Circolare 31 ottobre 2024 - Riscossione della tassa d’archivio e dei contributi dovuti dai notai alla Cassa ed al Consiglio nazionale del notariato. Omesso o tardivo versamento. Sanzioni

31 ottobre 2024


Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Circolare n. 8/2024

Ai Dirigenti e ai Capi degli Archivi
Notarili Distrettuali
Loro Sedi

Ai Capi delle Circoscrizioni
Ispettive degli Archivi Notarili
Loro Sedi

All’Ufficio Centrale del Bilancio
Sezione Archivi Notarili
Sede

OGGETTO: Riscossione della tassa d’archivio e dei contributi dovuti dai notai alla Cassa ed al Consiglio nazionale del notariato. Omesso o tardivo versamento. Sanzioni.

In merito all’applicazione della normativa in materia di sanzioni amministrative per violazioni successive al primo settembre 2024 a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 87/2024 che ha in parte modificato la disciplina già contenuta nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, 5 giugno 1998, n. 203 e nel D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni, ad integrazione di quanto disposto, da ultimo, con le circolari 4/2023 del 01.03.2023 e 11/2023 del 10.10.2023 ancora valide in particolare per le violazioni precedenti al primo settembre 2024.

  1. Riduzione delle sanzioni correlate all’omesso o ritardato versamento della Tassa d’Archivio e dei Contributi di Cassa Nazionale del Notariato e Consiglio Nazionale del Notariato

All’omesso o ritardato versamento della tassa d’archivio, della quale è indubbia la natura di tributo, è applicabile la sanzione prevista dall’art. 13 d.lgs. 471/97, che all’esito della succitata novella normativa è stata ridotta dal 30 al 25% di ogni importo non versato. A tanto si perviene muovendo dalla lettera del comma 3 della norma de qua, che contemplando un generico riferimento alla locuzione “tributi”, comprende nel proprio perimetro applicativo finanche la tassa d’archivio, cui dunque trova applicazione la succitata riduzione al 25%. Il medesimo comma prevede un’ulteriore riduzione al 12,5% nell’ipotesi di versamento effettuato con ritardo non superiore a 90 giorni, ulteriormente ridotta di un quindicesimo per ogni giorno di ritardo se il pagamento avviene nei primi quindici giorni.

Il recente decreto legislativo è, altresì, intervenuto in tema di imposta di registro, la cui normativa,come noto,si applica alla riscossione delle somme dovute dai notai per Contributi per Cassa Nazionale e Consiglio Nazionale del notariato in forza del combinato disposto degli artt. 12 e 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, dell’art. 20 r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666, e degli artt. 94 e 111 legge 16 febbraio 1913, n. 89. In particolare, la nuova disciplina di cui all’art. 69, co. 1 del D.P.R. n.131/1986 ha previsto che la sanzione amministrativa sia sempre pari al 120% (e non più compresa tra il 120% e il 240%) ovvero, per un ritardo non superiore a 30 giorni, pari al 45%.

In ordine all’ambito applicativo delle sanzioni si conferma che le medesime operano tanto nell’ipotesi in cui venga accertato un omesso (o parziale, quota parte) versamento in occasione della presentazione mensile degli estratti repertoriali, quanto nel caso in cui venga accertato un mancato (o parziale, quota parte) versamento in ipotesi di successivi controlli (ad esempio in sede di ispezione ordinaria o straordinaria).

  1. Definizione agevolata

Già in passato nell’ipotesi di irrogazione della sanzione per omesso o ritardato versamento della tassa d’archivio è stata esclusa l’ammissibilità del procedimento di definizione agevolata, previsto e disciplinato all’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472/97. Ciò, in base alla inequivoca formulazione letterale dell’art. 17 del d.lgs. n. 472/97 da cui si desume l’inapplicabilità della definizione agevolata relativamente alle sanzioni afferenti la tassa d’archivio.

Ed infatti il succitato art. 17 stabilisce che “possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi..” e che “per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell’art. 16, comma 3.”

Tale norma, dunque, da una parte consente di scegliere, per l’irrogazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, la procedura dell’iscrizione a ruolo oppure quella prevista dall’art. 16 del d.lgs. n. 472/97, dall’altra, tenuto conto della sussistenza di tale “doppio binario”, stabilisce che “in nessun caso si applica la definizione agevolata”.

Ne consegue che nell’ipotesi di sanzioni per omesso o tardivo pagamento della tassa d’archivio, la definizione agevolata è preclusa sulla base dell’art. 17, co. 3; tali sanzioni, peraltro, potranno essere irrogate soltanto mediante la procedura di cui all’art. 16.

La definizione agevolata, trovare applicazione relativamente alle violazioni relative al versamento dei contributi dovuti alla Cassa e al Consiglio nazionale del notariato.

Ed infatti gli stessi, non essendo qualificabili, a differenza della tassa d’archivio, in termini di tributi, risulterebbero estranei alla preclusione applicativa frapposta dal succitato art. 17, comma 3, che contempla un riferimento espresso alle “sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi”.

Resta, pertanto, confermata la possibilità di definizione agevolata per una somma pari ad 1/3 della sanzione contestata in base alle nuove formulazioni dell’art. 69 DPR 131/1986.

Di seguito la tabella riepilogativa dei nuovi prospetti di sanzione e di definizione agevolata per l’ipotesi di violazione contestata formalmente dall’Archivio.
 

Tabella 1 -Violazione contestata formalmente

Tassa Archivio e RGT

Contributi Cassa e Consiglio N.N.

Sanzione

Definizione agevolata

Sanzione

Definizione agevolata (art. 16 d.lgs. 472/1997)

per ritardo non superiore a 15 giorni (*)

0,83% per ciascun giorno di ritardo

No

per ritardo non superiore a 30 giorni (**)

45%

1/3 della sanzione contestata = 15%

per ritardo non superiore a 90 giorni (*)

12,5%

per ritardo superiore a 30 giorni (**)

120%

1/3 della sanzione contestata = 40%

per ritardo superiore a 90 giorni (*)

25%

(*) Art. 13 co. 1 d.lgs 471/1997 (**) Art. 69 d.P.R. 131/1986

 

  1. Ravvedimento operoso

L’art. 13 d.lgs. 472 del 1997 prevede che “La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”. Con la precedente circolare n. 11 del 10.10.2023 è stato chiarito che l’ispezione deve intendersi iniziata con la presentazione all’Archivio degli atti, registri e repertori per l’ispezione ordinaria, individuando, pertanto, quale termine ultimo valido per l’istituto del ravvedimento operoso il momento della consegna della scheda notarile in Archivio. Altra ipotesi di applicabilità riguarda anche periodi precedenti rispetto ad ispezioni già concluse. Con precedente circolare n. 4 del 01.03.2024 è stato, altresì, chiarito che l’intervenuta abrogazione del co. 1-bis dell’art. 13 del d.lgs. 472/1997 ha fatto venir meno la preclusione dell’applicazione dell’istituto alle richieste di ravvedimento dei notai sia per tasse che per contributi.

Tale previsione normativa è innanzitutto applicabile al tardivo pagamento della tassa d’archivio e dei contributi in oggetto, per i quali dunque la sanzione è dovuta nella succitata misura ridotta (1/10 del minimo), qualora il versamento venga effettuato entro 30 giorni dalla scadenza e contestualmente venga corrisposta sia la somma dovuta a titolo di sanzione che gli interessi legali e purché il conservatore non abbia già invitato formalmente il notaio a provvedere (oltre il quale, come detto, la riduzione non opera. Il pagamento della sanzione ridotta, ai sensi dell’art. 13, comma 2, deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo ed al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Di seguito la tabella riepilogativa dei nuovi prospetti di sanzione per l’ipotesi di ravvedimento.
 

Tabella 2 - Ravvedimento (art. 13 d.lgs. n.472/1997) – mancato/irregolare pagamento

Versamento con ritardo 

riduzione della sanzione ex art. 13

% dovuta sulla somma capitale

Tassa Archivio e RGT

Contributi Cassa e Consiglio N.N.

entro 15 giorni (lett. a)

1/10

0,083% per ciascun giorno di ritardo

4,50%

dal 15° al 30° giorno (lett. a)

1/10

1,25%

dal 31° al 90 giorno (lett a-bis)

1/9

1,39%

13,33%

entro 1 anno (lett b)

1/8

3,13%

15,00%

oltre 1 anno (lett b-bis)

1/7

3,57%

17,14%


Le successive lettere b-quater) e b-quinquies) dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 individuano, invece, fattispecie che si ritiene non applicabili per la nostra Amministrazione in quanto utilizzano come proprio presupposto applicativo la constatazione mediante processo verbale (PVC) ex art. 24 L. 7 gennaio 1929 n. 4 ovvero il contraddittorio obbligatorio ex art. 6-bis L. 27 gennaio 2000 n. 212 come ulteriormente dettagliato dall’interpretazione autentica fornita con L. 23 maggio 2024 n. 67 e dal d.m. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024, in particolare per gli atti di pronta liquidazione individuati dall’art. 3.

Infine, la lett. c) dell’art. 13 d.lgs. 472/1997 individua un’ulteriore ipotesi di riduzione della sanzione per i casi di omissione della presentazione della dichiarazione (nel caso di nostro interesse di presentazione dell’estratto repertoriale), tale ipotesi deve essere letta congiuntamente al co. 2-ter del medesimo articolo. Dal combinato disposto dei co. 1 lett. c) e 2-ter del citato art. 13 consegue che per l’ipotesi di consegna tardiva della dichiarazione sia prevista la riduzione ad 1/10 della sanzione prevista purché la presentazione avvenga con ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza, mentre nessuna riduzione della sanzione sia dovuta nel caso di presentazione con ritardo superiore a novanta giorni.

Di seguito la tabella riepilogativa dei nuovi prospetti di sanzione per l’ipotesi di ravvedimento per tardiva presentazione.
 

Tabella 3 - Ravvedimento (art. 13 d.lgs. n.472/1997) – omessa presentazione

Versamento con ritardo 

riduzione della sanzione ex art. 13

% dovuta sulla somma capitale

Tassa Archivio e RGT

Contributi Cassa e Consiglio N.N.

entro 15 giorni (lett. a)

1/10

0,083% per ciascun giorno di ritardo

4,50%

dal 15° al 90° giorno (lett. a)

1/10

1,25%


Roma, 31 ottobre 2024

Il Direttore generale
Renato Romano