Titoli professionali: riconoscimento titoli conseguiti in Paesi extra-UE

aggiornamento: 5 febbraio 2026

INDICAZIONI GENERALI sul riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero

 

I professionisti in possesso di un titolo professionale conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea possono presentare domanda di riconoscimento del titolo al fine di esercitare la professione corrispondente in Italia.

In base all’art. 49 del d.p.r. 394/99 (regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione adottato con d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998), oltre ai cittadini UE, anche ogni cittadino extra-UE che ne faccia richiesta può ottenere il riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE e del decreto legislativo di recepimento n. 206 del 9 novembre 2007.

L'applicazione delle direttive europee nei casi di riconoscimento di titoli professionali conseguiti in ambito extra-comunitario implica alcune formalità in più sotto il profilo della documentazione che deve essere presentata.

Le professioni per le quali si chiede il riconoscimento al Ministero della giustizia

  • agente di cambio
  • agrotecnico / agrotecnico laureato
  • assistente sociale / assistente sociale junior
  • attuario / attuario junior
  • avvocato
  • dottore commercialista ed esperto contabile
  • dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario
  • geologo / geologo junior
  • geometra e geometra laureato
  • giornalista
  • ingegnere civile e ambientale, ingegnere industriale, ingegnere dell’informazione, ingegnere civile e ambientale junior, ingegnere industriale junior, ingegnere dell’informazione junior
  • perito agrario e perito agrario laureato
  • perito industriale e perito industriale laureato
  • tecnologo alimentare

La presentazione delle domande
presentare domanda utilizzando il MODULO.
Al momento della presentazione, il modulo deve:

  • essere già compilato,
  • corredato dalla documentazione inserita negli elenchi,
  • corredato da copia di un documento di riconoscimento e due marche da bollo del valore di euro 16,00 ciascuna (o tre in caso di richiesta di copia autentica del provvedimento finale non firmato digitalmente).
    È possibile effettuare un bonifico, come specificato nelle istruzioni
     

QUESTIONI RELATIVE AL PERMESSO DI SOGGIORNO
Se l’interessato è cittadino eurounitario o straniero regolarmente soggiornante in Italia con permesso di soggiorno utilizza il MODULO per la domanda di riconoscimento​

Se l’interessato è cittadino straniero che invii la domanda dall'estero, e che intenda utilizzare il riconoscimento del titolo professionale al fine di ottenere il visto di ingresso in Italia per lavoro autonomo utilizza il MODULO di domanda sulla insussistenza di motivi ostativi

La dichiarazione che non sussistono motivi ostativi è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo richiesto; in particolare, lo straniero dovrà produrre la stessa documentazione richiesta agli stranieri che, avendo già avuto il visto di ingresso e soggiornando in Italia, presentino domanda di riconoscimento del titolo professionale.

La dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio di titolo abilitativo per l’esercizio della professione - ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 394/99 - potrà essere utilizzata per il visto d’ingresso. L’art. 49 comma 3-bis del D.P.R. n. 394/1999, infatti, prevede che, nel caso in cui il riconoscimento è subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trovi all'estero, possa essere rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il periodo necessario all'espletamento della misura compensativa.

Ottenuto il visto, si può presentare all'Ufficio

  • copia del permesso di soggiorno
  • e la domanda di riconoscimento compilando il MODULO


BLU CARD
La dichiarazione di non sussistenza di motivi ostativi può essere utilizzata anche per chiedere la blu card (high skills professionals) alla competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, se ricorrono i requisiti indicati dal decreto legislativo n.108 del 28 giugno 2012 relativamente al rilascio della carta blu.

L’art.27-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE)  indica i requisiti che consentono l’'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ai lavoratori stranieri altamente qualificati che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica.

Opportuno comunque informarsi presso un Consolato, un'Ambasciata, la Questura territorialmente competente per aggiornamenti in materia di rilascio di visto d’ingresso o permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 394/1999.


L’ESAME DELLE DOMANDE

L’ufficio è competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero secondo la normativa vigente nello Stato in cui la qualifica è stata conseguita.

Il Ministero della giustizia non ha invece competenza nel settore del riconoscimento dei titoli accademici, per il quale è possibile

Ai fini del riconoscimento professionale, non è quindi necessario chiedere l’omologazione della laurea in Italia.

I professionisti che hanno conseguito la propria qualifica professionale sulla base dei requisiti richiesti nello Stato in cui la qualifica è stata conseguita e vogliono esercitare in Italia la propria attività in settori che l’ordinamento italiano riserva ai professionisti iscritti all’albo devono chiederne il riconoscimento.
In particolare, è necessario chiedere il riconoscimento se si vuole esercitare una professione regolamentata, ossia una professione per esercitare la quale è obbligatorio avere determinati requisiti, oppure se si vuole utilizzare il corrispondente titolo professionale.
Perciò è sufficiente essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione (per es. laurea e tirocinio e/o esame di stato se richiesti nello Stato di interesse), mentre non è necessario essere in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione stessa (per es. pagamento di iscrizione a ordini professionali).
Ad esempio, se esiste un ordine professionale, è sufficiente essere in possesso di tutti i requisiti per iscriversi all’ordine stesso, mentre non è necessario essere iscritti. Se comunque è (o è stata/o) iscritta/o può inviare copia del relativo certificato.

Se dall’esame della domanda emerge una carenza formativa in relazione a materie considerate fondamentali per lo svolgimento della professione in Italia, all’interessato viene richiesto il superamento di una misura compensativa (una prova attitudinale o lo svolgimento di un tirocinio di adattamento) che verrà indicata nel decreto di riconoscimento.
Il tirocinio è escluso per le professioni di avvocato, dottore commercialista e revisore contabile.
La prova attitudinale o il tirocinio di adattamento sono a cura del Consiglio Nazionale della professione di riferimento, al quale deve essere indirizzata la relativa domanda dopo aver ottenuto il decreto di riconoscimento.

Al fine della determinazione della misura compensativa, vengono valutati anche studi ed esperienze professionali (ovunque svolti), se adeguatamente documentati ed esplicativi del tipo di attività svolta, con documenti e/o attestazioni del datore di lavoro che descrivano le attività svolte, il luogo e il relativo periodo.
È possibile comunque allegare un curriculum, a scopo esemplificativo.

La procedura di riconoscimento – finalizzata a consentire l’iscrizione all’albo per l’esercizio in Italia della relativa professione - ha in media la durata di 4 mesi.

Entro 30 giorni dal ricevimento della sua domanda, l’Ufficio comunicherà se la pratica è completa o se è necessario produrre una integrazione istruttoria.

Per qualsiasi altra informazione si può contattare il reparto,
A partire dal 2 maggio 2025 il ricevimento del Settore Internazionale - Riconoscimento titoli professionali conseguiti all'estero avviene soltanto previo appuntamento da richiedere a riconoscimentotitoli.dginterni.dag@giustizia.it

al tel 06 68852314 il mercoledì dalle 9.00 alle 11.00

 


Normativa di riferimento




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