUMMINO EMANUELE
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 188/2025 pubbl. il 27/09/2025 - Cron. n. : 2804/2025 - Rep. n. 219/2025 del 30/09/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 6 ottobre 2025 fino al 5 ottobre 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione controllata di:
Emanuele TUMMINO, C.F. TMMMNL70T09M088X nato a Vittoria (RG) il
9/12/1970, residente in Genova, Via Isola del Vescovo n. 97/46
rilevato che il Sig. Emanuele TUMMINO, con istanza 29 – 31/7/2025 ha chiesto in proprio, ai sensi dell’art. 268/1 CCII, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni; ritenuto:
- che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65/2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
- che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento perl’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, commi 1 e 2, CCII;
ritenuto altresì:
- che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- che sussista la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27 commi 2 e 3 CCII, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, che sia completa la documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- che la relazione dell’OCC allegata all’istanza sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269/2 CCII;
- che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente:
- il sovraindebitamento di parte ricorrente ai sensi dell’art. 2/1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- l’esistenza di debiti scaduti e di ammontare non inferiore a € 50.000,00:
- la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
- che pertanto possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato infine:
- che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270/2 lett. c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;
ritenuto altresì che solo il compenso dell’OCC sia prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 CC perché non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori, perché non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII;
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Emanuele TUMMINO, C.F. TMMMNL70T09M088X nato a Vittoria (RG) il 9/12/1970, residente in Genova, Via Isola del Vescovo n. 97/46;
- nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- conferma liquidatore il Dott. Luca CICCANGELI e precisa che la liquidazione del compenso avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 275 CCII;
- dichiara la cessazione delle eventuali cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione di tre anni nonché presso il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa e la trascriva in conformità all’art. 270/2 lett. g) CCII (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- con scadenza semestrale dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275/3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita dei beni immobili caduti in procedura di liquidazione – previe le verifiche previste dagli artt. 567, 568 e 569 CPC – e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti di vendita all’anno e lo invita a procedere;
- con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b, fermo restando che, fino a diversa determinazione, il liquidatore procederà ad incassare quanto proposto dal debitore.
Genova, 25/9/2025.
Il Giudice estensore
Pietro Spera
Il Presidente
Roberto Braccialini
CHRISTIAN ALPI
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 183/2025 pubbl. il 26/09/2025 - Rep. n. 212/2025 del 26/09/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 3 ottobre 2025 fino al 2 ottobre 2028
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Alpi Christian (C.F. LPACRS72A30D969T), nato a Genova in data 30.01.1972;
con l’ausilio dell’OCC dott.ssa Monica Raico.
Rilevato che, con ricorso depositato in data 12.09.2025, Christian Alpi ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC; considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e
della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.
Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell’aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
- differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- il sig. Alpi risulta convivente con la moglie sig.ra Denegri Elisa e la figlia Alpi Agnese, nata il 05.04.2012 e quindi non autosufficiente, in un immobile in locazione sito in Genova, Via dei Bernardi n. 46/1;
- il sig. Alpi non risulta titolare di beni immobili;
- il sig. Alpi non risulta titolare di beni mobili registrati;
- il sig. Alpi risulta titolare di una pluralità di conti correnti presso istituti di credito e Poste Italiane con saldo zero, ad eccezione del conto corrente presso Banca Profilo S.p.a. avente un saldo di euro 792,24 e presso N26 con un saldo di euro 31,26;
- il sig. Alpi risulta percepire stipendio a titolo di lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Ospedale San Martino di euro 1.700,00 netti mensili e la sig.ra Denegri risulta percepire stipendio da lavoro dipendente di euro 1.380,00 mensili: risulta pertanto un reddito familiare mensile complessivo di euro 3.080,00;
- per quanto riguarda la situazione debitoria, risultano:
- euro 2.558,12 per debiti in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;
- euro 56.766,81 per debiti privilegiati/ipotecari con Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- euro 68.584,77 per debiti chirografari con Kruk Italia S.r.l., Agenzia delle Entrate – Riscossione, Credeco, Gardant Liberty Service, MCC, BCC Lease, BPER Banca;
- la massa debitoria totale del ricorrente risulta quindi essere pari ad euro 127.909,70;
- la quota incomprimibile viene calcolata dall’OCC in euro 2.850,00 mensili, tenuto conto delle entrate mensili del ricorrente e della sig.ra Denegri;
- il sig. Alpi, pertanto, intende mettere a disposizione della procedura la somma di euro 250,00 mensili per un totale di euro 9.000,00;
considerato che l’eventuale congruità delle spese indicate dall’OCC nell’individuazione della quota incomprimibile e della correlata eccedenza disponibile per la procedura verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all’apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
Alpi Christian (C.F. LPACRS72A30D969T), nato a Genova in data 30.01.1972;
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatrice la dott.ssa Monica Raico;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l’art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 25.09.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
LUCISANO SALVATORE
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 181/2025 pubbl. il 25/09/2025 - Cron. n. : 2778/2025 - Rep. n. 216/2025 del 26/09/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 3 ottobre 2025 fino al 2 ottobre 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
SALVATORE LUCISANO CF LCSSVT67M16L802A
Rilevato che, con ricorso depositato il 23 aprile 2025 IPIFIN COLLECTION S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 2 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni di SALVATORE LUCISANO, CFLCSSVT67M16L802A
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentite le parti alle udienze del 18 giugno e 24 settembre 2025 ove il ricorrente insisteva nel ricorso per l'apertura della liquidazione controllata mentre nessuno compariva per il resistente, nonostante notifica del ricorso a mani di persona convivente, e il Giudice riservava la decisione al Collegio; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Preliminarmente, alla luce agli atti di causa e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, risulta che sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Ai sensi dell'art. 33 CCII è ammissibile l'apertura della liquidazione controllata del debitore, la cui attività risulta cessata in data 06/06/2024, allorquando è stata cancellata dal registro delle imprese.
Sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
Il debitore versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume, in primo luogo, dall'inadempimento nei confronti del ricorrente dell'obbligo di pagamento di somme per € 132.647,09 a seguito di inadempimento di mutuo fondiario e finanziamenti, non soddisfatto neppure all’esito di esecuzione immobiliare.
Dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 268, comma 2, secondo periodo CCII.
ln considerazione del fatto che la domanda di apertura di liquidazione controllata è stata avanzata da parte creditrice, non osta alla sua dichiarazione l'asserita, e non provata, assenza di attivo utilmente liquidabile in capo al debitore, in assenza di specifica attestazione dell'OCC ai sensi dell'art. 268 comma Il CCII.
Si rappresenta, quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai debitori per il sostentamento proprio e della famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al "giudice" anziché al "Tribunale" e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato, a maggior ragione nella presente ipotesi nella quale nulla è dato sapere circa le condizioni economiche del debitore.
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del resistente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII; tenuto conto nella nomina del liquidatore dei criteri indicati dagli artt. 1 25, 356 e 358 CCII; visti gli artt. l , 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 50, 54, 1 21 , 1 50, 268 e ss. CCII;
P.Q.M.
sussistendone i presupposti di legge
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore SALVATORE LUCISANO CF LCSSVT67M16L802A
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa Cristina Tabacchi;
NOMINA liquidatore il dott. Lippi Daniele
ORDINA ai debitori, sopra meglio generalizzati, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
Riservata al GD la definitiva determinazione della quota di reddito incomprimibile per soddisfare le esigenze di vita prioritarie.
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- ogni 5 mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 25/09/2025
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Roberto Braccialini
STEFANIA MAGNI
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 189/2025 pubbl. il 30/09/2025 Rep. n. 217/2025 del 30/09/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 3 ottobre 2025 fino al 2 ottobre 2028
Sentenza. n. 189/2025 apertura liquidazione controllata
ANGELO PATRONE
apertura liquidazione controllata Sent. n. 179/2025 pubbl. il 19/09/2025 - Rep. n. 209/2025 del 19/09/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 29 settembre 2025 fino al 28 settembre 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione controllata di:
Stefano Krvavac Patrone, nato a Genova, il 03/03/1996, e residente in Genova,
Via Alessandro Rimassa 66, CF KRVSFN96C03D969H
chiesta in proprio, ai sensi dell’art. 268/1 CCII;
ritenuto:
- che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65/2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
- che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, commi 1 e 2, CCII;
ritenuto altresì:
- che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- che sussista la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27 commi 2 e 3 CCII, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, che sia completa la documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- che la relazione dell’OCC allegata all’istanza sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269/2 CCII;
- che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente:
- il sovraindebitamento di parte ricorrente ai sensi dell’art. 2/1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- l’esistenza di debiti scaduti e di ammontare non inferiore a € 50.000 ,00:
- la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
- che pertanto possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato infine:
- che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270/2 lett. c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;
ritenuto altresì che solo il compenso dell’OCC sia prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 CC perché non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori, perché non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII;
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Stefano Krvavac Patrone, nato a Genova, il 03/03/1996, CF KRVSFN96C03D969H;
- nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- conferma liquidatore i Dott. Federico Mariani e Fabio Stendardo e precisa che la liquidazione del compenso avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 275 CCII;
- dichiara la cessazione delle eventuali cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione di tre anni nonché presso il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa e la trascriva in conformità all’art. 270/2 lett. g) CCII (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- con scadenza semestrale dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275/3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita dei beni immobili caduti in procedura di liquidazione – previe le verifiche previste dagli artt. 567, 568 e 569 CPC – e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti di vendita all’anno e lo invita a procedere;
- con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b, fermo restando che, fino a diversa determinazione, il liquidatore procederà ad incassare quanto proposto dal debitore.
Genova, 18/9/2025
Il Giudice estensore
Pietro Spera
Il Presidente
Roberto Braccialini
ANGELO PATRONE
apertura liquidazione controllata Sent. n. 178/2025 pubbl. il 19/09/2025 - Rep. n. 208/2025 del 19/09/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 29 settembre 2025 fino al 28 settembre 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione controllata di:
Angelo Patrone, CF PTRNGL58R20D969W, nato il 20/10/1958 a Genova, e ivi
residente in Via Alessandro Rimassa 66;
chiesta in proprio, ai sensi dell’art. 268/1 CCII;
ritenuto:
- che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65/2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
- che in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, commi 1 e 2, CCII;
ritenuto altresì:
- che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- che sussista la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27 commi 2 e 3 CCII, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, che sia completa la documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- che la relazione dell’OCC allegata all’istanza sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269/2 CCII;
- che sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente: il sovraindebitamento di parte ricorrente ai sensi dell’art. 2/1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- che pertanto possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato infine:
- che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270/2 lett. c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;
ritenuto altresì che solo il compenso dell’OCC sia prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 CC perché non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori, perché non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII;
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Angelo Patrone, CF PTRNGL58R20D969W, nato il 20/10/1958 a Genova, e ivi residente in Via Alessandro Rimassa 66;
- nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- conferma liquidatore i Dott. Federico Mariani e Fabio Stendardo e precisa che la liquidazione del compenso avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 275 CCII;
- ordina al debitore il rilascio al momento della vendita dei beni immobili occupati e descritti nel ricorso;
- dichiara la cessazione delle eventuali cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica
- certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione di tre anni nonché presso il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa e la trascriva in conformità all’art. 270/2 lett. g) CCII (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
- 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- scadenza semestrale dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275/3 CCII;
- una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita dei beni immobili caduti in procedura di liquidazione – previe le verifiche previste dagli artt. 567, 568 e 569 CPC – e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti di vendita all’anno e lo invita a procedere;
- con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b, fermo restando che, fino a diversa determinazione, il liquidatore procederà ad incassare quanto proposto dal debitore.
Genova, 18/9/2025.
Il Giudice estensore
Pietro Spera
Il Presidente
Roberto Braccialini
GALLO EVA E GOTELLI PASQUALINA
GALLO EVA sentenza omologa n.2018/2025 piano di ristrutturazione in linea dal 1 dicembre 2025 fino al 30 novembre 2028
P.U. 202-1-2025 decreto di apertura del procedimento di omologa in linea dal 29 settembre 2025 fino al 28 marzo 2026

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Procedure Concorsuali
in linea dal 29 settembre 2025 fino al 28 marzo 2026
DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Il Giudice
visto il ricorso proposto da GALLO EVA (CF: GLLVEA53B42C621A) e GOTELLI PASQUALINA (CF: GTLPQL24B52L681T) in data 25.7.2025
con cui è stata domandata l’apertura del procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;
vista la documentazione allegata;
sentito il debitore e l’OCC all’udienza del 17.9.2025;
constatato che la domanda è corredata:
- dall’elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle relative cause di prelazione;
- dall’elenco della consistenza e della composizione del patrimonio del consumatore,
- dall’elenco degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dall’elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- dall’elenco di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo famigliare con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;
considerato che la relazione dell’OCC appare completa in quanto contiene:
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l’indicazione presunta dei costi della procedura;
constatata, altresì, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII
ACCERTATA L’AMMISSIBILITA’ DELLA PROPOSTA E DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PRESENTATO DA GALLO EVA E GOTELLI PASQUALINA
DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data pubblicata la proposta, il piano ed il presente decreto nell’apposita sezione del sito internet del Tribunale.
DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30
AVVISA i creditori:
- che dovranno comunicare all’OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedure, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito nel fascicolo informatico;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra potranno presentare osservazioni inviandole all’indirizzo per dell’OCC;
DISPONE che l’OCC, nel termine di 10gg successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori per le osservazioni, sentito il debitore, RIFERISCA a questo Giudice proponendo, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie.
Genova, 19/09/2025
il Giudice
Chiara Monteleone Firmato
NASTASI VANNI
apertura liquidazione controllata
Sentenza n. 99/2025 in linea dal 27 settembre 2025 fino al 27 settembre 2028

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea dal 27 settembre 2025 fino al 27 settembre 2028
Sentenza n. 99 /2025 apertura liquidazione controllata
MESSADI YAZID
apertura liquidazione controllata
Sentenza n. 100 /2025 - pubbl. il 22/09/2025 Rep. n. 119/2025 del 22/09/2025 in linea dal 26 settembre 2025 fino al 26 settembre 2028

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea dal 26 settembre 2025 fino al 26 settembre 2028
Sentenza n. 100 /2025 apertura liquidazione controllata
ANGELO PATRONE
apertura liquidazione controllata Sent. n. 178/2025 pubbl. il 19/09/2025 Rep. n. 208/2025 del 19/09/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 25 settembre 2025 fino al 24 settembre 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione controllata di:
Angelo Patrone, CF PTRNGL58R20D969W, nato il 20/10/1958 a Genova, e ivi
residente in Via Alessandro Rimassa 66;
chiesta in proprio, ai sensi dell’art. 268/1 CCII;
ritenuto:
- che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65/2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
- che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, commi 1 e 2, CCII;
ritenuto altresì:
- che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- che sussista la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27 commi 2 e 3 CCII, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, che sia completa la documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- che la relazione dell’OCC allegata all’istanza sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269/2 CCII;
- che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente: il sovraindebitamento di parte ricorrente ai sensi dell’art. 2/1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- l’esistenza di debiti scaduti e di ammontare non inferiore a € 50.000 ,00:
- la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
- che pertanto possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato infine:
- che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270/2 lett. c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;
ritenuto altresì che solo il compenso dell’OCC sia prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 CC perché non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori, perché non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII;
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Angelo Patrone, CF PTRNGL58R20D969W, nato il 20/10/1958 a Genova, e ivi residente in Via Alessandro Rimassa 66;
- nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- conferma liquidatore i Dott. Federico Mariani e Fabio Stendardo e precisa che la liquidazione del compenso avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 275 CCII;
- ordina al debitore il rilascio al momento della vendita dei beni immobili occupati e descritti nel ricorso;
- dichiara la cessazione delle eventuali cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- dispone che il liquidatore: inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione di tre anni nonché presso il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa e la trascriva in conformità all’art. 270/2 lett. g) CCII (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- con scadenza semestrale dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275/3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita dei beni immobili caduti in procedura di liquidazione – previe le verifiche previste dagli artt. 567, 568 e 569 CPC – e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti di vendita all’anno e lo invita a procedere;
- con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b, fermo restando che, fino a diversa determinazione, il liquidatore procederà ad incassare quanto proposto dal debitore.
Genova, 18/9/2025.
Il Giudice estensore
Pietro Spera
Il Presidente
Roberto Braccialini
MARCO FRANCALANZA
apertura liquidazione controllata Sent. n. 177/2025 pubbl. il 19/09/2025 - Rep. n. 207/2025 del 19/09/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 23 settembre 2025 fino al 22 settembre 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione controllata di:
Marco Francalanza, C.F. FRNMRC81T17D969T, nato a Genova, il 17 dicembre 1981, residente in Genova (GE), Via Isola del Vescovo, civ. 119/25,
assistito dalla Dott.ssa Annamaria Roggiolani;
chiesta in proprio, ai sensi dell’art. 268/1 CCII;
ritenuto:
- che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65/2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
- che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, commi 1 e 2, CCII;
ritenuto altresì:
- che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- che sussista la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27 commi 2 e 3 CCII, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, che sia completa la documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- che la relazione dell’OCC allegata all’istanza sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269/2 CCII;
- che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente:
- il sovraindebitamento di parte ricorrente ai sensi dell’art. 2/1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- l’esistenza di debiti scaduti e di ammontare non inferiore a € 50.000,00:
- la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
- che pertanto possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- rilevato infine:
- che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270/2 lett. c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;
- ritenuto altresì che solo il compenso dell’OCC sia prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 CC perché non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori, perché non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII;
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Marco Francalanza, C.F. FRNMRC81T17D969T, nato a Genova, il 17 dicembre 1981;
- nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- conferma liquidatore il Dott. Alessio CIARAVINO e precisa che la liquidazione del compenso avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 275 CCII;
- dichiara la cessazione delle eventuali cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione di tre anni nonché presso il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa e la trascriva
- in conformità all’art. 270/2 lett. g) CCII (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- con scadenza semestrale dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo
- svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275/3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
- con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b, fermo restando che, fino a diversa determinazione, il liquidatore procederà ad incassare quanto proposto dal debitore.
Genova, 18/9/2025.
Il Giudice estensore
Pietro Spera
ll Presidente
Roberto Braccialini
DATTOLO MARIA GIUSEPPINA
procedimento N. 7 / 2025 R.G. decreto di esdebitazione

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione 7^ Civile-
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea dal 22 settembre 2025 fino al 21 marzo 2026
IL GIUDICE DELEGATO
Nel procedimento N. 7 / 2025 R.G.
relativo a Procedura di Esdebitazione
Visto l’art. 283 CCI
ha emesso il seguente
DECRETO
Rilevato che la parte ricorrente Sig.ra Giuseppina Maria DATTOLO, nata a Castelvetrano TP il 9.8.1959 e residente in Genova Via Montezovetto 10/16, codice fiscale, DTTGPP59M49C286D con atto ritualmente depositato ha chiesto di essere ammessa all’esdebitazione prevista dall’art. 283 CCI;
Vista la relazione del Gestore della Crisi-OCC Avv. PUNGOLINO, la relazione integrativa depositata e i chiarimenti forniti all’udienza decorsa;
Viste le informative richieste e ottenute da AGENZIA ENTRATE e ADER sulla genesi dell’indebitamento in relazione al ruolo svolto nella società amministrata dall’ex coniuge;
Viste le risultanze del fascicolo telematico;
Rilevato che dalla relazione particolareggiata del professionista nominato OCC emerge che:
- la ricorrente non ha proposto precedenti istanze di esdebitazione;
- la ricorrente ha redditi inferiori alla soglia di cui all’art. 283/2 CCII (si veda in particolare la relazione integrativa); non possiede beni di sostanziale valore e non vi sono realistiche prospettive future di incrementi patrimonial/reddituali;
- sono stati prodotti i documenti ex art. 283/3 CCII;
- sono stati forniti i dati di cui all’art. 283, commi 4 e 7;
Osservato che dalle produzioni sottoposte – e in particolare dalla relazione integrativa del Gestore della crisi e dall’all. 21 – risulta che le cause del pesante indebitamento tributario (euro 1.271.160,46) della ricorrente hanno origine dalla incongrua gestione della s.n.c. EDIL IMPIANTI – poi Sas - gestita dal marito sig. DEIANA, il quale si occupava in via esclusiva della parte operativa, amministrativa e commerciale mentre la moglie, pur formalmente socia nella S.n. per il biennio 1993-1994 e poi accomandante nella successiva Sas omonima, non disimpegnava alcun ruolo, essendo casalinga che si occupava della prole: all’epoca dei fatti, nei primi anni ’90, la DATTOLO seguiva i figli in tenera età ed era (ed è) priva di qualsiasi esperienza e competenza nelle materie tecniche e nello specifico campo economico in cui operava la società del marito (edilizia-idraulica-impiantistica). Precedenti esperienze lavorative erano maturate esclusivamente in ambito di lavoro dipendente, quale collaboratrice in esercizi commerciali non minimamente interessati alle attività del DEIANA.
Di estrema eloquenza dimostrativa il verbale di accertamento della GdF del 22.3.200 – prod. 12 – nel quale si evidenzia l’interlocuzione dei militari operanti con il solo DEIANA per tutto ciò che riguarda gli aspetti gestionali della EDIL IMPIANTI e la contestazione a lui solo degli occultamenti documentali (“contabilità nera”, fg.5) che hanno condotto l’Amministrazione al recupero a reddito di cui al verbale stesso, da cui ha origine l’incolmabile indebitamento qui constatato: verbale, che si ritiene in tal modo dimostrativo dell’estraneità del coniuge qui ricorrente rispetto all’effettiva conduzione degli affari dell’impresa.
La definitiva conferma della sostanziale estraneità della ricorrente alla conduzione/gestione dell’impresa di idraulica del marito è dimostrata anche dall’unica acquisizione documentale che le due Agenzie hanno potuto reperire a seguito della recente richiesta di informative dello scrivente: la sentenza della Commissione Tributaria provinciale, Sez. 19 del 25.2.2002 che, respingendo il ricorso oppositivo contro gli atti di accertamento tributario interposto dalla DATTOLO, dava conto del reperimento da parte della Polizia tributaria di una dettagliata contabilità elettronica “in nero”, protetta da password, sul computer del DEIANA: da cui, l’accertamento induttivo ritenuto legittimo dal Giudice tributario e l’ulteriore conferma “esterna” dell’esclusiva riferibilità al vero e unico titolare dell’impresa delle condotte decettive in danno dell’Erario;
Ritenuta pertanto non provata la presenza di atti in frode e di una componente dolosa o gravemente colposa specificamente riferibili alla DATTOLO e non piuttosto al coniuge, unico effettivo “dominus” dell’impresa nella formazione dell’indebitamento: da cui, la “meritevolezza” della debitrice istante rispetto all’odierna istanza e l’ammissibilità dell’esdebitazione richiesta;
Rilevato che ricorre il requisito di incapienza economica della debitrice alla luce delle seguenti considerazioni. La ricorrente – priva di altri beni o cespiti proficuamente alienabili - è unicamente titolare di assegno di mantenimento di euro 800 mensili dall’ex coniuge, con spese di sostentamento corrispondenti e verosimilmente anche superiori, possibili solo grazie all’ausilio integrativo dei figli ora maggiorenni, titolari di stabile occupazione e proprietari dell’immobile in cui la DTTOLO risiede.
In questo quadro di condizioni redditual/patrimoniali accertate, la debitrice non è palesemente in grado di offrire nessuna utilità aggiuntiva a tacitazione dei creditori, e nemmeno di assolvere le spese di procedura; vi è anzi da chiedersi come potrebbe sopravvivere con le attuali esigue risorse senza l’apporto integrativo dei figli.
Il quadro economico non è destinato a cambiare con l’erogazione nel prossimo anno di pensione di vecchia, perché ciò comporterà il venir meno del contributo dell’ex coniuge, con un incremento reddituale mensile di poco superiore alle odierne, insufficienti entrate economiche;
Rilevato che risultano verificati gli ulteriori presupposti obiettivi e soggettivo per l’accesso all’esdebitazione.
P.Q.M.
Dichiara inesigibili nei riguardi della sig.ra Giuseppina Maria DATTOLO i debiti concorsuali di cui alle relazioni OCC in atti, non soddisfatti integralmente, con l’eccezione dei crediti di cui agli artt. 278.7 e 283.2 CCI.
Fissa l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ex art. 283 commi 1 e 2 CCII mediante consegna all’OCC entro il giorno 1° settembre di ogni anno, a partire dall’anno 2026.
Manda all’OCC per le comunicazioni ai creditori ex art. 283/8 CCII e per la comunicazione del presente decreto a parti procedenti e datori pignorati negli eventuali procedimenti esecutivi in atto a carico della ricorrente e cessioni volontarie del quinto stipendiale.
Ordina la pubblicazione del presente procedimento sul sito del Ministero della Giustizia a cura dell’OCC.
Si comunichi
Genova, 12 settembre 2025
Il Giudice des.
Dr. Roberto Braccialini
PUNGELLI SAMUELA
apertura liquidazione controllata
Sentenza n. 94/2025- R.G. 127 – 1 / 2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea dal 22 settembre 2025 fino al 22 settembre 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati Dott. Emanuele Picci Presidente
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
Dott. Giorgia Sartoni Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato PUNGELLI SAMUELA (c.f. PNGSML74A59A565C), residente in Forlimpopoli, via Mazzini n. 41, nel procedimento R.G. n. 127/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 23 agosto 2025 da PUNGELLI SAMUELA (c.f. PNGSML74A59A565C), assistito dall’OCC in persona del Gestore nominato, dott.ssa ILARIA BELLINI
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica titolare di redditi da lavoro (a cui si è aggiunta, per il periodo corrispondente, indennità di disoccupazione);
- rilevato che i predetti redditi ammontano, in media, ad Euro 1.850,00 mensili (considerando la documentazione allegata al ricorso e relativa all’ultimo triennio);
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 79.584,82 (alla data di redazione dell’attestazione e al netto delle spese in prededuzione);
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare,salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 1.850,00 circa mensili circa e che il nucleo familiare è composto unicamente dalla debitrice;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (non adeguatamente e del tutto giustificate), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 450,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore/dalla debitrice e dal Liquidatore;
- sottolineato peraltro che sarà onere del Liquidatore comunicare al Giudice Delegato l’avvenuto accredito del TRF e che, sull’intero, statuirà il Giudice Delegato quale importo debba essere trattenuto dalla procedura, non essendo a tal fine né rilevante né condivisibile il limite posto in ricorso;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante al difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto e previa valutazione da parte del Liquidatore dei parametri utilizzati dal difensore istante;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b), anche a fronte della completezza e della chiarezza dell’elaborato allegato;
- visti gli artt. 268 e 269 e CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di PUNGELLI SAMUELA (c.f. PNGSML74A59A565C),
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC dott. ILARIA BELLINI
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di
seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 450,00 mensili per dodici mensilità che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Forlì o sul sito del Ministero della Giustizia per anni tre, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio dell’11 settembre 2025
Il Presidente
dott. Emanuele Picci
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
ALESSANDRO GARCEA
apertura liquidazione controllata Sent. n. 173/2025 pubbl. il 18/09/2025 - Rep. n. 203/2025 del 18/09/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 22 settembre 2025 fino al 21 settembre 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
ALESSANDRO GARCEA CF GRCLSN85P25D969K
Assistito dall’avv. Francesco Cacciola e Elvira Carpentieri
Rilevato che con ricorso depositato il 8.9.2925
ALESSANDRO GARCEA, CFGRCLSN85P25D969K ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il
- procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
ALESSANDRO GARCEA CFGRCLSN85P25D969K
NOMINA Giudice Delegato Chiara Monteleone
CONFERMA liquidatore l’avv. Sara Savoldelli
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza ogni cinque mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18/09/2025
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
PERLANGELI VINCENZA
apertura liquidazione controllata proc. n. 91-1/2025 PU
Sent. n. 55/2025 pubbl. il 13/09/2025 Rep. n. 61/2025 del 13/09/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
in linea dal 19 settembre 2025 fino al 31 dicembre 2026
Sentenza n. 55/2025 apertura liquidazione controllata
MASSIMO CLEMENTI
sent.n.203/2025 di omologa concordato minore in linea dal 18/ novembre 2025 fino al 17 novembre 2028
pubbl. il 28/10/2025 Cron. n.3253/2025 Rep. n. 250/2025 del 12/11/2025
PU 215/1/2025 decreto apertura procedimento omologa in linea dall'11 settembre 2025 fino al 10 marzo 2026

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 18 novembre 2025 fino al 17 novembre 2028
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Balba
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’omologa del concordato Minore presentato da MASSIMO CLEMENTI CF. CLMMSM86T28D969Z
Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
visto il proprio provvedimento del 5.9.25
con cui la proposta ed il piano, ritenuti ammissibili:
- sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia;
- sono stato comunicati a mezzo pec dall’OCC a tutti i creditori;
considerato che non sono state depositate osservazioni
Confermato il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano e ritenuta, anche sulla base della relazione dell’OCC come integrata in data della fattibilità del piano
P.Q.M.
visto l’art. 80 CCII
Omologa il concordato minore depositato da MASSIMO CLEMENTI, CF. CLMMSM86T28D969Z
Dispone che l’OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia per tutta la durata della procedura. Il Tribunale con il decreto che dichiarerà eseguito il piano ordinerà la cancellazione della pubblicazione ed ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano
Dichiara chiusa la procedura
Visto l’art. 81 CCII:
- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato comprese le vendite e le cessioni quanto previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quanto indicati e, comunque, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC;
- dispone che l’OCC vigili sull’esatto adempimento del piano rivolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emerge sottoponendole al Giudice quando necessario;
- dispone che l’OCC ogni sei mesi relazioni l’ufficio sullo stato della esecuzione e che, terminata l’esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del concordato omologato.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28/10/2025
il Giudice
Andrea Balba
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Procedure Concorsuali
in linea dall'11 settembre 2025 fino al 10 marzo 2026
DECRETO DI APERTURA DI CONCORDATO MINORE
Il Giudice
visto il ricorso proposto da MASSIMO CLEMENTI in data 14.8.25
con cui è stata domandata l’apertura del procedimento di omologa di concordato minore;
vista la documentazione allegata;
sentito/i il/i proponente/i e l’OCC all’udienza del 5.9.25;
constatato che la domanda è corredata:
- dal piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazione dei redditi. Le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- dalla relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- dall’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e con indicazione delle somme dovute;
- dall’indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dalla documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e delle altre entrate proprie della famiglia con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;
considerato che la relazione dell’OCC appare completa in quanto contiene:
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- l’indicazione degli atti impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché la valutazione della convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria;
- l’indicazione presunta dei costi della procedura;
- la percentuale, le modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- l’indicazione dei criteri utilizzati nella formazione delle classi;
in particolare a seguito dell’integrazione peritale risulta confermata e corretta la valutazione dell’immobile al netto dei costi di sistemazione necessari e, quindi, corretta la valutazione di convenienza attestata
constatata, altresì, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 77 CCII
DICHIARA APERTA LA PROCEDURA CONCORDATARIA PRESENTATA DA MASSIMO CLEMENTI
DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data pubblicata della proposta, del piano e del presente decreto nell’apposita sezione del sito internet del Ministero della Giustizia per gg 60.
DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30
ORDINA all’OCC di provvedere alla trascrizione del presente decreto sui beni immobili e beni mobili registrati di cui il piano prevede la cessione
ASSEGNA ai creditori termine di gg 30 per far pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
- che dovranno comunicare all’OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedure, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
INVITA l’OCC a riferire al Giudice immediatamente l’esito delle votazioni
Genova, 05/09/2025
il Giudice
Andrea Balba
CRISTIANO SACCOCCI
liquidazione controllata N. 58-1/2025 procedimento unitario
Sent. n. 47/2025 pubbl. il 02/09/2025 - Cron. n. : 1254/2025 - Rep. n. 44/2025 del 04/09/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
In linea dal 10 settembre 2025 fino al 10 settembre 2028
riunito in camera di consiglio nelle persone delle seguenti magistrate:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente
dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel. est.
dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice
nel procedimento unitario in epigrafe indicato per l’apertura della liquidazione controllata promosso da:
FALLIMENTO SAICO ITALIA s.r.l. (RG. Fall. n. 127/2011 presso il Tribunale di Firenze, P.I./C.F. 05617110480), in persona del curatore Dott. Angelo Brenna (C.F. BRNNGL65R27D612R), con studio in Firenze, Viale Segni n. 8, rappresentato e difeso, previa autorizzazione della Giudice Delegata Dott.ssa Maria Novella Legnaioli in data 13/05/2025, dall’Avv. Gherardo Soresina del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata gherardo.soresina@firenze.pecavvocati.it, come da procura in atti;
creditore ricorrente
nei confronti di
CRISTIANO SACCOCCI (C.F. SCCCST70A29G752W), nato a Poggibonsi (SI) il 29.01.1970 ed
ivi residente in Località Galloria n. 3, elettivamente domiciliato in Poggibonsi (SI), Via Salceto n. 91 presso lo Studio dell’Avv. Massimiliano Bruni, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
debitore resistente
ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 270 CCII
letti gli atti e sentita la relazione della Giudice delegata per la trattazione ex art 41 comma 6 CCII;
rilevato, in particolare, che la curatela ricorrente ha presentato ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata di Cristiano Saccocci, esponendo di vantare nei confronti del resistente un credito residuo, già detratto quanto recuperato mediante procedura esecutiva immobiliare, pari ad € 1.011.885,71, al netto della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, in virtù del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 274/2016, pubblicata dal Tribunale di Firenze in data 26 gennaio 2016 all’esito del giudizio iscritto al R.G. n. 7864/2012;
rilevato che il debitore si è costituito in giudizio con memoria difensiva del 05/08/2025 ed ha contestato la sussistenza in capo al medesimo del presupposto soggettivo per l’assoggettamento a liquidazione controllata, evidenziando che il debito vantato dal ricorrente è conseguenza delle azioni poste in essere dal Saccocci nella sua veste di amministratore della società a responsabilità limitata poi fallita e dunque e non quale consumatore per scopi estranei all’attività di impresa;
rilevato che il resistente ha altresì eccepito che difetterebbe il presupposto dell’utilità dell’apertura della procedura concorsuale, in quanto nel periodo di durata della liquidazione controllata tutte le somme distribuite sarebbero corrisposte soltanto in favore dell’Erario, titolare di un credito di natura privilegiata di circa Euro 800.000,00, mentre nessun importo potrebbe essere distribuito in favore dei creditori chirografari cosicché non vi sarebbe alcun concreto vantaggio o interesse per i creditori diversi dall’agente della riscossione;
rilevato che la giudice delegata la trattazione ex art 41 comma 6 CCII ha provveduto all’audizione delle parti all’udienza del 21/08/2025, riservando all’esito di riferire al Collegio per la decisione;
visti gli artt. 268 ss. CCII;
ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore persona fisica è residente a Poggibonsi (SI) nel circondario di questo Tribunale;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
ritenuto che le eccezioni sollevate dal debitore siano prive di fondamento;
ritenuto in particolare che, quanto al requisito soggettivo, anche la persona fisica che non operi per scopi estranei all’attività di impresa, quale è l’amministratore di una società di capitali che abbia assunto obbligazioni risarcitorie connesse all’incarico svolto, sia assoggettabile a liquidazione controllata, non già in veste di consumatore bensì, a norma del medesimo art. 2 comma 1 lett. c), come “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale” in condizione di sovraindebitamento;
ritenuto, quanto alla seconda eccezione di parte resistente, che il Collegio concorsuale non sia tenuto a valutare il presupposto astratto dell’utilità prospettica per singole categorie di creditori posto che la liquidazione controllata è una procedura concorsuale e come tale mira a soddisfare la massa dei creditori, fra cui anche l’Erario;
rilevato, altresì, che il debitore persona fisica odierno resistente non ha ritualmente eccepito, entro la prima udienza, l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, allegando l'apposita attestazione dell’OCC e i documenti di cui all'articolo 283, comma 3, CCII, né risulta aver avanzato, nel medesimo termine, la richiesta prevista dall’art. 268 comma 3 CCII all’OCC tesa ad acquisire la relativa attestazione;
ritenuto che, di converso, sussistano i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:
- è ampiamente superata la soglia di procedibilità di Euro 000,00 dettata dall’art. 268 comma 2 CCII, sia avuto riguardo al considerevole credito azionato dal ricorrente (Euro 1.011.885,71), sia ai plurimi e gravosi debiti del resistente nei confronti dell’Erario, emergenti dalle informative acquisite d’ufficio in corso di istruttoria;
- il debitore persona fisica non è soggetto ad alcuna procedura concorsuale differente dalla liquidazione controllata;
- il debitore versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 1, comma 2, lett. c del CCI come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»), poiché non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e, in particolare, come emerge dal mancato adempimento dei debiti nei confronti dell’istante, dall’esito solo parzialmente satisfattivo dell’esecuzione immobiliare esperita dal ricorrente e dalla pluralità e consistenza dei debiti di natura previdenziale e fiscale, di cui Euro 1.230.067,75 per passività già iscritte a ruolo erariale;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;
rammentato che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell’art. 273 CCI, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell’articolo 201 CCI;
osservato che la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore, anche sopravvenuti nel corso della procedura, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall’apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall’art. 268 comma 4 CCII che esclude dalla liquidazione «i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato;
letto l’art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale «nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale» e ritenuto che, nella specie, possa nominarsi quale liquidatore la Rag. Grazia Meacci, professionista iscritta nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento prescelto tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale adito;
letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale «dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»;
rilevato che, nel caso di specie, il debitore non svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di CRISTIANO SACCOCCI (C.F. SCCCST70A29G752W), nato a Poggibonsi (SI) il 29.01.1970 ed ivi residente in Località Galloria n. 3;
nomina giudice delegato il dott. Gianmarco Marinai;
nomina come liquidatrice la rag. Grazia Meacci;
rimette al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento di cui all’art. 268, comma 4, lett. b), CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
ordina altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l’eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCI;
dà atto che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
dispone che si provveda immediatamente alla pubblicazione della sentenza e all’inserimento nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;
dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).
Manda alla cancelleria per i conseguenti incombenti e per la comunicazione.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 01/09/2025 su relazione della Dott.ssa Lisi.
La giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Lisi
La Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao
VINCENZI VIRGINIA
apertura liquidazione controllata
Sentenza n. 91/2025 pubblicata il 18 agosto 2025
Rep. n. 108/2025 del 18 agosto 2025
R.G. N. 126/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile - Procedure Concorsuali
in linea dal 28 agosto 2025 fino al 28 agosto 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati Dott. Barbara Vacca Presidente rel.
Dott. Danilo Maffa Giudice
Dott. Giorgia Sartoni Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA della debitrice sovraindebitata VINCENZI VIRGINIA nata a Cesena il 23/12/1992 (c.f. VNCVGN92T63C573A), residente a Gatteo, via Nazionale Adriatica n. 7, nel procedimento
R.G. n. 126/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato
depositato in data 07/08/2025 da
VINCENZI VIRGINIA (c.f. VNCVGN92T63C573A), assistita dall’OCC in persona del Gestore nominato dott.ssa MICHELA SGOLACCHIA
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria sede nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- dato atto che non è necessaria la difesa tecnica per presentare domanda di apertura della propria liquidazione controllata con conseguente procedibilità della domandata;
- rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII e che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- rilevato che nel caso in esame la relazione contiene le informazioni prescritte mentre non contiene la necessaria attestazione circa la sussistenza di attivo da acquisire alla procedura per la distribuzione ai creditori concorsuali;
- evidenziato, peraltro, che non si rende necessaria una richiesta di integrazione atteso che – pur richiamandosi l’OCC e il Gestore a prestare maggiore attenzione al nuovo contenuto che deve avere la relazione ex art. 268 CCII – dalle informazioni fornite si evince in maniera chiara ed inequivoca che vi sia attivo acquisibile da distribuire ai creditori essendo la ricorrente proprietaria di un immobile di valore certamente superiore a € 100.000, tenendo conto della perizia di stima a suo tempo svolta nella procedura esecutiva promossa a carico del padre nell’ambito della quale l’odierna ricorrente si è resa aggiudicataria all’asta dell’immobile;
- considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica che svolge attualmente attività di lavoro dipendente e risulta ormai da svariati anni cessata la pregressa attività d’impresa da cui deriva buona parte dell’indebitamento (la ditta individuale Maind di Vincenzi Virginia è stata cancellata dal Registro imprese sin dal 15/03/2016);
- rilevato che la ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 154.481, di cui ca. € 58.000 relativi a debiti verso l’Erario legati alla pregressa attività d’impresa che, pur intestata alla ricorrente era di fatto svolta dal padre Vincenzi Stefano e ca. € 89.000 relativi a mutuo ipotecario contratto per l’acquisto all’asta della casa familiare; si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei debiti
CREDITORE DEBITO TOTALE Agenzia della Riscossione di Forlì Imposte Irpef, Iva, contributi Inps, Inail, bolli auto, ecc… 58.117 Agenzia della Riscossione di Rimini Tributi 2.027 Comune di Gatteo Imu 4.355 RomagnaBanca Mutuo residuo 89.873 TOTALE 154.372 - osservato che il patrimonio della Vincenzi è costituito dalla piena proprietà della casa familiare, in cui vive con il marito, la piccola figlia ed i nonni paterni, sita a Gatteo, via Nazionale Adriatica 7 il cui valore era stato stimato in € 243.000 nella perizia svolta nel maggio 2015 in seno alla procedura esecutiva, nonché dalla proprietà della vettura Ford Ka tg. EK719WX del valore stimato di ca. € 1.500/2000 e dal reddito da lavoro presso l’A.S.D. Dance Dream con contratto di collaborazione occasionale ed un compenso mensile di € 1.200;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che la ricorrente non sia in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio, avendo la banca già risolto i rapporti ed intimato la restituzione delle somme mutuate a fronte del ritardo nel versamento di cinque ratei;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal nucleo familiare convivente della debitrice, costituito dal marito, dalla figlia minore nata nel 2021 e dai nonni paterni, è pari a € 400 mensili di cui € 1.200 proveniente dal reddito della Vincenzi, € 1.900 dal reddito del marito e € 1.300 dalla pensione del nonno (mentre la nonna non percepisce alcun reddito ed è interamente a carico del marito);
- ritenuto che, in considerazione del reddito come attualmente percepito dall’intero nucleo familiare, delle spese necessarie per il mantenimento (indicate in misura di € 4.358, non interamente giustificati), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b), quanto meno fino a quando non verrà venduta la casa familiare, va determinato in € 100 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dalla debitrice e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del Liquidatore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- dato atto che la sentenza emessa a carico della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già individuato dall’OCC quale Gestore , come previsto dall’art. 270, 2, lett. b);
- visti gli 268 e 269 e ss. CCII
M. DICHIARA
APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di VINCENZI VIRGINIA n. Cesena il 23/12/1992 (c.f. VNCVGN92T63C573A), residente a Gatteo, via Nazionale Adriatica n. 7
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa BARBARA VACCA
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC dott.ssa MICHELA SGOLACCHIA (c.f. SGLMHL73A66H294E), con studio in Savignano sul Rubicone, Galleria Molino n. 7
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
autorizza
l’utilizzo temporaneo, fino alla vendita del veicolo Ford Ka tg. EK719WX
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che la debitrice possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 100 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui la debitrice e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’ anagrafe tributaria e dell’ archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall’art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì o del Ministero della Giustizia per tre anni e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio feriale del 14/08/2025
Il Presidente rel. ed estensore
Dott.ssa Barbara Vacca
RANIERI BARBARA
liquidazione controllata
in linea dal 28 agosto 2025 fino al 28 febbraio 2026
Sentenza di omologa
- Sentenza n. 93/2025 pubblicata il 22 agosto 2025
- Rep. n. 110/2025 del 22 agosto 2025
- R.G. n. 109-1/2025
in linea dal 26 luglio fino al 25 agosto 2025
- R.G. n. 109-1/2025 provvedimento di apertura
- relazione di attestazione
- ricorso per ammissione alla procedura

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
Procedure Concorsuali
In linea dal 28 agosto 2025 al 28 febbraio 2026
sentenza n. 93/2025 omologa ristrutturazione dei debiti
in linea dal 26 luglio 2025 fino al 25 agosto 2025
R.G. n. 109-1/2025 provvedimento di apertura
relazione di attestazione
ricorso per ammissione alla procedura
SORANNO VITO
apertura liquidazione controllata
Sentenza n. 90/2025 pubblicata il 18 agosto 2025
Rep. n. 107/2025 del 18 agosto 2025
R.G. N. 118/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile - Procedure Concorsuali
in linea dal 26 agosto 2025 fino al 26 agosto 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente rel.
Dott. Danilo Maffa Giudice
Dott. Giorgia Sartoni Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato SORANNO VITO n. Tricase (LE) il 19/05/1983 (c.f. SRNVTI83E19L419F), residente in Forlì, Borghetto Livia n. 8 int. 6, nel procedimento R.G. n. 118/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato, depositato in data 29/07/2025 da
SORANNO VITO (c.f. SRNVTI83E19L419F), assistito dall’OCC in persona del Gestore nominato dott.ssa ALESSANDRA ORTALI
esaminati gli atti ed i documenti depositati;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
dato atto che non è necessaria la difesa tecnica per presentare domanda di apertura della propria liquidazione controllata con conseguente procedibilità della domandata;
rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII e che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
rilevato che nel caso in esame la relazione contiene le informazioni prescritte, anche sulle cause ed origini dell’indebitamento, ed attesta la sussistenza di attivo da acquisire alla procedura per la distribuzione ai creditori concorsuali, ipotizzandosi un riparto in favore dei creditori, al netto delle prededuzioni, nella misura di ca. 14%;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica che svolge attualmente attività di lavoro dipendente, risultando da tempo cessata la pregressa attività d’impresa, con cancellazione della società Gilus di Soranno Vito & C. S.a.s. dal Registro delle imprese sin dal 2019;
rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 159.196,27, pressoché interamente riferibili a debiti verso l’Erario derivanti dalla pregressa attività d’impresa, come da tabella riassuntiva che di seguito si riporta:
| Creditore | Importo | Categoria credito |
| Agenzia Entrate - Riscossione Ufficio provinciale di Forlì Forlì - Cesena |
7.840,93 | Privilegio |
| Agenzia Entrate - Riscossione Ufficio provinciale di Forlì - Cesena |
1.250,77 | Chirografo |
| Agenzia Entrate - Riscossione Ufficio provinciale di Udine |
129.318,85 | Privilegio |
| Agenzia Entrate - Riscossione Ufficio provinciale di Udine |
14.115,63 | Chirografo |
| Avv. Mauro Faccani | 6.670,09 | Privilegio |
| Totale | 159.196,27 |
osservato che il patrimonio del debitore, non titolare di immobili o mobili registrati, è costituito unicamente dal reddito da lavoro dipendente presso la IVS Italia S.p.A. pari a ca. € 18.000 lordi annui, con stipendio mensile medio di € 1.445 per 13 mensilità (attualmente gravato da pignoramento esattoriale di € 135 mensili) e dalla titolarità di una polizza vita con versamenti di complessivi € 18.886 che, previo riscatto, verrà acquisita alla procedura, essendo invece priva di valore la partecipazione nella BS S.r.l. pari al 33% del capitale sociale; si riporta tabella riassuntiva dei redditi dell’ultimo quinquennio
| Anno d'imposta | Reddito netto | Fonte |
| 2020 | 14.058,54 | CU 2021 (Redditi 2020) |
| 2021 | 23.446,24 | CU 2022 (Redditi 2021) |
| 2022 | 20.436,29 | CU 2023 (Redditi 2022) |
| 2023 | 17.722,38 | CU 2024 (Redditi 2023) |
| 2024 | 18.298,28 | CU 2025 (Redditi 2024) |
ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non sia in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a ca. € 1.445 mensili su tredici mensilità e che il nucleo familiare è composto dal solo ricorrente, che vive in appartamento condotto in locazione al canone di € 490 mensili;
ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (indicate in misura di € 1.250, compreso il canone di locazione), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione dei pignoramenti e delle conseguenti trattenute sullo stipendio, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 200 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore e dal Liquidatore;
ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del Liquidatore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b);
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di SORANNO VITO n. Tricase (LE) il 19/05/1983 (c.f. SRNVTI83E19L419F), residente in Forlì, Borghetto Livia n. 8 int. 6
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa BARBARA VACCA
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC dott.ssa ALESSANDRA ORTALI (c.f.
RTLLSN63L60D704V), con studio in Forlì, via Pedriali n. 18
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti; che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 200,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’ anagrafe tributaria e dell’ archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso; - riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili; che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo; che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione; che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall’art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì o del Ministero della Giustizia per tre anni e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio feriale del 14/08/2025
Il Presidente rel. ed estensore
Dott.ssa Barbara Vacca
MAURIZIO DI PIETRO
apertura liquidazione controllata LC 64
Sent. n. 162/2025 pubbl. il 01/08/2025 - Rep. n. 188/2025 del 01/08/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
VII Sezione Civile
in linea dal 4 agosto 2025 fino al 3 agosto 2028
Riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Daniele Bianchi Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Relatore
Nel procedimento 195/ 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
MAURIZIO DI PIETRO CF DPTMRZ79S27H212A
Assistito dall’Avv.to LUCA AMICABILE
Rilevato che, con ricorso del 21 luglio 2025
MAURIZIO DI PIETRO DPTMRZ79S27H212A ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benché in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo,
ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 c.c. in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277 CCII, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
Si rappresenta, quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai debitori per il sostentamento proprio e della famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al "giudice" anziché al "Tribunale" e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato.
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MAURIZIO DI PIETRO DPTMRZ79S27H212A
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi;
CONFERMA liquidatore il dott. Riccardo Repetto;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali ( R.e.) o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed
ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in
- ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- ogni 5 mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
DISPONE per l’intanto che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 900 mensili, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; riservando al GD la definitiva rideterminazione da parte del Gd nella sede liquidatoria ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b, in particolare all’esito della vendita del bene immobile quando subentrerà la necessità del pagamento di un affitto.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31/07/2025
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Daniele Bianchi
RAFAELA SALLAKU
apertura liquidazione controllata LC 62
Sent. n. 159/2025 pubbl. il 24/07/2025 - Rep. n. 181/2025 del 24/07/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 1 agosto 2025 fino al 31 luglo 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
RAFAELA SALLAKU CF SLLRFL85B48Z100L
Assistito dall’avv. DANIELA CEVASCO
Rilevato che con ricorso depositato il 16.7.2025
RAFAELA SALLAKU, CFSLLRFL85B48Z100L ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
RAFAELA SALLAKU CFSLLRFL85B48Z100L
NOMINA Giudice Delegato Chiara Monteleone
CONFERMA liquidatore Elena Peruzzini
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza ogni cinque mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24/07/2025
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
COLLI LUIGI, COLLI CARLO, MORRA MARGHERITA e GIORDANO LOREDANA
apertura liquidazione controllata 12/2025
Sent. n. 30/2025 pubbl. il 24/07/2025 - Cron. n. : 680/2025 - Rep. n. 56/2025 del 24/07/2025 - R.G. P.U. n. 24.2025

Il TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Fallimentare
in linea dal 31 luglio 2025 fino al 30 luglio 2028
in composizione collegiale
composta dai Giudici
dr. PAOLA DI LORENZO Presidente
dr. DAVIDE ATZENI Giudice Rel.
dr.ssa ANNA FERRETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della liquidazione controllata di
COLLI LUIGI, COLLI CARLO, MORRA MARGHERITA e GIORDANO LOREDANA,
assistiti dagli Avv.ti Paola Coppa e Roberto De Pasquale
Visti gli atti della procedura di liquidazione controllata familiare iscritta al R.G. P.U. n. 24.2025, Liquidazione controllata R.G. 24-1.2025, procedura richiesta in proprio da COLLI LUIGI, COLLI CARLO, MORRA MARGHERITA e GIORDANO LOREDANA;
viste le Relazioni del Professionista nominato quale O.C.C. Avv. Laura Mirella Maria Patti, datate 25.3.2025 e 14.7.2025;
esaminato il piano di liquidazione allegato al ricorso presentato da COLLI LUIGI, COLLI CARLO e MORRA MARGHERITA ex art. 268 e ss Codice della Crisi di Impresa ed allegato inoltre all’atto di intervento presentato da GIORDANO LOREDANA e redatto nell'interesse di COLLI LUIGI (residente in Vado Ligure, via Na Munte n° 16), COLLI CARLO, MORRA MARGHERITA e GIORDANO LOREDANA (residenti in Rodello, via Montà n° 25);
lette le testè menzionate relazioni redatte ai sensi dell’art. 269 comma 2 Codice della Crisi di Impresa dall’Avv. Laura Mirella Maria Patti, professionista già nominato dall’O.C.C. da sovraindebitamento presso l’ODCEC del Tribunale di Savona per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi;
preso atto della situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti e dell’entità dei debiti oggi in essere e della tipologia dei debiti medesimi; ritenuto che la proposta – con le precisazioni di seguito effettuate - soddisfi i requisiti di legge e che
allo stato non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori;
esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, redatta dalla dell’Avv. Laura Mirella Maria Patti;
rilevato che risultano sussistenti i presupposti soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura nonché le condizioni stabilite nei presupposti di ammissibilità ed in particolare che:
il Tribunale di Savona risulta territorialmente competente ex art. 27 Codice della Crisi di Impresa;
le parti debitrici si trovano in stato di sovraindebitamento ex artt. 2 e 268 Codice della Crisi di Impresa ed in condizione di non poter soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
ritenuto più in dettaglio e nel merito che:
COLLI LUIGI, COLLI CARLO e MORRA MARGHERITA (quest’ultima in qualità di erede di Morra Mauro) presentano rilevante esposizione debitoria, in particolare (tra l’altro) nei confronti di POP NPLs 2020 S.R.L. per € 296.774,58 in via privilegiata ipotecaria nonché per ulteriori € 9.719,55 in via chirografaria (il tutto oltre interessi convenzionali, interessi di mora ed oneri) in relazione ad un mutuo ipotecario originariamente contratto in data 18.1.2008 dai Sigg.ri Colli Luigi, Colli Carlo e Colli Mauro con la Cassa di Risparmio di Asti S.p.a.;
COLLI CARLO, MORRA MARGHERITA (quest’ultima sia in qualità di erede di Morra Mauro che in qualità di garante) e GIORDANO LOREDANA presentano rilevante esposizione debitoria, in particolare (tra l’altro) nei confronti di INTESA SAN PAOLO S.P.A. per € 92.362,85 in via privilegiata ipotecaria (oltre interessi convenzionali, interessi di mora ed oneri) in relazione ad un mutuo ipotecario originariamente contratto in data 13.10.2009 dalla società Discolandia S.n.c. (società attualmente non più esistente in quanto posta in liquidazione nel 2016 e di cui erano soci illimitatamente responsabili i Sigg.ri Colli Mauro, Colli Carlo e Giordano Loredana) con la Banca Regionale Europea S.p.a.;
COLLI LUIGI presenta poi una considerevole esposizione debitoria personale (pari ad € 11.735,55) nei confronti di altri soggetti, tra i quali l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e l’INPS;
GIORDANO LOREDANA presenta inoltre una non indifferente esposizione debitoria personale (pari ad € 4.007,50) in relazione ad un finanziamento contratto in data 10.5.2023 con la BCC Credito Consumo, Gruppo BCC ICCREA;
il debito complessivo dei Sigg.ri COLLI LUIGI, COLLI CARLO, MORRA MARGHERITA e GIORDANO LOREDANA ammonta a € 433.155,63 oltre interessi, a cui vanno aggiunti gli esborsi derivati dall’attivazione della presente procedura;
circa invece l’attivo nella disponibilità dei Sigg.ri COLLI LUIGI, COLLI CARLO, MORRA MARGHERITA e GIORDANO LOREDANA si rileva quanto segue:
COLLI LUIGI, COLLI CARLO, MORRA MARGHERITA sono proprietari di bene immobile sito in Rodello (CN), via Montà n° 25, attualmente assoggettato a procedura di esecuzione forzata immobiliare e che costituisce l’attuale luogo di residenza del nucleo familiare composto da COLLI CARLO, MORRA MARGHERITA e GIORDANO LOREDANA, in relazione al quale l’OCC nominato Avv. Patti, nelle proprie relazioni, ha evidenziato quanto segue: “come rilevato nella perizia relativa all’esecuzione forzata insistente su suddetto lotto, risultano esservi delle difformità catastali che dovranno essere oggetto di futura sanatoria. La valutazione economica è stata effettuata tramite consulenza estimativa giudiziaria del 19.09.2023, all’interno della procedura esecutiva avente RGE 156/2021 Tribunale di Asti, dal tecnico incaricato Geom. Martino Sergio di Sanfrè (CN), per un valore di mercato dell’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova pari ad € 157.000,00 al netto delle spese di regolarizzazione del bene. Il valore di offerta minima ai sensi della nuova formulazione dell’art. 571 c.p.c, ottenuto mediante abbattimento del 25% del valore di vendita giudiziaria è pari ad € 117.750,00. Per tale bene esiste una proposta di acquisto in forma scritta per l’importo di € 90.000.00. Tale offerta può considerarsi vantaggiosa in ragione della tipologia del bene, dalla potenziale commerciabilità dello stesso, anche in ragione alla zona geografica in cui si trova e dall’accessibilità allo stesso, dell’alea che contraddistingue la vendita a mezzo procedure competitive, anche in ragione dei vari costi da sostenere per la stessa: se il primo esperimento andasse deserto, verrebbe realizzata una somma inferiore a quanto previsto nella proposta di acquisto. Inoltre, presupporrebbe un rapido soddisfacimento dei creditori”;
COLLI LUIGI, COLLI CARLO, MORRA MARGHERITA sono inoltre contitolari della quota pari al 50 % del diritto di proprietà su bene immobile sito in Rio Marina (LI), via Palestro n° 6, quota attualmente assoggettata a procedura di esecuzione forzata immobiliare ed in relazione al quale l’OCC nominato Avv. Patti, nelle proprie relazioni, ha evidenziato quanto segue: “l’appartamento facente parte di fabbricato di vecchia costruzione, è composto da soggiorno/pranzo, cui si accede dal vano scale condominiale, camera, bagno, cucinotto e locale ripostiglio, ha superficie lorda complessiva, ovvero comprensiva dei muri, di 70mq. Come rilevato nella perizia relativa all’esecuzione forzata insistente su suddetto lotto, risultano esservi delle difformità catastali che dovranno essere oggetto di futura sanatoria. La valutazione economica è stata effettuata tramite consulenza estimativa giudiziaria del 19.09.2023, all’interno della procedura esecutiva avente RGE 63/2023 Tribunale di Livorno, dal tecnico incaricato Geom. Marco d’Ambra di Livorno per un valore di mercato dell’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova pari ad € 81.500,00 al netto delle spese di regolarizzazione del bene, per la quota 50% di titolarità degli istanti. (all.21 relazione Colli Morra). Il valore di offerta minima ai sensi della nuova formulazione dell’art. 571 c.p.c, ottenuto mediante abbattimento del 25% del valore di vendita giudiziaria è pari ad € 72.500,00. Per tale bene esiste una proposta di acquisto in forma scritta per l’importo di € 45.000.00 da parte degli altri coproprietari. Anche in questo caso, a parere dello scrivente l’accettazione della proposta di acquisto risulterebbe vantaggiosa per la procedura, anche in ragione dei costi, stante il fatto che nel caso di specie sarebbe necessario effettuare prima un giudizio di divisione, con sensibile aumento dei costi, poi provvedere alla vendita per procedura competitiva, con aggravio ulteriore di spese. Sul bene per altro è stata effettuata ulteriore valutazione di stima, in ragione al valore di mercato effettivo del bene, nonché alle infiltrazioni riscontrate e allo stato effettivo dei luoghi, da cui è scaturita la necessità di una sostanziale ristrutturazione, solo all’esito della quale l’immobile potrebbe avere un valore come determinato dalla perizia del Tribunale. Predetta relazione di stima è allegata alla relazione Colli Morra, al n. 67, dove il tecnico esplica tutte le problematiche del caso”;
GIORDANO LOREDANA non risulta essere proprietaria di beni immobili;
COLLI LUIGI è proprietario di un motociclo marca Montesa Honda Sa RC52 Tg. DL20648 immatricolato nell’anno 2009 e da esso acquistato nel 2016 al prezzo di € 3.300,00; in relazione a tale motociclo i ricorrenti hanno dedotto che lo stesso non rappresenta una reale risorsa attiva in considerazione sia dei km percorsi (124.537) che della vetustà (16 anni di utilizzo), e pertanto hanno auspicato che lo stesso non rientri nell’attivo della procedura di liquidazione controllata;
per quanto concerne i redditi dei ricorrenti, va rilevato: 1) che il Sig. COLLI Luigi vive da solo e percepisce quale sua unica fonte di reddito una pensione di pari a circa € 710,00 netti mensili (importo assai esiguo e totalmente non pignorabile ai sensi dell’art. 545 comma 7 c.p.c.); 2) che il sig. COLLI Carlo abita nell’immobile suindicato sito in Rodello assieme alla madre Morra Margherita ed alla propria compagna Giordano Loredana, è attualmente disoccupato e quindi non produce alcun reddito; 3) che la sig.ra MORRA Margherita è anch’essa pensionata e percepisce un assegno mensile di circa € 1.290,00 netti (composto dalla propria pensione e dalla pensione di reversibilità del marito defunto); 4) che la compagna convivente del sig. COLLI, Sig.ra GIORDANO Loredana, svolge attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato quale aiuto commessa e percepisce uno stipendio di circa € 1.400,00/1.440,00 netti mensili (cfr la busta paga in atti, doc. n° 27 allegato alla relazione dell’OCC);
i ricorrenti sono inoltre proprietari degli arredi collocati negli immobili nei quali essi attualmente abitano, beni che tuttavia – secondo quanto da essi dedotto - risultano difficilmente alienabili in quanto usurati dal tempo e comunque destinati all’uso ed alle necessità dei rispettivi nuclei familiari;
considerato, pertanto, che i ricorrenti hanno presentato un piano di liquidazione che prevede sostanzialmente:
- la vendita dell’immobile sito in Rodello (CN), via Montà n° 25 integralmente di loro proprietà;
- la vendita della quota di loro spettanza (pari al 50 %) dell’immobile sito in Rio Marina (LI), via Palestro n° 6;
con conseguente messa a disposizione della procedura dell’importo complessivo che verrà ricavato dall’alienazione di tali cespiti;
considerato inoltre: 1) che i ricorrenti hanno dedotto di non avere la possibilità di versare alcunchè degli introiti da essi percepiti a titolo di pensione e/o di stipendio (ciò anche in considerazione delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare composto da Colli Carlo, Morra Margherita e Giordano Loredana, che ammontano – secondo quanto da essi dedotto e documentato – a complessivi € 1.723,11 mensili); 2) che al riguardo va rilevato che secondo il disposto dell’art. 268 comma 4 CCII “non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia…..”; 3) che la pensione pari a circa € 710,00 netti mensili percepita dal Sig. COLLI Luigi è totalmente non pignorabile ai sensi dell’art. 545 comma 7 c.p.c.; 4) che l’assegno mensile di circa € 1.290,00 percepito dalla sig.ra MORRA Margherita è anch’esso impignorabile fino ad € 1.000,00 (cfr nuovamente il disposto dell’art. 545 comma 7 c.p.c.), ed è inoltre verosimile che la quota pignorabile dei restanti € 290,00 mensili (pari a soli € 58,00 mensili) sia necessaria per il suo sostentamento ed eventualmente anche per cure mediche (ciò in considerazione dell’età assai avanzata della stessa); 5) che va invece ritenuto che lo stipendio di circa € 1.400,00/1.440,00 netti mensili percepito dalla Sig.ra GIORDANO Loredana non possa essere integralmente sottratto alla liquidazione controllata, e ciò anche in considerazione del fatto che gli introiti complessivi a disposizione del nucleo familiare composto dai Sigg.ri Colli Carlo, Morra Margherita e Giordano Loredana (pari a circa € 2.690,00/2.730,00 netti mensili) sono superiori rispetto all’ammontare complessivo delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare medesimo (pari, come dianzi accennato, ad € 1.723,11 mensili complessivi); 6) che peraltro, sotto altro aspetto, deve rilevarsi che l’ammontare delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare è destinato ad aumentare successivamente alla vendita dell’immobile sito in Rodello che costituisce l’attuale luogo di residenza del nucleo medesimo (la vendita dell’immobile darà infatti luogo alla necessità, per i Sigg.ri Colli, Morra e Giordano, di reperire un nuovo immobile ove trasferire la propria residenza, per il quale dovranno corrispondere un canone di locazione); 7) che pertanto, sulla base di tali circostanze, va ritenuto che le somme da escludere dalla liquidazione controllata ai sensi dell’art. 268 comma 4 lett. b) CCII in quanto necessarie per il mantenimento del nucleo familiare de quo debbano essere determinate nella misura degli interi importi percepiti a titolo di pensione da Colli Luigi e da Morra Margherita nonchè nella misura dell’importo dello stipendio percepito dalla Sig.ra Giordano Loredana che residuerà dal versamento alla procedura di € 75,00 mensili (con conseguente versamento alla procedura per il periodo di durata della stessa pari ad anni 3, da parte della Sig.ra Giordano Loredana, di complessivi euro 2.700,00, da corrispondersi mediante 36 rate mensili da € 75,00 cadauna a far data dall’apertura della liquidazione); ritenuto dunque che tale ultima proposta debba considerarsi meritevole di accoglimento (con le precisazioni testè effettuate) in quanto conforme al disposto dell’art. 268 comma 3 CCII;
atteso dunque che la tempistica ipotizzata per la definizione di tale procedura è di 3 anni (o comunque sino alla conclusione degli adempimenti previsti per l’esecuzione del piano), con la finalità di provvedere al pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri prededucibili e con la restante parte, nei limiti delle risorse disponibili, i residui creditori;
dato atto che i ricorrenti hanno fatto ricorso ad una procedura di sovraindebitamento di stampo familiare ai sensi dell’art. 66 CCII, della quale risultano sussistere i presupposti, in considerazione del fatto che sono conviventi (in particolare i Sigg.ri Colli Carlo, Morra Margherita e Giordano Loredana) e membri della stessa famiglia; d’altronde una parte non indifferente dell’indebitamento ha un’origine comune, trattandosi in buona parte di debiti che derivano dallo svolgimento dell’attività imprenditoriale della ridetta società Discolandia S.n.c. (di cui erano soci i Sigg.ri Colli Carlo, Colli Mauro e Giordano Loredana) e/o di debiti contratti congiuntamente (come ad esempio il mutuo stipulato in data 18.1.2008 dai Sigg.ri Coli Carlo, Colli Mauro e Colli Luigi);
osservato che è ammissibile la proposizione di una domanda di liquidazione controllata in forma familiare ai sensi dell’art. 66 CCII, in considerazione dii una pluralità di indici ermeneutici. Innanzitutto, la circostanza che l’art. 65 CCII riconduce nel novero delle procedure per la soluzione delle crisi da sovraindebitamento sia le procedure di concordato minore e di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia la liquidazione controllata – come reso evidente dal richiamo alle norme del Titolo V, Capo IX – e l’art. 66, che detta la (scarna) disciplina delle procedure familiari stabilisce che i membri della stessa famiglia sono ammessi a presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Difatti tutte queste procedure di risoluzione della crisi, che pure si declinano attraverso sistemi e regole differenti, rispondono ad una finalità comune, ovvero, non solo quella di assicurare ai sovraindebitati la possibilità di ripartire, mondati dai debiti, e reintrodursi nel circuito economico (cd “fresh restart”), ma ancor più di garantire loro un tenore di vita dignitoso, idoneo tra l’altro ad evitare il rischio che essi facciano ricorso a forme abusive e finanche estorsive di erogazione del credito. Tale finalità può essere meglio perseguita mediante la proposizione di un’unica domanda di risoluzione in tutti i casi in cui la situazione debitoria riguardi un unico nucleo familiare oppure discenda da origini comuni. Nella consapevolezza che i membri della stessa famiglia sono avvinti da legami non solo affettivi, ma anche economici tali per cui, da una parte, le finanze che essi possono apportare a beneficio della procedura sono in parte comuni e comuni sono le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, dall’altra, la risoluzione della crisi e la conseguente esdebitazione non può riguardare solo alcuni membri ma deve abbracciare il nucleo familiare nella sua interezza. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito successiva all’entrata in vigore del D. Lgs n° 14/2019: tale norma “è oggi collocata nel CCII tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell’art. 65 comma 1 CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il CCII l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata” (cfr Tribunale di Verona 6.10.2022; Tribunale di Forlì 20.10.2022; Tribunale di Foggia 25.3.2024);
dato atto che sebbene i ricorrenti abbiano presentato la domanda di apertura della liquidazione controllata in via congiunta, la necessità di tenere distinte le masse attive e passive come sancito dall’art. 66 comma 3 CCII impone che siano aperte distinte procedure di liquidazione, tenendo distinte le rispettive masse attive e passive, e che il Liquidatore svolga gli adempimenti previsti dall’art. 272 e ss CCII in modo distinto per ciascuna di esse;
rilevato che l’istanza di liquidazione controllata deve venire vagliata sulla base della oggettiva sussistenza dei requisiti di legge e della esaustività e completezza della documentazione depositata, elementi, questi, rinvenibili nelle considerazioni sviluppate dall’Avv. Patti che ha concluso (tenuto conto di tutte le posizioni creditorie esistenti) esprimendo “giudizio positivo sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta di liquidazione del patrimonio”, come richiesto dall’art. 269 comma 2 D. Lgs. 12.1.2019 n° 14;
rilevato inoltre che deve essere disposto che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (salva l’ipotesi in cui vengano iniziate o debbano proseguire azioni esecutive individuali finalizzate al soddisfacimento di crediti fondiari, in ossequio all’insegnamento della Suprema Corte a mente del quale “il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.”; cfr sul punto Cass. 19/08/2024 n° 22914);
ritenuto che esistono, quindi, i presupposti per l’accoglimento dell’istanza;
PQM
visti gli artt. 2 e 270 Codice della Crisi di Impresa
DICHIARA
l’apertura delle procedure di liquidazione controllata di COLLI LUIGI (residente in Vado Ligure, via Na Munte n° 16), COLLI CARLO, MORRA MARGHERITA e GIORDANO LOREDANA, residenti in Rodello, via Montà n° 25;
DETERMINA
le somme da escludere dalla liquidazione controllata ai sensi dell’art. 268 comma 4 lett. b) CCII in quanto necessarie per il mantenimento del nucleo familiare dei ricorrenti nella misura degli interi importi percepiti a titolo di pensione da Colli Luigi e da Morra Margherita nonchè nella misura dell’importo dello stipendio percepito dalla Sig.ra Giordano Loredana che residuerà dal versamento alla procedura di € 75,00 mensili (con conseguente versamento alla procedura per il periodo di durata della stessa pari ad anni 3, da parte della Sig.ra Giordano Loredana, di complessivi euro 2.700,00, da corrispondersi mediante 36 rate mensili da € 75,00 cadauna a far data dall’apertura della liquidazione);
NOMINA
Giudice Delegato, per tutte le procedure, il dr. DAVIDE ATZENI;
NOMINA
liquidatore, per tutte le procedure, il Dott. Alberto Marchese con studio in Savona;
ORDINA
ai debitori di provvedere al deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (se trattasi di soggetti che devono tenere tali documenti) e dell’elenco dei creditori;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni dei debitori termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ex art. 201 Codice della Crisi di Impresa;
ORDINA
ai debitori la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ORDINA
al liquidatore di procedere ex art. 270 comma 2 lett. F) e G) Codice della Crisi di Impresa, all’inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Savona o del Ministero della Giustizia, con oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti diversi dai debitori;
ORDINA
la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati;
AUTORIZZA
il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. Att. C.P.C,
ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l’elenco dei clienti e dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. n. 78.2010, convertito nella L. n. 122.2010 e succ. mod;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con le parti debitrici, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con le parti debitrici;
visto l’art. 150 Codice della Crisi di Impresa:
DISPONE
che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
ORDINA
che la presente sentenza sia comunicata ex art. 270 comma 4 Codice della Crisi di Impresa, mediante notificazione ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Si comunichi anche al liquidatore.
Savona, 22.7.2025
Il Giudice Relatore
Dott. Davide Atzeni
Il Presidente
Dr. Paola Di Lorenzo
GIAN FRANCO SEVERINI
liquidazione controllata N. 48-1/ -1/2025 procedimento unitario
Sent. n. 42/2025 pubbl. il 21/07/2025 - Rep. n. 39/2025 del 24/07/2025

TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In linea dal 30 luglio 2025 fino al 30 luglio 2028
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Gianmarco Marinai Presidente
dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel. est.
dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 270 CCII
nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale n. 48/2025 R.G. promosso da:
Fondo Integrazione Malattia Infortunio e Assistenza Varia – F.I.M.I.A.V. (c.f. 80010670521), in persona del Presidente del Comitato di Gestione e legale rappresentante Dott. Gianluca Cavicchioli, con sede in Via Montanini n. 92, Siena ed ivi elettivamente domiciliato in Via delle Terme n. 4, presso e nello studio dell’Avv. Carmen Dolores Cadeddu (c.f. CDDCMN87A64G113A – pec carmendolorescadeddu@pec.ordineavvocatisiena.it), che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
Creditore ricorrente
nei confronti di
Gian Franco Severini (c.f. SVRGFR50B07B646M – P.I. 01486600529) in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, corrente in Rapolano Terme (SI), Località Armaiolo n. 23;
Debitore contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/05/2025 e regolarmente notificato al debitore a mezzo pec, il ricorrente Fondo Integrazione Malattia Infortunio e Assistenza Varia ha chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale o in subordine della liquidazione controllata dell’imprenditore individuale GIAN FRANCO SEVERINI, esponendo di vantare crediti per contributi assistenziali per il complessivo importo di circa Euro 1.142,72, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre spese della procedura monitoria, come accertato con decreto ingiuntivo n. 80/2022 del 15/04/2022, emesso dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Siena e notificato al debitore il 04/05/2022 unitamente all’atto di precetto.
A dimostrazione della sussistenza dello stato di insolvenza, l’istante ha dedotto l’inadempimento da parte del debitore del proprio credito e l’esito negativo dei plurimi tentativi di pignoramento presso terzi espletati e delle verifiche svolte ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCI. Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.
All’udienza del 10/07/2025, il procuratore della ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e la Giudice relatrice ha riservato di riferire al Collegio per la decisione nella odierna camera di consiglio.
Esaminati gli atti e i documenti, lette le risultanze delle informative acquisite e sentita la Giudice relatrice in camera di consiglio, nonché ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il proprio centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la sede dell’impresa, nel circondario di questo Tribunale in Rapolano Terme (SI), deve essere aperta la liquidazione controllata di GIAN FRANCO SEVERINI, in accoglimento della domanda avanzata in via subordinata dal ricorrente.
Ritiene, infatti, il Collegio che sussistano i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione
controllata in quanto:
- il debitore ha qualifica di imprenditore agricolo e svolge attività prevalente di “silvicoltura ed altre attività forestali (…)”, come risultante dalla visura camerale in atti, e non sono stati allegati dal ricorrente né lo svolgimento di attività commerciale, né la relativa prevalenza;
- il debitore non è dunque assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi e di insolvenza;
- il debitore versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 1, comma 2, lett. c del CCI come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»), poiché non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e in particolare dal mancato pagamento del credito nei confronti del fondo ricorrente, dall’esito dei tentativi di pignoramento presso terzi espletati dall’istante e delle verifiche svolte ai sensi dell’art.492bis c.p.c., nonché dalla pluralità è consistenza dei debiti erariali emersi in corso di istruttoria, di cui il considerevole importo di Euro 276.225,14, già trasmesso all’Agente della riscossione;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell’istruttoria è superiore a € 50.000,00 come stabilito dall’art. 268, co. 2 CCII, tenuto conto del credito vantato dal creditore istante;
- il debitore rimasto contumace non ha dimostrato di aver presentato richiesta di attestazione all'OCC ex art. 268 comma 3 CCII con riferimento alla impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Ai sensi dell’art. 270, co. 2, lett. b) CCII con la sentenza di apertura della liquidazione controllata il tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l’OCC di cui articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”.
Nel caso di specie, può essere chiamata a svolgere le funzioni di liquidatore la Dott.ssa Patrizia Sideri, professionista iscritta nell'elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202;
Si osserva inoltre che il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice e della sua famiglia dovrà essere in concreto determinato dal giudice delegato previa istanza del liquidatore, nella quale saranno fornite indicazioni sui redditi della debitrice e sulle spese necessarie per il sostentamento della stessa e della sua famiglia.
Occorre infine rilevare che, ai sensi dell’art. 270 lettera f) CCII il Tribunale «dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese» e che deve pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura e comunque per la durata di anni 1 e che la presente sentenza sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, stante l’attività svolta dal debitore.
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII,
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Gian Franco Severini (c.f. SVRGFR50B07B646M – P.I. 01486600529) in qualità di titolare dell’omonima impresa agricola individuale, corrente in Rapolano Terme (SI), Località Armaiolo n. 23;
nomina
quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco Marinai;
nomina
quale liquidatrice la dott.ssa Patrizia Sideri, invitandola a far pervenire l’accettazione dell’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, corredata dalla dichiarazione di cui all’art. 35.1, co. 3 d.lgs. 159/2011;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
ordina
altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
dà atto
che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone
che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- che il liquidatore depositi, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
dispone
che la presente sentenza sia immediatamente inserita nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia per la prescritta pubblicazione e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti, e pubblicata presso il Registro delle Imprese;
dispone
che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII.
Si comunichi al ricorrente e alla liquidatrice nominata.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 12 luglio 2025 su relazione della Dott.ssa Lisi
.Il Presidente
dott. Gianmarco Marinai
La Giudice est.
dott.ssa Valentina Lisi
VESPRINI CLAUDIO e VASILENKO IRINA
liquidazione controllata
Sent. n. 48/2025 pubbl. il 17/07/2025 - Rep. n. 54/2025 del 17/07/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
Sezione Civile
in linea dal 29 luglio 2025 fino al 14 luglio 2028
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala’Presidente
dott. Andrea Enrico Polimeni Giudice rel. est.
dott.ssa Filomena Di Gennaro Giudice
nel procedimento portante il n. 80-1/2025 P.U., instaurato su ricorso promosso da CLAUDIO VESPRINI (VSPCLD58A19G920K) e IRINA VASILENKO (VSLRNI64L4421S4W), rappresentati e difesi dall’avv. BRUNO TORRETTI
ricorrente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 268 CCII presentato dai debitori in data 4 luglio 2025, ed esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore;
premesso che al presente procedimento si applicano, ai sensi dell’art. 270, co. 5, CCII, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III del CCII, e che, tuttavia, provenendo l’istanza dai debitori, non vi è necessità
di fissare un’udienza di convocazione delle parti, in assenza di specifici contraddittori (v. Trib. Reggio Emilia 12 dicembre 2022 e Trib. Verona 20 settembre 2022);
ritenuto che sussista la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale ai sensi dell’art. 27, co. 2, CCII (richiamato dall’art. 268, co. 1, CCII), essendo il centro degli interessi principali di entrambi i debitori (avuto riguardo,ai sensi dell’art. 27, co. 3, CCII, alla loro residenza) sito a Recanati (MC), Comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata;
considerato che è senz’altro ammissibile la presentazione di un’unica domanda di apertura della liquidazione controllata da parte di membri della stessa famiglia che (come nel caso in esame) siano conviventi o il cui sovraindebitamento
abbia un’origine comune, stante la chiara previsione dettata in tal senso dell’art. 6, co. 1, CCII (come novellato dal d.lgs. 136/2024), con l’espresso richiamo di tutte le “procedure di cui all’articolo 65, comma 1” e dunque anche della liquidazione controllata (v. in argomento, in senso favorevole all’ammissibilità di una tale domanda già prima della suddetta novella normativa, Trib. Pescara 23 luglio 2024, Trib. Arezzo 8 maggio 2024, Trib. Pesaro 12 febbraio 2024, Trib. Forlì 20 ottobre 2022, e Trib. Verona 5 ottobre 2022; contra, ma isolata, Trib. Lucca 27 febbraio 2024), e con la precisazione secondo cui “la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo” (situazione che, peraltro, non ricorre nel caso di specie; sul tema, v. Trib. Pesaro 12 febbraio 2024),ferma la distinzione tra le masse attive e passive dei singoli debitori nell’ambito dell’unitaria liquidazione controllata, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
dato atto che risulta rispettato il disposto dell’art. 40, co. 2, CCII (anch’esso applicabile al presente procedimento, in quanto compatibile, per richiamo adopera dell’art. 270, co. 5, CCII), poiché il ricorso reca l’indicazione dell’ufficio giudiziario, dell’oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
rilevato che i debitori ricorrenti non hanno fatto la richiesta di cui all’art.54, co. 2, primo periodo, CCII, né hanno formulato istanze di concessione di mi sure protettive “atipiche” o di misure cautelari, tali non essendo, evidentemente, le richieste di disporre l’improcedibilità delle procedure esecutive in atto, in quanto trattasi di effetto ex lege dell’apertura della liquidazione controllata in forza del combinato disposto degli artt. 150 e 270, co. 5, CCII;
rilevato che sussiste per entrambi i debitori lo stato di sovraindebitamentoex art. 268, co. 1, CCII, avuto riguardo alla definizione di cui all’art. 2, lett. c), CCII (v. Trib. S. Maria Capua Vetere 11 maggio 2023), versando entrambi i ricorrenti in stato di insolvenza in quanto non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (v. Trib. Genova 17 agosto 2022), come emerge, tra l’altro, dall’entità dei debiti per finanziamenti in rapporto al reddito e alle liquidità, a loro volta rapportati alle esigenze di mantenimento del nucleo familiare;
dato atto che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall’OCC, conla quale è stata espressa un’idonea valutazione sulla completezza ed attendibilitàdella documentazione depositata a corredo della domanda (dovendo peraltro evidenziarsi a tal riguardo che, alla luce del novellato art. 270, co. 5, CCII, non puòpiù ritenersi applicabile al procedimento in esame la disposizione di cui all’art. 39CCII, quanto alla specifica individuazione della documentazione che deve essere allegata alla domanda: sul tema, prima della novella, v. Trib. Bologna 29 maggio 023 e Trib. Verona 20 settembre 2022), ed è stata altresì esaustivamente illustrata la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, con l’indicazione delle cause del loro indebitamento e della diligenza da essi impiegata nell’assumere le obbligazioni, e con l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, CCII (avuto riguardo alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, al netto delle spese di procedura: v. ex multis, Trib. Treviso 18 giugno 2024 e Trib. Bergamo 16 novembre 2023);
precisato che i limiti di cui all’art. 268, co. 4, lett. b), CCII non possono essere stabiliti con la presente sentenza ma dovranno essere indicati dal giudice delegato, su istanza del liquidatore o degli stessi debitori (v. sul punto le condivisibili motivazioni di Trib. Modena 19 giugno 2024 e di Trib. Treviso, 25 settembre 2023);
precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assumerilievo l’eventuale proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando liquidatore la verifica dell’attivo e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII nonchéla valutazione dell’avvio di eventuali azioni revocatorie in presenza di atti dispositivi pregiudizievoli;
precisato, altresì, che la liquidazione controllata investe la totalità dei beni dei debitori ricorrenti, salva la possibilità di autorizzazione all’utilizzo di alcuni di essi ai sensi dell’art. 270, co. 2, lett. e), CCII, e salva la possibilità che il curatoresia autorizzato dal giudice delegato, nel corso della procedura, a non acquisire all’attivo o a rinunciare a liquidare beni la cui attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente (v. in tal senso Trib. Lecce 3 aprile 2024);
ritenuto di dover autorizzare i debitori ad utilizzare l’immobile sito a Recanati (MC), Via Anselmini n. 26, foglio 61 particella 28 sub. 9 e 13 (tenuto conto del fatto che trattasi del luogo di residenza del nucleo familiare), nonché di autorizzare il debitore Claudio Vesprini ad utilizzare l’autovettura targata DM406YT, sino all’aggiudicazione definitiva di tali beni all’esito delle relative procedure competitive, ferma la possibilità di ordinarne il rilascio in un momento anteriore nelcaso in cui tale utilizzo arrechi pregiudizi alla massa dei creditori concorsuali (v. ex multis Trib. Torino 24 settembre 2024);
precisato che: a) il compenso unitario dell’OCC e (poi) liquidatore sarà liquidato dal giudice – in conformità ai parametri di cui al d.m. 202/2014 – al termine della procedura (tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’Organismo con il debitore, anche in applicazione analogica di quanto previsto dagli artt. 71, co. 4, e 81, co. 4, CCII), ai sensi dell’art. 275, co. 3, CCII, salva l’eventuale liquidazione di acconti nel corso della procedura stessa in presenza di giustificati motivi (v. Trib. Verona 30 settembre 2024, Trib. Rimini 30 maggio 2024, e Trib.Torino 7 maggio 2024), non rilevando peraltro in senso contrario eventuali diverse indicazioni contenute nello stato passivo (v. Trib. Milano 14 novembre 2023); b) il compenso spettante al difensore/advisor (che di regola non può eccedere quello previsto per il Gestore: v. Trib. Parma 11 ottobre 2023; e non è, in ogni caso, assistito dalla prededuzione, tenuto conto anche dell’abrogazione dell’art. 277, co. 2, CCII e dell’attuale tenore dell’art. 6 CCII) dovrà essere oggetto di nsinuazione al passivo ed ammesso in base ai criteri di legge (v. Trib. Forlì 28 settembre 2023, Trib. Torino 3 agosto 2023 e Trib. Pavia 9 settembre 2022);
ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti dei ricorrenti;
ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura e previa verifica dell’assenza delle condizioni ostative;
rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compi mento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall’art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 276 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
DICHIARA
l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di CLAUDIO VESPRINI (VSPCLD58A19G920K) eIRINA VASILENKO(VSLRNI64L4421S4W);
NOMINA
giudice delegato il dott. Andrea Enrico Polimeni; liquidatore la dott.ssa LOREDANA MARZIALI;
ORDINA
ai debitori di depositare entro sette giorni l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti in atti;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII;
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell’immobile sito a Recanati (MC), Via Anselmini n. 26, foglio 61 particella 28 sub. 9 e 13, e dell’autovettura targata DM406YT (che entrambi i debitori, per quel che concerne l’immobile, e il debitore Vesprini, per quanto riguarda l’autovettura, sono autorizzati provvisoriamente ad utilizzare), il cui rilascio verrà ordinato a seguito dell’aggiudicazione definitiva all’esito delle relative procedure competitive (ferma la possibilità di ordinarne il rilascio in un momento anteriore nel caso in cui il persistente utilizzo nelle more da parte dei debitori arrechi pregiudizi alla massa dei creditori concorsuali);
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvoquanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, lepensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
AVVERTE
il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza
delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore con apposita relazione;
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che, eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che, terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali,comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che, in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune,dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII;
ORDINA
che, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte dei patrimoni da liquidare, venga effettuata – su richiesta del liquidatore – la trascrizione della presente sentenza presso gli Uffici competenti;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria l’accettazione dell’incarico corredata di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, aggiornil’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell’art. 270, co. 4, CCII, indicando l’indirizzo p.e.c. al quale dovranno essere inoltrate le domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modidella liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gliatti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti ead assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai finidella liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzoanno dall’apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni dicui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione;
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescrittodall’art. 270, co. 2, lett. f), CCII, nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alleparti e al liquidatore.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 15/07/2025.
Il Giudice relatore
(Andrea Enrico Polimeni)
Il Presidente
(Paolo Vadala’)
CALVANI ALESSANDRA
stato passivo domande tempestive in linea dal 15 dicembre 2025 fino al 14 giugno 2026
apertura liquidazione controllata LC 61/2025
Sent. n. 158/2025 pubbl. il 21/07/2025 - Rep. n. 180/2025 del 21/07/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 29 luglio 2025 fino al 28 luglio 2028
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Calvani Alessandra (C.F. CLVLSN64P54F205R) nata a Milano il 14.9.1964;
rappresentata e difesa dall’avv. Simone Di Dio;
con l’ausilio dell’OCC Avv. Valentina Carlini.
Rilevato che, con ricorso depositato il 27.06.2025, Calvani Alessandra ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC; considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.
Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell’aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura; differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- la ricorrente risulta avere la propria residenza in un immobile sito in Rapallo (GE), Via Corso Assereto Giuseppe n. 28/11 assieme al proprio marito sig. David Bishop Foellinger di nazionalità americana, utilizzato in forza di contratto di locazione stipulato da quest’ultimo con la società San Marco S.r.l. a decorrere dall’01.06.2024 della durata di anni 4+4, corrispondendo un canone mensile di euro 1.040,00 comprensivo di acconto spese di amministrazione;
- non risulta titolare di beni immobili;
- risulta titolare di un autoveicolo Fiat Panda EC436RZ del valore dichiarato di circa euro 4.000,00;
- risulta titolare esclusiva dei seguenti rapporti:
- poste italiane: euro 39,82 al 20.3.2025;
- cp carte prepagate n. 4023601037692555: saldo disponibile € 4,89;
- cx carte evolution retail n. 5333171124841962: saldo disponibile € 1,23;
- cx carte evoliution retail n. 5333171138345026: saldo disponibile € 1,39;
- inoltre, è titolare assieme alla figlia sig.ra Clarissa Maria Ancona dei seguenti rapporti:
- c/c 001004135750: saldo disponibile € 52,33;
- libretto risparmio 000043874390: saldo disponibile € 4,15;
- libretto risparmio 000019548621: saldo disponibile € 7,61;
- llibretto 000051060561 saldo disponibile € 0;
- libretto risparmio 000019164850: saldo disponibile € 0,54;
- libretto risparmio 000019622371: saldo disponibile € 0 in estinzione; da ultimo, si fa presente che la ricorrente risulterebbe titolare di carta payoneer con saldo disponibile pari a 0;
- risulta esercitare attività di B&B presso l’immobile di proprietà del marito sito in Rapallo (GE), Piazza Garibaldi n. 15 Int. 2 concessole in comodato d’uso gratuito in data 01.05.2023; in base alle dichiarazioni della propria commercialista, dott.ssa Raffaella Gola, l’entrata su base annuale per l’anno 2023 è stata pari ad euro 19.145,00 lordi - trattasi di proventi ex art. 67 lett. h e h ter TUIR - che, tassata secondo la cd cedolare secca per euro 4.021,00, porta a un netto annuo di € 15.124,00 che corrisponde a un mensile di € 1.260,33; per l’anno 2024 invece risulta aver introitato euro 17.046,00 netti dal rapporto con Airbnb. Dagli e/c di una delle carte Poste risulta inoltre un’entrata di € 467,44 da Booking - somma sempre netta in quanto anche tale piattaforma applica a monte la c.d. cedolare secca -. Ne consegue che la ricorrente ha percepito entrate mensili per euro 1.260,33 in relazione all’anno 2023 ed euro 1.459,48 in relazione all’anno 2024, a cui corrispondono euro 15.124,00 annuali per l’anno 2023 ed euro 17.513,79 annuali per l’anno 2024;
- il sig. Foellinger, invece, ha dichiarato di percepire una pensione di euro 1.578,50 mensili per l’anno 2023 ed euro 1.739,13 mensili per l’anno 2024, a cui corrispondono euro 18.942,00 annuali per l’anno 2023 ed euro 20.869,01 annuali per l’anno 2024;
- risulta pertanto un reddito familiare annuo netto pari ad euro 34.066,00 per l’anno 2023 ed euro 38.383,40 per l’anno 2024, a cui corrispondono euro 2.838,83 mensili per l’anno 2023 ed euro 3.198,62 per l’anno 2024, così come attestato dall’OCC nella propria relazione;
- per quanto riguarda la situazione debitoria:
- risultano debiti privilegiati per euro 263.678,89 nei confronti di ADER Genova, ADER Milano, ADE Genova, INPS Pavia e Regione Liguria e debiti chirografari per euro 54.185,52 sempre nei confronti dei suddetti enti;
- la massa debitoria totale della ricorrente risulta quindi essere pari ad euro 317.864,41;
- la quota incomprimibile viene dedotta dalla ricorrente e non condivisa dall’OCC che, nella propria relazione, deduce la comprimibilità delle voci di spesa indicate; ad ogni buon conto, la suddetta quota risulta essere individuata in euro 3.085,00 ed in base alle seguenti voci di spesa:
- euro 800,00 per spese alimentari e pulizia casa;
- euro 100,00 per carburante veicoli;
- euro 200,00 abbonamento trasporti (figlia);
- euro 350,00 luce, gas, telefono;
- euro 1.049,00 canone di locazione e spese di amministrazione;
- euro 500,00 mantenimento figlia;
- al riguardo, l’OCC fa presente che la figlia avrebbe convissuto con i ricorrenti sino a circa fine marzo del c.a. e che a partire dall’01.04.2025 risiederebbe a Genova, via Paleocapa n. 29/7 scala B, avendo stipulato contratto di locazione ad uso transitorio sino all’01.03.2026 al canone mensile di euro 485,00; dalle risultanze del certificato di residenza, emerge che la predetta abbia ancora la residenza presso i genitori;
- da ultimo, va fatto presente che il sig. Foellinger avrebbe espresso l’impegno di farsi carico integralmente delle spese familiari per tutta la durata della proceduta di liquidazione controllata consentendo, pertanto, di individuare un’eccedenza mensile degli introiti della ricorrente quantificata in euro 600,00 x 36 mensilità, oltre ad euro 4.000,00 derivanti dalla vendita dell’autoveicolo di sua proprietà e da euro 39,82 quale liquidità della carta Poste Italiane S.p.a.; il totale messo a disposizione della procedura, nelle intenzioni della ricorrente, ammonterebbe quindi ad euro 25.639,82;
- al riguardo va tuttavia fatto presente, sin da ora, che tale auto - impegno ad assumersi la copertura integrale delle spese familiari per il triennio in cui la procedura si svolgerà è suscettibile di rilevanti interferenze con la c.d. quota incomprimibile elaborata dalla ricorrente nel proprio ricorso – interferenza che sarà meglio esplicata nel provvedimento di fissazione della predetta quota – che, in questo modo, appare sin da ora sostanzialmente azzerata, dato che non vi sarebbe ragione di calcolare una quota incomprimibile in capo alla ricorrente nel momento in cui il marito espressamente ha dichiarato di farsi carico delle integrali spese familiari (doc. 49) eccetto che per le spese funzionali per il B&B – laddove, invece, per il canone della locazione delle propria figlia, la questione sarà analizzata nel suddetto provvedimento di fissazione -;
considerato che l’eventuale congruità delle sopraelencate spese e l’individuazione della corretta quota incomprimibile verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all’apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale
esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di terzi;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
Calvani Alessandra (C.F. CLVLSN64P54F205R) nata a Milano il 14.9.1964;
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatrice l’avv. Valentina Carlini;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l’art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- -entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio 17.07.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
L’ESSENZA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA
apertura liquidazione controllata LC 60/2025
Sent. n. 156/2025 pubbl. il 18/07/2025 - Rep. n. 178/2025 del 18/07/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 29 luglio 2025 fino al 28 luglio 2028
Sentenza. n. 157/2025 apertura liquidazione controllata LC 60/2025
FORTUNA MARCO
apertura liquidazione controllata LC 59/2025
Sent. n. 156/2025 pubbl. il 18/07/2025 - Rep. n. 178/2025 del 18/07/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 29 luglio 2025 fino al 28 luglio 2028
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Fortuna Marco, nato a Genova il 31.10.1960 (C.F. FRTMRC60R31D969N);
assistito dagli avv.ti Carlo Assereto e Davide Assereto;
con l’ausilio dell’OCC Avv. Sara Savoldelli.
Rilevato che, con ricorso depositato il 04.07.2025, Fortuna Marco ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’OCC; considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI, ciò a seguito dei chiarimenti richiesti ed ottenuti dal Tribunale all’udienza di comparizione personale dell’OCC in data 16.07.2025 anche tramite il deposito cartaceo di ulteriori documenti, compiuto alla suddetta udienza, consistenti in: visura ordinaria sig. Fortuna, da cui risulta che l’attività di bar e torrefazione veniva cessata sin dall’anno 2021 poco dopo il suo avvio causa persistenza covid – 19; dichiarazioni dei redditi della sig.ra Garbarino per gli anni diimposta 2021, 2022 e 2023 sulla cui base è dato riscontrare la correttezza di quanto dedotto nel ricorso introduttivo e nella relazione circa gli effettivi introiti annuali e mensili della stessa; visura storica dell’attività imprenditoriale svolta come ditta individuale della sig.ra Garbarino, da cui risulta che tale attività è avviata dal 2003, che non vi sono dipendenti occupandosene solo la signora Garbarino; estratto di matrimonio della sig.ra Garbarino e del sig. Fortuna, da cui emerge che gli stessi sono in regime di separazione dei beni;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.
Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell’aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
- differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- il ricorrente risulta risiedere assieme alla moglie, sig. Sara Garbarino, in un immobile sito in Genova, Passo dei Barnabiti n. 3/11 di proprietà esclusiva della moglie;
- il ricorrente risulta comproprietario per la quota pari al 25% del bene immobile sito in Genova – Via A. Robino 35/1 Piano T. Dati catastali: Sez. GED, Foglio 34, Particella 682, Subalterno 6, vani 5, Rendita catastale 839,24. Si fa presente che su tale immobile grava il diritto di abitazione da parte della madre dell'istante quale coniuge superstite e che, ove non vengano rinvenuti interessati/acquirenti all’esito di procedura pubblica competitiva, quest’ultima ha avanzato proposta di acquisto della predetta quota; Il ricavato della vendita verrà messo a disposizione dei creditori che l’OCC individua in euro 24.233,05;
- il ricorrente non risulta essere titolare di beni mobili registrati;
- il ricorrente risulta essere titolare del conto corrente n. 1000/800225 accesso presso Intesa San Paolo Fil. Genova 3, intestato all'istante e alla moglie Sara Garbarino, il cui saldo è negativo; risultava inoltre titolare del conto corrente n. 1059933257 acceso presso Poste Italiane, cointestato con la madre Signora Anna Maria Valenti, oggi attualmente estinto;
- il ricorrente risulta attualmente disoccupato, non percependo né reddito né pensione risultando, quindi, ad integrale carico della moglie sig.ra Garbarino che esercita attività di tabaccheria in forma di ditta individuale senza dipendenti; quest’ultima, così come risulta dalle dichiarazioni dei redditi versate agli atti per gli anni 2021, 2022 e 2023, risulta percepire introiti mensili per euro 1.900,00 netti mensili di media; ne consegue che l’unico reddito mensile viene prodotto dalla sig.ra Sara Garbarino;
- per quanto riguarda la situazione debitoria, risultano debiti privilegiati per un totale di euro 87.449,29 di Avv. Andrea Mortara; Intesa San Paolo; Agenzia delle Entrate – Riscossione e debiti chirografari per euro 131.070,82 nei confronti di Teso Aldo; Bevagni Anna Maria; Boggiano Fabrizio; Boggiano Marzio; circa la possibilità di esdebitazione in relazione a tali debiti, il Tribunale rimanda ogni valutazione al momento temporale competente, ossia al momento della chiusura della procedura;
- la massa debitoria totale del ricorrente risulta quindi essere pari ad euro 218.520,11;
- la quota incomprimibile viene calcolata dal ricorrente in euro 1.850,00 ma, al riguardo, considerando che la sig.ra Sara Garbarino non è parte della procedura e che il sig. Fortuna, unico ricorrente, attualmente non percepisce alcun reddito, non vi è alcuna ragione di individuarla in quanto quest’ultima sarebbe di qualche utilità solo in presenza di introiti economici in favore del ricorrente, circostanza allo stato da escludersi nel caso di specie per come attestato dall’OCC. Ovviamente, qualora nel corso della procedura il sig. Fortuna reperirà un’occupazione/pensione ovvero beneficerà di introiti economici, su istanza del liquidatore ben si potrà verificare l’ulteriore surplus economico da versare in favore dei creditori;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale
esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
Fortuna Marco, nato a Genova il 31.10.1960 (C.F. FRTMRC60R31D969N);
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatrice l’avv. Sara Savoldelli;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l’art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti – e, in particolare, rispetto al seguente bene immobile: sito in Genova – Via A. Robino 35/1 Piano T. Dati catastali: Sez. GED, Foglio 34, Particella 682, Subalterno 6, vani 5, Rendita catastale 839,24 per la quota di proprietà di ¼ in capo al ricorrente;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno; fa presente che, essendo allo stato l’unica utilità economica ritraibile dalla presente procedura il corrispettivo della vendita della quota di comproprietà, a seguito del relativo incasso ben potrà essere immediatamente predisposto il progetto di riparto somme con correlati pagamenti in favore dei creditori e depositata istanza di chiusura della procedura; in un termine, quindi, anche eventualmente inferiore rispetto ai tre anni ove le attività liquidatorie e di incasso vengano completate prima di quest’ultimo termine;
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon
- andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Genova, camera di consiglio del 17.07.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
SCANFERLA FRANCESCA
apertura liquidazione controllata LC 63/2025
Sent. n. 160/2025 pubbl. il 25/07/2025 - Rep. n. 182/2025 del 25/07/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 29 luglio 2025 fino al 28 luglio 2028
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Scanferla Francesca (C.F. SCNFNC90D57D969G), nata a Genova in data 17.04.1990,
rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Villa;
con l’ausilio dell’OCC Avv. Massimiliano Massara.
Rilevato che, con ricorso depositato il 17.07.2025, Scanferla Francesca ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC; considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.
Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell’aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
- differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- la ricorrente risulta abitare in Genova, Via Emanuele Canesi 37/23, unitamente alla propria compagna, Sig.ra Valentina Ottone, in un immobile condotto in locazione;
- non risulta titolare di beni immobili;
- non risulta titolare di beni mobili registrati;
- risulta titolare di carta Postepay Evolution c/o Poste Italiane con saldo al 31.12.2024 di euro 2.000,32;
- risulta essere lavoratrice subordinata alle dipendenze di Poste Italiane S.p.A., per la quale svolge attualmente funzioni di “addetto senior” (livello D del CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane) presso l’ufficio di Busalla (GE) in forza di contratto di lavoro subordinato sottoscritto in data 1/10/2021;
- dal CUD 2024 emerge che per l’anno 2023 il profilo reddituale è stato il seguente: reddito annuo lordo euro 26.171,01; reddito annuo netto euro 20.762,25; reddito mensile netto (media su 14 mensilità): euro 1.483,02; invece dalle buste paga allegate alla domanda può desumersi che per l’anno 2024 il profilo reddituale è stato il seguente: retribuzione annua lorda euro 32.743,50; retribuzione annua netta euro 23.901,00; retribuzione mensile netta (media su 14 mensilità) euro 1.707,21. Le buste paga per il periodo gennaio - aprile 2025 confermano il medesimo livello reddituale dell’anno 2024 potendosi, quindi, individuare una retribuzione mensile netta di euro 1.707,00;
- per quanto riguarda la situazione debitoria, risultano:
- debiti con INPS per euro 73.107,21;
- debiti con INAIL per euro 28.845,32;
- debiti con Agenzia delle Entrate per euro 119.824,36;
- debiti con Comune di Genova - Polizia Urbana per euro 2.156,42;
- debiti con Camera di Commercio di Genova per euro 276,55;
- debiti per canone RAI euro 113,17;
- debiti con Agenzia delle Entrate – Riscossione per euro 18.166,58;
- la massa debitoria totale del ricorrente risulta quindi essere pari ad euro 242.489,61
- la quota incomprimibile viene calcolata dall’OCC in euro 1.492,42 mensili, tenuto conto delle entrate mensili del ricorrente ed in base alle seguenti voci di spesa:
euro 345,00 canone di locazione ed oneri condominiali al 50%;
euro 12,00 utenza gas al 50%;
euro 42,00 utenza energia elettrica al 50%;
euro 20,50 utenza telefonica al 50%;
euro 400,00 per spese alimentari;
euro 200,00 per spese alimentari 2 animali domestici al 50%;
euro 390,00 per spese viaggio abitazione – luogo di lavoro;
euro 7,92 per conguaglio spese amministrazione (rapportato su base mensile);
euro 15,63 per TARI;
euro 6,50 per bollo auto;
euro 29,79 per manutenzione auto;
euro 18,08 per assicurazione auto;
euro 5,00 per spese mediche/veterinarie; - la ricorrente, pertanto, intende mettere a disposizione della procedura la somma di euro 257,58 mensili;
considerato che l’eventuale congruità delle spese indicate dall’OCC nell’individuazione della quota incomprimibile e della correlata eccedenza disponibile per la procedura verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all’apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art.277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
considerato che la riforma normativa di cui al D. Lgs. n. 136/2024 ha eliminato, dall’inciso di cui all’art. 270 co. 2 lett. b), la ricorrenza dei “giustificati motivi” per procedere alla nomina di un liquidatore diverso dall’OCC e che, quindi, il Tribunale risulta completamente libero di nominare tale figura nell’esercizio della propria attività discrezionale;
ritenuto che nel caso di specie possa essere nominata, quale liquidatrice, la dott.ssa Elisa Papandrea, di comprovata esperienza e capacità ed iscritta all’albo dei gestori della crisi;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
Scanferla Francesca (C.F. SCNFNC90D57D969G), nata a Genova in data 17.04.1990;
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatore l’avv. Massimiliano Massara;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l’art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 24.07.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
ORTIZ MENA MANUEL DE JESUS
apertura liquidazione controllata
Sentenza n. 89/2025 - R.G. 114 – 1 /2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea fino al 29 luglio 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati Dott. Emanuele Picci Presidente
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
Dott. Giorgia Sartoni Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato ORTIZ MENA MANUEL DE JESUS (C.F. RTZMLD71B19Z505E), residente a Forlì, via Achille Cantoni n. 30
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 21 luglio 2025 da:
ORTIZ MENA MANUEL DE JESUS (C.F. RTZMLD71B19Z505E), rappresentato e difeso
dall’avv. GIACOMO RONCONI (c.f. RNCGCM64P16C573M)
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (daritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica titolare di un reddito da lavoro dipendente, che ammonta a circa Euro 1.650,00 netti mensili;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 161.804,21 oltre alle prededuzioni;
- osservato che il patrimonio è costituito solo dal reddito da lavoro dipendente;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a circa Euro 1.650,00 mensili e che il nucleo familiare è composto dal debitore e dalla moglie, anch’ella titolare di reddito da lavoro dipendente a fronte del quale percepisce uno stipendio mensile netto di circa Euro 1.500,00;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (non adeguatamente e del tutto giustificate), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 700,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore/dalla debitrice e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b), anche a fronte della completezza e della chiarezza dell’elaborato allegato;
- visti gli artt. 268 e 269 e CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di ORTIZ MENA MANUEL DE JESUS (C.F. RTZMLD71B19Z505E),
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC dott. SILVIA ROMBOLI;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di
seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 700,00 mensili per dodici mensilità che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Forlì o sul sito del Ministero della Giustizia per anni tre, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente
dott. Emanuele Picci
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
LEONI LUIGI
apertura liquidazione controllata
Sentenza n. 88/2025 - R.G. 112 – 1 /2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea fino al 29 luglio 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati Dott. Emanuele Picci Presidente
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
Dott. Giorgia Sartoni Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato LEONI LUIGI (C.F. LNELGU58E10D704D), residente in via Erbosa n. 56 nel procedimento R.G. n. 112/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 18 luglio 2025 da:
LEONI LUIGI (C.F. LNELGU58E10D704D), rappresentato e difeso dall’avv. MARIA CUOMO
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica titolare di un reddito da pensione, che ammonta ad Euro 2.100,00 circa mensili, e che è in attesa di ottenere la liquidazione del TFR;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 346.083,51 (alla data di redazione dell’attestazione e al netto delle spese in prededuzione);
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 100,00 mensili circa e che il nucleo familiare è composto dal debitore e dalla moglie, attualmente disoccupata ed in attesa di percepire NASPI, titolare di redditi derivanti dalla locazione di un immobile;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (non adeguatamente e del tutto giustificate), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 600,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore/dalla debitrice e dal Liquidatore;
- sottolineato peraltro che sarà onere del Liquidatore comunicare al Giudice Delegato l’avvenuto accredito del TRF e che, sull’intero, statuirà il Giudice Delegato quale importo debba essere trattenuto dalla procedura, non essendo a tal fine né rilevante né condivisibile il limite posto in ricorso;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante al difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto e previa valutazione da parte del Liquidatore dei parametri utilizzati dal difensore istante;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b), anche a fronte della completezza e della chiarezza dell’elaborato allegato;
- visti gli artt. 268 e 269 e CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di LEONI LUIGI (C.F. LNELGU58E10D704D)
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC dott. FRANCESCO SAMORI
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di
seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 600,00 mensili per dodici mensilità che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari edegli enti previdenzialiad
- accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Forlì o sul sito del Ministero della Giustizia per anni tre, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente
dott. Emanuele Picci
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
DANY CAR DI CALVI DANILO
apertura liquidazione controllata LC 56/2025
Sent. n. 154/2025 pubbl. il 18/07/2025 - Rep. n. 176/2025 del 18/07/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 27 luglio 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
DANY CAR DI CALVI DANILO CF CLVDNL82H18D969N
Rilevato che con ricorso depositato il 23.5.2025 la Delucchi Colori Vernici Di Graziella Delucchi e C. S.a.s. (p. iva 00469880108), assistita dall’avv. Francesco Jacobelli, ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni della DANY CAR DI CALVI DANILO,
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte debitrice è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerato che, sulla base della documentazione in atti, risulta un ammontare di debiti scaduti e non pagati non inferiore a euro cinquantamila ex art. 268 c. 2 CCI e deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del debitore ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
DANY CAR DI CALVI DANILO CFCLVDNL82H18D969N con sede in Genova, Via delle Fabbriche 10B R CAP 16158
NOMINA Giudice Delegato CHIARA MONTELEONE
NOMINA liquidatore ERICA ROMANO
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza ogni cinque mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17/07/2025
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
PONTA MAURO e ALBANESI IVANA
apertura liquidazione controllata LC 57/2025 e 58/2025
Sent. n. 155/2025 pubbl. il 18/07/2025 - Rep. n. 177/2025 del 18/07/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 27 luglio 2028
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Ponta Mauro, nato a Ronco Scrivia (GE) il 30.10.1950 (C.F. PNTMRA50R30H536J)
e ALBANESI IVANA, nata a Busalla (GE) il 12.01.1959 (C.F. GRBSRN75D51D969A), assistiti dall’Avv. Paolo Occhipinti;
con l’ausilio dell’OCC dott. Leonardo Canepa.
Rilevato che, con ricorso depositato il 13.06.2025, Ponta Mauro e Albanesi Ivana hanno chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
considerato che, ai sensi dell’art. 66 CCI, i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune;
rilevato che i ricorrenti sono attualmente conviventi e che, quindi, risulta ammissibile il ricorso alla presente procedura;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC; considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI a seguito delle integrazioni depositate su richiesta del Tribunale;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.
Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell’aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura; differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- il sig. Ponta e la sig.ra Albanesi convivono con il proprio figlio Marco, nato il 31.12.1998, attualmente non economicamente autosufficiente, nell’immobile di proprietà dei ricorrenti sito in Busalla (GE), Via Seminella n. 13;
- la famiglia risulta titolare dei seguenti beni immobili:
- Quota del 50% dell’immobile sito in Busalla (GE), Via Seminella n.13: dati catastali: Sez: --- fg.26 – part. 1023 – sub 2 – cat. A/2 – classe 1 – cani 3.5, p.t., superficie 61 mq. – R.C. € 395.86;
- Quota del 50% dell’immobile sito in Busalla (GE), Via Seminella n. 13 A; dati catastali: Sez.---, fg, 26 – part. 1023 – sub 1 – cat. A/2 – classe 2 – vani 7 – superficie catastale 139 mq., piano primo, escluse aree scoperte mq. 135, R.C. € 911,03;
- 3. quota del 50% dell’immobile sito in Busalla (GE), Via Seminella n. 13; dati catastali: Sez.---, fg. 26 – part. 1023 – sub 4 – cat. C/2 – classe 2 – consistenza mq. 15, R.C. € 55.78;
- quota del 50% dell’immobile sito in Busalla (GE), Via Seminella n. 13, dati catastali: Sez.___, fg. 26 – part. 1023 – sub 3 – cat, C/2 – classe 2 – p. sottostrada, consistenza mq.17, superficie catastale mq. 23, R.C. € 63,21;
- quota del 50% dell’immobile sito in Busalla (GE), Via Seminella 13; dati catastali: Sez.---, fg. 26 – part. 1024 – sub 3 – cat. C/2 – classe 1 – p.t. – consistenza mq. 24 – superficie catastale mq. 27 – R.C. € 74,37,
- per un valore di mercato del compendio immobiliare stimato pari a totali euro 127.110,00 così come da perizia del geom. Salvetti (€ 30.500 + 76.450 + 6.900 + 5.700 + 7.560); al riguardo, si fa presente che risulta avanzata offerta di acquisto per euro 86.000,00 da parte della sig.ra Tamagno Chiara, figlia non convivente della coppia, che in caso di aggiudicazione intenderà stipulare un contratto di locazione con i propri genitori; sul punto, ritiene sin da ora il Tribunale che, una volta appurato l’esatto valore di stima dei beni immobili di cui sopra, questi ultimi verranno disposti in vendita pubblica competitiva quale fisiologica modalità di vendita liquidatoria e, pertanto, se la sig.ra Tamagno Chiara intenderà acquistare tali immobili, dovrà partecipare all’asta pubblica come ed in concorrenza a qualsiasi altro terzo – potenziale aggiudicatario;
- il sig. Ponta non risulta titolare di beni mobili registrati mentre la Sig. Albanesi risulta titolare di autovettura Fiat Seicento immatricolata in data 29.10.2008 targata DS351VF, dichiarata necessaria per gli spostamenti e di modico valore;
- il sig. Ponta e la sig.ra Albanesi risultano contitolari del conto corrente n. 4712680 acceso presso la Unicredit Spa, avente un saldo negativo alla data del 30.09.2024 pari ad euro -5.993,06;
- il sig. Ponta risulta altresì titolare di conto corrente n. 733712 acceso presso Unicredit S.p.a. che alla data del 30.04.23025 espone un saldo disponibile di euro 3.163,04; inoltre di un conto corrente n. 1265 acceso presso Banca di Cherasco che alla data del 31.03.2025 presenta un saldo di euro 566,14;
- il sig. Ponta risulta percepire un reddito derivante da pensione INPS pari ad euro 3.177,00 mensili;
- la sig.ra Albanesi risulterebbe tuttora disoccupata;
- risulta pertanto un reddito familiare annuo netto pari ad euro 40.779,00 per l’anno 2023, euro 39.803,00 per l’anno 2022 ed euro 40.972,00 per l’anno 2021, a cui corrisponde un reddito familiare mensile netto di euro 3.137,00 per l’anno 2023, euro 3.061,00 per l’anno 2022 ed euro 3.151,00 per l’anno 2021 - dati ricavati dai Modelli 730 per gli anni 2021-2022 e 2023 e per come attestato dall’OCC nella propria relazione – senza considerare la tredicesima mensilità;
- per quanto riguarda la situazione debitoria:
- per il sig. Ponta risultano debiti per fidejussioni prestate a garanzia dei debiti della società Libarna Tour Operator S.r.l. così composti:
Prelios – Red Sea già Banco di Chiavari per rilascio di fidejussione assistito da ipoteca di secondo grado iscritta sugli immobili da n. 1 a n. 5 di cui sopra siti in Busalla (GE), Via Seminella nn. 13 e 13A, con debito residuo di euro 370.419,00 (atto notaio Mambretti di Torino del 13/12/2018 – Rep.199291 – Racc. 28904; tale credito risulta attualmente azionato ed a seguito del pignoramento presso terzi all’udienza del 22 ottobre 2024 il G.E. ha assegnato la somma mensile di euro 436,40 della pensione percepita dal debitore a decorrere dal mese di luglio 2024 fino al saldo del credito precettato pari ad euro 318.832,30;
AMCO S.P.A per euro 439.989,83 comprensive del credito assistito da ipoteca giudiziale di terzo grado, iscritta in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova e delle spese legali per euro 9.852,08 ( liquidate con sentenza n. 816/2020 Corte Appello Genova) ed euro 4.285,54 (liquidate con sentenza n. 3538/2011 – Tribunale di Genova – VI sezione); in via solidale con Albanesi Ivana euro 5.292,23 (Sentenza n. 816/2020 Corte Appello Genova) ed euro 4.891,71 (sentenza n.3538/2011 – Tribunale di Genova);
HOIST FINANCE (già Marte SPV S.r.l. già UBI): fidejussione chirografaria a favore di Libarna TOUR SRL, contratto n. 8852904-5747-1-77965 per euro 7.679,36 oltre interessi e finanziamento n. 8852904-5747-100-224045 per euro 80.421,84 oltre interessi. In data 02.09.2019 il sig. Ponta ha accettato e sottoscritto una proposta transattiva con Hoist Finance Srl per euro 50.000,00 di cui euro 5.000,00 pagati entro il 20.09.2019 e il residuo mediante rilascio di n. 150 effetti cambiari da euro 300,00 mensili ciascuno, a partire dal 30.11.2019 fino al 30.04.2032. Gli effetti sono regolarmente pagati;
Siena NPL 2018 SRL (già MPS) per euro 109.457,00 quale fideiussione chirografaria non attivata; - per la sig.ra Albanesi risultano debiti per fidejussioni prestate a garanzia dei debiti della società Libarna Tour Operator S.r.l. così composti:
TAMAGNO: creditore ipotecario di I° per euro 175.731,55 ha iscritto ipoteca giudiziale in data 06.07.2009 – R.G. N. 21426 -. R.P. N. 4040 e trascritto il pignoramento immobiliare in data 19.11.2009 sul 50%
Firmato Da: PIOTTO ALESSANDRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3339168d85143e9f Firmato Da:
dell’immobile, R.G. 37331 – R.P. 25285, al quale non é seguita istanza di vendita;
Prelios Red Sea ed Am.co S.p.a. risultano essere debiti derivanti da fideiussioni rilasciate da entrambi i coniugi e, quindi, debiti assunti in via solidale;
Host Finance (già Marte SPV (già Unione Banche) – residuo euro 38.101,00 che appare essere debito solidale con il sig. Ponta ed oggetto della transazione di cui sopra;
Credit Factor (già BNL) per euro 85.061,00 quale debito chirografario;
- per il sig. Ponta risultano debiti per fidejussioni prestate a garanzia dei debiti della società Libarna Tour Operator S.r.l. così composti:
- la massa debitoria totale dei ricorrenti risulta quindi essere pari ad euro 946.265,83 per il sig. Ponta ed euro 1.192.920,76 per la sig.ra Albanesi. L’indicazione di tali poste debitorie, tuttavia, viene effettuata con tali modalità solo in funzione della futura formazione di due distinte masse passive e, pertanto, per importi totali di natura meramente contabile che non paiono accompagnarsi a quello effettivo, ciò in considerazione del vincolo solidale derivante da alcuni dei suddetti debiti nei confronti di entrambi i ricorrenti: euro 370.419,00 Prelios + euro 439.989,83 Prelios + euro 38.101,00 Host Finance + euro 109.457,00 Siena Npl + euro 175.731,55 + euro 85.061,00 Credit Factor = euro 1.218.759,38 quale debito globale effettivo dei ricorrenti;
- la quota incomprimibile viene calcolata dall’OCC in euro 2.460,00 mensili, tenuto conto delle entrate mensili dei ricorrenti, individuate nella pensione mensile del sig. Ponta ed in base alle seguenti voci di spesa:
- euro 600,00 alimentari;
- euro 800,00 affitto presunto;
- euro 250,00 spese trasporto;
- euro 150,00 utenze;
- euro 20,00 abbonamento tv ed internet;
- euro 40,00 TARI;
- euro 50,00 abbigliamento e calzature – cura della persona;
- euro 200,00 spese mediche e farmaci;
- euro 200,00 imprevisti;
considerato che l’eventuale congruità delle sopraelencate spese e l’individuazione della corretta quota incomprimibile verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all’apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore – ivi compresa la valutazione di disporre o meno apposita perizia atta ad individuare l’esatto valore dei beni immobili di proprietà dei ricorrenti ai fini della vendita coattiva, ipotesi concreta in ragione della sicura capienza patrimoniale della presente procedura di liquidazione -;
considerato quindi che possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo, debba ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che
conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
considerato che la riforma normativa di cui al D. Lgs. n. 136/2024 ha eliminato, dall’inciso di cui all’art. 270 co. 2 lett. b), la ricorrenza dei “giustificati motivi” per procedere alla nomina di un liquidatore diverso dall’OCC e che, quindi, il Tribunale risulta completamente libero di nominare tale figura nell’esercizio della propria attività discrezionale;
ritenuto che nel caso di specie possa essere nominata, quale liquidatrice, la dott.ssa Claudia Rizzato, di comprovata esperienza e capacità ed iscritta all’albo dei gestori della crisi;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
Ponta Mauro, nato a Ronco Scrivia il 30.10.1950 (C.F. PNTMRA50R30H536J);
Albanesi Ivana, nata a Busalla il 12.01.1959 (C.F. GRBSRN75D51D969A);
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatrice la dott.ssa Claudia Rizzato;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l’art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti – e, in particolare, dei seguenti beni immobili:
- immobile sito in Busalla (GE), Via Seminella n.13: dati catastali: Sez: --- fg.26 – part. 1023 – sub 2 – cat. A/2 – classe 1 – cani 3.5, p.t., superficie 61 mq. – R.C. € 395.86;
- immobile sito in Busalla (GE), Via Seminella n. 13 A; dati catastali: Sez.---, fg, 26 – part. 1023 – sub 1 – cat. A/2 – classe 2 – vani 7 – superficie catastale 139 mq., piano primo, escluse aree scoperte mq. 135, R.C. € 911,03;
- 3. immobile sito in Busalla (GE), Via Seminella n. 13; dati catastali: Sez.---, fg. 26 – part. 1023 – sub 4 – cat. C/2 – classe 2 – consistenza mq. 15, R.C. € 55.78;
- immobile sito in Busalla (GE), Via Seminella n. 13, dati catastali: Sez.__, fg. 26 – part. 1023 – sub 3 – cat, C/2 – classe 2 – p. sottostrada, consistenza mq.17, superficie catastale mq. 23, R.C. € 63,21;
- immobile sito in Busalla (GE), Via Seminella 13; dati catastali: Sez.---, fg. 26 – part. 1024 – sub 3 – cat. C/2 – classe 1 – p.t. – consistenza mq. 24 – superficie catastale mq. 27 – R.C. € 74,37, nella titolarità del diritto di proprietà per ½ in capo a Ponta Mauro e per l’altro ½ in capo ad Albanesi Ivana;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notificadovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 17.07.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
SHEHU ERJON
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 82/2025 pubbl. il 18/07/2025 Rep. n. 96/2025 del 18/07/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
Procedure Concorsuali
in linea fino al 26 luglio 2028
Sentenza. n. 82/2025 apertura liquidazione controllata
DESIDERIO LUCIANO
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 81/2025 pubbl. il 17/07/2025 - Cron. n. : 1969/2025 - Rep. n. 95/2025 del 18/07/2025 - R.G. 87 – 1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea fino al 25 luglio 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato DESIDERIO LUCIANO (C.F. DSDLCN68A16D704A), residente in via Luigi Silvagni 23 Forlì, nel procedimento R.G. n. 87/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 28 maggio 2025 da: IPIFIN COLLECTION SRL, con sede legale in Benevento (C.F. codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Irpinia Sannio al n. 10153830962, REA n. BN 141883), rappresentato e difeso dall’avv. ADIUTRICE BARRETTA ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BARRETTA ADIUTRICE
nei confronti di
DESIDERIO LUCIANO (C.F. DSDLCN68A16D704A)
- esaminati gli atti ed i documenti;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio e dato atto dell’avvenuta comparizione inudienza del debitore, che non si è opposto all’apertura della procedura e non ha contestato il credito dell’istante;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il convenuto la residenza nel circondario di questo Tribunale;
- considerato che il convenuto è certamente assoggettabile alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII applicabili a tutti i soggetti che siano consumatori o professionisti - imprenditori che esercitino, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale,artigiana o agricola operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo;
- ritenuta altresì la sussistenza dello stato di crisi e insolvenza;
- osservato, infatti, che il creditore istante è titolare di un credito di Euro 93.059,94;
- rilevato altresì che dalla documentazione acquisita d’ufficio sono emersi:
- Debiti di natura fiscale per Euro 98.056,80;
- Debiti presso INPS per oltre Euro 200.000,00;
- ritenuta dunque fornita la prova di cui all’art. 268, commi 2 e 3, CCII essendo l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati ben superiore a € 50.000,00;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 268 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni ecrediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità diliquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come adesempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione deilimiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
- ritenuto, sul punto, di invitare il Liquidatore a riferire quanto prima sulle condizioni reddituali del debitore al fine di adottare i provvedimenti conseguenti;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni diliquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del Liquidatore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire; osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che trattandosi di procedura aperta su istanza di creditore e in assenza di previo accesso all’OCC vada individuato tra un professionista iscritti nelregistro degli OCC del distretto della Corte d’Appello di Bologna;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di LUCIANO DESIDERIO (C.F. DSDLCN68A16D704A)
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore l’avv. ANDREA ZAVATTA del Foro di Forlì – Cesena;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere alLiquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che ilpresente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura delLiquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantitida ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come diseguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre almantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e ifrutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 51 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore edepositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
ad accedere alle banche dati dell’ anagrafe tributaria e dell’ archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
accedere al pubblico registro automobilistico
acquisire la documentazione contabile in possess di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE-
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- ntro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lostesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma diliquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventualiosservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi aquanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelledirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura- mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, co. 1, CCII inmerito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni deipignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla suaapprovazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di ripartoda comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229,230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII;
RISERVA
di emettere il provvedimento ex art. 268, comma 4 lett. b) a seguito di deposito di specifica istanzada parte del Liquidatore in cui vengano illustrate le condizioni reddituali del debitore e la composizione del nucleo familiare;
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili diproprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall’art. 271, co. e lett. f)CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì o del Ministero della Giustizia per tre anni e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente
dott.ssa Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Maria Cecilia Branca
SENESI Gianna
liquidazione controllata N. 32-1/ -1/2025 procedimento unitario
Sent. n. 39/2025 pubbl. il 21/07/2025 - Cron. n. : 1125/2025 - Rep. n. 36/2025 del 21/07/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
In linea dal 25 luglio 2025 fino al 25 luglio 2028
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Gianmarco Marinai Presidente
dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel. est.
nel procedimento unitario n. 32/2025 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata proposto da:
FALLIMENTO STIM S.R.L., P.I. 00470130485, con sede in Firenze, Via Stazione delle Cascine n. 4, in persona del curatore Rag. Claudio Bartolucci Miceli, rappresentato e difeso dall’Avv. Niccolò Grossi (cod.fisc. GRS NCL 75B26 D612G), con studio in Firenze, Piazza C. Beccaria 7, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, come da procura allegata al ricorso;
creditore ricorrente
nei confronti di
GIANNA SENESI, c.f. SNSGNN61A51D612S, nata a Firenze l'11 gennaio 1961, residente in Colle di Val d'Elsa (SI), località Collalto, Podere Camerino, int. 7, p. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Bongiovanni del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del suddetto legale (PEC: luca.bongiovanni@firenze.pecavvocati.it), come da procura in atti;
debitore resistente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL’ART. 270 CCII
letti gli atti e sentita la relazione della giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII,
nonché viste le risultanze delle informative acquisite;
esaminato, in particolare, il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata depositato in data 17/04/2025 dalla curatela del fallimento di STIM s.r.l., volto all'apertura della liquidazione giudiziale di GIANNA SENESI;
rilevato che la procedura fallimentare ricorrente ha esposto di vantare nei confronti della resistente un credito di Euro 244.795,90, come risultante dall’atto di precetto notificato alla debitrice unitamente alla sentenza n. 3520/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, pubblicata il 28/11/2023, con cui Gianna Senesi è stata condannata al pagamento nei confronti della società fallita della somma di € 167.637,11, oltre alla rivalutazione monetaria sulla predetta somma e agli interessi legali, da calcolarsi sulla somma via via rivalutata, nonché alla refusione, a favore della curatela attrice, delle spese di lite liquidate in euro 16.000,00 e delle spese di CTU e CTP sostenute;
rilevato che la debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e il decreto di convocazione sottoscritto dalla giudice delegata alla trattazione del procedimento, si è costituita in giudizio con memoria difensiva depositata il 22/05/2025 “al solo fine di verificare la correttezza della procedura”, senza contestare i presupposti richiesti dalla legge per l’apertura delle liquidazione controllata, ed ha prodotto le proprie ultime dichiarazioni dei redditi (Mod. 730/2024 per redditi dell’anno 2023 e Mod. 730/2025 per redditi dell’anno 2024);
rilevato che, a seguito di un differimento della prima udienza, celebratasi il 18/06/2025, per trattative, all’udienza del 16/07/2025, il procuratore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso per l’apertura della liquidazione controllata e il procuratore della debitrice si è rimesso alla decisione del Tribunale;
ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell’art. 27 CCII, atteso che la debitrice, persona fisica non esercitante attività di impresa, è residente in Colle di Val d'Elsa (SI);
ritenuto che debba essere accolta la domanda di apertura della liquidazione controllata per le ragioni di seguito esposte;
rilevato che la debitrice resistente non risulta infatti assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi e di insolvenza;
ritenuto che sussistano i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:
- la debitrice risulta trovarsi in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. c) CCIII, dovendosi ritenere comprovata la sussistenza di uno stato di insolvenza a fronte del mancato pagamento, anche a seguito della notifica dell’atto di precetto, del considerevole credito vantato dal fallimento ricorrente per Euro 244.795,90, accertato con titolo giudiziale e rimasto non contestato;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell’istruttoria è superiore a € 50.000,00 come stabilito dall’art. 268, co. 2 CCII, tenuto conto del credito vantato dal creditore istante;
- la debitrice costituita non ha dimostrato di aver presentato richiesta di attestazione all'OCC ex art. 268 comma 3 CCII con riferimento alla impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
rilevato che ai sensi dell’art. 270, co. 2, lett. b) CCII con la sentenza di apertura della liquidazione controllata il tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l’OCC di cui articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento” e ritenuto che, nel caso di specie, possa essere chiamata a svolgere le funzioni di liquidatore la Dott.ssa Sara Piombini, professionista iscritta nell'elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato previa istanza del liquidatore, nella quale saranno fornite indicazioni sui redditi della debitrice e sulle spese necessarie per il sostentamento della stessa e della sua famiglia;
rilevato altresì che ai sensi dell’art. 270 lettera f) CCII il Tribunale «dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»;
rilevato che, nel caso di specie, la debitrice non svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura;
visto l’art. 270 CCII,
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di GIANNA SENESI, c.f. SNSGNN61A51D612S, nata a Firenze l'11 gennaio 1961, residente in Colle di Val d'Elsa (SI), località Collalto, Podere Camerino, int. 7, p. 1;
nomina
quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco Marinai;
nomina
quale liquidatrice la dott.ssa Sara Piombini, invitandola a far pervenire l’accettazione dell’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, corredata dalla dichiarazione di cui all’art. 35.1, co. 3 d.lgs. 159/2011;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
ordina
altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
dà atto
che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone
che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- che il liquidatore depositi, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
dispone
che la presente sentenza sia immediatamente inserita nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia per la prescritta pubblicazione e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti;
dispone
che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni aisensi dell’art. 270, c. 4 CCII.
Si comunichi alle parti e alla liquidatrice nominata.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025 su relazione della Dott.ssa Lisi.
Il Presidente
dott. Gianmarco Marinai
La Giudice est.
dott.ssa Valentina Lisi
LOMBARDI MARCELLO
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 84/2025 pubbl. il 18/07/2025 - Rep. n. 98/2025 del 18/07/2025 - R.G. 110 – 1 /2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
in linea fino al 24 luglio 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato LOMBARDI MARCELLO (C.F. LMBMCL67R28C574W), residente a Mercato Saraceno (FC) in via Piaia n. 19,
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 16 luglio 2025 da LOMBARDI MARCELLO, rappresentato e difeso dall’avv. GASPARE CASTELLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica attualmente disoccupata;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 316.956,22 circa (alla data di redazione dell’attestazione), di cui parte a titolo di debiti personali e parte a titolo di socio illimitatamente responsabile di “Trattoria del Lago di Lombardi Marcello & C. s.a.s.”;
- osservato che il patrimonio è costituito da un immobile, meglio indicato in atti, ove il debitore e la moglie hanno attualmente la residenza, nonché da Motociclo Yamaha targato BO233188 e da un autocarro che non è nella disponibilità del debitore, ed infine egli è titolare di quota societaria detenuta nella società “Trattoria del lago di Lombardi Marcello & C. s.a.s.”, che tuttavia pare essere priva di valore, essendo l’attività cessata da tempo e non essendo la società titolare di beni;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
- ritenuto, sul punto, di invitare il nominando Liquidatore a verificare che il debitore si attivi concretamente per reperire attività lavorativa e per ottenere l’alloggio di edilizia popolare allorquando verrà alienato l’immobile di proprietà;
- ritenuto altresì di sottolineare, fin da ora, che i suindicati aspetti saranno valutati in sede di richiesta di esdebitazione;
- ritenuto comunque che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante al difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b), anche a fronte della completezza e della chiarezza dell’elaborato allegato;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M. DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di MARCELLO LOMBARDI (C.F. LMBMCL67R28C574W)
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC dott.ssa CLAUDIA RICCI iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì – Cesena;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di
seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
RISERVA
di emettere il provvedimento ex art. 268, comma 4 lett. b) a seguito di deposito di specifica istanza da parte del Liquidatore in cui vengano illustrate le condizioni reddituali del debitore e la composizione del nucleo familiare;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Forlì o sul sito del Ministero della Giustizia per anni tre, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il Presidente
Dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
SIRRI CHRISTIAN
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 85/2025 pubbl. il 18/07/2025 - Rep. n. 99/2025 del 18/07/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
Procedure Concorsuali
in linea fino al 24 luglio 2028
Sentenza. n. 85/2025 apertura liquidazione controllata
FEDERICA TABACCO e TRABUCATTO WILLIAM
sentenza n. 165/2025 omologa pubbl. il 10/09/2025 Cron.2568/2025 - Rep. n.200/2025 del 12/09/2025 in linea dal 19 settembre 2025 fino al 18 settembre 2028
P.U. 174-1-2025 decreto di apertura del procedimento di omologa in linea dal 23 luglio 2025 fino al 22 gennaio 2026

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 19 settembre 2025 fino al 18 settembre 2028
sentenza di omologa n. 165/2025
Delucchi Emilia Graziella e Dinapoli Andrea
sentenza n. 147 /2025 di apertura delle procedure di R.D.C in linea dal 23 luglio 2025 fino al 22 luglio 2028
decreto apertura omologa P.U. 73-2025 in linea dal 1 aprile 2025 fino al 30 settembre 2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 23 luglio 2025 fino al 22 luglio 2028
sentenza n. 147 /2025 di apertura delle procedure di R.D.C
MARCO MITOLO
stato passivo in linea dal 2 dicembre 2025 fino al 1° giugno 2026
apertura liquidazione controllata L.C. 55
Sent. n. 149/2025 pubbl. il 11/07/2025 - Rep. n. 168/2025 del 11/07/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 23 luglio 2025 fino all 22 luglio 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
MARCO MITOLO CF MTLMRC56H04D969D
Assistito dall’avv. MARINELLA BALDI
Rilevato che con ricorso depositato il 2.7.2025
MARCO MITOLO ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
- considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il
- procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
MARCO MITOLO CFMTLMRC56H04D969D
NOMINA Giudice Delegato Chiara Monteleone
CONFERMA liquidatore l’avv. CARLINI VALENTINA
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza ogni cinque mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- - in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- - provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- -provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10/07/2025
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
PATRIZIA FERNANDEZ
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 148/2025 pubbl. il 10/07/2025 - Rep. n. 167/2025 del 10/07/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 23 luglio 2025 fino all 22 luglio 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione controllata di:
Patrizia FERNANDEZ (C.F. FRNPRZ67H43F205P), nata a Milano il 3/6/1967, residente in Recco (GE), Via Vastato 44/6 – Avv. Gian Giacomo RAPALLINI;
rilevato che la ricorrente ha chiesto in proprio, ai sensi dell’art. 268/1 CCII, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
ritenuto:
- che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65/2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
- che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, commi 1 e 2, CCII;
ritenuto altresì:
- che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- che sussista la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27 commi 2 e 3 CCII, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, che sia completa la documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- che la relazione dell’OCC allegata all’istanza sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269/2 CCII;
- che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente: • il sovraindebitamento di parte ricorrente ai sensi dell’art. 2/1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- l’esistenza di debiti scaduti di ammontare non inferiore a € 50.000,00:
- la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
- che pertanto possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato, circa la situazione patrimoniale della ricorrente e come emerge dalla relazione dell’OCC e dai documenti prodotti:
- che la stessa è titolare di diritto di abitazione sull’immobile che abita;
- che è proprietaria altresì di un’automobile di modesto valore che usa per raggiungere il posto di lavoro;
- che, a fronte di uno stipendio medio netto di circa € 1.500,00 mensili, vengono indicate somme disponibili mensili pari a € 416,00;
rilevato infine:
- che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270/2 lett. c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;
ritenuto altresì che solo il compenso dell’OCC sia prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 CC perché non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori, perché non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII;
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Patrizia FERNANDEZ (C.F. FRNPRZ67H43F205P), nata a Milano il 3/6/1967, residente in Recco (GE), Via Vastato 44/6;
- nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- conferma liquidatore l’Avv. Alessio CIAVARINO e precisa che la liquidazione del compenso avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 275 CCII;
- dichiara la cessazione delle eventuali cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- dispone che il liquidatore: • inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione di tre anni nonché presso il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa e la trascriva in conformità all’art. 270/2 lett. g) CCII (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- con scadenza semestrale dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275/3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita dei beni immobili caduti in procedura di liquidazione – previe le verifiche previste dagli artt. 567, 568 e 569 CPC – e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti di vendita all’anno e lo invita a procedere;
- con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b, fermo restando che, fino a diversa determinazione, il liquidatore procederà ad incassare quanto proposto dal debitore.
Genova, 3/7/2025.
Il Presidente
Roberto Braccialini
Il Giudice estensore
Pietro Spera
MARCHETTI DANIELE
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 79/2025 pubbl. il 17/07/2025 - Cron. n. : 1967/2025 - Rep. n. 93/2025 del 18/07/2025
R.G. 59 – 1/ 2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea fino al 22 luglio 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato MARCHETTI DANIELE (C.F. MRCDNL82P14G467Q), residente a Cesena, via Violetto di Capannaguzzo n. 84 (FC) nel procedimento R.G. n. 59/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 1° aprile 2025 da:
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002) con il patrocinio dell’avv. DALL’ASTA CARLO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DALL’ASTA CARLO
nei confronti di
MARCHETTI DANIELE (C.F. MRCDNL82P14G467Q), rappresentato e difeso dall’avv. RICCARDO LUZI e dall’avv. VELCA ARTUSI
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che in sede di prima udienza del 28 maggio 2025 il difensore del debitore ha dichiarato che “… il collega sta cercando di depositare l’atto ma che vi sono rallentamenti nel sistema.
- Dà comunque atto della volontà del debitore di ottenere la nomina del Gestore. Il Giudice chiede a controparte la possibilità di concedere un rinvio medesimi incombenti al fine di permettere la costituzione e di prendere visione degli allegati”;
- dato atto che, nella medesima udienza, è stato pertanto concesso il rinvio per i medesimi incombenti alla successiva udienza del 14 luglio 2025, non risultando il convenuto costituito in quel momento (per incidens si sottolinea che la comparsa di costituzione e risposta risulta depositata in data 28 maggio 2025 alle ore 10.24, mentre l’udienza era chiamata per le ore 9.30);
- ritenuto dunque che parte convenuta debba considerarsi decaduta dalla possibilità di richiedere il termine ex art. 271 CCII, essendo la costituzione tardiva e non essendo stata richiesta la rimessione in termini (neppure in seno alle note di trattazione scritta dell’11 luglio 2025), ma essendo state meramente allegate difficoltà nel deposito;
- rilevato, in ogni caso, che la stessa ha unicamente dedotto di avere inoltrato solo in data 3 luglio 2025 un’istanza per la nomina del Gestore ma che, in sede di note scritte autorizzate per l’udienza del 14 luglio 2025, nulla ha meglio specificato, argomentato o documentato in ordine alla domanda che il debitore intenderebbe richiedere;
- ritenuto dunque di potere procedere all’esame della domanda di apertura della liquidazione
- controllata proposta da Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- rilevato che, anzitutto, è infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal debitore, atteso che il creditore ricorrente ha allegato: Estratto dei ruoli; Prospetto riepilogativo delle cartelle; Relata di notifica degli avvisi di accertamento esecutivi; Pignoramenti presso terzi e Nota dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Forlì e che dall’esame di tutti i suddetti documenti è pacifica e certa la sussistenza della legittimazione dell’ente, essendo questo indubbiamente individuabile quale “creditore”;
- rilevato che è infondata altresì l’eccezione di insussistenza dei presupposti soggettivi per l’apertura della liquidazione controllata, atteso che il Marchetti è una persona fisica che ha contratto debiti (anche) nell’esercizio dell’attività di impresa (oggi cessata). Il fatto che non sia inquadrabile come consumatore, tuttavia, non osta all’apertura della procedura, poiché ad essa possono essere sottoposti tutti i debitori che si trovino nella condizione di cui all’art. 2, lett. c), CCII, dunque anche la persona fisica sovraindebitata che tale sia per avere contratto debiti nell’esercizio dell’attività di impresa;
- indubbiamente sussiste lo stato di insolvenza, nonostante le generiche contestazioni del convenuto, atteso che dalle informazioni acquisite d’ufficio: è confermato quanto allegato dal ricorrente, vale a dire la sussistenza di debiti con Agenzia delle Entrate per oltre Euro 900.000,00;
- Nell’aprile 2025 risulta levato un protesto per Euro 11.785,81 con motivazione “DIFETTO DI PROVVISTA ART. 2, L. 386/90 - Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento””;
- Risultano debiti INPS per Euro 5.879,55 (oltre a quelli trasmessi al servizio di riscossione);
- rilevato che risulta fornita la prova di cui all’art. 268, commi 2 e 3, CCII essendo l’ammontare deidebiti scaduti e non pagati ben superiore ad Euro 50.000,00;
- verificata dunque la sussistenza dei presupposti per aprire la procedura liquidatoria;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
- ritenuto comunque che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che trattandosi di procedura aperta su istanza di creditore e in assenza di previo accesso all’OCC vada individuato tra un professionista iscritti nel registro degli OCC del distretto della Corte d’Appello di Bologna;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante al difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro
- necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M. DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di DANIELE MARCHETTI (C.F. MRCDNL82P14G467Q)
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore la dott.ssa PIRINI SILVIA (c.f. PRNSLV86R53C573B)
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di
seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
RISERVA
di emettere il provvedimento ex art. 268, comma 4 lett. b) a seguito di deposito di specifica istanza da parte del Liquidatore in cui vengano illustrate le condizioni reddituali del debitore e la composizione del nucleo familiare;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, comma 3, CCII;
entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271;
entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII;
eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII;
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall’art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì o del Ministero della Giustizia per tre anni e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
LOMBARDI LAURA e GARDINI ROBERTO
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 78/2025 pubbl. il 14/07/2025 Rep. n. 92/2025 del 14/07/2025 - R.G. 97 – 1/ 2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
in linea fino al 21 luglio 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato GARDINI ROBERTO (C.F. GRDRRT57A29D704A) e LOMBARDI LAURA (C.F. LMBLRA60D48D704F), entrambi residenti in via Campo degli Svizzeri 26
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 17 giugno 2025 da GARDINI ROBERTO (C.F. GRDRRT57A29D704A) e LOMBARDI LAURA (C.F. LMBLRA60D48D704F), assistiti dall’OCC in persona del Gestore nominato, avv. VERONICA BEVACQUA, con studio in Forlì, via Baratti 1
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- richiamato il decreto di integrazione emesso in data 6.2025;
- vista l’integrazione depositata in data 7.2025;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- ritenuta l’applicabilità di quanto previsto dall’art. 66 CCII., come novellato dal correttivo, in quanto: i ricorrenti sono membri di un unico nucleo familiare (essendo coniugati in regime di separazione dei beni), risultano conviventi all’indirizzo indicato al punto che precede e l’indebitamento ha origine in gran parte comune, essendo in prevalenza derivato dall’avvenuta conclusione di contratti di mutuo sottoscritti da Gardini e garantiti dalla Lombardi;
- ato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitori persone fisiche, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- vista l’integrazione del Gestore, sul punto;
- considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex 1, 2 e 268 CCII, atteso che Gardini risulta titolare di reddito da pensione e risulta altresì svolgere la mansione di commesso, mentre la Lombardi risulta assunta quale operaio part time presso Marco & Vito s.r.l.;
- rilevato che i predetti si trovano senz’altro in una situazione di sovraindebitamento, atteso che l’esposizione debitoria complessiva (ferma la necessità di tenere distinte le masse di ciascuno) ammonta a circa Euro 490.000,00 e dunque risulta integrato quanto previsto dall’art. 2 lett. c) CCII;
- osservato che il patrimonio è costituito dai redditi da lavoro e da pensione, cumulativamente ammontanti a circa Euro 1.500,00;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che i ricorrenti non siano in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- ritenuto, sul punto, che, a fronte delle spese necessarie per il sostentamento indicate in ricorso (non tutte debitamente giustificate), anche aderendo al prospetto elaborato dal Gestore in sede di precisazioni, sia opportuno lasciare nella disponibilità dei debitori gli interi redditi percepiti al netto della somma complessiva di Euro 350,00 mensili, che dovrà essere devoluta ai creditori;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che, ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCI, la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex 282 CCII possa essere assunta
solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato
al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6
lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già nominato quale Gestore dall’OCC, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b)
- visti gli artt. 268 e 269 e CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di GARDINI ROBERTO (C.F. GRDRRT57A29D704A) e LOMBARDI LAURA (C.F. LMBLRA60D48D704F),
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC avv. VERONICA BEVACQUA, con studio in Forlì, via Baratti 1;
ORDINA
ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di
seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che i debitori possano trattenere per le necessità familiari l’intero importo delle retribuzioni come attualmente percepite, ivi compresa la tredicesima mensilità, nonché le intere entrate al netto dell’importo di € 350,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui i debitori e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
I debitori che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari edegli enti previdenziali
- ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall’art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
FP ANIMAZIONE A.S.D
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 76/2025 pubbl. il 11/07/2025 - Cron. n.1907/2025 - Rep. n. 90/2025 del 11/07/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
Procedure Concorsuali
in linea fino al 18 luglio 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente rel.
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di
FP ANIMAZIONE A.S.D. (c.f. 04236770402), con sede in Gambettola, via Pascucci n. 9, in persona del legale rappresentante p.t. Marchetti Daniele nel procedimento R.G. n. 58-1/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 20/04/2025 da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (c.f. 13756881002), con sede legale a Roma, rappresentata e difesa dall’avv. CARLO DALL’ASTA (c.f. DLLCRL62L29B157G) e domiciliata presso il suo studio legale sito a Brescia, via Bulloni n. 12
nei confronti di
FP ANIMAZIONE A.S.D. (c.f. 04236770402), con sede in Gambettola, via Pascucci n. 9, rappresentata e difesa dall’avv. RICCARDO LUZI (c.f. LZURCR68M18H620O) e dall’avv. VELCA ARTUSI (c.f. RTSVLC74D41C573X), e domiciliata presso il loro studio legale sito a Cesena, Via Saba n. 541
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d’udienza alla debitrice convenuta che si è ritualmente costituita a mezzo difensore in data 06/05/2025;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo la convenuta la propria sede nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che nel corso della prima udienza del 07/05/2025 la convenuta, oltre a contestare la fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, ha dato atto dell’intenzione di proporre ai creditori una soluzione alternativa con un piano di ristrutturazione dei debiti o un concordato minore ai sensi degli artt. 64-bis e 74 CCII e ha fatto richiesta di assegnazione del termine di cui all’art. 271, 1, CCII, cui è seguita la concessione da parte del giudice del termine di 60 giorni per presentare domanda di accesso ad una delle procedure di sovraindebitamento;
- rilevato che alla successiva udienza del 09/07/2025 la convenuta ha documentato di aver depositato in data 03/07/2025 istanza di accesso all’OCC Romagna ed ha chiesto la proroga del termine per il deposito della domanda di ammissione ad una procedura alternativa di composizione della crisi da sovraindebitamento riferendo di generiche difficoltà incontrate dalla commercialista del Marchetti;
- ritenuto che non possa essere concessa una proroga del termine – peraltro tardivamente richiesta dopo lo spirare del primo termine assegnato, decorso il 07/07/2025 (nella nota depositata il 04/07/2025 non è stata, infatti, formalizzata alcuna istanza di proroga del termine) – non sussistendo i giustificati motivi richiesti dall’art. 271, 1, ultimo periodo CCII per poterla concedere, tenuto conto del fatto che la convenuta si è determinata con gravissimo ritardo ad accedere all’OCC, avendo depositato solo il 03/07/2025 l’istanza di accesso all’OCC a fronte di un termine di 60 giorni concesso sin dal 07/05/2025, senza fornire una plausibile e documentata giustificazione di tale ritardo;
- evidenziato, pertanto, che essendo decorso il termine assegnato ex art. 271 CCII e non essendo concedibile una proroga di tale termine, in mancanza di giustificati motivi, può essere esaminata la domanda di apertura della liquidazione controllata formulata dal creditore ADER;
- considerato che la convenuta è certamente assoggettabile alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII applicabili a tutti i soggetti che siano consumatori o professionisti, imprenditori che esercitino, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo;
- rilevato infatti che FP Animazione opera come Associazione Sportiva Dilettantistica ed esercita, peraltro, attività con fini lucrativi come emerso dall’accertamento svolto dalla Guardia di Finanza di Cesena per i periodi 2017/2019 (oggetto poi dell’accertamento esecutivo 64523018062737004000 verbale THF04HI01713/2022 per l’anno 2017, non opposto), nel quale pur avendo l’Associazione dichiarato di svolgere attività di “CORSI SPORTIVI E RICREATIVI (855100)” è risultata invece perseguire scopi lucrativi, in quanto “dall'analisi delle descrizioni delle fatture emesse si è constatato che l'attività esercitata è di fatto un'attività commerciale in quanto le prestazioni si riferiscono a servizi di animazione sportiva, spettacoli di magia, servizio di Attività che mal si conciliano con la finalità statutaria della pratica di ogni attività sportiva dilettantistica in conformità delle norme del Coni. In sostanza si tratta di attività esercitate nell'interesse di produrre proventi a favore dei gestori dell'ente, attività che sono state pubblicizzate sul sito internet dell'ente. Nel corso delle attività di controllo si è appurato, altresì, che il presidente dell'ente è il coniuge del titolare della ditta individuale OMISSIS, ditta che opera nel settore del commercio al dettaglio di giochi e giocattoli. Tanto premesso, si ritiene che dall'attività di verifica sia emerso l'intento di costituire un Ente orientato, in via esclusiva sin dalla costituzione, alla realizzazione di operazioni commerciali con scopo di lucro mascherando le attività svolte dietro un ente associativo con il solo scopo di beneficiare di normative agevolate sotto il profilo fiscale”;
- rilevato, pertanto, che la convenuta sia inquadrabile tra le “imprese minori” di cui all’art.2 lett. d) CCII;
- ritenuta altresì la sussistenza dello stato di crisi e insolvenza richiesto;
- osservato, infatti, che contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, il credito vantato da ADER, pari a ca. € 270.000 risulta da accertamenti esecutivi divenuti definitivi e non opposti, come evidenziato dalla certificazione fornita da ADER da cui emergono cartelle emesse per € 270.811,76, al netto di quella oggetto di sospensione (pari a € 168.875,04) nei confronti dell’INPS per la quale è in corso il contenzioso cui ha fatto riferimento la convenuta nella comparsa di costituzione;
- ritenuto che la presenza di debiti scaduti e non contestati per oltre € 000 è sufficiente a far ritenere sussistente una situazione di insolvenza, senza necessità di considerare l’eventuale debito nei confronti dell’INPS, non avendo la convenuta documentato di essere in grado di far fronte al pagamento del debito erariale ed avendo, anzi, essa stessa dichiarato di non avere beni aggredibili o altri mezzi per farvi fronte;
- rilevato, inoltre, che risulta fornita la prova di cui all’art. 268, commi 2 e 3, CCII essendo l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore a € 50.000,00;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 268 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del Liquidatore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che trattandosi di procedura aperta su istanza di creditore e in assenza di previo accesso all’OCC vada individuato tra un professionista iscritti nel registro degli OCC del distretto della Corte d’Appello di Bologna;
- visti gli 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di FP ANIMAZIONE A.S.D. (c.f. 04236770402) con sede in Gambettola, via Pascucci n. 9
NOMINA
Giudice Delegato la dott. BARBARA VACCA
Liquidatore la dott.ssa PIRINI SILVIA (c.f. PRNSLV86R53C573B)
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione legge
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227,
229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall’art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì o del Ministero della Giustizia per tre anni e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 10/07/2025
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa Barbara Vacca
LOMBINI ELEONORA
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 77/2025 pubbl. il 14/07/2025 - Rep. n. 91/2025 del 14/07/2025 - R.G. 106 – 1 /2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
in linea fino al 18 luglio 2028
Sentenza. n. 77/2025 apertura liquidazione controllata
BISERNI LUISELLA
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 74/2025 pubbl. il 09/07/2025 - Rep. n. 87/2025 del 09/07/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile - Procedure Concorsuali
in linea fino al 17 luglio 2028
Sentenza. n. 74/2025 apertura liquidazione controllata
ANTONIO PAGANINO
apertura liquidazione controllata L.C. 52/2025
Sentenza n. 141/2025 pubbl. il 04/07/2025 - Cron. n. : 2086/2025 - Rep. n. 161/2025 del 07/07/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
VII Sezione Civile
in linea fino al 14 luglio 2028
Riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Relatore
Nel procedimento 171-1/ 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
ANTONIO PAGANINO CF PGNNTN73P25D969C
Assistito dall’ Avv.to ROBERTA CAPRIOLI
Rilevato che, con ricorso depositato il 1 luglio 2025
ANTONIO PAGANINO PGNNTN73P25D969C ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma
2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benché in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 c.c. in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277 CCII, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
Si rappresenta, quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai debitori per il sostentamento proprio e della famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al "giudice" anziché al "Tribunale" e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato.
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ANTONIO PAGANINO PGNNTN73P25D969C
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi;
CONFERMA liquidatore la dott.ssa Laura Principato
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali ( R.e.) o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso ( ad eccezione dell’autovettura Ford tg. DJ645NH) (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- ogni 5 mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
DISPONE per l’intanto che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.600,00 mensili, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; riservando al GD la definitiva rideterminazione da parte del Gd nella sede liquidatoria ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 03/07/2025
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Roberto Braccialini
SPERANDIO TIZIANA
apertura liquidazione controllata L.C. 53/2025
stato passivo in linea dal 24 ottobre 2025 fino al 23 aprile 2026
Sent. n. 143/2025 pubbl. il 07/07/2025 - Rep. n. 162/2025 del 07/07/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
VII Sezione Civile
in linea dal 15 luglio 2025 fino al 14 luglio 2028
Riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Relatore
Nel procedimento 160-1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
TIZIANA SPERANDIO CF SPRTZN72L58D969G
Assistita dall’Advisor dott.ssa Annamaria Roggiolani
Rilevato che, con ricorso depositato il 17 giugno 2025
TIZIANA SPERANDIO SPRTZN72L58D969G ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma
2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Ist. n. 1 dep. 16/06/2025 Sent. n. 143/2025 pubbl. il 07/07/2025 Rep. n. 162/2025 del 07/07/2025
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benché in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 c.c. in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277 CCII, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
Si rappresenta, quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai debitori per il sostentamento proprio e della famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al "giudice" anziché al "Tribunale" e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato.
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di TIZIANA SPERANDIO SPRTZN72L58D969G
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi;
CONFERMA liquidatore la dott.ssa Marta Mazzucchi
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali ( R.e.) o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed
ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- ogni 5 mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
DISPONE per l’intanto che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1230,00 mensili, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; riservando al GD la definitiva rideterminazione da parte del Gd nella sede liquidatoria ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 03/07/2025
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Roberto Braccialini
CAPONE ADRIANA CONCETTA e MICALI RENATO
proposta e piano ristrutturazione debiti in linea dal 30 luglio 2025 fino al 29 gennaio 2026
Sent. n. 175/2025 apertura della procedura di ristrutturazione debiti del consumatore in linea dal 1 ottobre 2025 fino al 30 settembre 2028
PU N. 166_1_2025 decreto di apertura del procedimento di omologa in linea dal 10 luglio 2025 fino al 9 gennaio 2026

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 1 ottobre 2025 fino al 30 settembre 2028
Sent. n. 175/2025 apertura della procedura di ristrutturazione debiti del consumatore
PAGANINO GIOVANNI
apertura liquidazione controllata L.C. 51/2025
Sent. n. 140/2025 pubbl. il 04/07/2025 - Rep. n. 159/2025 del 04/07/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
VII Sezione Civile
in linea fino al 9 luglio 2028
Riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Relatore
Nel procedimento 172-1/ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
GIOVANNI PAGANINO CF PGNGNN44L08C302O
Assistito dall’ Avv.to ROBERTA CAPRIOLI
Rilevato che, con ricorso depositato il 1 luglio 2025
GIOVANNI PAGANINO PGNGNN44L08C302O ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma
2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benché in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo,
Ist. n. 1 dep. 01/07/2025 Sent. n. 140/2025 pubbl. il 04/07/2025 Rep. n. 159/2025 del 04/07/2025
ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 c.c. in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277 CCII, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
Si rappresenta, quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento proprio e della famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al "giudice" anziché al "Tribunale" e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato.
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di GIOVANNI PAGANINO PGNGNN44L08C302O
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi;
CONFERMA liquidatore la dott.ssa Nadia Boschini
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali ( R.e.) o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed
ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso ( con esclusione dell’auto Peugeot tg. EB197WB) (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in
- ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- ogni 5 mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
DISPONE per l’intanto che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1200,00 mensili, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; riservando al GD la definitiva rideterminazione nella sede liquidatoria ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 03/07/2025
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Roberto Braccialini
PUNZO ANTONIETTA
stato passivo esecutivo in linea dall'11 novembre 2025 fino al 10 maggio 2026
apertura liquidazione controllata L.C. 50/2025
sent. n. 139/2025 pubbl. il 04/07/2025 - Rep. n. 158/2025 del 04/07/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 10 luglio 2025 fino al 9 luglio 2028
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Punzo Antonietta (C.F. PNZNNT62H61H892P), rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Leone e Alessandra Finardi;
con l’ausilio dell’OCC dott.ssa Elisa Papandrea.
Rilevato che, con ricorso depositato il 01.07.2025, Punzo Antonietta ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
considerato che, ai sensi dell’art. 66 CCI, i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune;
rilevato che i ricorrenti sono attualmente conviventi e che, quindi, risulta ammissibile il ricorso alla presente procedura;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.
Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell’aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
- differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- la ricorrente convive con il proprio figlio Francesco Giglio, nato il 29.12.2005, attualmente studente non economicamente autosufficiente, nell’immobile di sua proprietà sito in Genova, Via Cianciullo n. 43/6, oggetto di procedura esecutiva immobiliare iscritta presso il Tribunale di Genova al N.RGE. 528/2023. Tale immobile viene messo a disposizione dei creditori e, come da perizia privata depositata agli atti (all. C), avrebbe un valore di euro 134.900,00. Quest’ultimo dovrà essere oggetto di conferma a seguito dell’apertura della procedura di liquidazione controllata e, al riguardo, istruzioni verranno date con il provvedimento di determinazione della quota incomprimibile. L’esecuzione immobiliare verrà verosimilmente sospesa in ragione del suo stato di molto antecedente alla delega di vendita;
- la ricorrente risulta essere titolare di autoveicolo Toyota Yaris 2005 targata DV012AT dell’anno 2002, oggetto di fermo amministrativo e di cui viene dedotta la sua inutilizzabilità strutturale. Al riguardo, così come previsto per l’immobile di proprietà, tale autoveicolo dovrà essere oggetto di stima per confermare la mancanza di qualsivoglia valore economico dello stesso;
- la ricorrente risulta titolare di conto corrente n. 1219786 presso MPS con saldo al 07.04.2025 di euro 7,47; di conto corrente n. 489 presso BPM con saldo al 04.04.2025 di euro 5,65. Al riguardo, la dedotta uscita di euro 4.000,00 quale donazione per il figlio e i relativi “piccoli” prelevamenti, atti a ridurre l’attivo di euro 10.784,00 al 31.12.2024, saranno rigorosamente valutati al momento dell’esdebitazione in ragione della vicinanza temporale tra loro effettuazione e data di deposito del ricorso per liquidazione controllata. Ugualmente a dirsi per i prelevamenti di euro 2.000,00 sulla carta Revoult n. 3438;
- la ricorrente risulta essere titolare di un credito di euro 5.938,92 derivante da cambiali scadute da incassare nei confronti di Compass s.p.a., che verrà messo a disposizione dei creditori;
- la ricorrente risulta percepire uno stipendio da lavoratrice dipendente a tempo indeterminato presso l’ASL di Genova con uno stipendio mensile netto pari ad euro 1.900,00 circa di media – escluse tredicesime ed ulteriori emolumenti – gravato da pignoramenti per un totale di euro 699,69;
- per quanto riguarda la situazione debitoria:
- risultano debiti privilegiati per un totale di euro 11.247,73 nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione; risultano debiti ipotecari per euro 157.007,05 nei confronti di MPS Covered Bond 2 ed Agenzia delle Entrate - Riscossinoe; risultano debiti chirografari per un totale di euro 84.473,94 nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione; Condominio di Via Cianciullo n. 43; Banca IFIS; Unicredit;
- la massa debitoria totale della ricorrente risulta quindi essere pari ad euro 254.728,72;
- la quota incomprimibile viene calcolata dall’OCC in euro 1.834,00 mensili, tenuto conto delle entrate mensili della ricorrente e delle seguenti voci di spesa mensili:
- euro 600,00 spesa alimentare;
- euro 150,00 spese mediche mensili;
- euro 40,00 luce;
- euro 30,00 gas;
- euro 105,00 telefonia fissa e mobile;
- euro 50,00 vestiario;
- euro 100,00 spese veicoli;
- euro 100,00 spese personali ed imprevisti;
- euro 659,00 spese di trasloco (complessivi euro 3.294,00 spalmati su 5 mesi);
al riguardo, si fa infatti presente che verrà preso in considerazione solo lo scenario che non contempla la locazione di immobile, ciò fin quanto non verrà stipulato detto contratto e diverrà effettivo il trasferimento in immobile condotto in locazione con perdita di quello attuale in proprietà;
considerato che l’eventuale congruità delle sopraelencate spese e l’individuazione della corretta quota incomprimibile verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all’apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore – ivi compresa la valutazione di disporre o meno apposita perizia atta ad individuare l’esatto valore del bene immobile e del mobile registrato di proprietà della ricorrente al fine di apprenderli o meno alla procedura in quanto il relativo valore, allo stato, risulta solamente auto-dichiarato dalla ricorrente stessa e comunque non proveniente da soggetti terzi ed indipendenti quale potrebbe essere So.Ve.Mo. s.r.l. ovvero uno stimatore ex art. 216 CCII -;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
Punzo Antonietta (C.F. PNZNNT62H61H892P), nata a Napoli il 21.06.1962;
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatrice la dott.ssa Elisa Papandrea;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l’art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 03.07.1015
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
VETERE VINCENZO
stato passivo esecutivo depositato nel fascicolo della L.C. 49/2025 in linea dal 24 novembre 2025 fino al 23 maggio 2026
apertura liquidazione controllata LC. 49/2025 Sent. n. 138/2025 pubbl. il 04/07/2025 - Rep. n. 157/2025 del 04/07/2025 in linea dal 10 luglio 2025 fino al 9 luglio 2028

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino dal 10 luglio 2025 al 9 luglio 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di: VINCENZO VETERE CF VTRVCN73A31C726G, assistito dall’LUISA CERVI
Rilevato che, con ricorso depositato il 1.7.25 il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di VINCENZO VETERE CF VTRVCN73A31C726G,
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
NOMINA liquidatore la dott.ssa Elisa Papandrea
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b, fermo restando che, fino a diversa determinazione, il liquidatore procederà ad incassare quanto proposto dal debitore.
Nelle more il liquidatore provvederà ad incassare la quota proposta dal debitore stesso
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 03/07/2025
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
COSTANTINI MONICA
rg. n. 17/2023 decreto di esdebitazione liquidazione controllata (CCI)

TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI’ SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
in linea fino al 10 luglio 2026
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg. Magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice Delegato
Esaminati gli atti della procedura di liquidazione controllata RG 17/2023 aperta a carico di COSTANTINI MONICA con sentenza del 15 giugno 2023;
Vista l’istanza di chiusura della procedura depositata in data 13 giugno 2025, come integrata ai sensi dell’art. 276 CCII;
Dato atto che è stato approvato il rendiconto finale della gestione;
Letta la relazione del Liquidatore in merito ai fatti rilevanti per la concessione o meno del beneficio dell’esdebitazione;
Rilevato che la liquidità conseguita nel corso della procedura risulta sufficiente a soddisfare l’intero ammontare dei crediti ammessi al passivo e le spese da soddisfare in prededuzione e che pertanto è accoglibile l’istanza di chiusura della procedura ai sensi degli artt. 276 e 233, co. 1 lett. b) CCII;
Osservato che con il decreto di chiusura deve essere dichiarata, su istanza del debitore o segnalazione del Liquidatore l’esdebitazione del debitore sovraindebitato che opera di diritto, salvo che ricorrano le condizioni ostative;
Ritenuto che nel caso in esame sussistano i presupposti per la pronuncia dell’esdebitazione di diritto non ricorrendo alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 280 e 282, co. 2 CCII;
Rilevato in particolare che il debitore non ha riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall’art. 280 lett. a) senza che sia intervenuta riabilitazione, né posto in essere atti distrattivi dell’attivo, esposto passività inesistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto ricorso abusivo al credito;
Rilevato, inoltre, che il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’art. 344 e non ha determinato la propria situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave;
Evidenziato che il debitore non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura, collaborando con il Liquidatore e fornendo tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il buon andamento della procedura;
Dato atto che il debitore non ha mai beneficiato dell’esdebitazione;
Precisato che l’esdebitazione non ha effetto sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie ancora in corso;
Ritenuto che, quanto alla somma di Euro 702,39 destinata al creditore Unicredit s.p.a., non sussistano ragioni ostative all’applicabilità – per analogia con la disciplina prevista per la liquidazione giudiziale – di quanto previsto dall’art. 232, comma 4, CCII;
DICHIARA LA CHIUSURA
della procedura di liquidazione controllata aperta nei confronti di COSTANTINI MONICA con sentenza del 13 giugno 2025 ai sensi degli artt. 276 e 233 CIII
AUTORIZZA
il Liquidatore al pagamento del compenso come già liquidato con prelievo dal conto della procedura di cui dispone l’estinzione.
Visto l’art. 282 CCII
DICHIARA INESIGIBILI
nei confronti di COSTANTINI MONICA i debiti anteriori all’apertura della procedura di liquidazione controllata, salvi i limiti di cui all’art. 278, comma 7, CCII
DISPONE
che il presente decreto di esdebitazione, riguardando un debitore consumatore, sia pubblicato nell’apposita area web del tribunale e/o del Ministero della Giustizia per dodici mesi.
DISPONE
che a cura del Liquidatore il presente decreto sia comunicato ai creditori ammessi al passivo e al debitore
AVVERTE
che contro il presente decreto è proponibile il reclamo ex art. 124 CCII nel termine di 30 giorni
DISPONE
Che la somma residua spettante al creditore Unicredit s.p.a. sia, a cura del Liquidatore, depositata presso Ufficio Postale per il periodo di anni cinque, trascorso il quale la somma non riscossa dall’avente diritto ed i relativi interessi dovrà essere versata a cura del Liquidatore all’entrata di bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della Giustizia.
Così deciso in Forlì,
nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Barbara Vacca
Il Giudice Delegato
Dott. Maria Cecilia Branca
BARTOLETTI SILVIA e TURRI MAURO
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 73/2025 pubbl. il 04/07/2025 - Rep. n. 86/2025 del 04/07/2025 - Ist. n. 1 dep. 23/06/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-
in linea fino al 10 luglio 2028
Sentenza. n. 73/2025 apertura liquidazione controllata
CARTA GINO
stato passivo esecutivo in linea dal 12 novembre 2025 fino all'11 maggio 2026
apertura liquidazione controllata L.C. 48/2025
Sent. n. 137/2025 pubbl. il 04/07/2025 - Rep. n. 156/2025 del 04/07/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 9 luglio 2025 fino all'8 luglio 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di: GINO CARTA CF CRTGNI69D09F979U
Rilevato che, con ricorso depositato il 1.7.25 il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore il dott. Benzi;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda
di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei
- creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b, fermo restando che, fino a diversa determinazione, il liquidatore procederà ad incassare quanto proposto dal debitore
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 03/07/2025
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
CIORRA FILIPPO
apertura liquidazione controllata 71-1.2024
Sent. n. 24/2025 pubbl. il 19/06/2025 - Cron.n.:564/2025 Rep. n. 46/2025 del 19/06/2025

Il TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Fallimentare
in linea fino al 2 luglio 2028
in composizione collegiale composta dai Giudici
dr.ssa PAOLA DI LORENZO Presidente
dr. DAVIDE ATZENI Giudice rel.
dr.ssa ANNA FERRETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della liquidazione controllata di
CIORRA FILIPPO, assistito dall’Avv. Sabrina Macciò
visti gli atti della procedura di liquidazione controllata iscritta al R.G. P.U. n. 71.2024, Liquidazione controllata R.G. 71-1.2024, procedura richiesta in proprio da CIORRA FILIPPO nonché dalla creditrice ricorrente A. S.R.L. rappresentata dalla I S.p.a. (quest’ultima assistita dall’Avv. A. DS.del Foro di Napoli);
esaminato il piano di liquidazione di cui all’“Istanza per la nomina di un Gestore della Crisi da Sovraindebitamento” redatta in data 20.9.2024 nell’interesse del Sig. Ciorra Filippo, residente in Savona, via San Lorenzo n. 5/7, con l'ausilio dell’Avv. S. M. ,
vista la relazione redatta in data 5.5.2025 ex art. 269 comma 2 Codice della Crisi di Impresa dal Professionista nominato quale O.C.C. Avv. D.G.(professionista già nominato dall’O.C.C. da sovraindebitamento presso l’ODCEC del Tribunale di Savona per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi);
preso atto della situazione economica e patrimoniale dell’Istante Sig. Ciorra Filippo e dell’entità dei debiti oggi in essere e della tipologia dei debiti medesimi;
ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di legge e che allo stato non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori;
esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, redatta dall’O.C.C. Avv. D.G. ;
rilevato che risultano sussistenti i presupposti soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura nonché le condizioni stabilite nei presupposti di ammissibilità ed in particolare che:
il Tribunale di Savona risulta territorialmente competente ex art. 27 Codice della Crisi di Impresa; la parte debitrice si trova in stato di sovraindebitamento ex artt. 2 e 268 Codice della Crisi di Impresa ed in condizione di non poter soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni; ritenuto più in dettaglio nel merito che:
CIORRA FILIPPO presenta rilevante esposizione debitoria, in particolare – tra l’altro - nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE per € 36.977,95 nonché per ulteriori € 52.249,78 (debito quest’ultimo maturato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate da parte della società Enoteca
Bolla di Ciorra Filippo E C S.a.s. , chiusa nel dicembre del 2016) e nei confronti dell’istituto di credito ricorrente per € 48.257,81 oltre interessi e spese; il debito complessivo del Sig. CIORRA FILIPPO ammonta a € 140.132,72 oltre interessi e spese, a cui aggiungere gli esborsi derivati dall’attivazione della presente procedura;
circa invece l’attivo CIORRA FILIPPO è proprietario di beni immobili (per la quota di ¼ dell’immobile sito in Torino, Corso Giulio Cesare, 72 zona Porta Palazzo, identificato al catasto fabbricati di Torino foglio 1149, particella 00489, sub. 0016, abitazione di tipo economico, in comproprietà con la madre sig.ra G. A.M., immobile attualmente locato a terzi ad un canone mensile pari ad Euro 250,00; per la quota di 1/3 dei seguenti terreni siti in Castelforte (LT), identificati al catasto terreni al foglio 22- part. 339- 3 are 50 centiare, al foglio 22 – part. 341 3 are 86 centiare ed al foglio 22 – part. 343 8 are 87 centiare, in comproprietà con la madre sig.ra G.A M); è proprietario di un motociclo targato DY02714 (di immatricolazione assai risalente e dunque verosimilmente di scarso valore) su cui sussiste una comunicazione/preavviso di fermo amministrativo, ed ha messo inoltre a disposizione della procedura la somma di € 350,00 mensili per
n. 12 mensilità per n. 3 anni per complessivi € 12.600,00, oltre alla propria quota del canone di locazione dell’appartamento sito in Torino pari ad € 62,50 mensili; inoltre la madre del richiedente si è resa disponibile a conferire alla procedura la propria quota del canone di affitto dell’immobile di Torino pari ad € 187,50 mensili;
considerato, pertanto, che il ricorrente ha presentato un piano di liquidazione contenente la seguente proposta:
- la vendita dei terreni siti in località Castelforte;
- di versare in favore dei creditori/procedura la somma mensile di Euro 350,00 per 3 anni, oltre alla propria quota del canone di locazione dell’appartamento di Torino di Euro 62,50,.
IN AGGIUNTA A QUANTO SOPRA, la madre del sig. Ciorra, sig.ra G.ha dichiarato di mettere a disposizione della massa creditoria la propria quota dell’affitto di Torino di Euro 187,50 (prod. n. 20).
Pertanto le somme mensili messe a disposizione della procedura ammontano ad Euro 600,00, per un totale di Euro 7.200,00 annui, per un totale in 3 anni di Euro 21.600,00 oltre al ricavato della vendita dei terreni, che consentirebbero il pagamento delle spese di procedura e di parte dei crediti privilegiati”;
rilevato che appaiono condivisibili le deduzioni difensive svolte dal Sig. Ciorra Filippo nella propria memoria difensiva redatta in data 29.5.2025 laddove lo stesso ha ritenuto inverosimile che eventuali proposte alternative rispetto a quella testè riportata (ed in particolare eventuali proposte che prevedano l’alienazione della quota di sua proprietà dell’immobile sito in Torino in alternativa al percepimento della quota di ¼ del canone di affitto dell’immobile per la durata di 3 anni) possano consentire di apportare ai creditori benefici maggiori rispetto a quelli ottenibili mediante l’attuazione della proposta da esso formulata;
rilevato che, l’istanza di liquidazione controllata deve venire vagliata esclusivamente in base alla oggettiva sussistenza dei requisiti di legge ed in presenza della esaustività e completezza della documentazione depositata, elementi, questi, rinvenibili nelle considerazioni sviluppate dall’Avv. D.G.che ha concluso (tenuto conto di tutte le posizioni creditorie esistenti) esprimendo “giudizio positivo sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo
della domanda”, come richiesto dall’art. 269 comma 2 D. Lgs. 12.1.2019 n° 14;
rilevato inoltre che deve essere disposto che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (salva l’ipotesi in cui vengano iniziate o debbano proseguire azioni esecutive individuali finalizzate al soddisfacimento di crediti fondiari, in ossequio all’insegnamento della Suprema Corte a mente del quale “il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all’art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di
sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.”; cfr sul punto Cass. 19/08/2024 n° 22914);
ritenuti sussistenti, quindi, i presupposti per l’accoglimento dell’istanza;
PQM
visti gli artt. 2 e 270 Codice della Crisi di Impresa
DICHIARA
l’apertura della procedura di liquidazione controllata di CIORRA FILIPPO, residente in Savona, via San Lorenzo n. 5/7;
NOMINA
Giudice delegato il dr. DAVIDE ATZENI;
NOMINA
liquidatore la Dott.ssa MANUELA ARUTA con studio in Savona;
ORDINA
al debitore di provvedere al deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (se trattasi di soggetto che deve tenere tali documenti) e dell’elenco dei creditori;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ex art. 201 Codice della Crisi di Impresa;
ORDINA
al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ORDINA
al liquidatore di procedere ex art. 270 comma 2 lett. F) e G) Codice della Crisi di Impresa, all’inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Savona o del Ministero della Giustizia, con oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti diversi dal debitore;
ORDINA
la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati;
AUTORIZZA
il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. Att. C.P.C,
ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l’elenco dei clienti e dei fornitori di cui all’art. 21 del D.L. n. 78.2010, convertito nella L. n. 122.2010 e succ. mod;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
visto l’art. 150 Codice della Crisi di Impresa:
DISPONE
che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
ORDINA
che la presente sentenza sia comunicata ex art. 270 comma 4 Codice della Crisi di Impresa, mediante notificazione al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Si comunichi anche al liquidatore. Savona, 18.6.2024
Il Giudice Relatore Dott. Davide Atzeni
Il Presidente
Dr.ssa Paola Di Lorenzo
CATERINA FIAMMELLA - MUSOLINO IMMACOLATA FRANCESCA - MUSOLINO CLAUDIA - MUSOLINO DANIELA
stato passivo (domande tempestive + tardive) LC 43/2025 Musolino Claudia in linea dal 16 dicembre 2025 fino al 15 giugno 2026
stato passivo (domande tempestive + tardive) LC 42/2025 Musolino Daniela in linea dal 16 dicembre 2025 fino al 15 giugno 2026
stato passivo (domande tempestive + tardive) LC 44/2025 Musolino Immacolata Francesca in linea dal 16 dicembre 2025 fino al 15 giugno 2026
stato passivo (domande tempestive + tardive) LC 41/2025 Fiammella Caterina in linea dal 16 dicembre 2025 fino al 15 giugno 2026
apertura liquidazione controllata L.C. 41/2025 - 42/2025 - 43/2025 - 44/2025
Sent. n. 130/2025 pubbl. il 23/06/2025 - Rep. n. 148/2025 del 23/06/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 3 luglio 2025 fino al 2 luglio 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
CATERINA FIAMMELLA CF FMMCRN55S57G722S
MUSOLINO IMMACOLATA FRANCESCA (CF: MSLMCL77M59D969F
MUSOLINO CLAUDIA (CF: MSLCLD80C65D969N
MUSOLINO DANIELA (cf: MSLDNL81R44D969K)
Assistiti dall’avv. ALBERTO ARENA
Rilevato che con ricorso ex art. 66 CCII depositato il 18.2.2025 le ricorrenti avevano inizialmente proposto la ristrutturazione dei debiti del consumatore,
che, successivamente, rilevate alcune criticità e dopo alcuni rinvii per integrazioni, le medesime ricorrenti hanno depositato, in data 17.6.2025, sempre ex art. 66 CCII, domanda di apertura della liquidazione controllata di tutti i loro beni ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCII;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento delle ricorrenti ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il loro patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- rilevato che l’istante Fiammella Caterina ha chiesto che venga revocato il versamento relativo alla cessione del quinto a favore di Deutsche Bank;
- considerato che, pur in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che, da una parte, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI), dall’altra è possibile identificare una serie di norme, tra cui l’art. 268 co. 4 CCI, l’art. 270 co. 2 lett. d) ed e) da cui dedurre che nella liquidazione controllata è il liquidatore ad avere l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, nonché l’unico che, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori. “Può desumersi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che devono ritenersi cessate sia l’operatività di eventuali cessioni del quinto” (così Trib. Mantova 20 aprile 2023), sia le trattenute conseguenti ad esecuzione e conseguente pignoramento presso terzi, considerato che alla cessione volontaria debba essere equiparata l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata (cfr. Corte Cost. 65/2022);
- ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- ritenuto di nominare, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, quale liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata, la dott.ssa Pellegrino Maria, scelta nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visti gli artt. 66 e 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
CATERINA FIAMMELLA (CF: FMMCRN55S57G722S)
MUSOLINO IMMACOLATA FRANCESCA (CF: MSLMCL77M59D969F
MUSOLINO CLAUDIA (CF: MSLCLD80C65D969N
MUSOLINO DANIELA (CF: MSLDNL81R44D969K)
NOMINA Giudice Delegato Chiara Monteleone
NOMINA liquidatore la dott.ssa MARIA PELLEGRINO
ORDINA ai debitori il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA che a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l’operatività della cessione del quinto della pensione in favore di a favore di Deutsche Bank, ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei
- beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza ogni cinque mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19/06/2025
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
SANMATTEO - SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO DI GABRIELLA REGOSA & C.
apertura liquidazione controllata L.C. 46/2025
Sent. n. 133/2025 pubbl. il 27/06/2025 - Rep. n. 152/2025 del 27/06/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 2 luglio 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
SANMATTEO - SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO DI GABRIELLA REGOSA & C. CF 03162220101
Assistito dall’avv. VALERIO BOTTA
Rilevato che con ricorso depositato il 19.5.2025 la suddetta società ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
SANMATTEO - SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO DI GABRIELLA REGOSA & C. CF03162220101 con sede legale in Genova, Piazzetta Chighizola 2/R, nonché dei soci illimitatamente responsabili:
Gabriella Regosa (C.F. RGSGRL44P43D969Z), nata a Genova il 3.9.1944
Federico Musso (C.F. MSSFRC81T28D969N), nato a Genova il 28.12.1981
Antonia Musso (C.F. MSSNTN71L66D969A), nata a Genova il 26.7.1971
NOMINA Giudice Delegato Chiara Monteleone
CONFERMA liquidatore il dott. MARCO MARRA
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza ogni cinque mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei
- creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 26/06/2025
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
FEDERICO GHIORZI
apertura liquidazione controllata L.C. 45/2025
Sent. n. 132/2025 pubbl. il 27/06/2025 - Rep. n. 151/2025 del 27/06/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 2 luglio 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Andrea Balba iudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di: FEDERICO GHIORZI CF GHRFRC89T27D969B Assistito dall’MARINELLA BALDI
Rilevato che, con ricorso depositato il 23.5.25
FEDERICO GHIORZI, CFGHRFRC89T27D969B ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
ritenuto di nominare liquidatore il dott. Marco Marra che per competenza e capacità appare garantire appieno lo svolgimento della procedura;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di FEDERICO GHIORZI, CFGHRFRC89T27D969B
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
NOMINA liquidatore il dott. Marco Marra;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b, fermo restando che, fino a diversa determinazione, il liquidatore procederà ad incassare quanto proposto dal debitore (compresa la quota indicata come tari mensile)
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 26/06/2025
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
BRUNELLA FAZZARI
apertura liquidazione controllata 11/2025
Sent. n. 27/2025 pubbl. il 30/06/2025 - Cron. n. : 606/2025 - Rep. n. 49/2025 del 30/06/2025

TRIBUNALE DI SAVONA
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 2 luglio 2028
Il Tribunale di Savona in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Paola Antonia Di Lorenzo Presidente
Dott. Davide Atzeni Giudice
Dott. Anna Ferretti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di: BRUNELLA FAZZARI CF: FZZBNL69R58H335Z
Rilevato che, con ricorso depositato il 13.05.2025, la sig.ra Brunella Fazzari ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Savona ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Savona;
Considerato che, in forza dall’applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI; Considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dalla debitrice e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti, risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI e contiene la positiva valutazione di cui all’art. 268 co. 3 CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dell’assenza di beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile (attraverso la messa a disposizione esclusivamente del reddito da lavoro della sig.ra Fazzari) possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata; Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI; Ritenuto che la procedura possa avere la durata di anni 3, indicata nel ricorso e nella relazione dell’OCC;
P.Q.M.
Visti gli artt. 66 e 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di BRUNELLA FAZZARI (CF: FZZBNL69R58H335Z);
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa ANNA FERRETTI;
CONFERMA quale liquidatore l’avv. DOMENICO GALLO;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
AUTORIZZA il liquidatore alle attività di cui all’art. 49 co. 3 lett. f) CCII;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del quadriennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 27/06/2025
il Giudice Relatore
Anna Ferretti
il Presidente
Paola Antonia Di Lorenzo
P.L. INFORMATICA DI PETITO PASQUALE LEONARDO,
Sent. n. 32/2025 pubbl. il 24/06/2025 - Cron. n. : 1004/2025 - Rep. n. 30/2025 del 25/06/2025
N. 31-1/2025 PROCEDIMENTO UNITARIO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
In linea dal 30 giugno 2025 fino al 30 giugno 2028
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente
dott.ssa Marianna Serrao Giudice
dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel. est.
nel procedimento unitario in epigrafe indicato per l’apertura della liquidazione controllata promosso da:
Curatela del Fallimento di So.ge.va. s.r.l. in liquidazione (c.f./p.i. 00834900524), in persona del Curatore Dott. Claudio Antonelli (c.f. NTNCLD63S16E625S), a ciò autorizzato con provvedimento della Giudice Delegata Dott.ssa Marta Dell’Unto del 18.03.2023, rappresentata e difesa dall’Avv. Fulvio Mancuso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, Piazza San Giovanni n.4, come da procura in atti;
creditore ricorrente
nei confronti di
P.L. INFORMATICA DI PETITO PASQUALE LEONARDO, corrente in Siena Via Fiorentina m. 59C, in persona del titolare Pasquale Leonardo Petitto (c.f. PTTPQL66E15Z112N p. iva 01300240528), nato a Koln (Germania) il 15.05.1966, residente in 53014 Monteroni d'Arbia (SI), via F. Turati n. 110;
debitore contumace
ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL’ART. 270 CCII
letti gli atti e sentita la relazione della Giudice delegata per la trattazione ex art 41 comma 6 CCII;
rilevato, in particolare, che la curatela ricorrente ha presentato ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata di Pasquale Leonardo Petitto quale titolare della impresa individuale P.L. INFORMATICA DI PETITO PASQUALE LEONARDO, esponendo di vantare crediti per il complessivo importo di € 135.196,2, a titolo di canoni scaduti e non pagati maturati dal 1.01.2012 al 31.07.2015 ed interessi maturati sino al 21.12.2023 come da l'ultimo atto di precetto in rinnovazione notificato al debitore, oltre ai canoni successivamente maturati, agli interessi successivi e alle spese processuali;
rilevato che il debitore è rimasto contumace, pur a fronte di rituale notifica perfezionatasi ai sensi dell’art. 40 comma 7 CCII mediante l’inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, nella c.d. Area WEB, come da certificazione rilasciata dalla cancelleria il 02/05/2025;
rilevato che la giudice delegata la trattazione ex art 41 comma 6 CCII ha provveduto all’audizione delle parti all’udienza del 04/06/2025 riservando all’esito di riferire al Collegio per la decisione;
visti gli artt. 268 ss. CCII;
ritenuta la propria competenza per territorio, poiché l’impresa individuale debitrice, con sede in Siena, ha il centro degli interessi principali nel circondario di questo Tribunale, ove risiede anche il titolare, come risulta dalla documentazione in atti;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
ritenuto che sussistano i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:
- è superata la soglia di procedibilità di Euro 50.000,00 dettata dall’art. 268 comma 2 CCII;
- il debitore risulta svolgere, quale imprenditore commerciale minore, attività di “commercio al dettaglio di prodotti informatici (…)”, risultante dalla visura camerale in atti.
- il debitore versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 1, comma 2, lett. c del CCI come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»), poiché non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e, in particolare, come emerge dal mancato adempimento dei debiti nei confronti dell’istante, dall’esitonegativo del pignoramento presso terzi espletato dal ricorrente e dalla pluralità e consistenza dei debiti di natura previdenziale e fiscale, di cui Euro 99.875,60 per passività già iscritte a ruolo erariale;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;
- non è stata eccepita dal debitore l’impossibile di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
rammentato che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell’art. 273 CCI, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell’articolo 201 CCI;
osservato che la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore, anche sopravvenuti nel corso della procedura, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall’apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall’art. 268 comma 4 CCII che esclude dalla liquidazione «i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato;
letto l’art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale «nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale» e ritenuto che, nella specie, possa nominarsi quale liquidatore il Dott. Filippo Mascia, professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento prescelto tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale adito;
letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale «dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»;
rilevato che, nel caso di specie, il debitore svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili,
mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura e mediante la pubblicazione presso il registro delle imprese;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII;
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Pasquale Leonardo Petitto (c.f. PTTPQL66E15Z112N), nato a Koln (Germania) il 15.05.1966, residente in 53014 Monteroni d'Arbia (SI), via F. Turati n. 110, quale titolare dell’impresa individuale P.L. INFORMATICA DI PETITO PASQUALE LEONARDO (P.I. 01300240528);
nomina giudice delegato il dott. Gianmarco Marinai;
nomina come liquidatore il dott. Filippo Mascia;
rimette al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento di cui all’art. 268, comma 4, lett. b), CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
ordina altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l’eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCI;
dà atto che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
dispone che si provveda immediatamente alla pubblicazione della sentenza presso il registro delle imprese e all’inserimento nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;
dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).
Manda alla cancelleria per i conseguenti incombenti e per la comunicazione.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 06/06/2025 su relazione della Dott.ssa Lisi.
La giudice est.
Dott.ssa Valentina Lisi
Il Presidente
Dott. Gianmarco Marinai
BONGIORNI CAROLINA
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 25/2025 pubbl. il 25/06/2025 - Cron. n. : 582/2025 - Rep. n. 47/2025 del 25/06/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
Sezione Fallimentare Ufficio di Savona
in linea dal 27 giugno 2025 fino al 26 giugno 2028
Il Tribunale Ordinario di Savona, Sezione Fallimentare Ufficio di Savona, composto dai magistrati
Dott. Paola Di Lorenzo Presidente
Dott. Davide Atzeni Giudice
Dott. Anna Ferretti Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 23/2025 r.g.
promosso da
BONGIORNI CAROLINA
nei confronti di
STUDIO 23 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e in subordine di apertura della liquidazione controllata depositato da BONGIORNI CAROLINA nei confronti di STUDIO 23 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
- considerato che il debitore non è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, risultando dagli atti e dalle informazioni assunte che l'impresa presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
L’istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve essere pertanto rigettata.
Rilevato poi
che parte ricorrente ha chiesto in subordine l’apertura della liquidazione controllata ex art 268 comma 2 CCII
premesso che il creditore istante BONGIORNI CAROLINA vanta un credito derivante da differenze retributive pari ad € 1.479,82 per (TFR, come da busta paga del febbraio 2022, doc O allegato al ricorso);
rilevato che da informazioni assunte presso ADER risultano debiti esigibili non prescritti per oltre 70.000,00 Euro , risultando così, nel complesso, superata la soglia di cui all’art. 268 comma 2 CCI;
Ritenuto che STUDIO 23 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: mancato pagamento di un debito di così modesta entità nei confronti di una ex dipendente; chiusura attività e cancellazione della società in data 18.11.2024.
Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni previste per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
tenuto conto nella nomina del Liquidartore dei criteri indicati dagli artt. 270 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 228, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
RIGETTA
L’istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di STUDIO 23 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, CF 01281120095, con domicilio in CORSO EUROPA 85/R BORGHETTO SANTO SPIRITO;
Letto l’art 270 CCII
ACCOGLIE
La richiesta subordinata di apertura della liquidazione controllata di STUDIO 23 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, CF 01281120095, con domicilio in CORSO EUROPA 85/R BORGHETTO SANTO SPIRITO;
NOMINA
il dott./la dott.ssa Paola Antonia Di Lorenzo Giudice Delegato per la procedura
NOMINA
liquidatore l’Avv. CARLA ZANELLI ;
ORDINA
alla debitrice il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della resistente il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE
che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda a predisporre l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura.
Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche
- se il resistente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI.
Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Presidente - Giudice Relatore
Paola Di Lorenzo
FIOCCA GIOACCHINO
stato passivo esecutivo in linea dal 26 novembre 2025 fino al 25 maggio 2026
apertura liquidazione controllata n. 40/2025
Sent. n. 129/2025 pubbl. il 20/06/2025 - Rep. n. 147/2025 del 20/06/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 23 giugno 2025 fino al 22 giugno 2028
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Fiocca Gioacchino (FCCGCH51C21A326F), nato ad Aosta in data 21.03.1951, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Vanni;
con l’ausilio dell’OCC dott. Federico Hardonk.
Rilevato che, con ricorso depositato il 23.05.2025, Fiocca Gioacchino ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC; considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.
Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell’aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
- differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- il sig. Fiocca risulta convivente con la propria moglie sig.ra Maria Grassi, invalida civile al 55%, in un immobile di proprietà di quest’ultima sito in Rapallo, Via Carlo e Nelli Rosselli n. 7/1;
- il sig. Fiocca non risulta titolare di beni immobili;
- il sig. Fiocca non risulta titolare di beni mobili registrati;
- il sig. Fiocca risulta titolare di due carte Poste pay con un saldo attivo, rispettivamente, di euro 35,04 ed euro 123,32 e di un libretto di risparmio postale n. 000053285562 con un saldo di euro 50,00; tutti i saldi attivi recano la data del 04.02.2025;
- il sig. Fiocca risulta percepire pensione INPS di euro 1.383,79 mensili e la sig.ra Grassi risulta percepire pensione INPS di euro 1.569,23 mensili: risulta pertanto un reddito familiare mensile di euro 2.953,02;
- per quanto riguarda la situazione debitoria, risultano:
- euro 9.658,40 per debiti in prededuzione ed in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;
- euro 94.467,25 per debiti privilegiati/ipotecari con Agenzia delle Entrate - Riscossione ed INPS;
- euro 105.570,44 per debiti chirografari con BPER Banca, Ak Nordic AB, Europa Factor, Banco BPM, Best capital Italy S.r.l., BNL, Comune di Bogliasco, Comune di Rapallo, Polizia Urbana di Genova;
- - la massa debitoria totale del ricorrente risulta quindi essere pari ad euro 209.876,09;
- - la quota incomprimibile viene calcolata dall’OCC in euro 2.563,67 mensili, tenuto conto delle entrate mensili del ricorrente e della sig.ra Grassi;
- - il sig. Fiocca, pertanto, intende mettere a disposizione della procedura la somma di euro 389,00 mensili per un totale di euro 14.004,00 oltre ad euro 2.000,00 come da nota di credito dello studio Uckmar per versamento di un anticipo di compenso in favore dell’avv. Vanni, da parte del ricorrente, in violazione della par condicio creditorum e, quindi, oggetto di revocatoria;
considerato che l’eventuale congruità delle spese indicate dall’OCC nell’individuazione della quota incomprimibile e della correlata eccedenza disponibile per la procedura verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all’apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi
cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
Fiocca Gioacchino (FCCGCH51C21A326F), nato ad Aosta in data 21.03.1951;
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatore il dott. Federico Hardonk;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della
presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l’art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 19.06.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
GARAVENTA ALESSANDRO
stato passivo in linea dal 15 dicembre 2025 fino al 14 giugno 2026
apertura liquidazione controllata n. 39/2025
Sent. n. 126/2025 pubbl. il 17/06/2025 - Rep. n. 144/2025 del 17/06/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Settima sezione civile
in linea dal 23 giugno 2025 fino al 22 giugno 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Roberto Braccialini Presidente Dott. Pietro Spera Giudice rel. Dott. Cristina Tabacchi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione controllata di: Alessandro GARAVENTA, nato a Genova il 14.12.1978 (C.F.: GRVLSN78T14D969W) e residente in Valbrevenna (GE) alla Località Carsassina 2;
rilevato:
- che, con ricorso depositato il 10/4/2025, il Sig. Alessandro GARAVENTA ha chiesto in proprio, ai sensi dell’art. 268/1 CCII, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
- che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65/2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
ritenuto:
- che sussista la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27 commi 2 e 3 CCII, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, commi 1 e 2, CCII;
- quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, che sia completa la documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- che la relazione dell’OCC allegata all’istanza sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269/2 CCII;
- che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento di parte ricorrente ai sensi dell’art. 2/1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- che pertanto, anche alla luce dell’attivo realizzabile possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270/2 lett. c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII; ritenuto altresì che solo il compenso dell’OCC sia prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 CC perché non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori, perché non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII;
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Alessandro GARAVENTA, nato a Genova il 14.12.1978 (C.F.: GRVLSN78T14D969W) e residente in Valbrevenna (GE) alla Località Carsassina 2;
- nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- conferma liquidatore l’Avv. Maria Grazia GAMMAROTA e precisa che la liquidazione del compenso avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 275 CCII;
- ordina al debitore la consegna dei beni mobili registrati di proprietà, con l’eccezione del furgone EK065ER anno immatricolazione 2011, di minimo valore e necessario al debitore per il proprio lavoro;
- dichiara la cessazione delle eventuali cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione di tre anni nonché presso il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa e la trascriva in conformità all’art. 270/2 lett. g) CCII (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni del debitore;
con scadenza semestrale dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC; - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275/3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
- con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b, fermo restando che, fino a diversa determinazione, il liquidatore procederà ad incassare quanto proposto dal debitore.
Genova, 16/6/2025.
Il Giudice estensore
Pietro Spera
Il Presidente
Roberto Braccialini
BANDOLIERI ALEX
apertura liquidazione controllata Sent. n. 65/2025 pubbl. il 13/06/2025 Rep. n. 73/2025 del 13/06/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Civile
Procedure Concorsuali
in linea fino al 21 giugno 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente rel.
Giudice Dott. Emanuele Picci
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato BANDOLIERI ALEX n. Forlimpopoli il 22/04/1989 (c.f. BNDLXA89D22D705B), residente a Meldola, Strada Vernacchia-Montevescovo n. 85, nel procedimento R.G. n.
90-1/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 05/06/2025 daBANDOLIERI ALEX (c.f. BNDLXA89D22D705B), assistito dall’OCC in persona del
Gestore nominato avv. VERONICA BEVACQUA
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore
- la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IVdel CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 2 70, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio,all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazionedei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale efinanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivoda distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- rilevato che nel caso in esame la relazione contiene le informazioni prescritte ed attesta la sussistenza di attivo da acquisire alla procedura per la distribuzione ai creditoriconcorsuali;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica che, all’attualità, svolge attività di lavorodipendente presso la GrSteel S.r.l., avendo di recente chiuso la partita IVA con la quale svolgeva attività di consulenza e rappresentanza commerciale per la Ventur S.r.l. e cessatola ditta individuale con cui svolgeva attività di gestione bar (da quanto riferito sono statedi recente chiuse le posizioni camerali aperte per la ditta individuale Bandolieri Alex iscritta al REA FO-336672 e la società AFConsulting Forlì S.r.l.s. di cui eraamministratore unico) senza superamento dei limiti di cui all’art. 2 lett. d) CCII;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicatodall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 168.191,08, dei quali € 81.337,81 in via privilegiata;
- osservato che il patrimonio del Bandolieri è costituito dal reddito da lavoro dipendente, pari a € 1.800 netti mensili, da alcuni beni strumentali della pregressa attività di bar/pizzeria (in parte già venduti per un controvalore di € 3.050 e in parte da alienare per un valore stimabile di ca. € 5.400 per il forno combinato), dalla proprietà di un’autovettura Fiat Group Automobiles tg. DZ525SY, nonché dalla nuda proprietà dialcuni immobili (nello specifico quota del 50% della nuda proprietà dell’immobile sito a Meldola, censito al foglio 95, p.lla 202 sub. 5, cat. D/10 e sub. 6, cat. C/6; intera nuda proprietà dell’immobile sito a Meldola, censito al foglio 95, p.lla 202 sub. 11, cat. D/10 esub. 12, cat. A/3), il cui diritto di usufrutto è in capo al nonno Bertaccini Arnaldo (n.20/08/1939) e gravati da ipoteca in favore della banca BPER a fronte di due mutui rilasciati nel 2009 per € 62.000 e nel 2011 per € 40.000 in regolare ammortamento (conobbligazione solidale in capo al fratello e garanzia del nonno);
- ritenuto che in tali condizioni, pur non essendo indicato il presumibile valore della nuda proprietà degli immobili in capo al ricorrente, è comunque evidente la sussistenza di unasituazione di sovraindebitamento, non essendo il Bandolieri in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte con il proprio patrimonio, stante anche la nonagevole liquidabilità dei due immobili;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata, ivi compresa la fruttuosità della stessa;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla proceduradi tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulatodal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione deibeni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità aquanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo o gli immobili intestati) lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi;
- ritenuto, a tal fine, opportuno sin da ora precisare che la presenza di un diritto di usufrutto e di iscrizioni ipotecarie sugli immobili non possono in alcun modo giustificarela non apprensione di tali beni dei quali dovrà essere disposta, previa stima, la vendita,fermo restando il diritto di usufrutto in capo al Bertaccini, non potendo proseguire, per la posizione del debitore assoggettato a liquidazione controllata, il pagamento della rata dimutuo, determinandosi, con l’apertura della procedura, l’apertura del concorso con gli effetti di cui agli artt. 142, 143, 150 e 151 (specificamente richiamati dall’art. 270, co. 5 CCII) osserva, inoltre, che la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento delnucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 1.800 e che il nucleo familiare è composto dal solo debitore, il quale ha allegato spese mensili di €1.310 (peraltro comprensive della quota di rata del mutuo ipotecari pari a € 360 di cuinon potrà proseguire il pagamento);
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento, del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto dispossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori aisensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, co. 5, l’importo daversare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 600 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co.3 , secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delleoperazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del Liquidatore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per leprestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettanteall’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essereconsiderato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale dellegale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto; ritenuto opportuno disporre la nomina del Liquidatore in persona diversa dal Gestoredell’OCC, scegliendolo tra i professionisti iscritti nel registro degli OCC del distretto della Corte d’Appello di Bologna, tenuto conto del fatto che il Gestore non ha fatto alcuna autonoma considerazione sugli immobili di cui il Bandolieri è intestatario, recependo passivamente quanto dallo stesso rappresentato in merito all’affermata non liquidabilità degli stessi per la presenza di un diritto di usufrutto e di un mutuo ipotecario (rilevandotali circostanze solo sul valore realizzabile ma non certa sull’alienabilità);
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di BANDOLIERI ALEX n. Forlimpopoli il 22/04/1989 (c.f. BNDLXA89D22D705B),residente a Meldola, Strada Vernacchia-Montevescovo n. 85
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa BARBARA VACCA
Liquidatore la dott.ssa SARA TENTONI (c.f. TNTSRA96R65H294V), con studio in Cesena,via L. Lucchi n. 135;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura delLiquidatore
autorizza
l’utilizzo temporaneo, fino alla vendita del veicolo in proprietà.
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degliinteressi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, diquanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondopatrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt.142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giornodella dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII,nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 600,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta
comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art.280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell’ anagrafe tributaria e dell’ archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
c) accedere al pubblico registro automobilistico
d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione,depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD,
- avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, inquanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso; riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’aperturadella procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quantocompatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni deipignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla suaapprovazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non
superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto diriparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227,229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamenterimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile aisensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gliimmobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall’art. 271, co. elett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì o del Ministero della Giustizia per tre anni e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 12/06/2025
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa Barbara Vacca
SEVERI MASSIMO
apertura liquidazione controllata Sent. n. 67/2025
R.G. 91 – 1 /2025

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea fino al 20 giugno 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato SEVERI MASSIMO (C.F. SVRMSM72P07H199X), residente in Via G. Mazzini 49 BERTINORO nel procedimento R.G. n. 91/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 5 giugno 2025 da SEVERI MASSIMO (c.f. SVRMSM72P07H199X), Via G. Mazzini 49 BERTINORO, assistito dall’OCC in persona del Gestore nominato, dott.ssa SONIA GUARIGLIA
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da
- ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5,
- CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- dato atto che il Gestore ha provveduto nei termini suindicati;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica svolgente attività di lavoro dipendente presso Lafor Lavanderie Industriali s.r.l.;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 379.380,96 circa (alla data di redazione dell’attestazione);
- osservato che il patrimonio è costituito da reddito da lavoro dipendente, a fronte del quale percepisce uno stipendio mensile di circa Euro 1.750,00 (avendo riguardo alle dichiarazioni dei redditi e alle buste paga allegate al ricorso);
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso
- tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 1.750,00 mensili circa e che il nucleo familiare è composto unicamente dal debitore;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (non precisamente documentate, soprattutto per quanto riguarda le “spese varie” e il mantenimento del figlio maggiorenne), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 400,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore/dalla debitrice e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- precisato fin da ora che tutte le circostanze indicate dal Liquidatore nella propria articolata relazione verranno valutate in quella sede;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del
- debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale
- Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b), anche a fronte della completezza e della chiarezza dell’elaborato allegato;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di MASSIMO SEVERI (C.F. SVRMSM72P07H199X) NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC dott. Sonia Guariglia;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti; che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 400,00 mensili per dodici mensilità che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280
CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari edegli enti previdenziali ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini
- dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili; che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione; che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229,
230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Forlì o sul sito del Ministero della Giustizia per anni tre, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
FILIPPERI MORENO
apertura liquidazione controllata Sent. n. 66/2025 pubbl. il 13/06/2025 Rep. n. 74/2025 del 13/06/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile - Procedure Concorsuali
in linea fino al 19 giugno 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente rel.
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato FILIPPERI MORENO n. Forlì il 12/03/1981 (c.f. FLPMRN81C12D704Q), residente a Predappio, via La Malfa n. 1, nel procedimento R.G. n. 94-1/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 11/06/2025 daFILIPPERI MORENO (c.f. FLPMRN81C12D704Q), rappresentato e difeso dall’avv. SARA ORELLI AGOSTINI (c.f. RLLSRA78T50D704T) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Forlì, Piazza Falcone e Borsellino n. 1, ed assistito dall’OCC in persona del Gestore nominato dott.ssa CHIARA CASADEI TURRONI
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex 27, comma 2, CCII avendo il debitorela propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- rilevato che nel caso in esame la relazione contiene le informazioni prescritte e la specifica attestazione circa la sussistenza di attivo da acquisire alla procedura per la distribuzione ai creditori concorsuali, risultando il debitore proprietario anche di un immobile, oltre che di un reddito da lavoro;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica svolgente, attualmente, attività di lavoro dipendente ed avendo cessato sin dal 2023 la pregressa attività d’impresa in forma individuale con la ditta Edilmor di Moreno Filipperi;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 500.988,79, non considerandosi quelle legate all’apertura della presente procedura, di cui ben € 328.064,08 in via ipotecaria nei confronti di BCC NLS 2019 (che ha già avviato la procedura esecutiva immobiliare RGE 104/2024);
- osservato che il patrimonio è costituito dalla proprietà dell’immobile sito a Forlì, censito al foglio 277, p.lla 38 sub. 1, cat. C/3, con quota di 2/6 sull’area cortilizia, dal valore indicato di ca. € 80.0000 (gravato da pignoramento), dalla proprietà di due veicoli di scarso valore (autocarro BG870ZW danneggiato dall’alluvione del 2023 e autovettura Mitsubishi Pajero tg. ZA552SL immatricolata nel 2003), nonché dal reddito da lavoro presso Impresa Coromano S.r.l. con uno stipendio mensile netto di € 2.100 (reddito annuo lordo pari a € 25.712 da Modello Unico PF 2022 e a € 26.847 da Modello Unico PF 2023 e a € 31.760 da Modello Unico PF 2024))
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 2.100 netti mensili e che il nucleo familiare è composto dal solo debitore;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (dallo stesso indicate in misura € 1.427), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 600,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del Liquidatore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- dato atto che la sentenza emessa a carico della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b);
- visti gli 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di FILIPPERI MORENO n. Forlì il 12/03/1981 (c.f. FLPMRN81C12D704Q), residente a Predappio, via La Malfa n. 1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa BARBARA VACCA
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC dott.ssa CHIARA CASADEI TURRONI (c.f. CSDCHR79C50D705G), con studio in Forlì, via Nino Bixio n. 3
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione dic legge
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 600,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni
reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’ anagrafe tributaria e dell’ archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo
l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227,
229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall’art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì o del Ministero della Giustizia per tre anni e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 12/06/2025
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa Barbara Vacca
PIANO MARIO
stato passivo (domande tempestive + tardive) LC 38/2025 in linea dal 16 dicembre 2025 fino al 15 giugno 2026
apertura liquidazione controllata n. 38/2025
Sent. n. 121/2025 pubbl. il 12/06/2025 Rep. n. 136/2025 del 12/06/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 16 giugno 2025 fino al 15 giugno 2028
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Piano Mario (C.F. PNIMRA40M09D969Y), nato a Genova il 09/08/1940, assistito dal dott. Fabrizio Vigo;
con l’ausilio dell’OCC dott.ssa Erica Romano.
Rilevato che, con ricorso depositato il 21.05.2025, Piano Mario ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC; considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio di quest’ultimo (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.
Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell’aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura; differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- il sig. Piano Mario risulta avere una condizione di sovraindebitamento derivante da attività imprenditoriale e dalla stipula di fideiussioni, era titolare di ditta individuale operante nel settore dell’edilizia fino al 2009 e successivamente ha svolto attività di mediatore immobiliare nel 2017 e 2018;
- che a seguito delle garanzie prestate per la costruzione di fabbricati o ristrutturazione non si hanno avuto gli introiti ipotizzati, nonché le attività di ricostruzione e partecipazione alla vendita svolte dagli altri imprenditori;
- risulta essere separato a seguito di sentenza di separazione consensuale del 02/04/2014, con cui è stato riconosciuto a carico del sig. Piano il versamento di un assegno di mantenimento all’ex coniuge, sig.ra Santoro M.R., pari al 50% della quota disponibile della pensione dallo stesso percepita;
- risulta percepire una pensione di euro 2.850,00 mensili;
- l’immobile in cui risiede viene goduto in forza di un contratto di locazione stipulato con il sig. Pizzardo Andrea in data 01/08/2024 della durata di 3 anni al canone annuale di euro 3.600 (euro 300 mensili oltre euro 100 mensili quale anticipo spese);
- risulta titolare dei seguenti beni immobili presso il catasto di Genova
F. 37 part. 1005 33m² quota di proprietà ½;
F. 37 part 1006 108 m² quota di proprietà ½;
e presso il catasto di Rovegno
F. 82 part. 330 m² 552 quota di proprietà ½;
F. 82 part 431 m² 190 quota di proprietà non definita (dalle ricostruzioni catastali pari a ½);
F. 82 part. 433 m² 90 quota di proprietà non definita (dalle ricostruzioni catastali pari a ½); - tali terreni, come da verifiche dell’Arch. Loiudice Alessandra, sono tutti privi di valore commerciale essendo ritagli di lottizzazioni o occupate da aree comuni e\o da strade private\ provinciali o gravate da diritti acquisiti dal 1985;
- non risulta essere titolare di beni mobili registrati;
- risulta titolare di conto Banco Posta c/c n.15173 con saldo al 28/04/2025 di euro 716,75 (rapporto non ancora confermato dall’Istituto) con collegata Postepay n. **0380 quale carta di debito associata al conto Banco Posta;
- per quanto riguarda la situazione debitoria, risultano debiti privilegiati per un totale di euro 1.669,76; risultano debiti ipotecari per un totale di euro 26.557,81; risultano debiti chirografari per un totale di euro 1.204.217,70 nei confronti di AmCo, Creditis, Ifis Npl, Agenzia delle Entrate – Riscossione, Fbs next, Intesa San Paolo, Palatino Spv, BPER.
- Tuttavia, in ordine a questi ultimi, si segnala che il ricorrente ha prestato garanzia a favore di IMMOBILIARE AQUILEIA SRL con Intesa Sanpaolo spa fino a concorrenza di euro 492.454, non attivata; garanzia prestata a favore di G. P. G. S. R. L. con Bper Banca spa fino a concorrenza di euro 126.551 (debito residuo) non attivata; garanzia prestata a favore di G. P. G. S. R. L. con Bper Banca spa fino a concorrenza di euro 314.954 (debito residuo) non attivata; garanzia prestata a favore di GHELFI PIERANGELO con Palatino spv srl fino a concorrenza di euro 169.849 non attivata.
- Orbene, essendosi in presenza di garanzie non attivate da parte dei corrispondenti istituti, le stesse non vanno conteggiate come attuale sovraindebitamento in quanto risultano meri debiti potenziali ma non attuali. Ne consegue che dal totale di crediti chirografari indicati dall’OCC vadano scomputati euro 493.454,00, euro 126.551, 314.954,00 ed euro 169.849,00 per un effettivo sovraindebitamento per debiti chirografari pari ad euro 99.409,70 e che solo questi ultimi sono oggetto della presente procedura liquidatoria.
- risulta attualmente pendente un pignoramento sulla pensione del sig. Piano da parte di Amco a seguito di provvedimento del 15/09/2023 emesso dal GE Andreina Gastaldo nella procedura RGE n. 1284/2023 del Tribunale di Genova – esec. Mobiliari. L’importo assegnato al creditore è pari ad una somma mensile di euro 290,00 fino alla concorrenza di € 17.819, oltre spese del procedimento (circa euro 2.300);
la quota incomprimibile viene calcolata dall’OCC in euro 2.704,00 mensili, tenuto conto delle entrate mensili del ricorrente ed in base alle seguenti voci di spesa:
euro 400,00 per canone di locazione + spese condominiali;
euro 130,00 per farmaci;
euro 500,00 per alimenti e prodotti per la cura della persona;
euro 150,00 per abbonamento AMT;
euro 100,00 per fondo spese straordinarie;
euro 1.424,00 a titolo di mantenimento dell’ex coniuge;
considerato che l’eventuale congruità delle sopraelencate spese e l’individuazione della corretta quota incomprimibile verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all’apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
Piano Mario (C.F. PNIMRA40M09D969Y), nato a Genova il 09/08/1940;
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatore la dott.ssa Erica Romano;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l’art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto a seguito dell’apertura formale della procedura di liquidazione controllata, il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 12.06.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
HPR HOTELS DI LORENZO MARCHIONNI
Sent. n. 28/2025 pubbl. il 09/06/2025 - Cron. n. : 926/2025 Rep. n. 26/2025 del 09/06/2025 - Rep. n. 26/2025 del 09/06/2025
N. 62-2/ -1/2024 PROCEDIMENTO UNITARIO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
In linea fino al 12 giugno 2028
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone delle seguenti magistrate:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente
dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel. est.
dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice
nel procedimento unitario n. 62/2024 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione
giudiziale o della liquidazione controllata proposto da:
UNDICI 80 s.r.l., c.f./p.iva 03941461000, con sede in Roma, Largo Ugo Bartolomei n. 5, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Giampietro Colombini e Lucio Vignai del Foro di Siena, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in San Quirico d’Orcia (Si), Via F. Tozzi n. 10, come da procura allegata al ricorso;
creditore ricorrente
nei confronti di
HPR Hotels di Lorenzo Marchionni (C.F. MRCLNZ93S22F032X e P.I. 01641120538), già corrente in Siena (Si) in Via E.S. Piccolomini n.35, cancellata dal registro delle imprese in data 11/06/2024, in persona del titolare Lorenzo Marchionni, nato a Massa Marittima (Gr), il 22/11/1993, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Borghini, del Foro di Arezzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arezzo (Ar), Via Petrarca n.9, come da procura in atti;
debitore resistente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL’ART. 270 CCII
letti gli atti e sentita la relazione della giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII,
nonché viste le risultanze delle informative acquisite;
esaminato, in particolare, il ricorso depositato in data 24/09/2024 dalla società ricorrente volto all'apertura della liquidazione giudiziale dell’impresa individuale resistente e tenuto conto delle conclusioni avanzate dal ricorrente all’ultima udienza celebratasi il 20/03/2025 per l’apertura, in subordine, della liquidazione controllata;
rilevato che il debitore, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e il decreto di convocazione sottoscritto dalla giudice delegata alla trattazione del procedimento, si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 30/10/2024, nella quale, pur non contestando né la sussistenza del credito azionato dal ricorrente, né la propria incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, ha eccepito l’insussistenza dei requisiti dimensionali richiesti dalla legge per l’apertura della liquidazione giudiziale;
rilevato che, a seguito di un differimento della prima udienza, celebratasi il 06/11/2024, per trattative, e di differimento di ufficio, all’udienza del 20/03/2025, il procuratore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, ha chiesto, sulla base delle medesime circostanze fattuali, l’apertura di liquidazione controllata, in considerazione delle eccezioni sollevate dal debitore in ordine ai requisiti dimensionali dell’impresa e stanti la sussistenza dello stato di insolvenza e l’assenza di beni idonei a soddisfare il ricorrente;
rilevato che, invece, il procuratore del debitore ha insistito per il rigetto del ricorso e si è opposto alla richiesta di liquidazione controllata, in quanto irrituale e ritenendo provata l’insolvenza in considerazione della natura di impresa individuale del resistente e della confusione del patrimonio fra impresa ormai cessata e Lorenzo Marchionni, già titolare della stessa;
ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell’art. 27 CCII, atteso che il centro degli
interessi principali del debitore, imprenditore individuale cessato, è sito in Siena (SI);
ritenuto che sia ammissibile e meritevole di accoglimento la domanda avanzata in via subordinata dal creditore ricorrente di apertura della liquidazione controllata dell’impresa individuale resistente ormai cessata;
rilevato che il debitore resistente non risulta infatti assoggettabile, avuto riguardo ai limiti
dimensionali indicati dall’art. 2 lett. d CCII, alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta
amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi e di insolvenza;
rilevato inoltre che la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata si fonda sul medesimo presupposto oggettivo della domanda di liquidazione giudiziale e che il debitore ha potuto espletare pienamente il proprio diritto di difesa nel rispetto del contraddittorio;
ritenuto che sussistono i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:
- il debitore risulta trovarsi in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. c) CCIII, dovendosi ritenere comprovata la sussistenza di uno stato di insolvenza a fronte del mancato pagamento del credito vantato dalla società ricorrente per Euro 57.074,59, rimasto non contestato, e dalla esposizione debitoria emergente dalle informative acquisite d’ufficio in assenza di evidenze in merito alla sussistenza di elementi attivi del patrimonio tali da potervi far fronte prontamente e regolarmente e dovendosi ritenere che, con la cessazione dell’attività di impresa e relativa cancellazione dal Registro delle imprese, sia conclusa ogni attività liquidatoria;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell’istruttoria è superiore a € 50.000,00 come stabilito dall’art. 268, co. 2 CCII, tenuto conto del credito vantato dal creditore istante, cui deve essere aggiunta l’esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per € 59.994,17 (v. informative acquisite d’ufficio);
- il debitore costituito non ha dimostrato di aver presentato richiesta di attestazione all'OCC ex art. 268 comma 3 CCII con riferimento alla impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
rilevato che ai sensi dell’art. 270, co. 2, lett. b) CCII con la sentenza di apertura della liquidazione controllata il tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l’OCC di cui articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento” e ritenuto che, nel caso di specie, possa essere chiamato a svolgere le funzioni di liquidatore il dott. Stefano Guerrini;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato previa istanza del liquidatore, nella quale saranno fornite
indicazioni sui redditi del debitore e sulle spese necessarie per il sostentamento dello stesso e della sua famiglia;
rilevato altresì che ai sensi dell’art. 270 lettera f) CCII il Tribunale «dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»;
rilevato che, nel caso di specie, deve pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura e comunque per la durata di anni 1 atteso che l’impresa individuale esercitata dal debitore risulta cancellata dal Registro delle Imprese;
visto l’art. 270 CCII,
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Lorenzo Marchionni, nato a Massa Marittima (Gr), il 22/11/1993, titolare di HPR Hotels di Lorenzo Marchionni (C.F. MRCLNZ93S22F032X e P.I. 01641120538), già corrente in Siena (Si) in Via E.S. Piccolomini n.35;
nomina
quale Giudice Delegata la dott.ssa Valentina Lisi;
nomina
quale liquidatore il dott. Stefano Guerrini, invitandola a far pervenire l’accettazione dell’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, corredata dalla dichiarazione di cui all’art. 35.1, co. 3 d.lgs. 159/2011;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
ordina
altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
dà atto
che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone
che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- che il liquidatore depositi, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il debitore stia cooperando
- al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
dispone
che la presente sentenza sia immediatamente inserita nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia per la prescritta pubblicazione e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti;
dispone
che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII.
Si comunichi al ricorrente e al liquidatore nominato.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 su relazione della Dott.ssa Lisi.
La Giudice est.
dott.ssa Valentina Lisi
La Presidente
dott.ssa Marianna Serrao
STEFANO RONCALLO
apertura liquidazione controllata
stato passivo esecutivo (domande tempestive) depositato nel fascicolo della L.C. 52/2024 in linea dall'11 giugno 2025 fino al 10 dicembre 2025
sentenza n. 178/2024 pubbl. il 22/11/2024 Rep. n. 237/2024 del 22/11/2024 in linea dall'11 giugno 2025 fino al 10 giugno 2028

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dall'11 giugno 2025 fino al 10 giugno 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
STEFANO RONCALLO CF RNCSFN69T06D969S
Rilevato che con ricorso depositato il 6.11.2024
STEFANO RONCALLO (CF: RNCSFN69T06D969S) ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo superiore ad € 600.000,00):
- rilevato che l’istante ha chiesto che venga revocato il versamento relativo ai pignoramenti presso terzi a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione;
- considerato che, pur in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che, da una parte, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI), dall’altra è possibile identificare una serie di norme, tra cui l’art. 268 co. 4 CCI, l’art. 270 co. 2 lett. d) ed e) da cui dedurre che nella liquidazione controllata è il liquidatore ad avere l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, nonché l’unico che, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori. “Può desumersi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che devono ritenersi cessate sia l’operatività di eventuali cessioni del quinto” (così Trib. Mantova 20 aprile 2023), sia le trattenute conseguenti ad esecuzione e conseguente pignoramento presso terzi, considerato che alla cessione volontaria debba essere equiparata l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata (cfr. Corte Cost. 65/2022);
- ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- ritenuto di nominare, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, quale liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata, persona diversa dal gestore designato dall’OCC alla luce del fatto che tutti i beni del debitore devono essere compresi nella liquidazione con le sole eccezioni di cui all’art. 268 c. 4 LC e che ogni azione recuperatoria dovrà essere valutata, ivi compresa l’eventuale azione di riduzione testamentaria;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
STEFANO RONCALLO CFRNCSFN69T06D969S
NOMINA Giudice Delegato Chiara Monteleone
NOMINA liquidatore il dott. SIMONE LUPI
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA che a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l’operatività del pignoramento presso i terzi sig. Massimiliano Bernucci e Multi Events sas in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione ordinandosi ai soggetti tenuti ai pagamenti di interrompere le trattenute;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore; tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza ogni cinque mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21/11/2024
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
BERNARDI BARBARA
apertura liquidazione controllata sentenza n. 60/2025 pubbl. il 03/06/2025 Rep. n. 67/2025 del 03/06/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile - Procedure Concorsuali
in linea fino al 7 giugno 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente rel.
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice Dott. Giorgia Sartoni Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato BERNARDI BARBARA n. Rimini il 19/10/1966 (c.f. BRNBBR66R59H294K), residente a Bertinoro, via Carreggiata n. 23, nel procedimento R.G. n. 79/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 08/05/2025 da
BERNARDI BARBARA (c.f. BRNBBR66R59H294K), rappresentata e difesa dall’avv. STEFANO VERSARI (c.f. VRSSFN73M05D704H) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito a Forlì, via G. Regnoli n. 34, assistita dall’OCC in persona del Gestore nominato dott.ssa FRANCESCA MORELLINI
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- dato atto che è stata depositata in data 27/05/2025 l’integrazione della relazione nel rispetto del termine assegnato;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo la debitrice la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- rilevato che a seguito dell’integrazione della relazione risultano fornite le sopra indicate informazioni, compresa l’attestazione che è possibile acquisire attivo da ripartire tra i creditori, una volta soddisfatte le spese di procedura;
- considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica svolgente attività di lavoro dipendente e risultando la pregressa attività d’impresa cessata da ben oltre un anno (la ditta Ba.Fra. di Bernardi Barbara è stata cancellata il 27/03/2018 dal registro imprese)
- rilevato che la ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 362.520,49, dei quali ben € 240.460,28 in capo all’’Agenzia della Riscossione per omessi pagamenti di imposte e tribute legati alla pregressa attività d’impresa;
- osservato che il patrimonio – non essendo la ricorrente titolare id beni immobili o mobili registrati – è costituito unicamente dal reddito da lavoro dipendente della Bernardi presso l’Azienda USL della Romagna pari, dall’ultima dichiarazione fiscale, a € 21.478 lordi annui per un netto mensile di ca. € 1.500, oltre al credito, di difficile riscossione, nei confronti dell’ex marito per il mancato integrale versamento delle somme previste dalla sentenza di divorzio in favore dei figli;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che la ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata, ivi compresa la presenza di attivo da acquisire nel corso della procedura, ancorché limitata a quota parte del reddito;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dalla debitrice è pari a ca. € 1.500 netti mensili e che il nucleo familiare è composto dalla ricorrente e dal figlio Gori Lorenzo, maggiorenne e titolare di autonomo reddito da lavoro, ancorché con contratto in scadenza nel prossimo mese di luglio, con uno stipendio mensile di € 1.470 (l’altro figlio, pur risultante nello stato di famiglia, risiede in realtà in Svizzera da ca. due anni), cn il quale convive nella casa familiare alla stessa assegnata ed in forza di contratto di comodato quindicennale sottoscritto con l’ex marito e i suoi familiari, in scadenza nel luglio 2026;
- ritenuto che, in considerazione del reddito come attualmente percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (indicate in misura pari a € 2.532,42, di cui non tutte interamente giustificate, quali le spese ludiche e sportive), dell’attuale composizione del nucleo familiare e della disponibilità di un alloggio a titolo gratuito, del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 300,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dalla debitrice e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del Liquidatore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b);
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di BERNARDI BARBARA n. Rimini il 19/10/1966 (c.f. BRNBBR66R59H294K), residente a Bertinoro, via Carreggiata n. 23
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa BARBARA VACCA
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC dott.ssa FRANCESCA MORELLINI (c.f.
MRLFNC76D66C573Q), con studio in Cesena, Piazzale Biguzzi n. 20;
ORDINA
alla debitrice di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti; che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che la debitrice possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 300,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui la debitrice e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’ anagrafe tributaria e dell’ archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso; - riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili; che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo; che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione; che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall’art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì o del Ministero della Giustizia per tre anni e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 29/05/2025
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa Barbara Vacca
CINZIA CATANIA
apertura liquidazione controllata 37/2025 sentenza n. 117 pubbl. il 30/05/2025 Rep. n. 133/2025 del 30/05/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
in linea fino al 5 giugno 2028
Liquidazione controllata r.g. N. 51 / 2025 R.G
in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. ROBERTO BRACCIALINI Presidente
D.ssa CRISTINA TABACCHI Giudice
Dott. ANDREA BALBA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
CINZIA CATANIA con C.F. CTNCNZ67D49D969O
Parte assistita dall’Advisor: dr. GILLANA
Rilevato che la parte:
CINZIA CATANIA con C.F. CTNCNZ67D49D969O
ha chiesto, con ricorso depositato in data 22.5.2025 ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, a modifica dell’originaria domanda di ristrutturazione del debito, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Rilevato che i dati salienti della procedura sono:
- Composizione nucleo famigliare: costituito dalla ricorrente e dalla figlia maggiorenne studentessa e non percettrice di reddito;
- Professione: operatrice OSS a tempo indeterminato con reddito di euro 1400 netti mensili (calcolo su 12 mensilità) oltre percezione contributo mantenimento per l figlia e assegno unico per un totale di euro 1980 su 12 mensilità;
- Totale indebitamento: euro 200.409,10 di cui debito ipotecario euro 134.154,60; Chirografario euro 57.575,50; privilegio art. 2752 g7 euro 767,00; privilegio art. 2752 g20 euro 7.912,00
- Origine indebitamento: mutuo trentennale da 99 mila euro contratto nel 2010 con ex convivente non onorato dopo la separazione; debito restitutorio e ingenti spese processuali da soccombenza in causa di lavoro; contrazione di finanziamenti nel tentativo di onorare i debiti così maturati;
- Durata procedura: 36 mesi;
- Beni acquisibili alla procedura: immobile ipotecato già assoggettato ad espropriazione estinta per art. 164 bis d.a. c.p.c.; differenziale tra reddito complessivo netto di euro 1980 e quota incomprimibile calcolata in euro 1640,50 per 12 mensilità;
- spese di giustizia e procedura : euro 2167 (rinuncia advisor a compenso);
- finanza esterna apportata per 900 euro.
- Procedimenti esecutivi in corso: pignoramento ad opera finanziaria BELGIRATE e cessione del quinto presso Capitalfin
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che:
- il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
Ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
Ritenuto, per contro, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
Considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio
professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica della legge si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori; sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi crediti sorti in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
Riservata al GD la definitiva determinazione della quota di reddito incomprimibile per soddisfare le esigenze di vita prioritarie, disponendo nelle more e in via provvisoria di fare riferimento la calcolo dell’OCC esposto nella relazione particolareggiata fino a nuova determinazione.
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
CINZIA CATANIA con c.f. CF CTNCNZ67D49D969O
NOMINA Giudice Delegato il Presidente relatore;
CONFERMA come liquidatore l’attuale professionista già designato a gestore della crisi;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento.
Tale disposizione riguarda in particolare: pignoramento BELGIRATE; cessione del quinto Capitalfin.
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE per l’intanto che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1640,50 mensili, per 12 mensilità, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo)
che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; riservando al GD la definitiva rideterminazione da parte del Gd nella sede liquidatoria.
Manda al Liquidatore di procedere – appena aperto il fascicolo liquidatorio - all’esatto ricalcolo della quota incomprimibile del reddito, destinata al mantenimento famigliare.
DISPONE che il liquidatore inoltre:
PROCEDA quanto prima, quale forma di anticipazione urgente del programma di liquidazione, alla vendita competitiva dell’immobile della CATANIA di cui alla precedente esecuzione non conclusa mediante pubblicizzazione solo telematica partendo come base di asta dall’offerta del condomino già acquisita. Curerà la pubblicizzazione della gara in particolare presso i condomini e darà conto nell’avviso di vendita della perizia immobiliare eseguita in sede espropriativa (che acquisirà agli atti), nonché dei provvedimenti comunali e deliberazione condominiali intervenute sul rifacimento del tetto e relativi oneri; e di quanti altri documenti intervenuti dopo l’espropriazione individuale con incidenza sul valore del bene.
- inserisca la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad
- attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 29/05/2025
il Presidente Est.Dr.
Roberto Braccialini
PETRELLI STEFANO
in linea dal 25 luglio 2025 fino al 25 luglio 2028
- sentenza omologa ristrutturazione debiti n. 86/2025 pubbl. il 22/07/2025 Cron. n. : 1996/2025 Rep. n. 100/2025 del 22/07/2025
in linea dal 26 giugno 2025 fino al 26 luglio 2025
- Assegnazione nuovo termine
- Nuova relazione dell’OCC
in linea dal 29 maggio 2025 fino al 26 luglio 2025
- P.U. N. 75-1/2025 decreto di apertura della procedura diretta all’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Ricorso di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Relazione dell’OCC

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea dal 25 luglio 2025 fino al 25 luglio 2028
sentenza n. 86/2025 omologa ristrutturazione debiti
in linea dal 26 giugno 2025 fino al 26 luglio 2025
Assegnazione nuovo termine
Nuova relazione dell’OCC
in linea dal 29 maggio 2025 fino al 26 luglio 2025
P.U. N. 75-1/2025 decreto di apertura della procedura
Ricorso di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Relazione dell’OCC
GAGLIA GABRIELE
apertura liquidazione controllata 36/2025
Sent. n. 112/2025 pubbl. il 23/05/2025 Rep. n. 128/2025 del 23/05/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 28 maggio 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di: GABRIELE GAGLIA CF GGLGRL66D21D969B
Rilevato che, con ricorso depositato il 20.5.25 GABRIELE GAGLIA, ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di GABRIELE GAGLIA CF GGLGRL66D21D969B
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore il dott. Alessandro Baronti;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b, fermo restando che, fino a diversa determinazione, il liquidatore procederà ad incassare quanto proposto dal debitore
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22/05/2025
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
ZAPPIA VERONICA
apertura liquidazione controllata 35/2025
Sent. n. 110/2025 pubbl. il 22/05/2025 Rep. n. 126/2025 del 22/05/2025

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Procedure Concorsuali
Liquidazione controllata r.g. N. 81 / 2025 R.G
in linea fino al 26 maggio 2028
in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. ROBERTO BRACCIALINI Presidente
Dott. PIETRO SPERA Giudice
D.ssa CRISTINA TABACCHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
VERONICA ZAPPIA con C.F. ZPPVNC84L46D969Z
Parte assistita dall’Avvocato: FEDERICA TESTINI
Rilevato che la parte:
VERONICA ZAPPIA con C.F. ZPPVNC84L46D969Z ha chiesto, con ricorso depositato ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III
CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Dato atto che i dati salienti della procedura sono:
Debito complessivo: euro 210.719,68;
Beni immobili conferendi: nessuno;
Reddito da lavoro mensile: 1400 euro per 14 mensilità;
Quota reddituale annuale incomprimibile: euro 1250 per 12 mensilità;
Durata procedura: 3 anni
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che:
- il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
Ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
Ritenuto, per contro, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
Considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica della legge si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori; sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi crediti sorti in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
Rilevato che le perplessità evidenziate dal relatore per i profili evidenziati nel decreto 25.3.2025 sono stati superate dalle note integrative di advisor e OCC meglio esaminate all’udienza del 21.5, al cui verbale si rinvia
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
VERONICA ZAPPIA CF ZPPVNC84L46D969Z
NOMINA Giudice Delegato il Presidente relatore;
CONFERMA come liquidatore l’attuale professionista già designato a gestore della crisi;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1250 mensili, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite (compresa 13^ e 14 mensilità) nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; riservando al GD la definitiva rideterminazione da parte del Gd nella sede liquidatoria.
DISPONE che il liquidatore inoltre:
- inserisca la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22/05/2025
il Presidente Est.
Dr. Roberto Braccialini
MIRCO CALISSI - MILENA SALVADORI
apertura liquidazione controllata 8/2025
Sent. n. 19/2025 pubbl. il 14/05/2025 Cron. n. : 425/2025 Rep. n. 36/2025 del 14/05/2025

TRIBUNALE DI SAVONA
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 22 maggio 2028
Il Tribunale di Savona in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Paola Antonia Di Lorenzo Presidente
Dott. Davide Atzeni Giudice
Dott. Anna Ferretti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
MIRCO CALISSI CF: CLSMRC64R08I480S
MILENA SALVADORI C.F.: SLVMLN67A64J480W
Assistiti dall’Avv. Davide Greco
Rilevato che, con ricorso depositato il 29.04.2025, i sig.ri Mirco Calissi e Milena Salvadori, coniugi in regime di separazione dei beni e conviventi, hanno chiesto, ai sensi degli artt. 66 e 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata familiare di tutti i loro beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Savona ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché le parti ricorrenti sono residenti nel circondario del Tribunale di Savona;
Considerato che, in forza dall’applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dai debitori e vagliata dall’ OCC; Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti, risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI e contiene la positiva valutazione di cui all’art. 268 co. 3 CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il loro patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile (attraverso la messa a disposizione dell’unico immobile in piena proprietà - oltre alla quota di 1/12 di altro immobile - della quota del saldo attivo di un conto corrente, dell’autovettura e del reddito da lavoro del sig. Calissi) possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI; Ritenuto che la procedura possa avere la durata di anni 3, indicata nel ricorso e nella relazione dell’OCC;
Considerato, quanto alla determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell’art. 268, comma 4 lett. b) CCI, che la quota di euro 1.550,00 dello stipendio mensilmente percepito dal sig. Calissi può essere esclusa dalla liquidazione;
P.Q.M.
Visti gli artt. 66 e 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata familiare del patrimonio di MIRCO CALISSI (CF: CLSMRC64R08I480S) e MILENA SALVADORI (C.F.: SLVMLN67A64J480W);
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa ANNA FERRETTI;
CONFERMA quale liquidatore l’avv. ROBERTO DE PASQUALE;
ORDINA ai debitori il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente Calissi sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.550,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
AUTORIZZA il liquidatore alle attività di cui all’art. 49 co. 3 lett. f) CCII;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore; - ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno - entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del quadriennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 14/05/2025
il Giudice Relatore
Anna Ferretti
il Presidente
Paola Antonia Di Lorenzo
ALESSI PIETRO
N.R.G.33/2025 provvedimento di nomina del nuovo liquidatore nella liquidazione controllata in linea dal 21 novembre 2025 fino al 23 maggio 2028
Sentenza n. 51/2025 apertura liquidazione controllata in linea dal 23 maggio 2025 fino al 23 maggio 2028

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
Procedure concorsuali
in linea dal 21 novembre 2025 fino al 23 maggio 2028
N.R.G.33/2025 provvedimento di nomina nuovo liquidatore nella liquidazione controllata
in linea dal 23 maggio 2025 fino al 23 maggio 2028
Sentenza n. 51/2025 apertura liquidazione controllata
ANTONIO SPINA
Sent. n. 109/2025 pubbl. il 19/05/2025 Rep. n. 125/2025 del 19/05/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 20 maggio 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione controllata di:
ANTONIO SPINA, nato a Genova il 22/5/1965, C.F. SPNNTN65E22D969S, residente a Genova, Via Pasquale Pastorino 23/14;
rilevato:
- che il Sig. Antonio SPINA, con ricorso depositato il 7/5/2025, con l’ausilio dell’OCC Dott. Federico MARIANI, ha chiesto in proprio, ai sensi dell’art. 268/1 CCII, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
- che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65/2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
- che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuto:
- che sussista la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27 commi 2 e 3 CCII, poiché il ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, commi 1 e 2, CCII;
- quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, che sia completa la documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- che la relazione dell’OCC allegata all’istanza sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269/2 CCII;
- che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento di parte ricorrente ai sensi dell’art. 2/1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- che pertanto, anche alla luce dell’attivo realizzabile possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270/2 lett. c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;
ritenuto altresì che solo il compenso dell’OCC sia prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 CC perché non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori, perché non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII;
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di …;
- nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- conferma liquidatore il Dott. Federico MARIANI e precisa che la liquidazione del compenso avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 275 CCII;
- dichiara la cessazione delle eventuali cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione di tre anni nonché presso il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa e la trascriva in conformità all’art. 270/2 lett. g) CCII (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- con scadenza semestrale dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275/3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII.
Genova, 15/5/2025.
Il Giudice estensore
Pietro Spera
Il Presidente
Roberto Braccialini
YANG CHAOQUN
Sent. n. 105/2025 pubbl. il 16/05/2025 Rep. n. 121/2025 del 16/05/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 20 maggio 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Giudiziale di:
YANG CHAOQUN C.F. YNGCQN92M29Z210N in qualità di titolare della Ditta individuale YANG CHAOQUN C.F. YNGCQN92M29Z210N, con sede legale in Via Roma 4, Santa Margherita Ligure (GE)
visto il ricorso con cui PORRECA Viviana, C.F. PRRVVN87A60M052Z – Avv.ti Francesco Firriolo, Andrea Firriolo e Giulia Felici ha chiesto che venga aperta la Liquidazione Giudiziale dell’impresa sopra indicata e in subordine la liquidazione controllata della medesima;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto:
–
- che questo Tribunale sia territorialmente competente ai sensi dell’art. 27 CCII;
- che tuttavia non sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda di liquidazione giudiziale in quanto risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti inferiore a € 30.000, come previsto dall’art. 49, ultimo comma, CCII;
rilevato che la ricorrente ha proposto domanda subordinata di liquidazione controllata;
ritenuto:
- che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento di parte convenuta ai sensi dell’art. 2/1 lett. c) CCII, come si desume dai pignoramenti negativi, dall’inadempimento e dalla mancata comparizione alla scorsa udienza;
- che pertanto possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII;
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di YANG CHAOQUN C.F. YNGCQN92M29Z210N in qualità di titolare della Ditta individuale YANG CHAOQUN C.F. YNGCQN92M29Z210N, con sede legale in Via Roma 4, Santa Margherita Ligure (GE);
- nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- nomina liquidatore il Dott. Andrea BRUNI PRENCIPE;
- dichiara la cessazione delle eventuali cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- dispone che il liquidatore:
- nserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione di tre anni nonché presso il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa e la trascriva in conformità all’art. 270/2 lett. g) CCII (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- con scadenza semestrale dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275/3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita dei beni immobili eventualmente caduti in procedura di liquidazione – previe le verifiche previste dagli artt. 567, 568 e 569 CPC – e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti di vendita all’anno e lo invita a procedere.
Genova, 15/5/2025.
Il Giudice
estensore Pietro Spera
Il Presidente
Roberto Braccialini
RIGONI DARIO
apertura della liquidazione controllata Sentenza n. 53/2025 - R.G. 78 – 1/ 2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Seconda Sottosezione Civile
Procedure concorsuali
in linea dal 16 maggio 2025 fino al 16 maggio 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
Dott. Giorgia Sartoni Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato RIGONI DARIO (C.F. RGNDRA87T12D704Q), residente in Sarsina (FC) VIA STRADA FANANTE nel
procedimento R.G. n. 78/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 6 maggio 2025 da RIGONI DARIO (C.F. RGNDRA87T12D704Q), assistito dall’OCC in persona del Gestore nominato, Avv. GIACOMO RONCONI
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- dato atto che il Gestore ha provveduto nei termini sopra esposti;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica svolgente attività di lavoro quale collaboratore nell’impresa familiare della quale il padre, Augusto Rigoni, è titolare;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 679.664,20 circa;
- osservato che il patrimonio è costituito da reddito da lavoro, a fronte del quale percepisce un reddito netto mensile di circa Euro 1.600,00, e da un motociclo del valore di circa Euro 1.000,00/ 1.500,00;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base aglielementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 1.600,00 netti mensili e che il nucleo familiare è composto dal debitore e dalla compagna, che risulta percepire un reddito netto mensile di circa Euro 1.850,00 mensili, di cui, tuttavia, è destinata al rimborso di un pregresso finanziamento la somma di Euro 600,00 mensili;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (indicate in misura di Euro 1.000,00 per il fabbisogno proprio e del nucleo familiare), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 850,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore/dalla debitrice e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c.,
ove richiesto;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b);
- visti gli artt. 268 e 269 e CCII
P.Q.M. DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di DARIO RIGONI (C.F. RGNDRA87T12D704Q)
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC Avv. GIACOMO RONCONI iscritto all’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena al n. 630, nonché presso l’Elenco nominativo Gestori della Crisi quale professionista dell’Organismo di Composizione della Crisi della Romagna, al progressivo n. 146;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 850,00 mensili, per dodici mensilità, che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo
stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
BELLIA ROBERTO
apertura liquidazione controllata 30/2025
Sent. n. 96/2025 pubbl. il 09/05/2025 Rep. n. 110/2025 del 09/05/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 13 maggio 2025 fino al 12 maggio 2028
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Bellia Roberto (C.F. BLLRRT76M18D969P), nato a Genova (GE) il 18/8/1976,
assistito dalla Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso di Genova nella persona del dott. Pietro Bibolini;
con l’ausilio dell’OCC dott.ssa Marjorie Yadira Lindao.
Rilevato che, con ricorso depositato il 05.05.2025, Bellia Roberto ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.
Considerato infatti che:
il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell’aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura; differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
il sig. Bellia convive con i propri figli Bellia Gabriele, nato a Genova il 28/10/2017, studente non autosufficiente e Bellia Samuele, nato a Genova il 16/5/2021; inoltre, con la sig.ra Medaglia Marika, nata a Genova il 3/9/1999, disoccupata unitamente alla figlia di quest’ultima, Noemi, nata il 27.09.2004 ed attualmente studente non economicamente autosufficiente;
il sig. Bellia risulta essere padre di altri due figli, Bellia Leonardo e Bellia Melissa che sono affidati ad entrambi i genitori ma conviventi con la loro madre, in favore dei quali viene corrisposto mensilmente un assegno alimentare pari ad euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, così come da omologa del 20.11.2024 dal Tribunale di Genova – Sezione Minori, dell’accordo di separazione stipulato tra le parti;
- il sig. Bellia risulta titolare dei seguenti beni immobili: appartamento sito nel Comune di Genova, Via Granara 7/4, censito al catasto dei fabbricati del Comune di Genova, Sezione Pegli Voltri, Sezione urbana PEG, foglio 43, mappale 10, sub 24, piano 1, zona 1A, categoria A/4, classe 2, consistenza 4,5 vani, superficie catastale 74 mq e rendita catastale € 169,66; cantina (pertinenza dell’appartamento), posta sotto il piano stradale di Via Granara 7, censito al catasto dei fabbricati del Comune di Genova, Sezione Pegli Voltri, Sezione urbana PEG, foglio 43, mappale 10, sub 26, piano S1, zona 1A, categoria C/2, classe 1, consistenza 19 mq. Tali immobili costituiscono oggetto della procedura esecutiva immobiliare N.GRE. 55/2024 e sono stati stimati in euro 44.212,50; al riguardo, nell’esecuzione de quo è stato nominato il professionista delegato e non è circostanza conosciuta se detti immobili sono stati aggiudicati o meno;
- il sig. Bellia e la propria famiglia di fatto risultano attualmente risiedere nell’immobile oggetto della suddetta procedura esecutiva ma, in presenza di aggiudicazione, dovranno trovare altra sistemazione;
- il Sig. Bellia non risulta essere titolare di bene mobile registrato;
- il sig. Bellia risulta titolare di conto corrente presso Banca Intesa Spa c/c 00319/1000/00061146, con saldo al 31/3/2025 pari ad euro 0,45;
- il sig. Bellia risulta percepire uno stipendio da lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso l'impresa Geom. Cresta con la qualifica di operaio, con uno stipendio netto di circa 1.816,00 euro mensili – tabella pag. 11 rel. OCC -, a cui si aggiunge la percezione mensile di assegno INPS per i figli per un importo di euro 398,80;
- per quanto riguarda la situazione debitoria:
- sul ricorrente risultano debito ipotecario per un totale di euro 55.708,00 quale residuo del mutuo stipulato con Unicredit; risultano debiti chirografari per un totale di euro 45.491,57 nei confronti di Fiditalia; Agos Ducato; Ubroker; Gruppo Hera; Comune di Genova; Amministrazione Condominio di Via Granara. La massa debitoria totale del ricorrente risulta quindi essere pari ad euro 101.199,57 a cui devono sommarsi euro 22.083,34 per spese in prededuzione e privilegio quali compenso OCC, spese procedura esecutiva, spese procedura concorsuale, compensi stimati degli ausiliari della procedura esecutiva;
- la quota incomprimibile viene calcolata dall’OCC in euro 2.202,00 mensili in base alle seguenti voci di spesa:
- spese alimentari € 1.000,00;
- Utenze (acqua, luce, gas, tari., etc) € 282,00;
- Utenze telefoniche (2 utenze mobili) € 20,00;
- Abbigliamento, Sanitarie, Igiene persona, Igiene domestica, trasporto € 350,00;
- Mantenimento figli € 300,00;
- Spese straordinarie figli (come da provvedimento Tribunale) € 100,00;
- Spese varie e imprevisti € 150,00;
considerato che il ricorrente intende mettere a disposizione della procedura il ricavato della vendita degli immobili oggetto della procedura esecutiva N.RGE. 55/2024; finanza esterna per euro 1.236,41 deliberata dalla Fondazione Antiusura quale sostegno; 50% della 13°esima mensilità percepita;
considerato che l’eventuale congruità delle sopraelencate spese e l’individuazione della corretta quota incomprimibile verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal
Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41266cd70eec53f0 - Firmato Da: SDOGATI
Giudice Delegato successivamente all’apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore, così come verrà individuata la corretta quota di 13esima da acquisire alla procedura;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
Bellia Roberto (C.F. BLLRRT76M18D969P), nato a Genova (GE) il 18/8/1976;
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatrice la dott.ssa Marjorie Yadira Lindao;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI invitando tuttavia il nominato liquidatore, per esigenze di contenimento dei costi e dei tempi procedurali, ad intervenire nella procedura esecutiva immobiliare N.RGE. 55/2024 al fine di apprendere il ricavato della vendita e procedere con la distribuzione di quest’ultimo ai creditori, attendendo tuttavia la liquidazione dei compensi agli ausiliari della procedura esecutiva;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l’art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche
- se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio dell’08.05.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
MICHELA BARBONI
stato passivo in linea dal 15 dicembre 2025 fino al 14 giugno 2026
stato passivo (domande tempestive) in linea dal 6 novembre 2025 fino al 5 maggio 2026
apertura liquidazione controllata 31/2025
Sent. n. 97/2025 pubbl. il 09/05/2025 Rep. n. 111/2025 del 09/05/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 13 maggio 2025 fino al 12 maggio 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di MICHELA BARBONI CF BRBMHL62D42D969L, assistito dall’PAOLA PEPE
Rilevato che, con ricorso depositato il 29.4.25 MICHELA BARBONI ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento
per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o
- proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in
quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MICHELA BARBONI CF BRBMHL62D42D969L
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore l’avv. Carlo Maria Galimberti;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- In prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b, fermo restando che, fino a diversa determinazione, il liquidatore procederà ad incassare quanto proposto dal debitore
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell’8.5.25
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
BELLANDO RICCARDO
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 17/2025 LC.6.2025 REP.30.2025

TRIBUNALE DI SAVONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 12 maggio 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Paola Di Lorenzo Presidente relatore
Dott. Davide Atzeni Giudice
Dott. Anna Ferretti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 268 CCII
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
BELLANDO RICCARDO CF BLLRCR68R24I480S
Assistito dall’Avv. Claudio Ladislao Tintori
Rilevato che, con ricorso depositato il 25.9.2024, Bellando Riccardo ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni, costituiti unicamente dal priprio reddito.
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Savona ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Savona; Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina
generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC; Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza, ad esito dei chiarimenti resi per l’udienza del 16.4.2025 è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto che non vi sono beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari nondeve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14quinquies l. 3/12), poich é cos tituis ce in oggi un ef fe tto a utoma tic o del l’ ape rtura del la procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguentemente,
per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli eventuali advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
BELLANDO RICCARDO
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Paola Antonia Di Lorenzo
CONFERMA
liquidatore l’avv.to Gallo Domenico;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la
trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla
liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.600,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine dipubblicazione pari ad anni tre (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornarel’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggettoabilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazionedell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazionedello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativodelle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto delconto corrente della procedura.
Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC; - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta aicreditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 2.5.2025
il Presidente relatore
Paola Antonia Di Lorenzo
FERDINANDO POZZALI
apertura liquidazione controllata 32/2025
stato passivo esecutivo domande tempestive+tardive depositato nel fascicolo della L.C. 32/2025 in linea dal 15 ottobre 2025 al 14 aprile 2026
Sent. n. 100/2025 pubbl. il 09/05/2025 Rep. n. 114/2025 del 09/05/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino dal 13 maggio 2025 al 12 maggio 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
FERDINANDO POZZALI CF PZZFDN52C20D969U
Assistito dall’avv. GERMANO MONTICELLI
Rilevato che con ricorso depositato il 30.4.2025
FERDINANDO POZZALI, CFPZZFDN52C20D969U ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (pari ad euro 148.000,00 circa):
in particolare:
- l’unico bene fruttuosamente liquidabile, presente nel patrimonio del ricorrente, consiste in un bene immobile: appartamento di ca. 92 mq, contrassegnato dai seguenti dati catastali: Sez. Urb. BOR, Foglio 76, Particella 1462, Subalterno 23. L’appartamento è stato stimato, nell’ambito della Perizia
- CHIARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4383013da4410d93 - Firmato Da: RICCI MAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e267beb7f7b4e34
- Sent. n. 100/2025 pubbl. il 09/05/2025 Rep. n. 114/2025 del 09/05/2025 TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
- dell'Esperto disposta dal Tribunale di Genova nell'Esecuzione Immobiliare n. 339/2024 del R.G.E. in € 92.929,00;
- non ci sono beni mobili registrati;
- il ricorrente è poi titolare di una pensione mensile di circa € 1.762,49 mensili;
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- rilevato che l’istante ha chiesto che venga revocato il versamento relativo ai pignoramenti presso terzi in favore di Compass Banca spa e di Zobbi Lorena e alla cessione del quinto a favore di Istituto Finanziario Veneto Romagnolo spa;
- considerato che, pur in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che, da una parte, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI), dall’altra è possibile identificare una serie di norme, tra cui l’art. 268 co. 4 CCI, l’art. 270 co. 2 lett. d) ed e) da cui dedurre che nella liquidazione controllata è il liquidatore ad avere l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, nonché l’unico che, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori. “Può desumersi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che devono ritenersi cessate sia l’operatività di eventuali cessioni del quinto” (così Trib. Mantova 20 aprile 2023), sia le trattenute conseguenti ad esecuzione e conseguente pignoramento presso terzi, considerato che alla cessione volontaria debba essere equiparata l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata (cfr. Corte Cost. 65/2022);
- ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- ritenuto di nominare, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, quale liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata, il dott. Blaza Giuseppe, scelto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
FERDINANDO POZZALI nato a Genova il 20 marzo 1952, CF: PZZFDN52C20D969U
NOMINA Giudice Delegato Chiara Monteleone
NOMINA liquidatore il dott. BALZA GIUSEPPE
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi:
immobile sito in Genova, Via Salita Campasso di San Nicola n. 54/1, Sez. Urb. BOR, Foglio 76, Particella 1462, Subalterno 23;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA che a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l’operatività della cessione del quinto della pensione a favore di Istituto Finanziario Veneto Romagnolo spa nonché del pignoramento della pensione in favore di Compass Banca spa e di Zobbi Lorena, ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza ogni cinque mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 08/05/2025
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
MASSIMILIANO MICALE
proposta e piano in linea dal 13 febbraio 2026 fino al 12 agosto 2026

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Procedure Concorsuali
in linea dal 13 febbraio 2026 fino al 12 agosto 2026
DECRETO DI APERTURA DI CONCORDATO MINORE
Il Giudice
visto il ricorso proposto da MASSIMILIANO MICALE in data 2.1.26 con cui è stata domandata l’apertura del procedimento di omologa di concordato minore;
vista la documentazione allegata;
constatato che la domanda è corredata:
- dal piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazione dei redditi. Le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- dalla relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- dall’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e con indicazione delle somme dovute;
- dall’indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dalla documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e delle altre entrate proprie della famiglia con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;
considerato che la relazione dell’OCC appare completa in quanto contiene:
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- l’indicazione degli atti impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché la valutazione della convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria;
- l’indicazione presunta dei costi della procedura;
- la percentuale, le modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- l’indicazione dei criteri utilizzati nella formazione delle classi;
altresì, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 77 CCII
DICHIARA APERTA LA PROCEDURA CONCORDATARIA PRESENTATA DA MASSIMILIANO MICALE
DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data pubblicata della proposta, del piano e del presente decreto nell’apposita sezione del sito internet del Tribunale.
DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30
ORDINA all’OCC di provvedere alla trascrizione del presente decreto sui beni immobili e beni mobili registrati di cui il piano prevede la cessione
ASSEGNA ai creditori termine di gg 30 per far pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
- che dovranno comunicare all’OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedure, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
Vista l’istanza del debitore DISPONE che sino al momento in cui il decreto di omologa diventerà definitivo, non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né essere disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla domanda di concordato;
INVITA l’OCC a riferire al Giudice immediatamente l’esito delle votazioni
Genova, 08/01/2026
il Giudice
Andrea Balba
ZAPPI MICHELA
apertura liquidazione controllata 29/2025
Stato passivo LC 29/2025 in linea dal 12 agosto 2025 fino all'11 febbraio 2026
Sent. n. 95/2025 pubbl. il 06/05/2025 Rep. n. 109/2025 del 06/05/2025 in linea dal 7 maggio 2025 fino al 6 maggio 2028

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 7 maggio 2025 fino al 6 maggio 2028
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Zappi Michela (C.F. ZPPMHL70T51D969M) nata a GENOVA il 11/12/1970,
assistita dall’avv. Marco Vano;
con l’ausilio dell’OCC dott.ssa Claudia Rizzato.
Rilevato che, con ricorso depositato il 11.04.2025, Michela Zappi ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC; considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.
Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell’aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura; differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- la sig.ra Zappi Michela convive con il marito Margeruca Paolo e con il figlio Marco, nato il 05.09.2006, attualmente studente non economicamente autosufficiente;
- non risulta titolare di beni immobili e, infatti, risulta risiedere assieme al marito ed al figlio in un immobile di proprietà della suocera della ricorrente, sig.ra Delucchi Caterina, tramite un contratto di comodato d’uso gratuito;
- risulta essere titolare di un’autovettura Suzuki Swift 1.2 2017 tg. GJ150DX del valore di euro 10.000,00;
- risulta titolare di conto corrente n. 266 presso Banco BPM AG GE MOLASSANA N. 02462 con attuale giacenza di euro 55,19;
- risulta percepire uno stipendio mensile medio di euro 976,00 in qualità di dipendente part time della società Vigilanza Lubrani, mentre invece il marito risulta essere dipendente del DAG – DSII Mef Pubblica Amministrazione con stipendio mensile medio di euro 2.491,00;
- risulta pertanto un reddito familiare mensile netto pari ad euro 3.467,00;
- per quanto riguarda la situazione debitoria:
- risulta debitrice in via privilegiata dell’importo di euro 152.581,35 nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- risulta debitrice in via chirografario dell’importo di euro 33.365,88, di cui euro 21.285,88 nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione ed euro 12.080,00 quale residuo del finanziamento n. 2809077301 per acquisto G.T. MOTOR SPA AUTOVETTURA;
- la massa debitoria totale della ricorrente risulta quindi essere pari ad euro 185.947,23, a cui devono sommarsi ulteriori debiti per euro 3.406,00 in via privilegiata per compenso OCC e spese afferenti la presente procedura;
- la quota incomprimibile viene calcolata dall’OCC in euro 690,00 mensili, tenuto conto delle entrate mensili della ricorrente e del proprio marito, individuate in totali euro 3.180,08 – con partecipazione della ricorrente al 40% ad esclusione del mutuo e dei finanziamenti contratti dal marito - ed in base alle seguenti voci di spesa:
euro 997,83 rata mutuo marito;
euro 60,83 utenze telefoniche;
euro 313 luce e gas;
euro 26,25 autostrada;
euro 29,16 TARI;
euro 87,16 spese scuola figlio;
euro 128,08 spese assicurazione;
euro 305,00 cessione quinto marito;
euro 300,00 rata personale marito;
euro 708,33 vestiario ed alimenti;
euro 50,00 carburante;
euro 33,75 spese mediche;
euro 53,66 spese banca;
euro 87,00 imprevisti;
considerato che l’eventuale congruità delle sopraelencate spese e l’individuazione della corretta quota incomprimibile verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all’apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore;
considerato quindi che la ricorrente intende mettere a disposizione della procedura i seguenti importi: euro 10.000,00 valore autoveicolo; euro 55,19 giacenza conto corrente; euro 286,00 x 36 mensilità quale eccedenza della quota incomprimibile e, quindi, un attivo totale di euro 20.351,19;
considerato quindi che possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii)
alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che
conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
Zappi Michela (C.F. ZPPMHL70T51D969M) nata a GENOVA il 11.12.1970;
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatrice la dott.ssa Claudia Rizzato;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l’art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dalla comunicazione della sentenza, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 30.04.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
Furnari Chiara
stato passivo in linea dal 29 ottobre 2025 fino al 28 aprile 2026
apertura liquidazione controllata 27/2025
sent. n. 92/2025 pubbl. il 29/04/2025 Rep. n.106/2025 del 29/04/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 5 maggio 2025 fino al 4 maggio 2028
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Furnari Chiara (C.F. FRNCHR72M60D969Z) nata a Genova il 20.08.1972,
con l’ausilio dell’OCC Avv. Andrea Pungolino.
Rilevato che, con ricorso depositato il 15.04.2025, Furnari Chiara ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
considerato che, ai sensi dell’art. 66 CCI, i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune;
rilevato che i ricorrenti sono attualmente conviventi e che, quindi, risulta ammissibile il ricorso alla presente procedura;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC; considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata
in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio della ricorrente (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.
Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell’aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura; differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- la sig.ra Furnari convive con Luca Venturoli, nato a Genova il 06.12.2002, figlio; Laura Venturoli, nata a Genova il 30.8.2005, figlia;
- in data 31.3.2004 la Sig.ra Furnari ha aperto come impresa individuale (P. IVA 01437540998) l'attività di laboratorio di maglieria in Genova, Corso Torino 58R, poi trasferita negli anni in Via Smirne (dove il laboratorio ha subito l’alluvione del 9-10 ottobre 2014), in Via Tommaso Invrea ed infine in Via Pisacane 7R fino alla chiusura dell’attività in data 19.7.2021;
- a causa dei problemi di alcolismo del padre dei figli, che minacciava di continuo il suicidio, il Tribunale dei minori ha disposto l’affido esclusivo dei figli alla ricorrente ed ha obbligato il padre a corrispondere a titolo di mantenimento l’importo di € 100 per i due figli (€50 a figlio); nel 2010 contraeva matrimonio con il Sig. Mirko Repetti, il quale svolgeva lavori saltuari e pertanto la ricorrente continuava a mantenere, venendo meno il suddetto contributo, da sola l’intero nucleo familiare; nel 2016 il padre dei figli si è suicidato e nel frattempo il marito, dedito all’abuso di alcolici e al gioco, non svolgeva attività lavorativa; nel 2018 la ricorrente si è separata e dal 2020 è divorziata;
- con il Covid – 19 il lavoro è cessato e la ricorrente aderiva alla rottamazione saldo e stralcio pagando le rate con l’aiuto dei genitori. Il 30.6.2021 ha dovuto chiudere l'attività e successivamente ha svolto lavori saltuari;
- nell’anno 2022 è stata operata di isterectomia e annessiectomia totale e nel marzo 2024 ha subito un’operazione per un carcinoma duttale infiltrante.
L’INPS ha accertato che la Sig.ra Furnari risulta portatore di Handicap in situazione di gravità ha un’invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% ex art. 2 e 12 L. 118/71; - la famiglia non risulta titolare di beni immobili;
- la famiglia non risulta titolare di beni mobili registrati;
- la ricorrente risulta titolare del rapporto di conto corrente n. 1000/67450 con Intesa Sanpaolo S.p.a. con un saldo attivo al 21.3.2025 di € 234,53 ed è titolare di due PostePay n. 5333171202968513 con un saldo attivo di € 90,58 e n. 4023601033566571 con un saldo attivo di € 1,47;
- la ricorrente non può svolgere alcuna attività lavorativa essendo invalida al lavoro al 100%. L’inabilità totale al lavoro e la pensione di invalidità erogata dall’INPS per l’importo di € 555,54 per tredici mensilità obbliga la figlia Laura Venturoli, benché studentessa universitaria, a provvedere anche al mantenimento della madre con la pensione di reversibilità del padre pari ad € 616,66;
- per quanto riguarda la situazione debitoria:
la ricorrente è debitrice in via privilegiata per un importo complessivo pari ad € 46.650,12, con i seguenti creditori:
- Comune di Genova € 3.064,00;
- Regione Liguria € 68,58 per tassa automobilistica;
- Agenzia Riscossione € 43.190,64;
- Camera Commercio di Genova € 326,90;
- INPS € 32.899,80, con l’intero debito iscritto a ruolo e in carico ad Agenzia Entrate Riscossione – rientrante, quindi, negli euro 43.190,64 di cui alla lettera c) -;
è debitrice in via chirografaria per un importo complessivo di € 3.879,29 con i seguenti creditori:
- esiduo di mutuo chirografario con Intesa San Paolo di € 984,82;
- affidamento revolving Fiditalia S.p.a. per l’importo residuo di € 2.171,00;
- Iren Mercato S.p.a. per € 223,47 con riferimento al contratto UN 3000733088 inerente un immobile di Via Pisacane 7R sito in Genova;
- residuo canone di locazione Via Pisacane 7R con il Sig. Andrei-Dan Dalmazio nato in Romania il 18.11.1979 residente in Genova per un residuo di € 500,00;
per un totale complessivo di debiti pari ad euro 50.529,41;
- la quota incomprimibile viene calcolata dall’OCC in euro 1.047,11 mensili, tenuto conto delle entrate mensili dei ricorrenti - individuate in euro 555,54 per la pensione di invalidità, € 96,90 per assegno unico ed il 10.4.2025 ha percepito la NASPI per € 382,43 che la stessa ha dichiarato che non percepirà più dal mese di Maggio 2025; la sig.ra Laura Venturoli, figlia, studentessa universitaria non autonoma economicamente è di supporto alla madre con la pensione di reversibilità del padre pari ad € 616,66 - ed in base alle seguenti voci di spesa:
Spese per vitto, abbigliamento, igiene casa e persone euro 800,00
Assicurazione Casa € 20,00
Spese condominiali € 50,00
Spese energia elettrica-gas € 100,00
Spese telefoniche/internet € 26,66
TARI € 35,75
Cellulare € 15,00;
dedotta tale quota, la ricorrente propone di mettere a disposizione della procedura, con l’aiuto della figlia, la somma iniziale di € 1.000,00 e successivamente 36 rate da € 100,00 mensili cadauna;
considerato che l’eventuale congruità delle sopraelencate spese e l’individuazione della corretta quota incomprimibile verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all’apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione eventualmente da richiedere al liquidatore;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:Furnari Chiara (C.F. FRNCHR72M60D969Z) nata a Genova il 20.08.1972;
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatore l’avv. Andrea Pungolino;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l’art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 24.04.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
ANDREA BRESCIA
apertura della liquidazione controllata r.g. N. 66 / 2025 R.G
Sent. n. 94/2025 pubbl. il 30/04/2025 Rep. n. 108/2025 del 30/04/2025

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Procedure Concorsuali
Liquidazione controllata r.g. N. 66 / 2025 R.G
in linea fino al 4 maggio 2028
in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. ROBERTO BRACCIALINI Presidente
Dott. PIETRO SPERA Giudice
D.ssa CRISTINA TABACCHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
ANDREA BRESCIA con C.F. BRSNDR75R25D969G
Parte assistita dall’Avvocato: MARINELLA BALDI
Rilevato che la parte:
ANDREA BRESCIA con C.F. BRSNDR75R25D969G
ha chiesto, con ricorso depositato ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Sent. n. 94/2025 pubbl. il 30/04/2025 Rep. n. 108/2025 del 30/04/2025
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Rilevato nello specifico che le perplessità del relatore circa l’incapienza della procedura prospettata, palesate con decreto 13.3.25, possono dirsi superate alla luce della nota integrativa OCC del 17.4.2025, in cui si chiarisce che il BRESCIA dispone in oggi di liquidità aggiuntiva derivante dall’annullamento del previsto debito mensile per canoni di locazione grazie alla ripresa della coabitazione presso la famiglia di origine. Ne discende che, dalla prospettata quota incomprimibile di reddito, di cui alla pag. 11 del ricorso, possono essere recuperati almeno 250 euro mensili, con conseguente abbassamento della soglia del mantenimento da 1495 a 1250 euro mensili per 12 mensilità;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che:
- il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
Ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
Ritenuto, per contro, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
Considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica della legge si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori; sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi crediti sorti in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
Riservata al GD la definitiva determinazione della quota di reddito incomprimibile per soddisfare le esigenze di vita prioritarie, disponendo nelle more e in via provvisoria di fare riferimento la calcolo dell’OCC esposto nella relazione particolareggiata fino a nuova determinazione.
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
ANDREA BRESCIA
CF BRSNDR75R25D969G
NOMINA Giudice Delegato il Presidente relatore;
CONFERMA come liquidatore l’attuale professionista già designato a gestore della crisi;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE per l’intanto che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1250 mensili per 12 mensilità, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; riservando al GD la definitiva rideterminazione da parte del Gd nella sede liquidatoria.
Manda al Liquidatore di procedere – appena aperto il fascicolo liquidatorio - all’esatto ricalcolo della quota incomprimibile del reddito, destinata al mantenimento famigliare.
DISPONE che il liquidatore inoltre:
- inserisca la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30/04/2025
il Presidente Est.
Dr. Roberto Braccialini
DI LORETI ALBERTO
apertura liquidazione controllata Sent. n. 7/2025 pubbl. il 15/04/2025 Cron. n. : 126/2025 Rep. n. 11/2025 del 28/04/2025 - N. R.G. 1-1/2025 P.U.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell’insolvenza
In linea fino al 4 maggio 2029
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente
dott. Paolo Lepidi Giudice
dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 1/2025 al sub 1 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 CCII promosso da:
DI LORETI ALBERTO (C.F. DLRLRT60S14H501R), nato il 14.11.1960 a Roma (RM) e residente a Carsoli in Via degli Alpini, 30, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Claudia Fabiani (C.F. FBNCLD78R44A944T) sito in Pesaro (PU) P. le Matteotti,
2 che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al presente ricorso introduttivo
DEBITORE RICORRENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (art. 270 co. 1 CCII) 2
a) il presupposto soggettivo 2
b) il presupposto oggettivo 3
c) la procedura della liquidazione controllata 4
SCELTA DEL LIQUIDATORE7
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il data 09/01/2025, Alberto Di Loreti ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. CCII, allegando la relazione
dell’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano, nella persona dell’avv. Rita Barbara, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità delladocumentazione a corredo della domanda.
Il giudice delegato ha chiesto in più occasioni documentazione integrativa e, al fine di ottenere maggiori chiarimenti, ha fissato l’udienza del 02/04/2025, all’esito della quale, sentito l’OCC e la parte ricorrente, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA (art. 270 co. 1 CCII)
1. Sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Avezzano ai sensi dell’art. 27 co.2 e 3 lett. b) CCII, essendo il ricorrente residente a Carsoli, comune ricompreso nel circondario del Tribunale, ed essendo ivi collocato il centro dei suoi interessi.
2. Sussistono i presupposti per l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 e ss. CCII.
a) il presupposto soggettivo.
Il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. e) CCII, trattandosi di persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estraneiall’attività imprenditoriale, come risulta dalla documentazione depositata in atti e come confermato anche dall’OCC nella relazione.
Non è necessario, in questa sede, vagliare il requisito della “meritevolezza”, la cui valutazione è rimandata al momento della futura eventuale esdebitazione ai sensi dell’art.282 CCII.
b) il presupposto oggettivo.
Sussiste una condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett.c) CCII. Invero, tale requisito va inteso quale generale situazione di difficoltà economicariguardante il debitore che genera l’impossibilità di far fronte regolarmente, con mezzi e tempi ordinari, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l’hanno generato, anche tenuto conto della consistenza del patrimonio che potrebbe essere non facilmente liquidabile. La sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore prescinde, inoltre, da ogni indagine sull’effettiva esistenza ed entità dei crediti, essendo a tal finesufficiente l’accertamento di uno stato d’impotenza economico-patrimoniale nontransitorio e idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte con mezzi normali ai propri debiti.
Nel caso di specie, come rilevato dall’OCC, i flussi reddituali attuali e ragionevolmenteprospettivi non sono sufficienti a far fronte al soddisfacimento dei creditori, alcuni dei quali hanno, infatti, intrapreso azioni esecutive individuali in danno dell’istante
(pignoramento presso terzi).
L’OCC ha attestato la sussistenza di debiti per € 147.372,26, oltre le spese della procedura
e dell’avv. Claudia Fabiani. Tale debito è composto da:
- Finanziamento Agos Ducato (in cui garante è il figlio) – residuo circa Euro19.433,00;
- Marzio Finance (credito ceduto da Ibl) - Euro 30.000,00 circa;
- Findomestic spa (credito ceduto adAxactor spa) –Euro 70.347,24 circaper prestito personale, oltre ad Euro 2242,00 per spese legali, Euro 406,50 per esborsi, oltre Iva,cpa 4& e spese generali 15% per d.i. emesso e non opposto;
- Volkswagen spa, ceduto a Blue Factor spaper Euro 14.850,00 (prestito personale) oltre spese legali per Euro 567,00 ed Euro 145,50 per esborsi, oltre a Iva, cpa e Spese generali 15% per d.i. emesso e non opposto;
- Compass spa prestito personale residuo Euro 10.472,52, oltre spese legali per Euro 567,00 ed esborsi per Euro 145,00, oltre Iva, Cpa 4% e Spese generali 15% per d.i. emesso e non opposto;
Quanto all’attivo patrimoniale e al profilo reddituale, il ricorrente:
- percepisce una pensione di € 2.950,00 netti mensili;
- risulta proprietario del seguente bene mobile registrato: autovettura veicolo hyundaiIX35, targata EM469LR, anno 2012;
- non risulta proprietario di alcun bene immobile;
- risulta titolare di un rapporto di conto corrente bancario ING, cointestato con la moglie, all’interno del quale viene accreditata la pensione.
Il debitore risulta gravato dal pignoramento presso terzi iscritto presso il Tribunale diAvezzano (r.g.e.m. 423/2024) e promosso da Blue Factor spa per un credito di euro 17.219,24; pertanto, la pensione del ricorrente attualmente è sottoposta a pignoramento
per euro 395,00 mensili.
L’ammontare del passivo risulta superiore alla soglia prevista dall’art. 268 co. 2 CCII, purnon applicabile nel caso di specie provenendo la domanda dal debitore.
Confrontando i due dati, è evidente che il ricorrente con il proprio patrimonio non sia piùin grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e di far fronte all’esposizionedebitore di cui è gravato.
L’unico atto dispositivo che l’OCC ha rilevato negli ultimi 5 anni è stata la vendita dell’autovettura al prezzo di euro 16.000,00 “che sono serviti per il pagamento alla società Legge 3.it -Amoro Srl che ha studiato la fattibilità della procedura di esdebitazione e di un immobiledi scarso valore in comproprietà con il fratello venduto per la modica cifra di €.8.000,00, spettanti€4.000,00 ciascuno”.
Inoltre, il TFR maturato in relazione all’attività prestata presso le Forze dell’Ordine e liquidato nella somma di € 73.900,00, è stato interamente donato ai due figli.
c) la procedura della l iquidazione controllata.
La liquidazione controllata del sovraindebitato è una procedura concorsuale a carattere non negoziale ma esecutivo-satisfattivo, avente lo scopo di monetizzare l’interopatrimonio del debitore e di utilizzare il ricavato per soddisfare i creditori nel rispetto
della par condicio creditorum.
Pertanto, la liquidazione controllata non può essere sottoposta a condizioni dal debitore (né con riferimento al quantum offerto né alla durata) e, dunque, tutto il patrimonio,presente e futuro, del debitore deve formare l’attivo concorsuale, ad eccezione di quanto necessario per il mantenimento, così come previsto dall’art. 268 co. 4 CCII.
Tale conclusione appare rispettosa anche del principio dettato dall’art. 2740 c.c. in base alquale «il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e
futuri».
Come chiarito dalla Corte Costituzionale, la determinazione del tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti da parte del liquidatore deve perseguire “l’obiettivo della maggioresoddisfazione possibile delle ragioni creditorie, nel rispetto della ragionevole durata della procedura stessa” e “La durata dell’apprensione dei beni sopravvenuti dipende, infatti, dall’ammontare dellerisorse complessive disponibili e dall’entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di
procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall’istituto dell’esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura.”1;
Inoltre, la cessione del quinto, il pignoramento e la delegazione di pagamento operantisulla retribuzione mensile sono inopponibili alla presente procedura e, pertanto, devono
cessare dovendosi acquisire alla procedura l’intero stipendio, al netto della quota per il mantenimento.
Infatti, l’art. 144 CCI esprime un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: 1) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura
(v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); 2) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; 3) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentaredomanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della
formazione del passivo (v. art. 273 CCI); 4) alla successiva lettera e) è previsto che lasentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; 5) il
liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
6) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire
la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che
l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum2.
Infine, la somma necessaria al mantenimento del debitore deve essere determinata facendo applicazione del criterio indicato nell’art. 283 co. 2 CCI che la quantifica in
rapporto “all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE” (con
maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore e eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare) e la sua concreta
determinazione deve essere rimessa al giudice delegato una volta acquisita dal debitore la documentazione necessaria e sentito il parere del liquidatore3.
Allo stato, sulla scorta della documentazione presentata e salva conferma ovvero diversa quantificazione da parte del giudice delegato, di poter individuare in via provvisoria la
somma necessaria per il mantenimento, esclusa dalla liquidazione controllata, in €1.450,00 mensili.
Le mensilità aggiuntive (es. tredicesima) saranno, invece, acquisite interamente alla procedura.
In conclusione, considerato che oggetto del procedimento di liquidazione è l’interopatrimonio salvo quanto espressamente escluso dall’art. 268 co. 4 CCII, il debitore dovràprovvedere al versamento integrale dello stipendio, al netto della somma necessaria peril mantenimento sopra indicata (ovvero quello confermata o modificata dal g.d.), nelle modalità indicate dal liquidatore, provvedendo ad inviare al liquidatore trimestralmente la prova delle somme percepite in concreto e i giustificativi delle spese sostenute (es.pagamento utenze, abbonamento ai mezzi di trasporto, spese mediche e scolastiche, etc.).Inoltre, dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente.
Il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quantosopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti.
Si precisa che, allo stato, deve ordinarsi l’acquisizione al patrimonio della liquidazione ditutti i beni del debitore, attesa la natura universale della procedura, salva la possibilità di
rinuncia alla liquidazione autorizzata dal giudice delegato a seguito dell’apertura dellaprocedura, ricorrendone i presupposti, anche prima della presentazione del programma
di liquidazione di cui all’art. 272 co. 2 CCII.
Spetterà poi al liquidatore valutare la sussistenza di azioni necessarie al recupero di attivo.
Infine, stante il disposto dell’art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall’OCC,nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione.
Per le ragioni sopra indicate, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per ladichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII.
SCELTA DEL LIQUIDATORE
Non può essere nominato liquidatore l’OCC nella persona dell’avv. Rita Barbara, considerate, da un lato, le numerose integrazioni richieste, e, dall’altro, la circostanza chela predetta, pur risultando iscritta nell’elenco dei Gestori della crisi di cui al decreto del
Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, non risulta iscritta all’Albo nazionaledi cui all’art. 356 CCII (cfr. Trib. Torino, 11 maggio 2023, Trib. Terni, 10 luglio 2023).
Si ritiene, invero, che l’art. 270 CCII vada coordinato con il disposto del successivo art. 356 CCII che prevede l’istituzione dell’Albo Nazionale dei soggetti “destinati a svolgere, suincarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell’insolvenza”.
P.Q.M.
Visti gli artt. 268, 268 e 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di DI LORETI ALBERTO (C.F. DLRLRT60S14H501R), nato il 14.11.1960 a Roma (RM) e residente a Carsoli in Via degli Alpini, 30.
NOMINA la dott.ssa Francesca Greco Giudice Delegato per la procedura.
NOMINA liquidatore l’avv. Filippo Paolini, con invito ad accettare l’incarico entro duegiorni dalla comunicazione della nomina.
ORDINA al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presentesentenza l’elenco dei creditori.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presentesentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda direstituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art.
201 CCII.
DISPONE che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato in via provvisoria (€ 1.450,00 mensili), ovvero nella diversa misura determinata dal g.d. all’esito delle necessarie verifiche e del parere del liquidatore, mettendo, invece, a
disposizione della procedura tutte le somme eccedenti.
ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.
ORDINA, qualora nel patrimonio vi siano beni mobili registrati e beni immobili, latrascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore.
DÀ ATTO che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essereiniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio.
DISPONE che il liquidatore:
- apra un conto corrente dedicato alla procedura presso l’Istituto di Creditoconvenzionato, nel quale verrà acquisito l’intero attivo della procedura;
- entro 30 giorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l’elencodei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà lasentenza ai sensi dell’articolo 270, comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC alquale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e direstituzione di beni;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata provveda alla formazionedell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine a tempie modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all’art. 270co. 2 lett. d) ovvero alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delledomande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione
- dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suocompenso, ai sensi dell’art. 275 co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII.
DISPONE che il liquidatore depositi in cancelleria, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegatol’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore anche: a) se il
ricorrente stia collaborando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura,senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell’art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice,dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC.
DICHIARA che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l’operatività del pignoramento del quinto dello stipendio, ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute.
DISPONE che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Ministero dellaGiustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese.
Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione alliquidatore e all’OCC.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice estensore
dott.ssa Francesca Greco
il Presidente
dott.Leopoldo Sciarrillo
1 Cfr. Corte Cost. sentenza n. 6 del 19/01/2024.
2 Tribunale Mantova, 20 Aprile 2023. Pres. Gibelli. Est. Bernardi; Tribunale di Terni, 17 luglio 2023.
3 Tribunale Pescara, 08 Febbraio 2023. Pres., est. Bongrazio, Tribunale Lodi, 13 Dicembre 2023. Pres. Giuppi. Est. Varesano, Tribunale Treviso, 25 Settembre 2023. Pres. Casciarri. Est. Munaro..
FABRIZIO ELISABETTA
apertura della liquidazione controllata della sovraindebitata
Ist. n. 1 dep. il 16/04/2025
sentenza n. 47/2025 pubbl. il 23/04/2025
Rep. n. 47/2025 del 23/04/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Seconda Sottosezione Civile
Procedure concorsuali
in linea dal 5 maggio 2025 fino al 5 maggio 2028
sentenza n. 47/2025 apertura della liquidazione controllata
SARPIERI EDDA E MARIO NICOLINI
apertura della liquidazione controllata dei sovraindebitati
sentenza n. 49/2025 pubbl. il 24/04/2025
Rep. n. 52/2025 del 24/04/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Seconda Sottosezione Civile
Procedure concorsuali
in linea dal 2 maggio 2025 fino al 2 maggio 2028
sentenza n. 49/2025 apertura della liquidazione controllata
CASADEI MARIA CRISTINA
apertura della liquidazione controllata della sovraindebitata
sentenza n. 44/2025 pubbl. il 18/04/2025
Cron. n. 1084/2025
Rep. n. 49/2025 del 24/04/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
Procedure concorsuali
in linea dal 2 maggio 2025 fino al 2 maggio 2028
sentenza n. 44/2025 apertura della liquidazione controllata
CASADEI GABRIELE
apertura liquidazione controllata del sovraindebitato
Sent. n. 45/2025 pubbl. il 22/04/2025 Rep. n. 46/2025 del 22/04/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile
- Procedure Concorsuali -
in linea dal 26 aprile 2025 fino al 26 aprile 2028
Sentenza. n. 45/2025 apertura liquidazione controllata
FERRARI ELIANA
PU N. 250_1_2025 decreto di apertura procedimento di omologa

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Procedure Concorsuali
in linea dal 10 novembre 2025 fino al 9 maggio 2025
DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Il Giudice
visto il ricorso proposto da ELIANA FERRARI in data 2.10.25 come integrato in data 29.10.25
con cui è stata domandata l’apertura del procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;
vista la documentazione allegata;
sentito il debitore e l’OCC;
constatato che la domanda è corredata:
- dall’elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle relative cause di prelazione;
- dall’elenco della consistenza e della composizione del patrimonio del consumatore,
- dall’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dall’elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- dall’elenco di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo famigliare con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;
considerato che la relazione dell’OCC appare completa in quanto contiene:
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l’indicazione presunta dei costi della procedura;
constatata, altresì, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII
ACCERTATA L’AMMISSIBILITA’ DELLA PROPOSTA E DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PRESENTATO DA ELIANA FERRARI
DISPONE che, a cura della cancelleria, venga data pubblicata la proposta, il piano ed il presente decreto nell’apposita sezione del sito internet del Ministero della Giustizia.
DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30 autorizzando la notifica a mezzo pec o posta raccomandata A/R
AVVISA i creditori:
- che dovranno comunicare all’OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedura, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra potranno presentare osservazioni inviandole all’indirizzo pec dell’OCC;
Vista l’istanza del debitore DISPONE la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in quanto pregiudizievoli per la fattibilità del piano;
DISPONE che l’OCC, nel termine di 10gg successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori per le osservazioni, sentito il debitore, RIFERISCA a questo Giudice proponendo, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie depositando apposita relazione completa di tutta la documentazione attestante le comunicazioni effettuate e le osservazioni ricevute
Genova, 29/10/2025
il Giudice
Andrea Balba
DE ANGELIS MASTROLILLI PAOLO
Sentenza n. 116/2025 di apertura della RDC n. 8-2025 in linea dal 6 giugno 2025 fino al 5 giugno 2028
PU N. 92_1_2025 decreto di apertura del procedimento di omologa in linea dal 22 aprile 2025 fino al 21 ottobre 2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 6 giugno 2025 fino al 5 giugno 2028
Sentenza n. 116/2025 di apertura della RDC n. 8-2025
DERIU SALVATORE
stato passivo esecutivo in linea dal 17 novembre 2025 fino al 16 maggio 2026
apertura della liquidazione controllata L.C. 26-2025
sentenza n. 85/2025 pubbl. il 14/04/2025 Rep. n. 96/2025 del 14/04/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
VII SEZIONE CIVILE
in linea dal 22 aprile 2025 fino al 21 aprile 2028
sentenza n. 85/2025 apertura della liquidazione controllata
Sent. n. 14/2025 pubbl. il 15/04/2025 Cron. n. : 399/2025
Rep. n. 14/2025 del 16/04/2025
R.P.U. 1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
In linea fino al 21 aprile 2027
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente
dott.ssa Valentina Lisi Giudice
dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice rel.
nel procedimento unitario n. 1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione
controllata proposto da:
BETTI MARA (C.F.: BTTMRA61H45C662B), nata a Chiusi (SI), in data 5.6.1961, residente in Chiusi (SI), via Don Minzoni n. 22, elettivamente domiciliata in Udine, via Roma n. 4, presso lo studio dell’avv. Barbara Viezzi che la rappresenta e difende, come da procura in atti
ricorrente in proprio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL’ART. 270 CCII
letto il ricorso ex art. 268 CCII presentato da Mara Betti in proprio, nonché esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione della giudice delegata alla trattazione con provvedimento collegiale del 13.1.2025, la quale ha provveduto all’audizione della debitrice e dell’OCC all’udienza del 19.2.2025, riservando all’esito di riferire al collegio per la decisione;
visti gli artt. 268 e ss. CCII;
ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell’art. 27 CCII, atteso che la debitrice ha il centro dei propri interessi principali in Chiusi (SI), ove risiede e svolge la propria attività di impresa individuale quale addetta all’intermediazione assicurativa, come risulta dalla documentazione in atti;
rilevato che la ricorrente è titolare di impresa individuale e svolge lavoro autonomo quale consulente assicurativo, non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, essendo in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, co. 1 lett. d) CCII, e versa in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall’art. 2, co. 1 lett. c) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come emerge dall’ingente entità dei debiti per € 268.373,02 (composti soprattutto da debiti nei confronti del ceto bancario per mutui ipotecari, ma anche da debiti tributari e verso fornitori con riferimento all’attività di impresa svolta) in rapporto alla situazione patrimoniale e reddituale, tenuto conto altresì delle esigenze di mantenimento, come da documentazione in atti e da relazione del gestore;
rilevato che non sono pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
dato atto che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dal gestore nominato dall’OCC, con la quale è stata espressa un’idonea valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed è stata altresì esaustivamente illustrata la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice, con indicazione delle cause del suo indebitamento e della diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni, nonché con l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, CCII, avuto riguardo alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, al netto delle spese di procedura;
precisato altresì che la liquidazione controllata investe la totalità dei beni della debitrice, con la sola eccezione di quanto previsto dall’art. 268, co. 4 CCII, a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni del debitore stesso o contenute nella relazione del gestore, sicché non può trovare ingresso alcun “piano” o “proposta” con riferimento alla liquidazione dei beni;
osservato, infatti, che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio
liquidabile, all’esito della relazione di inventario da effettuare ai sensi dell’art. 272 CCII;
rilevato, tuttavia, che ai sensi dell’art. 270, co. 2, lett. e) CCII il tribunale può autorizzare il debitore a utilizzare alcuni beni, in presenza di gravi e specifiche ragioni, e ritenuto che pertanto la debitrice Mara Betti possa essere autorizzata ad utilizzare l’autovettura FIAT PUNTO anno 2006 tg. CY361KZ, in ragione delle esigenze lavorative dedotte, sino all’aggiudicazione definitiva di tale bene all’esito delle relative procedure competitive, ferma la possibilità di ordinarne il rilascio in un momento anteriore nel caso in cui tale utilizzo arrechi pregiudizi alla massa dei creditori concorsuali;
precisato, ulteriormente, che è rimesso al liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato, l’esercizio ai sensi dell’art. 274 CCII delle azioni volte a conseguire la disponibilità di beni, recuperare crediti e/o far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori e che pertanto il liquidatore stesso provvederà a verificare le azioni restitutorie e recuperatorie da instaurarsi;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato, al quale è rimessa, previo rilascio di parere da parte del nominando liquidatore, anche la regolamentazione della eventuale prosecuzione dell’attività di consulente assicurativa esercitata dalla debitrice;
osservato altresì che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII;
rilevato che l’art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”;
ritenuta, nel caso di specie, l’opportunità, anche al fine di consentire una adeguata rotazione negli incarichi e tenuto conto del numero di procedure di liquidazione controllata già assegnate al gestore, di dover nominare un liquidatore diverso dal gestore nominato dall’OCC, scelto nell’elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24.9.2014, n. 202, da individuarsi nella dott.ssa Laura Di Renzone;
osservato, infine, che l’art. 6 CCII, non contempla tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, sicché il compenso spettante al difensore dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo in base ai criteri di legge;
letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale “dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese”;
rilevato che, nel caso di specie, deve pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura e comunque per la durata di un anno e che la presente sentenza sia altresì pubblicata presso il Registro delle Imprese, stante l’attività di intermediazione assicurativa svolta dalla debitrice;
visto l’art. 270 CCII,
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di MARA BETTI (C.F. BTTMRA61H45C662B), nata a Chiusi (SI), in data 5.6.1961, residente in Chiusi (SI), via Don Minzoni n. 22;
nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell’Unto;
nomina
quale liquidatrice la dott.ssa Laura Di Renzone, invitandola a far pervenire l’accettazione dell’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, corredata dalla dichiarazione di cui all’art. 35.1, co. 3 d.lgs. 159/2011;
rimette
alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all’art. 268, co. 4, lett. b), CCII, previa motivata istanza del liquidatore, corredata dalla relativa documentazione a supporto, alla luce di quanto precisato in parte motiva;
ordina
dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo, la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del bene mobile registrato FIAT PUNTO targato CY361ZK intestato a Mara Betti, autorizzando quest’ultima all’utilizzo provvisorio del suddetto autoveicolo nelle more della liquidazione e sino all’aggiudicazione definitiva all’esito delle relative procedure competitive, ferma la possibilità di ordinarne il rilascio in un momento anteriore nel caso in cui il persistente utilizzo nelle more da parte della debitrice arrechi pregiudizi alla massa dei creditori concorsuali;
ordina
altresì alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali
obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;
dispone
che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l’eventuale residuo del conto corrente intestato alla debitrice e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione o i proventi dell’attività d’impresa o professionale eventualmente svolta, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di novanta giorni - salva l’eventuale proroga di trenta giorni, su richiesta del liquidatore, ai sensi dell’art. 272, co. 1, CCII e l’ammissibilità delle domande tardive nella ricorrenza delle condizioni stabilite dall’art. 273, co. 5, CCII - entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
dispone
che il liquidatore:
- entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ai sensi dell’art. 272 CCII ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza ai sensi dell’art. 270, co. 4 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
- entro novanta giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, redatto in conformità all’art. 213, co. 2, 3 e 4 CCII in quanto compatibile, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica e restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura aggiornato alla data della relazione;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell’art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
dispone
che il liquidatore provveda immediatamente all’inserimento della sentenza nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e alla trasmissione al Registro delle Imprese per la prescritta pubblicazione e che la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale.
Si comunichi, a cura della cancelleria, alla ricorrente e al liquidatore nominato, il quale notificherà la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell’art. 270, co. 4 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025.
La giudice est.
(dott.ssa Marta Dell’Unto)
La Presidente
(dott.ssa Marianna Serrao)
BLUNT ARENA S.R.L.
apertura della liquidazione controllata LC 25/2025
Stato passivo (rivendiche) in linea dal 9 ottobre 2025 fino all'8 aprile 2026
Sentenza n. 83/2025 pubbl. il 11/04/2025 Rep. n. 94/2025 del 11/04/2025 in linea dal 17 aprile 2025 fino al 16 aprile 2028

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 17 aprile 2025 fino al 16 aprile 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
BLUNT ARENA S.R.L.S. CF 02864790999
Rilevato che, con ricorso depositato il 12 febbraio 2025 OPTIMA Italia S.P.A. ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 2 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni di BLUNT ARENA S.R.L.S., CF02864790999
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentite le parti all'udienza del 9 aprile 2025, nella quale la società debitrice non è comparsa nonostante la regolare notifica e il Giudice riservava la decisione al Collegio; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Preliminarmente, alla luce agli atti di causa e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, risulta che sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Ai sensi dell'art. 33 CCII è ammissibile l'apertura della liquidazione controllata del debitore, la cui attività risulta cessata in data 06/06/2024, allorquando è stata cancellata dal registro delle imprese.
Sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume, in primo luogo, dall'inadempimento nei confronti del ricorrente dell'obbligo di pagamento di somme per € i, in forza di sentenza n. 1970/2023 del 19.09.2023, pubblicata il 02.10.2023, resa dalla Corte di appello di Firenze, cui faceva seguito un tentativo di esecuzione forzata con esito negativo.
Come si evince dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, inoltre, nei confronti del debitore risultano carichi pendenti definitivamente accertati da Agenzia Delle Entrate e INPS per circa 80.000
Dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 268, comma 2, secondo periodo CCII.
ln considerazione del fatto che la domanda di apertura di liquidazione controllata è stata avanzata da parte creditrice, non osta alla sua dichiarazione l'asserita, e non provata, assenza di attivo utilmente liquidabile in capo al debitore, in assenza di specifica attestazione dell'OCC ai sensi dell'art. 268 comma Il CCII.
Si rappresenta, quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai debitori per il sostentamento proprio e della famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al "giudice" anziché al "Tribunale" e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato.
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del resistente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII; tenuto conto nella nomina del liquidatore dei criteri indicati dagli artt. 1 25, 356 e 358 CCII; visti gli artt. l , 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 50, 54, 1 21 , 1 50, 268 e ss. CCII;
P.Q.M.
sussistendone i presupposti di legge
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore BLUNT ARENA S.r.l.s. (C.F. 02864790999:), in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Genova (GE) Via Giuseppe Macaggi 23/3 CAP 16121
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa Cristina Tabacchi;
NOMINA liquidatore il dott. Luca Ciccangeli
ORDINA ai debitori, sopra meglio generalizzati, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
Riservata al GD – ove necessaria- la definitiva determinazione della quota di reddito incomprimibile per soddisfare le esigenze di vita prioritarie.
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere
- effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- ogni 5 mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10/04/2025
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Roberto Braccialini
VINCENZO DONNINI
apertura della liquidazione controllata sentenza n. 82/2025 pubbl. il 11/04/2025 Rep. n. 93/2025 del 11/04/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 16 aprile 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di: VINCENZO DONNINI CF DNNVCN78H02D969V
Rilevato che, con ricorso depositato il 31.3.25 VINCENZO DONNINI, CFDNNVCN78H02D969V ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche
dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di VINCENZO DONNINI CF DNNVCN78H02D969V
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore la dott.ssa Olga Russo
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10.4.25
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
SYZIU ALEKSANDER
apertura liquidazione controllata del sovraindebitato
Sent. n. 40/2025 pubbl.
R.G. 61-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea fino al 15 aprile 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato SYZIU ALEKSANDER (C.F. SYZLSN69D29Z100T), residente in Forlimpopoli (FC), via della Resistenza 4 nel procedimento R.G. n. 61/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 4 aprile 2025 da SYZIU ALEKSANDER (C.F. SYZLSN69D29Z100T), residente in Forlimpopoli (FC), via della Resistenza 4 rappresentato e difeso dall’avv. PAMELA FRAGORZI
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica svolgente attività di lavoro dipendente presso Isolpav s.p.a.;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 55.000,00 circa (alla data di redazione dell’attestazione e con esclusione delle spese di procedura);
- osservato che il patrimonio è costituito da reddito da lavoro dipendente, a fronte del quale percepisce uno stipendio mensile di circa Euro 2.300,00 e da un’autovettura del valore di circa Euro 4.000,00;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 2.300,00 mensili circa e che il nucleo familiare è composto dal debitore, dalla moglie (titolare di redditi mensili per circa Euro 900,00) e da due figli minori;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (non adeguatamente e del tutto giustificate), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 600,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore/dalla debitrice e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione
- controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b), anche a fronte della completezza e della chiarezza dell’elaborato allegato;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M. DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di SYZIU ALEKSANDER (C.F. SYZLSN69D29Z100T)
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC dott. FRANCESCO SAMORI’;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di
seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e
151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 600,00 mensili per dodici mensilità che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Forlì o sul sito del Ministero della Giustizia per anni tre, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Presidente
dott.ssa Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott.ssa Maria Cecilia Branca
SARNO CIRO
apertura liquidazione controllata del sovraindebitato
Sent. n. 38/2025 pubbl. il 04/04/2025 Rep. n.40/2025 del 04/04/2025
R.G. 53-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea fino al 14 aprile 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato SARNO CIRO (C.F. SRNCRI65A06F839V), residente in VIA SILVIO PELLICO 6 CESENATICO (FC) nel procedimento R.G. n. 53/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 27 marzo 2025 da SARNO CIRO (C.F. SRNCRI65A06F839V), assistito dall’OCC in persona del Gestore nominato, dott.ssa SILVIA ROMBOLI
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica titolare di un reddito da lavoro assimilato a quello dipendente (in dettaglio, è amministratore di Osteria dei Golosi s.r.l.) e che ammonta ad Euro 2.000.00 netti mensili;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 585.000,00 circa (alla data di redazione dell’attestazione), di cui parte a titolo di debiti personali e parte a titolo di socio illimitatamente responsabile di Le Perle 2 di Sarno Ciro & C. s.a.s.;
- osservato che il patrimonio è costituito da reddito da lavoro dipendente;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 2.000,00 mensili circa e che il nucleo familiare è composto dal solo debitore;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (non adeguatamente e del tutto giustificate), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 750,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore/dalla debitrice e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b), anche a fronte della completezza e della chiarezza dell’elaborato allegato;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di SARNO CIRO (C.F. SRNCRI65A06F839V), anche quale socio illimitatamente responsabile di Le Perle 2 di Sarno Ciro & C. s.a.s.
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC dott. SILVIA ROMBOLI;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come diseguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e
151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 750,00 mensili per dodici mensilità che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Forlì o sul sito del Ministero della Giustizia per anni tre, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
MICELLI MASSIMO
apertura liquidazione controllata del sovraindebitato
Sent. n. 29/2025 pubbl. il 25/03/2025 Rep. n. 30/2025 del 25/03/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
Procedure Concorsuali
Sent. n. 29/2025 apertura liquidazione controllata del sovraindebitato
in linea fino al 10 aprile 2028
CASADEI DANIELE
apertura liquidazione controllata del sovraindebitato
Sent. n. 37/2025 pubbl. il 04/04/2025 Rep. n. 39/2025 del 04/04/2025
R.G. 57- 1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea fino al 10 aprile 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato CASADEI DANIELE (C.F. CSDDNL78C03D705E), residente con sede in via Pompeo Tumidei 46 FORLÌ nel procedimento R.G. n. 57/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 1 aprile 2025 da CASADEI DANIELE (C.F. CSDDNL78C03D705E), assistito dall’OCC in persona del Gestore nominato, dott.ssa LUCIA BORELLI
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- sottolineato che, sul punto, la relazione non si mostra né esaustiva né precisa, ma che dalle ragioni che si espongono in seguito è comunque evidente la sussistenza di un vantaggio per i creditori derivante dall’apertura della procedura liquidatoria;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica che esercita attività di agente plurimandatario senza esclusiva con la società Moca Rica, a fronte della quale percepisce un reddito netto mensile di Euro 1.158,40 (media degli ultimi tre anni);
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 130.000,00 circa (alla data di redazione dell’attestazione);
- osservato che il patrimonio è costituito da reddito da lavoro dipendente che risulta in crescita (sul punto il Liquidatore dovrà puntualmente informare il Giudice Delegato, con cadenza trimestrale, al fine di verificare le disponibilità economiche del debitore);
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale medio percepito dal debitore è pari a € 1.158,00 mensili e che il nucleo familiare è composto dal debitore e dai genitori;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento e soprattutto della disponibilità del padre a provvedere al mantenimento del figlio (ad eccezione delle somme dovute per il mantenimento dei figli minori di Casadei e per il carburante), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 500,00 mensili per
- 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore/dalla debitrice e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b), anche a fronte della completezza e della chiarezza dell’elaborato allegato;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M. DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di CASADEI DANIELE (C.F. CSDDNL78C03D705E)
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC dott. LUCIA BORELLI;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di
seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e
151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 500,00 mensili per dodici mensilità che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari e
- degli enti previdenziali
- ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Forlì o sul sito del Ministero della Giustizia per anni tre, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
DI CORSO GIOVANNI
apertura liquidazione controllata del sovraindebitato
Sent. n. 32/2025 pubbl. il 28/03/2025 Rep. n. 33/2025 del 28/03/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
Procedure Concorsuali
Sent. n. 32/2025 apertura liquidazione controllata del sovraindebitato
in linea fino al 10 aprile 2028
Campagna Giovanni e Mazzella Francesca
apertura liquidazione controllata del sovraindebitati
Sent. n. 31/2025 pubbl. il 28/03/2025 Rep. n. 32/2025 del 28/03/2025
R.G. 50-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea fino al 10 aprile 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia BrancaGiudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei sovraindebitati CAMPAGNA GIOVANNI (C.F. CMPGNN64L22F923U) e MAZZELLA FRANCESCA (C.F.MZZFNC68M65D309R), entrambi residenti in via Leon2, 24, Cesenatico (FC) nel procedimento R.G. n. 50/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 24 marzo 2025 da CAMPAGNA GIOVANNI (C.F. CMPGNN64L22F923U) e MAZZELLA
FRANCESCA (C.F. MZZFNC68M65D309R), assistiti dall’OCC in persona del Gestore nominato, dott. GIANLUIGI MONTANARI
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII; dato inoltre atto della dichiarata cessazione degli effetti dell’accordo di ristrutturazione proposto da CAMPAGNA GIOVANNI e MAZZELLA FRANCESCA in data 24/01/2022 ed omologato con decreto del 01/07/2022;
- ritenuta l’applicabilità di quanto previsto dall’art. 66 C.C.I.I. in quanto: i ricorrenti sono membri di un unico nucleo familiare e risultano altresì essere conviventi all’indirizzo suindicato. La causa del sovraindebitamento ha certamente origine comune, atteso che essa risiede principalmente nell’incapacità di restituire le somme concesse da istituto di credito a titolo di mutuo nell’anno 2006 ed utilizzate per acquistare l’immobile adibito a casa familiare. L’incapacità deriva dalla crisi che ha colpito l’attività imprenditoriale intrapresa da Campagna e dall’occupazione saltuaria che ha riguardato entrambi i ricorrenti
- Dunque non vi sono dubbi circa l’ammissibilità del ricorso congiunto, a mente degli artt. 65 segg. C.C.I.I., ferma la distinzione, nell’ambito della presente procedura, delle masse attive e passive di ciascun debitore, come peraltro individuate già in sede di ricorso e, soprattutto, in seno alla Relazione Particolareggiata;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persone fisiche, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persone fisiche svolgenti attività di lavoro dipendente.
- In dettaglio, Francesca Mazzella lavora presso Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico e percepisce – nei mesi estivi – una retribuzione di circa Euro 1.900,00, mentre nei mesi invernali percepisce indennità di disoccupazione di Euro 1.000,00.
- Giovanni Campagna, invece, è dipendente a tempo determinato (con prospettiva di stabilizzazione) presso ANSEM Soc. Coop. e percepisce uno stipendio mensile di Euro 1.800,00;
- rilevato che i ricorrenti si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta, quanto a Campagna, a circa Euro 320.000,00 e quanto a Mazzella a circa Euro 275.000,00, con solidarietà passiva quanto alla minor somma;
- osservato che il patrimonio è costituito dai suindicati redditi, nonché da quote su immobili e dalla proprietà di alcuni beni mobili registrati e da alcune somme liquide;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che i ricorrenti non sono in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento dei debitori, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti dei debitori, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo e le somme liquide) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito percepito dalla ricorrente ammonta, in media, ad Euro 1.200,00 mensili, mentre il reddito del ricorrente ammonta, in media, ad Euro 1.800,00;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (non adeguatamente e del tutto giustificate), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 850,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore/dalla debitrice e dal Liquidatore;
- ritenuto che la suindicata somma sia da riferirsi ai due ricorrenti in solido;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b), anche a fronte della completezza e della chiarezza dell’elaborato allegato;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M. DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di CAMPAGNA GIOVANNI (C.F. CMPGNN64L22F923U) e MAZZELLA FRANCESCA (C.F. MZZFNC68M65D309R)
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC dott. GIANLUIGI MONTANARI;
ORDINA
Ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che i debitori possano trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 850,00 mensili e complessivi per dodici mensilità che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui i debitori e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro accedere al pubblico registro automobilistico acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Forlì o sul sito del Ministero della Giustizia per anni tre, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
ACCARDO ANIELLO
apertura liquidazione controllata del sovraindebitati
Sent. n. 30/2025 pubbl. il 28/03/2025 Rep. n. 31/2025 del 28/03/2025
R.G. 47- 1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea fino al 10 aprile 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato ACCARDO ANIELLO (C.F. CCRNLL80P14L259N), residente in Castrocaro Terme (FC), via Giuseppe Garibaldi 13 nel procedimento R.G. n. 47/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 22 marzo 2025 da ACCARDO ANIELLO (C.F. CCRNLL80P14L259N), rappresentato e difeso dall’avv. ORESTE VIOLA e dall’avv. STEFANO DI DONATO
Vista la relazione particolareggiata redatta dal Gestore nominato dall’OCC in persona dell’avv. ERIKA FERRINI
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- rilevato, sul punto, che nonostante la relazione del Gestore non colga pienamente la ratio della disposizione sopra citata, limitandosi la stessa ad affermare “… esprime in relazione alla dichiarazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, CCII ad avviso della scrivente, esaminata la documentazione messa a disposizione della scrivente non vi sono azioni giudiziarie da porre in essere ritiene la ragionevole fattibilità della domanda di liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII che l’istante intende sottoporre al vaglio dell’Onorevole Tribunale di Forlì, poiché la domanda appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’istante e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati verosimilmente conseguibili”, dal tenore della documentazione in atti si evince che tramite la procedura in questione è ricavabile attivo distribuibile ai creditori (oltre, ovviamente, al pagamento delle spese di procedura);
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica svolgente attività di lavoro dipendente presso Marcegaglia Ravenna s.p.a.;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 185.000,00 circa (alla data di redazione della relazione);
- osservato che il patrimonio è costituito da reddito da lavoro dipendente, a fronte del quale percepisce uno stipendio mensile di circa Euro 1.900,00, nonché di un’autovettura e di scarse somme liquide depositate;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 1.900,00 circa mensili e che il nucleo familiare è composto dal debitore, dalla compagna (libera professionista che dichiara di percepire somme mensili per circa Euro 1.200,00) e dal figlio minore;
- rilevato altresì che il debitore è padre di altri tre figli per i quali è tenuto a versare somme mensili a titolo di mantenimento per Euro 150,00 per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (non adeguatamente e del tutto giustificate né in sede di ricorso né in sede di relazione; a mero titolo esemplificativo sono previste spese di mantenimento superiori a quanto disposto dal Tribunale e ad esse sono aggiunte ulteriori spese extra per i figli), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 600,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore debitrice e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che possa essere confermato il professionista già quale Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b);
- visti gli artt. 268 e 269 e CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di ANIELLO ACCARDO (C.F. CCRNLL80P14L259N)
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC Avv. Erika Ferrini;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 600,00 mensili per dodici mensilità che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Forlì o sul sito del Ministero della Giustizia per anni tre, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
Il Presidente
dott.ssa Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott.ssa Maria Cecilia Branca
N. R.G. 2/2025 decreto di esdebitazione

TRIBUNALE DI GENOVA
Settima sezione
in linea fino al 7 aprile 2030
Il Giudice
Vista l’istanza con cui il Sig. Danilo BOCCHINU, nato a Genova il 9/9/1972, C.F. BCCDNL72P09D969F, residente a Genova in V.le Pio VII 50 A, assistito dal Gestore della crisi Dott. Davide BECUCCI, ha domandato l’esdebitazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 283 CCII;
rilevato:
- che dalla relazione particolareggiata del professionista nominato OCC emerge: • che il debitore istante non ha proposto precedenti istanze di esdebitazione;
- che il debitore ha redditi inferiori alla soglia di cui all’art. 283/2 CCII, non possiede beni di sostanziale valore e non vi sono realistiche prospettive future di incrementi;
- che sono stati prodotti i documenti ex art. 283/3;
- che sono stati forniti i dati di cui all’art. 283, commi 4 e 7;
che da essi – e in particolare dalla relazione particolareggiata del Gestore della crisi – risulta che l’indebitamento origina da debiti prevalentemente verso l’Amministrazione finanziaria, derivanti dall’attività commerciale di macelleria esercitata fino al 2010;
ritenuta pertanto l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento e quindi la meritevolezza del debitore istante;
visto l’art. 283 CCII;
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso presentato da Danilo BOCCHINU, nato a Genova il 9/9/1972, C.F. BCCDNL72P09D969F, concede al medesimo l’esdebitazione, con obbligo di presentare la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ex art. 283 commi 1 e 2 CCII mediante consegna all’OCC entro il giorno 1 marzo di ogni anno, a partire dall’anno 2026.
Manda all’OCC per le comunicazioni ai creditori ex art. 283/8 CCII.
Genova, 24/2/2025.
Il Giudice
Pietro Spera
procedimento N. R.G. 3/2025 decreto di esdebitazione

TRIBUNALE DI GENOVA
Settima sezione
in linea fino al 7 aprile 2030
Il Giudice
Visto il ricorso con cui la Sig.ra JIMENEZ QUIMI ESTEFANIA LETICIA, nata in Ecuador il 25/10/1983, C.F. JMNSFN83R65Z605R, rappresentato e difeso dall’Avv. Davide SCHIAFFINO, ha domandato l’esdebitazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 283 CCII;
rilevato:
- che la ricorrente non ha proposto precedenti istanze di esdebitazione;
- che dalla relazione particolareggiata del professionista nominato OCC emerge: • che la ricorrente ha redditi inferiori alla soglia di cui all’art. 283/2 CCII, tenendo anche conto del fatto che la sua condizione di invalidità richiederà spese di assistenza superiori all’ordinario;
- che sono stati prodotti i documenti ex art. 283/3;
- che sono stati forniti i dati di cui all’art. 283, commi 4 e 7;
- che in particolare da essi risulta che le cause dell’indebitamento originano dalla incapacità della madre di far fronte al mutuo e al prestito garantiti dall’istante e dalla malattia che ha colpito quest’ultima;
ritenute pertanto la meritevolezza del ricorrente, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento;
visto l’art. 283 CCII;
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso presentato da JIMENEZ QUIMI ESTEFANIA LETICIA, nata in Ecuador il 25/10/1983, C.F. JMNSFN83R65Z605R, concede alla medesima l’esdebitazione, con obbligo di presentare la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ex art. 283 commi 1 e 2 CCII mediante consegna all’OCC entro il giorno 24 marzo di ogni anno, a partire dall’anno 2026.
Manda all’OCC per le comunicazioni ai creditori ex art. 283/8.
Genova, 24/3/2025.
Il Giudice
Pietro Spera
MATTEO TRIMARCHI
sentenza n. 79/ 2025 apertura della liquidazione controllata

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
VII Sezione Civile
in linea fino al 6 aprile 2028
Riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Relatore
Nel procedimento 70-1/ 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
MATTEO TRIMARCHI CF TRMMTT87B10D969R
Assistito dall’Avv.to FEDERICA TESTINI
Assistita dall’Advisor dott.ssa Carla Ricci
Rilevato che, con ricorso datato 28 febbraio 2025
MATTEO TRIMARCHI TRMMTT87B10D969R ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve
ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC, nonostante gravi carenze nella relazione di quest’ultimo
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270 CCI, il gestore designato dall’OCC può essere sostituito nella presente fase di liquidazione per la fase esecutiva della liquidazione controllata, in ragione delle già sottolineate gravi carenze nella relazione depositata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma
2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benché in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo,
ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 c.c. in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277 CCII, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
Si rappresenta, quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai debitori per il sostentamento proprio e della famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al "giudice" anziché al "Tribunale" e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato.
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MATTEO TRIMARCHI TRMMTT87B10D969R
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi;
NOMINA liquidatore il dott. Emiliano DELFINO;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamento oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- ogni 5 mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
DISPONE per l’intanto che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 200,00 mensili, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; riservando al GD la definitiva rideterminazione nella sede liquidatoria ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28/03/2025
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Roberto Braccialini
PANICHELLI MONICA
decreto liquidazione controllata
n RG 79-1/2024

IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
in linea dal 7 aprile 2025 fino al 1 aprile 2028
riunito in Camera di Consiglio e così composto:
dott. Luigi Reale Presidente
dott. Andrea Enrico Polimeni Giudice rel.
dott.ssa Silvia Grasselli Giudice
nel procedimento iscritto al n. 79-1/2024 P.U. ha pronunciato il seguente
DECRETO
in ottemperanza a quanto disposto dalla Corte di Appello di Ancona con la sentenza di accoglimento n. 410/2025 emessa all’esito del reclamo promosso ex art. 50 CCII avverso il provvedimento di rigetto della domanda formulata da MONICA PANICHELLI a norma degli artt. 268 e ss. CCII, nella quale, in riforma alla decisione impugnata, è stata dichiarata l’apertura della procedura di liquidazione controllata di MONICA PANICHELLI ed è stata disposta la trasmissionedei relativi atti al Tribunale di Macerata per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 270, comma 2, CCII;
visti gli artt. 50, comma 5, e 270, comma 2, CCII;
P.Q.M.
- nomina giudice delegato il dott. Andrea Enrico Polimeni;
- nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona di LOREDANA MARZIALI, ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. b), CCII
- ordina alla parte ricorrente il deposito dell’elenco dei creditori entro sette giorni
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall’articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone a cura del liquidatore l’inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia
- ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- dispone che la presente sentenza venga notificata alla ricorrente a cura della cancelleria;
- dispone che il liquidatore provveda alla notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 01/04/2025
Il Presidente
(Luigi Reale)
MASSUCCO ELEONORA
procedimento N. 1 / 2025 R.G. decreto di esdebitazione

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
in linea fino al 6 aprile 2030
Il Giudice designato
Nel procedimento N. 1 / 2025 R.G.
relativo a Procedura di Esdebitazione
Visto l’art. 283 CCI
ha emesso il seguente
DECRETO
Rilevato che la parte ricorrente Sig.ra Eleonora MASSUCCO nata a Torino il 1/05/1976 e residente in Rapallo (Ge) via Tangone n1 codice fiscale MSSLNR 76E41 L219O, con atto ritualmente depositato ha chiesto di essere ammessa all’esdebitazione prevista dall’art. 283 CCI;
Vista la relazione del Gestore della Crisi-OCC dr. CHIARABINI, la relazione integrativa depositata e i chiarimenti forniti all’udienza decorsa;
Viste le risultanze del fascicolo telematico;
Rilevato:
- che dalla relazione particolareggiata del professionista nominato OCC emerge:
- che la ricorrente non ha proposto precedenti istanze di esdebitazione;
- che la ricorrente ha redditi inferiori alla soglia di cui all’art. 283/2 CCII (si veda in particolare la relazione integrativa); non possiede beni di sostanziale valore e non vi sono realistiche prospettive future di incrementi patrimonial/reddituali;
- che sono stati prodotti i documenti ex art. 283/3;
- che sono stati forniti i dati di cui all’art. 283, commi 4 e 7;
- che dalle produzioni sottoposte – e in particolare dalla relazione particolareggiata del Gestore della crisi – risulta che le cause dell’indebitamento hanno origine da debiti contratti per il sostentamento della famiglia a seguito dell’inottemperanza del coniuge ai medesimi obblighi, in un regime complessivo di angherie e soprusi nei confronti dell’odierna ricorrente, di cui è traccia evidente nella querela da ultimo depositata. Il quadro personale è complicato dalle sfortunate iniziative economiche condotte sotto la direzione e guida del convivente e dalle patologie psichiche e conseguenti a dipendenze riscontrate dai competenti presidi sociosanitari (vedi doc. 19), e trascurate nel passato malgrado l’indubbia gravità; presidi, i quali attestano la necessità delle sedute di consulto settimanali e l’indispensabilità di ausili farmacologici, il che giustifica la non lieve spesa sanitaria di 350 euro mensili; nonché i problemi relazionali con la prole, al cui sostentamento occasionalmente contribuisce.
- ritenuta pertanto allo stato non provata la presenza di atti in frode e la presenza di componente dolosa o gravemente colposa nella formazione dell’indebitamento e quindi la meritevolezza della debitrice istante;
- Rilevato, al riguardo, che le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, che fanno risalire l’origine dell’incolpevole indebitamento all’ex coniuge, violento e alcoolista, e poi al comportamento frodatorio del nuovo compagno che fece confluire sulla MASSUCCO i debiti di una gestione dì un esercizio bar, trovano convincente dimostrazione negli atti depositati e in particolare nella querela a suo tempo proposta (v. la relazione integrativa 18.3.2025); così come è dimostrato lo sfortunato esito di un contenzioso avvito per il riconoscimento di un rapporto di impiego pubblico che ha determinato consistenti spese legali. Si rinvia per maggior dettaglio delle vicissitudini domestiche, imprenditoriali, sanitarie e lavorative al paragrafo 3 del ricorso introduttivo;
- Rilevato che ricorre il requisito di incapienza economica della debitrice alla luce delle seguenti considerazioni. La ricorrente – priva di altri beni o cespiti - è unicamente titolare di redditi di lavoro dipendente per euro 22560 lordi annui, corrispondenti a 20100 netti secondo l’appropriato calcolo dell’OCC; con spese di mantenimento di 19200 euro all’anno, in cui una notevole componente è costituita da spese terapeutiche per percorso psicologico riabilitativo, che non si fa fatica a comprendere, alla luce dei trascorsi riferiti nel ricorso, documentati nei referti specialistici e confermati dall’OCC.
- L’indebitamento finale, quasi esclusivamente bancario, indicato in 55 mila euro nel ricorso, è stato più appropriatamente determinato dal dr. CHIARABINI in oltre 76 mila euro, con un prelievo mensile da pignoramento di 718 euro pari alla metà delle retribuzioni conseguite
- In queste condizioni redditual/patrimoniali, la debitrice non è palesemente in grado di offrire nessuna utilità aggiuntiva a tacitazione dei creditori, e nemmeno di assolvere le spese di procedura; vi è anzi da chiedersi come possa sopravvivere con le attuali esigue risorse senza solidarietà esterne.
- Rilevato che risultano verificati gli ulteriori presupposti obiettivi e soggettivo per l’accesso all’esdebitazione e che va immediatamente disposta – attesa l’immediata operatività dell’effetto esdebitatorio, salvo l’esito dei reclami di cui all’art. 283.8 CCI - la sospensione immediata dei pignoramenti e prelievi in corso sulla retribuzione della MASSUCCO, di cui si è dato conto in ricorso, nella relazione OCC e ribadita la richiesta in udienza, fino alla definitiva interruzione dei prelievi in corso e futuri al momento di definitività dell’odierno provvedimento;
P.Q.M.
Dichiara inesigibili nei riguardi della sig.ra Eleonora MASSUCCO i debiti concorsuali di cui alle relazioni OCC in atti, non soddisfatti integralmente, con l’eccezione dei crediti di cui agli artt. 278.7 e 283.2 CCI.
Fissa l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ex art. 283 commi 1 e 2 CCII mediante consegna all’OCC entro il giorno 1° marzo di ogni anno, a partire dall’anno 2026.
Manda all’OCC per le comunicazioni ai creditori ex art. 283/8 CCII e per la comunicazione del presente decreto a parti procedenti e datori pignorati nei procedimenti esecutivi in atto a carico della ricorrente, e cessioni volontarie del quinto stipendiale.
DISPONE l’immediata sospensione dei prelievi retributivi conseguenti a provvedimento di assegnazione somme a seguito di pignoramento di crediti e la sospensione immediata degli ulteriori procedimenti per esecuzione forzata, nonché delle trattenute per cessione del quinto stipendiale attualmente in corso a carico della MASSUCCO; con previsione di estinzione retroattiva degli indicati pignoramenti, assegnazioni e prelievi dalla data odierna, al momento di definitività del presente decreto.
Ordina la pubblicazione del presente procedimento sul sito del Ministero della Giustizia a cura dell’OCC
Si comunichi
Genova, 31 marzo 2025
Il Giudice des.
Dr. Roberto Braccialini
Nelly Margoth Herrera Tapia
Stato passivo LC 22/2025 in linea dal 2 settembre 2025 fino al 1 marzo 2026
Sent. n. 75/2025 pubbl. il 24/03/2025 Rep. n. 84/2025 del 24/03/2025 In linea dal 1 aprile 2025 fino al 31 marzo 2028

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
VII Sezione Civile
In linea dal 1 aprile 2025 fino al 31 marzo 2028
Riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Relatore
Nel procedimento 45-1/ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
NELLY MARGOTH HERRERA TAPIA CF HRRNLY77A63Z605S
Assistita dall’Advisor dott.ssa Roggiolani
Rilevato che, con ricorso depositato il 17 febbraio 2025
NELLY MARGOTH HERRERA TAPIA HRRNLY77A63Z605S ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo
III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma
2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benché in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo,
ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 c.c. in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277 CCII, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
Si rappresenta, quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai debitori per il sostentamento proprio e della famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al "giudice" anziché al "Tribunale" e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato.
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di NELLY MARGOTH HERRERA TAPIA HRRNLY77A63Z605S
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi;
CONFERMA liquidatore il dott. Marra Marco, in possesso dei requisiti per la nomina a Curatore;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali ( R.e.) o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- -nserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- ogni 5 mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
DISPONE per l’intanto che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.100,00 mensili, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; riservando al GD la definitiva rideterminazione da parte del Gd nella sede liquidatoria ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20/03/2025
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Roberto Braccialini
COOPERATIVA CASEARIA VAL DI VARA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
liquidazione controllata 21/2025
stato passivo In linea fino dal 6 novembre 2025 fino al 5 maggio 2026
stato passivo rivendiche In linea fino dal 6 novembre 2025 fino al 5 maggio 2026
Sent. n. 74/2025 pubbl. il 21/03/2025 Rep. n. 83/2025 del 21/03/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In linea fino dal 1 aprile 2025 fino al 31 marzo 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
COOPERATIVA CASEARIA VAL DI VARA SOCIETA’ AGRICOLA A RESPONSABILITA’ LIMITATA CF 00240820118
Assistito dall’MASSIMILIANO RATTI
Rilevato che, con ricorso depositato il 17.3.25 la COOPERATIVA CASEARIA VAL DI VARA SOCIETA’ AGRICOLA A RESPONSABILITA’ LIMITATA, CF00240820118 ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di COOPERATIVA CASEARIA VAL DI VARA SOCIETA’ AGRICOLA A RESPONSABILITA’ LIMITATA,
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
NOMINA liquidatore il dott. Stefano Gotta;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.3.25
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
Gallo Lorenzo e Corona Maria Ignazia
apertura liquidazione controllata
- Gallo Lorenzo stato passivo esecutivo (domande tempestive) depositato nel fascicolo della L.C. 20/2024 in linea dal 25 luglio 2025 fino al 24 gennaio 2026
Corona Maria Ignazia stato passivo esecutivo (domande tempestive) depositato nel fascicolo della L.C. 19/2024 in linea dal 25 luglio 2025 fino al 24 gennaio 2026
- Sent. n. 71/2025 pubbl. il 18/03/2025 Rep. n. 80/2025 del 18/03/2025 In linea dal 26 marzo 2025 fino al 25 marzo 2028
- decreto fissazione del limite del mantenimento procedura concorsuale N.R.G. 19/2025 in linea dal 27 marzo 2025 fino al 26 marzo 2028
- decreto fissazione del limite del mantenimento procedura concorsuale N.R.G. 20/2025 in linea dal 27 marzo 2025 fino al 26 marzo 2028

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In linea fino al 25 marzo 2028
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Gallo Lorenzo (C.F. GLLLNZ57P27E463Y) e Corona Maria Ignazia (C.F. CRNMGN63T48G113V);
con l’ausilio dell’OCC dott.ssa Maria Pellegrino.
Rilevato che, con ricorso depositato il 19.02.2025, Gallo Lorenzo e Corona Maria Ignazia hanno chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
considerato che, ai sensi dell’art. 66 CCI, i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune;
rilevato che i ricorrenti sono attualmente conviventi e che, quindi, risulta ammissibile il ricorso alla presente procedura;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC; considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.
Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell’aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura; differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura.
Al riguardo, l’esposizione debitoria dei ricorrenti si ricollegherebbe in parte all’attuale situazione lavorativa dei ricorrenti, entrambi liberi professionisti svolgenti la professione di architetto, in parte al passato svolgimento dell’attività professionale di architetto in forma societaria e, precisamente, tramite la società Pro.ge.din, società in nome collettivo che veniva costituita dai coniugi in data 2006 e cessata in data 19.01.2024 con cancellazione dal Registro delle Imprese. Nell’assetto societario, entrambi i ricorrenti hanno rivestito il ruolo di soci illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali; tale società, dall’esame dei bilanci depositati agli atti, non risulta soggetta alle soglie previste dagli artt. 2 e 121 CCII per la sottoposizione a liquidazione giudiziale; - la proposta di liquidazione: i coniugi ricorrenti intendono mettere a disposizione della procedura la somma di euro 350.00,00 quale prezzo derivante dalla vendita dei due immobili siti a Genova di proprietà del sig. Gallo; la somma di euro 180.00,00 quale prezzo derivante dalla vendita dei due immobili siti a Oristano di proprietà della sig.ra Corona; la somma di euro 1.500,00 mensile quale eccedenza della c.d. quota incomprimibile per 36 mensilità – euro 1.000,00 Gallo, euro 500,00 Corona - e, pertanto, un totale di euro 584.000,00;
- il sig. Gallo e la sig.ra Corona convivono con la propria figlia Francesca, nata il 29.10.2003, attualmente studentessa universitaria a Torino e non economicamente autosufficiente;
- la famiglia risulta titolare di beni immobili. In particolare, il sig. Gallo risulta titolare degli immobili siti in Genova ed identificati al NCT al Foglio 53, Part. 273, Sub. 3, cat. A/2 ed al Foglio 53, Part. 273, Sub. 10 cat. C/2, valore presunto euro 350.000,00 (doc. 28); la sig.ra Corona risulta titolare degli immobili siti in Oristano ed identificati al NCT al Foglio 13, Part. 290 Sub. 73 Cat A/2 ed al Foglio 13, Part. 290 Sub. 149 Cat C/2, valore presunto euro 180.000,00 (doc. 29). Su tutti tali immobili risultano iscritte ipoteche di I grado da parte di Unicredit e, in riferimento ai beni immobili di proprietà del sig. Gallo, anche ipoteca giudiziale di II° in favore di Unicredit;
- la famiglia risulta risiedere nell’immobile di proprietà del sig. Gallo sito in Genova, Via Padre Semeria n. 7/2;
- il Sig. Gallo non risulta essere titolare di beni mobili registrati; la sig.ra Corona risulta essere titolare di un’autovettura Smart, targata DR242GL ed immatricolata nel 2008, di basso valore economico ed indispensabile per effettuare spostamenti afferenti la propria attività lavorativa;
- il sig. Gallo risulta titolare della carta conto Unicredit n. FK/00112/0000013122924 di euro 4,29; titolare di conto corrente presso Bper Banca spa n. 47003010 che al 31.12.2024 riporta un saldo negativo di euro 4.828,86; titolare di poste pay che al 31.12.2024 porta un saldo positivo di euro 15,93. Inoltre, i coniugi sono cointestati di un conto corrente presso Unicredit con saldo negativo al 31.12.2024 di euro 6.000,00.
Da ultimo, va fatto presente che risulta ancora aperto presso Unicredit c/c n. 40582570, intestato alla società Pro.ge.din con saldo negativo al 31.12.2022 di euro 68.330,67. La società è inoltre debitrice anche per un mutuo chirografario verso Unicredit n. 8537415, assistito da garanzia del Fondo Pubblico di Garanzia Medio Credito Centrale - posizione M.C. 1531494 – c.d. Finanziamento Covid, per cui la Unicredit ha incardinato decreto ingiuntivo n. 831/24 emesso dal Tribunale di Genova ed ha iscritto ipoteca giudiziale di 2° sugli immobili di proprietà dei ricorrenti; - il sig. Gallo e la sig.ra Corona risultano svolgere, dopo lo scioglimento della società, attività lavorativa di architetto, con il primo ad occuparsi dell’attività di consulenza e progettazione e la seconda, in via quasi esclusiva, delle attestazioni di prestazioni energetiche per edifici.
- viene riportato pertanto un reddito familiare annuo netto pari ad euro 54.274,00 per l’anno 2022, euro 68.908,00 per l’anno 2023 ed euro 61.200,00 per l’anno 2024; in base a tali dati, viene dedotta dall’OCC la possibilità che i coniugi, dalla loro attività professionale, possano ricavare un reddito medio mensile, al netto da imposte, pari a circa euro 4.873,00 sulla cui base poter individuare la somma da mettere a disposizione della procedura, individuata in euro 1.500,00 mensili – euro 1.000,00 Gallo, euro 500,00 Corona - per 36 mensilità;
- per quanto riguarda la situazione debitoria, occorre tripartire la sussistenza dei debiti evidenziati dall’OCC nella propria relazione;
- A) risultano sussistere debiti comuni ad entrambi i coniugi, derivanti dallo svolgimento dell’attività lavorativa in seno alla sciolta società Pro.ge.din. e dalla stipula di mutui ipotecari per l’acquisto degli immobili di cui i predetti sono titolari.
Nello specifico e dati contabili versati agli atti, risultano debiti comuni per un totale di euro 730.530,13 così suddivisi: - euro 277.180,58 quale debito erariale della società Pro.ge.din – benchè nel prospetto allegato agli atti (doc. 38) risulti un debito totale pari ad euro 307.897,43 -;
- euro 88.784,00 quale debito nei confronti di Unicredit per finanziamento MCC, sostegno alle imprese, causa Covid 19;
- euro 10.530,00 quale debito nei confronti del dott. Leonardo Canepa;
- euro 163,67 per cartelle CCIIAA non rottamate;
- euro 259.519,84 quale residuo del mutuo ipotecario stipulato con Unicredit per l’acquisto dell’immobile adibito a civile abitazione sito in Genova;
- -uro 75.113,74 quale residuo del mutuo ipotecario stipulato con Unicredit per l’acquisto dell’immobile adibito a civile abitazione sito in Oristano, stipulato dalla sig.ra Corona e con il sig. Gallo terzo datore di ipoteca;
- euro 3.387,00 nei confronti del Comune di Genova a titolo di mancato pagamento TARI per gli anni 2020 – 2024;
- euro 6.006,31 quale saldo negativo del conto corrente accesso presso Unicredit;
- euro 9.844,99 quale residuo del prestito personale n. 7882081 erogato da Unicredit stipulato dal sig. Gallo e con la sig.ra Corona quale garante;
- B) i debiti personali del sig. Gallo sono invece pari ad euro 190.368,35 così suddivisi - si escludono euro 161,56 nei confronti della Regione Liguria in quanto risulta essere il medesimo importo indicato nei debiti personali della sig.ra Corona a titolo di mancato pagamento bollo auto. Se il nucleo familiare ha davvero in dotazione solamente una Smart intestata alla sig.ra Corona, il relativo debito va inserito nei debiti personali di quest’ultima -:
- euro 128.075,53 quale debito erariale nei confronti di ADER;
- euro 17.126,92 quale debito erariale rottamato nei confronti di ADER;
- euro 9.224,20 quale debito erariale a titolo di mancato pagamento Irpef per gli anni 2021-2022-2023;
- euro 15.764,45 quale debito nei confronti di Inarcassa;
- euro 1.919,93 nei confronti di Compass per il prodotto finanziario n. 32161105663;
- euro 10.270,26 nei confronti di Compass per il prodotto finanziario n. 27098665;
- euro 3.159,00 nei confronti del dott. Leonardo Canepa;
- euro 4.828,06 nei confronti di BPER Banca;
- C) i debiti personali della sig.ra Corona sono invece pari ad euro 182.024,19 così suddivisi:
- euro 14.617,70 quale debito erariale rottamato nei confronti di ADER;
- euro 127.236,25 quale debito erariale non rottamato nei confronti di ADER – benchè nel prospetto allegato agli atti (doc. 36) risulti un debito totale pari ad euro 136.302,67 -;
- euro 14.598,56 quale debito erariale a titolo di mancato pagamento Irpef per gli anni 2021-2022-2023;
- euro 161,56 nei confronti della Regione Liguria per mancato bollo auto;
- euro 24.006,12 quale debito nei confronti di Inarcassa;
- euro 1.404,00 nei confronti del dott. Leonardo Canepa;
- A) risultano sussistere debiti comuni ad entrambi i coniugi, derivanti dallo svolgimento dell’attività lavorativa in seno alla sciolta società Pro.ge.din. e dalla stipula di mutui ipotecari per l’acquisto degli immobili di cui i predetti sono titolari.
- l’esposizione debitoria totale, reale ed effettiva – e non quella contabile, derivante dalla sommatoria delle distinte masse passive – derivante dallasommatoria dei debiti comuni e dei debiti personali di entrambi i ricorrenti risulta quindi essere pari ad euro 1.102.922,67.
Al riguardo, si segnalano che divergenze di importi comparando le somme riportate nella relazione dell’OCC e nei documenti ad essa allegati che, tuttavia, ben possono derivare dalla diversa collocazione documentale degli stessi; discrasie che comunque non mutano il quadro di sovraindebitamento acclarato dei ricorrenti e che, in sede di predisposizione di stato passivo, ben potranno essere individuati con certezza.
Ad esempio, Inarcassa comunica un debito di euro 103.271,70, nei confronti dell’Arch. Corona (doc. 41) a fronte di un credito indicato in relazione dell’OCC di euro 24.006,14. Tale divergenza può essere spiegata dal fatto che parte del primo importo risulta contenuto nella tabella riepilogativa dei debiti tributari comunicata da ADER (doc. 36) ricadendo, quindi, all’interno dell’importo indicato nella relazione OCC relativo alla voce dei debiti tributari non rottamati e che altra parte di importo risulta ammesso a rottamazione (doc. 39) e, quindi, rientra nell’importo indicato nella relazione OCC relativo alla voce dei debiti tributati rottamati. Ne consegue che l’importo di euro 24.006,14 risulta essere quello non affidato all’ente della riscossione, non rottamato, non prescritto, non estinto e, quindi, come riferibile direttamente ad Inarcassa non essendovi stato ancora l’affidamento all’ente della riscossione.
Di tali circostanze, come detto, ben potrà (e dovrà) essere data contezza nella predisposizione del progetto di stato passivo, ove ben potranno individuarsi con certezza le voci debitorie riferibili ad ogni ente specifico;- la quota incomprimibile viene calcolata dall’OCC in euro 3.379,00 mensili, tenuto conto delle entrate mensili prospettiche dei ricorrenti, individuate in euro 4.872,58 ed in base alle seguenti voci di spesa:
- euro 1.500,00 canone di locazione presunto;
- euro 200,00 spese di amministrazione presunte;
- euro 250,00 spese per utenze presunte;
- euro 50,00 tari presunta;
- euro 150,00 per tasse universitarie figlia;
- euro 125,00 per spese mediche;
- euro 663,00 per spese alimentari;
- euro 141,00 per vestiario;
- euro 200,00 per trasporti;
- euro 50,00 salute e benessere;
- euro 50,00 varie ed imprevedibili;
considerato che l’eventuale congruità delle sopraelencate spese e l’individuazione della corretta quota incomprimibile verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all’apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
Gallo Lorenzo (C.F. GLLLNZ57P27E463Y),
Corona Maria Ignazia (C.F. CRNMGN63T48G113V);
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatore la dott.ssa Maria Pellegrino;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l’art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI.
Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
SOC. LE AIE S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA
apertura liquidazione controllata L.C. 2/2025
Sent. n. 7/2025 pubbl. il 15/01/2025
Rep. n. 400007/2025 del 15/01/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara
in linea fino al 24 marzo 2026
Il Tribunale Ordinario di Ferrara, composto dai magistrati
Dott. Anna Ghedini -Presidente
Dott. Costanza Perri -Giudice
Dott. Marianna Cocca - Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario 91/2024 r.g. P.U. promosso su istanza del debitore LE AIE S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE.
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato il 28.11.24 da LE AIE S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE;
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell’art. 27 comma 3 lett. b) CCI, atteso che la societa’ debitrice ha sede legale nel circondario dell’ Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina dettata in tema di sovraindebitamento ex artt. 1, 2 lett. c) e 268 CCI: si tratta infatti di societa’ che svolgeva attivita’ di coltivazione dell’aglio, in terreni di terzi condotti in affitto, e successivo confezionamento e vendita all’ingrosso, e che quindi, nonostante il pacifico superamento delle soglie di cui all’art. 2 lett. d) CCII, in quanto esercente attivita’ agricola non e’ soggetta a liquidazione giudiziale ma puo’ accedere alla procedura liquidatoria prevista per i soggetti sovraindebitati;
ritenuto che LE AIE S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE versi effettivamente in stato di sovraindebitamento attese le risultanze del ricorso e della allegata relazione del Gestore della Crisi nominato dall’OCC;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
letto, quanto alla nomina del Liquidatore, il disposto ex art. 270 comma 2 lett. b);
visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 e 270 CCI,
dichiara
l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di LE AIE S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE, CF 01695350387, con sede in Voghiera ( Ferrara), via Kennedy n. 27;
nomina
la dott.ssa Anna Ghedini Giudice Delegato per la procedura
nomina
Liquidatore il dott. Pietro Mazzilli con studio in Ferrara;
ordina
a LE AIE S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE, laddove imprenditore commerciale, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;
assegna
ma puo’ accedere alla procedura liquidatoria prevista per i soggetti sovraindebitati;
ritenuto che LE AIE S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE versi effettivamente in stato di sovraindebitamento attese le risultanze del ricorso e della allegata relazione del Gestore della Crisi nominato dall’OCC;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
letto, quanto alla nomina del Liquidatore, il disposto ex art. 270 comma 2 lett. b);
visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 e 270 CCI,
dichiara
l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di LE AIE S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE, CF 01695350387, con sede in Voghiera ( Ferrara), via Kennedy n. 27;
nomina
la dott.ssa Anna Ghedini Giudice Delegato per la procedura
nomina
Liquidatore il dott. Pietro Mazzilli con studio in Ferrara;
ordina
a LE AIE S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE, laddove imprenditore commerciale, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica
certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCI;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
l’inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero di Giustizia per la durata di anni uno; ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. Questi ultimi due adempimenti a carico del Liquidatore.
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.
Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione controllata di LE AIE S.R.L. SOCIETA’ AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE (01695350387) non vi è denaro necessario per far fronte alle spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione controllata alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall’erario ai sensi dell’art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale del predetto articolo “nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata” dichiarata con Sentenza n. 121/2024 dalla Corte Costituzionale.
Così deciso in nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Anna Ghedini
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 67/2025 pubbl. il 14/03/2025
Rep. n. 74/2025 del 14/03/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In linea fino al 23 marzo 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
JUAN MIGUEL ESTRADA CORDOVA cf STRJMG81L14Z611R
E SIU LUZQUINOS DE ESTRADA SILVANA cf SLZSVN83C58Z611X
Rilevato che con ricorso depositato il 6.3.2025
JUAN MIGUEL ESTRADA CORDOVA, CFSTRJMG81L14Z611R e SIU LUZQUINOS DE ESTRADA SILVANA cf SLZSVN83C58Z611X hanno chiesto, ai sensi dell’art. 66 e 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i loro beni ;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dai debitori e vagliata dall’ OCC;
- considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il loro patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- rilevato che JUAN MIGUEL ESTRADA CORDOVA ha chiesto che venga revocato il versamento relativo alla cessione del quinto a favore di Banca COMPASS ;
- considerato che, pur in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che, da una parte, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI), dall’altra è possibile identificare una serie di norme, tra cui l’art. 268 co. 4 CCI, l’art. 270 co. 2 lett. d) ed e) da cui dedurre che nella liquidazione controllata è il liquidatore ad avere l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, nonché l’unico che, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori. “Può desumersi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che devono ritenersi cessate sia l’operatività di eventuali cessioni del quinto” (così Trib. Mantova 20 aprile 2023), sia le trattenute conseguenti ad esecuzione e conseguente pignoramento presso terzi, considerato che alla cessione volontaria debba essere equiparata l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata (cfr. Corte Cost. 65/2022);
- ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
JUAN MIGUEL ESTRADA CORDOVA CFSTRJMG81L14Z611R e di SIU LUZQUINOS DE ESTRADA SILVANA cf SLZSVN83C58Z611X
NOMINA Giudice Delegato Chiara Monteleone
CONFERMA liquidatore il dott. DANIELE BURLANDO
ORDINA ai debitori il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA che a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l’operatività della cessione del quinto dello stipendio di JUAN MIGUEL ESTRADA CORDOVA in favore di banca COMPASS ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza ogni cinque mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13/03/2025
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
Grassi Costantino e Grabesu Sabrina
apertura liquidazione controllata
decreto fissazione limite del mantenimento LC 17/2025 In linea dal 31 marzo 2025 fino al 30 marzo 2028
decreto fissazione limite del mantenimento LC 18/2025 In linea dal 31 marzo 2025 fino al 30 marzo 2028
Sent. n. 68/2025 pubbl. il 14/03/2025 Rep. n. 75/2025 del 14/03/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In linea fino al 23 marzo 2028
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Grassi Costantino nato a Genova (GE) il 12.06.1967 (C.F. GRSCTN67H12D969N) e Grabesu Sabrina nata a Genova (GE) il 11.04.1975 (C.F. GRBSRN75D51D969A), assistiti dalla Fondazione Antiusura di Genova, Vico Falamonica n. 1;
con l’ausilio dell’OCC dott.ssa Barbara Pollicina.
Rilevato che, con ricorso depositato il 07.03.2025, Grassi Costantino e Grabesu Sabrina hanno chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
considerato che, ai sensi dell’art. 66 CCI, i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune;
rilevato che i ricorrenti sono attualmente conviventi e che, quindi, risulta ammissibile il ricorso alla presente procedura;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC; considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.
Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell’aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- il sig. Grasso e la sig.ra Grabesu convivono con la propria figlia Noemi, nata il 27.09.2004, attualmente studente non economicamente autosufficiente;
- la famiglia non risulta titolare di beni immobili;
- la famiglia risulta risiedere in un immobile condotto in locazione in Genova, Via Ravecca n. 14/8 ad un canone mensile di euro 650,00 oltre euro 80,00 di spese di amministrazione;
- il Sig. Grasso risulta essere titolare di autoveicolo Piaggio 150 dell’anno 2002, di modestissimo valore economico e, per come risulta dalla relazione, attualmente non nella propria disponibilità in quanto oggetto di denuncia di furto del 21.10.2018;
- la sig.ra Grabesu risulta essere titolare di un’autovettura Smart Toyota/Aygo immatricolata il 14.10.2008, targata DR 420 LC, avente circa 140 Km mila percorsi ed acquistata usata nel 2020 al prezzo di euro 2.000,00 con attuale valore di mercato auto-dichiarato di circa euro 1.500,00; inoltre, di un motociclo Sym targato FH 10291 immatricolato nell’anno 22.08.23, che ha percorso circa km 4500 ed un valore di mercato auto-dichiarato di circa euro 2.400,00;
- il sig. Grasso risulta titolare di conto corrente presso Bper Sede con saldo al 12.02.2025 di euro 78.53; di conto corrente presso Hype – n. EM001181296 con saldo al 13.02.2025 di euro 89.35; titolare di carta di credito revolving n. FK/01451/0000022363936 presso Unicredit Banca e collegata al conto corrente n. 0000105521628 – fido accordato di euro 2.000,00 - e con debito residuo pregresso relativo al rimborso revolving di euro 1.422,01;
- la sig.ra Grabesu risulta titolare di conto corrente presso Banca Hype con saldo al 13.02.2025 di euro 301,38; titolare di un conto corrente presso Unicredit
- Banca con saldo al 30.09.2024 a debito per euro - 296,31; titolare di carta di credito revolving n. FK/01451/0000022363357 presso Unicredit Banca e collegata al conto corrente n. 0000104976998, con saldo a debito residuo di euro 791,92 al 30.09.2024 – fido accordato di euro 1.000,00 -;
- il sig. Grasso risulta percepire uno stipendio da lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso la Canepa & Campi Srl di Genova, con la qualifica di operaio, con uno stipendio netto di circa 1.500 euro mensili;
- la sig.ra Grabesu risulta percepire uno stipendio da lavoratore dipendente a tempo indeterminato part time a 20 ore settimanali presso la Coopservices Soc Coop per azioni, con la qualifica di operaio, con uno stipendio netto di circa 690,00 euro mensili oltre ad una piccola pensione di invalidità di circa 280,00 euro mensili;
- risulta pertanto un reddito familiare annuo netto pari ad euro 30.410,00 per l’anno 2021, euro 31.289,00 per l’anno 2022 ed euro 33.398,00 per l’anno 2023 a cui corrisponde un reddito familiare mensile netto di euro 2.534,17 per l’anno 2021, euro 2.607,42 per l’anno 2022 ed euro 2.783,17 per l’anno 2023 - dati ricavati dai Modelli 730 congiunti presentati dai coniugi Grassi – Grabesu per gli anni 2021-2022 e 2023 per come attestato dall’OCC nella propria relazione -;
- per quanto riguarda la situazione debitoria:
- sul sig. Grasso risultano debiti privilegiati per un totale di euro 82.641,91 per mancato pagamento IRAP, IVA, TARI, INPS, IRPEF ed addizionali comunali e regionali; non risultano debiti ipotecari; risultano debiti chirografari per un totale di euro 28.843,20 nei confronti di Kruk Italia – già Unicredit – e sanzioni per mancato pagamento tassa automobilistica; quindi, con debiti totali per euro 111.485,11;
- sulla sig.ra Grabesu risultano debiti privilegiati per un totale di euro 1.632,67 per mancato pagamento TARI ed addizionali comunali; non risultano debiti ipotecari; risultano debiti chirografari per un totale di euro 53.792,31 nei confronti di Unicredit, Findomestic, Ibl Banca, Kruk Italia, Comune di Genova; quindi, con debiti totali per euro 55.424,198;
- la massa debitoria totale dei ricorrenti risulta quindi essere pari ad euro 166.910,09;
- la quota incomprimibile viene calcolata dall’OCC in euro 2.450,00 mensili, tenuto conto delle entrate mensili dei ricorrenti, individuate in euro 2.783,00 ed in base alle seguenti voci di spesa:
- euro 650,00 per canone di locazione
- euro 80,00 per spese di amministrazione
- euro 220,00 per utenze (luce, gas, tel e wifi)
- euro 200,00 per spese mediche/sanitarie
- euro 900,00 per spese alimentari
- euro 30,00 per TARI
- euro 50,00 per spese casa
- euro 70,00 per abbigliamento
- euro 150 per trasporti (benzina, autostr, abbonam bus)
- euro 30,00 spese scolastiche figlia
- euro 70,00 assicurazione e bollo auto;
considerato che l’eventuale congruità delle sopraelencate spese e l’individuazione della corretta quota incomprimibile verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all’apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore – ivi compresa la valutazione di disporre o meno apposita perizia atta ad individuare l’esatto valore dei beni mobili registrati di proprietà della sig.ra Grabesu al fine di apprenderli o meno alla procedura in quanto il relativo valore, allo stato, risulta solamente auto-dichiarato dalla ricorrente stessa -;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
Grassi Costantino (C.F. GRSCTN67H12D969N),
Grabesu Sabrina (C.F. GRBSRN75D51D969A);
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatore la dott.ssa Barbara Pollicino;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l’art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
Liquidazione controllata
Sent. n. 9/2025 pubbl. il 18/03/2025
Rep. n. 9/2025 del 18/03/2025
N. 68-1/ -1/2024 PROCEDIMENTO UNITARIO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
in linea fino al 21 marzo 2028
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente
dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel.
dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice
nel procedimento unitario n. 68/2024 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata proposto da:
LEX S.R.L. unipersonale (C.F./P.I. 10708860969), con sede legale in Milano (MI), via San Prospero n. 4, e per essa dalla procuratrice speciale CENTOTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Milano (MI) alla via San Prospero n. 4, C.F. 07524870966, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, dott. Raffaele Faragò, rappresentata e difesa dallo Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall’Avv. Adiutrice Barretta, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
creditrice ricorrente
nei confronti di
RUGERO CLAUDIO LAZZARINI, C.F. LZZRRC70L11D005O, nato a Corigliano Calabro il 11/07/1970, residente in Siena, Via dei Rossi n. 22, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla presente, dall’Avv. l’Avv. Sandro Sicilia del Foro di Siena, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Siena, Via Franciosa n. 28, come da procura in atti
debitore non costituito
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL’ART. 270 CCII
letti gli atti e sentita la relazione della giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;
esaminato, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 03.10.2024 dalla società LEX s.r.l. unipersonale nei confronti di Rugero Claudio Lazzarini;
rilevato che il debitore, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e il decreto di convocazione sottoscritto dalla giudice delegata alla trattazione del procedimento, si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 14/11/2024, nella quale, pur non contestando né la sussistenza del credito azionato dal ricorrente, né la propria incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, ha eccepito che la domanda proposta non potrebbe essere accolta non essendo possibile nell’ambito della liquidazione controllata acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
rilevato che, a seguito di un differimento della prima udienza, celebratasi il 21.11.2024, per trattative, alla successiva udienza del 13.03.2025 il debitore non è comparso, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e la giudice delegata ha riservato di riferire al collegio per la decisione;
ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell’art. 27 CCII, atteso che il centro degli interessi principali del debitore – che si presume coincidente con la propria residenza è sito in Siena (SI);
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
ritenuta la legittimazione attiva della ricorrente, quale creditrice del debitore resistente, a seguito di cessione in blocco dei crediti vantati da Banca Monte dei Paschi di Siena ad Aporti s.r.l. e da quest’ultima a Lex s.r.l. per l’importo di € 62.945,66 al 23.12.2019, in virtù dei rapporti bancari intrattenuti fra il predetto istituto bancario e il debitore, risultanti dai contratti allegati al ricorso;
rilevato che il debitore resistente non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi e di insolvenza;
ritenuto che sussistono i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:
- a) il debitore risulta trovarsi in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. c) CCIII, dovendosi ritenere comprovata la sussistenza di uno stato di insolvenza a fronte del mancato pagamento del credito vantato dalla società ricorrente e dalla esposizione debitoria emergente dalle informative acquisite d’ufficio, in assenza di evidenze in merito alla sussistenza di elementi attivi del patrimonio tali da potervi far fronte prontamente e regolarmente, nonché tenuto conto delle dichiarazioni di carattere confessorio rese dal debitore nella propria memoria di costituzione;
- b) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- c) l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell’istruttoria è superiore a € 50.000,00 come stabilito dall’art. 268, co. 2 CCII, tenuto conto del credito vantato dal creditore istante, cui deve essere aggiunta l’esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per € 37.037,49 (v. informative acquisite d’ufficio);
- d) il debitore costituito non ha dimostrato di aver presentato richiesta di attestazione all'OCC ex art. 268 comma 3 CCII con riferimento alla impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
rilevato che ai sensi dell’art. 270, co. 2, lett. b) CCII con la sentenza di apertura della liquidazione controllata il tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l’OCC di cui articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento” e ritenuto che, nel caso di specie, possa essere chiamata a svolgere le funzioni di liquidatore la dott.ssa Patrizia Sideri;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato previa istanza del liquidatore, nella quale saranno fornite indicazioni sui redditi del debitore e sulle spese necessarie per il sostentamento dello stesso e della sua famiglia;
rilevato altresì che ai sensi dell’art. 270 lettera f) CCII il Tribunale «dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»;
rilevato che, nel caso di specie, deve pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura e comunque per la durata di anni 1 atteso che l’impresa individuale esercitata dal debitore risulta cancellata dal Registro delle Imprese sin dall’anno 1998;
visto l’art. 270 CCII,
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di RUGERO CLAUDIO LAZZARINI, C.F. LZZRRC70L11D005O, nato a Corigliano Calabro il 11/07/1970, residente in Siena, Via dei Rossi n. 22,
nomina
quale Giudice Delegata la dott.ssa Valentina Lisi;
nomina
quale liquidatore la dott.ssa Patrizia Sideri, invitandola a far pervenire l’accettazione dell’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, corredata dalla dichiarazione di cui all’art. 35.1, co. 3 d.lgs. 159/2011;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
ordina
altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
dà atto
che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone
che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- che il liquidatore depositi, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
dispone
- che la presente sentenza sia immediatamente inserita nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia per la prescritta pubblicazione e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti;
dispone
che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII.
Si comunichi al ricorrente e al liquidatore nominato.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025 su relazione della Dott.ssa Lisi.
La Giudice est.
dott.ssa Valentina Lisi
La Presidente
dott.ssa Marianna Serrao
apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato
Sent. n. 25/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
Procedure Concorsuali
in linea fino al 21 marzo 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente rel.
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice
Dott. Giorgia Sartoni Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA familiare dei coniugi PISANELLO MARCO n. Palermo il 31/07/1977 (c.f. PSNMRC77L31G273P) e ZATTOLO DANIELA n. Gela il 23/07/1978 (c.f. ZTTDNL78L63D960H) residenti a Forlì, Viale F.lli Spazzoli n. 142, nel procedimento R.G. n. 32/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata dei coniugi sovraindebitati depositato in data 27/02/2025 da PISANELLO MARCO (c.f. PSNMRC77L31G273P) e ZATTOLO DANIELA (c.f.
ZTTDNL78L63D960H) residenti a Forlì, Viale F.lli Spazzoli n. 142, rappresentati e difesi dall’avv. FABRIZIO RIGHINI (c.f. RGHFRZ68C12H199K) con studio a Ravenna, via Canalazzo n. 47, ed assistiti dall’OCC in persona del Gestore nominato dott.ssa ILARIA BELLINI
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- ritenuta altresì l’ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell’art. 66 CCII, come novellato dal d.lgs. 136/2024, da parte di membri della stessa famiglia, qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle Nel caso in esame i due ricorrenti sono coniugi conviventi e l’indebitamento ha origine comune;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitori persone fisiche, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persone fisiche che hanno sempre svolto attività di lavoro dipendente;
- rilevato che i ricorrenti si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 124.406,23, dei quali € 413,02 quale debitoria assunta in comune, € 71.877,74 relativa alla posizione del Pisanello (ancorché in parte derivante da obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia) e € 25.115,47 relativa alla posizione della Zattolo;
- osservato che il patrimonio è sostanzialmente costituito dai soli redditi da lavoro dei due debitori (il Pisanello è dipendente di Colas Pulizie Industriali Coop. e dai dichiarativi fiscali emerge un reddito lordo annuo pari a € 17.674 per il 2021, € 20.614 per il 2022 e € 23.709,48 per il 2023, questi ultimi comprensivi di indennità INAIL e assegno unico INPS; la Zattolo è dipendente dal 2023 della Confesercenti Provinciale Forlivese e dai dichiarativi fiscali emerge un reddito lordo annuo di € 8.790 per il 2021, di € 12.648 per il 2022 e € 23.180,55 per il 2023, comprensivo di erogazione a titolo di t.f.r. per € 7.394,24), nonché dalla proprietà in capo al Pisanello di due veicoli, di cui la vettura Fiat Grande Punto tg. DJ672NB, priva di valore commerciale e necessaria per il lavoro, e la vettura Volkswagen Polo tg. FR228DT, cointestata al 50% con il figlio maggiorenne José ma acquistata con denaro di quest’ultimo e cointestata al padre solo per ottenere una migliore tariffa assicurativa (circostanza che il Liquidatore dovrà puntualmente verificare);
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che i due ricorrenti non siano grado con il loro patrimonio di far fronte alla debitoria accumulatasi negli anni;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come i veicoli in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal nucleo familiare dei due debitori è pari a ca. € 2.830 mensili, comprensivo anche dell’assegno unico INPS per il figlio minore, convivente con i ricorrenti nella casa familiare condotta in locazione con un canone di € 500 mensili, oltre oneri condominiali;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito dai due ricorrenti, delle spese necessarie per il mantenimento (indicate in misura di € 2.500 mensili, ma comprensive anche di voci non documentate o eccessive), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in complessivi € 400,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione da parte dei debitori e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b);
- visti gli 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di PISANELLO MARCO n. Palermo il 31/07/1977 (c.f. PSNMRC77L31G273P) e ZATTOLO DANIELA n. Gela il 23/07/1978 (c.f. ZTTDNL78L63D960H)
coniugi entrambi residenti a Forlì, Viale F.lli Spazzoli n. 142
NOMINA
Giudice Delegato la dott. BARBARA VACCA
Liquidatore il Gestore dell’OCC. dott.ssa ILARIA BELLINI (c.f. BLLLRI88R56D458D), con studio in Forlì, via Anita Garibaldi n. 12
ORDINA
ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
autorizza
l’utilizzo temporaneo del veicolo Grande Punto tg. DJ672NB, fino alla vendita o all’eventuale rinuncia alla liquidazione ove ne sussistessero le condizioni, e del veicolo Volkswagen Polo tg. FR228DT, cointestato anche a familiare estraneo alla presente procedura
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno
della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con
il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che i due debitori possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo delle retribuzioni come attualmente percepiti, ivi compresi la tredicesima mensilità, assegno INPS, etc., al netto dell’importo di € 400,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui i debitori e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
i debitori che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c., in relazione a PISANELLO MARCO (c.f. PSNMRC77L31G273P) e ZATTOLO DANIELA (c.f. ZTTDNL78L63D960H):
- ad accedere alle banche dati dell’ anagrafe tributaria e dell’ archivio dei rapportifinanziari e degli enti previdenziali
- ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall’art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì o del Ministero della Giustizia per tre anni e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle
Imprese, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la
prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 06/03/2025
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa Barbara Vacca
apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato
Sent. n. 26/2025 pubbl. il 14/03/2025 Rep. n. 27/2025 del 14/03/2025
R.G. 39-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea fino al 20 marzo 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato FLORIDO SALVATORE (C.F. FLRSVT66M12I234T), residente a Forlì, via Lunga n. 31 e domiciliato in Forlì, via Sillaro n. 37, nel procedimento R.G. n. 39/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 10 marzo 2025 da FLORIDO SALVATORE (C.F. FLRSVT66M12I234T), assistito dall’OCC in persona del Gestore nominato dott. ALESSANDRO PAGA;
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- ritenuta la relazione esaustiva;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica svolgente attività di impresa individuale (imbianchino) entro i limiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 127.000,00 circa (alla data di redazione dell’attestazione);
- osservato che il patrimonio è costituito da reddito da lavoro autonomo, a fronte del quale percepisce uno stipendio mensile di circa Euro 1.300,00 e da alcuni beni mobili registrati (che saranno oggetto di liquidazione) ed infine da somme di denaro presso Poste Italiane s.p.a. di valore irrisorio;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 1.300,00 mensili circa e che il nucleo familiare è composto dal debitore e dalla madre, questa titolare di reddito da pensione;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (non adeguatamente e del tutto giustificate), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 300,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore/dalla debitrice e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- precisato fin da ora che tutte le circostanze indicate dal Liquidatore nella propria articolata relazione verranno valutate in quella sede;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b), anche a fronte della completezza e della chiarezza dell’elaborato allegato;
- visti gli artt. 268 e 269 e CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di FLORIDO SALVATORE (C.F. FLRSVT66M12I234T)
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC dott. ALESSANDRO PAGA;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 300,00 mensili per dodici mensilità che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Forlì o sul sito del Ministero della Giustizia per anni tre, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
LIGUORI KIM
apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato
Sent. n. 28/2025 pubbl. il 17/03/2025 Rep. n. 29/2025 del 17/03/2025
Ist. n. 1 dep. 06/03/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
Procedure Concorsuali
in linea fino al 20 marzo 2028
sentenza n. 28/2025 apertura liquidazione controllata del sovraindebitato
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 66/2025 pubbl. il 14/03/2025
Rep. n. 73/2025 del 14/03/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 18 marzo 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
ANDREA DAMIANO CF DMNNDR73B18D969L Assistito dall’PIERO GIULIOTTI
Rilevato che, con ricorso depositato il 18.2.25 ANDREA DAMIANO, CFDMNNDR73B18D969L ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
ANDREA DAMIANO CF DMNNDR73B18D969L Assistito dall’PIERO GIULIOTTI
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore l’avv. MANUELA DELLEPIANE;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b. NEL FRATTEMPO PROVVEDA IL DEBITORE AL VERSAMENTO MENSILE COME PROPOSTO IN RICORSO
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20/02/2025
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
GIOVANNI GAGGERO
Stato passivo LC 13/2025 in linea dal 2 settembre 2025 fino al 1 marzo 2026
apertura liquidazione controllata Sent. n. 61/2025 pubbl. il 14/03/2025 - Rep. n. 68/2025 del 14/03/2025 in linea dal 19 marzo 2025 fino al 18 marzo 2028

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 18 marzo 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di: GIOVANNI GAGGERO CF GGGGNN61R04D969D Assistito dall’PAOLO OCCHIPINTI
Rilevato che, con ricorso depositato il 5.3.25GIOVANNI GAGGERO, CFGGGGNN61R04D969D ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di GIOVANNI GAGGERO CF GGGGNN61R04D969D
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore la dott.ssa Erica Romano
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di
- restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
- Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b. allo stato provveda il liquidatore a richiedere al debitore quanto dal medesimo proposto
- Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 12/03/2025
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
BAGATTONI PIERLUIGI - GUIDI GIOVANNA
- sent. n. 23/2025 pubbl. il 07/03/2025 Rep. n. 24/2025 del 07/03/2025 apertura della liquidazione controllata
- ordinanza di correzione dell’errore materiale N. R.G. 2025/14

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea dal 15 marzo 2025 fino al 15 marzo 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
Dott. Giorgia Sartoni Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei sovraindebitati BAGATTONI PIERLUIGI (C.F. BGTPLG43A18H017A) e GUIDI GIOVANNA (C.F.GDUGNN39T67H017Q), residenti in Predappio (FC), Viale G. Garibaldi n. 78
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata di BAGATTONI PIERLUIGI (C.F. BGTPLG43A18H017A) e GUIDI GIOVANNA (C.F. GDUGNN39T67H017Q), depositato in data 3 marzo 2025, con l’ausilio dell’OCC in persona del Gestore nominato, dott.ssa SILVIA SANSOVINI;
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- ritenuta altresì l’ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell’art. 66 CCII, come novellato dal d.lgs. 136/2024, da parte di membri della stessa famiglia, qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse. Nel caso in esame i due ricorrenti sono conviventi (coniugi in regime di separazione dei beni) e l’indebitamento ha origine comune. Esso infatti scaturisce dalle garanzie personali prestate dai ricorrenti in favore delle società di famiglia – Bagattoni s.r.l., DEM s.r.l. e Bagattoni Distribuzione s.r.l. – ad oggi cessate o fallite;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitori persone fisiche, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII. Pierluigi Bagattoni, infatti, è titolare di reddito da pensione, mentre Giovanna Guidi non percepisce alcun reddito;
- rilevato che i ricorrenti si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 2.493.383,55 oltre a spese di procedura;
- osservato che il patrimonio è costituito dal reddito da pensione del ricorrente, nonché da alcuni beni immobili – già oggetto di procedura esecutiva – il cui valore di perizia ammonta a circa Euro 690.000,00;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che i ricorrenti non sono in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal Bagattoni ammonta ad Euro 2.240,00 netti mensili (in parte oggetto di cessione volontaria e di pignoramento presso terzi per Euro 485,00 mensili), mentre il nucleo risulta composto dai debitori e da un figlio in piena età lavorativa;
- dato atto che i debitori allegano di dovere sostenere spese mensili per Euro 1.700,00;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento, dell’ingente esposizione debitoria, del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sulla pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 500,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dai debitori debitrice e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza dei debitori, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a
- Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b);
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di BAGATTONI PIERLUIGI (C.F. BGTPLG43A18H017A) e GUIDI GIOVANNA (C.F. GDUGNN39T67H017Q)
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca;
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC dott.ssa SILVIA SANSOVINI;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e
151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 500,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’ archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Forlì o sul sito del Ministero della Giustizia per anni tre, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Maria Cecilia Branca
Il Giudice rel. ed est.
Dott. Maria Cecilia Branca
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI’
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice Delegato
Letta l’istanza del Liquidatore in data 7 marzo 2025,
Rilevato che ivi si chiede la rettifica del Codice Fiscale di GUIDI GIOVANNA, nei cui confronti è stata aperta la liquidazione controllata giusta sentenza 23/25,
Ritenuto di provvedere in conformità,
DISPONE
La correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza 23/25, pubblicata in data 7 marzo 2025, dovendosi la procedura intendere aperta nei confronti di GUIDI GIOVANNA (GDUGNN39T67H017W).
Si comunichi e si annoti in calce all’originale. Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio dell’11.03.2025
Il Presidente
Dott. Barbara Vacca
Il G.D.
Dott. Maria Cecilia Branca
PAOLO BUCCHIONI
apertura liquidazione controllata liquidazione controllata r.g. N. 341 / 2024 R.
Sent. n. 51/2025 pubbl. il 06/03/2025 Rep. n. 58/2025 del 06/03/2025 Ist. n. 1 dep. 06/03/2025

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Procedure Concorsuali
in linea dal 10 marzo 2025 fino al 9 marzo 2028
Liquidazione controllata r.g. N. 341 / 2024 R.
in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. ROBERTO BRACCIALINI Presidente Dott. PIETRO SPERA Giudice D.ssa CRISTINA TABACCHI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di: PAOLO BUCCHIONI con C.F. BCCPLA64D27D969S Parte assistita dall’Avvocato: FEDERICA TESTINI Rilevato che la parte: Sig. PAOLO BUCCHIONI con C.F. BCCPLA64D27D969S ha chiesto, con ricorso depositato ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Rilevato in particolare che il gestore incaricato della crisi, dottor Massimiliano FROSO, riferisce situazione di sovraindebitamento del ricorrente signor Bucchioni (debiti in prededuzione: 6860 euro; in privilegio per euro 93.688; chirografari per 32.738) derivante dalla conduzione di attività di ristorazione in via Boccadasse per mezzo di ditta individuale denominata “Antico Borgo” operante fino a fine 2020 nel settore indicato. Le ragioni del negativo andamento economico e maturazione del debito derivano dalla notoria vicenda pandemica e dalla crisi coniugale che determinò la perdita della collaborazione del coniuge, con la quale il ricorrente vendette la casa di proprietà per saldare (in parte) i debiti aziendali.
Nel 2024 il Bucchioni ha ereditato un terzo di un appartamento paterno in via Montinari stimato 58.000 €. Attualmente risiede da solo in piazza dei Micone e ha obblighi di mantenimento per la figlia Martina, non ancora autonoma dal punto di vista economico; corrisponde 550 € mensili per la locazione.
Quale componenti attive della procedura, la relazione OCC individua la quota comprimibile delle retribuzioni percepite dai datori Ristorante Montallegro sas e Parking srl, dei quali riceve mensilmente circa 2.000 € netti, oltre a probabile fruizione in futuro di pensione Inps, per cui può mettere a disposizione della procedura 300 € mensili per la durata di tre anni.
Il ricorrente espone – e allo stato l’OCC convalida - spese incomprimibili per 1.725 € mensili, nelle quali ricomprende 325 € da corrispondere alla figlia e 200 € fino a novembre 2027 per la rottamazione delle cartelle esattoriali, quale misura agevolativa per il contenimento del debito fiscale: la cui prosecuzione consente quindi di liberare risorse finanziarie per un parziale soddisfacimento di crediti non erariali.
Con successiva nota in data 28.2 u.s. l’OCC ha riferito che il precedente 26.2 il ricorrente ha sottoscritto insieme ai fratelli e coeredi un contratto preliminare di vendita dell'alloggio ricevuto in eredità dal padre, a fronte di un'offerta di acquisto per 75.000 € in totale, decisamente superiore al valore di stima eseguito da operatori immobiliari, già quantificato in un range compreso tra 53.075 e 62.005 € : chiedendo pertanto la possibilità di confermare tale impegno obbligatorio, visto che in tal modo vi sarebbe un apporto economico alla procedura liquidatoria decisamente superiore a quanto ricavabile con vendita competitiva.
Ciò premesso, ritiene il Collegio, quanto alla prosecuzione della “rottamazione fiscale” ed alla conferma dell’impegno assunto con preliminare di vendita per la quota ereditaria dell’immobile paterno, di dover fare applicazione analogica degli artt. 172 e 173 CCI (già artt. 72 e ss. L. fall.), che facoltizza il curatore (e quindi il liquidatore) a scegliere tra conferma dei rapporti contrattuali pregressi (se favorevoli alla procedura), o piuttosto optare per il relativo scioglimento.
Il gestore della crisi ha convincentemente esposto, nelle ultime due relazioni depositate, perché il mantenimento di tali impegni negoziali risulti giovevole alla procedura, che ricaverebbe maggiori entrate distribuibili rispetto alla capitalizzazione del debito tributario (con annessi accessori, esclusi dalle misure agevolative) o dalla vendita all’asta a valore decisamente inferiore a quello pattuito nel preliminare di vendita.
Di tutte tali precedenti considerazioni il dr. FROSO vorrà dare esplicito conto nel programma di liquidazione che andrà a depositare ai sensi dell’art. 272.2 CCI e acquisirà alla procedura, appena perfezionati gli atti traslativi, la porzione di corrispettivo spettante al ricorrente;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che:
> il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
> quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
Ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
Ritenuto, per contro, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
Considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica della legge si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori; sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi crediti sorti in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
Riservata al GD la definitiva determinazione della quota di reddito incomprimibile per soddisfare le esigenze di vita prioritarie, disponendo nelle more e in via provvisoria di fare riferimento la calcolo dell’OCC esposto nella relazione particolareggiata fino a nuova determinazione.
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di PAOLO BUCCHIONI CF BCCPLA64D27D969S
NOMINA Giudice Delegato il Presidente relatore;
CONFERMA come liquidatore l’attuale professionista già designato a gestore della crisi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE per l’intanto che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1725 per 12 mensilità, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; riservando al GD la definitiva rideterminazione da parte del Gd nella sede liquidatoria.
Manda al Liquidatore di procedere – appena aperto il fascicolo liquidatorio - all’esatto ricalcolo della quota incomprimibile del reddito, destinata al mantenimento famigliare.
DISPONE che il liquidatore inoltre:
- inserisca la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al
- passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI; - si attenga, nella predisposizione del Programma di liquidazione, a quanto evidenziato in parte motiva sulle sorti del contratto preliminare stipulato e sulle agevolazioni fiscali concordate.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 06/03/2025
il Presidente Est.
Dr. Roberto Braccialini
ALLESTIMENTI SARAS S.R.L
apertura liquidazione controllata
stato passivo esecutivo (domande tardive) depositato nel fascicolo della L.C. 11/2025 in linea dal 1 dicembre 2025 fino al 31 maggio 2026
stato passivo esecutivo (domande tempestive) depositato nel fascicolo della L.C. 11/2025 in linea dal 30 luglio 2025 fino al 29 gennaio 2026
Sent. n. 49/2025 pubbl. il 05/03/2025 Rep. n. 56/2025 del 05/03/2025 in linea dal 10 marzo 2025 fino al 9 marzo 2028

TRIBUNALE DI GENOVA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 10 marzo 2025 fino al 9 marzo 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
GENOVA ALLESTIMENTI S.A.R.A.S. S.R.L. CF 02269810996
Assistito dall’Avv.to Gianluca Zacco
Rilevato che, con ricorso in data 3 gennaio 2025 De Lucchi Colori e Vernici S.a.s. ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 2 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni di GENOVA ALLESTIMENTI S.A.R.A.S. S.R.L., CF02269810996
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentite le parti all'udienza del 26 febbraio 2025, ove il ricorrente insisteva nel ricorso per l'apertura della liquidazione controllata e il resistente chiedeva il rigetto dello stesso, e il Giudice riservava la decisione al Collegio; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Preliminarmente, alla luce agli atti di causa e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, risulta che sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Ai sensi dell'art. 33 CCII è ammissibile l'apertura della liquidazione controllata della società debitrice, che, seppure inattiva, non è stata cancellata dal registro delle imprese.
Sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Ciò si desume, in primo luogo, dall'inadempimento nei confronti del ricorrente dell'obbligo di pagamento di somme per € 65.393,14 i, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, cui faceva seguito precetto per la somma di euro 84.335,89.
Come si evince dalle certificazioni ex art. 41, comma 6 e 367, comma 6, CCII, inoltre, nei confronti del debitore risultano importi dovuti all'INPS a titolo di contributi per oltre 75.000 euro nonché carichi pendenti definitivamente accertati da Agenzia Delle Entrate per circa euro 255.000, dal che deriva come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superi abbondantemente la soglia di cui all'art. 268, comma 2, secondo periodo CCII.
ln considerazione del fatto che la domanda di apertura di liquidazione controllata è stata avanzata da parte creditrice, non osta alla sua dichiarazione l'asserita, e non provata, assenza di attivo utilmente liquidabile in capo al debitore, in assenza di specifica attestazione dell'OCC ai sensi dell'art. 268 comma Il CCII
Pur avendo il debitore eccepito l'impossibilità di acquisire attivo, non ha allegato, ai sensi dell'art. 268 comma III CCII, la relativa attestazione dell'OCC, né ha fornito in sede di prima udienza la prova di aver presentato all'OCC la richiesta al fine di ottenerla e di essere in attesa della sua redazione, utile per la concessione di un termine nei limiti previsti dalla norma.
Si rappresenta, quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai debitori per il sostentamento proprio e della famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al "giudice" anziché al "Tribunale" e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato, non ponendosi allo stato tale problematica trattandosi di società di capitali
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del resistente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII; tenuto conto nella nomina del liquidatore dei criteri indicati dagli artt. 1 25, 356 e 358 CCII; visti gli artt. l , 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 50, 54, 1 21 , 1 50, 268 e ss. CCII;
P.Q.M.
sussistendone i presupposti di legge
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore GENOVA ALLESTIMENTI S.A.R.A.S. S.R.L. CF 02269810996, in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Genova, Corso Buenos Aires 7/12;
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa Cristina Tabacchi;
NOMINA liquidatore il dott. Lippi Daniele
ORDINA ai debitori, sopra meglio generalizzati, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- ogni 5 mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 03/03/2025
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Roberto Braccialini
FRANCESCO GIORDAN e MANUELA DI PISA
in linea dal 5 marzo 2025 fino al 4 marzo 2028
Sentenza. n. 48/2025 omologa del piano di ristrutturazione debiti del consumatore pubbl. il 03/03/2025 Rep. n. 55/2025 del 03/03/2025
in linea dal 28 novembre fino 27 maggio 2025
Procedura N. 281/2024
Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Attestazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e relazione particolareggiata

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
settima sezione civile
in linea dal 5 marzo 2025 fino al 4 marzo 2028
Sentenza. n. 48/2025 omologa del piano di ristrutturazione debiti del consumatore
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare
in linea dal 28 novembre fino 27 maggio 2025
Decreto ex art. 70 CCII
Il Giudice
Letta la proposta di ristrutturazione dei debiti dei consumatori, debitori coniugati in regime di comunione dei beni, Sig. FRANCESCO GIORDAN, C.F. GRDFNC74H08E488H, e Sig.ra MANUELA DI PISA, C.F. DPSMNL75P60A182S, residenti a Mezzanego (GE), Loc. Vignolo Piano 32;
rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall’art. 67 CCII, nonché la relazione redatta dall’OCC, avente i contenuti di cui all’art. 68;
ritenuto:
- che sussistano i requisiti previsti dagli artt. 67 e 68 CCII;
- che non sussistano le condizioni soggettive ostative di cui all’art. 69;
- che, in particolare, la condizione di sovraindebitamento non sia stata determinata con colpa grave o malafede, in considerazione dell’incidente sul lavoro che ha avuto effetti sulla capacità lavorativa del ricorrente e la necessità della ricorrente di assistere il figlio;
ritenuto, ex art. 2 lett. e) CCII, che il ricorrente sia da qualificare quale “consumatore”, non avendo esercitato attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
ritenuta, allo stato, l’ammissibilità della proposta e del piano;
visti gli artt. 67, 68, 69 e 70 CCII;
P.Q.M.
- dispone che, a cura dell’OCC, la proposta, il piano e il presente decreto: • siano pubblicati sul sito web del Ministero della giustizia;
- entro 30 giorni siano comunicati a tutti i creditori, con espresso avvertimento a detti creditori:
- che ove non provvedano a comunicare all’OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC indicato nella comunicazione;
- dispone che l’OCC, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 70/3 CCII, sentito il debitore, riferisca al giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte istante.
Genova, 8/11/2024.
Il Giudice
Pietro Spera
ANDREA PANCALDI e GIGLIOLA FABBRI
sentenza n. 46/2025 di omologazione piano di ristrutturazione debiti consumatore in linea dal 4 marzo 2025 fino al 3 marzo 2028
procedimento R.G.163-1 /2024 decreto apertura procedura di omologazione, proposta e piano in linea dal 30 dicembre 2024 fino al 29 giugno 2025

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali
in linea dal 30 dicembre 2024 fino al 29 giugno 2025
procedimento R.G.163-1 /2024 decreto apertura procedura di omologazione ristrutturazione debiti
proposta e piano
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Tribunale Concorsuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 4 marzo 2025 fino al 3 marzo 2028
SENTENZA
Omologazione Piano di ristrutturazione
dei debiti del Consumatore (art. 70.7 CCI)
Il Tribunale Concorsuale in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Roberto BRACCIALINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’omologazione del piano di ristrutturazione presentato da:
- ANDREA PANCALDI, CFPNCNDR69H30D969Y
- GIGLIOLA FABBRI c.f. FBBGLL73D65D969C
Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
Visto il provvedimento ex art. 70.1 CCI con cui la proposta ed il piano, ritenuti ammissibili:
- sono stati pubblicati sul sito web del Tribunale/del Ministero della Giustizia;
- sono stati comunicati a mezzo pec dall’OCC a tutti i creditori;
Considerato che non sono state depositate osservazioni;
Confermato il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano presentato e ritenuta, anche sulla base della relazione dell’OCC come da ultimo integrata, la fattibilità del piano stesso;
P.Q.M.
visto l’art. 70.7 CCII
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti depositato da ANDREA PANCALDI, CF. PNCNDR69H30D969Y GIGLIOLA FABBRI c.f. FBBGLL73D65D969C
Dispone che l’OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia per tutta la durata della procedura. Il Tribunale, con il decreto che dichiarerà eseguito il piano, ordinerà la cancellazione della pubblicazione.
Manda all’OCC di effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano.
Dichiara chiusa la procedura di omologazione.
Visto l’art. 71 CCII
- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato comprese le vendite e le cessioni di quanto previsto dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati e, comunque, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC;
- dispone che l’OCC vigili sull’esatto adempimento del piano rivolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emergere, sottoponendole al Giudice quando necessario;
- dispone che l’OCC ogni sei mesi relazioni l’Ufficio sullo stato di esecuzione e che, terminata tale fase, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.
Così deciso in Genova, 26 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Roberto Braccialini
EDITH ALINA IBARRA
apertura liquidazione controllata
stato passivo esecutivo (domande tempestive) depositato nel fascicolo della L.C. 10/2024 in linea dal 25 luglio 2025 fino al 24 gennaio 2026
Sent. n 44/2025 pubbl. il 24/02/2025 Rep. n. 51/2025 del 24/02/2025 in linea dal 26 febbraio 2025 fino al 25 febbraio 2028

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 25 febbraio 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
EDITH ALINA IBARRA CF BRRDHL61S54Z605V
Assistito dall’avv. GIANPAOLO DALESSIO CLEMENTI
Rilevato che con ricorso depositato il 31.1.2025
EDITH ALINA IBARRA, CFBRRDHL61S54Z605V ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- considerato che, pur in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che, da una parte, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI), dall’altra è possibile identificare una serie di norme, tra cui l’art. 268 co. 4 CCI, l’art. 270 co. 2 lett. d) ed e) da cui dedurre che nella liquidazione controllata è il liquidatore ad avere l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, nonché l’unico che, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori. “Può desumersi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che devono ritenersi cessate sia l’operatività di eventuali cessioni del quinto” (così Trib. Mantova 20 aprile 2023), sia le trattenute conseguenti ad esecuzione e conseguente pignoramento presso terzi, considerato che alla cessione volontaria debba essere equiparata l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata (cfr. Corte Cost. 65/2022);
- ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
EDITH ALINA IBARRA CFBRRDHL61S54Z605V
NOMINA Giudice Delegato Chiara Monteleone
CONFERMA liquidatore la dott.ssa Annamaria Roggiolani
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA che a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l’operatività delle cessioni del quinto dello stipendio – pensione e/o del pignoramento dello stipendio - pensione;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza ogni cinque mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20/02/2025
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
MARRONE SIMONA e FIASCO GIUSEPPE
apertura procedura di liquidazione controllata
Sent. n. 20/2025 pubbl. il 14/02/2025 Rep. n. 20/2025 del 14/02/2025 Ist. n. 1 dep. 06/02/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
Procedure Concorsuali
in linea fino al 22 febbraio 2028
sentenza n. 20/2025 apertura liquidazione controllata
apertura procedura di liquidazione controllata
Sent. n. 3/2025 pubbl. il 13/01/2025 Rep. n. 3/2025 del 13/01/2025
R.G. 157-1/2024

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea fino al 22 febbraio 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato
MILANESI SILVIA (C.F. MLNSLV72M69D704D), residente in Gatteo (FC), via Fiumicino n. 86
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 4 dicembre 2924 da MILANESI SILVIA (C.F. MLNSLV72M69D704D), rappresentata e difesa dall’avv. DANIELE JACCHIA,
letta la relazione particolareggiata dell’OCC, in persona del Gestore nominato, dott.ssa SARA PENNACCHI,
richiamato il decreto emesso in data 19 dicembre 2024,
vista l’integrazione documentale in data 30 dicembre 2024,
esaminati gli atti ed i documenti depositati;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
rilevato che al ricorso (e giusta successiva integrazione) è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII nonché la relazione redatta dall’OCC ex art. 269, comma 2, CCII, come riformato dal Correttivo Ter;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persona fisica allo stato priva di occupazione (pur avendo inoltrato richiesta ex art. 150/2015), che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un’esposizione debitoria complessiva di € 383.266,37, il patrimonio di cui dispone è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni;
rilevato infatti che esso consta, unicamente, di liquidità pari a circa Euro 10.000,00 depositati in conto corrente, nonché di quota di immobile sito in Civitella di Romagna, di quota di partecipazione societaria e di autoveicolo;
sottolineato che tutti i predetti beni dovranno essere appresi dalla procedura ed oggetto di alienazione nelle forme di legge, salva la possibilità di utilizzo temporaneo della vettura;
ritenuto che, in ogni caso, gli stessi siano assolutamente insufficienti al fine di soddisfare i creditori;
ritenuto di sottolineare che sia onere della debitrice attivarsi concretamente per il reperimento di un’attività lavorativa che le permetta di apportare risorse utili per i creditori, e che di ciò il nominando Liquidatore debba riferire al Tribunale, anche ai fini della pronuncia sulla già richiesta esdebitazione;
verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato;
rilevato che, allo stato, il debitore risulta disoccupato e non è dunque possibile fissare la somma di cui all’art. 268 CCII e che la stessa verrà determinata non appena il Liquidatore effettuerà la relativa comunicazione;
ritenuto di prendere atto della disponibilità del terzo Ermes Pepoli a corrispondere in favore della procedura della somma di Euro 5.000,00 e di delegare il Liquidatore a stabilire tempi e modalità di corresponsione della somma;
ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo;
ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante al difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già individuato quale Gestore dall’OCC;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M. DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di SILVIA MILANESI (C.F. MLNSLV72M69D704D)
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC dott. SARA PENNACCHI;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
RISERVA
di emettere il provvedimento ex art. 268, comma 4 lett. b) a seguito di deposito di specifica istanza da parte del Liquidatore in cui vengano illustrate le condizioni reddituali del debitore e la composizione del nucleo familiare;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, comma 3, CCII;
entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271;
entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII;
eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
apertura procedura di liquidazione controllata
sentenza n. 15/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
Procedure Concorsuali
in linea fino al 15 febbraio 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente rel.
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato SALONE NUOVA IMMAGINE DI FIAMMENGHI GIANCARLO & C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 03854660408), e del socio accomandatario FIAMMENGHI GIANCARLO nato a Forlì il 24/09/1962 (c.f. FMMGCR62P24D704B) residente a Castrocaro Terme e Terra Del Sole, via Osvaldo Favelli n. 28 nel procedimento R.G. n. 9/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 04/02/2025 daSALONE NUOVA IMMAGINE DI FIAMMENGHI GIANCARLO & C. S.A.S. INLIQUIDAZIONE (c.f. 03854660408), con sede legale in Castrocaro Terme e Terra Del Sole, via Osvaldo Favelli n. 28 in persona del socio accomandatario e liquidatore FIAMMENGHI GIANCARLO (c.f. FMMGCR62P24D704B) rappresentata e difesa dall’avv. Andrea GULOTTA del Foro di Forlì-Cesena (c.f. GLT NDR 90A22 D458M) ed assistita dall’OCC inpersona del Gestore nominato dott.ssa Silvia ROMBOLI
esaminati gli atti ed i documenti depositati;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo la Società debitrice la propria sede nel circondario di questo Tribunale;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
dato atto della documentazione integrativa depositata in data 04/02/2025 a seguito di richiesta di questo Tribunale con decreto collegiale del 24/01/2025;
rilevato che al ricorso, anche a seguito dell’integrazione documentale, è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di società di persone che ha svolto attività d’impresa entro i limiti di cui all’art. 2 lett. d) CCII, risultando peraltro l’attività cessata sin dal 2022 e non superata alcuna delle soglie ivi previste;
rilevato che la società debitrice, così come il suo socio accomandatario, versano in condizione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 94.754, di cui € 32.178,23 riferibile alla società e € 62.575,77 al Fiammenghi;
osservato che l’attivo riferibile alla società è del tutto esiguo, essendo rappresentato da pochi beni ammortizzabili residui di scarso valore mentre il patrimonio del Fiammenghi è costituito dalla proprietà, per la quota di 2/3, e della nuda proprietà per la restante quota di 1/3 di un immobile sito a Bertinoro (censito al foglio 25, p,lla 41 sub. 1) del valore di ca. € 50.000, gravato da mutuo ipotecario con debito residuo pari a ca. € 39.600 ed abitato dalla madre usufruttuaria per la quota di 1/3; nonché dalla proprietà di un motoveicolo tg. BC46106 oltre che dal reddito da pensione e lavoro dipendenti, pari a complessivi € 2.000 ca. netti mensili;
ritenuto che in tali condizioni sia evidente che la società ricorrente e il socio illimitatamente responsabile non siano in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il loro patrimonio;
verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assume alcun rilievo l’eventuale proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal Fiammenghi è pari a € 2.000 ca. netti mensili, tra pensione e stipendio, e che il nucleo familiare è composto dallamoglie, titolare di autonomo reddito da lavoro per ca. € 1.500 netti mensili, e da un figlio minore e che risiedono in un immobile di proprietà della moglie;
ritenuto che, in considerazione del reddito percepito dal Fiammenghi e dalla coniuge, delle spese necessarie per il mantenimento (indicate in misura di € 1.475 mensili), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dalla cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 400,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore e dal Liquidatore;
ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
dato atto che la sentenza emessa a carico della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M. DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di SALONE NUOVA IMMAGINE DI FIAMMENGHI GIANCARLO & C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 03854660408) e del socio accomandatario FIAMMENGHI GIANCARLO n. Forlì il 24/09/1962 (c.f. FMMGCR62P24D704B) residente a Castrocaro Terme e Terra Del Sole, via Osvaldo Favelli n. 28
NOMINA
Giudice Delegato la dott. BARBARA VACCA
Liquidatore il Gestore dell’OCC dott.ssa SILVIA ROMBOLI (c.f. RMBSLV67P62D704Y), con studio in Forlimpopoli, via Baldini n. 4/A
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 400,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’ anagrafe tributaria e dell’ archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227,
229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita , come prescritto dall’art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì o del Ministero della Giustizia per tre anni e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 06/02/2025
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa Barbara Vacca
DAPELO GIULIO
stato passivo (domande tempestive) in linea dal 23 giugno 2025 fino al 22 dicembre 2025
decreto fissazione limiti mantenimento in linea dal 14 febbraio 2025 al 13 febbraio 2028
sentenza 24/2025 apertura liquidazione controllata LC 9/2025 in linea dal 14 febbraio 2025 al 13 febbraio 2028
P.U. 249-1-2024 decreto di apertura concordato minore in linea dal 6 novembre 2024 al 6 maggio 2025

Tribunale di Genova
Sezione Fallimentare Ufficio di Genova
in linea dal 14 febbraio 2025 al 13 febbraio 2028
Il Giudice Delegato,
nel procedimento di Liquidazione Controllata n. r.g. 9/2025
considerato che è stata aperta la liquidazione controllata di Giulio Dapelo
Visto l’art. 268, comma3, lett. b) CCI;
rilevato che, con riferimento al patrimonio del debitore:
- non ci sono beni immobili e mobili liquidabili,
- tenuto conto delle spese allegate dal ricorrente e della situazione familiare, la quota di reddito mensile incomprimibile e quindi esclusa dalla liquidazione, come quantificata dall’OCC nella relazione particolareggiata, può essere determinata nella somma di € 3.645,00, salvo diversa valutazione del liquidatore da sottoporre a questo GD
P.Q.M.
DISPONE che risulti escluso dalla liquidazione controllata il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 3.645,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura.
Si comunichi.
Genova, 6.2.2025
Il Giudice Delegato
Chiara Monteleone
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 14 febbraio 2025 al 13 febbraio 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Pietro Spera Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
GIULIO DAPELO CF DPLGLI61M12D969F
Assistito dall’avv. GUIDO GALLIANO
Premesso che:
con ricorso presentato da DAPELO GIULIO in data 10.10.2024 e integrato in data 4.11.2024 è stata domandata l’apertura del procedimento di omologa di concordato minore;
con decreto in data 5.11.2024 è stata dichiarata aperta la procedura concordataria,
con relazione in data 14.1.2025 l’OCC ha comunicato che “nel termine assegnato tutti i creditori ammessi hanno risposto esprimendo voto contrario alla proposta di concordato”,
pertanto, in assenza del raggiungimento della maggioranza necessaria, la domanda di omologa del concordato è stata rigettata con decreto emesso in data odierna e contestuale revoca delle misure protettive accordate ex art. 80 c.5 CCII,
Rilevato che con istanza depositata il 20.1.2024, il sig. GIULIO DAPELO, preso atto dell’esito negativo della votazione, ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente lasoddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo superiore ad € 600.000,00);
- ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- considerato opportuno, in considerazione della complessità della procedura, la nomina liquidatore esperto, diverso dal gestore OCC;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII,
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di GIULIO DAPELO (CF: DPLGLI61M12D969F)
NOMINA Giudice Delegato Chiara Monteleone
NOMINA liquidatore la dott.ssa SIMONETTA PESCE
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro
indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza ogni cinque mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 23/01/2025
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Pietro Spera
apertura procedura di liquidazione controllata
sentenza n. 5/2025
R.G. 8-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea fino all'11 febbraio 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato FRESOLONE ALESSANDRO (C.F. FRSLSN75R12C573N), residente a Forlimpopoli (FC), via Meldola n. 183
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 15 gennaio 2025 da FRESOLONE ALESSANDRO (C.F. FRSLSN75R12C573N), rappresentato e difeso dall’avv. CARLO GARRONI, con l’assistenza dell’OCC in persona del Gestore nominato, dott. FRANCESCO SAMORI’
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- dato atto che il Gestore, sul punto, si è espresso nei seguenti termini “… Alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalle modiche al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, lo scrivente Gestore attesta, inoltre, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. Più precisamente, ai creditori sarà distribuito tutto l’attivo realizzato, che lo scrivente Gestore ha ipotizzato essere pari ad euro 11.700 circa, al netto delle spese di procedura con carattere prededucibile (compenso OCC, compenso Liquidatore, spese di gestione della procedura). Si può quindi attestare con ragionevole certezza che vi sarà attivo da distribuire ai creditori”;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica svolgente attività di lavoro dipendente presso Eti s.p.a.;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta ad oltre € 2.800.000,00 circa, mentre il patrimonio di cui dispone il debitore è costituito solo dal reddito da lavoro (circa Euro 2.050,00 mensili);
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni o crediti (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 2.050,00 mensili e che il nucleo familiare è composto dal debitore, dalla moglie (titolare di impresa individuale) e da tre figli;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (indicate in misura di Euro 1.700,00 ma non adeguatamente giustificate né documentate), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 400,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore/dalla debitrice e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già individuato quale Gestore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b);
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di ALESSANDRO FRESOLONE (C.F. FRSLSN75R12C573N)
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC dott. FRANCESCO SAMORI’;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 400,00 mensili – per dodici mensilità – che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di
componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
apertura procedura di liquidazione controllata
Sent. n. 16/2025 pubbl. il 07/02/2025 Rep. n. 16/2025 del 07/02/2025
R.G. 14-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea fino all'11 febbraio 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato SPITALERI COSIMO (C.F. SPTCSM78P24C573F), residente in via Cuneo 42, BERTINORO (FC) nel procedimento R.G. n. 14/2025
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 24 gennaio 2025 da SPITALERI COSIMO (C.F. SPTCSM78P24C573F), via Cuneo 42 BERTINORO (FC), assistito dall’OCC in persona del Gestore nominato, dott. MASSIMILIANO GRAFFIEDI e con l’ausilio dell’Advisor incaricato dal debitore nella persona del dott. ROBERTO GASPERINI
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- richiamato il precedente decreto del 30 gennaio 2025;
- vista l’integrazione del Gestore in data 3 febbraio 2025;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- dato atto che il Gestore ha provveduto ad integrare la relazione nei predetti termini;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica svolgente attività di lavoro dipendente presso Gru System s.r.l.s.;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 760.000,00 circa (alla data di redazione dell’attestazione;
- osservato che il patrimonio è costituito da reddito da lavoro dipendente, a fronte del quale percepisce uno stipendio mensile di circa Euro 3.700,00, da quota di 1/84 di due immobili, nonché di un autocarro del quale pare venuto meno il possesso ed infine di somme di denaro di valore pressoché irrisorio;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 3.700,00 mensili circa e che il nucleo familiare è composto dal debitore, dalla moglie (titolare di redditi mensili per circa Euro 2.500,00) e da tre figli minori;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (non adeguatamente e del tutto giustificate), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 1.300,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore/dalla debitrice e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- precisato fin da ora che tutte le circostanze indicate dal Liquidatore nella propria articolata relazione verranno valutate in quella sede;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto,
- essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b), anche a fronte della completezza e della chiarezza dell’elaborato allegato;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di COSIMO SPITALERI (C.F. SPTCSM78P24C573F)
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC dott. Massimiliano Graffiedi;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 1.300,00 mensili per dodici mensilità che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
accedere al pubblico registro automobilistico
acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che
- si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali
- osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni
- previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce
- causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Forlì o sul sito del Ministero della Giustizia per anni tre, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 06/02/2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
apertura procedura di liquidazione controllata
Sent. n. 8/2025 pubbl. il 27/01/2025 Rep. n. 8/2025 del 27/01/2025
R.G. 164-1/2024

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea fino all'11 febbraio 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato FAEDI GABRIELE (C.F. FDAGRL71E01C573U), residente a Cesena, via Massalubrense n. 55
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 18 dicembre 2024 da FAEDI GABRIELE (C.F. FDAGRL71E01C573U), rappresentato e difeso dall’avv. LUCA GATTI, con l’assistenza dell’OCC in persona del Gestore nominato dott. FRANCESCA ANTONELLI
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- richiamato il decreto comunicato in data 23 dicembre 2024;
- vista l’integrazione depositata in data 7 gennaio 2025;
- dato atto dell’irregolarità nel documento depositato, come rilevata giusto decreto del 13 gennaio 2025;
- vista l’emenda depositata in data 13 gennaio 2025;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, all’indicazione dei beni in proprietà e all’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione, elenco questo non depositato separatamente ma evincibile dal ricorso);
- letta la relazione redatta dall’OCC – come integrata a seguito di provvedimento del Collegio – che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- dato atto che, in sede di integrazione depositata in data 7 gennaio 2025 (benché in assenza di valida sottoscrizione) e poi nuovamente depositata (questa volta regolarmente) in data 13 gennaio 2025, il Gestore si è espresso nei seguenti termini “Il sottoscritto Organismo di Composizione della Crisi ha esaminato la domanda e la veridicità dei dati in essa contenuti e ai sensi dell'art. 268 comma 3 CCII attesta che nel corso della liquidazione controllata è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori”;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica svolgente attività di agente e rappresentante di commercio in forma individuale;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta ad € 380.000,00 circa;
- osservato che il patrimonio del debitore è costituito unicamente da redditi da lavoro;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni o crediti (come il veicolo in proprietà, salva l’autorizzazione all’uso temporaneo) e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- rilevato che, nel caso che occupa, non è allo stato possibile quantificare le somme che il debitore deve mettere a disposizione della procedura, atteso che, sul punto, né il ricorso né la relazione, risultano chiari ed esaustivi;
- ritenuto fin da subito di incaricare il nominando liquidatore di riferire prontamente al Giudice Delegato:
- importo netto medio mensile percepito dal debitore, facendo riferimento alle entrate degli ultimi tre anni;
- importi netti medi mensili percepiti dai conviventi del debitore, facendo riferimento alle entrate degli ultimi tre anni;
- indicazione e documentazione delle spese mensili che il nucleo è chiamato a sostenere.
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato
- al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che risulta opportuno sostituire il Gestore già incaricato, sia a fronte delle carenze contenute nell’originaria relazione, sia a fronte di quelle successive, che hanno richiesto per ben due volte l’intervento del Collegio;
- ritenuto opportuno sottolineare che il Liquidatore dovrà conformarsi a quanto già statuito dal Tribunale ed espresso in motivazione;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII; P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di GABRIELE FAEDI (C.F. FDAGRL71E01C573U)
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca Liquidatore l’avv. STEFANIA CAPPELLI;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
RISERVA
di emettere il provvedimento ex art. 268, comma 4 lett. b) a seguito di deposito di specifica istanza da parte del Liquidatore in cui vengano illustrate le condizioni reddituali del debitore e la composizione del nucleo familiare;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, comma 3, CCII;
entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271;
entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII;
eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi
dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale o sul sito del Ministero della Giustizia e che, ove il debitore svolga attività d’impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore
dott. Maria Cecilia Branca
apertura procedura di liquidazione controllata
Sent. n. 13/2025 pubbl. il 03/02/2025 Rep. n. 13/2025 del 03/02/2025
R.G. 171-1/2024

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea fino al 7 febbraio 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato MARCANIO MARIA PIA (C.F. MRCMRP50M47C426Z), residente a Forlì, viale Bologna 272
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 30 dicembre 2024 da MARCANIO MARIA PIA (C.F. MRCMRP50M47C426Z), rappresentata e difesa dall’avv. CARLO GARRONI,
con l’ausilio dell’OCC in persona del Gestore nominato, dott. RICCARDA RICCI
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- richiamato il decreto emesso in data 13 gennaio 2025;
- visto il deposito eseguito in data 28 gennaio 2025;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- dato atto che il Gestore ha provveduto ad integrare la relazione nei termini sopra esposti;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica titolare di reddito da pensione;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII;
- osservato che il patrimonio è costituito da reddito da pensione a fronte del quale percepisce la somma di Euro 850,00 netti mensili, nonché dal diritto di abitazione su immobile di proprietà delle figlie e da un’autovettura;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 850,00 netti mensili e che il nucleo familiare è composto dalla sola debitrice;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (indicate in misura di Euro 640,00), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sulla pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 220,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dalla debitrice e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno invitare il nominando Liquidatore ad approfondire le vicende familiari che hanno inciso sull’odierno patrimonio della debitrice, anche al fine di valutare l’opportunità di esperire azioni giudiziarie e di effettuare le future valutazioni rispetto alla già richiesta esdebitazione;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all’OCC e al Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante al difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- ritenuto di disporre la nomina del Liquidatore in persona diversa dal Gestore dell’OCC, scegliendolo tra i professionisti iscritti nel registro degli OCC del distretto della Corte d’Appello di Bologna;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di MARIA PIA MARCANIO (C.F. MRCMRP50M47C426Z)
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore la dott.ssa SARA TENTONI
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII;
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti
da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 220,00 mensili, per dodici mensilità, che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari e ìdegli enti previdenziali
- ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori
- ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Forlì o sul sito del Ministero della Giustizia per anni tre, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti. Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed est.
Dott. Maria Cecilia Branca
Gianluca Calisesi, Monica Calisesi e Patrizia Calisesi apertura procedura di liquidazione controllata
Sent. n. 9/2025 pubbl. il 27/01/2025 Rep. n. 9/2025 del 27/01/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
Procedure Concorsuali
in linea fino al 6 febbraio 2028
Sentenza n. 9/2025 apertura procedura di liquidazione controllata
Apertura liquidazione controllata P.U. 10-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
in linea fino al 6 febbraio 2028
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell’apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato
PANARIELLO MARIA FRANCESCA (C.F. PNRMFR75E47E815Z), residente in Forlì, Piazza del Lavoro n. 8
Visto il ricorso diretto all’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 20 gennaio 2025 da PANARIELLO MARIA FRANCESCA (C.F. PNRMFR75E47E815Z),
assistito dall’OCC in persona del Gestore nominato, dott.ssa LUCIA BORELLI
- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- richiamato il decreto emesso in data 23 gennaio 2025;
- visto il deposito eseguito in data 28 gennaio 2025;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all’art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5, CCII);
- letta la relazione redatta dall’OCC che, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumerle;
- dato atto che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l’attestazione di cui all’art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie;
- dato atto che il Gestore ha provveduto ad integrare la relazione nei termini sopra esposti;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica svolgente attività di lavoro dipendente;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall’art. 2 lett. c) CCII, atteso che l’esposizione debitoria complessiva ammonta a € 340.000,00 circa;
- osservato che il patrimonio è costituito da reddito da lavoro dipendente, a fronte di contratto di lavoro concluso con Acquolina Pescheria s.a.s. di Visani Valentina (a far data dal 9.7.2024), da immobile di proprietà sito in Forlì (valore stimato Euro 60.000,00), da un patrimonio mobiliare (rappresentato da alcuni beni utilizzati durante l’attività di impresa precedentemente svolta ed oggi cessata) del valore di circa Euro 3.000,00;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall’art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell’attivo, l’apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all’esdebitazione come previsto dall’art. 272, co. 3-bis CCII, e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall’attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l’apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 1.430,00 netti mensili e che il nucleo familiare è composto dalla sola debitrice
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (indicate in misura di Euro 1.200,00 ma non adeguatamente supportate da riscontri documentali o giustificate), del fatto che l’apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l’importo da versare alla procedura ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 350,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore/dalla debitrice e dal Liquidatore;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che ai sensi dell’art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII che la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall’apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall’OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall’OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo;
- ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante all’eventuale difensore del debitore per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l’assistenza tecnica per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista già quale Gestore individuato dall’OCC cui si è rivolto il debitore, come previsto dall’art. 270, co. 2, lett. b);
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di PANARIELLO MARIA FRANCESCA (C.F. PNRMFR75E47E815Z),
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore il Gestore già incaricato dall’OCC dott.ssa LUCIA BORELLI, con studio in Forlì, via Pedriali 18;
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII;
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all’art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
- i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 c.c.;
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 142 e 143 in merito ai beni del debitore e alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all’apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
che le eventuali opposizioni e impugnazioni allo stato passivo, come formato dal Liquidatore e depositato in cancelleria ex art. 273 CCII, vanno proposte con reclamo ex art. 133 CCII, nel termine di 8 giorni dalla comunicazione dello stato passivo esecutivo;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all’art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l’intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell’importo di € 350,00 mensili, per dodici mensilità, che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell’importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell’art. 282 CCII l’esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura in presenza delle condizioni di cui all’art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
Il Liquidatore, con le modalità di cui all’art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
- ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- accedere al pubblico registro automobilistico
- acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall’art. 270, co. 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori ai sensi dell’art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione completi l’inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l’approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura e che si applicano i commi 2, 3 e 4, dell’art. 213, in quanto compatibili;
- scaduto il termine assegnato ai creditori ai sensi dell’art. 273, co. 2, esaminate le eventuali osservazioni, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall’art. 273 CCII; con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l’esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall’art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull’esecuzione del programma di liquidazione e sull’andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall’apertura della procedura, e in ogni caso contestualmente all’istanza di chiusura ai sensi dell’art. 276, co. 1, CCII in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell’esdebitazione, dando atto di ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell’esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l’esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore secondo quanto previsto dall’art. 275, co. 3, CCII;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l’autorizzazione all’esecuzione;
che nel riparto dell’attivo si applicano le disposizioni degli artt. 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230 e 232, commi 3, 4 e 5, CCII e dell’art. 275-bis CCII quanto ai crediti prededucibili;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Forlì o sul sito del Ministero della Giustizia per anni tre, depositando nel fascicolo telematico della procedura liquidatoria che verrà aperto la prova dell’effettuazione di tali adempimenti.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed est.
Dott. Maria Cecilia Branca
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 27/2025 pubbl. il 30/01/2025
Rep. n. 28/2025 del 30/01/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
in linea fino al 3 febbraio 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Pietro Spera Presidente rel.
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione controllata di Colette RENARD, CF RNRCTT47B59Z110D, nata a Bellevue il 19/2/1947 e residente in Bogliasco, (GE) Via Cavour 8;
rilevato:
- che, con ricorso depositato il 15/1/2025, Colette RENARD, CF RNRCTT47B59Z110D nata a Bellevue il 19/2/1947 e residente in Bogliasco (GE) Via Cavour 8, ha chiesto in proprio, ai sensi dell’art. 268/1 CCII, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
- che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65/2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
- che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuto:
- che sussista la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27 commi 2 e 3 CCII, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario di questo Tribunale;
- che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, commi 1 e 2, CCII;
- quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, che sia completa la documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- che la relazione dell’OCC allegata all’istanza sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269/2 CCII;
- che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento di parte ricorrente ai sensi dell’art. 2/1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- che pertanto, anche alla luce dell’attivo realizzabile possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270/2 lett. c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII;
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Colette RENARD, CF RNRCTT47B59Z110D, nata a Bellevue il 19/2/1947 e residente in Bogliasco (GE) Via Cavour 8;
- nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- nomina liquidatore il Dott. Riccardo REPETTO e precisa che la liquidazione del compenso avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 275 CCII;
- dichiara la cessazione delle eventuali cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- dispone che venga acquisita alla procedura la somma mensile di € 100,00 per la durata di 36 mesi;
- dispone che il liquidatore: • inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione di tre anni nonché presso il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa e la trascriva in conformità all’art. 270/2 lett. g) CCII (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- con scadenza semestrale dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275/3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII.
Genova, 23/1/2025.
Il Presidente est.
Pietro Spera
LAURA GASPARINI
apertura liquidazione controllata 223/2024
stato passivo esecutivo (domande tempestive) depositato nel fascicolo della L.C. 7/2025 in linea dal 17 settembre 2025 fino al 16 marzo 2026
Sent. n. 26/2025 pubbl. il 28/01/2025 Rep. n. 26/2025 del 28/01/2025 Ist. n. 1 dep. 28/01/2025 in linea dal 4 febbraio 2025 fino al 3 febbraio 2028

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Procedure Concorsuali
in linea dal 4 febbraio 2025 fino al 3 febbraio 2028
Liquidazione controllata r.g. N. 223 / 2024 R.G
in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. ROBERTO BRACCIALINI Presidente
Dr.ssa CRISTINA TABACCHI Giudice
Dr. Andrea BALBA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
LAURA GASPARINI con C.F. GSPLRA65E46D969Y
Parte assistita dall’Avvocato: Ruggero PETRELLI
OCC: Avv. Alessandra PINORI
Rilevato che la parte:
Sig.ra LAURA GASPARINI con C.F. GSPLRA65E46D969Y ha chiesto, con ricorso depositato ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Premesso che – secondo la prospettazione di esordio - la GASPARINI ha accumulato debiti erariali per oltre 256 mila euro e dispone, grazie alla gestione di palestra di fitness, di entrate nette per poco più di 23 mila euro; sempre secondo gli assunti del ricorso sottoposto, metterebbe a disposizione euro 411 mensili per un triennio, ed il contenuto in preziosi di una cassetta di sicurezza stimabile in 17,5 mila euro, non essendo titolare di altre utilità proficuamente liquidabili;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Osservato che l’attuale sovraindebitamento – profilo critico rilevato dal G.D. con apposita segnalazione - risulta confermato dall’istruttoria svolta all’udienza del 21.1 u.s. a seguito dei rilievi officiosi.
È emersa, in primo luogo, l’imponenza del debito tributari, superiore a 253 mila euro, tuttavia diluibile in 10 annualità (v. relazione ADER 20.1.25). Ciò significa che, a fronte di redditi netti di poco inferiori alla quota annua di tale debito (25-26 mila euro), l’adempimento di tale quota annua di imposte arretrate non consentirebbe alla GASPARINI di disporre di un differenziale di liquidità per le esigenze di vita “incomprimibili”: vuoi che le stesse si stimino nella misura, non particolarmente puntuale, determinata dall’OCC; vuoi che conseguano a qualunque più appropriata determinazione, che si renderà necessaria nella fase liquidatoria vera e propria;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che le particolari competenze fiscal-tributarie che richiederà l’imminente fase liquidatoria, anche per una più puntuale definizione delle somme realmente necessarie alla GASPARINI per mantenere un dignitoso tenore di vita e per una migliore collocazione dei beni mobili disponibili, rendono necessaria la sostituzione del gestore della crisi per le funzioni di liquidatore. Sostituzione, suggerita anche dalla necessità di un approccio gestorio caratterizzato da maggiore distacco critico verso le prospettazioni e richieste della parte, che scongiuri possibili sovrapposizioni tra Advisor e gestore della crisi;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che:
> il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
> quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benché in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
Ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
Ritenuto, per contro, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
Considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica della legge si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori; sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi crediti sorti in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
Riservata al GD la definitiva determinazione della quota di reddito incomprimibile per soddisfare le esigenze di vita prioritarie, disponendo nelle more e in via provvisoria di fare riferimento a misura coincidente con le normali determinazioni in casi analoghi di soggetto monoreddito, privo di oneri di mantenimento verso congiunti, fino a nuova determinazione.
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
LAURA GASPARINI titolare CF GSPLRA65E46D969Y
NOMINA Giudice Delegato il Presidente relatore;
DESIGNA come liquidatore il dr. Stefano GOTTA;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo p.e.c o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE per l’intanto che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1700 mensili, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; riservando al GD la definitiva rideterminazione da parte del Gd nella sede liquidatoria, previa adeguata istruttoria e relazione del liquidatore.
Manda al Liquidatore di procedere – appena aperto il fascicolo liquidatorio - all’esatto ricalcolo della quota incomprimibile del reddito, destinata al mantenimento famigliare.
DISPONE che il liquidatore inoltre:
- inserisca la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b)
- ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27/01/2025
il Presidente Est.
Dr. Roberto Braccialini
omologa dell'acccordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore
sentenza n. 19/2025 pubbl. il 20/01/2025
Rep. n. 19/2025 del 20/01/2025
Ist. n. 4 dep. 15/01/2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 22 gennaio 2030
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Pietro Spera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’omologa del piano di ristrutturazione presentato da Andrea SCHENONE, C.F. SCH NDR 82B24 D969V, nato a Genova il 24/02/1982, residente in Genova, Via Cesare Pavese, civ 5/3;
visto:
- il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
- il proprio provvedimento 3-5/12/2024, a seguito del quale la proposta e il piano, ritenuti ammissibili, sono stati pubblicati e comunicati dall’OCC a tutti i creditori;
ritenuto che il ricorrente sia da qualificare come consumatore in quanto i suoi debiti non sono sorti in conseguenza di attività commerciale ma derivano da vicende personali;
ritenuto che sussista lo stato di sovraindebitamento, come emerge dalla rilevante sproporzione tra i debiti contratti e i redditi del debitore, che non gli consente di far fronte ai debiti medesimi;
rilevato sulla meritevolezza che non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, risultando altresì che una parte consistente dei finanziamenti richiesti sia stata contratta intorno all’epoca della separazione, avvenuta nel 2018, e indicata dal ricorrente come la causa prima delle difficoltà economiche affrontate;
rilevato che sono state presentate osservazioni dal creditore BANCA SISTEMA in relazione a:
- l’ammontare del proprio credito;
- il compenso del Gestore della crisi;
- la valutazione del merito creditizio;
- il TFR del debitore;
- la convenienza dell’alternativa liquidatoria;
rilevato in particolare sul primo punto:
- che dalla relazione del Gestore della crisi ex art. 70/6 CCII emerge che al debitore sono state trattenute 41 rate;
- che dal piano di ammortamento (doc. 14 bis) – redatto dalla stessa BANCA SISTEMA – si ricava che col pagamento di 41 rate il debito residuo ammonta a € 18.199;
ritenuto pertanto che il credito di BANCA SISTEMA vada riconosciuto in tale misura e il piano modificato in conformità;
rilevato sul secondo punto (compenso del Gestore della crisi) che l’importo indicato nel piano è stato determinato provvisoriamente al solo fine di consentire il calcolo del passivo della procedura, senza pregiudizio della liquidazione da parte del giudice ex art. 71/4 CCII;
ritenuto pertanto che il rilievo sul punto di BANCA SISTEMA debba essere respinto;
rilevato sul terzo punto (valutazione del merito creditizio) che, come dedotto da BANCA SISTEMA, al momento della concessione del finanziamento al debitore questi aveva effettivamente estinto la precedente cessione del quinto e, pertanto, BANCA SISTEMA poteva fruire di tale quota di retribuzione;
ritenuto che ciò sia sufficiente a ritenere correttamente valutato il merito creditizio del debitore;
rilevato sul quarto punto (TFR del debitore) che, a seguito delle osservazioni di BANCA SISTEMA, il debitore si è reso disponibile a mettere a disposizione della procedura la quota anticipabile del TFR, pari a un quinto;
ritenuto pertanto che in tale misura il piano debba essere modificato;
rilevato infine sul quinto punto (convenienza dell’alternativa liquidatoria):
- che l’eccezione sulla non convenienza può essere proposta da BANCA SISTEMA in difetto di colpa della medesima nella determinazione dell’indebitamento, come sopra verificato;
- che il Gestore della crisi a pag. 4 della sua relazione ex art. 70/6 CPC ha schematizzato le differenze tra l’attivo ricavabile nelle ipotesi di ristrutturazione dei debiti e di liquidazione controllata;
- che da tale schema emerge la convenienza della ristrutturazione, che si spiega con la durata di 60 mesi del piano, a fronte dei tre anni previsti dall’art. 282 CCII sulla liquidazione controllata;
- che tale maggior contribuzione compensa largamente la mancata vendita dell’auto del debitore, peraltro di minimo valore, vendita che potrebbe inoltre danneggiare il debitore nello svolgimento del suo lavoro, organizzato per turni, contro l’interesse degli stessi creditori;
ritenuto che non sia condivisibile l’ulteriore argomento di BANCA SISTEMA contro la valutazione di convenienza della procedura di ristrutturazione fondato sulla non automatica esdebitazione all’esito della liquidazione controllata, dato che anche in tema di ristrutturazione l’art. 72 CCII prevede vicende eventuali idonee, in certe circostanze, a comportare la revoca dell’omologazione;
ritenuto in conclusione:
- che sussistano le condizioni di cui agli artt. 67, 68 e 69 CCII;
- di confermare pertanto il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano e di fattibilità del piano medesimo, così come modificato a seguito della rideterminazione del credito di BANCA SISTEMA e del computo nell’attivo della quota di un quinto del TFR;
P.Q.M.
visto l’art. 70 CCII:
- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti depositato da Andrea SCHENONE, C.F. SCH NDR 82B24 D969V, così come modificato a seguito della rideterminazione del credito di BANCA SISTEMA e del computo nell’attivo della quota di un quinto del TFR;
- dispone che l’OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia per tutta la durata della procedura. Il Tribunale con il decreto che dichiarerà eseguito il piano ordinerà la cancellazione della pubblicazione;
- dichiara chiusa la procedura.
Visto l’art. 71 CCII:
- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC;
- dispone che l’OCC vigili sull’esatto adempimento del piano risolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emergere e sottoponendole al Giudice quando necessario;
- dispone che l’OCC ogni sei mesi relazioni l’ufficio sullo stato della esecuzione e che, terminata l’esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.
Così deciso in Genova, il 17/1/2025.
Il Giudice
Pietro Spera
SIMONE MEREU
Sent. n. 2/2025 pubbl. il 20/01/2025 - Rep. n. 2/2025 del 20/01/2025 - R.P.U. 87-1/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
In linea fino al 23 gennaio 2028
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente
dott.ssa Valentina Lisi Giudice
dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice relatrice est.
nel procedimento unitario n. 87/2024 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata proposto da:
FANIN S.P.A. (C.F. e P.IVA: 03891740247), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Verona, via Gian Matteo Giberti n. 11, presso lo studio dell’avv. Caterina Soriolo, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
creditrice ricorrente
nei confronti di
SIMONE MEREU (C.F.: MRESMN78T02G122U), quale titolare dell’impresa individuale MEREU SIMONE (P.IVA.: 05037350484) con sede legale in Torrita di Siena (SI), Località Salci n. 10;
debitore non costituito
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL’ART. 270 CCII
letti gli atti e sentita la relazione della giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;
esaminato, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 2.12.2024 dalla società FANIN S.P.A. nei confronti di Simone Mereu, quale titolare dell’omonima impresa individuale;
rilevato che il debitore, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e il decreto di convocazione sottoscritto dalla giudice delegata alla trattazione del procedimento (notifica effettuata a cura della cancelleria all’indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese e perfezionatasi in data 5.12.2024), non si è costituito e non è comparso all’udienza dell’8.1.2025;
rilevato che all’udienza del giorno 8.1.2025 la ricorrente si è riportata al ricorso introduttivo e ha insistito per l’accoglimento delle relative conclusioni e, pertanto, la giudice delegata ha riservato di riferire al collegio per la decisione;
ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell’art. 27 CCII, atteso che il centro degli interessi principali del debitore è sito in Torrita di Siena (SI);
ritenuta la legittimazione attiva della ricorrente, quale creditrice dell’impresa individuale Mereu Simone per € 37.642,53, oltre interessi e spese di procedura, in virtù del decreto ingiuntivo n. 1887/2019 emesso in data 24.6.2019 dal Tribunale di Vicenza (R.G. n. 3400/2019), dichiarato esecutivo in data 23.1.2020 e il cui giudizio di opposizione è stato estinto in data 25.2.2020 (v. doc. 1 fasc. ricorrente);
rilevato che il debitore resistente non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi e di insolvenza, trattandosi di imprenditore agricolo che svolge attività prevalente di “coltivazione seminativi e allevamento ovini e caprini” (v. visura camerale storica in atti aggiornata al 6.12.2024), non essendo emersi nel corso dell’istruttoria elementi di senso contrario, dai quali poter desumere l’esercizio in concreto di attività commerciale in misura prevalente sull’attività agricola;
ritenuto che sussistono i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:
- il debitore risulta trovarsi in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. c) CCIII, dovendosi ritenere comprovata la sussistenza di uno stato di insolvenza a fronte del mancato pagamento del credito vantato dalla società ricorrente e della considerevole esposizione debitoria emergente dalle informative acquisite d’ufficio, in assenza di evidenze in merito alla sussistenza di elementi attivi del patrimonio tali da potervi far fronte prontamente e regolarmente, nonché tenuto conto degli esiti negativi del tentativo di pignoramento presso terzi effettuato dall’odierna ricorrente (v. doc. 6 fasc. ricorrente, da cui risulta peraltro un precedente pignoramento effettuato da altra creditrice nel 2019), dei protesti levati nei confronti del resistente (v. doc. 8 fasc. ricorrente) e dell’iscrizione di ipoteca sui beni di sua proprietà (v. doc. 9 fasc. ricorrente);
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell’istruttoria è superiore a € 50.000,00 come stabilito dall’art. 268, co. 2 CCII, tenuto conto del credito vantato dalla creditrice istante, cui deve essere aggiunta l’esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per € 51.181,23 (v. informative acquisite d’ufficio);
rilevato che ai sensi dell’art. 270, co. 2, lett. b) CCII con la sentenza di apertura della liquidazione controllata il tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l’OCC di cui articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento” e ritenuto che, nel caso di specie, possa essere chiamato a svolgere le funzioni di liquidatore il rag. Luca Torriti;
letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale “dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese”;
rilevato che il debitore svolge attività di impresa e che, pertanto, deve disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura e mediante pubblicazione presso il registro delle imprese;
visto l’art. 270 CCII,
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti dell’impresa individuale MEREU SIMONE (C.F.: MRESMN78T02G122U e P.IVA.: 05037350484), con sede in Torrita di Siena (SI), Località Salci n. 10;
nomina
quale giudice delegata la dott.ssa Marta Dell’Unto;
nomina
quale liquidatore il rag. Luca Torriti, invitandolo a far pervenire l’accettazione dell’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, corredata dalla dichiarazione di cui all’art. 35.1, co. 3 d.lgs. 159/2011;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
ordina
altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
dà atto
che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
dispone
che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- che il liquidatore depositi, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza
- ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
dispone
che la presente sentenza sia immediatamente inserita nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e trasmessa al Registro delle Imprese per la prescritta pubblicazione e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti;
dispone
che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII.
Si comunichi al ricorrente e al liquidatore nominato.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
La giudice est.
(dott.ssa Marta Dell’Unto)
La Presidente
(dott.ssa Marianna Serrao)
BOSCO FRANCESCO
apertura della liquidazione controllata
stato passivo esecutivo (domande tempestive) depositato nel fascicolo della L.C. 6/2025 in linea dal 9 giugno 2025 fino all'8 dicembre 2025
decreto di fissazione dei limiti del mantenimento LC 6/2025 in linea dal 22 gennaio 2025 fino al 21 gennaio 2028
Sent. n. 16/2025 pubbl. il 17/01/2025 Rep. n. 16/2025 del 17/01/2025 Ist. n. 1 dep. 17/01/2025 in linea dal 22 gennaio 2025 fino al 21 gennaio 2028

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 21 gennaio 2028
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Bosco Francesco (C.F. BSCFNC48L10L331Q), rappresentato dall’avv. Claudio Ladislao Tentori ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Arese (MI), Via Monte Grappa n. 9/B.
Con l’assistenza del dott. Pietro Oneto in qualità di OCC.
Rilevato che, con ricorso depositato il 14.01.2025, Bosco Francesco ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato infatti che:
- la condizione di sovraindebitamento appare derivare da numerosi e plurimi problemi di salute che a partire dall’anno 2009 hanno ripetutamente colpito il ricorrente e sua moglie; problemi che inducevano il ricorrente a contrarre i c.d. finanziamenti a catena per sopperire alle difficoltà economiche derivanti dalle predette problematiche.
Al riguardo, occorre preliminarmente affermare che il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore risulta essere elemento che non va valutato in sede di apertura di liquidazione controllata ma che, differentemente, sarà oggetto di approfondita analisi in sede di esdebitazione al termine della procedura.
Già merita di essere segnalate, in tale ambito, le criticità rilevate dall’OCC nella propria relazione, sulla cui base non è possibile, allo stato e con certezza, poter affermare l’esistenza del suddetto nesso eziologico e che il ricorrente sia soggetto c.d. meritevole.
Va rilevato infatti che nella relazione dell’OCC si avanzano dubbi circa le cause del sovraindebitamento, avendo l’esperto affermato che “Le prove documentali riprodotte a sostegno di tali motivazioni sono esclusivamente la consulenza tecnica che attesta l’invalidità della moglie (v. allegato 3) e il verbale di revisione relativo alla invalidità del Sig. Bosco (v. allegato 4) le quali confermano l’aggravamento delle condizioni di salute dei coniugi ma che da sole non risultano sufficienti per provare che la genesi dell’indebitamento possa essere imputata a tale condizione”.
A ciò vanno aggiunte le ulteriori e seguenti deduzioni:
“Nel verbale della Sig.ra Schifano sono indicate una serie di visite e analisi che per la maggior parte sono state sostenute con il servizio sanitario nazionale e che comunque potrebbero tranquillamente trovare capienza nelle spese mediche indicate nelle dichiarazioni dei redditi” e che “Sulla base dei modelli 730 inviati all’agenzia entrate tra il 2009 e il 2023 si può constatare quanto di seguito (v. allegato 5):
- Il reddito tra il 2009 e il 2023 del nucleo familiare è costante e mai in diminuzione. I problemi di salute non hanno sicuramente comportato una diminuzione delle entrate familiari;
- L’unico familiare a carico del Sig. Bosco nel periodo di analisi risulta essere la moglie Schifano Anna Maria.
- Le spese mediche indicate nei dichiarativi tra il 2009 e il 2023 risultano sempre essere sostenibili con i redditi disponibili. Come evidenziato nell’allegato 5 le spese mediche indicate nei modelli dichiarativi presentati tra il 2009 e il 2023 (unica prova documentale di spesa) ammontano ad euro 14.065 totali in 15 anni.
Il sottoscritto, in base a quanto sopra descritto, pur prendendo atto dall’aggravio dello stato di salute dei coniugi, non possiede gli elementi sufficienti per attestare con ragionevole certezza che le cause dell’indebitamento siano effettivamente quelle indicate nel ricorso”.
Anche per quanto riguarda la diligenza nell’aver assunto obbligazioni derivanti da una pluralità di contratti di finanziamento, risultano criticità che saranno oggetto di vaglio in sede di esdebitazione:
“non è stato possibile valutare se le singole obbligazioni contratte negli anni fossero, in relazione alla quantità e alle modalità e tempi di pagamento, adeguate alle possibilità che il debitore aveva di adempiere alle stesse alle scadenze. Nonostante lo scrivente non sia in possesso dei vecchi contratti di finanziamento è probabile che, considerate le date di apertura e di chiusura delle obbligazioni indicate nell’allegato 5bis, i finanziamenti siano stati contratti anche (ma non solo) per consolidare i precedenti finanziamenti.
In sede di circolarizzazione delle posizioni debitorie l’istituto di credito BNL ha segnalato che il Sig. Bosco ha omesso di dichiarare nel contratto di finanziamento che erano in corso precedenti finanziamenti (allegato 6).
Lo scrivente, non potendo quindi ricostruire in maniera puntuale il comportamento tenuto dal debitore, non è in grado di attestare che il Sig. Bosco abbia contratto i debiti con la comune prudenza e diligenza del buon padre di famiglia”;
- il ricorrente risulta essere percettore di un reddito derivante da pensione di vecchiaia pari ad euro 2.150,00 mensili;
- il ricorrente risulta convivere con la moglie sig. Schifano Anna Maria, la quale percepisce un indennizzo annuo per l’invalidità che da CU 2024 risulta pari ad euro 5.368,00 annuali con una media, quindi, di euro 447 circa mensili;
- la coppia ha figli, tutti maggiorenni ed autosufficienti;
- la coppia non risulta titolare di beni immobili, conducendo in locazione un immobile sito in Genova, Via Sparta n. 32 ad un canone mensile di euro 530,58;
- la coppia non risulta titolare di beni mobili registrati né risultano segnalati beni mobili di valore;
- il ricorrente è titolare di tre conti correnti: il primo presso Intesa San Paolo con saldo negativo pari ad euro - 168,29; il secondo ed il terzo presso Poste italiane con saldo, rispettivamente, pari ad euro 20,88 ed euro 6,64;
- risulta una posizione debitoria complessiva pari ad euro 72.709,00, di cui euro 2.268 in privilegio ed euro 70.441,00 in chirografo; quest’ultima risulta essere quindi la parte più consistente del debito, derivante dai plurimi contratti di finanziamento contratti con i seguenti istituti di credito: Intesa San Paolo, Compass, Kruk S.r.l., Findomestic, BNL;
- la quota incomprimibile viene calcolata in euro 1.890,00 mensili, tenuto conto della pensione percepita e dell’indennità percepita dalla sig. Schifano: euro 2.150,00 ed euro 447,00 per un totale di euro 2.597,00 mensili in base alle seguenti voci di spesa:
- € 530,58 per canone di locazione
- € 160,00 per oneri straordinari
- € 500,00 per spese alimentari e cura della casa
- € 200,00 circa per spese utenze
- € 100,00 per spese per abbigliamento e cura della persona
- € 100,00 per spese di trasporto e spostamenti
- € 100,00 per spese sanitarie
- € 200,00 per spese per imprevisti e spese varie.
- Pertanto, viene messa a disposizione della procedura la somma di euro 707,00 mensili per 36 mensilità oltre l’intera tredicesima mensilità percepita dal ricorrente e pari ad euro 1.800,00 all’anno. Il totale della somma versata in favore dei creditori sarà quindi di complessivi euro 30.880,00 – così come da grafico elaborato a pag. 15 della relazione OCC -.
Ritiene il Collegio la correttezza e la congruità della quota incomprimibile calcolata dall’OCC in ordine alle spese ivi elencate con versamento dell’eccedenza mensile, pari ad euro 707,00 mensili oltre l’intera tredicesima mensilità annuale; inoltre, dall’esame dei doc. 6 e 19 risultano attualmente pendenti, sulla pensione percepita dal ricorrente, trattenute superiori ad 1/5 del pignoramento, risultando già di per sé superato il quinto pignorabile con il solo finanziamento erogato da B.N.L. (euro 387 + 218 + 380);
considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo
all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia
perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Bosco Francesco (C.F. BSCFNC48L10L331Q);
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatore il dott. Pietro Oneto;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto
- abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 16/01/2025.
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
VINCENZO MANZI e ORESTE MANZI
ORESTE MANZI stato passivo esecutivo (domande tardive) LC 4/2025 in linea dall'11 novembre 2025 fino al 10 maggio 2026
ORESTE MANZI stato passivo esecutivo (domande tempestive) LC 4/2025 in linea dal 15 luglio 2025 fino al 14 gennaio 2026
VINCENZO MANZI stato passivo esecutivo (domande tempestive) LC 5/2025 in linea dal 15 luglio 2025 fino al 14 gennaio 2026
apertura della liquidazione controllata sent. n. 7/2025 pubbl. il 13/01/2025 - Rep. n. 7/2025 del 13/01/2025 in linea dal 17 gennao 2025 fino al 16 gennaio 2028

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino dal 17 gennaio 2025 fino al 16 gennaio 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata dei sig.ri:
VINCENZO MANZI CF MNZVCN80R04C129Y e ORESTE MANZI CF MNZRST76R17C129U, entrambi assistiti dall’avv. SIMONA POMETTO
Rilevato che, con ricorso depositato il 6.12.2024 i suddetti ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i loro beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato opportuno in considerazione della complessità della procedura, della pluralità delle masse coinvolte nonché delle già prospettate proposte di modifica degli impegni di pagamento mensili, la nomina liquidatore diverso dal gestore OCC;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di VINCENZO MANZI CF MNZVCN80R04C129Y e ORESTE MANZI CF MNZRST76R17C129U,
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
NOMINA liquidatore la dott.ssa Maria pellegrino
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b previsa relazione del nominato liquidatore.
Nel frattempo i ricorrenti verseranno quanto da loro stesso proposto in sede di ricorso
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 09/01/2025
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
apertura della liquidazione controllata
Sent. n. 5/2025 pubbl. il 10/01/2025
decreto di fissazione dei limiti del mantenimento LC 2/2025 in linea dal 20 gennaio 2025 fino al 19 gennaio 2028

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 16 gennaio 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
FEDERICA DARU’ CF DRAFRC67E58D969Q
Assistita dall’Advisor dott.ssa Marta Mazzucchi
Rilevato che, con ricorso depositato il 23 dicembre 2024
FEDERICA DARU’, CFDRAFRC67E58D969Q ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benché in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di FEDERICA DARU’ CF DRAFRC67E58D969Q
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi;
CONFERMA liquidatore il dott. Vincenzo Mosci;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali ( R.e. 2850/2024 procedente PRISMA SPV S.r.l.) o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamento (AVERA S.p.a.) oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- ogni 5 mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10/01/2025
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Roberto Braccialini
apertura della liquidazione controllata n. r.g. 3/2025
Sent. n. 6/2025 pubbl. il 13/01/2025
Rep. n. 6/2025 del 13/01/2025
Ist. n. 1 dep. 13/01/2025
decreto di fissazione dei limiti del mantenimento in linea dal 17 gennaio 2025 fino al 16 gennaio 2028

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 16 gennaio 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di ROBERTO FERRO CF FRRRRT54R25D969R
Rilevato che, con ricorso depositato il 7.1.2024 ROBERTO FERRO, ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto
conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ROBERTO FERRO CF FRRRRT54R25D969R
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore il dott. Fabrizio Vigo;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della
domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra
- circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b. nel frattempo il debitore provvederà a versare la somma come proposta dall’OCC.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 09/01/2025
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
D'ACCARDI GIOVANNI
stato passivo esecutivo in linea dal 12 novembre 2025 fino all'11 maggio 2026
apertura della liquidazione controllata L.C. 1/2025
sent. n. 4/2025 pubbl. il 10/01/2025
Rep. n. 4/2025 del 10/01/2025

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Procedure Concorsuali
in linea dal 14 gennaio 2025 fino al 13 gennaio 2028
Liquidazione controllata r.g. N. 320 / 2024 R.G
in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. ROBERTO BRACCIALINI Presidente
Dott. PIETRO SPERA Giudice
D.ssa CRISTINA TABACCHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
GIOVANNI D’ACCARDI con C.F. DCCGNN92B07C621I
Parte assistita dall’Avvocato: MASSIMO PATTONERI
Rilevato che la parte:
GIOVANNI D’ACCARDI con C.F. DCCGNN92B07C621I
ha chiesto, con ricorso depositato ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che:
- il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
Ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
Ritenuto, per contro, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
Considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica della legge si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori; sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi crediti sorti in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
Riservata al GD la definitiva determinazione della quota di reddito incomprimibile per soddisfare le esigenze di vita prioritarie, disponendo nelle more e in via provvisoria di fare riferimento la calcolo dell’OCC esposto nella relazione particolareggiata fino a nuova determinazione.
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
GIOVANNI D’ACCARDI con C.F. DCCGNN92B07C621I
NOMINA Giudice Delegato il Presidente relatore;
CONFERMA come liquidatore l’attuale professionista già designato a gestore della crisi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE per l’intanto che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1200 mensili, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; riservando al GD la definitiva rideterminazione da parte del Gd nella sede liquidatoria.
DISPENSA il Liquidatore dal procedere – appena aperto il fascicolo liquidatorio - all’esatto ricalcolo della quota incomprimibile del reddito, destinata al mantenimento famigliare, in quanto profilo già trattato nell’ultima relazione depositata.
DISPONE che il liquidatore inoltre:
- inserisca la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla
- redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 09/01/2025
il Presidente Est.
Dr. Roberto Braccialini
decreto di chiusura della procedura di liquidazione controllata n. 5/2022 ed esdebitazione

Tribunale di Genova
Sezione Fallimentare
in linea fino al 7 gennaio 2030
Liquidazione CONTROLLATA :RAMONA ALTAGRACIA PERALTA FRANCISCO (n. 5/2022)
Il GD,
visto il ricorso presentato in data 3.12.2024
dal liquidatore dott. Dante Benzi
preso atto della ripartizione finale dell’attivo senza osservazioni
letta la relazione del liquidatore sulle condizioni di esdebitazione;
visto l’art. 282 CCI secondo cui a seguito del provvedimento di chiusura l’esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto
P.Q.M.
dichiara chiusa la liquidazione ed autorizza il pagamento del compenso liquidato ex art. 276, comma 2, CCI;
dichiara esdebitata la sig.ra RAMONA ALTAGRACIA PERALTA FRANCISCO (C.F. PRLRNL65H70Z505M)
manda il cancelliere per l’iscrizione del presente provvedimento nel registro imprese
Genova, 05/12/2024
Il Giudice
Chiara Monteleone
decreto di chiusura della procedura di liquidazione controllata n. 6/2022 ed esdebitazione

Tribunale di Genova
Sezione Fallimentare
in linea fino al 7 gennaio 2030
Liquidazione CONTROLLATA : GIUSEPPE SANTINI (n. 6/2022)
Il GD,
visto il ricorso presentato in data 3.12.2024
dal liquidatore dott. Dante Benzi
preso atto della ripartizione finale dell’attivo senza osservazioni
letta la relazione del liquidatore sulle condizioni di esdebitazione;
visto l’art. 282 CCI secondo cui a seguito del provvedimento di chiusura l’esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto
P.Q.M.
dichiara chiusa la liquidazione ed autorizza il pagamento del compenso liquidato ex art. 276, comma 2, CCI;
dichiara esdebitato il sig. SANTINI GIUSEPPE (CF SNTGPP51D02L259B)
manda il cancelliere per l’iscrizione del presente provvedimento nel registro imprese
Genova, 05/12/2024
Il Giudice
Chiara Monteleone
Ist. n. 17 dep. 12/12/2024 decreto di chiusura della procedura di liquidazione controllata n. 9/2022 ed esdebitazione

Tribunale di Genova
Sezione Fallimentare
in linea fino al 7 gennaio 2030
DECRETO DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ED ESDEBITAZIONE
(Art. 233, comma 1 let. c) e 235 c.c.i.)
Liquidazione controllata :ANNA BENVENUTO (n. 9/2022)
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:
dott. Roberto Braccialini Presidente
dott. Pietro Spera Giudice
dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
visto il ricorso presentato in data 9.12.24 dal liquidatore
preso atto della ripartizione finale dell’attivo senza osservazioni;
letta la relazione del liquidatore sulle condizioni di esdebitazione in pari data;
visto l’art. 282 CCI secondo cui a seguito del provvedimento di chiusura l’esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto
P.Q.M.
dichiara chiusa la liquidazione ed autorizza il pagamento del compenso liquidato ex art. 276, comma 2, CCI;
dichiara esdebitato Benvenuto Anna
manda il cancelliere:
- per la comunicazione al liquidatore;
- per la comunicazione al Pubblico Ministero;
- per l’iscrizione del presente provvedimento nel registro imprese;
- per l’inserimento nell’apposita area Web del Ministero della Giustizia per anni 5 in ragione del vincolo di cui all’art. 280. Comma 1, lett. d) Codice Crisi Impresa;
dispone che il liquidatore provveda a comunicare il presente provvedimento al debitore ed ai creditori, i quali potranno proporre reclamo avverso il presente atto ai sensi dell’art. 124 Codice Crisi Impresa.
Genova, 12/12/2024
Il Presidente
Roberto Braccialini
Sent. n. 53/2024 pubbl. il 30/12/2024
Rep. n. 53/2024 del 30/12/2024
R.P.U. 63-1/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
In linea fino al 4 gennaio 2028
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente
dott.ssa Valentina Lisi Giudice
dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice relatrice est.
nel procedimento unitario n. 63/2024 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata proposto da:
IAVARONE FRANCO (C.F. VRNFNC67B10F839Q), nato a Napoli (NA), in data 10.2.1967 e ARIANIELLO PATRIZIA (C.F. RNLPRZ68M68F839F), nata a Napoli (NA), in data 28.8.1968,
entrambi residenti in Sinalunga (SI), via Vittorio Veneto Bettolle n. 22, con l’assistenza dell’OCC
in persona del gestore della crisi dott. Enzo Parri;
ricorrenti in proprio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL’ART. 270 CCII
letti gli atti e sentita la relazione della giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41 co. 6
CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;
esaminato, in particolare, il ricorso volto all’apertura della procedura familiare di liquidazione controllata, depositato in data 24.9.2024 da Franco Iavarone e Patrizia Arianiello in proprio, con l’assistenza del gestore della crisi nominato dall’OCC dott. Enzo Parri;
dato atto che la giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII ha provveduto all’audizione dei ricorrenti e dell’OCC all’udienza del 31.10.2024, riservando all’esito di riferire al collegio per la decisione;
visti gli artt. 268 e ss. CCII;
rilevato che, ai sensi dell’art. 269 CCII, il ricorso può essere presentato personalmente dal
debitore, con l’assistenza dell’OCC;
ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell’art. 27 CCII, atteso che entrambi i debitori hanno il centro dei propri interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio ex art. 27, co. 2 e 3 lett. b) CCII, in Sinalunga (SI), come risulta dalla documentazione in atti;
rilevato che, ai sensi dell’art. 66 CCII, come novellato dal d.lgs. 136/2024, i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all’art. 65, co. 1 CCII (tra cui la liquidazione controllata), quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune;
rilevato che, nel caso di specie, trattasi di ricorso introdotto da coniugi conviventi (v. certificato contestuale in atti) e che parte dell’indebitamento ha origine comune;
rilevato che i ricorrenti versano in uno stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 2, co. 1, lett. c del CCII come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi
speciali per il caso di crisi o insolvenza”), tenuto conto dell’indebitamento complessivo di Franco Iavarone per € 34.107,86 e di Patrizia Arianiello per € 22.556,37 (in parte comune, per un debito residuo totale di complessivi € 38.707,37), a fronte di un patrimonio che non consente di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte, in assenza di patrimonio immobiliare liquidabile e dell’ammontare dei redditi percepiti da ciascun coniuge, considerato altresì lo svolgimento di lavori saltuari e le condizioni di salute di Patrizia Arianiello, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell’OCC;
rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
rilevato che i debitori non risultano sottoponibili ad altra procedura liquidatoria e che trattasi di lavoratori dipendenti che non svolgono attività di impresa;
rilevato, altresì, che l’OCC ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, anche alla luce delle verifiche effettuate e partitamente indicate nella relazione, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
rilevato, in merito al passivo illustrato nel ricorso, che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell’art. 273 CCII, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell’articolo 201 CCII;
precisato, ulteriormente, che ai sensi dell’art. 270, co. 5, CCII alla procedura di liquidazione controllata si applicano espressamente gli articoli 150 e 151 CCII con riferimento al concorso formale e sostanziale di tutti i creditori, i cui crediti dovranno pertanto essere accertati ai sensi delle suddette disposizioni normative e soddisfatti secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto ai sensi dell’art. 275, co. 5, CCII;
osservato che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile,
all’esito della relazione di inventario da effettuare ai sensi dell’art. 272 CCII;
precisato, altresì, che la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore, anche sopravvenuti nel corso della procedura, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte
del debitore, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall’apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall’art. 268, co. 4, CCII, cosicché il debitore dovrà mettere a disposizione del liquidatore tutti i suoi beni;
precisato, ulteriormente, che è rimesso al liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato, l’esercizio ai sensi dell’art. 274 CCII delle azioni volte a conseguire la disponibilità di beni, recuperare crediti e/o far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori e che pertanto il liquidatore stesso provvederà a verificare le azioni restitutorie/recuperatorie da instaurarsi;
precisato, inoltre, che pur trattandosi di procedura familiare le masse attive e passive devono rimanere distinte;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato, sulla base di una documentata disamina del fabbisogno mensile medio dei ricorrenti e del loro nucleo familiare che dovrà essere fornita dal ricorrente e dettagliatamente esaminata dal liquidatore;
rilevato, inoltre, che ai sensi dell’art. 270, co. 2, lett. e) CCII il tribunale può autorizzare il debitore a utilizzare alcuni beni, in presenza di gravi e specifiche ragioni e che il gestore ha evidenziato, nell’ambito della relazione, che l’unica auto di proprietà dei debitori è la Fiat Panda tg. EX104YR intestata a Patrizia Arianiello e ha confermato la sussistenza dei presupposti per la richiesta autorizzazione, in considerazione delle motivazioni addotte dai debitori, trattandosi di vettura utilizzata dalla Arianiello per recarsi alle sedute di terapia e di cura oncologica, oltre che per esigenze lavorative;
ritenuto che, a fronte delle ragioni assistenziali dedotte dai ricorrenti e confermate dal gestore, possa essere autorizzato, nelle more della liquidazione, l’utilizzo del veicolo Fiat Panda targato EX104YR intestato a Patrizia Arianiello;
osservato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII;
ritenuto, infine, che i pignoramenti e le cessioni del quinto dello stipendio sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, la quale, come anzidetto, comporta in capo al debitore lo spossessamento dei beni, con conseguente apertura del concorso formale e sostanziale tra i creditori e applicazione analogica degli artt. 143, 150 e 151 CCII previsti per la liquidazione giudiziale (v. nella giurisprudenza di merito, tra le altre, Tribunale di Bologna, sent. n. 227/2024; Tribunale di Milano sent. n. 833/2024; Tribunale di Genova, sent. n. 169/2024; Tribunale di Livorno, sent. n. 91/2024; Tribunale di Firenze, sent. n. 23/2024);
rilevato che a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 136/2024 - le cui modifiche, ai sensi dell’art. 56 e salve le eccezioni espressamente previste, trovano applicazione ai procedimenti di liquidazione controllata “pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente” – ai sensi dell’art. 269, co. 2 CCII, la relazione del gestore della crisi deve indicare anche “le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni”, nonché deve contenere l’attestazione di cui all’art 268, co. 3 CCII relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie”; che, nel caso di specie, la relazione del gestore contiene l’illustrazione della genesi del sovraindebitamento e il conseguente ruolo avuto dal debitore, nonché stima in € 7.711,33 il valore del patrimonio mobiliare complessivo (€ 2.570,85 attribuibili alla massa attiva di Franco Iavarone ed € 5.140,48 attribuibili alla massa attiva di Patrizia Arianiello, comprensivi del valore dell’autovettura a lei intestata), sicché la relazione può dirsi sotto tale profilo esaustiva e la procedura deve ritenersi ammissibile;
letto l’art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento” e ritenuto che, nella specie, possa confermarsi il professionista nominato dall’OCC anche quale liquidatore;
precisato che il compenso unitario dell’OCC e del liquidatore sarà liquidato dal giudice – in conformità ai parametri di cui al d.m. 202/2014 – al termine della procedura ai sensi dell’art. 275, co. 3, CCII, potendosi a tal fine solo tenere conto dell’importo eventualmente concordato tra debitore e OCC e salva l’eventuale liquidazione di acconti nel corso della procedura stessa
in presenza di giustificati motivi (v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Terni sent. 34/2024; Trib. Modena sent. 169/2024; Trib. Brescia, sent. 432/2024);
letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale “dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese”;
rilevato che, nel caso di specie, i debitori non svolgono attività di impresa e che può pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura;
visti gli artt. 66 e 270 CCII,
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di IAVARONE FRANCO (C.F. VRNFNC67B10F839Q), nato a Napoli (NA), in data 10.2.1967 e ARIANIELLO PATRIZIA (C.F.
RNLPRZ68M68F839F), nata a Napoli (NA), in data 28.8.1968, entrambi residenti in Sinalunga (SI), via Vittorio Veneto Bettolle n. 22;
nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell’Unto;
conferma
quale liquidatore il dott. Enzo Parri, invitandolo a far pervenire l’accettazione dell’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, corredata dalla dichiarazione di cui all’art. 35.1, co. 3 d.lgs. 159/2011;
rimette
alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all’art. 268, co. 4, lett. b),
CCII, previa istanza del liquidatore alla luce di quanto precisato in parte motiva;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del bene mobile registrato Fiat Panda targato EX104YR intestato a Patrizia Arianiello, con riferimento al quale autorizza i ricorrenti all’utilizzo provvisorio nelle more della liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
ordina
altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
dispone
che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l’eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
dà atto
che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone
che il liquidatore:
entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:
- se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
dispone
che il liquidatore provveda immediatamente all’inserimento della sentenza nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;
dispone
che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII (la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).
Si comunichi alle parti, al liquidatore e all’O.C.C.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2024.
La giudice est.
(dott.ssa Marta Dell’Unto)
La Presidente
(dott.ssa Marianna Serrao)
Sent. n. 52/2024 pubbl. il 30/12/2024
Rep. n. 52/2024 del 30/12/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
In linea fino al 4 gennaio 2028
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente
dott.ssa Valentina Lisi Giudice
dott.ssa Marta DeIl’Unto Giudice rel.
nel procedimento unitario n. 69/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da:
ZIMELLI GIORDANO BRUNO (C.F.: ZMLGDN75B20H501G), nato a Roma (RM), in data 20.2.1975,
residente in Siena (SI), Strada delle Volte Alte n. 37, elettivamente domiciliato presso Io studio deII’Avv. Valentina D’AnieIIo che Io rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso;
ricorrente in proprio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCII
letti gli atti e sentita la relazione della giudice delegata alla trattazione ai sensi dell'art. 41, co. 6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;
esaminato, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato
in data 8.10.2024 da Giordano Bruno Zimelli in proprio e la allegata relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato daII’OCC, dott. Raffaele Maio;
viste altresì le memorie integrative depositate in data 13.11.2024 e 26.11.2024, in esito ai chiarimenti e alle integrazioni richieste;
dato atto che la giudice delegata alla trattazione ai sensi dell'art. 41, co. 6, CCII ha provveduto aII'audizione del debitore e deII’OCC all'udienza del 20.11.2024 e alla successiva udienza del 11.12.2024, riservando all'esito di riferire al collegio per la decisione;
visti gli artt. 268 e ss. CCII;
ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che il debitore ha il centro dei propri interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio ex art. 27, co. 2 e 3 lett. b) CCII, in Siena (SI), come risulta dalla documentazione in atti;
rilevato che il debitore è una persona fisica, non soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1, 2 e 121 CCII;
ritenuto che il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 2, co. 1, lett. c del CCII come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifiCOZÌOFli, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a IiquidaZione coatta amministrativa o ad oltre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”), avendo Io stesso maturato un'esposizione debitoria per circa 'E 79.454,86, originata in parte da una perdita di reddito da Iavoro dipendente nel periodo pandemico e successive difficoltà familiari e personali, a fronte di un patrimonio che non consente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, stante la scarsità di risorse finanziarie e patrimoniali del debitore, costituite essenzialmente dalla propria autovettura, dalla proprio reddito e daII'apporto di finanza esterna per € 1.000,00 come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione deII’OCC;
rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
rilevato che trattasi di lavoratore dipendente che non svolge attività di impresa;
rilevato, altresì, che l'OCC ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, anche alla Iuce delle verifiche effettuate e partitamente indicate nella relazione, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato, in merito al passivo illustrato nel ricorso, che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell'art. 273 CCII, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;
osservato, in proposito, che l'art. 6 CCII, non contempla tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori deII’OCC, sicché il compenso spettante al difensore/odvisor dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo e non sarà assistito dalla prededuzione;
precisato, ulteriormente, che ai sensi dell'art. 270, co. 5, CCII alla procedura di liquidazione controllata si applicano espressamente gli articoli 150 e 151 CCII con riferimento al concorso formale e sostanziale di tutti i creditori, i cui crediti dovranno pertanto essere accertati ai sensi delle suddette disposizioni normative e soddisfatti secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto ai sensi dell'art. 275, co. 5, CCII;
osservato che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile, all'esito della relazione di inventario da effettuare ai sensi dell'art. 272 CCII;
precisato, ulteriormente, che è rimesso al liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato, l'esercizio ai sensi dell'art. 274 CCII delle azioni volte a conseguire la disponibilità di beni, recuperare crediti e/o far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori e che pertanto il liquidatore stesso provvederà a verificare le azioni restitutorie/recuperatorie da instaurarsi;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato, sulla base di una documentata disamina del fabbisogno mensile medio del ricorrente e del suo nucleo familiare che dovrà essere fornita dal ricorrente e dettagliatamente esaminata dal liquidatore;
precisato che nell'ambito della liquidazione controllata non è ammessa la presentazione di un “piano” o di una “proposta”, nella quale vengano indicati i beni e l'entità delle somme poste a sostegno della procedura, non trattandosi di un accordo proposto ai creditori, ma di una procedura a carattere universale riguardante tutti i beni, anche futuri, del debitore, a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore stesso, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall'apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall'art. 268, co. 4, CCII e che, pertanto, risultano parimenti irrilevanti in questa fase le eventuali previsioni esposte nella propria relazione dal professionista incaricato quale gestore della crisi;
rilevato, tuttavia, che ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII il tribunale può autorizzare il debitore a utilizzare alcuni beni, in presenza di gravi e specifiche ragioni e che il gestore ha evidenziato, nell'ambito della relazione, che l'unico bene mobile di proprietà del debitore è l'autovettura KIA STONIC anno 2019 tg. FW387LP intestata a Giordano Bruno Zimelli, utilizzata dal nucleo familiare per gli spostamenti quotidiani dalla Ioro zona poco servita dai mezzi pubblici e dallo Zimelli soprattutto per recarsi a Iavoro, e ha confermato la sussistenza dei presupposti per la richiesta autorizzazione, in considerazione delle motivazioni addotte dal debitore;
ritenuto che, a fronte delle ragioni lavorative dedotte dal ricorrente e confermate dal gestore, possa essere autorizzato, nelle more della liquidazione, l'utilizzo del veicolo KIA STONIC anno 2019 tg. FW387LP;
osservato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII;
ritenuto, infine, che i pignoramenti e le cessioni del quinto dello stipendio sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, la quale, come anzidetto, comporta in capo al debitore lo
spossessamento dei beni, con conseguente apertura del concorso formale e sostanziale tra i creditori e applicazione degli artt. 143, 150 e 151 CCII previsti per la liquidazione giudiziale (v. nella giurisprudenza di merito, tra le altre, Tribunale di Bologna, sent. n. 227/2024; Tribunale di Milano sent. n. 833/2024; Tribunale di Genova, sent. n. 169/2024; Tribunale di Livorno, sent.
n. 91/2024; Tribunale di Firenze, sent. n. 23/2024);
rilevato che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024 - le cui modifiche, ai sensi dell'art. 56 e salve le eccezioni espressamente previste, trovano applicazione ai procedimenti di liquidazione controllata “pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente” — ai sensi dell'art. 269, co. 2 CCII, la relazione del gestore della crisi deve indicare anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore neIl'assumere le obbligazioni”, nonché deve contenere l'attestazione di cui all'art 268, co. 3 CCII relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante I esercizio di azioni giudiziarie”; che, nel caso di specie, la relazione del gestore contiene l'illustrazione della genesi del sovraindebitamento e il conseguente ruolo avuto dal debitore e che il gestore ha successivamente integrato la propria relazione attestando che è possibile acquisire attivo distribuibile ai creditori, mediante la futura messa in vendita della vettura intestata al ricorrente e l'acquisizione di una quota del suo reddito (variabile a seconda degli elementi accessori in busta paga), sicché la relazione può dirsi sotto tale profilo esaustiva e la procedura deve ritenersi ammissibile;
Ietto l'art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento” e ritenuto che, nella specie, possa confermarsi il professionista nominato daII’OCC anche quale liquidatore;
precisato che il compenso unitario deII’OCC e del liquidatore sarà liquidato dal giudice — in conformità ai parametri di cui al d.m. 202/2014 —al termine della procedura ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra debitore e OCC e salva l'eventuale liquidazione di acconti nel corso della procedura stessa in presenza di giustificati motivi (v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Terni sent. 34/2024; Trib. Modena sent. 169/2024; Trib. Brescia, sent. 432/2024);
letta altresì la Iettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale “dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese”;
rilevato che, nel caso di specie, il debitore non svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura;
visto l'art. 270 CCII,
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di ZIMELLI GIORDANO BRUNO (C.F. ZMLGDN75B20H501G), nato a Roma (RM), in data 20.2.1975 e residente in Siena (SI), via delle Volte Alte n. 37;
nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta DeII’Unto;
conferma
quale liquidatore il dott. Raffaele Maio, invitandolo a far pervenire l'accettazione dell'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3 d.lgs. 159/2011;
rimette
alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. B), CCII, previa istanza del liquidatore alla Iuce di quanto precisato in parte motiva;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del bene mobile registrato KIA STONIC tg. FW387LP intestato a Giordano Bruno Zimelli, con
riferimento al quale autorizza il ricorrente all'utilizzo provvisorio nelle more della liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
ordina
altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
dispone
che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
dà atto
che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone
che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:
- a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne Io svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e aII’OCC;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone
che il liquidatore provveda immediatamente all'inserimento della sentenza nell'apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l'esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;
dispone
che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).
Si comunichi alle parti, al liquidatore e all’O.C.C.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2024.
La giudice est.
(dott.ssa Marta DelI’Unto)
La Presidente
(dott.ssa Marianna Serrao)
apertura della liquidazione controllata
liquidazione controllata r.g. N. 298 / 2024 R.G

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Procedure Concorsuali
in linea dal 30 dicembre 2024 fino al 29 dicembre 2027
Liquidazione controllata r.g. N. 298 / 2024 R.G
in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. ROBERTO BRACCIALINI Presidente
Dott. PIETRO SPERA Giudice
D.ssa CRISTINA TABACCHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
GUIRINO AMORIELLO con C.F. MRLGRN76C20D969S
OCC: Drssa PAPANDREA
Rilevato che la parte:
GUIRINO AMORIELLO con C.F. MRLGRN76C20D969S
ha chiesto, con ricorso depositato ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che:
- il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
Ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
Ritenuto, per contro, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
Considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica della legge si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori; sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi crediti sorti in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
Riservata al GD la definitiva determinazione della quota di reddito incomprimibile per soddisfare le esigenze di vita prioritarie, disponendo nelle more e in via provvisoria di fare riferimento la calcolo dell’OCC esposto nella relazione particolareggiata fino a nuova determinazione. Si rimane in attesa di nuova istruttoria sul punto che comprenda le spese mediche evidenziate all’udienza.
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
GUIRINO AMORIELLO CF MRLGRN76C20D969S
NOMINA Giudice Delegato il Presidente relatore;
CONFERMA come liquidatore l’attuale professionista già designato a gestore della crisi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in
essere alla data del presente provvedimento mandando al’OCC pe la relativa attuazione;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE per l’intanto che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1900 mensili, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; riservando al GD la definitiva rideterminazione da parte del Gd nella sede liquidatoria.
Manda al Liquidatore di procedere – appena aperto il fascicolo liquidatorio - all’esatto ricalcolo della quota incomprimibile del reddito, destinata al mantenimento famigliare.
DISPONE che il liquidatore inoltre:
- inserisca la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19/12/2024
il Presidente Est.
Dr. Roberto Braccialini
STEFANIA MAGNI
P.U. n. 193-1/24 decreto apertura concordato minore in linea dal 17 settembre 2024 al 16 marzo 2025.
Sent. n. 210/2024 apertura concordato minore

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 30 dicembre 2024 fino al 29 dicembre 2027
Sent. n. 210/2024 apertura concordato minore
EMMA PARODI
Liquidazione controllata . 49/2024
Stato passivo in linea dal 20 ottobre 2025 fino al 19 aprile 2026
in linea dal 24 dicembre 2024 fino al 23 dicembre 2027
- Sent. n. 169/2024 pubbl. il 04/11/2024 Rep. n. 220/2024 del 04/11/2024
- decreto di fissazione dei limiti del mantenimento

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 24 dicembre fino al 23 dicembre 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati2 :
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
EMMA PARODI CF PRDMME57L58D969E, assistita dall’ Avv. Giuseppe Chirone
Rilevato che, con ricorso depositato il 30.9.24 IPI FINANCE S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di EMMA PARODI CF PRDMME57L58D969E;
considerato che all’udienza del 30.10.24 parte debitrice ha aderito alla domanda;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di EMMA PARODI CF PRDMME57L58D969E
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
NOMINA liquidatore la dott.ssa Olga Ruzzo
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non
- sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere
- posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Il Giudice delegato con separato atto provvederà a determinare il minimo vitale escluso dalla liquidazione
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31/10/2024
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
Mosca Patrizia
Stato passivo domande tempestive in linea dal 21 maggio 2025 fino al 20 novembre 2025
Decreto sui limiti di mantenimento fissato nella procedura Sent. n. 185/2024 pubbl. il 28/11/2024 Rep. n. 244/2024 del 28/11/2024 in linea dal 10 dicembre 2024 fino al 9 dicembre 2027

Tribunale di Genova
Sezione Fallimentare Ufficio di Genova
in linea fino al 9 dicembre 2027
Il Giudice Delegato,
nel procedimento di Liquidazione controllata n. r.g. 53/2024
considerato che è stata aperta la liquidazione controllata di Mosca Patrizia
Visto l’art. 268, comma3, lett. b) CCI;
visto il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata, la relazione dell’OCC e la documentazione allegata,
rilevato che, con riferimento al patrimonio del debitore:
- non ci sono beni immobili e mobili liquidabili,
- la ricorrente è titolare di uno stipendio medio mensile di € 2.791,00 e pertanto, tenuto conto delle spese allegate dalla ricorrente (di cui € 643,79 riferibili a spese relative all’attività professionale) e della situazione familiare, la quota di reddito mensile incomprimibile e quindi esclusa dalla liquidazione, può essere determinata nella somma di € 2.400,00 mensili, salvo diversa valutazione del liquidatore da sottoporre a questo GD
P.Q.M.
DISPONE che risulti escluso dalla liquidazione controllata il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 2.400,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura.
Si comunichi.
Genova, 5.12.2024
Il Giudice Delegato
Chiara Monteleone
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
MOSCA PATRIZIA CF MSCPRZ62M42D969C
Assistito dall’avv. NICOLA RICIGLIANO
Rilevato che con ricorso depositato il 21.11.2024 MOSCA PATRIZIA ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
-considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo superiore ad € 600.000,00):
in particolare:
- non ci sono beni immobili liquidabili;
- non ci sono beni mobili registrati;
- la ricorrente è poi titolare di uno stipendio medio mensile di circa € 2791,00;
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
MOSCA PATRIZIA CFMSCPRZ62M42D969C
NOMINA Giudice Delegato Chiara Monteleone
CONFERMA liquidatore l’avv. ELENA FEMIA
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza ogni cinque mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 26/11/2024
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
Oggiano Matteo
Stato passivo domande tempestive in linea dal 21 maggio 2025 fino al 20 novembre 2025
Ricorso liquidazione controllata r.g. N. 263 / 2024 R.G Sent. n. 191/2024 pubbl. il 06/12/2024 Rep. n. 251/2024 del 06/12/2024 - liquidazione controllata n.55/2024 in linea dal 10 dicembre 2024 fino al 9 dicembre 2027

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Procedure Concorsuali
in linea dal 21 maggio 2025 fino al 20 novembre 2025
Stato passivo domande tempestive
in linea dal 10 dicembre 2024 fino al 9 dicembre 2027
Ricorso per liquidazione controllata r.g. N. 263 / 2024 R.G
GIACOBINI CRISTINA
stato passivo esecutivo in linea dal 13 maggio 2025 fino al 12 novembre 2025
Sent. n. 189/2024 decreto apertura procedimento e Procedura N. r.g. 314/2024 decreto fissazione limiti mantenimento

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Ufficio Fallimentare
in linea dal 9 dicembre 2024 fino all'8 dicembre 2027
Procedura N. r.g. 314/2024
Il Giudice Delegato
Considerato che in data odierna è stata aperta la liquidazione controllata di GIACOBINI Cristina
Visto l’art. 268, comma3, lett. b) CCI;
visto il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata, la relazione dell’OCC e la documentazione allegata
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.150,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
Genova, 03/12/2024
Il Giudice Delegato
Cristina Tabacchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
CRISTINA GIACOBINI CF GCBCST67S65D969Y
Assistito dall’advisor dott.ssa Maria Pellegrini
Rilevato che, con ricorso depositato il 20 novembre 2024
CRISTINA GIACOBINI, CFGCBCST67S65D969Y ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento- la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni residue;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CRISTINA GIACOBINI, CFGCBCST67S65D969Y
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi;
CONFERMA liquidatore la dott.ssa Daniela Galliano;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi, facendo presente che, ove si rendesse necessaria la vendita dell’intero bene potrà essere instaurato giudizio di divisione , senza necessità di acquisire il consenso del comproprietario ( ex marito della ricorrente)
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- ogni 5 mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- rovveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27/11/2024
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Roberto Braccialini
FLORIO CARMELO
sentenza n. 35 di omologa del piano di ristrutturazione debiti del consumatore in linea dal 21 febbraio 2025 fino al 20 febbraio 2028
P.U. 288-1-2024 decreto apertura procedimento omologa in linea dal 28 novembre 2024 fino al 27 maggio 2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 21 febbraio 2025 fino al 20 febbraio 2028
sentenza n. 35 di omologa del piano di ristrutturazione debiti del consumatore
MARCO PODETTI
P.U. n. 213-1/24 decreto apertura procedura di omologa piano ristrutturazione debiti in linea dal 17 settembre 2024 al 16 marzo 2025.
sentenza n.172/2024 pubbl. il 12/11/2024 Rep. n. 228/2024 del 12/11/2024 di omologa del ricorso per ristrutturazione dei debiti in linea dal 14 novembre 2024 al 13 novembre 2027

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 14 novembre 2024 al 13 novembre 2027
sentenza n.172 di omologa del ricorso per ristrutturazione dei debiti
Decreto esdebitazione procedimento EDI r.g. N. 1 / 2024

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione 7^ Civile-
PROCEDURE CONCORSUALI
Decreto
in linea fino al 10 novembre 2027
Procedimento EDI r.g. N. 1 / 2024
IL GIUDICE DELEGATO
Rilevato che la parte ricorrente Sig.ra STEFANIA GAMBUTI - c.f. GMBSFN75T64D969R con atto ritualmente depositato all’udienza 22.10.2024 ha chiesto di essere ammessa all’esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’art. 283 CCI;
Preso atto che l’istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 2 del D.lgs. 14 del 2019, in quanto risulta parte debitrice:
per rapporti di mutuo bancario nella misura di euro 138.133;
per debiti erariali, portati da cartelle già emesse, per euro 10.111;
Rilevato che la già menzionata parte istante ha stabile occupazione ma percepisce redditi mensili assolutamente modesti, inferiori alla misura prevista dal co. 2 dell’art. 283 menzionato;
Rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto, la parte ricorrente non ha somme da porre a disposizione dei creditori e non è in grado di offrire ai già menzionati alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura: pertanto può rientrare tra i debitori “incapienti” così come previsto dall’art. 283 citato;
Rilevato che la parte ricorrente ha prodotto, unitamente alla domanda, la documentazione prevista dal comma terzo della norma in esame, nonché la relazione particolareggiata dell’O.C.C., ai sensi del terzo comma della stessa norma, a corredo dell’istanza di richiesta di esdebitazione del debitore incapiente, nella quale il Gestore della crisi ha confermato gli indicati parametri reddituali e patrimoniali di incapienza;
Rilevato che parte istante, nei cinque anni precedenti la domanda, non ha fatto ricorso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, né risulta che abbia compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni;
Ritenuto che, in base alle risultanze in atti, ed in particolare alla menzionata relazione particolareggiata circa le ragioni dell’indebitamento, sussistano i requisiti di meritevolezza della parte debitrice, l’assenza di atti in frode ai creditori da parte della medesima e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento;
Considerato inoltre più analiticamente, esaurito il preliminare vaglio di cui sopra, quanto segue.
La ricorrente ha chiesto in origine l’apertura di liquidazione controllata prospettando l'indebitamento complessivo di circa 150 mila euro, derivante da debiti bancari e tributari, mettendo a disposizione la somma mensile di 80 € per un totale di 2880 euro nell'intero arco triennale della liquidazione. Ha esposto di essere titolare di uno stipendio di 700 € mensili, cui si aggiunge l'assegno unico non costituente reddito per un totale complessivo di 922,60 euro. Lo scrivente giudice delegato ha rappresentato l'impraticabilità della procedura visto che le spese in prededuzione per compenso dell’ OCC e dell’Advisor, con le debite graduazioni, sono superiori alla somma totale messa a disposizione della procedura e pertanto non vi sarebbe alcun effetto satisfattorio per alcuno dei creditori.
Non era quindi possibile in tale contesto l'apertura di liquidazione controllata e a tali rilievi critici la parte interessata, con il supporto della relazione particolareggiata dell’OCC, ha replicato chiedendo all'udienza del 22 ottobre scorso l'apertura di procedura di esdebitazione per incapienza del debitore ai sensi dell'articolo 283 del Codice della crisi: determinando in tal modo la competenza monocratica per tale procedura esdebitatoria, la cui ammissibilità è fatta palese dalle risultanze dell’analisi economico-patrimoniale svolta dall’OCC e dalle precedenti considerazioni.
L’effetto esdebitatorio si riflette anche sulla procedura esecutiva in corso, (pignoramento presso terzi, r.g. 640/2024), dovendosi segnalare al G.E. procedente – già allertato fin dall’udienza scorsa - l’esito al momento favorevole della procedura esdebitatoria, che interessa anche il credito di cui all’esecuzione r.g. 640/2024 e di cui dà conto anche la relazione dell’OCC dr. BENZI.
Infine, quanto alle forme oppositive, si deve tenere presente l’intervenuta modifica del co. 8 del più volte citato art. 283 CCI
P.Q.M.
RICONOSCE
Alla parte ricorrente Sig.ra STEFANIA GAMBUTI GMBSFN75T64D969R l’esdebitazione prevista dall’art. 283 Codice della Crisi
MANDA
La parte debitrice a comunicare per il tramite dell’OCC il presente decreto a tutti i creditori;
AVVISA
i creditori che possono proporre reclamo avverso il presente decreto entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso a norma dell’art. 124 CCI;
DISPONE
che la parte debitrice presenti, entro il 30 giugno di ogni anno, per la durata di TRE anni, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1, 2 e 7 dell’art. 283 CCI;
MANDA
all’O.C.C. di riferimento per la periodica verifica dei precedenti adempimenti relativi alle sopravvenienze redditual/patrimoniali riferendone a questa A.G. entro 1 mese dai depositi della parte ricorrente; nonché per le iniziative conseguenti all’esdebitazione in punto di procedibilità delle espropriazioni in corso
DISPONE
la pubblicazione del presente decreto sul sito Internet del Ministero della Giustizia. Avviso urgente al GE Avv. GASTALDO per le statuizioni di competenza nel procedimento rgem 640/2024 a carico della medesima ricorrente.
Si comunichi.
Genova, 30/10/2024
Il Giudice Unico des.
Dr. Roberto Braccialini
VOLTERRANI LORIS DUILIO
stato passivo esecutivo depositato nel fascicolo della L.C. 48/2024 in linea dal 27 marzo 2025 fino al 26 settembre 2025
Decreto fissazione limiti mantenimento in linea dal 6 novembre 2024 fino al 6 novembre 2027
Sent. n. 165/2024 pubbl. il 04/11/2024 Rep. n. 216/2024 del 04/11/2024 Ist. n. 1 dep. 04/11/2024 in linea dal 6 novembre 2024 fino al 6 novembre 2027

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 6 novembre 2024 fino al 6 novembre 2027
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Volterrani Loris Duilio (C.F. VLTLSD75A30D969J), assistito dalla dott.ssa Maria Pellegrino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Genova (GE), Via XX Settembre n. 3/10. Con il dott. Emanuele Chiarabini in qualità di OCC.
Rilevato che, con ricorso depositato il 18.09.2024, Volterrani Loris Duilio ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato infatti che:
- la condizione di sovraindebitamento risulta essere dovuta dalla difficoltà e, come si legge nel ricorso, da “errori di valutazione che hanno portato all’accumulo dei debiti fiscali che per l’aggiunta di interessi e sanzioni hanno determinato una rilevante esposizione”.
Orbene, le dedotte difficoltà ed i dedotti errori di valutazione si raccordano alla conduzione dell’impresa artigiana “Loris Volterrani & C Marmi e graniti S.n.c.”, P. IVA 03768470100, avente ad oggetto il taglio e la modellatura di marmi funerari, ereditata dal padre Luigi e di cui risultavano soci il ricorrente e la di lui madre, Sig.ra Occhio. Nell’anno 2015 quest’ultima esce dalla società e pertanto, nell’anno 2016, la predetta società viene posta in liquidazione per mancata ricostituzione della pluralità dei soci e poi cancellata dal registro delle imprese.
Il ricorrente tentava poi di non disperdere l’attività di impresa esercitando la medesima attività tramite l’azienda “Loris Volterrani Marmi e Graniti”, P. IVA 03768490108, sotto forma di impresa individuale; quest’ultima viene aperta nell’anno 2016 e cancellata dal registro imprese in data 03.02.2021.
Affianco a tali due imprese ne esisteva una terza, “Onoranze funebri di Loris Volterrani & C. S.a.s.”, P. IVA 03768490108, ereditata anch’essa dal defunto padre Luigi e con soci il ricorrente e la di lui madre, Sig.ra Occhio; viene posta in liquidazione nell’anno 2020 e cancellata dal registro delle imprese in data 03.02.2021.
Si ritiene che le “difficoltà” e gli “errori di valutazione”, per come dedotti in ricorso, dovranno essere di più approfondita trattazione in sede di esdebitazione;
- il ricorrente risulta essere occupato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal giorno 01.10.2020, presso la società “Campilio & Mangini Impresa funebre S.r.l.”, percependo un reddito mensile di euro 1.800,00 oltre alla 13° e 14° mensilità;
- risulta coniugato, senza prole, con la sig.ra Erika Campanini, la quale percepisce un reddito mensile di euro 1.000,00;
- per quanto dedotto nel ricorso, non risulta titolare di alcun bene mobile registrato né dichiara di possedere beni mobili di valore;
- risulta essere titolare di conto corrente presso Unicredit con saldo pari ad euro 7,06 e di conto Banco Posta con saldo pari ad euro 173,47;
- risulta essere titolare di due beni immobili assieme alla madre, Sig. Occhio, per la quota di 1/4 – la titolarità della restante quota di 3/4 in capo alla predetta -: il primo sito in Genova, Via Bobbio n. 37, che costituisce la casa coniugale ove la sig.ra Occhio risulta titolare del diritto di abitazione, dal valore di mercato pari ad euro 161.500 – valore O.M.I. indicato in euro 99.275,00 -; il secondo sito in Frabosa Sottana in provincia di Cuneo, sempre per le suddette rispettive quote di contitolarità, dal valore di mercato pari ad euro 102.950,00 – valore O.M.I. indicato in euro 97.625,00 -;
- risulta una situazione debitoria complessiva pari ad euro 547.051,19, riferibili a posizioni nei confronti di enti pubblici (in particolare: ADER per mancato pagamento irpef, Ira ed Iva; INPS; Comune di Genova; Regione Liguria; CCIAA di Genova);
- - risulta calcolata una quota incomprimibile pari ad euro 1.620,00, partecipando il ricorrente alle spese familiari per tale somma ed in percentuale del 65%; queste ultime vengono individuate in complessivi euro 2.500,00 mensili a fronte della percezione di due stipendi, di euro 1.800,00 ed euro 1.000,00, pari quindi ad una disponibilità mensile del nucleo familiare – composta dal solo ricorrente e dalla di lui moglie – per complessivi euro 2.800,00.
Ritiene il Collegio, diversamente da quanto prospettato nel ricorso e nella relazione dell’OCC e in base alle seguenti circostanze: reddito mensile netto percepito dal sig. Volterrani e dalla Sig.ra Campanini, individuabili in complessivi euro 2.800,00 derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; mancanza di figli della coppia; due immobili di proprietà e non in locazione, di cui uno adibito a residenza coniugale su cui insiste il diritto di abitazione della sig.ra Occhio, madre del ricorrente; che sia invece possibile individuare nella diversa somma di euro 1.300,00 mensili per 12 mensilità la quota di reddito del debitore intangibile da parte della liquidazione con conseguente conferimento alla procedura dell’eccedenza mensile che, quindi, il ricorrente dovrà versare alla procedura per 36 mesi (al momento, si tratta di euro 500,00 mensili oltre la 13° e 14° mensilità, salvi futuri aumenti o emolumenti);
considerato, infatti, che non può considerarsi acquisibile alla liquidazione il reddito percepito dalla moglie del ricorrente ma che, tuttavia, di esso si deve necessariamente tenere conto nella valutazione del tenore di vita globale goduto dai coniugi e quindi nella determinazione delle somme necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, come prevede l’art. 268 co. 4 lett. b) CCII;
inoltre, verrà messo a disposizione della procedura il ricavato della vendita dell’immobile sito in Frabosa Sott. (CN) per la titolarità totale delle quota, in quanto per come dedotto in ricorso la sig.ra Occhio presta il consenso alla vendita della sua quota di 3/4 assieme alla quota di 1/4 del ricorrente; inoltre, mette a disposizione della procedura la liquidazione della quota di 1/4 dell’abitazione sita in Genova, ove è presente il diritto di abitazione della sig.ra Occhio, pari ad euro 12.000,00 così come risultante da offerta di acquisto avanzata dal coniuge sig.ra Erika Campanini;
Ritenuto, inoltre, che la 13° e la 14° mensilità andranno acquisite alla procedura nella sola misura del 50%, al fine di non svilire l’attività lavorativa del ricorrente ed a tutela di quest’ultimo;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI,
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Volterrani Loris Duilio (C.F. VLTLSD75A30D969J);
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatore il dott. Emanuele Chiarabini;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva:
- a) al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- b) nei Pubblici Registri Immobiliari in relazione ai beni immobili oggetto della presente procedura di liquidazione di seguito identificati:
sito in Genova, Via Bobbio n. 37, Foglio STA 32, Particella 78, Sub. 9;
sito in Frabosa Sottana (CN), Foglio 27, Particella 42, Sub. 39;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 31/10/2024.
il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
ROBERTO DE BASTIANI e ANTONELLA CAPUTO
liquidazione controllata n.43/2024 e 44/2024
Stato passivo liquidazione controllata 43/2024 Caputo Antonella in linea dal 20 ottobre 2025 fino al 19 aprile 2026
Stato passivo liquidazione controllata 44/2024 De Bastiani Roberto in linea dal 20 ottobre 2025 fino al 19 aprile 2026
in linea dal 5 novembre 2024 fino al 4 novembre 2027
Sent. n. 158/2024 pubbl. il 11/10/2024 Rep. n. 205/2024 del 11/10/2024
Decreti di fissazione limite mantenimento

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 5 novembre 2024 fino al 4 novembre 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
ROBERTO DE BASTIANI CF DBSRRT66L07C621V
Assistito dall’STEFANO MARCHI
Rilevato che, con ricorso depositato il 9.10.24
Roberto De Bastiani, C.F. DBSRRT66L07C621V, nato a Chiavari il 07/07/1966, residente in Lavagna, Piazza Torino civ. 30 int. 5 Lavagna (GE), e Antonella Caputo, C.F. CPTNNL60B69M208A, nata a Lamezia Terme il 29/02/1960, residente in Lavagna, Piazza Torino civ. 30 int. 5 Lavagna (GE), tra loro
coniugati hanno chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo
successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore la dott.ssa Olga Russo
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10/10/2024
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialin
n. 201/2024 sentenza omologazione piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in linea dal 27 dicembre 2024 fino al 26 dicembre 2027
P.U. 224-1-2024 decreto di apertura procedimento di omologa piano ristrutturazione in linea dal 5 novembre 2024 fino al 4 maggio 2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 27 dicembre 2024 fino al 26 dicembre 2027
Omologazione Piano di ristrutturazione
dei debiti del Consumatore (art. 70.7 CCI)
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al N.R.G. 224/2024 presentato da:
Occhio Rina (C.F. CCHRNI49M64D969P), assistita dalla dott.ssa Maria Pellegrino in qualità di advisor e dal dott. Eugenio Chiarabini in qualità di OCC.
Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
visto il provvedimento ex art. 70.1 CCI del 31.10.2023 emesso dall’intestato Tribunale, con cui la proposta ed il piano - modificato con integrazione del 17.10.2024 - del consumatore depositato dal predetto debitore venivano valutati ammissibili ed il cui contenuto deve, in questa sede, intendersi integralmente riportato e trascritto;
osservato che la proposta ed il piano:
- sono stati pubblicati sul sito web del Tribunale/del Ministero della Giustizia;
- sono stati comunicati a mezzo pec dall’OCC a tutti i creditori come risulta da deposito del 17.12.2024, ove risultano le mail PEC di accettazione e consegna inviate a: Comune di Genova, Inail, INPS, Agenzia delle Entrate; Agenzia delle Entrate – Riscossione;
considerato che non sono state depositate osservazioni nel termine di giorni 20, così come dedotto dall’OCC in data 09.12.2024 e per come risulta dalle suddette e-mail PEC, inviate in data 06.11.2024;
ritenuto di confermare il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano presentato con modificazione del 17.10.2024 e, quindi, limitatamente ai debiti afferenti alle due società s.a.s. ove la debitrice rivestiva la qualifica di socio accomandante, in quanto al di fuori di tale ultima posizione societaria la stessa non può essere qualificata “consumatore” e, quindi, i relativi debiti non ricadranno nella presente omologazione;
considerato, infatti, che tali debiti sono riferibili esclusivamente a posizioni fiscali e che, quindi, non si configurano come debiti riconducibili strettamente all’attività di
impresa nel momento in cui la ricorrente ricopriva la posizione di socio accomandante in ragione della loro qualificazione come “redditi da capitale” di cui all’art. 44 co. 1 lett. e) TUIR e, come tali, tassati “per trasparenza”. Il regime della tassazione per trasparenza si applica a particolari tipologie di società come società di persone e società in accomandita semplice ed in base a questo regime, gli utili e i redditi prodotti dalla società non sono assoggettati a tassazione a livello societario ma sono attribuiti ai soci in proporzione alle quote di partecipazione;
considerato infatti che la posizione di socio accomandante non prevede l’esercizio di attività di impresa, né in via diretta né in via indiretta, limitandosi detta tipologia di socio ad apportare una quota di capitale sociale rispondendo, quindi, nei limiti di detta quota configurandosi, quindi, come posizione derivante da mera partecipazione societaria non attiva;
ritenuto quindi che tra il socio accomandante e l’esercizio dell’attività di impresa della s.a.s. difetti quel nesso di interdipendenza funzionale che impedisce viceversa di configurare il socio accomandatario come consumatore - partecipando quest’ultimo, differentemente che dal socio accomandante, in via diretta all’attività societaria – e che quindi, per i debiti erariali contratti dalla società, in virtù del suddetto difetto eziologico, risulta possibile configurare la qualifica di consumatore in capo all’accomandante;
considerato infatti che il reddito di partecipazione agli utili societari del socio di una società di persone costituisce, ai fini dell'Irpef, reddito proprio del contribuente - al quale è imputato sulla base di una presunzione di effettiva percezione - e non della società, senza che rilevi in contrario la eventuale circostanza che egli non abbia ancora percepito, rimanendone peraltro creditore, gli utili ai quali, a norma dell'art. 2262 cod. civ., ha diritto, per aver rinviato ad altro esercizio l'esazione del credito, o per aver reinvestito gli utili medesimi in attività sociali o per qualsiasi altra ragione (Cass. 24 luglio 2009, n. 17362; Cass. 12 marzo 2002, n. 3539). Muovendo da tale premessa il socio in questione può essere considerato consumatore in quanto tale è, a norma della lett. e) dell'art. 2 ccii, anche il socio persona fisica di una società che agisce per "i debiti estranei a quelli sociali". Se, come detto, il debito erariale riconducibile ad Irpef e contributi previdenziali, seppur conseguente alla percezione di un reddito da partecipazione sociale, deve considerarsi estraneo ai debiti sociali in quanto non funzionale allo svolgimento dell'attività imprenditoriale, tale debito deve ritenersi personale del socio, tale da non precludere l'attribuzione allo stesso della qualifica di consumatore;
considerato che tale conclusione, per le ragioni sopra viste, può essere riconducibile al solo socio accomandante proprio perché quest’ultimo riveste una posizione in partecipazione societaria, difettando il nesso funzionale con l’esercizio in via diretta o indiretta dall’attività di impresa, dovendosi affermare che proprio il difetto di tale nesso permette la qualifica di consumatore laddove invece la posizione di socio
accomandatario, ove risulta presente il suddetto nesso, impedisce detta riconduzione;
ritenuta, sulla base della relazione dell’OCC allegata al ricorso, la fattibilità del piano proposto;
visto l’art. 70.7 CCII;
P.Q.M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da Occhio Rina (C.F. CCHRNI49M64D969P) per come modificato con memoria integrativa del 17.10.2024 e, quindi, in relazione ai soli debiti contratti dalle società strutturate in accomandita semplice ove rivestiva la qualifica di socia accomandante;
dispone che l’OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia per tutta la durata della procedura. Il Tribunale, con il decreto che dichiarerà eseguito il piano, ordinerà la cancellazione della pubblicazione;
dispone che l’OCC comunichi la presente sentenza ai creditori ex art. 70 co. 8 CCII;
Manda all’OCC di effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano.
Dichiara chiusa la procedura.
Visto l’art. 71 CCII:
- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato comprese le vendite e le cessioni di quanto previsto dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati e, comunque, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC assicurando adeguate forme di pubblicità al fine di garantire la massima partecipazione possibile;
- dispone che l’OCC vigili sull’esatto adempimento del piano rivolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emergere, sottoponendole al Giudice quando necessario;
- dispone che l’OCC ogni sei mesi relazioni l’Ufficio sullo stato di esecuzione e che, terminata tale fase, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.
Si comunichi.
Genova, 18.12.2024
Il Giudice
Dott. Tommaso Sdogati
in linea dal 5 novembre 2024 fino al 4 maggio 2025
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
DECRETO di apertura
Procedura di omologazione Piano del Consumatore
(art. 70.1 CCI)
Nel procedimento R.G. n. 224 / 2024
Il Giudice dott. Tommaso Sdogati,
visto il ricorso depositato in data 19.09.2024 dalla Sig.ra Occhio Rita (C.F. CCHRNI49M64D696P), elettivamente domiciliata presso lo studio della dott.ssa Maria Pellegrino sito in Genova, Via XX Settembre n. 3/10, con cui è stata domandata l’apertura del procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCI;
assistita dall’Avv. Emanuele Chiarabini in qualità di OCC;
vista la documentazione allegata al ricorso introduttivo;
considerato che il Tribunale adito, con il presente decreto, procede ad uno scrutinio astratto dell’ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che verrà rivalutato ed approfondito in sede di eventuale omologa della proposta de quo;
considerato che la Sig.ra Occhio appare potersi qualificare, ad una valutazione prima facie da rivalutare all’esito delle osservazioni dei creditori, come “consumatore” ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. e) CCII, in quanto nella contrazione dei debiti di cui al suddetto ricorso, risulta la prova che egli abbia agito in tale qualità e, pertanto, per scopi estranei all’attività di impresa in relazione alla sola posizione di socia accomandante;
ritenute infatti condivisibili le osservazioni effettuate dal ricorrente con memoria autorizzata resa a chiarimenti del 17.10.2024 limitatamente alla predetta posizione, in quanto la qualità di socio accomandante risulta posizione a latere dell’organizzazione societaria per quanto riguarda la gestione e l’amministrazione societaria e la contrazione dei debiti sociali;
ritenuto che tali debiti, riferibili esclusivamente a posizioni fiscali, non si configurino come debiti riconducibili strettamente all’attività di impresa nel momento in cui la ricorrente ricopriva la posizione di socio accomandante in ragione della loro qualificazione come “redditi da capitale” di cui all’art. 44 co. 1 lett. e) TUIR tassati “per trasparenza” – tale configurazione, come detto, si approfondirà nel proseguio della procedura in sede di omologa o meno del Piano -;
ritenuto poi che ad una tale qualificazione non osta il novellato art. 2 CCII, ove comprende tra i “consumatori” anche i soci delle società di cui ai Titoli III, IV e VI del c.c.;
ritenuto pertanto applicabile al suddetto il procedimento de quo, previsto dagli artt. 67 e ss CCII – fermo restando le eventuali osservazioni, sulla questione, da parte dei creditori – e che risulta la competenza del Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell’art. 67 co. 6 CCII;
constatato che la domanda è corredata:
- dall’elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle relative cause di prelazione;
- dall’elenco della consistenza e della composizione del patrimonio del consumatore;
- dall’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni, che non risultano effettuati;
- risultano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- dall’elenco di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo famigliare con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;
considerato che la relazione dell’OCC appare completa in quanto contiene:
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni che non si ritiene essere state contratte con dolo o colpa grave – accertamento che, viceversa, sarà demandato in sede di esdebitazione nei confronti del Sig. Volterrani, figlio della sig.ra Occhio e, come tale, ammesso a procedura di L.C. in quanto socio accomandatario delle medesime società di cui era socia accomandante l’odierna ricorrente; al riguardo, infatti, quest’ultimo rivestiva la predetta qualifica e, pertanto, attore principale ed esclusivo della gestione societaria con correlate scelte di politica aziendale - ;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l’indicazione presunta dei costi della procedura, puntualmente riportati nonché della sua durata, stimata in 24 mesi dall’omologa della proposta;
constatata, altresì, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII, non ritenendosi dagli elementi probatori acquisiti che la sig.ra Occhio abbia causato il proprio indebitamento per dolo/frode/colpa grave fermo restando, anche sul punto, eventuali osservazioni di senso contrario da parte dei creditori;
ACCERTATA QUINDI L’AMMISSIBILITA’ ASTRATTA DELLA PROPOSTA E DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PRESENTATO DALLA SIG.RA OCCHIO RITA COME MODIFICATO CON MEMORIA DEL 17.10.2024;
P.Q.M.
DISPONE l’ammissione della Sig.ra Occhio Rita alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss CCII dichiarandone l’apertura in relazione al Piano modificato come da memoria integrativa del 17.10.2024, ossia limitatamente ai debiti afferenti le società di persone nella forma societaria S.A.S. in cui rivestiva la posizione di socia accomandante – con esclusione, quindi, dei debiti sociali afferenti la S.N.C. che invece, come tali, restano fuori dalla presente procedura in quanto non risulta qualificabile, rispetto a questi ultimi, la qualifica di “consumatore” in ragione della responsabilità illimitata non differenziata tra soci -;
DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data pubblicata la proposta, il piano ed il presente decreto nell’apposita sezione web del sito internet del Tribunale;
DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30 autorizzando la notifica a mezzo pec o posta raccomandata A/R;
AVVISA i creditori:
- che dovranno comunicare all’OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto e che, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra potranno presentare osservazioni inviandole all’indirizzo pec dell’OCC;
DISPONE che l’OCC, nel termine di 10 gg successivi alla scadenza del suddetto termine assegnato ai creditori per le osservazioni, sentito il debitore, RIFERISCA a questo Giudice proponendo, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie, depositando apposita relazione completa di tutta la documentazione attestante le comunicazioni effettuate e le osservazioni ricevute.
Si comunichi.
Genova, 31.10.2024
Il Giudice
Dott. Tommaso Sdogati
Sent. n. 41/2024 pubbl. il 29/10/2024
Rep. n. 41/2024 del 29/10/2024
N. 46-1/ -1/2024 PROCEDIMENTO UNITARIO

TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 4 novembre 2027
riunito in camera di consiglio nelle persone delle seguenti magistrate:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente
dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel. est.
dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL’ART. 270 CCII
letti gli atti e sentita la relazione della Giudice delegata la trattazione ex art 41 comma 6 CCII;
esaminati, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato da
PAOLO MARZULLO, nato a Siena (SI) il 24/08/1967, C.F.: MRZPLA67M24I726O e CINZIA VIGNI, nata a Siena (SI)il 12/05/1973 C.F.: VGNCNZ73E52I726I, entrambi residenti in Via della Libertà n° 21 –Monteriggioni (SI), elettivamente domiciliati in Piazza della Repubblica n° 13 –58043 Castiglione della Pescaia (GR), presso lo studio dell' Avvocato Alessio Fiacchi del Foro di Grosseto (C.F.: FCCLSS87T20E202O), che li rappresenta e difende come da procura in atti e la relazione particolareggiata depositata dall’OCC dott. Ciro Lenti;
rilevato che la giudice delegata la trattazione ex art 41 comma 6 CCII ha provveduto all’audizione del debitore e dell’OCC all’udienza del 28/08/2024 riservando all’esito di riferire al Collegio per la decisione;
visti gli artt. 268 ss. CCII;
ritenuta la propria competenza per territorio, poiché i debitori – residenti in Monteriggioni (SI) nel circondario del Tribunale di Siena - hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
ritenuto che la presentazione del ricorso per la liquidazione controllata da parte di due membri della stessa famiglia sia ammissibile atteso che la disciplina di cui all’art. 66 CCII, già applicabile in via analogica anche alla liquidazione controllata, è ora espressamente estesa anche a tale procedura a seguito della novella apportata con D. lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (in G.U. 27/09/2024, n.227), precisandosi che le masse attive e passive rimangono distinte;
ritenuto che sussistano i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:
- ricorrenti versano in uno stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 1, comma 2, lett. c del CCI come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»), poiché non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell’OCC;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;
- l’OCC ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
rilevato, in merito al passivo illustrato nel ricorso, che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell’art. 273 CCI, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell’articolo 201 CCI;
osservato, in proposito, che l’art. 6 CCI, che ha eliminato il concetto della “funzionalità” precedentemente disciplinato dall’art. 111, ultimo comma, l.f., non contempla tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell’OCC;
osservato che la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore, anche sopravvenuti nel corso della procedura, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall’apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall’art. 268 comma 4 CCII che esclude dalla liquidazione «i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»; osservato che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile, all’esito della relazione di inventario da effettuare ai sensi dell’art. 272 CCII;
precisato, ulteriormente, che è rimesso al liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato, l’esercizio ai sensi dell’art. 274 CCII delle azioni volte a conseguire la disponibilità di beni, recuperare crediti e/o far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori e che pertanto il liquidatore stesso provvederà a verificare le azioni restitutorie/recuperatorie da instaurarsi;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato;
osservato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato dal Tribunale nella presente sentenza poiché, diversamente da quanto previsto dall’art. 14 quinquies l. n. 3/2012, costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
precisato che nell’ambito della liquidazione controllata non è ammessa la presentazione di un “piano” o di una “proposta”, nella quale vengano indicati i beni e l’entità delle somme poste a sostegno della procedura, non trattandosi di un accordo proposto ai creditori, ma di una procedura a carattere universale riguardante tutti i beni, anche futuri, del debitore, a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore stesso, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall’apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall’art. 268, co. 4, CCII e che, pertanto, risultano parimenti irrilevanti in questa fase le eventuali previsioni esposte nella propria relazione dal professionista incaricato quale gestore della crisi;
ritenuto che deve, pertanto, ordinarsi l’acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni del debitore (attesa la richiamata natura universale della procedura);
rilevato, tuttavia, che ai sensi dell’art. 270, co. 2, lett. e) CCII il tribunale può autorizzare il debitore a utilizzare alcuni beni, in presenza di gravi e specifiche ragioni e che il gestore ha evidenziato che le due autovetture intestate ai debitori e di modico valore sono utilizzate dal nucleo familiare per gli spostamenti del Marzullo presso il luogo di lavoro e per le esigenze familiari primarie;
ritenuto che, in virtù delle ragioni dedotte dai ricorrenti e confermate dal gestore, possa essere autorizzato, nelle more della liquidazione, l’utilizzo delle due autovetture Opel targata EZ805CR immatricolata nel 2015, intestata a Paolo Marzullo e Hyundai targata EZ159AP immatricolata nel 2015, intestata a Cinzia Vigni;
osservato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII;
ritenuto, infine, che le cessioni del quinto dello stipendio sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, la quale, come anzidetto, comporta in capo al debitore lo spossessamento dei beni, con conseguente apertura del concorso formale e sostanziale tra i creditori e applicazione analogica dell’art. 151 CCII previsto per la liquidazione giudiziale, alla luce del quale i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell’accertamento del passivo (cfr. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Verona, 20.9.2022; Tribunale Modena, 8.2.2023; Tribunale Mantova, 20.4.2023; Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 11.5.2023);
letto l’art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento” e ritenuto che, nella specie, possa confermarsi il professionista nominato dall’OCC anche quale liquidatore;
letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale «dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»;
rilevato che, nel caso di specie, il debitore non svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII;
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di PAOLO MARZULLO, nato a Siena (SI) il 24/08/1967, C.F.: MRZPLA67M24I726O e CINZIA VIGNI, nata a Siena (SI)il 12/05/1973 C.F.: VGNCNZ73E52I726I, entrambi residenti in Via della Libertà n° 21 –Monteriggioni (SI);
nomina giudice delegata la dott.ssa Valentina Lisi;
conferma come liquidatore il dott. CIRO LENTI;
rimette alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all’art. 268, comma 4, lett. b), CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo, ad eccezione dei seguenti beni mobili registrati con riferimento ai quali autorizza i ricorrenti all’utilizzo provvisorio nelle more della liquidazione: automobile Opel targata EZ805CR immatricolata nel 2015, intestata a Paolo Marzullo e automobile Hyundai targata EZ159AP immatricolata nel 2015, intestata a Cinzia Vigni, di cui autorizza l’uso temporaneo sino alla relativa liquidazione;
ordina altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l’eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCI;
dà atto che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
dispone che il liquidatore provveda immediatamente all’inserimento della sentenza nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;
dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).
Si comunichi alle parti e all’OCC/liquidatore.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 25/10/2024.
La giudice est.
Dott.ssa Valentina Lisi
La Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao
Sent. n. 164/2024 pubbl. il 30/10/2024 Rep. n. 215/2024 del 30/10/2024
decreto di fissazione dei limiti del mantenimento LC 46 e 47 procedura n.232/2024

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 3 novembre 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione controllata di:
Menotti Maddalena Paola, C.F. MNTMDL79M49H212G, residente in Genova, Via Robino, civ. 80/7, e Rolla Isabella Antonia, C.F. RLLSLL39E70D969K, residente in Genova, Via Robino, civ. 80/7;
rilevato:
- che, con ricorso depositato il 4/10/2024, le ricorrenti hanno chiesto in proprio, ai sensi dell’art. 268/1 CCII, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i loro beni;
- che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65/2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
- che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuto:
- che sussista la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27 commi 2 e 3 CCII, poiché le ricorrenti sono residenti nel circondario del Tribunale di Genova;
- che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, commi 1 e 2, CCII;
- quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, che sia completa la documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- che la relazione dell’OCC allegata all’istanza, anche alla luce dei chiarimenti di cui all’udienza del 18/10/2024 sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269/2 CCII;
- che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento di parte ricorrente ai sensi dell’art. 2/1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- che pertanto, anche alla luce dell’attivo realizzabile possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270/2 lett. c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;
ritenuto altresì che solo il compenso dell’OCC sia prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 CC perché non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori, perché non potrebbero ritenersi sorti
in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII;
- Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Menotti Maddalena Paola, C.F. MNTMDL79M49H212G, residente in Genova, Via Robino, civ. 80/7, e Rolla Isabella Antonia, C.F. RLLSLL39E70D969K, residente in Genova, Via Robino, civ. 80/7;
- nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- conferma liquidatore il Dott. Rodolfo GILLANA e precisa che la liquidazione del compenso avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 275 CCII;
- dichiara la cessazione delle eventuali cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- dispone che il liquidatore: • inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione di tre anni nonché presso il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa e la trascriva in conformità all’art. 270/2 lett. g) CCII (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- con scadenza semestrale dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275/3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita dei beni immobili eventualmente caduti in procedura di liquidazione – previe le verifiche previste dagli artt. 567, 568 e 569 CPC – e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti di vendita all’anno e lo invita a procedere.
Genova, 24/10/2024.
Il Giudice estensore
Pietro Spera
Il Presidente
Roberto Braccialini
sentenza n. 162 di apertura liquidazione controllata L.C. 45/2024
Stato passivo liquidazione controllata 45/2024 in linea dall'11 febbraio 2025 al 10 agosto 2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 27 ottobre 2027
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Grilli Marcella (CF GRLMCL63L57D969D), assistito dal dott. Rodolfo Gillana e con l’ausilio del dott. Marco Lonati in qualità di OCC.
Rilevato che, con ricorso depositato il 16.10.2024, Grilli Marcella ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento
per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato infatti che la principale causa del sovraindebitamento risiede nell’accensione di un mutuo ipotecario con INPDAP (oggi confluita in INPS) in data 17.7.2009 per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione sito in Genova, Via Capri n. 11/18B, censito al NCU del Comune Genova, foglio GEC/5, particella 1111, sub 42, zona cens. 1, Cat. A/3, Classe 3, Consistenza 4 vani, Rendita € 568,10.
Il prezzo della compravendita veniva fissato in € 143.000,00 ed il pagamento avveniva: quanto ad € 19.421,69 mediante risorse proprie dei coniugi; quanto ad € 123.578,31 mediante contratto di mutuo ipotecario con INPDAP per la complessiva somma di € 127.000,00. Da tale somma venivano detratte le spese di amministrazione, gli interessi di preammortamento e l’imposta sostitutiva cosicché al venditore veniva versata la predetta somma di € 123.578,31.
All’epoca la ricorrente era coniugata (dal 29.6.2002). La successiva separazione dal marito, terzo datore di ipoteca, e il mancato versamento degli alimenti e del 50% delle rate del mutuo da parte di quest’ultimo, unita all’impossibilità a svolgere straordinari nell’ambito dell’attività lavorativa, oltre al sopraggiungere di impreviste spese mediche, ha causato l’impossibilità a fronteggiare gli impegni per il rimborso delle rate di mutuo e delle spese di amministrazione dell’immobile.
Ad oggi il coniuge separato ha provveduto a sottoscrivere assenso alla vendita della propria quota del 50% dell’immobile di sua proprietà al fine di cancellare il debito maturato nei confronti dell’INPS.
Considerato che la ricorrente abita assieme alla propria figlia Laura Fresta, nata in data 01.10.2003, studentessa universitaria, in un immobile condotto in forza di un contratto di locazione stipulato con A.R.T.E. della Provincia di Genova in data 3.4.2023. La durata è fissata in 8 anni ed il canone annuale è fissato in euro 1.807,35 (euro 150,61 mensili);
Considerato che la ricorrente non risulta titolare di beni mobili registrati né di beni mobili di valore; inoltre, non risulta avere conti correnti con disponibilità di attivo;
Considerato che la ricorrente risulta essere dipendente di ASL 3 Liguria con la qualifica di operatore socio-sanitario, percependo una retribuzione netta di euro 1.426,41 su cui gravano le seguenti trattenute:
- mensile di euro 197,26 a seguito di cessione del quinto dello stipendio. Risulta infatti che in data 19.10.2015 l’INPS abbia concesso alla Sig.ra Grilli un prestito pluriennale di € 20.000,00 avente ad oggetto “Anticipata estinzione o riduzione mutuo ipotecario.
- mensile di euro 200,00 in favore del Condominio di Via Capri n. 11 a seguito del provvedimento di assegnazione reso dal G.E., avendo il predetto Condominio chiesto ed ottenuto due decreti ingiuntivi per somme relative a spese di amministrazione non pagate;
- mensile di euro 83,50 a seguito di pignoramento presso terzi, fondato su atto di precetto notificato da INPS nel giugno 2024 per la somma di euro 127.349,95;
Le trattenute complessivamente effettuate sullo stipendio a titolo di pignoramenti/cessioni ammontano ad € 480,76 (197,26+200,00+83,50) e portano conseguentemente ad un netto disponibile in busta paga pari ad € 955,00 circa.
Considerato che risultano debiti per un totale di euro 158.849,53;
Considerato che l’OCC calcola una quota incomprimibile mensile pari ad euro 1.438,95 costituita nel seguente modo:
- Spese universitarie figlia euro 50,00;
- Abbonamento amt figlia euro 16,67;
- Abbonamento amt Sig,ra Grilli euro 20,00
- Spese energia elettrica euro 40,00
- Spese Iren euro 25,00
- Spese Alimentari euro 500,00
- Vestiario euro 100,00
- Spese mediche/farmacia euro 250,00
- Spese affitto euro 150,61
- Spese amm.ne immobile in locazione euro 141,67
- Spese amiu euro 25,00
- Telefoniche Sig.ra Grilli euro 10,00
- Telefoniche figlia Fresta Laura euro 10,00
- Fondo imprevisti euro 100,00;
Considerato pertanto che risulta equo e congruo individuare una quota incomprimibile di euro 1.376,41 per 36 mesi, con conseguente obbligo di corresponsione alla procedura della somma di euro 50,00 mensili così come proposto dalla ricorrente, dovendosi osservare che oltre a tale conferimento in denaro risulterà conferito alla procedura il ricavato della vendita dell’immobile sito in Via Capri n. 11 ed in ragione delle circostanze di fatto sopra riportate – in particolare, convivenza con figlia universitaria e reddito netto mensile -;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144
CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14
quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Grilli Marcella (CF. GRLMCL63L57D969D);
nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatore il dott. Marco Lonati;
ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi
e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 22/10/2024
il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
CACICIA ROSALIA LORENA
procedimento R.G.180 /2024 decreto apertura procedimento omologa piano ristrutturazione debiti del consumatore in linea dal 28 ottobre 2024 fino al 27 aprile 2025
Proposta e piano in linea dall'11 novembre 2024 al 10 maggio 2025
Sent. n. 25/2025 pubbl. il 28/01/2025 Rep. n. 25/2025 del 28/01/2025 Ist. n. 1 dep. 28/01/2025 omologa della procedura di ristrutturazione debiti del consumatore in linea dal 4 febbraio 2025 fino al 3 febbraio 2028

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali
Procedura di omologazione
RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE
SENTENZA di OMOLOGAZIONE
(ART. 70.7 Codice della Crisi)
in linea dal 4 febbraio 2025 fino al 3 febbraio 2028
BRUNO BELTRAME
apertura liquidazione controllata 47/2025 in linea dal 3 luglio 2025 fino al 2 luglio 2028
sentenza n. 32/2025 omologa concordato minore in linea dal 21 febbraio 2025 fino al 20 febbraio 2028
Procedura N. 244/2024 decreto apertura concordato minore - in linea dal 21 ottobre 2024 fino al 20 aprile 2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in linea dal 3 luglio 2025 fino al 2 luglio 2028
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione controllata di:
Bruno BELTRAME, nato a Genova, in data 16 novembre 1965, residente in Lavagna, Corso Buenos Aires 108/20, c.f. BLTBRN65S16D969Q
rilevato:
il presente procedimento segue la sentenza della corte d’appello del 4/6/2025, che, in riforma della sentenza di omologa del concordato minore del 13/2/2025, ha respinto detta domanda di omologa;
già all’udienza del 24/1/2025, fissata per la discussione sull’omologa del concordato minore davanti al giudice di primo grado, il Sig. Beltrame aveva chiesto in subordine l’apertura della liquidazione controllata;
successivamente alla sentenza della corte d’appello del 4/6/2025, il Sig. Beltrame ha reiterato detta istanza;
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto alla domanda di liquidazione controllata e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
rilevato altresì:
ai sensi dell’art. 80/5 CCII, in caso di rigetto della domanda di omologa del concordato minore va dichiarata l’apertura della liquidazione controllata;
già la relazione del Gestore della crisi redatta in occasione della domanda di concordato minore fornisce le informazioni richieste dagli artt. 268/3 e 269/2 CCII;
la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori emerge anche dalla sentenza di omologa del concordato minore del 13/2/2025, non contraddetta sotto questo profilo dalla sentenza della corte d’appello del 4/6/2025;
ritenuto che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;
ritenuto altresì che solo il compenso dell’OCC sia prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 CC perché non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori, perché non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visti gli artt. 80/5 e 270 CCII;
aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Bruno BELTRAME, nato a Genova, in data 16 novembre 1965, residente in Lavagna, Corso Buenos Aires 108/20, c.f. BLTBRN65S16D969Q
Giudice delegato il Dott. Pietro SPERA;
liquidatore la Dott.ssa Irene PODESTA’ e precisa che la liquidazione del compenso avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 275 CCII;
la cessazione delle eventuali cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
che il liquidatore: inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione di tre anni nonché presso il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa e la trascriva in conformità all’art. 270/2 lett. g) CCII (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di
dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
scadenza semestrale dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275/3 CCII;
una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita delle quote societarie cadute in procedura di liquidazione e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti di vendita all’anno e lo invita a procedere;
- con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell’art. 268/4, lett. b).
Genova, 27/6/2025.
Il Giudice estensore
Pietro Spera
Il Presidente
Roberto Braccialini
apertura della liquidazione controllata 41/2024
Sent. n. 153/2024 pubbl. il 04/10/2024
Rep. n. 198/2024 del 04/10/2024

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 7 ottobre 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
GEMMA RIGATTI LUCHINI CF RGTGMM36L60L840T
Rilevato che, con ricorso depositato il 26.6.2024, i sig.ri Michele Calandriello, C.F. CLNMHL64C30F205X, e Stefano Calandriello, C.F. CLNSFN71H01F205I, hanno chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni di GEMMA RIGATTI LUCHINI CF RGTGMM36L60L840T
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerato che, sulla base della documentazione in atti, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del debitore ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dell’assenza di beni liquidabili) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
GEMMA RIGATTI LUCHINI CFRGTGMM36L60L840T
NOMINA Giudice Delegato Chiara Monteleone
NOMINA liquidatore il dott. Federico Hardonk
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- nserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza ogni cinque mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 3.10.2024
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
PISTILLI GIOACCHINO ANTONIO
apertura della liquidazione controllata 42/2024 Sent. n. 154/2024 pubbl. il 04/10/2024 Rep. n. 199/2024 del 04/10/2024
stato passivo esecutivo LC 42/2024 in linea dal 17 marzo 2025 fino al 16 settembre 2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 7 ottobre 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
GIOACCHINO ANTONIO PISTILLI CF PSTGCH70L19D969R
Rilevato che con ricorso depositato il 17.9.2024 GIOACCHINO ANTONIO PISTILLI, CFPSTGCH70L19D969R ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dell’assenza di beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo superiore ad € 1.000.000,00):
- in particolare:
- non ci sono beni immobili liquidabili;
- non ci sono beni mobili registrati;
- il ricorrente svolge un’attività di consulenza con un reddito annuale medio nell’ultimo triennio pari ad € 3.600,00 integrato da una pensione di invalidità (è invalido al 75%) di € 300,00 mensili ed è titolare di un conto corrente acceso presso Intesa San Paolo il cui saldo al 26.5.2024 è di euro 12.021,81, unico attivo disponibile per la procedura;
- considerato, quindi, che possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- rilevato che la quota di reddito mensile incomprimibile e quindi esclusa dalla liquidazione, può essere determinata nella somma di € 920,00 mensili, almeno pari alla soglia di povertà fissata dall’Istat (cfr. relazione particolareggiata OCC pag. 13);
- ritenuto che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
GIOACCHINO ANTONIO PISTILLI (CF: PSTGCH70L19D969R)
NOMINA Giudice Delegato Chiara Monteleone
CONFERMA liquidatore il dott. Riccardo Repetto
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art.151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 920,00 mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza ogni cinque mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 3.10.2024
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
BARBARA ARGIOLAS
L.C. 4/22 decreto di chiusura della liquidazione controllata in linea fino al 23 settembre 2027
provvedimento di integrazione decreto di chiusura della procedura di liquidazione controllata ed esdebitazione in linea dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2029

Tribunale di Tribunale di Genova
Sezione Fallimentare
in linea dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2029
DECRETO DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ED ESDEBITAZIONE
(Art. 233, comma 1 let. c) e 235 c.c.i.)
Liquidazione controllata: BARBARA ARGIOLAS (n. 4/2022)
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:
dott. Roberto Braccialini Presidente
dott. Pietro Spera Giudice
dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
A ratifica del provvedimento monocratico emesso in data 13.9.24 come corretto in data 18.9.24
visto il ricorso presentato in data 10.9.24 dal liquidatore dott.ssa Erica Romano;
preso atto della ripartizione finale dell’attivo senza osservazioni;
letta la relazione del liquidatore sulle condizioni di esdebitazione;
visto l’art. 282 CCI secondo cui a seguito del provvedimento di chiusura l’esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto
P.Q.M.
dichiara chiusa la liquidazione ed autorizza il pagamento del compenso liquidato ex art. 276, comma 2, CCI;
dichiara esdebitato BARBARA ARGIOLAS CF RGLBBR73A41D969I
manda il cancelliere:
- per la comunicazione al liquidatore;
- per la comunicazione al Pubblico Ministero;
- per l’iscrizione del presente provvedimento nel registro imprese;
- per l’inserimento nell’apposita area Web del Ministero della Giustizia per anni 5 in ragione del vincolo di cui all’art. 280. Comma 1, lett. d) Codice Crisi Impresa;
dispone che il liquidatore provveda a comunicare il presente provvedimento al debitore ed ai creditori, i quali potranno proporre reclamo avverso il presente atto ai sensi dell’art. 124 Codice Crisi Impresa.
Genova, 26/09/2024
Il Presidente
Roberto Braccialini
Tribunale di Genova
Sezione Fallimentare Ufficio di Genova
in linea fino al 23 settembre 2027
il Tribunale di Genova in persona del Giudice Andrea Balba, ad integrazione del proprio provvedimento di chiusura della procedura del 13.9.24;
visto il ricorso presentato in data 10.9.24 dal liquidatore dott.ssa Erica Romano;
preso atto della ripartizione finale dell’attivo senza osservazioni;
letta la relazione del liquidatore sulle condizioni di esdebitazione;
visto l’art. 282 CCI secondo cui a seguito del provvedimento di chiusura l’esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto
P.Q.M.
dichiara chiusa la liquidazione ed autorizza il pagamento del compenso liquidato ex art. 276, comma 2, CCI;
dichiara esdebitata la sig.ra BARBARA ARGIOLAS CF RGLBBR73A41D969I
manda il cancelliere per l’iscrizione del presente provvedimento nel registro imprese
Genova, 18/09/2024
Il Giudice Delegato
Andrea Balba
GAETANO BRUNO e MAGTULIS PRIMROSE
P.U. 21-1/2024 decreto apertura procedimento omologa del piano di ristrutturazione dei debiti in linea fino al 26 agosto 2024
sentenza n. 69-2024 di omologa piano di ristrutturazione

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 3 maggio 2024 al 2 maggio 2027
sentenza n. 69-2024 di omologa piano di ristrutturazione
STEFANO MELANDRI
apertura liquidazione controllata procedura 166-1/2024
Sent. n. 132/2024 pubbl. il 13/08/2024
Rep. n. 173/2024 del 13/08/2024
Stato passivo liquidazione controllata 40/2024 in linea dal 13 gennaio 2025 al 12 luglio 2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 13 agosto 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Ida Scotto Presidente
Dott.ssa Lorenza Calcagno Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
STEFANO MELANDRI CF MLNSFN86R14D969F
Assistito dagli Avv.ti KATIA D’AVANZO e LUCA RAIMO
Rilevato che, con ricorso del 28 giugno 2024
STEFANO MELANDRI, CFMLNSFN86R14D969F ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica
legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
STEFANO MELANDRI, CFMLNSFN86R14D969F
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Cristina Tabacchi
CONFERMA liquidatore il dott. Simone SEBASTIANI
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento ovvero di pignoramenti presso terzi, con particolare riguardo al pignoramento di Agenzia delle Entrate n. 048/023/000045430;
DISPONE
che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1590,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
AUTORIZZA, rispetto alla somma liquida in possesso del debitore che lo stesso possa limitarsi a versare l’importo di euro 3000,00 , trattenendo il rimanente per fare fronte alle spese mediche/odontoiatriche come prospettate nella domanda e nella memoria integrativa
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione
- della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini
- della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 8/08/2024
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Maria Ida Scotto
apertura liquidazione controllata procedura 153/2024
Sent. n. 133/2024 pubbl. il 13/08/2024
Rep. n. 174/2024 del 13/08/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE FALLIMENTARE
in linea fino al 13 agosto 2027
In composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza del 26.6.2024; visto l’art. 70, C.C.I.I.; osserva quanto segue.
Premesso che
- Il sig. BARNI Alessandro, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trova, con ricorso del 24.6.2024 ha presentato un’istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- con decreto emesso in data 26.6.2024, previa verifica dell’ammissibilità del ricorso, sono stati assegnati i termini, al professionista O.C.C., per l’adempimento degli oneri pubblicitari posti dall’art. 70 C.C.I.I.;
- ricevuta la comunicazione del piano proposto, risultano pervenute osservazioni unicamente da CASSA DEPOSITI E PRESTITI Soc. Coop. AMT GENOVA, essendosi limitati gli altri creditori a precisare i propri crediti;
Quanto al contenuto del piano proposto quest’ultimo, in sintesi, prevede:
- il pagamento di complessivi € 15.976,85, mediante il versamento di n. 42 rate mensili;
- il pagamento integrale dei crediti in prededuzione nonché il pagamento parziale nella misura del 14 % dei creditori chirografari
Osservato che
- ai sensi dell’art. 67, comma 1, C.C.I.I., il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- secondo la definizione prevista all’art. 1, lett. e), C.C.I.I., è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
- lla fattispecie in esame, emerge dall’analisi della documentazione in atti che l’esposizione debitoria invocata dall’istante deriva, essenzialmente, dalla crisi coniugale unita allo stato di ludopatia di cui il medesimo è risultato essere affetto, con conseguente ricorso a continui finanziamenti per ripianare i debiti in precedenza contratti;
- pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, appare possibile, allo stato, giungere al positivo riconoscimento, in capo all’odierno ricorrente, della qualifica di consumatore ai fini dell’accesso alla procedura di cui all’art. 67 C.C.I.I.;
- deve, di conseguenza, procedersi all’esame del piano proposto in vista della sua eventuale omologazione;
Considerato che
- ai sensi dell’artt. 70, comma 7, C.C.I.I., il Tribunale, in composizione monocratica, può omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l’ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso, nonché la
- sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto; Firmato Da: RICCI MAURA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e267beb7f7b4e34 - Firmato Da: TABACCHI CRISTINA Emesso Da: CA DI FIRMA
- a tal fine, secondo la disposizione di cui all’art. 69, comma 1, C.C.I.I., occorre, in primo luogo, indagare le cause all’origine del sovraindebitamento, verificando, in particolare, che le stesse non siano state determinate dal consumatore con “colpa grave, malafede o frode”;
- simile previsione, pur non escludendo il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all’assenza del voto dei creditori, ne estende tuttavia i contorni, allargando l’accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall’O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;
- nella specie, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di sovraindebitamento trae origine, oltre che dalla crisi derivata dalla separazione coniugale, dalla sindrome del gioco d’azzardo di cui è risultato vittima il consumatore BARNI Alessandro, ed in conseguenza della quale il medesimo, al fine di estinguere i molteplici debiti contratti per il gioco, ha stipulato, nel corso degli anni, diversi finanziamenti (cfr. relazione del professionista O.C.C., in particolare pag. 21,22);
- risulta quindi, alla luce di tale ricostruzione, che l’odierno stato di sovraindebitamento nella quale versa il Barni sia principalmente connesso alla propria dipendenza al gioco d’azzardo, dipendenza trasformatasi, nel corso del tempo, in vera e propria patologia, come attestato dalla documentazione medica prodotta; la stessa, invero, conferma quanto già risultante non solo dal ricorso e dalla relazione del professionista O.C.C., ma altresì dalla certificazione medica (allegato 27), rilasciata dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Asl3 Liguria, la quale, a fronte dell’accertato stato di disturbo da gioco d’azzardo dell’odierno ricorrente, ha dato atto che il medesimo è attualmente in cura presso la propria struttura a partire dal gennaio 2024:
- ritiene, pertanto, il Tribunale che l’odierno ricorrente, alla luce delle circostanze sopra descritte ed a fronte, in particolare, del percorso dal medesimo intrapreso per superare la propria patologia, appaia meritevoli di accedere alla procedura richiesta, non rinvenendosi in suo capo, atteso il relativo stato di salute come sopra accertato, una condotta riconducibile alla “colpa grave” o alla “mala fede”. In materia, invero, come suggerito dalla maggioritaria giurisprudenza di merito, è opportuno effettuare un distinguo tra due diverse ipotesi: da un lato quella del gioco d’azzardo puro e semplice, dall’altro quella del gioco d’azzardo patologico, intendendosi come tale un disturbo persistente derivante dal gioco e clinicamente accertato. Ebbene, proprio in quest’ultima eventualità, ossia in presenza di una reale patologia comprovata da documentazione medica, è stato in più occasioni affermato non solo che “[…] la causazione del sovraindebitamento può dirsi incolpevole, non tanto perché priva di irragionevolezza delle scelte che hanno portato alla situazione attuale ma, anzi, proprio perché queste appaiono denotative di una patologia psichiatrica accertata […]” (cfr. ex multis Trib. Torino, 31 dicembre 2018), ma altresì che la meritevolezza del ricorso vada riconosciuta allorché l’interessato, affetto da una vera e propria patologia psichiatrica da ludopatia, la quale ha dato causa al sovraindebitamento, abbia deciso di affrontarla “sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure” (cfr. ex multis Trib. Cuneo, 19 giugno 2017);
- orbene, nella specie i requisiti sopra descritti appaiono presenti; infatti, non solo il sig. Barni, come già rilevato sopra, ha provato documentalmente la propria condizione patologica, ma ha inoltre dimostrato di aver voluto affrontare tale patologia, affidandosi a cure psicologiche, tutt’ora in corso. Deve conseguentemente escludersi, per i motivi di cui sopra, un atteggiamento gravemente colposo (o addirittura doloso) del debitore, atteso che l’indebitamento del consumatore risulta essere stato determinato da una propria condizione patologica, cui non può, pertanto, associarsi una reale volontà del ricorrente di assumere obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere (cfr. in tal senso Trib. Milano, 18 ottobre 2017); - alla luce delle osservazioni che precedono, dunque, atteso anche lo scopo dichiarato nel C.C.I.I., il quale è apertamente finalizzato a garantire al debitore “onesto ma sfortunato” il godimento di una cd. second chance che gli consenta di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usurarie, appaiono sussistere le condizioni necessarie per consentire ai ricorrenti l’accesso alla procedura in esame;
Ritenuto che
- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 1, lett. c), C.C.I.I.;
- il ricorrente, come analizzato sopra, è qualificabile come consumatore ai sensi dell’art. 1, lett. e), C.C.I.I., e risultano meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69, C.C.I.I.;
- l’O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- quanto alle osservazioni del creditore Cassa depositi e Prestiti AMT le stesse - oltre ad essere tardive - risultano infondate e non possono trovare accoglimento. Sono innanzitutto irrilevanti i rilievi sulla natura mutualistica del creditore, posto che la legge riconosce unicamente la necessità di tutela dei creditori privilegiati di cui al IV comma dell’art. 67 CCII, ponendo come limite unicamente il trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione, rileva la scrivente che proprio tale limite non appare superato.
Non può, poi, farsi riferimento alla disciplina del debitore incapiente, atteso che la stessa non sarebbe applicabile considerata l’esistenza di un reddito, e altresì considerato che in detto istituto i creditori sono destinati a non ottenere alcun soddisfacimento, salvo il solo eventuale sopraggiungere di una utilità nell’arco dei quattro anni di apertura della procedura.
Per quanto attiene il confronto con la liquidazione controllata si osserva che i beni liquidabili ( ed in particolare i crediti da lavoro dipendente ) non sarebbero aggredibili in misura diversa in una liquidazione atteso che la somma indicata dal debitore ( e pari ad euro 1683,86) potrebbe ben coincidere con la quota incomprimibile dello stipendio di cui al IV comma dell’art. 268 CCII, con la differenza che la durata della liquidazione controllata è pari al massimo ad anni tre ( cfr. Corte Cost. n. 6/2024), laddove il Piano impegna il debitore per ulteriori 8 mesi.
Infine si conviene con il debitore e con l’OCC che non possa identificarsi quale bene liquidabile lo scooter di proprietà del debitore, risalente all’anno 2008 ed in mancanza del quale lo stesso dovrebbe sopportare spese per i trasporti;
quanto, infine, chiesta inefficacia della cessione del quinto della retribuzione a favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Soc. Coop. AMT GENOVA :
che nel comma 3 dell’art. 67 CCII 1-bis dell’art. 8, L. 3/2012, si stabilisce che: “La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4” così confermando quanto già stabilito dalla giurisprudenza (cfr. “nessuna tutela
particolare (…) il legislatore ha previsto a tutela del cessionario del quinto dello stipendio” e “tale interpretazione della norma pare assolutamente coerente rispetto al sistema di un istituto avente natura concorsuale e che non potrebbe giustificare eccezioni che consentano il soddisfacimento integrale di singoli creditori (peraltro chirografari e rispetto ai quali la legge non prevede il soddisfacimento integrale) con conseguente proporzionale riduzione del patrimonio da destinare alla soddisfazione di tutti gli altri” (v. Tribunale di Firenze, 19/5/2017) e quindi nel piano è stata prevista correttamente la falcidia di tale creditore nonché il venir meno del pignoramento da parte di Kruk Investimenti S.r.l., cessionaria di Findomestic
P. Q. M.
Visto l’art. 70, C.C.I.I.,
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Alessandro BARNI, nato a Genova (GE) il 12.10.1982, ivi residente in via della Mimosa 30/17 C.F.
BRNLSN82R12D969D , nei termini e con le modalità proposte;
DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese, con particolare riferimento al pignoramento in essere ad opera di Kruk Investimenti S.r.l. ;
DICHIARA l’inefficacia delle cessioni del quinto della retribuzione a favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Soc. Coop. AMT GENOVA: e di conseguenza che non possono essere proseguiti i versamenti alla cessionaria
DISPONE il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
DISPONE che il gestore della Crisi comunichi a mezzo PEC la omologazione del presente piano del consumatore alla Banca d’Italia affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi ed a tutti i creditori;
DISPONE che il Professionista inserisca la presente sentenza sul sito internet del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione);
AFFIDA al professionista nominato in luogo dell'organismo di composizione della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell’art. 71 CCII ;
DISPONE che il professionista nominato in luogo di OCC, ai sensi del combinato disposto dell’art. 70 primo ed ottavo comma del CCII, provveda a comunicare la presente sentenza, entro trenta giorni, a tutti i creditori;
DICHIARA la chiusura della presente procedura.
Genova, il 12 agosto 2024
il Giudice
Dott.ssa C Tabacchi
apertura liquidazione controllata 39/2024
Sent. n. 130/2024 pubbl. il 09/08/2024
Rep. n. 171/2024 del 09/08/2024
Stato passivo liquidazione controllata 39/2024 in linea dal 13 gennaio 2025 al 12 luglio 2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino all'11 agosto 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Ida Scotto Presidente
Dott.ssa Lorenza Calcagno Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
CLAUDIO DONEGA’ CF DNGCLD68C12D969Z Assistito dall’avv.to VALERIO BOTTA
Rilevato che, con ricorso del 31 luglio 2024 CLAUDIO DONEGA’, CFDNGCLD68C12D969Z ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata. Quanto all’attivo realizzabile pare opportuno sottolineare che non si condivide - salvo apposita istanza ed eventuale diversa valutazione – la quantificazione in euro 1.981,00 della quota incomprimibile di reddito, atteso che nella stessa possono essere comprese somme per la contribuzione al mantenimento delle due figlie ( pari a 250 euro mensili ciascuna), una somma equiparabile a metà di un affitto e ad una contribuzione per i consumi e le utenze pari ad euro 400,00 mensili, ed una somma di euro 600,00 per alimentari salute e cura personale, contando che la convivenza all’interno di un nucleo famigliare rende meno onerose tali tipo di spese.
Non può invece riconoscersi come incomprimibile quanto pagato per assicurazione infortuni e vita ovvero le contribuzioni per assicurazione delle auto o spese relative alle stesse, tra l’altro godendo il nucleo famigliare del possesso di ben due automobili
Anche alla luce della genesi dell’indebitamento, dovuto in sostanza a spese via via affrontate per ordinarie esigenze di vita del nucleo famigliare in una condizione nella quale non ci sono stati eventi improvvisi o traumatici, una contribuzione non significativa da parte del debitore rischia di avere quale conseguenza la mancata pronuncia di esdebitazione o il reclamo sulla stessa, privando la procedura della sua conseguenza maggiormente significativa per il debitore ma anche nell’ottica del sistema di consentire il c.d. fresh start del soggetto indebitato.
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
CLAUDIO DONEGA’ CF DNGCLD68C12D969Z
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Cristina Tabacchi
CONFERMA liquidatore la dott.ssa Francesca Magnani
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento ed in particolare cessione del quinto relativa al contratto di finanziamento Findomestic Banca S.p.a. n. 41000811456;
DISPONE
che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 08/08/2024
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Maria Ida Scotto
apertura liquidazione controllata 37/2024
Sent. n. 127/2024 pubbl. il 05/08/2024
Rep. n. 168/2024 del 05/08/2024

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
in linea fino al 6 agosto 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione controllata di:
PAOLA MEDURI, nata a Genova il 27/6/1971, CF. MDRPLA71H6D969B;
rilevato:
- che, con ricorso depositato il 24/7/2024, la Sig.ra Paola MEDURI ha chiesto in proprio, ai sensi dell’art. 268/1 CCII, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
- che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65/2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
- che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuto:
- che sussista la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27 commi 2 e 3 CCII, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
- che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCII;
- quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, che sia completa la documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- che la relazione dell’OCC allegata all’istanza sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269/2 CCII;
- che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell’art. 2/1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- che pertanto, anche alla luce dell’attivo realizzabile possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270/2 lett. c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;
ritenuto altresì:
- che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 CC in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori, sia perché non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
- quanto alla determinazione delle spese necessarie al mantenimento della ricorrente e della famiglia, tenendo conto della quantificazione indicata nel ricorso nonché della disponibilità dell’appartamento della madre, può essere condivisa l’indicazione dell’importo totale di € 3.038 mensili;
- che pertanto, considerando i redditi degli altri membri del nucleo familiare, possono essere esclusi dalla liquidazione – allo stato – i redditi della ricorrente fino a € 1.500 al mese, residuando a favore dei creditori la differenza (di circa € 200 mensili) sul reddito netto;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII;
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di PAOLA MEDURI, nata a Genova il 27/6/1971, CF. MDRPLA71H6D969B;
- nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- conferma liquidatore la Dott.ssa Irene PODESTA’ e precisa che la liquidazione del compenso avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 275 CCII;
- dichiara la cessazione delle eventuali cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- dispone che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di € 1.500 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione di tre anni nonché presso il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa e la trascriva in conformità all’art. 270/2 lett. g) CCII (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- con scadenza semestrale dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275/3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII.
Genova, 1/8/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Spera Roberto Braccialini
GAROFANO ANDREA
apertura liquidazione controllata 38/2024 - Sent. n. 128/2024 pubbl. il 05/08/2024 Rep. n. 169/2024 del 05/08/2024
Stato passivo liquidazione controllata 38/2024 domande tardive in linea dal 13 maggio 2025 al 12 novembre 2025
Stato passivo liquidazione controllata 38/2024 domande tempestive in linea dal 29 gennaio 2025 al 28 luglio 2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 7 agosto 2024 fino al 6 agosto 2027
riunito in camera di consiglio nella persona dei Sigg.
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
GAROFANO Andrea GRFNDR64S10M168W
Rilevato che, con ricorso datato 11 luglio 2024
Garofano Andrea ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dell’assenza di beni liquidabili e di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che:
secondo quanto attestato dal Gestore il ricorrente ha maturato le passività a lui riconducibili nella maggior parte in ragione della rinegoziazione di mutuo sulla casa e successiva sopravvenienza di spese familiari ( l’istante ha quattro figli, seppure ormai quasi del tutto autonomi) che hanno assorbito interamente il reddito derivante dall’attività di lavoro, essendo subentrata anche la separazione dalla moglie; poiché la liquidazione implicherà la perdita della casa di abitazione con necessità di pagare un affitto, sarà contenuta la somma mensile che potrà ulteriormente essere messa a disposizione dei creditori, ritenendosi congrua la richiesta di trattenere la somma mensile di euro 1755,00, come prospettata dal debitore.
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, sussistono giustificati motivi per scegliere quale Liquidatore il dott. Fabrizio Vigo, delegato alle vendite nella procedura di esecuzione già intrapresa sul bene immobile di proprietà del debitore, e già a conoscenza degli atti per avere affiancato il gestore designato dall’OCC;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
GAROFANO Andrea GRFNDR64S10M168W
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Cristina Tabacchi
NOMINA liquidatore il dott. Fabrizio Vigo
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamento oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE
che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1755,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso, nonché provveda alla trascrizione sull’immobile
censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Genova sezione di Genova (Provincia di GENOVA) Sezione Urbana STA foglio 21 mappale 878 sub.10 in via TRENSASCO n.4C interno 9 piano 5 zona 5 Categ. A/3 classe 4 cons 4 Rendita catastale 371,85.
(l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale); - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori - nel rispetto della cause di prelazione - non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore ovvero acquisite le somme provenienti da terzi;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- ogni CINQUE mesi a partire dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 01/08/2024
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Roberto Braccialini
apertura liquidazione controllata 35/2024
Sent. n. 124/2024 pubbl. il 01/08/2024
Rep. n. 165/2024 del 01/08/2024

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 4 agosto 2027
sentenza n. 124/2024 apertura liquidazione controllata n.35/2024
apertura liquidazione controllata 36/2024
Ist. n. 1 dep. 29/07/2024
Sent. n. 126/2024 pubbl. il 02/08/2024
Rep. n. 167/2024 del 02/08/2024

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Settima sezione civile
in linea fino al 4 agosto 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione controllata di:
NANCY ELSA QUIMI VELASCO, nata in Ecuador il 7/9/1963, residente a Genova in Via Giacomo Giovanetti 8/22, CF. QMVNCY63P47Z605J;
rilevato:
- che, con ricorso depositato il 24/7/2024, la Sig.ra Nancy Elsa QUIMI VELASCO ha chiesto in proprio, ai sensi dell’art. 268/1 CCII, la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
- che il procedimento per l’apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65/2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
- che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuto:
- che sussista la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27 commi 2 e 3 CCII, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- che, in forza dall’applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, commi 1 e 2, CCII;
- quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, che sia completa la documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- che la relazione dell’OCC allegata all’istanza sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269/2 CCII;
- che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell’art. 2/1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- che pertanto possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- che, ai sensi dell’art. 270/2 lett. b) CCII, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270/2 lett. c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;
ritenuto altresì:
- che solo il compenso dell’OCC abbia natura prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 CC in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori, sia perché non potrebbero comunque ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
- quanto alla determinazione delle spese necessarie al mantenimento della ricorrente e della famiglia, tenendo conto della quantificazione indicata nel ricorso nonché delle presumibili spese di affitto che dovranno essere sostenute dopo la vendita dell’appartamento, esse possono essere ipotizzate in € 2.100 al mese;
- che pertanto, considerando i redditi degli altri membri del nucleo familiare, possono essere esclusi dalla liquidazione – allo stato – i redditi della ricorrente fino a € 700 al mese;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII;
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di NANCY ELSA QUIMI VELASCO, nata in Ecuador il 7/9/1963, residente a Genova in Via Giacomo Giovanetti 8/22, CF. QMVNCY63P47Z605J;
- nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- conferma liquidatore il Dott. Federico MARIANI e precisa che la liquidazione del compenso avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 275 CCII;
- ordina alla debitrice il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi e in particolare dell’appartamento sito in Genova, Via Giacomo Giovanetti 8/22, iscritto nel Catasto Fabbricati del Comune di Genova alla sezione SAM Foglio 41 Particella 17 Sub. 132 Cat. A/4, di consistenza 4 vani;
- dichiara la cessazione delle eventuali cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- dispone che, nei limiti di durata della procedura, risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di € 700 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata a qualsiasi titolo che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione di a tre anni nonché presso il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa e la trascriva in conformità all’art. 270, secondo comma, lettera g), CCII (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- con scadenza semestrale dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini
- esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275/3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita dei beni immobili caduti in procedura di liquidazione – previe le verifiche previste dagli artt. 567, 568 e 569 CPC – e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti di vendita all’anno e lo invita a procedere.
Genova, 1/8/2024.
Il Giudice estensore
Pietro Spera
Il Presidente
Roberto Braccialini
Sent. n. 33/2024 pubbl. il 26/07/2024
Rep. n. 33/2024 del 26/07/2024
N. 42-1/ -1/2024 PROCEDIMENTO UNITARIO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
in linea fino al 31 luglio 2027
riunito in camera di consiglio nelle persone delle seguenti magistrate:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente
dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel. est.
dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 270 CCIIII
letti gli atti e sentita la relazione della Giudice delegata la trattazione ex art 41 comma 6 CCII;
esaminati, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato da PAOLO BALESTRIERI (C.F. BLSPLA81E03F839W) nato il 3/5/1981 a Napoli e residente in Asciano (SI), via Liguria n. 62, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Bindi del Foro di Firenze (C.F. BNDLT75R05D612V) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze via Dante da Castiglione n. 8, come da procura in atti, e la relazione particolareggiata depositata dall’OCC di Siena, in persona del gestore Dott. Arcangelo Chirico, e le successive integrazioni;
rilevato che la giudice delegata la trattazione ex art 41 comma 6 CCII ha provveduto all’audizione del debitore e dell’OCC all’udienza del 10/07/2024, riservando all’esito di riferire al Collegio per la decisione;
visti gli artt. 268 ss. CCII;
ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore – residente nel circondario del Tribunale di Siena - ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
ritenuto che sussistano i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:
- il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 1, comma 2, lett. c del CCIII come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»), poiché non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell’OCC;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- l’OCC ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; rilevato, in merito al passivo illustrato nel ricorso, che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell’art. 273 CCII, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell’articolo 201 CCII;
osservato, in proposito, che l’art. 6 CCII, che ha eliminato il concetto della “funzionalità” precedentemente disciplinato dall’art. 111, ultimo comma, l.f., non contempla tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell’OCC;
osservato che la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore, anche sopravvenuti nel corso della procedura, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall’apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall’art. 268 comma 4 CCII che esclude dalla liquidazione «i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato;
osservato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato dal Tribunale nella presente sentenza poiché, diversamente da quanto previsto dall’art. 14 quinquies l. n. 3/2012, costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCIII;
letto l’art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale «nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202» e ritenuto che, nella specie, possa confermarsi il professionista nominato dall’OCC anche quale liquidatore;
letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale «dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»;
rilevato che, nel caso di specie, il debitore non svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi
che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII;
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di PAOLO BALESTRIERI (C.F. BLSPLA81E03F839W);
nomina giudice delegata la dott.ssa Valentina Lisi;
conferma come liquidatore il dott. Arcangelo Chirico, Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena e presente nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202;
rimette alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all’art. 268, comma 4, lett. b), CCIII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
ordina altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l’eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
dà atto che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCIII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCIII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCIII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCIII;
dispone che il liquidatore provveda immediatamente all’inserimento della sentenza nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;
dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII (la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).
Si comunichi alle parti e all’OCC/liquidatore.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 10/07/2024.
La giudice est.
Dott.ssa Valentina Lisi
La Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao
ANDREA SANDRA CARUSO
Apertura liquidazione controllata
PU 87-1-23 decreto

IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
in linea dal 29 luglio 2024 fino al 12 giugno 2027
riunito in Camera di Consiglio e così composto:
dott. Paolo Vadalà Presidente
dott. Enrico Pannagg Giudice
dott.ssa Filomena Di Gennaro Giudice rel.
nel procedimento iscritto al n. 87-1/2023 P.U. ha pronunciato il seguente
DECRETO
in ottemperanza a quanto disposto dalla Corte di Appello di Ancona con la sentenza di accoglimento n. 9/2024 (pubblicata il 20.05.2024) emessa all’esito del reclamo promosso ex art. 50 CCII avverso il provvedimento di rigetto della domanda formulata da Andrea Sandra Caruso a norma degli artt. 268 e ss. CCII, nella quale, in riforma alla decisione impugnata, è stata dichiarata l’apertura della procedura di liquidazione controllata di Andrea Sandra Caruso e si è disposta la trasmissione dei relativi atti al Tribunale di Macerata per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 270 co. 2 CCII;
visti gli artt. 50 co. 5 e 270 co. 2 CCII,
P.Q.M.
- nomina giudice delegato la dott.ssa Filomena Di Gennaro;
- nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell’avv. Emanuela Scaleggi, ai sensi dell’art. 270, comma 2 lett. b) CCII;
- ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell’elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall’articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone a cura del liquidatore l’inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;
- ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- dispone che la presente sentenza venga notificata alla ricorrente a cura della cancelleria;
- dispone che il liquidatore provveda alla notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 18 giugno 2024
Il giudice estensore
Dott.ssa Filomena Di Gennaro
Il Presidente
Dott. Paolo Vadalà
apertura liquidazione controllata 34/2024
Sent. n. 123/2024 pubbl. il 25/07/2024
Rep. n. 162/2024 del 25/07/2024

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 25 luglio 2027
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Andrea Balba Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Giusto Lorenzo (C.F. GSTLNZ70E03D969F)
assistito dalla dott.ssa Roberta Burlando;
rilevato che, con ricorso depositato il 16.07.2024, Giusto Lorenzo ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dell’assenza di beni liquidabili e di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che:
- la condizione di sovraindebitamento risulta essere dovuta, in parte, alla collocazione in CIG causa Covid – 19 nel marzo 2020 con successivo licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel novembre 2021 ed in parte alla grave situazione familiare – separazione con la moglie avvenuta nel giugno 2023 – e di salute personale – risulta documentata sindrome depressiva con trattamento farmacologico -;
- dal novembre 2021 e fino al mese di novembre 2023 il Sig. Giusto ha percepito reddito esclusivamente da Naspi ed a oggi non risulta percepire alcun reddito;
- il ricorrente risulta risiedere assieme alla propria madre, sig.ra Leonardini Anna, in un immobile di proprietà di quest’ultima;
- il ricorrente, per quanto dedotto, non risulta titolare di alcun bene immobile né dichiara di possedere beni mobili di valore;
- risulta una situazione debitoria complessiva pari ad euro 63.156,50, riferibili a posizioni nei confronti di enti pubblici (ADER, INPS, Comune di Genova,
- Regione Liguria) e di soggetti privati (piattaforma E-Bay, Findomestic, procedimento di appello avverso sentenza n. 977 2023 pubblicata il 19 aprile 2023 Rg. 11952/2018 Repert. N. 1073/2023 del 21.04.2023 emessa dal Tribunale di Genova);
- risulta calcolata una quota incomprimibile pari ad euro 1.124,00, il cui importo risulta correttamente individuato in considerazione della spesa mensile indicata di euro 400,00 per il mantenimento della ex moglie e della propria figlia, da parametrarsi al fine di individuare l’eccedenza - destinabile ai creditori attraverso la procedura di liquidazione – con la retribuzione eventualmente percepita in seguito al reperimento di una nuova occupazione lavorativa;
- risultano posti in essere i seguenti atti i quali, a ben vedere, risultano potenzialmente idonei a diminuire la garanzia patrimoniale generica del debitore ex art. 2740 c.c. e che saranno oggetto di approfondita analisi e valutazione in sede di richiesta di esdebitazione, non incidendo gli stessi sull’ammissibilità alla procedura di liquidazione controllata, così riportati:
- la vendita dell’auto targata FG854HD (3 maggio 2023);
- la vendita del motoveicolo targato EY20575 (3 maggio 2023).
Il corrispettivo di vendita dell’auto FG854HD è pari ad Euro 100,00 (cento/00) (All.26). Il mezzo è stato venduto alla mamma Leonardini Anna.
Alla data della cessione l’automobile aveva un valore di mercato pari ad Euro 21.000.
Il corrispettivo della vendita del motoveicolo targato EY20575 è pari ad Euro 200 (duecento/00). Anche il motoveicolo è stato venduto alla mamma Sig.ra Leonardini Anna (All. 27)
La Sig.ra Leonardini ha ceduto il motoveicolo targato EY20575 ad una terza persona incassando Euro 4.500 (All. 28)
Il corrispettivo irrilevante della vendita sia dell’auto che del motoveicolo rispetto al valore dei mezzi è dovuto al fatto che (come meglio dettagliato in seguito) la Sig.ra Leonardini dal 7 luglio 2021 al 6 dicembre 2023 ha versato sul conto del figlio la somma di euro 52.132,47, in piccola parte rimborsata dal figlio tramite bonifici ed in parte tramite la cessione dei mezzi.
Il Sig. Giusto è riuscito a rimborsare alla mamma la somma di Euro 11.828,00 tramite bonifici bancari tra la data del 25 giugno 2021 e la data del 8 marzo 2022 grazie all’erogazione da parte del precedente datore di lavoro della liquidazione del Tfr.
Con la vendita del motociclo la Sig.ra Leonardini è riuscita a recuperare ancora la cifra di euro 4.500. Quindi il Sig. Giusto possiamo dire che ha restituito alla mamma la somma di Euro 16.328 che poi in seguito la mamma ha riversato sul conto del figlio per continuare ad onorare tutti i debiti, infatti dopo la data del 8 marzo 2022 la Sig.ra ha continuato a versare fondi sul conto del figlio per un importo di Euro 25.921 euro.
- la vendita dell’auto targata DW134CM (13 luglio 2022).
- Il corrispettivo di vendita dell’automobile Smart targata DW134CMè pari ad euro 2.000 (duemila/00) (All.29). L’automobile è stata ceduta ad un terzo. La cifra per la vendita di questa auto è stata incassata dalla ex moglie e tramutata in anticipo per acquisto di un’altra autovettura. Tale somma è stata incassata dalla ex moglie come corrispettivo della quota parte del Sig. Giusto per il pagamento del finanziamento BNL n° CP1870712 cointestato e che è stato preso in carico integralmente dalla ex moglie (Allegato 37).
- la vendita della quota di proprietà (33,33%) di:
- un appezzamento di terreno bosco ceduo della superficie di 73 are e 53 centiare confinante con i mappali 122,110,120,119,123,33,37,106 del foglio 3, iscritto all’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Savona – Comune di Urbe al foglio 3 mappale 36 R:D: Euro 4,18 R.A: Euro 0,76 (21 aprile 2023)
- di un appezzamento di terreno prato della superficie di 96 centiare confinante con mappale 617,616,520v571 del foglio 9, iscritto all’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Savona – Comune di Urbe al foglio 9 mappale 620 R:D: Euro 0,27 R.A: Euro 0,27. (21 aprile 2023).
L’importo ricavato dalla vendita dei terreni è stata pari ad Euro 924 (il 33% di Euro 2.800,00) (All. 24).
Per quanto riguarda l’automobile BMW targata FG854HD allo stato attuale è in vendita presso vari portali e presso un concessionario (Allegato 34).
In data 21 giugno 2024 ha ricevuto un’offerta tramite un terzo per l’importo di 16.000 (allegato 44).
In data 25 giugno riceveva invece offerta da un altro terzo per l’importo di Euro 14.000”.
- ritenuto di demandare sin da ora al nominato liquidatore la verifica sulla legittimità e sulla regolarità di tali operazioni economiche nell’ambito della ricostruzione della situazione economico – patrimoniale del ricorrente, in quanto non si comprende perché quest’ultimo non abbia provveduto direttamente a vendere i suddetti mobili registrati e quota parte di due terreni a terzi e, con il ricavato, soddisfare i propri creditorianziché optare per un’evidente compravendita simulata con la propria madre che, poi, sembrerebbe aver rivenduto i predetti beni a terzi ed il cui ricavato, sempre secondo quanto dedotto dal ricorrente, sarebbe stato poi nuovamente riversato sul conto corrente di quest’ultimo;
- considerato che risultano presenti ulteriori circostanze meritevoli di approfondimento da parte del liquidatore, così riportate:
“il ricorrente è stato socio, e lo è tuttora, di una società di persone “Classica di Bertola G & C sas, codice fiscale 03532730102 con la qualifica di socio accomandante. Tale società, purtroppo ancora esistente ed attiva non ha mai prodotto utili come pure la società Classica Group srl, codice fiscale 01246380990, di cui il Sig. Giusto è ancora socio. La Classica Group srl è ad oggi inattiva ma non ha mai prodotto utili ed ha lavorato solo pochi mesi nell’anno 2001. La società era una mera prosecuzione della società in accomandita semplice che per un fraintendimento con il consulente non è mai stata cessata né cancellata. La Classica Group srl doveva essere chiusa nel 2002 come da accordi verbali con gli altri soci. La società al momento è inattiva ma risulta irreperibile la legale rappresentante e quindi non è possibile procedere alla cancellazione del Registro delle Imprese”; - ritenuto di demandare al nominato liquidatore anche lo scrutinio circa le vicende societarie sopra dedotte, onde verificare la rispondenza tra quanto dedotto nel ricorso e quanto effettivamente avvenuto, per poi procedere ad un giudizio positivo o meno circa la meritevolezza su cui fondare il beneficio dell’esdebitazione;
considerato che l'attivo sarà costituito da disponibilità liquide per € 16.903,85, somma che sarà erogata in 36 rate da un terzo a titolo di c.d "finanza esterna” – oltre all’impegno del ricorrente di versare alla procedura la differenza tra quanto eventualmente percepito a seguito del reperimento di nuova occupazione lavorativa e quota incomprimibile sopra individuata -;
costituisce pertanto particolarità della procedura il fatto che l’attivo sia costituito esclusivamente da risorse apportate da un terzo soggetto;
sul punto - pur dandosi atto dell’esistenza di diverso orientamento secondo cui la c.d. "finanza esterna" può trovare spazio solo nelle procedure negoziali di sovraindebitamento (concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore), dal momento che la somma messa a disposizione dal terzo
non costituirebbe un bene del debitore assoggettabile a liquidazione ( cfr. fra le altre Tribunale di Bergamo 7 giugno 2023 in www.dirittodellacrisi.it), - la possibilità di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio da parte del sovraindebitato, privo di beni mobili ed immobili, ma destinatario di utilità provenienti da terzi è invece ritenuta possibile da questo Tribunale - in coerenza con altro orientamento di merito, tra cui Trib. Siena 16/2/2024 e Trib. Parma 11 aprile 2024 - condividendosi le ragioni già illustrate nei precedenti richiamati.
In particolare può darsi seguito all’orientamento richiamato anche nel vigore del CCII: pur non riproducendo la nuova normativa una disposizione analoga all'art 14 undecies L 3/2012, non appare revocabile in dubbio infatti che la liquidazione controllata sia, al pari della liquidazione del patrimonio prevista dal previgente art. 14 ter e ss. L 3/2012 e dell'odierna liquidazione giudiziale (artt. 142 e 144 CCII), una procedura a carattere universale per effetto della quale si determina lo spossessamento del debitore in ordine ai beni attuali e l'attribuzione alla procedura dei beni futuri (esclusi quelli necessari al sostentamento del debitore); neppure può ritenersi che mediante l'accesso alla liquidazione controllata in presenza di soli flussi finanziari esterni il debitore riesca ad eludere la valutazione di meritevolezza, da ritenersi pur sempre necessaria, nei termini indicati dall'art 282 comma II CCII con riguardo alla genesi della situazione di sovraindebitamento, ai fini dell'esdebitazione cui l'accesso alla procedura liquidatoria è preordinato;
pare infine che sia da escludersi l’applicabilità della norma di cui all’art. 283 CCII dal momento che la situazione del debitore incapiente attiene colui che “non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura” laddove i beni che pervengono al debitore in ragione di conferimento gratuito da un terzo, costituiscono un credito che può senz’altro qualificarsi quale utilità indiretta e futura per i creditori;
naturalmente nella fase liquidatoria le somme così acquisite, poiché ritenute beni del debitore, andranno distribuite nel rispetto delle cause di prelazione;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata ma che nella presente procedura, in ragione delle circostanze sopra riportate richiedenti un necessario approfondimento, risulta opportuno al Collegio procedere a nominare un liquidatore diverso dall’OCC;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI,
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
Giusto Lorenzo (C.F. GSTLNZ70E03D969F);
NOMINA Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
NOMINA liquidatore la dott.ssa Maria Pellegrino;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE
che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.124,00 mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite - al momento del reperimento di nuova attività lavorativa - nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori - nel rispetto delle cause di prelazione - non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore ovvero acquisite le somme provenienti da terzi;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il
ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI
-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Genova, camera di consiglio del 18.07.2024.
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
Sent. n. 122/2024 pubbl. il 19/07/2024
Rep. n. 161/2024 del 19/07/2024
Stato passivo liquidazione controllata 33/2024 in linea dal 20 novembre 2024 al 19 maggio 2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
in linea fino al 21 luglio 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Andrea Balba Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
FEDERICO ANGIUS CF NGSFRC70L07D969M
Assistito dall’avv. CRISTINA BOCCACCINI
Rilevato che, con ricorso depositato il 15.7.2024
FEDERICO ANGIUS, CFNGSFRC70L07D969M ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo di € 480.000,00 circa):
in particolare:
- gli unici beni fruttuosamente liquidabili, presenti nel patrimonio del ricorrente, consistono in due beni immobili del valore stimato pari a € 70.000 e 245.000,00;
- c’è un bene mobile registrato ( Mitsubishi FB 83 immatricolato in data 28/09/2009 targato DA802AD) di scarso valore economico e pertanto escluso dalla liquidazione;
- il ricorrente è poi titolare di uno stipendio mensile di circa € 1.000,00 ed è possibile determinare, in relazione a questo importo, una quota di reddito disponibile (v. infra), che però non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell’attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- rilevato che la quota di reddito mensile personale incomprimibile, e quindi esclusa dalla liquidazione, può essere determinata nella somma di € 950,00 mensili (in considerazione del fatto che lo stipendio del debitore è di € 1.000,00 mensili e che, con riferimento al reddito familiare complessivo, la moglie contribuisce per circa 2/3 al fabbisogno mensile, guadagnando circa € 2.100,00 mensili);
- ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- ritenuto che in ogni altro caso la procedura termini a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori.
- considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
FEDERICO ANGIUS (CFNGSFRC70L07D969M)
NOMINA Giudice Delegato Chiara Monteleone
CONFERMA liquidatore il dott. ALESSANDRO BARONTI
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 950,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite (allo stato € 50,00 mensili) nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18/07/2024
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
GENTA GIANLUCA
Sent. n. 118/2024 pubbl. il 17/07/2024 Rep. n. 157/2024 del 17/07/2024
stato passivo esecutivo L.C. 32/2024 in linea dal 4 novembre al 3 maggio 2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
in linea fino al 21 luglio 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione controllata di:
Gianluca GENTA, nato a Chianciano Terme (SI) il 2 Maggio 1974 e residente a Genova, Via Pontetti n. 22/1, cod. fisc. GNTGLC74E02C608V;
rilevato:
- che, con ricorso depositato il 9/7/2024, il Sig. Gianluca GENTA ha chiesto, ai sensi degli artt. 66 e 268/1 CCII, la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
- che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65/2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
- che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuto:
- che sussista la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27/2 e 3 CCII, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCII;
- quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, che sia completa la documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- che la relazione dell’OCC allegata all’istanza sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269/2 CCII;
- - che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2/1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- - che pertanto, anche alla luce dell’attivo realizzabile possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- - che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- - che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270/2 lett. c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- - che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII;
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Gianluca GENTA, nato a Chianciano Terme (SI) il 2 Maggio 1974 e residente a Genova, Via Pontetti n. 22/1, cod. fisc. GNTGLC74E02C608V;
- nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- conferma liquidatore la Dott.ssa Marta MAZZUCCHI e precisa che la liquidazione del compenso avverrà nei termini di legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 275 CCII;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di € 1.020,00 mensili, con obbligo della parte di versare
al liquidatore il reddito eventualmente eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dispone che il liquidatore
- :inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione pari a tre anni nonché presso il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa e la trascriva in conformità all’art. 270, secondo comma, lettera g), CCII (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- con scadenza semestrale dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il
- dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
Genova, 11/7/2024.
Il Giudice estensore
Pietro Spera
Il Presidente
Roberto Braccialini
Sent. n. 32/2024 pubbl. il 16/07/2024
Rep. n. 32/2024 del 16/07/2024
R.P.U. 17/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
In linea fino al 19 luglio 2027
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente
dott.ssa Valentina Lisi Giudice
dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice relatore est.
nel procedimento unitario n. 17/2024 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata proposto da:
SANNA MICHELA FRANCA (C.F.: SNNMHL73H47F979P), nata a Nuoro (NU) in data 7.6.1963 e residente in San Quirico d’Orcia (SI), via Dante Alighieri n. 81, con il patrocinio dell’avv. Erica Vicentini del foro di Trento, come da procura in atti
ricorrente in proprio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL’ART. 270 CCII
letti gli atti e sentita la relazione della giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;
esaminato, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 20.2.2024 dalla debitrice in proprio, con il patrocinio dell’avv. Erica Vicentini e con l’assistenza del gestore della crisi nominato dall’OCC dott.ssa Patrizia Sideri;
visti altresì i chiarimenti e la documentazione integrativa depositati in data 20.3.2024;
dato atto che la giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII ha provveduto all’audizione della ricorrente e dell’OCC all’udienza del 28.3.2024 e all’udienza di rinvio, su richiesta congiunta dell’OCC e dell’istante, del 16.5.2024, riservando all’esito di riferire al collegio per la decisione;
osserva
Anzitutto, deve ritenersi la competenza territoriale di questo tribunale ai sensi dell’art. 27, co. 3, lett. a) CCII, atteso che il centro degli interessi principali della debitrice è in Radicofani (SI), come risulta dalla documentazione in atti.
Inoltre, la ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 2, co. 1, lett. c del CCII come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»)”, avendo la stessa maturato un’esposizione debitoria indicata in € 363.588,48, derivante dallo svolgimento dell’attività di impresa, a fronte di un patrimonio che non consente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell’OCC.
Quanto ai requisiti dimensionali, svolgendo la ricorrente attività di impresa individuale, dalla documentazione fornita (v. esposizione debitoria emersa dall’istruttoria e dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di imposta, in atti) non risultano superate le soglie dimensionali di cui all’art. 2, co. 1, lett. d), CCII nel triennio antecedente al deposito della domanda.
Infine, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII e l’OCC ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
In merito all’attivo, la ricorrente è titolare di un’impresa individuale che svolge attività di agenzia immobiliare, dal cui utile viene retratto il reddito della debitrice stessa, al netto delle spese di mantenimento e dei costi di gestione, sicché nella memoria integrativa la ricorrente stessa ha evidenziato che la domanda di apertura della liquidazione controllata presentata è fondata sul mantenimento dell’attività di impresa.
Sul punto, deve sin da ora precisarsi che la liquidazione controllata è una procedura a carattere universale riguardante tutti i beni, anche futuri, del debitore, a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore stesso (e in questo senso devono ritenersi del tutto inconferenti i riferimenti contenuti nel ricorso introduttivo al “piano” o alla “proposta”), da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall’apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall’art. 268, co. 4, CCII , che esclude dalla liquidazione “i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile”, “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”, nonché “i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile” e “le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”. Inoltre, ai sensi dell’art. 270, co. 2, lett. e), CCII, il Tribunale può autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, in presenza di gravi e specifiche ragioni.
Invero, non è prevista, con riferimento alla liquidazione controllata, una “proposta” da parte del debitore soggetta ad omologa del tribunale, invece prevista per le altre procedure volte alla composizione della crisi da sovraindebitamento, sicché non spetta al debitore indicare quali beni possano essere messi a disposizione della massa, stante il richiamato carattere universale della procedura, ma dovranno essere appresi tutti i beni facenti parte del patrimonio della debitrice (anche, in ipotesi, non indicati in ricorso), salve le eccezioni di legge e non essendo stati indicati, nella specie, beni strumentali di proprietà della debitrice.
Ciò posto, ritiene il tribunale che il mantenimento dell’attività d’impresa individuale svolta dall’odierna ricorrente non sia in astratto incompatibile con il dato normativo (v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Arezzo, 8 maggio 2024; Tribunale di Perugia, sent. n. 10/2023 del 13.2.2023; Tribunale di Modena, sent. n. 43/2023 del 7.4.2023).
Nel caso di specie, peraltro, non deve procedersi all’adozione di un provvedimento che dispone l’esercizio provvisorio, in analogia con la procedura maggiore (ritenuta applicabile da una parte della giurisprudenza di merito, v. Tribunale di Bologna del 14 giugno 2023), trattandosi piuttosto della prosecuzione dell’attività di impresa individuale, caratterizzata dal lavoro svolto dalla medesima ricorrente, da cui quest’ultima trae il proprio sostentamento e che costituisce, alla luce della composizione del patrimonio della ricorrente, così come ricostruito dall’OCC, una parte rilevante dell’attivo da utilizzare per il soddisfacimento dei creditori (per almeno un triennio).
Tuttavia, quanto alla durata della procedura, che la ricorrente “propone” per un periodo di tre anni, deve osservarsi che non spetta al debitore indicare la durata della procedura; spetta infatti al liquidatore, nell’espletamento dell’incarico ad esso affidato e sotto la vigilanza del giudice delegato (v. art. 272 CCII), determinare il tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti, perseguendo l’obiettivo della maggiore soddisfazione delle ragioni creditorie e nel contempo assicurando la ragionevole durata della procedura, fermo restando il venire meno dell’apprensione delle quote di reddito qualora, decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione controllata, sussistano i presupposti per l’accesso al beneficio dell’esdebitazione (v. C. Cost., sent. 6/2024).
Inoltre, posto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia deve essere in concreto determinato dal giudice delegato ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) CCII, per quanto attiene allo svolgimento dell’attività di impresa, deve sin da ora evidenziarsi che i costi di gestione potranno essere sostenuti soltanto se coperti dai ricavi dell’impresa (e, dunque, senza aggravio di spese per la procedura) e che i ricavi, al netto dei suddetti costi, dovranno essere integralmente messi a disposizione dei creditori nell’ambito della procedura di liquidazione controllata, detratta la somma necessaria a coprire il fabbisogno familiare, che sarà fissata dal giudice delegato, al quale è altresì rimessa, previo rilascio di parere da parte del nominando liquidatore, la regolamentazione della prosecuzione dell’attività di agenzia immobiliare esercitata dalla debitrice.
Ciò posto, in ogni caso, l’attività di impresa dovrà essere svolta sotto la vigilanza attenta del nominando liquidatore, il quale dovrà in particolare verificarne i dati contabili e la destinazione dei ricavi, al netto dei costi (parimenti oggetto di verifica da parte del liquidatore) e delle somme necessarie al mantenimento, integralmente al soddisfacimento dei creditori (e non, quindi, la sola quota fissa indicata nel ricorso e nella relazione).
Quanto al passivo illustrato nel ricorso, invece, deve precisarsi che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell’art. 273 CCII, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell’articolo 201 CCII. Sul punto, deve peraltro essere evidenziato, a fronte dell’indicazione in ricorso tra le spese prededucibili anche la somma di € 1.437,20 per “compensi advisor” e della richiesta di pagamento in prededuzione delle spese di procedura e delle spese legali come da notula depositata, che la prededuzione è prevista dalla legge soltanto per i crediti dei gestori OCC, non anche per le spese legali e per quelle degli advisor, che dunque esulano dal rango dei creditori prededucibili ai sensi di legge.
Spetterà, inoltre, al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile, all’esito della relazione di inventario da effettuare ai sensi dell’art. 272 CCII, alla luce di quanto sopra evidenziato in ordine al carattere universale della presente procedura.
È rimesso altresì al liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato, l’esercizio ai sensi dell’art. 274 CCII delle azioni volte a conseguire la disponibilità di beni, recuperare crediti e/o far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, sicché il liquidatore stesso provvederà a verificare le eventuali azioni restitutorie/recuperatorie da instaurarsi.
Da ultimo, a fronte della richiesta della ricorrente di disporre l’immediata sospensione di tutte le procedure giudiziali in corso e inibizione ad attivarne nuove e ulteriori, deve osservarsi che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII.
Quanto alla nomina del liquidatore, ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il Tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”, sicché nella specie può confermarsi il professionista nominato dall’OCC anche quale liquidatore.
Deve, peraltro, sin da ora precisarsi che il compenso unitario spettante, quale OCC e quale liquidatore, potrà essere soddisfatto, al pari delle spese eventualmente anticipate e documentate, quale credito prededucibile della procedura, ma nella misura unitaria che verrà liquidata dal Tribunale in conformità agli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202 del 2014 (v. a riguardo Trib. Milano, 14 novembre 2023; Tribunale di Arezzo, 8 maggio 2024; Tribunale di Siena, 31 maggio 2024).
Infatti, deve rilevarsi che: la determinazione di compenso e rimborsi spese spettanti all'organismo di gestione della crisi avviene secondo le disposizioni del capo III (art. 14 e 15); l'unica norma dedicata alla liquidazione del patrimonio è l'art. 18, la quale non distingue tra compenso relativo alla fase antecedente all'apertura e compenso per la fase posteriore; anche con riferimento alle altre procedure, si ricava il principio per cui al gestore spetta un compenso unitario anche per la fase successiva all'omologa, anche nel caso in cui vi sia un'attività liquidatoria (la cui presenza incide solo sulle specifiche modalità di determinazione del compenso), e nel caso in cui venga nominata una seconda figura quale liquidatore il compenso rimane unico, ma viene suddiviso in maniera proporzionale (art. 17, co. 2). Sicché, il compenso dei liquidatori e dell’OCC risulta unitario e deve essere oggetto di liquidazione da parte del giudice delegato.
Infine, ai sensi della lettera f) della stessa norma, il Tribunale “dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese”.
Nel caso di specie, deve pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura e comunque per la durata di un anno e che la presente sentenza sia altresì pubblicata presso il Registro delle Imprese, stante l’attività svolta dalla debitrice.
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII,
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di SANNA MICHELA FRANCA (C.F.: SNNMHL73H47F979P), nata a Nuoro (NU) in data 7.7.1963 e residente in San Quirico d’Orcia (SI), via Dante Alighieri n. 81;
nomina
quale giudice delegata la dott.ssa Marta Dell’Unto;
nomina
quale liquidatrice la dott.ssa Patrizia Sideri, presente nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, invitandola ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
rimette
alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all’art. 268, co. 4, lett. b), CCII, previa documentata e motivata istanza della liquidatrice, la quale avrà cura di verificare le spese indicate quali necessarie dalla ricorrente;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
ordina
altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
dispone
che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l’eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale verrà acquisito l’intero attivo della procedura, tra cui l’eccedenza derivante dall’attività di impresa, detratta la somma fissata quale limite necessario per il mantenimento;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
dà atto
che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone
che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
dispone
che il liquidatore provveda immediatamente all’inserimento della sentenza nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale, nonché alla trasmissione della presente sentenza al Registro delle Imprese per la pubblicazione;
dispone
che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII (l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).
Si comunichi alle parti, all’OCC e al liquidatore.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2024, dal tribunale come sopra composto, su relazione della dott.ssa Marta Dell’Unto.
La giudice rel. ed est.
(dott.ssa Marta Dell’Unto)
La Presidente
(dott.ssa Marianna Serrao)
Sent. n. 32/2024 pubbl. il 16/07/2024
Rep. n. 32/2024 del 16/07/2024
R.P.U. 17/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
In linea fino al 19 luglio 2027
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente
dott.ssa Valentina Lisi Giudice
dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice relatore est.
nel procedimento unitario n. 17/2024 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata proposto da:
SANNA MICHELA FRANCA (C.F.: SNNMHL73H47F979P), nata a Nuoro (NU) in data 7.6.1963 e residente in San Quirico d’Orcia (SI), via Dante Alighieri n. 81, con il patrocinio dell’avv. Erica Vicentini del foro di Trento, come da procura in atti
ricorrente in proprio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL’ART. 270 CCII
letti gli atti e sentita la relazione della giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;
esaminato, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 20.2.2024 dalla debitrice in proprio, con il patrocinio dell’avv. Erica Vicentini e con l’assistenza del gestore della crisi nominato dall’OCC dott.ssa Patrizia Sideri;
visti altresì i chiarimenti e la documentazione integrativa depositati in data 20.3.2024;
dato atto che la giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII ha provveduto all’audizione della ricorrente e dell’OCC all’udienza del 28.3.2024 e all’udienza di rinvio, su richiesta congiunta dell’OCC e dell’istante, del 16.5.2024, riservando all’esito di riferire al collegio per la decisione;
osserva
Anzitutto, deve ritenersi la competenza territoriale di questo tribunale ai sensi dell’art. 27, co. 3, lett. a) CCII, atteso che il centro degli interessi principali della debitrice è in Radicofani (SI), come risulta dalla documentazione in atti.
Inoltre, la ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 2, co. 1, lett. c del CCII come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»)”, avendo la stessa maturato un’esposizione debitoria indicata in € 363.588,48, derivante dallo svolgimento dell’attività di impresa, a fronte di un patrimonio che non consente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell’OCC.
Quanto ai requisiti dimensionali, svolgendo la ricorrente attività di impresa individuale, dalla documentazione fornita (v. esposizione debitoria emersa dall’istruttoria e dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di imposta, in atti) non risultano superate le soglie dimensionali di cui all’art. 2, co. 1, lett. d), CCII nel triennio antecedente al deposito della domanda.
Infine, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII e l’OCC ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
In merito all’attivo, la ricorrente è titolare di un’impresa individuale che svolge attività di agenzia immobiliare, dal cui utile viene retratto il reddito della debitrice stessa, al netto delle spese di mantenimento e dei costi di gestione, sicché nella memoria integrativa la ricorrente stessa ha evidenziato che la domanda di apertura della liquidazione controllata presentata è fondata sul mantenimento dell’attività di impresa.
Sul punto, deve sin da ora precisarsi che la liquidazione controllata è una procedura a carattere universale riguardante tutti i beni, anche futuri, del debitore, a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore stesso (e in questo senso devono ritenersi del tutto inconferenti i riferimenti contenuti nel ricorso introduttivo al “piano” o alla “proposta”), da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall’apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall’art. 268, co. 4, CCII , che esclude dalla liquidazione “i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile”, “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”, nonché “i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile” e “le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”. Inoltre, ai sensi dell’art. 270, co. 2, lett. e), CCII, il Tribunale può autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, in presenza di gravi e specifiche ragioni.
Invero, non è prevista, con riferimento alla liquidazione controllata, una “proposta” da parte del debitore soggetta ad omologa del tribunale, invece prevista per le altre procedure volte alla composizione della crisi da sovraindebitamento, sicché non spetta al debitore indicare quali beni possano essere messi a disposizione della massa, stante il richiamato carattere universale della procedura, ma dovranno essere appresi tutti i beni facenti parte del patrimonio della debitrice (anche, in ipotesi, non indicati in ricorso), salve le eccezioni di legge e non essendo stati indicati, nella specie, beni strumentali di proprietà della debitrice.
Ciò posto, ritiene il tribunale che il mantenimento dell’attività d’impresa individuale svolta dall’odierna ricorrente non sia in astratto incompatibile con il dato normativo (v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Arezzo, 8 maggio 2024; Tribunale di Perugia, sent. n. 10/2023 del 13.2.2023; Tribunale di Modena, sent. n. 43/2023 del 7.4.2023).
Nel caso di specie, peraltro, non deve procedersi all’adozione di un provvedimento che dispone l’esercizio provvisorio, in analogia con la procedura maggiore (ritenuta applicabile da una parte della giurisprudenza di merito, v. Tribunale di Bologna del 14 giugno 2023), trattandosi piuttosto della prosecuzione dell’attività di impresa individuale, caratterizzata dal lavoro svolto dalla medesima ricorrente, da cui quest’ultima trae il proprio sostentamento e che costituisce, alla luce della composizione del patrimonio della ricorrente, così come ricostruito dall’OCC, una parte rilevante dell’attivo da utilizzare per il soddisfacimento dei creditori (per almeno un triennio).
Tuttavia, quanto alla durata della procedura, che la ricorrente “propone” per un periodo di tre anni, deve osservarsi che non spetta al debitore indicare la durata della procedura; spetta infatti al liquidatore, nell’espletamento dell’incarico ad esso affidato e sotto la vigilanza del giudice delegato (v. art. 272 CCII), determinare il tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti, perseguendo l’obiettivo della maggiore soddisfazione delle ragioni creditorie e nel contempo assicurando la ragionevole durata della procedura, fermo restando il venire meno dell’apprensione delle quote di reddito qualora, decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione controllata, sussistano i presupposti per l’accesso al beneficio dell’esdebitazione (v. C. Cost., sent. 6/2024).
Inoltre, posto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia deve essere in concreto determinato dal giudice delegato ai sensi dell’art. 268, co. 4, lett. b) CCII, per quanto attiene allo svolgimento dell’attività di impresa, deve sin da ora evidenziarsi che i costi di gestione potranno essere sostenuti soltanto se coperti dai ricavi dell’impresa (e, dunque, senza aggravio di spese per la procedura) e che i ricavi, al netto dei suddetti costi, dovranno essere integralmente messi a disposizione dei creditori nell’ambito della procedura di liquidazione controllata, detratta la somma necessaria a coprire il fabbisogno familiare, che sarà fissata dal giudice delegato, al quale è altresì rimessa, previo rilascio di parere da parte del nominando liquidatore, la regolamentazione della prosecuzione dell’attività di agenzia immobiliare esercitata dalla debitrice.
Ciò posto, in ogni caso, l’attività di impresa dovrà essere svolta sotto la vigilanza attenta del nominando liquidatore, il quale dovrà in particolare verificarne i dati contabili e la destinazione dei ricavi, al netto dei costi (parimenti oggetto di verifica da parte del liquidatore) e delle somme necessarie al mantenimento, integralmente al soddisfacimento dei creditori (e non, quindi, la sola quota fissa indicata nel ricorso e nella relazione).
Quanto al passivo illustrato nel ricorso, invece, deve precisarsi che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell’art. 273 CCII, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell’articolo 201 CCII. Sul punto, deve peraltro essere evidenziato, a fronte dell’indicazione in ricorso tra le spese prededucibili anche la somma di € 1.437,20 per “compensi advisor” e della richiesta di pagamento in prededuzione delle spese di procedura e delle spese legali come da notula depositata, che la prededuzione è prevista dalla legge soltanto per i crediti dei gestori OCC, non anche per le spese legali e per quelle degli advisor, che dunque esulano dal rango dei creditori prededucibili ai sensi di legge.
Spetterà, inoltre, al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile, all’esito della relazione di inventario da effettuare ai sensi dell’art. 272 CCII, alla luce di quanto sopra evidenziato in ordine al carattere universale della presente procedura.
È rimesso altresì al liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato, l’esercizio ai sensi dell’art. 274 CCII delle azioni volte a conseguire la disponibilità di beni, recuperare crediti e/o far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, sicché il liquidatore stesso provvederà a verificare le eventuali azioni restitutorie/recuperatorie da instaurarsi.
Da ultimo, a fronte della richiesta della ricorrente di disporre l’immediata sospensione di tutte le procedure giudiziali in corso e inibizione ad attivarne nuove e ulteriori, deve osservarsi che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII.
Quanto alla nomina del liquidatore, ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il Tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”, sicché nella specie può confermarsi il professionista nominato dall’OCC anche quale liquidatore.
Deve, peraltro, sin da ora precisarsi che il compenso unitario spettante, quale OCC e quale liquidatore, potrà essere soddisfatto, al pari delle spese eventualmente anticipate e documentate, quale credito prededucibile della procedura, ma nella misura unitaria che verrà liquidata dal Tribunale in conformità agli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202 del 2014 (v. a riguardo Trib. Milano, 14 novembre 2023; Tribunale di Arezzo, 8 maggio 2024; Tribunale di Siena, 31 maggio 2024).
Infatti, deve rilevarsi che: la determinazione di compenso e rimborsi spese spettanti all'organismo di gestione della crisi avviene secondo le disposizioni del capo III (art. 14 e 15); l'unica norma dedicata alla liquidazione del patrimonio è l'art. 18, la quale non distingue tra compenso relativo alla fase antecedente all'apertura e compenso per la fase posteriore; anche con riferimento alle altre procedure, si ricava il principio per cui al gestore spetta un compenso unitario anche per la fase successiva all'omologa, anche nel caso in cui vi sia un'attività liquidatoria (la cui presenza incide solo sulle specifiche modalità di determinazione del compenso), e nel caso in cui venga nominata una seconda figura quale liquidatore il compenso rimane unico, ma viene suddiviso in maniera proporzionale (art. 17, co. 2). Sicché, il compenso dei liquidatori e dell’OCC risulta unitario e deve essere oggetto di liquidazione da parte del giudice delegato.
Infine, ai sensi della lettera f) della stessa norma, il Tribunale “dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese”.
Nel caso di specie, deve pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura e comunque per la durata di un anno e che la presente sentenza sia altresì pubblicata presso il Registro delle Imprese, stante l’attività svolta dalla debitrice.
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII,
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di SANNA MICHELA FRANCA (C.F.: SNNMHL73H47F979P), nata a Nuoro (NU) in data 7.7.1963 e residente in San Quirico d’Orcia (SI), via Dante Alighieri n. 81;
nomina
quale giudice delegata la dott.ssa Marta Dell’Unto;
nomina
quale liquidatrice la dott.ssa Patrizia Sideri, presente nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, invitandola ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
rimette
alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all’art. 268, co. 4, lett. b), CCII, previa documentata e motivata istanza della liquidatrice, la quale avrà cura di verificare le spese indicate quali necessarie dalla ricorrente;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
ordina
altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
dispone
che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l’eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale verrà acquisito l’intero attivo della procedura, tra cui l’eccedenza derivante dall’attività di impresa, detratta la somma fissata quale limite necessario per il mantenimento;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
dà atto
che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone
che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
dispone
che il liquidatore provveda immediatamente all’inserimento della sentenza nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale, nonché alla trasmissione della presente sentenza al Registro delle Imprese per la pubblicazione;
dispone
che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII (l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).
Si comunichi alle parti, all’OCC e al liquidatore.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2024, dal tribunale come sopra composto, su relazione della dott.ssa Marta Dell’Unto.
La giudice rel. ed est.
(dott.ssa Marta Dell’Unto)
La Presidente
(dott.ssa Marianna Serrao)
PINNA VALENTINA e 30/2024 BIONDI VITTORIO
apertura liquidazione controllata L.C. 29/2024 Sent. n. 113/2024 pubbl. il 10/07/2024 - Rep. n. 151/2024 del 10/07/2024
stato passivo LC 29/2024 e 30/2024 in linea dal 2 dicembre 2024 al 1°giugno 2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
in linea fino al 16 luglio 2027
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Biondi Vittorio (C.F. BNDVTR85E24D969L) e Pinna Valentina (C.F. PNNVNT88T63H501O);
assistiti dagli avv.ti Carlo Assereto e Davide Assereto e con l’ausilio dell’avv. Elena Femia in qualità di OCC;
rilevato che, con ricorso depositato il 28.06.2024 ex art. 66 CCII, Vittorio Biondi e Valentina Pinna, in qualità di coniugi conviventi, presentavano unitario progetto per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento, chiedendo la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i loro beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
considerato infatti che i ricorrenti possono essere qualificati come consumatori in relazione ai debiti contratti;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dell’assenza di beni liquidabili e di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
rilevato infatti che:
- Biondi Vittorio e Pinna Valentina risultano essere coniugati dal 09.04.2011 e genitori di tre figli con loro conviventi: Sofia Biondi di anni 11, Valeria Biondi di anni 10, Luca Biondi di anni 1; la famiglia risulta convivere in un immobile sito in Genova, Via Cairoli n. 4/8, ad un canone mensile di euro 400,00 oltre euro 60,00 mensili per oneri accessori;
- non risultano titolari di beni immobili o di beni mobili registrati ad eccezione di un autoveicolo Peugeot 3008 targato EF206YB, immatricolato nel 2011 ed acquistato dal suocero del Biondi per euro 4.200,00, rispetto al quale i ricorrenti ne deducono l’imprescindibilità per esigenze lavorative e per spostamenti familiari – ad es. accompagnare i figli a scuola -. Non risultando elementi obiettivi contrari sulla cui base poter desumere la non imprescindibilità di tale autoveicolo ed in ragione del suo valore di mercato esiguo, ben potrà tale bene rimanere escluso dalla liquidazione; tuttavia, il liquidatore dovrà depositare apposita stima, tramite So.Ve.Mo. S.r.l., sulla cui base confermare l’esclusione dalla procedura.
Ugualmente per ciò che riguarda i beni mobili presenti nell’appartamento dei ricorrenti: degli stessi dovrà essere redatta apposita stima al fine di permettere la valutazione circa la non convenienza economica di acquisizione alla procedura nonché della loro imprescindibilità per le esigenze di vita quotidiana dei ricorrenti e dei loro figli; - Biondi Vittorio risulta essere lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data dal marzo 2021, presso Esselunga S.p.a. con la qualifica di cuoco gastronomico; dall’analisi delle buste paga a partire dal gennaio 2023 e sino a marzo 2024 risulta la percezione di uno stipendio mensile pari ad euro 1.669,41 incrementato, ogni mese, dallo svolgimento del lavoro straordinario, fino ad arrivare a circa 2.100,00 euro mensili (doc. 28 ricorrente, buste paga a partire dal 02.203 al 03.2024) che, detratti i sottoelencati pignoramenti per un totale di euro 762,00 mensili, scende a circa 1.338,00 euro mensili per poi attestarsi sui circa 1.200,00 euro mensili in ragione delle ulteriori trattenute fisiologicamente legate al rapporto di lavoro;
- sulla suddetta retribuzione mensile lorda gravano infatti cessioni del quinto stipendiale e pignoramenti per un totale di euro 762,00 così individuati:
cessione del quinto contratto con Santander per euro 114,00 mensili; pignoramento di retribuzione per euro 254,00 in favore del sig. Benzi - Domenico; pignoramento di retribuzione, per euro 140,00 mensili, da parte di Fintel Engineering; pignoramento di retribuzione, per euro 254,00 mensili, in favore di Prelios Credit Servicing S.r.l. quale residuo del credito di euro 101.321,38 derivante dal contratto di mutuo fondiario dell’anno 2006 stipulato con Banco di San Giorgio. Invece, i prestiti contratti con MB Credit Solution e B2 Kapital Investment S.r.l. vengono saldati dal Biondi con cambiali di euro 100,00 al mese ciascuna;
- Pinna Valentina risulta essere attualmente disoccupata, percependo NASPI per un importo di euro 795,00 per 12 mensilità;
- i coniugi percepiscono altresì assegno unico INPS per i figli, di importo pari ad euro 897,10 che non andrà conteggiato nella liquidazione ai sensi dell’art. 268 co. 4 CCII;
- la situazione debitoria complessiva ammonta ad euro 243.791,35 così riassunta: Biondi Vittorio, totale euro 211.271,77;
- Pinna Valentina, totale euro 32.519,58;
I debiti del Biondi afferiscono soprattutto a mutui e finanziamenti che il ricorrente ha dichiarato essere stati contratti per lo svolgimento di attività di impresa condotta in forma autonoma, dall’anno 2013 all’anno 2015 senza alcun successo; dalla circostanza che sino a metà 2020 egli era disoccupato e, pertanto, doveva occuparsi delle necessità della propria famiglia; i debiti della Pinna afferiscono invece, in via preponderante, ad imposte e tari non pagate per circa euro 26.000,00; - la quota intangibile viene calcolata dai ricorrenti in euro 2.100 mensili per spese di sostentamento proprie e dei figli; si ritiene che tale quota sia congrua in ragione delle relative voci di spese elencate: vitto, abbigliamento, mensa scolastica, consumi ed assicurazione auto, canonedi locazione, spese mediche, utenze domestiche, ivi inclusa la devoluzione di euro 160,00 mensili in favore della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, doverosa in ragione del particolare assetto contributo imposto ai militanti di essa (c.d. mormoni) e da tutelare in ragione della libertà di scelta religiosa garantita dall’art. 8 Cost.;
- ritenuto quindi che tutte le entrate mensili percepite dai ricorrenti, superiori all’importo secco di euro 2.100,00, vadano versate all’interno della procedura concorsuale e che, pertanto, sarà onere del liquidatore individuare, mese per mese, l’eccedenza rispetto alla quota intangibile in ragione della fisiologica fluttuazione delle entrate mensili retributive del Biondi;
considerato, quindi, che anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata per una durata di tre anni, per come indicato dai ricorrenti;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in
funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
Biondi Vittorio (C.F. BNDVTR85E24D969L) e Pinna Valentina (C.F. PNNVNT88T63H501O);
NOMINA Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
CONFERMA/NOMINA liquidatore l’avv. Elena Femia;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE
che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della
presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito dei ricorrenti sino alla concorrenza dell’importo di euro mensili 2.100,00 con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- nserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori - nel rispetto delle cause di prelazione - non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore ovvero acquisite le somme provenienti da terzi;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Genova, camera di consiglio del 04.07.2024.
Il Giudice Rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
apertura liquidazione controllata r.g. N. 123 / 2024 R.G Sent. n. 112/2024 pubbl. il 05/07/2024 Rep. n. 149/2024 del 05/07/2024
Stato passivo liquidazione controllata 28/2024 Schiffo Antonio Eugenio in linea dal 30 dicembre 2024 al 29 giugno 2025
Stato passivo liquidazione controllata 27/2024 Petrone Lucia in linea dal 30 dicembre 2024 al 29 giugno 2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Procedure Concorsuali
in linea fino all'8 luglio 2027
Liquidazione controllata r.g. N. 123 / 2024 R.G
in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. ROBERTO BRACCIALINI Presidente
Dott. PIETRO SPERA Giudice
Dott. ANDREA BALBA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
ANTONIO EUGENIO SCHIFFO con CF SCHNNG46M02D969D e PETRONE Lucia CF PTRLCU48T53C983R
Parte assistita da: FONDAZIONE ANTIUSURA
Rilevato che la parte:
sig. ANTONIO EUGENIO SCHIFFO con C.F. SCHNNG46M02D969D, unitamente al coniuge sig.ra LUCIA PETRONE, hanno chiesto, con ricorso depositato ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Premesso in particolare che dalla relazione particolareggiata dell’OCC D.ssa GALLIANO si apprende quanto segue.
I ricorrenti sono pensionati ex titolari di oreficeria - orologeria e hanno cessato l’attività dopo una serie di rapine. Dispongono di poco più di 1600 € di pensione al mese in totale e hanno accumulato un debito complessivo di 28.000 euro, avendo contratto due mutui da 20.000 € in favore del figlio, prima per sostenere le spese del giudizio di divorzio e poi per consentirgli l'acquisto di un'abitazione, rinegoziati nel tempo per l’impossibilità di soddisfare le rate mensili.
Non dispongono di beni di nessun tipo – salvo una vecchia macchina invendibile – eccezion fatta per le pensioni, e propongono un conferimento di 230 € al mese per 3 anni.
Rileva il Collegio che l’unico problema in punto di ammissibilità della procedura, rilevato in fase istruttoria dal relatore e convenientemente trattato in apposite sessioni, riguarda la presenza o meno di “sovraindebitamento”, secondo la nozione offerta dall’art. 2.1 lett. c) del CCI, perché in teoria un debito di poco superiore ai 28.000 € in 7 anni con una trattenuta del quinto delle pensioni potrebbero essere ripianato.
Tale impostazione però non rispetta il dettato della disposizione in esame e le concrete condizioni di disagio economico dei ricorrenti perché:
I due coniugi sono titolari di pensioni di importo inferiore alla soglia impignorabile dell’art. 545 c.p.c.;
essi corrispondono o dovrebbero corrispondere rate mensili, per le rispettive cessioni del quinto e il finanziamento cointestato, per le seguenti consistenze:
Reddito Schiffo euro 890 meno euro 166 meno euro (-229:2) = 114,50; reddito al netto dei prelievi e rate: euro 609,50 => Ne discende che il quinto del reddito è pari a 178 euro mensili, ma il ricorrente subisce una quota di prelievi mensili decisamente superiore: 280,5 mensili
Reddito Petrone euro 754 meno euro 140 -114,5; redito al netto dei prelievi e rate: euro 499,50 => Ne discende che il quinto del reddito è pari a 150,8, ma la quota dei prelievi è rate bancarie è pari a 245 euro.
Conseguentemente, risulta evidente che i coniugi sono gravati da un debito annuo che non può essere soddisfatto con i redditi pensionistici percepiti, se non comprimendo in misura inaccettabile le somme necessarie per il mantenimento in minime condizioni di dignità e decoro.
L’insostenibilità del debito è confermata dalla recente risoluzione per inadempimento del finanziamento Creditis che, per quanto di importo contenuto,
determina in oggi un debito scaduto che non sarà prevedibilmente onorabile nel corso dell’anno con le attuali modeste rimesse pensionistiche mensili.
Considerato pertanto che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che:
- il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
Ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
Ritenuto, per contro, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
Considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica della legge si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori; sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi crediti sorti in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
ANTONIO EUGENIO SCHIFFO con CF SCHNNG46M02D969D
PETRONE Lucia con CF PTRLCU48T53C983R
NOMINA Giudice Delegato il Presidente relatore;
CONFERMA come liquidatore l’attuale professionista già designato a gestore della crisi (dr.ssa GALLIANO);
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1450 mensili, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- -in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova,
nella camera di consiglio del 4/07/2024
il Presidente Est.
Dr. Roberto Braccialini
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 107/2024 pubbl. il 03/07/2024 Rep. n. 144/2024 del 03/07/2024
LC 25-2024 Eddaoudi Sanaa
LC 26-2024 Specchia Emiliano

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
in linea fino al 7 luglio 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel.
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione controllata, chiesta in proprio da:
EMILIANO SPECCHIA, nato a La Spezia il 29/12/1979, e SANAA EDDAOUDI, nata a Rabat (Marocco) il 27/5/1979;
rilevato:
- che con ricorso depositato il 12/6/2024 EMILIANO SPECCHIA e SANAA EDDAOUDI hanno chiesto, ai sensi degli artt. 66 e 268/1 CCII, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i loro beni;
- che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65/2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice e in particolare alla disciplina per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
- che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuto:
- che sussista la competenza di questo tribunale ai sensi dell’art. 27/2 e 3 CCII, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- che, in forza dall’applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore, sia applicabile l’art. 39, commi 1 e 2, CCII;
ritenuto altresì, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento:
- che sia completa la documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- che la relazione dell’OCC allegata all’istanza sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269/2 CCII;
- che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell’art. 2/1 lett. c) CCII, poiché il loro patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- che pertanto, anche alla luce dell’attivo realizzabile possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato:
- che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270/2 lett. c) CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- che la sospensione del decorso degli interessi chirografari è prevista dall’art. 268/5 CCII;
- che analogamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;
- che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisor godono del privilegio professionale 2751 bis n. 2 CC, in quanto: • non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277 CCII;
- la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori;
- quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII;
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di EMILIANO SPECCHIA, nato a La Spezia il 29/12/1979, e SANAA EDDAOUDI, nata a Rabat (Marocco) il 27/5/1979;
- nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- conferma liquidatore il Dott. Stefano GOTTA e precisa che la liquidazione del compenso avverrà nei termini di legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 275 CCII;
- assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- ordina ai debitori il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
- dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione pari a tre anni e la trascriva in conformità all’art. 270, comma 2 lettera g) CCII (l’esecuzione dei suddetti
- dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti in essere alla data del presente provvedimento;
- dispone che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente Emiliano SPECCHIA sino alla concorrenza dell’importo di 2.300 mensili, con obbligo per entrambi i ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- dispone altresì che il liquidatore: • notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai
- dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- con scadenza semestrale dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita dei beni immobili caduti in procedura di liquidazione e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti di vendita all’anno.
Genova, 25/6/2024.
Il Giudice estensore
Pietro Spera
Il Presidente
Roberto Braccialini
liquidazione controllata n. 7/2024
Sent. n. 31/2024 pubbl. il 02/07/2024
Rep. n. 31/2024 del 02/07/2024
R.P.U. 33/2024
Stato passivo liquidazione controllata n. 7/2024 in linea dal 29 gennaio 2025 al 5 luglio 2027

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
In linea fino al 5 luglio 2027
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente
dott.ssa Valentina Lisi Giudice
dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice relatore est.
nel procedimento unitario n. 33/2024 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata proposto da:
ORIENTI FABRIZIO (C.F.: RNTFRZ68L08D612N), nato a Firenze (FI) in data 8.7.1968 e residente in Montalcino (SI), via Palmiro Togliatti n. 2/A, con l’assistenza dell’OCC in persona del gestore della crisi dott. Enzo Parri
ricorrente in proprio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL’ART. 270 CCII
letti gli atti e sentita la relazione della giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;
esaminato, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 23.4.2024 dal debitore in proprio, con l’assistenza del gestore della crisi nominato dall’OCC dott. Enzo Parri;
vista altresì la documentazione integrativa depositata in data 17.5.2024, nonché all’udienza del 6.6.2024;
dato atto che la giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII ha provveduto all’audizione del ricorrente e dell’OCC all’udienza del 6.6.2024, riservando all’esito di riferire al collegio per la decisione;
visti gli artt. 268 e ss. CCII;
rilevato, in via generale, che per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario;
rilevato che, ai sensi dell’art. 269 CCII, il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC;
ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell’art. 27 CCII, atteso che il centro degli interessi principale del debitore è in Montalcino (SI), come risulta dalla documentazione in atti;
rilevato che il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 2, co. 1, lett. c del CCII come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»)”, avendo lo stesso maturato un’esposizione debitoria per circa € 266.563,92, originata dal pregresso svolgimento di attività di impresa individuale (v. visura camerale in atti), a fronte di un patrimonio che non consente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell’OCC;
rilevato, altresì, che dalla documentazione fornita (v. esposizione debitoria emersa dall’istruttoria e dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di imposta, in atti), non risultano superate le soglie dimensionali di cui all’art. 2, co. 1, lett. d), CCII;
rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
rilevato, altresì, che l’OCC ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato, in merito al passivo illustrato nel ricorso, che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell’art. 273 CCII, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell’articolo 201 CCI;
osservato che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile, all’esito della relazione di inventario da effettuare ai sensi dell’art. 272 CCII;
precisato, ulteriormente, che è rimesso al liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato, l’esercizio ai sensi dell’art. 274 CCII delle azioni volte a conseguire la disponibilità di beni, recuperare crediti e/o far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori e che pertanto il liquidatore stesso provvederà a verificare le azioni restitutorie/recuperatorie da instaurarsi;
precisato che la liquidazione controllata è una procedura a carattere universale riguardante tutti i beni, anche futuri, del debitore, a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore stesso, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall’apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall’art. 268, co. 4, CCII – che esclude dalla liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia” - e che risultano parimenti irrilevanti in questa fase le eventuali previsioni esposte nella propria relazione dal professionista incaricato quale gestore della crisi;
ritenuto che deve, pertanto, ordinarsi l’acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni del debitore (ivi compresi i beni eventualmente non indicati in ricorso, attesa la richiamata natura universale della procedura), salve le eccezioni di legge;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato, al quale è rimessa anche la regolamentazione della prosecuzione dell’attività di consulenza esercitata dal debitore, senza aggravio di spese prededucibili per la procedura e della vigilanza sulla stessa, previo rilascio di parere da parte del nominando liquidatore;
osservato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII;
letto l’art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202” e ritenuto che, nella specie, possa confermarsi il professionista nominato dall’OCC anche quale liquidatore;
precisato che il compenso unitario spettante, quale OCC e quale liquidatore, potrà essere soddisfatto, al pari delle spese eventualmente anticipate e documentate, quale credito prededucibile della procedura, ma nella misura unitaria che verrà liquidata dal Tribunale in conformità agli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202 del 2014 (v. a riguardo Tribunale di Milano, 14 novembre 2023; Tribunale di Siena, 31 maggio 2024);
letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale “dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese”;
rilevato che, nel caso di specie, deve pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura e comunque per la durata di un anno e che la presente sentenza sia altresì pubblicata presso il Registro delle Imprese, stante l’attività svolta dal debitore;
visto l’art. 270 CCII,
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di ORIENTI FABRIZIO (C.F.: RNTFRZ68L08D612N), nato a Firenze (FI) in data 8.7.1968 e residente in Montalcino (SI), via Palmiro Togliatti n. 2/A;
nomina
quale giudice delegata la dott.ssa Marta Dell’Unto;
nomina
quale liquidatore il dott. Enzo Parri, presente nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, invitandolo ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
rimette
alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all’art. 268, co. 4, lett. b), CCII;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
ordina
altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
dispone
che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l’eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà versata l’eccedenza della somma fissata quale limite necessario per il mantenimento;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
dà atto
che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone
che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
dispone
che il liquidatore provveda immediatamente all’inserimento della sentenza nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale, nonché alla trasmissione della presente sentenza al Registro delle Imprese per la pubblicazione;
dispone
che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII (l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).
Si comunichi alle parti, all’OCC e al liquidatore.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2024, dal tribunale come sopra composto, su relazione della dott.ssa Marta Dell’Unto.
La giudice rel. ed est.
(dott.ssa Marta Dell’Unto)
La Presidente
(dott.ssa Marianna Serrao
apertura liquidazione controllata
Sent. n. 106/2024 pubbl. il 28/06/2024
Rep. n. 143/2024 del 28/06/2024
Stato passivo liquidazione controllata 24/2024 in linea dal 20 novembre 2024 al 19 maggio 2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 30 giugno 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
MONICA INCERTI CF NCRMNC77D65D969J
Assistito dall’MARINELLA BALDI
Rilevato che, con ricorso depositato il 19.6.24 MONICA INCERTI, CFNCRMNC77D65D969J ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento
per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in
quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MONICA INCERTI CF NCRMNC77D65D969J
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA come liquidatore l’avv. Floris Gabriele;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1400,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27/06/2024
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
apertura liquidazione controllata 3/2024
Sent. n. 12/2024 pubbl. il 24/06/2024
Rep. n. 22/2024 del 24/06/2024
N. R.G. 14-1/2024 P.U.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell’insolvenza
In linea fino al 30 giugno 2027
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Proia Presidente
dott. Paolo Lepidi Giudice
dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 14/2024 al sub 1 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 CCII promosso da:
MAZZULLI CATIA (C.F MZZCTA69M49A515U), nata ad Avezzano (AQ) in data 09/08/1969 e residente in Cerchio (AQ) alla Via Adua n. 1, elettivamente domiciliata in Avezzano (AQ) alla Via Antonio Gramsci 27, presso lo studio dell’avv. Gian Marco Marino (C.F. MRNGMR87L09A515S) del foro di Avezzano, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
DEBITORE RICORRENTE
Udita a relazione del giudice relatore designato con decreto del 03/04/2024,
letto il ricorso proposto dal debitore Catia Mazzulli per l’apertura della liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. CCII, tramite l’OCC;
ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Avezzano ai sensi dell’art. 27 co. 2 e 3 lett. b) CCII, essendo la ricorrente residente a Cerchio, comune ricompreso nel circondario del Tribunale, ed essendo ivi collocato il centro dei suoi interessi;
vista la documentazione allegata al ricorso per la liquidazione controllata;
vista la relazione dell’OCC ex art. 269 co. 2 CCII, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché la documentazione integrativa depositata il 15 maggio 2024;
rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta la documentazione di cui all’art. 39 CCII;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, appare sussistere:
- il presupposto soggettivo: il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. e) CCII, trattandosi di persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale;
- il presupposto oggettivo: sussiste una condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) CCII. Invero, tale requisito va inteso quale generale situazione di difficoltà economica riguardante il debitore che genera l’impossibilità di far fronte regolarmente, con mezzi e tempi ordinari, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l’hanno generato, anche tenuto conto della consistenza del patrimonio che potrebbe essere non facilmente liquidabile. La sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore prescinde, inoltre, da ogni indagine sull’effettiva esistenza ed entità dei crediti, essendo a tal fine sufficiente l’accertamento di uno stato d’impotenza economico-patrimoniale non transitorio e idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte con mezzi normali ai propri debiti.
Nel caso di specie, come rilevato dall’OCC, i flussi reddituali attuali e ragionevolmente prospettivi non sono sufficienti a far fronte al soddisfacimento dei creditori, due dei quali hanno, infatti, intrapreso azioni esecutive individuali in danno dell’istante (pignoramento presso terzi e pignoramento immobiliare).
La debitrice svolge la professione di operatore sanitario e abita con il marito e il figlio minore d’età.
Quanto all’attivo patrimoniale e al profilo reddituale, la ricorrente:
- risulta proprietaria di un bene immobile consistente nell’abitazione sita nel Comune di Cerchio alla Via Adua n. 1, Censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cerchio al Foglio 5, part. 1147 sub. 5 e relativa corte rappresentata dalla estensione di terreno alla Via Adua, superficie catastale 167 metri quadrati, riportato al Catasto Terreni del Comune di Cerchio al foglio 5 part. 1510, qualità seminativo, inedificabile, del valore OMI totale di circa € 40.000;
- risulta proprietaria del seguente bene mobile registrato: autovettura veicolo hyundai getz, anno 2003, targa DW651EY;
- risulta titolare di un rapporto di conto corrente postale n. 5224, con postepay evolution n. 5333171126398276, con saldo, alla data del 31.12.2023, pari a € 783,39, con giacenza media annuale di € 535,38;
- risulta percepire un reddito lordo di € 1.697,76 circa (il netto è pari ad € 1.500 circa, di cui attualmente € 601,21 sono oggetto di trattenute: € 290 per cessione di quinto volontaria con Vivibanca, la restante parte quale accantonamento del pignoramento presso terzi pendente dinanzi al Tribunale di Avezzano, r.g. n. 559/2023).
L’ammontare del passivo è stato quantificato dall’OCC in € 118.543,95 e risulta, pertanto, superiore alla soglia prevista dall’art. 268 co. 2 CCII, pur non applicabile nel caso di specie provenendo la domanda dal debitore.
Tale debito è composto da:
- € 47.908,02 per mutuo ipotecario con BNL s.p.a. (che ha attivato la procedura esecutiva immobiliare);
- € 15.080 per finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio con Vivibanca s.p.a.;
- € 29.642,71 per finanziamento con Compass s.p.a. (che ha attivato la procedura esecutiva presso terzi)
- € 24.053,53 per contratto di finanziamento con Agos s.pa., ora ceduto a Axactor Italy s.r.l.;
- € 869,51 per bolli non pagati;
- € 990,18 per contratto di consulenza con Difesa Debitori s.p.a..
Oltre a ciò vi sono i costi della procedura pari ad € 3.000 oltre spese ed accessori e i costi tipici della fase liquidatoria.
Confrontando i due dati, è evidente che la ricorrente con il proprio patrimonio non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Le principali cause dell’indebitamento sono riconducibili al ricorso a finanziamenti chirografari con diversi istituti finanziari richiesti per far fronte a crisi di liquidità dovuta alla circostanza che è venuto a mancare l’apporto economico del marito, che risulta inoccupato da oltre venti anni e che svolge lavori saltuari senza percepire un reddito certo. Inoltre, il datore di lavoro della debitrice ha dovuto affrontare una situazione di crisi nel 2020, con accesso a una procedura di concordato preventivo dinanzi al Tribunale di Roma, con ricorso alla cassa integrazione e riduzione degli emolumenti ai dipendenti.
tenuto conto della valutazione dell’OCC che ha espresso “valutazione complessivamente positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e ritenere che la stessa illustri adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.”;
rammentato che la liquidazione controllata del sovraindebitato è una procedura concorsuale a carattere non negoziale ma esecutivo-satisfattivo, avente lo scopo di monetizzare l’intero patrimonio del debitore e di utilizzare il ricavato per soddisfare i creditori nel rispetto della par condicio creditorum;
ritenuto, pertanto, che la liquidazione controllata non possa essere sottoposta a condizioni dal debitore (né con riferimento al quantum offerto né alla durata) e che, dunque, tutto il patrimonio, presente e futuro, del debitore debba formare l’attivo concorsuale, ad eccezione di quanto necessario per il mantenimento, così come previsto dall’art. 268 co. 4 CCII;
osservato che tale conclusione appare rispettosa anche del principio dettato dall’art. 2740 c.c. in base al quale «il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri»;
rilevato che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, la determinazione del tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti da parte del liquidatore deve perseguire “l’obiettivo della maggiore soddisfazione possibile delle ragioni creditorie, nel rispetto della ragionevole durata della procedura stessa” e “La durata dell’apprensione dei beni sopravvenuti dipende, infatti, dall’ammontare delle risorse complessive disponibili e dall’entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall’istituto dell’esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura.”1;
ritenuto che la cessione del quinto, il pignoramento e la delegazione di pagamento operanti sulla retribuzione mensile debbano cessare, in quanto tutti inopponibili alla presente procedura e che, pertanto, si debba acquisire alla procedura l’intero stipendio, al netto della quota per il mantenimento;
ritenuto, infatti, che l’art. 144 CCI esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: 1) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); 2) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; 3) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); 4) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; 5) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; 6) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum2; ritenuto, infine, che la somma necessaria al mantenimento del debitore debba essere determinata facendo applicazione del criterio indicato nell’art. 283 co. 2 CCI che la quantifica in rapporto “all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE” (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore e eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare) e la sua concreta determinazione deve essere rimessa al giudice delegato una volta acquisita dal debitore la documentazione necessaria e sentito il parere del liquidatore3;
ritenuto, allo stato, sulla scorta della documentazione presentata e salva conferma ovvero diversa quantificazione da parte del giudice delegato, di poter individuare in via provvisoria la somma necessaria per il mantenimento, esclusa dalla liquidazione controllata, in € 850,00 mensili;
ritenuto che il debitore debba provvedere al versamento integrale dello stipendio, al netto della somma necessaria per il mantenimento sopra indicata, nelle modalità indicate dal liquidatore, provvedendo ad inviare al liquidatore trimestralmente la prova delle somme percepite in concreto e i giustificativi delle spese sostenute (es. pagamento utenze, abbonamento ai mezzi di trasporto, spese mediche e scolastiche, etc.);
rilevato che liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;
osservato, infine, che oggetto del procedimento di liquidazione è l’intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso dall’art. 268 co. 4 CCII, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma sopra indicata (ovvero quello confermata o modificata dal g.d.) come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene;
ritenuto che, allo stato, deve ordinarsi l’acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni del debitore, attesa la natura universale della procedura, salva la possibilità di rinuncia alla liquidazione autorizzata dal giudice delegato a seguito dell’apertura della procedura, ricorrendone i presupposti, anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all’art. 272 co. 2 CCII;
rilevato, infine, che, stante il disposto dell’art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall’OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione;
ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII;
ritenuto di poter nominare quale liquidatore l’OCC nella sola persona dell’avv. Filippo Paolini, in quanto solo il predetto professionista risulta iscritto, oltre che nell’elenco dei Gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, anche nell’Albo nazionale di cui all’art. 356 CCII (cfr. Trib. Torino, 11 maggio 2023, Trib. Terni, 10 luglio 2023);
ritenuto, invero, che l’art. 270 CCII vada coordinato con il disposto del successivo art. 356 CCII che prevede l’istituzione dell’Albo Nazionale dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell’insolvenza”.
P.Q.M.
Visti gli artt. 268, 268 e 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MAZZULLI CATIA (C.F MZZCTA69M49A515U), nata ad Avezzano (AQ) il 09/08/1969 residente a Cerchio (AQ) in via Adua n. 1.
NOMINA la dott.ssa Francesca Greco Giudice Delegato per la procedura.
NOMINA liquidatore l’avv. Filippo Paolini, con invito ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.
ORDINA al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l’elenco dei creditori.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII.
DISPONE che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato in via provvisoria (€ 850,00 mensili), ovvero nella diversa misura determinata dal g.d. all’esito delle necessarie verifiche e del parere del liquidatore, mettendo, invece, a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti.
ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.
ORDINA, qualora nel patrimonio vi siano beni mobili registrati e beni immobili, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore.
DÀ ATTO che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio.
DISPONE che il liquidatore:
- entro 30 giorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell’articolo 270, comma 4, indicando anche il proprio
- indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all’art. 270 co. 2 lett. d) ovvero alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275 co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII.
DISPONE che il liquidatore depositi in cancelleria, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore anche: a) se il ricorrente stia collaborando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell’art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC.
DICHIARA che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l’operatività della cessione del quinto dello stipendio, ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute.
DISPONE che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Ministero della Giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese.
Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all’OCC.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 29 maggio 2024
Il Giudice estensore
dott.ssa Francesca Greco
il Presidente
dott.ssa Maria Proia
1 Cfr. Corte Cost. sentenza n. 6 del 19/01/2024.
2 Tribunale Mantova, 20 Aprile 2023. Pres. Gibelli. Est. Bernardi; Tribunale di Terni, 17 luglio 2023.
3 Tribunale Pescara, 08 Febbraio 2023. Pres., est. Bongrazio, Tribunale Lodi, 13 Dicembre 2023. Pres. Giuppi. Est. Varesano, Tribunale Treviso, 25 Settembre 2023. Pres. Casciarri. Est. Munaro
Sent. n. 101/2024 pubbl. il 17/06/2024
Rep. n. 135/2024 del 17/06/2024

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 23 giugno 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
SILVIO ANGELINI (CF NGLSLV63M08D969X)
Assistito dall’avv. ENRICO BECCARO e dall’avv. SIMONE CUCCO
Rilevato che, con ricorso depositato il 21.5.2024 e successive integrazioni documentali depositate in data 3.6.2024,
SILVIO ANGELINI ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
- considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo superiore ad € 100.000,00):
in particolare:
- non ci sono beni immobili liquidabili;
- non ci sono beni mobili registrati;
- il ricorrente è poi titolare di una pensione mensile di circa € 1.600,00 (egli è stato dichiarato gravemente invalido e, come attestato dall’OCC, “sono in corso le pratiche volte al prepensionamento in conseguenza del quale lo stesso subirà una significativa contrazione del reddito percependo un rateo mensile di € 1.600,00”);
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- rilevato che l’istante ha chiesto che venga revocato il versamento relativo ai pignoramenti presso terzi a favore di Compass Banca e alla cessione del quinto a favore di Eurocqs ;
- considerato che, pur in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che, da una parte nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI), dall’altra è possibile identificare una serie di norme, tra cui l’art. 268 co. 4 CCI, l’art. 270 co. 2 lett. d) ed e) da cui dedurre che nella liquidazione controllata è il liquidatore ad avere l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, nonché l’unico che, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori. “Può desumersi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che devono ritenersi cessate sia l’operatività di eventuali cessioni del quinto” (così Trib. Mantova 20 aprile 2023), sia le trattenute conseguenti ad esecuzione e conseguente pignoramento presso terzi, considerato che alla cessione volontaria debba essere equiparata l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata (cfr. Corte Cost. 65/2022);
- rilevato che l’istante è del tutto privo di beni liquidabili e che, anche una volta esclusa la persistente operatività dei pignoramenti/cessioni e tenuto conto delle spese allegate dal ricorrente e della presenza di altri familiari (la moglie convivente che è priva di reddito occupandosi dell’assistenza quotidiana al marito gravemente invalido), la quota di reddito mensile incomprimibile, e quindi esclusa dalla liquidazione, può essere determinata nell’intera pensione percepita;
- rilevato che l’attivo a disposizione della procedura può essere costituito solo da un quinto delle somme maturate e maturande a titolo di tfr e di previdenza alternativa, il tutto per l’importo complessivo allo stato preventivato di € 11.036,00, che l’OCC avrà cura di verificare e relazionare al momento dell’effettivo pagamento;
- ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- ritenuto che in ogni altro caso la procedura termini a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori.
- considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
SILVIO ANGELINI ( CF: NGLSLV63M08D969X )
NOMINA Giudice Delegato Chiara Monteleone
CONFERMA liquidatore l’avv. Carlo Maria Galiberti
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA che a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l’operatività della cessione del quinto a favore di Eurocqs e del pignoramento in favore di Compass Banca, ordinandosi ai soggetti tenuti ai pagamenti di interrompere le trattenute;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente, con obbligo della parte di versare al liquidatore ogni futura entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- con cadenza ogni cinque mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente, con obbligo della parte di versare al liquidatore ogni futura entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- con cadenza ogni cinque mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 07/06/2024
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
NUOVO ANTONIA
Sent. n. 102/2024 pubbl. il 18/06/2024
Rep. n. 136/2024 del 18/06/2024
Liquidazione controllata r.g. N. 143 / 2024 R.G
Stato passivo esecutivo depositato nei fascicoli della L.C. 23/2024 in linea dal 16 dicembre 2024 al 15 giugno 2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Procedure Concorsuali
in linea fino al 23 giugno 2027
in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. ROBERTO BRACCIALINI Presidente
Dott. PIETRO SPERA Giudice
D.ssa CRISTINA TABACCHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
ANTONIA NUOVO n. 12.3.1980 res. S. Margherita Ligure, CF NVUNTN80C52D969A
Assistita dal Gestore della Crisi Avvocato GIORGIO FOSSA
Rilevato che la parte:
ANTONIA NUOVO con C.F. NVUNTN80C52D969A
ha chiesto, con ricorso depositato ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Rilevato che il redditi incomprimibili, attesa la composizione del nucleo famigliare e il decisivo apporto del convivente, può essere ridotto alla misura minima indicata dall’OCC (euro 578,94 per 12 mensilità); con versamento al liquidatore e messa a disposizione della procedura dell’eccedenza;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che:
- il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
Ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
Ritenuto, per contro, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
Considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica della legge si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori; sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi crediti sorti in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
ANTONIA NUOVO CF NVUNTN80C52D969A
NOMINA Giudice Delegato il Presidente relatore;
CONFERMA come liquidatore l’attuale professionista già designato a gestore della crisi;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 678,94 mensili, per 12 mensilità annue, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della
- liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13/06/2024
il Presidente Est.
Dr. Roberto Braccialini
ATZEI PAOLA
stato passivo esecutivo depositato nel fascicolo della L.C. 21/2024 in linea dal 26 febbraio 2025 fino al 25 agosto 2025
apertura liquidazione controllata 21/2024 Sent. n. 94/2024 pubbl. il 14/06/2024 in linea dal 17 giugno 2024 fino al 16 giugno 2027
Rep. n. 128/2024 del 14/06/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Procedure Concorsuali
in linea dal 26 febbraio 2025 fino al 25 agosto 2025
stato passivo esecutivo depositato nel fascicolo della L.C. 21/2024
in linea dal 17 giugno 2024 fino al 16 giugno 2027
sentenza n. 94-2024 apertura liquidazione controllata
Sent. n. 27/2024 pubbl. il 06/06/2024
Rep. n. 27/2024 del 06/06/2024
N. 28-1/2024 PROCEDIMENTO UNITARIO
Stato passivo liquidazione controllata n. 6/2024

TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In linea fino al 10 giugno 2027
riunito in camera di consiglio nelle persone delle seguenti magistrate:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente
dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel. est.
dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice
nel procedimento unitario per l’apertura della liquidazione controllata promosso da
LUCA MASINI (C.F. MSNLCU66S02G687U), nato a Piombino il 02/11/1966, residente in via F. Fellini n. 30 int.2 a Monteroni d’Arbia (SI), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Gianluca Baldi del foro di Pisa, con studio in Lucca, Via Orzali, n. 76, come da procura in atti, con l’assistenza dell’OCC di Siena;
debitore ricorrente
ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL’ART. 270 CCII
letti gli atti e sentita la relazione della Giudice delegata la trattazione ex art 41 comma 6 CCII;
esaminati, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato dal debitore ricorrente e la relazione particolareggiata depositata dall’OCC di Siena in persona del gestore Dott. Fabrizio Greco, nonché le successive integrazioni del 13/05/2024;
rilevato che la giudice delegata per la trattazione ex art 41 comma 6 CCII ha provveduto all’audizione del debitore e dell’OCC alle udienze del 02/05/2024 e 30/05/2024, riservando all’esito di riferire al Collegio per la decisione;
visti gli artt. 268 ss. CCII;
ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore – residente nel circondario del Tribunale di Siena - ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
ritenuto che sussistano i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:
a) il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 1, comma 2, lett. c del CCI come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»), poiché non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell’OCC;
b) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;
c) l’OCC ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato, in merito al passivo illustrato nel ricorso, che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell’art. 273 CCI, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell’articolo 201 CCI e che il liquidatore procederà anche alla graduazione dei crediti;
osservato, in proposito, che l’art. 6 CCI, che ha eliminato il concetto della “funzionalità” precedentemente disciplinato dall’art. 111, ultimo comma, l.f., non contempla tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell’OCC;
osservato che la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore, anche sopravvenuti nel corso della procedura, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall’apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall’art. 268 comma 4 CCII che esclude dalla liquidazione «i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»;
osservato, infatti, che la procedura in esame non ha carattere negoziale ed è caratterizzata dalla universalità oggettiva, di talché saranno appresi tutti i beni facenti parte del patrimonio del debitore (anche, in ipotesi, non indicati in ricorso), salve le eccezioni di legge;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato, al quale è rimessa anche la regolamentazione della prosecuzione dell’attività di agente di commercio esercitata dal debitore senza aggravio di spese prededucibili per la procedura e della vigilanza sulla stessa, previo rilascio di parere da parte del nominando liquidatore;
osservato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato dal Tribunale nella presente sentenza poiché, diversamente da quanto previsto dall’art. 14 quinquies l. n. 3/2012, costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
letto l’art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale «nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202» e ritenuto che, nella specie, non possa confermarsi il professionista nominato dall’OCC quale liquidatore in quanto trattasi di professionista non attualmente iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori della Crisi d’Impresa, dovendosi applicare, anche alla odierna procedura di liquidazione controllata, le previsioni di carattere generale di al combinato disposto degli artt. 356 e 358 CCII con riferimento al conferimento di incarichi da parte dell’autorità giudiziaria nell’ambito delle procedure concorsuali;
ritenuto, pertanto, di dover scegliere altro professionista residente nel circondario del Tribunale adito, iscritto nell'elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, nonché nell’elenco nazionale dei gestori della crisi di impresa, da individuarsi nel Rag. Marco Camerini;
visto inoltre il D.M. 202/2014 e rilevato che:
- la determinazione di compenso e rimborsi spese spettanti all'organismo di gestione della crisi avviene secondo le disposizioni del capo III (art. 14);
- l'unica norma dedicata alla liquidazione del patrimonio è l'art. 18, la quale non distingue tra compenso relativo alla fase antecedente all'apertura e compenso per la fase posteriore;
- anche con riferimento alle altre procedure, si ricava il principio per cui al gestore spetta un compenso unitario anche per la fase successiva all'omologa, anche nel caso in cui vi sia un'attività liquidatoria (la cui presenza incide solo sulle specifiche modalità di determinazione del compenso), e nel caso in cui venga nominata una seconda figura quale liquidatore il compenso rimane unico, ma viene suddiviso in maniera proporzionale (art. 17, comma 2);
- ritenuto quindi che il compenso dei liquidatori e dell'OCC risulta unitario e deve essere oggetto di liquidazione da parte del giudice delegato (in questo stesso senso, recentemente, Trib. Milano del 29.2.2024, Tribunale di Arezzo n. 29 del 31/05/2024);
- rilevato altresì che ai sensi dell’art. 270 lettera f) CCII il Tribunale «dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»;
- rilevato che, nel caso di specie, deve pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura e comunque per la durata di anni 1 e che la presente sentenza sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, stante l’attività svolta dal debitore;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII;
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di LUCA MASINI (C.F. MSNLCU66S02G687U);
nomina giudice delegata la dott.ssa Valentina Lisi;
nomina come liquidatore il rag. Marco Camerini;
rimette alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all’art. 268, comma 4, lett. b), CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
ordina altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l’eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione e/o i compensi riscossi dal debitore, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCI;
dà atto che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall’apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
dispone che il liquidatore provveda immediatamente all’inserimento della sentenza nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale, e alla immediata trasmissione della presente sentenza al Registro delle imprese per la pubblicazione;
dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).
Si comunichi al ricorrente, all’OCC e al liquidatore.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 31/05/2024.
La giudice est.
Dott.ssa Valentina Lisi
La Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao
DANOVARO ELISA
Decreto di chiusura ed esdebitazione in linea dal 24 novembre 2025 fino al 23 novembre 2030
apertura liquidazione controllata 20/2024
Sent. n. 90/2024 pubbl. il 06/06/2024 Rep. n. 123/2024 del 06/06/2024

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE e CONCORSUALE
in linea dal 25 novembre 2025 fino al 24 novembre 2030
IL TRIBUNALE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Daniele Bianchi Presidente
dott. Pietro Spera Giudice
dott. Cristina Tabacchi Giudice
nel procedimento di Liquidazione Giudiziale n. r.g. 20/2024
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Vista l’stanza presentata in data 10 ottobre 2025
dal liquidatore Dott. Hardonk
preso atto della ripartizione finale dell’attivo senza osservazioni;
letta la relazione del liquidatore sulle condizioni di esdebitazione;
visto l’art. 282 CCI secondo cui a seguito del provvedimento di chiusura l’esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto
P.Q.M.
dichiara chiusa la liquidazione ed autorizza il pagamento del compenso liquidato ex art. 276, comma 2, CCI;
dichiara DANOVARO Elisa esdebitata
manda il cancelliere:
- per la comunicazione al liquidatore;
- per la comunicazione al Pubblico Ministero;
- per l’iscrizione del presente provvedimento nel registro imprese;
- per l’inserimento nell’apposita area Web del Ministero della Giustizia per anni 5 in ragione del vincolo di cui all’art. 280. Comma 1, lett. d) Codice Crisi Impresa;
dispone che il liquidatore provveda a comunicare il presente provvedimento al debitore ed ai creditori, i quali potranno proporre reclamo avverso il presente atto ai sensi dell’art. 124 Codice Crisi Impresa.
Genova, 23/10/2025
Il Presidente
dott. Daniele Bianchi
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 10 giugno 2024 fino al 9 giugno 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
DANOVARO Elisa DNVLSE72D65A388G
Rilevato che, con ricorso depositato il 12 maggio 2024
Danovaro Elisa ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dell’assenza di beni liquidabili e di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che:
secondo quanto attestato dal Gestore la ricorrente ha maturato le passività a lei riconducibili nella maggior parte in ragione della gestione non redditizia di una attività commerciale ( piccolo negozio di abbigliamento ) per la quale ha accumulato negli anni, in parte anche a causa della pandemia, debiti erariali per circa euro 100.000 e debiti verso i fornitori per circa euro 50.000; vive con i genitori ed è titolare di un reddito minimo derivante da un contratto presso un ristorante per il quale lavora unicamente quattro mesi all’anno, reddito quindi completamente assorbito da esigenze di mantenimento; non risulta avere beni mobili ed immobili liquidabili, essendo l'attivo costituito da disponibilità liquide per € 13.000 erogate in un'unica soluzione da un terzo, a titolo di c.d "finanza esterna", sufficienti al pagamento integrale dei crediti prededucibili (OCC, registrazione sentenza) e del 30 % circa del creditore privilegiato INPS;
costituisce pertanto particolarità della procedura il fatto che l’attivo sia costituito esclusivamente da risorse apportate da un terzo soggetto;
sul punto - pur dandosi atto dell’esistenza di diverso orientamento secondo cui la c.d. "finanza esterna" può trovare spazio solo nelle procedure negoziali di sovraindebitamento (concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore), dal momento che la somma messa a disposizione dal terzo non costituirebbe un bene del debitore assoggettabile a liquidazione ( cfr. fra le altre Tribunale di Bergamo 7 giugno 2023 in www.dirittodellacrisi.it), - la possibilità di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio da parte del sovraindebitato, privo di beni mobili ed immobili, ma destinatario di utilità provenienti da terzi è invece ritenuta possibile da questo Tribunale (in coerenza con altro orientamento di merito , tra cui Trib. Siena 16/2/2024 e Trib. Parma 11 aprile 2024) condividendosi le ragioni già illustrate nei precedenti richiamati.
In particolare può darsi seguito all’orientamento richiamato anche nel vigore del CCII: pur non riproducendo la nuova normativa una disposizione analoga all'art 14 undecies L 3/2012, non appare revocabile in dubbio infatti che la liquidazione controllata sia , al pari della liquidazione del patrimonio prevista dal previgente art. 14 ter e ss. L 3/2012 e dell'odierna liquidazione giudiziale (artt. 142 e 144 CCII), una procedura a carattere universale per effetto della quale si determina lo spossessamento del debitore in ordine ai beni attuali e l'attribuzione alla procedura dei beni futuri (esclusi quelli necessari al sostentamento del debitore); neppure può ritenersi che mediante l'accesso alla liquidazione controllata in presenza di soli flussi finanziari esterni il debitore riesca ad eludere la valutazione di meritevolezza, da ritenersi pur sempre necessaria, nei termini indicati dall'art 282 comma II CCII con riguardo alla genesi della situazione di sovraindebitamento, ai fini dell'esdebitazione cui l'accesso alla procedura liquidatoria è preordinato;
pare infine che sia da escludersi l’applicabilità della norma di cui all’art. 283 CCII dal momento che la situazione del debitore incapiente attiene colui che “non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura” laddove i beni che pervengono al debitore in ragione di conferimento gratuito da un terzo, costituiscono un credito che può senz’altro qualificarsi quale utilità indiretta e futura per i creditori;
naturalmente nella fase liquidatoria le somme così acquisite, poiché ritenute beni del debitore, andranno distribuite nel rispetto delle cause dei prelazione
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica
legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
DANOVARO Elisa DNVLSE72D65A388G
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Cristina Tabacchi
CONFERMA/NOMINA liquidatore il dott. Federico Hardonk
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE
che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori - nel rispetto della cause di prelazione - non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore ovvero acquisite le somme provenienti da terzi;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- ogni CINQUE mesi a partire dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare
- anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 02/05/2024
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Roberto Braccialini
TASSONE MELINA
Sent. n. 82/2024 pubbl. il 24/05/2024
Rep. n. 112/2024 del 24/05/2024
STATO PASSIVO 19/2024 Nr
Stato passivo definitivo depositato nella procedura L.C. 82/2024 in linea dal 21 agosto 2024 al 20 febbraio 2025
Stato passivo esecutivo depositato nei fascicoli della LC 19/2024 in linea dal 16 dicembre 2024 al 15 giugno 2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 2 giugno 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
MELINA TASSONE CF TSSMLN75H59D969H
Assistito dalla dott.ssa Rosalba Basini
Con ricorso depositato il 21.5.2024
MELINA TASSONE, CFTSSMLN75H59D969H ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
Tassone Melina, nata a Genova il 19.06.1975 e residente in Genova
Corso Firenze n. 82 int 9 cod.fisc. TSSMLN75H59D969H
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore la dott.ssa Rosalba Basini;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1050,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
AUTORIZZA fin da subito il liquidatore ad abbandonare autoveicolo targato DW42765 immatricolato il 20.04.2011 in quanto privo di valore di liquidazione (invita differentemente il medesimo a meglio argomentare sul motoveicolo targato EY53054 immatricolato nel 2021).
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di
- ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere
- posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 23.5.24
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
MARZOCCHI ANNA MARIA -
P.U. 117-1-2024 decreto di apertura del procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti in linea fino al 20 novembre 2024
P.U. 117-1-2024 decreto di apertura proc. di omologa in linea dal 1 ottobre 2024 al 31 marzo 2025
sentenza n. 163 di omologa piano ristrutturazione debiti in linea dal 4 novembre 2024 al 3 novembre 2027

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO FALLIMENTARE
in linea dal 4 novembre 2024 al 3 novembre 2027
sentenza n. 163 di omologa piano ristrutturazione debiti
Alfredo TESTA
PU. n. 278 -1 / 2023 decreto apertura ristrutturazione debiti in linea fino al 25 settembre 2024
Sent. n. 80/2024 omologa piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in linea dal 27 maggio 2024 al 26 maggio 2027
pubbl. il 21/05/2024
Rep. n. 105/2024 del 21/05/2024

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Omologazione Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore (art. 70.7 CCI)
in linea fino al 26 maggio 2027
Sent. n. 80/2024 omologa piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
ENRICO CORNERO
P.U. 13-1/2024 decreto di apertura procedura di omologazione piano ristrutturazione dei debiti in linea fino al 25 settembre 2024
procedimento R.G.13 /2024
Sent. n. 79/2024 pubbl. il 17/05/2024
Rep. n. 104/2024 del 17/05/20

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Tribunale Concorsuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 20 maggio 2027
SENTENZA
Omologazione Piano di ristrutturazione
dei debiti del Consumatore (art. 70.7 CCI)
Il Tribunale Concorsuale in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Roberto BRACCIALINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’omologazione del piano di ristrutturazione presentato da:
ENRICO CORNERO, CFCRNNRC49L16D969Y
Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
Visto il provvedimento ex art. 70.1 CCI con cui la proposta ed il piano, ritenuti ammissibili:
- sono stati pubblicati sul sito web del Ministero della Giustizia;
- sono stati comunicati a mezzo pec dall’OCC a tutti i creditori;
Richiamati i contenuti economici del piano riassunti nel provvedimento ammissivo;
Considerato che sono state presentate osservazioni da parte di ADER e Banca MPS, cui l’OCC ha replicato;
Rilevato che il piano è stato modificato per quanto attiene la minima differenza riscontrata sul credito ADER, come da nota 10.5.2024 dell’avv. Peruzzini – OCC. Per quanto attiene la posizione creditoria di BMPS, si condividono integralmente le controdeduzioni dell’OCC rispetto alle osservazioni bancarie, in quanto la vendita della sola nuda proprietà risulterebbe integralmente satisfattiva e inoltre la graduazione ipotecaria non si estende alla parte degradata a chirografo, una volta acquisita alla procedura e venduta il bene oggetto della garanzia ipotecaria;
Confermato il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano presentato e ritenuta, anche sulla base della relazione dell’OCC come da ultimo integrata, la fattibilità del piano stesso;
Confermati i provvedimenti resi in data 25 e 27.3.2024 anche in ordine alle sorti delle esecuzioni/trattenute in corso
P.Q.M.
visto l’art. 70.7 CCII
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti depositato da ENRICO CORNERO, CF. CRNNRC49L16D969Y
Dispone che l’OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia per tutta la durata della procedura. Il Tribunale, con il decreto che dichiarerà eseguito il piano, ordinerà la cancellazione della pubblicazione.
Manda all’OCC di effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano.
Dichiara chiusa la procedura di omologazione.
Conferma i provvedimenti resi in fase di ammissione, compresa la sospensione delle procedure esecutive e riscossione di cessioni del quinto stipendiale/pensionistico con loro conseguente improseguibilità dall’omologa fino all’esito della procedura
Visto l’art. 71 CCII
- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato comprese le vendite e le cessioni di quanto previsto dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati e, comunque, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC;
- dispone che l’OCC vigili sull’esatto adempimento del piano rivolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emergere, sottoponendole al Giudice quando necessario;
- dispone che l’OCC ogni sei mesi relazioni l’Ufficio sullo stato di esecuzione e che, terminata tale fase, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.
Così deciso in Genova, 17 maggio 2024
Il Giudice
Dr. Roberto Braccialini
ANNA MOVCHAN
apertura liquidazione controllata
Sentenza n 20/2024 pubbl. il 08/05/2024 - Proc. n. 28-1/2024 PU

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
in linea dal 17 maggio 2024 fino al 7 maggio 2027
nella persona dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadalà Presidente
dott. Enrico Pannaggi Giudice
dott.ssa Filomena Di Gennaro Giudice rel.
nel procedimento iscritto al n. 28-1/2024 P.U. ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso proposto, con atto depositato il 23.04.2024, da:
Anna MOVCHAN, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall’avv. Bruno Torretti;
avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 e s.s. CCII
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato il 23.04.2024 la sig.ra Anna MOVCHAN ha esposto:
- di versare in condizione di sovraindebitamento conseguente alla gestione di un esercizio commerciale (gelateria con dipendenti “Opera” con sede in Civitanova Marche, alla via massimo D’Azeglio n. 24 P.I.: 01816010431), avviato in giovane età e poi cessato definitivamente il 28.02.2017, e che ha determinato l’attuale esposizione debitoria della ricorrente nei confronti del fisco, a cui, peraltro, la stessa ha già tentato in parte di far fronte con una serie di pagamenti a saldo e stralcio effettuati negli anni antecedenti alla presente istanza;
- che nel quinquennio precedente non ha fatto ricorso ad altro ‘strumento di cui alla legge 155/2017’ né ha ‘subito provvedimenti di impugnazione, risoluzione del concordato minore, ovvero, revoca o cessazione di procedura di ristrutturazione dei debiti’;
- che attualmente lavora come dipendente e percepisce uno stipendio mensile il cui importo oscilla tra i 1.950,00 euro ed i 2.099,00 euro, in base sia ai rimborsi spesa che le vengono attribuiti quando le viene richiesto il trasferimento al negozio di Rimini che dalla premialità dell’azienda;
- che non è proprietaria di alcun immobile;
- che è intestataria, invece, di un’autovettura (Renault JP0C05 Modus tg: DA051SE immatricolata in data 30/05/2006 km 180737-acquistata usata), che, sebbene di modesto valore (stimato in circa 1.000,00 euro), ritiene di includere nella presente liquidazione;
- che è titolare di due conti correnti, il cui saldo complessivo ammonta ad euro 9.260,49 che intende destinare alla procedura;
- che le spese mensili necessarie per il proprio mantenimento dovrebbero essere così quantificate: spesa alimentare circa 400,00 euro, spese per utenze (luce, gas, acqua e tassa rifiuti) pari a circa 100,00 euro, costi di telefonia per circa 50,00 euro, spese connesse all’autovettura (carburante auto, trasferte, visita familiari, bollo, assicurazione) circa 450,00 euro, spese per abbigliamento e cura personale di circa 200,00 euro, spese sanitarie per igiene e casa di circa 100,00 euro, spese canone affitto e condominio per circa 450,00 euro, per un totale di circa 1.750,00 euro (mensili);
- che può rendere disponibile per la composizione della condizione di sovraindebitamento la somma di 9.260,49 euro, quale saldo attivo complessivamente presente sui due conti correnti di cui è titolare; l’autovettura di sua proprietà, avente un valore stimato di circa 1.000,00 euro, da liquidarsi con procedura competitiva ad opera dell’eventuale liquidatore designato; nonché, l’importo di 267,00 euro mensili, quale differenza residua tra lo stipendio percepito e le spese necessarie al proprio mantenimento, da corrispondere nell’arco temporale di tre anni a partire dall’adozione della sentenza di apertura della liquidazione controllata;
- che il proponendo ‘piano di ristrutturazione’ prevede, quindi, la corresponsione di una somma complessiva di circa 19.872,49 euro, derivanti dalla vendita competitiva dell’autovettura predetta (1.000,00 euro), dal versamento immediato dell’importo di 9.260,49 euro, quale saldo attivo disponibile sui conti correnti ad essa intestati, nonché, dalle disponibilità liquide residue derivanti dallo stipendio percepito (267,00 euro mensili per tre anni).
- Sentito il relatore ed esaminati gli atti, il Collegio, preliminarmente, osserva che sussiste la competenza dell’adito Tribunale, vista la documentazione prodotta in relazione alla residenza familiare, sita in Civitanova Marche (MC), in conformità a quanto previsto dall’art. 27 comma 3 CCII.
Il collegio osserva, altresì, che l’art. 269 comma 2 CCII prevede che la domanda con cui il debitore chiede l’apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni debba essere corredata di ‘relazione, redatta dall’OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore’.
Nel caso di specie, tale relazione è stata redatta in un autonomo documento –come impone la richiamata disposizione normativa- ed è stata debitamente sottoscritta dal designato OCC.
Rileva, infine, il tribunale che gli importi dettagliati dalla ricorrente con riferimento alle pertinenti causali e indicati come necessari per il sostentamento proprio e del relativo nucleo familiare –che a mente dell’art. 268, comma 4 CCII non rientrano nell’attività liquidatoria- risultano correttamente e congruamente quantificati.
Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti atteso che:
- è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell’accezione tipica di cui all’art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dalla richiedente e convalidato dall’OCC della evidente incapacità, con i redditi ed il patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti a suo carico, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato;
- la relazione redatta dal ‘gestore della crisi da sovraindebitamento’, dott.ssa Loredana Marziali, appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della richiedente ed esprime un condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione resa disponibile dalla stessa e dalla quale risulta, altresì, l’adempimento degli oneri informativi previsti dall’articolo 269 comma 3 CCII;
- viene resa, pertanto, la pronuncia in dispositivo.
P.Q.M.
letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni della sig.ra Anna Movchan, residente in Civitanova Marche (MC), al Corso Garibaldi n. 212, richiesta con ricorso depositato il 23.04.2024;
- nomina giudice delegato la dott.ssa Filomena Di Gennaro;
- nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona della dott.ssa Loredana Marziali, ai sensi dell’art. 270, comma 2 lett. b) CCII;
- ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell’elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall’articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone a cura del liquidatore l’inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;
- ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- dispone che la presente sentenza venga notificata alla ricorrente a cura della cancelleria;
- dispone che il liquidatore provveda alla notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 07 maggio 2024.
Il giudice estensore
dott.ssa Filomena Di Gennaro
l Presidente
dott. Paolo Vadalà
BOGGIA EDOARDO GIANMARIA
apertura della liquidazione controllata
Sent. n. 72/2024 pubbl. il 06/05/2024 Rep. n. 87/2024 del 06/05/2024
Edoardo Boggia Stato passivo liquidazione controllata N.18/2024 in linea dal 1° ottobre 2024 fino al 31 marzo 2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 9 maggio 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Cristina Tabacchi giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
EDOARDO GIANMARIA BOGGIA CF BGGDDG50P10D969C
Assistito dal dott. Pietro Oneto
Rilevato che, con ricorso depositato il 16.4.24
EDOARDO GIANMARIA BOGGIA, CFBGGDDG50P10D969C ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
vista la relazione integrativa depositata dall’CCC in data 30.4.24
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo
successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore il dott. PIETRO ONETO;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il
registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.700,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà
- essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 06/05/2024
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
PIPERNO GIUSEPPINA
decreto chiusura liquidazione controllata - Ist. n. 9 dep. 12/11/2025 - in linea dal 3 dicembre 2025 fino al 2 dicembre 2030
apertura della liquidazione controllata sent. n. 71/2024 pubbl. il 06/05/2024 - Rep. n. 86/2024 del 06/05/2024 in linea dal 9 maggio 2024 fino al 9 maggio 2027
stato passivo LC 17/2024 in linea dal 5 novembre 2024 al 5 maggio 2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE e CONCORSUALE
in linea dal 3 dicembre 2025 fino al 2 dicembre 2030
IL TRIBUNALE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Daniele Bianchi Presidente
dott. Pietro Spera Giudice
dott. Cristina Tabacchi Giudice Rel.
nel procedimento di Liquidazione Controllata n. r.g. 17/2024
ha pronunciato il seguente
DECRETO
visto il ricorso presentato in data 11 novembre 2025
dal liquidatore dott.ssa Papandrea
preso atto della ripartizione finale dell’attivo senza osservazioni;
letta la relazione del liquidatore sulle condizioni di esdebitazione;
visto l’art. 282 CCI secondo cui a seguito del provvedimento di chiusura l’esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto a fronte della esistenza delle condizioni di cui all’art. 280 CCII
P.Q.M.
dichiara chiusa la liquidazione controllata di PIPERNO Giuseppina ed autorizza il pagamento del compenso liquidato ex art. 276, comma 2, CCI;
dichiara inesigibili nei confronti di PIPERNO GIUSEPPINA i debiti concorsuali non soddisfatti
manda il cancelliere:
- per la comunicazione al liquidatore;
- per la comunicazione al Pubblico Ministero;
- per l’iscrizione del presente provvedimento nel registro imprese;
- per l’inserimento nell’apposita area Web del Ministero della Giustizia per anni 5 in ragione del vincolo di cui all’art. 280. Comma 1, lett. d) Codice Crisi Impresa;
dispone che il liquidatore provveda a comunicare il presente provvedimento al debitore ed ai creditori, i quali potranno proporre reclamo avverso il presente atto ai sensi dell’art. 124 Codice Crisi Impresa.
Genova, 27/11/2025
Il Presidente
dott. Daniele Bianchi
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 9 maggio 2024 fino al 9 maggio 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
GIUSEPPINA PIPERNO CF PPRGPP75L41L049N
Assistito dall’ Avv.to GIACOMO VIOTTI
Rilevato che, con ricorso depositato il 12 aprile 2024
GIUSEPPINA PIPERNO, CFPPRGPP75L41L049N ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dell’assenza di beni liquidabili e di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che:
secondo quanto attestato dal Gestore la ricorrente ha maturato le passività a lei riconducibili in parte in ragione della partecipazione quale socia minoritaria alla società semplice facente capo al marito e per la maggioranza in ragione del rilascio di fideiussioni sempre in favore del marito e delle società da quest’ultimo partecipate; vive con la famiglia ed è completamente a carico del coniuge; non risulta avere beni mobili ed immobili liquidabili, né risulta titolare di alcun reddito; a fronte di un passivo complessivamente pari € 496.052,32 ( di cui 429.557,48 chirografari) l'attivo è costituito da disponibilità liquide per € 10.000 erogate in un'unica soluzione da un terzo, a titolo di c.d "finanza esterna", sufficienti al pagamento integrale dei crediti prededucibili (OCC, registrazione sentenza) e del 9,4 % dei creditori privilegiati;
costituisce pertanto particolarità della procedura il fatto che l’attivo sia costituito esclusivamente da risorse apportate da un terzo soggetto;
sul punto - pur dandosi atto dell’esistenza di diverso orientamento secondo cui la c.d. "finanza esterna" può trovare spazio solo nelle procedure negoziali di sovraindebitamento (concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore), dal momento che la somma messa a disposizione dal terzo non costituirebbe un bene del debitore assoggettabile a liquidazione ( cfr. fra le altre Tribunale di Bergamo 7 giugno 2023 in www.dirittodellacrisi.it), - la possibilità di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio da parte del sovraindebitato, privo di beni mobili ed immobili, ma destinatario di utilità provenienti da terzi è invece ritenuta possibile da questo Tribunale (in coerenza con altro orientamento di merito , tra cui Trib. Siena 16/2/2024 e Trib. Parma 11 aprile 2024) condividendosi le ragioni già illustrate nei precedenti richiamati.
In particolare può darsi seguito all’orientamento richiamato anche nel vigore del CCII: pur non riproducendo la nuova normativa una disposizione analoga all'art 14 undecies L 3/2012, non appare revocabile in dubbio infatti che la liquidazione controllata sia , al pari della liquidazione del patrimonio prevista dal previgente art. 14 ter e ss. L 3/2012 e dell'odierna liquidazione giudiziale (artt. 142 e 144 CCII), una procedura a carattere universale per effetto della quale si determina lo spossessamento del debitore in ordine ai beni attuali e l'attribuzione alla procedura dei beni futuri (esclusi quelli necessari al sostentamento del debitore); neppure può ritenersi che mediante l'accesso alla liquidazione controllata in presenza di soli flussi finanziari esterni il debitore riesca ad eludere la valutazione di meritevolezza, da ritenersi pur sempre necessaria, nei termini indicati dall'art 282 comma II CCII con riguardo alla genesi della situazione di sovraindebitamento, ai fini dell'esdebitazione cui l'accesso alla procedura liquidatoria è preordinato;
pare infine che sia da escludersi l’applicabilità della norma di cui all’art. 283 CCII dal momento che la situazione del debitore incapiente attiene colui che “non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura” laddove i beni che pervengono al debitore in ragione di conferimento gratuito da un terzo, costituiscono un credito che può senz’altro qualificarsi quale utilità indiretta e futura per i creditori;
naturalmente nella fase liquidatoria le somme così acquisite, poiché ritenute beni del debitore, andranno distribuite nel rispetto delle cause di prelazione
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica
legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
GIUSEPPINA PIPERNO CF PPRGPP75L41L049N
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Cristina Tabacchi
CONFERMA/NOMINA liquidatore la dott.ssa Elisa Papandrea
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE
che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori - nel rispetto della cause di prelazione - non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore ovvero acquisite le somme provenienti da terzi;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 02/05/2024
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Roberto Braccialini
Sent. n. 5/2024 pubbl. il 22/04/2024
Rep. n. 5/2024 del 23/04/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
in linea fino al 6 maggio 2027
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Massimo Di Patria Presidente
dott. Egidio De Leone Giudice
dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore
nel procedimento iscritto al P.U. 34-1/2023 ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 28 dicembre 2023 da:
Carlos Alberto Bartolucci, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall’Avv.ta Elisa Valentini;
RICORRENTE
ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28 dicembre 2023, Carlos Alberto Bartolucci ha chiesto l’accesso alla liquidazione controllata dei beni, affermando di vivere presso un’immobile situato a Mercatello sul Metauro, di essere coniugato in regime di comunione dei beni con Anna Rossi e di avere due figli maggiorenni economicamente indipendenti. Ha altresì aggiunto il ricorrente di aver esercitato laprofessione di geometra, prestando prima la propria opera presso l’impresa edile di famiglia e successivamente, a partire dal 1982, con la propria ditta individuale esercente impresa edile artigiana per la costruzione di edifici.
Il ricorrente ha sostenuto di trovarsi in uno stato di sovraindebitamento causato da una sanzione di notevole entità irrogata dall’Agenzia delle Entrate, che non solo ha determinato la chiusura della sua impresa già in crisi di liquidità nei primi anni 2000 (dovuta alla crisi del settore edile di fine anni ’90), ma gli impedisce anche di accedere ad una rateizzazione del pagamento. A seguito della chiusura della sua ditta, il Bartolucci ha prestato consulenza come geometra per una impresa edile locale, sino alla pensione a cui ha avuto accesso nel 2017.
Dal punto di vista patrimoniale, il ricorrente ha affermato di essere proprietario pro quota, nella misura di ¼, dell’immobile (e del relativo arredamento) abitato assieme a sua moglie in Mercatello sul Metauro, stimato per un valore complessivo di €107.000,00, su cui sono iscritte diverse ipoteche, tutte ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 602/1973. Oltre alla quota dell’immobile, il Bartolucci percepisce una modestissima pensione, pari a circa €550,00 mensili – come emerge dalle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2022 (€6.817,77) e per l’anno 2021 (€6.702,41) – ed è titolare sostanzialmente solo di un conto corrente attivo presso Poste Italiane, su cui viene versata la pensione sua e di sua moglie, che percepisce circa €1.000,00 mensili.
Dal lato passivo, al netto delle spese prededucibili derivanti dalla procedura in oggetto, l’erario rappresenta il creditore principale del ricorrente, vantando un credito complessivo di €862.531,80, di cui €450.138,29 ipotecario ed €334.097,26 privilegiato; creditori privilegiati risultano essere altresì Cassa dei Geometri, per €130.196,58 ed ENPALC, per €33.533,97.
La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e risulta completa ed attendibile.
Unitamente al ricorso, il ricorrente ha depositato la relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi ex art. 269, c. 2 c.c.i.i., datata 22 dicembre 2023, che all’esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma le circostanze già rappresentate nell’atto introduttivo e precisa che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di insolvenza di cui all’art. 2, c. 1, lett. b) c.c.i.i., non essendo il ricorrente in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari. Dal punto di vista oggettivo, il Bartolucci non può essere sottoposto alla liquidazione giudiziale, posto che la sua attività di impresa individuale è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 25 gennaio 2021, sicché risulta spirato il termine annuale di cui all’art. 33 c.c.i.i..
L’O.c.c. ha specificato che entrambi i coniugi sostengono mensilmente una serie di spese – fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vanno citate le spese mediche per €65,00, quelle alimentari per €500,00, quelle per energia elettrica per €86,62 e quelle per carburante dell’automobile per €150,00 – corroborate nel loro ammontare dalla documentazione versata in atti, che si attestano mediamente su circa €1.558,91 e che vanno ad esaurire la pensione percepita dal ricorrente e da sua moglie.
Per questi motivi, il piano di liquidazione predisposto dal Gestore della crisi prevede la sola vendita della quota dell’immobile facente capo al ricorrente, del valore di €26.750,00, mentre sarebbe del tutto esclusa la possibilità di cedere una parte della pensione percepita dal Bartolucci, essendo questa già di esiguo importo e dunque necessaria a far fronte alle spese mensili del nucleo familiare. Il piano proposto prevede il pagamento integrale del compenso dell’O.c.c., del legale e del liquidatore, mentre i creditori ipotecari potrebbero essere pagati integralmente o parzialmente a seconda del valore al quale verrà liquidato l’immobile.
Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell’accezione tipica di cui all’art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dal ricorrente dedotto e convalidato dall’O.c.c. della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, attesa la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Bartolucci ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e dalla quale risulta, altresì, l’adempimento degli oneri informativi previsti dall’art. 269, c. 3 c.c.i.i..
L’ufficio di liquidatore deve essere conferito all’Avv.ta Sara Ciacci, già Gestore della crisi, difettando ragioni a ciò ostative.
Il Tribunale avverte inoltre l’esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio del debitore, nonché all’acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.; al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all’art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale. Va invece esclusa dalla liquidazione la pensione percepita dal Bartolucci, essendo questa di modesto importo e dunque impignorabile ai sensi dell’art. 545 c.p.c.. Sarà onere del liquidatore verificare la sopravvenienza di modificazioni peggiorative o migliorative dei flussi reddituali e vigilare, anche nell’ottica della eventuale futura esdebitazione, affinché il debitore non ponga in essere condotte fraudolentemente dismissive del proprio reddito.
P.Q.M.
Visto l’art. 270 c.c.i.i.,
- Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Carlos Alberto Bartolucci, nato a Mar del Plata (Argentina, il 15 novembre 1950;
- Nomina Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Grippa;
- Nomina liquidatore, ai sensi dell’art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Gestore della crisi nella persona dell’avv.ta Sara Ciacci;
- Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell’elenco dei creditori;
- Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall’art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell’art. 201 c.c.i.i.;
- Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando il ricorrente a continuare ad occupare l’immobile sito in Mercatello sul Metauro, via Rivellino n. 14, non risultando poter disporre di alternativa collocazione abitativa, e prescrivendo loro di consentire, su richiesta del liquidatore, visite di eventuali interessati all’acquisto;
- Dispone a cura del liquidatore l’inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale e del Ministero della Giustizia;
- Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- Dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Urbino, 22 aprile 2024
Il Giudice relatore
Dott. Francesco Paolo Grippa
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Sent. n. 4/2024 pubbl. il 22/04/2024
Rep. n. 4/2024 del 22/04/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
in linea fino al 6 maggio 2027
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Massimo Di Patria Presidente
dott. Egidio De Leone Giudice
dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore
nel procedimento iscritto al P.U. 2-1/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 17 gennaio 2024 da:
Daniele Maestrini e Claudia Romani, rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall’Avv.ta Selenia Mazzanti;
RICORRENTI
ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 gennaio 2024, Daniele Maestrini e Claudia Romani hanno chiesto unitariamente l’accesso alla liquidazione controllata dei beni, affermando di essere coniugati in regime di separazione dei beni e di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 2 c.c.i.i.. Stando a quanto dai ricorrenti sostenuto, nel corso degli anni questi hanno incolpevolmente contratto debiti per le esigenze familiari, nonché, per una parte minoritaria, per l’attività lavorativa del Maestrini, per un ammontare pari ad €3.110.130,72 (poi corretto nella relazione dell’O.c.c. in €3.174.413,09, di cui €834.985,89 garantiti da ipoteca) in capo al Maestrini ed €523.355,15 (poi corretto nella relazione dell’O.c.c. in €527.657,30) in capo alla Romani.
La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e risulta completa ed attendibile.
Unitamente al ricorso, il ricorrente ha depositato la relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi ex art. 269, c. 2 c.c.i.i., datata 12 gennaio 2024, che all’esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma le circostanze già rappresentate nell’atto introduttivo e precisa che l’incapacità di adempiere alle obbligazioni è dovuta essenzialmente alla sproporzione esistente fra le obbligazioni assunte dai coniugi facendo ricorso al finanziamento, alla concessione di garanzie in favore dei terzi, a cui si aggiungono quelle derivanti dalle condanne al risarcimento dei danni comminate con sentenze del Tribunale di Urbino n. 236/2018 e 67/2021, e le capacità reddituali del solo Maestrini (mentre la Romani non produce reddito), dovute a problematiche di insolvenza in cui sono incorsi i suoi principali clienti (fra cui si possono menzionare le procedure concorsuali che hanno interessato il Gruppo Paganelli). Inoltre, il Gestore della crisi ha rilevato l’assenza di atti in fronte compiuti dai ricorrenti.
Nell’esaminare il passivo facente capo al Maestrini ed alla Romani, l’O.c.c. ha rilevato una differenza fra il debito indicato nel ricorso ed i prospetti informativi acquisiti dalla Banca d’Italia, sicché la situazione debitoria complessiva ammonta ad €4.259.430,74, a cui andrebbero aggiunte le spese della procedura, stimabili provvisoriamente in €37.591,25, e detratte le somme duplicate a causa della concessione di garanzie da parte della Romani a favore del Maestrini. In definitiva, il passivo sarebbe pari ad €3.604.081,64.
Il fabbisogno personale dichiarato dai ricorrenti è pari ad €26.323,30 annuali, ossia €2.193,61 mensili, di cui €1.400,00 mensili per generi alimentari, vestiario ed altre spese di mantenimento, €409.86 mensili per le utenze domestiche, €41,67 mensili per spese sanitarie.
L’attivo liquidabile nell’arco temporale di tre anni ammonterebbe ad €341.180,10, di cui €339.460,10 attribuibili alla massa attiva del Maestrini ed €1.720,00 alla massa attiva della Romani. In particolare, per quel che maggiormente rileva, il piano di liquidazione prevede la cessione della quota del 50% dell’autovettura Lancia Y in capo alla Romani, dell’immobile di proprietà di Maestrini (per un valore stimato di €320.000,00 e su cui gravano diverse ipoteche e che invero è oggetto del pendente giudizio esecutivo incardinato presso questo Tribunale ed iscritto al R.G.E. 48/2021), nonché della sua partecipazione del 2% nella società Eurocasa e della sua partecipazione del 90% nella società Globo Progetti, a cui va aggiunto il reddito professionale netto dei prossimi tre anni e stimato in €87.000,00. Tutti i beni da cedere sono già stati oggetto di una proposta irrevocabile di acquisto da parte di terzi.
Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, atteso che non sono state proposte domande di accesso agli strumenti contemplati dal Titolo IV del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. È stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell’accezione tipica di cui all’art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dal ricorrente dedotto e convalidato dall’O.c.c. della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, attesa la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Maestrini e della Romani ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e dalla quale risulta, altresì, l’adempimento degli oneri informativi previsti dall’art. 269, c. 3 c.c.i.i..
L’ufficio di liquidatore deve essere conferito al Rag. Angelo Galdenzi, già Gestore della crisi, difettando ragioni a ciò ostative.
Il Tribunale avverte inoltre l’esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio dei debitori, nonché all’acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.; al di là delle dichiarazioni dei debitori, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all’art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale.
L’attivo dovrà essere integrato anche dai redditi percepiti da Maestrini, nei limiti di quanto previsto dall’art. 268 c.c.i.i.. A tal proposito, i debitori non hanno indicato nel ricorso l’importo corrispondente al loro fabbisogno mensile o annuale; l’O.c.c. ha invece determinato il loro fabbisogno in €2.193,61 mensili (€26.323,30 annuali), a fronte di una stima del reddito netto del Maestrini, per i prossimi tre anni, pari ad €87.000,00, ossia €2.416,66 mensili. Tenuto conto di tali dati, la porzione di reddito mensile da attrarre all’attivo da liquidare deve essere determinata in €300,00 mensili. Sarà comunque onere del liquidatore verificare la sopravvenienza di modificazioni peggiorative o migliorative dei flussi reddituali e vigilare, anche nell’ottica della eventuale futura esdebitazione, affinché il debitore non ponga in essere condotte fraudolentemente dismissive del proprio reddito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Daniele Maestrini, nato a Lucerna (Svizzera), il 9 gennaio 1968, e di Claudia Romani, nata a Chieri, il 22 settembre 1969;
- Nomina Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Grippa;
- Nomina liquidatore, ai sensi dell’art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Gestore della crisi nella persona del Rag. Angelo Galdenzi;
- Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell’elenco dei creditori;
- Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall’art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell’art. 201 c.c.i.i.;
- Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- Dispone a cura del liquidatore l’inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale e del Ministero della Giustizia;
- Ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- Determina in €300,00 la porzione del reddito mensile dei debitori che deve intendersi acquisita alla liquidazione controllata;
- Dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Urbino, 22 aprile 2024
Il Giudice relatore
Dott. Francesco Paolo Grippa
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Sent. n. 6/2024 pubbl. il 29/04/2024
Rep. n. 6/2024 del 29/04/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
in linea fino al 6 maggio 2027
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Egidio de Leone Presidente
dott.ssa Vera Colella Giudice
dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore
nel procedimento iscritto al P.U. 7-1/2023 ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 17 marzo 2023 da:
Dino Pascucci, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall’Avv. Luca Bellocchi;
RICORRENTE
ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 marzo 2023, Dino Pascucci ha chiesto l’accesso alla liquidazione controllata dei beni, affermando di essere stato socio della Sercom s.n.c. (cancellata in data 15 gennaio 2018), società attiva nell’ambito del commercio all’ingrosso di carta da parati, colori e vernici, e di esercitare attualmente la professione di agente di commercio. A partire dal 2008 ed a causa della crisi del mercato, il ricorrente ha subìto un rapido declino economico, a cui ha fatto fronte facendo ricorso al credito ed ipotecando i beni immobili della società, senza che a ciò conseguisse un miglioramento della situazione finanziaria ed anzi determinando la situazione di sovraindebitamento.
Nel ricorso si legge che patrimonio attivo è costituito principalmente da un immobile industriale sito in Urbania, di proprietà piena del ricorrente e della moglie in regime di comunione legale, e da altro immobile di proprietà esclusiva del Pascucci; entrambi gli immobili sono gravati da ipoteca di primo e di secondo grado e concessi in locazione alla Kial s.r.l. per €3.000,00 annui. Oltre a ciò, il ricorrente può vantare un reddito percepito quale agente di commercio e dalla pensione (su cui invero grava pignoramento di 1/5 da parte di A.d.e.r.), che nel 2022 è stato di importo complessivo pari ad €40.619,00.
L’ammontare dei debiti, quantificato nel ricorso in €464.505,60, vede quali creditori del ricorrente – per quel che maggiormente rileva – BPER Banca, Grogu SPV e A.d.e.r..
Il ricorrente ha altresì rappresentato di essere stato riconosciuto come invalido a causa di numerose patologie, di avere due figlie maggiorenni ed economicamente autonome, ma che risultano formalmente residenti con i genitori, e di sostenere approssimativamente €1.900,00 per spese mensili necessarie al sostentamento della propria famiglia.
La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e risulta completa ed attendibile.
Unitamente al ricorso, il ricorrente ha depositato la relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi ex art. 269, c. 2 c.c.i.i., datata 15 marzo 2023, che all’esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma le circostanze già rappresentate nell’atto introduttivo e precisa che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di insolvenza di cui all’art. 2, c. 1, lett. b) c.c.i.i., non essendo il ricorrente in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari. L’O.c.c. ha precisato che il Pascucci, che oggi ricopre la qualifica di imprenditore individuale, aveva già depositato istanza per la liquidazione del patrimonio, unitamente a sua moglie, nel corso del 2019, salvo poi rinunciarvi successivamente; nelle more della presentazione della nuova istanza di liquidazione del patrimonio, il ricorrente avrebbe ottenuto una riduzione del proprio monte debitorio, per effetto della soddisfazione in via transattiva di alcuni dei debiti.
Pur affermando che non vi sono ragioni per negare l’attendibilità della documentazione depositata dal Pascucci, l’O.c.c. ha presentato delle riserve sulla completezza della documentazione stessa, in quanto mancante una ricostruzione puntuale dell’origine dei singoli debiti e dei contratti dai quali i debiti originano.
Con provvedimento del 17 luglio 2023, è stato evidenziato che, in occasione del deposito della domanda avanzata ai sensi della L. 3/2012 e poi rinunciata, era stata adombrata la possibilità che il ricorrente potesse considerarsi imprenditore commerciale con ammontare dei debiti superiore ad €500.000,00, con conseguente assoggettabilità alla procedura di fallimento (definita ora, a seguito dell’introduzione del D. Lgs. 14/2019, “liquidazione giudiziale”), sicché è stato concesso termine per acquisire ulteriori elementi sulla qualifica soggettiva dell’istante e sulla completezza della documentazione depositata.
Il 12 settembre 2023, il ricorrente ha dedotto che l’ammontare dei debiti è inferiore al limite prefissato dalla legge per la qualifica di “imprenditore minore”, rappresentando in particolare che – diversamente dall’anno 2020, in cui il monte debitorio era abbondantemente superiore agli €500.000,00 – nell’anno 2021 la situazione debitoria è migliorata, riducendosi ad €490.164,00, a seguito di una rinuncia da parte di un creditore ed al sorgere di un ulteriore debito di €41.444,00 condizionato all’esercizio di una servitù a favore del ricorrente il quale, tuttavia, non ha mai esercitato tale facoltà e a cui ha successivamente rinunciato. Il complesso debitorio si è ulteriormente ridotto nel 2022 ad €463.256,90, a seguito di un’ulteriore rinuncia da parte di un creditore.
Il 14 settembre 2023, l’O.c.c. ha affermato di aver chiesto ai creditori un aggiornamento della precisazione del credito, onde comprendere se l’ammontare complessivo debitorio del Pascucci fosse inferiore o meno alla soglia prevista dall’art. 2 c.c.i.i., ed ha chiesto ulteriore termine per verificarne l’ammontare, alla luce di nuove cartelle di pagamento risultanti dal documento inviato da A.d.e.r.. Su tale punto è successivamente intervenuto il Pascucci, rilevando che, anche con l’ulteriore aggiornamento erariale, l’ammontare complessivo dei debiti sarebbe pari ad €499.852,82 e che in ogni caso, vantando il ricorrente un credito da porre in compensazione per €10.451,00, la somma debitoria si assesterebbe ad €488.144,09. Circostanza quest’ultima di fatto confermata poi dall’O.c.c. che, con ulteriore atto depositato 17 febbraio 2024, ha affermato che il monte debitorio complessivo ammonterebbe, al netto delle decurtazioni – derivanti dal credito i.v.a. di €15.419,68, dallo sgravio di cartella esattoriale di €1.257,73 e dal credito in compensazione verso l’erario di €10.451,00, il tutto come da documentazione versata in atti in data 11 aprile 2024 e a cui si rinvia – ad €490.223,33.
Alla luce della documentazione domandata dal Tribunale ed allegata dal ricorrente, nonché dall’attestazione dell’O.c.c. relativa all’attendibilità della stessa, emerge che, nonostante il rilevante ammontare debitorio, il Pascucci non può essere sottoposto alla liquidazione giudiziale, non superando il monte debitorio la soglia di €500.000,00 prevista dall’art. 2, c. 1, lett. d), n. 3 c.c.i.i.. L’O.c.c. ha anche specificato che il ricorrente sostiene mensilmente una serie di spese familiari a vario titolo – fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vanno citate le spese alimentari per €850,00, quelle per utenze domestiche €350,00 – corroborate nel loro ammontare dalla documentazione versata in atti, che si attestano mediamente su circa €1.900,00.
Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell’accezione tipica di cui all’art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dal ricorrente dedotto e convalidato dall’O.c.c. della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, attesa la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Pascucci ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e dalla quale risulta, altresì, l’adempimento degli oneri informativi previsti dall’art. 269, c. 3 c.c.i.i..
L’ufficio di liquidatore deve essere conferito all’Avv. Giuseppe Briganti, già Gestore della crisi, difettando ragioni a ciò ostative.
Il Tribunale avverte inoltre l’esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio del debitore, nonché all’acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.; al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all’art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale.
L’attivo dovrà essere integrato anche dai redditi percepiti da Pascucci, nei limiti di quanto previsto dall’art. 268 c.c.i.i.. A tal proposito, l’istante ha determinato il fabbisogno familiare in €1.900,00 mensili (ossia €22.800,00 annuali), a fronte di un reddito netto annuo del Pascucci che, visto quanto percepito negli anni 2019-2022 e considerato che la sola pensione è di importo pari ad €17.820,00 annui (a cui va aggiunto il variabile reddito da lavoro autonomo), si può stimare in misura non inferiore ad €22.000,00. A ciò si aggiunga che anche i familiari del ricorrente percepiscono redditi e, in particolare, le figlie maggiorenni conviventi hanno percepito un reddito di €15.800,00 e €21.000,00 nel 2022 e di €15.800,00 e 25.300,00 per il 2021, mentre la moglie Donatella Cavalli ha percepito un reddito di €1.564,00 nel 2022 e di €9.529,00 nel 2021. Tenuto conto di tali dati e considerato che al fabbisogno familiare devono partecipare anche le figlie (art. 315 bis c.c.) e la moglie del Pascucci, la porzione di reddito mensile da attrarre all’attivo da liquidare deve essere determinata in €500,00 mensili. Sarà comunque onere del liquidatore verificare la sopravvenienza di modificazioni peggiorative o migliorative dei flussi reddituali e vigilare, anche nell’ottica della eventuale futura esdebitazione, affinché il debitore non ponga in essere condotte fraudolentemente dismissive del proprio reddito.
La procedura, in linea con quanto sostenuto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, deve incamerare i beni (e quindi anche i redditi, nella misura sopra determinata) che pervengono al sovraindebitato nei tre anni successivi all’apertura della liquidazione controllata (“Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori – salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili – sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio”).
P.Q.M.
Visto l’art. 270 c.c.i.i.:
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Dino Pascucci, nato a Urbania, il 21 settembre 1960; Nomina Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Grippa; Nomina liquidatore, ai sensi dell’art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Gestore della crisi nella persona dell’Avv. Giuseppe Briganti; Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell’elenco dei creditori; Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall’art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell’art. 201 c.c.i.i.; Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- Determina in €500,00 la porzione del reddito mensile del debitore che deve intendersi acquisita alla liquidazione controllata;
- Dispone a cura del liquidatore l’inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale e del Ministero della Giustizia;
- Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- Dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Urbino, 29 aprile 2024
Il Giudice relatore
Dott. Francesco Paolo Grippa
Il Presidente
Dott. Egidio de Leone
apertura della liquidazione controllata
Sent. n. 68/2024 pubbl. il 30/04/2024
Rep. n. 83/2024 del 30/04/2024
Stato passivo liquidazione controllata n.16/2024 in linea dal 3 ottobre 2024 al 2 aprile 2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 2 maggio 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
SIMONA TRAVERSO (CF TRVSMN70A49D969C)
Rilevato che, con ricorso depositato il 23.4.2024
SIMONA TRAVERSO (CF: TRVSMN70A49D969C) ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
- considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo superiore ad € 100.000,00):
in particolare:
- l’unico bene fruttuosamente liquidabile, presente nel patrimonio di parte ricorrente, consiste in un bene immobile sito in in Genova, Via Pietro Ameglio n. 7/24, del valore stimato pari a €
- 50.000,00/60.000,00, attualmente sottoposto ad esecuzione forzata in seno alla procedura n. rg. Es imm. N. 245/2023;
- non ci sono beni mobili registrati liquidabili (la debitrice risulta proprietaria del seguente bene mobile registrato: Scooter “LIKE 125” targato DR85454, con motore fuso e gravato da fermo amministrativo, escluso nella liquidazione poiché di scarso valore e non funzionante);
- come risulta dalla relazione particolareggiata, la debitrice è poi titolare dei seguenti rapporti: - Conto Online Hype S.p.a. (appartenente a Banca Sella) n. 1796957 “con saldo irrilevante alla data della domanda”; - Conto Postepay S.p.a. “Evolution” con saldo di una decina di Euro alla data della domanda; - in data 01.03.2024 ha aperto un conto corrente presso Banca Sella “con saldo irrilevante”. La debitrice risulta altresì creditrice per un importo di circa € 1.500,00 per canoni locatizi non saldati ed € 812,74 per utenze non pagate nei confronti di COGEIM SRL Unipersonale (contratto di locazione transitorio ad uso foresteria su Via Pietro Ameglio 7) (cfr. rel. part. pag. 9);
- parte ricorrente è poi titolare di uno stipendio mensile di circa € 920,00 ed è possibile determinare, in relazione a questo importo, una quota di reddito disponibile (v. infra), che però non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell’attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- rilevato che l’istante ha fatto presente che attualmente il proprio stipendio è gravato dalla cessione del quinto a favore di Brunella Giorgio;
- considerato che, pur in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che, da una parte nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI), dall’altra è possibile identificare una serie di norme, tra cui l’art. 268 co. 4 CCI, l’art. 270 co. 2 lett. d) ed e) da cui dedurre che nella liquidazione controllata è il liquidatore ad avere l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, nonché l’unico che, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori. “Può desumersi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che devono ritenersi cessate sia l’operatività di eventuali cessioni del quinto” (così Trib. Mantova 20 aprile 2023), sia le trattenute conseguenti ad esecuzione e conseguente pignoramento presso terzi, considerato che alla cessione volontaria debba essere equiparata l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata (cfr. Corte Cost. 65/2022);
- rilevato che, una volta esclusa la persistente operatività della cessione del quinto e tenuto conto delle spese allegate da parte ricorrente e della presenza di altri familiari (la debitrice convive con la
- madre – che percepisce una pensione netta di € 600,00 - e la figlia non economicamente autonoma), la quota di reddito mensile incomprimibile, e quindi esclusa dalla liquidazione, può essere determinata nella somma di € 817,00 mensili;
- ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- ritenuto che in ogni altro caso la procedura termini a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori.
- considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
SIMONA TRAVERSO (CF: TRVSMN70A49D969C)
NOMINA Giudice Delegato Chiara Monteleone
CONFERMA liquidatore il dott. Delfino Emiliano
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA che a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l’operatività della cessione del quinto dello stipendio favore di Brunella Giorgio ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art.
151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 817,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza di ogni cinque mesi dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo
- svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 26/04/2024
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
apertura della liquidazione controllata 14/2024
Sent. n. 54/2024 pubbl. il 17/04/2024
Rep. n. 66/2024 del 17/04/2024

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Settima sezione civile
in linea fino al 21 aprile 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione controllata di:
GDH S.r.l. in liquidazione, con sede in Genova, via di Brera 2/23, CAP 16121, Partita IVA 02153670993
rilevato:
- che, con ricorso depositato il 10/4/2024, il legale rappresentante della GDH S.r.l. in liquidazione ha chiesto, ai sensi degli artt. 66 e 268/1 CCII, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i loro beni;
- che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65/2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
- che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuto:
- che sussista la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27/2 e 3 CCII, poiché la parte ricorrente ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
- che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCII;
- quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, che sia completa la documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- che la relazione dell’OCC allegata all’istanza sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269/2 CCII;
- che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell’art. 2/1 lett. c) CCII, poiché il loro patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- che pertanto, anche alla luce dell’attivo realizzabile possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270/2 lett. c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;
- che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCII
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di GDH S.r.l. in liquidazione, con sede in Genova, via di Brera 2/23, CAP 16121, Partita IVA 02153670993;
- nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
- conferma liquidatore il Dott. Riccardo VILLA GAGGINI e precisa che la liquidazione del compenso avverrà nei termini di legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 275 CCII;
- ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
- conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
- dispone che il liquidatore: • inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione pari a tre anni nonché presso il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa e la trascriva in conformità all’art. 270, secondo comma, lettera g), CCII (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- con scadenza semestrale dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione
- il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
- - ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita dei beni immobili caduti in procedura di liquidazione e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti di vendita all’anno.
Genova, 12/4/2024.
Il Giudice estensore
Pietro Spera
Il Presidente
Pietro Spera Roberto Braccialini
Sent. n. 19/2024 pubbl. il 16/04/2024
Rep. n. 19/2024 del 16/04/2024
R.P.U. 23/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
In linea fino al 19 aprile 2027
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente
dott.ssa Valentina Lisi Giudice
dott.ssa Marta Dell’UntoGiudice relatore est.
nel procedimento unitario n. 23/2024 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della
liquidazione controllata proposto da:
BECHINI Mario (C.F.: BCHMRA61T20G547I), nato a Piancastagnaio (SI) in data 20.12.1961 e residente in Abbadia San Salvatore, via Asmara n. 33, con il patrocinio dell’avv. Alessio Fiacchi del foro di Grosseto, presso il cui studio in Castiglione della Pescaia (GR), piazza della Repubblica
n. 13 è elettivamente domiciliato;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL’ART. 270 CCII
ricorrente in proprio
letti gli atti e sentita la relazione della giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co.
6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;
esaminato, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 7.3.2024 dal debitore in proprio, con il patrocinio dell’avv. Alessio Fiacchi e con l’assistenza del gestore della crisi nominato dall’OCC dott. Alessandro Sacchi;
vista altresì la documentazione integrativa depositata in data 17.3.2024;
dato atto che la giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII ha provveduto all’audizione del procuratore del ricorrente e dell’OCC all’udienza del 4.4.2024, riservando all’esito di riferire al collegio per la decisione;
visti gli artt. 268 e ss. CCII;
rilevato, in via generale, che per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario;
rilevato che, ai sensi dell’art. 269 CCII, il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC;
ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell’art. 27 CCII, atteso che il debitore ha la propria residenza in Abbadia San Salvatore (SI), come risulta dalla documentazione in atti; rilevato che il debitore è una persona fisica, non soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1, 2 e 121 CCII;
ritenuto che il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 2, co. 1, lett. c del CCII come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»)”, avendo lo stesso maturato un’esposizione debitoria per circa € 260.307,36, originata in parte dal pregresso svolgimento di attività di impresa individuale, cancellata dal registro delle imprese nel 2019 (v. visura in atti), a fronte di un patrimonio che non consente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell’OCC;
rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
rilevato che trattasi di persona fisica che attualmente non svolge attività di impresa;
rilevato, altresì, che l’OCC ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato, in merito al passivo illustrato nel ricorso, che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell’art. 273 CCII, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell’articolo 201 CCI;
osservato, in proposito, che l’art. 6 CCII non contempla tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell’OCC;
osservato che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile,
all’esito della relazione di inventario da effettuare ai sensi dell’art. 272 CCII;
precisato, ulteriormente, che è rimesso al liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato, l’esercizio ai sensi dell’art. 274 CCII delle azioni volte a conseguire la disponibilità di beni, recuperare crediti e/o far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori e che pertanto il liquidatore stesso provvederà a verificare le azioni restitutorie/recuperatorie da instaurarsi;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato;
precisato che la liquidazione controllata è una procedura a carattere universale riguardante tutti i beni, anche futuri, del debitore, a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore stesso, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall’apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall’art. 268, co. 4, CCII e che risultano parimenti irrilevanti in questa fase le eventuali previsioni esposte nella propria relazione dal professionista incaricato quale gestore della crisi;
ritenuto che deve, pertanto, ordinarsi l’acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni del debitore (ivi compresi i beni mobili registrati, attesa la richiamata natura universale della procedura);
rilevato, tuttavia, che ai sensi dell’art. 270, co. 2, lett. e) CCII il tribunale può autorizzare il debitore a utilizzare alcuni beni, in presenza di gravi e specifiche ragioni e che il gestore ha evidenziato che l’autoveicolo FORD targato BY987ZX è utilizzato dal ricorrente per adempiere alle proprie esigenze di vita quotidiane, come precisato anche all’udienza del 4.4.2024;
ritenuto che, in ragione delle necessità dedotte dal ricorrente e attestate dal gestore, possa essere autorizzato, nelle more della liquidazione, l’utilizzo del veicolo FORD targato BY987ZX; osservato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270,
co. 5 e 150 CCII;
ritenuto, infine, che le cessioni del quinto dello stipendio sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, la quale, come anzidetto, comporta in capo al debitore lo spossessamento dei beni, con conseguente apertura del concorso formale e sostanziale tra i creditori e applicazione analogica dell’art. 151 CCII previsto per la liquidazione giudiziale, alla luce del quale i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell’accertamento del passivo (cfr. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Verona, 20.9.2022; Tribunale Modena, 8.2.2023; Tribunale Mantova, 20.4.2023; Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 11.5.2023);
letto l’art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”;
ritenuto che non possa essere nominato quale liquidatore il gestore designato dall’OCC, dott. Alessandro Sacchi, atteso che la mancata iscrizione all’albo nazionale di cui all’art. 356 CCII deve ritenersi annoverabile tra i “giustificati motivi” che precludono la conferma dell’OCC di cui all’art. 269 CCII (v. nel senso dell’inderogabilità del requisito dell’iscrizione a detto albo anche nelle ipotesi di designazione del liquidatore in una procedura di liquidazione controllata, Tribunale di Torino, 11 maggio 2023 e Tribunale di Terni, 6 giugno 2023);
ritenuto, di conseguenza, di dover procedere alla nomina di altro professionista, da individuarsi nel dott. Paolo Flori, scelto nell’elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro delle Giustizia 24.9.2014, n. 202 e altresì iscritto all’albo nazionale di cui all’art. 356 CCII;
letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale “dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese”;
rilevato che, nel caso di specie, il debitore non svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura;
visto l’art. 270 CCII,
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di BECHINI Mario (C.F.: BCHMRA61T20G547I), nato a Piancastagnaio (SI) in data 20.12.1961 e residente in Abbadia San Salvatore, via Asmara n. 33;
nomina quale giudice delegata la dott.ssa Marta Dell’Unto;
nomina
quale liquidatore il dott. Paolo Flori, presente nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, invitandolo ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
rimette
alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all’art. 268, co. 4, lett. b),
CCII;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del bene mobile registrato FORD targato BY987ZX, con riferimento al quale autorizza il ricorrente all’utilizzo provvisorio nelle more della liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
ordina
altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
dispone
che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l’eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà versata l’eccedenza della somma fissata quale limite necessario per il mantenimento;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
dà atto
che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone
che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
- l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
dispone
che il liquidatore provveda immediatamente all’inserimento della sentenza nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;
dispone
che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII (l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).
Si comunichi alle parti, all’OCC e al liquidatore.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2024, dal tribunale come sopra
composto, su relazione della dott.ssa Marta Dell’Unto.
La giudice rel. ed est
(dott.ssa Marta Dell’Unto)
La Presidente
(dott.ssa Marianna Serrao)
Liquidazione controllata 4/2024
Sent. n. 18/2024 pubbl. il 15/04/2024
Rep. n. 18/2024 del 15/04/2024
R.P.U. 21/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
In linea fino al 18 aprile 2027
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Marianna Serrao Presidente
- dott.ssa Valentina Lisi Giudice
- dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice relatore est.
nel procedimento unitario n. 21/2024 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata proposto da:
CASELLA Giorgio (C.F.: CSLGRG67A22A764F), nato a Belmonte Mezzagno (PA), in data 22.1.1967 e residente in Monteriggioni, via 2 Giugno n. 8, con l’assistenza dell’OCC in persona del gestore della crisi dott. Raffaele Maio;
ricorrente in proprio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL’ART. 270 CCII
letti gli atti e sentita la relazione della giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;
esaminato, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 6.3.2024 dal debitore in proprio, con l’assistenza del gestore della crisi nominato dall’OCC dott. Raffaele Maio;
vista altresì la documentazione integrativa depositata in data 3.4.2024;
dato atto che la giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII ha provveduto all’audizione del debitore e dell’OCC all’udienza del 4.4.2024, riservando all’esito di riferire al collegio per la decisione;
visti gli artt. 268 e ss. CCII;
rilevato, in via generale, che per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario;
rilevato che, ai sensi dell’art. 269 CCII, il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC;
ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell’art. 27 CCII, atteso che il debitore ha la propria residenza in Monteriggioni, come risulta dalla documentazione in atti;
rilevato che il debitore è una persona fisica, non soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1, 2 e 121 CCII;
ritenuto che il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 2, co. 1, lett. c) del CCII come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»)”, avendo lo stesso maturato un’esposizione debitoria per circa € 103.434,99 (esposizione debitoria cui deve aggiungersi altresì il compenso dell’OCC), originata in parte dal pregresso svolgimento di attività di impresa individuale, cessata dal 2018 come verificato dal gestore della crisi (v. altresì visure camerali in atti), a fronte di un patrimonio che non consente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell’OCC;
rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
rilevato che trattasi di lavoratore dipendente che attualmente non svolge attività di impresa;
rilevato, altresì, che l’OCC ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato, in merito al passivo illustrato nel ricorso, che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell’art. 273 CCII, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell’articolo 201 CCI;
osservato che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile, all’esito della relazione di inventario da effettuare ai sensi dell’art. 272 CCII;
precisato, ulteriormente, che è rimesso al liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato, l’esercizio ai sensi dell’art. 274 CCII delle azioni volte a conseguire la disponibilità di beni, recuperare crediti e/o far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori e che pertanto il liquidatore stesso provvederà a verificare le azioni restitutorie/recuperatorie da instaurarsi;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato;
precisato che nell’ambito della liquidazione controllata non è ammessa la presentazione di un “piano” o di una “proposta”, nella quale vengano indicati i beni e l’entità delle somme poste a sostegno della procedura, non trattandosi di un accordo proposto ai creditori, ma di una procedura a carattere universale riguardante tutti i beni, anche futuri, del debitore, a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore stesso, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall’apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall’art. 268, co. 4, CCII e che, pertanto, risultano parimenti irrilevanti in questa fase le eventuali previsioni esposte nella propria relazione dal professionista incaricato quale gestore della crisi;
ritenuto che deve, pertanto, ordinarsi l’acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni del debitore (ivi compresi i beni mobili registrati, attesa la richiamata natura universale della procedura);
rilevato, tuttavia, che ai sensi dell’art. 270, co. 2, lett. e) CCII il tribunale può autorizzare il debitore a utilizzare alcuni beni, in presenza di gravi e specifiche ragioni e che il gestore ha evidenziato che la Fiat Panda è utilizzata dal nucleo familiare, soprattutto per recarsi a lavoro e, all’udienza del 4.4.2024, ha precisato di aver verificato che trattasi di utilizzo necessario per gli spostamenti del Casella presso il luogo di lavoro;
ritenuto che, in virtù delle ragioni lavorative dedotte dal ricorrente e confermate dal gestore, possa essere autorizzato, nelle more della liquidazione, l’utilizzo del veicolo Fiat Panda targato DG551AJ;
osservato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII;
ritenuto, infine, che le cessioni del quinto dello stipendio sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, la quale, come anzidetto, comporta in capo al debitore lo spossessamento dei beni, con conseguente apertura del concorso formale e sostanziale tra i creditori e applicazione analogica dell’art. 151 CCII previsto per la liquidazione giudiziale, alla luce del quale i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell’accertamento del passivo (cfr. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Verona, 20.9.2022; Tribunale Modena, 8.2.2023; Tribunale Mantova, 20.4.2023; Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 11.5.2023);
letto l’art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202” e ritenuto che, nella specie, possa confermarsi il professionista nominato dall’OCC anche quale liquidatore;
letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale “dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese”;
rilevato che, nel caso di specie, il debitore non svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura;
visto l’art. 270 CCII,
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di CASELLA Giorgio (C.F.: CSLGRG67A22A764F), nato a Belmonte Mezzagno (PA), in data 22.1.1967 e residente in Monteriggioni, via 2 Giugno n. 8;
nomina
quale giudice delegata la dott.ssa Marta Dell’Unto;
nomina
quale liquidatore il dott. Raffaele Maio, presente nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, invitandolo ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
rimette
alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all’art. 268, co. 4, lett. b), CCII;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del bene mobile registrato Fiat Panda targato DG551AJ, con riferimento al quale autorizza il ricorrente all’utilizzo provvisorio nelle more della liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
ordina
altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
dispone
che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l’eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà versata l’eccedenza della somma fissata quale limite necessario per il mantenimento;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
dà atto
che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone
che il liquidatore
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
dispone
che il liquidatore provveda immediatamente all’inserimento della sentenza nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;
dispone
che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII (l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).
Si comunichi alle parti, all’OCC e al liquidatore.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2024, dal tribunale come sopra composto, su relazione della dott.ssa Marta Dell’Unto.
La giudice rel. ed est.
(dott.ssa Marta Dell’Unto)
La Presidente
(dott.ssa Marianna Serrao)
liquidazione controllata n. 12/2024 - n. 13/2024
Sent. n. 52/2024 pubbl. il 15/04/2024
Rep. n. 64/2024 del 15/04/2024

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 17 aprile 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Crino Giorgio (C.F. CRNGRG57L23C621K) e Crino Ronny (C.F. CRNRNY86E24C621L), rappresentati e difesi dagli avv.ti Renato Speciale e Francesca Usai, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei suddetti legali in Genova, Via Roma n. 3 / 10;
assistiti altresì dall’avv. Marta Za in qualità di OCC e la dott.ssa Anna Maria Roggiolani in qualità di Advisor;
rilevato che, con ricorso depositato il 04.03.2024, i sig.ri Crino Giorgio e Crino Ronny hanno chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
considerato che, ai sensi dell’art. 66 CCI, i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi quando sono conviventi o quando, come nel caso di specie, il sovraindebitamento abbia un’origine comune (debiti ereditari, a seguito del decesso della Signora Luciana Corsiglia, moglie del Signor Giorgio Crino e madre del Signor Ronny Crino);
considerato quindi che i ricorrenti, anche per ragioni di economia processuale, si sono avvalsi della suddetta facoltà scegliendo come giudice il Tribunale di Genova, competente territorialmente ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del CCI, in quanto il Signor Giorgio Crino è residente in Leivi (GE);
considerato infatti che, qualora i ricorrenti abbiano residenza nel circondario di due tribunali diversi, la scelta del foro è rimessa alle parti fra i giudici che, ai sensi di legge, sarebbero ordinariamente competenti a decidere sulla singola liquidazione (Trib. Verona, sez. II civile, decreto del 12/5/2021 relativo all’applicazione dell’art. 14 ter, comma 2, della legge 27.1.2012 n. 3);
ritenuta quindi sussistente la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché il Crino Giorgio, parte ricorrente, è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC e, in particolare, la relazione integrativa depositata da quest’ultima in data 08.04.2024 a seguito di chiarimenti richiesti dal sottoscritto con provvedimento del 22.03.2024, consistente:
- relazione particolareggiata sulla situazione reddituale dei sig.ri Crino Giorgio e Crino Ronny;
- dichiarazioni dei redditi, buste paga Crino Ronny, cedolini pensione Crino Giorgio - doc. 3 lett. e), i), l) e n); 17 – 22 -;
- dichiarazione degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- elenco dei creditori con relativi crediti e rispettivo inquadramento prededucibile, privilegiato, chirografario – contenuto nella relazione particolareggiata dell’OCC;
- visura PRA, casellario giudiziario;
considerato quindi che la relazione particolareggiata dell’OCC, integrata da quella dell’08.04.2024, risulti ora adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il loro patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
ritenuto quanto alle cause del sovraindebitamento dei ricorrenti; all’analisi della consistenza totale dei debiti; al confronto tra entrate/uscite su base mensile; verifica assenza di ragioni ostative oggettive e soggettive per l’accesso alla procedura di l.c.; graduazione debiti con percentuali di soddisfazione dei creditori; costi della procedura, di rinviare in toto al provvedimento del sottoscritto depositato in data 22.03.2024, in questa sede da intendersi interamente richiamato e trascritto;
visto il piano di liquidazione proposto dall’OCC, consistente nella messa a disposizione ai creditori:
- per quanto concerne Crino Giorgio, la somma di euro 67,90 mensile per 36 mensilità;
- per quanto concerne Crino Ronny, la somma di euro 500,00 mensile per 36 mensilità;
pertanto il versamento di euro 20.444,40, oltre alle disponibilità liquide sui conti correnti dei ricorrenti, già indicate nella prima Relazione Illustrativa e quantificate in € 5.826,47, così per un totale complessivo attivo di € 26.270,87;
ritenuto, diversamente da quanto prospettato nel ricorso e nella relazione dell’OCC e in base alle seguenti circostanze: reddito mensile netto percepito dal sig. Ronny Crino e della Sig.ra Garibaldi Victoria, individuabili in euro 3.400,00 derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; mancanza di figli della coppia; immobile di proprietà e non in locazione; che sia invece possibile individuare nella diversa somma di euro 1.350,00 mensili per 12 mensilità la quota di reddito del debitore intangibile da parte della liquidazione; con conseguente conferimento alla procedura dell’eccedenza mensile e che, quindi, il sig. Crino Ronny dovrà versare alla procedura per 36 mesi (al momento, si tratta di euro 650,00 mensili, salvi futuri aumenti o emolumenti);
considerato, infatti, che non può considerarsi acquisibile alla liquidazione il reddito percepito dalla moglie del Crino Ronny in base a contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un ente pubblico quale il Comune di Torino; tuttavia, di esso si deve necessariamente tenere conto nella valutazione del tenore di vita globale goduto dai coniugi e quindi nella determinazione delle somme necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, come prevede l’art. 268 co. 4 lett. b) CCII; valga in proposito il preciso richiamo al decreto del giudice relatore del 22.03.2024;
considerato poi che vengono inoltre messi a disposizione della procedura i terreni siti in Moconesi (GE), come individuati nella relazione iniziale dell’OCC, con valore stimato al 2016/2017 in euro 73.960,00 all’interno della procedura esecutiva N.R.G. 269/2016, ove all’esito del sesto tentativo di vendita, con offerta minima di euro 17.064,00, gli stessi sono rimasti invenduti venendone quindi dichiarata l’improcedibilità;
ritenuto che, rispetto a tali terreni, andrà effettuata una rivalutazione del loro valore che il liquidatore ben potrà disporre nel momento in cui inizieranno i preparativi di vendita degli stessi e, quindi, nel corso della procedura, potendo tuttavia sin da ora inquadrarsi il valore degli stessi, prudenzialmente, al valore minino del prezzo di offerta stabilito nel sesto tentativo di vendita immobiliare e, quindi, per un importo di euro 17.064,00;
considerato, inoltre, che l’attivo ottenuto nell’ambito della procedura esecutiva N.R.G.E. 269/2019 di cui sopra andrà a beneficio dei creditori della massa, escluse le prededuzioni della specifica procedura e dovrà essere appreso dal liquidatore quanto prima, andandosi questo a sommare alle suddette utilità patrimoniali, laddove il creditore procedente Special Gardant – subentrato al creditore originario Carige – ha già ottenuto il pagamento di euro 75.000,00 ex art. 41 TUB, residuando la somma di euro 48.801,32 sul conto della predetta procedura esecutiva (pag. 9 ricorso introduttivo del 04.03.2024, ove viene affermato che il saldo del conto corrente viene messo a disposizione dei creditori);
considerato inoltre che il sig. Crino Ronny pone a disposizione della procedura anche le disponibilità liquide presenti nel proprio conto corrente, ammontanti al 28.10.2023 ad una somma complessiva pari a euro 5.794,12 - ovvero a quella minore che attualmente risulta ivi contenuta -;
considerato quindi che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata e dovrà, in tale veste, apprendere quanto prima il ricavato delle vendite immobiliari già eseguite per ripartirlo tra i creditori;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato:
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato,
- può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI;
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
Crino Giorgio (C.F. CRNGRG57L23C621K)
Crino Ronny (C.F. CRNRNY86E24C621L);
NOMINA Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
CONFERMA liquidatore l’avv. Marta Za;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c. la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva:
- Crino Giorgio versi al liquidatore della procedura, per 12 mensilità annue, le somme eccedenti la quota mensile incomprimibile di euro 1.132,10
nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; - Crino Ronny versi al liquidatore della procedura, per 12 mensilità annue, le somme eccedenti la quota mensile incomprimibile di euro 1.350,00 nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE, inoltre, il rilascio dei terreni di cui alla parte motiva del presente provvedimento, rimasti invenduti nella procedura esecutiva N.R.G.E. 269/2016; il versamento delle somme liquide sul conto corrente del sig. Crino Ronny, individuate in euro 5.794,12 o in quella minore attualmente presente; l’importo di euro 48.801,32 presente sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva immobiliare N.R.G.E. 269/2016 attraverso apposito intervento, in essa, del nominando liquidatore, il quale provvederà all’apprensione di tale somma da distribuire in favore dei creditori;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando
- anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Genova, camera di consiglio del 11.04.2024
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
LAMARI CRISTIAN
Sent. n. 49/2024 pubbl. il 05/04/2024
Rep. n. 55/2024 del 05/04/2024
stato passivo LC /11/2024 in linea dal 4 settembre 2024 al 3 marzo 2025

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 9 aprile 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
CRISTIAN LAMARI (CF LMRCST80P18I441Q)
Assistito dall’avv. GIANLUCA GANDALINI
Rilevato che, con ricorso depositato il 25.3.2024
CRISTIAN LAMARI (CF: LMRCST80P18I441Q) ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
- considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dell’assenza di beni liquidabili e del reddito percepito) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo di circa € 100.000,00):
- considerato infatti che non vi sono beni mobili o immobili fruttuosamente liquidabili a parte un rapporto bancario presso Banca Intesa San Paolo (conto corrente n. 3879) con una disponibilità liquida di € 700,00, somma che non può essere esclusa dalla liquidazione (che deve comprendere tutti i beni) e va pertanto appresa dalla procedura;
- che, a fronte dei redditi percepiti e delle spese mensili documentate può essere escluso dalla liquidazione, ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, l’intero stipendio mensile (nell’attuale ammontare) ad eccezione della somma di € 400,00 mensili da destinare alla procedura per tutta la sua durata di anni tre (il ricorrente è infatti titolare di uno stipendio mensile di circa € 1.800,00 e il nucleo familiare è composto anche dalla moglie – che percepisce uno stipendio lordo annuale di € 34.000,00 e che sostiene la rata mensile del mutuo pari ad € 1.530,00 – e da due figli minori), precisando che ogni ulteriore entrata aggiuntiva (a qualsiasi titolo) dovrà essere interamente versata al liquidatore;
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- ritenuto che in ogni altro caso la procedura termini a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
- considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
CRISTIAN LAMARI (CF: LMRCST80P18I441Q)
NOMINA Giudice Delegato Chiara Monteleone
CONFERMA liquidatore il dott. SILVIO CANEPA
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente, nell’ammontare attuale, ad eccezione della somma di € 400,00 mensili da versare alla procedura e con obbligo della parte di versare al liquidatore l’eventuale futuro reddito eccedente tale ammontare nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ogni cinque mesi, calcolati a partire dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo
- svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 04/04/2024
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
PISU KATIA
apertura liquidazione controllata n. 10/2024
Sent. n. 48/2024 pubbl. il 05/04/2024
Rep. n. 54/2024 del 05/04/2024
stato passivo LC 10/2024 in linea dal 4 settembre 2024 al 3 marzo 2025

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Procedure Concorsuali
in linea fino al 8 aprile 2027
Liquidazione controllata r.g. N. 60 / 2024 R.G
in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. ROBERTO BRACCIALINI Presidente
Dott. PIETRO SPERA Giudice
D.ssa CRISTINA TABACCHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
KATIA PISU con CF PSIKTA73L52H501O
Assistita dall’Advisor dr.ssa Roggiolani
Rilevato che la parte:
sig.ra KATIA PISU con C.F. PSIKTA73L52H501O
ha chiesto, con ricorso depositato ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che i dati salienti del ricorso, quali riferiti dall’OCC nella relazione particolareggiata e nell’integrazione da ultimo sottoposta, per quanto riguarda i profili fondamentali della procedura, sono i seguenti:
1. Identità ricorrente e professione:
PISU Katia res. Cogorno nata 1973 (età 51 a.) Attualmente dipendente presso ASL 4 come infermiera a tempo indeterminato; problemi di salute (disturbi metabolici); mensile di euro 2300 lordi e 2100.
ASSISTENZA LEGALE DI ADVISOR SI
1bis. Prova sovraindebitamento: 2100 mese meno 4 rate di mutui e Tari per 870 euro/mese
2. Composizione nucleo famigliare:
Separata vive sola. Figlio autonomo per lavoro, dovrebbe avere dal padre 300 euro mensili che prospetta come finanza esterna (incasso poco probabile)
3. Consistenza totale e verifica sovraindebitamento
Rate mensili in euro: Cessione quinto Mediolanum 308, Finanziamento extra Mediolanum 281, debito Unicredit 3, finanziamento Kruk 222 cioè 870 euro al mese.
Composizione debito: prededuzione 8600 OCC; debito privilegiato 2800 avvocato romano + 97,3 mutuo ipotecario + 5732 AGE + 1378 Ader – altri tributi, fino a totale 124.264 di debito ipotecario e privilegiato oltre a debito chirografario euro 72.311 per un debito totale di euro 208.175,76
Cause dell’indebitamento e natura incolpevole:
problemi di coppia legati a cessato matrimonio e accertati problemi di salute
4. Verifica assenza ragioni ostative oggettive o soggettive:
positiva
5. Durata l.c.: 3 anni
6. Risorse messe a disposizione della procedura:
Totale euro 86263,48
Immobile a Roma valutato 70 mila da agenzie (pignorato con esecuzione a Roma).
Euro 63 da saldo c/c
Euro 450 (2100-1650) al mese x 36 mesi quindi 16.200 euro nel triennio;
7. Quota intangibile per bisogni e mantenimento famiglia:
Euro 1650 compresa locazione e spese dietetiche
8. Percentuale tacitazione per ceto creditorio:
9. Costi della procedura e relativa graduazione:
500 spese giustizia+8800 OCC. Nessun compenso per advisor e legale
10. Beni-crediti non acquisiti alla procedura:
auto immatricolata nel 2009
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che:
- l divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo illiquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
Ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
Ritenuto, per contro, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
Considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica della legge si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori; sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi crediti sorti in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
KATIA PISU con CF PSIKTA73L52H501O
NOMINA Giudice Delegato il Presidente relatore;
CONFERMA come liquidatore l’attuale professionista già designato a gestore della crisi;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI; compresa la procedura espropriativa immobiliare di cui al pignoramento eseguito da CATTLEYA MORTGAGE FINANCE il 15.12.2023 presso Tribunale di Roma;
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione la vettura il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1650 mensili, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della
- liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza di cinque mesi (non semestrale) dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura.
- Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 04/04/2024
il Presidente Est.
Dr. Roberto Braccialini
apertura liquidazione controllata n. 9/2024
Sent. n. 47/2024 pubbl. il 29/03/2024
Rep. n. 53/2024 del 29/03/2024

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 7 aprile 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
MARIA ROSA SOLIA CF SLOMRS54H64D969Q
Assistito dall’ OCC dott. Federico Ferretti
Rilevato che, con ricorso depositato il 19.3.24
MARIA ROSA SOLIA, CFSLOMRS54H64D969Q ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MARIA ROSA SOLIA CF SLOMRS54H64D969Q
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA come liquidatore il dott. Federico Ferretti
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il bene mobile registrato Fiat 312 Panda targato FZ040CP immatricolata il 23/07/2020 nonché il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1400,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura (salvo eventuali mutamenti delle situazioni di fatto e di diritto rilevanti);
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28/03/2024
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
Sent. n. 44/2024 pubbl. il 22/03/2024
Rep. n. 49/2024 del 22/03/2024
P.U.55-1/2024 sentenza apertura liquidazione controllata
stato passivo LC 8-2024 in linea dal 26 luglio 2024 al 25 gennaio 2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 25 marzo 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
ROSARIO MORELLO (CF MRLRSR65H24D969C)
Rilevato che, con ricorso depositato il 29.2.2024, ROSARIO MORELLO, ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
- considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC; considerato che la relazione dell’OCC, depositata in data 14.3.2024, è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo di circa € 65.000,00):
in particolare:
- non ci sono beni immobili liquidabili;
- il ricorrente è poi titolare di uno stipendio mensile medio di € 1.577,00 ed è possibile determinare, in relazione a questo importo, una quota di reddito disponibile (v. infra), che però non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell’attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- rilevato che l’istante ha chiesto che venga revocato il versamento relativo al pignoramento presso terzi (a favore di Agos spa) e alla cessione del quinto (a favore di Banca Sistema S.p.A.);
- considerato che, pur in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che, da una parte nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI), dall’altra è possibile identificare una serie di norme, tra cui l’art. 268 co. 4 CCI, l’art. 270 co. 2 lett. d) ed e) da cui dedurre che nella liquidazione controllata è il liquidatore ad avere l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, nonché l’unico che, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori.
“Può desumersi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che devono ritenersi cessate sia l’operatività di eventuali cessioni del quinto” (così Trib. Mantova 20 aprile 2023), sia le trattenute conseguenti ad esecuzione e conseguente pignoramento presso terzi, considerato che alla cessione volontaria debba essere equiparata l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata (cfr. Corte Cost. 65/2022); - rilevato che l’istante è del tutto privo di beni liquidabili (è proprietario di uno scooter modello Honda Silver Wing tg. CP22118, immatricolato in data 9.8.2006, di scarso valore economico come attestato dall’OCC e in ogni caso indispensabile per il raggiungimento del luogo di lavoro), se non per quanto attiene al reddito futuro e pertanto, una volta esclusa la persistente operatività dei pignoramenti/cessioni e tenuto conto delle spese allegate dal ricorrente e dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge (pari ad € 238,00 mensili), la quota di reddito mensile incomprimibile e quindi esclusa dalla liquidazione, può essere determinata nella somma di € 1.361,00 a fronte dello stipendio mensile di € 1.577,00 (l’istante ha dichiarato di mettere a disposizione la somma di € 216,00 mensili per 42 rate in 36 mesi);
- ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- ritenuto che in ogni altro caso la procedura termini a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori.
- considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
ROSARIO MORELLO (CFMRLRSR65H24D969C)
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Monteleone
CONFERMA liquidatore il dott. CERIANA FEDERICO
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA che a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di Banca Sistema spa nonché del pignoramento dello stipendio in favore di Agos spa, ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.361,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- dopo cinque mesi dall’omologa, e così ogni cinque mesi, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21/03/2024
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
LUCA CARDILLO
P.U. 34-1/2024 decreto apertura procedura di omologazione piano ristrutturazione dei debiti
procedimento R.G.34 /2024
P.U. 34-1/2024 decreto di apertura procedura di omologazione piano ristrutturazione dei debiti in linea fino al 25 settembre 2024
Sentenza n.70 e decreto di correzione errore materiale della sentenza

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Tribunale Concorsuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 12 maggio 2032
SENTENZA
Omologazione Piano di ristrutturazione
dei debiti del Consumatore (art. 70.7 CCI)
Il Tribunale Concorsuale in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Roberto BRACCIALINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’omologazione del piano di ristrutturazione presentato da:
LUCA CARDILLO, CFCRDLCU68H09D969V
Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
Visto il provvedimento ex art. 70.1 CCI con cui la proposta ed il piano, ritenuti ammissibili:
- sono stati pubblicati sul sito web del Tribunale/del Ministero della Giustizia;
- sono stati comunicati a mezzo pec dall’OCC a tutti i creditori;
Considerato che sono state presentate le seguenti osservazioni cui l’OCC ha replicato da parte di:
BNL quale creditore ipotecario
Rilevato che dalle argomentate controdeduzioni di advisor e OCC (vedi in particolare la nota dr.ssa Pesce del 22.4.24), cui si rinvia, emerge in termini appropriati la maggiore convenienza della proposta del debitore rispetto all’alternativa liquidatoria;
Considerato, in relazione alla durata del piano di ristrutturazione, determinata in 84 mesi, che la maggiore estensione rispetto alle “normali” procedure concordatarie, che fanno per solito riferimento ad un arco temporale di 5-6 anni (in linea con quanto previsto per la ragionevole durata delle procedure concorsuali), non è tale da determinare nella specie un reale pregiudizio al creditore opponente, in favore del quale sono stati calcolati congrui interessi per la dilazione di pagamento prevista, rispetto ai tempi di definizione (e incognite) proprie dell’espropriazione individuale già intrapresa.
Inoltre, nel momento in cui il Legislatore ha ammesso la diluibilità dei crediti erarial/previdenziali – nelle varie normative di “rottamazione” e agevolazione tributaria - anche nell’arco di un decennio, per obbligazioni dovute ex lege, diventa difficile negare la possibilità di una maggiore estensione temporale delle procedure di sovraindebitamento per debiti privati.
Confermato il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano presentato e ritenuta, anche sulla base della relazione dell’OCC come da ultimo integrata, la fattibilità del piano stesso;
Considerato, da ultimo, che la prosecuzione dell’espropriazione immobiliare r.g.e. 31/2023 promossa dal creditore fondiario appare incompatibile con le previsioni del piano di ristrutturazione, onde se ne deve disporre la improseguibilità con gli avvisi del caso
P.Q.M.
visto l’art. 70.7 CCII
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti depositato da LUCA CARDILLO, CF. CRDLCU68H09D969V
Dispone che l’OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia per tutta la durata della procedura. Il Tribunale, con il decreto che dichiarerà eseguito il piano, ordinerà la cancellazione della pubblicazione.
Manda all’OCC di effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano.
Dichiara improseguibile la procedura espropriativa immobiliare r.g.e 31/2023 a carico del CARDILLO. Avviso alla delegata dr.ssa LAURENZANA e al G.E. dr.ssa TABACCHI.
Dichiara chiusa la procedura di omologazione.
Visto l’art. 71 CCII
- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato comprese le vendite e le cessioni di quanto previsto dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati e, comunque, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC;
- dispone che l’OCC vigili sull’esatto adempimento del piano rivolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emergere, sottoponendole al Giudice quando necessario;
- dispone che l’OCC ogni 5 mesi (vedi DO 5/2024) relazioni l’Ufficio su modulistica indicata circa lo stato di esecuzione e che, terminata tale fase, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.
Così deciso in Genova, 2 maggio 2024
Il Giudice
Dr. Roberto Braccialini
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali
Procedura concorsuale N. 10 / 2024
IL COLLEGIO COMPOSTO DAI DOTTORI:
ROBERTO BRACCIALINI PRESIDENTE
PIETRO SPERA GIUDICE
CRISTINA TABACCHI GIUDICE
HA EMESSO IL SEGUENTE
Decreto
VISTA LA SENTENZA N. 70 DEL 3.5.2024 RESA SU RICORSO PER SOVRAINDEBITAMENTO PRESENTATO DAL SIG. LUCA CARDILLO;
RILEVATO CHE IN TALE DECISIONE SI E’ ERRONEAMENTE FATTO RIFERIMENTO, PER LA DURATA DELLA PROCEDURA, A 84 MESI, MENTRE IL PIANO PRESENTATO PREVEDE UNA DURATA DI 95 MESI;
RILEVATO CHE TALE ERRORE NON INFICIA LE CONSIDERAZIONI DEL COLLEGIO CIRCA L’AMMISSIBILITA’ DEL PIANO GIA’ SVILUPPATE NELLA DECISIONE DA EMENDARE;
P.Q.M.
RETTIFICA
La sentenza di cui in parte motiva nella parte in cui indica in 84 mesi, e non in 95 mensilità a decorrere dall’omologa, la durata del piano presentato.
Fermo il resto
Si comunichi
Genova, 06/05/2024
Il presidente
Dr. Roberto Braccialini
IVANO COLATO
P.U. 59-1-2024 decreto apertura ristrutturazione debiti in linea fino al 25 settembre 2024
Sentenza n. 53/2024 di omologa del piano di ristrutturazione debiti in linea dal 22 aprile 2024 fino al 21 aprile 2027

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 21 aprile 2027
Sentenza n. 53/2024 di omologa del piano di ristrutturazione debiti
Proc. n. 10-1/2024 PU
Sentenza n 12/2024 pubbl. il 07/03/2024
Apertura Liquidazione Controllata

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
in linea fino al 7 marzo 2027
nella persona dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadalà Presidente
dott. Enrico Pannaggi Giudice
dott.ssa Filomena Di Gennaro Giudice rel.
nel procedimento iscritto al n. 10-1/2024 P.U. ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso proposto, con atto depositato il 13.02.2024, da:
Michele CITARELLA ed Elisabetta FIORE, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall’avv. Gaetano Barbato;
avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 e s.s. CCII
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.02.2024 i sig.ri Michele CITARELLA ed Elisabetta FIORE hanno esposto:
- di essere componenti del medesimo nucleo familiare ai sensi dell’art. 64 d.l.vo 12.01.2019 n. 14 (in seguito: CCII), in quanto coniugati in regime patrimoniale di comunione dei beni;
- di versare in condizione di sovraindebitamento conseguente alle precedenti attività imprenditoriali svolte dal Cittarella, cessate definitivamente dal 2016, e che hanno determinato l’attuale esposizione debitoria dei ricorrenti nei confronti del fisco, a cui, peraltro, gli stessi hanno tentato di far fronte anche con vari finanziamenti, tra i quali, da ultimo, una cessione del quinto della pensione concessagli dai genitori, al fine di salvaguardare l’immobile di proprietà in cui risiede tutt’ora l’intera famiglia;
- che nel quinquennio precedente non hanno fatto ricorso ad altro ‘strumento di cui alla legge 155/2017’ né hanno ‘subito provvedimenti di impugnazione, risoluzione del concordato minore, ovvero, revoca o cessazione di procedura di ristrutturazione dei debiti’;
- che Michele CITARELLA lavora come operaio specializzato e percepisce uno stipendio mensile di 1.830,00, al netto dell’importo di 170 euro che deve versare per la restituzione della cessione del quinto alla Compass banca spa pratica n. 90000687269, mentre Elisabetta FIORE è attualmente priva di un’occupazione lavorativa stabile e, nei mesi precedenti, ha solo effettuato lavori saltuari come assistente domiciliare che le permettono, da novembre 2023, di percepire una Naspi di euro 387,95. Entrambi vivono nella casa familiare con la figlia Citarella Noemi, la quale, seppur maggiorenne, è priva di un reddito stabile, in quanto svolge attività di Seo Specialist presso aziende private, lavorando con partita iva e sottoscrivendo dei contratti di collaborazione che, al momento, le hanno permesso a mala pena di sostenere le spese strettamente personali;
- che i ricorrenti sono proprietari della casa familiare, un immobile sito in Corridonia, alla via Decio Rossini, censito al catasto A/3 classe 3 consistenza 5.5 vani MQ 104 con una pertinenza di MQ 35 e del valore stimato di circa 120.000,00 euro, che intendono mettere a disposizione del ceto creditorio, affinchè venga ceduto dal liquidatore con procedura competitiva da svolgersi nel corso della liquidazione controllata;
- che il sig. Citarella Michele, dagli accertamenti effettuati presso il PRA, non risulta proprietario di alcun bene mobile registrato, mentre la sig.ra Fiore Elisabetta, è titolare di un’autovettura Citroen C3 del 2007 che, tuttavia, i richiedenti non includono nella liquidazione, poiché ritenuta un bene di scarso valore, ma necessario per eseguire gli spostamenti verso il luogo di lavoro del ricorrente;
- che i ricorrenti sono titolari di quattro conti correnti, il cui saldo complessivo ammonta ad euro 772,63 che intendono destinare alla procedura;
- che le spese mensili necessarie per il proprio mantenimento dovrebbero essere così quantificate: euro 600,00 mensili per spese alimentari, euro 66,00 per il pagamento dell’assicurazione infortuni, 30 euro per spese telefoniche, 80 euro per animali domestici, 407 euro per la restituzione della cessione del quinto concessagli su intercessione degli anziani genitori, 90 euro per il pagamento del canone idrico e della luce, 28 euro per internet, 80 euro per il carburante e 40 euro per la manutenzione dell’auto, euro 24 per oneri condominiali, 50 euro per cure mediche, 6 euro per abbonamento TV, 90 euro per gas metano, 20 euro per TARI, 35 euro per l’assicurazione auto, 10 euro per la cura della persona, 30 euro per l’abbigliamento, 40 euro per la manutenzione della casa e 12 euro per spese bancaria, per un totale complessivo di 1.738,00 euro (mensili);
- che i proponenti possono rendere disponibile per la composizione della condizione di sovraindebitamento la somma di euro 120.000,00 euro circa che stimano di ricavare dalla vendita della casa familiare di proprietà sopra indicata, da effettuarsi con procedura competitiva nel corso della liquidazione controllata; nonché, l’importo di 772,63 euro attualmente disponibile come saldo attivo complessivamente presente sui quattro conti correnti di cui sono titolari;
- che, di converso, lo stipendio mensile percepito dal Cittarella non può essere devoluto, neppure in minima parte, alla procedura, in quanto rappresenta, allo stato, l’unica risorsa di cui la famiglia dispone per soddisfare le proprie più elementari necessità. Il Cittarela, infatti, attualmente, è l’unico percettore di reddito e con il predetto mensile pari a 1.830,00 euro, come attestato anche dall’OCC designato, deve far fronte ai bisogni primari suoi e dei familiari conviventi;
- che il proponendo ‘piano di ristrutturazione’ prevede, quindi, la vendita competitiva dell’immobile di proprietà dei richiedenti al prezzo stimato di 120.000,00 euro ed il versamento dell’importo di 772,63 euro, quale saldo attivo disponibile sui conti correnti ad essi intestati, nonché, qualora il coniuge o i prossimi congiunti a carico e conviventi nei prossimi tre anni percepissero dei redditi o incrementassero le rispettive entrate, le disponibilità liquide derivanti dallo stipendio percepito dal Cittarella in proporzione a quanto residui per effetto della minore contribuzione al mantenimento della famiglia.
2. Sentito il relatore ed esaminati gli atti, il Tribunale, preliminarmente, osserva, in punto di diritto, che l’articolo 66 CCII prevede che, qualora la condizione di sovraindebitamento ‘ha un’origine comune’, ovvero i richiedenti siano ‘membri della stessa famiglia’ e ‘conviventi’, possa essere presentato ‘un unico progetto di risoluzione’ della relativa condizione critica. Tale norma, peraltro, al comma 2, precisa che devono considerarsi ‘membri della stessa famiglia’, per quel che interessa la presente sede valutativa ‘i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo’.
Nel caso di specie, la situazione di sovraindebitamento, secondo quanto rappresentato dai ricorrenti e convalidato anche dall’OCC, risale alle difficoltà economiche sorte, per l’intero nucleo familiare, a seguito della cessazione delle attività imprenditoriali svolte dal Cittarella e non è revocabile in dubbio, stante il rapporto di coniugio esistente tra i richiedenti, attestato dalle certificazioni anagrafiche prodotte in atti, che sussista la relazione di parentela ed affinità di grado utile a consentire l’applicazione del menzionato disposto normativo.
Quanto, poi, alla competenza dell’adito Tribunale, parimenti, dalla documentazione prodotta in relazione alla casa familiare, sita in Corridonia (MC), si evince dall’art. 27 comma 3 CCII.
Il collegio osserva, altresì, che l’art. 269 comma 2 CCII prevede che la domanda con cui il debitore chiede l’apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni debba essere corredata di ‘relazione, redatta dall’OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore’.
Nel caso di specie, tale relazione è stata redatta in un autonomo documento –come impone la richiamata disposizione normativa- ed è stata debitamente sottoscritta dal designato OCC.
Rileva, infine, il tribunale che gli importi dettagliati dai ricorrenti con riferimento alle pertinenti causali e indicati come necessari per il sostentamento proprio e dei relativi nuclei familiari –che a mente dell’art. 268, comma 4 CCII non rientrano nell’attività liquidatoria- risultano correttamente e congruamente quantificati.
Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti atteso che:
è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell’accezione tipica di cui all’art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dagli stessi dedotto e convalidato dall’OCC della evidente incapacità, con i redditi ed il patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti a loro carico, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato;
la relazione redatta dal ‘gestore della crisi da sovraindebitamento’, dott. Mario Leggi, appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed esprime un condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da costoro resa disponibile e dalla quale risulta, altresì, l’adempimento degli oneri informativi previsti dall’articolo 269 comma 3 CCII;
viene resa, pertanto, la pronuncia in dispositivo.
P.Q.M.
letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni dei sigg.ri Citarella Michele e Fiore Elisabetta, residenti in Corridonia (MC), alla Via Rossini 43, richiesta con ricorso depositato il 13.02.2024;
- nomina giudice delegato la dott.ssa Filomena Di Gennaro;
- nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona del dott. Mario Leggi, ai sensi dell’art. 270, comma 2 lett. b) CCII;
- ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell’elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall’articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione autorizzando i ricorrenti a continuare ad occupare l’immobile sito Corridonia (MC), alla Via Rossini 43 -non risultando poter disporre di alternativa collocazione abitativa- sino alla relativa vendita e prescrivendo loro di consentire, su richiesta del liquidatore, visite di eventuali interessati all’acquisto;
- dispone a cura del liquidatore l’inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;
- ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti a cura della cancelleria;
- dispone che il liquidatore provveda alla notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 05 marzo 2024.
Il giudice estensore
dott.ssa Filomena Di Gennaro
Il Presidente
dott. Paolo Vadalà
CARTAREGIA SONIA
liquidazione controllata 7/2024
Sent. n. 34/2024 pubbl. il 04/03/2024 - Rep. n. 38/2024 del 04/03/2024
stato passivo liquidazione controllata 7/2024 in linea dal 17 giugno 2024 al 16 dicembre 2024

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 12 marzo 2024 fino all'11 marzo 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
SONIA CARTAREGIA CF CRTSNO77P65D969D assistita dall’TATIANA CURRELI
Rilevato che, con ricorso depositato il 27.2.24
SONIA CARTAREGIA, CFCRTSNO77P65D969D ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di SONIA CARTAREGIA CF CRTSNO77P65D969D
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore la dott.ssa Nadia Boschini;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente ad eccezione di € 173,00 mensili che il debitore ha l’obbligo della parte di versare al liquidatore. Il liquidatore verificherà che ogni altra entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura sia destinata alla procedura stessa
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 29/02/2024
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
DECRETO DI CHIUSURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA 3/2022

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
in linea fino al 4 marzo 2027
Il COLLEGIO
(dott. BRACCIALINI – TABACCHI -BALBA)
Nel procedimento N. 3 / 2022 R.G.
relativo a Procedura di Sovraindebitamento (chiusura e esdebitazione) ;
Visto l’art. 276 CCI ha emesso il seguente
DECRETO
Rilevato che la parte ricorrente Sig.: STEFANO NAPPI con NPPSFN58T03D969T
con atto ritualmente depositato ha chiesto di essere ammessa alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, e la richiesta è stata favorevolmente accolta con provvedimento omologato dal Tribunale e debitamente pubblicato;
Vista la relazione di positivo adempimento dell’OCC;
Viste le risultanze del fascicolo telematico;
considerato che la procedura è conclusa e che in essa sono stati acquisiti i seguenti risultati economici previsti nella relazione del professionista designato (vedi relazione del Gestore della Crisi-OCC dr. ABBONDANZA);
P.Q.M.
ARCHIVIA il procedimento proposto dalla parte ricorrente menzionata in epigrafe.
Dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, con l’eccezione dei crediti di cui al co.7 dell’art. 278 CCI.
Ordina la pubblicazione del presente procedimento sul sito del Tribunale di Genova o del Ministero della Giustizia, a seconda di dove sia stata a suo tempo iscritta la procedura omologata, a cura dell’OCC. Si comunichi
Genova, 29/02/2024
Il Presidente Est.
Dr. Roberto Braccialini
RALLO VITO
in linea fino al 18 luglio 2024
- pu 254-1/2023 decreto apertura procedura omologa del piano di ristrutturazione
- Piano ristrutturazione dei debiti del consumatore
in linea dal 26 febbraio 2024 al 25 febbraio 2027
- Sentenza. n.30/2024 di omologa del piano di ristrutturazione debiti
pubbl il 22/02/2024 rep. n.33/2024 del 22/02/2024

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 25 febbraio 2027
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Balba
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’omologa del piano di ristrutturazione presentato da VITO RALLO, CFRLLVTI74B10D969K
Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
visto il proprio provvedimento del 29.12.23
con cui la proposta ed il piano, ritenuti ammissibili:
- sono stati pubblicati sul sito web del Tribunale/del Ministero della Giustizia;
- sono stato comunicati a mezzo pec dall’OCC a tutti i creditori;
considerato che l’unica osservazione depositata è stata accolta come da comunicazione dell’OCC del 9.2.24
Confermato il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano e ritenuta, anche sulla base della relazione dell’OCC come integrata in data della fattibilità del piano
P.Q.M.
visto l’art. 70 CCII
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti depositato da VITO RALLO, CF. RLLVTI74B10D969K
Dispone che l’OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Ministero della
Giustizia per tutta la durata della procedura. Il Tribunale con il decreto che dichiarerà
eseguito il piano ordinerà la cancellazione della pubblicazione ed ad effettuare la
trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano
Dichiara chiusa la procedura
Visto l’art. 71 CCII:
- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato comprese le vendite e le cessioni quanto previste dal piano,anche avvalendosi di soggetti specializzati quanto indicati e, comunque, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC;
- dispone che l’OCC vigili sull’esatto adempimento del piano rivolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emerge sottoponendole al Giudice quando necessario;
- dispone che l’OCC ogni sei mesi relazioni l’ufficio sullo stato della esecuzione e che, terminata l’esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21/02/2024
il Giudice
Andrea Balba
Sent. n.6/2024 pubbl. il 19/02/2024
Rep. n.6/2024 del 19/02/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
In linea fino al 23 febbraio 2027
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente
dott.ssa Valentina Lisi Giudice
dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice relatore est.
nel procedimento unitario n. 67/2023 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata proposto da:
ROSELLI Daniele (C.F. RSLDNL68T02D612A), nato a Firenze (FI), in data 2.12.1968 e residente in Siena, strada del Tinello n. 12, con l’assistenza dell’ OCC in persona del gestore della crisi dott.ssa Laura Cappelli (C.F. CPPLRA83M52E801L);
ricorrente in proprio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL’ART. 270 CCII
Letti gli atti e sentita la relazione della giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;
esaminato, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato dal debitore in proprio, con l’assistenza del gestore della crisi nominato dall’OCC dott.ssa Laura Cappelli;
dato atto che la giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII, previa regolarizzazione della domanda (v. ordinanza collegiale del 28.1.2024), ha provveduto all’audizione del debitore e dell’OCC, i quali hanno insistito nella richiesta di apertura della liquidazione controllata, all’udienza del 14 febbraio 2024, riservando all’esito di riferire al collegio per la decisione nell’odierna camera di consiglio;
rilevato che la domanda è stata regolarizzata mediante deposito del ricorso sottoscritto dal debitore personalmente;
precisato che, come già indicato nel decreto di fissazione dell’udienza dinanzi alla giudice delegata, il ricorso contiene la richiesta di dichiarare l’apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante la liquidazione dei propri beni ai sensi dell’art. 14 ter l. 3/2012, richiesta che deve intendersi come riferita alla liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. CCII, invero poi richiamata nella relazione particolareggiata dell’O.C.C. allegata al ricorso;
visti gli artt. 268 e ss. CCII;
rilevato, in via generale, che per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario;
rilevato che, ai sensi dell’art. 269 CCII, il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC;
ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell’art. 27 CCII, atteso che il debitore ha la propria residenza in Siena, come risulta dalla documentazione in atti;
rilevato che il debitore è una persona fisica, non soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1,2 e 121 CCII;
ritenuto che il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 1 co. 2, lett. c del CCII come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»)”, avendo lo stesso maturato un’esposizione debitoria per circa € 142.413,11, originata in parte dal pregresso svolgimento di attività di impresa individuale (impresa cancellata dal registro delle imprese in data 7.2.2017, v. visura camerale in atti), a fronte di un patrimonio che non consente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, stante l’assenza di patrimonio mobiliare e immobiliare e lo svolgimento di lavori saltuari a chiamata, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell’OCC;
rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
rilevato, altresì, che l’OCC ha valutato come completa e attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che, alla luce della documentazione in atti, il ricorrente non è proprietario di beni immobili né di beni mobili registrati e non registrati, avendo lo stesso “messo a disposizione della procedura” soltanto la somma complessiva di € 5.000,00, depositata presso il conto corrente del gestore, che ha accertato chele somme sono state erogate dalla Compagnia Pier Pettinaio quale associazione di promozione sociale;
ritenuto, pur nella consapevolezza del diverso orientamento (v. tra le altre, Tribunale di Bergamo 7 giugno 2023; Tribunale di Rimini, 5 ottobre 2023), di dover dare seguito all’orientamento già espresso nel vigore della l. 3/2012, nel senso di ritenere ammissibile l’apertura della liquidazione controllata anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori, in assenza di beni mobili o immobili liquidabili, esclusivamente una somma di denaro erogata da terzi soggetti in funzione della procedura senza obbligo di restituzione, in ciò richiamate le posizioni della giurisprudenza di merito già intervenuta in merito (v. tra le altre, Tribunale di Nola, 12.12.2023; Tribunale di Parma, sent. n. 49/2023 del 20.9.2023; Tribunale di Perugia, sent. n. 53/2023 del 31.7.2023);
richiamate, in particolare, le condivisibili argomentazioni della giurisprudenza di merito citata, laddove evidenzia, da un lato, la possibilità di accesso all’istituto dell’esdebitazione dell’incapiente per la persona fisica “che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura” (v. art. 283 CCII), nonché della ricostruzione della liquidazione controllata in termini di procedura concorsuale liquidatoria universale, attivabile anche dai creditori, quale procedura assimilata alla figura maggiore della liquidazione giudiziale, pacificamente ammissibile anche nei casi di assenza di attivo (v. in termini Tribunale Perugia cit.; v. altresì l’eccezione impeditiva di cui all’art. 268, co. 3, CCII, se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie; sul punto, v. Tribunale di Milano, 12.1.2023) e in virtù della quale si determina lo spossessamento del debitore dei beni attuali e l’attrazione alla procedura dei beni futuri, ad esclusione di quelli previsti dall’art. 268, co. 4, CCII (v. Tribunale Parma cit.);
rilevato che, in ogni caso, la concessione dell’esdebitazione richiede pur sempre un vaglio di meritevolezza nei termini di cui all’art. 282, co. 2, CCII (v. la giurisprudenza di merito sopra richiamata, anche nel senso di escludere il rischio di eludere la valutazione di meritevolezza tramite l’accesso alla liquidazione controllata in presenza di sola finanza esterna, v. in particolare Trib. Parma cit.), in ciò dovendosi pertanto disattendere il richiamo effettuato in ricorso alla esdebitazione di cui all’art. 14 terdecies l. 3/2012;
rilevato, in merito al passivo illustrato nel ricorso, che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell’art. 273 CCII, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell’articolo 201 CCII;
osservato che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile, all’esito della relazione d’inventario da effettuare ai sensi dell’art. 272 CCII;
precisato che nell’ambito della liquidazione controllata non è ammessa la presentazione di un “piano” o di una “proposta”, nella quale venga indicata l’entità delle somme poste a sostegno della procedura, non trattandosi di un accordo proposto ai creditori, ma per quanto anzidetto di una procedura a carattere universale e riguardante tutti i beni, anche futuri, del debitore, sicché alcun rilievo può essere attribuito alle indicazioni inserite in ricorso di fattibilità del piano e di ragionevolezza delle relative assunzioni nell’arco della durata del piano stesso, posto che la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore, anche sopravvenuti nel corso della procedura, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall’apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall’art. 268, co. 4, CCII;
precisato, ulteriormente, che è rimesso al liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato, l’esercizio ai sensi dell’art. 274 CCII delle azioni volte a conseguire la diponibilità di beni, recuperare crediti e/o far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori e che pertanto il liquidatore stesso provvederà a verificare le azioni restitutorie/recuperatorie da instaurarsi;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato;
osservato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII;
letto l’art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”;
ritenuto che, a fronte della presenza nel ricorso di plurimi profili di criticità (come sopra evidenziati), sia necessaria la nomina di un liquidatore diverso dal gestore nominato dall’OCC, ai sensi dell’art. 270 co. 2, lett. b), scelto nell’elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro delle Giustizia 24.9.2014, n. 202, da individuarsi nella rag. Grazia Meacci;
letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale “dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese”;
rilevato che, nel caso di specie, il debitore non svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura;
visto l’art. 270 CCII,
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di ROSELLI Daniele (C.F. RSLDNL68T02D612A), nato a Firenze (FI), in data 2.12.1968 e residente in Siena, strada del Tinello n. 12;
nomina
quale giudice delegata la dott.ssa Marta Dell’Unto;
nomina
quale liquidatrice la rag. Grazia Meacci, presente nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, invitandola ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
rimette
alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all’art. 268, co. 4, lett. b), CCII;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, ivi compresi i flussi finanziari erogati da terzi, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
ordina
altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
dispone
che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l’eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà versata l’eccedenza della somma fissata quale limite necessario per il mantenimento;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
dà atto
che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone
che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
dispone
che il liquidatore provveda immediatamente all’inserimento della sentenza nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;
dispone
che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII (l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).
Si comunichi alle parti, all’OCC e al liquidatore.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2024, dal tribunale come sopra composto, su relazione della dott.ssa Marta Dell’Unto.
La giudice rel. ed est.
(dott.ssa Marta Dell’Unto)
La Presidente
(dott.ssa Marianna Serrao)
GANAPINI ALFIERI RICCARDO
apertura della liquidazione controllata 6/2024 Sent. n. 28/2024 pubbl. il 19/02/2024 Rep. n. 31/2024 del 19/02/2024
Stato passivo esecutivo liquidazione controllata 6/2024 domande tardive in linea dal 13 maggio 2025 al 12 novembre 2025
Stato passivo esecutivo liquidazione controllata 6/2024 domande tempestive in linea dal 20 gennaio 2025 al 19 luglio 2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 21 febbraio 2024 fino al 20 febbraio 2027
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la procedura di liquidazione controllata di:
Ganapini Alfieri Riccardo nato a Genova (GE) il 25/11/1962 (C.F. GNPRCR62S25D969J);
assistito dal dott. Paolo Bozzo in qualità di OCC;
RILEVATO
Con ricorso ex art. 269 co. 1 CCII depositato in data 31.01.2024, il Sig. Ganapini Alfieri Riccardo ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 co. 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
considerato infatti che, richiamando il precedente indirizzo formatosi con la vecchia legge fallimentare (Cass. Civ. n. 20187/2017), ben può affermarsi che l’inesistenza di un vero e proprio contraddittorio permette di superare la fissazione di un’apposita udienza, essendo quest’ultima necessaria solo per i procedimenti contenziosi e dunque non per la procedura di liquidazione controllata instaurata su istanza del debitore;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento -, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’OCC, allegata al ricorso per l’apertura della liquidazione controllata del 31.01.2024, consistente:
- relazione particolareggiata sulla situazione economico – patrimoniale del debitore;
- dichiarazioni dei redditi da lavoro degli ultimi tre anni (contenuti nell’all. 5 in formato .zip al ricorso);
- dichiarazione degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- elenco dei creditori con relativi crediti e rispettivo inquadramento –prededucibile, privilegiato, chirografario – contenuto nella relazione particolareggiata dell’OCC;
- visura PRA, casellario giudiziario, mancanza di protesti, mancanza di esecuzioni immobiliari, mancanza di istanze di fallimento.
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
rilevato infatti che risultano ben individuate le cause dell’indebitamento del sig. Ganapini, principalmente riconducibili a:
- I primi indebitamenti risalgono all’anno 2001, durante il quale, a seguito della separazione e conseguente divorzio dalla prima moglie, Pagan Caterina, ha dovuto far fronte alle spese dovute al cambio di appartamento (anticipo mensilità, arredamento), pagamento di alimenti (euro 250, oltre al 50% di tutte le spese mediche, scolastiche e di abbigliamento), acquisto auto a rate;
- l’arresto del fratello per tentato omicidio della compagna e la morte della madre nonché un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti da parte dei suoi superiori (mobbing) e l’abbandono da parte della nuova compagna, hanno portato il ricorrente a sviluppare uno stato fortemente depressivo con disturbi post-traumatici che ha curato con ricoveri ospedalieri e lunghe sedute da psicologi e psichiatri durate anni. Tutto ciò ha comportato nuovi indebitamenti per far fronte alle spese legali (avvocato, perizie varie) per la difesa del fratello e per la cura della depressione. In seguito, ha avuto il suo primo infarto che ha comportato nuove spese mediche ed altrettanti debiti;
- assunzione di una serie di comportamenti patologici, come mangiare compulsivamente, che lo hanno portato a sviluppare un’obesità di secondo grado, sindrome metabolica e apnee notturne;
- Nel 2016 si è risposato e trasferito nell’appartamento della seconda moglie, ma il rapporto è durato solo un anno e ha dovuto quindi cercare un nuovo appartamento (ex portineria) da arredare con nuove spese e nuovi prestiti;
- Dal 2018 al 2020 ha avuto altri tre infarti con ricoveri, interventi e cure costose;
- ad ottobre 2021 quando ha ricevuto una comunicazione dall’amministratore che lo invitava a cercare una nuova sistemazione a seguito della vendita dei locali portineria. Nuovo trasloco, altri mobili e anticipo mensilità e altri debiti anche per aiutare la sorella che aveva un negozio e stava per fallire;
- a maggio 2023 l’episodio di infarto più grave a seguito del quale gli è stato consigliato un intervento piuttosto delicato.
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
rilevato infatti che i debiti totali ammontino ad euro 141.367,21 a fronte di introiti mensili pari ad euro 2.300,00, derivanti dalla percezione di stipendio da lavoro dipendente;
rilevato che il ricorrente non è titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale su beni immobili e che risulta titolare solamente di due beni mobili registrati di esiguo valore, un autoveicolo Ford Focus del 1999 targata BP262GS ed un motoveicolo Kwang Yang Motor immatricolato 2010 targato DV32361;
rilevato che risulta attualmente in essere contratto di locazione con il sig. Giuseppe Spallarossa, in data 18/10/2021, della durata di 3+2 anni al canone annuale di euro 5.988,00 (euro 499,00 mensili);
ritenuto che il piano di liquidazione prevede una parte eccedente il fabbisogno famigliare pari ad euro 800,00 per la durata di 36 mesi - a partire dal mese successivo alla sentenza di apertura della liquidazione controllata – per un totale di euro 28.800,00 e che, dunque, quest’ultima somma sia messa a disposizione dei creditori al netto delle spese necessarie al sostentamento del debitore come dettagliate dall’OCC;
rilevato, quanto alla futura percezione del TFS da parte del ricorrente, che tale credito “futuro” non potrà rientrare nella presente procedura di liquidazione, in quanto:
- tale credito non risulta ancora esigibile se non sotto forma di anticipazione su richiesta del ricorrente stesso, al quale tuttavia non può essere imposto un tale comportamento;
- gli accantonamenti previsti in funzione della futura fruizione del TFS non sono assimilabili ad un contratto pendente ai sensi dell'art. 270 co. 6 CCII, in quanto risulta attualmente sussistente solo un’obbligazione unilaterale – di accantonamento – senza alcuna bilateralità;
- che al limite potrebbe essere considerato come bene c.d. sopravvenuto, acquisibile all'attivo della procedura solamente se la maturazione del diritto all’erogazione materiale di esso si concretizzi quando la procedura di liquidazione è ancora aperta – ad esempio, dimissioni e/o licenziamento quando la procedura di liquidazione è ancora in corso -;
considerato quindi che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato:
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato,
può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI;
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Ganapini Alfieri Riccardo (C.F. GNPRCR62S25D969J);
NOMINA Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
CONFERMA liquidatore il dott. Paolo Bozzo;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c. la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Genova, nella camera di consiglio del 15.02.2024
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Braccialini
in linea dal 26 marzo 2025 fino al 25 marzo 2028
decreto di chiusura della liquidazione controllata 5/2024 della società Idrotermica di Giulia Ferrando e c. Sas
decreto di chiusura della liquidazione controllata 5/2024 della socia accomandataria Giulia Ferrando
in linea dal 19 febbraio 2024 fino al 18 febbraio 2027
Sent. n. 25/2024 pubbl. il 13/02/2024 apertura liquidazione controllata Rep. n. 28/2024 del 13/02/2024
Decreto di nomina nuovo liquidatore liquidazione controllata LC 5/2024
in linea dal 3 ottobre 2024 al 2 aprile 2025
Stato passivo liquidazione controllata n.5/2024

Procedura CONCORSUALE N. 5 2024
Tribunale di Genova
Sezione 7^ Procedure Concorsuali
Decreto di chiusura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Per assenza attivo (art. 272.3 CCI)
in linea dal 26 marzo 2025 fino al 25 marzo 2028
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente rel.
Dr. Pietro Spera Giudice
Dr.ssa Cristina Tabacchi Giudice
vista l’ istanza del Liquidatore-OCC da ultimo depositata per la chiusura della procedura di sovraindebitamento in epigrafe relativamente a : FERRANDO GIULIA quale socia illimitatamente responsabile di IDROTERMICA DI GIULIA FERRANDO E C. Sas
Rilevato:
che non si è proceduto ad alcun riparto per mancanza di attivo;
che non vi è attivo concorsuale da distribuire ai creditori;
che, pertanto, la procedura deve essere chiusa ai sensi dell’art. 272.3 CCI,
P.q.m.
Visto l’ art. 272 co. 3 ultima parte CCI
Dichiara chiuso per mancanza di attivo il procedimento di liquidazione controllata nei confronti di FERRANDO GIULIA.
Così deciso nella camera di consiglio
In Genova in data 13/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Roberto Braccialini
Procedura CONCORSUALE N. 5 2024
Tribunale di Genova
Sezione 7^ Procedure Concorsuali
Decreto di chiusura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Per assenza attivo (art. 272.3 CCI)
in linea dal 26 marzo 2025 fino al 25 marzo 2028
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente rel.
Dr. Pietro Spera Giudice
Dr.ssa Cristina Tabacchi Giudice
vista l’ istanza del Liquidatore-OCC da ultimo depositata per la chiusura della procedura di sovraindebitamento in epigrafe relativamente a : IDROTERMICA DI GIULIA FERRANDO E C. - SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Rilevato:
che non si è proceduto ad alcun riparto per mancanza di attivo;
che non vi è attivo concorsuale da distribuire ai creditori;
che, pertanto, la procedura deve essere chiusa ai sensi dell’art. 272.3 CCI,
P.q.m.
Visto l’ art. 272 co. 3 ultima parte CCI
Dichiara chiuso per mancanza di attivo il procedimento di liquidazione controllata nei confronti di IDROTERMICA DI GIULIA FERRANDO E C. - SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE di cui in epigrafe.
Se anteriormente costituita in forma societaria, dispone che il Liquidatore chieda la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
Autorizza le prenotazioni a debito di cui all’istanza di chiusura in data 23.12.2024
Così deciso nella camera di consiglio
In Genova in data 13/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Roberto Braccialini
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
Procedura concorsuale N. 219 / 2023 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 19 febbraio 2024 fino al 18 febbraio 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente rel.
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
IDROTERMICA DI GIULIA FERRANDO E C. - SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE CF 02627370998 e della socia accomandataria FERRANDO GIULIA
Rilevato che, con ricorso ritualmente notificato i sig. CARADONNA, DUBESTI e GHIGLIONE hanno chiesto in via principale l’apertura di liquidazione giudiziale; in subordine, ai sensi dell’art. 268 comma 2 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni dell’impresa debitrice in epigrafe e della sua accomandataria;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, sulla base della documentazione in atti, risulta un ammontare di debiti scaduti e non pagati non inferiore a euro cinquantamila ex art. 268 c. 2 CCI e deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della debitrice ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte. Ciò si desume dalla sommatoria dei debiti verso gli ex dipendenti in oggi ricorrenti e dall’indebitamento erarial/previdenziale;
Osservato nello specifico che la domanda di liquidazione giudiziale azionata in via principale non è accoglibile per difetto delle soglie economiche previste dall’art. 2.1 lett. d) CCI, in quanto dalle dichiarazioni reddituali del periodo di riferimento (triennio 2019-2021) constano i seguenti volumi di ricavi :
anno 2019 34,1 mila euro; anno 2020, 119,3 mila euro; anno 2021, 154,5 mila euro, e la cessazione dell’attività aziendale nel marzo 2023 non induce a ritenere maggiori volumi di incasso nei periodi successivi;
Rilevato che consta lo stato di insolvenza della Sas, dimostrato dai vani tentativi di esecuzione tentati dalle parti creditrici e dallo squilibrio e consistenza del passivo aziendale, non colmabile dopo l’avvenuta cancellazione dell’impresa nel marzo 2023;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
IDROTERMICA DI GIULIA FERRANDO E C. - SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE CF 02627370998 con sede in Sant’Olcese, Ge, Via don Luigi Sturzo 76, e della socia accomandataria sig.ra Giulia FERRANDO n. 20.3.1969 CF FRRGLI69C60D969N
NOMINA Giudice Delegato il presidente relatore;
NOMINA OCC liquidatore l’avv. Patrizia MONFERRINO
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre, la trascriva al PRA in relazione ad eventuali veicoli e la pubblichi nel registro delle imprese (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo
- posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio
In data 1 febbraio 2024
il Presidente rel.est.
Roberto Braccialini
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione 7^ Civile-
PROCEDURE CONCORSUALI
Il Collegio
(dott. BRACCIALINI-TABACCHI-BALBA)
Decreto
Procedimento r.g. N. 5 / 2024
in linea dal 19 febbraio 2024 fino al 18 febbraio 2027
IL GIUDICE DELEGATO
Vista la nota. in data 14.2.24 pervenuta dall’avv. MONFERRINO e ritenuta giustificata la richiesta di sostituzione.
P.Q.M.
DESIGNA a OCC la dr.ssa ERICA ROMANO in luogo dell’avv. MONFERRINO
Si comunichi.
Genova, 15/02/2024
Il PRESIDENTE
Dr. Roberto Braccialini
Ist. n. 1 dep. 30/01/2024
Sent. n. 21/2024 pubbl. il 02/02/2024
Rep. n. 24/2024 del 02/02/2024
stato passivo liquidazione controllata 4/2024. in linea dal 7 agosto 2024 al fino al 6 febbraio 2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 4 febbraio 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Cristina Tabacchi giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
VINCENZO INCARNATO CF NCRVCN61B24L477K
Rilevato che, con ricorso depositato il 29.1.24
VINCENZO INCARNATO, CFNCRVCN61B24L477K ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di VINCENZO INCARNATO CF NCRVCN61B24L477K
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore il dott. Fabio Stendardo;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito integralmente allo stato, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 01/02/2024
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
PETRANCA CHRISTIAN IVANO
in linea dal 5 dicembre 2023 fino al 4 giugno 2024
- P.U. 207-1-2023 decreto di apertura proc. omologa piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Proposta e piano di ristrutturazione
- Relazione integrativa
in linea fino dal 5 febbraio 2027 al 4 febbraio 2027
- sentenza n.17/2024 di omologa concordato minore pubbl. il 30/01/2024 Rep. n. 20/2024 del 30/01/2024

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali
in linea fino al 4 febbraio 2027
sentenza n.17/2024 di omologa concordato minore
sentenza di omologa n. 11/2023 nella procedura 106-1/2023 dalla quale è scaturita la procedura 4/2024
pubbl. il 24/01/2024 Rep. n.14/2024 del 24/01/2024
in linea fino al 14 dicembre 2023
- decreto apertura procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore P.U. 106-1/2023
- proposta e piano ristrutturazione dei debiti del consumatore

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 25 gennaio 2027
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Balba
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’omologa del piano di ristrutturazione presentato da
PAOLO GIANFRANCO TAVERNA, CFTVRPGN51D23D969L
Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
visto il proprio provvedimento dell’8.6.23
con cui la proposta ed il piano, ritenuti ammissibili:
- sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia;
- sono stato comunicati a mezzo pec dall’OCC a tutti i creditori;
considerato che non sono state depositate osservazioni
Confermato il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano e ritenuta, anche sulla base della relazione dell’OCC la fattibilità del piano
P.Q.M.
visto l’art. 70 CCII
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti depositato da PAOLO GIANFRANCO TAVERNA, CF. TVRPGN51D23D969L
Dispone che l’OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia per tutta la durata della procedura. Il Tribunale con il decreto che dichiarerà eseguito il piano ordinerà la cancellazione della pubblicazione ed ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano
Dichiara chiusa la procedura
Visto l’art. 71 CCII:
- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato comprese le vendite e le cessioni quanto previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quanto indicati e, comunque, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC;
- dispone che l’OCC vigili sull’esatto adempimento del piano rivolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emerge sottoponendole al Giudice quando necessario;
- dispone che l’OCC ogni sei mesi relazioni l’ufficio sullo stato della esecuzione e che, terminata l’esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 23/01/2024
il Giudice
Andrea Balba
Sent. n. 1/2024 pubbl. il 05/01/2024
Rep. n. 1/2024 del 05/01/2024
stato passivo liquidazione controllata 1/ 2024 - in linea dal 5 giugno 2024 al 4 dicembre 2024

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 10 gennaio 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Cristina Tabacchi giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
PIERLUIGI GALANTINI CF GLNPLG73D27C621G
Assistito dal dott. Marco Abbondanza
Rilevato che, con ricorso depositato il 21.12.23 PIERLUIGI GALANTINI, CFGLNPLG73D27C621G ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato
- che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore la dott.ssa Magnani Francesca;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1900,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 4.1.24
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
CLARA NOBILI
decreto di chiusura ed esdebitazione in linea dal 23 luglio 2025 fino al 22 luglio 2030
Sent. n. 2/2024 pubbl. il 05/01/2024 - Rep. n. 2/2024 del 05/01/2024 in linea dall'11 gennaio 2024 fino al 10 gennaio 2027

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE e CONCORSUALE
IL TRIBUNALE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Roberto Braccialini Presidente
dott. Pietro Spera Giudice
dott. Cristina Tabacchi Giudice
nel procedimento di Liquidazione Controllata n. r.g. 2/2024
ha pronunciato il seguente
DECRETO
visto il ricorso presentato in data 27 marzo 2025
dal liquidatore dott.ssa Nadia Boschini
preso atto della ripartizione finale dell’attivo senza osservazioni;
letta la relazione del liquidatore sulle condizioni di esdebitazione;
visto l’art. 282 CCI secondo cui a seguito del provvedimento di chiusura l’esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto
P.Q.M.
dichiara chiusa la liquidazione ed autorizza il pagamento del compenso liquidato ex art. 276, comma 2, CCI;
dichiara NOBILI Clara esdebitata e non esigibili nei suoi confronti i crediti sorti prima della apertura della procedura
manda il cancelliere:
- per la comunicazione al liquidatore;
- per la comunicazione al Pubblico Ministero; Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41266cd70eec53f0
- per l’iscrizione del presente provvedimento nel registro imprese;
- per l’inserimento nell’apposita area Web del Ministero della Giustizia per anni 5 in ragione del vincolo di cui all’art. 280. Comma 1, lett. d) Codice Crisi Impresa;
dispone che il liquidatore provveda a comunicare il presente provvedimento al debitore ed ai creditori, i quali potranno proporre osservazioni nel termine di quindici giorni ai sensi dell’art. 282 I comma ultima parte CCII.
Genova, 08/07/2025
Il Presidente
dott. Roberto Braccialini
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dall'11 gennaio 2024 fino al 10 gennaio 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel.
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
CLARA NOBILI CF NBLCLR61B66D969G
Rilevato che, con ricorso depositato il 20 dicembre 2023
CLARA NOBILI ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato che l’istante Clara Nobili è del tutto privo di beni liquidabili se non per quanto attiene al reddito futuro e pertanto, tenuto conto delle spese allegate dalla ricorrente, dal reddito del marito che contribuisce al sostentamento del nucleo famigliare, la quota di reddito mensile incomprimibile esclusa dalla liquidazione (non concordandosi con la quantificazione proposta dalla debitrice seppur avallata dall’OCC) può essere determinata – salva diversa determinazione in corso di procedura - nella somma di € 900,00.
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica
legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
CLARA NOBILI CF NBLCLR61B66D969G
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Cristina Tabacchi
CONFERMA liquidatore la dott.ssa Nadia Boschini
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 900,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione
- della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28/12/2023
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Roberto Braccialini
STEFANO CANUSO E SIMONA MONTICELLI
Sent. n. 3/2024 pubbl. il 09/01/2024 Rep. n. 3/2024 del 09/01/2024
P.U. 202-1/2023 apertura della procedura di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti e proposta piano in linea fino al 19 maggio 2024

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Procedure Concorsuali
in linea fino al 9 gennaio 2027
Enzo SALTARIN
Sentenza di omologazione del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore n. 94
in linea fino al 9 gennaio 2024
- Procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore P.U. 92-1/2023
- Proposta e piano

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali
in linea per tutta la durata della procedura
Sentenza di omologazione del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore n. 94
CARLETTI ALESSANDRO e GUERRI PAOLA - Liquidazione controllata
Sent. n. 1/2024 pubbl. il 02/01/2024
Rep. n. 1/2024 del 02/01/2024
stato passivo_liquidazione controllata 1/2024 Guerri Paola in linea dal 19 luglio 2024 al 9 gennaio 2027
stato passivo_liquidazione controllata 2 /2024 Carletti Alessandro in linea dal 19 luglio 2024 al 9 gennaio 2027

REPUBBLICA ITALIANA
N NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
in linea fino al 9 gennaio 2027
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente
dott.ssa Valentina Lisi Giudice
dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice relatore est.
nel procedimento unitario n. 65/2023 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata proposto da:
CARLETTI Alessandro (C.F. CRLLSN70P05A006H), nato a Abbadia San Salvatore (SI), in data 5.9.1970 e GUERRI Paola (C.F.: GRRPLA79E69I726H), nata a Siena (SI), il 29.5.1979, entrambi residenti in Monteriggioni (SI), via del Pozzo n. 30, con l’assistenza dell’ OCC in persona del gestore della crisi dott.ssa Laura Di Renzone;
ricorrenti in proprio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL’ART. 270 CCII
Letti gli atti e sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione ai sensi dell’art. 41 co. 6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;
esaminato, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 24.10.2023 da Alessandro Carletti e Paola Guerri in proprio, con l’assistenza del gestore della crisi nominato dall’OCC dott.ssa Laura Di Renzone, nonché le successive integrazioni;
dato atto che il giudice delegato alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII ha provveduto all’audizione del debitore e dell’OCC all’udienza del 23.11.2023, riservando all’esito di riferire al collegio per la decisione;
visti gli artt. 268 e ss. CCII;
rilevato, in via generale, che, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 65, co. 2 CCII e nell’art. 270, co. 5 CCII, per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III;
rilevato che, ai sensi dell’art. 269 CCII, il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC;
ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell’art. 27 CCII, atteso che entrambi i debitori hanno la propria residenza in Monteriggioni, come risulta dalla documentazione in atti;
ritenuto che l’art. 66 CCII risulta applicabile anche alla liquidazione controllata, trattandosi di norma collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, ai sensi dell’art. 65, co. 1, CCII, comprendono anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato (cfr. in tal senso, nella giurisprudenza di merito, Trib. Verona, 05.10.2022 e Trib. Terni, 21.7.2023) e che, dunque, nulla osta alla presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento come proposto dai ricorrenti, in quanto coniugi conviventi, così da assicurare il coordinamento della liquidazione dei rispettivi patrimoni mediante l’apertura di un unico procedimento, la nomina di un solo giudice delegato e del medesimo liquidatore (vd. certificato di stato di famiglia, doc. 3);
ritenuto, ciò posto, che sussistano i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:
- i ricorrenti versano in uno stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 1, co. 2, lett. c del CCII come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»), atteso che non sono più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell’OCC, da cui emerge una posizione debitoria di significativa entità riconducibile ad entrambi i coniugi, con particolare riferimento ai debiti nei confronti del ceto bancario;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- i debitori non risultano sottoponibili ad altra procedura liquidatoria;
- l’OCC ha valutato come completa e attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, anche alla luce delle verifiche effettuate e partitamente indicate nella relazione, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
- rilevato, in merito al passivo illustrato nel ricorso, che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell’art. 273 CCII, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell’articolo 201 CCII;
osservato, in proposito, che l’art. 6 CCII, non contempla tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell’OCC;
precisato, ulteriormente, che ai sensi dell’art. 270, co. 5, CCII alla procedura di liquidazione controllata si applicano espressamente gli articoli 150 e 151 CCII con riferimento al concorso formale e sostanziale di tutti i creditori, i cui crediti dovranno pertanto essere accertati ai sensi delle suddette disposizioni normative e soddisfatti secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto ai sensi dell’art. 275, co. 5, CCII;
osservato che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile, all’esito della relazione di inventario da effettuare ai sensi dell’art. 272 CCII;
precisato, altresì, che la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore, anche sopravvenuti nel corso della procedura, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall’apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall’art. 268, co. 4, CCII, cosicché il debitore dovrà mettere a disposizione del liquidatore tutti i suoi beni;
precisato, ulteriormente, che è rimesso al liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato l’esercizio ai sensi dell’art. 274 CCII delle azioni volte a conseguire la disponibilità di beni, recuperare crediti e/o far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori e che pertanto il liquidatore stesso provvederà a verificare le azioni restitutorie/recuperatorie da instaurarsi;
precisato, inoltre, che pur trattandosi di procedura familiare le masse attive e passive devono rimanere distinte;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato;
rilevato, inoltre, che ai sensi dell’art. 270, co. 2, lett. e) CCII il tribunale può autorizzare il debitore a utilizzare alcuni beni, in presenza di gravi e specifiche ragioni e che il gestore ha evidenziato, nell’ambito della relazione integrativa, che l’unica auto marciante di proprietà dei debitori è la Fiat Panda intestata a Paola Guerri e ha confermato la sussistenza dei presupposti per la richiesta autorizzazione, in considerazione delle motivazioni addotte dai debitori;
ritenuto che, in ragione delle ragioni lavorative e assistenziali dedotte dai ricorrenti e confermate dal gestore, possa essere autorizzato l’utilizzo del veicolo Fiat Panda targato DE777PH intestato a Paola Guerri;
dato atto che con l’apertura della liquidazione controllata costituisce effetto automatico, ai sensi dell’art. 270, co. 5, CCII, il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;
ritenuto, infine, che le cessioni del quinto dello stipendio sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, la quale, come anzidetto, comporta in capo al debitore lo spossessamento dei beni, con conseguente apertura del concorso formale e sostanziale tra i creditori e applicazione analogica dell’art. 151 CCII previsto per la liquidazione giudiziale, alla luce del quale i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell’accertamento del passivo (cfr. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Verona, 20.9.2022; Tribunale Modena, 8.2.2023; Tribunale Mantova, 20.4.2023; Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 11.5.2023);
letto l’art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale «nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202» e ritenuto che, nella specie, possa confermarsi il professionista nominato dall’OCC anche quale liquidatore;
letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale «dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»;
rilevato che, nel caso di specie, il debitore non svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura;
visti gli artt. 66 e 270 CCII,
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di CARLETTI Alessandro (C.F. CRLLSN70P05A006H), nato a Abbadia San Salvatore (SI), in data 5.9.1970, e GUERRI Paola (C.F.: GRRPLA79E69I726H), nata a Siena (SI), il 29.5.1979, entrambi residenti in Monteriggioni
(SI), via del Pozzo n. 30;
nomina
quale giudice delegato la dott.ssa Marta Dell’Unto;
conferma
quale liquidatore la dott.ssa Laura Di Renzone, presente nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, invitandola ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
rimette
al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento di cui all’art. 268, co. 4, lett. b), CCII;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del bene mobile registrato Fiat Panda targato DE777PH intestato a Paola Guerri, con riferimento al quale autorizza i ricorrenti all’utilizzo provvisorio nelle more della liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
ordina
altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
dispone
che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l’eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
dà atto
che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone
che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:
- se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
dispone
che il liquidatore provveda immediatamente all’inserimento della sentenza nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;
dispone
che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII (la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).
Si comunichi alle parti, al liquidatore e all’OCC.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 24.11.2023, dal tribunale come sopra composto, su relazione della dott.ssa Marta Dell’Unto.
La giudice rel. ed est.
(dott.ssa Marta Dell’Unto)
La Presidente
(dott.ssa Marianna Serrao)
DAVIDE DE MONTIS
apertura della liquidazione controllata n.15/2024
Sent. n. 66/2024 pubbl. il 29/04/2024
Rep. n. 81/2024 del 29/04/2024
Stato passivo liquidazione controllata n.15/2024 in linea dal 3 ottobre 2024 al 2 aprile 2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Procedure Concorsuali
in linea fino al 1 maggio 2027
sentenza n.66/2024 apertura liquidazione controllata
Sent. n. 166/2023 pubbl. il 20/12/2023
Rep. n. 233/2023 del 20/12/2023
P.U. 196/2023
stato passivo liquidazione controllata 53/2023 in linea dal 2 maggio 2024 al 1 novembre 2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Procedure Concorsuali
in linea fino al 20 dicembre 2026
Liquidazione controllata r.g. N. 196 / 2023 R.G
in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. ROBERTO BRACCIALINI Presidente
D.ssa CRISTINA TABACCHI Giudice
Dott. ANDREA BALBA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
MIRKO LUPANO
CF LPNMRK69P26D969I
Assistito dall’Avvocato: GAMMAROTA Maria Grazia
Rilevato che il sig.:
MIRKO LUPANO
con C.F. LPNMRK69P26D969I
ha chiesto, con ricorso depositato in udienza il 5.12.2023 ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Premesso che nella tabella prospettica da ultimo depositata dall’OCC, le caratteristiche salienti della liquidazione controllata proposta sono individuabili alle pagg. da 11 a 14 della relazione depositata il 29.11.2023, cui si rinvia;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- considerato più esattamente che, pur in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che, da una parte nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI), dall’altra è possibile identificare una serie di norme, tra cui l’art. 268 co. 4 CCI, l’art. 270 co. 2 lett. d) ed e) da cui dedurre che nella liquidazione controllata è il liquidatore ad avere l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, nonché l’unico che, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori. In tal senso, si può richiamare la (condivisa) decisione di merito secondo cui: “..
“Può desumersi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura
della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che devono ritenersi cessate sia l’operatività di eventuali cessioni del quinto” (così Trib. Mantova 20 aprile 2023), per cui a tale regime e conseguenze vanno ricondotte le trattenute conseguenti ad esecuzione e conseguente pignoramento presso terzi, considerato che alla cessione volontaria debba essere equiparata l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata (cfr. Corte Cost. 65/2022);
Ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica della legge si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori; sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi crediti sorti in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
MIRKO LUPANO CF LPNMRK69P26D969I
NOMINA Giudice Delegato il Presidente relatore;
CONFERMA come liquidatore l’attuale professionista già designato a gestore della crisi dr. FROSO;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
DICHIARA la cessazione – dalla data della pubblicazione - delle cessioni del quinto e assegnazioni pignoratizie di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento, con particolare riguardo al pignoramento e cessione del quinto indicati all’udienza 5.12.2023;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1430 mensili, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione agli eventuali veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 07/12/2023
il Presidente Est.
Dr. Roberto Braccialini
Sent. n. 165/2023 pubbl. il 19/12/2023
Rep. n. 232/2023 del 19/12/2023
P.U. 263-1/2023
stato passivo L.C. 52/2023 in linea dal 16 aprile 2024 al 15 ottobre 2024

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
in linea fino al 20 dicembre 2026
Il tribunale di Genova, in composizione collegiale, nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la procedura di liquidazione controllata di:
PANATTI ALBERTO (C.F. PNTLRT74R19I225R),
assistito dalla dott.ssa Maria Pellegrino in qualità di OCC e dagli avv.ti Gabriele Ferretti e Federica Invincibile con studio in Torino, Via Camandona n. 1 presso i quali è elettivamente domiciliato.
RILEVATO
Con ricorso depositato in data 12.12.2023 il Sig. Panatti Alberto ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 co. 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
considerato infatti che, richiamando il precedente indirizzo formatosi con la vecchia legge fallimentare (Cass. Civ. n. 20187/2017), ben può affermarsi che l’inesistenza di un vero e proprio contraddittorio permette di superare la fissazione di un’apposita udienza, essendo quest’ultima necessaria solo per i procedimenti contenziosi e dunque non per la procedura di liquidazione controllata instaurata su istanza del debitore;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento -, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’OCC, allegata al ricorso per l’apertura della liquidazione controllata del 12.12.2023, consistente:
- relazione particolareggiata sulla situazione economico – patrimoniale del debitore;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- dichiarazione degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- elenco dei creditori con relativi crediti e rispettivo inquadramento – prededucibile, privilegiato, chirografario – contenuto nella relazione particolareggiata dell’OCC (pag. 10 – 13);
- visura PRA, casellario giudiziario, mancanza di protesti, mancanza di esecuzioni immobiliari, mancanza di istanze di fallimento;
considerato altresì che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
rilevato infatti che risultano ben individuate le cause dell’indebitamento del sig. Panatti, principalmente riconducibili a:
- debiti personali verso Agenzia riscossioni, relativi a cartelle esattoriali notificate dal 2013 al 2019 per tributi, per violazioni al codice della strada, sanzioni per protesti ecc.;
- debiti verso Agenzia riscossioni relativi a cartelle esattoriali notificate dal 2012 al 2015 per tributi e sanzioni della Panatti s.a.s. in cui era socio accomandatario;
- debiti verso istituti bancari per garanzie fidejussorie rilasciate agli istituti di credito delle società fallite;
- vicende relative al fallimento nell’attività lavorativa ed alla perdita del lavoro che hanno determinato anche il fallimento della vita coniugale, conclusasi con la sentenza di divorzio;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
rilevato, infatti, che i debiti complessivi ammontano ad euro 676.091,16 a fronte di introiti mensili pari ad euro 3.635,00, derivanti da stipendio per contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso Eurofood S.p.a.; pensione INPS di invalidità; assegno unico INPS per i figli;
rilevato che il ricorrente non ha beni immobili e beni mobili registrati;
rilevato che risulta solamente in uso un autoveicolo, non determinato nella marca, di proprietà dell’azienda titolare del rapporto di lavoro subordinato;
rilevato che risulta attualmente in essere, a far data dall’anno 2022, contratto di locazione abitativa avente ad oggetto un immobile sito nel comune di Santa Margherita Ligure ad un canone mensile di euro 900,00 oltre euro 160 a titolo di spese condominiali;
considerato il versamento obbligatorio della somma di euro 750,00 mensili, in favore dell’ex coniuge, a titolo di mantenimento dei tre figli stabilito con sentenza di divorzio n. 1756/2017 del 28.06.2017;
ritenuto che il piano di liquidazione prevede una parte eccedente il fabbisogno famigliare pari ad euro 300,00 per la durata di 36 mesi - a partire dal mese successivo alla sentenza di apertura della liquidazione controllata – e che, dunque, quest’ultima venga messa a disposizione dei creditori al netto delle spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia come dettagliate dall’OCC;
ritenuto di dissentire da quanto dedotto dall’OCC in ordine alla suddetta quota, in quanto:
- gli introiti mensili risultano di rilevante entità;
- il ricorrente ha in uso un autoveicolo di proprietà della società datrice di lavoro – non essendo tra l’altro presenti, agli atti, elementi da cui possa desumersi una limitazione all’utilizzo ed alla circolazione dello stesso per i soli fini lavorativi e non anche personali -;
- il mantenimento per i figli risulta in larga parte coperto dall’assegno unico INPS di euro 610,00;
- non risulta dedotta, in modo convincente, l’assoluta necessità di sostenere una spesa mensile di euro 1.160,00 mensili per un immobile sito in Santa Margherita Ligure;
- una parte dei debiti risulta avere ad oggetto mancato pagamento di tributi e violazioni al codice della strada e non risultano dettagliati i motivi che hanno condotto al mancato pagamento dei relativi importi;
ritenuto pertanto di individuare nella diversa somma di euro 500,00 mensili la quota di attivo da mettere a disposizione della procedura anche considerando le basse percentuali, di poco superiori al 2%, di soddisfazione dei creditori;
considerato quindi che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che:
- il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benché in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla procedura; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della liquidazione controllata ordini al debitore (salva l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, preventivamente autorizzato, può esperire le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero del credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del Sig. ALBERTO PANATTI (CF. PNTLRT74R19I225R);
NOMINA Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
NOMINA liquidatore la dott.ssa Maria Pellegrino;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 270 co. 5 e 150 CCI;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 co. 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché all’iscrizione nel registro delle imprese;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 3.150,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite individuato nella somma di euro 500,00 mensili nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura salvo eventuale modifica del suddetto importo, che potrà essere oggetto di revisione nel corso della presente procedura a seguito di apposita istanza debitamente dettagliata e motivata;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14.12.2023
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
il Presidente
Roberto Braccialini
DONATELLA NICOLETTA
apertura della liquidazione controllata 51/2023
Ist. n. 2 dep. 13/12/2023
Sent. n. 163/2023 pubbl. il 18/12/2023
Rep. n. 230/2023 del 18/12/2023
stato passivo liquidazione controllata 51/2023 in linea dal 31 maggio 2024 al 30 novembre 2024

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 18 dicembre 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel. Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
DONATELLA NICOLETTA CF NCLDTL62E63D969O
Rilevato che, con ricorso in data 11 novembre 2023
DONATELLA NICOLETTA, CFNCLDTL62E63D969O ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza essendo comunque stata sentita la ricorrente a chiarimenti all’udienza del 6 dicembre 2023
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dell’assenza di beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
DONATELLA NICOLETTA CF NCLDTL62E63D969O
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Cristina Tabacchi
CONFERMA/NOMINA liquidatore il dott. Emiliano Delfino
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 790,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche
- il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere
- posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14/12/2023
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Roberto Braccialini
Sent. n. 161/2023 pubbl. il 11/12/2023 apertura della liquidazione controllata 259-1/2023 scaturite procedure di liquidazione controllata 49/2023 e 50/2023
Rep. n. 227/2023 del 11/12/2023
Stato passivo liquidazione controllata 49/2023 Genchi Francesca in linea dal 22 aprile fino al 21 ottobre 2024
Stato passivo_liquidazione controllataq 50/2023 Saleh Ashraf in linea dal 22 aprile fino al 21 ottobre 2024

TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 17 dicembre 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
ASHRAF SALEH (CF SLHSRF89P02L872T)
GENCHI FRANCESCA (CF GNCFNC88A70F205P)
Assistiti dall’avv. Maria Grazia Socci
Rilevato che, con ricorso depositato il 4.12.2023
ASHRAF SALEH, CF SLHSRF89P02L872T, e GENCHI FRANCESCA, CF GNCFNC88A70F205P, appartenenti al medesimo nucleo familiare e conviventi, hanno chiesto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni;
- considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dai debitori e vagliata dall’ OCC;
- considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il loro patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo superiore ad € 200.000,00 complessivi, di cui circa € 81.000,00 in capo ad Ashraf Saleh e circa € 176.000 in capo a Genchi Sara):
- in particolare:
- l’unico bene fruttuosamente liquidabile, cointestato ai debitori, consiste in un bene immobile del valore stimato ricompreso tra un minimo di € 64.380,00 ed un massimo di € 76.560,00;
- c’è un bene mobile registrato, un’Autovettura targata DY042XB, immatricolata il 20/01/2010, di marca Lancia e modello Delta, intestata al Sig. Saleh, liquidabile al valore di € 1.000,00 (restando invece esclusa l’Autovettura targata DX182EP, immatricolata il 31/08/2009, di marca Fiat e modello Grande Punto 1.3 MJT, intestata alla Sig.ra Genchi, poiché di scarso valore e necessaria al Sig. Saleh per lo svolgimento dell’attività lavorativa di agente di commercio, per la quale deve eseguire numerosi spostamenti);
- la sig.ra Genchi è priva di reddito ma il sig. Saleh è titolare di uno stipendio mensile di circa € 1.883,00 ed è possibile determinare, in relazione a questo importo, una quota di reddito disponibile (v. infra), che però non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell’attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- rilevato che, tenuto conto delle spese allegate dai ricorrenti e della presenza di due figli minori, la quota di reddito mensile incomprimibile e quindi esclusa dalla liquidazione, può essere determinata nell’intero stipendio mensile ad eccezione della somma di € 200,00 mensili che il sig. Saleh si è impegnato a mettere a disposizione della procedura per la durata di 36 mesi;
- ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- ritenuto che in ogni altro caso la procedura termini a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
- considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
ASHRAF SALEH (CF SLHSRF89P02L872T)
e GENCHI FRANCESCA (CF GNCFNC88A70F205P), entrambi residenti in Chiavari (GE), Corso Dante n. 149
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Monteleone
CONFERMA liquidatore il dott. DANIELE LIPPI
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del sig. Saleh ad eccezione dell’importo di euro 200,00 mensili va versare alla procedura e con obbligo dei debitori di versare al liquidatore nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 07/12/2023
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
apertura della liquidazione controllata P.U. 48-1/2023
Sent. n. 152/2023 pubbl. il 27/11/2023
Rep. n. 211/2023 del 27/11/2023
Stato passivo L.C. 48/2023 in linea dal 3 maggio 2024 al 2 novembre 2024

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 29 novembre 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel.
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
RISTORANTE YACHT CLUB - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA UNIPERSONALE CF 02664440993
Assistito dall’Avv.to Domenico Scrivo
Rilevato che, con ricorso depositato il 20 marzo 2023 i ricorrenti BERZEGANE Abdellatif ed altri hanno chiesto la Liquidazione Giudiziale e - in subordine – la Liquidazione Controllata di
RISTORANTE YACHT CLUB - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA UNIPERSONALE, CF02664440993 ;
Premesso innanzitutto che – come emerge dagli accertamenti della Guardia di Finanza in data 8 novembre 2023 – nessuno dei limiti di cui all’art. 2 lett. d) CCII è stato superato negli ultimi tre anni, con conseguente impossibilità di procedere alla apertura della liquidazione Giudiziale
Che peraltro emerge in modo palese l’insolvenza della società che ha cessato la propria attività sia presso la sede legale sia presso l’unità locale e quindi - essendo evidente l’incapacità di fare fronte alle proprie obbligazioni - appaiono sussistenti i requisiti per dichiarare - come chiesto in via subordinata – la liquidazione controllata, anche in ragione del superamento della soglia di debiti scaduti di cui all’art. 268 II comma CCII
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie, trattandosi di società e non di persona fisica non risulta applicabile l’art. 268 III comma CCII ed è comunque già stata tenuta udienza nel contraddittorio delle parti anche sulla eventualità subordinata della liquidazione controllata, salva la necessità di provvedere nella presente sede alla nomina di OCC
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
RISTORANTE YACHT CLUB - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA UNIPERSONALE, CF02664440993 ;
con sede in Sestri Levante, 16039 Piazza Marinai d’Italia 16
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Cristina Tabacchi
NOMINA liquidatore il dott. Nicola Prioreschi
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese
Ordina AL DEBITORE ( ai sensi dell’art. 270 II comma lett. c) il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà
- essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20/11/2023
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Roberto Braccialini
apertura della liquidazione controllata n. 47/2023
Sent. n. 149/2023 pubbl. il 16/11/2023
Rep. n. 206/2023 del 16/11/2023
N. RG. 189/2023
stato passivo liquidazione controllata 47/2023 in linea dal 27 dicembre 2024 al 26 giugno 2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 20 novembre 2023 fino al 19 novembre 2026
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott.Tommaso Sdogati Giudice rei.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di LETYOURBOAT S.r.l. in liquidazione (P. IVA 02560230993) in persona del liquidatore sig. VassIttoWalter (C.F. VSSWTR75T22D969F);
assistito dal dott. Federico Hardonk in qualità di OCC e dal dott. Simone Tanaglia in qualità diadvisorpresso il cui studio in Genova (GE), Pia^pn G. Verdi n. 4/8 è elettivamente domiciliato.
RILEVATO
con ricorso depositato in data 12.09.2023 il Sig. Vassallo Walter, in qualità di liquidatore della Let you boat S.r.l., ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni societari;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deveritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo
III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;
considerato infatti che, richiamando il precedente indirizzo formatosi con la legge fallimentare (Cass. Civ. n. 20187/2017), ben può affermarsi che l'inesistenza di un vero contraddittorio permette di superare la fissazione di un'udienza, essendo quest'ultima
instaurata su istanza del debitore;
considerato poi che il richiamo al processo unitario consente anche di ovviare all'assenza di una norma che individui un corredo documentale minimo per accedere alla liquidazione controllata negli artt. 268 ss. CCII: l'art. 39, infatti, soccorre per individuare un elenco minimale comune a tutte le procedure, che in realtà appare assai scarno soprattutto perché pensato più per i debitori esercitanti attività di impresa che per le persone fisiche;
considerato quindi che il Tribunale ha il potere generale di interloquire con il ricorrente fissando un termine per l'integrazione documentale originariamente giudicata incompletapur ravvisando l'assenza di una disposizione corrispondente a quella contenuta nell'art. 9, comma 3-ter 1. 3/2012 che lo consentiva espressamente; al riguardo, si richiama la disposizione dell'art. 47 quarto comma CCII in materia di concordato preventivo chericonosce il principio come norma generale in virtù del noto principio della concorsualità a cerchi concentrici (Cass. Cip. 12 aprile 2018/9087);
considerato che la società Let You boat risulta iscritta nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese quale start up innovativa, avente ad oggetto sociale la realizzazione di un sistema di prenotazione informatica delle barche ad uso Airbnb presenti nelle varie marine diffuse sul territorio nazionale, risultando quindi società di valore tecnologico;
considerato che il legislatore ha previsto, con l'art. 31 del Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, la non fallibilità della start-up innovativa, non soggetta come tale alla procedura di liquidazione giudiziale ma alle procedure concorsuali alternative previste nel CCI;
considerato inoltre che la società veniva costituita in data 19.09.2018 mentre il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata veniva depositato in data 12.09.2023;
considerato che il termine di cinque anni, da computare con decorrenza dalla costituzione societaria sino all'instaurazione della richiesta di ammissione a procedura concorsuale alternativa, costituisce termine massimo per beneficiare dell'esenzione dall' assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale, conformemente a quanto statuito dall'intestato Tribunale con sentenza 03.11.2019;
considerato che tale requisito temporale risulta rispettato;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dell'applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo I I I CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC, allegata al ricorso per la dichiarazione di liquidazione controllata del 12.09.2023, consistente:
- nelle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio;
- nel libro giornale dell'ultimo triennio;
- nel libro mastro dell'ultimo triennio;
- nelle dichiarazioni IVA dell'ultimo triennio;
- i bilanci societari dell'ultimo triennio;
- nella documentazione relativa agli aumenti di capitali effettuati dalla data di costituzione della società, avvenuta nel 2018, sino alla messa in liquidazione volontaria della società avvenuta nell'anno 2022;
- nell'elenco dei creditori con relativi crediti e correlato inquadramento —prededucibile, privilegiato, chirografario -;
- in documentazione varia consistente in visure al PRA, alla Centrale Rischi, al Casellario Giudiziario presso la Procura di Genova, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari;
considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata inrelazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI, essendo richiamate specificamente le cause del sovraindebitamento, individuate nelCOVID - 19 e nell'esplosione della Guerra in Ucraina, che possono effettivamente considerarsi incidenti negativamente sulle possibilità di sviluppo della ragione sociale della società, in quanto quest'ultima operava nel settore del turismo ed era di recente costituzione — anno 2018 -;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio - tenuto conto dei beni liquidabili - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte, risultando a carico della società una somma totale di euro 643.554,15 per debiti complessivi a fronte di un attivo effettivo pari ad euro 79.708,15, valori entrambirapportati alla data del 30.06.2023;
considerato quindi che ricorra l'elemento oggettivo del sovraindebitamento, in quantodall'analisi dei dati patrimoniali dei bilanci 2019, 2020, 2021 e 2022 e dalla situazionepatrimoniale ed economica, anch'essa rapportata al 30.06.2023, risulta una consistente erosione delle risorse disponibili che hanno comportato un'evidente riduzione del patrimonio netto, con conseguente impossibilità di garantire una soddisfazione totale dei creditori societari;
considerato che la società veniva messa in liquidazione in data 04.08.2022; che attualmente non risulta impiegato alcun lavoratore; che essa è sostanzialmente inattiva, con conseguente impossibilità di ricavare utili derivanti dallo svolgimento dell'attività sociale; considerato quindi che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini indicati dallarelazione dell'OCC, a cui devono aggiungersi i prevedibili valori di realizzo ulteriori derivanti:
- dalla vendita del software elaborato dalla società richiedente al prezzo effettivo di euro 45.000 anziché del valore stimato di euro 40.000 — così come emerge da offerta irrevocabile di acquisto depositata all'udienza del 07.11.2023;
- dalla vendita della partecipazione nella società Triscovery S.r.l. al prezzo effettivo di euro 30.000 anziché del valore stimato di euro 15.000 — così come emerge da offerta irrevocabile d'acquisto depositata all'udienza del 07.11.2023,
possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato:
• che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinatodisposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
• che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benché in difetto di specifico richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo perfar valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni a zione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 275Ibis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai "crediti posteriori" e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI,
DICHIARA APERTA la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Let Yourboat in liquidazione;
NOMINA Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
NOMINA liquidatore il dott. Federico Hardonk;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata aU'mdirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione la quota incomprimibile nella misura di euro 1.965,00 oltre IVA annuali, con obbligo della parte di versare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che
dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presentesentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, lanotifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventano dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, chedepositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato; provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente prowedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. I l rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 09.11.2023.
il Giudice Relatore
Dott. Tommaso-Sdogati
Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
Sent. n.145/2023 pubbl. il 10/11/2023 Rep. n. 201/2023 del 10/11/2023
apertura della liquidazione controllata n. 43/2023 D'Amico Anna
apertura della liquidazione controllata n. 44/2023 BombaraAlessandro
stato passivo liquidazione controllata 43/ 2024 D'Amico Anna - in linea dal 5 giugno 2024 al 4 dicembre 2024
stato passivo liquidazione controllata 44/ 2024 Bombara Alessandro - in linea dal 5 giugno 2024 al 4 dicembre 2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali
in linea fino al 16 novembre 2026
Sentenza n.145/2023 di apertura liquidazione controllata LC 43/2023 e LC 44/2023
ENZO SCIORTINO
apertura della liquidazione controllata n. 45/2023
Sent. n. 146/2023 pubbl. il 10/11/2023
Rep. n. 202/2023 del 10/11/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali
in linea fino al 16 novembre 2026
Sentenza n.146/2023 di apertura liquidazione controllata LC 45/2023
apertura della liquidazione controllata n. 46/2023
Sent. n. 147/2023 pubbl. il 13/11/2023
Rep. n. 203/2023 del 13/11/2023
stato passivo LC 46/2023 in linea dal 5 novembre 2024 al 5 maggio 2025

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 16 novembre 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel.
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
VIRGILIO VALLE CF VLLVGL61M09D969W
Rilevato che, con ricorso datato 7 luglio 2023 VIRGILIO VALLE ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
- considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte che – derivando da precedente attività di impresa già conclusasi con un fallimento – ammontano ad un euro;
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- rilevato che l’istante ha chiesto che venga revocato il versamento relativo ai pignoramenti presso terzi attivati da M.B. Credit Solution e Agenzia delle Entrate e Riscossione;
- considerato che, pur in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che, da una parte nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI), dall’altra è possibile identificare una serie di norme, tra cui l’art. 268 co. 4 CCI, l’art. 270 co. 2 lett. d) ed e) da cui dedurre che nella liquidazione controllata è il liquidatore ad avere l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione nonché l’unico che, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori.
“Può desumersi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che devono ritenersi cessate sia l’operatività di eventuali cessioni del quinto” (così Trib. Mantova 20 aprile 2023), sia le trattenute conseguenti ad esecuzione e conseguente pignoramento presso terzi, considerato che alla cessione volontaria debba essere equiparata l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata (cfr. Corte Cost. 65/2022);
- rilevato che l’istante Valle Virgilio è del tutto privo di beni liquidabili se non per quanto attiene al reddito futuro e pertanto, una volta esclusa la persistente operatività dei pignoramenti e tenuto conto delle spese allegate dal ricorrente anche a seguito di richiesta di integrazione (v. nota in data 29 settembre 2023) e dell’assenza di altri familiari, la quota di reddito mensile incomprimibile esclusa dalla liquidazione (non concordandosi con la quantificazione proposta dal debitore seppur avallata dall’OCC) può essere determinata – salva diversa determinazione in corso di procedura - nella somma di € 1.850 (potendosi quantificare nell’importo mensile di € 900 la somma destinata a canone di locazione, spese condominiali, utenze e telefonia, nell’ulteriore importo mensile di € 450 la somma mensile destinata alle altre spese individuali (alimentari, sanitarie, vestiario, etc), oltre alla specifica somma di euro 500 mensili da destinare alle spese sanitarie certificate;
- ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- ritenuto che in ogni altro caso la procedura termini a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori.
- Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
VIRGILIO VALLE CF VLLVGL61M09D969W
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Cristina Tabacchi
CONFERMA liquidatore il dott. Enrico F.D. Vaccaro
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA che a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l’operatività dei pignoramenti dello stipendio spettante a Valle Virgilio in favore di M.B. Credit Solution e Agenzia delle Entrate e Riscossione ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1850,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere
- effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 09/11/2023
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Roberto Braccialini
CAVALLERO MAURA
apertura della liquidazione controllata n. 42/2023
stato passivo domande: tempestive + tardive in linea dal 10 ottobre 2025 fino al 9 aprile 2026
Sent. n. 144/2023 pubbl. il 10/11/2023 - Rep. n. 200/2023 del 10/11/2023 in linea dal 13 novembre 2023 fino al 12 novembre 2026

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 12 novembre 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
MAURA CAVALLERO CF CVLMRA58D57G542Y
Rilevato che, con ricorso depositato il 6.11.2023
MAURA CAVALLERO, CFCVLMRA58D57G542Y, ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
- considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo superiore ad € 600.000,00):
in particolare:
- la ricorrente risulta titolare di beni immobili per un valore complessivo stimato di euro 330.400 e di terreni per un valore complessivo stimato di euro 21.619;
- non ci sono beni mobili registrati liquidabili;
- la ricorrente possiede una quota del 10% del capitale della società LM SRLS, priva di valore di mercato;
- la ricorrente è poi titolare è titolare di rapporti finanziari con gli Istituti Intesa San Paolo, Poste Italiane, BPER e BPM e, come accertato dall’OCC, alla data del 05/10/2023 le disponibilità liquide complessive sono pari a euro 668,19 euro; ella è infine titolare di una pensione mensile di circa € 1.160,00, appena sufficiente al mantenimento della famiglia (cfr. prospetto pagg. 15-16 relaz. particolareggiata) e quindi esclusa dalla liquidazione ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII;
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- ritenuto che in ogni altro caso la procedura termini a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
- considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
MAURA CAVALLERO CF CVLMRA58D57G542Y
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa CHIARA MONTELEONE
CONFERMA liquidatore il dott. ONETO PIETRO
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.160,00 mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 09/11/2023
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
stato passivo definitivo LC 41/2023 in linea dal 7 febbraio 2024 al 6 agosto 2024
apertura della liquidazione controllata n. 41/2023
Sent. n. 143/2023 pubbl. il 10/11/2023
Rep. n. 199/2023 del 10/11/2023

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 12 novembre 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
PIETRO MOLETTI CF MLTPTR50P16F952B
Assistito dall’avv. SIMONA POMETTO
Rilevato che, con ricorso depositato il 7.9.2023
PIETRO MOLETTI, CFMLTPTR50P16F952B, ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
- considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
- considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
- ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
- considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
- considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
- considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo superiore ad € 1.400.000,00):
in particolare:
- non ci sono beni immobili liquidabili;
- non ci sono beni mobili registrati;
- il ricorrente è titolare dei seguenti rapporti finanziari: Conto corrente n. 2504780 acceso presso BPER S.p.a., che alla data del 16 maggio 2023 presenta un saldo di euro 209,13; - Libretto acceso presso le Poste di Corso Europa n.1068, cointestato con la defunta moglie Trovato Marina con saldo € 5.13, inutilizzato; - libretto di risparmio postale n.47128112 presso il Banco posta ufficio n. 28110 – Genova 15 – che presenta un saldo al 29/06/2023 di euro 0.81, dove viene accreditata la pensione; - carta prepagata n.5333.****.****.0177, tipo Postpay Evolution, con saldo contabile al 16/05/2023 di euro 462,73 e saldo disponibile di euro 54,00;
- il ricorrente dispone di un’entrata mensile di complessivi € 1.500,00 circa (comprensiva della propria pensione e di quella di reversibilità della moglie) ed è possibile determinare, in relazione a questo importo, una quota di reddito disponibile (v. infra), che però non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell’attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;
- considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
- rilevato che l’istante ha chiesto che venga revocato il versamento relativo alla cessione del quinto a favore di Pitagora s.p.a;
- considerato che, pur in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che, da una parte nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI), dall’altra è possibile identificare una serie di norme, tra cui l’art. 268 co. 4 CCI, l’art. 270 co. 2 lett. d) ed e) da cui dedurre che nella liquidazione controllata è il liquidatore ad avere l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, nonché l’unico che, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori. “Può desumersi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che devono ritenersi cessate sia l’operatività di eventuali cessioni del quinto” (così Trib. Mantova 20 aprile 2023), sia le trattenute conseguenti ad esecuzione e conseguente pignoramento presso terzi, considerato che alla cessione volontaria debba essere equiparata l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata (cfr. Corte Cost. 65/2022);
- rilevato che l’istante è del tutto privo di beni liquidabili se non per quanto attiene al reddito futuro e pertanto, una volta esclusa la persistente operatività dei pignoramenti/cessioni e tenuto conto delle spese allegate dal ricorrente e dell’assenza di altri familiari, la quota di reddito mensile incomprimibile, e quindi esclusa dalla liquidazione, può essere determinata nella somma di € 1.200,00;
- considerato che la parte ricorrente ha anche messo a disposizione, quale finanza esterna, la somma di Euro 25.000,00;
- ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
- ritenuto che in ogni altro caso la procedura termini a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
- considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
- considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
- ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
PIETRO MOLETTI CFMLTPTR50P16F952B
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Monteleone
CONFERMA liquidatore il dott. Stefano Marastoni
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA che a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l’operatività della cessione del quinto della pensione spettante a Pietro Moletti in favore di Pitagora s.p.a. ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la
trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.200,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- nserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 09/11/2023
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
apertura della liquidazione controllata n. 40/2023
Ist. n. 2 dep. 26/10/2023
Sent. n. 141/2023 pubbl. il 03/11/2023
Rep. n. 197/2023 del 03/11/2023
stato passivo liquidazione controllata n. 40/2023 in linea dall'8 aprile 2024 fino al 7 ottobre 2024

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 7 novembre 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
ALESSIO SARACCO CF SRCLSS82T20D969I
Assistito dall’FEDERICA TESTINI
Rilevato che, con ricorso depositato il 13.10.23 poi integrato su richiesta dell’ufficio in data 26.10.23 ALESSIO SARACCO, CFSRCLSS82T20D969I ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato, alla luce della documentazione agli atti e con riguardo al complessivo impegno economico mensile, riservare al debitore la somma mensile di € 1620,00
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ALESSIO SARACCO CF SRCLSS82T20D969I
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore il dott. Bazzurro;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1620,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà
- essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 02/11/2023
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
FERRARA SERGIO
stato passivo esecutivo in linea dal 26 novembre 2025 fino al 25 maggio 2026
apertura liquidazione controllata n. 39/2023 P.U. 197-1/2023
Sent. n. 131/2023 pubbl. il 13/10/2023 Rep. n. 178/2023 del 13/10/2023 in linea dal 18 ottobre 2023 fino all 17 ottobre 2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Fallimentare
in linea dal 18 ottobre 2023 fino all 17 ottobre 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel.
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione CONTROLLATA di:
SERGIO FERRARA CF FRRSRG66C17D969J
Assistito dall’Avv.to Gaetano Barbato
visto il ricorso con cui SERGIO FERRARA, CFFRRSRG66C17D969J ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento- la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di SERGIO FERRARA, CF. FRRSRG66C17D969J
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi
CONFERMA liquidatore il dott. Rodolfo Gillana
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.000,00 –mensili considerato che 600,00 sono utilizzati per il pagamento di assegno alimentare e spese per i figli minorenni, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sull’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i
- documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 12/10/2023
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Roberto Braccialini
apertura liquidazione controllata P.U. 107-1/2023
Sent. n. 130/2023 pubbl. il 13/10/2023
Rep. n. 177/2023 del 13/10/2023

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
in linea fino all 17 ottobre 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
ZA.LA. S.R.L. CF 02630260103
Assistito dall’avv. DANIELE PAPONE
Rilevato che, con ricorso depositato il 7.6.2023 Anna Patrizia Cicalese, assistita dall’avv. Enrico Toso, ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 2 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni di ZA.LA. S.R.L., CF02630260103;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, sulla base della documentazione in atti, risulta un ammontare di debiti scaduti e non pagati non inferiore a euro cinquantamila ex art. 268 c. 2 CCI e deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del debitore ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ZA.LA. S.R.L., CF. 02630260103 con sede legale in MOCONESI (GE) Loc. Gattorna, Via del Commercio 36
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Monteleone;
NOMINA liquidatore la dott.ssa PAPANDREA ELISA
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che la Cancelleria inserisca la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
DISPONE che il liquidatore:
- trascriva la presente sentenza al PRA in relazione ad eventuali veicoli e la pubblichi nel registro delle imprese (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 12/10/2023
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
apertura liquidazione controllata n. 37-2023 e decreto correzione sentenza Rep. n. 170/2023 del 09/10/2023
Sent. n. 123/2023 pubbl. il 06/10/2023
Rep. n. 168/2023 del 06/10/2023
stato passivo LC 37 2023 In linea dal 9 aprile all'8 ottobre 2024

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali
Sezione Procedure Concorsuali
in linea fino all'11 ottobre 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
DAMIANA CINZIA SCARIMBOLO CF SCRDNC77H49C975A
Rilevato che, con ricorso depositato il 28.9.2023
DAMIANA CINZIA SCARIMBOLO, CFSCRDNC77H49C975A ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte
considerato infatti che non vi sono beni mobili o immobili fruttuosamente liquidabili (a parte una carta prepagata Postpay Evolution n. 5333.1710.9695.4934 il cui saldo al 7.9.2023 è di € 104,52), che la ricorrente ha come unica fonte di reddito il proprio stipendio mensile di € 997,77 a fronte di spese di mantenimento della famiglia per € 800,00 mensili (cfr. prospetto entrate-uscite mensili pagg. 6-7 ric. e pagg. 15-16 relaz. particolareggiata);
che, a fronte dei redditi percepiti e delle spese mensili può essere escluso dalla liquidazione, ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, l’intero stipendio mensile ad eccezione della somma di € 197,00 mensili oltre tredicesima e quattordicesima da destinare alla procedura per tutta la sua durata di anni tre;
considerato che la ricorrente ha messo a disposizione, quale finanza esterna, la somma di Euro 600,00 da versare immediatamente dopo l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che l’attivo messo a disposizione della procedura ammonta in definitiva ad € 12.192,00 complessivi (€ 197 x 36 mensilità + € 1.500 per tredicesima e quattordicesima x 3 volte + € 600,00 quale finanza esterna);
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di DAMIANA CINZIA SCARIMBOLO, CF. SCRDNC77H49C975A
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Monteleone;
NOMINA liquidatore la dott.ssa MARJORIE LINDAO
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.000,00 mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 05/10/2023
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
Rep. n. 170/2023 del 09/10/2023
Tribunale di Genova
Sezione Fallimentare Ufficio di Genova
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Visti gli atti,
visto l’errore materiale contenuto nella sentenza n. 123/2023 di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Scarimbolo Damania Cinzia laddove è stata erroneamente indicata, nel dispositivo, la somma di € 1.000,00 anziché di € 800,00 come indicato in motivazione
DISPONE
la correzione dell’errore materiale nella sentenza n. 123/2023 di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Scarimbolo Damania Cinzia nel modo seguente:
nella parte in cui è indicato, nel dispositivo, “DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.000,00 mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura” deve invece leggersi:
“DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 800,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura”.
MANDA
alla Cancelleria e al liquidatore per quanto di rispettiva competenza.
Si comunichi a cura della Cancelleria
Così deciso in data 6.10.2023.
Il Presidente
Roberto Braccialini
stato passivo esecutivo LC 36/2023 in linea dal 7 aprile al 6 ottobre 2025
stato passivo definitivo LC 36/2023 in linea dal 6 febbraio 2024 al 5 agosto 2024
apertura liquidazione controllata n. 36-2023
Sent. n. 121/2023 pubbl. il 29/09/2023
Rep. n. 162/2023 del 29/09/2023

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali
in linea fino all'11 ottobre 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
GRAZIA ASCIUTTO CF SCTGRZ62A42L063P
Assistito dall’SIMONA POMETTO
Rilevato che, con ricorso depositato il
GRAZIA ASCIUTTO, CFSCTGRZ62A42L063P ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
considerato infatti che non vi sono beni mobili o immobili fruttuosamente liquidabili a parte alcuni rapporti bancari (- C/C Banca Intesa Sanpaolo S.P.A. n. 1000/11860 intestato a Grazia Asciutto - su cui poggia affidamento per € 20.000 - recante un saldo negativo di € - 498,70 al 31.03.2023; - C/C BANCA GENERALI n. 8500808805 intestato a Grazia Asciutto con un saldo al 31.03.2023 di € 6.503,81) e due motocicli (motociclo tg DY48026, prima immatricolazione anno 2012 e motociclo tg EV83415 immatricolato nell’anno 2020) di cui solo uno può essere considerato necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, con conseguente apprensione dell’altro alla procedura;
che, a fronte dei redditi percepiti e delle spese mensili documentate può essere escluso dalla liquidazione, ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, l’intero stipendio mensile ad eccezione della somma di € 2.000,00 mensili da destinare alla procedura per tutta la sua durata di anni tre;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di GRAZIA ASCIUTTO, CF. SCTGRZ62A42L063P
NOMINA Giudice Delegato il dott. CHIARA MONTELONE;
NOMINA liquidatore la dott.ssa GALLIANO LIDIA;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente ad eccezione della somma di € 2.000,00 mensili da versare alla procedura e con obbligo della parte di versare ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui
- all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28/09/2023
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
Sent. n. 38/2023 pubbl. il 28/09/2023
Rep n.40/2023 del 28/09/2023
R.P.U. 51/2023
stato passivo LC 4/ 2023 In linea fino al 4 ottobre 2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
In linea fino al 4 ottobre 2026
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Marianna Serrao Presidente
- dott.ssa Valentina Lisi Giudice
- dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice relatore est.
nel procedimento unitario n. 51/2023 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della
liquidazione controllata proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO MATTEUZZI S.r.l. (C.F. 05417300489), in persona del curatore
dott. Marco Salvadori, elettivamente domiciliata in Firenze, via del Ponte alle Mosse n. 182, presso l’avv. Vincenzina Cosentino del foro di Firenze, che la rappresenta e difende come da procura allegata telematicamente al ricorso, giusta autorizzazione del giudice delegato del 12.6.2023 in atti;
creditore ricorrente
nei confronti di
MATTEUZZI Claudio (C.F.: MTTCLD59B14A461D), nato ad Asciano (SI) in data 14.2.1959
debitore non costituito
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL’ART. 270 CCII
letti gli atti e sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co.6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;
esaminato, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 28.7.2023 dalla curatela del fallimento Matteuzzi S.r.l.;
visti gli artt. 268 e ss. CCII;
rilevato, in via generale, che, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 65, co. 2 CCII e nell’art. 270, co. 5 CCII, per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III;
rilevato che il debitore, pur ritualmente evocato in giudizio (notifica consegnata a mani dello stesso in data 10.8.2023), non si è costituito e non è comparso all’udienza del 7.9.2023;
ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell’art. 27 CCII, atteso che il debitore ha la propria residenza in Radda in Chianti (SI), come risulta dalla documentazione in atti;
rilevato che il debitore è una persona fisica, che risulta essere titolare dell’impresa individuale “Matteuzzi Rappresentanze Elettriche di Matteuzzi Claudio”, nonché amministratore unico della società MRC S.r.l.s. (cfr. visure camerali in atti);
considerato che la curatela ricorrente risulta legittimata ad agire in giudizio, vantando nei confronti di Claudio Matteuzzi un credito di € 200.957,17, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno, come portato dalla sentenza del Tribunale di Siena n. 221/2016 del 31.3.2016 (R.G. n. 1377/2012), allegata al ricorso;
rilevato, altresì, che dall’informativa resa dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione è emersa
un’esposizione debitoria riferibile a Matteuzzi Claudio di € 385.099,63 (cfr. informative in atti);
ritenuto che sussistano i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata
in quanto:
- il debitore risulta trovarsi in uno stato di insolvenza come definito dall’art. 2, lett. b), CCII, atteso che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti, da cui emerge una considerevole esposizione debitoria, in relazione alla quale non sono emersi nel corso dell’istruttoria elementi attivi del patrimonio tali da farvi prontamente fronte e che, dalle informative in atti, risulta a carico del medesimo Matteuzzi Claudio una procedura esecutiva mobiliare già definita (n. 685/2019 E.M. dinanzi al Tribunale di Siena);
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell’istruttoria è superiore a € 50.000,00;
rilevato che nell’ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile, nonché i redditi percepiti dal debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all’art. 268, co. 4, CCII, da individuarsi successivamente all’apertura della procedura su istanza di parte e previa acquisizione del parere del nominando liquidatore;
ritenuto che, alla luce dell’art. 270, co. 2, lett. b), CCII possa essere nominato quale liquidatore il dott. Francesco Bonelli;
letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale «dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»;
rilevato che il debitore svolge attività di impresa e che, pertanto, deve disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura e mediante pubblicazione presso il registro delle imprese;
visto l’art. 270 CCII,
dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di MATTEUZZI Claudio (C.F.: MTTCLD59B14A461D), nato ad Asciano (SI) in data 14.2.1959;
nomina
quale giudice delegato la dott.ssa Marta Dell’Unto;
nomina
quale liquidatore il dott. Francesco Bonelli, Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena, invitandolo ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e a rendere le dichiarazioni di cui all’art. 270, co. 3, CCII;
ordina
al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarò posto in esecuzione a cura del liquidatore;
dà atto
che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone
che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai
- tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore ai sensi dell’art. 275, co. 5 e 6, CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche la ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
- l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
dispone
che il liquidatore provveda immediatamente all’inserimento della sentenza nell’apposito sito
internet del Ministero della Giustizia e alla pubblicazione presso il registro delle imprese;
dispone
a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati del debitore presso gli uffici competenti, documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;
dispone
che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII (l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).
Si comunichi alle parti e al liquidatore nominato.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2023, dal tribunale come
sopra composto, su relazione della dott.ssa Marta Dell’Unto.
La giudice rel. ed est.
(dott.ssa Marta Dell’Unto)
La Presidente
(dott.ssa Marianna Serrao)
liquidazione controllata FIGUS Mauro
sent.37/2023 pubbl. il 12/09/2023
rep. n.39/2023 del 12/09/2023
stato passivo LC 3/2023 in linea dal 15 febbraio 2024 al 12 settembre 2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
In linea fino al 27 settembre 2026
sentenza n. 37/2023 liquidazione_controllata - Figus Mauro
liquidazione controllata 35/2023
Sent. n. 105/2023 pubbl. il 06/09/2023
Rep. n. 141/2023 del 06/09/2023
stato passivo liquidazione controllata 35/2023 in linea dal 18 aprile 2024 al 17 ottobre 2024

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali
in linea fino al 10 settembre 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Chiara Monteleone Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
ALESSANDRA TORRE CF TRRLSN69A42D969E
Assistito dagli avv.ti Marinella Baldi e Andrea Romani Grussu
Con originario ricorso del 22.6.23 la sig.ra Torre domandava apertura di Concordato minore.
A seguito di udienza del 17.7.23 la ricorrente modificava la domanda chiedendo l’apertura della liquidazione controllata evidenziando ulteriormente la disponibilità di un comproprietario all’acquisto della quota dei terreni detenuti pro quota.
La domanda può essere accolta.
Rilevato che ALESSANDRA TORRE, CFTRRLSN69A42D969E ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14
quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ALESSANDRA TORRE, CF. TRRLSN69A42D969E
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore l’avv. Simone Moretti;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 2.380,00 (come richiesto dalla ricorrente stessa e determinato come stima mensile di spesa necessaria al proprio sostentamento, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
IN RAGIONE DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ LAVORATIVA SVOLTA I CONTRATTI IN CORSO NON DEVONO RITENERSI SOSPESI MA PROSEGUIRANNO, SALVO DIVERSA DECISIONE DEL LIQUIDATORE, IN QUANTO NECESSARI PER IL MANTENIMENTO DELLA RICORRENTE STESSA
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 6.9.23
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
liquidazione controllata 35/2023
Sent. n. 105/2023 pubbl. il 06/09/2023
Rep. n. 141/2023 del 06/09/2023
stato passivo liquidazione controllata 35/2023 in linea dal 18 aprile 2024 al 17 ottobre 2024

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali
in linea fino al 10 settembre 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Chiara Monteleone Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
ALESSANDRA TORRE CF TRRLSN69A42D969E
Assistito dagli avv.ti Marinella Baldi e Andrea Romani Grussu
Con originario ricorso del 22.6.23 la sig.ra Torre domandava apertura di Concordato minore.
A seguito di udienza del 17.7.23 la ricorrente modificava la domanda chiedendo l’apertura della liquidazione controllata evidenziando ulteriormente la disponibilità di un comproprietario all’acquisto della quota dei terreni detenuti pro quota.
La domanda può essere accolta.
Rilevato che ALESSANDRA TORRE, CFTRRLSN69A42D969E ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14
quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ALESSANDRA TORRE, CF. TRRLSN69A42D969E
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore l’avv. Simone Moretti;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 2.380,00 (come richiesto dalla ricorrente stessa e determinato come stima mensile di spesa necessaria al proprio sostentamento, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
IN RAGIONE DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ LAVORATIVA SVOLTA I CONTRATTI IN CORSO NON DEVONO RITENERSI SOSPESI MA PROSEGUIRANNO, SALVO DIVERSA DECISIONE DEL LIQUIDATORE, IN QUANTO NECESSARI PER IL MANTENIMENTO DELLA RICORRENTE STESSA
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 6.9.23
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
Sent. n. 92/2023 pubbl. il 10/08/2023 apertura liquidazione controllata 34/2023
Rep. n. 128/2023 del 10/08/2023
Stato passivo definitivo liquidazione controllata 34/2023 in linea dal 18 gennaio 2024 al 17 luglio 2024
Rettifica stato passivo liquidazione controllata 34/2023 in linea dal 18 novembre 2024 al 17 maggio 2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Fallimentare
in linea fino al 16 agosto 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Daniela Canepa Presidente
Dott. Paolo Gibelli Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione CONTROLLATA di:
NATALIYA DMYTRIVNA VOLOSHYNA CF VLSNLY77P65Z138L
Assistito dall’Avv.to JENNIE FORONI
visto il ricorso con cui NATALIYA DMYTRIVNA VOLOSHYNA, CFVLSNLY77P65Z138L ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento- la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
NATALIYA DMYTRIVNA VOLOSHYNA, CF. VLSNLY77P65Z138L
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi
CONFERMA liquidatore il professionista già nominato quale OCC Avvocato Massimiliano MASSARA
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.250,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante i primi tre anni di pendenza della procedura, mentre a partire dal quarto anno potrà procedersi con il versamento dei proposti 200,00 euro mensili
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sull’apposito sito internet del Ministero della Giustizia (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali
- notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore e comunque almeno una volta all’anno;
- ricorda al liquidatore che – qualora dovessero sopravvenire beni immobili - entro 8 mesi dall’acquisto dovrà essere fissato il primo tentativo di vendita del bene e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 09/08/2023
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Daniela Canepa
apertura liquidazione controllata n. 33-2023
Sent. n. 89/2023 pubbl. il 28/07/2023
Rep. n. 121/2023 del 28/07/2023
P.U. 151-1/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Procedure Concorsuali
in linea fino al 1 agosto 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Ada Lucca Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
FABIO GIAMPIERI CF GMPFBA89C10D969R con l’ausilio dell’OCC Claudia Rizzato
Rilevato che, con ricorso depositato il 21.7.23 FABIO GIAMPIERI, CFGMPFBA89C10D969R ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
preso atto dell’integrazione documentale del 25.7.23 conforme alla richiesta dell’ufficio;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio appreso indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che
conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di FABIO GIAMPIERI, CF. GMPFBA89C10D969R
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore la dott.ssa CLAUDIA RIZZATO;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.200,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27/07/2023
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Domenico Pellegrini
apertura liquidazione controllata n. 32-2023
Sent. n. 88/2023 pubbl. il 24/07/2023 LEONARD GJINOLLARI
Rep. n. 120/2023 del 24/07/2023
P.U. 121-1/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Procedure Concorsuali
in linea fino al 27 luglio 2026
sentenza n. 88 di apertura liquidazione controllata P.U. 121-1/2023
MOLTOMOLI MASSIMO
decreto di chiusura procedura per compiuta ripartizione dell'attivo liquidazione controllata 29/2023 in linea dal 2 febbraio 2026 fino al 1° febbraio 2029
sent. n. 83/2023 pubbl. il 21/07/2023 - Rep. n. 115/2023 del 21/07/2023 - P.U. 144-1/2023 in linea dal 25 luglio 2023 fino al 24 luglio 2026
stato passivo LC 29/2023 in linea dal 28 febbraio 2024 al 27 agosto 2024
stato passivo esecutivo LC 29/2023 in linea dal 17 marzo 2025 fino al 16 settembre 2025

Tribunale di Tribunale di Genova
Sezione Fallimentare
in linea dal 2 febbraio 2026 fino al 1° febbraio 2029
DECRETO DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA PER COMPIUTA RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO
Liquidazione controllata :MASSIMO MOLTOMOLI (n. 29/2023)
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:
dott. Daniele Bianchi Presidente
dott. Pietro Spera Giudice
dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Vista la richiesta depositata in data 5.11.2025 con la quale il liquidatore della liquidazione controllata indicata in epigrafe ha chiesto dichiararsi la chiusura della procedura a norma dell’art. 276 CCII,
Rilevato:
che, come risulta dalle risultanze del fascicolo, è stata compiuta la ripartizione finale dell’attivo in conformità del piano di riparto reso esecutivo;
letta la relazione del liquidatore sulle condizioni di esdebitazione;
visto l’art. 282 CCII
P.Q.M.
Dichiara la chiusura della procedura indicata in premessa a norma dell’art. 276 CCII e manda al liquidatore per gli adempimenti di competenza.
Dichiara inesigibili dal debitore i crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito della presente procedura di liquidazione controllata ad esclusione dei seguenti:
- gli obblighi di mantenimento e alimentari;
- i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Manda il cancelliere per l’iscrizione del presente provvedimento nel registro imprese.
Genova, 13/11/2025
Il Presidente
Daniele Bianchi
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea dal 25 luglio 2023 fino al 24 luglio 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
MASSIMO MOLTOMOLI CF MLTMSM72R04D969K
Rilevato che, con ricorso depositato il 12.7.2023
MASSIMO MOLTOMOLI, CFMLTMSM72R04D969K, per il tramite della madre procuratrice generale sig.ra Migliorini Caterina, ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e del fatto che egli non percepisce alcun reddito e non sostiene spese necessarie al proprio sostentamento essendo ospite di una comunità di recupero) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MASSIMO MOLTOMOLI, CF. MLTMSM72R04D969K
NOMINA Giudice Delegato il dott. Chiara Monteleone;
NOMINA liquidatore VIGO FABRIZIO;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20/07/2023
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
decreto di correzione materiale sentenza n.87
Sent. n. 87/2023 pubbl. il 21/07/2023
Rep. n. 119/2023 del 21/07/2023
apertura liquidazione controllata n. 30-2023 e n. 31-2023
Progetto di stato passivo in linea dal 26 marzo 2024 al 26 settembre 2024

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Ufficio Fallimentare
in linea fino al 24 luglio 2026
IL TRIBUNALE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Domenico Pellegrini - Presidente
dott. Aba Lucca - Giudice
dott. Andrea Balba - Giudice rel
nel procedimento n. r.g. 90/2023
vista l’istanza di correzione errore materiale contenuto nella sentenza n. 87/2023 pubblicata il 21.7.2023 e pronunciata su ricorso per liquidazione controllata da parte di Nadia Repuzzi e Sara Grasso;
visti i documenti allegati
considerato che in parte motiva il Tribunale ha ampiamente motivato la quantificazione delle somme che la sig.ra Rapuzzi avrebbe dovuto versare mensilmente alla procedura di liquidazione per tutta la durata quantificandole in € 200,00 mensili (questo il punto nodale della motivazione : “quanto alla massa attiva relativa alla madre sig.ra Rapuzzi Nadia, non vi sono beni mobili o immobili fruttuosamente liquidabili (a parte i seguenti rapporti bancari …) … ed ella ha come unica fonte di reddito il proprio stipendio mensile di € 1.447,00 netti a fronte di spese di mantenimento del nucleo familiare, composto anche dalla figlia, per € 1.170,00 mensili (cfr. prospetto uscite mensili pag. 9 ricorso e 10 relaz. particolareggiata), con la conseguente esclusione della liquidazione ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, dell’intero stipendio ad eccezione della somma di € 200,00 mensili da destinare alla procedura”.)
Considerato che tale statuizione riprende integralmente quanto proposto in ricorso e sostenuto dall’OCC nella propria relazione;
rilevato che, per mero errore materiale nel dispositivo della sentenza al rigo da 12 a 15 dispone “risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza di € 950,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite” al posto di risulti escluso dalla liquidazione l’intero stipendio ad eccezione della somma di € 200,00 mensili da destinare alla procedura” come ampiamente argomentato in parte motiva;
corregge la sentenza n. 87/2023 pubblicata il 21.7.2023 nella parte dispositiva come sopra indicato.
Genova, 27/07/2023
Il Giudice relatore
Andrea Balba
Il Presidente
Domenico Pellegrini
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 24 luglio 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
NADIA RAPUZZI (CF RPZNDA60C48D969E)
SARA GRASSO (CF GRSSRA94E54D969N)
Rilevato che, con ricorso depositato in data 9.6.2023 e integrato con memorie autorizzate depositate in data 19.7.2023
NADIA RAPUZZI (CF RPZNDA60C48D969E) e SARA GRASSO (CF GRSSRA94E54D969N), appartenenti al medesimo nucleo familiare e conviventi, hanno chiesto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
sentite le parti e l’OCC all’udienza del 11.7.2023;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza e successivamente integrata è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento delle ricorrenti ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il loro patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte,
considerato infatti che:
- quanto alla massa attiva relativa alla madre sig.ra Rapuzzi Nadia, non vi sono beni mobili o immobili fruttuosamente liquidabili (a parte i seguenti rapporti bancari: - Conto corrente personale n. 000420455654, acceso nel 2020, presso Unicredit S.p.a. con saldo di euro -160,33 alla data del 23.03.2023;- Libretto di risparmio n. 03936/1200/00000091 presso Intesa SanPaolo Spa -Filiale Genova Corso Sardegna- cointestato con la madre, sig.ra Boschi Vera, con saldo di euro 14,99 alla data del 14.04.2023; - Conto corrente personale n. 000000004265, acceso nel 2020, presso Findomestic Banca S.p.a. con saldo di euro 104,95 alla data del 03.04.2023; - Carta prepagata PostePay Paywave n. 4023.6010.0269.7472, che riporta un saldo alla data del 20.03.2023 di euro 5,00), ed ella ha come unica fonte di reddito il proprio stipendio mensile di € 1.447,00 netti a fronte di spese di mantenimento del nucleo familiare, composto anche dalla figlia, per € 1.170,00 mensili (cfr. prospetto uscite mensili pag. 9 ricorso e 10 relaz. particolareggiata), con la conseguente esclusione della liquidazione ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, dell’intero stipendio ad eccezione della somma di € 200,00 mensili da destinare alla procedura;
- quanto alla massa attiva relativa alla figlia Grasso Sara, non vi sono beni mobili o immobili fruttuosamente liquidabili (a parte i seguenti seguenti rapporti bancari: - Conto corrente personale n. 47023148, acceso nel 2017, presso Banca BPER S.p.a. con saldo di euro 340,20 alla data del 11.04.2023;- Conto corrente personale n. 03936/1000/00005963, acceso nel 2021, presso Banco San Paolo S.p.a. con saldo di euro 1440,02 alla data del 11.04.2023) ed ella non ha fonti di reddito proprie, ad eccezione della somma di € 50,00 mensili messe a disposizione della procedura per complessive 36 rate. Ella è inoltre proprietaria di un'autovettura FIAT Panda tg. GA335JD (mod. 1.0 70CV Hybrid Easy), acquistata nell'anno 2020, il cui valore, considerati i valori del mercato usato, non giustifica l’apprensione del bene alla procedura sia in considerazione dei costi che le ricorrenti dovrebbero altrimenti sostenere per il trasporto pubblico sia alla luce del fatto che tale veicolo è di primaria necessità per le ricorrenti, come argomentato nella memoria integrativa del 19.7.2023, trattandosi dell’unico mezzo di trasporto a disposizione della famiglia (utilizzato anche dalla Rapuzzi per raggiungere il luogo di lavoro e considerata la difficoltà di spostamenti da e verso la casa di abitazione, difficilmente raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici, specie dopo le ore 17:00);
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata, vista anche l’incolpevolezza dell’indebitamento, derivante in gran parte dall’operato in vita del sig. Gino Grasso (marito della Rapuzzi e padre della Grasso),
considerato che Grasso Sara ha messo altresì a disposizione, quale finanza esterna, la somma di € 2.000,00 da versare in quattro rate di € 500,00 ogni sei mesi dopo l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
ritenuto che, alla luce della delicatezza della procedura, sussistano i giustificati motivi di cui all’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, per la nomina del liquidatore nell’ambito dell’elenco dei gestori della crisi;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
NADIA RAPUZZI (CF RPZNDA60C48D969E)
SARA GRASSO (CF GRSSRA94E54D969N)
NOMINA Giudice Delegato il dott. CHIARA MONTELEONE;
NOMINA liquidatore la dott.ssa ELISA PAPANDREA;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 950,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Genova e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20/07/2023
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
liquidazione controllata
Sent. n. 29/2023 pubbl. il 18/07/2023
Rep. n. 31/2023 del 18/07/2023
Ist. n. 3 dep. 06/07/2023
N. 42-1/ -1/2023 PROCEDIMENTO UNITARIO
Stato passivo il linea dal 15 gennaio 2024 al 15 gennaio 2027

TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In linea fino al 21 luglio 2026
riunito in camera di consiglio nelle persone delle seguenti magistrate:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente
dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel. est.
dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL’ART. 270 CCII
letti gli atti e sentita la relazione della Giudice delegata la trattazione ex art 41 comma 6 CCII; esaminati, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato da
RICCARDO FURZI (C.F. FRZRCR51H30G547L ), nato a Piancastagnaio (SI) il 30 giugno 1951, ivi
residente in Piancastagnaio (SI), viale Gramsci n. 723, con il patrocinio dell’avv. DANIELE RESTORI, come da procura in atti e la relazione particolareggiata depositata dall’OCC di Siena, nella persona del professionista gestore Rag. Luca Torriti, e le successive integrazioni;
rilevato che la giudice delegata la trattazione ex art 41 comma 6 CCII ha provveduto all’audizione del debitore e dell’OCC all’udienza del 13/07/2023, riservando all’esito di riferire al Collegio per la decisione;
visti gli artt. 268 ss. CCII;
ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore – residente nel circondario del Tribunale di Siena - ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
ritenuto che sussistano i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:
- il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 1, comma 2, lett. c del CCI come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012,n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»), poiché non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell’OCC;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;
- l’OCC ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato, in merito al passivo illustrato nel ricorso, che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell’art. 273 CCI, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell’articolo 201 CCI;
osservato, in proposito, che l’art. 6 CCI, che ha eliminato il concetto della “funzionalità” precedentemente disciplinato dall’art. 111, ultimo comma, l.f., non contempla tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell’OCC;
osservato che la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore, anche sopravvenuti nel corso della procedura, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall’apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall’art. 268 comma 4 CCII che esclude dalla liquidazione «i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»;
rilevato altresì che è rimesso al liquidatore nominando, previa autorizzazione del G.D., l’esercizio ai sensi dell’art. 274 CCII delle azioni volte a conseguire la disponibilità di beni, recuperare crediti e/o far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori e che pertanto il liquidatore stesso provvederà a verificare le azioni restitutorie/recuperatorie da instaurarsi anche con riguardo alle utilità acquisibili in via successoria;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato;
osservato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato dal Tribunale nella presente sentenza poiché, diversamente da quanto previsto dall’art. 14 quinquies l. n. 3/2012, costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
letto l’art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale «nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202» e ritenuto che, nella specie, non possa confermarsi il professionista nominato dall’OCC, Rag. Luca Torriti, quale liquidatore, in quanto trattasi di professionista non attualmente iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori della Crisi d’Impresa, dovendosi applicare, anche alla odierna procedura di liquidazione controllata, le previsioni di carattere generale di al combinato disposto degli artt. 356 e 358 CCII con riferimento al conferimento di incarichi da parte dell’autorità giudiziaria nell’ambito delle procedure concorsuali;
ritenuto, pertanto, di dover scegliere altro professionista residente nel circondario del Tribunale adito, iscritto nell'elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, nonché nell’elenco nazionale dei gestori della crisi di impresa, da individuarsi nel Dott. Eugenio Giomarelli;
letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale «dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»;
rilevato che, nel caso di specie, il debitore non svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII;
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di RICCARDO FURZI (C.F. FRZRCR51H30G547L);
nomina giudice delegata la dott.ssa Valentina Lisi;
nomina come liquidatore il Dott. Eugenio Giomarelli, Dottore Commercialista con studio professionale in Chianciano Terme (SI);
rimette alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all’art. 268, comma 4, lett. b), CCI;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
ordina altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l’eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCI;
dà atto che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano, sotto pena di nullità,
essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
dispone che il liquidatore provveda immediatamente all’inserimento della sentenza nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;
dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).
Si comunichi alle parti, all’OCC e alla liquidatrice.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 17/07/2023.
La giudice est.
Dott.ssa Valentina Lisi
La Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao
liquidazione controllata
Sent. n. 27/2023 pubbl. il 17/07/2023
Rep. n. 29/2023 del 17/07/2023
N. 36-1/ -1/2023 PROCEDIMENTO UNITARIO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
In linea fino al 21 luglio 2026
riunito in camera di consiglio nelle persone delle seguenti magistrate:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente
dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel. est.
dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL’ART. 270 CCIIII
letti gli atti e sentita la relazione della Giudice delegata la trattazione ex art 41 comma 6 CCII;
esaminati, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato da CIRO DE NOVELLIS (C.F. DNVCRI67E26F839O), nato a Napoli il 26/05/1967, residente a San Gimignano (SI) in Via San Giovanni n. 35, con il patrocinio dell’avv. GIANNI CHESSA, come da procura in atti e la relazione particolareggiata depositata dall’OCC di Siena, in persona del gestore Dott. Stefano Andreadis, e le successive integrazioni;
rilevato che la giudice delegata la trattazione ex art 41 comma 6 CCII ha provveduto all’audizione del debitore e dell’OCC all’udienza del 05/07/2023 e alla successiva udienza del 14/07/2023, riservando all’esito di riferire al Collegio per la decisione;
visti gli artt. 268 ss. CCII;
ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore – residente nel circondario del Tribunale di Siena - ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
ritenuto che sussistano i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:
- il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 1, comma 2, lett. c del CCIII come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»), poiché non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell’OCC;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- l’OCC ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato, in merito al passivo illustrato nel ricorso, che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell’art. 273 CCII, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell’articolo 201 CCII;
osservato, in proposito, che l’art. 6 CCII, che ha eliminato il concetto della “funzionalità” precedentemente disciplinato dall’art. 111, ultimo comma, l.f., non contempla tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell’OCC;
osservato che la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore, anche sopravvenuti nel corso della procedura, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall’apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall’art. 268 comma 4 CCII che esclude dalla liquidazione «i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato;
osservato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato dal Tribunale nella presente sentenza poiché, diversamente da quanto previsto dall’art. 14 quinquies l. n. 3/2012, costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCIII;
letto l’art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale «nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202» e ritenuto che, nella specie, possa confermarsi il professionista nominato dall’OCC anche quale liquidatore;
letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale «dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»;
rilevato che, nel caso di specie, il debitore non svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura;
P.Q.M.
visto l’art. 270 CCII;
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di CIRO DE NOVELLIS (C.F. DNVCRI67E26F839O);
nomina giudice delegata la dott.ssa Valentina Lisi;
conferma come liquidatore il dott. Stefano Andreadis, Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena e presente nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202;
rimette alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all’art. 268, comma 4, lett. b), CCIII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
ordina altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l’eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
dà atto che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCIII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCIII;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCIII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCIII;
dispone che il liquidatore provveda immediatamente all’inserimento della sentenza nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;
dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII (la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).
Si comunichi alle parti e all’OCC/liquidatore.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 14/07/2023.
La giudice est.
Dott.ssa Valentina Lisi
La Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao
Sent. n. 72/2023 pubbl. il 11/07/2023
Rep. n. 104/2023 del 11/07/2023

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 16 luglio 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
CRISTINA BELLISARIO (CF BLLCST75M45D969A)
Rilevato che, con ricorso depositato il 28.6.2023
CRISTINA BELLISARIO, CFBLLCST75M45D969A, ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
considerato infatti che non vi sono beni mobili o immobili fruttuosamente liquidabili (a parte un residuo di € 1.253,75 sulla carta prepagata emessa da Poste Italiane S.p.A., prodotto POSTEPAY EVOLUTION numero 5333.1711.7802.0042), che la sig.ra Bellisario ha come unica fonte di reddito il proprio stipendio mensile (di € 1.100,00 netti a fronte di spese di mantenimento per € 836,00 mensili (cfr. prospetto uscite mensili pag. 17 relaz. particolareggiata) con la conseguente esclusione dalla liquidazione ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII - a fronte del calcolo della soglia di povertà effettuato dall’OCC a pag. 18 della relazione particolareggiata, già considerato l’andamento inflazionistico - della somma di € 950,00 mensili;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che la ricorrente ha messo a disposizione, quale finanza esterna, la somma di Euro 3.600,00 da versare immediatamente dopo l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CRISTINA BELLISARIO, CF. BLLCST75M45D969A
NOMINA Giudice Delegato il dott. CHIARA MONTELEONE;
NOMINA liquidatore il dott. FROSO MASSIMILIANO
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 950,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Genova e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere
- effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 06/07/2023
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
Sent. n. 81/2023 pubbl. il 13/07/2023
Rep. n. 113/2023 del 13/07/2023
Liquidazione controllata r.g. N. 78 / 2023 R.G - UGO PELUSO
stato passivo esecutivo LC 28/2023 in linea dal 25 ottobre 2023 al 24 aprile 2024
decreto GD stato passivo esecutivo LC 28/2023 in linea dal 5 febbraio 2024 al 4 agosto 2024

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 16 luglio 2026
Sent. n. 81/2023 apertura liquidazione controllata
Decreto di chiusura liquidazione controllata e decreto esdebitamento in linea dal 9 dicembre 2024 fino all'8 dicembre 2029
SENT.N.66/2023 apertura della liquidazione controllata in linea dal 4 luglio 2023 fino al 3 luglio 2026
Stato passivo definitivo L.C. 26/2023 in linea dal 21 novembre 2023 al 20 maggio 2024

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE e CONCORSUALE
in linea dal 9 dicembre 2024 fino all'8 dicembre 2029
IL TRIBUNALE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Roberto Braccialini Presidente
dott. Pietro Spera Giudice
dott. Cristina Tabacchi Giudice
nel procedimento di Liquidazione Giudiziale n. r.g. 26/2023
ha pronunciato il seguente
DECRETO
visto il ricorso presentato in data 8 novembre 2024 dal liquidatore dott.ssa Papandrea
preso atto della ripartizione finale dell’attivo senza osservazioni;
letta la relazione del liquidatore sulle condizioni di esdebitazione;
visto l’art. 282 CCI secondo cui a seguito del provvedimento di chiusura l’esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto
P.Q.M.
dichiara chiusa la liquidazione ed autorizza il pagamento del compenso liquidato ex art. 276, comma 2, CCI;
dichiara esdebitato HUMANA VOX S.r.l.
manda il cancelliere:
- per la comunicazione al liquidatore;
- per la comunicazione al Pubblico Ministero;
- per l’iscrizione del presente provvedimento nel registro imprese;
- per l’inserimento nell’apposita area Web del Ministero della Giustizia per anni 5 in ragione del vincolo di cui all’art. 280 comma 1, lett. d) Codice Crisi Impresa;
dispone che il liquidatore provveda a comunicare il presente provvedimento al debitore ed ai creditori, i quali potranno proporre reclamo avverso il presente atto ai sensi dell’art. 124 Codice Crisi Impresa.
Genova, 27/11/2024
Il Presidente
dott. Roberto Braccialini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Fallimentare
in linea dal 4 luglio 2023 fino al 3 luglio 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Cristina Tabacchi Presidente Rel.
Dott. Andrea Balba Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione CONTROLLATA di:
HUMANA VOX SRL CF 02484580994
visto il ricorso con cui HUMANA VOX SRL, CF02484580994 ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento- la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di HUMANA VOX SRL, CF. 02484580994 con SEDE in Genova, via Montesuello 12/4 16129
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi
CONFERMA liquidatore la dott.ssa Elisa PAPANDREA
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sull’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 29/06/2023
il Presidente Relatore
Cristina Tabacchi
pubblicazione in linea dal 24 marzo 2025 fino al 23 marzo 2030
- decreto chiusura L.C. ed esdebitazione
pubblicazione in linea dal 26 giugno 2023 fino al 25 giugno 2026
- Sent. n. 60/2023 pubbl. il 21/06/2023 Rep. n. 86/2023 del 21/06/2023
pubblicazione in linea dal 28 dicembre 2023 al 27 giugno 2024
- Stato passivo approvato LC 25/2023
- Deposito stato passivo LC 25/2023

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE e CONCORSUALE
IL TRIBUNALE
in linea dal 24 marzo 2025 fino al 23 marzo 2030
IL TRIBUNALE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Roberto Braccialini Presidente
dott. Pietro Spera Giudice
dott. Cristina Tabacchi Giudice Rel.
nel procedimento di Liquidazione Giudiziale n. r.g. 25/2023
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Vista la istanza di chiusura della procedura e il contestuale deposito di domanda di esdebitazione in data 7 marzo 2025
preso atto della ripartizione finale dell’attivo senza osservazioni;
letta la segnalazione del liquidatore sulle condizioni di esdebitazione
visto l’art. 282 CCI e rilevato che vi è segnalazione del Liquidatore, che sono decorsi tre anni dalla apertura della procedura e che non sussistono ragioni ostative ai sensi del 2 comma dell’art. 282 CCII
P.Q.M.
dichiara chiusa la liquidazione ed autorizza il pagamento del compenso liquidato ex art. 276, comma 2, CCI;
dichiara l’esdebitazione di SCICOLONE Patrizia, con conseguente inesigibilità nei confronti della stessa dei debiti concorsuali non soddisfatti
Manda il cancelliere:
- per la comunicazione al liquidatore;
- per la comunicazione al Pubblico Ministero;
- per l’iscrizione del presente provvedimento nel registro imprese;
- per l’inserimento nell’apposita area Web del Ministero della Giustizia per anni 5 in ragione del vincolo di cui all’art. 280. Comma 1, lett. d) Codice Crisi Impresa;
dispone che il liquidatore provveda a comunicare il presente provvedimento al debitore ed ai creditori, i quali potranno proporre reclamo avverso il presente atto ai sensi dell’art. 124 Codice Crisi Impresa.
Genova, 21/03/2025
Il Presidente
dott. Roberto Braccialini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
in linea fino al 25 giugno 2026
Sezione VII Fallimentare
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Andrea Balba Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione CONTROLLATA di:
PATRIZIA SCICOLONE CF SCCPRZ72M58D969X
Assistito dall’Avv.to Carlo Lodovico Fava
visto il ricorso con cui PATRIZIA SCICOLONE, CFSCCPRZ72M58D969X ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento- la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di PATRIZIA SCICOLONE, CF. SCCPRZ72M58D969X
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi
CONFERMA liquidatore il dott. Dante BENZI
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione l’attuale intero reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 6420,00 annui (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Genova e la trascriva sull’immobile di cui al ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15/06/2023
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Roberto Braccialini
Sent. n. 59/2023 pubbl. il 16/06/2023
Rep. n. 85/2023 del 16/06/2023

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 20 giugno 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Signor Giuseppe Porcile, nato a Genova il 4.9.1965, residente in Genova, Via Del Sole 4 C/uni, C.F. PRCGPP65P04D969C ed estesa anche al di lui coniuge, Sig.ra Anna Papacchioli, nata a La Spezia, il 17.8.1967 residente in Genova, Via Del Sole 4 C/uni, C.F. PPCNNA67M57E463O
Assistiti dall’ avv. Paola Pepe
Rilevato che, con ricorso depositato il 13.6.23 i suddetti ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
Giuseppe Porcile, nato a Genova il 4.9.1965, residente in Genova, Via Del Sole 4 C/uni, C.F. PRCGPP65P04D969C
E
Anna Papacchioli, nata a La Spezia, il 17.8.1967 residente in Genova, Via Del Sole 4 C/uni, C.F. PPCNNA67M57E463O,
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore l’avv. Elena Femia;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 2.100,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15/06/2023
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
procedura PU 46-1/2023 decreto apertura di concordato minore
relazione particolareggiata OCC procedura 16/2020
decreto di rigetto di omologazione di concordato minore in linea dal 5 dicembre 2023 al 4 giugno 2024

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Procedure Concorsuali
in linea fino al 8 giugno 2026
DECRETO DI APERTURA DI CONCORDATO MINORE
ART. 78 CCI
Il Giudice
visto il ricorso depositato da MICHELE DI NARO in data 11 aprile 2023, come integrato in data 11 maggio 2023
con cui è stata domandata l’apertura del procedimento di omologa di concordato minore;
vista la documentazione allegata;
sentito il proponente e l’OCC;
constatato che la domanda è corredata:
- dal piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazione dei redditi. Le dichiarazioni dei redditi i registri IVA concernenti i tre anni anteriori;
- dalla relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- dall’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e con indicazione delle somme dovute, rilevato che non vi sono creditori titolari di garanzie prestate da terzi per i quali sarebbe obbligatoria la formazione delle classi;
- dall’indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dalla documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e delle altre entrate proprie della famiglia con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;
- considerato che la relazione dell’OCC appare completa in quanto contiene:
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- l’indicazione degli atti impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché la valutazione della convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria;
- l’indicazione presunta dei costi della procedura;
- la percentuale, le modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori;
constatata, altresì, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 77 CCII rilevato che NON vi è richiesta del debitore per la nomina di Commissario né pare sussistere alcuna delle condizioni di cui all’art. 78 comma 2 bis CCII, considerato che pur essendo stata disposta la sospensione delle azioni individuali gli interessi delle parti appaiono sufficientemente tutelati
DICHIARA APERTA LA PROCEDURA CONCORDATARIA PRESENTATA DA MICHELE DI NARO
DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data pubblicata della proposta, del piano e del presente decreto nell’apposita sezione del sito internet del Ministero della Giustizia per il periodo di anni tre.
DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30
ASSEGNA ai creditori termine di gg 30 per far pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
- che dovranno comunicare all’OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedure, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
Vista l’istanza del debitore DISPONE che sino al momento in cui il decreto di omologa diventerà definitivo, non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né essere disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla domanda di concordato;
INVITA l’OCC a riferire al Giudice immediatamente l’esito delle votazioni
Genova, 24/05/2023
il Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi
Sent. n. 51/2023 pubbl. il 18/05/2023
Rep. n. 75/2023 del 18/05/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
in linea fino al 6 giugno 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
MAURIZIO BALDANI CF BLDMRZ62L29D969C
Assistito dall’VITTORIA ROMANIELLO
Rilevato che, con ricorso depositato il 17.5.23
MAURIZIO BALDANI, CFBLDMRZ62L29D969C ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MAURIZIO BALDANI, CF. BLDMRZ62L29D969C
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA/NOMINA liquidatore il dott./la dott.ssa Marjorie Lindao,
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.100,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18/05/2023
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
Sent. n. 53/2023 pubbl. il 22/05/2023
Rep. n. 77/2023 del 22/05/2023
liquidazione controllata Scarfò Laura (22/2023) Stato passivo creditori + rivendiche in linea fino al 29 maggio 2026
liquidazione controllata Scarfò Laura (22/2023) Stato passivo, creditori, richiesta proposta ammissione in linea dal 19 agosto 2024 al 18 febbraio 2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Fallimentare
in linea fino al 29 maggio 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Andrea Balba Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione CONTROLLATA di:
LAURA SCARFO’ CF SCRLRA66H66D969V
visto il ricorso con cui LAURA SCARFO’, CFSCRLRA66H66D969V ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento- la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Ritenuto opportuno, come espressamente richiesto e trattandosi di bene necessario per lo svolgimento della attività lavorativa, che venga ESCLUSO dalla liquidazione l’auto di proprietà della debitrice, autoveicolo targato EZ706CH
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di LAURA SCARFO’, CF. SCRLRA66H66D969V
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi
CONFERMA/NOMINA liquidatore la dott.ssa Simonetta Pesce
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.700,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, nonché l’autoveicolo targato EZ706CH
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Genova e la trascriva al PRA in relazione al veicolo diverso da quello escluso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- - provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- -provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19/05/2023
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
Sent. n. 40/2023 pubbl. il 02/05/2023
Rep. n. 59/2023 del 02/05/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
in linea fino al 18 maggio 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
Dott. Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della liquidazione controllata di:
MONIA MODARELLI CF MDRMNO76A71D969B
Visto il ricorso con cui MONIA MODARELLI, CFMDRMNO76A71D969B ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dell’assenza di beni liquidabili, dell’assenza di quota di reddito disponibile e della finanza esterna resa disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte, che si caratterizzano per un ammontare residuo superiore a 150.000,00 euro;
considerato infatti che non vi sono beni mobili o immobili fruttuosamente liquidabili, che la sig.ra Modarelli non ha alcuna fonte di reddito propria e che le uniche entrate sono costituite dal versamento, da parte dell’ex coniuge, di quanto stabilito per il mantenimento della figlia Eleonora Onnis (euro 300,00) e dallo stipendio dell’attuale marito sig. Caputo Corrado (di euro 3.045,63), per un totale di euro 3.345,63 appena sufficienti al mantenimento della famiglia (cfr. prospetto entrate-uscite mensili pag. 7 ric. e pag. 17 relaz. particolareggiata) e quindi escluse dalla liquidazione ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che, a fronte dell’assenza di quote di reddito apprensibili, la ricorrente ha messo a disposizione, quale finanza esterna, la somma di Euro 10.000,00 da versare in quattro rate di cui l’ultima entro il 31.12.2023;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MONIA MODARELLI, CF. MDRMNO76A71D969B
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Monteleone;
NOMINA liquidatore l’avv. Stefano Roncallo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente
sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che risulti escluso dalla liquidazione il reddito di parte ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 3.345,63 mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore l’eventuale reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Genova e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini
- della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27/04/2023
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
Stato passivo esecutivo PU 19 - 2023 Belvedere Teresa in linea dal 23 ottobre 2023 al 22 aprile 2024
Sent. n. 48/2023 pubbl. il 12/05/2023
Rep. n. 70/2023 del 12/05/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
in linea fino al 18 maggio 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Andrea Balba Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione CONTROLLATA di:
TERESA BELVEDERE CF BLVTRS66S60D969B
Assistito dall’Avv.to SIMONA POMETTO
visto il ricorso con cui TERESA BELVEDERE, CFBLVTRS66S60D969B ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di TERESA BELVEDERE, CF. BLVTRS66S60D969B
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi
CONFERMA liquidatore il dott. Martino Orsini
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.350,00 mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, come proposto dalla ricorrente, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Genova (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al
- passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 08/05/2023
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
Stato passivo definitivo L.C. 20-2023 in linea dal 3 novembre 2023 al 2 maggio 2024
Sent. n. 49/2023 pubbl. il 12/05/2023
Rep. n. 71/2023 del 12/05/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
in linea fino al 18 maggio 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Andrea Balba Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Gemma Patricia Deri Volpati CF DRVGMP61B67Z601W
Rilevato che, con ricorso depositato il 8.5.2023
Gemma Patricia Deri Volpati, CFDRVGMP61B67Z601W ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte, che si caratterizzano per un ammontare residuo di debiti superiore a 100.000,00 euro;
considerato infatti che non vi sono beni mobili o immobili fruttuosamente liquidabili (a parte un residuo di conto corrente presso il Monte dei Paschi di Siena di € 374,82), che la sig.ra Deri Volpati Gemma Patricia ha come unica fonte di reddito il proprio stipendio mensile di € 1.170,00 a fronte di spese di mantenimento della famiglia per € 1.000,00 mensili (cfr. prospetto entrate-uscite mensili pagg. 4-5 ric. e pagg. 4-5 relaz. particolareggiata) e quindi escluse, nei limiti di € 1.000,00 mensili, dalla liquidazione ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che la ricorrente ha messo a disposizione la somma di Euro 170,00 mensili da attingere dallo stipendio mensile quale quota eccedente le spese di sostentamento a decorrere dall’apertura della procedura di liquidazione controllata e per n. 36 rate totali;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Gemma Patricia Deri Volpati, CF. DRVGMP61B67Z601W
NOMINA Giudice Delegato il dott. Chiara Monteleone;
NOMINA liquidatore il dott. MARCO ABBONDANZA;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.000,00
mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Genova e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui
- all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 11/05/2023
il Giudice Relatore
Chiara Monteleone
il Presidente
Roberto Braccialini
Sent. n. 41/2023 pubbl. il 02/05/2023
Rep. n. 60/2023 del 02/05/2023
procedura PU 47-1/2022
Stato passivo liquidazione 18/2023 in linea dall'11 marzo 2024 al 10 settembre 2024

Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in linea fino al 18 maggio 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel.
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione CONTROLLATA di:
LUCIDO GAETANO CF LCDGTN75E20G273B
CALANDRA GRAZIA CF CLNGRZ75S62G273P
Assistiti dall’Avv.to PAOLO OCCHIPINTI
Vista la Relazione deposita dall’OCC nella procedura inizialmente proposta per l’omologa di piano del consumatore;
rilevato che il Dott. Vigo, ancor prima dell’intervenuta omologa, ha sottolineato essere venuti meno alcuni requisiti per la fattibilità del piano ( in particolare il finanziamento di euro 10.000,00 proveniente dalla Fondazione Antiusura) e i debitori hanno sottoscritto domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata
che la situazione di fatto, nella quale si prevede unicamente la liquidazione di tutti i beni, compreso l’immobile ipotecato già sottoposto a procedura esecutiva, e l’eventuale
versamento della somma di euro 270,00 mensili per il soddisfacimento dei creditori, pare più convenientemente da trattarsi in una procedura liquidatoria;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza, anche tenuto conto delle comunicazioni già fatte ai creditori con l’apertura del procedimento di piano di ristrutturazione
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché i debitori sono residenti /ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento- la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell’art. 268, comma 4 lettera b), CCII, può tenersi conto di quanto attestato nella relazione dell’OCC che ha indicato in euro 2.130,00 mensili il fabbisogno famigliare;
che sarà il Liquidatore a valutare e chiedere l’eventuale utilizzo dell’auto immatricolata nel 2002
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di GAETANO LUCIDO, CF. LCDGTN75E20G273B e CALANDRA GRAZIA CF CLNGRZ75S62G273P
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi
CONFERMA/NOMINA liquidatore il dott. Fabrizio Vigo
ORDINA ai debitori il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che risultino esclusi dalla liquidazione i redditi dei ricorrenti sino alla concorrenza dell’importo di euro 2.130,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per tutta la durata della procedura (il Tribunale provvederà a chiedere la cancellazione con il decreto di chiusura della procedura) e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso, SALVA ISTANZA per escluderli dalla liquidazione (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
- Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30/03/2023
il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
il Presidente
Dott. Roberto Braccialini
Sent. n. 32/2023 pubbl. il 14/04/2023
Rep. n. 49/2023 del 14/04/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
in linea fino al 2 maggio 2026
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Mirko Parentini giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
RAFFAELE GENTILE CF GNTFRL64L13D969J assistito dall’SIMONA POMETTO
Rilevato che, con ricorso depositato il 12.4.23, RAFFAELE GENTILE, CFGNTFRL64L13D969J ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini indicati in ricorso, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di RAFFAELE GENTILE, CF. GNTFRL64L13D969J
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA/NOMINA liquidatore il dott. Rodolfo Gillana;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 800,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13/04/2023
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
decreto apertura procedura omologazione concordato minore Romolo Marzi
schema riepilogativo della proposta di concordato minore presentata da Romolo Marzi
relazione particolareggiata ex art. 76 c. 2 D. Lgs 14/2019 Romolo Marzi

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedura di omologazione Concordato Minore
(art. 78.1 CCI)
in linea fino al 2 maggio 2026
decreto apertura procedura omologazione concordato minore Romolo Marzi
Sent. n. 34/2023 pubbl. il 21/04/2023
Rep. n. 53/2023 del 21/04/2023
stato passivo esecutivo LC 15/2023 in linea dal 25 ottobre 2023 al 24 aprile 2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
in linea fino al 2 maggio 2026
Liquidazione controllata R.G. N. 40 / 2023 R.G
in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. ROBERTO BRACCIALINI Presidente
Dott. ANDREA BALBA Giudice
Dott. MIRKO PARENTINI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
SILVANO CORRIDORI, CF CRRSVN57B24E202M
Assistito dall’Avv. FABRIZIO GIUSTI e SIMONA POMETTO
Professionista designato a gestore della crisi: dr. EUGENIO CHIARABINI
Rilevato che la parte:
SILVANO CORRIDORI, con C.F. CRRSVN57B24E202M
ha chiesto, con ricorso depositato ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Rilevato, in particolare, che nella relazione esplicativa chiesta ai sensi della Disposizione Organizzativa n. 4 del 3.4 u.s., l’OCC ha così riassunto i passaggi salienti della procedura:
1. CONSISTENZA TOTALE E ANALITICA DELL’INDEBITAMENTO
Debiti verso agenzia entrate riscossione per euro 399425 per imposte sanzioni interessi e aggi con privilegio ex art. 2752 c. 3
Debiti verso Findomestic ora ceduto a A-zeta S.r.l. per euro 6.067, credito chirografario.
2. CONFRONTO ENTRATE/USCITE ATTUALI SU BASE MENSILE E ANNUA
Reddito netto euro 2.123 euro 25.476
Pensione Inail euro 200 euro 2.400
Assegno alla figlia euro 800 euro 9.400
Contributo utilizzo stanze e utenze euro 300 euro 3.600
Spese mediche euro 50 euro 600
Spese per alimentazione, vestiario,
mobilità, igiene personale euro 800 euro 9.600
Telefonia euro 15 euro 180
Imprevisti euro 35 euro 420
Totale destinabile alla procedura euro 323 euro 3.876
Il sig. Corridori comunica che dal 1/7/2023 dovrebbe maturare il diritto alla pensione con conseguente riduzione del reddito netto, in ogni caso ritiene che sarà in grado di mantenere l’impegno di versamento pari a euro 300 per la procedura.
La figlia del sig. Corridori Silvano, di nome Ruth, ha ricevuto gli 800 euro come contributo di mantenimento già in seguito al verbale di separazione fra i genitori del 1/12/2007 allegato 11 agli atti. La figlia attualmente non lavora e sta seguendo degli stage. Risulta nella busta paga del sig. Corridori Silvano il pignoramento per alimenti da parte di Corridori Ruth per debiti pregressi in quanto nel periodo Covid furono sospesi i versamenti per assenza di reddito. Il pignoramento risulta scadente il 31/12/23 per poi cessare i versamenti di mantenimento nella speranza che la figlia diventi economicamente autosufficiente.
3. CAUSE DELL’INDEBITAMENTO
Il debitore dal 1985 al 2004 aveva un’attività artigianale di carpenteria che lavorava con contratti di subappalto e aveva un organico n. 15 unità lavorative. Il fallimento delle aziende subappaltanti senza ottenere ristoro dalle ammissioni allo stato passivo, non hanno permesso di recuperare al debitore neanche parte del proprio credito. Nel 2004 il debitore ha deciso di cessare l’attività, provvedendo a vendere il capannone dove esercitava l’attività artigianale, al fine di liquidare tutti i 15 dipendenti e per sanare le posizioni con i fornitori. Successivamente il debitore ha sempre lavorato come dipendente presso diverse aziende finche’ nel 2019 è stato assunto a tempo indeterminato dalla ditta Danna Marina con la qualifica di carpentiere.
4. VERIFICA ASSENZA RAGIONI OSTATIVE OGGETTIVE O SOGGETTIVE
Il sig. Corridori Silvano risulta versare in stato di sovra indebitamento. Ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera c) del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza il sovra indebitamento è da intendersi “Io stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore omissis”, intendendo per crisi “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza”, che si manifesta “con inadempimenti ed altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come nel caso de quo;
Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV capo Il e dal Titolo V capo IX;
Non ha beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per esdebitazione, di cui all’art. 279 C.C.I.I.;
Non ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.
Il debitore non ha posto in essere atti di disposizione patrimoniale negli ultimi cinque anni.
Il ricorrente ha fatto pervenire allo scrivente professionista esauriente documentazione, che permette di illustrare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, come richiesto dall’art. 269 C.C.I.I. Nel caso in esame sussiste una sostanziale esaustività, attendibilità e veridicità della documentazione prodotta per cui la procedura di liquidazione controllata risulta da prediligere al fine del soddisfacimento dell’unico creditore secondo i criteri di prelazione stabiliti dalla legge.
5. PATRIMONIO LIQUIDABILE
Il sig. Corridori non possiede beni immobili, è proprietario dell’unico bene mobile registrato consistente in un motociclo YAMAHA targato CM54306, immatricolato in data 13.07,2005, oggetto di fermo amministrativo su istanza di Equitalia Polis S.p.a. per oltre euro 545.000,00 e altresì oggetto di perdita di possesso. Ha un’unica carta di credito Postepay Evolution n. 5333171073391308 presso Posteitaliane Spa. Non ha rilasciato garanzie e/o fidejussioni a favore di terzi. Il nucleo familiare è composto solo dal ricorrente. Tenuto conto che l’unico reddito è rappresentato dalla retribuzione mensile derivante dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di carpentiere presso la ditta Danna Marina, con sede in Vado Ligure (SV), la quale risulta pari ad euro 2.123,00 mensili oltre ad una pensione di invalidità INAIL pari ad euro 200,00.
6. QUOTA INTANGIBILE PER BISOGNI E MANTENIMENTO FAMIGLIA
Si rimanda al punto 3 dove è stato indicato il reddito attuale mensile e le spese
7. GRADUAZIONE DEBITI
Debiti verso agenzia entrate riscossione per euro 399425 per imposte sanzioni interessi e aggi con privilegio ex art. 2752 c. 3.
Debiti verso Findomestic ora ceduto a A-zeta S.r.l. per euro 6.067, credito chirografario.
8. COSTI DELLA PROCEDURA E RELATIVA GRADUAZIONE
Alla posizione debitoria sopra indicata si aggiunge il compenso del professionista che lo assiste e rappresenta, quale legale nella procedura di composizione della crisi, e il compenso del Professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC nella presente procedura, pari rispettivamente ad euro 500,00 oltre accessori di legge (C.N.P. 4%) e IVA (22%) per un totale di 634.40 euro, euro 1.200,00 oltre accessori C.P. ed Iva per un totale di euro 1.522,56. Oltre ai predetti crediti si sommano anche le spese per la registrazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata (imposta di registro pari ad euro 200,00 e diritti di gestione al momento non quantificabili).
9. PREVEDIBILE PERCENTUALE DI TACITAZIONE PER I CREDITORI
Si prevede il soddisfacimento dell’unico creditore Agenzia entrate riscossione in misura pari al 3% circa che avverrà sulla base di un piano di riparto, predisposto dal Liquidatore dopo il deposito del programma di liquidazione, e la definitiva formazione dello stato passivo.
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
Rilevato che in sede di redazione del programma liquidatorio e deposito dello stato passivo il professionista OCC si atterrà alle seguenti direttive: 1) tenendo conto di quanto emerso all’udienza di audizione, verificherà se e fino a quando spetti il contributo di mantenimento per la figlia del ricorrente; ove ne vengano meno i presupposti, in futuro, eserciterà le azioni necessarie a far
interrompere l’erogazione; 2) nello stato passivo della procedura, inserirà i crediti professionali dei consulenti advisor non tra le prededuzioni, ma con il privilegio spettante ex art. 2751 bis n. 2 c.c. Ed infatti – premesso che il CCI neppure contempla tale genere di assistenza per le procedure di sovraindebitamento - la prededuzione per l’assistenza alla predisposizione del ricorso per sovraindebitamento non è contemplata dall’art. 6 CCI, regola che presenta carattere di eccezionalità non estensibile ai casi analoghi per la deroga che comporta ai generali criteri di graduazione dei crediti. Inoltre, la previsione di prededuzione per i crediti sorti in funzione della liquidazione, prevista dall’art. 277.2 CCI e invocata dai consulenti del ricorrente, si riferisce in realtà ad attività successive, e non anteriori rispetto all’apertura della procedura, come nella specie: la rubrica della norma è infatti “277. Creditori posteriori”.
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di SILVANO CORRIDORI, CF. CRRSVN57B24E202M
NOMINA Giudice Delegato il Presidente relatore;
CONFERMA/NOMINA liquidatore il dott. Eugenio CHIARABINI;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 2.000,00 mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca i compensi degli advisor tra i crediti professionali con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero per la durata di 3 anni e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando
anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti di vendita ogni anno;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio
In data 13/04/2023
il Presidente est.
Dr. Roberto Braccialini
Sent. n. 29/2023 pubbl. il 03/04/2023
Rep. n. 44/2023 del 03/04/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Tribunale Concorsuale
SENTENZA
Omologazione Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore (art. 70.7 CCI)
Il Tribunale Concorsuale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Roberto BRACCIALINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA avente ad oggetto l’omologazione del piano di ristrutturazione presentato da:
sig. GIOVANNI MARIO BARNI, CFBRNGNN54M29D969D
Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
Visto il provvedimento ex art. 70.1 CCI con cui la proposta ed il piano, ritenuti ammissibili:
- sono stati pubblicati sul sito web del Tribunale/del Ministero della Giustizia;
- sono stati comunicati a mezzo pec dall’OCC a tutti i creditori;
Rilevato che, dal ricorso introduttivo e dalla relazione OCC, si apprende quanto segue.
Il Sig. Giovanni Mario Barni, persona fisica che non svolge attività imprenditoriale, è percettore di pensione, unica fonte di guadagno per il nucleo familiare, per un importo di circa 29.778,00 euro annuali ovvero 1.966,91 euro netti mensili; su tale importo grava, però, una trattenuta del quinto per finanziamenti bancari e, pertanto, l’importo netto è mensile effettivamente percepito è di 1.450,00 euro circa.
Oltre l’entrata pensionistica, il Barni risulta essere comproprietario, insieme alla moglie, dell’immobile sito in Genova, Via Giuseppe Bertuccioni 22/5 B, il cui valore secondo un perizia immobiliare ammonta ad euro 75.000/85.000 e altresì proprietario di un’autovettura Lancia Y immatricolata nel 2002 e demolita il 15.11.2022e di un motociclo immatricolato nel 2010, il cui valore è inferiore alle spese di traspsorto altrimenti necessarie. Risulta, ancora, intestatario del CC 562580 c/o Banca Carige con saldo al 30.6.22 di euro 7,01.
A causa di gravosi oneri finanziari familiare, dovuti alle gravi condizioni di salute del Barni e della moglie che hanno imposto considerevoli spese mediche, il ricorrente si è trovato costretto a far ricorso ad un eccessivo accesso al credito, che ha causato la pesante esposizione debitoria verificata dall’OCC.
In particolare, nel 2014 il ricorrente ha acceso la prima cessione del quinto con Deutsche Bank, estinto nel 2018 con rinnovo del credito mediante ulteriore cessione.
Nel 2017 si è trovato costretto ad accendere un ulteriore finanziamento con Findomestic per un importo di euro 84.960,00 con rata mensile di 708,00 euro. Tra il 2018 ed il 2019 ha chiesto altro finanziamento a Fiditalia e Findomestic per estinguere il debito risalente al 2017 contratto con Findomestic.
Nel 2020 Findomestic ha acquisito parte dei crediti precedenti portando tutto ad un unico finanziamento di euro 100.080,00 con una rata mensile di euro 834,00.
L’insostenibile rata mensile ha costretto il Barni a rivolgersi a Compass S.p.a. per ottenere un ulteriore finanziamento di euro 9.840,00 e a Deutsche Bank di euro 43.680,00 con rata mensile di euro 364,00.
Nonostante l’impegno profuso nell’onorare gli impegni assunti, il Barni si è trovato a dover sostenere importi mensili fino ad euro 1.708,00 a fronte di una pensione di anzianità di 1.843,67 euro circa, comportando per il ricorrente un’incapacità a far fronte agli impegni economici assunti.
L’ammontare complessivo del debito, nella prima relazione dell’OCC del 10.11.22, era di euro 144.945,96; lo stesso OCC con nota integrativa del 20.2.23, specifica, però, che a seguito delle osservazioni presentate dai creditori il debito del richiedente va rideterminato con alcune riduzioni ed assomma al momento ad euro 125.357,25 (seguito relazione 19.3.2023).
In riferimento al constatato sovraindebitamento, l’OCC precisa che non ricorrono ragioni ostative dal momento che l’istante non è soggetto a procedure concorsuali ex art 1 R.D. 267/42 poiché persona fisica che non svolge attività imprenditoriale; che sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall’art. 7.2 L.3/2012 come modificata agli artt. 67 e ss. CCII, in quanto il debitore non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla procedura di sovraindebitamento ovvero ad accordo di composizione della crisi; non ha subito provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis CCII; ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
Le spese mensili necessarie al sostentamento del Sig. Barni e della propria famiglia ammontano, come da relazione OCC, ad euro 1.252,50.
Tenuto conto di tali esigenze, il ricorrente propone il seguente piano di ristrutturazione dei debiti comportante:
- La possibilità di tenere ferma la proprietà dell’immobile di proprietà poiché, essendo il ricorrente comproprietario al 50% con la moglie, la vendita concorsuale non frutterebbe un importo superiore alla sommatoria dei canoni di locazione da corrispondere per procurarsi la disponibilità di altro alloggio;
- Il soddisfacimento delle spese in prededuzione e parziale dei creditori chirografari, verrebbero soddisfatti mettendo a disposizione la somma mensile di euro 700 per 5 anni per importo totale di euro 42.000 che andrebbe a soddisfare circa il 26% dell’ammontare totale dell’esposizione debitoria.
Ciò posto, lo scrivente rileva che la proposta di ristrutturazione del debito consumeristico è omologabile in quanto non ricorrono ragioni ostative di ordine obiettivo o soggettivo e il sovraindebitamento non è riferibile a malaccorta gestione patrimoniale, ma legato a evenienze negative di tipo sanitario del nucleo famigliare.
Le perplessità palesate all’udienza fissata in ordine al regime di graduazione dei compensi per l’advisor risultano superate dalle nuove determinazioni di quest’ultimo e, riguardo al problema della mancata messa a disposizione della quota immobiliare di proprietà, si rileva che i creditori non hanno sottoposto osservazioni di segno negativo: evidentemente concordando con la prospettazione del Barni, secondo cui la vendita in questione – soggetta all’alea delle aste pubbliche – avrebbe determinato una minore disponibilità di risorse finanziarie messe subito a disposizione dei creditori stessi. Uguale determinazione risulta assunta in relazione al motociclo immatricolato nel lontano 2010 rispetto alle spese di trasporto prevedibili nel quinquennio.
Considerato che sono state presentate osservazioni da Compass Spa e Deutsche Bank sull’esatta consistenza dei rispettivi crediti, cui l’OCC ha pertinentemente replicato con nota 20.2.23, da intendersi qui richiamata;
Confermato il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano presentato e ritenuta, anche sulla base della relazione dell’OCC come da ultimo integrata, la fattibilità del piano stesso;
P.Q.M.
visto l’art. 70.7 CCII
Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti depositato da GIOVANNI MARIO BARNI, CF. BRNGNN54M29D969D
Dispone che l’OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia per tutta la durata della procedura. Il Tribunale, con il decreto che dichiarerà eseguito il piano, ordinerà la cancellazione della pubblicazione.
Manda all’OCC di effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano.
Dichiara chiusa la procedura.
Visto l’art. 71 CCII
- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato comprese le vendite e le cessioni di quanto previsto dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati e, comunque, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC;
- dispone che l’OCC vigili sull’esatto adempimento del piano rivolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emergere, sottoponendole al Giudice quando necessario;
- dispone che l’OCC ogni sei mesi relazioni l’Ufficio sullo stato di esecuzione e che, terminata tale fase, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.
Così deciso in Genova, 3 aprile 2023
Il Giudice
Dr. Roberto Braccialini
R.G. n.85 -1 /2022 PROC. UN
Ist. n. 3 dep. 20/03/2023
Sent. n. 28/2023 pubbl. il 28/03/2023
Rep. n. 43/2023 del 28/03/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO FALLIMENTARE
in linea fino al 31 marzo 2027
In persona del Giudice, Dott.ssa Cristina Tabacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura ex artt. 67 e seg.ti CCII n. 85-1/2022 ruolo procedimento unitario proposta da Jimenez Cevallos Roxana Paola, nata a Guayaquil (Equador) il 16/4/1987, C.F. JMNRNP87D56Z605D, residente in Genova, Via G. Pisoni 31 rappresentata e difesa dall’ Avv. Paola PEPE del Foro di Genova;
- RICORRENTE-
OGGETTO: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In data 09.12.2022 la ricorrente sopra indicata ha provveduto a proporre istanza per l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. D. Lgs. 14/2019, allegando relazione del professionista nominato quale OCC, dott.ssa Nadia Boschini e domandando al Tribunale di Genova l’omologa del piano dalla stessa proposto.
Con decreto emesso in data 02.01.2023 il giudice, verificata l’ammissibilità della proposta e del piano, provvedeva in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 70 del d.lgs. 14/2019 e disponeva, in particolare che, nei venti giorni successivi alla comunicazione del proposto ricorso, ogni creditore potesse presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC, e che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell’art. 70 del d.lgs. 14/2019, il professionista OCC, sentito il debitore, riferisse al giudice, mediante relazione scritta, proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie, trasmettendo le eventuali osservazioni pervenute dai creditori secondo le modalità di cui al citato comma 3 dell’art. 70.
In ottemperanza alle disposizioni impartite, in data 08.02.2023, il professionista OCC, depositava la propria relazione aggiornata, nella quale riferiva sulle osservazioni giunte da parte di Agenzia Entrate e Riscossione e del Comune di Genova, in parte accolte, nonché indicava alcune modifiche che si erano rese necessarie a seguito dell’emersione di un nuovo credito (da sentenza, pronunciata poco prima del deposito della domanda) e del pagamento di alcune rate per il prelievo della cessione del quinto, non ancora sospeso.
Il procedimento, trattato esclusivamente in forma cartolare, in ottemperanza al tenore letterale dell’art.70 del d.lgs. citato, giunge alla odierna decisione.
2.1. Tanto premesso, il ricorso proposto merita accoglimento, alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.
Sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi per l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, si osserva, innanzitutto, quanto segue.
La ricorrente può essere definita consumatore ai sensi dell’art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che ha sempre lavorato quale dipendente e deriva il proprio stato di crisi dall’improvvisa separazione con la quale è venuto meno il contributo del coniuge ( ad eccezione del mantenimento di un figlio, versato peraltro in modo discontinuo), rimanendo a carico esclusivo della istante anche il mantenimento di un figlio nato da precedente relazione, il cui padre è irreperibile. Rientra pertanto nella nozione di consumatore già delineata dalla Suprema Corte ancor prima dell’entrata in vigore del Codice della Crisi, (vedi pronuncia Cass. 1869/2016 che aveva posto l’attenzione sulla omogeneità del comparto debitorio, facendo rientrare nella relativa nozione “il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato nè imprenditore nè professionista” ovvero “chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero con chi lo sia tuttora ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività”.
Quanto alla origine dei debiti della ricorrente si legge nella Relazione:
Tanto ricostruita l’origine dei debiti contratti dalla ricorrente, nulla quaestio in merito alla possibilità di ricondurlo alla qualifica di consumatore, posto che i debiti risultano essere stati contratti, pacificamente, per scopi estranei alla attività professionale svolta.
2.2. La ricorrente non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risulta essere stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né risulta avere beneficiato della esdebitazione per due volte ovvero non risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell’art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019.
La disposizione da ultimo citata rispecchia fedelmente la previsione di cui al precedente art. 7 della L. 3/2012, come modificato, il quale prevedeva al secondo comma, alla lett. d) ter che, “limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Più in particolare, si osserva come il ricorso del consumatore a detta procedura debba trovare la sua giustificazione, dal punto di vista dell’elemento oggettivo, nella sussistenza di esigenze particolarmente meritevoli di tutela giuridica; mentre, dal punto di vista dell’elemento soggettivo, il ricorso deve essere fondato sulla diligenza del debitore, al momento dell’assunzione delle obbligazioni, nel valutare la sussistenza della ragionevole prospettiva di poterle adempiere in quanto proporzionate alle proprie capacità economiche.
Sul punto, si richiama l’art. 124 bis del T.U.B., in combinato con l’art. 283 CCI, in base al quale l’OCC nella sua relazione deve indicare se il soggetto finanziatore “abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”; tale disposizione impone una valutazione ex ante che deve essere posta in essere dal finanziatore prima della concessione del finanziamento.
In tale prospettiva, si ritiene come la valutazione del merito creditizio che devono aver necessariamente condotto gli istituti di credito ai fini concessione dei finanziamenti conclusi dalla ricorrente, possa assurgere da elemento idoneo a rafforzare il giudizio da parte del giudice in ordine alla meritevolezza della debitrice, che all’epoca in cui sorsero i finanziamenti fu valutata quale soggetto affidabile e ciò esclude che vi sia stato ricorso al credito non proporzionato alle capacità economiche della stessa.
Al contempo, dall’esame degli atti risulta come la sopravvenuta impossibilità di fare fronte agli impegni contratti sia legata alla mancanza di entrate sufficienti a fare fronte ad un normale tenore di vita in ragione della contrazione dei redditi, così come non risulta che la debitrice abbia compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni.
La ricorrente giustifica lo stato di insolvenza e lo stato di sovraindebitamento con la necessità di dover preliminarmente garantire a se stessa ed ai propri figli la sopravvivenza, ciò che ha fatto con le poche risorse a disposizione, essendo in effetti riuscita a contenere i propri debiti esclusivamente a quelli evidenziati in ricorso.
2.3. La ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza relativi a debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione del professionista nominato Dott.ssa Boschini; la stessa infatti, ai sensi dell’art. 2 lettera b) del d.lgs. citato, non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, per quanto chiarito in ricorso.
Nel caso di specie la situazione di indebitamento in cui versa oggi la ricorrente - risultato di un escalation di situazioni avverse ed indipendenti dalla sua volontà - è descritta come segue:
2.4. Non risultano posti in essere atti dispositivi del patrimonio nell’ultimo quinquennio, né sussistono atti impugnati dai creditori ovvero in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.
3. Il piano proposto prevede che la debitrice metta a disposizione dei creditori la somma complessiva di Euro 20.792,00, in larga misura provenienti da quota parte dello stipendio, trattenuta la somma di euro 900,00 per le esigenze di mantenimento.
Con tale importo complessivo dovranno intendersi definitivamente soddisfatti e saldati i seguenti
crediti nei termini di pagamento e secondo le modalità sotto precisate:
a) pagamento integrale dei crediti prededuttivi, seppure in acconto per quanto riguarda il compenso dell’OCC
b) pagamento parziale in ragione del 13% del dovuto a saldo degli altri crediti.
4. Il piano proposto è fattibile, come attestato dal professionista nominato.
Circa la convenienza del proposto piano rispetto alla alternativa liquidatoria, si legge nella relazione finale della dott.ssa Boschini che non vi sarebbero beni da liquidare stante che la debitrice non possiede immobili. Quanto ai mobili le somme di un piccolo deposito bancario vengono svincolate e messe a disposizione dei creditori. La debitrice utilizza una autovettura del 2015 intestata però all’ex marito, di cui potrebbe comunque ottenere l’uso in quanto le è necessaria per gli spostamenti lavorativi.
Infine l’attuale compagno offre una garanzia per l’adempimento del piano che non sussisterebbe in caso di alternativa liquidatoria.
Il sacrificio richiesto ai creditori risulta conforme alla finalità della legge sul sovraindebitamento, finalità che consiste nel permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli nell’alveo dell’economia palese, senza il rischio di cadere nell’usura.
La durata del piano è contenuta nei quattro anni, misura che pare congrua anche alla luce di quanto chiarito dal professionista nominato in luogo di OCC.
La stessa ha infatti evidenziato come la ricorrente, non avendo altre disponibilità economiche se non quelle enunciate nel piano, non può che offrire ai creditori, quale unica garanzia, un effettivo equilibrio tra entrate ed uscite per la durata prevista, al netto delle esigenze minime di vita per il sostentamento suo e dei figli.
5. Ricorrono, in conclusione, le condizioni previste dalla legge per l’omologazione del piano
P.Q.M.
OMOLOGA
il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell’art. 67 CCII, dalla ricorrente JIMENEZ CEVALLOS Roxana Paola con l’assistenza del professionista nominato quale OCC, Dott.ssa Nadia Boschini;
DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
DISPONE il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
DISPONE che il gestore della Crisi comunichi a mezzo PEC la omologazione del presente piano del consumatore alla Banca d’Italia affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale
Rischi ed a tutti i creditori;
DISPONE che il Professionista inserisca la presente sentenza sul sito internet del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
AFFIDA al professionista nominato in luogo dell'organismo di composizione della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell’art. 71 CCII ;
DISPONE che il professionista nominato in luogo di OCC, ai sensi del combinato disposto dell’art. 70 primo ed ottavo comma del CCII, provveda a comunicare la presente sentenza, entro trenta giorni, a tutti i creditori;
DICHIARA la chiusura della presente procedura.
Si comunichi.
Genova, 24/03/2023
IL GIUDICE
Dott.ssa C. Tabacchi
Sent. n. 26/2023 pubbl. il 24/03/2023
Rep. n. 41/2023 del 24/03/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
in linea fino al 27 marzo 2027
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
ROBERTO MAURO CF MRARRT60A16D969H
Assistito dall’ OCC dott. Paolo Pesce
Rilevato che, con ricorso depositato il 20.3.23
ROBERTO MAURO, CFMRARRT60A16D969H ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ROBERTO MAURO, CF. MRARRT60A16D969H
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA/NOMINA liquidatore il dott. Pesce Paolo;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.100,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato (valuti attentamente le azioni recuperatorie esperibili avverso gli atti di acquiescenza alle volontà testamentarie del padre del ricorrente);
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20/03/2023
il Giudice Relatore
Andrea Balba
il Presidente
Roberto Braccialini
ALESSANDRA CANEPA
Sent. n. 129/2023 pubbl. il 13/10/2023 Omologa del piano ritrutturazione dei debiti
in linea fino al 17 gennaio 2024
- decreto di apertura del procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore P.U.142-1-2023
- proposta e piano

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO FALLIMENTARE
in linea fino al 16 ottobre 2026
Sent. n. 129/2023 Omologa del piano ritrutturazione dei debiti