Decreti e sentenze crisi impresa


apertura della liquidazione controllata L.C. 10/2024
Sent. n. 18/2024 pubbl. il 18/04/2024
Rep. n. 400067/2024 del 18/04/2024

 

 

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara


 

in linea fino al 23 aprile 2025

Il Tribunale Ordinario di Ferrara, composto dai magistrati
Dott. Stefano Giusberti -Presidente
Dott. Anna Ghedini - Giudice rel. ed est.
Dott. Costanza Perri - Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario 21/2024 r.g. P.U.promosso su istanza del debitore PAROLINI ANDREA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata da PAROLINI ANDREA;
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell’art. 27 comma 3 lett. b) CCI, atteso che il debitore ha residenza nel circondario dell’ Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina dettata in tema di sovraindebitamento ex artt. 1, 2 lett. c) e 268 CCI;
ritenuto che PAROLINI ANDREA versi effettivamente in stato di sovraindebitamento attese le risultanze del ricorso e della allegata relazione del Gestore della Crisi nominato dall’OCC;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
letto, quanto alla nomina del Liquidatore, il disposto ex art. 270 comma 2 lett. b);
visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 e 270 CCI,

dichiara

l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di PAROLINI ANDREA, CF PRLNDR67D15D548N, con domicilio in COMACCHIO FERRARA;

nomina

la dott.ssa Anna Ghedini Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatore il dott. Luciano MAuro con studio in Ferrara;

ordina

a PAROLINI ANDREA ordina al debitore, laddove imprenditore commerciale, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica
certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCI;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

l’inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero di Giustizia per la durata di anni uno; ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. Questi ultimi due adempimenti a carico del Liquidatore.

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.
Così deciso in nella camera di consiglio del 16/04/2024

Il Giudice estensore
Anna Ghedini

Il Presidente
Stefano Giusberti



apertura della liquidazione controllata 14/2024

Sent. n. 54/2024 pubbl. il 17/04/2024
Rep. n. 66/2024 del 17/04/2024

 

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Settima sezione civile


 

in linea fino al 21 aprile 2027

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice rel
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione controllata di:

GDH S.r.l. in liquidazione, con sede in Genova, via di Brera 2/23, CAP 16121, Partita IVA 02153670993

rilevato:

  • che, con ricorso depositato il 10/4/2024, il legale rappresentante della GDH S.r.l. in liquidazione ha chiesto, ai sensi degli artt. 66 e 268/1 CCII, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i loro beni;
  • che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65/2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice e in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
  • che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;

ritenuto:

  • che sussista la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27/2 e 3 CCII, poiché la parte ricorrente ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
  • che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCII;
  • quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, che sia completa la documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
  • che la relazione dell’OCC allegata all’istanza sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269/2 CCII;
  • che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell’art. 2/1 lett. c) CCII, poiché il loro patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
  • che pertanto, anche alla luce dell’attivo realizzabile possano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
  • che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCII, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
  • che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270/2 lett. c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
  • che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270/5 e 150 CCII;
  • che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCII, mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751 bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCII

  • dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di GDH S.r.l. in liquidazione, con sede in Genova, via di Brera 2/23, CAP 16121, Partita IVA 02153670993;
  • nomina Giudice Delegato il Dott. Pietro SPERA;
  • conferma liquidatore il Dott. Riccardo VILLA GAGGINI e precisa che la liquidazione del compenso avverrà nei termini di legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 275 CCII;
  • ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
  • conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
  • assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
  • dispone che il liquidatore: • inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della giustizia con termine di pubblicazione pari a tre anni nonché presso il Registro delle imprese nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa e la trascriva in conformità all’art. 270, secondo comma, lettera g), CCII (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
    • notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, autorizzando ex art. 151 CPC la notifica a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata AR nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
    • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
    • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
    • entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
    • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
    • con scadenza semestrale dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
    • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione
    • il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
    • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCII;
    • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;
  • - ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita dei beni immobili caduti in procedura di liquidazione e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti di vendita all’anno.

Genova, 12/4/2024.

Il Giudice estensore
Pietro Spera

Il Presidente
Pietro Spera Roberto Braccialini



CAVUOTO CRISTIAN - Liquidazione controllata 

Progetto stato passivo

Sent. n. 64/2023 pubbl. il 27/12/2023 in linea fino al 3 febbraio 2024
Rep. n. 93/2023 del 27/12/2023

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE di BENEVENTO
Sezione seconda Civile


 

in linea fino al 20 maggio 2024

Progetto stato passivo liquidazione controllata n.64/2023

 



AMORE GIOVANNI e  AMORE MARIA ROSARIA

Sent. n. 23/2024 pubbl. il 11/04/2024 di omologa per ristrutturazione debiti del consumatore
Rep. n. 36/2024 del 11/04/2024
Proc. N.69-1/2023

 

n. 33/2023 PU Ricorso per Ristrutturazione dei debiti del consumatore in linea fino al 26 giugno 2023

 

 

 

emblema della repubblica

Tribunale Ordinario di Benevento
Ufficio crisi d’impresa e insolvenza
In Nome del Popolo Italiano

 

in linea fino al 19 maggio 2024

Sentenza n. 23/2024 di omologa ristrutturazione debiti del consumatore



Sent. n. 19/2024 pubbl. il 16/04/2024
Rep. n. 19/2024 del 16/04/2024
R.P.U. 23/2024

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale

 

In linea fino al 19 aprile 2027

Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marianna Serrao Presidente

dott.ssa Valentina Lisi  Giudice

dott.ssa Marta Dell’UntoGiudice relatore est.

nel procedimento unitario n. 23/2024 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della

liquidazione controllata proposto da:

BECHINI Mario (C.F.: BCHMRA61T20G547I), nato a Piancastagnaio (SI) in data 20.12.1961 e residente in Abbadia San Salvatore, via Asmara n. 33, con il patrocinio dell’avv. Alessio Fiacchi del foro di Grosseto, presso il cui studio in Castiglione della Pescaia (GR), piazza della Repubblica

n. 13 è elettivamente domiciliato;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA AI SENSI DELL’ART. 270 CCII

ricorrente in proprio

letti gli atti e sentita la relazione della giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co.

6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;

esaminato, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 7.3.2024 dal debitore in proprio, con il patrocinio dell’avv. Alessio Fiacchi e con l’assistenza del gestore della crisi nominato dall’OCC dott. Alessandro Sacchi;

vista altresì la documentazione integrativa depositata in data 17.3.2024;

dato atto che la giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII ha provveduto all’audizione del procuratore del ricorrente e dell’OCC all’udienza del 4.4.2024, riservando all’esito di riferire al collegio per la decisione;

visti gli artt. 268 e ss. CCII;

rilevato, in via generale, che per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario;

rilevato che, ai sensi dell’art. 269 CCII, il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC;

ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell’art. 27 CCII, atteso che il debitore ha la propria residenza in Abbadia San Salvatore (SI), come risulta dalla documentazione in atti; rilevato che il debitore è una persona fisica, non soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1, 2 e 121 CCII;

ritenuto che il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 2, co. 1, lett. c del CCII come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»)”, avendo lo stesso maturato un’esposizione debitoria per circa € 260.307,36, originata in parte dal pregresso svolgimento di attività di impresa individuale, cancellata dal registro delle imprese nel 2019 (v. visura in atti), a fronte di un patrimonio che non consente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell’OCC;

rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che trattasi di persona fisica che attualmente non svolge attività di impresa;

rilevato, altresì, che l’OCC ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato, in merito al passivo illustrato nel ricorso, che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell’art. 273 CCII, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell’articolo 201 CCI;

osservato, in proposito, che l’art. 6 CCII non contempla tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell’OCC;

osservato che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile,

all’esito della relazione di inventario da effettuare ai sensi dell’art. 272 CCII;

precisato, ulteriormente, che è rimesso al liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato, l’esercizio ai sensi dell’art. 274 CCII delle azioni volte a conseguire la disponibilità di beni, recuperare crediti e/o far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori e che pertanto il liquidatore stesso provvederà a verificare le azioni restitutorie/recuperatorie da instaurarsi;

ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato;

precisato che la liquidazione controllata è una procedura a carattere universale riguardante tutti i beni, anche futuri, del debitore, a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore stesso, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall’apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall’art. 268, co. 4, CCII e che risultano parimenti irrilevanti in questa fase le eventuali previsioni esposte nella propria relazione dal professionista incaricato quale gestore della crisi;

ritenuto che deve, pertanto, ordinarsi l’acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni del debitore (ivi compresi i beni mobili registrati, attesa la richiamata natura universale della procedura);

rilevato, tuttavia, che ai sensi dell’art. 270, co. 2, lett. e) CCII il tribunale può autorizzare il debitore a utilizzare alcuni beni, in presenza di gravi e specifiche ragioni e che il gestore ha evidenziato che l’autoveicolo FORD targato BY987ZX è utilizzato dal ricorrente per adempiere alle proprie esigenze di vita quotidiane, come precisato anche all’udienza del 4.4.2024;

ritenuto che, in ragione delle necessità dedotte dal ricorrente e attestate dal gestore, possa essere autorizzato, nelle more della liquidazione, l’utilizzo del veicolo FORD targato BY987ZX; osservato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270,

co. 5 e 150 CCII;

ritenuto, infine, che le cessioni del quinto dello stipendio sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, la quale, come anzidetto, comporta in capo al debitore lo spossessamento dei beni, con conseguente apertura del concorso formale e sostanziale tra i creditori e applicazione analogica dell’art. 151 CCII previsto per la liquidazione giudiziale, alla luce del quale i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell’accertamento del passivo (cfr. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Verona, 20.9.2022; Tribunale Modena, 8.2.2023; Tribunale Mantova, 20.4.2023; Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 11.5.2023);

letto l’art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”;

ritenuto che non possa essere nominato quale liquidatore il gestore designato dall’OCC, dott. Alessandro Sacchi, atteso che la mancata iscrizione all’albo nazionale di cui all’art. 356 CCII deve ritenersi annoverabile tra i “giustificati motivi” che precludono la conferma dell’OCC di cui all’art. 269 CCII (v. nel senso dell’inderogabilità del requisito dell’iscrizione a detto albo anche nelle ipotesi di designazione del liquidatore in una procedura di liquidazione controllata, Tribunale di Torino, 11 maggio 2023 e Tribunale di Terni, 6 giugno 2023);

ritenuto, di conseguenza, di dover procedere alla nomina di altro professionista, da individuarsi nel dott. Paolo Flori, scelto nell’elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro delle Giustizia 24.9.2014, n. 202 e altresì iscritto all’albo nazionale di cui all’art. 356 CCII;

letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale “dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese”;

rilevato che, nel caso di specie, il debitore non svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura;

visto l’art. 270 CCII,

dichiara

aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di BECHINI Mario (C.F.: BCHMRA61T20G547I), nato a Piancastagnaio (SI) in data 20.12.1961 e residente in Abbadia San Salvatore, via Asmara n. 33;

nomina quale giudice delegata la dott.ssa Marta Dell’Unto;

nomina

quale liquidatore il dott. Paolo Flori, presente nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, invitandolo ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

rimette

alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all’art. 268, co. 4, lett. b),

CCII;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del bene mobile registrato FORD targato BY987ZX, con riferimento al quale autorizza il ricorrente all’utilizzo provvisorio nelle more della liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;

ordina

altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

dispone

che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l’eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà versata l’eccedenza della somma fissata quale limite necessario per il mantenimento;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;

dà atto

che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che il liquidatore:

  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, co. 3 CCII;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
  • l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;

dispone

che il liquidatore provveda immediatamente all’inserimento della sentenza nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;

dispone

che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII (l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).

Si comunichi alle parti, all’OCC e al liquidatore.

Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2024, dal tribunale come sopra

composto, su relazione della dott.ssa Marta Dell’Unto.

La giudice rel. ed est
(dott.ssa Marta Dell’Unto) 

La Presidente
(dott.ssa Marianna Serrao)

 

 

 



Liquidazione controllata 4/2024

Sent. n. 18/2024 pubbl. il 15/04/2024
Rep. n. 18/2024 del 15/04/2024

R.P.U. 21/2024

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale

 

In linea fino al 18 aprile 2027

Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

  • dott.ssa Marianna Serrao Presidente
  • dott.ssa Valentina Lisi Giudice
  • dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice relatore est.

nel procedimento unitario n. 21/2024 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata proposto da:
CASELLA Giorgio (C.F.: CSLGRG67A22A764F), nato a Belmonte Mezzagno (PA), in data 22.1.1967 e residente in Monteriggioni, via 2 Giugno n. 8, con l’assistenza dell’OCC in persona del gestore della crisi dott. Raffaele Maio;

ricorrente in proprio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA AI SENSI DELL’ART. 270 CCII

letti gli atti e sentita la relazione della giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;
esaminato, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 6.3.2024 dal debitore in proprio, con l’assistenza del gestore della crisi nominato dall’OCC dott. Raffaele Maio;
vista altresì la documentazione integrativa depositata in data 3.4.2024;
dato atto che la giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII ha provveduto all’audizione del debitore e dell’OCC all’udienza del 4.4.2024, riservando all’esito di riferire al collegio per la decisione;
visti gli artt. 268 e ss. CCII;
rilevato, in via generale, che per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario;
rilevato che, ai sensi dell’art. 269 CCII, il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC;
ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell’art. 27 CCII, atteso che il debitore ha la propria residenza in Monteriggioni, come risulta dalla documentazione in atti;
rilevato che il debitore è una persona fisica, non soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1, 2 e 121 CCII;
ritenuto che il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 2, co. 1, lett. c) del CCII come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»)”, avendo lo stesso maturato un’esposizione debitoria per circa € 103.434,99 (esposizione debitoria cui deve aggiungersi altresì il compenso dell’OCC), originata in parte dal pregresso svolgimento di attività di impresa individuale, cessata dal 2018 come verificato dal gestore della crisi (v. altresì visure camerali in atti), a fronte di un patrimonio che non consente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell’OCC;
rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
rilevato che trattasi di lavoratore dipendente che attualmente non svolge attività di impresa;
rilevato, altresì, che l’OCC ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato, in merito al passivo illustrato nel ricorso, che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell’art. 273 CCII, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell’articolo 201 CCI;
osservato che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile, all’esito della relazione di inventario da effettuare ai sensi dell’art. 272 CCII;
precisato, ulteriormente, che è rimesso al liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato, l’esercizio ai sensi dell’art. 274 CCII delle azioni volte a conseguire la disponibilità di beni, recuperare crediti e/o far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori e che pertanto il liquidatore stesso provvederà a verificare le azioni restitutorie/recuperatorie da instaurarsi;
ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato;
precisato che nell’ambito della liquidazione controllata non è ammessa la presentazione di un “piano” o di una “proposta”, nella quale vengano indicati i beni e l’entità delle somme poste a sostegno della procedura, non trattandosi di un accordo proposto ai creditori, ma di una procedura a carattere universale riguardante tutti i beni, anche futuri, del debitore, a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore stesso, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall’apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall’art. 268, co. 4, CCII e che, pertanto, risultano parimenti irrilevanti in questa fase le eventuali previsioni esposte nella propria relazione dal professionista incaricato quale gestore della crisi;
ritenuto che deve, pertanto, ordinarsi l’acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni del debitore (ivi compresi i beni mobili registrati, attesa la richiamata natura universale della procedura);
rilevato, tuttavia, che ai sensi dell’art. 270, co. 2, lett. e) CCII il tribunale può autorizzare il debitore a utilizzare alcuni beni, in presenza di gravi e specifiche ragioni e che il gestore ha evidenziato che la Fiat Panda è utilizzata dal nucleo familiare, soprattutto per recarsi a lavoro e, all’udienza del 4.4.2024, ha precisato di aver verificato che trattasi di utilizzo necessario per gli spostamenti del Casella presso il luogo di lavoro;
ritenuto che, in virtù delle ragioni lavorative dedotte dal ricorrente e confermate dal gestore, possa essere autorizzato, nelle more della liquidazione, l’utilizzo del veicolo Fiat Panda targato DG551AJ;
osservato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII;
ritenuto, infine, che le cessioni del quinto dello stipendio sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, la quale, come anzidetto, comporta in capo al debitore lo spossessamento dei beni, con conseguente apertura del concorso formale e sostanziale tra i creditori e applicazione analogica dell’art. 151 CCII previsto per la liquidazione giudiziale, alla luce del quale i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell’accertamento del passivo (cfr. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Verona, 20.9.2022; Tribunale Modena, 8.2.2023; Tribunale Mantova, 20.4.2023; Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 11.5.2023);
letto l’art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202” e ritenuto che, nella specie, possa confermarsi il professionista nominato dall’OCC anche quale liquidatore;
letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale “dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese”;
rilevato che, nel caso di specie, il debitore non svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura;
visto l’art. 270 CCII,

dichiara

aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di CASELLA Giorgio (C.F.: CSLGRG67A22A764F), nato a Belmonte Mezzagno (PA), in data 22.1.1967 e residente in Monteriggioni, via 2 Giugno n. 8;

nomina

quale giudice delegata la dott.ssa Marta Dell’Unto;

nomina

quale liquidatore il dott. Raffaele Maio, presente nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, invitandolo ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

rimette

alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all’art. 268, co. 4, lett. b), CCII;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del bene mobile registrato Fiat Panda targato DG551AJ, con riferimento al quale autorizza il ricorrente all’utilizzo provvisorio nelle more della liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;

ordina

altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

dispone

che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l’eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà versata l’eccedenza della somma fissata quale limite necessario per il mantenimento;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;

dà atto

che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che il liquidatore

  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, co. 3 CCII;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;

dispone

che il liquidatore provveda immediatamente all’inserimento della sentenza nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;

dispone

che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII (l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).
Si comunichi alle parti, all’OCC e al liquidatore.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2024, dal tribunale come sopra composto, su relazione della dott.ssa Marta Dell’Unto.

La giudice rel. ed est.
(dott.ssa Marta Dell’Unto)

La Presidente
(dott.ssa Marianna Serrao)



liquidazione controllata n. 12/2024  - n. 13/2024

Sent. n. 52/2024 pubbl. il 15/04/2024
Rep. n. 64/2024 del 15/04/2024

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali
Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

in linea fino al 17 aprile 2027

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
Crino Giorgio (C.F. CRNGRG57L23C621K) e Crino Ronny (C.F. CRNRNY86E24C621L), rappresentati e difesi dagli avv.ti Renato Speciale e Francesca Usai, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei suddetti legali in Genova, Via Roma n. 3 / 10;
assistiti altresì dall’avv. Marta Za in qualità di OCC e la dott.ssa Anna Maria Roggiolani in qualità di Advisor;
rilevato che, con ricorso depositato il 04.03.2024, i sig.ri Crino Giorgio e Crino Ronny hanno chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
considerato che, ai sensi dell’art. 66 CCI, i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi quando sono conviventi o quando, come nel caso di specie, il sovraindebitamento abbia un’origine comune (debiti ereditari, a seguito del decesso della Signora Luciana Corsiglia, moglie del Signor Giorgio Crino e madre del Signor Ronny Crino);
considerato quindi che i ricorrenti, anche per ragioni di economia processuale, si sono avvalsi della suddetta facoltà scegliendo come giudice il Tribunale di Genova, competente territorialmente ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del CCI, in quanto il Signor Giorgio Crino è residente in Leivi (GE);
considerato infatti che, qualora i ricorrenti abbiano residenza nel circondario di due tribunali diversi, la scelta del foro è rimessa alle parti fra i giudici che, ai sensi di legge, sarebbero ordinariamente competenti a decidere sulla singola liquidazione (Trib. Verona, sez. II civile, decreto del 12/5/2021 relativo all’applicazione dell’art. 14 ter, comma 2, della legge 27.1.2012 n. 3);
ritenuta quindi sussistente la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché il Crino Giorgio, parte ricorrente, è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC e, in particolare, la relazione integrativa depositata da quest’ultima in data 08.04.2024 a seguito di chiarimenti richiesti dal sottoscritto con provvedimento del 22.03.2024, consistente:

  • relazione particolareggiata sulla situazione reddituale dei sig.ri Crino Giorgio e Crino Ronny;
  • dichiarazioni dei redditi, buste paga Crino Ronny, cedolini pensione Crino Giorgio - doc. 3 lett. e), i), l) e n); 17 – 22 -;
  • dichiarazione degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • elenco dei creditori con relativi crediti e rispettivo inquadramento prededucibile, privilegiato, chirografario – contenuto nella relazione particolareggiata dell’OCC;
  • visura PRA, casellario giudiziario;

considerato quindi che la relazione particolareggiata dell’OCC, integrata da quella dell’08.04.2024, risulti ora adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il loro patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
ritenuto quanto alle cause del sovraindebitamento dei ricorrenti; all’analisi della consistenza totale dei debiti; al confronto tra entrate/uscite su base mensile; verifica assenza di ragioni ostative oggettive e soggettive per l’accesso alla procedura di l.c.; graduazione debiti con percentuali di soddisfazione dei creditori; costi della procedura, di rinviare in toto al provvedimento del sottoscritto depositato in data 22.03.2024, in questa sede da intendersi interamente richiamato e trascritto;
visto il piano di liquidazione proposto dall’OCC, consistente nella messa a disposizione ai creditori:

  • per quanto concerne Crino Giorgio, la somma di euro 67,90 mensile per 36 mensilità;
  • per quanto concerne Crino Ronny, la somma di euro 500,00 mensile per 36 mensilità;

pertanto il versamento di euro 20.444,40, oltre alle disponibilità liquide sui conti correnti dei ricorrenti, già indicate nella prima Relazione Illustrativa e quantificate in € 5.826,47, così per un totale complessivo attivo di € 26.270,87;
ritenuto, diversamente da quanto prospettato nel ricorso e nella relazione dell’OCC e in base alle seguenti circostanze: reddito mensile netto percepito dal sig. Ronny Crino e della Sig.ra Garibaldi Victoria, individuabili in euro 3.400,00 derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; mancanza di figli della coppia; immobile di proprietà e non in locazione; che sia invece possibile individuare nella diversa somma di euro 1.350,00 mensili per 12 mensilità la quota di reddito del debitore intangibile da parte della liquidazione; con conseguente conferimento alla procedura dell’eccedenza mensile e che, quindi, il sig. Crino Ronny dovrà versare alla procedura per 36 mesi (al momento, si tratta di euro 650,00 mensili, salvi futuri aumenti o emolumenti);
considerato, infatti, che non può considerarsi acquisibile alla liquidazione il reddito percepito dalla moglie del Crino Ronny in base a contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un ente pubblico quale il Comune di Torino; tuttavia, di esso si deve necessariamente tenere conto nella valutazione del tenore di vita globale goduto dai coniugi e quindi nella determinazione delle somme necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, come prevede l’art. 268 co. 4 lett. b) CCII; valga in proposito il preciso richiamo al decreto del giudice relatore del 22.03.2024;
considerato poi che vengono inoltre messi a disposizione della procedura i terreni siti in Moconesi (GE), come individuati nella relazione iniziale dell’OCC, con valore stimato al 2016/2017 in euro 73.960,00 all’interno della procedura esecutiva N.R.G. 269/2016, ove all’esito del sesto tentativo di vendita, con offerta minima di euro 17.064,00, gli stessi sono rimasti invenduti venendone quindi dichiarata l’improcedibilità;
ritenuto che, rispetto a tali terreni, andrà effettuata una rivalutazione del loro valore che il liquidatore ben potrà disporre nel momento in cui inizieranno i preparativi di vendita degli stessi e, quindi, nel corso della procedura, potendo tuttavia sin da ora inquadrarsi il valore degli stessi, prudenzialmente, al valore minino del prezzo di offerta stabilito nel sesto tentativo di vendita immobiliare e, quindi, per un importo di euro 17.064,00;
considerato, inoltre, che l’attivo ottenuto nell’ambito della procedura esecutiva N.R.G.E. 269/2019 di cui sopra andrà a beneficio dei creditori della massa, escluse le prededuzioni della specifica procedura e dovrà essere appreso dal liquidatore quanto prima, andandosi questo a sommare alle suddette utilità patrimoniali, laddove il creditore procedente Special Gardant – subentrato al creditore originario Carige – ha già ottenuto il pagamento di euro 75.000,00 ex art. 41 TUB, residuando la somma di euro 48.801,32 sul conto della predetta procedura esecutiva (pag. 9 ricorso introduttivo del 04.03.2024, ove viene affermato che il saldo del conto corrente viene messo a disposizione dei creditori);
considerato inoltre che il sig. Crino Ronny pone a disposizione della procedura anche le disponibilità liquide presenti nel proprio conto corrente, ammontanti al 28.10.2023 ad una somma complessiva pari a euro 5.794,12 - ovvero a quella minore che attualmente risulta ivi contenuta -;
considerato quindi che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata e dovrà, in tale veste, apprendere quanto prima il ricavato delle vendite immobiliari già eseguite per ripartirlo tra i creditori;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato:

  • che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
  • che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato,
  • può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;

ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;

P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI;

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
Crino Giorgio (C.F. CRNGRG57L23C621K)
Crino Ronny (C.F. CRNRNY86E24C621L);
NOMINA Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
CONFERMA liquidatore l’avv. Marta Za;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c. la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva:

  • Crino Giorgio versi al liquidatore della procedura, per 12 mensilità annue, le somme eccedenti la quota mensile incomprimibile di euro 1.132,10
    nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
  • Crino Ronny versi al liquidatore della procedura, per 12 mensilità annue, le somme eccedenti la quota mensile incomprimibile di euro 1.350,00 nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE, inoltre, il rilascio dei terreni di cui alla parte motiva del presente provvedimento, rimasti invenduti nella procedura esecutiva N.R.G.E. 269/2016; il versamento delle somme liquide sul conto corrente del sig. Crino Ronny, individuate in euro 5.794,12 o in quella minore attualmente presente; l’importo di euro 48.801,32 presente sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva immobiliare N.R.G.E. 269/2016 attraverso apposito intervento, in essa, del nominando liquidatore, il quale provvederà all’apprensione di tale somma da distribuire in favore dei creditori;

DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando
  • anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Genova, camera di consiglio del 11.04.2024

Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati

Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini



omologa piano di ristrutturazione debiti del consumatore
Sent. n. 16/2024 pubbl. il 11/04/2024
Rep. n. 25/2024 del 11/04/2024

 

P. UN. 83-1/ /2023 decreto di fissazione udienza di omologa piano di ristrutturazione dei debiti in linea fino al 8 marzo 2024

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

 

in linea fino al 13 maggio 2024

 

Il giudice, dott. Pasquale Russolillo, nel procedimento portante il n. r.g. 83-1 /2023 , promosso da
FALSO TIZIANA (C.F. FLSTZN78S58A509E )

ricorrente

per il tramite dell’OCC “I diritti del debitore” di Chiusano San Domenico (Av), con il nominato gestore della crisi Avv. CRISTIANO LA MARCA
letto l’art. 70 CCII.,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2023, FALSO TIZIANA ha proposto domanda di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Il piano proposto prevede:

  • l’apporto di finanza esterna da parte di soggetti terzi, mediante versamento di una maxi-rata di € 12.000,00 al momento dell’omologa e successivamente di un importo mensile di € 500,00;
  • la conservazione in capo alla debitrice della proprietà della casa di abitazione già oggetto di pignoramento immobiliare;
  • l’esecuzione del piano nell’arco temporale di undici anni e nove mesi;
  • il pagamento integrale dei crediti prededucibili;- pagamento della porzione di credito ipotecario che risulterebbe capiente nell’alternativa liquidatoria entro l’arco temporale di 8 anni e 10 mesi;
  •  pagamento integrale dei creditori privilegiati a partire dal decimo mese dell’ottavo anno ed entro 10 anni e 7 mesi;
  • pagamento parziale del creditore chirografario Pitagora S.p.a., con trattamento differenziato per non avere correttamente valutato il merito creditizio della ricorrente, nella misura del 7 % a partire dal settimo mese del decimo anno e fino al completamento del piano.
  • pagamento parziale degli altri creditori chirografari per natura e della quota del credito ipotecario degradata a chirografo per incapienza nella misura del 10 % a partire dal settimo mese del decimo anno e fino al completamento del piano.

Il decreto di fissazione dell’udienza di omologa la proposta e il piano sono stati ritualmente comunicati a tutti i creditori inseriti in elenco, come da ricevute in atti.
Pervenute le osservazioni dell’Agente per la Riscossione e del creditore ipotecario nel termine assegnato, sono state apportate modifiche alla proposta e al piano e gli stessi sono stati nuovamente comunicati ai creditori.
All’udienza del 28 marzo 2024 la MAJOR SPV S.r.l., creditore ipotecario, ha insistito nelle ragioni di contestazione e la debitrice ha chiesto l’omologa del piano.
§ Le ragioni di contestazione.
ADER ha precisato il credito allegando una cartella dell’importo complessivo di € 1.408,27 non considerata nell’elenco allegato.
La ricorrente ha pertanto modificato il piano includendo detto credito fra i chirografari per natura.
Il creditore ipotecario ha:

  • contestato la fattibilità del piano, evidenziando che il reddito familiare della ricorrente, attualmente non più integrato dall’indennità di disoccupazione percepita dal coniuge, apparirebbe insufficiente al sostentamento del nucleo, facendo così sorgere dubbi sulla concreta possibilità di esecuzione dei pagamenti promessi;
  • dedotto l’esistenza della condizione soggettiva ostativa della colpa grave, per avere la ricorrente, già in stato di sovraindebitamento a causa dell’incapacità di onorare le rate del mutuo, contratto due ulteriori finanziamenti nell’anno 2021, dell’importo, rispettivamente, di € 10.871,74 e di € 5.641,20;
  • assunto la non convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, essendo prevedibile, in ragione dell’esecuzione forzata già in corso, una miglior soddisfazione del credito, comprovata dall’interesse già manifestato da alcuni offerenti a seguito di un unico ribasso dopo che la prima asta era andata deserta.

§ La competenza territoriale
Dagli accertamenti compiuti in corso di causa è emerso che la residenza di FALSO TIZIANA è sita in Avellino, luogo in cui è ubicata anche la casa di abitazione oggetto di pignoramento.
§ Lo stato di sovraindebitamento e la qualifica di consumatore del ricorrente
Vi è prova della qualità di consumatore, ovvero di persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, in quanto risulta che la ricorrente è una lavoratrice dipendente ed ha debiti insoluti riferibili esclusivamente ad esigenze personali e familiari (cfr. Cass. 1 febbraio 2016, n. 1869).
L’accesso alla procedura in esame è subordinato alla sussistenza di una situazione oggettiva di sovraindebitamento.

Tale condizione ricorre quando vi è un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento.
Nel caso di specie la pendenza dell’esecuzione immobiliare iscritta nel 2021 ai danni della Falso, a seguito di decadenza dal beneficio del termine nel pagamento del mutuo ipotecario, costituisce sicuro indice di insolvenza.
Si aggiunge che il minimo reddito della ricorrente, pari ad € 1.100,00 mensili a fronte di spese familiari stimate in € 960,00, è tale da non rendere disponibili flussi finanziari idonei al pagamento dei crediti scaduti, il cui ammontare è pari a circa centocinquantamila euro.
Le risorse patrimoniali disponibili sono inoltre limitate alla sola casa di abitazione, già oggetto di pignoramento, il cui valore d’asta risulta inferiore alle somme ancora dovute al creditore ipotecario.
§ Insussistenza delle ragioni ostative di cui all’art. 69 C.C.I.I.
Non ricorre alcuna delle ragioni ostative all’omologa di cui all’art. 69 C.C.I.I. in quanto l’istante:

  • non risulta esdebitata nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
  • non ha beneficiato in precedenza dell’esdebitazione per due volte.
  • non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

Delle prime due condizioni ha dato atto il gestore della crisi e non risultano evidenze di segno contrario.
Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori.
Sono atti in frode prontamente rilevabili, e tali da consentire l’arresto anticipato della procedura per inammissibilità, quelli consistenti nell’occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell’esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché, parimenti, quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.c.
Nel caso in esame, la documentazione acquisita non fornisce evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio, ovvero che abbiano ridotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda.
Del pari e sotto altro profilo, come anche attestato dal gestore della crisi, la situazione patrimoniale complessiva della ricorrente risulta compiutamente illustrata e documentata in modo da consentire ai creditori una completa informazione sulle possibilità di soddisfazione nell’alternativa liquidatoria.
Non può rilevare sul punto la mancata menzione iniziale di un credito di € 1.408,27, peraltro di natura chirografaria, relativo ad una cartella esattoriale, tenuto conto della minima incidenza dello stesso sulla fattibilità della proposta.
Venendo all’assenza di colpa grave o malafede tale condizione di accesso alla procedura è stata oggetto di specifica contestazione da parte della banca opponente, la quale ha in particolare fatto notare che, in presenza di una condizione di incapacità di adempiere già in atto, la ricorrente non si è astenuta dal contrarre, nell’anno 2021, due ulteriori finanziamenti per un importo complessivo di circa quindicimila euro.
Sul punto si osserva quanto segue.
Il Codice della crisi ha inteso favorire l’accesso del consumatore alla procedura di ristrutturazione dei debiti, modificando l’originaria formulazione della norma, contenuta nell’art. 12 bis della l. 3/2012, in cui si indicava quale causa di esclusione del beneficio l’ipotesi in cui “il  consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.
L’art. 69 co. 1 CCII, eliminato ogni riferimento alla corretta valutazione delle prospettive di adempimento al momento dell’assunzione del debito ed alla sproporzione fra l’entità di esso e le capacità patrimoniali dell’indebitato, prevede, invece, nell’ottica del favor debitoris, un elemento di valutazione selettiva delle condotte impeditive, costituito dal grado di rilevanza della colpa, ostativa nel solo caso in cui possa valutarsi come “colpa grave”.
Il riferimento alla colpa grave costituisce elemento profondamente innovativo in quanto, pur richiedendo di valutare il comportamento del debitore sul piano oggettivo, ovvero in un’ottica comparativa e scevra da giudizi morali, muta totalmente il modello di riferimento con il quale operare il confronto, non più individuabile nell’uomo avveduto e coscienzioso (secondo i criteri su cui di regola si basa la colpa nell’illecito aquiliano), ma nel soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte.
L’accesso alla procedura è consentito, in questa nuova ottica, non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell’impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato).
Tale valutazione, basata sulla comparazione con l’uomo di minima diligenza, rappresenta un giudizio necessariamente complessivo della condotta del consumatore, che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori e sul quale incidono diversi fattori, quali: l’entità dei debiti assunti in confronto con le disponibilità patrimoniali e reddituali; la reiterazione delle condotte imprudenti; la natura e la destinazione dei beni o delle somme acquisiti mediante ricorso al credito risultato insostenibile; le scelte di adempimento delle obbligazioni compiute tempo per tempo e la distribuzione delle risorse disponibili; non da ultimo, alla luce della previsione dell’art. 69 co. 2 CCII, il ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati.
In tale ultima ipotesi il grado di colpa del consumatore, da valutarsi ai fini dell’accesso alla procedura, è inversamente proporzionale a quello imputabile al creditore nella valutazione del merito creditizio, essendo quest’ultimo tenuto a compiere con diligenza i controlli previsti dall’art. 124 bis T.U.B., al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza (v.si Trib. Tempio Pausania 3/02/2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 2/04/2022; Trib. Napoli 21/02/2021; Trib. Rimini 1/03/2019).
Venendo al caso qui in esame, deve darsi atto anzitutto della circostanza che Falso Tiziana ebbe a contrarre il principale debito oggetto di ristrutturazione, quello derivante dal mutuo ipotecario (concluso nel 2009), in condizioni di adeguata solvibilità, avendo anche provveduto ad onorare le prime rate fino al verificarsi di eventi sopravvenuti e non prevedibili, quali la trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time e la definitiva perdita del lavoro e della contribuzione Naspi da parte del coniuge (circostanze di cui è dato atto nella relazione particolareggiata e che sono risultate incontestate).
L’indebitamento fiscale, non particolarmente elevato in confronto con la debitoria complessiva, risulta poi determinato non già dalla destinazione di risorse ad altre finalità in danno dell’Erario, ma dalla generale condizione

di sofferenza economica in cui versava la ricorrente, essendo esso riferibile per la parte più consistente al mancato pagamento di sanzioni amministrative per assegni senza copertura, oltre che del servizio di erogazione idrica.
Residuano infine i due finanziamenti erogati nell’annualità 2021, i quali, benché contratti in una condizione di sovraindebitamento già in atto, non consentono di ritenere sussistente di per sé la condizione ostativa della colpa grave.
Ed infatti va rilevato che la ricorrente ha tentato di onorare fin quando è stato possibile i debiti in questione, destinati a fornirle una minima liquidità per le proprie esigenze familiari in un periodo particolarmente critico, contando sulla possibilità di farvi fronte in quanto prestiti assistiti da garanzie autoliquidanti (cessione del quinto e delega di pagamento); inoltre costituisce sicuro elemento scriminante nel caso di specie la non corretta valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore, atteso che a quella data alcun finanziamento avrebbe potuto essere accordato, essendo la ricorrente già insolvente e nel medesimo anno raggiunta da pignoramento immobiliare, nonché priva di un reddito idoneo a far fronte al pagamento delle rate, come analiticamente chiarito nel prospetto allegato alla relazione particolareggiata del gestore.
§ Rispetto delle regole sul trattamento dei creditori ed assenza di pregiudizio per il creditore ipotecario
La proposta prevede la soddisfazione parziale e dilazionata nel tempo del creditore ipotecario ed il pagamento integrale e dilazionato dei crediti privilegiati.
A giustificazione della falcidia è stata allegata l’attestazione del gestore della crisi.
Dall’attestazione emerge che la somma riconosciuta dal piano al creditore ipotecario è superiore a quella che lo stesso potrebbe conseguire dalla liquidazione del cespite pignorato, con l’aggiunta che i creditori privilegiati, tenuto conto della minima entità del reddito familiare della ricorrente e dell’assenza di altri beni liquidabili, resterebbero del tutto incapienti.
L’art. 67 co. 4 CCII impone che il giudice valuti in ogni caso che il trattamento riservato ai creditori prelatizi non integralmente soddisfatti sia almeno altrettanto favorevole di quello che riceverebbero in caso di apertura della liquidazione controllata.
Occorre al riguardo verificare la completezza, logicità e congruità delle valutazioni compiute dal gestore della crisi.
Nella fattispecie in esame la MAIOR SPV S.r.l., per il tramite della mandataria PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.p.a., ha sostenuto di poter conseguire nel caso di prosecuzione dell’esecuzione forzata un maggior vantaggio, in considerazione del valore dell’immobile su cui insiste la garanzia e dei prevedibili tempi di realizzazione del credito, in particolare rimarcando l’eccessiva durata del piano sotteso alla proposta.
Occorre al riguardo anzitutto considerare che è senz’altro possibile prevedere nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il pagamento dilazionato dei crediti prelatizi purché i tempi possano dirsi ragionevoli, tali cioè da non far dubitare della concreta fattibilità della proposta e salva la valutazione di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria (Cass. 21 febbraio 2024, n. 4622).
Posto che l’unica alternativa da porre in comparazione con la proposta del consumatore è quella della liquidazione controllata, va aggiunto che il giudizio di convenienza riguarda il trattamento complessivo del credito sicché i tempi di pagamento vanno sempre considerati in uno con la percentuale di soddisfazione, ben potendo la più lunga durata del piano essere compensata dall’aspettativa di un maggior incasso.
Nel caso in esame al creditore opponente è offerto il pagamento di un importo complessivo di € 58.247,67, corrisposto nei seguenti termini: € 12.000,00 subito dopo l’omologa; € 41.538,75 a completamento della parte capiente del credito risultante dall’attestazione del gestore entro otto anni e 10 mesi; € 4.708,92 unitamente ai chirografari entro il termine di durata del piano.
La comparazione con l’alternativa liquidatoria fa ritenere quest’ultima senz’altro meno favorevole, atteso che i tempi della liquidazione non sono allo stato preventivabili e la soddisfazione, pure ipotizzando il subentro del liquidatore nell’asta in corso e l’immediata aggiudicazione, appare prevedibilmente inferiore, essendo il prezzo base d’asta pari ad € 53.538,75 e l’offerta minima ammessa pari ad € 40.154,06.
Occorre anche considerare che la presente proposta segue ad altra non omologata dal Tribunale perché ritenuta non conveniente e si connota, rispetto alla precedente, per un sensibile miglioramento del trattamento riservato al creditore ipotecario.
Non è poi corretto ipotizzare, come sostenuto dalla banca opponente, che nell’alternativa liquidatoria debba sempre farsi riferimento al valore di stima dell’immobile, dovendo, per contro, come si evince dall’art. 67 co. 3 CCII, aversi riguardo invece alle prospettive concrete del mercato e dunque, in caso di bene già subastato, tenersi conto dell’esito degli esperimenti andati deserti e dei ribassi già disposti.
Risulta infine evidente che alcuna altra attività appare realizzabile nella liquidazione controllata oltre alla vendita del predetto cespite, posto che la ricorrente non possiede altri beni ed il reddito è interamente assorbito dai bisogni personali e familiari, sicché solo la finanza esterna consente nel caso di specie il raggiungimento delle percentuali promesse ai creditori.
§ Facoltà di conservazione della casa di abitazione al patrimonio del debitore
Un’ultima riflessione va fatta, pur in assenza di specifica contestazione al riguardo, circa la possibilità per il consumatore di prevedere nella proposta la conservazione della casa di abitazione posta a garanzia di un mutuo già anteriormente risolto e dunque non più pendente ai sensi dell’art. 67 co. 5 CCII.
Non va condiviso al riguardo l’orientamento secondo cui la norma richiamata costituisce l’unica eccezione possibile alla regola della concorsualità, la quale imporrebbe, invece, in ogni caso la liquidazione di tutti i beni del debitore (c.d. principio di universalità oggettiva).
Piuttosto l’eccezionalità della disposizione va ricercata nella prevista possibilità, in caso di prosecuzione del mutuo, di considerare il creditore ipotecario soggetto estraneo alla procedura, come tale non legittimato a contestarne la convenienza, nonché di trattare il credito al di fuori del piano e di eseguire, in presenza delle necessarie risorse ed in assenza di pregiudizio per i creditori, il pagamento delle rate nei termini dell’ammortamento negoziale, anche se eccedenti la durata della procedura, senza la necessità di osservare le regole di graduazione e proporzionalità del concorso dei creditori.
Al di fuori dell’ipotesi descritta la conservazione dei beni resta comunque possibile, ma a condizione che il credito ipotecario, in tal caso da considerare all’interno del piano come interamente scaduto, sia soddisfatto secondo le regole del concorso e riceva una soddisfazione non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria.
La conclusione è avvalorata dal fatto che nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non è posta l’alternativa, propria delle procedure concordatarie, fra procedura di continuità e liquidatoria, con la conseguenza che l’esclusione di taluni beni dalla liquidazione è da ritenersi sempre possibile in quanto consentita dal generale principio di libertà dei contenuti della proposta sancito dall’art. 67 co. 1 CCII.
La disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore non impone del resto che i creditori siano soddisfatti necessariamente mediante liquidazione dei beni o diritti su cui insiste la causa di prelazione, essendo l’unico limite al loro trattamento costituito dalla richiamata regola della non minor convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 67 co. 4 CCII).
Tale regola non esclude affatto, ma anzi postula, che il valore della cessione del bene su cui insiste la garanzia possa essere surrogato da un’utilità diversa, in denaro o di altra natura, purché altrimenti reperita e non vincolata al pagamento degli altri creditori.
Ebbene nella procedura in esame risponde senz’altro a tale esigenza la nuova finanza in quanto, oltre ad essere liberamente distribuibile, può essere anche destinata a sostituire il valore di liquidazione dei beni ai fini della soddisfazione dei creditori, non dovendo ad esso necessariamente aggiungersi come invece imposto dalla legge nel caso di concordato liquidatorio.
Né la distribuzione delle somme offerte da terzi senza diritto alla restituzione deve necessariamente avvenire al momento dell’omologa.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito, già nella vigenza della l. 3/2012, che nella procedura ad iniziativa del consumatore non vi è un limite temporale al pagamento dei creditori prelatizi, essendo invece necessario e sufficiente che gli interessi degli stessi siano meglio tutelati dal piano (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27544; Cass. 20 agosto 2020, n. 17391; Cass. 4622/2024 cit.).
La soluzione appare addirittura avvalorata nell’impianto normativo della riforma dall’eliminazione di ogni riferimento al termine annuale di soddisfazione previsto dall’abrogato art. 8 co. 4 l. 3/2012.
§ Le ulteriori contestazioni sulla fattibilità del piano
Non coglie nel segno l’ulteriore contestazione dell’opponente relativa alla non concreta fattibilità del piano, sul presupposto che la ricorrente non potrebbe destinare al pagamento dei creditori le risorse promesse, essendo il suo reddito inidoneo a garantire anche solo le esigenze quotidiane.
È sufficiente al riguardo osservare che tutte le risorse messe a disposizione dei creditori provengono nella specie da finanza terza e che la solvibilità dei promittenti non è contestata e dimostrata dalla circostanza che trattasi di soggetti percettori di reddito, come da documentazione in atti.
§ Provvedimenti accessori
Vengono adottati i provvedimenti accessori come in dispositivo.
§ Spese del procedimento
Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, tenuto conto della novità delle questioni e della loro obiettiva controvertibilità dimostrata dall’esistenza di precedenti difformi a proposito del giudizio di meritevolezza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe,
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da FALSO TIZIANA;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
dichiara chiusa la procedura;
manda al gestore della crisi di:

  • - vigilare sull’esatto adempimento del piano, riferendo immediatamente al giudice delegato in caso di atti o circostanze che ne impediscano l’attuazione, specificando se vi siano le condizioni per la modifica dello stesso, nonché in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;
  • - trasmettere urgente informativa al giudice delegato in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell’omologazione ai sensi dell’art. 70 co. 1 CCII, ovvero quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
  • - verificare che non siano compiuti pagamenti e atti di disposizione in violazione del piano;
  • - provvedere ad aprire un conto della procedura sul quale dovrà essere immediatamente depositata la somma di € 12.000,00 affinché sia corrisposta al creditore avente diritto non appena l’omologa sia divenuta definitiva;
  • - accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell’art. 71 co. 4 CCII;
  • - depositare una relazione finale alla scadenza del termine per l’esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;

dispone la comunicazione della sentenza a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;
dispone che la sentenza sia comunicata dalla cancelleria al Ministero della Giustizia per la pubblicazione entro quarantotto ore sul sito istituzionale mediante invio della richiesta all’indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it, allegando in formato doc. l’estratto della sentenza.
Avellino, 11 aprile 2024

Il Giudice Delegato
Dott. Pasquale Russolillo



decreto di archiviazione del concordato minore GIORGIO BRAICO in linea dal 10 aprile 2024 al 9 giugno 2024


sentenza n.16/2024 di omologa concordato minore in linea dal 5 febbraio 2024 al 4 febbraio 2027
pubbl. il 30/01/2024 Rep. n. 19/2024 del 30/01/2024


P.U. 114-1/2023  decreto apertura concordato minore in linea fino al 2 luglio 2026


In linea dal 18 dicembre 2023 al 18 giugno 2024

 

 

emblema della repubblica

Tribunale di Genova
Sezione Fallimentare Ufficio di Genova

in linea fino al 9 giugno 2024

Il Giudice Delegato
nel procedimento di CONCORDATO MINORE n. r.g. 2/2024
Vista la relazione di positivo adempimento dell’OCC
Viste le risultanze del fascicolo telematico;
considerato che la procedura è conclusa

P.Q.M.

Archivia il procedimento proposto da BRAICO GIORGIO
Dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Genova, 04/04/2024

Il Giudice Delegato
Chiara Monteleone

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Procedure Concorsuali


 

in linea fino al 2 luglio 2026

DECRETO DI APERTURA DI CONCORDATO MINORE

Il Giudice

visto il ricorso proposto da GIORGIO BRAICO in data 14.6.2023

con cui è stata domandata l’apertura del procedimento di omologa di concordato minore;

vista la documentazione allegata;

constatato che la domanda è corredata:

  • dalla relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
  • dall’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e con indicazione delle somme dovute (non vi sono creditori titolari di garanzie prestate da terzi per i quali sarebbe obbligatoria la formazione delle classi);
  • dall’indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • dalla documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e delle altre entrate proprie della famiglia con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;
  • considerato che la relazione dell’OCC appare completa in quanto contiene:
  • l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  • l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  • l’indicazione degli atti impugnati dai creditori;
  •  la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché la valutazione della convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria;
  • l’indicazione presunta dei costi della procedura;
  • la percentuale, le modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori;
  • l’indicazione dei criteri utilizzati nella formazione delle classi;

constatata, altresì, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 77 CCII

rilevato che NON vi è richiesta del debitore per la nomina di Commissario né pare sussistere alcuna delle condizioni di cui all’art. 78 comma 2 bis CCII, considerato che pur essendo stata disposta la sospensione delle azioni individuali gli interessi delle parti appaiono sufficientemente tutelati

DICHIARA APERTA LA PROCEDURA CONCORDATARIA PRESENTATA DA GIORGIO BRAICO

DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data pubblicata della proposta, del piano e del presente decreto nell’apposita sezione del sito internet del Tribunale.

DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30

ORDINA all’OCC di provvedere alla trascrizione del presente decreto sui beni immobili e beni mobili registrati di cui il piano prevede la cessione

ASSEGNA ai creditori termine di gg 30 per far pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

  • che dovranno comunicare all’OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedure, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

Vista l’istanza del debitore DISPONE che sino al momento in cui il decreto di omologa diventerà definitivo, non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né essere disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla domanda di concordato;

INVITA l’OCC a riferire al Giudice immediatamente l’esito delle votazioni.

Genova, 26/06/2023

il Giudice
Chiara Monteleone

 



Sent. n. 49/2024 pubbl. il 05/04/2024
Rep. n. 55/2024 del 05/04/2024

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali
Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

in linea fino al 9 aprile 2027

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
CRISTIAN LAMARI (CF LMRCST80P18I441Q)
Assistito dall’avv. GIANLUCA GANDALINI
Rilevato che, con ricorso depositato il 25.3.2024
CRISTIAN LAMARI (CF: LMRCST80P18I441Q) ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;

  • considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
  • considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
  • ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
  • considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
  • considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
  • considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dell’assenza di beni liquidabili e del reddito percepito) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo di circa € 100.000,00):
  • considerato infatti che non vi sono beni mobili o immobili fruttuosamente liquidabili a parte un rapporto bancario presso Banca Intesa San Paolo (conto corrente n. 3879) con una disponibilità liquida di € 700,00, somma che non può essere esclusa dalla liquidazione (che deve comprendere tutti i beni) e va pertanto appresa dalla procedura;
  • che, a fronte dei redditi percepiti e delle spese mensili documentate può essere escluso dalla liquidazione, ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, l’intero stipendio mensile (nell’attuale ammontare) ad eccezione della somma di € 400,00 mensili da destinare alla procedura per tutta la sua durata di anni tre (il ricorrente è infatti titolare di uno stipendio mensile di circa € 1.800,00 e il nucleo familiare è composto anche dalla moglie – che percepisce uno stipendio lordo annuale di € 34.000,00 e che sostiene la rata mensile del mutuo pari ad € 1.530,00 – e da due figli minori), precisando che ogni ulteriore entrata aggiuntiva (a qualsiasi titolo) dovrà essere interamente versata al liquidatore;
  • considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
  • ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
  • ritenuto che in ogni altro caso la procedura termini a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
  • considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
  • considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
  • considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
  • ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
CRISTIAN LAMARI (CF: LMRCST80P18I441Q)
NOMINA Giudice Delegato Chiara Monteleone
CONFERMA liquidatore il dott. SILVIO CANEPA
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese, autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente, nell’ammontare attuale, ad eccezione della somma di € 400,00 mensili da versare alla procedura e con obbligo della parte di versare al liquidatore l’eventuale futuro reddito eccedente tale ammontare nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ogni cinque mesi, calcolati a partire dall’omologa, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo
  • svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 04/04/2024

il Giudice Relatore
Chiara Monteleone

il Presidente
Roberto Braccialini



apertura liquidazione controllata n. 10/2024

Sent. n. 48/2024 pubbl. il 05/04/2024
Rep. n. 54/2024 del 05/04/2024

 

 

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Procedure Concorsuali


 

in linea fino al 8 aprile 2027

Liquidazione controllata r.g. N. 60 / 2024 R.G

in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. ROBERTO BRACCIALINI Presidente
Dott. PIETRO SPERA Giudice
D.ssa CRISTINA TABACCHI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:

KATIA PISU con CF PSIKTA73L52H501O

Assistita dall’Advisor dr.ssa Roggiolani

Rilevato che la parte:

sig.ra KATIA PISU con C.F. PSIKTA73L52H501O

ha chiesto, con ricorso depositato ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;

Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che i dati salienti del ricorso, quali riferiti dall’OCC nella relazione particolareggiata e nell’integrazione da ultimo sottoposta, per quanto riguarda i profili fondamentali della procedura, sono i seguenti:

1. Identità ricorrente e professione:
PISU Katia res. Cogorno nata 1973 (età 51 a.) Attualmente dipendente presso ASL 4 come infermiera a tempo indeterminato; problemi di salute (disturbi metabolici); mensile di euro 2300 lordi e 2100.
ASSISTENZA LEGALE DI ADVISOR SI
1bis. Prova sovraindebitamento: 2100 mese meno 4 rate di mutui e Tari per 870 euro/mese

2. Composizione nucleo famigliare:
Separata vive sola. Figlio autonomo per lavoro, dovrebbe avere dal padre 300 euro mensili che prospetta come finanza esterna (incasso poco probabile)

3. Consistenza totale e verifica sovraindebitamento
Rate mensili in euro: Cessione quinto Mediolanum 308, Finanziamento extra Mediolanum 281, debito Unicredit 3, finanziamento Kruk 222 cioè 870 euro al mese.
Composizione debito: prededuzione 8600 OCC; debito privilegiato 2800 avvocato romano + 97,3 mutuo ipotecario + 5732 AGE + 1378 Ader – altri tributi, fino a totale 124.264 di debito ipotecario e privilegiato oltre a debito chirografario euro 72.311 per un debito totale di euro 208.175,76
Cause dell’indebitamento e natura incolpevole:
problemi di coppia legati a cessato matrimonio e accertati problemi di salute

4. Verifica assenza ragioni ostative oggettive o soggettive:
positiva

5. Durata l.c.: 3 anni
6. Risorse messe a disposizione della procedura:
Totale euro 86263,48
Immobile a Roma valutato 70 mila da agenzie (pignorato con esecuzione a Roma).
Euro 63 da saldo c/c
Euro 450 (2100-1650) al mese x 36 mesi quindi 16.200 euro nel triennio;

7. Quota intangibile per bisogni e mantenimento famiglia:
Euro 1650 compresa locazione e spese dietetiche

8. Percentuale tacitazione per ceto creditorio:

9. Costi della procedura e relativa graduazione:
500 spese giustizia+8800 OCC. Nessun compenso per advisor e legale

10. Beni-crediti non acquisiti alla procedura:
auto immatricolata nel 2009

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che:

  • l divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
  • quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo illiquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
    Ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
    Ritenuto, per contro, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
    Considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica della legge si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori; sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi crediti sorti in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

KATIA PISU con CF PSIKTA73L52H501O

NOMINA Giudice Delegato il Presidente relatore;

CONFERMA come liquidatore l’attuale professionista già designato a gestore della crisi;

ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI; compresa la procedura espropriativa immobiliare di cui al pignoramento eseguito da CATTLEYA MORTGAGE FINANCE il 15.12.2023 presso Tribunale di Roma;

DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;

DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A/R nei confronti di tutti i suddetti soggetti;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione la vettura il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1650 mensili, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della
  • liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  •  ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • con cadenza di cinque mesi (non semestrale) dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura.
  • Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 04/04/2024

il Presidente Est.
Dr. Roberto Braccialini

 



apertura liquidazione controllata n. 9/2024

Sent. n. 47/2024 pubbl. il 29/03/2024
Rep. n. 53/2024 del 29/03/2024

 

 

 

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


 

in linea fino al 7 aprile 2027

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
MARIA ROSA SOLIA CF SLOMRS54H64D969Q
Assistito dall’ OCC dott. Federico Ferretti
Rilevato che, con ricorso depositato il 19.3.24
MARIA ROSA SOLIA, CFSLOMRS54H64D969Q ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato

  • che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
  • che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;

ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MARIA ROSA SOLIA CF SLOMRS54H64D969Q
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA come liquidatore il dott. Federico Ferretti
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il bene mobile registrato Fiat 312 Panda targato FZ040CP immatricolata il 23/07/2020 nonché il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1400,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura (salvo eventuali mutamenti delle situazioni di fatto e di diritto rilevanti);
DISPONE che il liquidatore:

  •  inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28/03/2024

il Giudice Relatore
Andrea Balba

il Presidente
Roberto Braccialini



apertura liquidazione controllata
Sent. n. 15/2024 pubbl. il 21/03/2024
Rep. n. 400056/2024 del 21/03/2024

 

 

 

 

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara


 

in linea fino al 7 luglio 2024

Il Tribunale Ordinario di Ferrara, , composto dai magistrati
Dott. Stefano Giusberti
Dott. Anna Ghedini rel ed est.
Dott. Costanza Perri
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario 20/2024 r.g. P.U. promosso su istanza del debitore OTTAVIA IERNA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata da OTTAVIA IERNA;
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell’art. 27 comma 3 lett. b) CCI, atteso che la debitrice ha residenza nel circondario dell’ Ufficio, ;
considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina dettata in tema di sovraindebitamento ex artt. 1, 2 lett. c) e 268 CCI;
ritenuto che OTTAVIA IERNA versi effettivamente in stato di sovraindebitamento attese le risultanze del ricorso e della allegata relazione del Gestore della Crisi nominato dall’OCC;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
letto, quanto alla nomina del Liquidatore, il disposto ex art. 270 comma 2 lett. b);
visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 e 270 CCI,

dichiara

l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di OTTAVIA IERNA, CF RNITTV79D63A944S, con domicilio in via Ravenna 216/C ( Ferrara)

nomina

la dott.ssa Anna Ghedini Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatore l’avv. Francesco Ruvioli con studio in Ferrara;

ordina

a OTTAVIA IERNA laddove imprenditore commerciale, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni della parte debitrice e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica
certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCI;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

l’inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Ferrara per la durata di mesi tre; ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. Questi ultimi due adempimenti a carico del Liquidatore.

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.
Così deciso in nella camera di consiglio del 19/03/2024.

Il Giudice estensore
Anna Ghedini

Il Presidente
Stefano Giusberti



R.g. procedimento unitario n. 38/2023

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali

in linea fino al 4 maggio 2024

Il Giudice Designato

vista la proposta di concordato minore ex art. 74 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza depositata in data 12.3.2024 dai ricorrenti PANTANELLA ALESSANDRO (c.f. CPNTLSB66C06H501X) e D’AMBROSIO SIMONETTA (c.f. DMBSNT69A56I838O), rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Lecce e coadiuvati dal gestore della crisi Dott.ssa Patrizia Taccone;

esaminati gli atti, pronuncia il seguente

Decreto

Per procedere all’apertura della procedura diretta all’omologa del concordato minore ex art. 80 ccii il G.D. deve previamente valutare la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda e verificare quindi la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 74, 75 e 77 ccii e la fattibilità del piano.

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità, si osserva che il ricorrente Pantanella non è qualificabile come consumatore, derivando l’esposizione debitoria anche dallo svolgimento di attività di imprenditore individuale c.d. minore avente ad oggetto la realizzazione di protesi dentarie; ciò comporta, trattandosi di ricorso congiunto di entrambi i coniugi, l’applicazione dell’istituto del concordato minore ex art. 66 ccii, nonostante la ricorrente D’Ambrosio sia invece qualificabile come consumatore. Non risulta, inoltre, che i ricorrenti siano già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né consta la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori. Ancora, la documentazione a corredo della domanda risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale dei debitori istanti; così come risulta esaustiva la relazione depositata dall’OCC ai sensi dell’art. 76 co. 2 ccii, che in sostanza rappresenta un tutt’uno con la domanda.

Non è dubitabile che i ricorrenti si trovino in una condizione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza definiti dall’art. 2, co. 1, lett. a) e b) ccii. In particolare, l’indebitamento dei ricorrenti ammonta ad euro 136.954,32, di cui:

  • euro 74.814,62, quale esposizione debitoria comune dei ricorrenti nei confronti della Itacapital s.r.l. in chirografo (prima linea di credito, comprese le spese ed i compensi per l’emissione del titolo monitorio);
  • euro 8.186,06, quale esposizione debitoria della D’Ambrosio, di cui euro 3.762,84 nei confronti di Itacapital in chirografo (seconda linea di credito) ed euro 4.423,22 nei confronti dell’Ader in privilegio;
  • euro 53.953,64, quale esposizione debitoria del Pantanella, di cui euro 8.279,00 nei confronti di Itacapital srl in chirografo (terza linea di credito, comprese le spese ed i compensi per l’emissione del titolo monitorio), euro 1.749,00 nei confronti dell’Ader in chirografo ed euro 43.924,59 nei confronti dell’Ader in privilegio;

A fronte di ciò, il Pantanella percepisce, dopo la ripresa economica successiva alla tendenziale regressione del Covid, euro 650,00 circa mensili, mentre la D’Ambrosio euro 850,00 circa mensili alle dipendenze, con contratto a tempo indeterminato, della società “Nuove emozioni S.a.S. Di Mario Tatangelo & C”. Entrambi percepiscono, inoltre, un sussidio mensile di euro 443,00 essendo genitori, altresì, di due gemelli, che verrà corrisposto fino al compimento del loro ventunesimo anno di età.

È dunque evidente che i ricorrenti non siano in grado di soddisfare tutte le obbligazioni con il proprio patrimonio e che si trovino in condizione di sovraindebitamento, dovendo far fronte ai bisogni della famiglia, composta dai coniugi, da una figlia di 26 anni e da due figli di 17 anni: a fronte di un reddito complessivo mensile di euro 1.943,00 circa, e di spese mensili primarie di euro 1.550,00 residua in favore del ceto creditorio un importo di euro 393,00, a fronte di rate mensili attuali per debiti pari ad euro 1.209,00. 

Proprio per questo, i ricorrenti hanno deciso di ricorrere allo strumento di regolazione della crisi del concordato minore, in modo da poter rientrare dell’indebitamento, previa falcidia dei crediti, mediante il versamento di rate mensili per gli stessi sostenibili. Focalizzando, quindi, l’attenzione sul piano proposto dai ricorrenti, questo prevede il versamento in favore dei creditori anteriori della somma di euro 33.352,51, oltre interessi legali al tasso del 2,5% annuo, nell’arco di dieci anni a decorrere necessariamente dall’omologa, mediante il versamento di rate mensili di euro 314,40 ciascuna, cui devono aggiungersi le spese di procedura in prededuzione (in relazione alle quali può essere liquidato solamente un acconto iniziale, posto che la liquidazione finale delle spettanze del legale dei ricorrenti, dell’OCC e del commissario giudiziale avviene al termine della procedura ex art. 81 co. 4 cc).

In particolare, il piano concordatario prevede:

  • il soddisfacimento integrale delle spese di procedura in prededuzione (euro 5.626,27 compresi accessori in favore dell’OCC, euro 2.100,00 compresi accessori in favore del legale, oltre le spettanze da liquidare al commissario giudiziale);
  • il soddisfacimento al 25% del credito privilegiato;
  • il soddisfacimento al 24% del credito chirografario.

Al riguardo, in maniera condivisibile l’OCC nella propria relazione ha attestato la fattibilità e la sostenibilità della proposta, attestando, altresì, che il piano assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale del credito prelatizio sul ricavato in caso di liquidazione, essendo i ricorrenti titolari solamente di beni mobili del valore di euro 5.000,00 circa. Ancora, dalla relazione dell’OCC si evince la sostenibilità nel lungo periodo della rata mensile di euro 314,40, dal momento che la D’Ambrosio ha anche chiesto la corresponsione di un anticipo di TFR per euro 5.500,00 destinato alla copertura di eventuali spese straordinarie, nonché al surplus del fabbisogno concordatario derivante dalla necessità della nomina di un commissario giudiziale; inoltre, rispetto ad un importo mensile di euro 393,00 teoricamente destinabile ai creditori anteriori, la corresponsione del minore importo di euro 314,40 consente, con la rimanenza di euro 80,00 circa, di affrontare eventuali ed ulteriori spese impreviste.

L’OCC ha anche spiegato che l’origine del sovraindebitamento non è legato a negligenza dei ricorrenti, i quali hanno contratto obbligazioni solamente per il soddisfacimento di esigenze familiari (spese di ristrutturazione, di arredo, di sostentamento quotidiano), rifuggendo invece da spese di carattere velleitario. Inoltre, i tre figli non solo all’attualità autosufficienti economicamente e non sono in grado di contribuire al menage familiare; in prospettiva, è ragionevole ipotizzabile che al momento del compimento del ventunesimo anno di età i gemelli saranno già impegnati lavorativamente e, quindi, la cessazione del sussidio di euro 443,00 mensili non andrà a discapito dell’attuazione del piano concordatario.

Infine, considerata la specifica richiesta dei ricorrenti, vanno disposte le misure protettive a tutela del loro patrimonio, costituito essenzialmente da redditi, e dell’attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento, giustificandosi così, anche in ragione della natura di concordato minore in continuità, la nomina di un commissario giudiziale per la funzione di vigilanza; al riguardo, per garantire non solo nell’essenza ma anche nell’apparenza la massima trasparenza ed imparzialità, si nomina ad opera del Tribunale un soggetto diverso dall’OCC; del resto l’art. 78 co. 2 bis ccii non attribuisce all’OCC anche le funzioni di commissario giudiziale, ma al contrario, segnando una cesura tra le due fasi, richiede la nomina di un commissario giudiziale, necessariamente diverso dall’OCC, che svolga pure le funzioni prima svolte dall’OCC stesso.  

p.q.m.

visto l’art. 78 ccii:

  1. dichiara aperta la procedura diretta all’omologa della proposta di concordato minore presentata da PANTANELLA ALESSANDRO e D’AMBROSIO SIMONETTA;
  2. dispone la pubblicazione del presente decreto, in forma integrale, in apposita area del sito web del Ministero della Giustizia e nel Registro delle Imprese;
  3. nomina Commissario Giudiziale il Dott. Lorenzo Taglione, pec lorenzotaglione@pec.it, con invito ad accettare l’incarico entro dieci giorni dalla nomina;
  4. dispone che il Commissario Giudiziale comunichi senza indugio la proposta, contenente a sua volta la relazione dell’OCC, depositata in data 12.3.2024, nonché il presente decreto a tutti i creditori via pec e dia esecuzione al medesimo decreto;
  5. assegna ai creditori termine fino al 10.5.2024 incluso per far pervenire al Commissario Giudiziale, a mezzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato minore e le eventuali precisazioni, con la precisazione che opera la regola del silenzio-assenso;
  6. avverte i creditori che nella comunicazione da trasmettere al Commissario Giudiziale dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, sul quale ricevere tutte le comunicazioni, con avvertimento che in difetto i provvedimenti saranno comunicati con deposito in Cancelleria;
  7. dispone che il Commissario Giudiziale, decorso il termine assegnato ai creditori, riferisca prontamente al G.D. mediante relazione da depositarsi telematicamente con l’indicazione dell’esito del voto (precisando l’elenco dei creditori ammessi al voto e i relativi importi nonché le adesioni o mancate adesioni ricevute) ed allegando le dichiarazioni di voto pervenute e le eventuali contestazioni ricevute dai creditori;
  8. fissa per la decisione sull’omologazione l’udienza in presenza del 22.5.2024, ore 13.00;
  9. dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
  10. avverte che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.;
  11. avverte i ricorrenti che gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza l’autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Si comunichi ai ricorrenti e al Commissario Giudiziale.

Cassino, 22.3.2024 

Il G.D. Dott. Lorenzo Sandulli



BATTISTA Guido
Sentenza n. 20/2024
N. 91-1/2023 R.G.A.V.G.

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE di BENEVENTO
Sezione Seconda Civile

 

in linea fino al 27 aprile 2024

Apertura liquidazione controllata sentenza  n. 20/2024



PU. n. 278 -1 / 2023 decreto apertura ristrutturazione debiti

 

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

 

 

in linea fino al 25 settembre 2024

DECRETO di apertura
Procedura di omologazione Piano del Consumatore
(art. 70.1 CCI)


Nel procedimento R.G. n. 278 -1 / 2023

 

Il Giudice dott. Tommaso Sdogati,
visto il ricorso depositato in data 29.12.2023 dal Sig. Testa Alfredo (C.F. TSTLRD45P07D969X) tramite ill proprio amministratore di sostegno dott. Parodi Edoardo C.F. PRDDRD89L11D969V), giusta nomina intervenuta con decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Genova del 14/07/2021 nel procedimento iscritto al N. R.G. 5459/2021 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Simona Pometto sito in Genova, Via Gabriele D’Annunzio n. 2/50, con cui è stata domandata l’apertura del procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCI;
assistiti dall’Avv. Roberto Celi in qualità di OCC;
vista la documentazione allegata al ricorso introduttivo;
sentito l’amministratore di sostegno e l’OCC all’udienza del 13.02.2023;
considerato che il sig. Testa può qualificarsi come “consumatore” ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. e) CCII, in quanto nella contrazione dei debiti di cui al suddetto ricorso risulta la prova che egli abbia agito in tale qualità e, pertanto, per scopi estranei a qualsivoglia attività di impresa;
ritenuto pertanto applicabile al suddetto il procedimento de quo, previsto dagli artt. 67 e ss CCII; con competenza del Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell’art. 67 co. 6 CCII;
constatato che la domanda è corredata:

  • dall’elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle relative cause di prelazione – pag. 20 relazione OCC -;
  • dall’elenco della consistenza e della composizione del patrimonio del consumatore – pagg. da 13 a 23 relazione OCC -;
  • dall’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni, che non risultano effettuati;
  • non risultano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ma perché il soggetto risulta esserne esentato; deduzione fondata su quanto rilevato dall’OCC nelle note integrative depositate in data 04.03.2024, in quanto non vanta alcun diritto di proprietà o altro diritto reale su alcun bene immobile né usufruisce di un contratto di locazione, essendo collocato in regime di co – housing da parte dei Servizi Sociali ed occupando uti dominus l’immobile sito in sito in località Montemoro di Montoggio; considerato inoltre che usufruisce unicamente pensione di anzianità per euro 14.192,57 annuali;
  • dall’elenco di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo famigliare con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia – pagg. da 6 a 10 relazione OCC -;

considerato che la relazione dell’OCC appare completa in quanto contiene:

  • l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni che non si ritiene essere state contratte con dolo o colpa grave, in considerazione delle problematiche di natura mentale e sociale che affliggono il Sig. Testa (all. 38), che lo hanno condotto a vivere in un contesto rurale isolato senza fruire del servizio idrico e con necessità di nomina di apposito amministratore di sostegno;
  • l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, derivante dal ricorso massivo alla contrazione di finanziamenti per acquisti di materie prime non necessarie, correlata ad uno stato psichico trascendente le ordinarie cognizioni dell’uomo medio – relazione OCC e chiarimenti resi all’udienza del 13.03.2024 -;
  • la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  • l’indicazione presunta dei costi della procedura, puntualmente riportati;

constatata, altresì, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII, non ritenendosi dagli elementi probatori acquisiti che il Sig. Testa abbia causato il proprio indebitamento per dolo/frode/colpa grave, risultando quest’ultimo causato, più persuasivamente, in ragione di una lucidità mentale che appare pacificamente difettare da cui infatti derivava la nomina di un amministratore di sostegno;
ACCERTATA QUINDI L’AMMISSIBILITA’ DELLA PROPOSTA E DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PRESENTATO DAL SIG. TESTA ALFREDO;

P.Q.M.

DISPONE l’ammissione del Sig. Testa Alfredo alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss CCII dichiarandone l’apertura;

DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data pubblicata la proposta, il piano ed il presente decreto nell’apposita sezione del sito internet del Tribunale;
DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30 autorizzando la notifica a mezzo pec o posta raccomandata A/R;
AVVISA i creditori:

  • che dovranno comunicare all’OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto e che, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
  • che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra potranno presentare osservazioni inviandole all’indirizzo pec dell’OCC;

DISPONE che l’OCC, nel termine di 10 gg successivi alla scadenza del suddetto termine assegnato ai creditori per le osservazioni, sentito il debitore, RIFERISCA a questo Giudice proponendo, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie, depositando apposita relazione completa di tutta la documentazione attestante le comunicazioni effettuate e le osservazioni ricevute.
Genova, 05.03.2024

Il Giudice
Dott. Tommaso Sdogati



P.U. 59-1-2024 decreto apertura ristrutturazione debiti

Sentenza  n. 53/2024 di omologa del piano di ristrutturazione debiti in linea dal 22 aprile 2024 fino al 21 aprile 2027

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Procedure Concorsuali

 

in linea fino al 25 settembre 2024

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

 

Il Giudice

visto il ricorso proposto da IVANO COLATO in data 47372024 con cui è stata domandata l’apertura del procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;
vista la documentazione allegata;
sentito il debitore e l’OCC;
constatato che la domanda è corredata:

  • dall’elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle relative cause di prelazione;
  • dall’elenco della consistenza e della composizione del patrimonio del consumatore,
  • dall’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • dall’elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • dall’elenco di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo famigliare con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;

considerato che la relazione dell’OCC appare completa in quanto contiene:

  • l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  • l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  • la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  • l’indicazione presunta dei costi della procedura;

constatata, altresì, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII

ACCERTATA L’AMMISSIBILITA’ DELLA PROPOSTA E DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PRESENTATO DA IVANO COLATO

DISPONE che, a cura dell’OCC:

  • venga pubblicata la proposta, il piano ed il presente decreto nell’apposita sezione del sito internet del Tribunale;
  • venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30 autorizzando la notifica a mezzo pec o posta raccomandata A/R

AVVISA i creditori:

  • che dovranno comunicare all’OCC un proprio indirizzo PEC per ricevere le comunicazioni inerenti la procedura, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
  • che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra potranno presentare osservazioni inviandole all’indirizzo pec dell’OCC;

DISPONE che l’OCC, nel termine di 10 gg. successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori per le osservazioni, sentito il debitore, RIFERISCA a questo Giudice proponendo, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie depositando apposita relazione completa di tutta la documentazione attestante le comunicazioni effettuate e le osservazioni ricevute

Genova, 07/03/2024

il Giudice
Pietro Spera



LUCA CARDILLO

P.U. 34-1/2024 decreto apertura procedura di omologazione piano ristrutturazione dei debiti

procedimento R.G.34 /2024

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Procedure Concorsuali

 

in linea fino al 25 settembre 2024

P.U. 34-1/2024 decreto di apertura procedura di omologazione piano ristrutturazione dei debiti



Sent. n. 44/2024 pubbl. il 22/03/2024
Rep. n. 49/2024 del 22/03/2024

P.U.55-1/2024 sentenza apertura liquidazione controllata

 

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

in linea fino al 25 marzo 2027

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott. Pietro Spera Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
ROSARIO MORELLO (CF MRLRSR65H24D969C)
Rilevato che, con ricorso depositato il 29.2.2024, ROSARIO MORELLO, ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;

  • considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
  • considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
  • ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
  • considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC; considerato che la relazione dell’OCC, depositata in data 14.3.2024, è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
  • considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo di circa € 65.000,00):

in particolare:

  • non ci sono beni immobili liquidabili;
  • il ricorrente è poi titolare di uno stipendio mensile medio di € 1.577,00 ed è possibile determinare, in relazione a questo importo, una quota di reddito disponibile (v. infra), che però non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell’attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;
  • considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
  • rilevato che l’istante ha chiesto che venga revocato il versamento relativo al pignoramento presso terzi (a favore di Agos spa) e alla cessione del quinto (a favore di Banca Sistema S.p.A.);
  • considerato che, pur in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che, da una parte nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI), dall’altra è possibile identificare una serie di norme, tra cui l’art. 268 co. 4 CCI, l’art. 270 co. 2 lett. d) ed e) da cui dedurre che nella liquidazione controllata è il liquidatore ad avere l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, nonché l’unico che, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori.
    “Può desumersi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che devono ritenersi cessate sia l’operatività di eventuali cessioni del quinto” (così Trib. Mantova 20 aprile 2023), sia le trattenute conseguenti ad esecuzione e conseguente pignoramento presso terzi, considerato che alla cessione volontaria debba essere equiparata l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata (cfr. Corte Cost. 65/2022);
  • rilevato che l’istante è del tutto privo di beni liquidabili (è proprietario di uno scooter modello Honda Silver Wing tg. CP22118, immatricolato in data 9.8.2006, di scarso valore economico come attestato dall’OCC e in ogni caso indispensabile per il raggiungimento del luogo di lavoro), se non per quanto attiene al reddito futuro e pertanto, una volta esclusa la persistente operatività dei pignoramenti/cessioni e tenuto conto delle spese allegate dal ricorrente e dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge (pari ad € 238,00 mensili), la quota di reddito mensile incomprimibile e quindi esclusa dalla liquidazione, può essere determinata nella somma di € 1.361,00 a fronte dello stipendio mensile di € 1.577,00 (l’istante ha dichiarato di mettere a disposizione la somma di € 216,00 mensili per 42 rate in 36 mesi);
  • ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
  • ritenuto che in ogni altro caso la procedura termini a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori.
  • considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
  • considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
  • considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
  • ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
ROSARIO MORELLO (CFMRLRSR65H24D969C)
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Monteleone
CONFERMA liquidatore il dott. CERIANA FEDERICO
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA che a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di Banca Sistema spa nonché del pignoramento dello stipendio in favore di Agos spa, ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.361,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:

  •  inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • dopo cinque mesi dall’omologa, e così ogni cinque mesi, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21/03/2024

il Giudice Relatore
Chiara Monteleone

il Presidente
Roberto Braccialini



Sent. n. 13/2024 pubbl. il 15/03/2024
Rep. n. 400032/2024 del 15/03/2024

 

 

 

 

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara


 

in linea fino al 25 giugno 2024

Il Tribunale Ordinario di Ferrara, , composto dai magistrati
Dott. Stefano Giusberti
Dott. Anna Ghedini
Dott. Costanza Perri
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario 25/2024 r.g. P.U.
promosso su istanza dei debitori Ernesto Aguiari, Monia Aguiari e Milvana Fogli rappresentati e difesi dall’avv. Sandra Passadore del foro di Rovigo.
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato dai ricorrenti, facenti parte del medesimo nucleo familiare ( rispettivamente padre, figlia e madre)
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell’art. 27 comma 3 lett. b) CCI, atteso che i debitor hanno residenza nel circondario dell’ Ufficio;
considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina dettata in tema di sovraindebitamento ex artt. 1, 2 lett. c) e 268 CCI;
ritenuto che i ricorrenti versino effettivamente in stato di sovraindebitamento attese le risultanze del ricorso e della allegata relazione del Gestore della Crisi nominato dall’OCC;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
letto, quanto alla nomina del Liquidatore, il disposto ex art. 270 comma 2 lett. b);
visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 e 270 CCI,

dichiara

l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di

  • Ernesto Aguiari, (C.F. GRARST52T27C814E) nato a Codigoro (FE) il 27.12.1952,
  • Fogli Milvana, (C.F. FGLMVN52E61C912N) nata a Comacchio (FE) il 21.05.1952
  • Monia Aguiari, (C.F. GRAMNO79L64G916L) nata a Portomaggiore (FE) il 24.07.1979.

nomina

la dott.ssa Anna Ghedini Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatore la dott.ssa Eleonora Permunian con studio in Ferrara;

ordina

ai debitori, laddove imprenditori commerciali, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica

certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCI;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

l’inserimento della sentenza nel sito del Tribunale di Ferrara per la durata di mesi tre; ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. Questi ultimi due adempimenti a carico del Liquidatore.

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.
Così deciso in nella camera di consiglio del 12/03/2024.

Il Giudice estensore
Anna Ghedini

Il Presidente
Stefano Giusberti

 

 



ENRICO CORNERO

P.U. 13-1/2024 decreto apertura procedura di omologazione piano ristrutturazione dei debiti

procedimento R.G.13 /2024

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Procedure Concorsuali

 

in linea fino al 25 settembre 2024

P.U. 13-1/2024 decreto di apertura procedura di omologazione piano ristrutturazione dei debiti



PU 40-2024 decreto ammissione

Proposta e piano ristrutturazione

 

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE I CIVILE

in linea fino al 22 marzo 2025

Il g.d. dott. Bruno Malagoli,

rilevato che, con domanda depositata il 12.3.2024, FABIO GIUSTINELLI ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. CCII;

rilevato che la domanda è corredata dai documenti di cui all’art. 67, secondo comma CCII;

rilevato che alla domanda è altresì allegata la relazione del gestore della crisi dott.ssa Teresa Gottardi in conformità all’art. 68, commi secondo e terzo CCII;

accertato che FABIO GIUSTINELLI è qualificabile come consumatore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, lett. c) ed e) CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative indicate dall’art. 69, primo comma CCII; vista l’istanza di sospensione formulata dai ricorrenti ex art. 70, quarto comma, CCII;

ritenuto che la proposta e il piano siano pertanto ammissibili;

considerato, ad ogni modo, che il Tribunale si riserva di verificare ulteriormente la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano in sede di omologa, così come espressamente consentito dall’art. 70, settimo comma, Codice della crisi;

visto l’art. 70 CCII;

DISPONE

che proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;

AVVERTE

che, ricevuta la comunicazione, il creditore dovrà comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

ASSEGNA

ai creditori termine di 20 gg. dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella stessa comunicazione; dispone che, entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie.

DISPONE

disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;

Si comunichi.

Cagliari 14/03/2024

Il g.d.
Bruno Malagoli



Giancarlo VENDITTI e Anita COURRIER

  • R.G.P.U. n. 5-1/2024 Decreto che dispone la pubblicazione del piano e la sua comunicazione ai creditori
  • Ricorso
  • Proposta economica
  • Relazione

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE di AVEZZANO
 

In linea fino al 20 marzo 2029

R.G.P.U. n. 5-1/2024 Decreto che dispone la pubblicazione del piano e la sua comunicazione ai creditori

Ricorso

Proposta economica

Relazione



SENSI GIULIA
Sent. n. 21/2024 omologa di concordato minore  il linea dal 26 aprile 2024 al 25 luglio 2024
pubbl. il 24/04/2024
Rep. n. 400071/2024 del 24/04/2024


N. R.G. P.U.26-1//2024 decreto apertura concordato minore

 

 

 

 

 

 

emblema della repubblica

Tribunale Ordinario di Ferrara
 

in linea fino al 18 maggio 2024

Il G.D., dott.ssa Anna Ghedini,


nel procedimento aperto a seguito della istanza di apertura di concordato minore da parte di GIULIA SENSI rappresentato e difeso dall’avv. CHIARA BRENTEL;
premesso che il ricorso contiene proposta di concordato minore liquidatorio ex art. 74 comma 2 C.C.I.I., basata sul seguente piano, come richiesto dall'articolo 75 comma 1 lettera a) C.C.I.I.,
che il piano prevede la liquidazione dell’immobile di proprieta’, la liquidazione di diverse polizze assicurative e, unica circostanza che rende conveniente la proposta rispetto alla liquidazione, il versamento di finanza esterna ( gia’ nella disponibilita’ del gestore) per euro 40mila;
che, attesa la massa debitoria di euro 680.968,25, l’attivo ricavabile dalla liquidazione ( stimato in maniera dettagliata e verosimile in euro 297.808) viene in maniera apprezzabile incrementato dalla finanza esterna di euro 40mila fino ad arrivare ad un attivo distribuibile di euro 337.808 che consente di soddisfare in percentuale tutti i creditori, mentre la procedura liquidatoria soddisferebbe solo le prededuzioni ed il credito garantito da ipoteca di primo grado, e solo in parte il credito privilegiato di rango successivo,
che il piano ha una durata contenuta ( 15 mesi dalla omologa),
attesa la completezza della documentazione,
che il piano e la proposta appaiono quindi sostanzialmente rispettosi dell’impianto normativo,

DISPONE

la apertura della procedura di concordato minore ex art. 78 CCI.
Manda al gestore della crisi per la comunicazione del presente decreto e del piano e della proposta a tutti i creditori a mezzo pec entro dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Dispone la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale di Ferrara per la durata di mesi due;
assegna ai creditori termine di giorni 30, dal ricevimento della comunicazione di cui sopra per fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
avverte che nella comunicazione di cui sopra, il creditore deve indicare un indirizzo di
posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria;
da’ atto che fino alla data di definitivita’ del decreto di omologa, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
non procede alla nomina del commissario giudiziale non apparendo la stessa necessaria
per tutelare gli interessi delle parti.
In esito alla votazione il gestore corra’ comunicare al giudice gli esiti della votazione e le eventuali contestazioni e il giudice provvedera’ in merito, eventualmente convocando le parti.
Si comunichi al debitore ed al gestore.
Ferrara, 12/03/2024

Il Giudice
Dott.ssa Anna Ghedini



PU 7-1-2024  decreto apertura concordato minore

 

 

 

 

 

 

emblema della repubblica

Tribunale Ordinario di Ferrara
 

in linea fino al 18 maggio 2024

Il G.D., dott.ssa Anna Ghedini,

nel procedimento aperto a seguito della istanza di apertura di concordato minore da parte di PAGANINI PINO rappresentato e difeso dall’avv. SILVIO RIZZETTO;
premesso che la proposta di concordato minore del debitore attiene a un piano in continuità diretta, per mezzo della prosecuzione dell’attività di trasportatore per la durata di anni 4, con devoluzione ai creditori del ricavo di detta attività al netto dei costi comprese le imposte; che il piano ha una componente liquidatoria che riguarda la quota di un bene immobile e due giacenze di conto corrente;
che il piano è adeguatamente supportato da una motivata attestazione ex art. 75 comma 2 CCI relativo alla possibilità di pagare i privilegiati nei limiti della capienza del bene su cui insiste il privilegio;
che la sostenibilità della prosecuzione dell’attività (che era andata in perdita per un evento esterno legato alla salute del debitore) è ragionevolmente assicurata dal piano industriale e finanziato allegato che, sulla base dei costi correnti e della quota che il debitore trattiene per il mantenimento proprio e della famiglia, mostra di poter assicurare alla procedura flussi di cassa di 750 euro al mese per quattro anni;
che, in considerazione dl richiamo operato dall’art. 76 CCI ed in assenza di norme specifiche o incompatibili (per esempio le norme sulla formazione della maggioranza del concordato maggiore non sono applicabili al concordato minore che gode di una sua propria, e semplificata, disciplina), deve trovare applicazione al concordato minore in continuità la regola di cui all’art. 84 comma 6 CCI che introduce la possibilità di distribuire secondo la RPR l’attivo eccedente il valore di liquidazione;
che a sua volta il valore di liquidazione, elemento cardine del piano in continuità anche per il concordato minore, e disciplinato dall’art. 87 comma 1 lett. c), consiste nel valore aritmetico corrispondente al ricavo della liquidazione dell’attivo nella procedura liquidatoria corrispondente, in questo caso la liquidazione controllata; e che solo l’attivo concordatario che superi tale valore può essere distribuito con la RPR;
che inizialmente il debitore non aveva incluso nel valore di liquidazione i ricavi, al netto di quanto necessario per il mantenimento, derivati dalla prosecuzione dell’attività: tale circostanza era stata rilevata dal GD in esito di una udienza interlocutoria conclusasi con l’invito a volere rivedere il valore di liquidazione alla luce del fatto che, anche se aperta la liquidazione controllata, non poteva escludersi che, sotto il periodico controllo del liquidatore, l’attività potesse proseguire salvo arrestarsi laddove inidonea a generare ricavi ma solo costi in prededuzione;
che in data 1.3.24, nel rispetto del termine concesso dal giudice il debitore aveva depositato una modifica al piano, con allegata nuova relazione particolareggiata ed attestazione del Gestore;
che allo stato, assumendo prudenzialmente una vendita del bene immobile al terzo tentativo di vendita, il valore di liquidazione ammonta a euro 39.148,47 mentre la proposta concordataria offre la somma complessiva di euro 47.100,00;
che la differenza a favore dello strumento di composizione è costituita dal quarto anno di versamento di parte dei ricavi a favore dei creditori, versamento che non ci sarebbe nella liquidazione controllata;
che infatti vale la pena di rammentare che anche se la liquidazione è ancora in corso dopo tre anni dalla sua apertura, sussistendo i presupposti soggettivi, opera di diritto la esdebitazione ex art. 282 CCI: una volta esdebitato il debitore, è possibile proseguire la liquidazione dei beni già avvinti alla massa ma non è più possibile acquisirne di sopravvenuti e, soprattutto per quel che qui interessa non è possibile incamerare i crediti futuri del debitori giacche’ per effetto della esdebitazione i crediti della massa sono divenuti inesigibili e quindi non vi è titolo per trattenere ulteriormente le quote di reddito ( illuminante sotto tale profilo T. Verona 20.9.22 poi ripresa da moltissime pronunce di merito) al punto che, se l’attivo della procedura è costituito solo da quote di reddito la pronuncia di esdebitazione imporrà la chiusura della procedura;
che la somma pari a euro 750 x 12 mensilità può quindi essere distribuita secondo la RPR, consentendo una sia pure minima ma non irrisoria soddisfazione ai chirografari che vengono pagati con percentuali che vanno dal 5,28 al 4%,
che il piano e la proposta appaiono quindi sostanzialmente rispettosi dell’impianto normativo,

DISPONE

la apertura della procedura di concordato minore ex art. 78 CCI.
Manda al gestore della crisi per la comunicazione del presente decreto e del piano e della proposta a tutti i creditori a mezzo pec entro dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Dispone la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale di Ferrara per la durata di mesi due;
assegna ai creditori termine di giorni 30, dal ricevimento della comunicazione di cui sopra per fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; avverte che nella comunicazione di cui sopra, il creditore deve indicare un indirizzo di
posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria; dà atto che fino alla data di definitività del decreto di omologa, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; non procede alla nomina del commissario giudiziale non apparendo la stessa necessaria per tutelare gli interessi delle parti.
In esito alla votazione il gestore corra’ comunicare al giudice gli esiti della votazione e le eventuali contestazioni e il giudice provvederà in merito, eventualmente convocando le parti.
Si comunichi al debitore ed al gestore.

Ferrara, 11/03/2024

Il Giudice
Dott.ssa Anna Ghedini



Proc. n. 10-1/2024 PU

Sentenza n 12/2024 pubbl. il 07/03/2024

Apertura Liquidazione Controllata

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE

in linea fino al 7 marzo 2027

nella persona dei seguenti magistrati:

dott. Paolo Vadalà  Presidente

dott. Enrico Pannaggi Giudice

dott.ssa Filomena Di Gennaro Giudice rel.

nel procedimento iscritto al n. 10-1/2024 P.U. ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso proposto, con atto depositato il 13.02.2024, da:

Michele CITARELLA ed Elisabetta FIORE, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall’avv. Gaetano Barbato;

avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 e s.s. CCII

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 13.02.2024 i sig.ri Michele CITARELLA ed Elisabetta FIORE hanno esposto:

  • di essere componenti del medesimo nucleo familiare ai sensi dell’art. 64 d.l.vo 12.01.2019 n. 14 (in seguito: CCII), in quanto coniugati in regime patrimoniale di comunione dei beni;
  • di versare in condizione di sovraindebitamento conseguente alle precedenti attività imprenditoriali svolte dal Cittarella, cessate definitivamente dal 2016, e che hanno determinato l’attuale esposizione debitoria dei ricorrenti nei confronti del fisco, a cui, peraltro, gli stessi hanno tentato di far fronte anche con vari finanziamenti, tra i quali, da ultimo, una cessione del quinto della pensione concessagli dai genitori, al fine di salvaguardare l’immobile di proprietà in cui risiede tutt’ora l’intera famiglia;
  • che nel quinquennio precedente non hanno fatto ricorso ad altro ‘strumento di cui alla legge 155/2017’ né hanno ‘subito provvedimenti di impugnazione, risoluzione del concordato minore, ovvero, revoca o cessazione di procedura di ristrutturazione dei debiti’;
  • che Michele CITARELLA lavora come operaio specializzato e percepisce uno stipendio mensile di 1.830,00, al netto dell’importo di 170 euro che deve versare per la restituzione della cessione del quinto alla Compass banca spa pratica n. 90000687269, mentre Elisabetta FIORE è attualmente priva di un’occupazione lavorativa stabile e, nei mesi precedenti, ha solo effettuato lavori saltuari come assistente domiciliare che le permettono, da novembre 2023, di percepire una Naspi di euro 387,95. Entrambi vivono nella casa familiare con la figlia Citarella Noemi, la quale, seppur maggiorenne, è priva di un reddito stabile, in quanto svolge attività di Seo Specialist presso aziende private, lavorando con partita iva e sottoscrivendo dei contratti di collaborazione che, al momento, le hanno permesso a mala pena di sostenere le spese strettamente personali;
  • che i ricorrenti sono proprietari della casa familiare, un immobile sito in Corridonia, alla via Decio Rossini, censito al catasto A/3 classe 3 consistenza 5.5 vani MQ 104 con una pertinenza di MQ 35 e del valore stimato di circa 120.000,00 euro, che intendono mettere a disposizione del ceto creditorio, affinchè venga ceduto dal liquidatore con procedura competitiva da svolgersi nel corso della liquidazione controllata;
  • che il sig. Citarella Michele, dagli accertamenti effettuati presso il PRA, non risulta proprietario di alcun bene mobile registrato, mentre la sig.ra Fiore Elisabetta, è titolare di un’autovettura Citroen C3 del 2007 che, tuttavia, i richiedenti non includono nella liquidazione, poiché ritenuta un bene di scarso valore, ma necessario per eseguire gli spostamenti verso il luogo di lavoro del ricorrente;
  • che i ricorrenti sono titolari di quattro conti correnti, il cui saldo complessivo ammonta ad euro 772,63 che intendono destinare alla procedura;
  • che le spese mensili necessarie per il proprio mantenimento dovrebbero essere così quantificate: euro 600,00 mensili per spese alimentari, euro 66,00 per il pagamento dell’assicurazione infortuni, 30 euro per spese telefoniche, 80 euro per animali domestici, 407 euro per la restituzione della cessione del quinto concessagli su intercessione degli anziani genitori, 90 euro per il pagamento del canone idrico e della luce, 28 euro per internet, 80 euro per il carburante e 40 euro per la manutenzione dell’auto, euro 24 per oneri condominiali, 50 euro per cure mediche, 6 euro per abbonamento TV, 90 euro per gas metano, 20 euro per TARI, 35 euro per l’assicurazione auto, 10 euro per la cura della persona, 30 euro per l’abbigliamento, 40 euro per la manutenzione della casa e 12 euro per spese bancaria, per un totale complessivo di 1.738,00 euro (mensili);
  • che i proponenti possono rendere disponibile per la composizione della condizione di sovraindebitamento la somma di euro 120.000,00 euro circa che stimano di ricavare dalla vendita della casa familiare di proprietà sopra indicata, da effettuarsi con procedura competitiva nel corso della liquidazione controllata; nonché, l’importo di 772,63 euro attualmente disponibile come saldo attivo complessivamente presente sui quattro conti correnti di cui sono titolari;
  • che, di converso, lo stipendio mensile percepito dal Cittarella non può essere devoluto, neppure in minima parte, alla procedura, in quanto rappresenta, allo stato, l’unica risorsa di cui la famiglia dispone per soddisfare le proprie più elementari necessità. Il Cittarela, infatti, attualmente, è l’unico percettore di reddito e con il predetto mensile pari a 1.830,00 euro, come attestato anche dall’OCC designato, deve far fronte ai bisogni primari suoi e dei familiari conviventi;
  • che il proponendo ‘piano di ristrutturazione’ prevede, quindi, la vendita competitiva dell’immobile di proprietà dei richiedenti al prezzo stimato di 120.000,00 euro ed il versamento dell’importo di 772,63 euro, quale saldo attivo disponibile sui conti correnti ad essi intestati, nonché, qualora il coniuge o i prossimi congiunti a carico e conviventi nei prossimi tre anni percepissero dei redditi o incrementassero le rispettive entrate, le disponibilità liquide derivanti dallo stipendio percepito dal Cittarella in proporzione a quanto residui per effetto della minore contribuzione al mantenimento della famiglia.

2. Sentito il relatore ed esaminati gli atti, il Tribunale, preliminarmente, osserva, in punto di diritto, che l’articolo 66 CCII prevede che, qualora la condizione di sovraindebitamento ‘ha un’origine comune’, ovvero i richiedenti siano ‘membri della stessa famiglia’ e ‘conviventi’, possa essere presentato ‘un unico progetto di risoluzione’ della relativa condizione critica. Tale norma, peraltro, al comma 2, precisa che devono considerarsi ‘membri della stessa famiglia’, per quel che interessa la presente sede valutativa ‘i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo’.

Nel caso di specie, la situazione di sovraindebitamento, secondo quanto rappresentato dai ricorrenti e convalidato anche dall’OCC, risale alle difficoltà economiche sorte, per l’intero nucleo familiare, a seguito della cessazione delle attività imprenditoriali svolte dal Cittarella e non è revocabile in dubbio, stante il rapporto di coniugio esistente tra i richiedenti, attestato dalle certificazioni anagrafiche prodotte in atti, che sussista la relazione di parentela ed affinità di grado utile a consentire l’applicazione del menzionato disposto normativo.

Quanto, poi, alla competenza dell’adito Tribunale, parimenti, dalla documentazione prodotta in relazione alla casa familiare, sita in Corridonia (MC), si evince dall’art. 27 comma 3 CCII.

Il collegio osserva, altresì, che l’art. 269 comma 2 CCII prevede che la domanda con cui il debitore chiede l’apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni debba essere corredata di ‘relazione, redatta dall’OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore’.

Nel caso di specie, tale relazione è stata redatta in un autonomo documento –come impone la richiamata disposizione normativa- ed è stata debitamente sottoscritta dal designato OCC.

Rileva, infine, il tribunale che gli importi dettagliati dai ricorrenti con riferimento alle pertinenti causali e indicati come necessari per il sostentamento proprio e dei relativi nuclei familiari –che a mente dell’art. 268, comma 4 CCII non rientrano nell’attività liquidatoria- risultano correttamente e congruamente quantificati.

Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti atteso che:

è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell’accezione tipica di cui all’art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dagli stessi dedotto e convalidato dall’OCC della evidente incapacità, con i redditi ed il patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti a loro carico, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato;

la relazione redatta dal ‘gestore della crisi da sovraindebitamento’, dott. Mario Leggi, appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed esprime un condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da costoro resa disponibile e dalla quale risulta, altresì, l’adempimento degli oneri informativi previsti dall’articolo 269 comma 3 CCII;

viene resa, pertanto, la pronuncia in dispositivo.

P.Q.M.

letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:

  • dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni dei sigg.ri Citarella Michele e Fiore Elisabetta, residenti in Corridonia (MC), alla Via Rossini 43, richiesta con ricorso depositato il 13.02.2024;
  • nomina giudice delegato la dott.ssa Filomena Di Gennaro;
  • nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona del dott. Mario Leggi, ai sensi dell’art. 270, comma 2 lett. b) CCII;
  • ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell’elenco dei creditori;
  • assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall’articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;
  • ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione autorizzando i ricorrenti a continuare ad occupare l’immobile sito Corridonia (MC), alla Via Rossini 43 -non risultando poter disporre di alternativa collocazione abitativa- sino alla relativa vendita e prescrivendo loro di consentire, su richiesta del liquidatore, visite di eventuali interessati all’acquisto;
  • dispone a cura del liquidatore l’inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;
  • ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
  • dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti a cura della cancelleria;
  • dispone che il liquidatore provveda alla notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 05 marzo 2024.

 Il giudice estensore
dott.ssa Filomena Di Gennaro

Il Presidente
dott. Paolo Vadalà



apertura liquidazione controllata

Sent. n. 34/2024 pubbl. il 04/03/2024
Rep. n. 38/2024 del 04/03/2024

 

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

in linea fino al 11 marzo 2027

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
SONIA CARTAREGIA CF CRTSNO77P65D969D assistita dall’TATIANA CURRELI
Rilevato che, con ricorso depositato il 27.2.24
SONIA CARTAREGIA, CFCRTSNO77P65D969D ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato

  • che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
  • che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;

ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;

ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;

considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di SONIA CARTAREGIA CF CRTSNO77P65D969D
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore la dott.ssa Nadia Boschini;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente ad eccezione di € 173,00 mensili che il debitore ha l’obbligo della parte di versare al liquidatore. Il liquidatore verificherà che ogni altra entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura sia destinata alla procedura stessa
DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 29/02/2024

il Giudice Relatore
Andrea Balba

il Presidente
Roberto Braccialini



liquidazione controllata 4/2024

Sent. n. 15/2024 pubbl. il 26/02/2024
Rep.n. 38/2024 del 26/02/2024

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in linea fino al 6 marzo 2025

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Nicola Caschili  Presidente est.

Dott. Bruno Malagoli Giudice

Dott.ssa Tania Scanu Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo 27/2024 per la apertura della liquidazione controllata di ANTONIO MARIA LILLIU

Il collegio,

Visto il ricorso con cui ANTONIO MARIA LILLIU ha chiesto che il Tribunale dichiari la liquidazione controllata dai beni a sensi dell'articolo 268 del codice della crisi dell’impresa e dell'insolvenza approvato con d.lgs 14 del 2019;

Vista la relazione redatta dall’OCC recante la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e la illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Preso atto che il ricorrente non è assoggettabile alla disciplina della liquidazione giudiziale e che non sono state presentate nei suoi confronti strumenti di regolazione della crisi di cui al Titolo IV del codice della crisi;

Rilevato che, alla luce della complessiva situazione patrimoniale documentata e attestata dall’OCC, il ricorrente si trova in uno stato di sovraindebitamento essendo gravato da debiti complessivi per € 303.000,00 aventi un impatto mensile di 1.593,00 euro su una retribuzione di euro 2.120,00 insufficienti ad assicurare un tenore di vita dignitoso non potendo sostenere le spese necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare;

Ritenuto, in assenza di giustificati motivi, di dover nominare l’OCC che ha predisposto la relazione, ai sensi dell’art. 270 comma 2 lett. b) CCII

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, 

  1. dichiara l’apertura della liquidazione controllata di ANTONIO MARIA LILLIU; 
  2. nomina il dott. Nicola Caschili giudice delegato alla procedura e liquidatore la dott.ssa Katiuscia Pani;
  3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;
  4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmetterà al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201; si applica l’art. 10 comma 3;
  5. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
  6. dispone a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
  7. ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione a beni immobili o beni mobili registrati oggetto di liquidazione.

Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si notifichi al debitore e, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell’art. 272 CCII.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 22/02/2024. 

il Presidente est.
Nicola Caschili  



liquidazione controllata 3/2024

Sent. 14/2024 pubbl. il 26/02/2024
Rep. 37/2024 del 26/02/2024

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in linea fino al 6 marzo 2025

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Nicola Caschili Presidente est.

Dott. Bruno Malagoli Giudice

Dott.ssa Tania Scanu Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo 173/2023 per la apertura della liquidazione controllata di ROMINA LECCA

Il collegio,

Visto il ricorso con cui ROMINA LECCA ha chiesto che il Tribunale dichiari la liquidazione controllata dai beni a sensi dell'articolo 268 del codice della crisi dell’impresa e dell'insolvenza approvato con d.lgs 14 del 2019;

Vista la relazione redatta dall’OCC recante la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e la illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Preso atto che il ricorrente non è assoggettabile alla disciplina della liquidazione giudiziale e che non sono state presentate nei suoi confronti strumenti di regolazione della crisi di cui al Titolo IV del codice della crisi;

Rilevato che, alla luce della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria documentata ed attestata dall’OCC, la ricorrente si trova in uno stato di sovraindebitamento, essendo gravato da debiti complessivi per € 179.000,00 e percependo una retribuzione complessiva mensile di circa 450 euro mensili;

Vista l’integrazione depositata, in cui si dà atto della esistenza nel patrimonio della ricorrente di un importo di euro 15.000.00 utilizzabile per la soddisfazione dei creditori;

Ritenuto sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata sui beni del debitore con esclusione di quelle indicate dall'articolo 268 comma 4, nei limiti dell'importo attualmente percepito a titolo retributivo da destinare integralmente al mantenimento;

Ritenuto, in assenza di giustificati motivi, di dover nominare l?OCC che ha predisposto la relazione, ai sensi dell’art. 270 comma 2 lett. b) CCII

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, 

  1. dichiara l’apertura della liquidazione controllata di ROMINA LECCA;
  2. nomina il dott. Nicola Caschili giudice delegato alla procedura e liquidatore la dott.ssa Katiuscia Pani;
  3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;
  4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmetterà al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201; si applica l’art. 10 comma 3;
  5. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
  6. dispone a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
  7. ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione a beni immobili o beni mobili registrati oggetto di liquidazione.

Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si notifichi al debitore e, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell’art. 272 CCII.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 22/02/2024. 

il Presidente est.
Nicola Caschili  



 DECRETO DI CHIUSURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA  3/2022

 

 

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TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE

 

in linea fino al 4 marzo 2027

Il COLLEGIO
(dott. BRACCIALINI – TABACCHI -BALBA)

Nel procedimento N. 3 / 2022 R.G.

relativo a Procedura di Sovraindebitamento (chiusura e esdebitazione) ;

Visto l’art. 276 CCI ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che la parte ricorrente Sig.: STEFANO NAPPI con NPPSFN58T03D969T

con atto ritualmente depositato ha chiesto di essere ammessa alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, e la richiesta è stata favorevolmente accolta con provvedimento omologato dal Tribunale e debitamente pubblicato;

Vista la relazione di positivo adempimento dell’OCC;

Viste le risultanze del fascicolo telematico;

considerato che la procedura è conclusa e che in essa sono stati acquisiti i seguenti risultati economici previsti nella relazione del professionista designato (vedi relazione del Gestore della Crisi-OCC dr. ABBONDANZA);

P.Q.M.

ARCHIVIA il procedimento proposto dalla parte ricorrente menzionata in epigrafe.

Dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, con l’eccezione dei crediti di cui al co.7 dell’art. 278 CCI.

Ordina la pubblicazione del presente procedimento sul sito del Tribunale di Genova o del Ministero della Giustizia, a seconda di dove sia stata a suo tempo iscritta la procedura omologata, a cura dell’OCC. Si comunichi

Genova, 29/02/2024

Il Presidente Est.
Dr. Roberto Braccialini



P.U. N. 170/2023 - PODDA TIZIANA

Decreto ammissione piano ristrutturazione dei debiti

Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti

 

 

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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
 

in linea fino al 4 marzo 2025



P.U. N. 26/2024 - ORTU TIZIANA

Decreto ammissione piano ristrutturazione dei debiti
Piano di ristrutturazione dei debiti
Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti

 

 

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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
 

in linea fino al 4 marzo 2025



Baronchelli Christian

stato passivo liquidazione controllata:7/2022

 

 

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TRIBUNALE DI GENOVA
 


 

in linea fino al 27 agosto 2024

stato passivo liquidazione controllata: 7/2022

 

 

 

 



P.U. 21-1/2024 decreto apertura procedimento omologa del piano di ristrutturazione dei debiti

 

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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Procedure Concorsuali

in linea fino al 26 agosto 2024

 

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il Giudice

visto il ricorso proposto da GAETANO BRUNO (cf BRNGTN65E13C763J) e MAGTULIS PRIMROSE (MGTPMR79A61Z216L) in data 30.1.2024 con cui è stata domandata l’apertura del procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;

vista la documentazione allegata anche a seguito di integrazione depositata in data 21.2.2024,

constatato che la domanda è corredata:

  • dall’elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle relative cause di prelazione;
  • dall’elenco della consistenza e della composizione del patrimonio del consumatore,
  • dall’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • dall’elenco dei modelli 730 relativi ai redditi degli ultimi tre anni;
  • dall’elenco di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;

considerato che la relazione dell’OCC appare completa in quanto contiene:

  • l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell’assumere le obbligazioni;
  • l’esposizione delle ragioni dell’incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
  • a valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  • l’indicazione presunta dei costi della procedura;

constatata, altresì, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII

ACCERTATA L’AMMISSIBILITA’ DELLA PROPOSTA E DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PRESENTATO DA GAETANO BRUNO e MAGTULIS PRIMROSE

DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data pubblicata la proposta, il piano ed il presente decreto nell’apposita sezione del sito internet del Tribunale.

DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30 autorizzando la notifica a mezzo pec o posta raccomandata A/R

AVVISA i creditori:

  • che dovranno comunicare all’OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedura, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
  • che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra potranno presentare osservazioni inviandole all’indirizzo per dell’OCC;

DISPONE che l’OCC, nel termine di 10gg successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori per le osservazioni, sentito il debitore, RIFERISCA a questo Giudice proponendo, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie.

Genova, 23/02/2024

il Giudice
Chiara Monteleone



Sent. n.6/2024 pubbl. il 19/02/2024
Rep. n.6/2024 del 19/02/2024

 

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
RIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale

 

In linea fino al 23 febbraio 2027

Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marianna Serrao Presidente

dott.ssa Valentina Lisi Giudice

dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice relatore est.

nel procedimento unitario n. 67/2023 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata proposto da:

ROSELLI Daniele (C.F. RSLDNL68T02D612A), nato a Firenze (FI), in data  2.12.1968 e residente in Siena, strada del Tinello n. 12, con l’assistenza dell’ OCC in persona del gestore della crisi dott.ssa Laura Cappelli (C.F. CPPLRA83M52E801L);

ricorrente in proprio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

AI SENSI DELL’ART. 270 CCII

Letti gli atti e sentita la relazione della giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;

esaminato, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato dal debitore in proprio, con l’assistenza del gestore della crisi nominato dall’OCC dott.ssa Laura Cappelli;

dato atto che la giudice delegata alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII, previa regolarizzazione della domanda (v. ordinanza collegiale del 28.1.2024), ha provveduto all’audizione del debitore e dell’OCC, i quali hanno insistito nella richiesta di apertura della liquidazione controllata, all’udienza del 14 febbraio 2024, riservando all’esito di riferire al collegio per la decisione nell’odierna camera di consiglio;

rilevato che la domanda è stata regolarizzata mediante deposito del ricorso sottoscritto dal debitore personalmente;

precisato che, come già indicato nel decreto di fissazione dell’udienza dinanzi alla giudice delegata, il ricorso contiene la richiesta di dichiarare l’apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante la liquidazione dei propri beni ai sensi dell’art. 14 ter l. 3/2012, richiesta che deve intendersi come riferita alla liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. CCII, invero poi richiamata nella relazione particolareggiata dell’O.C.C. allegata al ricorso;

visti gli artt. 268 e ss. CCII;

rilevato, in via generale, che per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario;

rilevato che, ai sensi dell’art. 269 CCII, il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC;

ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell’art. 27 CCII, atteso che il debitore ha la propria residenza in Siena, come risulta dalla documentazione  in atti;

rilevato che il debitore è una persona fisica, non soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1,2 e 121 CCII;

ritenuto che il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 1 co. 2, lett. c del CCII come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»)”, avendo lo stesso maturato un’esposizione debitoria per circa € 142.413,11, originata in parte dal pregresso svolgimento di attività di impresa individuale (impresa cancellata dal registro delle imprese in data 7.2.2017, v. visura camerale in atti), a fronte di un patrimonio che non consente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, stante l’assenza di patrimonio mobiliare e immobiliare e lo svolgimento di lavori saltuari a chiamata, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell’OCC;

rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato, altresì, che l’OCC ha valutato come completa e attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato che, alla luce della documentazione in atti, il ricorrente non è proprietario di beni immobili né di beni mobili registrati e non registrati, avendo lo stesso “messo a disposizione della procedura” soltanto la somma complessiva di € 5.000,00, depositata presso il conto corrente del gestore, che ha accertato chele somme sono state erogate dalla Compagnia Pier Pettinaio quale associazione di promozione sociale;

ritenuto, pur nella consapevolezza del diverso orientamento (v. tra le altre, Tribunale di Bergamo 7 giugno 2023; Tribunale di Rimini, 5 ottobre 2023), di dover dare seguito all’orientamento già espresso nel vigore della l. 3/2012, nel senso di ritenere ammissibile l’apertura della liquidazione controllata anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori, in assenza di beni mobili o immobili liquidabili, esclusivamente una somma di denaro erogata da terzi soggetti in funzione della procedura senza obbligo di restituzione, in ciò richiamate le posizioni della giurisprudenza di merito già intervenuta in merito (v. tra le altre, Tribunale di Nola, 12.12.2023; Tribunale di Parma, sent. n. 49/2023 del 20.9.2023; Tribunale di Perugia, sent. n. 53/2023 del 31.7.2023);

richiamate, in particolare, le condivisibili argomentazioni della giurisprudenza di merito citata, laddove evidenzia, da un lato, la possibilità di accesso all’istituto dell’esdebitazione dell’incapiente per la persona fisica “che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura” (v. art. 283 CCII), nonché della ricostruzione della liquidazione controllata in termini di procedura concorsuale liquidatoria universale, attivabile anche dai creditori, quale procedura assimilata alla figura maggiore della liquidazione giudiziale, pacificamente ammissibile anche nei casi di assenza di attivo (v. in termini Tribunale Perugia cit.; v. altresì l’eccezione impeditiva di cui all’art. 268, co. 3, CCII, se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie; sul punto, v. Tribunale di Milano, 12.1.2023) e in virtù della quale si determina lo spossessamento del debitore dei beni attuali e l’attrazione alla procedura dei beni futuri, ad esclusione di quelli previsti dall’art. 268, co. 4, CCII (v. Tribunale Parma cit.);

rilevato che, in ogni caso, la concessione dell’esdebitazione richiede pur sempre un vaglio di meritevolezza nei termini di cui all’art. 282, co. 2, CCII (v. la giurisprudenza di merito sopra richiamata, anche nel senso di escludere il rischio di eludere la valutazione di meritevolezza tramite l’accesso alla liquidazione controllata in presenza di sola finanza esterna, v. in particolare Trib. Parma cit.), in ciò dovendosi pertanto disattendere il richiamo effettuato in ricorso alla esdebitazione di cui all’art. 14 terdecies l. 3/2012;

rilevato, in merito al passivo illustrato nel ricorso, che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell’art. 273 CCII, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell’articolo 201 CCII;

osservato che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile, all’esito della relazione d’inventario da effettuare ai sensi dell’art. 272 CCII;

precisato che nell’ambito della liquidazione controllata non è ammessa la presentazione di un “piano” o di una “proposta”, nella quale venga indicata l’entità delle somme poste a sostegno della procedura, non trattandosi di un accordo proposto ai creditori, ma per quanto anzidetto di una procedura a carattere universale e riguardante tutti i beni, anche futuri, del debitore, sicché alcun rilievo può essere attribuito alle indicazioni inserite in ricorso di fattibilità del piano e di ragionevolezza delle relative assunzioni nell’arco della durata del piano stesso, posto che la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore, anche sopravvenuti nel corso della procedura, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall’apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall’art. 268, co. 4, CCII;

precisato, ulteriormente, che è rimesso al liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato, l’esercizio ai sensi dell’art. 274 CCII delle azioni volte a conseguire la diponibilità di beni, recuperare crediti e/o far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori e che pertanto il liquidatore stesso provvederà a verificare le azioni restitutorie/recuperatorie da instaurarsi;

ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato;

osservato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII;

letto l’art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale “nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”;

ritenuto che, a fronte della presenza nel ricorso di plurimi profili di criticità (come sopra evidenziati), sia necessaria la nomina di un liquidatore diverso dal gestore nominato dall’OCC, ai sensi dell’art. 270 co. 2, lett. b), scelto nell’elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro delle Giustizia 24.9.2014, n. 202, da individuarsi nella rag. Grazia Meacci;

letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale “dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese”;

rilevato che, nel caso di specie, il debitore non svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura;

visto l’art. 270 CCII,

dichiara

aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di ROSELLI Daniele (C.F. RSLDNL68T02D612A), nato a Firenze (FI), in data 2.12.1968 e residente in Siena, strada del Tinello n. 12;

nomina

quale giudice delegata la dott.ssa Marta Dell’Unto;

nomina

quale liquidatrice la rag. Grazia Meacci, presente nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, invitandola ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

rimette

alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all’art. 268, co. 4, lett. b), CCII;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, ivi compresi i flussi finanziari erogati da terzi, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;

ordina

altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

dispone

che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l’eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà versata l’eccedenza della somma fissata quale limite necessario per il mantenimento;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;

dà atto

che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che il liquidatore:

  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, co. 3 CCII;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;

dispone

che il liquidatore provveda immediatamente all’inserimento della sentenza nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;

dispone

che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII (l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).

Si comunichi alle parti, all’OCC e al liquidatore.

Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2024, dal tribunale come sopra composto, su relazione della dott.ssa Marta Dell’Unto.

La giudice rel. ed est.
(dott.ssa Marta Dell’Unto)

 La Presidente
(dott.ssa Marianna Serrao)

 

 



Sent. n. 8/2024 pubbl. il 14/02/2024
Rep. n. 400020/2024 del 14/02/2024

 

 

 

 

 

 

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara


 

in linea fino al 20 maggio 2024

Il Tribunale Ordinario di Ferrara, , composto dai magistrati
Dott. Stefano Giusberti Presidente
Dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est.
Dott. Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario 17/2024 r.g. P.U.
promosso su istanza del debitore FEDERICO ABBATE
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presentato da FEDERICO ABBATE per il tramite del gestore della crisi;
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell’art. 27 comma 3 lett. b) CCI, atteso che il debitore ha residenza nel circondario dell’ Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina dettata in tema di sovraindebitamento ex artt. 1, 2 lett. c) e 268 CCI;
ritenuto che FEDERICO ABBATE versi effettivamente in stato di sovraindebitamento attese le risultanze del ricorso e della allegata relazione del Gestore della Crisi nominato dall’OCC;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
letto, quanto alla nomina del Liquidatore, il disposto ex art. 270 comma 2 lett. b);
visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 e 270 CCI,

dichiara

l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di FEDERICO ABBATE, CF BBTFRC86C28D548Q, con domicilio in Ferrara, via Bologna n. 135;

nomina

la dott.ssa Anna Ghedini Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatore il dott. Luciano Mauro con studio in Ferrara;

ordina

ordina al debitore, laddove imprenditore commerciale, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica
certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCI;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

l’inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Ferrara per la durata di mesi tre; ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. Questi ultimi due adempimenti a carico del Liquidatore.

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.
Così deciso in nella camera di consiglio del 13/02/2024

Il Giudice estensore
Anna Ghedini

Il Presidente
Stefano Giusberti



apertura della liquidazione controllata
Sent. n. 28/2024 pubbl. il 19/02/2024
Rep. n. 31/2024 del 19/02/2024

 

 

 

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


 

in linea fino al 20 febbraio 2027

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, nelle persone dei sig.ri magistrati:

Dott. Roberto Braccialini Presidente

Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice

Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la procedura di liquidazione controllata di:

Ganapini Alfieri Riccardo nato a Genova (GE) il 25/11/1962 (C.F. GNPRCR62S25D969J);

assistito dal dott. Paolo Bozzo in qualità di OCC;

RILEVATO

Con ricorso ex art. 269 co. 1 CCII depositato in data 31.01.2024, il Sig. Ganapini Alfieri Riccardo ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 co. 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;

considerato infatti che, richiamando il precedente indirizzo formatosi con la vecchia legge fallimentare (Cass. Civ. n. 20187/2017), ben può affermarsi che l’inesistenza di un vero e proprio contraddittorio permette di superare la fissazione di un’apposita udienza, essendo quest’ultima necessaria solo per i procedimenti contenziosi e dunque non per la procedura di liquidazione controllata instaurata su istanza del debitore;

ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;

considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;

considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento -, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’OCC, allegata al ricorso per l’apertura della liquidazione controllata del 31.01.2024, consistente:

  • relazione particolareggiata sulla situazione economico – patrimoniale del debitore;
  • dichiarazioni dei redditi da lavoro degli ultimi tre anni (contenuti nell’all. 5 in formato .zip al ricorso);
  • dichiarazione degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • elenco dei creditori con relativi crediti e rispettivo inquadramento –prededucibile, privilegiato, chirografario – contenuto nella relazione particolareggiata dell’OCC;
  • visura PRA, casellario giudiziario, mancanza di protesti, mancanza di esecuzioni immobiliari, mancanza di istanze di fallimento.

Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;

rilevato infatti che risultano ben individuate le cause dell’indebitamento del sig. Ganapini, principalmente riconducibili a:

  • I primi indebitamenti risalgono all’anno 2001, durante il quale, a seguito della separazione e conseguente divorzio dalla prima moglie, Pagan Caterina, ha dovuto far fronte alle spese dovute al cambio di appartamento (anticipo mensilità, arredamento), pagamento di alimenti (euro 250, oltre al 50% di tutte le spese mediche, scolastiche e di abbigliamento), acquisto auto a rate;
  • l’arresto del fratello per tentato omicidio della compagna e la morte della madre nonché un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti da parte dei suoi superiori (mobbing) e l’abbandono da parte della nuova compagna, hanno portato il ricorrente a sviluppare uno stato fortemente depressivo con disturbi post-traumatici che ha curato con ricoveri ospedalieri e lunghe sedute da psicologi e psichiatri durate anni. Tutto ciò ha comportato nuovi indebitamenti per far fronte alle spese legali (avvocato, perizie varie) per la difesa del fratello e per la cura della depressione. In seguito, ha avuto il suo primo infarto che ha comportato nuove spese mediche ed altrettanti debiti;
  • assunzione di una serie di comportamenti patologici, come mangiare compulsivamente, che lo hanno portato a sviluppare un’obesità di secondo grado, sindrome metabolica e apnee notturne;
  • Nel 2016 si è risposato e trasferito nell’appartamento della seconda moglie, ma il rapporto è durato solo un anno e ha dovuto quindi cercare un nuovo appartamento (ex portineria) da arredare con nuove spese e nuovi prestiti;
  • Dal 2018 al 2020 ha avuto altri tre infarti con ricoveri, interventi e cure costose;
  • ad ottobre 2021 quando ha ricevuto una comunicazione dall’amministratore che lo invitava a cercare una nuova sistemazione a seguito della vendita dei locali portineria. Nuovo trasloco, altri mobili e anticipo mensilità e altri debiti anche per aiutare la sorella che aveva un negozio e stava per fallire;
  • a maggio 2023 l’episodio di infarto più grave a seguito del quale gli è stato consigliato un intervento piuttosto delicato.

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

rilevato infatti che i debiti totali ammontino ad euro 141.367,21 a fronte di introiti mensili pari ad euro 2.300,00, derivanti dalla percezione di stipendio da lavoro dipendente;

rilevato che il ricorrente non è titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale su beni immobili e che risulta titolare solamente di due beni mobili registrati di esiguo valore, un autoveicolo Ford Focus del 1999 targata BP262GS ed un motoveicolo Kwang Yang Motor immatricolato 2010 targato DV32361;

rilevato che risulta attualmente in essere contratto di locazione con il sig. Giuseppe Spallarossa, in data 18/10/2021, della durata di 3+2 anni al canone annuale di euro 5.988,00 (euro 499,00 mensili);

ritenuto che il piano di liquidazione prevede una parte eccedente il fabbisogno famigliare pari ad euro 800,00 per la durata di 36 mesi - a partire dal mese successivo alla sentenza di apertura della liquidazione controllata – per un totale di euro 28.800,00 e che, dunque, quest’ultima somma sia messa a disposizione dei creditori al netto delle spese necessarie al sostentamento del debitore come dettagliate dall’OCC;

rilevato, quanto alla futura percezione del TFS da parte del ricorrente, che tale credito “futuro” non potrà rientrare nella presente procedura di liquidazione, in quanto:

  • tale credito non risulta ancora esigibile se non sotto forma di anticipazione su richiesta del ricorrente stesso, al quale tuttavia non può essere imposto un tale comportamento;
  • gli accantonamenti previsti in funzione della futura fruizione del TFS non sono assimilabili ad un contratto pendente ai sensi dell'art. 270 co. 6 CCII, in quanto risulta attualmente sussistente solo un’obbligazione unilaterale – di accantonamento – senza alcuna bilateralità;
  • che al limite potrebbe essere considerato come bene c.d. sopravvenuto, acquisibile all'attivo della procedura solamente se la maturazione del diritto all’erogazione materiale di esso si concretizzi quando la procedura di liquidazione è ancora aperta – ad esempio, dimissioni e/o licenziamento quando la procedura di liquidazione è ancora in corso -;

considerato quindi che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;

considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato:

  • che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
  •  che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato,
    può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;

ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;

ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;

considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI;

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Ganapini Alfieri Riccardo (C.F. GNPRCR62S25D969J);

NOMINA Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;

CONFERMA liquidatore il dott. Paolo Bozzo;

ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;

DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c. la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Genova, nella camera di consiglio del 15.02.2024

Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati

IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Braccialini



Stato passivo domande tardive liquidazione controllata N 3/2022 Mitrano Cristina
 

Sent. n. 34/2022 pubbl. il 10/11/2022 Rep. n. 400090/2022 del 10/11/2022
pubblicazione in in linea dal 6 dicembre 2022 al 5 dicembre 2023

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 Mitrano Cristina    
pubblicazione in linea dal 28 aprile 2023 al 27 giugno 2023

L.C. 3/2022  stato passivo relativo alla procedura di liquidazione controlata Mitrano Cristina
pubblicazione in linea dal 15 maggio  2023 al 14 luglio 2023

 

 

emblema della repubblica


Tribunale di Ferrara

in linea fino al 20 maggio 2024

Stato passivo domande tardive liquidazione controllata N 3/2022



Sent. n. 25/2024 pubbl. il 13/02/2024 apertura  liquidazione controllata
Rep. n. 28/2024 del 13/02/2024

 

Decreto di nomina nuovo liquidatore liquidazione controllata LC 5/2024

 

 

 

 

 

 

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

Procedura concorsuale N. 219 / 2023 R.G

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

in linea fino al 18 febbraio 2027

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente rel.
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
IDROTERMICA DI GIULIA FERRANDO E C. - SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE CF 02627370998 e della socia accomandataria FERRANDO GIULIA
Rilevato che, con ricorso ritualmente notificato i sig. CARADONNA, DUBESTI e GHIGLIONE hanno chiesto in via principale l’apertura di liquidazione giudiziale; in subordine, ai sensi dell’art. 268 comma 2 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni dell’impresa debitrice in epigrafe e della sua accomandataria;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, sulla base della documentazione in atti, risulta un ammontare di debiti scaduti e non pagati non inferiore a euro cinquantamila ex art. 268 c. 2 CCI e deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della debitrice ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte. Ciò si desume dalla sommatoria dei debiti verso gli ex dipendenti in oggi ricorrenti e dall’indebitamento erarial/previdenziale;
Osservato nello specifico che la domanda di liquidazione giudiziale azionata in via principale non è accoglibile per difetto delle soglie economiche previste dall’art. 2.1 lett. d) CCI, in quanto dalle dichiarazioni reddituali del periodo di riferimento (triennio 2019-2021) constano i seguenti volumi di ricavi :

anno 2019 34,1 mila euro; anno 2020, 119,3 mila euro; anno 2021, 154,5 mila euro, e la cessazione dell’attività aziendale nel marzo 2023 non induce a ritenere maggiori volumi di incasso nei periodi successivi;
Rilevato che consta lo stato di insolvenza della Sas, dimostrato dai vani tentativi di esecuzione tentati dalle parti creditrici e dallo squilibrio e consistenza del passivo aziendale, non colmabile dopo l’avvenuta cancellazione dell’impresa nel marzo 2023;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
IDROTERMICA DI GIULIA FERRANDO E C. - SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE CF 02627370998 con sede in Sant’Olcese, Ge, Via don Luigi Sturzo 76, e della socia accomandataria sig.ra Giulia FERRANDO n. 20.3.1969 CF FRRGLI69C60D969N
NOMINA Giudice Delegato il presidente relatore;
NOMINA OCC liquidatore l’avv. Patrizia MONFERRINO
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre, la trascriva al PRA in relazione ad eventuali veicoli e la pubblichi nel registro delle imprese (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo
  • posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio
In data 1 febbraio 2024

il Presidente rel.est.
Roberto Braccialini

 

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione 7^ Civile-
PROCEDURE CONCORSUALI
Il Collegio
(dott. BRACCIALINI-TABACCHI-BALBA)
Decreto

Procedimento r.g. N. 5 / 2024

 

IL GIUDICE DELEGATO

Vista la nota. in data 14.2.24 pervenuta dall’avv. MONFERRINO e ritenuta giustificata la richiesta di sostituzione.

P.Q.M.

DESIGNA a OCC la dr.ssa ERICA ROMANO in luogo dell’avv. MONFERRINO
Si comunichi.

Genova, 15/02/2024

Il PRESIDENTE
Dr. Roberto Braccialini

 



Ist. n. 1 dep. 30/01/2024
Sent. n. 21/2024 pubbl. il 02/02/2024
Rep. n. 24/2024 del 02/02/2024

 

 

 

 

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in linea fino al 4 febbraio 2027

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Cristina Tabacchi giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
VINCENZO INCARNATO CF NCRVCN61B24L477K
Rilevato che, con ricorso depositato il 29.1.24
VINCENZO INCARNATO, CFNCRVCN61B24L477K ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato

  • che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
  • che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;

ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;

ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;

considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di VINCENZO INCARNATO CF NCRVCN61B24L477K
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore il dott. Fabio Stendardo;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese autorizzando ex art. 151 c.p.c la notifica a mezzo pec o a mezzo posta raccomandata A7R nei confronti di tutti i suddetti soggetti
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata

all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito integralmente allo stato, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 01/02/2024

il Giudice Relatore
Andrea Balba

il Presidente
Roberto Braccialini

 



VILELLA PEPPINO
stato passivo_definitivo LC 11/2022
decreto stato passivo

 

Sent. n. 21/2023 pubbl. il 07/03/2023 in linea fino al 6 settembre 2023
Rep. n. 33/2023 del 07/03/2023
Procedura concorsuale N. 23 -1/ 2023 R.G

 

 

emblema della repubblica

Il TRIBUNALE DI GENOVA
 

in linea fino al 4 agosto 2024



Proc. Un. N. 141-1/ del 2023
Sent. n. 9/2024 pubbl. il 29/01/2024
Rep. n. 16/2024 del 29/01/2024

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in linea fino al 2 febbraio 2025

In persona del dott. Nicola Caschili, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
ex art. 67 CCII proposto da
Piana Graziella, nata a Cagliari il 17.4.1963, rappresentata e difesa dall’avv. S. Albiani

Motivi della decisione

Con ricorso del 20.10.2023, la ricorrente ha depositato, con l’assistenza dell’Organismo di composizione della crisi nella persona del dott. Paolo D’Angelo, un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 67 CCII, allegando di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento.
Con decreto del 22.11.2023, il giudice, accertati i presupposti oggettivi e soggettivi per l’ammissibilità della domanda, ha assegnato i termini per la comunicazione del piano e della proposta ai creditori ai sensi dell’art. 70 CCII con il decreto che di seguito si riporta:
Visto il ricorso ed il piano depositato dal ricorrente ai sensi dell’art. 67 d.lgs. 14 del 2019 (CCII);
Vista la relazione predisposta dall’OCC dott. Paolo D’Angelo;

Considerato che la ricorrente è un consumatore poiché i debiti non sono stati assunti nell’ambito dell’attività professionale o imprenditoriale;
Ritenuto sussistente lo stato di sovraindebitamento, considerato lo squilibrio tra debito complessivo e patrimonio e l’incapacità finanziaria a farvi fronte, come attestato e documentato dall’OCC;
dato atto che è stata depositata la seguente documentazione:

  1. relazione predisposta dal professionista OCC con l’indicazione: 1) delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata nell’assumere volontariamente le obbligazioni; 2) dell’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; 3) del giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della domanda; 4) l’indicazione presunta dei costi della procedura; 5) valutazione circa la considerazione del merito creditizio da parte del creditore;
  2. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute, dei beni del debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
  3. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  4. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento;
  5. stato di famiglia;

Rilevato che non sono emersi atti in frode ai creditori;
Rilevato che non sono emersi elementi tali da ritenere che il sovraindebitamento sia riconducibile a mala fede, dolo o colpa grave del debitore: è documentato in atti che il sovraindebitamento è conseguente alle condizioni di salute della ricorrente, così come comprovato in atti;
rilevato che l’assenza di colpa grave emerge altresì dalla mancata valutazione del merito creditizio da parte degli istituti che hanno erogato il credito, così come ritenuto in altri precedenti da questo Tribunale, così come accertato dall’OCC;
rilevato che il piano prevede il soddisfacimento integrale dei crediti della prededuzione, nonché il pagamento nella misura del 27% del chirografo che ha avviato azioni giudiziarie e del 20% del restante chirografo;
considerato che il ricorrente è titolare di retribuzione pari a circa 1.600,00 di cui € 1100 circa necessari al sostentamento, comprendenti anche la rata del mutuo per l’acquisto della casa di abitazione, in regolare ammortamento;
preso atto che la ricorrente intende proseguire il pagamento del mutuo ipotecario per l’acquisto della casa di abitazione, come consentito dall’art. 67 c. 5 CCII;
considerato che la ricorrente mette a disposizione dei propri creditori l’importo di € 433,00 mensili, in un periodo di 5 anni, salva la possibilità di soddisfare immediatamente tutti i debitori nel caso di concessione di prestito da parte di una Fondazione Antiusura;
rilevato che l’OCC ha attestato la convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria anche tenendo conto del valore dell’immobile, la cui liquidazione consentirebbe in ogni caso la soddisfazione del solo creditore ipotecario;
Ritenuto che, salve le ulteriori valutazioni, allo stato la proposta soddisfi i requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 67, 68 e 69 CCII;
Visto l’art. 70 CCII,

PQM

Dispone a cura dell’OCC la pubblicazione del piano e della proposta in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia ovvero in difetto presso il sito di gestione delle procedure concorsuale del Tribunale di Cagliari (Fallco);
Ordina all’OCC di comunicare entro 30 giorni il piano, la proposta ed il presente decreto ai creditori;

Invita i creditori a comunicare all’OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvisando che in difetto le comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
Assegna ai creditori il termine di venti giorni dalla comunicazione per proporre osservazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC;
Dispone che l’OCC, entro i dieci giorni successivi, sentito il debitore, trasmetta le osservazioni pervenute e riferisca in merito alla eventuali modifiche da apportare al piano ed alla proposta;
Riserva all’esito ogni ulteriore valutazione in merito alla ammissibilità giuridica e fattibilità del piano.
Si comunichi.
Cagliari, 21.11.2023


Con relazione del 24.12.2023, l’OCC ha comunicato di avere ritualmente comunicato a tutti i creditori mediante pec il piano, la proposta ed il decreto e che sono pervenute precisazioni dei crediti da parte dei creditori, alla luce dei quali è stata rielaborata una tabella dei pagamenti senza modifica sostanziale della proposta formulata ai creditori, mentre solamente il creditore Dynamica ha formulato contestazioni circa la sussistenza dei presupposti per la omologa del piano ed in particolare:

  1. Assenza di fatti eccezionali o imprevedibili che abbiano inciso sulla capacità restitutoria della debitrice, non avendo la ricorrente documentato le condizioni di salute;
  2. Falsità nelle dichiarazioni in sede di finanziamento in merito agli impegni finanziaria pregressi;
  3. Disparità di trattamento tra i creditori chirografari, non essendo giustificato riconoscere ai creditori titolati una maggiore percentuale di soddisfacimento

Alla luce delle osservazioni dei creditori,

osserva

La ricostruzione della situazione finanziaria è ben descritta nella relazione di attestazione dell’OCC, in cui vengono esposti tutti i finanziamenti in essere nel periodo 2016-2020, con indicazione degli importi, delle rate, del reddito netto disponibile a seguito del finanziamento.
Il creditore Dynamica nel 2018 ha concesso un prestito alla ricorrente di € 34.800,00 portante una rata di € 290,00.
Come chiarito dall’OCC, la concessione del credito da parte di Dynamica nel 2018 superava la misura del reddito disponibile in capo al debitore, violando in tal modo l’obbligo di valutazione del merito creditizio.
La concessione, in particolare, assorbiva la residua disponibilità della debitrice, che in quel momento aveva già in carico il pagamento del mutuo ipotecario e di una finanziaria per un importo complessivo di € 709,17 (mutuo + italcredi).
Si deve al riguardo rilevare, quanto proprio al merito creditizio, che le informazioni rese dalla debitrice non fossero viziate da errore o falsità, in quanto essa aveva correttamente riportato di avere precedenti impegni finanziari.
Inoltre, come parimenti evidenziato dall’OCC, tutti i finanziamenti portati dentro il piano risultano essere stati concessi in violazione delle regole del merito creditizio.
Ciò precisato, ritiene il Tribunale non condivisibili le considerazioni svolte nel merito dalla Dynamica.
Anzitutto, i principi esposti nelle osservazioni non tengono conto del fatto che il concetto di meritevolezza è mutato nel codice della crisi rispetto a quello previsto dalla l. 3 del 2012.
Il presupposto di accesso allo strumento del piano del consumatore, originariamente delineato da una definizione non brillante sintetizzata nel fuorviante concetto di “meritevolezza”, è stato schiarito dall’art. 69 c. 1 del CCII, che condiziona l’ammissibilità del piano alla assenza di colpa grave, mala fede o frode nel sovraindebitamento.
Al contempo, è stata introdotta anche una specifica disciplina del trattamento del creditore, banca o intermediario finanziario, che abbia concesso credito violando l’obbligo, sancito dall’art. 124 bis TUB, di valutare il merito creditizio del cliente, anticipando l’entrata in vigore di previsioni contenute del CCII ispirate a principi di responsible lending.
Segnatamente, mentre l’art. 68 comma 3 CCII richiede all’OCC di verificare se il soggetto finanziatore “abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore”, l’art. 69 comma 2 CCII ha introdotto una ipotesi di sanzione processuale per la violazione dell’obbligo di valutare il merito creditizio: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.
Nella interpretazione delle modifiche, la giurisprudenza di merito e la dottrina hanno proposto differenti letture.
Secondo una prima tesi, il presupposto di accesso al procedimento non ha mutato caratteristiche, restando pur sempre incentrato sulla condotta del debitore (vd. Tribunale Catania 5.3.2021). Questa tesi, richiamando la giurisprudenza formatasi sulla c.d. meritevolezza cui anche questo Tribunale ha aderito, inquadra il presupposto in termini oggettivi. Il sovraindebitamento può essere rimproverato al debitore per avervi dato causa, sia perché ha assunto l’obbligazione senza poterla ragionevolmente sostenere sia per avere colposamente provocato il sovraindebitamento mediante comportamenti successivi alla assunzione prudente dell’obbligazione.
Si tratta di ipotesi in cui il debitore, nell’assumere l’obbligazione o nel curare il successivo adempimento, ha violato una regola di prudenza. La modifica normativa, allora, incide solamente sulla soglia di prudenza richiesta dalla legge, secondo il parametro della gravità, da intendersi quale scostamento dalle più elementari regole che devono guidare un consumatore nella assunzione e nell’adempimento delle proprie obbligazioni.
Secondo una tesi opposta, la gravità della colpa assume un valore di maggiore ampiezza rispetto alla semplice condotta del debitore, richiamando l’esigenza di valutare complessivamente la situazione in cui il sovraindebitamento si è verificato. Questa giurisprudenza ha quindi individuato due specifici elementi che dovrebbero arricchire il quadro della valutazione della condotta del debitore: a) i motivi che hanno portato il debitore a sovraindebitarsi, invero già utilizzati da una precedente giurisprudenza per riempire di contenuto la nozione di meritevolezza; b) il comportamento del finanziatore al momento di concedere il credito.
Seguendo questo filone di pensiero, una parte della dottrina ha ritenuto di poter escludere l’accesso al piano del consumatore solo a quelle condotte connotate dal dolo di danneggiare i creditori o da operazioni di puro rischio, recuperando alla colpa lieve le ipotesi di sovraindebitamento per necessità o quelle causate dalla mancata cooperazione del creditore nella valutazione del merito creditizio.
Ritiene il Tribunale che non possano escludersi dalla valutazione della gravità della colpa tutte quelle circostanze che, in qualche modo, abbiano inciso sulla capacità del debitore di cogliere la grave irragionevolezza del proprio comportamento, ovvero la grave discrasia tra prudenza richiesta e comportamento attuato. Il principio della concorsualità universale a cui il nostro ordinamento è oramai ispirato, secondo il quale è concesso a tutte le persone di risolvere la propria crisi anche se al di fuori di una attività d’impresa, deve portare a restringere l’area di esclusione disegnata dal codice della crisi. Giova infatti osservare che il consumatore in dolo o colpa grave non può ricorrere allo strumento del concordato minore, a differenza di quanto previsto invece dalla l. 3 del 2012, potendo solamente optare per il procedimento di liquidazione controllata. Appare necessario dunque intercettare lo spirito della riforma, relegando le ipotesi di gravità non solo al divario tra regola di condotta e comportamento attuato, ma anche alla capacità del debitore di poter apprezzare il divario e, ciononostante sceglierlo e realizzarlo concretamente. Tra queste circostanze che offuscano la capacità del creditore di orientarsi in maniera responsabile nel mercato del credito, si ritiene di poter annoverare la condotta del creditore e la necessità di ricorrere a liquidità per soddisfare indifferibili esigenze di vita.
Il CCII ha innestato nella disciplina del sovraindebitamento una sanzione per il creditore che abbia violato l’art. 24 bis TUB. La previsione introduce nel nostro ordinamento una prima effettiva sanzione per la violazione dell’obbligo di valutare il merito creditizio, che, secondo la più condivisibile ricostruzione, non provoca la invalidità contrattuale o l’inefficacia dell’obbligazione restitutoria, potendo al più il creditore incorrere in una forma di responsabilità di tipo contrattuale per violazione del principio di buona fede e correttezza o di tipo extracontrattuale: in ogni caso, fatta salva la responsabilità del creditore a risarcire l’eventuale danno, il debitore sarà pur sempre tenuto ad adempiere regolarmente alla obbligazione assunta.
La sanzione prevista consiste nella limitazione dei poteri processuali del creditore, al quale è inibito opporsi alla omologa del piano.
Ciò premesso, il Tribunale condivide la tesi che ritiene che la condotta del creditore nella concessione del credito possa incidere sulla valutazione della gravità della condotta del debitore. Il creditore che esercita attività bancaria o di intermediazione finanziaria è in possesso di informazioni e di competenze tecniche tali da poter effettuare una valutazione oggettiva e asettica sulla situazione finanziaria del debitore e sulla sua capacità di restituire il denaro concesso.
Tale condizione gli consente di orientare il cliente nelle scelte finanziarie, che spesso risultano fuorviate da condizioni soggettive che incrinano la capacità di percepire la propria situazione economica e finanziaria e di leggere con consapevolezza le conseguenze della assunzione di nuove obbligazioni.
La mancata valutazione del merito creditizio, pertanto, incidendo sulla capacità del debitore di cogliere appieno la propria situazione finanziaria in un momento spesso di criticità, finisce per influire sulla gravità della stessa condotta del debitore.
Analogamente, le motivazioni che hanno condotto il debitore ad assumere finanziamenti in maniera eccessiva rilevano tutte le volte in cui esse siano relative ad esigenze primarie e incomprimibili che, verosimilmente, hanno impedito al debitore di orientarsi prudentemente.
In tali casi, la colpa del debitore assume rilievo ed è dunque grave, al pari delle ipotesi di dolo o frode, solo in quelle ipotesi di conclamata impossibilità di restituire i finanziamenti ottenuti, casi in cui la omissione dei doveri di verifica da parte del creditore non è tale da impedire al debitore di percepire nella sua pienezza la irragionevolezza della obbligazione restitutoria.
Il legislatore, in altri termini, ha abbassato la soglia di attenzione che l’ordinamento richiede al debitore per accedere al piano del consumatore, ma non la ha eliminata, perché altrimenti verrebbe violato il principio generale di autoresponsabilità (art. 1227 c.c.), in virtù del quale ciascuno deve rispondere, nella misura prevista dall’ordinamento, delle conseguenze pregiudizievoli della propria condotta.
5. In linea con gli indirizzi interpretativi appena esposti, si deve escludere che il sovraindebitamento della ricorrente sia caratterizzato da colpa grave.
Il sovraindebitamento allegato dalla ricorrente è riconducibile ad una condizione di salute e psicologica gravemente deteriorata ed ampiamente documentata in atti (contrariamente a quanto sostenuto dal creditore - si veda in particolare la documentazione di cui alla prod. n. 11 inviata dall’OCC mediante pec a Dynamica il 15.12.2023).
Dalla documentazione prodotta, infatti, emerge che la debitrice sia affetta da una precaria condizione di salute psichiatrica (attestata dal riconoscimento di una invalidità al 100%), con diagnosticate dipendenze e risalente nel tempo, sfociata anche in gravi manifestazioni autolesionistiche.
Tale elementi, ad avviso del Tribunale, sono sufficienti ad escludere che la condotta della ricorrente sia connotata da gravità, in quanto, per un verso, immersa in una condizione di oggettive e documentate difficoltà per motivi di salute, e, per altro verso, agevolata da una propensione eccessiva del sistema creditizio a concedere prestiti e dunque a creare un sistema, illusorio, di facile accesso al credito.
Per quanto concerne invece la contestazione in merito al diverso trattamento proposto, va rilevato che ai sensi dell’art. 67 comma 1 CCII, la proposta ha contenuto “libero” e può prevedere anche il soddisfacimento “parziale e differenziato” dei crediti.
L’ampiezza della formula utilizzata dal legislatore autorizza a ritenere ammissibile anche nella ristrutturazione dei debiti del consumatore la classazione dei creditori, espressamente ammessa nel concordato minore.
Nel caso di specie, il trattamento differenziato nella misura del 27% dei creditori muniti di titolo giudiziario definitivo e del 20% dei restanti creditori chirografari non risulta in contrasto con le regole generali del trattamento dei creditori.
Il differente trattamento, infatti, si fonda su una diversa situazione “posizione giuridica”, derivante dall’intervenuto accertamento del credito con valore di giudicato senza possibilità alcuna di contestarne l’an ed il quantum, a differenza dei restanti creditori.
Deve invece essere condivisa la richiesta del creditore di rideterminazione del piano considerando solamente il debito residuo alla data dell’omologa, fermi restando i pagamenti intervenuti dalla data di presentazione lecitamente incassati dal creditore in forza di patto contrattuale, modifica che tuttavia andrà ad incidere solamente sul profilo esecutivo.
In assenza di provvedimenti giudiziali di natura protettiva o cautelare, ai sensi dell’art. 70 comma 4, il debitore è tenuto ad adempiere alle proprie obbligazioni, salvo che non siano integrati atti di straordinaria amministrazione. Pertanto, il debitore non può inibire ai creditori di ottenere i pagamenti delle cessioni in essere, trattenendo la relativa quota di retribuzione, salva la pronuncia di un provvedimento cautelare sul patrimonio del debitore che lo vincoli in tutto o in parte al soddisfacimento della massa dei creditori.

In conclusione,

  • Ritenuto che il piano e la proposta formulati siano conformi alle disposizioni di legge, perseguendo un equilibrio adeguato tra interesse dei creditori ed interesse del debitore ad un dignitoso mantenimento;
  • rilevato che il pagamento dei creditori è previsto in un tempo congruo alla luce della prognosi favorevole circa la capacità del debitore di adempiere;
  • ritenuto che la percentuale di soddisfazione del credito è adeguata al caso di specie ed alle disponibilità liquide;
  • considerato che i creditori non hanno formulato osservazioni o contestazioni sulla convenienza della proposta;
  • ritenuto che non vi sono motivi ostativi all’omologazione del piano,

P.Q.M.

Visti gli artt. 67 e ss. CCII, verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta,

OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Piana Graziella, come da proposta e relativo prospetto dei pagamenti rideterminato alla data di omologa.
Manda all’O.C.C. di comunicare il presente provvedimento ai creditori e di curare la pubblicazione ai sensi dell’art. 70 c. 1 CCII.
Dichiara chiusa la procedura.
Si comunichi.
Cagliari, 26.1.2024

giudice Caschili



Sent. n. 3/2024 pubbl. il 23/01/2024
Rep. n. 400005/2024 del 23/01/2024

 

 

 

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara


 

in linea fino al 28 luglio 2024

Il Tribunale Ordinario di Ferrara, composto dai magistrati
Dott. Stefano Giusberti Presidente
Dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est.
Dott. Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario 71/2023 r.g. P.U.
promosso su istanza del creditore FinPesca s.p.a. rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Crisante del foro di Padova.
Nei confronti di
PESCHERIA DA MARINA DI CAVALIERI CLAUDIO
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell’art. 27 comma 3 lett. b) CCI, atteso che la sede legale della impresa individuale di Cavalieri Claudio e’ sita nel circondario dell’ Ufficio, ;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina dettata in tema di sovraindebitamento ex artt. 1, 2 lett. c) e 268 CCI, secondo la documentazione allegata da parte ricorrente;
ritenuto che PESCHERIA DA MARINA DI CAVALIERI CLAUDIO versi effettivamente in stato di sovraindebitamento attese le risultanze del ricorso e segnatamente il pignoramento negativo tentato dalla ricorrente, la presenza di una ipoteca esattoriale sul bene adibito all’esercizio della impresa, la presenza di dibersi fermi amministrativi sui veicoli del debitore;
e della allegata relazione del Gestore della Crisi nominato dall’OCC;
rilevato che l’ammontare dei debiti scaduti per e non pagati, quali emergono dalle acquisizioni dell’Ufficio e segnatamente dalle informazioni rese da ADER, supera abbondantemente la soglia dei cinquantamila euro di cui all’art. 268 comma 2 CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
letto, quanto alla nomina del Liquidatore, il disposto ex art. 270 comma 2 lett. b);
visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 e 270 CCI,

dichiara

l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di CAVALIERI CLAUDIO quale titolare della impresa individuale PESCHERIA DA MARINA, CF CVLCLD58D25C912H, con domicilio in VIA GIOVANNI SPADOLINI 3 INT. 1 COMACCHIO;

nomina

la dott.ssa Anna Ghedini Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatore il dott. Luca Ugatti con studio in Ferrara;

ordina

a CAVALIERI CLAUDIO il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica
certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCI;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

l’inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Ferrara per la durata di mesi sei; ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. Questi ultimi due adempimenti a carico del Liquidatore.

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.
Così deciso in nella camera di consiglio del 18.1.24.
Il Giudice estensore
Anna Ghedini

Il Presidente
Stefano Giusberti

 

 


 

 

 

 

 



Sent. n. 12/2024 pubbl. il 26/01/2024
Rep. n. 15/2024 del 26/01/2024
procedura P.U. 215-1/2023

 

 

 

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in linea fino al 28 luglio 2024

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel. Dott. Andrea Balba Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
ALESSANDRO CHESSA CF CHSLSN66T10D969S
Assistito dall’Avv.to FEDERICA TESTINI
Rilevato che, con ricorso depositato il 16 ottobre 2023
ALESSANDRO CHESSA, CFCHSLSN66T10D969S ha chiesto, seppure in via subordinata, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
rilevato che può essere accolta solo tale domanda non ritenendo sussistenti i requisiti di ammissibilità delle altre procedure prospettate in ragione della presenza di debiti da precedente attività imprenditoriale ( cfr. Tribunale di Genova, 16.11.2022, per il quale solo l’alternativa – unica - della liquidazione controllata è in grado di dirimere i potenziali conflitti tra i creditori di debiti ibridi in rapporto alle previsioni di cui agli articoli 2740 e 2741 c.c.);

rilevato che neppure pare ammissibile la domanda di apertura di un concordato minore stante l’esplicito divieto di cui all’art. 33 IV comma c.p.c. essendo l’attività imprenditoriale del debitore cessata da oltre un anno;
ritenuta invece ammissibile la domanda di apertura di liquidazione controllata
considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC elaborata a seguito della audizione del debitore è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
visto l’apporto del bene immobile si provvederà alla liquidazione dello stesso mentre si reputa di aderire alla richiesta del debitore di non includere nella liquidazione il motociclo tg. ER 93891, considerato la esigua somma ricavabile dalla sua vendita e la necessità di utilizzarlo per gli spostamenti lavorativi
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
ALESSANDRO CHESSA CF CHSLSN66T10D969S
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Cristina Tabacchi
CONFERMA liquidatore la dott.ssa Irene Podestà
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi, autorizzandolo invece ad utilizzare ed escludere dalla liquidazione il motoveicolo tg. ER 93891
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1550,00 mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e , vista la presenza di beni immobili rientranti nella liquidazione, provveda alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18/01/2024

il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi

il Presidente
Roberto Braccialini



stato passivo definitivo LC 38/2023 ZA.LA. SRL

 

 

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TRIBUNALE DI GENOVA
 

in linea fino al 28 luglio 2024

Stato passivo definitivo LC 38/2023



sentenza di omologa n. 11/2023 nella procedura 106-1/2023 dalla quale è scaturita la procedura 4/2024
pubbl. il 24/01/2024 Rep. n.14/2024 del 24/01/2024

 

in linea fino al 14 dicembre 2023

  • decreto apertura procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore P.U. 106-1/2023
  • proposta e piano ristrutturazione dei debiti del consumatore

 

 

 

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TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

in linea fino al 25 gennaio 2027

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Balba

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’omologa del piano di ristrutturazione presentato da

PAOLO GIANFRANCO TAVERNA, CFTVRPGN51D23D969L

Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;

visto il proprio provvedimento dell’8.6.23

con cui la proposta ed il piano, ritenuti ammissibili:

  • sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia;
  • sono stato comunicati a mezzo pec dall’OCC a tutti i creditori;

considerato che non sono state depositate osservazioni

Confermato il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano e ritenuta, anche sulla base della relazione dell’OCC la fattibilità del piano

P.Q.M.

visto l’art. 70 CCII

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti depositato da PAOLO GIANFRANCO TAVERNA, CF. TVRPGN51D23D969L

Dispone che l’OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia per tutta la durata della procedura. Il Tribunale con il decreto che dichiarerà eseguito il piano ordinerà la cancellazione della pubblicazione ed ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano

Dichiara chiusa la procedura

Visto l’art. 71 CCII:

  • ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato comprese le vendite e le cessioni quanto previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quanto indicati e, comunque, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC;
  • dispone che l’OCC vigili sull’esatto adempimento del piano rivolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emerge sottoponendole al Giudice quando necessario;
  • dispone che l’OCC ogni sei mesi relazioni l’ufficio sullo stato della esecuzione e che, terminata l’esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 23/01/2024

il Giudice
Andrea Balba

 



pu 254-1/2023 decreto apertura procedura omologa del piano di ristrutturazione
Piano ristrutturazione dei debiti del consumatore
 

Sentenza. n.30/2024 di omologa del piano di ristrutturazione debiti in linea dal 26 febbraio 2024 al 25 febbraio 2027
pubbl il 22/02/2024
rep. n.33/2024 del 22/02/2024

 

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TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Procedure Concorsuali

in linea fino al 18 luglio 2024

 

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il Giudice
visto il ricorso proposto da VITO RALLO in data 28.11.23/22.12.23
con cui è stata domandata l’apertura del procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;
vista la documentazione allegata;
sentito il debitore e l’OCC;
constatato che la domanda è corredata:

  • dall’elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle relative cause di prelazione;
  • dall’elenco della consistenza e della composizione del patrimonio del consumatore,
  • dall’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • dall’elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • dall’elenco di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo famigliare con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;
  • considerato che la relazione dell’OCC appare completa in quanto contiene:
  • l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  • l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazione assunte;
  • la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  • l’indicazione presunta dei costi della procedura;

constatata, altresì, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII
 

ACCERTATA L’AMMISSIBILITA’ DELLA PROPOSTA E DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PRESENTATO DA VITO RALLO

DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data pubblicata la proposta, il piano ed il presente decreto nell’apposita sezione del sito internet del Tribunale.
DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30
AVVISA i creditori:

  • che dovranno comunicare all’OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedure, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
  • che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra potranno presentare osservazioni inviandole all’indirizzo per dell’OCC;

DISPONE che l’OCC, nel termine di 10gg successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori per le osservazioni, sentito il debitore, RIFERISCA a questo Giudice proponendo, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie.
Genova, 29/12/2023

il Giudice
Andrea Balba



Sent. n. 1/2024 pubbl. il 05/01/2024
Rep. n. 1/2024 del 05/01/2024

 

 

 

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Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

in linea fino al 10 gennaio 2027

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Cristina Tabacchi giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
PIERLUIGI GALANTINI CF GLNPLG73D27C621G
Assistito dal dott. Marco Abbondanza
Rilevato che, con ricorso depositato il 21.12.23 PIERLUIGI GALANTINI, CFGLNPLG73D27C621G ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato

  • che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
  • che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;

ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.


Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore la dott.ssa Magnani Francesca;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1900,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 4.1.24

il Giudice Relatore
Andrea Balba

il Presidente
Roberto Braccialini



Sent. n. 2/2024 pubbl. il 05/01/2024
Rep. n. 2/2024 del 05/01/2024

 

 

 

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Sezione VII
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

in linea fino al 10 gennaio 2027

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel.
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
CLARA NOBILI CF NBLCLR61B66D969G
Rilevato che, con ricorso depositato il 20 dicembre 2023
CLARA NOBILI ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato che l’istante Clara Nobili è del tutto privo di beni liquidabili se non per quanto attiene al reddito futuro e pertanto, tenuto conto delle spese allegate dalla ricorrente, dal reddito del marito che contribuisce al sostentamento del nucleo famigliare, la quota di reddito mensile incomprimibile esclusa dalla liquidazione (non concordandosi con la quantificazione proposta dalla debitrice seppur avallata dall’OCC) può essere determinata – salva diversa determinazione in corso di procedura - nella somma di € 900,00.
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica
legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
CLARA NOBILI CF NBLCLR61B66D969G
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Cristina Tabacchi
CONFERMA liquidatore la dott.ssa Nadia Boschini
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 900,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione
  • della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28/12/2023

il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi

il Presidente
Roberto Braccialini



Enzo SALTARIN

Sentenza di omologazione del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore n. 94

 

in linea fino al 9 gennaio 2024

  • Procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore P.U. 92-1/2023
  • Proposta e piano

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali

in linea per tutta la durata della procedura

Sentenza di omologazione del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore n. 94



N. R.G. P.U.58 - 1/2023

 

emblema della repubblica

Tribunale di Cagliari

in linea fino al 9 giugno 2024

Il Giudice designato
 

letto il ricorso presentato da Anna Rita Monnis, nata a CAGLIARI il 18/12/1967 e residente a San Sperate in Via Santa Suia n. 12, Titolare ditta Milleidee di Monnis Anna Rita (c.f.MNNNRT67T58B354R ), con il quale la debitrice ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato minore di cui agli artt. 74 e ss. del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, chiedendo l’inibitoria delle azioni esecutive o cautelari individuali sul proprio patrimonio;

richiamati i decreti dell’11.7.2023, del 25.9.2023 e del 24.11.2023, con cui la ricorrente è stata invitata a rimodulare il piano di concordato alla luce dei rilievi ivi esposti ed a fornire chiarimenti rispetto al ricorso ed al piano;

vista la nota depositata in data 17.10.2023 ed il piano ad essa allegato, con la quale la ricorrente ha inteso superare i rilievi del Tribunale;

rilevato che l’esposizione debitoria della ricorrente risulta pari ad Euro 374.968,67;

rilevato che la proposta prevede un piano in continuità aziendale, suddiviso in classi, con la messa a disposizione della massa dei creditori della somma di Euro 106.250,00, attraverso la corresponsione di una quota mensile del reddito d’impresa pari ad Euro 850,00 per 125 mesi;

rilevato che la proposta – in sintesi – dopo il pagamento integrale dei crediti prededucibili relativi alle spese della procedura, prevede il pagamento dei crediti:

  • con privilegio ipotecario (classe 1) nella misura del 38%, inclusi sanzioni e interessi;
  • con privilegio generale mobiliare (classe 2) nella misura del 10%, inclusi sanzioni e interessi;
  • chirografari (classe 3) nella misura del 5%;

letta la relazione ex art. 76, secondo comma, Codice della crisi, redatta dal gestore della crisi, Dott. Mario Pintor;

ritenuto allo stato ammissibile (in applicazione analogica dell’art. 100 CCII) che il debitore abbia “escluso dal monte debiti le aperture di credito in conto corrente (Fido di conto presso Banco di Sardegna e Fido di conto presso Banca Nazionale del Lavoro) trattandosi di rapporti col sistema bancario”, in quanto, come da attestazione dell’OCC,  le stesse “consentono l’elasticità di cassa necessaria per sopperire a momentanee necessità di liquidità evitando di compromettere il normale funzionamento dell’azienda o addirittura la chiusura dell’attività e la soddisfazione alternativa mediante liquidazione dell’attivo con risultati assolutamente insoddisfacenti per il ceto creditorio rispetto alla proposta attuale in continuità aziendale”;

dato atto che, in proposito l’OCC ha attestato che, in relazione ai suddetti rapporti, “l’azienda è regolarmente adempiente e si può affermare senza alcun dubbio che il trattamento di cui sopra non lede in alcun modo i diritti degli altri creditori che hanno invece tutto l’interesse che l’attività vada avanti regolarmente consentendo la positiva realizzazione del concordato proposto”;

rilevato che, allo stato, non appaiono sussistere le condizioni di inammissibilità previste dall’art. 77 C.C.I.I.;

considerato che è presente agli atti la documentazione di cui all’art. 75, primo comma, C.C.I.I. e che la stessa consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;

considerato, ad ogni modo, che il Tribunale si riserva di verificare ulteriormente la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano in sede di omologa, così come espressamente consentito dall’art. 80, primo comma, Codice della crisi;

letto l’art. 78, primo comma, Codice della crisi;

rilevato che il comma 2-bis del suddetto articolo dispone che: “Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se: a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;

(...)”;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore;
dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web del Tribunale;
dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
dispone che il gestore della crisi curi la comunicazione di detto decreto ai creditori in un termine di giorni 15, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento;

assegna ai creditori termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, entro il quale far pervenire al gestore della crisi, Dott. Mario Pintor, a mezzo PEC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

nomina Commissario Giudiziale il dott. Mario Pintor, con studio in Cagliari.

Si comunichi al proponente ed al gestore della crisi.

Cagliari 30.12.2023

Il Giudice
Bruno Malagoli



CARLETTI ALESSANDRO e GUERRI PAOLA - Liquidazione controllata 
Sent. n. 1/2024 pubbl. il 02/01/2024
Rep. n. 1/2024 del 02/01/2024

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
N NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale

in linea fino al 9 gennaio 2027

 

Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marianna Serrao Presidente
dott.ssa Valentina Lisi Giudice
dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice relatore est.
nel procedimento unitario n. 65/2023 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata proposto da:

CARLETTI Alessandro (C.F. CRLLSN70P05A006H), nato a Abbadia San Salvatore (SI), in data  5.9.1970 e GUERRI Paola (C.F.: GRRPLA79E69I726H), nata a Siena (SI), il 29.5.1979, entrambi residenti in Monteriggioni (SI), via del Pozzo n. 30, con l’assistenza dell’ OCC in persona del gestore della crisi dott.ssa Laura Di Renzone;

ricorrenti in proprio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 

AI SENSI DELL’ART. 270 CCII
 

Letti gli atti e sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione ai sensi dell’art. 41 co. 6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;

esaminato, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 24.10.2023 da Alessandro Carletti e Paola Guerri in proprio, con l’assistenza del gestore della crisi nominato dall’OCC dott.ssa Laura Di Renzone, nonché le successive integrazioni;

dato atto che il giudice delegato alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co. 6, CCII ha provveduto all’audizione del debitore e dell’OCC all’udienza del 23.11.2023, riservando all’esito di riferire al collegio per la decisione;

visti gli artt. 268 e ss. CCII;

rilevato, in via generale, che, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 65, co. 2 CCII e nell’art. 270, co. 5 CCII, per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III;

rilevato che, ai sensi dell’art. 269 CCII, il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC;

ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell’art. 27 CCII, atteso che entrambi i debitori hanno la propria residenza in Monteriggioni, come risulta dalla documentazione  in atti;

ritenuto che l’art. 66 CCII risulta applicabile anche alla liquidazione controllata, trattandosi di      norma collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, ai sensi dell’art. 65, co. 1, CCII, comprendono anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato (cfr. in tal senso, nella giurisprudenza di merito, Trib. Verona, 05.10.2022 e Trib. Terni, 21.7.2023) e che, dunque, nulla osta alla presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento come proposto dai ricorrenti, in quanto coniugi conviventi, così da assicurare il coordinamento della liquidazione dei rispettivi patrimoni mediante l’apertura di un unico procedimento, la nomina di un solo giudice delegato e del medesimo liquidatore (vd. certificato di stato di famiglia, doc. 3);

ritenuto, ciò posto, che sussistano i presupposti per l’apertura della   procedura di liquidazione controllata in quanto:

  1. i ricorrenti versano in uno stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 1, co. 2, lett. c del CCII come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»), atteso che non sono più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell’OCC, da cui emerge una posizione debitoria di significativa entità riconducibile ad entrambi i coniugi, con particolare riferimento ai debiti nei confronti del ceto bancario;
  2. non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
  3. i debitori non risultano sottoponibili ad altra procedura liquidatoria;
  4. l’OCC ha valutato come completa e attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, anche alla luce delle verifiche effettuate e partitamente indicate nella relazione, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
  5. rilevato, in merito al passivo illustrato nel ricorso, che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell’art. 273 CCII, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell’articolo 201 CCII;
     

osservato, in proposito, che l’art. 6 CCII, non contempla tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell’OCC;
precisato, ulteriormente, che ai sensi dell’art. 270, co. 5, CCII alla procedura di liquidazione controllata si applicano espressamente gli articoli 150 e 151 CCII con riferimento al concorso formale e sostanziale di tutti i creditori, i cui crediti dovranno pertanto essere accertati ai sensi delle suddette disposizioni normative e soddisfatti secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto ai sensi dell’art. 275, co. 5, CCII;

osservato che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile, all’esito della relazione di inventario da effettuare ai sensi dell’art. 272 CCII;

precisato, altresì, che la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore, anche sopravvenuti nel corso della procedura, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall’apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall’art. 268, co. 4, CCII, cosicché il debitore dovrà mettere a disposizione del liquidatore tutti i suoi beni;

precisato, ulteriormente, che è rimesso al liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato l’esercizio ai sensi dell’art. 274 CCII delle azioni volte a conseguire la disponibilità di beni, recuperare crediti e/o far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori e che pertanto il liquidatore stesso provvederà a verificare le azioni restitutorie/recuperatorie da instaurarsi;

precisato, inoltre, che pur trattandosi di procedura familiare le masse attive e passive devono rimanere distinte;

ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato;

rilevato, inoltre, che ai sensi dell’art. 270, co. 2, lett. e) CCII il tribunale può autorizzare il debitore a utilizzare alcuni beni, in presenza di gravi e specifiche ragioni e che il gestore ha evidenziato, nell’ambito della relazione integrativa, che l’unica auto marciante di proprietà dei debitori è la Fiat Panda intestata a Paola Guerri e ha confermato la sussistenza dei presupposti per la richiesta autorizzazione, in considerazione delle motivazioni addotte dai debitori;

ritenuto che, in ragione delle ragioni lavorative e assistenziali dedotte dai ricorrenti e confermate dal gestore, possa essere autorizzato l’utilizzo del veicolo Fiat Panda targato DE777PH intestato a Paola Guerri;

dato atto che con l’apertura della liquidazione controllata costituisce effetto automatico, ai sensi dell’art. 270, co. 5, CCII, il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

ritenuto, infine, che le cessioni del quinto dello stipendio sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, la quale, come anzidetto, comporta in capo al debitore lo spossessamento dei beni, con conseguente apertura del concorso formale e sostanziale tra i creditori e applicazione analogica dell’art. 151 CCII previsto per la liquidazione giudiziale, alla luce del quale i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell’accertamento del passivo (cfr. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Verona, 20.9.2022; Tribunale Modena, 8.2.2023; Tribunale Mantova, 20.4.2023; Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 11.5.2023);

letto l’art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale «nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202» e ritenuto che, nella specie, possa confermarsi il professionista nominato dall’OCC anche quale liquidatore;

letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale «dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»;
rilevato che, nel caso di specie, il debitore non svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura;

visti gli artt. 66 e 270 CCII,

dichiara
 

aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di CARLETTI Alessandro (C.F. CRLLSN70P05A006H), nato a Abbadia San Salvatore (SI), in data 5.9.1970, e GUERRI Paola (C.F.: GRRPLA79E69I726H), nata a Siena (SI), il 29.5.1979, entrambi residenti in Monteriggioni
(SI), via del Pozzo n. 30;

nomina
 

quale giudice delegato la dott.ssa Marta Dell’Unto;

conferma
 

quale liquidatore la dott.ssa Laura Di Renzone, presente nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, invitandola ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
 

rimette

al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento di cui all’art. 268, co. 4, lett. b), CCII;
 

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione del bene mobile registrato Fiat Panda targato DE777PH intestato a Paola Guerri, con riferimento al quale autorizza i ricorrenti all’utilizzo provvisorio nelle more della liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
 

ordina

altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
 

dispone

che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l’eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;
 

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII;
 

dà atto

che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
 

dispone

che il liquidatore:

  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:
    1. se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, co. 3 CCII;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;

dispone

che il liquidatore provveda immediatamente all’inserimento della sentenza nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;
 

dispone

che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII (la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).

Si comunichi alle parti, al liquidatore e all’OCC.

Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 24.11.2023, dal tribunale come sopra composto, su relazione della dott.ssa Marta Dell’Unto.

La giudice rel. ed est.
(dott.ssa Marta Dell’Unto)

La Presidente
(dott.ssa Marianna Serrao)



apertura liquidazione controllata  N. 1/2024  PIGAIANI EMANUELE E N. 2/2024 AMBROSINI CHIARA
Sent. n. 1/2024 pubbl.il 02/01/2024
Rep n.400001/2024 del 02/01/2024

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara

in linea fino all'8 luglio 2024

Sentenza apertura liquidazione controllata  N. 1/2024  e N. 2/2024



Sent. n. 54/2023 pubbl. il 29/12/2023
Rep. n. 400124/2023 del 29/12/2023

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara

in linea fino all'8 luglio 2024

Il Tribunale Ordinario di Ferrara, , composto dai magistrati
Dott. Stefano Giusberti Presidente
Dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est.
Dott. Costanza Perri Giudice
nel procedimento unitario 79/2023 r.g. P.U.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presentato ai sensi dell’art. 66 CCI da Moretti Claudia e Santi Andrea, familiari conviventi;
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell’art. 27 comma 3 lett. b) CCI, atteso che i due ricorrenti hanno residenza nel circondario dell’ Ufficio;
considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina dettata in tema di sovraindebitamento ex artt. 1, 2 lett. c) e 268 CCI;
ritenuto che i due istanti, rispettivamente madre e figlio, versino effettivamente in stato di sovraindebitamento attese le risultanze del ricorso e della allegata relazione del Gestore della Crisi nominato dall’OCC;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
letto, quanto alla nomina del Liquidatore, il disposto ex art. 270 comma 2 lett. b);
visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 e 270 CCI,

dichiara

l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di ANDREA SANTI, CF SNTNDR81L17C469A e di CLAUDIA MORETTI, c.f. MRTCLD53E66F267H, entrambi residenti in Terre del Reno (Ferrara) in Piazza Sandro Pertini n. 3;

nomina

la dott.ssa Anna Ghedini Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatore il dott. Simone Nanni con studio in Ferrara con studio in Ferrara;

ordina

ordina ai debitore, laddove imprenditori commerciali, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCI;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

l’inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Ferrara per la durata di sei mesi; ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. Questi ultimi due adempimenti a carico del Liquidatore.

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio del 28/12/2023

Il Giudice estensore
Anna Ghedini

Il Presidente
Stefano Giusberti



Sent. n. 8/2024 pubbl. il 15/01/2024 sentenza di omologazione della ristrutturazione dei debiti
Rep. n. 10/2024 del 15/01/2024

 

decreto apertura procedimento omologa del piano di ristrutturazione del 16/11/2023
integrazione relazione particolareggiata del 09/11/2023

 

in linea fino al 18 novembre 2023

  • decreto apertura 66/2023 pu dell'11/05/2023 - Carbone Davide
  • Relazione OCC
  • Ricorso per ammissione

 

 

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in linea fino al 27 giugno 2024

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Balba

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’omologa del piano di ristrutturazione presentato da DAVIDE CARBONE, CFCRBDVD70M24I693T

Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata come successivamente integrata

visto il proprio provvedimento del 16.11.24

con cui la proposta ed il piano, ritenuti ammissibili:

  • sono stati pubblicati sul sito web del Tribunale/del Ministero della Giustizia;
  • sono stato comunicati a mezzo pec dall’OCC a tutti i creditori;

considerato che non sono state depositate osservazioni

Confermato il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano e ritenuta, anche sulla base della relazione dell’OCC come integrata in data della fattibilità del piano

P.Q.M.

visto l’art. 70 CCII

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti depositato da DAVIDE CARBONE, CF. CRBDVD70M24I693T

Dispone che l’OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia per tutta la durata della procedura. Il Tribunale con il decreto che dichiarerà eseguito il piano ordinerà la cancellazione della pubblicazione ed ad effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano

Dichiara chiusa la procedura

Visto l’art. 71 CCII:

  • ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato comprese le vendite e le cessioni quanto previste dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quanto indicati e, comunque, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC;
  • dispone che l’OCC vigili sull’esatto adempimento del piano rivolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emerge sottoponendole al Giudice quando necessario;
  • dispone che l’OCC ogni sei mesi relazioni l’ufficio sullo stato della esecuzione e che, terminata l’esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 12/01/2024

il Giudice
Andrea Balba

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Procedure Concorsuali

 

DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il Giudice

visto il ricorso proposto da DAVIDE CARBONE in data 27.4.23 come integrato in data 15.11.23

con cui è stata domandata l’apertura del procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;

vista la documentazione allegata;

sentito il debitore e l’OCC;

constatato che la domanda è corredata:

  • dall’elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle relative cause di prelazione;
  • dall’elenco della consistenza e della composizione del patrimonio del consumatore,
  • dall’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • dall’elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • dall’elenco di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo famigliare con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;

considerato che la relazione dell’OCC appare completa in quanto contiene:

  • l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  • l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazione assunte;
  • la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  • l’indicazione presunta dei costi della procedura;

constatata, altresì, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII

ACCERTATA L’AMMISSIBILITA’ DELLA PROPOSTA E DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PRESENTATO DA DAVIDE CARBONE

DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data pubblicata la proposta, il piano ed il presente decreto nell’apposita sezione del sito internet del Tribunale.

DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30

AVVISA i creditori:

  • che dovranno comunicare all’OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedure, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
  • che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra potranno presentare osservazioni inviandole all’indirizzo per dell’OCC;

DISPONE che l’OCC, nel termine di 10gg successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori per le osservazioni, sentito il debitore, RIFERISCA a questo Giudice proponendo, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie.

Genova, 16/11/2023

il Giudice
Andrea Balba



Sent. n. 166/2023 pubbl. il 20/12/2023
Rep. n. 233/2023 del 20/12/2023

P.U. 196/2023

 

 

 

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 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Procedure Concorsuali

 

in linea fino al 20 dicembre 2026

 

Liquidazione controllata r.g. N. 196 / 2023 R.G

in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. ROBERTO BRACCIALINI Presidente

D.ssa CRISTINA TABACCHI Giudice

Dott. ANDREA BALBA Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:

MIRKO LUPANO

CF LPNMRK69P26D969I

Assistito dall’Avvocato: GAMMAROTA Maria Grazia

Rilevato che il sig.:

MIRKO LUPANO

con C.F. LPNMRK69P26D969I

ha chiesto, con ricorso depositato in udienza il 5.12.2023 ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;

Premesso che nella tabella prospettica da ultimo depositata dall’OCC, le caratteristiche salienti della liquidazione controllata proposta sono individuabili alle pagg. da 11 a 14 della relazione depositata il 29.11.2023, cui si rinvia;

Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

  • considerato più esattamente che, pur in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che, da una parte nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI), dall’altra è possibile identificare una serie di norme, tra cui l’art. 268 co. 4 CCI, l’art. 270 co. 2 lett. d) ed e) da cui dedurre che nella liquidazione controllata è il liquidatore ad avere l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, nonché l’unico che, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori. In tal senso, si può richiamare la (condivisa) decisione di merito secondo cui: “..

“Può desumersi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura

della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che devono ritenersi cessate sia l’operatività di eventuali cessioni del quinto” (così Trib. Mantova 20 aprile 2023), per cui a tale regime e conseguenze vanno ricondotte le trattenute conseguenti ad esecuzione e conseguente pignoramento presso terzi, considerato che alla cessione volontaria debba essere equiparata l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata (cfr. Corte Cost. 65/2022);

Ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;

ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;

considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica della legge si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori; sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi crediti sorti in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

MIRKO LUPANO CF LPNMRK69P26D969I

NOMINA Giudice Delegato il Presidente relatore;

CONFERMA come liquidatore l’attuale professionista già designato a gestore della crisi dr. FROSO;

ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

DICHIARA la cessazione – dalla data della pubblicazione - delle cessioni del quinto e assegnazioni pignoratizie di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento, con particolare riguardo al pignoramento e cessione del quinto indicati all’udienza 5.12.2023;

DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1430 mensili, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione agli eventuali veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 07/12/2023

il Presidente Est.
Dr. Roberto Braccialini



Sent. n. 165/2023 pubbl. il 19/12/2023
Rep. n. 232/2023 del 19/12/2023
P.U. 263-1/2023

 

stato passivo L.C. 52/2023 in linea dal 16 aprile 2024 al 15 ottobre 2024

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile


 

in linea fino al 20 dicembre 2026

Il tribunale di Genova, in composizione collegiale, nelle persone dei sig.ri magistrati:

Dott. Roberto Braccialini Presidente

Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice

Dott. Tommaso Sdogati Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la procedura di liquidazione controllata di:

PANATTI ALBERTO (C.F. PNTLRT74R19I225R),

assistito dalla dott.ssa Maria Pellegrino in qualità di OCC e dagli avv.ti Gabriele Ferretti e Federica Invincibile con studio in Torino, Via Camandona n. 1 presso i quali è elettivamente domiciliato.

RILEVATO

Con ricorso depositato in data 12.12.2023 il Sig. Panatti Alberto ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 co. 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;

considerato infatti che, richiamando il precedente indirizzo formatosi con la vecchia legge fallimentare (Cass. Civ. n. 20187/2017), ben può affermarsi che l’inesistenza di un vero e proprio contraddittorio permette di superare la fissazione di un’apposita udienza, essendo quest’ultima necessaria solo per i procedimenti contenziosi e dunque non per la procedura di liquidazione controllata instaurata su istanza del debitore;

ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;

considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;

considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento -, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’OCC, allegata al ricorso per l’apertura della liquidazione controllata del 12.12.2023, consistente:

  • relazione particolareggiata sulla situazione economico – patrimoniale del debitore;
  • dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • dichiarazione degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • elenco dei creditori con relativi crediti e rispettivo inquadramento – prededucibile, privilegiato, chirografario – contenuto nella relazione particolareggiata dell’OCC (pag. 10 – 13);
  • visura PRA, casellario giudiziario, mancanza di protesti, mancanza di esecuzioni immobiliari, mancanza di istanze di fallimento;

considerato altresì che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;

rilevato infatti che risultano ben individuate le cause dell’indebitamento del sig. Panatti, principalmente riconducibili a:

  • debiti personali verso Agenzia riscossioni, relativi a cartelle esattoriali notificate dal 2013 al 2019 per tributi, per violazioni al codice della strada, sanzioni per protesti ecc.;
  • debiti verso Agenzia riscossioni relativi a cartelle esattoriali notificate dal 2012 al 2015 per tributi e sanzioni della Panatti s.a.s. in cui era socio accomandatario;
  • debiti verso istituti bancari per garanzie fidejussorie rilasciate agli istituti di credito delle società fallite;
  • vicende relative al fallimento nell’attività lavorativa ed alla perdita del lavoro che hanno determinato anche il fallimento della vita coniugale, conclusasi con la sentenza di divorzio;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

rilevato, infatti, che i debiti complessivi ammontano ad euro 676.091,16 a fronte di introiti mensili pari ad euro 3.635,00, derivanti da stipendio per contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso Eurofood S.p.a.; pensione INPS di invalidità; assegno unico INPS per i figli;

rilevato che il ricorrente non ha beni immobili e beni mobili registrati;

rilevato che risulta solamente in uso un autoveicolo, non determinato nella marca, di proprietà dell’azienda titolare del rapporto di lavoro subordinato;

rilevato che risulta attualmente in essere, a far data dall’anno 2022, contratto di locazione abitativa avente ad oggetto un immobile sito nel comune di Santa Margherita Ligure ad un canone mensile di euro 900,00 oltre euro 160 a titolo di spese condominiali;

considerato il versamento obbligatorio della somma di euro 750,00 mensili, in favore dell’ex coniuge, a titolo di mantenimento dei tre figli stabilito con sentenza di divorzio n. 1756/2017 del 28.06.2017;

ritenuto che il piano di liquidazione prevede una parte eccedente il fabbisogno famigliare pari ad euro 300,00 per la durata di 36 mesi - a partire dal mese successivo alla sentenza di apertura della liquidazione controllata – e che, dunque, quest’ultima venga messa a disposizione dei creditori al netto delle spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia come dettagliate dall’OCC;

ritenuto di dissentire da quanto dedotto dall’OCC in ordine alla suddetta quota, in quanto:

  • gli introiti mensili risultano di rilevante entità;
  • il ricorrente ha in uso un autoveicolo di proprietà della società datrice di lavoro – non essendo tra l’altro presenti, agli atti, elementi da cui possa desumersi una limitazione all’utilizzo ed alla circolazione dello stesso per i soli fini lavorativi e non anche personali -;
  • il mantenimento per i figli risulta in larga parte coperto dall’assegno unico INPS di euro 610,00;
  • non risulta dedotta, in modo convincente, l’assoluta necessità di sostenere una spesa mensile di euro 1.160,00 mensili per un immobile sito in Santa Margherita Ligure;
  • una parte dei debiti risulta avere ad oggetto mancato pagamento di tributi e violazioni al codice della strada e non risultano dettagliati i motivi che hanno condotto al mancato pagamento dei relativi importi;

ritenuto pertanto di individuare nella diversa somma di euro 500,00 mensili la quota di attivo da mettere a disposizione della procedura anche considerando le basse percentuali, di poco superiori al 2%, di soddisfazione dei creditori;

considerato quindi che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;

considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che:

  • il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
  • che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benché in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l’art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla procedura; iii) l’art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della liquidazione controllata ordini al debitore (salva l’eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, preventivamente autorizzato, può esperire le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero del credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori;

ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;

considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del Sig. ALBERTO PANATTI (CF. PNTLRT74R19I225R);

NOMINA Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;

NOMINA liquidatore la dott.ssa Maria Pellegrino;

ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 270 co. 5 e 150 CCI;

DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 co. 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché all’iscrizione nel registro delle imprese;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 3.150,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite individuato nella somma di euro 500,00 mensili nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura salvo eventuale modifica del suddetto importo, che potrà essere oggetto di revisione nel corso della presente procedura a seguito di apposita istanza debitamente dettagliata e motivata;

DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
  • con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14.12.2023

Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati

il Presidente
Roberto Braccialini



apertura della liquidazione controllata 51/2023

Ist. n. 2 dep. 13/12/2023
Sent. n. 163/2023 pubbl. il 18/12/2023
Rep. n. 230/2023 del 18/12/2023

 

 

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


 

in linea fino al 18 dicembre 2026

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto Braccialini Presidente

Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel. Dott. Andrea Balba Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:

DONATELLA NICOLETTA CF NCLDTL62E63D969O

Rilevato che, con ricorso in data 11 novembre 2023

DONATELLA NICOLETTA, CFNCLDTL62E63D969O ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza essendo comunque stata sentita la ricorrente a chiarimenti all’udienza del 6 dicembre 2023

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;

Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dell’assenza di beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;

ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;

considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

DONATELLA NICOLETTA CF NCLDTL62E63D969O

NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Cristina Tabacchi

CONFERMA/NOMINA liquidatore il dott. Emiliano Delfino

ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI

DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;

DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 790,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche
  • il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere
  • posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14/12/2023

 

il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi

il Presidente
Roberto Braccialini

 

 

 



Sent. n. 161/2023  pubbl. il 11/12/2023 apertura della liquidazione controllata 259-1/2023  scaturite procedure di liquidazione controllata 49/2023 e 50/2023
Rep. n. 227/2023 del 11/12/2023

Stato passivo liquidazione controllata 49/2023 Genchi Francesca  in linea dal 22 aprile fino al 21 ottobre 2024

Stato passivo_liquidazione controllataq 50/2023 Saleh Ashraf in linea dal 22 aprile fino al 21 ottobre 2024

 

 

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


 

in linea fino al 17 dicembre 2026

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto Braccialini Presidente

Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice

Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:

ASHRAF SALEH (CF SLHSRF89P02L872T)

GENCHI FRANCESCA (CF GNCFNC88A70F205P)

Assistiti dall’avv. Maria Grazia Socci

Rilevato che, con ricorso depositato il 4.12.2023

ASHRAF SALEH, CF SLHSRF89P02L872T, e GENCHI FRANCESCA, CF GNCFNC88A70F205P, appartenenti al medesimo nucleo familiare e conviventi, hanno chiesto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni;

  • considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
  • considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
  • ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
  • considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dai debitori e vagliata dall’ OCC;
  • considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
  • considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il loro patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo superiore ad € 200.000,00 complessivi, di cui circa € 81.000,00 in capo ad Ashraf Saleh e circa € 176.000 in capo a Genchi Sara):
  • in particolare:
  • l’unico bene fruttuosamente liquidabile, cointestato ai debitori, consiste in un bene immobile del valore stimato ricompreso tra un minimo di € 64.380,00 ed un massimo di € 76.560,00;
  • c’è un bene mobile registrato, un’Autovettura targata DY042XB, immatricolata il 20/01/2010, di marca Lancia e modello Delta, intestata al Sig. Saleh, liquidabile al valore di € 1.000,00 (restando invece esclusa l’Autovettura targata DX182EP, immatricolata il 31/08/2009, di marca Fiat e modello Grande Punto 1.3 MJT, intestata alla Sig.ra Genchi, poiché di scarso valore e necessaria al Sig. Saleh per lo svolgimento dell’attività lavorativa di agente di commercio, per la quale deve eseguire numerosi spostamenti);
  • la sig.ra Genchi è priva di reddito ma il sig. Saleh è titolare di uno stipendio mensile di circa € 1.883,00 ed è possibile determinare, in relazione a questo importo, una quota di reddito disponibile (v. infra), che però non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell’attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;
  • considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
  • rilevato che, tenuto conto delle spese allegate dai ricorrenti e della presenza di due figli minori, la quota di reddito mensile incomprimibile e quindi esclusa dalla liquidazione, può essere determinata nell’intero stipendio mensile ad eccezione della somma di € 200,00 mensili che il sig. Saleh si è impegnato a mettere a disposizione della procedura per la durata di 36 mesi;
  • ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
  • ritenuto che in ogni altro caso la procedura termini a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
  • considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
  • considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
  • considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
  • ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

ASHRAF SALEH (CF SLHSRF89P02L872T)

e GENCHI FRANCESCA (CF GNCFNC88A70F205P), entrambi residenti in Chiavari (GE), Corso Dante n. 149

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Monteleone

CONFERMA liquidatore il dott. DANIELE LIPPI

ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI

DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del sig. Saleh ad eccezione dell’importo di euro 200,00 mensili va versare alla procedura e con obbligo dei debitori di versare al liquidatore nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 07/12/2023

il Giudice Relatore
Chiara Monteleone

il Presidente
Roberto Braccialini



PETRANCA CHRISTIAN IVANO

P.U. 207-1-2023 decreto di apertura proc. omologa piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

 

sentenza n.17/2024 di omologa concordato minore in linea dal 5 febbraio 2024 al 4 febbraio 2027
pubbl. il 30/01/2024 Rep. n. 20/2024 del 30/01/2024

 

 

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali


 

in linea fino al 4 giugno 2024

Decreto apertura procededura di omologa

Proposta e piano di ristrutturazione

Relazione integrativa

 

 

 

 



apertura della liquidazione controllata P.U. 42-1/2023

Sent. n. 152/2023 pubbl. il 27/11/2023
Rep. n. 211/2023 del 27/11/2023

 

 

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


 

in linea fino al 29 novembre 2026

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel.
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
RISTORANTE YACHT CLUB - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA UNIPERSONALE CF 02664440993
Assistito dall’Avv.to Domenico Scrivo
Rilevato che, con ricorso depositato il 20 marzo 2023 i ricorrenti BERZEGANE Abdellatif ed altri hanno chiesto la Liquidazione Giudiziale e - in subordine – la Liquidazione Controllata di
RISTORANTE YACHT CLUB - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA UNIPERSONALE, CF02664440993 ;
Premesso innanzitutto che – come emerge dagli accertamenti della Guardia di Finanza in data 8 novembre 2023 – nessuno dei limiti di cui all’art. 2 lett. d) CCII è stato superato negli ultimi tre anni, con conseguente impossibilità di procedere alla apertura della liquidazione Giudiziale

Che peraltro emerge in modo palese l’insolvenza della società che ha cessato la propria attività sia presso la sede legale sia presso l’unità locale e quindi - essendo evidente l’incapacità di fare fronte alle proprie obbligazioni - appaiono sussistenti i requisiti per dichiarare - come chiesto in via subordinata – la liquidazione controllata, anche in ragione del superamento della soglia di debiti scaduti di cui all’art. 268 II comma CCII
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie, trattandosi di società e non di persona fisica non risulta applicabile l’art. 268 III comma CCII ed è comunque già stata tenuta udienza nel contraddittorio delle parti anche sulla eventualità subordinata della liquidazione controllata, salva la necessità di provvedere nella presente sede alla nomina di OCC
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;

ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
RISTORANTE YACHT CLUB - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA UNIPERSONALE, CF02664440993 ;
con sede in Sestri Levante, 16039 Piazza Marinai d’Italia 16
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Cristina Tabacchi
NOMINA liquidatore il dott. Nicola Prioreschi
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese

Ordina AL DEBITORE ( ai sensi dell’art. 270 II comma lett. c) il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà
  • essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20/11/2023

il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi

il Presidente
Roberto Braccialini

 

 

 



Sentenza n. 1/2024 pubbl. il 08/01/2024 omologa concordato minore in linea dal 16 gennaio 2024 al 16 gennaio 2025
Rep. n. 2/2024 del 08/01/2024

P.U. 109-1/2023

 

 

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IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in linea fino al 27 maggio 2024

nel procedimento di concordato minore ai sensi dell’art. 74 CCII
proposto da Pier Paolo Angioni, rappresentato e difeso dall’avv. Matteo Cabras;


Il giudice dott. Nicola Caschili,
Visto il piano e la proposta di concordato minore presentato dal ricorrente ai sensi dell’art. 74 CCII;
Considerato che il ricorrente, esercente attività d’impresa minore in stato di sovraindebitamento, propone ai propri creditori un piano che contempla il pagamento integrale delle spese di prededuzione e dei creditori chirografari nella misura del 5%, Per un importo complessivo di € 30.000,00, attraverso somme messe a disposizione dalla convivente, che ha sottoscritto la proposta formulata, con pagamento previsto entro 24 mesi dall’omologa, in assenza di risorse proprie destinabili ai creditori al netto di quanto necessario al sostentamento;
rilevato che l’esiguo reddito del ricorrente, come accertato sulla base delle ultime tre dichiarazioni reddituali, non consente di coprire le spese necessarie per il sostentamento dei bisogni essenziali del nucleo familiare;
rilevato che il piano è sostanzialmente fondato sulle risorse esterne messe a disposizione dalla convivente, di cui è stata prodotta busta paga e dichiarazione dei redditi che attestano la capacità finanziaria a sostenere la proposta;

ritenuto che, stante la natura esterna delle risorse, non vi è questione in merito al riconoscimento della prededuzione al compenso dell’advisor, potendo il debitore destinare liberamente tali risorse;
rilevato che, a fronte della attestazione da parte della OCC della assenza di un patriminio utilmente aggredibile, è corretta la degradazione del credito di Agenzia Entrate al chirografo con trattamento paritario a quello degli altri creditori e soddisfazione assicurata dall’apporto di risorse esterne;

dato atto che è stata depositata la seguente documentazione:
a) relazione predisposta dal professionista OCC;
b) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute, dei beni del debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
c) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
d) elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento;
e) stato di famiglia;

Ritenuto sussistente lo stato di sovrindebitamento, considerati gli esigui redditi a fronte dell’ingente indebitamento erariale pari ad oltre 400 mila euro, derivante dall’esercizio di attività d’impresa;
Rilevato che il piano prevede il seguente pagamento:
a) integrale delle spese di procedura;
b) falcidiato e dilazionato dei creditori chirografari originari e di queli degradati in un tempo previsto di 24 mesi;
considerato che il pagamento è assicurato attraverso la liquidità esterna messa a disposizione del terzo, come da impegno in atti;

rilevato che l’accordo consente il versamento di un importo compatibile con le esigenze del nucleo familiare e con il reddito del terzo garante;
Rilevato che non sono emersi atti in frode ai creditori, non potendosi dare rilievo a motivo della irrilevanza economica alla cessione avvenuta nel 2021 delle quote di 1/21 e 1/105 di terreni agricoli per un valore di € 470,00;
vista la relazione particolareggiata dell’OCC dott.ssa Valeria Usai che ha espresso parere favorevole, segnalando la fattibilità del piano e la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria alla luce della mancanza di patrimonio utilmente liquidabile ed all’apporto di risorse esterne;
Ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 74 ss. CCII;
Visto l’art. 78 CCII e rilevato non susssitenti i presupposti per la nomina del commissario giudiziale di cui all’art. 78 comma 2-bis CCII;

PQM

Dichiara aperta la procedura di concordato minore di Angiorni Pier Paolo;
dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale di Cagliari o del Ministero della Giustizia e la pubblicazione presso il Registro delle Imprese nel caso in cui il ricorrente svolga attività d’impresa;
ordina la comunicazione del decreto, del piano e della proposta ai creditori, assegnando ad essi il termine di 30 giorni per comunicare all’OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta mediante pec o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell’art. 1 comma 1 – ter d. lgs. 82 del 2005;
ordina all’OCC l’esecuzione del decreto.
Cagliari, 17.11.2023.

Il giudice
Nicola Caschili



STEFANO CANUSO E SIMONA MONTICELLI

Sent. n. 3/2024 pubbl. il 09/01/2024  Rep. n. 3/2024 del 09/01/2024

P.U. 202-1/2023 apertura della procedura di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti e proposta piano 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Procedure Concorsuali

 

in linea fino al 9 gennaio 2027

 

 in linea fino al 19 maggio 2024

 



apertura della liquidazione controllata n. 47/2023

Sent. n. 149/2023 pubbl. il 16/11/2023
Rep. n. 206/2023 del 16/11/2023
N. RG. 189/2023

 

 

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

in linea fino al 19 novembre 2026

Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto Braccialini Presidente

Dott. ssa Cristina Tabacchi Giudice

Dott.Tommaso Sdogati Giudice rei.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di LETYOURBOAT S.r.l. in liquidazione (P. IVA 02560230993) in persona del liquidatore sig. VassIttoWalter (C.F. VSSWTR75T22D969F);

assistito dal dott. Federico Hardonk in qualità di OCC e dal dott. Simone Tanaglia in qualità diadvisorpresso il cui studio in Genova (GE), Pia^pn G. Verdi n. 4/8 è elettivamente domiciliato.

RILEVATO

con ricorso depositato in data 12.09.2023 il Sig. Vassallo Walter, in qualità di liquidatore della Let you boat S.r.l., ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni societari;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deveritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo

III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

considerato infatti che, richiamando il precedente indirizzo formatosi con la legge fallimentare (Cass. Civ. n. 20187/2017), ben può affermarsi che l'inesistenza di un vero contraddittorio permette di superare la fissazione di un'udienza, essendo quest'ultima

instaurata su istanza del debitore;

considerato poi che il richiamo al processo unitario consente anche di ovviare all'assenza di una norma che individui un corredo documentale minimo per accedere alla liquidazione controllata negli artt. 268 ss. CCII: l'art. 39, infatti, soccorre per individuare un elenco minimale comune a tutte le procedure, che in realtà appare assai scarno soprattutto perché pensato più per i debitori esercitanti attività di impresa che per le persone fisiche;

considerato quindi che il Tribunale ha il potere generale di interloquire con il ricorrente fissando un termine per l'integrazione documentale originariamente giudicata incompletapur ravvisando l'assenza di una disposizione corrispondente a quella contenuta nell'art. 9, comma 3-ter 1. 3/2012 che lo consentiva espressamente; al riguardo, si richiama la disposizione dell'art. 47 quarto comma CCII in materia di concordato preventivo chericonosce il principio come norma generale in virtù del noto principio della concorsualità a cerchi concentrici (Cass. Cip. 12 aprile 2018/9087);

considerato che la società Let You boat risulta iscritta nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese quale start up innovativa, avente ad oggetto sociale la realizzazione di un sistema di prenotazione informatica delle barche ad uso Airbnb presenti nelle varie marine diffuse sul territorio nazionale, risultando quindi società di valore tecnologico;

considerato che il legislatore ha previsto, con l'art. 31 del Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, la non fallibilità della start-up innovativa, non soggetta come tale alla procedura di liquidazione giudiziale ma alle procedure concorsuali alternative previste nel CCI;

considerato inoltre che la società veniva costituita in data 19.09.2018 mentre il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata veniva depositato in data 12.09.2023;

considerato che il termine di cinque anni, da computare con decorrenza dalla costituzione societaria sino all'instaurazione della richiesta di ammissione a procedura concorsuale alternativa, costituisce termine massimo per beneficiare dell'esenzione dall' assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale, conformemente a quanto statuito dall'intestato Tribunale con sentenza 03.11.2019;

considerato che tale requisito temporale risulta rispettato;

ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;

considerato che, in forza dell'applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo I I I CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;

considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC, allegata al ricorso per la dichiarazione di liquidazione controllata del 12.09.2023, consistente:

  • nelle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio;
  • nel libro giornale dell'ultimo triennio;
  • nel libro mastro dell'ultimo triennio;
  • nelle dichiarazioni IVA dell'ultimo triennio;
  • i bilanci societari dell'ultimo triennio;
  • nella documentazione relativa agli aumenti di capitali effettuati dalla data di costituzione della società, avvenuta nel 2018, sino alla messa in liquidazione volontaria della società avvenuta nell'anno 2022;
  • nell'elenco dei creditori con relativi crediti e correlato inquadramento —prededucibile, privilegiato, chirografario -;
  • in documentazione varia consistente in visure al PRA, alla Centrale Rischi, al Casellario Giudiziario presso la Procura di Genova, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari;

considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata inrelazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI, essendo richiamate specificamente le cause del sovraindebitamento, individuate nelCOVID - 19 e nell'esplosione della Guerra in Ucraina, che possono effettivamente considerarsi incidenti negativamente sulle possibilità di sviluppo della ragione sociale della società, in quanto quest'ultima operava nel settore del turismo ed era di recente costituzione — anno 2018 -;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio - tenuto conto dei beni liquidabili - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte, risultando a carico della società una somma totale di euro 643.554,15 per debiti complessivi a fronte di un attivo effettivo pari ad euro 79.708,15, valori entrambirapportati alla data del 30.06.2023;

considerato quindi che ricorra l'elemento oggettivo del sovraindebitamento, in quantodall'analisi dei dati patrimoniali dei bilanci 2019, 2020, 2021 e 2022 e dalla situazionepatrimoniale ed economica, anch'essa rapportata al 30.06.2023, risulta una consistente erosione delle risorse disponibili che hanno comportato un'evidente riduzione del patrimonio netto, con conseguente impossibilità di garantire una soddisfazione totale dei creditori societari;

considerato che la società veniva messa in liquidazione in data 04.08.2022; che attualmente non risulta impiegato alcun lavoratore; che essa è sostanzialmente inattiva, con conseguente impossibilità di ricavare utili derivanti dallo svolgimento dell'attività sociale;  considerato quindi che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini indicati dallarelazione dell'OCC, a cui devono aggiungersi i prevedibili valori di realizzo ulteriori derivanti:

  • dalla vendita del software elaborato dalla società richiedente al prezzo effettivo di euro 45.000 anziché del valore stimato di euro 40.000 — così come emerge da offerta irrevocabile di acquisto depositata all'udienza del 07.11.2023;
  • dalla vendita della partecipazione nella società Triscovery S.r.l. al prezzo effettivo di euro 30.000 anziché del valore stimato di euro 15.000 — così come emerge da offerta irrevocabile d'acquisto depositata all'udienza del 07.11.2023,

possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato:

• che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinatodisposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

• che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benché in difetto di specifico richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo perfar valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni a zione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori;

ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;

ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;

considerato che solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 275Ibis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica  legis si riferisce ai "crediti posteriori" e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse  ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI,

DICHIARA APERTA la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Let  Yourboat in liquidazione;

NOMINA Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;

NOMINA liquidatore il dott. Federico Hardonk;

ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata aU'mdirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione la quota incomprimibile nella misura di euro 1.965,00 oltre IVA annuali, con obbligo della parte di versare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che

dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presentesentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, lanotifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di  restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventano dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, chedepositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato; provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente prowedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
  • con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini  della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. I l rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 09.11.2023.

il Giudice Relatore
Dott. Tommaso-Sdogati

Il Presidente
Dott. Roberto Braccialini



sentenza n. 4/2024 pubbl. il 12/01/2024 di omologa del concordato minore 204-1/2023  in linea dal 16 gennaio 2024 al 15 gennaio 2027
Rep. n. 5/2024 del 12/01/2024

 

P.U. 204-1-2023  decreto apertura concordato minore
proposta concordato minore
relazione particolareggiata

 

 

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali
DECRETO di apertura
Procedura di omologazione Concordato Minore
(art. 78.1 CCI)
Nel procedimento R.G. N. 204 /2023

 

in linea fino al 19 maggio 2024

visto il ricorso proposto dal Sig. Benzi Luca in data 02.10.2023, con cui è stata domandata l’apertura del procedimento di omologa di concordato minore;

vista la documentazione allegata al ricorso, consistente nei doc. da 1 a 63;

sentito il proponente e l’OCC all’udienza del 14.11.2023, in cui si dichiarava che il pagamento, in favore dei creditori, avverrebbe entro circa 45 giorni successivi all’omologa;

constatato che la domanda è corredata:

  • dal piano con le dichiarazioni dei redditi del Benzi per gli anni 2019, 2020, 2021 nonché le fatture relative all’attività commerciale da Egli svolta negli anni 2020, 2021 e 2022 concernenti quindi i tre anni anteriori, dal cui insieme è dato ricavare l’importo netto del reddito del ricorrente per i relativi anni di riferimento nonché quello previsionale per l’anno 2023;
  • dalla relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria redatta dall’OCC;
  • dall’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e con indicazione delle somme dovute;
  • dall’indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • dalla documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e delle altre entrate proprie con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio;
  • considerato che la relazione dell’OCC appare completa in quanto contiene:
  • l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  • risulta provato che il sig. Benzi Luca risulta essere piccolo imprenditore ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto agente di commercio nel settore della compravendita degli occhiali da sole;
  • risulta provato che l’impresa individuale di cui il sig. Benzi Luca è titolare non risulta avere i requisiti dimensionali per essere sottoposta a liquidazione giudiziale;
  • risulta provato che il sig. Benzi Luca non sta agendo nella qualità di consumatore;
  • risulta provata una situazione di sovraindebitamento, risultante dalla differenza tra le spese fisse mensili che Egli deve sostenere ed i redditi derivanti dall’esercizio della propria attività d’impresa, per come dettagliato nella richiamata relazione dell’OCC;
  • l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  • di non aver mai beneficiato di esdebitazione;
  • l’indicazione degli atti impugnati dai creditori;
  • la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché la valutazione della convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria;
  • l’indicazione presunta dei costi della procedura;
  • la percentuale, le modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori, e ciò anche a seguito dei chiarimenti resi all’udienza del 14.11.2023;
  • che verrà apportata finanza esterna per un importo pari ad euro 30.500,00, di cui euro 500,00 finalizzati a lasciar fuori dalla procedura dei terreni di tipo agricolo/prato;
  • la formazione delle classi di creditori, ai sensi dell’art. 74 co. 3 CCI e relative cause di prelazione/privilegio;

constatata, altresì, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 77 CCII;

Rilevato che l’applicazione delle misure protettive, come richiesto dalla parte debitrice, comporti l’applicazione dell’art. 78.2 bis CCI con conseguente designazione di Commissario Giudiziale;

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA PROCEDURA per CONCORDATO MINORE IN CONTINUITA’ AZIENDALE di cui al ricorso presentato dal Sig. Benzi Luca;

DISPONE che, a cura dell’OCC, la proposta, il piano concordatario e il presente decreto siano pubblicati nell’apposita sezione del sito internet del Ministero della Giustizia;

DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30;

ORDINA all’OCC di provvedere alla trascrizione del presente decreto sui beni immobili e beni mobili registrati di cui il piano prevede la cessione, ove presenti;

ASSEGNA ai creditori termine di gg 30 per far pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

AVVISA i CREDITORI che dovranno comunicare all’OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedura; in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

Vista l’istanza del debitore, DISPONE che sino al momento in cui il decreto di omologa diventerà definitivo, non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né essere disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla domanda di concordato;

NOMINA quale Commissario Giudiziale, ai sensi dell’art. 78 co. 2 bis CCI, il dott. Fabio Serpero perché svolga, fin dalla accettazione dell’incarico, le funzioni di OCC in quanto è stata domandata e disposta la sospensione delle azioni esecutive generali;

INVITA l’OCC / il COMMISSARIO GIUDIZIALE a riferire al Giudice immediatamente l’esito delle votazioni.

Si comunichi.

Genova, il 14/11/2023

Il Giudice
Dott. Tommaso Sdogati



ENZO SCIORTINO
apertura della liquidazione controllata n. 45/2023
Sent. n. 146/2023 pubbl. il 10/11/2023
Rep. n. 202/2023 del 10/11/2023

 

 

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali


 

in linea fino al 16 novembre 2026

Sentenza n.146/2023  di apertura liquidazione controllata LC 45/2023



apertura della liquidazione controllata n. 43/2023 ANNA D’AMICO
apertura della liquidazione controllata n. 44/2023 ALESSANDRO BOMBARA

Sent. n.145/2023 pubbl. il 10/11/2023
Rep. n. 201/2023 del 10/11/2023

 

 

 

 

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TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali


 

in linea fino al 16 novembre 2026

Sentenza n.145/2023  di apertura liquidazione controllata LC 43/2023 e LC 44/2023



apertura della liquidazione controllata n. 46/2023

Sent. n. 147/2023 pubbl. il 13/11/2023
Rep. n. 203/2023 del 13/11/2023

 

 

 

 

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TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

in linea fino al 16 novembre 2026

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto Braccialini Presidente

Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel.

Dott. Andrea Balba Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:

VIRGILIO VALLE CF VLLVGL61M09D969W

Rilevato che, con ricorso datato 7 luglio 2023 VIRGILIO VALLE ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;

  • considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
  • considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
  • ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
  • considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
  • considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
  • considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte che – derivando da precedente attività di impresa già conclusasi con un fallimento – ammontano ad un euro;
  • considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
  • rilevato che l’istante ha chiesto che venga revocato il versamento relativo ai pignoramenti presso terzi attivati da M.B. Credit Solution e Agenzia delle Entrate e Riscossione;
  • considerato che, pur in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che, da una parte nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI), dall’altra è possibile identificare una serie di norme, tra cui l’art. 268 co. 4 CCI, l’art. 270 co. 2 lett. d) ed e) da cui dedurre che nella liquidazione controllata è il liquidatore ad avere l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione nonché l’unico che, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori.

 “Può desumersi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che devono ritenersi cessate sia l’operatività di eventuali cessioni del quinto” (così Trib. Mantova 20 aprile 2023), sia le trattenute conseguenti ad esecuzione e conseguente pignoramento presso terzi, considerato che alla cessione volontaria debba essere equiparata l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata (cfr. Corte Cost. 65/2022);

  • rilevato che l’istante Valle Virgilio è del tutto privo di beni liquidabili se non per quanto attiene al reddito futuro e pertanto, una volta esclusa la persistente operatività dei pignoramenti e tenuto conto delle spese allegate dal ricorrente anche a seguito di richiesta di integrazione (v. nota in data 29 settembre 2023) e dell’assenza di altri familiari, la quota di reddito mensile incomprimibile esclusa dalla liquidazione (non concordandosi con la quantificazione proposta dal debitore seppur avallata dall’OCC) può essere determinata – salva diversa determinazione in corso di procedura - nella somma di € 1.850 (potendosi quantificare nell’importo mensile di € 900 la somma destinata a canone di locazione, spese condominiali, utenze e telefonia, nell’ulteriore importo mensile di € 450 la somma mensile destinata alle altre spese individuali (alimentari, sanitarie, vestiario, etc), oltre alla specifica somma di euro 500 mensili da destinare alle spese sanitarie certificate;
  • ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
  • ritenuto che in ogni altro caso la procedura termini a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori.
  • Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
  • considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
  • considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
  • ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

VIRGILIO VALLE CF VLLVGL61M09D969W

NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Cristina Tabacchi

CONFERMA liquidatore il dott. Enrico F.D. Vaccaro

CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI

DICHIARA che a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l’operatività dei pignoramenti dello stipendio spettante a Valle Virgilio in favore di M.B. Credit Solution e Agenzia delle Entrate e Riscossione ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;

DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1850,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere
  • effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 09/11/2023

il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi

il Presidente
Roberto Braccialini



apertura della liquidazione controllata n. 42/2023

Sent. n. 144/2023 pubbl. il 10/11/2023
Rep. n. 200/2023 del 10/11/2023

 

 

 

 

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TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

in linea fino al 12 novembre 2026

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto Braccialini Presidente

Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice

Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:

MAURA CAVALLERO CF CVLMRA58D57G542Y

Rilevato che, con ricorso depositato il 6.11.2023

MAURA CAVALLERO, CFCVLMRA58D57G542Y, ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;

  • considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
  • considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
  • ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
  • considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
  • considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
  • considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo superiore ad € 600.000,00):

in particolare:

  • la ricorrente risulta titolare di beni immobili per un valore complessivo stimato di euro 330.400 e di terreni per un valore complessivo stimato di euro 21.619;
  • non ci sono beni mobili registrati liquidabili;
  • la ricorrente possiede una quota del 10% del capitale della società LM SRLS, priva di valore di mercato;
  • la ricorrente è poi titolare è titolare di rapporti finanziari con gli Istituti Intesa San Paolo, Poste Italiane, BPER e BPM e, come accertato dall’OCC, alla data del 05/10/2023 le disponibilità liquide complessive sono pari a euro 668,19 euro; ella è infine titolare di una pensione mensile di circa € 1.160,00, appena sufficiente al mantenimento della famiglia (cfr. prospetto pagg. 15-16 relaz. particolareggiata) e quindi esclusa dalla liquidazione ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII;
  • considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
  • ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
  • ritenuto che in ogni altro caso la procedura termini a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
  • considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
  • considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
  • considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
  • ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

MAURA CAVALLERO CF CVLMRA58D57G542Y

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa CHIARA MONTELEONE

CONFERMA liquidatore il dott. ONETO PIETRO

ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI

DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.160,00 mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 09/11/2023

il Giudice Relatore
Chiara Monteleone

il Presidente
Roberto Braccialini



stato passivo definitivo LC 41/2023  in linea dal 7 febbraio 2024 al 6 agosto 2024


apertura della liquidazione controllata n. 41/2023
Sent. n. 143/2023 pubbl. il 10/11/2023
Rep. n. 199/2023 del 10/11/2023

 

 

 

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

in linea fino al 12 novembre 2026

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto Braccialini Presidente

Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice

Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:

PIETRO MOLETTI CF MLTPTR50P16F952B

Assistito dall’avv. SIMONA POMETTO

Rilevato che, con ricorso depositato il 7.9.2023

PIETRO MOLETTI, CFMLTPTR50P16F952B, ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;

  • considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità, ivi compreso quanto attiene l’applicabilità dell’ art. 39, comma 1 e 2, CCI;
  • considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
  • ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
  • considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
  • considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
  • considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (che si caratterizzano per un ammontare residuo superiore ad € 1.400.000,00):

in particolare:

  • non ci sono beni immobili liquidabili;
  • non ci sono beni mobili registrati;
  • il ricorrente è titolare dei seguenti rapporti finanziari: Conto corrente n. 2504780 acceso presso BPER S.p.a., che alla data del 16 maggio 2023 presenta un saldo di euro 209,13; - Libretto acceso presso le Poste di Corso Europa n.1068, cointestato con la defunta moglie Trovato Marina con saldo € 5.13, inutilizzato; - libretto di risparmio postale n.47128112 presso il Banco posta ufficio n. 28110 – Genova 15 – che presenta un saldo al 29/06/2023 di euro 0.81, dove viene accreditata la pensione; - carta prepagata n.5333.****.****.0177, tipo Postpay Evolution, con saldo contabile al 16/05/2023 di euro 462,73 e saldo disponibile di euro 54,00;
  • il ricorrente dispone di un’entrata mensile di complessivi € 1.500,00 circa (comprensiva della propria pensione e di quella di reversibilità della moglie) ed è possibile determinare, in relazione a questo importo, una quota di reddito disponibile (v. infra), che però non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell’attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;
  • considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
  • rilevato che l’istante ha chiesto che venga revocato il versamento relativo alla cessione del quinto a favore di Pitagora s.p.a;
  • considerato che, pur in difetto di specifico richiamo all’art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che, da una parte nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI), dall’altra è possibile identificare una serie di norme, tra cui l’art. 268 co. 4 CCI, l’art. 270 co. 2 lett. d) ed e) da cui dedurre che nella liquidazione controllata è il liquidatore ad avere l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, nonché l’unico che, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori. “Può desumersi da tale articolato normativo che l’intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che devono ritenersi cessate sia l’operatività di eventuali cessioni del quinto” (così Trib. Mantova 20 aprile 2023), sia le trattenute conseguenti ad esecuzione e conseguente pignoramento presso terzi, considerato che alla cessione volontaria debba essere equiparata l’ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata (cfr. Corte Cost. 65/2022);
  • rilevato che l’istante è del tutto privo di beni liquidabili se non per quanto attiene al reddito futuro e pertanto, una volta esclusa la persistente operatività dei pignoramenti/cessioni e tenuto conto delle spese allegate dal ricorrente e dell’assenza di altri familiari, la quota di reddito mensile incomprimibile, e quindi esclusa dalla liquidazione, può essere determinata nella somma di € 1.200,00;
  • considerato che la parte ricorrente ha anche messo a disposizione, quale finanza esterna, la somma di Euro 25.000,00;
  • ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguentemente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
  • ritenuto che in ogni altro caso la procedura termini a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
  • considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
  • considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
  • considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
  • ritenuto che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

PIETRO MOLETTI CFMLTPTR50P16F952B

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Monteleone

CONFERMA liquidatore il dott. Stefano Marastoni

CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI

DICHIARA che a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l’operatività della cessione del quinto della pensione spettante a Pietro Moletti in favore di Pitagora s.p.a. ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;

DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la

trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.200,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

  • nserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 09/11/2023

il Giudice Relatore
Chiara Monteleone

il Presidente
Roberto Braccialini



apertura della liquidazione controllata L.C. 23/2023

Sent. n. 45/2023 pubbl. il 26/09/2023
Rep. n. 400092/2023 del 26/09/2023

 

 

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara

 

in linea fino al 7 maggio 2024

Il Tribunale Ordinario di Ferrara, composto dai magistrati
Dott. Stefano Giusberti Presidente
Dott. Anna Ghedini Giudice relatore
Dott. Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario 58/2023 r.g. P.U. promosso su istanza dei debitori Nappi Luigi e Caruso Maria.
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata da LUIGI NAPPI e CARUSO MARIA;
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell’art. 27 comma 3 lett. b) CCI, atteso che i due coniugi istanti hanno residenza nel circondario dell’ Ufficio;
considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina dettata in tema di sovraindebitamento ex artt. 1, 2 lett. c) e 268 CCI;
ritenuto che i due istanti versino effettivamente in stato di sovraindebitamento attese le risultanze del ricorso e della allegata relazione del Gestore della Crisi nominato dall’OCC;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
ritenuto che l’istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto da entrambi i ricorrenti, nella loro qualità di familiari (coniugi) conviventi, quindi in applicazione del disposto dell’art 66, c. 1 CCI sulle c.d. procedure familiari. La norma, infatti, è oggi collocata nel CCI tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell’art. 65, c. 1 CCI, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il CCI l’applicazione delle disposizioni di cui all’art 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata;
ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell’art. 66 CCI, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l’una relativa al patrimonio del Nappi e l’altra relativa al patrimonio della Caruso. Pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l’attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell’ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all’altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell’altro ricorrente). Inoltre, il Liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;
letto, quanto alla nomina del Liquidatore, il disposto ex art. 270 comma 2 lett. b);
visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 e 270 CCI,

dichiara

l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di LUIGI NAPPI, CF NPPLGU89H09F924F e Maria Caruso CF CRSMRA91A57A02H con domicilio in Bondeno ( Ferrara), via Borgo San Giovanni n. 46;

nomina

la dott.ssa Anna Ghedini Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatore la dott.ssa Elena Lazzari con studio in Ferrara;

ordina

a LUIGI NAPPI e MARIA CARUSO, laddove imprenditorI commercialI, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica
certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCI;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

l’inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero di Giustizia per la durata di mesi sei; ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. Questi ultimi due adempimenti a carico del Liquidatore.

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio del 19/09/2023.

Il Giudice estensore
Anna Ghedini

Il Presidente
Stefano Giusberti



apertura della liquidazione controllata L.C. 24/2023

Sent. n. 45/2023 pubbl. il 26/09/2023
Rep. n. 400092/2023 del 26/09/2023

 

 

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara

 

in linea fino al 7 maggio 2024

Il Tribunale Ordinario di Ferrara, composto dai magistrati
Dott. Stefano Giusberti Presidente
Dott. Anna Ghedini Giudice relatore
Dott. Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario 58/2023 r.g. P.U. promosso su istanza dei debitori Nappi Luigi e Caruso Maria.
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata da LUIGI NAPPI e CARUSO MARIA;
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell’art. 27 comma 3 lett. b) CCI, atteso che i due coniugi istanti hanno residenza nel circondario dell’ Ufficio;
considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina dettata in tema di sovraindebitamento ex artt. 1, 2 lett. c) e 268 CCI;
ritenuto che i due istanti versino effettivamente in stato di sovraindebitamento attese le risultanze del ricorso e della allegata relazione del Gestore della Crisi nominato dall’OCC;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
ritenuto che l’istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto da entrambi i ricorrenti, nella loro qualità di familiari (coniugi) conviventi, quindi in applicazione del disposto dell’art 66, c. 1 CCI sulle c.d. procedure familiari. La norma, infatti, è oggi collocata nel CCI tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell’art. 65, c. 1 CCI, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il CCI l’applicazione delle disposizioni di cui all’art 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata;
ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell’art. 66 CCI, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l’una relativa al patrimonio del Nappi e l’altra relativa al patrimonio della Caruso. Pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l’attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell’ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all’altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell’altro ricorrente). Inoltre, il Liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;
letto, quanto alla nomina del Liquidatore, il disposto ex art. 270 comma 2 lett. b);
visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 e 270 CCI,

dichiara

l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di LUIGI NAPPI, CF NPPLGU89H09F924F e Maria Caruso CF CRSMRA91A57A02H con domicilio in Bondeno ( Ferrara), via Borgo San Giovanni n. 46;

nomina

la dott.ssa Anna Ghedini Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatore la dott.ssa Elena Lazzari con studio in Ferrara;

ordina

a LUIGI NAPPI e MARIA CARUSO, laddove imprenditorI commercialI, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica
certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCI;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

l’inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero di Giustizia per la durata di mesi sei; ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. Questi ultimi due adempimenti a carico del Liquidatore.

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio del 19/09/2023.

Il Giudice estensore
Anna Ghedini

Il Presidente
Stefano Giusberti



apertura della liquidazione controllata n. 40/2023

Ist. n. 2 dep. 26/10/2023
Sent. n. 141/2023 pubbl. il 03/11/2023
Rep. n. 197/2023 del 03/11/2023

stato passivo liquidazione controllata n. 40/2023  in linea dall'8 aprile 2024 fino al 7 ottobre 2024

 

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


 

in linea fino al 7 novembre 2026

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente
Dott. Cristina Tabacchi Giudice
Dott. Andrea Balba Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
ALESSIO SARACCO CF SRCLSS82T20D969I
Assistito dall’FEDERICA TESTINI
Rilevato che, con ricorso depositato il 13.10.23 poi integrato su richiesta dell’ufficio in data 26.10.23 ALESSIO SARACCO, CFSRCLSS82T20D969I ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;
considerato, alla luce della documentazione agli atti e con riguardo al complessivo impegno economico mensile, riservare al debitore la somma mensile di € 1620,00
considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.
Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ALESSIO SARACCO CF SRCLSS82T20D969I
NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;
CONFERMA liquidatore il dott. Bazzurro;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI
DICHIARA la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell’art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1620,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà
  • essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • con cadenza semestrale dall’omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 02/11/2023

il Giudice Relatore
Andrea Balba

il Presidente
Roberto Braccialini



cron. 718 depositato il 24.10.2023  decreto di chiusura della Liquidazione controllata

 

 

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE I CIVILE -

 

 

in linea fino al 30 aprile 2024

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Mirco Lombardi Presidente

Dott. Dario Colasanti Giudice

Dott. Edmondo Tota Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visti gli atti della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del Sig.ra SELLITRI MARIA RICCARDA (R.G. 4/2022);

letta l’istanza del 13 luglio 2023 con la quale il Liquidatore dott. Marco Ghisleni ha chiesto di disporre la chiusura della procedura;

rilevato che il rendiconto della gestione è stato approvato senza contestazioni ed è stato eseguito il riparto finale dell’attivo;

considerato che non appare probabile l’acquisizione di ulteriori attività da distribuire ai creditori concorrenti;

visti gli artt. 276 e 233 CCII;

visto l’art. 282 CCII con cui si dispone che per le procedure di liquidazione controllata, “l’esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale …”;

ritenuto che non siano ravvisabili nel caso in esame le preclusioni di cui all’art. 280 CCII e che il debitore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

P.Q.M.

  • dichiara la chiusura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del Sig.ra SELLITRI MARIA RICCARDA per compiuta ripartizione finale dell’attivo;
  • dichiara l’esdebitazione della Sig.ra SELLITRI MARIA RICCARDA, nata a Torino il 25/11/1970 (c.f. SLLMRC70S65L219F) e residente a Cernusco Lombardone, Via S. Cecilia 7;
  • dispone a cura della Cancelleria la comunicazione del presente decreto al Pubblico Ministero in sede ai fini dell’eventuale reclamo ai sensi degli artt. 282 e 124 CCII;
  • dispone a cura del Liquidatore la comunicazione del presente decreto ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell’articolo 124 CCII nel termine di trenta giorni;
  • dispone a cura della Cancelleria la pubblicazione del presente decreto nella apposita area del sito web del Ministero della giustizia.

Così deciso in Lecco nella camera di consiglio della Sezione I Civile il 17 ottobre 2023.

Il Giudice estensore
Dott. Edmondo Tota 

Il Presidente
Dott. Mirco Lombardi

 



apertura liquidazione controllata P.U. 197-1/2023

Sent. n. 131/2023 pubbl. il 13/10/2023
Rep. n. 178/2023 del 13/10/2023

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Fallimentare

 

in linea fino all 17 ottobre 2026

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel.
Dott. Andrea Balba Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione CONTROLLATA di:
SERGIO FERRARA CF FRRSRG66C17D969J

Assistito dall’Avv.to Gaetano Barbato
visto il ricorso con cui SERGIO FERRARA, CFFRRSRG66C17D969J ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento- la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di SERGIO FERRARA, CF. FRRSRG66C17D969J
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi
CONFERMA liquidatore il dott. Rodolfo Gillana
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.000,00 –mensili considerato che 600,00 sono utilizzati per il pagamento di assegno alimentare e spese per i figli minorenni, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sull’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i
  • documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 12/10/2023

il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi

il Presidente
Roberto Braccialini

 

 

 



apertura liquidazione controllata P.U. 107-1/2023

Sent. n. 130/2023 pubbl. il 13/10/2023
Rep. n. 177/2023 del 13/10/2023

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

 

in linea fino all 17 ottobre 2026

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
ZA.LA. S.R.L. CF 02630260103
Assistito dall’avv. DANIELE PAPONE

Rilevato che, con ricorso depositato il 7.6.2023 Anna Patrizia Cicalese, assistita dall’avv. Enrico Toso, ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 2 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni di ZA.LA. S.R.L., CF02630260103;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, sulla base della documentazione in atti, risulta un ammontare di debiti scaduti e non pagati non inferiore a euro cinquantamila ex art. 268 c. 2 CCI e deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del debitore ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ZA.LA. S.R.L., CF. 02630260103 con sede legale in MOCONESI (GE) Loc. Gattorna, Via del Commercio 36

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Monteleone;
NOMINA liquidatore la dott.ssa PAPANDREA ELISA
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che la Cancelleria inserisca la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
DISPONE che il liquidatore:

  • trascriva la presente sentenza al PRA in relazione ad eventuali veicoli e la pubblichi nel registro delle imprese (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 12/10/2023

il Giudice Relatore
Chiara Monteleone

il Presidente
Roberto Braccialini



apertura liquidazione controllata n. 37-2023 e decreto correzione sentenza Rep. n. 170/2023 del 09/10/2023

Sent. n. 123/2023 pubbl. il 06/10/2023
Rep. n. 168/2023 del 06/10/2023

stato passivo LC 37 2023 In linea dal 9 aprile all'8 ottobre 2024

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali
Sezione Procedure Concorsuali

 

in linea fino all'11 ottobre 2026

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
DAMIANA CINZIA SCARIMBOLO CF SCRDNC77H49C975A
Rilevato che, con ricorso depositato il 28.9.2023
DAMIANA CINZIA SCARIMBOLO, CFSCRDNC77H49C975A ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte
considerato infatti che non vi sono beni mobili o immobili fruttuosamente liquidabili (a parte una carta prepagata Postpay Evolution n. 5333.1710.9695.4934 il cui saldo al 7.9.2023 è di € 104,52), che la ricorrente ha come unica fonte di reddito il proprio stipendio mensile di € 997,77 a fronte di spese di mantenimento della famiglia per € 800,00 mensili (cfr. prospetto entrate-uscite mensili pagg. 6-7 ric. e pagg. 15-16 relaz. particolareggiata);
che, a fronte dei redditi percepiti e delle spese mensili può essere escluso dalla liquidazione, ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, l’intero stipendio mensile ad eccezione della somma di € 197,00 mensili oltre tredicesima e quattordicesima da destinare alla procedura per tutta la sua durata di anni tre;
considerato che la ricorrente ha messo a disposizione, quale finanza esterna, la somma di Euro 600,00 da versare immediatamente dopo l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che l’attivo messo a disposizione della procedura ammonta in definitiva ad € 12.192,00 complessivi (€ 197 x 36 mensilità + € 1.500 per tredicesima e quattordicesima x 3 volte + € 600,00 quale finanza esterna);
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di DAMIANA CINZIA SCARIMBOLO, CF. SCRDNC77H49C975A
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Monteleone;
NOMINA liquidatore la dott.ssa MARJORIE LINDAO
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.000,00 mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura

DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 05/10/2023

il Giudice Relatore
Chiara Monteleone

il Presidente
Roberto Braccialini

Rep. n. 170/2023 del 09/10/2023

Tribunale di Genova
Sezione Fallimentare Ufficio di Genova

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visti gli atti,
visto l’errore materiale contenuto nella sentenza n. 123/2023 di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Scarimbolo Damania Cinzia laddove è stata erroneamente indicata, nel dispositivo, la somma di € 1.000,00 anziché di € 800,00 come indicato in motivazione

DISPONE

la correzione dell’errore materiale nella sentenza n. 123/2023 di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Scarimbolo Damania Cinzia nel modo seguente:
nella parte in cui è indicato, nel dispositivo, “DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.000,00 mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura” deve invece leggersi:
“DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 800,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura”.

MANDA

alla Cancelleria e al liquidatore per quanto di rispettiva competenza.
Si comunichi a cura della Cancelleria
Così deciso in data 6.10.2023.

Il Presidente
Roberto Braccialini
 



stato passivo definitivo LC 36/2023  in linea dal 6 febbraio 2024 al 5 agosto 2024

 

apertura liquidazione controllata n. 36-2023
Sent. n. 121/2023 pubbl. il 29/09/2023
Rep. n. 162/2023 del 29/09/2023

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali

 

in linea fino all'11 ottobre 2026

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
GRAZIA ASCIUTTO CF SCTGRZ62A42L063P
Assistito dall’SIMONA POMETTO
Rilevato che, con ricorso depositato il
GRAZIA ASCIUTTO, CFSCTGRZ62A42L063P ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
considerato infatti che non vi sono beni mobili o immobili fruttuosamente liquidabili a parte alcuni rapporti bancari (- C/C Banca Intesa Sanpaolo S.P.A. n. 1000/11860 intestato a Grazia Asciutto - su cui poggia affidamento per € 20.000 - recante un saldo negativo di € - 498,70 al 31.03.2023; - C/C BANCA GENERALI n. 8500808805 intestato a Grazia Asciutto con un saldo al 31.03.2023 di € 6.503,81) e due motocicli (motociclo tg DY48026, prima immatricolazione anno 2012 e motociclo tg EV83415 immatricolato nell’anno 2020) di cui solo uno può essere considerato necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, con conseguente apprensione dell’altro alla procedura;
che, a fronte dei redditi percepiti e delle spese mensili documentate può essere escluso dalla liquidazione, ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, l’intero stipendio mensile ad eccezione della somma di € 2.000,00 mensili da destinare alla procedura per tutta la sua durata di anni tre;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di GRAZIA ASCIUTTO, CF. SCTGRZ62A42L063P
NOMINA Giudice Delegato il dott. CHIARA MONTELONE;
NOMINA liquidatore la dott.ssa GALLIANO LIDIA;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente ad eccezione della somma di € 2.000,00 mensili da versare alla procedura e con obbligo della parte di versare ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui
  • all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28/09/2023

il Giudice Relatore
Chiara Monteleone

il Presidente
Roberto Braccialini

 

 

 

 

 

 

 

 



Sent. n. 38/2023 pubbl. il 28/09/2023
Rep n.40/2023 del 28/09/2023
R.P.U. 51/2023

stato passivo LC 4/ 2023 In linea fino al 4 ottobre 2026

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale

 

In linea fino al 4 ottobre 2026

Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

  • dott.ssa Marianna Serrao Presidente
  • dott.ssa Valentina Lisi  Giudice
  • dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice relatore est.

nel procedimento unitario n. 51/2023 avente ad oggetto il ricorso per l’apertura della

liquidazione controllata proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO MATTEUZZI S.r.l. (C.F. 05417300489), in persona del curatore

dott. Marco Salvadori, elettivamente domiciliata in Firenze, via del Ponte alle Mosse n. 182, presso l’avv. Vincenzina Cosentino del foro di Firenze, che la rappresenta e difende come da procura allegata telematicamente al ricorso, giusta autorizzazione del giudice delegato del 12.6.2023 in atti;

creditore ricorrente

nei confronti di

MATTEUZZI Claudio (C.F.: MTTCLD59B14A461D), nato ad Asciano (SI) in data 14.2.1959

debitore non costituito

ha pronunciato la seguente

SENTENZA AI SENSI DELL’ART. 270 CCII

letti gli atti e sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione ai sensi dell’art. 41, co.6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;

esaminato, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 28.7.2023 dalla curatela del fallimento Matteuzzi S.r.l.;

visti gli artt. 268 e ss. CCII;

rilevato, in via generale, che, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 65, co. 2 CCII e nell’art. 270, co. 5 CCII, per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III;

rilevato che il debitore, pur ritualmente evocato in giudizio (notifica consegnata a mani dello stesso in data 10.8.2023), non si è costituito e non è comparso all’udienza del 7.9.2023;

ritenuta la propria competenza per territorio ai sensi dell’art. 27 CCII, atteso che il debitore ha la propria residenza in Radda in Chianti (SI), come risulta dalla documentazione in atti;

rilevato che il debitore è una persona fisica, che risulta essere titolare dell’impresa individuale “Matteuzzi Rappresentanze Elettriche di Matteuzzi Claudio”, nonché amministratore unico della società MRC S.r.l.s. (cfr. visure camerali in atti);

considerato che la curatela ricorrente risulta legittimata ad agire in giudizio, vantando nei confronti di Claudio Matteuzzi un credito di € 200.957,17, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno, come portato dalla sentenza del Tribunale di Siena n. 221/2016 del 31.3.2016 (R.G. n. 1377/2012), allegata al ricorso;

rilevato, altresì, che dall’informativa resa dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione è emersa

un’esposizione debitoria riferibile a Matteuzzi Claudio di € 385.099,63 (cfr. informative in atti);

ritenuto che sussistano i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata

in quanto:

  1. il debitore risulta trovarsi in uno stato di insolvenza come definito dall’art. 2, lett. b), CCII, atteso che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti, da cui emerge una considerevole esposizione debitoria, in relazione alla quale non sono emersi nel corso dell’istruttoria elementi attivi del patrimonio tali da farvi prontamente fronte e che, dalle informative in atti, risulta a carico del medesimo Matteuzzi Claudio una procedura esecutiva mobiliare già definita (n. 685/2019 E.M. dinanzi al Tribunale di Siena);
  2. non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
  3. l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell’istruttoria è superiore a € 50.000,00;

rilevato che nell’ambito della procedura di liquidazione controllata dovrà essere ripartito ai creditori il ricavato della vendita di tutto il patrimonio del debitore utilmente liquidabile, nonché i redditi percepiti dal debitore per tutta la durata della procedura, ad eccezione dei crediti e dei beni indicati all’art. 268, co. 4, CCII, da individuarsi successivamente all’apertura della procedura su istanza di parte e previa acquisizione del parere del nominando liquidatore;

ritenuto che, alla luce dell’art. 270, co. 2, lett. b), CCII possa essere nominato quale liquidatore il dott. Francesco Bonelli;

letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale «dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»;

rilevato che il debitore svolge attività di impresa e che, pertanto, deve disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura e mediante pubblicazione presso il registro delle imprese;

visto l’art. 270 CCII,

dichiara

aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di MATTEUZZI Claudio (C.F.: MTTCLD59B14A461D), nato ad Asciano (SI) in data 14.2.1959;

nomina

quale giudice delegato la dott.ssa Marta Dell’Unto;

nomina

quale liquidatore il dott. Francesco Bonelli, Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena, invitandolo ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e a rendere le dichiarazioni di cui all’art. 270, co. 3, CCII;

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarò posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dà atto

che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che il liquidatore:

  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai
  • tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria   per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCII;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore ai sensi dell’art. 275, co. 5 e 6, CCII;
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche la ricorrenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, co. 3 CCII;
  • provveda, una volta  terminato il  riparto tra i creditori, a  richiedere al Tribunale
  • l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;

 dispone 

che il liquidatore provveda immediatamente all’inserimento della sentenza nell’apposito sito

internet del Ministero della Giustizia e alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

 dispone

a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati del debitore presso gli uffici competenti, documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;

dispone

che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII (l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).

Si comunichi alle parti e al liquidatore nominato.

Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2023, dal tribunale come

sopra composto, su relazione della dott.ssa Marta Dell’Unto.

La giudice rel. ed est.
(dott.ssa Marta Dell’Unto) 

La Presidente
(dott.ssa Marianna Serrao)

 



liquidazione controllata FIGUS Mauro
sent.37/2023 pubbl. il 12/09/2023
rep. n.39/2023 del 12/09/2023

stato passivo LC 3/2023 in linea dal 15 febbraio 2024 al 12 settembre 2026

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale

 

In linea fino al 27 settembre 2026

sentenza n. 37/2023 liquidazione_controllata - Figus Mauro

 



liquidazione controllata 35/2023

Sent. n. 105/2023 pubbl. il 06/09/2023
Rep. n. 141/2023 del 06/09/2023

stato passivo liquidazione controllata 35/2023 in linea dal 18 aprile 2024 al 17 ottobre 2024

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedure Concorsuali

 

in linea fino al 10 settembre 2026

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto Braccialini Presidente

Dott. Chiara Monteleone Giudice

Dott. Andrea Balba Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:

ALESSANDRA TORRE CF TRRLSN69A42D969E

Assistito dagli avv.ti Marinella Baldi e Andrea Romani Grussu

Con originario ricorso del 22.6.23 la sig.ra Torre domandava apertura di Concordato minore.

A seguito di udienza del 17.7.23 la ricorrente modificava la domanda chiedendo l’apertura della liquidazione controllata evidenziando ulteriormente la disponibilità di un comproprietario all’acquisto della quota dei terreni detenuti pro quota.

La domanda può essere accolta.

Rilevato che ALESSANDRA TORRE, CFTRRLSN69A42D969E ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;

Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14

quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;

considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ALESSANDRA TORRE, CF. TRRLSN69A42D969E

NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;

CONFERMA liquidatore l’avv. Simone Moretti;

ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 2.380,00 (come richiesto dalla ricorrente stessa e determinato come stima mensile di spesa necessaria al proprio sostentamento, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

IN RAGIONE DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ LAVORATIVA SVOLTA I CONTRATTI IN CORSO NON DEVONO RITENERSI SOSPESI MA PROSEGUIRANNO, SALVO DIVERSA DECISIONE DEL LIQUIDATORE, IN QUANTO NECESSARI PER IL MANTENIMENTO DELLA RICORRENTE STESSA

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 6.9.23

il Giudice Relatore
Andrea Balba

il Presidente
Roberto Braccialini

 

 

 

 

 



Stato passivo definitivo liquidazione controllata 34/2023 in linea dal 18 gennaio 2024 al 17 luglio 2024

 

Sent. n. 92/2023 pubbl. il 10/08/2023 apertura liquidazione controllata 34/2023
Rep. n. 128/2023 del 10/08/2023

 

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Fallimentare

in linea fino al 16 agosto 2026

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Daniela Canepa Presidente

Dott. Paolo Gibelli Giudice

Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione CONTROLLATA di:

NATALIYA DMYTRIVNA VOLOSHYNA CF VLSNLY77P65Z138L

Assistito dall’Avv.to JENNIE FORONI

visto il ricorso con cui NATALIYA DMYTRIVNA VOLOSHYNA, CFVLSNLY77P65Z138L ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento- la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;

Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

NATALIYA DMYTRIVNA VOLOSHYNA, CF. VLSNLY77P65Z138L

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi

CONFERMA liquidatore il professionista già nominato quale OCC Avvocato Massimiliano MASSARA

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.250,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante i primi tre anni di pendenza della procedura, mentre a partire dal quarto anno potrà procedersi con il versamento dei proposti 200,00 euro mensili

DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sull’apposito sito internet del Ministero della Giustizia (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali
  • notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore e comunque almeno una volta all’anno;
  • ricorda al liquidatore che – qualora dovessero sopravvenire beni immobili - entro 8 mesi dall’acquisto dovrà essere fissato il primo tentativo di vendita del bene e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 09/08/2023

il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi

il Presidente
Daniela Canepa



L.C. 9 - 10- 11 / 2023  sentenza di apertura liquidazione giudiziale

Sent. n. 27/2023 pubbl. il 29/05/2023
Rep. n. 400056/2023 del 29/05/2023

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara

in linea fino al 1 agosto 2024

Il Tribunale Ordinario di Ferrara, , composto dai magistrati
Dott. Stefano Giusberti -Presidente
Dott. Anna Ghedini - Giudice rel. ed est.
Dott. Costanza Perri -Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario 39/2023 r.g. P.U. promosso su istanza dei debitori MIRKO FERRARI (nato a Ferrara, il 13/08/1968, c.f. FRRMRK68M13D548A), MATTIA FERRARI (nato a Ferrara, il 29/09/1991, c.f. FRRMTT91P29D548O) ed AGNESE FARINELLI (nata a Ferrara, il 25/11/1968, c.f. FRNGNS68S65D548F), tutti residenti in Ferrara, via Bentivoglio, n. 49, rappresentati dall’avv. Francesca Sara del Foro di Ferrara.
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presentato dai debitori sopra indicati;
considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l’udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato dall’imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all’orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all’art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell’ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);
ritenuta quindi l’applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell’art. 27 comma 3 lett. b) CCI, atteso che i debitori hanno residenza nel circondario dell’ Ufficio;
considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina dettata in tema di sovraindebitamento ex artt. 1, 2 lett. c) e 268 CCI;
ritenuto che l’istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto da tutti e tre i ricorrenti, nella loro qualità di familiari (padre, madre e figlio) conviventi ma il cui sovraindebitamento ha origine comune (il fallimento della F5 di Mirko Ferrari & C. s.n.c. di cui erano soci il Ferrari e la Farinelli, chiuso in data 13.12.18), quindi in applicazione del disposto dell’art 66, c. 1 CCI sulle c.d. procedure familiari. La norma, infatti, è oggi collocata nel CCI tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell’art. 65, c. 1 CCI, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il CCI l’applicazione delle disposizioni di cui all’art 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata;
ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell’art. 66 CCI, con il presente provvedimento dovranno essere aperte tre distinte procedure di liquidazione, una per ciascuno dei ricorrenti. Pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l’attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell’ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all’altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell’altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;
ritenuto che le ricorrenti versino effettivamente in stato di sovraindebitamento attese le risultanze del ricorso e della allegata relazione del Gestore della Crisi nominato dall’OCC;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
letto, quanto alla nomina del Liquidatore, il disposto ex art. 270 comma 2 lett. b);
visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 e 270 CCI,

dichiara

l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di:
MIRKO FERRARI (nato a Ferrara, il 13/08/1968, c.f. FRRMRK68M13D548A), MATTIA FERRARI (nato a Ferrara, il 29/09/1991, c.f. FRRMTT91P29D548O) ed AGNESE FARINELLI (nata a Ferrara, il 25/11/1968, c.f. FRNGNS68S65D548F);

nomina

la dott.ssa Anna Ghedini Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatore l’avv. Francesco Ruvioli con studio in Ferrara;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica
certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCI;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

l’inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale per la durata di anni uno ed ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. Questi ultimi due adempimenti a carico del Liquidatore.

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio del 25.5.23.

Il Giudice estensore
Anna Ghedini

Il Presidente
Stefano Giusberti

 



apertura liquidazione controllata n. 33-2023

Sent. n. 89/2023 pubbl. il 28/07/2023
Rep. n. 121/2023 del 28/07/2023

P.U. 151-1/2023

 

 

 

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Procedure Concorsuali

 

in linea fino al 1 agosto 2026

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Domenico Pellegrini Presidente

Dott. Ada Lucca Giudice

Dott. Andrea Balba Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:

FABIO GIAMPIERI CF GMPFBA89C10D969R con l’ausilio dell’OCC Claudia Rizzato

Rilevato che, con ricorso depositato il 21.7.23 FABIO GIAMPIERI, CFGMPFBA89C10D969R ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;

preso atto dell’integrazione documentale del 25.7.23 conforme alla richiesta dell’ufficio;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;

Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio appreso indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che

conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;

considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisor godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di FABIO GIAMPIERI, CF. GMPFBA89C10D969R

NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;

CONFERMA liquidatore la dott.ssa CLAUDIA RIZZATO;

ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.200,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27/07/2023

il Giudice Relatore
Andrea Balba

il Presidente
Domenico Pellegrini



apertura liquidazione controllata n. 32-2023
Sent. n. 88/2023 pubbl. il 24/07/2023  LEONARD GJINOLLARI
Rep. n. 120/2023 del 24/07/2023

P.U. 121-1/2023

 

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE
Procedure Concorsuali


 

in linea fino al 27 luglio 2026

sentenza n. 88 di apertura liquidazione controllata P.U. 121-1/2023



decreto di correzione materiale sentenza n.87

Sent. n. 87/2023 pubbl. il 21/07/2023
Rep. n. 119/2023 del 21/07/2023

apertura liquidazione controllata n. 30-2023 e n. 31-2023

Progetto di stato passivo in linea dal 26 marzo 2024 al 26 settembre 2024

 

 

 

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Ufficio Fallimentare

in linea fino al 24 luglio 2026

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Domenico Pellegrini - Presidente

dott. Aba Lucca - Giudice

dott. Andrea Balba - Giudice rel

nel procedimento n. r.g. 90/2023

vista l’istanza di correzione errore materiale contenuto nella sentenza n. 87/2023 pubblicata il 21.7.2023 e pronunciata su ricorso per liquidazione controllata da parte di Nadia Repuzzi e Sara Grasso;

visti i documenti allegati

considerato che in parte motiva il Tribunale ha ampiamente motivato la quantificazione delle somme che la sig.ra Rapuzzi avrebbe dovuto versare mensilmente alla procedura di liquidazione per tutta la durata quantificandole in € 200,00 mensili (questo il punto nodale della motivazione : “quanto alla massa attiva relativa alla madre sig.ra Rapuzzi Nadia, non vi sono beni mobili o immobili fruttuosamente liquidabili (a parte i seguenti rapporti bancari …) … ed ella ha come unica fonte di reddito il proprio stipendio mensile di € 1.447,00 netti a fronte di spese di mantenimento del nucleo familiare, composto anche dalla figlia, per € 1.170,00 mensili (cfr. prospetto uscite mensili pag. 9 ricorso e 10 relaz. particolareggiata), con la conseguente esclusione della liquidazione ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, dell’intero stipendio ad eccezione della somma di € 200,00 mensili da destinare alla procedura”.)

Considerato che tale statuizione riprende integralmente quanto proposto in ricorso e sostenuto dall’OCC nella propria relazione;

rilevato che, per mero errore materiale nel dispositivo della sentenza al rigo da 12 a 15 dispone “risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza di € 950,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite” al posto di risulti escluso dalla liquidazione l’intero stipendio ad eccezione della somma di € 200,00 mensili da destinare alla procedura” come ampiamente argomentato in parte motiva;

corregge la sentenza n. 87/2023 pubblicata il 21.7.2023 nella parte dispositiva come sopra indicato.

Genova, 27/07/2023

Il Giudice relatore
Andrea Balba

Il Presidente
Domenico Pellegrini

 

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


 

in linea fino al 24 luglio 2026

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
NADIA RAPUZZI (CF RPZNDA60C48D969E)
SARA GRASSO (CF GRSSRA94E54D969N)
Rilevato che, con ricorso depositato in data 9.6.2023 e integrato con memorie autorizzate depositate in data 19.7.2023
NADIA RAPUZZI (CF RPZNDA60C48D969E) e SARA GRASSO (CF GRSSRA94E54D969N), appartenenti al medesimo nucleo familiare e conviventi, hanno chiesto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
sentite le parti e l’OCC all’udienza del 11.7.2023;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza e successivamente integrata è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento delle ricorrenti ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il loro patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte,
considerato infatti che:

  • quanto alla massa attiva relativa alla madre sig.ra Rapuzzi Nadia, non vi sono beni mobili o immobili fruttuosamente liquidabili (a parte i seguenti rapporti bancari: - Conto corrente personale n. 000420455654, acceso nel 2020, presso Unicredit S.p.a. con saldo di euro -160,33 alla data del 23.03.2023;- Libretto di risparmio n. 03936/1200/00000091 presso Intesa SanPaolo Spa -Filiale Genova Corso Sardegna- cointestato con la madre, sig.ra Boschi Vera, con saldo di euro 14,99 alla data del 14.04.2023; - Conto corrente personale n. 000000004265, acceso nel 2020, presso Findomestic Banca S.p.a. con saldo di euro 104,95 alla data del 03.04.2023; - Carta prepagata PostePay Paywave n. 4023.6010.0269.7472, che riporta un saldo alla data del 20.03.2023 di euro 5,00), ed ella ha come unica fonte di reddito il proprio stipendio mensile di € 1.447,00 netti a fronte di spese di mantenimento del nucleo familiare, composto anche dalla figlia, per € 1.170,00 mensili (cfr. prospetto uscite mensili pag. 9 ricorso e 10 relaz. particolareggiata), con la conseguente esclusione della liquidazione ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, dell’intero stipendio ad eccezione della somma di € 200,00 mensili da destinare alla procedura;
  • quanto alla massa attiva relativa alla figlia Grasso Sara, non vi sono beni mobili o immobili fruttuosamente liquidabili (a parte i seguenti seguenti rapporti bancari: - Conto corrente personale n. 47023148, acceso nel 2017, presso Banca BPER S.p.a. con saldo di euro 340,20 alla data del 11.04.2023;- Conto corrente personale n. 03936/1000/00005963, acceso nel 2021, presso Banco San Paolo S.p.a. con saldo di euro 1440,02 alla data del 11.04.2023) ed ella non ha fonti di reddito proprie, ad eccezione della somma di € 50,00 mensili messe a disposizione della procedura per complessive 36 rate. Ella è inoltre proprietaria di un'autovettura FIAT Panda tg. GA335JD (mod. 1.0 70CV Hybrid Easy), acquistata nell'anno 2020, il cui valore, considerati i valori del mercato usato, non giustifica l’apprensione del bene alla procedura sia in considerazione dei costi che le ricorrenti dovrebbero altrimenti sostenere per il trasporto pubblico sia alla luce del fatto che tale veicolo è di primaria necessità per le ricorrenti, come argomentato nella memoria integrativa del 19.7.2023, trattandosi dell’unico mezzo di trasporto a disposizione della famiglia (utilizzato anche dalla Rapuzzi per raggiungere il luogo di lavoro e considerata la difficoltà di spostamenti da e verso la casa di abitazione, difficilmente raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici, specie dopo le ore 17:00);

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata, vista anche l’incolpevolezza dell’indebitamento, derivante in gran parte dall’operato in vita del sig. Gino Grasso (marito della Rapuzzi e padre della Grasso),
considerato che Grasso Sara ha messo altresì a disposizione, quale finanza esterna, la somma di € 2.000,00 da versare in quattro rate di € 500,00 ogni sei mesi dopo l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
ritenuto che, alla luce della delicatezza della procedura, sussistano i giustificati motivi di cui all’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, per la nomina del liquidatore nell’ambito dell’elenco dei gestori della crisi;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
NADIA RAPUZZI (CF RPZNDA60C48D969E)
SARA GRASSO (CF GRSSRA94E54D969N)
NOMINA Giudice Delegato il dott. CHIARA MONTELEONE;
NOMINA liquidatore la dott.ssa ELISA PAPANDREA;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 950,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Genova e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  •  notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20/07/2023

il Giudice Relatore
Chiara Monteleone

il Presidente
Roberto Braccialini

 

 

 



Sent. n. 83/2023 pubbl. il 21/07/2023
Rep. n. 115/2023 del 21/07/2023
P.U. 144-1/2023

stato passivo LC 29/2022 in linea dal 28 febbraio 2024 al 27 agosto 2024

 

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


 

in linea fino al 24 luglio 2026

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
MASSIMO MOLTOMOLI CF MLTMSM72R04D969K
Rilevato che, con ricorso depositato il 12.7.2023
MASSIMO MOLTOMOLI, CFMLTMSM72R04D969K, per il tramite della madre procuratrice generale sig.ra Migliorini Caterina, ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e del fatto che egli non percepisce alcun reddito e non sostiene spese necessarie al proprio sostentamento essendo ospite di una comunità di recupero) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MASSIMO MOLTOMOLI, CF. MLTMSM72R04D969K

NOMINA Giudice Delegato il dott. Chiara Monteleone;
NOMINA liquidatore VIGO FABRIZIO;
ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20/07/2023

il Giudice Relatore
Chiara Monteleone

il Presidente
Roberto Braccialini

 

 

 



liquidazione controllata

Sent. n. 29/2023 pubbl. il 18/07/2023
Rep. n. 31/2023 del 18/07/2023
Ist. n. 3 dep. 06/07/2023

N. 42-1/ -1/2023 PROCEDIMENTO UNITARIO

 

Stato passivo    il linea dal 15 gennaio 2024 al 15 gennaio 2027

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

In linea fino al 21 luglio 2026

riunito in camera di consiglio nelle persone delle seguenti magistrate:

dott.ssa Marianna Serrao Presidente

dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel. est.

dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA
AI SENSI DELL’ART. 270 CCII

letti gli atti e sentita la relazione della Giudice delegata la trattazione ex art 41 comma 6 CCII; esaminati, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato da

RICCARDO FURZI (C.F. FRZRCR51H30G547L ), nato a Piancastagnaio (SI) il 30 giugno 1951, ivi

residente in Piancastagnaio (SI), viale Gramsci n. 723, con il patrocinio dell’avv. DANIELE RESTORI, come da procura in atti e la relazione particolareggiata depositata dall’OCC di Siena, nella persona del professionista gestore Rag. Luca Torriti, e le successive integrazioni;

rilevato che la giudice delegata la trattazione ex art 41 comma 6 CCII ha provveduto all’audizione del debitore e dell’OCC all’udienza del 13/07/2023, riservando all’esito di riferire al Collegio per la decisione;

visti gli artt. 268 ss. CCII;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore – residente nel circondario del Tribunale di Siena - ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

ritenuto che sussistano i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:

  1. il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 1, comma 2, lett. c del CCI come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012,n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»), poiché non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell’OCC;
  2. non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;
  3. l’OCC ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato, in merito al passivo illustrato nel ricorso, che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell’art. 273 CCI, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell’articolo 201 CCI;

osservato, in proposito, che l’art. 6 CCI, che ha eliminato il concetto della “funzionalità” precedentemente disciplinato dall’art. 111, ultimo comma, l.f., non contempla tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell’OCC;

osservato che la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore, anche sopravvenuti nel corso della procedura, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall’apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall’art. 268 comma 4 CCII che esclude dalla liquidazione «i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»;

rilevato altresì che è rimesso al liquidatore nominando, previa autorizzazione del G.D., l’esercizio ai sensi dell’art. 274 CCII delle azioni volte a conseguire la disponibilità di beni, recuperare crediti e/o far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori e che pertanto il liquidatore stesso provvederà a verificare le azioni restitutorie/recuperatorie da instaurarsi anche con riguardo alle utilità acquisibili in via successoria;

ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato;

osservato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato dal Tribunale nella presente sentenza poiché, diversamente da quanto previsto dall’art. 14 quinquies l. n. 3/2012, costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

letto l’art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale «nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202» e ritenuto che, nella specie, non possa confermarsi il professionista nominato dall’OCC, Rag. Luca Torriti, quale liquidatore, in quanto trattasi di professionista non attualmente iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori della Crisi d’Impresa, dovendosi applicare, anche alla odierna procedura di liquidazione controllata, le previsioni di carattere generale di al combinato disposto degli artt. 356 e 358 CCII con riferimento al conferimento di incarichi da parte dell’autorità giudiziaria nell’ambito delle procedure concorsuali;

ritenuto, pertanto, di dover scegliere altro professionista residente nel circondario del Tribunale adito, iscritto nell'elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, nonché nell’elenco nazionale dei gestori della crisi di impresa, da individuarsi nel Dott. Eugenio Giomarelli;

letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale «dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»;

rilevato che, nel caso di specie, il debitore non svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura;

P.Q.M.

visto l’art. 270 CCII;

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di RICCARDO FURZI (C.F. FRZRCR51H30G547L);

nomina giudice delegata la dott.ssa Valentina Lisi;

nomina come liquidatore il Dott. Eugenio Giomarelli, Dottore Commercialista con studio professionale in Chianciano Terme (SI);

rimette alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all’art. 268, comma 4, lett. b), CCI;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;

ordina altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l’eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCI;

dà atto che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano, sotto pena di nullità,

essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che il liquidatore:

  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCII;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCII;

dispone che il liquidatore provveda immediatamente all’inserimento della sentenza nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;

dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).

Si comunichi alle parti, all’OCC e alla liquidatrice.

Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 17/07/2023.

La giudice est.
Dott.ssa Valentina Lisi

La Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao

 

 

 

 

 



liquidazione controllata
Sent. n. 27/2023 pubbl. il 17/07/2023
Rep. n. 29/2023 del 17/07/2023

N. 36-1/ -1/2023 PROCEDIMENTO UNITARIO

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

 

In linea fino al 21 luglio 2026

 

riunito in camera di consiglio nelle persone delle seguenti magistrate:

dott.ssa Marianna Serrao Presidente

dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel. est.

dott.ssa Marta Dell’Unto Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA
AI SENSI DELL’ART. 270 CCIIII

letti gli atti e sentita la relazione della Giudice delegata la trattazione ex art 41 comma 6 CCII;

esaminati, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata depositato da CIRO DE NOVELLIS (C.F. DNVCRI67E26F839O), nato a Napoli il 26/05/1967, residente a San Gimignano (SI) in Via San Giovanni n. 35, con il patrocinio dell’avv. GIANNI CHESSA, come da procura in atti e la relazione particolareggiata depositata dall’OCC di Siena, in persona del gestore Dott. Stefano Andreadis, e le successive integrazioni;

rilevato che la giudice delegata la trattazione ex art 41 comma 6 CCII ha provveduto all’audizione del debitore e dell’OCC all’udienza del 05/07/2023 e alla successiva udienza del 14/07/2023, riservando all’esito di riferire al Collegio per la decisione;

visti gli artt. 268 ss. CCII;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore – residente nel circondario del Tribunale di Siena - ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

ritenuto che sussistano i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:

  1. il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall’art. 1, comma 2, lett. c del CCIII come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»), poiché non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell’OCC;
  2. non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
  3. l’OCC ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato, in merito al passivo illustrato nel ricorso, che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell’art. 273 CCII, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell’articolo 201 CCII;

osservato, in proposito, che l’art. 6 CCII, che ha eliminato il concetto della “funzionalità” precedentemente disciplinato dall’art. 111, ultimo comma, l.f., non contempla tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell’OCC;

osservato che la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore, anche sopravvenuti nel corso della procedura, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall’apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall’art. 268 comma 4 CCII che esclude dalla liquidazione «i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»;

ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato;

osservato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato dal Tribunale nella presente sentenza poiché, diversamente da quanto previsto dall’art. 14 quinquies l. n. 3/2012, costituisce un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCIII;

letto l’art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale «nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202» e ritenuto che, nella specie, possa confermarsi il professionista nominato dall’OCC anche quale liquidatore;

letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale «dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese»;

rilevato che, nel caso di specie, il debitore non svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura;

P.Q.M.

visto l’art. 270 CCII;

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di CIRO DE NOVELLIS (C.F. DNVCRI67E26F839O);

nomina giudice delegata la dott.ssa Valentina Lisi;

conferma come liquidatore il dott. Stefano Andreadis, Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena e presente nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202;

rimette alla giudice delegata la fissazione del limite di mantenimento di cui all’art. 268, comma 4, lett. b), CCIII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;

ordina altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l’eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCII;

dà atto che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che il liquidatore:

  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCIII;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCIII;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCIII;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCIII;

dispone che il liquidatore provveda immediatamente all’inserimento della sentenza nell’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l’esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;

dispone che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCII (la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).

Si comunichi alle parti e all’OCC/liquidatore.

Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 14/07/2023.

La giudice est.
Dott.ssa Valentina Lisi

La Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao

 

 

 



Sent. n. 81/2023 pubbl. il 13/07/2023
Rep. n. 113/2023 del 13/07/2023

Liquidazione controllata r.g. N. 78 / 2023 R.G - UGO PELUSO

stato passivo esecutivo LC 28/2023 in linea dal 25 ottobre 2023 al 24 aprile 2024

decreto GD stato passivo esecutivo LC 28/2023 in linea dal 5 febbraio 2024 al 4 agosto 2024

 

 

 

 

 

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


 

in linea fino al 16 luglio 2026

Sent. n. 81/2023 apertura liquidazione controllata

 



Sent. n. 72/2023 pubbl. il 11/07/2023
Rep. n. 104/2023 del 11/07/2023

 

 

 

 

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


 

in linea fino al 16 luglio 2026

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Braccialini Presidente
Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice
Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:
CRISTINA BELLISARIO (CF BLLCST75M45D969A)
Rilevato che, con ricorso depositato il 28.6.2023
CRISTINA BELLISARIO, CFBLLCST75M45D969A, ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;
Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;
Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;
Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;
Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;
Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;
Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
considerato infatti che non vi sono beni mobili o immobili fruttuosamente liquidabili (a parte un residuo di € 1.253,75 sulla carta prepagata emessa da Poste Italiane S.p.A., prodotto POSTEPAY EVOLUTION numero 5333.1711.7802.0042), che la sig.ra Bellisario ha come unica fonte di reddito il proprio stipendio mensile (di € 1.100,00 netti a fronte di spese di mantenimento per € 836,00 mensili (cfr. prospetto uscite mensili pag. 17 relaz. particolareggiata) con la conseguente esclusione dalla liquidazione ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII - a fronte del calcolo della soglia di povertà effettuato dall’OCC a pag. 18 della relazione particolareggiata, già considerato l’andamento inflazionistico - della somma di € 950,00 mensili;
Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che la ricorrente ha messo a disposizione, quale finanza esterna, la somma di Euro 3.600,00 da versare immediatamente dopo l’apertura della procedura di liquidazione controllata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CRISTINA BELLISARIO, CF. BLLCST75M45D969A
NOMINA Giudice Delegato il dott. CHIARA MONTELEONE;
NOMINA liquidatore il dott. FROSO MASSIMILIANO
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;
DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 950,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Genova e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere
  • effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 06/07/2023

il Giudice Relatore
Chiara Monteleone

il Presidente
Roberto Braccialini



apertura della liquidazione controllata
L.C. 12/2023 BULGARELLI FIORELLA - L.C. 13/2023 BONORA FABIO

Rep. n. 400069/2023 del 04/07/2023
 

stato passivo LC 12/2023 Bulgarelli Fiorella il linea dall'11 aprile 2024 al 10 giugno 2024 

stato passivo LC 13/2023 Bonora Fabio  il linea dall'11 aprile 2024 al 10 giugno 2024 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara

in linea fino al 13 luglio 2024

Il Tribunale Ordinario di Ferrara, composto dai magistrati
Dott. Stefano Giusberti Presidente
Dott. Anna Ghedini Giudice
Dott. Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario 44/2023 r.g. PU
promosso su istanza dei debitori Bulgarelli Fiorella e Bonora Fabio, rappresentati e difesi dall’avv. Maddalena Tamburini del foro di Ferrara.
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata da FABIO BONORA e FIORELLA BULGARELLI;
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell’art. 27 comma 3 lett. b) CCI, atteso che i debitori hanno residenza nel circondario dell’Ufficio;
considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina dettata in tema di sovraindebitamento ex artt. 1, 2 lett. c) e 268 CCI: il loro sovraindebitamento afferisce infatti alla società Salumificio Bonora s.a.s. di cui entrambi erano soci illimitatamente responsabili, ma la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese poco meno di un anno fa e al ricorso sono allegate le situazioni patrimoniali dei tre anni precedenti da cui risulta che la impresa era sotto le soglie previste dall’art 2 lett. d) d.l.vo 12 gennaio 2019 n. 14;
ritenuto che i debitori versino effettivamente in stato di sovraindebitamento attese le risultanze del ricorso e della allegata relazione del Gestore della Crisi nominato dall’OCC;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
letto, quanto alla nomina del Liquidatore, il disposto ex art. 270 comma 2 lett. b);
visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 e 270 CCI,

dichiara

l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di Bonora Fabio, nato a Poggio Renatico (FE) il 12.2.1949, residente in Poggio Renatico (FE), via Segadizzo n. 4, e di Bulgarelli Fiorella, nata a Ferrara (FE) il 2.2.1948 residente in Poggio Renatico (FE), via Segadizzo n. 4.

nomina

la dott.ssa Anna Ghedini Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatore il dott. Andrea Ranieri con studio in Ferrara;

ordina

a Fabio Bonora e Bulgarelli Fiorella, laddove imprenditori commerciali, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché́ dell’elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCI;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

l’inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero di Giustizia per la durata di anni uno; ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. Questi ultimi due adempimenti a carico del Liquidatore.

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio del 28/06/2023.

 

Il Giudice estensore
Anna Ghedini

Il Presidente
Stefano Giusberti

 



SENT.N.66/2023 apertura della liquidazione controllata

Stato passivo definitivo L.C. 26/2023 in linea dal 21 novembre 2023 al 20 maggio 2024

 

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Fallimentare


 

in linea fino al 3 luglio 2026

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Cristina Tabacchi Presidente Rel.

Dott. Andrea Balba Giudice

Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione CONTROLLATA di:

HUMANA VOX SRL CF 02484580994

visto il ricorso con cui HUMANA VOX SRL, CF02484580994 ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento- la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;

Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di HUMANA VOX SRL, CF. 02484580994 con SEDE in Genova, via Montesuello 12/4 16129

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi

CONFERMA liquidatore la dott.ssa Elisa PAPANDREA

ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sull’apposito sito internet del Ministero della Giustizia e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 29/06/2023

il Presidente Relatore
Cristina Tabacchi

 



Sent. n. 60/2023 pubbl. il 21/06/2023
Rep. n. 86/2023 del 21/06/2023

 

pubblicazione in linea dal 28 dicembre 2023 al 27 giugno 2024

 

 

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA


 

in linea fino al 25 giugno 2026

Sezione VII Fallimentare

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto Braccialini Presidente

Dott. Andrea Balba Giudice

Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione CONTROLLATA di:

PATRIZIA SCICOLONE CF SCCPRZ72M58D969X

Assistito dall’Avv.to Carlo Lodovico Fava

visto il ricorso con cui PATRIZIA SCICOLONE, CFSCCPRZ72M58D969X ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento- la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;

Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di PATRIZIA SCICOLONE, CF. SCCPRZ72M58D969X

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi

CONFERMA liquidatore il dott. Dante BENZI

ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione l’attuale intero reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 6420,00 annui (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Genova e la trascriva sull’immobile di cui al ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15/06/2023

il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi

il Presidente
Roberto Braccialini

 



Sent. n. 59/2023 pubbl. il 16/06/2023
Rep. n. 85/2023 del 16/06/2023

 

 

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


 

in linea fino al 20 giugno 2026

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente

Dott. Cristina Tabacchi Giudice

Dott. Andrea Balba Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:

Signor Giuseppe Porcile, nato a Genova il 4.9.1965, residente in Genova, Via Del Sole 4 C/uni, C.F. PRCGPP65P04D969C ed estesa anche al di lui coniuge, Sig.ra Anna Papacchioli, nata a La Spezia, il 17.8.1967 residente in Genova, Via Del Sole 4 C/uni, C.F. PPCNNA67M57E463O

Assistiti dall’ avv. Paola Pepe

Rilevato che, con ricorso depositato il 13.6.23 i suddetti ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;

 Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;

Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;

considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

Giuseppe Porcile, nato a Genova il 4.9.1965, residente in Genova, Via Del Sole 4 C/uni, C.F. PRCGPP65P04D969C

E

Anna Papacchioli, nata a La Spezia, il 17.8.1967 residente in Genova, Via Del Sole 4 C/uni, C.F. PPCNNA67M57E463O,

NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;

CONFERMA liquidatore l’avv. Elena Femia;

ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 2.100,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  •  ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15/06/2023

 

il Giudice Relatore
Andrea Balba

il Presidente
Roberto Braccialini

 



procedura PU 46-1/2023  decreto apertura di concordato minore

relazione particolareggiata OCC procedura 16/2020

proposta concordato minore

nota scritta 9 maggio 2023

decreto di rigetto di omologazione di concordato minore in linea dal 5 dicembre 2023 al 4 giugno 2024

 

 

 

 

emblema della repubblica

 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Procedure Concorsuali


 

in linea fino al 8 giugno 2026

DECRETO DI APERTURA DI CONCORDATO MINORE

ART. 78 CCI

Il Giudice

visto il ricorso depositato da MICHELE DI NARO in data 11 aprile 2023, come integrato in data 11 maggio 2023

con cui è stata domandata l’apertura del procedimento di omologa di concordato minore;

vista la documentazione allegata;

sentito il proponente e l’OCC;

constatato che la domanda è corredata:

  • dal piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazione dei redditi. Le dichiarazioni dei redditi i registri IVA concernenti i tre anni anteriori;
  • dalla relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
  • dall’elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e con indicazione delle somme dovute, rilevato che non vi sono creditori titolari di garanzie prestate da terzi per i quali sarebbe obbligatoria la formazione delle classi;
  • dall’indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
  • dalla documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e delle altre entrate proprie della famiglia con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;
  • considerato che la relazione dell’OCC appare completa in quanto contiene:
  • l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
  • l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  • l’indicazione degli atti impugnati dai creditori;
  • la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché la valutazione della convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria;
  • l’indicazione presunta dei costi della procedura;
  • la percentuale, le modalità ed i tempi di soddisfacimento dei creditori;

constatata, altresì, l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 77 CCII rilevato che NON vi è richiesta del debitore per la nomina di Commissario né pare sussistere alcuna delle condizioni di cui all’art. 78 comma 2 bis CCII, considerato che pur essendo stata disposta la sospensione delle azioni individuali gli interessi delle parti appaiono sufficientemente tutelati

DICHIARA APERTA LA PROCEDURA CONCORDATARIA PRESENTATA DA MICHELE DI NARO

DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data pubblicata della proposta, del piano e del presente decreto nell’apposita sezione del sito internet del Ministero della Giustizia per il periodo di anni tre.

DISPONE che, a cura dell’OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30

ASSEGNA ai creditori termine di gg 30 per far pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

  • che dovranno comunicare all’OCC un proprio indirizzo pec per ricevere le comunicazioni inerenti la procedure, in mancanza, le stesse verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

Vista l’istanza del debitore DISPONE che sino al momento in cui il decreto di omologa diventerà definitivo, non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né essere disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla domanda di concordato;

INVITA l’OCC a riferire al Giudice immediatamente l’esito delle votazioni

Genova, 24/05/2023

il Giudice
Dott.ssa Cristina Tabacchi



Sent. n. 51/2023 pubbl. il 18/05/2023
Rep. n. 75/2023 del 18/05/2023

 

 

 

emblema della repubblica

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali


 

in linea fino al 6 giugno 2026

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente

Dott. Cristina Tabacchi Giudice

Dott. Andrea Balba Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:

MAURIZIO BALDANI CF BLDMRZ62L29D969C

Assistito dall’VITTORIA ROMANIELLO

Rilevato che, con ricorso depositato il 17.5.23

MAURIZIO BALDANI, CFBLDMRZ62L29D969C ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;

Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;

considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MAURIZIO BALDANI, CF. BLDMRZ62L29D969C

NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;

CONFERMA/NOMINA liquidatore il dott./la dott.ssa Marjorie Lindao,

ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.100,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18/05/2023

 

il Giudice Relatore
Andrea Balba

il Presidente
Roberto Braccialini



Sent. n. 53/2023 pubbl. il 22/05/2023
Rep. n. 77/2023 del 22/05/2023

liquidazione controllata Scarfò Laura (22/2023) Stato passivo creditori + rivendiche

 

 

emblema della repubblica

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Fallimentare


 

in linea fino al 29 maggio 2026

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto Braccialini Presidente

Dott. Andrea Balba Giudice

Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione CONTROLLATA di:

LAURA SCARFO’ CF SCRLRA66H66D969V

visto il ricorso con cui LAURA SCARFO’, CFSCRLRA66H66D969V ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento- la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;

Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;

Ritenuto opportuno, come espressamente richiesto e trattandosi di bene necessario per lo svolgimento della attività lavorativa, che venga ESCLUSO dalla liquidazione l’auto di proprietà della debitrice, autoveicolo targato EZ706CH

Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di LAURA SCARFO’, CF. SCRLRA66H66D969V

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi

CONFERMA/NOMINA liquidatore la dott.ssa Simonetta Pesce

ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.700,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, nonché l’autoveicolo targato EZ706CH

DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Genova e la trascriva al PRA in relazione al veicolo diverso da quello escluso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • - provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • -provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19/05/2023

il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi

il Presidente
Dott. Roberto Braccialini



sentenza di apertura della liquidazione controllata LC 4/2023  

Sent. n. 21/2023 pubbl. il 20/04/2023
Rep. n. 400048/2023 del 20/04/2023

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara

in linea fino al 24 maggio 2024

Il Tribunale Ordinario di Ferrara, , composto dai magistrati
Dott.Stefano Giusberti
Dott.Anna Ghedini
Dott.Costanza Perri
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario 26/2023 r.g. U
promosso su istanza del debitore MARILENA AGNELLI
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata da MARILENA AGNELLI;
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell’art. 27 comma 3 lett. b) CCI, atteso che il debitore ha residenza nel circondario dell’ Ufficio, ;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina dettata in tema di sovraindebitamento ex artt. 1, 2 lett. c) e 268 CCI;
ritenuto che MARILENA AGNELLI versi effettivamente in stato di sovraindebitamento attese le risultanze del ricorso e della allegata relazione del Gestore della Crisi nominato dall’OCC;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
letto, quanto alla nomina del Liquidatore, il disposto ex art. 270 comma 2 lett. b);
visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 e 270 CCI,

dichiara

l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di MARILENA AGNELLI, CF GNLMLN65H50F156Z, con domicilio in Rocca MESOLA;

nomina

la dott.ssa Anna Ghedini Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatore il dott. Luciano Mauro con studio in Ferrara;

ordina

a MARILENA AGNELLI ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica
certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCI;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

l’inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero di Giustizia per la durata di anni uno; ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. Questi ultimi due adempimenti a carico del Liquidatore.

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.
Così deciso in nella camera di consiglio del 18/04/2023

 

Il Giudice estensore
Anna Ghedini

Il Presidente
Stefano Giusberti

 

 

 

 



sentenza di apertura della liquidazione controllata LC 2/2022

Sent. n. 31/2022 pubbl. il 27/10/2022
Rep. n. 400085/2022 del 27/10/2022

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara

in linea fino al 24 maggio 2024

Il Tribunale Ordinario di Ferrara, , composto dai magistrati
Dott.Stefano Giusberti
Dott.Anna Ghedini
Dott. Costanza Perri
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario 16/2022 r.g. P.U.
promosso su istanza personale del debitore Andrea STROZZI con la assistenza del Gestore della Crisi dott. Paolo Mascellani.
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata da ANDREA STROZZI;
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell’art. 27 comma 3 lett. b) CCI, atteso che il debitore ha residenza nel circondario dell’ Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina dettata in tema di sovraindebitamento ex artt. 1, 2 lett. c) e 268 CCI;
ritenuto che ANDREA STROZZI versi effettivamente in stato di sovraindebitamento attese le risultanze del ricorso e della allegata relazione del Gestore della Crisi nominato dall’OCC;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
letto, quanto alla nomina del Liquidatore, il disposto ex art. 270 comma 2 lett. b);
visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 e 270 CCI,

dichiara

l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ANDREA STROZZI, residente in Ferrara, via della Siepe n. 19 int.13;

nomina

la dott.ssa Anna Ghedini Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatore il dott. Paolo Mascellani con studio in Ferrara;

ordina

a ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell’elenco dei creditori;;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCI;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

a cura del liquidatore, l’inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia ed ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, ove nel patrimonio del debitore vi siano beni immobili o beni mobili registrati.

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 26/10/2022.

 

Il Giudice estensore
Anna Ghedini

Il Presidente
Stefano Giusberti

 

 

 



sentenza di apertura della liquidazione controllata LC 3/2023

Sent. n. 13/2023 pubbl. il 11/04/2023

Rep. n. 400038/2023 del 11/04/2023

LC 3/2023 stato passivo liquidazione controllata in linea dal 3 agosto 2023 al 2 novembre 2023

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara

in linea fino al 23 maggio 2024

 

Il Tribunale Ordinario di Ferrara, , composto dai magistrati
Dott. Stefano Giusberti
Dott. Anna Ghedini
Dott. Costanza Perri
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario 23/2023 r.g. P.U.
promosso su istanza del debitore BARBARA IORI
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata da BARBARA IORI;
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell’art. 27 comma 3 lett. b) CCI, atteso che il debitore ha residenza nel circondario dell’ Ufficio, ;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina dettata in tema di sovraindebitamento ex artt. 1, 2 lett. c) e 268 CCI;
ritenuto che BARBARA IORI versi effettivamente in stato di sovraindebitamento attese le risultanze del ricorso e della allegata relazione del Gestore della Crisi nominato dall’OCC;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

letto, quanto alla nomina del Liquidatore, il disposto ex art. 270 comma 2 lett. b);
visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 e 270 CCI,

dichiara

l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di BARBARA IORI, CF RIOBBR59T42A944U, con domicilio in Ferrara, loc. Montalbano, via Fruttidoro n. 13;

nomina

la dott.ssa Anna Ghedini Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatore il rag. Paolo Ferrari con studio in Ferrara;

ordina

a BARBARA IORI ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica
certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCI;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

l’inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero di Giustizia per la durata di anni uno; ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. Questi ultimi due adempimenti a carico del Liquidatore.

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.
Così deciso in nella camera di consiglio del 05/04/2023

Il Giudice estensore
Anna Ghedini

Il Presidente
Stefano Giusberti

 



Stato passivo definitivo L.C. 20-2023     in linea dal 3 novembre 2023 al 2 maggio 2024

Sent. n. 49/2023 pubbl. il 12/05/2023
Rep. n. 71/2023 del 12/05/2023

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali


 

in linea fino al 18 maggio 2026

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto Braccialini Presidente

Dott. Andrea Balba Giudice

Dott.ssa Chiara Monteleone Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:

Gemma Patricia Deri Volpati CF DRVGMP61B67Z601W

Rilevato che, con ricorso depositato il 8.5.2023

Gemma Patricia Deri Volpati, CFDRVGMP61B67Z601W ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;

Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte, che si caratterizzano per un ammontare residuo di debiti superiore a 100.000,00 euro;

considerato infatti che non vi sono beni mobili o immobili fruttuosamente liquidabili (a parte un residuo di conto corrente presso il Monte dei Paschi di Siena di € 374,82), che la sig.ra Deri Volpati Gemma Patricia ha come unica fonte di reddito il proprio stipendio mensile di € 1.170,00 a fronte di spese di mantenimento della famiglia per € 1.000,00 mensili (cfr. prospetto entrate-uscite mensili pagg. 4-5 ric. e pagg. 4-5 relaz. particolareggiata) e quindi escluse, nei limiti di € 1.000,00 mensili, dalla liquidazione ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;

considerato che la ricorrente ha messo a disposizione la somma di Euro 170,00 mensili da attingere dallo stipendio mensile quale quota eccedente le spese di sostentamento a decorrere dall’apertura della procedura di liquidazione controllata e per n. 36 rate totali;

Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Gemma Patricia Deri Volpati, CF. DRVGMP61B67Z601W

NOMINA Giudice Delegato il dott. Chiara Monteleone;

NOMINA liquidatore il dott. MARCO ABBONDANZA;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.000,00

mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Genova e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui
  • all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 11/05/2023

il Giudice Relatore
Chiara Monteleone

il Presidente
Roberto Braccialini



Sent. n. 41/2023 pubbl. il 02/05/2023
Rep. n. 60/2023 del 02/05/2023

procedura PU 47-1/2022

Stato passivo liquidazione 18/2023 in linea dall'11 marzo 2024 al 10 settembre 2024

 

emblema della repubblica

Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

in linea fino al 18 maggio 2026

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto Braccialini Presidente

Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel.

Dott. Andrea Balba Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione CONTROLLATA di:

LUCIDO GAETANO CF LCDGTN75E20G273B

CALANDRA GRAZIA CF CLNGRZ75S62G273P

Assistiti dall’Avv.to PAOLO OCCHIPINTI

Vista la Relazione deposita dall’OCC nella procedura inizialmente proposta per l’omologa di piano del consumatore;

rilevato che il Dott. Vigo, ancor prima dell’intervenuta omologa, ha sottolineato essere venuti meno alcuni requisiti per la fattibilità del piano ( in particolare il finanziamento di euro 10.000,00 proveniente dalla Fondazione Antiusura) e i debitori hanno sottoscritto domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata

che la situazione di fatto, nella quale si prevede unicamente la liquidazione di tutti i beni, compreso l’immobile ipotecato già sottoposto a procedura esecutiva, e l’eventuale

versamento della somma di euro 270,00 mensili per il soddisfacimento dei creditori, pare più convenientemente da trattarsi in una procedura liquidatoria;

considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza, anche tenuto conto delle comunicazioni già fatte ai creditori con l’apertura del procedimento di piano di ristrutturazione

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché i debitori sono residenti /ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento- la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;

Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;

considerato che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell’art. 268, comma 4 lettera b), CCII, può tenersi conto di quanto attestato nella relazione dell’OCC che ha indicato in euro 2.130,00 mensili il fabbisogno famigliare;

che sarà il Liquidatore a valutare e chiedere l’eventuale utilizzo dell’auto immatricolata nel 2002

Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di GAETANO LUCIDO, CF. LCDGTN75E20G273B e CALANDRA GRAZIA CF CLNGRZ75S62G273P

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi

CONFERMA/NOMINA liquidatore il dott. Fabrizio Vigo

ORDINA ai debitori il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che risultino esclusi dalla liquidazione i redditi dei ricorrenti sino alla concorrenza dell’importo di euro 2.130,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per tutta la durata della procedura (il Tribunale provvederà a chiedere la cancellazione con il decreto di chiusura della procedura) e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso, SALVA ISTANZA per escluderli dalla liquidazione (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.
  • Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30/03/2023

il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi
 

il Presidente
Dott. Roberto Braccialini



Stato passivo esecutivo PU 19 - 2023 Belvedere Teresa in linea dal 23 ottobre 2023 al 22 aprile 2024

Sent. n. 48/2023 pubbl. il 12/05/2023
Rep. n. 70/2023 del 12/05/2023

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali


 

in linea fino al 18 maggio 2026

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto Braccialini Presidente

Dott. Andrea Balba Giudice

Dott.ssa Cristina Tabacchi Giudice Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione CONTROLLATA di:

TERESA BELVEDERE CF BLVTRS66S60D969B

Assistito dall’Avv.to SIMONA POMETTO

visto il ricorso con cui TERESA BELVEDERE, CFBLVTRS66S60D969B ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento - la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;

Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di TERESA BELVEDERE, CF. BLVTRS66S60D969B

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Cristina Tabacchi

CONFERMA liquidatore il dott. Martino Orsini

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.350,00 mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, come proposto dalla ricorrente, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Genova (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al
  • passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 08/05/2023

il Giudice Relatore
Cristina Tabacchi

il Presidente
Dott. Roberto Braccialini



Sent. n. 40/2023 pubbl. il 02/05/2023
Rep. n. 59/2023 del 02/05/2023

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali

in linea fino al 18 maggio 2026

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente

Dott. Cristina Tabacchi Giudice

Dott. Chiara Monteleone Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della liquidazione controllata di:

MONIA MODARELLI CF MDRMNO76A71D969B

Visto il ricorso con cui MONIA MODARELLI, CFMDRMNO76A71D969B ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni ;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;

Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dell’assenza di beni liquidabili, dell’assenza di quota di reddito disponibile e della finanza esterna resa disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte, che si caratterizzano per un ammontare residuo superiore a 150.000,00 euro;

considerato infatti che non vi sono beni mobili o immobili fruttuosamente liquidabili, che la sig.ra Modarelli non ha alcuna fonte di reddito propria e che le uniche entrate sono costituite dal versamento, da parte dell’ex coniuge, di quanto stabilito per il mantenimento della figlia Eleonora Onnis (euro 300,00) e dallo stipendio dell’attuale marito sig. Caputo Corrado (di euro 3.045,63), per un totale di euro 3.345,63 appena sufficienti al mantenimento della famiglia (cfr. prospetto entrate-uscite mensili pag. 7 ric. e pag. 17 relaz. particolareggiata) e quindi escluse dalla liquidazione ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;

considerato che, a fronte dell’assenza di quote di reddito apprensibili, la ricorrente ha messo a disposizione, quale finanza esterna, la somma di Euro 10.000,00 da versare in quattro rate di cui l’ultima entro il 31.12.2023;

Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MONIA MODARELLI, CF. MDRMNO76A71D969B

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Chiara Monteleone;

NOMINA liquidatore l’avv. Stefano Roncallo;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente

sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che risulti escluso dalla liquidazione il reddito di parte ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 3.345,63 mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore l’eventuale reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

  • inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Genova e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
  • notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  • entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;
  • provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;
  • entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini
  • della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;
  • in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;
  • provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;
  • provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27/04/2023

il Giudice Relatore
Chiara Monteleone

il Presidente
Roberto Braccialini



Sent. n. 22/2023 pubbl. il 02/05/2023
Rep. n. 400049/2023 del 02/05/2023

LC 8/2023 stato passivo liquidazione controllata in linea dall'11 agosto 2023 al 10 ottobre 2023

 

 

 

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara

in linea fino al 14 maggio 2024

Il Tribunale Ordinario di Ferrara, composto dai magistrati
Dott.Stefano Giusberti - Presidente
Dott.Anna Ghedini - Giudice relatore
Dott. Costanza Perri -Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario 30/2023 r.g. P.U.
promosso su istanza del debitore Cristiano STEFANELLI
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata da CRISTIANO STEFANELLI;
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell’art. 27 comma 3 lett. b) CCI, atteso che il debitore ha residenza nel circondario dell’ Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina dettata in tema di sovraindebitamento ex artt. 1, 2 lett. c) e 268 CCI;
ritenuto che CRISTIANO STEFANELLI versi effettivamente in stato di sovraindebitamento attese le risultanze del ricorso e della allegata relazione del Gestore della Crisi nominato dall’OCC;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

letto, quanto alla nomina del Liquidatore, il disposto ex art. 270 comma 2 lett. b);
visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 e 270 CCI,

dichiara

l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di CRISTIANO STEFANELLI, CF STFCST71C02D548O, con domicilio in Comune di Tresignana (FE), località Formignana, Piazza Roberto Bighenti 11;

nomina

la dott.ssa Anna Ghedini Giudice Delegato per la procedura;

nomina

Liquidatore la dott.ssa Laura Sensi con studio in Ferrara;

ordina

a CRISTIANO STEFANELLI ordina al debitore, laddove imprenditore commerciale, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica
certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCI;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

l’inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero di Giustizia per la durata di anni uno; ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. Questi ultimi due adempimenti a carico del Liquidatore.

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio del 26/04/2023

Il Giudice estensore
Anna Ghedini

Il Presidente
Stefano Giusberti



Sent. n. 20/2023 pubbl. il 20/04/2023
Rep. n. 400047/2023 del 20/04/2023

 

Pubblicazioni in linea dal 10 novembre 2023 al 9 dicembre 2023

  • Stato passivo liquidazione controllata SA. di.Frutta S.S.N 5/2023 
  • Stato passivo liquidazione controllata Barison Dino N 6/2023 
  • Stato passivo liquidazione controllata Barison Sandro N 7/2023 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ferrara

in linea fino al 3 maggio 2024

Il Tribunale Ordinario di Ferrara, , composto dai magistrati
Dott. Stefano Giusberti
Dott. Anna Ghedini
Dott. Costanza Perri
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario 27/2023 r.g. U
promosso su istanza del debitore SOCIETA’ AGRICOLA SA.DI. FRUTTA S.S. DI BARISON DINO E BARISON SANDRO
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata da SOCIETA’ AGRICOLA SA.DI. FRUTTA S.S. DI BARISON DINO E SANDRO;
esaminati gli atti ed i documenti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell’art. 27 comma 3 lett. b) CCI, atteso che la debitrice ha residenza nel circondario dell’ Ufficio, ;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina dettata in tema di sovraindebitamento ex artt. 1, 2 lett. c) e 268 CCI;
ritenuto che SOCIETA’ AGRICOLA SA.DI. FRUTTA S.S. DI BARISON DINO E SANDRO versi effettivamente in stato di sovraindebitamento attese le risultanze del ricorso e della allegata relazione del Gestore della Crisi nominato dall’OCC;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
letto, quanto alla nomina del Liquidatore, il disposto ex art. 270 comma 2 lett. b);
visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 e 270 CCI,

dichiara

l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di SOCIETA’ AGRICOLA SA.DI. FRUTTA S.S. DI BARISON DINO E SANDRO CF 01519520389, con sede legale in Copparo (FE), Via Canale Andio 3/D, Frazione di Coccanile, nonche’ dei soci:
BARISON SANDRO (C.F. BRSSDR63H01C980I), nato a COPPARO (FE), il 01/06/1963 ed ivi residente in via Dante Alighieri 35;
BARISON DINO (C.F. BRSDNI66T18C980R), nato a COPPARO (FE), il 18/12/1966, residente in Ferrara, in via Pandolfina 44;

nomina

la dott.ssa Anna Ghedini Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatore il dott. Alberto Lodi con studio in Ferrara;

ordina

a SOCIETA’ AGRICOLA SA.DI. FRUTTA S.S. DI BARISON DINO E SANDRO ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica
certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 CCI;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

l’inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero di Giustizia per la durata di anni uno; ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. Questi ultimi due adempimenti a carico del Liquidatore.

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione controllata e comunicata al Liquidatore.
Così deciso in nella camera di consiglio del 18/04/2023.

Il Giudice estensore
Anna Ghedini

Il Presidente
Stefano Giusberti



Sent. n. 34/2023 pubbl. il 21/04/2023
Rep. n. 53/2023 del 21/04/2023

stato passivo esecutivo LC 15/2023 in linea dal 25 ottobre 2023 al 24 aprile 2024

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali

in linea fino al 2 maggio 2026

Liquidazione controllata R.G. N. 40 / 2023 R.G

in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. ROBERTO BRACCIALINI Presidente

Dott. ANDREA BALBA Giudice

Dott. MIRKO PARENTINI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:

SILVANO CORRIDORI, CF CRRSVN57B24E202M

Assistito dall’Avv. FABRIZIO GIUSTI e SIMONA POMETTO

Professionista designato a gestore della crisi: dr. EUGENIO CHIARABINI

Rilevato che la parte:

SILVANO CORRIDORI, con C.F. CRRSVN57B24E202M

ha chiesto, con ricorso depositato ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;

Rilevato, in particolare, che nella relazione esplicativa chiesta ai sensi della Disposizione Organizzativa n. 4 del 3.4 u.s., l’OCC ha così riassunto i passaggi salienti della procedura:

1. CONSISTENZA TOTALE E ANALITICA DELL’INDEBITAMENTO

Debiti verso agenzia entrate riscossione per euro 399425 per imposte sanzioni interessi e aggi con privilegio ex art. 2752 c. 3

Debiti verso Findomestic ora ceduto a A-zeta S.r.l. per euro 6.067, credito chirografario.

2. CONFRONTO ENTRATE/USCITE ATTUALI SU BASE MENSILE E ANNUA

Reddito netto euro 2.123 euro 25.476

Pensione Inail euro 200 euro 2.400

Assegno alla figlia euro 800 euro 9.400

Contributo utilizzo stanze e utenze euro 300 euro 3.600

Spese mediche euro 50 euro 600

Spese per alimentazione, vestiario,

mobilità, igiene personale euro 800 euro 9.600

Telefonia euro 15 euro 180

Imprevisti euro 35 euro 420

Totale destinabile alla procedura euro 323 euro 3.876

Il sig. Corridori comunica che dal 1/7/2023 dovrebbe maturare il diritto alla pensione con conseguente riduzione del reddito netto, in ogni caso ritiene che sarà in grado di mantenere l’impegno di versamento pari a euro 300 per la procedura.

La figlia del sig. Corridori Silvano, di nome Ruth, ha ricevuto gli 800 euro come contributo di mantenimento già in seguito al verbale di separazione fra i genitori del 1/12/2007 allegato 11 agli atti. La figlia attualmente non lavora e sta seguendo degli stage. Risulta nella busta paga del sig. Corridori Silvano il pignoramento per alimenti da parte di Corridori Ruth per debiti pregressi in quanto nel periodo Covid furono sospesi i versamenti per assenza di reddito. Il pignoramento risulta scadente il 31/12/23 per poi cessare i versamenti di mantenimento nella speranza che la figlia diventi economicamente autosufficiente.

3. CAUSE DELL’INDEBITAMENTO

Il debitore dal 1985 al 2004 aveva un’attività artigianale di carpenteria che lavorava con contratti di subappalto e aveva un organico n. 15 unità lavorative. Il fallimento delle aziende subappaltanti senza ottenere ristoro dalle ammissioni allo stato passivo, non hanno permesso di recuperare al debitore neanche parte del proprio credito. Nel 2004 il debitore ha deciso di cessare l’attività, provvedendo a vendere il capannone dove esercitava l’attività artigianale, al fine di liquidare tutti i 15 dipendenti e per sanare le posizioni con i fornitori. Successivamente il debitore ha sempre lavorato come dipendente presso diverse aziende finche’ nel 2019 è stato assunto a tempo indeterminato dalla ditta Danna Marina con la qualifica di carpentiere.

4. VERIFICA ASSENZA RAGIONI OSTATIVE OGGETTIVE O SOGGETTIVE

Il sig. Corridori Silvano risulta versare in stato di sovra indebitamento. Ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera c) del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza il sovra indebitamento è da intendersi “Io stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore omissis”, intendendo per crisi “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza”, che si manifesta “con inadempimenti ed altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come nel caso de quo;

Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV capo Il e dal Titolo V capo IX;

Non ha beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per esdebitazione, di cui all’art. 279 C.C.I.I.;

Non ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.

Il debitore non ha posto in essere atti di disposizione patrimoniale negli ultimi cinque anni.

Il ricorrente ha fatto pervenire allo scrivente professionista esauriente documentazione, che permette di illustrare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, come richiesto dall’art. 269 C.C.I.I. Nel caso in esame sussiste una sostanziale esaustività, attendibilità e veridicità della documentazione prodotta per cui la procedura di liquidazione controllata risulta da prediligere al fine del soddisfacimento dell’unico creditore secondo i criteri di prelazione stabiliti dalla legge.

5. PATRIMONIO LIQUIDABILE

Il sig. Corridori non possiede beni immobili, è proprietario dell’unico bene mobile registrato consistente in un motociclo YAMAHA targato CM54306, immatricolato in data 13.07,2005, oggetto di fermo amministrativo su istanza di Equitalia Polis S.p.a. per oltre euro 545.000,00 e altresì oggetto di perdita di possesso. Ha un’unica carta di credito Postepay Evolution n. 5333171073391308 presso Posteitaliane Spa. Non ha rilasciato garanzie e/o fidejussioni a favore di terzi. Il nucleo familiare è composto solo dal ricorrente. Tenuto conto che l’unico reddito è rappresentato dalla retribuzione mensile derivante dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di carpentiere presso la ditta Danna Marina, con sede in Vado Ligure (SV), la quale risulta pari ad euro 2.123,00 mensili oltre ad una pensione di invalidità INAIL pari ad euro 200,00.

6. QUOTA INTANGIBILE PER BISOGNI E MANTENIMENTO FAMIGLIA

Si rimanda al punto 3 dove è stato indicato il reddito attuale mensile e le spese

7. GRADUAZIONE DEBITI

Debiti verso agenzia entrate riscossione per euro 399425 per imposte sanzioni interessi e aggi con privilegio ex art. 2752 c. 3.

Debiti verso Findomestic ora ceduto a A-zeta S.r.l. per euro 6.067, credito chirografario.

8. COSTI DELLA PROCEDURA E RELATIVA GRADUAZIONE

Alla posizione debitoria sopra indicata si aggiunge il compenso del professionista che lo assiste e rappresenta, quale legale nella procedura di composizione della crisi, e il compenso del Professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC nella presente procedura, pari rispettivamente ad euro 500,00 oltre accessori di legge (C.N.P. 4%) e IVA (22%) per un totale di 634.40 euro, euro 1.200,00 oltre accessori C.P. ed Iva per un totale di euro 1.522,56. Oltre ai predetti crediti si sommano anche le spese per la registrazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata (imposta di registro pari ad euro 200,00 e diritti di gestione al momento non quantificabili).

9. PREVEDIBILE PERCENTUALE DI TACITAZIONE PER I CREDITORI

Si prevede il soddisfacimento dell’unico creditore Agenzia entrate riscossione in misura pari al 3% circa che avverrà sulla base di un piano di riparto, predisposto dal Liquidatore dopo il deposito del programma di liquidazione, e la definitiva formazione dello stato passivo.

Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

Rilevato che in sede di redazione del programma liquidatorio e deposito dello stato passivo il professionista OCC si atterrà alle seguenti direttive: 1) tenendo conto di quanto emerso all’udienza di audizione, verificherà se e fino a quando spetti il contributo di mantenimento per la figlia del ricorrente; ove ne vengano meno i presupposti, in futuro, eserciterà le azioni necessarie a far

interrompere l’erogazione; 2) nello stato passivo della procedura, inserirà i crediti professionali dei consulenti advisor non tra le prededuzioni, ma con il privilegio spettante ex art. 2751 bis n. 2 c.c. Ed infatti – premesso che il CCI neppure contempla tale genere di assistenza per le procedure di sovraindebitamento - la prededuzione per l’assistenza alla predisposizione del ricorso per sovraindebitamento non è contemplata dall’art. 6 CCI, regola che presenta carattere di eccezionalità non estensibile ai casi analoghi per la deroga che comporta ai generali criteri di graduazione dei crediti. Inoltre, la previsione di prededuzione per i crediti sorti in funzione della liquidazione, prevista dall’art. 277.2 CCI e invocata dai consulenti del ricorrente, si riferisce in realtà ad attività successive, e non anteriori rispetto all’apertura della procedura, come nella specie: la rubrica della norma è infatti “277. Creditori posteriori”.

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di SILVANO CORRIDORI, CF. CRRSVN57B24E202M

NOMINA Giudice Delegato il Presidente relatore;

CONFERMA/NOMINA liquidatore il dott. Eugenio CHIARABINI;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 2.000,00 mensili (e, quindi, integralmente allo stato), con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

- inserisca i compensi degli advisor tra i crediti professionali con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Ministero per la durata di 3 anni e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando

anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;

- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;

- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti di vendita ogni anno;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;

-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio

In data 13/04/2023

il Presidente est.
Dr. Roberto Braccialini



Sent. n. 32/2023 pubbl. il 14/04/2023
Rep. n. 49/2023 del 14/04/2023

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali

in linea fino al 2 maggio 2026

 

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente

Dott. Mirko Parentini giudice

Dott. Andrea Balba Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:

RAFFAELE GENTILE CF GNTFRL64L13D969J assistito dall’SIMONA POMETTO

Rilevato che, con ricorso depositato il 12.4.23, RAFFAELE GENTILE, CFGNTFRL64L13D969J ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;

Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini indicati in ricorso, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;

considerato che solo il compenso dell’OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di RAFFAELE GENTILE, CF. GNTFRL64L13D969J

NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;

CONFERMA/NOMINA liquidatore il dott. Rodolfo Gillana;

ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 800,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;

- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;

- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;

-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13/04/2023

 

il Giudice Relatore
Andrea Balba

il Presidente
Roberto Braccialini



decreto apertura procedura omologazione concordato minore Romolo Marzi

schema riepilogativo della proposta di concordato minore presentata da Romolo Marzi

relazione particolareggiata ex art. 76 c. 2 D. Lgs 14/2019 Romolo Marzi

 

emblema della repubblica

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Procedura di omologazione Concordato Minore
(art. 78.1 CCI)

 

 

in linea fino al 2 maggio 2026

 

decreto apertura procedura omologazione concordato minore Romolo Marzi

 

 

 

 



Sent. n. 29/2023 pubbl. il 03/04/2023
Rep. n. 44/2023 del 03/04/2023

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Civile
Tribunale Concorsuale

 

 

 

SENTENZA

Omologazione Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore (art. 70.7 CCI)

Il Tribunale Concorsuale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Roberto BRACCIALINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA avente ad oggetto l’omologazione del piano di ristrutturazione presentato da:

sig. GIOVANNI MARIO BARNI, CFBRNGNN54M29D969D

Visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;

Visto il provvedimento ex art. 70.1 CCI con cui la proposta ed il piano, ritenuti ammissibili:

  • sono stati pubblicati sul sito web del Tribunale/del Ministero della Giustizia;
  • sono stati comunicati a mezzo pec dall’OCC a tutti i creditori;

Rilevato che, dal ricorso introduttivo e dalla relazione OCC, si apprende quanto segue.

Il Sig. Giovanni Mario Barni, persona fisica che non svolge attività imprenditoriale, è percettore di pensione, unica fonte di guadagno per il nucleo familiare, per un importo di circa 29.778,00 euro annuali ovvero 1.966,91 euro netti mensili; su tale importo grava, però, una trattenuta del quinto per finanziamenti bancari e, pertanto, l’importo netto è mensile effettivamente percepito è di 1.450,00 euro circa.

Oltre l’entrata pensionistica, il Barni risulta essere comproprietario, insieme alla moglie, dell’immobile sito in Genova, Via Giuseppe Bertuccioni 22/5 B, il cui valore secondo un perizia immobiliare ammonta ad euro 75.000/85.000 e altresì proprietario di un’autovettura Lancia Y immatricolata nel 2002 e demolita il 15.11.2022e di un motociclo immatricolato nel 2010, il cui valore è inferiore alle spese di traspsorto altrimenti necessarie. Risulta, ancora, intestatario del CC 562580 c/o Banca Carige con saldo al 30.6.22 di euro 7,01.

A causa di gravosi oneri finanziari familiare, dovuti alle gravi condizioni di salute del Barni e della moglie che hanno imposto considerevoli spese mediche, il ricorrente si è trovato costretto a far ricorso ad un eccessivo accesso al credito, che ha causato la pesante esposizione debitoria verificata dall’OCC.

In particolare, nel 2014 il ricorrente ha acceso la prima cessione del quinto con Deutsche Bank, estinto nel 2018 con rinnovo del credito mediante ulteriore cessione.

Nel 2017 si è trovato costretto ad accendere un ulteriore finanziamento con Findomestic per un importo di euro 84.960,00 con rata mensile di 708,00 euro. Tra il 2018 ed il 2019 ha chiesto altro finanziamento a Fiditalia e Findomestic per estinguere il debito risalente al 2017 contratto con Findomestic.

Nel 2020 Findomestic ha acquisito parte dei crediti precedenti portando tutto ad un unico finanziamento di euro 100.080,00 con una rata mensile di euro 834,00.

L’insostenibile rata mensile ha costretto il Barni a rivolgersi a Compass S.p.a. per ottenere un ulteriore finanziamento di euro 9.840,00 e a Deutsche Bank di euro 43.680,00 con rata mensile di euro 364,00.

Nonostante l’impegno profuso nell’onorare gli impegni assunti, il Barni si è trovato a dover sostenere importi mensili fino ad euro 1.708,00 a fronte di una pensione di anzianità di 1.843,67 euro circa, comportando per il ricorrente un’incapacità a far fronte agli impegni economici assunti.

L’ammontare complessivo del debito, nella prima relazione dell’OCC del 10.11.22, era di euro 144.945,96; lo stesso OCC con nota integrativa del 20.2.23, specifica, però, che a seguito delle osservazioni presentate dai creditori il debito del richiedente va rideterminato con alcune riduzioni ed assomma al momento ad euro 125.357,25 (seguito relazione 19.3.2023).

In riferimento al constatato sovraindebitamento, l’OCC precisa che non ricorrono ragioni ostative dal momento che l’istante non è soggetto a procedure concorsuali ex art 1 R.D. 267/42 poiché persona fisica che non svolge attività imprenditoriale; che sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall’art. 7.2 L.3/2012 come modificata agli artt. 67 e ss. CCII, in quanto il debitore non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla procedura di sovraindebitamento ovvero ad accordo di composizione della crisi; non ha subito provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis CCII; ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Le spese mensili necessarie al sostentamento del Sig. Barni e della propria famiglia ammontano, come da relazione OCC, ad euro 1.252,50.

Tenuto conto di tali esigenze, il ricorrente propone il seguente piano di ristrutturazione dei debiti comportante:

  • La possibilità di tenere ferma la proprietà dell’immobile di proprietà poiché, essendo il ricorrente comproprietario al 50% con la moglie, la vendita concorsuale non frutterebbe un importo superiore alla sommatoria dei canoni di locazione da corrispondere per procurarsi la disponibilità di altro alloggio;
  • Il soddisfacimento delle spese in prededuzione e parziale dei creditori chirografari, verrebbero soddisfatti mettendo a disposizione la somma mensile di euro 700 per 5 anni per importo totale di euro 42.000 che andrebbe a soddisfare circa il 26% dell’ammontare totale dell’esposizione debitoria.

Ciò posto, lo scrivente rileva che la proposta di ristrutturazione del debito consumeristico è omologabile in quanto non ricorrono ragioni ostative di ordine obiettivo o soggettivo e il sovraindebitamento non è riferibile a malaccorta gestione patrimoniale, ma legato a evenienze negative di tipo sanitario del nucleo famigliare.

Le perplessità palesate all’udienza fissata in ordine al regime di graduazione dei compensi per l’advisor risultano superate dalle nuove determinazioni di quest’ultimo e, riguardo al problema della mancata messa a disposizione della quota immobiliare di proprietà, si rileva che i creditori non hanno sottoposto osservazioni di segno negativo: evidentemente concordando con la prospettazione del Barni, secondo cui la vendita in questione – soggetta all’alea delle aste pubbliche – avrebbe determinato una minore disponibilità di risorse finanziarie messe subito a disposizione dei creditori stessi. Uguale determinazione risulta assunta in relazione al motociclo immatricolato nel lontano 2010 rispetto alle spese di trasporto prevedibili nel quinquennio.

Considerato che sono state presentate osservazioni da Compass Spa e Deutsche Bank sull’esatta consistenza dei rispettivi crediti, cui l’OCC ha pertinentemente replicato con nota 20.2.23, da intendersi qui richiamata;

Confermato il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano presentato e ritenuta, anche sulla base della relazione dell’OCC come da ultimo integrata, la fattibilità del piano stesso;

P.Q.M.

visto l’art. 70.7 CCII

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti depositato da GIOVANNI MARIO BARNI, CF. BRNGNN54M29D969D

Dispone che l’OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia per tutta la durata della procedura. Il Tribunale, con il decreto che dichiarerà eseguito il piano, ordinerà la cancellazione della pubblicazione.

Manda all’OCC di effettuare la trascrizione sui beni la cui cessione è prevista dal piano.

Dichiara chiusa la procedura.

Visto l’art. 71 CCII

  • ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato comprese le vendite e le cessioni di quanto previsto dal piano, anche avvalendosi di soggetti specializzati quando indicati e, comunque, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC;
  • dispone che l’OCC vigili sull’esatto adempimento del piano rivolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emergere, sottoponendole al Giudice quando necessario;
  • dispone che l’OCC ogni sei mesi relazioni l’Ufficio sullo stato di esecuzione e che, terminata tale fase, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.

Così deciso in Genova, 3 aprile 2023

Il Giudice
Dr. Roberto Braccialini



R.G. n.85 -1 /2022 PROC. UN

Ist. n. 3 dep. 20/03/2023

Sent. n. 28/2023 pubbl. il 28/03/2023

Rep. n. 43/2023 del 28/03/2023

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO FALLIMENTARE

in linea fino al 31 marzo 2027

In persona del Giudice, Dott.ssa Cristina Tabacchi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura ex artt. 67 e seg.ti CCII n. 85-1/2022 ruolo procedimento unitario proposta da Jimenez Cevallos Roxana Paola, nata a Guayaquil (Equador) il 16/4/1987, C.F. JMNRNP87D56Z605D, residente in Genova, Via G. Pisoni 31 rappresentata e difesa dall’ Avv. Paola PEPE del Foro di Genova;

- RICORRENTE-

OGGETTO: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.In data 09.12.2022 la ricorrente sopra indicata ha provveduto a proporre istanza per l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. D. Lgs. 14/2019, allegando relazione del professionista nominato quale OCC, dott.ssa Nadia Boschini e domandando al Tribunale di Genova l’omologa del piano dalla stessa proposto.

Con decreto emesso in data 02.01.2023 il giudice, verificata l’ammissibilità della proposta e del piano, provvedeva in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 70 del d.lgs. 14/2019 e disponeva, in particolare che, nei venti giorni successivi alla comunicazione del proposto ricorso, ogni creditore potesse presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC, e che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell’art. 70 del d.lgs. 14/2019, il professionista OCC, sentito il debitore, riferisse al giudice, mediante relazione scritta, proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie, trasmettendo le eventuali osservazioni pervenute dai creditori secondo le modalità di cui al citato comma 3 dell’art. 70.

In ottemperanza alle disposizioni impartite, in data 08.02.2023, il professionista OCC, depositava la propria relazione aggiornata, nella quale riferiva sulle osservazioni giunte da parte di Agenzia Entrate e Riscossione e del Comune di Genova, in parte accolte, nonché indicava alcune modifiche che si erano rese necessarie a seguito dell’emersione di un nuovo credito (da sentenza, pronunciata poco prima del deposito della domanda) e del pagamento di alcune rate per il prelievo della cessione del quinto, non ancora sospeso.

Il procedimento, trattato esclusivamente in forma cartolare, in ottemperanza al tenore letterale dell’art.70 del d.lgs. citato, giunge alla odierna decisione.

2.1. Tanto premesso, il ricorso proposto merita accoglimento, alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.

Sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi per l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, si osserva, innanzitutto, quanto segue.

La ricorrente può essere definita consumatore ai sensi dell’art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che ha sempre lavorato quale dipendente e deriva il proprio stato di crisi dall’improvvisa separazione con la quale è venuto meno il contributo del coniuge ( ad eccezione del mantenimento di un figlio, versato peraltro in modo discontinuo), rimanendo a carico esclusivo della istante anche il mantenimento di un figlio nato da precedente relazione, il cui padre è irreperibile. Rientra pertanto nella nozione di consumatore già delineata dalla Suprema Corte ancor prima dell’entrata in vigore del Codice della Crisi, (vedi pronuncia Cass. 1869/2016 che aveva posto l’attenzione sulla omogeneità del comparto debitorio, facendo rientrare nella relativa nozione “il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato nè imprenditore nè professionista” ovvero “chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero con chi lo sia tuttora ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività”.

Quanto alla origine dei debiti della ricorrente si legge nella Relazione:

Tanto ricostruita l’origine dei debiti contratti dalla ricorrente, nulla quaestio in merito alla possibilità di ricondurlo alla qualifica di consumatore, posto che i debiti risultano essere stati contratti, pacificamente, per scopi estranei alla attività professionale svolta.

2.2. La ricorrente non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risulta essere stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né risulta avere beneficiato della esdebitazione per due volte ovvero non risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell’art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019.

La disposizione da ultimo citata rispecchia fedelmente la previsione di cui al precedente art. 7 della L. 3/2012, come modificato, il quale prevedeva al secondo comma, alla lett. d) ter che, “limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Più in particolare, si osserva come il ricorso del consumatore a detta procedura debba trovare la sua giustificazione, dal punto di vista dell’elemento oggettivo, nella sussistenza di esigenze particolarmente meritevoli di tutela giuridica; mentre, dal punto di vista dell’elemento soggettivo, il ricorso deve essere fondato sulla diligenza del debitore, al momento dell’assunzione delle obbligazioni, nel valutare la sussistenza della ragionevole prospettiva di poterle adempiere in quanto proporzionate alle proprie capacità economiche.

Sul punto, si richiama l’art. 124 bis del T.U.B., in combinato con l’art. 283 CCI, in base al quale l’OCC nella sua relazione deve indicare se il soggetto finanziatore “abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”; tale disposizione impone una valutazione ex ante che deve essere posta in essere dal finanziatore prima della concessione del finanziamento.

In tale prospettiva, si ritiene come la valutazione del merito creditizio che devono aver necessariamente condotto gli istituti di credito ai fini concessione dei finanziamenti conclusi dalla ricorrente, possa assurgere da elemento idoneo a rafforzare il giudizio da parte del giudice in ordine alla meritevolezza della debitrice, che all’epoca in cui sorsero i finanziamenti fu valutata quale soggetto affidabile e ciò esclude che vi sia stato ricorso al credito non proporzionato alle capacità economiche della stessa.

Al contempo, dall’esame degli atti risulta come la sopravvenuta impossibilità di fare fronte agli impegni contratti sia legata alla mancanza di entrate sufficienti a fare fronte ad un normale tenore di vita in ragione della contrazione dei redditi, così come non risulta che la debitrice abbia compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni.

La ricorrente giustifica lo stato di insolvenza e lo stato di sovraindebitamento con la necessità di dover preliminarmente garantire a se stessa ed ai propri figli la sopravvivenza, ciò che ha fatto con le poche risorse a disposizione, essendo in effetti riuscita a contenere i propri debiti esclusivamente a quelli evidenziati in ricorso.

2.3. La ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza relativi a debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione del professionista nominato Dott.ssa Boschini; la stessa infatti, ai sensi dell’art. 2 lettera b) del d.lgs. citato, non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, per quanto chiarito in ricorso.

Nel caso di specie la situazione di indebitamento in cui versa oggi la ricorrente - risultato di un escalation di situazioni avverse ed indipendenti dalla sua volontà - è descritta come segue:

2.4. Non risultano posti in essere atti dispositivi del patrimonio nell’ultimo quinquennio, né sussistono atti impugnati dai creditori ovvero in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.

3. Il piano proposto prevede che la debitrice metta a disposizione dei creditori la somma complessiva di Euro 20.792,00, in larga misura provenienti da quota parte dello stipendio, trattenuta la somma di euro 900,00 per le esigenze di mantenimento.

Con tale importo complessivo dovranno intendersi definitivamente soddisfatti e saldati i seguenti

crediti nei termini di pagamento e secondo le modalità sotto precisate:

a) pagamento integrale dei crediti prededuttivi, seppure in acconto per quanto riguarda il compenso dell’OCC

b) pagamento parziale in ragione del 13% del dovuto a saldo degli altri crediti.

4. Il piano proposto è fattibile, come attestato dal professionista nominato.

Circa la convenienza del proposto piano rispetto alla alternativa liquidatoria, si legge nella relazione finale della dott.ssa Boschini che non vi sarebbero beni da liquidare stante che la debitrice non possiede immobili. Quanto ai mobili le somme di un piccolo deposito bancario vengono svincolate e messe a disposizione dei creditori. La debitrice utilizza una autovettura del 2015 intestata però all’ex marito, di cui potrebbe comunque ottenere l’uso in quanto le è necessaria per gli spostamenti lavorativi.

Infine l’attuale compagno offre una garanzia per l’adempimento del piano che non sussisterebbe in caso di alternativa liquidatoria.

Il sacrificio richiesto ai creditori risulta conforme alla finalità della legge sul sovraindebitamento, finalità che consiste nel permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli nell’alveo dell’economia palese, senza il rischio di cadere nell’usura.

La durata del piano è contenuta nei quattro anni, misura che pare congrua anche alla luce di quanto chiarito dal professionista nominato in luogo di OCC.

La stessa ha infatti evidenziato come la ricorrente, non avendo altre disponibilità economiche se non quelle enunciate nel piano, non può che offrire ai creditori, quale unica garanzia, un effettivo equilibrio tra entrate ed uscite per la durata prevista, al netto delle esigenze minime di vita per il sostentamento suo e dei figli.

5. Ricorrono, in conclusione, le condizioni previste dalla legge per l’omologazione del piano

P.Q.M.

OMOLOGA

il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell’art. 67 CCII, dalla ricorrente JIMENEZ CEVALLOS Roxana Paola con l’assistenza del professionista nominato quale OCC, Dott.ssa Nadia Boschini;

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;

DISPONE il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

DISPONE che il gestore della Crisi comunichi a mezzo PEC la omologazione del presente piano del consumatore alla Banca d’Italia affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale

Rischi ed a tutti i creditori;

DISPONE che il Professionista inserisca la presente sentenza sul sito internet del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

AFFIDA al professionista nominato in luogo dell'organismo di composizione della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell’art. 71 CCII ;

DISPONE che il professionista nominato in luogo di OCC, ai sensi del combinato disposto dell’art. 70 primo ed ottavo comma del CCII, provveda a comunicare la presente sentenza, entro trenta giorni, a tutti i creditori;

DICHIARA la chiusura della presente procedura.

Si comunichi.

Genova, 24/03/2023

IL GIUDICE
Dott.ssa C. Tabacchi



Sent. n. 26/2023 pubbl. il 24/03/2023
Rep. n. 41/2023 del 24/03/2023

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali

in linea fino al 27 marzo 2027

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Roberto Braccialini Presidente

Dott. Cristina Tabacchi Giudice

Dott. Andrea Balba Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l’apertura della Liquidazione Controllata di:

ROBERTO MAURO CF MRARRT60A16D969H

Assistito dall’ OCC dott. Paolo Pesce

Rilevato che, con ricorso depositato il 20.3.23

ROBERTO MAURO, CFMRARRT60A16D969H ha chiesto, ai sensi dell’art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l’istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell’udienza;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;

Considerato che, in forza dall’ applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l’apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l’art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall’ OCC;

Considerato che la relazione dell’OCC allegata all’istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall’art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell’art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell’attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che, ai sensi dell’art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall’OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l’ordine previsto dall’art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell’apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l’art. 270 CCI

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ROBERTO MAURO, CF. MRARRT60A16D969H

NOMINA Giudice Delegato il dott. Andrea Balba;

CONFERMA/NOMINA liquidatore il dott. Pesce Paolo;

ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art. 201 CCI;

DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.100,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l’esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell’art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l’elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell’art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l’esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall’apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell’inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l’approvazione da parte del giudice delegato (valuti attentamente le azioni recuperatorie esperibili avverso gli atti di acquiescenza alle volontà testamentarie del padre del ricorrente);

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 273 CCI;

- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;

- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l’estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all’OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all’art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l’attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell’art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l’emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell’art. 276 CCI.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20/03/2023

il Giudice Relatore
Andrea Balba

il Presidente
Roberto Braccialini



ALESSANDRA CANEPA

Sent. n. 129/2023 pubbl. il 13/10/2023 Omologa del piano ritrutturazione dei debiti

 

in linea fino al 17 gennaio 2024

  • decreto di apertura del procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore P.U.142-1-2023
  • proposta e piano

 

 

 

emblema della repubblica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UFFICIO FALLIMENTARE


 

in linea fino al 16 ottobre 2026

Sent. n. 129/2023 Omologa del piano ritrutturazione dei debiti