Circolare 31 maggio 2018 - Nota di aggiornamento alla circolare 4 agosto 2017 su analisi della normativa sul recupero dei crediti per pene pecuniarie - Indicazioni operative agli Uffici giudiziari

31 maggio 2018

 
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Il Capo Dipartimento reggente


Ai Signori

Presidenti di Corte d'appello Procuratori generali della Repubblica
Presidenti dei Tribunali per i minorenni
Procuratori della Repubblica per i minorenni Presidenti dei Tribunali di sorveglianza Presidenti dei Tribunali
Procuratori della Repubblica presso i Tribunali

Dirigenti amministrativi presso i predetti Uffici

LORO SEDI


OGGETTO: Ulteriore nota di aggiornamento alla Circolare [prot. n° 147874.U] del 4 agosto 2017, concernente l'analisi della normativa sul recupero dei crediti per pene pecuniarie, con "indicazioni operative" agli Uffici giudiziari, nonchè alla precedente nota di aggiornamento [prot. n° 9958.U] del 16 gennaio 2018.


1. Premessa

Facendo seguito alla circolare del 4 agosto 2017 e alla nota del 16 gennaio 2018 richiamate in oggetto, con la presente si intendono fornire agli uffici ulteriori aggiornamenti e chiarimenti sugli aspetti operativi derivanti dalle modifiche normative introdotte in materia di conversione delle pene pecuniarie.
Come noto, è in corso un procedimento di complessiva revisione e reingegnerizzazione  della procedura  di riscossione  delle  spese di giustizia  che ha portato, da un canto, a consistenti interventi migliorativi  del sistema informativo  SIAMM e, d’altro lato alla complessiva rilettura del sistema normativo  che presiede alla riscossione delle pene pecuniarie, con particolare riferimento al momento di attivazione della procedura di conversione delle stesse.

In particolare, nella circolare del 4 agosto 2017, al paragrafo 2.4 era stato rappresentato che, nel sistema di recupero dei crediti di giustizia per pene pecuniarie, si rilevava la mancanza di una norma di raccordo fra la disciplina della riscossione a mezzo ruolo e la disciplina codicistica delle pene pecuniarie, idonea a consentire una tempestiva attivazione del procedimento di conversione della pena. Partendo da tale presupposto, nella citata circolare si formulavano, in attesa di un intervento legislativo che colmasse la lacuna, una serie di indicazioni operative funzionali alla tempestiva attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie.

Come già rilevato nella precedente nota di aggiornamento del 16 gennaio 2018, la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio per l'anno 2018), ha colmato la lacuna predetta introducendo, con l'articolo 1, comma 473, nel D.P.R. n. 115 del 2002 concernente il Testo unico delle spese di giustizia (d'ora in poi nella presente nota denominato Testo unico) l'articolo 238 bis che ha il seguente contenuto:

«Art. 238-bis (L) (Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate). -

  1. Entro la fine di ogni mese l’agente della riscossione trasmette all’Ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni delle pene pecuniarie effettuate nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.
  2. L'ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
  3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l’ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità  di esazione della pena pecuniaria  o di una rata di essa.
  4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che siano rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione.
  5. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al  magistrato  di sorveglianza  competente.
  6. II magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l’effettiva insolvibilità del debitore, può disporre le opportune indagini nei luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che lo stesso possieda altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
  7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, l'agente della riscossione riavvia le attività  di competenza sullo  stesso articolo di ruolo.
  8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne dà comunicazione all’agente della riscossione, anche ai fini  del discarico per l'articolo di ruolo relativo.
  9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le   quali  si è già  provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime».

Prendendo atto dell'effettuato intervento legislativo, con la citata nota del 16 gennaio 2018 sono state, quindi, aggiornate ed integrate le indicazioni operative di cui alla Circolare del 4 agosto 2017 prevedendo che:

  1. dal 1° gennaio 2018 gli Uffici provvedano a verificare le partite di credito relative a pene pecuniarie, il  cui ruolo sia stato consegnato all'Agente della riscossione nel gennaio 2016, dal 1° febbraio 2018 quelle il cui ruolo sia stato consegnato nel febbraio 2016, e cosi via per ogni mese successivo;
  2. entro il 30 aprile 2018 gli Uffici giudiziari provvedano alla ricognizione delle pene pecuniarie il cui termine di estinzione maturi nell'arco temporale dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019  (a tal riguardo la predetta  nota di aggiornamento  rammenta  che sul SIAMM  è già  attiva  una  funzionalità  capace  di individuare  le  partite  che  si estinguono nell'arco temporale indicato dall'operatore);
  3. effettuata la ricognizione di cui al punto  precedente, gli Uffici provvedano alla trasmissione al Pubblico Ministero delle individuate partite di credito per le valutazioni di sua competenza sull'attivazione della procedura di conversione della pena pecuniaria;
  4. entro il 30 ottobre 2018 gli Uffici giudiziari trasmettano al Pubblico Ministero tutte le altre partite di credito relative a pene pecuniarie per cui sia già decorso il termine di ventiquattro mesi previsto dall'articolo 238 bis del Testo unico spese di giustizia.

Sono state da più parti segnalate, tuttavia, specialmente dagli Uffici giudiziari di grandi  dimensioni,  criticità  connesse  all'elevato  numero  di partite  di credito per  cui è maturato il termine di ventiquattro mesi, che dovrebbero quindi essere trasmesse al Pubblico Ministero, con il concreto rischio di riversare improvvisamente su tale ultimo Ufficio, prima, e sul Giudice di Sorveglianza, poi, un numero di procedimenti di difficile gestione.

Alla luce di tali problematiche appare necessario procedere alla formulazione di ulteriori indicazioni operative per fornire agli Uffici giudiziari un concreto  ausilio per un'ordinata gestione dell'attuale fase lavorativa, caratterizzata dalla  peculiarità dell'avvenuta riattivazione di un settore che, fino a poco tempo fa, era sostanzialmente immobile.

2. Indicazioni operative

La nota di aggiornamento del 16 gennaio 2018 si dà carico di rispondere a due esigenze rese attuali dalla disposizione di legge introdotta all'articolo 238 bis del Testo unico delle spese di giustizia:

  • provvedere  a lavorare mensilmente le partite di credito per pene pecuniarie per le quali scade, nel medesimo mese, il termine biennale dalla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione (d'ora in poi denominate partite correnti).
  • eliminare l'arretrato di tutte le partite di credito per pene pecuniarie  per le quali siano già decorsi i ventiquattro mesi dalla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione (d'ora in poi denominate partite arretrate);

La prima esigenza di evitare la creazione di ulteriore arretrato, attraverso la lavorazione delle partite correnti, deve continuare ad essere coltivata per evitare di aggravare la situazione sostituendo o cumulando nuovo arretrato a quello già esistente o in via di eliminazione.

Pertanto gli uffici giudiziari dovranno continuare a trasmettere a cadenza mensile all'ufficio del Pubblico Ministero le partite di credito relative a pene pecuniarie per le  quali, nel medesimo mese, scade  il termine di ventiquattro mesi previsto dall'articolo 238 bis del Testo unico spese di giustizia, qualora <<non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell’impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.>>.

Per la seconda esigenza dell'eliminazione delle partite arretrate si formulano, invece, le seguenti ulteriori indicazioni operative, suddivise a seconda che si tratti di pene pecuniarie con termine di estinzione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 (per cui gli uffici hanno effettuato la ricognizione entro il 30 aprile 2018), o con diverso termine di estinzione per le quali sia, però, decorso il termine di ventiquattro mesi previsto dall'articolo 238 bis del Testo unico spese di giustizia.

2.1  Pene pecuniarie il cui termine di estinzione scade dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019.

Essendo ormai decorso il termine del 30 aprile 2018, si deve presumere che gli uffici giudiziari abbiano effettuato la ricognizione prevista nella nota di aggiornamento del 16 gennaio 2018.

Quelli che seguono sono i criteri di priorità che dovranno essere applicati dagli uffici giudiziari per la trasmissione delle partite arretrate relative a pene pecuniarie con data di estinzione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019.

Per non aggravare eccessivamente il carico di lavoro, si provvederà a trasmettere le partite arretrate in numero non superiore a 100 al mese applicando i seguenti criteri di priorità:

  • in via prioritaria saranno trasmesse le partite di credito per pena pecuniaria di importo superiore ad € 2.500,00 che abbiano data di estinzione nel 2019. Qualora il numero di tali partite sia superiore a 100, si provvederà ad applicare il criterio prioritario della prossimità della data di estinzione nel 2019 (prima, quindi, le pene pecuniarie con data di estinzione gennaio 2019, successivamente febbraio 2019, e così via dicendo);
  • in successione saranno trasmesse le partite di credito per pena pecuniaria di importo inferiore o pari ad € 2.500,00 che abbiano data di estinzione nel 2019, applicando anche in questo caso il criterio prioritario della prossimità della data di estinzione nel 2019;
  • ancora in  ordine  successive  saranno  trasmesse  le  partite  di credito  il cui debitore risulti iscritto all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) e che abbiano data di estinzione nel 2019: anche in questa caso troverà applicazione il criterio prioritario della prossimità della data di estinzione nel 2019;
  • sempre in ordine  successivo  saranno  trasmesse  le partite  di credito  che presentino come esito della notifica "irreperibilità assoluta” e che abbiano data di estinzione nel 2019: anche in questa caso troverà applicazione il criterio prioritario  della prossimità  della  data  di estinzione  nel 2019.

Quale ultimo criterio in ordine di priorità, gli uffici provvederanno a trasmettere le partite di credito per pene pecuniarie con data di estinzione compresa tra la data di trasmissione della presente nota di aggiornamento ed il 31 dicembre 2018: si darà corso a tale adempimento solo quando il numero residuo delle partite di cui al precedente elenco sia pari o inferiore a 10. Infatti, tenuto conto dei tempi necessari alla determinazione del Pubblico Ministero e di quelli connessi alla trattazione del procedimento di conversione, la decisione in merito potrebbe verosimilmente intervenire prima dell'estinzione della pena solo in presenza di un numero estremamente esiguo di pene pecuniarie avviate a conversione; deve essere valorizzato, quindi, un criterio di economicità per evitare il compimento di attività giudiziaria inutile. In ogni caso, se alla data di esecuzione dell'adempimento risulti perfezionato il termine di estinzione della pena, si procederà ad avviare la partita di credito, secondo le norme di legge, per la dichiarazione di avvenuta estinzione della pena pecuniaria da parte del giudice dell'esecuzione.

Le partite di credito per le quali, invece, risulti già perfezionato il termine di estinzione della pena alla data di ricezione della presente nota di aggiornamento - se non trasmesse già al Pubblico Ministero - dovranno essere accantonate ed avviate successivamente, secondo le norme di legge, per la dichiarazione di avvenuta estinzione della pena da parte del giudice dell'esecuzione.

Si precisa, infine, che il numero massimo di 100 partite mensili riguarda solo quelle arretrate; a tale numero si aggiunge, quindi, quello delle partite correnti che dovranno essere trasmesse senza limite mensile.

2.2 Le altre pene pecuniarie per cui sia decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'Agente della riscossione.

Anche in questo caso vanno prese in considerazione, come  previsto  dalla disposizione di  legge, le sole pene pecuniarie per le quali sia decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'Agente della riscossione senza che sia pervenuta la comunicazione di infruttuoso esperimento dell’attività esecutiva, né risulti esperita alcuna attività esecutiva o gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.

Le pene pecuniarie di cui al presente paragrafo possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

  • quelle il cui termine  di estinzione  si è perfezionato  entro il 31 dicembre 2017;
  • quelle il cui termine di estinzione scade dal1° gennaio 2020.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene che le indicazioni operative di cui alla precedente nota di aggiornamento del 16 gennaio 2018 possano essere rivisitate nel seguente modo:

  1. a decorrere dal 1° gennaio 2019 gli uffici provvederanno a trasmettere al Pubblico Ministero le partite di credito per pene pecuniarie con termine di estinzione al gennaio 2020;
  2. a decorrere dal 1° febbraio 2019 gli uffici provvederanno a trasmettere al Pubblico Ministero le partite di credito per pene pecuniarie con termine di estinzione al febbraio 2020; e così via dicendo;
  3. le partite di credito per pene pecuniarie il cui termine di estinzione è già perfezionato al 31 dicembre 2017 saranno, invece, avviate secondo le norme di legge per la dichiarazione di estinzione della pena da parte del giudice dell'esecuzione.

3. Informazioni utili.

Al fine di proseguire nell'attività di supporto agli uffici giudiziari, si comunicano di seguito alcune informazioni che potranno risultare utili ai fini delle valutazioni richieste dalla legge.

3.1. Data di presa in carico del ruolo

L'articolo 238 bis, comma 3, del Testo unico prevede che <<l'ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.> >.

Ai fini dell'applicazione della disposizione appare indispensabile, quindi, che l'ufficio abbia contezza della data di  presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione.

Tale ultima data è presente nel SIAMM sotto la voce "data formazione ruolo". Pertanto, ai fini della decorrenza del termine  biennale,  l'ufficio  dovrà  tenere  in  considerazione  la data indicata  sotto tale ultima voce.

3.2. Esperimento di attività esecutiva

La  disposizione   in  precedenza   richiamata   prevede   che  l'ufficio  giudiziario  provveda ad investire il Pubblico  Ministero  se,  decorsi  ventiquattro  mesi  dalla  presa  in  carico  del ruolo da parte dell'Agente della riscossione, non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell’impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.

Per verificare l'esistenza di attività esecutiva l'ufficio giudiziario, alla scadenza del ventiquattresimo  mese, potrà  controllare  accedendo  al SIAMM ove, nella  funzionalità Conversione delle pene", in corrispondenza di ciascuna partita di credito, nella maschera "Storico procedure esecutive'', troverà esposti i dati dell'attività esecutiva trasmessi dall'Agente della  riscossione   mediante  il flusso  telematico   della   stato  della  riscossione.

Sotto tale maschera il cancelliere potrà trovare le seguenti indicazioni numeriche:

  • "0" = procedura attivata
  • "1" = impossibilità procedura immobiliare
  • "2" = impossibilità procedura presso terzi
  • "3" = impossibilità fermo amministrativo
  • "4" = impossibilità procedura mobiliare
  • "5" = impossibilità procedura per tributi non insinuabili (a seguito di fallimento)
  • "6" = impossibilita procedura per tributi non trasmissibili agli eredi (sanzioni che per legge non possono essere trasferite agli eredi).

Si consiglia, altresì, di procedere ad un aggiornamento alla data dell'adempimento, atteso che potrebbero essere intervenuti eventi (ad es. un pagamento) fra la data della registrazione sul SIAMM della stato della riscossione e quella degli adempimenti da parte del cancelliere, da effettuare mediante il ricorso alla fonte delle informazioni, ovvero Monitor Enti cui si accede per il tramite dell'indirizzo https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/.

3.3. Data di estinzione della pena pecuniaria

La data di estinzione della pena pecuniaria è indicata nel SIAMM sotto la voce "data prescrizione".

3.4. Presenza di possidenze in Anagrafe Tributaria

Come già evidenziato al par. 3 della richiamata circolare prot. n° 147874.U del 4 agosto 2017, sono attualmente visibili sul SIAMM le informazioni sul debitore relative alla presenza di possidenze in Anagrafe Tributaria.

Le stesse sono riportate sotto  la  voce  "Presenza possidenze"  e  possono  recare  le seguenti indicazioni: “Presenza di possidenze in AT”, “Assenza di possidenze in AT”.

La presenza di possidenza in Anagrafe Tributaria evidenzia che il debitore è titolare di beni mobili, o di beni immobili, ovvero risulta titolare di redditi di lavoro autonomo o subordinato.

Le informazioni non danno evidenza dei beni e rapporti di cui il debitore è titolare, né contemplano la titolarità di altri rapporti di carattere finanziario (conti correnti, titoli, ecc.).

Appare chiaro, quindi, che si tratta di un dato non esaustivo, che costituisce un elemento meramente indicativo che dovrà essere oggetto di successivo approfondimento da parte degli organi competenti.

Si rammenta, inoltre, che il d.P.R. n. 602 del 1973, che disciplina la riscossione a mezzo ruolo, detta limitazioni particolari per l'esecuzione esattoriale, in particolare:

  • all'articolo 72 ter prevede i limiti di pignorabilità nell'espropriazione presso terzi;
  • agli articoli 76 e 77 prevede i limiti all'espropriazione immobiliare e mobiliare ed all'iscrizione di ipoteca.

Ragion per cui la presenza di possidenze non significa necessariamente che le stesse possano essere aggredite con l'esecuzione esattoriale.

3.5. Esito della notifica

Per le valutazioni degli uffici di cui al precedente punto 2.1., si è provveduto  ad inserire nel SIAMM un campo denominato “Esito notifica” in cui vengono riportate le informazioni sulla  notifica  effettuata  dall'Agente  della  riscossione,  comunicate  con  il flusso telematico denominato "Stato della riscossione" (vedere par. 3 della già richiamata circolare del 4 agosto 2017).

L'esito della notifica è riportato dai seguenti codici:

  • "1" = esito positivo
  • "2" = irreperibilità relativa
  • "3" = irreperibilità assoluta
  • "4" = non notificabile
  • "5" = tentata  notifica
  • "6" = soggetto fallito
  • "7" = soggetto iscritto all'AIRE.

3.1. Comunicazione delle informazioni.

Si rappresenta, infine, la necessità che tutte le informazioni in precedenza indicate, rese disponibili alla cancelleria attraverso il SIAMM, siano trasmesse al Pubblico Ministero perle sue valutazioni affinché quest'ultimo possa poi metterle a disposizione del Giudice di Sorveglianza.

Roma, 31 maggio 2018

Il Capo Dipartimento reggente
Barbara Fabbrini