Circolare 10 ottobre 2023 - Riscossione della tassa d’archivio, della tassa di iscrizione al Registro generale dei testamenti e dei contributi dovuti dai notai alla Cassa ed al Consiglio nazionale del notariato. Omesso o tradivo versamento. Modifiche all’art. 13 (“Ravvedimento”) del Decreto legislativo n. 472 del 1997. Istruzioni ulteriori

10 ottobre 2023


Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Circolare n. 11/2023

Ai Capi degli Archivi
Notarili Distrettuali
Loro Sedi

Ai Capi delle Circoscrizioni
Ispettive degli Archivi Notarili
Loro Sedi

e p.c. All’Ufficio Centrale del Bilancio
Sezione Archivi Notarili
Sede

OGGETTO: Riscossione della tassa d’archivio, della tassa di iscrizione al Registro generale dei testamenti e dei contributi dovuti dai notai alla Cassa ed al Consiglio nazionale del notariato. Omesso o tradivo versamento. Modifiche all’art. 13 (“Ravvedimento”) del Decreto legislativo n. 472 del 1997. Istruzioni ulteriori

Facendo seguito alla Circolare n. 4 dell’1 marzo 2023, si forniscono alcune precisazioni.

Si ricorda che, per il primo comma dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, “La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

Con la presentazione degli atti, repertori e registri per l’ispezione ordinaria (lo stesso varrebbe per il primo accesso di quella straordinaria) la stessa deve intendersi iniziata (il notaio che non provvede a tale deposito deve essere sospeso in via cautelare ai sensi dell’art. 128, comma 2, della Legge Notarile e art. 251, primo comma del Regolamento notarile). Da tale momento quindi il ravvedimento non può essere ammesso fino alla conclusione dell’ispezione per le annotazioni relative al periodo oggetto della verifica. Il ravvedimento è quindi ammesso sia per periodi anteriori ad ispezioni già concluse (come avvenuto di recente per recuperi relativi alle quietanze di surroga) quanto per quelle che non siano ancora iniziate.

Il ravvedimento operoso è definito un pagamento spontaneo del contribuente (il pagamento e la regolarizzazione effettuati mediante ravvedimento operoso non pongono il contribuente al riparo da successive attività di controllo da parte dell'Amministrazione).

Per il secondo comma dell’art. 13 del d.Lgs. 472/1997, “Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”, calcolati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato sino a quello in cui il saldo viene effettivamente eseguito.

Qualora il termine per il ravvedimento operoso scada di sabato o in una giornata festiva, il versamento si considera tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Sotto il profilo procedurale, considerato che i canali di pagamento per effettuare il versamento della somma da parte del notaio non forniscono alcuna informazione circa l’imputazione delle somme versate (si pensi al ravvedimento che si riferisce a numerose annotazioni repertoriali, che possono essere state inserite anche in mesi ed anni diversi), occorre che vengano comunicati dal notaio all’Archivio, non appena effettuato il pagamento, gli elementi che consentano di individuare il periodo al quale si riferisce il pagamento e, se il ravvedimento non riguarda un errore sull’importo del versamento complessivo mensile, a quali annotazioni il ravvedimento si riferisce.

Per consentire i controlli dell’Archivio, la corretta contabilizzazione della somma nel bilancio degli Archivi notarili e l’emissione della relativa quietanza, il notaio provvederà a trasmettere, come allegati ad un messaggio inviato all’indirizzo pec dell’Archivio competente, una comunicazione sottoscritta dal notaio (un file .pdf) e un file excel contenente le informazioni necessarie.

Si allega il modello standard di comunicazione e il file excel che devono essere trasmessi all’Archivio non appena sia effettuato il pagamento (le somme oggetto di versamento andranno indicate in formato numerico, compresi gli ultimi due numeri decimali; in caso di più cifre decimali, la seconda cifra andrà arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la terza cifra sia uguale o superiore a 5 oppure inferiore a 5). I notai non dovranno in alcun modo alterare il modello standard contenuto nel file excel, i cui dati verranno in gran parte acquisiti, con modalità automatizzate, dagli Archivi notarili.

Gli Archivi notarili presteranno, come sempre, la propria collaborazione agli studi notarili che la richiedano.

Sul portale intranet dell’Amministrazione verranno pubblicati file excel che consentono con di controllare con modalità semplici e automatizzate i calcoli comunicati dal notaio; ogni Archivio potrà comunque scegliere quale file utilizzare per i controlli.

Con nota dell’Ufficio Centrale verranno comunicati referenti interni all’Amministrazione che potranno fornire chiarimenti e collaborazione al personale degli Archivi notarili.

Grazie per la collaborazione.

Roma, 10 ottobre 2023

Il Direttore generale
Renato Romano