Circolare 1 marzo 2023 - Riscossione della tassa d’archivio, della tassa di iscrizione al Registro generale dei testamenti e dei contributi dovuti dai notai alla Cassa ed al Consiglio nazionale del notariato. Omesso o tradivo versamento. Modifiche all’art. 13 (“Ravvedimento”) del Decreto legislativo n. 472 del 1997.

1 marzo 2023


Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Circolare n. 4/2023

Ai Capi degli Archivi
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Loro Sedi

Ai Capi delle Circoscrizioni
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Loro Sedi

e p.c. All’Ufficio Centrale del Bilancio
Sezione Archivi Notarili
Sede


OGGETTO: Riscossione della tassa d’archivio, della tassa di iscrizione al Registro generale dei testamenti e dei contributi dovuti dai notai alla Cassa ed al Consiglio nazionale del notariato. Omesso o tradivo versamento. Modifiche all’art. 13 (“Ravvedimento”) del Decreto legislativo n. 472 del 1997.

Il testo dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (“Ravvedimento”), è stato oggetto di numerosi interventi legislativi di modifica, che sono stati oggetto di alcune circolari di questo Ufficio.

Con la prima circolare in materia, la n. 943/2018, questo Ufficio Centrale ha ritenuto applicabile la riduzione della sanzione prevista al primo comma dell’art. 13 per tasse e contributi solo nell’ipotesi di cui alla lett. a) del testo originario (riduzione “ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione”), escludendo l’applicazione delle due lettere successive (in particolare della riduzione per la lett. b, “ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore”).

Con la circolare n. 968 del 13 settembre 1999 – si veda il punto 2) della circolare, che riguardava un tema non generale, bensì quello delle “Disposizioni sul concorso e sulla continuazione delle violazioni, sul ravvedimento e sulle cause di non punibilità”, con riferimento a omessi o ritardati versamenti di tassa d’archivio o tassa R.G.T. - l’istituto del ravvedimento è stato esteso anche all’ipotesi sub b) del primo comma dell’art. 13, ritenendosi che “i termini possono essere riferiti rispettivamente al versamento mensile della tassa come anche all’esame degli estratti repertoriali” (nella circolare l’estensione era riferita alla sola tassa d’archivio ma ovviamente doveva ritenersi applicabile, nel contesto generale, sia alle tasse che ai contributi, così come interpretata nella prassi).

Successivamente (si v. la circolare n. 4 del 12 maggio 2016, preceduta da news del 24 febbraio 2015 pubblicata sul portale intranet dell’amministrazione con cui si segnalava l’applicabilità della lett. a-bis dell’art. 13 per tasse e contributi) si sono ampliati i casi in cui è ammissibile il ravvedimento, inserendo la fattispecie prevista dalla lett. a-bis del primo comma dell’art. 13 (riduzione “ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso”, nel testo modificato dall’art. 1, comma 133 della legge n. 208/2015).

Il ravvedimento non è stato consentito per le analoghe fattispecie, astrattamente applicabili anche ai versamenti dei notai, di cui alle lettere b-bis (riduzione “ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore”) e b-ter (riduzione “b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore”) del primo comma dell’art. 13 - lettere inserite dall'art. 1, comma 637, lettera b), numero 1.2), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 -, in quanto il comma 1-bis dell’art. 13 - comma inserito dall'art. 1, comma 637, lett. b), numero 2), della cit. Legge n. 190/2014 - aveva previsto che le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) , b-ter) si applicassero solo ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Da ultimo è poi sopravvenuta l’abrogazione del comma 1-bis dell’art. 13 ad opera dell'art. 10-bis, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, per cui si ritiene che anche le lett. 1-bis e 1-ter, del primo comma dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 trovino applicazione nel caso di richieste di ravvedimento dei notai, sia per le tasse quanto per i contributi, sempre nei limiti in cui lo stesso primo comma lo consente.

Roma, 1 marzo 2023

Il Direttore generale
Renato Romano