aggiornamento: 10 dicembre 2020

Accordo 10 dicembre 2020 - Criteri di mobilità del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria


Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

CRITERI DI MOBILITÀ INTERNA DEL PERSONALE

Comparto Funzioni Centrali

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Pubblicazione dei posti vacanti

Articolo 2 Domanda di trasferimento

Articolo 3 Legittimazione

Articolo 4 Formazione della graduatoria. Proposta di trasferimento

Articolo 5 Reclamo

Articolo 6 Revoca della proposta di trasferimento

Articolo 7 Esecuzione dei trasferimenti

TITOLO II - TITOLI DI PREFERENZA PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA

Articolo 8 Anzianità di servizio e di sede

Articolo 9 Condizioni di famiglia

Articolo 10 Condizioni dì salute

Articolo I1 Necessità di studio

Articolo 12 Documentazione da allegare alla domanda

TITOLO III - MOBILITA’ PER LA SEDE CENTRALE DEL DIPARTIMENTO

Articolo 13 Condizioni

TITOLO IV - APPLICAZIONI TEMPORANEE

Articolo 14 Applicazione temporanea in ambito regionale/nazionale per esigenze del personale

Articolo 15 Applicazione temporanea per esigenze dell’Amministrazione

 Articolo 16 Scambio compensativo di Ufficio

TITOLO V - ASSESTAMENTO DEL PERSONALE

 Articolo 17 Regole Generali

Articolo 18 Monitoraggio ed eventuale revisione dell’Accordo

Articolo 19 Disposizione transitoria sulla stabilizzazione del personale

Articolo 20 Disposizione conclusiva

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche;

VISTO l'accordo contenente i criteri di mobilità del personale del comparto ministeri sottoscritto il 22 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni del 25.06.2013;

VISTO il d.P.C.M. 15 giugno 2015 n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;

VISTO il C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Centrali, già Comparto Ministeri, sottoscritto il 12 febbraio 2018 “Contratto collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale comparto Funzioni Centrali triennio 2016 – 2018”;

VISTO il d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

ATTESA la necessità di rivedere le disposizioni del succitato accordo di mobilità interna;

DEFINITI e meglio specificati i nuovi criteri di valutazione per la mobilità a domanda nella prevista sede di contratta­zione con le OO.SS rappresentative del comparto;
 

LE PARTI CONCORDANO

Titolo I
Disposizioni di carattere generale

Articolo 1
Pubblicazione dei posti vacanti

  1. Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (L'Amministrazione Penitenziaria) pubblica ordinariamente - previa informazione preventiva alle OO.SS rappresentative del Comparto ai fini di eventuali osservazioni - sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, en­tro il 30 ottobre di ogni anno, suddivisi per sedi e profili professionali, apposito bando nel quale sono indicati i posti vacanti da coprire sulla base delle esigenze dell'Amministrazione.
  2. Alla copertura dei posti si procede mediante trasferimento del personale che ne faccia doman­da.
  3. Il bando di cui al comma 1 fissa il termine e le modalità di presentazione delle domande degli aspiranti.
  4. I Direttori degli Uffici portano a conoscenza del personale in servizio e di quello assente dal servi­zio a qualsiasi titolo, l'avvenuta pubblicazione del bando invitandolo ad attivarsi per conoscerne i contenuti. Della comunicazione, anche telefonica, è presa nota agli atti della Direzione.
  5. Nel caso di sopravvenute esigenze o di improvvise vacanze nelle dotazioni organiche in una sede di servizio, per la quale non vi siano graduatorie, l'Amministrazione può bandire interpelli straordinari di cui all’art. 17 del presente accordo.
  6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, si applicano le modalità ed i criteri di valutazione riportati nel Ti­tolo II.

Articolo 2
Domanda di trasferimento

  1. La domanda di trasferimento deve essere conforme al modello allegato al bando e può riguardare fino a 8 sedi tra quelle indicate nell’elenco parte integrante del bando, da porre in rigoroso ordine di preferenza. La mancata indicazione dell'ordine di preferenza sarà interpretata come accettazione dell'ordine di elencazione delle sedi e degli uffici prescelti nell’elenco dell’interpello.
  2. La domanda di partecipazione alla procedura deve essere redatta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche (FORM). Il modulo della domanda e le modalità operative per la compilazione saranno disponibili dal giorno antecedente a quello previsto per la presentazione della domanda. Sarà possibile compilare ed inviare il modulo di domanda (FORM) entro il termine stabilito dall’avviso di mobilità, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso. Alla scadenza del suddetto termine, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo telematico, né l’invio della domanda.
  3. Qualora nell’avviso di mobilità venga comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, la domanda dovrà essere presentata presso l’'ufficio di appartenenza, il quale provvederà immediata­mente a protocollarla. Il dipendente che si trovi legittimamente fuori dall'ordinaria sede di servizio potrà presenta­re, nei termini previsti, l'istanza di trasferimento presso altri istituti penitenziari o servizi dell'Amministrazione, o in via alternativa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Per tale ultima procedura l'osservanza del termine perentorio di presentazione della domanda è comprovata dall'annotazione sulla stessa della data di deposito e del numero di protocollo dell'ufficio in cui è stata presentata la domanda, ovvero dalla data di invio della raccomandata AR. Entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, le istanze presentate per il tramite delle direzioni, devono essere trasmesse, in origina­le, ai competenti Provveditorati regionali, che nei successivi tre giorni, dovranno a loro volta trasmetterle agli Uffici Centrali, la cui denominazione verrà di volta in volta indicata nel bando di mobilità. Allo stato, le istanze dovranno pervenire presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Ufficio terzo.
  4. Nel caso in cui un dipendente, dopo aver prodotto l’istanza di partecipazione in via telematica voglia revocarla, potrà farlo direttamente attraverso il medesimo sistema on line. Lo stesso, infatti, nel termine indicato per la presentazione della domanda on line e fino a 7 gg. dal termine previsto, permetterà la cancellazione della domanda. La cancellazione della domanda comporterà l’esclusione dalla procedura di mobilità.
  5. In caso di impossibilità a presentare la domanda mediante procedura informatica per documentate ed eccezionali esigenze, è possibile l’invio della stessa, in modalità cartacea mediante il modulo messo a disposizione dall’Amministrazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Generale del personale e delle risorse.

Articolo 3
Legittimazione

  1. Il personale neo assunto è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione nell’Amministrazione per un pe­riodo di cinque anni, ai sensi dell’art. 35, comma 5 – bis del d.lgs. 165/2001 e non può partecipare a bandi di interpello prima dello scadere di detto termine.
  2. Il personale trasferito a domanda, ai sensi del presente accordo, deve permanere nella nuova sede di servizio per un anno.
  3. Il termine di cui sopra decorre dal giorno in cui il dipendente ha preso effettivo possesso nella sede di servizio.

Articolo 4
Formazione della graduatoria. Proposta di trasferimento

  1. La graduatoria degli aspiranti, per ogni singolo profilo professionale, è redatta da un gruppo di lavoro nominato con provvedimento del Direttore Generale del personale e delle risorse. Il gruppo di lavoro, che dura in carica per un biennio, è composto da un Presidente tito­lare e uno supplente, scelti tra i dirigenti penitenziari e da quattro componenti titolari e quattro supplenti scelti fra i funzionari del­la terza area, nonché da un segretario titolare e uno supplente scelto nell’ambito dell’area seconda. Per la scelta dei componenti del gruppo di lavoro, si applicano, le disposizioni di cui all’art. 35 bis del d.lgs 165/01 recante “prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”.
  2. Il Gruppo di lavoro di cui al comma 1 assegna i punteggi in relazione ai criteri di cui al secondo titolo del presente accordo.
  3. I dipendenti nelle condizioni di cui all’art. 21, primo comma, e dell’art. 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o chi è vittima di violenza di genere, inserita in percorsi di protezione debitamente certificati dai Comuni di residenza, in attuazione del principio sancito dall’art. 30, comma 1 – ter del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e dell’art. 36, comma 7, del Contratto collettivo nazionale di lavoro – Comparto funzioni centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018, hanno la precedenza nella graduatoria, indipendentemente dal punteggio complessivo riportato. Nel caso di più dipendenti in possesso dei requisiti di cui ai citati articoli di legge:
    • il candidato nelle condizioni di cui all’art. 21, primo comma, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha ulteriore precedenza;
    • A parità di condizioni ha la precedenza il candidato con il punteggio complessivo più alto.
    • Nel caso di parità di punteggio complessivo si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 6.
      I dipendenti nelle condizioni di cui all’art. 21 primo comma e dell’articolo 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potranno ottenere il trasferimento nei termini di legge, anche al di fuori della procedura collettiva di mobilità, laddove sussista la disponibilità del posto in organico.
  4. Il dipendente trasferito per passaggio diretto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, da una Amministrazione ad un’altra tra quelle previste dall’art. 1, comma 2 del d.lgs. citato, dovrà indicarlo nella domanda di interpello. L’anzianità di servizio prestata nell’amministrazione cedente nel corrispondente profilo professionale rivestito al momento del passaggio e nell’area corrispondente sarà calcolata a punteggio intero, come previsto dall’art. 8, comma 1 del presente accordo. Al di fuori del caso precedente, il servizio prestato presso altre amministrazioni sarà calcolato ai sensi dell’art. 8, comma 2.
  5. I titoli, da indicare nella domanda, possono essere prodotti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.P.R 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni, ovvero documentati, anche in copia, con l’espressa dichiarazione “trattasi di copia conforme all’originale in proprio possesso”, debitamente sottoscritta. La documentazione da allegare alla domanda dovrà essere trasmessa con le modalità di cui al successivo articolo 12.
  6. A parità di punteggio, la precedenza sarà determinata dall’anzianità di servizio nell’amministrazione. In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato con maggiore età anagrafica.
  7. Il Direttore Generale del personale e delle risorse, con apposito provvedimento, entro tre mesi dal termine della presentazione delle domande, approva la graduatoria definitiva di ogni singola procedura .
  8. Il Direttore Generale del personale e delle risorse, comunica tempestivamente la graduatoria approvata al personale interessa­to presso gli istituti e servizi dipendenti ed alle OO.SS. rappresentative. Detta graduatoria è, inoltre, pubblicata nella sezione intranet del sito istituzionale del Ministero della Giustizia; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
  9. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità i partecipanti, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima. L’accesso alla documentazione relativa alla procedura, previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive integrazioni e modificazioni è differito fino all’approvazione della graduatoria finale di cui al comma 7 del presente articolo, secondo le disposizioni vigenti in materia.
  10. La graduatoria di ogni singolo profilo professionale rimane vigente fino all’approvazione della graduatoria dell’interpello successivo.

Articolo 5
Reclamo

  1. Avverso la graduatoria è ammessa la facoltà di proporre reclamo al gruppo di lavoro di seconda istanza, nominato con gli stessi criteri di cui all’art. 4, comma 1.
  2. Il reclamo dovrà essere proposto entro i dieci giorni solari, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria di cui all’art. 4, comma 8, con comunicazione da far pervenire all’indirizzo pec della Direzione Generale del personale e delle risorse entro il termine ultimo indicato. Le modalità e le procedure del reclamo saranno disciplinate, in ogni caso, dal bando di interpello.
  3. Dell’esito negativo del reclamo viene data in ogni caso comunicazione motivata all’interessato.

Articolo 6
Revoca della proposta di trasferimento

  1. La proposta di trasferimento, formulata dal competente Ufficio sulla base della graduatoria predisposta dall'apposito gruppo di lavoro, è comunicata all'interessato con le modalità di cui all’art. 4, comma 8.
  2. Nel termine di cinque giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria, l'interessato ha facoltà di far pervenire la dichiarazione di revoca della proposta di

Articolo 7
Esecuzione dei trasferimenti

  1. I trasferimenti a domanda hanno luogo, di norma e fatte salve speciali ragioni d'urgenza, entro il trimestre successivo a quello in cui viene data la comunicazione di cui all'articolo 4.
  2. Nel caso in cui il personale utilmente collocato in graduatoria ai fini del trasferimento risulti in servizio in una sede in cui le unità appartenenti al medesimo profilo professionale siano comples­sivamente inferiori al 50% della dotazione organica di sede, il movimento può essere differito per una sola volta di un ulteriore trimestre, onde dar modo all'Amministrazione di promuovere un eventuale interpello stra­ordinario.
  3. Dell’eventuale differimento di cui al comma 2, viene data informazione alle organizzazioni sindacali.

Titolo II
Titoli di preferenza per i trasferimenti a domanda

Articolo 8
Anzianità di servizio e di sede

  1. Per ogni anno di servizio prestato nel Ministero della Giustizia anche in posizione non di ruolo, punti 1.00.
  2. Per ogni anno di servizio prestato presso altra Amministrazione del Comparto funzioni centrali o ogni altra pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, diversa da quella della giustizia, punti 0,20
  3. Per ogni anno di servizio prestato nelle sedi particolarmente disagiate, quali Gorgona (sede staccata della CC di Livorno), Mamone, Favignana, Porto Azzurro Is Arenas e Tolmezzo, punti 4.00.
  4. Per ogni anno di servizio prestato nelle sedi disagiate di Volterra e S. Gimignano punti 3,00.
  5. Per ogni anno di servizio prestato presso gli istituti di Venezia punti 2,00
  6. Per ogni anno di servizio prestato presso le sedi ubicate nei Provveditorati Regio­nali del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; Lombardia, Emilia Romagna e Marche, Toscana e Umbria, nonché presso il Provveditorato Regionale della Sardegna, punti 0.20.
  7. Per ogni anno di servizio prestato presso la sede di distacco qualora la domanda di trasferimento sia proposta con riferimento a tale sede, punti 1,50.
  8. Per ogni anno di servizio prestato presso la sede di distacco giornaliero superiore ad un giorno a settimana, qualora la domanda di trasferimento sia proposta con riferimento a tale sede,punti 0.20.
  9. Nei casi di cui ai precedenti commi 7 e 8 ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, il distacco non deve essere cessato prima dell’ultimo triennio in relazione al termine di scadenza per la presentazione delle domande di interpello.
  10. In assenza di posti disponibili nella sede di servizio di aspirazione per la qualifica posseduta, il punteggio aggiuntivo di cui ai commi 6 e 7, può essere attribuito per altro ufficio ubicato nella medesima città, o in altra sede anche di altra Regione, non distante più di 120 chilometri da quella di distacco, per la quale sia stata presentata la domanda.
  11. L’anzianità di servizio è calcolata dal giorno in cui il dipendente ha preso effettivo possesso nella sede di servizio e non ricomprende i periodi trascorsi in aspettativa non retribuita o in sospensione dal servizio per motivi cautelari e/o disciplinari.
  12. Il personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie transitato nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria conserva l’anzianità di servizio posseduta ai sensi dell’art. 27 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
  13. Ai fini del computo dell’anzianità di servizio e di sede, le frazioni di anno vanno considerate per intero se uguali o superiori ai sei mesi.

Articolo 9
Condizioni di famiglia

  1. Per il ricongiungimento familiare sono attribuiti i punteggi di seguito riportati:

1.1 per il ricongiungimento al coniuge, non divorziato né giudizialmente o consensualmente separato, o al convivente di fatto[1], o alla parte dell’unione civile[2] purché residenti nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 120 km dalla sede richiesta, punti 2.00

1.2 per il ricongiungimento ad ogni figlio, anche adottivo, minore di anni tre, purché residen­te nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 120 km dalla sede richiesta, punti 3,00

1.3 per il ricongiungimento ad ogni figlio, anche adottivo, minore di età superiore ai tre anni, purché residen­te nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 120 km dalla sede richiesta, punti 2,50

1.4 per il ricongiungimento ad ogni figlio, anche adottivo, maggiorenne e a carico, purché residen­te nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 120 km dalla sede richiesta, punti 2.00

1.5 per il ricongiungimento ad ogni figlio, anche adottivo, maggiorenne se inabile a proficuo lavoro, purché residen­te nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 120 km dalla sede richiesta, punti 2.00

1.6 In caso di famiglia monogenitoriale, per ricongiungimento ad un figlio, anche adottivo, purchè residente nella provincia di trasferimento richiesta, ovvero in altra provincia distante non più di 120 km dalla sede richiesta, punti 4,00

1.7 in caso di separazione o divorzio, per il trasferimento nel luogo ove risiede il fi­glio, anche adottivo, affidato ad altro coniuge, purché non distante più di 120 km dalla sede di trasferimento richiesta, punti 3,00

1.8 per la necessità di assistere un familiare legittimato con handicap definito ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n.104, purché residen­te nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 120 km dalla sede richiesta, punti 2.00 per ogni familiare che si trovi in dette condizioni;

1.9 per la necessità di assistere un familiare legittimato con handicap con connotazione di gravità definito ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n.104, purché residen­te nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 120 km dalla sede richiesta, punti 4.00 per ogni familiare che si trovi in dette condizioni;

1.10 per la necessità di assistere un familiare legittimato diretto invalido civile, con invalidità pari al 100%, anche senza indennità di accompagnamento, purché residen­te nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 120 km dalla sede richiesta, punti 6,00 per ogni familiare che si trovi in dette condizioni;

1.11 per la necessità di assistere un familiare legittimato, convivente, con invalidità civile superiore al 66% purché residen­te nella provincia di trasferimento richiesta ovvero in altra località fuori provincia distante non più di 120 km dalla sede richiesta, punti 1,00 per ogni familiare che si trovi in dette condizioni.

1.12 I punteggi di cui ai punti 1.8; 1.9; 1.10 e 1.11. sono cumulabili, se riferiti a persone differenti.

  1. Qualora la sede richiesta realizzi soltanto un avvicinamento i relativi punteggi sono ridotti della metà.
  2. Si considera, infatti, ricongiungimento il trasferimento nella provincia ove si trova la sede richiesta quando coincidente con il luogo di residenza del coniuge o degli altri congiunti o, comunque, se non coincidente nella sede non distante da questo più di 120 km (0 < Km > 120). Si considera mero avvicinamento il trasferimento nella sede richiesta distante dal luogo di residenza del coniuge o degli altri congiunti in misura superiore ai 120 Km e fino ad un massimo di 200 Km.
  3. Per la determinazione della distanza più breve tra sede richiesta e luogo di residenza ci si avvale dell’indicazione stradale verificata utilizzando il programma informatico www.aci.it “Distanze chilometriche”.
  4. Per familiare legittimato si intendono i genitori, i fratelli, il coniuge, il convivente di fatto, la parte dell’unione civile, i figli, il parente o l’affine di secondo grado, i parenti ed affini di terzo grado. I parenti ed affini di terzo grado solo ad una delle seguenti condizioni:
    1. Quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti;
    2. Quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.

Articolo 10
Condizioni di salute

  1. Nel caso in cui le condizioni ambientali presenti nella sede ove il dipendente presta servizio sono fattore di serio e comprovato aggravamento delle infermità del dipen­dente, del coniuge del convivente di fatto, della parte dell’unione civile o dei figli, anche adottivi, punti 1.00
  2. Nei casi in cui in presenza di gravi alterazioni delle condizioni di salute del dipen­dente, del coniuge del convivente di fatto, della parte dell’unione civile o dei figli, anche adottivi, per le quali viene riconosciuta l'incompatibilità della permanenza nell'attuale sede di servizio con la patologia riscontrata e manchino strutture che offrano adeguate possibilità di cura che invece risultano presenti presso la sede richiesta, punti 2.00
    Qualora le gravi alterazioni delle condizioni di salute siano riferite al dipen­dente, sono attribuiti gli ulteriori punteggi a) e b) sotto riportati, che non sono cumulabili tra di loro:
    1. il dipendente risulta beneficiario della legge 104/199, punti 4.5
    2. al dipendente è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 75%, punti 3.5
  3. Per l'attribuzione del predetto punteggio l'interessato deve produrre idonee certificazioni sanita­rie, rilasciate dai competenti presidi sanitari pubblici (ASL o Ospedali) in originale o copia confor­me, dalle quali risulti chiaramente la patologia sofferta e lo stato della stessa al momento dell'istanza e l'impossibilità di poter effettuare le cure necessarie nella sede di servizio. Detta documentazione dovrà essere trasmessa con le modalità di cui al successivo articolo 12.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle ipotesi di affidamento previste dalle norme vigenti.

Articolo 11
Necessità di studio

  1. Per la necessità dei dipendente, del coniuge del convivente di fatto, della parte dell’unione civile o dei figli, anche adottivi, conviventi ed a carico di frequentare corsi di studio, punti 2.00
  2. Assumono rilievo esclusivamente i corsi di durata pluriennale frequentati dal dipendente, dai coniugi o dai figli, anche adottivi, per i quali sia stata presentata dagli stessi regolare domanda di immatricolazione, finalizzati:
    • al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado;
    • al conseguimento di un diploma di laurea, di diploma universitario o di specializzazione post-lauream;
  3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario dimostrare:
    • l'immatricolazione, partecipazione ai corsi nonché gli esami sostenuti, anche con esito negativo, presso una università o una scuola di specializzazione universitaria situata nella medesima provincia ovvero di un corso di istruzione presso un istituto situato nella stessa provincia in cui è ubicata la sede di servizio richiesta con la domanda di trasferi­mento ovvero in altra provincia distante non più di 120 Km;
    • limitatamente alle ipotesi di immatricolazione ad un corso di laurea e di specializzazione postlauream nonché di frequenza di un corso di istruzione secondaria di secondo gra­do, la mancanza nella regione del corrispondente corso di studi universitario ovvero di corrispondenti istituti di istruzione nella regione ove il dipendente presta servizio;
    • di essere in regola con i piani di studio oppure, per gli studenti fuori corso, di aver supe­rato almeno i due quinti degli esami previsti per l'intero corso di laurea e almeno due esami nell'anno precedente a quello di pubblicazione della vacanza del posto, risultanti da certificato rilasciato dalla competente università.
  4. La relativa documentazione dovrà essere trasmessa con le modalità di cui al successivo articolo 12.

Articolo 12
Documentazione da allegare alla domanda

  1. I periodi di servizio valutabili devono essere indicati nell’apposito FORM on line ovvero documentati con dichiarazione sottoscritta dallo stesso interessato, sotto la sua responsabilità, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni.
  2. Le condizioni familiari del dipendente debbono essere documentate con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dallo stesso in­teressato, sotto la sua responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del P.R 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dalla dichiarazione che il di­pendente abbia o non abbia in corso un procedimento di separazione personale, di scioglimento del matrimonio, ovvero che sia intervenuta la relativa sentenza e la stessa non risulti nella certificazio­ne del comune, o di cessazione della convivenza di fatto o di scioglimento dell’unione civile.
  3. La posizione di familiare "a carico", laddove richiesto, è dimostrata con dichiarazione sotto­scritta dall'interessato, sotto la sua responsabilità ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero con la produzione dell'ultimo prospetto paga, anche in copia, dal quale risulti la relativa detrazione d'imposta.
  4. Lo stato di disabilità deve essere comprovato da certificazione rilasciata dalla competente commissione prevista dall’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero da certificazione temporaneamente so­stitutiva, ai sensi dell'articolo 2, commi 2-3-e 3 bis, D.L. 27 agosto 1993, n.324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata presso l'azienda sanitaria locale da cui è assistito l'interessato. In ogni caso, prima di dar luogo al trasfe­rimento, deve essere prodotta la certificazione anche in copia conforme di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n.104.
  5. Le alterazioni dello stato di salute devono essere documentate mediante certificazioni mediche rilascia­te da strutture del SSN.
  6. Per dimostrare l’indennità di accompagnamento così come percepita dal familiare legittimato disabile è necessario produrre la copia del documento attestante il riconoscimento del beneficio economico.
  7. Le necessità di studio dovranno essere documentate mediante dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  8. L'assenza di sede universitaria o di istituto di istruzione nella provincia ove presta servizio il dipendente deve risultare da dichiarazione dell'interessato, sotto la sua responsabilità ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  9. Ai fini della convivenza dovrà essere prodotto anche un certificato di residenza storico - ana­grafico, dal quale risultino le persone conviventi nel nucleo familiare del di­pendente. La certificazione può essere sostituita anche da una di­chiarazione di identico contenuto sottoscritta dal dipendente interessato, sotto la sua responsabilità ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  10. La documentazione allegata deve intendersi ostensibile ai terzi controinteressati, nel rispetto della normativa sulla privacy, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso da parte di questi ultimi.
  11. Tutta la documentazione che va allegata alla domanda di trasferimento attraverso l’apposita procedura telematica, dovrà pervenire con utilizzo di dichiarazioni sostitutive per l'attestazione di stati, fatti e qualità personali secondo le modalità degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ad esclusione della documentazione sanitaria.
  12. I certificati medici e la documentazione sanitaria non possono essere sostituiti da altro docu­mento ma tuttavia possono essere prodotti in copia, secondo le indicazioni dell’art. 4, comma 5, del presente accordo.
  13. Nel caso di dichiarazioni mendaci si applica quanto previsto dall’'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  14. L'Amministrazione procede ad idonei controlli, anche a campione, e comunque in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previ­ste nel capo V, artt. 71-72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dall'attività di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio del trasferimento, quando questo sia stato conseguito sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Titolo III
Mobilità per la sede centrale del Dipartimento e per le sedi Provveditoriali

Articolo 13
Condizioni

  1. La mobilità presso la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e per le sedi Provveditoriali è ef­fettuata sulla base dei criteri generali, in relazione alle esigenze dell’Amministrazione.

Titolo IV
Applicazioni temporanee

Articolo 14
Applicazione temporanea in ambito nazionale/regionale per esigenze del personale

1. Per gravi motivi di carattere personale e familiari, adeguatamente documentati, il personale dipendente potrà essere temporaneamente assegnato presso una sede ri­chiesta, per un periodo fino a sei mesi rinnovabile una sola volta per ulteriori sei mesi secondo un principio di flessibilità e turnazione, salvo ipotesi eccezionali adeguatamente motivate.

2. Qualora la richiesta del dipendente, interessi sedi rientranti nel medesimo distretto territoriale di competenza, provvederà all’assegnazione temporanea il Provveditore Regionale. La relativa assegnazione dovrà essere annotata sui sistemi informatici.

3. Nel caso in cui l’applicazione richiesta dal dipendente interessi il passaggio ad una sede di diverso distretto provveditoriale, il relativo provvedimento sarà adottato dall’Amministrazione centrale.

In caso di più istanze di assegnazione temporanea in relazione alla medesima sede, la priorità viene valutata secondo l’ordine sotto specificato:

4.1 dipendente disabile in situazione di gravità con precedenza assoluta:

  1. non vedenti;
  2. personale emodializzato (art. 61 L. 270/82);
  3. personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 21 della L. 104/92, salvo richiesta di trasferimento secondo i termini di legge;
  4. personale che deve sottoporsi a chemioterapia o altre terapie salvavita.

4.2 famiglia nucleare:

  1. figlio disabile in situazione di gravità;
  2. coniuge/convivente/parte di unione civile disabile in situazione di gravità.

4.3 ricongiungimento familiare ex art. 42 bis, d.lgs. 151/2001;

4.4 discendenti sino al secondo grado e ascendenti di primo grado:

  1. genero/nuora disabile in situazione di gravità;
  2. nipote in linea retta disabile in situazione di gravità;
  3. genitore/suocero disabile in situazione di gravità.

4.5 collaterali di secondo grado e ascendenti di secondo grado

  1. fratello/sorella/cognato/cognata disabile in situazione di gravità;
  2. nonno disabile in situazione di gravità.

4.6 collaterali di terzo grado (entro i limiti di legge)

  1. nipote in linea collaterale disabile in situazione di gravità;
  2. zio disabile in situazione di gravità;
  3. bisnonno disabile in situazione di gravità.

5. A parità di condizione, si terrà conto del criterio cronologico di presentazione della richiesta.

Articolo 15
Applicazione temporanea Provveditoriale per esigenze dell’Amministrazione

  1. Per le esigenze di uffici, istituti e servizi aventi sede nella circoscrizione regionale di ciascun Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al fine di assicurarne la funzionalità, il Provveditore Regionale, d'intesa con le OO.SS. regionali, determina gli uffici, istituti o servizi nei quali ap­plicare unità di personale, definendo altresì i criteri, le procedure e la durata dei distacchi provvi­sori che, in ogni modo, non dovranno superare il termine di mesi quattro, rinnovabile una sola volta per ulteriori quattro mesi secondo un principio di flessibilità e turnazione, salvo ipotesi eccezionali adeguatamente motivate.
  2. Nell'ambito della struttura stabilita secondo quanto prevede il comma 1 del presente articolo, il personale è individuato mediante apposito interpello, che va comunicato alle OO.SS. regionali.
  3. In assenza di adesione alle procedure d’interpello secondo i commi precedenti e per comprovate esigenze di funzionalità degli uffici/servizi dipendenti, si potrà ricorrere all’applicazione temporanea, in ambito provveditoriale, del personale con minore anzianità di servizio nel profilo professionale richiesto, con rimborso delle spese sostenute, per un periodo di mesi tre, rinnovabile una sola volta, salvo ipotesi eccezionali adeguatamente motivate. I tempi di viaggio anche con mezzi pubblici ovvero con mezzo proprio, previa debita autorizzazione all’utilizzo di quest’ultimo, sono ricompresi nell’orario di servizio. Il personale sarà individuato preferibilmente dalle sedi limitrofe, fatta salva la sussistenza di gravi e documentate condizioni di salute e/o familiari ostative all’allontanamento,
  4. Per le esigenze che non possono essere soddisfatte con le risorse del provveditorato, provvederà il DAP, nel rispetto dei criteri e modalità di cui ai commi precedenti, nonché, tenendo conto della contiguità geografica.

Articolo 16
Scambio compensativo d’ Ufficio

  1. È consentito lo scambio di Ufficio a titolo definitivo, nel rispetto della normativa vigente, tra dipendenti appartenenti al medesimo profilo professionale, in servizio presso sedi diverse, purché non vi siano posizioni di esubero nelle sedi richieste. Lo scambio è ammesso avuto riguardo alla funzionalità degli Uffici, previo parere, obbligatorio ma non vincolante, dei Provveditorati interessati.
  2. La domanda di scambio è depositata dagli interessati presso gli uffici di rispettiva appartenenza per la trasmissione presso il competente Ufficio della Direzione Generale del personale e delle risorse.
  3. Il personale richiedente, entro tre giorni dalla comunicazione del provvedimento di scambio, dichiara espressamente di rinunciare alle eventuali procedure di trasferimento per le quali ha presentato domanda. La mancata rinuncia comporta la revoca del provvedimento di scambio per tutti i destinatari del provvedimento medesimo.
  4. Non sono prese in considerazione le richieste di scambio presentate dal dipendente nei diciotto mesi precedenti alla data di collocamento a riposo per limiti di età ovvero alla possibilità di quiescenza anticipata o agevolata ai sensi della normativa vigente.
  5. In casi eccezionali, quando dall’immediata esecuzione dello scambio possano conseguire gravi e inevitabili conseguenze sulla funzionalità degli uffici interessati, l’Amministrazione può sospendere l’efficacia del provvedimento di trasferimento per un periodo non superiore a sei mesi.
  6. Qualora uno dei beneficiari dello scambio, prima della scadenza di un anno dalla presa di possesso, cessi dal rapporto di lavoro o transiti nei ruoli di altra Amministrazione, il trasferimento dell’altro beneficiario dello scambio potrà essere revocato dall’Amministrazione, con rientro nella sede di provenienza.
  7. Lo scambio di ufficio è altresì ammesso per richieste formulate da più di due dipendenti.
  8. E’ possibile l’applicazione temporanea mediante scambio compensativo, anche tra profili professionali diversi, purché non vi siano situazioni di esubero nelle sedi richieste; per lo scambio fra diversi profili professionali è richiesto il parere, obbligatorio ma non vincolante, dei Provveditorati interessati con riguardo alla funzionalità degli Uffici medesimi e non si applica alcun limite di permanenza.
  9. Per i casi di trasferimento di cui al comma 1 vige l’obbligo di permanenza nella sede per un anno secondo le previsioni richiamate dall’art. 3, comma 2, del presente accordo.

Titolo V
Assestamento del personale

Articolo 17
Regole generali

  1. Prima di assumere i vincitori dei pubblici concorsi, l'Amministrazione procede alla mobilità del personale in servizio, assicurando in ogni caso la funzionalità delle sedi interessate.
  2. L'assestamento del personale avviene a seguito di interpello straordinario emanato dalla competente Direzione generale del personale e delle risorse.
  3. All'interpello straordinario si applicano i criteri previsti per i trasferimenti a domanda di cui all’art. 3 e ss. del presente accordo.
  4. Nel caso di interpello straordinario non opera il vincolo annuale di permanenza nella sede per il personale trasferito a domanda.
  5. I trasferimenti sono effettuati entro tre mesi dall'effettivo insediamento nella sede del nuovo per­sonale, fatte salve motivate esigenze personali e di servizio, in conformità a quanto stabilito all’art. 7 del presente accordo.

Articolo 18
Monitoraggio ed eventuale revisione dell’Accordo

  1. L’Amministrazione e ciascuna delle Organizzazioni firmatarie hanno la facoltà di richiedere una nuova sessione di incontri tra la parte datoriale e la parte sindacale, decorsi almeno dodici mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, al fine di verificarne la persistente adeguatezza e valutare se del caso l’opportunità di eventuali modifiche. Verrà indicata una casella di posta elettronica dedicata ove convergere eventuali segnalazioni sull’applicazione distorta del presente accordo.

Articolo 19
Disposizione transitoria sulla stabilizzazione del personale

  1. Al fine di procedere alla corretta armonizzazione del personale nelle sedi di servizio dell’amministrazione, anche in previsione delle future assunzioni dei vincitori dei concorsi pubblici di recente emanazione, si procederà alla stabilizzazione del personale in posizione di assegnazione temporanea in una sede diversa da quella di appartenenza, con i requisiti ed i criteri di seguito indicati:
    1. trovarsi in posizione di assegnazione temporanea continuativa da almeno tre anni, senza soluzione di continuità, alla data di sottoscrizione del presente accordo. Detto requisito temporale è da ritenersi valido anche se l’assegnazione temporanea ha riguardato sedi diverse. In tal caso la stabilizzazione spetterà per l’ultima sede di assegnazione temporanea;
    2. il requisito temporale di cui al punto precedente (tre anni) non deve essere stato interrotto per un periodo superiore a tre mesi;
    3. disponibilità del posto nella dotazione organica nella sede oggetto di stabilizzazione;
    4. acquisizione della disponibilità alla stabilizzazione nell’ufficio ove è attualmente distaccato, senza oneri per l’amministrazione, da parte di ciascun dipendente. Nel caso di mancata accettazione alla stabilizzazione da parte del dipendente, lo stesso sarà invitato a far rientro nella sede di appartenenza;
    5. nell’ipotesi in cui non sussista la disponibilità del posto nella dotazione organica nella sede di assegnazione temporanea, il personale può essere assegnato, a domanda, alla sede più vicina e/o conveniente che presenti scoperture organiche nella rispettiva area geografica;
    6. nel caso in cui in una sede risultino più aspiranti rispetto al numero dei posti disponibili, l’assegnazione definitiva sarà disposta in base ad una graduatoria redatta ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 del presente accordo. Per il personale non utilmente classificato nella eventuale graduatoria si applicano le condizioni di cui al punto precedente.

Articolo 20
Disposizione conclusiva

  1. Il presente accordo sostituisce integralmente quello stipulato il 22 ottobre 2009 e seguenti in materia di criteri di mobilità in­terna.

LE PARTI

Il Direttore generale
Massimo Parisi

CISL FP
FP CGIL
UIL PA
CONFSAL UNSA
FLP
USB PI
CONFINTESA

Roma, 10 dicembre 2020

 

[1] Legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

[2] Legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.