Coppie di nazionalità diverse: Separazione e divorzio

aggiornamento: 27 marzo 2020

Autorità alla quale va presentata una domanda di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio, formalità da rispettare e documenti da allegare alla domanda

 

La disciplina processuale del divorzio è applicabile anche al procedimento di separazione giudiziale, salvo i limiti di compatibilità; è residuale l’applicazione delle previsioni di cui agli articoli 706 e seguenti. c.p.c.

Il giudizio si svolge nelle forme di un procedimento speciale di cognizione che segue regole differenziate rispetto a quelle del rito ordinario, soprattutto nella fase presidenziale (il procedimento è sostanzialmente diviso in due fasi: una fase presidenziale e una fase istruttoria, più propriamente contenziosa).

Competenza: tribunale, in composizione collegiale, del luogo di ultima residenza comune dei coniugi o di uno degli altri luoghi indicati dalla norma (706 c.p.c.) nel caso di irreperibilità o di residenza all’estero, del luogo di residenza o domicilio del ricorrente; se entrambi risiedono all’estero, è competente qualunque tribunale della Repubblica. Nel caso di divorzio congiunto, i coniugi possono scegliere il luogo di residenza o domicilio dell’uno o dell’altro.

Procedimento: la domanda di separazione o divorzio si propone in forma di ricorso che va depositato presso la cancelleria del tribunale competente; al ricorso vanno allegati i documenti che si offrono in comunicazione, ma è possibile produrli anche direttamente all’udienza presidenziale; il ricorso e il decreto con il quale il presidente del tribunale ha fissato l’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé devono essere notificati a cura del ricorrente all’altro coniuge; se all’udienza presidenziale il tentativo di conciliazione non ha esito positivo, il presidente adotta i provvedimenti temporanei nell’interesse dei coniugi e dei figli e fissa l’udienza davanti al giudice istruttore, davanti al quale la trattazione della causa si svolge secondo le regole del processo ordinario di cognizione.

Divorzio congiunto: l’istanza congiunta presuppone l’accordo dei coniugi sia in ordine al divorzio sia in ordine alle condizioni riguardanti i figli e i rapporti economici. Il procedimento è semplificato.

Per la delicatezza della procedura e per le importanti conseguenze di tipo patrimoniale e personale, in alcuni tribunali è richiesto l’ausilio di un legale. La domanda di divorzio si presenta con ricorso che deve contenere:

  1. il tribunale che deve pronunciarsi
  2. le generalità dei coniugi
  3. l’oggetto della domanda
  4. l’esposizione degli elementi su cui si fonda la domanda di scioglimento di matrimonio con le relative conclusioni
  5. l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

[Approfondimenti

L’istanza congiunta di divorzio deve essere sottoscritta da entrambi i coniugi e deve essere presentata al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

Nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi l’istanza si può presentare a qualunque tribunale della Repubblica.

Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda e il mandato all’avvocato con firma autenticata davanti al direttore del carcere. Il giorno dell’udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta.

[Approfondimenti

Informazioni aggiuntive presso i siti degli uffici giudiziari:


Riferimenti normativi

Legge 1970, n. 898 e succ.mod. (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio o anche legge sul divorzio);

per la separazione personale è residuale l’applicazione degli articoli 706-711 c.p.c..