Titoli professionali: riconoscimento titoli conseguiti in Paesi extra-UE

aggiornamento: 5 febbraio 2026

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
applicabili anche ai cittadini UE che abbiano conseguito il titolo professionale in ambito extra-UE

  1. La domanda va presentata in lingua italiana.
  2. Indicare con chiarezza indirizzo (residenza e domicilio, se diverso), CAP, recapito telefonico e indirizzo mail, se possibile PEC (posta elettronica certificata).
  3. Se tale iscrizione è obbligatoria nello Stato di appartenenza ai fini dell’accesso/esercizio della professione. È sufficiente essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione (per es. laurea e tirocinio e/o esame di stato se richiesti nello Stato di interesse), mentre non è necessario essere in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione stessa (per es. pagamento di iscrizione a ordini professionali). Ad esempio, se esiste un ordine professionale, è sufficiente essere in possesso di tutti i requisiti per iscriversi all’ordine stesso, mentre non è necessario essere iscritti. Se comunque è (o è stata/o) iscritta/o può inviare copia del relativo certificato.
  4. Nel caso in cui l’albo professionale in Italia sia suddiviso in sezioni e/o settori ai sensi del d.p.r. n. 328/2001 (per es. ingegneri) la domanda di riconoscimento dovrà indicare per quale sezione e/o settore o settori viene chiesto il riconoscimento.
  5. Se, al termine del procedimento, si vuole chiedere la restituzione della documentazione allegata, è necessario inviare anche una fotocopia semplice di tutta la documentazione della quale si chiederà la restituzione.

 

I DOCUMENTI NECESSARI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO – FORMALITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

  1. permesso di soggiorno (non richiesto per i cittadini UE);
  2. copia di un documento di identità;
  3. documentazione relativa al titolo di studio specifico per l'attività professionale richiesta e percorso formativo (durata del corso accademico seguito, elenco degli esami sostenuti, con indicazione specifica di luogo e data in cui tali esami sono stati effettivamente sostenuti oppure con indicazione specifica di eventuali esami accreditati in quanto sostenuti in diverso Istituto e/o Paese). L’elenco degli esami è necessario per determinare l’eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale.

Per le formalità relative a documenti provenienti da Paesi extra-UE, si evidenzia la possibilità di scegliere una delle seguenti alternative

- I titoli di studio e professionali di cui si chiede il riconoscimento possono essere presentati in originale o in copia autentica di originale che risulti già legalizzato a cura della competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui è stato formato il documento, salvi i casi di esonero previsti da accordi e convenzioni internazionali.

Oppure, per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, l’originale (prima che ne venga fatta copia autentica) dovrà risultare provvisto del timbro “Apostille” a cura della competente Autorità locale. L’apposizione di tale timbro esclude la necessità di effettuare la legalizzazione di cui sopra.

Le copie dei documenti possono essere autenticate da una competente Autorità italiana, oppure dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero.

È anche possibile prendere un appuntamento con il reparto e portare direttamente i documenti, in originale o copia autentica, più una copia semplice dei documenti, in modo che questo ufficio possa effettuare direttamente una copia conforme da trattenere al fine esclusivo della procedura di riconoscimento.

- In alternativa, è possibile inviare/consegnare in originale o in copia autentica una dichiarazione di valore rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento, in relazione al titolo di studio e alla qualifica professionale conseguiti.

Quindi, se si è in possesso di una dichiarazione di valore (in originale o in copia autentica) rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico consolare italiana nel Paese di conseguimento della qualifica, è possibile inviare solo copia semplice del certificato di laurea, dell’elenco degli esami, e, se se ne è in possesso, dell’iscrizione all’ordine professionale (senza necessità quindi di legalizzazione o apostille su questi documenti).

A questo proposito, si fa presente che nel 2018 il Ministero degli Affari Esteri ha inviato a tutte le rappresentanze diplomatico-consolari un modello di dichiarazione di valore finalizzato al riconoscimento professionale; pertanto, potrà chiedere all’Ambasciata italiana di specificare se la professione interessata nel Paese di riferimento è regolamentata o meno, quali sono i requisiti richiesti e se l’interessato è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione locale per l’accesso/esercizio della professione, precisando, se possibile, le competenze ed attività professionali che possono essere compiute con tale titolo nel Paese di riferimento.

Nel caso in cui abbia la dichiarazione di valore come indicato, il certificato di laurea, l’elenco degli esami universitari, e, se ne è in possesso, l’iscrizione all’ordine professionale, possono essere prodotti in copia semplice, con traduzione semplice.

In caso di difficoltà ad ottenere la dichiarazione di valore in ordine al profilo professionale da parte della Ambasciata italiana nel Paese di riferimento, si potrà richiedere al Consolato/Ambasciata (del paese in cui è stata conseguita la qualifica) in Italia o dell’Ambasciata dello stesso paese la Santa Sede (Vaticano), che specifichi queste informazioni oppure inviare indicazioni su come risalire in via ufficiale alla relativa normativa.  

Con riferimento a certificazioni rilasciate dal CIMEA, si specifica che non rientrano tra le certificazioni richieste dal Ministero della Giustizia per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero. Pertanto, se se ne è in possesso se ne può inviare copia, che, si ripete, non sostituisce quanto richiesto da questa Amministrazione.

Per i casi relativi a rifugiati politici, si segnala invece il servizio gratuito Cimea for refugees

Rispetto a eventuali titoli conseguiti in Italia o nell’Unione Europea, è possibile inviare una autocertificazione congiuntamente a copia semplice della documentazione.

Utilizzare il MODULO di autocertificazione

 


QUALIFICHE PROFESSIONALI CONSEGUITE IN UCRAINA

Per chi chiede il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in Ucraina, è possibile trasmettere tutta la documentazione a mezzo mail così che l'Ufficio possa valutarla e, eventualmente, richiedere una integrazione. 
Nel caso manchino dei documenti e sia impossibile inviarli dall'Ucraina, è possibile un semplice certificato/dichiarazione a cura del Consolato Ucraino in Italia o dell’Ambasciata presso la Santa Sede, che indichi quanto possibile sul titolo accademico e la qualifica professionale in esame, specificando, se possibile, se vi è possesso dei requisiti per accedere e/o esercitare la professione in Ucraina.

Si segnala che

- la Commissione europea, in collaborazione con le Autorità ucraine, a seguito della pubblicazione della Raccomandazione 2022/554 ha messo a disposizione degli Stati Membri STRUMENTI finalizzati a supportare i cittadini ucraini per ottenere in tempi rapidi il riconoscimento del proprio titolo di studio e/o professionale:

- le autorità ucraine con il supporto della Commissione europea hanno attivato strumenti informatici per ovviare alla difficoltà di reperire la documentazione necessaria alla procedura di riconoscimento, EDEBO che prevede la compilazione di form per ricevere informazioni sul proprio titolo di studio (es. istituzione che lo ha rilasciato, contenuto e durata della formazione).

- per comprendere il valore del titolo la Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) ha messo a disposizione informazioni rivolte ai cittadini ucraini e agli Stati membri dell'UE utili a comprendere il sistema di istruzione e formazione dell'Ucraina e il sistema delle sue qualifiche.

Se per lavorare è richiesto il certificato del casellario giudiziale, come prova di buona condotta, lo può ricevere tramite il portale statale Diia. Le linee guida dettagliate su come ricevere questo certificato online sono disponibili al seguente link

 

RIFUGIATI - TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Si segnala la DICHIARAZIONE di VALORE per i titolari di protezione internazionale in Italia

Per i rifugiati politici, il Servizio gratuito CIMEA for REFUGEES

Si consiglia di inviare la domanda con i documenti che evidenziano la natura di rifugiato politico. L’ufficio chiederà poi le eventuai integrazioni necessarie.

 


TRADUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
I documenti devono essere accompagnati dalla relativa traduzione.

In assenza della dichiarazione di valore, la traduzione del titolo accademico e della eventuale qualifica professionale successiva (ove esistente) deve essere ufficiale, e può essere effettuata in Italia presso la competente Autorità giudiziaria (o, viceversa, dall’Autorità consolare italiana nel Paese in cui è stato formato il documento).

Si segnala l’utilità di anticipare/inviare comunque via mail all'indirizzo: riconoscimentotitoli.dginterni.dag@giustizia.it copia della domanda e della documentazione, in modo da semplificare l’invio della documentazione stessa al rappresentante della professione di riferimento per la valutazione e il parere in relazione alle eventuali misure compensative. In questo caso, si chiede di specificare nella mail che è stata o che verrà inviata / consegnata la documentazione con le formalità indicate.

In ogni caso, se all’esame dei documenti risulterà necessario, verrà richiesta una integrazione istruttoria.

Se, al termine del procedimento, si vuole chiedere la restituzione della documentazione allegata, è necessario inviare anche una fotocopia semplice di tutta la documentazione della quale si chiederà la restituzione.


INDICAZIONI PER L’INVIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE
Al fine di inviare correttamente il decreto conclusivo del procedimento finale, si chiede di indicare se si è in possesso di una PEC, anche al fine della trasmissione del provvedimento con firma digitale.

È anche possibile chiedere di ricevere il decreto con firma digitale a un indirizzo di posta mail semplice; in questo caso, il decreto firmato digitalmente verrà spedito dalla casella pec del Ministero prot.dag@giustiziacert.it e l’utente dovrà poi inviare una conferma di ricevuta a: riconoscimentotitoli.dginterni@giustizia.it

Altrimenti, la copia autentica del provvedimento, in formato cartaceo, verrà inviata per via postale (con raccomandata). In questo caso, si chiede di indicare a quale indirizzo si vuole ricevere il decreto di definizione del procedimento (si chiede anche di precisare se sulla cassetta postale o sul citofono sia riportato il suo cognome o altro nominativo).

In alternativa, è possibile chiedere di essere avvisati al fine di ritirare personalmente il provvedimento presso questo ufficio, o delegare qualcuno, munito di delega e di documento di identità.

Se si vuole chiedere la restituzione di documentazione allegata (in originale o copia autentica) la documentazione verrà inviata all’indirizzo indicato al termine del procedimento. In questo caso, anche il decreto conclusivo del procedimento verranno inviato per via postale, e non, quindi, con firma digitale.

I decreti di riconoscimento vengono pubblicati sul sito www.giustizia.it e restano in linea 90 giorni. La pubblicazione online ha valore ufficiale.


IMPOSTA DI BOLLO

Ai fini dell’imposta di bollo relativa la procedimento, sono dovute 2 marche del valore di euro 16 ciascuna (una per la domanda e una per il provvedimento conclusivo del procedimento, che sarà con firma digitale).

È possibile spedire o consegnare le marche insieme alla domanda e alla documentazione, OPPURE inviare all’indirizzo mail riconoscimentotitoli.dginterni.dag@giustizia.it la ricevuta del bonifico dell’imposta di bollo dovuta (pari ad euro 32), da effettuare a favore di: "Bilancio dello Stato Capo VIII, Capitolo 1205, art. 1" BIC: BITAITRRENT - IBAN: IT 07Y 01000 03245 348 008 1205 01. IMPOSTA: Imposta di bollo”. Nella causale si indicherà nome, cognome, codice fiscale, e: “richiesta di riconoscimento - Direttiva 2005/36/CE”. 

 


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