Circolare 16 gennaio 2018 - Nota di aggiornamento alla Circolare prot. n° 147874.U del 4 agosto 2017, concernente l'analisi della normativa sul recupero dei crediti per pene pecuniarie, con indicazioni operative agli Uffici giudiziari

16 gennaio 2018

 
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Il Capo Dipartimento

Ai Signori:

Presidenti di Corte d'appello 

Procuratori generali della Repubblica

Presidenti dei Tribunali per i minorenni 

Procuratori della Repubblica per i minorenni

Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza

Presidenti dei Tribunali ordinari

Procuratori della Repubblica presso i Tribunali ordinari

Dirigenti amministrativi presso i predetti Uffici

Loro sedi

Oggetto: Nota di aggiornamento alla Circolare [prot. n° 147874.U .] del 4 agosto 2017, concernente l'analisi della normativa sul recupero dei crediti per pene pecuniarie, con "indicazioni operative" agli Uffici giudiziari.


Si premette che la presente nota costituisce un aggiornamento della Circolare in oggetto indicata, in conseguenza delle modifiche normative introdotte dalla recente legge di bilancio per il 2018.
Come forse si ricorderà, nel § 2.4 della Circolare in parola era stato rappresentato
che - nel sistema di recupero dei crediti per pene pecuniarie - si rilevava la mancanza di una norma di raccordo fra la disciplina della riscossione a mezzo ruolo e la disciplina codicistica delle pene pecuniarie, idonea a consentire una tempestiva attivazione del procedimento di conversione della pena.
La recente legge di bilancio per il 2018 ha oggi colmato tale aporia, in quanto ha opportunamente introdotto nel T.U. spese di giustizia [DPR 30 maggio 2002, n. 115], attraverso il comma 473 dell'art.1, la seguente nuova norma:

Art. 238-bis (L) - Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate

  1. Entro la fine  di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all’ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento  del servizio e all'andamento delle riscossioni delle pene pecuniarie  effettuate nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.
  2. L'ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell’agente della riscossione, relativa all'infruttuoso  esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
  3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l’ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da  parte  dell’agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell’impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.
  4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che sono rilevanti ai fini dell’accertamento dell'impossibilità di esazione.
  5. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al  magistrato di sorveglianza competente.
  6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l’effettiva insolvibilità del debitore, può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che lo stesso possieda altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
  7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, l'agente della riscossione riavvia le attività di competenza sullo stesso articolo di ruolo.
  8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l’ufficio ne dà comunicazione all’agente della riscossione anche ai fini del discarico  per l'articolo di ruolo relativo.
  9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già provveduto all’iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime.

Appare chiara, pertanto, alla luce del sopra riportato art. 238-bis, la necessità di aggiornare ed integrare le "indicazioni operative" contenute nella Circolare del 4 agosto 2017 nella  seguente  parte:

  • dalla data dell'1 gennaio 2018, gli Uffici provvederanno a verificare le partite di credito relative a pene pecuniarie, il cui ruolo sia stato consegnato all'Agente della riscossione nel gennaio 2016;
  • dalla data dell'l febbraio 2018, gli Uffici provvederanno a verificare le partite di credito relative a pene pecuniarie, il cui ruolo sia stato consegnato nel febbraio 2016;
  • e così via, per ogni mese successivo.

Contemporaneamente - stante l'obbligo previsto per legge di trasmettere al Pubblico Ministero tutte le partite di credito relative a pene pecuniarie il cui ruolo sia stato preso in carico dall'Agente della riscossione da ventiquattro mesi - gli Uffici provvederanno, entro il 30 aprile 2018, alla ricognizione delle pene pecuniarie il cui termine di estinzione maturerà dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019.
A tal proposito, poi, si coglie l'occasione per ricordare che sul SIAMM [v. sottostante schema di "maschera di ricerca” è già attiva una funzionalità capace di individuare le partite "a rischio estinzione", evidenziando le stesse nell'arco temporale che sarà indicato - di volta in volta - dallo  stesso  operatore:

SIAMM - maschera di ricerca

Successivamente all'individuazione sopra richiamata, gli Uffici provvederanno alla trasmissione di dette partite di credito al Pubblico ministero per le valutazioni di sua competenza.

Ad ogni buon conto, comunque, si ribadisce che, nel momento in cui il Pubblico ministero trasmette gli atti al Magistrato di sorveglianza competente, la segreteria di esso PM ne dovrà dare comunicazione anche ad EQUITALIA Giustizia ed all'Agente della riscossione.

Del pari, la stessa segreteria del PM darà comunicazione all'Ufficio giudiziario, per gli adempimenti di competenza, del provvedimento del Magistrato di sorveglianza.

Entro il 30 ottobre 2018, gli Uffici dovranno trasmettere al Pubblico ministero tutte le altre partite di credito relative a pene pecuniarie per cui sia decorso il termine di ventiquattro mesi, richiamato dalla citata disposizione di legge.

Resta fermo, infine, che, nell'eventualità di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 238-bis, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002, l'Ufficio provvederà parimenti alla trasmissione degli atti al Pubblico ministero.

Nel ringraziare per l'attenzione, si porgono cordiali saluti.

Roma, 16 gennaio 2018

Il Capo del Dipartimento
Gioacchino Natoli