Provvedimento 30 agosto 2022 - Dipartimento amministrazione penitenziaria - Accordo di mobilità 10 dicembre 2020. Interpello ordinario di trasferimento 2022 riservato al personale appartenente al profilo professionale di Operatore area II (F1 - F3)

30 agosto 2022

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Terzo Personale dirigenziale amministrativo e non di ruolo
Sezione Settima – mobilità del personale del comparto funzioni centrali

m_dg_GDAP_30.08.2022.0321616.U

A tutti gli Istituti Penitenziari
loro sedi

Ai Provveditori Regionali
loro sedi

Alle Direzioni Generali
Sede

All’Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I – Segreteria Generale
Sede

All’Ufficio IV
Relazioni Sindacali
Sede

Oggetto: Interpello ordinario di trasferimento 2022, ex art. 17 accordo di mobilità 10.12.2020. Profilo professionale: Operatore (F1/F3)

Ai sensi dell’art. 1 dell’accordo di mobilità 10.12.2020, previa informazione alle OO.SS., al fine di darne urgente diffusione tra il personale pari profilo in servizio presso gli istituti penitenziari in indirizzo nonché presso i Provveditorati e gli uffici e servizi di competenza, è indetto interpello ordinario nazionale per i trasferimenti a domanda del personale di questa Amministrazione Penitenziaria, appartenente al Comparto funzioni centrali, inquadrato nel profilo professionale di: operatore, area seconda, fascia retributiva F1 – F6.

Sono esclusi i dipendenti inquadrati nel profilo sopraccitato appartenenti alla categoria protetta dei centralinisti non vedenti e/o ipovedenti, assunti ai sensi della L. 113/95. L’esclusione si rende necessaria, tenuto conto delle peculiari modalità di trasferimento del suddetto personale (L.104/92), e della riserva dei posti predestinati all’espletamento delle mansioni specifiche dalla legge speciale in materia.

Gli Uffici in indirizzo sono tenuti a diramare il presente interpello che dovrà essere portato a conoscenza di tutto il personale indicato, incluso quello che - a qualunque titolo - risulti assente dal servizio o temporaneamente assegnato in una sede diversa da quella di appartenenza.

Possono partecipare al presente bando coloro che, tra il personale indicato precedentemente, abbiano maturato i 5 anni di servizio dall’assunzione nell’Amministrazione previsti ai sensi dell’art. 35, c. 1 bis del d.lgs. 165/01.

Altresì possono partecipare coloro per i quali sussiste il vincolo annuale di permanenza nella sede attuale di servizio, a seguito di trasferimento a domanda.

Coloro i quali sono stati trasferiti ai sensi dell'art. 16 dell'accordo di mobilità 10.12.2020, devono rispettare quanto dichiarato ai sensi del punto 9 dell'articolo citato, a pena di esclusione

Istruzioni:

Le adesioni degli interessati dovranno essere presentate a partire dal 01.09.2022, ai sensi dell’accordo di mobilità 10/12/2020, compilando il modello di partecipazione esclusivamente con le modalità telematiche che di seguito si riportano.

La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l’apposito modulo (FORM) entro le ore 23,59 minuti e 59 secondi del giorno 30.09.2022.

  1. Il modulo della domanda e le modalità operative di compilazione ed invio telematico saranno disponibili dal giorno indicato di presentazione della domanda in via telematica, nella sezione interpelli del personale presente sul sito istituzionale www.giustizia.it (strumenti – interpelli - interpelli del personale). Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà ulteriormente l’accesso al modulo telematico, né l’invio della domanda.
  2. Nella domanda potranno essere indicate al massimo otto sedi di aspirazione tra quelle previste nell’allegato elenco (all.1), espresse in rigoroso ordine di preferenza. La mancata indicazione dell’ordine di preferenza sarà interpretata come accettazione dell’ordine di elencazione delle sedi e degli Uffici prescelti nell’elenco dell’interpello. La rinuncia ad una sede, comportala rinuncia a tutte le sedi di seguito indicate.
  3. La conseguente graduatoria sarà formulata tenendo conto dei criteri di mobilità interna del personale, di cui all’accordo 10.12.2020.
  4. Ai fini della compilazione della domanda, si chiarisce che coloro che sono stati trasferiti nei ruoli dell’Amministrazione penitenziaria per mobilità, anche compensativa, ai sensi dell’art. 30 del d. Lgs. 165/01 e del d.P.C.M. 325/88 (a seguito di passaggio diretto da altre Amministrazioni), dovranno indicare - mediante l’apposita scelta prefissata nel menù predisposto per l’inserimento dei periodi relativi all’anzianità di servizio - il periodo che va dalla data di inquadramento nell’ultimo profilo rivestito nell’amministrazione cedente al momento del passaggio, fino al giorno immediatamente antecedente all’avvenuto passaggio per mobilità. Detto periodo sarà riconosciuto a punteggio pieno (art. 8, comma 1, accordo di mobilità 10.12.2020). Nel caso suindicato, l’Amministrazione si riserva rigorosi controlli sulla correttezza dei periodi indicati (si consiglia di allegare idonea documentazione che attesti il riconoscimento dell’anzianità di servizio da parte di questa Amministrazione). Eventuali, ulteriori periodi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, non inclusi nel punto 4, saranno considerati a punteggio ridotto (art.8, comma 2, accordo di mobilità 10.12.2020). Chi è in possesso dei requisiti di priorità previsti dall’accordo (art. 4, comma 3) dovrà indicarlo in domanda nell’apposito spazio riservato. Nel caso di più dipendenti in possesso dei requisiti di cui al citato articolo, prevale il candidato nelle condizioni di cui all’art. 21, primo comma, della Legge 05.02.1992 n. 104; a parità di condizioni, ha la precedenza il candidato con il punteggio complessivo più alto; nel caso di parità di punteggio, si applicano le condizioni di cui al comma 6 del citato articolo, ovvero è preferito il candidato più anziano di età. Ovviamente i titoli relativi alla L. 104/92, anche in relazione alle priorità indicate nell'accordo, devono essere posseduti al momento della scadenza del bando nonché al momento della proposta di trasferimento. Pertanto, nelle more della pubblicazione della graduatoria, qualora vengano meno i presupposti di legge che danno diritto alla priorità e all'attribuzione di punteggio ex L. 104/92, i candidati dovranno darne immediata comunicazione alla sezione settima indicata in epigrafe, con invio all'indirizzo di posta certificata di seguito indicata:

prot.dgpr.dap@giustiziacert.it

  1. L’Amministrazione effettuerà gli opportuni controlli sulle dichiarazioni rese dagli interessati come previsto dall’art. 71 del d.P.R. 445/2000, a pena della decadenza dai benefici, in caso di dichiarazioni mendaci e delle sanzioni previste dal suddetto decreto (art. 75 e 76).
  2. Ai fini del punteggio, in conformità con l’art. 8, comma 9, non è considerato il periodo di distacco prestato nella sede di aspirazione e cessato nei tre anni antecedenti alla data di scadenza del bando.
  3. Al fine di non appesantire il sistema di presentazione della domanda on line, la documentazione da allegare (vedasi l’art. 12 dell’accordo di mobilità 10.12.2020), deve essere limitata all’essenziale e non superare il massimo di 10 files in formato Pdf del peso massimo di 1 MB ciascuno, per candidato.
    Come di seguito indicato: devono essere allegate le dichiarazioni sostitutive per l’attestazione di stati, fatti e qualità personali, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46 del d. P.R. 445/00, preferibilmente rese in un unico documento. Analogamente va privilegiata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente stati, qualità o fatti che sono a diretta conoscenza dell’interessato, ai sensi dell’art. 47 del suindicato decreto, anch’essa resa preferibilmente in unico documento. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. ( art. 48).
    Al fine di comprovare lo stato di handicap, è richiesta la presentazione della sola certificazione sanitaria attuale, rilasciata dalla competente commissione prevista dall’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o la certificazione temporaneamente sostitutiva, ai sensi dell’art. 2, commi 2, 3 e 3 bis del D. L. 27 agosto 1993, n. 324 (convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423) rilasciata da un medico specialista nella patologia dichiarata presso l’azienda sanitaria locale da cui è assistito l’interessato. Analogamente è richiesta la produzione della sola certificazione sanitarie finalizzata ad attestare le alterazioni dello stato di salute e la fruizione dell’indennità di accompagnamento. Non dovranno, pertanto, essere prodotte cartelle cliniche, analisi di laboratorio o documentazione relativa alla patologia attestata o ad altre patologie correlate, atte a provare le alterazioni dello stato di salute, a meno che non assolutamente necessarie.
  4. Revoca della domanda: nel termine indicato per la presentazione della domanda on line è sempre possibile revocare la domanda stessa, con la medesima modalità telematica e fino a 7 gg. dal termine della presentazione della medesima (art. 2, comma 4). Dopo i 7 giorni la revoca dovrà essere inviata in forma cartacea all'Ufficio competente per la mobilità.
  5. Avverso la graduatoria, sarà possibile proporre reclamo, entro 10 giorni solari successivi alla data di pubblicazione della stessa sul sito giustizia, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dell’accordo di mobilità suindicato e revocare, fin da subito, entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione, la proposta di trasferimento relativamente ai vincitori della procedura.
  6. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del medesimo accordo, entro i 5 giorni solari successivi alla notifica della graduatoria definitiva, qualora ne sia necessaria una nuova pubblicazione, i nuovi inclusi nell'elenco interessati hanno facoltà di far pervenire la dichiarazione di revoca della proposta di trasferimento nei medesimi termini.
  7. Per gravi motivi di servizio e organizzativi questa Direzione Generale si riserva il differimento del trasferimento secondo le indicazioni all'art. 7 dell’accordo di mobilità vigente.
  8. Tutti i dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al d. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
  9. La presentazione della domanda di partecipazione al presente interpello autorizza l’accesso agli atti ex art. 22, L. 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al proprio fascicolo personale relativo alla procedura e a quelli degli eventuali diretti controinteressati; l’eventuale accesso è, tuttavia, differito al termine della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 4, lettera e) del D.M. 25.01.1996, n. 115, pubblicato nella G.U. n. 59 dell’11 marzo 1996 recante “Regolamento concernente le categorie di documenti formati e stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e Giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto di accesso” e successive integrazioni e modificazioni.

Si allega, al presente bando, il prospetto da cui possono essere rilevate le sedi interessate dalle movimentazioni e che costituisce parte integrante del bando stesso (all.1).

L’Ufficio del Capo del Dipartimento – Ufficio I – Segreteria Generale – è pregato di diramare il presente interpello a tutti gli Uffici di Staff.

Allo stesso modo vorrà procedere la Direzione Generale della Formazione in relazione alle strutture formative di competenza, compresi gli Istituti di Istruzione.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Il Direttore generale
Massimo Parisi
 

â–ºAllegato 1 - SEDI DISPONIBILI (xls, 41 Kb)