Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero
aggiornamento: 22 aprile 2025
In relazione a determinate professioni, il Ministero della giustizia è competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero secondo la normativa vigente nello Stato in cui la qualifica stessa è stata conseguita, al fine di consentire in Italia l’esercizio della professione regolamentata corrispondente.
Il Ministero della giustizia non ha invece competenza nel settore del riconoscimento dei titoli accademici, per il quale è possibile
- rivolgersi ad una Università italiana che abbia la facoltà di interesse
- consultare con riferimento alla competenza del Ministero dell'istruzione e del merito
- le indicazioni per l'equipollenza dei titioli accademici
- le indicazioni per il riconoscimento per accesso ai concorsi
Ai fini del riconoscimento professionale, non è quindi necessario chiedere l’omologazione della laurea in Italia.
I professionisti che hanno conseguito la propria qualifica professionale sulla base dei requisiti richiesti nello Stato in cui la qualifica è stata conseguita e vogliono esercitare in Italia la propria attività in settori che l’ordinamento italiano riserva ai professionisti iscritti all’albo devono chiederne il riconoscimento.
In particolare, si evidenzia che è necessario chiedere il riconoscimento se si vuole esercitare una professione regolamentata in Italia, ossia una professione per esercitare la quale è obbligatorio avere determinati requisiti, oppure se si vuole utilizzare il corrispondente titolo professionale.
Nel caso in cui l’albo professionale in Italia sia suddiviso in sezioni e/o settori (per es. ingegneri) la domanda di riconoscimento dovrà indicare per quale sezione e/o settore o settori viene chiesto il riconoscimento.
Con la domanda è necessario produrre i documenti utili a ricostruire il percorso accademico-professionale seguito per il conseguimento del titolo professionale estero di cui viene chiesto il riconoscimento, a partire dalla laurea conseguita compreso l’elenco degli esami sostenuti.
Ai sensi della direttiva 2005/36/CE le professioni possono essere:
- professioni "non-regolamentate" da un ordinamento giuridico
- professioni "regolamentate"
Professioni non-regolamentate: sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere requisiti specifici: sono aperte indifferentemente ai professionisti sia italiani che esteri.
Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata non ha necessità di ottenere un riconoscimento formale per potersi inserire nel mercato del lavoro italiano.
Professioni regolamentate: ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. a) della Direttiva 2005/36/CE, per «professione regolamentata» si intende: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale.
Coloro che sono in possesso di un titolo professionale conseguito all'estero, cioè che nel Paese che lo ha rilasciato dà diritto ad esercitare una determinata professione regolamentata, devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente.
Esiste inoltre la possibilità che uno Stato membro non regolamenti una determinata professione, ma che preveda una “formazione regolamentata” ai sensi dell’art. 3.1 lettera e) della Direttiva 2005/36/CE: qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.
In questo caso, il riconoscimento avviene secondo la procedura prevista in caso di professione regolamentata.
POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Con riferimento ad attività professionali da svolgere prima del riconoscimento e della conseguente iscrizione all’albo (dopo il superamento di eventuali misure compensative), si evidenzia che vi sono attività professionali (ad es., lavoro dipendente senza assunzione di responsabilità, in ambiti non riservati a professionisti iscritti a un albo professionale) che possono essere svolte senza dover chiedere il riconoscimento né iscriversi ad un albo professionale, ma con il divieto di utilizzare il corrispondente titolo professionale regolamentato.
Ne consegue che in tutti i casi in cui si voglia invece svolgere attività riservata a professionisti iscritti all’albo professionale o utilizzare un titolo professionale regolamentato diventa obbligatorio chiedere il riconoscimento (oppure sostenere il relativo esame di stato), mentre possono essere esercitate liberamente attività professionali che non siano espressamente riservate dalla normativa italiana a professionisti iscritti a un albo professionale, come negli esempi sopra indicati.
In caso di dubbio circa la possibilità di effettuare una attività lavorativa specifica, gli utenti potranno fare riferimento alla normativa vigente ed, eventualmente, consultare i Consigli nazionali o locali della professione di riferimento, al fine di verificare se l’attività che si intende svolgere sia riservata o meno.
L’Italia riconosce le qualifiche professionali estere (riconoscimento professionale) applicando:
- alle qualifiche di provenienza UE la legislazione eurounitaria; si tratta delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, che prevedono il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero: l’autorità italiana competente può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa (esame attitudinale o tirocinio di adattamento);
- alle qualifiche di provenienza non-UE, il DPR 394/99, Artt. 49-50, e il successivo DPR 334/04, con cui si estende ai titoli conseguiti in ambito extra-UE la possibilità del riconoscimento professionale, compresa l’eventuale applicazione, se necessario, di misure compensative.
Al Ministero della giustizia compete il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero per le professioni su cui esercita anche la vigilanza. I titoli possono essere stati conseguiti in ambito UE e extra-UE da cittadini sia italiani che stranieri.
Il decreto di riconoscimento del titolo consente di svolgere la relativa professione in Italia previo eventuale superamento delle misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento) previste nel medesimo decreto e successiva iscrizione al relativo albo professionale.
Il decreto di riconoscimento – che non ha una scadenza - è pubblicato per circa tre mesi sul sito web del Ministero della giustizia.
Ai fini del riconoscimento dei titoli, le professioni di competenza del Ministero della giustizia sono:
- agente di cambio
- agrotecnico
- assistente sociale / assistente sociale junior
- attuario / attuario junior
- avvocato
- dottore commercialista ed esperto contabile
- dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario
- geologo / geologo junior
- geometra e geometra laureato
- giornalista
- ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale junior
- ingegnere industriale / ingegnere industriale junior
- ingegnere dell'informazione / ingegnere dell'informazione junior
- perito agrario e perito agrario laureato
- perito industriale e perito industriale laureato
- tecnologo alimentare
Con d.m. del 27 febbraio 2020 n.60 (GU n. 155 del 20/06/2020) è stato istituito l’elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici, tenuto presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, la cui competenza è del Ministero della giustizia.
Il Ministero della giustizia non esercita più la vigilanza
- sull'ordine degli psicologi in seguito all'entrata in vigore del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31. La competenza per il riconoscimento dei titoli di psicologo e di psicoterapeuta è del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 24 sexies, comma 2, della legge 31/2008.
- sulle professioni di biologo e chimico la cui vigilanza è stata attribuita al Ministero della salute a decorrere dal 15 febbraio 2018, come indicato all'art. 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3
Il professionista estero che intende richiedere il riconoscimento del proprio titolo professionale al Ministero della Giustizia dovrà:
- presentare apposita istanza utilizzando la modulistica qui disponibile
- allegando la documentazione necessaria a comprovare il possesso del titolo professionale estero
- seguendo le indicazioni e rispettando le formalità indicate nelle schede pratiche qui pubblicate per i professionisti UE e extra-UE.
La procedura di riconoscimento – finalizzata a consentire l’iscrizione all’albo per l’esercizio in Italia della relativa professione - ha in media la durata di 4 mesi.
Le istanze verranno assegnate ai funzionari del reparto riconoscimento titoli che, entro 30 giorni dall’arrivo della domanda di riconoscimento, daranno riscontro al richiedente a mezzo mail che potrà pervenire dall’indirizzo di posta elettronica del reparto (riconoscimentotitoli.dginterni.dag@giustizia.it) o dall’indirizzo di posta certificata del Dipartimento (prot.dag@giustiziacert.it).
- Presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali - e-mail: centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it.
Ai sensi dell’art. 57 ter della Direttiva 2005/36/CE, i centri di assistenza assistono infatti i cittadini che esercitano i diritti loro conferiti dalla direttiva, eventualmente in collaborazione con le autorità€ competenti e i punti di contatto unici nello Stato membro ospitante.
- Per altre informazioni consultare Reparto libere professioni - SETTORE INTERNAZIONALE
ACCESSO – ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
È sufficiente essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione (per es. laurea e tirocinio e/o esame di stato se richiesti nello Stato di interesse), mentre non è necessario essere in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione stessa (per es. pagamento di iscrizione a ordini professionali).
Ad esempio, se esiste un ordine professionale, è sufficiente essere in possesso di tutti i requisiti per iscriversi all’ordine stesso, mentre non è necessario essere iscritti. Se comunque è (o è stata/o) iscritta/o può inviare copia del relativo certificato.
INDICAZIONI PER L’INVIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE
- Al fine di inviare correttamente il decreto conclusivo del procedimento finale, indicare una PEC, anche al fine della trasmissione del provvedimento con firma digitale.
- È anche possibile chiedere di ricevere il decreto con firma digitale a un indirizzo di posta mail semplice
In questo caso, il decreto firmato digitalmente verrà spedito dalla casella pec del Ministero prot.dag@giustiziacert.it e l’utente dovrà poi inviare una conferma di ricevuta a: riconoscimentotitoli.dginterni@giustizia.it - Altrimenti, la copia autentica del provvedimento, in formato cartaceo, verrà inviata per via postale (con raccomandata)
In questo caso, indicare a quale indirizzo si vuole ricevere il decreto di definizione del procedimento e precisare se sulla cassetta postale o sul citofono sia riportato il suo cognome o altro nominativo. - In alternativa, è possibile chiedere di essere avvisati al fine di ritirare personalmente il provvedimento presso questo ufficio, o delegare qualcuno, munito di delega e di documento di identità.
Se si vuole chiedere la restituzione di documentazione allegata (in originale o copia autentica) la documentazione verrà inviata all’indirizzo indicato al termine del procedimento. In questo caso, anche il decreto conclusivo del procedimento verranno inviato per via postale, e non, quindi, con firma digitale.
I decreti di riconoscimento sono pubblicati sul sito www.giustizia.it restano in linea 90 giorni. La pubblicazione online ha valore ufficiale.
IMPOSTA DI BOLLO
Ai fini dell’imposta di bollo relativa la procedimento, sono dovute 3 marche del valore di euro 16 ciascuna (una per la domanda, una per il provvedimento conclusivo del procedimento e una per la copia conforme all’originale del provvedimento stesso).
È possibile
- spedire o consegnare le marche insieme alla domanda e alla documentazione,
- OPPURE inviare all’indirizzo mail riconoscimentotitoli.dginterni.dag@giustizia.it la ricevuta del bonifico dell’imposta di bollo dovuta (pari ad euro 48), da effettuare a favore di: "Bilancio dello Stato Capo VIII, Capitolo 1205, art. 1" BIC: BITAITRRENT - IBAN: IT 07Y 01000 03245 348 008 1205 01. IMPOSTA: Imposta di bollo”.
Nella causale si indicherà nome, cognome, codice fiscale, e: “richiesta di riconoscimento - Direttiva 2005/36/CE”.
Se si chiede l’invio del provvedimento finale con firma digitale, sono dovute solo due marche da bollo da 16 euro (quindi, il bonifico sarà di 32 euro).
MISURE COMPENSATIVE
Se dall’esame della domanda emerge una carenza formativa in relazione a materie considerate fondamentali per lo svolgimento della professione in Italia, all’interessato viene richiesto il superamento di una misura compensativa (una prova attitudinale o lo svolgimento di un tirocinio di adattamento) che verrà indicata nel decreto di riconoscimento.
Il tirocinio è escluso per le professioni di avvocato, dottore commercialista e revisore contabile.
La prova attitudinale o il tirocinio di adattamento sono a cura del Consiglio Nazionale della professione di riferimento, al quale deve essere indirizzata la relativa domanda dopo aver ottenuto il decreto di riconoscimento.
Al fine della determinazione della misura compensativa, vengono valutati anche studi ed esperienze professionali (ovunque svolti), se adeguatamente documentati ed esplicativi del tipo di attività svolta, con documenti e/o attestazioni del datore di lavoro che descrivano le attività svolte, il luogo e il relativo periodo. È possibile comunque allegare un curriculum, a scopo esemplificativo.
INDICAZIONI SPECIFICHE PER LE PROFESSIONI di avvocato, esperto contabile e dottore commercialista, ingegnere, giornalista
AVVOCATO
Per la professione di avvocato non è necessario l’elenco degli esami sostenuti all’estero;
- se è stata conseguita un’equipollenza di natura accademica in Italia oppure sono stati superati esami in materie giuridiche presso Università italiane è possibile inviare le relative certificazioni (o autocertificarlo).
- se si è in possesso di laurea italiana con prosecuzione del percorso accademico e professionale in altro Stato UE o extra-UE la documentazione da presentare è la seguente:
- laurea ed esami sostenuti in Italia
- esami sostenuti per ottenere la omologazione della laurea italiana nello Stato nel quale hanno conseguito il titolo professionale
- provvedimento del Ministero competente che concede tale omologazione nello stato estero
- eventuali diversi o ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente nel Paese di origine
- certificato rilasciato dall’autorità competente da cui risulti che il richiedente ha l’accesso o è abilitato all’esercizio della professione di avvocato ai sensi della normativa vigente nel Paese di origine.
Le direttive sulla professione di avvocato
- oltre alla Direttiva 2005/36/CE che prevede il procedimento di riconoscimento qui in esame,
vi sono due direttive settoriali che riguardano chi ha conseguito la qualifica forense in uno Stato membro dell'Unione europea:
- la Direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, recepita in Italia con il d.lgs. 2 febbraio 2001 n. 96.
- la Direttiva 249/1977/CE, recepita in Italia con la l. 9 febbraio 1982, n.31, che disciplina la libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
ESPERTO CONTABILE E DOTTORE COMMERCIALISTA
La professione di dottore commercialista è in Italia una professione regolamentata, ossia una professione per esercitare la quale è obbligatorio avere determinati requisiti.
Per svolgere l'attività professionale di dottore commercialista è necessario chiedere il riconoscimento di qualifica professionale conseguita all’estero, oppure superare l’esame di Stato.
Vi sono attività professionali che possono essere svolte anche senza dover chiedere il riconoscimento o iscriversi ad un albo professionale, con il divieto però di utilizzare il corrispondente titolo professionale regolamentato, ma nei casi in cui si voglia svolgere attività riservata a professione regolamentata o utilizzare un titolo professionale regolamentato diventa obbligatorio chiedere il riconoscimento (oppure sostenere il relativo esame di Stato).
In caso di dubbi circa la possibilità di effettuare una attività lavorativa specifica (ad es. tenuta di contabilità o pratiche fiscali), gli utenti possono fare riferimento alla normativa vigente ed, eventualmente, consultare i Consigli nazionali o locali della professione di riferimento, per verificare se l’attività che si intende svolgere è riservata o meno.
INGEGNERE
Per la professione di ingegnere, in funzione della sezione/i e del settore/i dell’albo degli ingegneri (civile-ambientale, industriale, dell’informazione) scelto ai fini del riconoscimento, al fine di confrontare il percorso formativo con quello richiesto per l'omologo italiano, al fine di una eventuale applicazione di misure compensative ai sensi dell’art. 14, comma 1 della direttiva 2005/36/CE, inviare
- copia semplice dell’elenco degli esami sostenuti
- copia e traduzione semplice dei programmi degli esami universitari sostenuti, soltanto in relazione alle materie indicate per ciascun settore:
Settore civile – ambientale
- Fisica tecnica
- Architettura tecnica e composizione architettonica
- Urbanistica e pianificazione territoriale
- Topografia
- Scienza delle costruzioni
- Tecnica delle costruzioni – Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni
- Geotecnica e tecnica delle fondazioni
- Costruzioni di ponti
- Costruzione di strade, ferrovie, aeroporti
- Idrologia e Costruzioni idrauliche
- Impianti tecnici nell’edilizia e territorio
Settore industriale
- Fisica tecnica
- Tecnologia dei materiali
- Tecnologia meccanica
- Costruzioni di macchine
- Impianti energetici
- Impianti chimici
- Elettrotecnica e Impianti elettrici
- Impianti termoidraulici
- Impianti industriali
- Gestione dei progetti
Settore dell’informazione
- Ingegneria del software
- Elettronica applicata
- Sistemi e impianti per telecomunicazioni
- Ingegneria delle radiofrequenze
- Economia e organizzazione aziendale
- Tecnologia per il controllo e l’automazione
- Tecnologia elettronica
I programmi devono essere inviati solo a mezzo mail a: riconoscimentotitoli.dginterni.dag@giustizia.it
Se il richiedente non è in possesso dei programmi, la pratica verrà esaminata sulla base di quanto prodotto.
in ogni caso, si chiede di indicare, attraverso una autocertificazione, il contenuto dei programmi in relazione alle materie del settore di interesse.
Inoltre, se le materie indicate sono state trattate all’interno di esami diversi, è importante indicare in quali punti dei programmi queste materie sono trattate, al fine di agevolare un esame completo della documentazione.
GIORNALISTA
L'albo dei giornalisti, istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale, è ripartito in due elenchi, uno dei professionisti e l'altro dei pubblicisti (art. 26 l. 69/1963).
All'albo dei giornalisti è annesso l'elenco dei giornalisti di nazionalità straniera (art. 28 l. 69/1963).
Con riferimento a cittadini UE o extra-UE che siano giornalisti all’estero e che intendano lavorare come giornalisti in Italia, vi sono due possibili percorsi:
- Il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero, di competenza di questa Amministrazione, in relazione al quale è possibile seguire il procedimento indicato;
- l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti di nazionalità straniera (art. 28 e 36 della legge n. 69/1963). “I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 28 sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità". La condizione di reciprocità richiesta dall'art. 36 l. 69/1963 riguarda solo i cittadini di Paesi extracomunitari.
Il giornalista straniero iscritto nell'elenco speciale non può diventare direttore o vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, poiché l'art. 46 l. 69/1963, in combinato con la sentenza della Corte costituzionale italiana 10 luglio 1968 n. 98, richiede l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti o nell'elenco dei pubblicisti. Concretamente, il giornalista straniero deve presentare la domanda con la relativa documentazione presso l’Ordine regionale dove risiede (o dove ha domicilio professionale).
Gli indirizzi degli Ordini regionali
Al fine di integrare la documentazione sull'esperienza professionale, è possibile inviare per mail certificazioni (copie di articoli, copia di contratti, link a pubblicazioni online, documentazione fiscale) relative ad articoli redatti.