Coppie di nazionalità diverse: Separazione e divorzio
aggiornamento: 27 marzo 2020
Autorità alla quale va presentata una domanda di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio, formalità da rispettare e documenti da allegare alla domanda
La disciplina processuale del divorzio è applicabile anche al procedimento di separazione giudiziale, salvo i limiti di compatibilità; è residuale l’applicazione delle previsioni di cui agli articoli 706 e seguenti. c.p.c.
Il giudizio si svolge nelle forme di un procedimento speciale di cognizione che segue regole differenziate rispetto a quelle del rito ordinario, soprattutto nella fase presidenziale (il procedimento è sostanzialmente diviso in due fasi: una fase presidenziale e una fase istruttoria, più propriamente contenziosa).
Competenza: tribunale, in composizione collegiale, del luogo di ultima residenza comune dei coniugi o di uno degli altri luoghi indicati dalla norma (706 c.p.c.) nel caso di irreperibilità o di residenza all’estero, del luogo di residenza o domicilio del ricorrente; se entrambi risiedono all’estero, è competente qualunque tribunale della Repubblica. Nel caso di divorzio congiunto, i coniugi possono scegliere il luogo di residenza o domicilio dell’uno o dell’altro.
Procedimento: la domanda di separazione o divorzio si propone in forma di ricorso che va depositato presso la cancelleria del tribunale competente; al ricorso vanno allegati i documenti che si offrono in comunicazione, ma è possibile produrli anche direttamente all’udienza presidenziale; il ricorso e il decreto con il quale il presidente del tribunale ha fissato l’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé devono essere notificati a cura del ricorrente all’altro coniuge; se all’udienza presidenziale il tentativo di conciliazione non ha esito positivo, il presidente adotta i provvedimenti temporanei nell’interesse dei coniugi e dei figli e fissa l’udienza davanti al giudice istruttore, davanti al quale la trattazione della causa si svolge secondo le regole del processo ordinario di cognizione.
Divorzio congiunto: l’istanza congiunta presuppone l’accordo dei coniugi sia in ordine al divorzio sia in ordine alle condizioni riguardanti i figli e i rapporti economici. Il procedimento è semplificato.
Per la delicatezza della procedura e per le importanti conseguenze di tipo patrimoniale e personale, in alcuni tribunali è richiesto l’ausilio di un legale. La domanda di divorzio si presenta con ricorso che deve contenere:
- il tribunale che deve pronunciarsi
- le generalità dei coniugi
- l’oggetto della domanda
- l’esposizione degli elementi su cui si fonda la domanda di scioglimento di matrimonio con le relative conclusioni
- l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
L’istanza congiunta di divorzio deve essere sottoscritta da entrambi i coniugi e deve essere presentata al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
Nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi l’istanza si può presentare a qualunque tribunale della Repubblica.
Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda e il mandato all’avvocato con firma autenticata davanti al direttore del carcere. Il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta.
Informazioni aggiuntive presso i siti degli uffici giudiziari:
Riferimenti normativi
Legge 1970, n. 898 e succ.mod. (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio o anche legge sul divorzio);
per la separazione personale è residuale l’applicazione degli articoli 706-711 c.p.c..



